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BENEVENTO I.G.T.

CAMPANIA I.G.T.

CATALANESCA DEL MONTE SOMMA I.G.T.

COLLI DI SALERNO I.G.T.

DUGENTA I.G.T.

VIGNETI DUGENTA

VIGNETI DUGENTA

BENEVENTO

BENEVENTANO

I.G.T.

Decreto 21 marzo 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Indicazione geografica

 

La  Indicazione  Geografica  Tipica  «Benevento»  o  «Beneventano», accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati.

 

Articolo 2

Vini e base ampelografica

 

2.1. La Indicazione Geografica Tipica «Benevento»  o  «Beneventano» è  riservata ai seguenti vini:

a) bianchi: anche nelle  categorie  frizzante  e  passito  (da  uve appassite);

b) rossi:  anche  nelle  categorie  frizzante  e  passito  (da  uve appassite), e anche nella tipologia novello;

c) rosati: anche nella categoria frizzante.

 

2.2.  I  vini  ad  Indicazione  Geografica  Tipica  «Benevento»   o «Beneventano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti  da  uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni riconosciuti idonei alla coltivazione  per  la  provincia  di Benevento.

 

2.3. La Indicazione Geografica Tipica «Benevento»  o  «Beneventano» con  la  specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni: 

Aglianico,

Barbera,

Cabernet sauvignon,

Chardonnay,

Coda di  Volpe, 

Falanghina,

Fiano,

Greco,

Malvasia (Bianca di Candia), 

Merlot, 

Moscato  bianco,

Piedirosso,

Sangiovese,

Sciascinoso

è riservata ai vini, anche nelle categorie frizzante e passito, e anche nella tipologia novello per  i rossi, ottenuti da uve provenienti da vigneti  composti,  nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti  e  dei vini atti ad essere designati con la  Indicazione  Geografica  Tipica «Benevento»   o   «Beneventano»   comprende    l'intero    territorio amministrativo della provincia di Benevento.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono  essere quelle tradizionali della zona.

 

4.2 La produzione massima di uva per ettaro, compresa la tolleranza prevista di cui D.M.  Risorse  Agricole  02.08.1996,  di  vigneto  in coltura  specializzata,  nell'ambito  aziendale,  non   deve   essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica 

«Benevento»  o «Beneventano» bianco: 19,00 t/ha; 

«Benevento»  o «Beneventano» Falanghina: 18,00 t/ha;,

«Benevento»  o «Beneventano» Coda di volpe: 16,00 t/ha;

«Benevento»  o «Beneventano» Fiano: 14,00 t/ha;

«Benevento»  o «Beneventano» Greco: 14,00 t/ha:

«Benevento»  o «Beneventano» Chardonnay: 15,00 t/ha;

«Benevento»  o «Beneventano» Moscato: 16,00 t/ha;

«Benevento»  o «Beneventano» Malvasia (bianca di Candia): 18,00 t/ha;

«Benevento» o «Beneventano» rosso  e rosato: 18,00 t/ha;

«Benevento»  o «Beneventano» con  la  specificazione  del  vitigno: 17,00 t/ha.

 

4.3 Le uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano», devono  assicurare  ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 

vini bianchi: 9,50%  vol.;

vini rossi: 10,00% vol.;

vini rosati: 10,00% vol. ;

vini passiti: 16,00% vol.

4.5 Nel caso di annate particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1  Le  operazioni  di  vinificazione  dei  vini   a   Indicazione Geografica  Tipica  «Benevento»   o   «Beneventano»   devono   essere effettuate nell'ambito dell'intero  territorio  amministrativo  della provincia di  Benevento,  salvo  l'applicazione  in  deroga  fino  al 31.12.2012 di cui D.M. MIPAAF 24 luglio 2009.

5.2 Inoltre  è  consentito  che  le  predette  operazioni  possono avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero  territorio  della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato tali operazioni  di vinificazione nel relativo stabilimento enologico prima  dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

5.3 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 5.4 La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al  80%  per  tutti  i  tipi  di  vino,  ad eccezione della tipologia  passito  per  la  quale  non  deve  essere superiore al 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Benevento» o «Beneventano» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

È prevista la categoria frizzante.

 

«Benevento» o «Beneventano» bianco passito:

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

È prevista la categoria frizzante.

 

«Benevento» o «Beneventano» rosso passito:

colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

È prevista la categoria frizzante.

 

«Benevento» o «Beneventano» Falanghina:

colore: giallo paglierino;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

È prevista la categoria frizzante.

 

«Benevento» o «Beneventano» Falanghina passito:

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: intenso, fruttato, floreale;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Coda di Volpe:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Coda di Volpe passito:

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Fiano passito:

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Greco:

colore: giallo paglierino più' o meno intenso;

profumo: caratteristico, gradevole, delicato;

sapore: secco, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Greco passito:

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

È prevista la categoria frizzante.

 

«Benevento» o «Beneventano» Chardonnay passito:

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: intenso, fruttato, floreale;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Moscato:

colore: giallo paglierino o giallo dorato;

profumo: fruttato, floreale, tipico del vitigno di provenienza;

sapore: aromatico, abboccato, amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Moscato passito:

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: intenso, fruttato, floreale, tipico del vitigno di provenienza;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Malvasia:

colore: giallo paglierino o giallo dorato;

profumo: fruttato, floreale, tipico del vitigno di provenienza;

sapore: aromatico, abboccato, amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Malvasia passito:

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: intenso, fruttato, floreale, tipico del vitigno di provenienza;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Aglianico:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Aglianico passito:

colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Aglianico novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Barbera:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Barbera passito:

colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Barbera novello:

colore: rubino piu' o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, morbido, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon passito:

colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Cabernet Sauvignon novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Merlot passito:

colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Merlot novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Piedirosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Piedirosso passito:

colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Piedirosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Sangiovese passito:

colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Sangiovese novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

E’ prevista la categoria frizzante

 

«Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso passito:

colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

profumo: intenso, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Benevento» o «Beneventano» Sciascinoso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1 Alla Indicazione Geografica Tipica «Benevento» o  «Beneventano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine,  riserva,  scelto,  selezionato,  superiore  e similari.

7.2 E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

7.3 E'  altresì consentita  la  tradizionale  commercializzazione diretta al consumatore finale  del  vino  ad  Indicazione  Geografica Tipica «Benevento» o «Beneventano» in recipienti fino a 60 litri.

 

Articolo 8

Legame con la zona geografica

 

A) Legame con la zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame con la zona geografica

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.

Il territorio interessato, dal punto di vista litologico e della geomorfologia, appare come una unità ben individuata.

La morfologia superficiale è caratterizzata da rilievi sempre intervallati da depressioni carsiche a fondo pianeggiante, e da incisioni che testimoniano la violenza di antiche fasi erosive quaternarie in conseguenza di eventi localizzati ed intensi.

Dal punto di vista litologico le formazioni sulle quali si sviluppano i suoli sono sedimenti cartonatici mesozoico-terziari, o sedimenti terrigeni terziari, sedimenti clastici e piroclastici quaternari.

I sedimenti cartonatici sono dolomie, calari dolomitici e calcari.

I sedimenti terrigeni sono costituiti da arenarie e da argille varicolori scagliose e si rinvengono affioranti su entrambi i versanti orientale e occidentale del Massico.

Le coltri argillose sono costituite da argille rossomattone, verdi e grigie. Costituiscono i materiali di maggior interesse per il loro contributo alla pedogenesi, in concorso con i sedimenti clastici e piroclastici quaternari che ammantano quasi tutti i rilievi, colmano le depressioni e sono intimamente misti al substrato pedogenetico.

I suoli dell’area sono i tipici Regosuoli. Il substrato predominate è costituito da rocce tenere arenarie, argilli, calcareniti.

L’orizzonte superficiale lavorato presenta struttura generalmente grumosa e, meno comunemente, poliedrica, da moderata a friabile, e, in profondità tende a divenire poliedrica, più resistente, con facce di pressione.

E’ generalmente poco profondo, talvolta esile. Immediatamente sottostante è spesso presente un orizzonte a drenaggio lento, che costituisce la principale limitazione d’uso riscontrabile nel comprensorio; limitazione che può essere agevolmente superata mediante l’impiego di adeguata meccanizzazione e con appropriate pratiche agronomiche, considerato che i

materiali di substrato sono generalmente teneri.

Per quanto riguarda la granulometria prevalgono i costituenti di dimensioni sottili (inferire a 0,02 mm) e di conseguenza risultano generalmente elevati i valori dei contenuti d’acqua a diversi punti a potenziale caratteristico.

La capacità per l’acqua è generalmente elevata e, come per le altre caratteristiche fisiche, può essere favorevolmente esaltata con la razionalizzazione delle pratiche agronomiche e della forma di utilizzazione del suolo.

I suoli sono prevalentemente saturi. Il carbonato di calcio è un costituente normalmente presente, anche in forma finemente diffusa o in forma di noduli di precipitazione. I terreni non risultano particolarmente ricchi di composti azotati ed organici, che possono esser agevolmente integrati con le normali pratiche di fertilizzazione.

Nel caso dei materiali argillosi si tratta di un substrato dotato di capacità di scambio favorevole ad assicurare la adeguata disponibilità di nutritivi all’esplorazione radicale delle coltura arboree.

Dall’esame complessivo dei caratteri generali del territorio, dei caratteri costituzionali dei suoli dominanti e dall’esame dei dati analitici, emerge che l’area risulta fortemente vocata alla coltivazione della vite, specie se supportata da idonee pratiche colturali relative alle lavorazioni del terreno.

La zona, infine, è nel suo insieme collinare, con altimetria compresa tra i 200 e i 650 m s.l.m.

Il clima rappresenta uno dei più importanti fattori di formazione del suolo e di regolazione di tutti gli eventi chimici e biochimici che in esso hanno sede, la sua evoluzione e degradazione, lo sviluppo e moltiplicazione dei microrganismi, la abitabilità per le colture, lo sviluppo e accrescimento delle essenze erbacee ed arboree.

La zona si caratterizza per fondovalle riparati e ben esposti, a temperatura mite e piovosità intorno ai 1000 mm annui; alle quote più elevate, invece, gli inverni sono più freddi, le estati moderatamente calde, con una piovosità che può giungere i 1400 mm annui.

Si rilevano periodi di aridità da un massimo di 2 mesi (metà giugno, metà agosto) nelle zone ad altitudine più limitata, fino a divenire minimi nelle aree a quota più elevata.

La distribuzione delle piogge segue l’andamento tipico delle aree interne, con massimi di piovosità in autunno e talvolta un secondo massimo in primavera.

Con questi andamenti le zone a quote inferiori non sono soggette a lisciviazione delle basi e il regime idro-meteorico non comporta asportazione di nutritivi. Nelle aree a quota maggiore la lisciviazione è limitata e risulta moderata dalla natura del substrato nel quale è generalmente presente il calcio che è fattore di stabilizzazione.

Nel complesso l’intera zona presenta caratteristiche climatiche particolarmente favorevoli alla coltivazione della vite e ben armonizzate con le esigenze della coltura in corrispondenza delle diverse fasi fenologiche.

La zona nel suo insieme è caratterizzata, infine, da una buona mobilità degli strati inferiori dell’atmosfera. Ciò comporta un sufficiente arieggiamento delle colture che costituisce un fattore favorevole all’attività vegetativa e alla sanità delle produzioni.

La viticoltura sannita, che si era caratterizzata nel passato come una viticoltura orientata essenzialmente, sia nella scelta dei vitigni che nella impostazione dei vigneti, verso la quantità, oggi appare profondamente modificata, tanto che l’area può essere considerata in Campania come quella dove il processo di ammodernamento dei vigneti è stato più intenso e radicale.

La scelta dei sesti, delle forme di allevamento e dei sistemi di potatura, delle tecniche di coltivazione da adottare nei

nuovi impianti è stata rigorosamente orientata verso criteri qualitativi.

E’ così avvenuto che la raggiera, forma di allevamento adottata nella quasi totalità dei vigneti, con sesti ampi e elevato cariche di gemme per ceppo e per ettaro (100 – 150mila ad ettaro e 28 gemme a ceppo distribuite in 4 “archetti”), capace di indurre produzioni unitarie molto abbondanti, è stata in gran parte sostituita da forme d'allevamento a ridotto sviluppo per un maggior controllo della produttività.

I nuovi impianti e i reimpianti sono stati realizzati in gran parte a spalliera, con prevalenza del Guyot, del cordone speronato e della cortina pendente; la distanza tra le viti è stata fortemente ridotta, scendendo sulla fila al di sotto del metro, con conseguente aumento della densità di impianto, fino a 6000 ceppi per ettaro, e una forte riduzione del numero di gemme per ceppo.

Il rinnovo degli impianti è stato accompagnato da un ammodernamento e adeguamento delle tecniche di coltivazione, finalizzate al costante controllo della vigoria delle viti mediante una scelta ragionata, non solo del sesto e del portainnesto, ma anche della gestione del suolo e delle concimazioni, che tendono a mantenere le piante in equilibrio e in situazione di nutrizione ottimale, basandosi sulle indicazioni fornite dalla diagnostica fogliare e dalle analisi fisico-chimiche del terreno e sul comportamento vegeto-produttivo delle piante.

La difesa fitosanitaria si ispira ai principi fissati dalla lotta guidata, sulla base delle indicazioni formulate dall’Amministrazione Regionale nell’ambito dei Piani di difesa.

Nel complesso la razionalizzazione del processo produttivo e le specializzazione colturale consente da una parte il contenimento dei costi di produzione dall’altra un miglioramento qualitativo delle produzioni.

Negli anni ’70 la provincia di Benevento è quella che ha visto più radicalmente delle altre province campane modificare l’originaria base ampelografica. Il Trebbiano toscano, le varie Malvasie, in particolare quella di Candia, il Sangiovese sono stati i vitigni prescelti nella realizzazione degli impianti, ma consistente è stata anche l'introduzione del Montepulciano, del Merlot, del Lambrusco.

Successivamente si è assistito ad una rapida e convinta inversione di tendenza, voluta dai produttori, dalle categorie e favorita dall'Amministrazione regionale sia mediante una profonda revisione della piattaforma enografica provinciale, sia mediante l'attivazione di opportuni interventi di sostegno.

Il filo conduttore è rappresentato dalla valorizzazione dei vitigni autoctoni di pregio, in particolare la Falanghina, la Coda di volpe, il Greco, l'Aglianico e il Piedirosso, che sono stati largamente utilizzati nel rinnovo degli impianti viticoli, divenendo oggi largamente prevalenti nella zona a denominazione.

In considerazione dei successi commerciali dei vini prodotti l’interesse dei viticoltori si è in particolare concentrata sull’Aglianico che oggi rappresenta oltre il 50 % della superficie vitata iscritta all’Albo.

Nel caso dell’Aglianico viene data preferenza a cloni di Aglianico selezionati in zona e certificati dal Ministero, che offrono maggiori garanzie sulle caratteristiche genetiche e sanitarie e sull'omogeneità del materiale impiegato.

Particolare attenzione viene posta anche alla scelta del portinnesto che viene fatta in primo luogo adottando genotipi che oltre a dimostrare una ottima resistenza alla fillossera e un buon adattamento alle condizioni pedologiche della zona sono idonei ad esercitare il controllo della vigoria e dello sviluppo della pianta, in armonia con il sistema di allevamento adotto.

Il profondo ammodernamento della viticoltura della zona, con la realizzazione di vigneti specializzati, a sesti fitti e forme di allevamento a spalliera, trova riscontro nelle produzioni conseguite dai vigneti iscritti alla DOC.

Molti vigneti sono stati reimpiantati seguendo le indicazioni delle istituzioni regionali, in prevalenza adottando forme di allevamento che rispettano criteri minimi imposti dall’OCM.

Nello specifico le aziende del territorio hanno adottato ulteriori criteri restrittivi, rifacendosi ad una viticoltura moderna. Sesti di impianto che vanno da condizioni massimo di circa m 2,50 tra i filari e minimo 2 m, con distanze sul filare tra le viti da circa m 0,80 a mt1,60.

La densità di viti per ettaro si attesta nei nuovi impianti da minimo 2500 piante a casi particolari fino a 7000/8000 piante per Ha.

Il carico delle gemme per ogni vite va da un minimo di circa 8/10 gemme a non più di 15/20 gemme a frutto. La produzione mediamente va da un massimo di circa 5 kg per ceppo a produzioni altamente qualitative che prevedono una produzione per ceppo di kg 1,5.

Tali limiti sono assicurati dal diradamento, che ormai è divenuto una pratica largamente utilizzata dai viticoltori della zona, a testimonianza della conversione, ormai compiuta, dai produttori alla viticoltura di qualità e, quindi, ai vini di pregio.

L’irrigazione solitamente non è una pratica usata nella provincia di Benevento. Può essere adottata solo in casi di soccorso in annate sfavorevoli.

Non a caso dalla consultazione dell’Albo e delle rese per ettaro si evince che la resa in vigneto, pur raggiungendo livelli importanti, è sensibilmente inferiore ai limiti fissati dal Disciplinare.

I vigneti coltivati nella provincia di Benevento, in funzione delle varietà ed epoche di maturazione, hanno una altitudine media che va dai 50 metri s.l.m. fino ad altezze massime di circa 500 metri s.l.m.

2) Fattori umani rilevanti per il legame con la zona geografica

Di fondamentale importanza nella produzione del vino Benevento o Beneventano IGT sono i fattori umani legati al territorio di produzione.

In base ai ritrovamenti effettuati ed a studi realizzati si può affermare che la coltivazione della vite nella provincia di Benevento ha origini antiche risalenti al II secolo a.C.

Nel paese di Dugenta fu ritrovato un imponente deposito, con relativo forno di produzione, di anfore utilizzate per la conservazione ed il commercio del vino.

Gli studiosi hanno convenuto che sicuramente questa era una fabbrica di anfore costruita in una area particolarmente idonea alla produzione e allo smercio del vino, situata lungo la riva sinistra del fiume Volturno del quale è affluente il fiume Calore che attraversa l’intera provincia di Benevento.

Le anfore ritrovate in provincia di Benevento, venivano prodotte solo in due luoghi, a Dugenta e ad Anzio e venivano utilizzate in un area compresa tra l’Etruria meridionale, Lazio, Campania e Sannio.

Sicuramente il paese di Dugenta rivestiva un ruolo importante nella commercializzazione dei vini in epoca romana, in quanto la produzione di vino soddisfaceva abbondantemente la richiesta locale e quindi il vino veniva venduto anche al di fuori dei confini regionali, questo è testimoniato dal fatto che anfore realizzate a Dugenta sono state ritrovate in Inghilterra del sud e Africa del nord.

Gran parte del vino prodotto nella provincia di Benevento e quello proveniente anche da altre parti d’Italia veniva venduto al mercato vinicolo di Pompei secondo solo a quello di Roma.

In base agli studi effettuati da Attilio Scienza, una forte classe di produttori di vino di origine sannita sarebbe stata presente nella composizione etnica di Pompei, a conferma che la cultura del vino nel Sannio è stata contemporanea se non precedente, all’epoca romana.

Il Sannio per molti secoli ha rappresentato il collegamento naturale tra la Puglia e la Campania.

Attraverso i sentieri della transumanza i Sanniti hanno conosciuto il mondo del vino Abruzzese e Pugliese attraverso i quali hanno portato nel Sannio i vitigni greci dell’Epiro.

Attilio Scienza afferma che del vino sannita troviamo citazioni di Platone comico, commediografo ateniese della seconda metà del V secolo a.C., che parlava dell’eccellente vino di Benevento dal lieve aroma fumé ; inoltre secondo Scienza del vino sannita ne parla anche Plinio nella Naturalis Historia, il quale sosteneva che il vino Kapnios avesse nel Sannio una delle sue patrie d’elezione.

Il sapore fumé del vino Kapnios potrebbe non solo essere derivato da una tecnica di appassimento delle uve o dall’affumicamento di queste, ma addirittura dalle caratteristiche stesse dell’uva.

Un’altra importante testimonianza che i Sanniti si dedicassero alla coltivazione della vite e alla produzione del vino, è che quando sul finire del V secolo a.C. famiglie di stirpe sannita si stabilirono nella Valle del Volturno, si è avuto uno sviluppo economico di queste area grazie alla produzione del Trebula balliensis, così come riferito da Plino il vecchio nella sua Naturalis Historia.

Nel beneventano come nel resto della Campania la viticultura conobbe una crisi dovuta al cambiamento del gusto del mercato romano che scoprì i vini più leggeri e profumati dell’Italia settentrionale e della Gallia. Il primo vino Gallico arrivò a Roma nel 79 d.C.

Un inversione di tendenza la si ebbe solo intorno al 500 d.C. grazie ai Longobardi, che non solo importarono vitigni di origine pannonica, ma protessero le vigne dall’espianto addirittura con la pena di morte.

Anche Carlo Magno si occupò attraverso il Capitulare de Villis della cura della vite, ma fu grazie alla chiesa che intorno all’anno 1000 si ebbe il definitivo rilancio della coltivazione della vite che coinvolse anche il territorio sannita.

Fu proprio un sacerdote, il vescovo di Benevento Landulfo, a pretendere che vicino ad ogni monastero fossero impiantati dei vigneti, favorendo il rilancio della viticultura soprattutto nella zona di Solopaca come dimostra la presenza di venditori di vino in documenti del 1100.

In questo periodo, e fino al 1400, molti vini beneventani grazie alla possibilità di sfruttare i fiumi navigabili che attraversavano la provincia, arrivavano ai porti di Gaeta e di Napoli i più grandi porti di smistamento dei vini per l’intero Mediterraneo e per i mari del Nord.

A Napoli in quegli anni venivano trasportati ingenti quantità di vino dall’entroterra Beneventano ed Avellinese, ed assieme ai vini fermi venivano trasportati anche vini dolci molto richiesti dal mercato europeo in quel periodo.

La classe mercantile beneventana in quegli anni diventò la più forte della regione Campania, in quanto poteva godere degli enormi benefici derivanti dal fatto che i territori della provincia di Benevento erano sotto il governo dello Stato della Chiesa.

Per una prima descrizione su base scientifica della viticoltura beneventana dobbiamo attendere la Statistica murattiana del 1811, il primo e vero studio del territorio sannita che ha permesso di conoscere le produzioni della provincia di Benevento e di ricostruire le condizioni economiche sociali e gli stili di vita della popolazione sannita.

Da questo studio si evince che che la provincia di Benevento produceva vini che soddisfacevano le diverse richieste del mercato infatti il vino di Cerreto Sannita veniva considerato molto pregiato assieme a quello di Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano e venivano venduti sul mercato regionale ed extra-regionale; quelli di Sant’Agata dei Goti venivano venduti solo sul mercato provinciale, mentre a Guardia Sanframondi si produceva un vino dolce e liquoroso simile a quello di Malaga.

Da Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi partiva nel 1811 il più alto numero di barili di vino per la capitale, 79.229, contro i 31.281 di Airola, i 12.557 di Solopaca e i 10.470 di Sant’Agata dei Goti.

Per quanto riguarda il numero di vigne Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi non superavano di molto Solopaca infatti nei due comuni se ne trovavano circa 3.480 ed invece nel solo comune di Solopaca se ne potevamo trovare circa 2.880.

Sempre agli inizi dell’Ottecento c’è testimonianza di un ottimo vino prodotto anche nei comuni di Pontelandolfo, Baselice e Foiano in Val Fortore.

Nel 1872 un grosso studioso, Giuseppe Frojo, incominciò a parlare di vitigno in senso scientifico e sostiene che le migliori uve della regione Campania erano il Pallagrello, oggi diffuso solo nella provincia di Caserta, ma lodava anche le uve Aglianico, Sciascinoso, il Piede di Colombo (Piedirosso), Greco e Fiano, tutti vitigni coltivati nella provincia di Benevento.

Circa venti anni dopo Frojo, fu il Ministero dell’Agricoltura a fare un’accurata analisi delle uve presenti su territorio sannita.

L’Aglianico restava il vitigno predominate, seguito dal Piedirosso, l’Aglianicone, il Gigante, il Mangiaguerra, la Tintiglia di Spagnala Vernacciola e il Sommarello.

Tra i vini a bacca bianca si notano il Bombino, l’Amoroso bianco, la Passolara, il Greco, la Malvasia, il Moscatello e la Coda di Volpe.

In questo periodo il vino prodotto è destinato al consumo interno, in quanto in provincia di Benevento stava nascendo una classe borghese più attenta e sensibile alla buona tavola, ma anche trasportato il nord Italia in quanto molto apprezzato e richiesto.

Negli anni in cui Frojo compiva i suoi studi, la superficie vitata della provincia di Benevento era rappresentata da poco più di 15.000 ettari, estensione che pur ponendo la provincia ultima nella classifica regionale, la rendeva seconda sola a Napoli per rapporto fra territorio e superficie, mentre a partire dal 1904 e almeno fino al 1924 i terreni a vigna erano più che raddoppiati. Negli anni che andavano dal 1896 al 1910 il vigneto sannita si arricchì di 8.046 ettari, pari ad un incremento del 46%.

Dopo l’unità d’Italia nel vigneto sannita vengono coltivate anche altri tipi di vitigni nazionali ed internazionali come il Sangiovese, Barbera, Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Erbaluce, Sémillon, Pinot e Riesling renano.

Dopo le due grandi guerre mondiali, vi fu un risveglio in tutti i settori produttivi che influenzò anche quello agricolo, e nella provincia di Benevento si verificò che i contadini, fino ad allora solo conduttori dei terreni, ne acquisirono anche le proprietà. In questo periodo la produzione delle uve aumentò sensibilmente nella provincia di Benevento, favorendo da una parte la nascita del primo Enopolio nella provincia a Solopaca che vantava una capacità di 13 mila ettolitri contro i soli cinquemila dell’Enopolio napoletano, ma dall’altra lo sfruttamento dei grossi mediatori nei confronti dei piccoli produttori.

In realtà neanche la creazione dell’Enopolio di Solopaca contribuì a migliorare la condizione dei piccoli produttori e quindi nacquero con il passare degli anni le quattro Cantine sociali ancora oggi operanti sul territorio sannita.

La Guardiense, la Cantina sociale di Solopaca e La Cantina del Taburno e il CECAS (Centro Cooperativo Agricolo Sannita).

Il compito fondamentale delle cantine sociali fu quello di raccogliere, trasformare e vendere, le uve provenienti dalle diverse zone della provincia di Benevento, in modo da sostenere i piccoli produttori e favorire lo sviluppo della viticoltura nel Sannio.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili alla zona geografica.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all’Art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi e bianchi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare e montuosa del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti. orientati a sud, sud-est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della provincia di Benevento, che parte dal II secolo a.C., passa per il medioevo e giunge ai nostri giorni, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e le qualità peculiari del territorio e dei vitigni dai quali si ottiene il vino "Benevento o Beneventano".

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l'Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. l, IO capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 26, par. l, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell'arco dell'intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un'analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. l, 20 capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

CAMPANIA

I.G.T.

Decreto 19 ottobre 2004

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica «Campania», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologia vini e relativa base ampelografica

 

1. La indicazione geografica tipica «Campania» è riservata ai seguenti vini:

 

a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso;

c) rosati, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

2. La indicazione geografica tipica «Campania» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Coda di Volpe,

Falanghina,

Fiano,

Greco,

Moscato,

Piedirosso,

Primitivo,

Sciascinoso

È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Campania» comprende l'intero territorio amministrativo della regione Campania.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianco, rosso e rosato:

a 12,00 t/ha per i vini bianchi con la specificazione del vitigno:

a 14,00 t/ha per i vini bianchi ;

a 13,00 t/ha per i vini rossi e rosati;

a 11,00t/ha per i vini rossi e bianchi con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Campania» devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per il bianco;

10,50% vol. per i rossi, rosati

10,50% vol. per tutte le tipologie con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50 % vol., anche con la specifica del vitigno.

Nel caso di annate sfavorevoli, la regione Campania può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva, in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Le operazioni di elaborazione di spumantizzazione, possono avvenire in bottiglia o in autoclave.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Campania», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare le seguenti caratteristiche:

 

«Campania» Aglianico:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Campania» Piedirosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fruttato, vinoso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Campania» Primitivo:

colore: rubino più o meno intenso a volte tendente al granato;

profumo: floreale, fruttato, vinoso, caratteristico;

sapore: secco, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Campania» Sciascinoso:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: floreale, vinoso, caratteristico;

sapore: secco, equilibrato a volte morbido;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Campania» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco, equilibrato, a volte amabile;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Campania» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato, a volte amabile;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Campania» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: floreale, caratteristico;

sapore: secco, equilibrato, a volte amabile;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Campania» Coda di Volpe:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: floreale, delicato, caratteristico;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Campania» Falangina:

colore: paglierino più o meno intenso

profumo: floreale, fruttato, caratteristico

sapore: secco, equilibrato

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Campania» Fiano:

colore: paglierino più o meno intenso

profumo: floreale, caratteristico

sapore: secco, equilibrato

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Campania» Greco:

colore: giallo paglierini più o meno intenso;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, equilibrato, tipico;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Campania» Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, tendente al dorato

profumo: floreale, fruttato, intenso, caratteristico

sapore: aromatico, a volte abboccato, amabile o dolce

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Campania» Passito a bacca bianca:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Campania» Passito a bacca nera:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica «Campania», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “novello”, “frizzante”, e “amabile” all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

«Campania» Novello: 11.50% vol.;

«Campania» Frizzante: 11,00% vol.;

«Campania» Amabile: 11.50% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Campania", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori storici

La Campania ha sicuramente rappresentato uno dei primi e più rilevanti centri di insediamento, di coltivazione, di studio e di diffusione di questa coltura.

Non si può, quindi, considerare un caso che proprio i grandi vini dell’antichità, come il Falerno, il Greco, il Faustiniano, il Caleno, fossero prodotti in Campania. I vitigni campani, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti i

discendenti degli antichi vitigni denominati come Vitis Hellinica, Alinea Gemina, Vitis Apiana, tanto per citare i più importanti. I migliori vini dell’antichità – i vini degli imperatori per intenderci – venivano prodotti in Campania, dove si sviluppò la cultura del vino, come dimostrano molteplici reperti ritrovati nei siti archeologici disseminati in ambito regionale.

La più interessante zona archeologica del mondo, quella di Ercolano e Pompei, è stata la più completa fonte di testimonianze circa gli usi e i costumi dell’epoca, ed i simboli ed i riferimenti enoici sono sicuramente fra i più ricorrenti.

I vitigni campani venivano studiati, descritti, classificati e selezionati in modo da diffonderne solo le varietà migliori, quelle in grado di produrre vini di pregio.

Incantevoli sono le descrizioni dei vitigni campani compiute da Plinio, Columella, Virgilio, Catone, quelli che possono essere considerati i primi esperti di vitivinicoltura dell’umanità.

Fattori naturali

La ridente posizione della regione Campania e la rinomata fertilità delle sue terre crearono il mito della “Campania Felix”. In tale contesto, la coltura della vite, ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza, non certo per la quantità delle produzioni ma per l’estrema caratterizzazione delle stesse.

La geomorfologia del territorio è alquanto differenziata, seppur di origine prevalentemente vulcanica. Montagne, colline, vallate, fiumi e torrenti, pianure che si immergono nel mare e che ospitano innumerevoli apparati vulcanici, dei quali il Vesuvio è solo l’esempio più eclatante, creano ambienti particolari.

Il panorama delle zone vitate campane e dei vitigni autoctoni è ampio, alcuni di questi presenti da moltissimo tempo ed in modo esclusivo.

Fattori umani

I numerosi testi latini che ci sono giunti sono ricchi di precisi riferimenti alle tecniche agronomiche ed anche enologiche adottate; la bibliografia, ma anche le raffigurazioni e la scultura, narrano dell’importanza della vite e del vino nella civiltà classica, ed evidenziano il ruolo predominante che l’attuale territorio campano ha avuto nello sviluppo e diffusione della “cultura del vino”.

In tutte le regioni italiane la viticoltura ha antiche tradizioni, ma mai come in Campania queste tradizioni sono arrivate fino a noi quasi intatte. Conosciuta ai tempi degli antichi romani come "Campania Felix", (Campania felice) in virtù della consistente produzione vinicola, grazie alle cure amorevoli dei suoi vignaioli, ha conservato nei secoli forme di allevamento e vitigni di origine antichissima.

Se il nostro Mezzogiorno, infatti, è sempre stato giustamente considerato un territorio di transito della vite, che dall’Asia Minore e dalla Grecia si diffuse lungo le coste del Mediterraneo e verso l’Europa continentale, la Campania ha sicuramente rappresentato uno dei primi e più rilevanti centri di insediamento, di coltivazione, di studio e di diffusione di questa coltura.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

CATALANESCA DEL MONTE SOMMA

I.G.T.

Decreto 13 Luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La indicazione geografica tipica “Catalanesca del Monte Somma ” è riservata al mosto e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Catalanesca del Monte Somma” bianco;

“Catalanesca del Monte Somma” passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Catalanesca del Monte Somma” bianco:

Catalanesca bianca, minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%.

 

“Catalanesca del Monte Somma” passito:

Catalanesca bianca, minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini a indicazione geografica tipica “Catalanesca del Monte Somma” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni:

San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno,

tutti ricadenti in provincia di Napoli.

 

Articolo 4

Norme per la Viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Catalanesca del Monte Somma” devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della Indicazione geografica di cui trattasi.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona.

Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.

E’ facoltà della Regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

“Catalanesca del Monte Somma” Bianco:  8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Catalanesca del Monte Somma” Passito:  8,00 t/ha,  13,50% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art.3.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

La resa massima dell’uva in vino sono le seguenti:

“Catalanesca del Monte Somma” Bianco: 65%;

“Catalanesca del Monte Somma” Passito: 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell’indicazione geografica tipica “Catalanesca del Monte Somma” passito è previsto l’appassimento.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui al precedente art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Catalanesca del Monte Somma” Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, floreale,fruttato;

sapore: caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Catalanesca del Monte Somma” Passito:

colore: Giallo dorato più o meno intenso;

profumo: intenso, tipico;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico potenziale di 16,00-17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,50-14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare con proprio decreto i limiti

minimi indicati dell’acidità totale e dell’estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È

tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui all’art. 1 l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all’art.1, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.

Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori storici

La varietà da sempre conosciuta con il nome Catalanesca, Catalana o Uva Catalana. La presenza di queste uva

nella zona vesuviana, sembra risalire al 1500. Froio nel 1878, la cita tra i vitigni coltivati nella provincia e

consiglia il miglior modo di vinificarla.

Semmola (1848) “Matura nella seconda di ottobre; ma si conserva lungamente sulla pianta. Il vino, scarso ma

generoso, aromatico grato: si vuol unire alle altre uve bianche e dà nerbo a questo vino. Molto fruttifero. Si

coltiva superando in dolcezza e sapore quella di qualunque altro luogo”.

Già il De Giudice (1912) descriveva “l’esposizione al Nord, oltre a favorire la produzione dell’uva tardiva,

influisce anche sulla conservazione, perché esposta ai venti secchi di tramontana che ostacolano il ristagno

dell’aria” .

Fattori naturali

E’ un vitigno esclusivamente campano, anzi vesuviano e precisamente del versante nord-occidentale del Monte

Somma, nei comuni intorno al complesso vulcanico Somma-Vesuvio.

Il complesso vulcanico ha forma quasi tronco-conica, con versanti interni sub verticali e versanti esterni piuttosto acclivi e con profilo marcatamente concavo. I versanti del Somma, in quanto più antichi, presentano un reticolo idrografico più denso ed articolato, chiaramente visibile.

Le linee di drenaggio appaiono decapitate, come frutto del troncamento causato dalla calderizzazione. Le incisioni torrentizie sono caratterizzate da valli strette, ripide e profonde (“valloni o cupe”) che avviene in una fascia altimetrica compresa tra i 200 e dei 300 metri, in questa transizione i suoli mutano la giacitura da fortemente acclive a sub pianeggiante. Nella fascia altimetrica superiore sono frequenti terrazzamenti e ciglionamenti antropici.

Fattori umani

Da uno studio finalizzato ad accertarne le qualità enologiche del vitigno scrive Moio (2002) “Risulta evidente che l’uva Catalanesca è in grado di raggiungere un’elevata gradazione zuccherina e l’acidità totale e il pH è tale da permettere l’ottenimento di un vino bianco secco caratterizzato da un buon equilibrio gustativo”.

Dal punto di vista aromatico il vino ottenuto dall’uva Catalanesca presente note fruttate con odori tipici di albicocca secca e miele. Già al secondo anno d’invecchiamento l’odore evolve in note minerali dominanti come i grandi vitigni d’interesse enologico.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche uniche, evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione

e tipicizzazione legata all’ambiente geografico e dall’unico vitigno che compone la base varietale.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate nelle due tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici del vitigno.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

LIspettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

COLLI DI SALERNO

I.G.T.

Decreto 22 novembre 1995

Modifica Decreto 09 aprile 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto  30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica «Colli di Salerno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Vini e base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.

I vini ad IGT “Colli di Salerno” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei per la provincia di Salerno, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

I vini a IGT «Colli di Salerno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico

Barbera

Coda di Volpe

Falanghina

Fiano

Greco

Moscato

Piedirosso

Primitivo

Sciascinoso

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, fino ad un massimo del 15%, idonei per la provincia di Salerno.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» comprende la parte collinare dell’intero territorio amministrativo della

provincia di Salerno,

nella regione Campania.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

«Colli di Salerno» bianco: 15,00 t/ha;

«Colli di Salerno» bianco con la specificazione del vitigno: 14,00 t/ha;

«Colli di Salerno» rosso e rosato: 14,00 t/ha;

«Colli di Salerno» rosso e rosato con la specificazione del vitigno: 12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

bianchi: 9,50% vol.;

rossi: 10,00% vol.;

rosati: 10,00%vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre è consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono assicurare le seguenti caratteristiche:

 

«Colli di Salerno» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato e floreale;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Colli di Salerno» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fruttato e floreale;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Colli di Salerno» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: floreale caratteristico;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 r/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Colli di Salerno» passito a bacca bianca:

colore: caratteristiche del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, fruttato e floreale;

sapore: amabile o dolce armonico;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Colli di Salerno» passito a bacca nera:

colore: caratteristiche del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, fruttato e floreale;

sapore: amabile o dolce armonico;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Colli di Salerno”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie frizzante e novello all’atto dell’immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico totale minimo:

«Colli di Salerno» novello: 11,00% vol.;

«Colli di Salerno» frizzante: 10,5% vol.;

«Colli di Salerno» Aglianico: 10,50% vol.;

«Colli di Salerno» Barbera: 10,50% vol.;

«Colli di Salerno» Coda di Volpe: 10,00% vol.;

«Colli di Salerno» Falangina: 10,00% vol.;

«Colli di Salerno» Fiano: 10,00% vol.;

«Colli di Salerno» Greco: 10,00% vol.;

«Colli di Salerno» Moscato: 10,00% vol.;

«Colli di Salerno» Piedirosso: 10,50% vol.;

«Colli di Salerno» Primitivo: 10,50% vol.;

«Colli di Salerno» Sciascinoso: 10,50% vol.

I vini a indicazione geografica tipica “Colli di Salernocon la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica «Colli di Salerno» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Specificità della zona geografica

Fattori storici

La Campania ha sicuramente rappresentato uno dei primi e più rilevanti centri di insediamento, di coltivazione, di studio e di diffusione della vite.

I vitigni campani, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti i discendenti degli antichi vitigni denominati come Vitis Hellinica, Alinea Gemina, Vitis Apiana, tanto per citare i più importanti.

I migliori vini dell’antichità – i vini degli imperatori per intenderci – venivano prodotti in Campania, dove si sviluppò la cultura del vino, come dimostrano molteplici reperti ritrovati nei siti archeologici disseminati in ambito regionale.

I vitigni campani venivano studiati, descritti, classificati e selezionati in modo da diffonderne solo le varietà migliori, quelle in grado di produrre vini di pregio.

Incantevoli sono le descrizioni dei vitigni campani compiute da Plinio, Columella, Virgilio, Catone, quelli che possono essere considerati i primi esperti di vitivinicoltura dell’umanità.

Fattori naturali

La ridente posizione della regione Campania e la rinomata fertilità delle sue terre crearono il mito della “Campania Felix”. In tale contesto, la coltura della vite, ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza, non certo per la quantità delle produzioni ma per l’estrema caratterizzazione delle stesse.

La zona di produzione si presenta abbastanza variegata e comprende le zone collinari dei Lattari le colline interne sino alle colline cilentane e del vallo di Diano.

La geomorfologia del territorio è alquanto differenziata, seppur di origine prevalentemente vulcanica. Montagne, colline, vallate, fiumi e torrenti, pianure che si immergono nel mare e che sono stati influenzati dai vicini apparati vulcanici, dei quali il Vesuvio è solo l’esempio più eclatante.

Il panorama delle zone vitate salernitane e dei vitigni autoctoni è ampio, alcuni di questi presenti da moltissimo tempo ed in modo esclusivo.

Fattori umani

In tutte le regioni italiane la viticoltura ha antiche tradizioni, ma mai come in Campania queste tradizioni sono arrivate fino a noi quasi intatte.

Il nostro Mezzogiorno, è sempre stato giustamente considerato un territorio di transito della vite, che dall’Asia Minore e dalla Grecia si diffuse lungo le coste del Mediterraneo e verso l’Europa continentale, e la provincia di Salerno ha rappresentato uno dei primi e più rilevanti centri di insediamento, di coltivazione, di studio e di diffusione di questa coltura.

I vini rientrano in areali di produzione che si estendono a molti dei comuni del vasto e multiforme territorio della provincia di Salerno.

Ogni area è caratterizzata da terreno e microclima specifici che hanno favorito la selezione di alcune cultivar autoctone conferenti caratteristiche di tipicità ai vini ivi prodotti.

Oggi i vini che si producono sono tutti di qualità eccellente e si abbinano alla genuina e saporita cucina locale. Il sistema tradizionale di allevamento (Avellinese più o meno alto o basso, a canocchia ed anche ad alberello) sono stati superati dai sistemi innovativi a Guyot o a cordone speronato. Le viti producono grappoli, che permettono, però, di ottenere un vino di qualità e di perfetto abbinamento con la saporita cucina territoriale.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

DUGENTA

I.G.T.

Decreto 22 novembre 1995

Modifica Decreto 09 aprile 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Dugenta”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologia vini e relativa base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Dugenta” è riservata ai seguenti vini:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosato.

I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Dugenta” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento e iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Dugenta”, comprende l’intero territorio amministrativo del

comune di

Dugenta

in provincia di Benevento.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica “Dugenta” a:

Dugenta bianco: 19,00 t/ha;

Dugenta rosso e rosato: 17,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Dugenta”, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Dugenta bianco: 9,50% vol.;

Dugenta rosso: 10,00% vol.;

Dugenta rosato: 10,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione dei vini a indicazione geografica tipica «Dugenta» devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, salvo l’applicazione in deroga fino al 31.12.2012 di cui D.M. MIPAAF 24 luglio 2009.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Dugenta» all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

“Dugenta” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Dugenta” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Dugenta” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Dugenta” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco o abboccato, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

L’indicazione geografica tipica “Dugenta” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino ad indicazione geografica tipica «Dugenta» in recipienti fino a 60 litri.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Legame con la zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame con la zona geografica

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Dugenta.

Il territorio interessato, dal punto di vista litologico e della geomorfologia, appare come una unità ben individuata.

La morfologia superficiale è caratterizzata da rilievi sempre intervallati da depressioni carsiche a fondo pianeggiante, e da incisioni che testimoniano la violenza di antiche fasi erosive quaternarie in conseguenza di eventi localizzati ed intensi.

Dal punto di vista litologico le formazioni sulle quali si sviluppano i suoli sono sedimenti cartonatici mesozoico-terziari, o sedimenti terrigeni terziari, sedimenti clastici e piroclastici quaternari.

I sedimenti cartonatici sono dolomie, calari dolomitici e calcari.

I sedimenti terrigeni sono costituiti da arenarie e da argille varicolori scagliose e si rinvengono affioranti su entrambi i versanti orientale e occidentale del Massico. Le coltri argillose sono costituite da argille rossomattone, verdi e grigie. Costituiscono i materiali di maggior interesse per il loro contributo alla pedogenesi, in concorso con i sedimenti clastici e piroclastici quaternari che ammantano quasi tutti i rilievi, colmano le depressioni e sono intimamente misti al substrato pedogenetico.

I suoli dell’area sono i tipici Regosuoli.

Il substrato predominate è costituito da rocce tenere arenarie, argilli, calcareniti.

L’orizzonte superficiale lavorato presenta struttura generalmente grumosa e, meno comunemente, poliedrica, da moderata a friabile, e, in profondità tende a divenire poliedrica, più resistente, con facce di pressione.

E’ generalmente poco profondo, talvolta esile. Immediatamente sottostante è spesso presente un orizzonte a drenaggio lento, che costituisce la principale limitazione d’uso riscontrabile nel comprensorio; limitazione che può essere agevolmente superata mediante l’impiego di adeguata meccanizzazione e con appropriate pratiche agronomiche, considerato che i materiali di substrato sono generalmente teneri.

Per quanto riguarda la granulometria prevalgono i costituenti di dimensioni sottili (inferire a 0,02 mm) e di conseguenza risultano generalmente elevati i valori dei contenuti d’acqua a diversi punti a potenziale caratteristico.

La capacità per l’acqua è generalmente elevata e, come per le altre caratteristiche fisiche, può essere favorevolmente esaltata con la razionalizzazione delle pratiche agronomiche e della forma di utilizzazione del suolo.

I suoli sono prevalentemente saturi. Il carbonato di calcio è un costituente normalmente presente, anche in forma finemente diffusa o in forma di noduli di precipitazione.

I terreni non risultano particolarmente ricchi di composti azotati ed organici, che possono esser agevolmente integrati con le normali pratiche di fertilizzazione. Nel caso dei materiali argillosi si tratta di un substrato dotato di capacità di scambio favorevole ad assicurare la adeguata disponibilità di nutritivi all’esplorazione radicale delle coltura arboree.

Dall’esame complessivo dei caratteri generali del territorio, dei caratteri costituzionali dei suoli dominanti e dall’esame dei dati analitici, emerge che l’area risulta fortemente vocata alla coltivazione della vite, specie se supportata da idonee pratiche colturali relative alle lavorazioni del terreno.

La zona, infine, è nel suo insieme collinare, con altimetria compresa tra i 200 e i 650 m s.l.m.

Il clima rappresenta uno dei più importanti fattori di formazione del suolo e di regolazione di tutti gli eventi chimici e biochimici che in esso hanno sede, la sua evoluzione e degradazione, lo sviluppo e moltiplicazione dei microrganismi, la abitabilità per le colture, lo sviluppo e accrescimento delle essenze erbacee ed arboree.

La zona si caratterizza per fondovalle riparati e ben esposti, a temperatura mite e piovosità intorno ai 1000 mm annui; alle quote più elevate, invece, gli inverni sono più freddi, le estati moderatamente calde, con una piovosità che può giungere i 1400 mm annui.

Si rilevano periodi di aridità da un massimo di 2 mesi (metà giugno, metà agosto) nelle zone ad altitudine più limitata, fino a divenire minimi nelle aree a quota più elevata.

La distribuzione delle piogge segue l’andamento tipico delle aree interne, con massimi di piovosità in autunno e talvolta un secondo massimo in primavera.

Con questi andamenti le zone a quote inferiori non sono soggette a lisciviazione delle basi e il regime idro-meteorico non comporta asportazione di nutritivi. Nelle aree a quota maggiore la lisciviazione è limitata e risulta moderata dalla natura del substrato nel quale è generalmente presente il calcio che è fattore di stabilizzazione.

Nel complesso l’intera zona presenta caratteristiche climatiche particolarmente favorevoli alla coltivazione della vite e ben armonizzate con le esigenze della coltura in corrispondenza delle diverse fasi fenologiche.

La zona nel suo insieme è caratterizzata, infine, da una buona mobilità degli strati inferiori dell’atmosfera. Ciò comporta un sufficiente arieggiamento delle colture che costituisce un fattore favorevole all’attività vegetativa e alla sanità delle produzioni.

La viticoltura sannita, che si era caratterizzata nel passato come una viticoltura orientata essenzialmente, sia nella scelta dei vitigni che nella impostazione dei vigneti, verso la quantità, oggi appare profondamente modificata, tanto che l’area può essere considerata in Campania come quella dove il processo di ammodernamento dei vigneti è stato più intenso e radicale. La scelta dei sesti, delle forme di allevamento e dei sistemi di potatura, delle tecniche di coltivazione da adottare nei nuovi impianti è stata rigorosamente orientata verso criteri qualitativi.

E’ così avvenuto che la raggiera, forma di allevamento adottata nella quasi totalità dei vigneti, con sesti ampi e elevato cariche di gemme per ceppo e per ettaro (100 – 150mila ad ettaro e 28 gemme a ceppo distribuite in 4 “archetti”), capace di indurre produzioni unitarie molto abbondanti, è stata in gran parte sostituita da forme d'allevamento a ridotto sviluppo per un maggior controllo della produttività.

I nuovi impianti e i reimpianti sono stati realizzati in gran parte a spalliera, con prevalenza del Guyot, del cordone speronato e della cortina pendente; la distanza tra le viti è stata fortemente ridotta, scendendo sulla fila al di sotto del metro, con conseguente aumento della densità di impianto, fino a 6000 ceppi per ettaro, e una forte riduzione del numero di gemme per ceppo.

Il rinnovo degli impianti è stato accompagnato da un ammodernamento e adeguamento delle tecniche di coltivazione, finalizzate al costante controllo della vigoria delle viti mediante una scelta ragionata, non solo del sesto e del portainnesto, ma anche della gestione del suolo e delle concimazioni, che tendono a mantenere le piante in equilibrio e in situazione di nutrizione ottimale, basandosi sulle indicazioni fornite dalla diagnostica fogliare e dalle analisi fisico-chimiche del terreno e sul comportamento vegeto-produttivo delle piante.

La difesa fitosanitaria si ispira ai principi fissati dalla lotta guidata, sulla base delle indicazioni formulate dall’Amministrazione Regionale nell’ambito dei Piani di difesa.

Nel complesso la razionalizzazione del processo produttivo e le specializzazione colturale consente da una parte il contenimento dei costi di produzione dall’altra un miglioramento qualitativo delle produzioni.

Negli anni ’70 la provincia di Benevento è quella che ha visto più radicalmente delle altre province campane modificare l’originaria base ampelografica. Il Trebbiano toscano, le varie Malvasie, in particolare quella di Candia, il Sangiovese sono stati i vitigni prescelti nella realizzazione degli impianti, ma consistente è stata anche l'introduzione del Montepulciano, del Merlot, del Lambrusco.

Successivamente si è assistito ad una rapida e convinta inversione di tendenza, voluta dai produttori, dalle categorie e favorita dall'Amministrazione regionale sia mediante una profonda revisione della piattaforma enografica provinciale, sia mediante l'attivazione di opportuni interventi di sostegno.

Il filo conduttore è rappresentato dalla valorizzazione dei vitigni autoctoni di pregio, in particolare la Falanghina, la Coda di volpe, il Greco, l'Aglianico e il Piedirosso, che sono stati largamente utilizzati nel rinnovo degli impianti viticoli, divenendo oggi largamente prevalenti nella zona a denominazione. In considerazione dei successi commerciali dei vini prodotti l’interesse dei viticoltori si è in particolare concentrata sull’Aglianico che oggi rappresenta oltre il 50 % della

superficie vitata iscritta all’Albo.

Nel caso dell’Aglianico viene data preferenza a cloni di Aglianico selezionati in zona e certificati dal Ministero, che offrono maggiori garanzie sulle caratteristiche genetiche e sanitarie e sull'omogeneità del materiale impiegato.

Particolare attenzione viene posta anche alla scelta del portinnesto che viene fatta in primo luogo

adottando genotipi che oltre a dimostrare una ottima resistenza alla fillossera e un buon adattamento

alle condizioni pedologiche della zona sono idonei ad esercitare il controllo della vigoria e dello

sviluppo della pianta, in armonia con il sistema di allevamento adotto.

Il profondo ammodernamento della viticoltura della zona, con la realizzazione di vigneti specializzati, a sesti fitti e forme di allevamento a spalliera, trova riscontro nelle produzioni conseguite dai vigneti iscritti alla DOC.

Molti vigneti sono stati reimpiantati seguendo le indicazioni delle istituzioni regionali, in prevalenza adottando forme di allevamento che rispettano criteri minimi imposti dall’OCM.

Nello specifico le aziende del territorio hanno adottato ulteriori criteri restrittivi, rifacendosi ad una viticoltura moderna. Sesti di impianto che vanno da condizioni massimo di circa mt 2,50 tra i filari e minimo 2 mt, con distanze sul filare tra le viti da circa mt 0,80 a mt 1,60.

La densità di viti per ettaro si attesta nei nuovi impianti da minimo 2500 piante a casi particolari fino a 7000/8000 piante per Ha.

Il carico delle gemme per ogni vite va da un minimo di circa 8/10 gemme a non più di 15/20 gemme a frutto. La produzione mediamente va da un massimo di circa 5 kg per ceppo a produzioni altamente qualitative che prevedono una produzione per ceppo di kg 1,5.

Tali limiti sono assicurati dal diradamento, che ormai è divenuto una pratica largamente utilizzata dai viticoltori della zona, a testimonianza della conversione, ormai compiuta, dai produttori alla viticoltura di qualità e, quindi, ai vini di pregio.

L’irrigazione solitamente non è una pratica usata nella provincia di Benevento. Può essere adottata solo in casi di soccorso in annate sfavorevoli.

Non a caso dalla consultazione dell’Albo e delle rese per ettaro si evince che la resa in vigneto, pur raggiungendo livelli importanti, è sensibilmente inferiore ai limiti fissati dal Disciplinare.

I vigneti coltivati nella provincia di Benevento, in funzione delle varietà ed epoche di maturazione, hanno una altitudine media che va dai 50 metri s.l.m. fino ad altezze massime di circa 500 metri s.l.m.

2) Fattori umani rilevanti per il legame con la zona geografica

Di fondamentale importanza nella produzione del vino Dugenta IGT sono i fattori umani legati al territorio di produzione.

In base ai ritrovamenti effettuati ed a studi realizzati si può affermare che la coltivazione della vite nella provincia di Benevento ha origini antiche risalenti al II secolo a.C.

Nel paese di Dugenta fu ritrovato un imponente deposito, con relativo forno di produzione, di anfore utilizzate per la conservazione ed il commercio del vino.

Gli studiosi hanno convenuto che sicuramente questa era una fabbrica di anfore costruita in una area particolarmente idonea alla produzione e allo smercio del vino, situata lungo la riva sinistra del fiume Volturno del quale è affluente il fiume Calore che attraversa l’intera provincia di Benevento.

Le anfore ritrovate in provincia di Benevento, venivano prodotte solo in due luoghi, a Dugenta e ad Anzio e venivano utilizzate in un area compresa tra l’Etruria meridionale, Lazio, Campania e Sannio.

Sicuramente il paese di Dugenta rivestiva un ruolo importante nella commercializzazione dei vini in epoca romana, in quanto la produzione di vino soddisfaceva abbondantemente la richiesta locale e quindi il vino veniva venduto anche al di fuori dei confini regionali, questo è testimoniato dal fatto che anfore realizzate a Dugenta sono state ritrovate in Inghilterra del sud e Africa del nord.

Gran parte del vino prodotto nella provincia di Benevento e quello proveniente anche da altre parti d’Italia veniva venduto al mercato vinicolo di Pompei secondo solo a quello di Roma.

In base agli studi effettuati da Attilio Scienza, una forte classe di produttori di vino di origine sannita sarebbe stata presente nella composizione etnica di Pompei, a conferma che la cultura del vino nel Sannio è stata contemporanea se non precedente, all’epoca romana.

Il Sannio per molti secoli ha rappresentato il collegamento naturale tra la Puglia e la Campania.

Attraverso i sentieri della transumanza i Sanniti hanno conosciuto il mondo del vino Abruzzese e Pugliese attraverso i quali hanno portato nel Sannio i vitigni greci dell’Epiro.

Attilio Scienza afferma che del vino sannita troviamo citazioni di Platone comico, commediografo ateniese della seconda metà del V secolo a.C., che parlava dell’eccellente vino di Benevento dal lieve aroma fumé ; inoltre secondo Scienza del vino sannita ne parla anche Plinio nella Naturalis Historia, il quale sosteneva che il vino Kapnios avesse nel Sannio una delle sue patrie d’elezione.

Il sapore fumé del vino Kapnios potrebbe non solo essere derivato da una tecnica di appassimento delle uve o dall’affumicamento di queste, ma addirittura dalle caratteristiche stesse dell’uva.

Un’altra importante testimonianza che i Sanniti si dedicassero alla coltivazione della vite e alla produzione del vino, è che quando sul finire del V secolo a.C. famiglie di stirpe sannita si stabilirono nella Valle del Volturno, si è avuto uno sviluppo economico di queste area grazie alla produzione del Trebula balliensis, così come riferito da Plino il vecchio nella sua Naturalis Historia.

Nel beneventano come nel resto della Campania la viticultura conobbe una crisi dovuta al cambiamento del gusto del mercato romano che scoprì i vini più leggeri e profumati dell’Italia settentrionale e della Gallia. Il primo vino Gallico arrivò a Roma nel 79 d.C.

Un inversione di tendenza la si ebbe solo intorno al 500 d.C. grazie ai Longobardi, che non solo importarono vitigni di origine pannonica, ma protessero le vigne dall’espianto addirittura con la pena di morte.

Anche Carlo Magno si occupò attraverso il Capitulare de Villis della cura della vite, ma fu grazie alla chiesa che intorno all’anno 1000 si ebbe il definitivo rilancio della coltivazione della vite che coinvolse anche il territorio sannita.

Fu proprio un sacerdote, il vescovo di Benevento Landulfo, a pretendere che vicino ad ogni monastero fossero impiantati dei vigneti, favorendo il rilancio della viticultura soprattutto nella zona di Solopaca come dimostra la presenza di venditori di vino in documenti del 1100.

In questo periodo, e fino al 1400, molti vini beneventani grazie alla possibilità di sfruttare i fiumi navigabili che attraversavano la provincia, arrivavano ai porti di Gaeta e di Napoli i più grandi porti di smistamento dei vini per l’intero Mediterraneo e per i mari del Nord.

A Napoli in quegli anni venivano trasportati ingenti quantità di vino dall’entroterra Beneventano ed Avellinese, ed assieme ai vini fermi venivano trasportati anche vini dolci molto richiesti dal mercato europeo in quel periodo.

La classe mercantile beneventana in quegli anni diventò la più forte della regione Campania, in quanto poteva godere degli enormi benefici derivanti dal fatto che i territori della provincia di Benevento erano sotto il governo dello Stato della Chiesa.

Per una prima descrizione su base scientifica della viticoltura beneventana dobbiamo attendere la Statistica murattiana del 1811, il primo e vero studio del territorio sannita che ha permesso di conoscere le produzioni della provincia di Benevento e di ricostruire le condizioni economiche sociali e gli stili di vita della popolazione sannita.

Da questo studio si evince che che la provincia di Benevento produceva vini che soddisfacevano le diverse richieste del mercato infatti il vino di Cerreto Sannita veniva considerato molto pregiato assieme a quello di Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano e venivano venduti sul mercato regionale ed extra-regionale; quelli di Sant’Agata dei Goti venivano venduti solo sul mercato provinciale, mentre a Guardia Sanframondi si produceva un vino dolce e liquoroso simile a quello di Malaga.

Da Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi partiva nel 1811 il più alto numero di barili di vino per la capitale, 79.229, contro i 31.281 di Airola, i 12.557 di Solopaca e i 10.470 di Sant’Agata dei Goti.

Per quanto riguarda il numero di vigne Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi non superavano di molto Solopaca infatti nei due comuni se ne trovavano circa 3.480 ed invece nel solo comune di Solopaca se ne potevamo trovare circa 2.880.

Sempre agli inizi dell’Ottecento c’è testimonianza di un ottimo vino prodotto anche nei comuni di Pontelandolfo, Baselice e Foiano in Val Fortore.

Nel 1872 un grosso studioso, Giuseppe Frojo, incominciò a parlare di vitigno in senso scientifico e sostiene che le migliori uve della regione Campania erano il Pallagrello, oggi diffuso solo nella provincia di Caserta, ma lodava anche le uve Aglianico, Sciascinoso, il Piede di Colombo (Piedirosso), Greco e Fiano, tutti vitigni coltivati nella provincia di Benevento.

Circa venti anni dopo Frojo, fu il Ministero dell’Agricoltura a fare un’accurata analisi delle uve presenti su territorio sannita.

L’Aglianico restava il vitigno predominate, seguito dal Piedirosso, l’Aglianicone, il Gigante, il Mangiaguerra, la Tintiglia di Spagnala Vernacciola e il Sommarello.

Tra i vini a bacca bianca si notano il Bombino, l’Amoroso bianco, la Passolara, il Greco, la Malvasia, il Moscatello e la Coda di Volpe.

In questo periodo il vino prodotto è destinato al consumo interno, in quanto in provincia di Benevento stava nascendo una classe borghese più attenta e sensibile alla buona tavola, ma anche trasportato il nord Italia in quanto molto apprezzato e richiesto.

Negli anni in cui Frojo compiva i suoi studi, la superficie vitata della provincia di Benevento era rappresentata da poco più di 15.000 ettari, estensione che pur ponendo la provincia ultima nella classifica regionale, la rendeva seconda sola a Napoli per rapporto fra territorio e superficie, mentre a partire dal 1904 e almeno fino al 1924 i terreni a vigna erano più che raddoppiati. Negli anni che andavano dal 1896 al 1910 il vigneto sannita si arricchì di 8.046 ettari, pari ad un incremento del 46%.

Dopo l’unità d’Italia nel vigneto sannita vengono coltivate anche altri tipi di vitigni nazionali ed internazionali come il Sangiovese, Barbera, Cabernet Sauvignon, Malbek, Sirah, Erbaluce, Semillon, Pinot e Riesling renano.

Dopo le due grandi guerre mondiali, vi fu un risveglio in tutti i settori produttivi che influenzò anche quello agricolo, e nella provincia di Benevento si verificò che i contadini, fino ad allora solo conduttori dei terreni, ne acquisirono anche le proprietà. In questo periodo la produzione delle uve aumentò sensibilmente nella provincia di Benevento, favorendo da una parte la nascita del primo Enopolio nella provincia a Solopaca che vantava una capacità di 13 mila ettolitri contro i soli cinquemila dell’Enopolio napoletano, ma dall’altra lo sfruttamento dei grossi mediatori nei confronti dei piccoli produttori.

In realtà neanche la creazione dell’Enopolio di Solopaca contribuì a migliorare la condizione dei piccoli produttori e quindi nacquero con il passare degli anni le quattro Cantine sociali ancora oggi operanti sul territorio sannita, La Guardiense, la Cantina sociale di Solopaca e La Cantina del Taburno e il CECAS (Centro Cooperativo Agricolo Sannita).

Il compito fondamentale delle cantine sociali fu quello di raccogliere, trasformare e vendere, le uve provenienti dalle diverse zone della provincia di Benevento, in modo da sostenere i piccoli produttori e favorire lo sviluppo della viticoltura nel Sannio.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili alla zona geografica.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all’Art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi e bianchi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’orografia collinare e montuosa del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti. orientati a sud, sud-est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della provincia di Benevento, che parte dal II secolo a.C., passa per il medioevo e giunge ai nostri giorni, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e le qualità peculiari del territorio e dei vitigni dai quali si ottiene il vino "Dugenta".

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

LIspettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.