Sicilia › SICILIA IGT

AVOLA I.G.T.

CAMARRO I.G.T.

FONTANAROSSA DI CERDA I.G.T.

SALEMI I.G.T.

SALINA I.G.T.

TERRE SICILIANE I.G.T.

VALLE BELICE I.G.T.


VIGNETI AVOLA

VIGNETI AVOLA

AVOLA

I.G.T.

Decreto  13 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. L'indicazione geografica tipica “Avola”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, per le seguenti tipologie:

 

bianco;

rosso, anche nelle tipologia novello;

rosato.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a Indicazione Geografica Tipica “Avola” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nel territorio della Regione Siciliana a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'Indicazione Geografica Tipica “Avola” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Avola e Siracusa,

in provincia di Siracusa.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica “Avola” a

13,00 t/ha per i vini rossi e rosati,

15,00 t/ha  per i vini bianchi.

 

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Avola” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

“Avola” rosso: 11,50% vol.;

“Avola” rosato: 11,00%,00 vol.;

“Avola” novello: 11,00%,00 vol.;

“Avola” bianco: 10,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione devono essere eseguite in tutto il territorio della Regione Sicilia.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consume

 

1. I vini a indicazione geografica tipica “Avola” all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Avola” bianco

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: secco, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Avola” rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Avola” rosato

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: asciutto, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Avola”, prodotti nella tipologia “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. All'indicazione geografica tipica “Avola” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”,”superiore” e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

 

Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio dei comuni di Avola e di Siracusa, nella Sicilia sud-orientale.

La giacitura prevalente è di pianura e bassa collina.

Il clima è quello tipico mediterraneo con precipitazioni concentrate nel periodo autunno-inverno e siccità per i restanti mesi dell’anno con una piovosità media annua di circa 500 mm.

Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche si tratta per lo più di suoli di natura geologica pliocenica, bruno-calcarei litosuoli-regosuoli, con un grado di argillosità intorno al 25%, a reazione sub-alcalina, con discreta quantità di sostanza organica e buona dotazione di elementi minerali.

La presenza di fiumi e la posizione ai piedi dei monti Iblei garantisce acqua in abbondanza. Tutti questi elementi climatico-ambientali sono quindi congeniali ad una viticoltura mirata alla qualità.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

I comuni di Avola e Siracusa appartengono ad una plaga di antichissima tradizione vitivinicola.

Il Moscato di Siracusa viene infatti identificato (S. Landolina Nava 1802) con il Pollio siracusano, il più antico vino d’Italia, così chiamato dal nome del re tracio che governò Siracusa nel VII sec. A.C.

Gabriele Castelli, principe di Torremuzza, nella sua Sicilia numismatica del 1781, mostra il disegno della moneta di Abolla, città bizantina dalla quale con molta probabilità discende l’odierno abitato di Avola; la moneta, su di una faccia, a testimonianza della vocazione vitivinicola della zona, mostra, a pieno campo, un grappolo d’uva colmo di acini. (F. Grignani Pantano, 1996).

La estensione ed importanza dei vigneti presenti nella zona a partire dalla fine del secolo XV, è testimoniata dai numerosi atti di vendita e di dotazione presenti nei registri notarili.

Nel 1747, un manoscritto redatto dalla Deputazione della città di Avola informa sul valore delle vigne in tale anno. In particolare evidenzia come il loro prezzo, nelle contrade Fiumara, Zagaria, Gaggi e nei bassifondi limitrofi, sia valutato il doppio rispetto alle vigne piantate in altre contrade del territorio (F. Grignani Pantano, 1996).

L’interesse degli abitanti, nel secolo XVIII, a coltivare vigneti, è dimostrato da un bando emanato a Napoli il 24 aprile 1733, dal marchese d’Avola Diego Pignatelli Aragona Cortes il quale, preoccupato da tale tendenza, a discapito della coltivazione della canna da zucchero (Archivio di Stato di Napoli – Archivio Pignatelli), vieta a tutti coloro che nel suo Stato possedevano terre soggette all’acqua, “di farci plantatione di vigne” (F. Grignani Pantano, 1996).

I vini di Avola, nel ‘700, sono comunque rinomati se i viaggiatori stranieri che in questo secolo visitano la Sicilia, si soffermano nella città per osservare le piantagioni di canna da zucchero e per degustarne i vini (F. Grignani Pantano, 1996).

Non scordiamoci , infine, che questa zona del siracusano è da molti ritenuta zona di origine del vitigno Nero d’Avola, il vitigno siciliano più rinomato.

Risale intorno agli anni 1774-77 un primo riferimento al Nero d’Avola, da parte del fiorentino Domenico Sistini, bibliotecario presso il Principe Biscari, a Catania; descrivendo i vigneti del siracusano annota che tale vitigno produce una “ottima qualità di vino”.

L’abate Paolo Balsamo (1809) così si esprime: “Il vino è per Avola un’importantissima derrata. Le più stimate uve nere sono osso nero, nero campanello, nero d’Avola, montonico, vernaccione nero” (C. Di Rosa , 1996).

Lo storico Rosario Gregorio afferma, nel 1846, che fra i vini più pregiati erano quelli di Castellammare, Marsala, Alcamo, Castelvetrano, Milazzo, Avola, Vittoria, e ci dà notizia anche di esportazione di uva pure in Francia, Olanda e Inghilterra.

Dopo la conquista garibaldina dell’Isola, Avola, per la qualità e la quantità dei vigneti impiantati è menzionata fra le contrade più rinomate da Girolamo Caruso, nel 1869, in uno dei più bei libri sulla viticoltura e enologia siciliana (C. Di Rosa, 1996).

Alla fine dell’800 col nome di Pachino s’intendeva la produzione di Noto, Avola e Pachino a base esclusiva di “Nero d’Avola”. Nello stesso periodo si annoverano anche i vini rossi di Siracusa derivati dalle uve del Nero d’Avola, più alcolici e colorati di quelli della zona di Pachino.

Questi vini erano molto richiesti dal Mezzogiorno della Francia che li dirottava verso la Gironda e la Borgogna.

Il botanico avolese Giuseppe Bianca nella sua “Monografia agraria del territorio di Avola”, illustrava i modi di coltivare la vite e di fabbricare il vino che erano simili, affermava lo studioso, a quelli praticati in Siracusa.

A fine 800 si ha testimonianza anche di rinomati vini bianchi tra cui l’Albanello di cui esistevano due tipi, uno secco e uno dolce.

Gli Albanelli più famosi si producevano a Siracusa e Floridia ma anche ad Avola e Noto (Pastena 1999).

Nel 1829 Avola contava 277 ettari di superficie vitata; nel 1848 Siracusa poteva vantare 1.400 ettari di vigneto ed Avola 527.

Nella seconda metà dell’ottocento l’invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell’isola e nel siracusano (1884-1886) la vite viene soppiantata da altre colture, in particolare ad Avola si estende la coltivazione del mandorlo.

Negli anni della ricostituzione dei vigneti, dopo l’invasione fillosserica, il Nero d’Avola, come altri vitigni, viene utilizzato per innestare barbatelle di “Riparia” e offerto agli agricoltori (C. Di Rosa, 1996).

Ad Avola, come nel circondario, qualche agricoltore esperto incominciò a fornirsi di viti americane innestate, e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.

Intorno al 1920, è negli agri di Pachino, Comiso, Vittoria, Acate, Avola, Noto, etc., cioè nelle provincie di Siracusa e di Ragusa, che il “Nero d’Avola” risulta grandemente diffuso, tanto da diventare addirittura il vitigno ad uva nera, se non esclusivo, almeno prevalente (Carpentieri F., 1920) (C.Di Rosa , 1996)

Nella seconda metà del novecento la superficie del vigneto si riduce ancora una volta per far posto alla coltivazione agrumicola.

Fine anni ottanta - primi anni novanta, sulla scia del “rinascimento” dell’enologia siciliana, la viticoltura di questa zona comincia ad essere rivitalizzata e valorizzata e nascono alcune aziende che ne riportano in auge i vini.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica di produzione.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

sono quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

I suoli cromaticamente bianchi e calcarei, tipici, di questo areale generano vini di ottima struttura, freschi e con un corredo olfattivo caratterizzato dalla predominanza di aromi fruttati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia ed il clima dell’areale di produzione, l’esposizione favorevole dei vigneti, la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della IGT “Avola”.

In particolare la generale distribuzione di terreni in cui le due componenti argillosa e calcarea sono sempre presenti pur con proporzioni variabili, così come la quasi sempre discreta presenza di sostanza organica e minerale, fa sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo aridi, né troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della IGT “Avola”.

Ciò testimonia come l’intervento dell’uomo nel territorio in questione abbia, nel corso dei secoli, tramandato prima, sviluppato poi, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali in epoca moderna sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20- 09-2011) (Allegato 3.)

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI PARTANNA

VIGNETI PARTANNA

 

CAMARRO

I.G.T.

Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. L'indicazione geografica tipica “Camarro”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologia vini e relativa base ampelografica

 

1.L'indicazione geografica tipica “Camarro” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

2.I vini ad indicazione geografica tipica “Camarro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

3. La indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione di uno dei vitigni

Ansonica

Sangiovese

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 15%.

 

4. L’indicazione geografica tipica “Camarrocon la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia frizzante, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute

 

5. L’indicazione geografica tipica “Camarrocon la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

1.La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Camarro” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di

Partanna

in provincia di Trapani.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica “Camarro” con o senza la specificazione del vitigno, a

17,00 t/ha per i vini bianchi

14,00 t/ha per i vini rossi.

 

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per i bianchi;

10,50% vol. per i rosati;

10,50% vol. per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%

per i vini bianchi, all'80% per i rossi e al 75% per i rosati.

Le percentuali di resa sono le stesse per i vini a indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione del nome di un vitigno.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Camarro” bianco

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Camarro” rosso

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Camarro” rosato

colore: rosato cerasuolo;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Camarro” con la specificazione del nome del vitigno,

all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del

corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica “Camarro”, anche con la specificazione del nome del

vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo,

possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:

“Camarro” frizzante: 9,00% vol;

“Camarro” novello: 11,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. All'indicazione geografica tipica “Camarro” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diverse da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

2. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Camarro” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.

Detto territorio è situato tra le valli del Modione a ovest e del Belice ad est. Trattasi di terreno prevalentemente collinare (circa 400 m. s.l.m.).

Le produzioni risultano di particolare pregio, vista la natura dei suoli: Regosuoli da rocce argillose, suoli rossi mediterranei e vertisuoli.

Il clima della zona è quello tipico mediterraneo, con precipitazioni concentrate nel periodo autunno-vernino e siccitoso per i restanti mesi dell'anno.

Fattori umani rilevanti per il legame

Nel corso dei secoli la vite e il vino sono stati sempre una presenza costante in questo territorio, insieme alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione di olio, sin dai tempi della colonizzazione dei greci.

L'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola persiste anche durante il periodo di Roma imperiale.

Ne “Il libro Ruggero” di Al Idrisi si narra della coltivazione della vite all’epoca dei Normanni, ma che la stessa ha acquistato notevole sviluppo nel 1773 con Woodhouse e la nascita del vino Marsala.

E' stata riconosciuta IGT con decreto ministeriale 10 ottobre 1995.

Nel 2007, a Partanna, è stato inaugurato, nel Castello Grifeo, il Museo Archeologico/storico e del vino, ripescando tra il grande patrimonio dei resti dell'età del bronzo e neolitico, un ricco patrimonio di opere e documenti del periodo Grifeo (XI secolo) e dell'altrettanto vasta tradizione contadina e vitivinicola.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla

superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio delimitato della IGT in questione presenta una giacitura collinare, che, insieme all'esposizione favorevole dei vigneti, concorre a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini in argomento.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della IGT “Camarro”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VIGNETI CERDA

VIGNETI CERDA

 

FONTANAROSSA DI CERDA

I.G.T.

Decreto 27 settembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. L’indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologia vini e relativa base ampelografica

 

1.L’ indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni sotto elencati:

Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay,

Nero d'Avola, Perricone, Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon.

 

3. L’indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda”con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Ansonica o Inzolia,

Chardonnay,

Cabernet Sauvignon

Nero d’Avola,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti, nell'ambito aziendale,

per almeno 1'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 15%.

 

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni di cui al comma 3.

 

5. L’indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerdacon la specificazione di due dei seguenti vitigni:

Ansonica o Inzolia, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Nero d’Avola,

è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa, da uve

provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

6. “Fontanarossa di Cerda” con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

1.La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” comprende l'intero territorio amministrativo del comune di

Cerda

in provincia di Palermo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini, a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda”, con o senza la specificazione del vitigno, 17,00 t/ha per tutte le tipologie.

 

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% vol. per i bianchi;

10,50% vol. per i rosati;

11,00% vol. per i rossi.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’art.3.

E' fatta salva la deroga prevista all'art. 6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

4.La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a1l' 80% per tutti i tipi di vini bianchi, all'80% per tutti i tipi di vini rossi e al 70% per i vini rosati.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Fontanarossa di Cerda” bianco

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Fontanarossa di Cerda” rosso

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

 “Fontanarossa di Cerda” rosato

colore: rosato cerasuolo;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:

 

“Fontanarossa di Cerda” frizzante: 9,00% vol.;

“Fontanarossa di Cerda” novello: 11,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. All'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore" e similari.

2. L'indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.

Trattasi di terreni collinari di media fertilità caratterizzati da un solum originato da matrice silicea, associata ad argille sabbiose con lenti di salgemma. La reazione è subacida.

La zona più bassa è caratterizzata da terreni di media profondità, mentre la più acclive presenta materiale roccioso affiorante.

Il clima è di tipo mediterraneo con piogge concentrate nei mesi invernali e mesi estivi asciutti.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La viticoltura locale ha origini e tradizione molto remote.

Certamente la zona, per la vicinanza e la sua posizione nell'immediato entroterra, doveva essere la “res agricola” più importante dell'antica e famosa città greca Himera (distrutta dai Cartaginesi nel 409 a.C.), nella quale doveva esistere un “notevole movimento enologico”, stando ai numerosi reperti archeologici locali: dolium, oinokhoe, skiphos, calici ed anfore varie, tutti inequivocabili attrezzi destinati non solo all'uso, ma anche al trasporto del vino locale.

La tradizione viticola ed enologica della zona è stata tramandata nei secoli successivi in dipendenza dei vari avvenimenti storici succedutisi.

In tempi più recenti, nel periodo della Ducea di Fontanarossa, la viticoltura risultava sicuramente insediata nella zona, tanto che il vino, denominato commercialmente “vino di Fontanarossa”, era rinomato e ricercato.

Sulla scia di tale fama e tradizione ed in considerazione dell'alta qualità ottenuta, grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche locali ed all'alta vocazione viticola dei terreni, attualmente nella zona vengono prodotti i vini di pregio di cui si è detto, imbottigliati con nomi propri fin dal 1973 e come vini ad indicazione geografica “Fontanarossa di Cerda” dopo il riconoscimento di tale indicazione ottenuto nel 1984.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla

superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli.

Le tecniche di vinificazione adottate mirano allo sfruttamento delle caratteristiche aromatiche intrinseche dei vitigni e pertanto prevedono l'uso di leggere pressioni di sgrondatura in fase di ammostamento, chiarificazione del mosto e refrigerazione a 13°-18° C nella fase di avviamento e iniziale fermentazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le caratteristiche genetiche e morfologiche del territorio di produzione, l’esposizione prevalente dei vigneti localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, il clima mite e particolarmente favorevole concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta, ottenendo ottimi risultati qualitativi ed organolettici.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni adatti ad una viticoltura di qualità, con susseguente selezione delle uve in sede di raccolta e vinificazione.

La millenaria storia vitivinicola del territorio delimitato dalla IGT in argomento, in generale, dallo sbarco dei greci fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti e reperti storici, come il ritrovamento tra l'altro di anfore vinarie, è la prova inconfutabile della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani - ambientali e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Fontanarossa di Cerda”, sia esso bianco, rosso o rosato.

Ciò testimonia come l’intervento dell’uomo nel territorio in questione abbia, nel corso dei secoli, tramandato prima, sviluppato poi, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali in epoca moderna sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI SALEMI

VIGNETI SALEMI

SALEMI

I.G.T.

Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L' indicazione geografica tipica “Salemi”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologia vini e relativa base ampelografica

 

1. L' indicazione geografica tipica “Salemi” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

2. I vini ad indicazione geografica tipica “Salemi” bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni:

Ansonica, Catarratto, Trebbiano, Grecanico, Damaschino.

 

3. I vini ad indicazione geografica tipica “Salemi” rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

4. L' indicazione geografica tipica “Salemi” con la specificazione di uno o più dei vitigni:

Ansonica, Catarratto, Grecanico, Damaschino,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un massimo del 15%.

 

5. L' indicazione geografica tipica “Salemi” con la specificazione di uno o più vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un massimo del 15%.

 

6. L’indicazione geografica tipica “Salemi” con la specificazione di due dei seguenti vitigni:

Ansonica, Catarratto, Grecanico, Damaschino,

è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia frizzante, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute”.

 

7. L’indicazione geografica tipica “Salemi” con la specificazione di uno o due vitigni è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia frizzante (rosso e rosato) e novello (solo rosso), da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15%

del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di

ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del

presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia

inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo

apporto delle uve da essi ottenute”.

 

8. I vini ad indicazione geografica tipica “Salemi” con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica “Salemi” comprende l'intero territorio amministrativo del comune di

Salemi

in provincia di Trapani.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

 

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito

aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica “Salemi” con o senza la specificazione del vitigno, a

16,00 t/ha per i vini bianchi

13,00 t/ha per le uve a bacca nera.

 

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Salemi”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,50% vol, per i rossi.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari

caratteristiche.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Salemi” tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’ 80% per i vini bianchi, al 70% per i vini rosati e all'80% per i rossi.

5. Le stesse rese, rapportate al colore del prodotto, sono previste per le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica “Salemi” con il riferimento al nome di un vitigno.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica “Salemi” anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Salemi” bianco

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Salemi” rosso

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Salemi” rosato

colore: rosato cerasuolo;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Salemi” con la specificazione del nome di uno o più vitigni, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica “Salemi”, anche con la specificazione del nome di uno o più vitigni, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:

 

“Salemi” frizzante: 9,00% vol.;

“Salemi” novello: 11,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. All'indicazione geografica tipica “Salemi”  è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'indicazione geografica tipica “Salemi” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario viticolo per le relative denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.

Salemi è situata sulle pendici del Monte delle Rose, tra il fiume Mazzaro ed il fiume Grande, il terreno è prevalentemente collinare e le produzioni risultano di particolare pregio, vista la natura silico-calcarea del suolo.

Il clima del comprensorio risulta tipicamente mediterraneo con precipitazioni concentrate nel periodo autunno-vernino e siccità per i restanti mesi dell'anno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La vitivinicoltura rappresenta il settore produttivo trainante per l'economia locale, insieme alla produzione di grano e olio. Nel corso dei secoli la vite ed il vino sono stati sempre una presenza costante in questo territorio.

La zona di produzione della IGT “Salemi” appartiene ad una plaga di antichissima tradizione vitivinicola; la presenza della vitivinicoltura è testimoniata dal ritrovamento di frammenti di anfore vinarie risalenti all'epoca della colonizzazione greca in Sicilia.

L'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola persiste anche durante il periodo di Roma imperiale.

Ne “Il libro Ruggero” di Al Idrisi si narra della coltivazione della vite all’epoca dei Normanni, ma che la stessa ha acquistato notevole sviluppo nel 1773 con Woodhouse e la nascita del vino Marsala.

E' stata riconosciuta IGT con decreto ministeriale 10 ottobre 1995.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

 i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla

superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio delimitato della IGT in questione presenta una giacitura collinare, che, insieme all'esposizione favorevole dei vigneti, concorre a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini in argomento.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della IGT “Salemi”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

ISOLA DI SALINA

ISOLA DI SALINA

 

SALINA

I.G.T.

Decreto 27 settembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. L'indicazione geografica tipica “Salina, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alla condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologia vini e relativa base ampelografica

 

1. L’indicazione geografica tipica “Salina è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Salina, bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nel territorio della Regione Siciliana, a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

3. L’indicazione geografica tipica “Salina con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nel territorio della Regione Siciliana è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino a un massimo del 15%.

 

4. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Salina” è consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni.

 

5. L’indicazione geografica tipica “Salinacon la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute

 

6. I vini a indicazione geografica tipica “Salina” con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

1.La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Salina comprende l'intero territorio amministrativo delle

Isole Eolie in provincia di Messina.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica “Salina” con o senza la specificazione del vitigno,

16,00 t/ha per tutte le tipologie.

 

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Salina”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

10,00% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. La zona di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Salina” comprende l’intero territorio della zona di produzione delle uve di cui all’art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni vengano effettuate nell’intero territorio della Regione Siciliana.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino.

4. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini a indicazione geografìca tipica “Salina è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica “Salina anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Salina” bianco

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Salina” rosso

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

 “Salina” rosato

colore: rosato cerasuolo;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Salina” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica “Salina”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo:

“Salina” frizzante: 9,00% vol.;

“Salina” novello: 11,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. All'indicazione geografica tipica “Salina è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra”, “fine”, “scelto” , “selezionato”, “superiore” e similari.

2. L’indicazione geografica tipica “Salina può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dell’arcipelago delle isole Eolie in provincia di Messina.

L’arcipelago è costituito da sette isole vere e proprie cui si aggiungono isolotti e scogli affioranti dal mare.

Le isole sono disposte al largo della Sicilia settentrionale, di fronte la costa tirrenica del messinese da cui distano circa 40 km.

Le sette isole, tutte di origine vulcanica, sono: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano.

L’arcipelago comprende ben due vulcani attivi (Stromboli e Vulcano), oltre a fenomeni vari di vulcanismo secondario.

Nel 2000 le Eolie sono state proclamate patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

La vite è coltivata soprattutto nell’isola di Salina ed anche in quelle di Lipari e Vulcano.

Lipari ha un estensione di circa 37 Km quadri ed è l’isola più grande dell’arcipelago; Salina è la seconda con oltre 26 Km quadri ed è una oasi ricca di verde e d’acqua dolce con veri e propri boschi di castagni, pioppi ed altre specie arboree della macchia mediterranea.

Salina veniva chiamata anticamente “Didyme” dal greco gemelli, in quanto costituita da due vulcani gemelli; il Monte dei Porri, geologicamente più recente, alto 860 m. e l’antico Fossa delle Felci che, con i suoi 962 mt., è la vetta più elevata dell’intero arcipelago, oggi Riserva naturale integrata.

I vigneti si trovano dal livello del mare fino ad oltre i 400 metri di altitudine.

I suoli sono di origine vulcanica con prevalente frazione sabbiosa ed a permeabilità elevata.

Si tratta di regosuoli-lito-suoli-andosuoli, formatesi sulle lave e sui materiali di eruzione di diversa età e, quindi sono suoli in evoluzione, di regola di limitato spessore.

La piovosità media annua varia dai 500 ai 600 mm., ed è concentrata nel periodo autunno-invernale con i mesi di luglio ed agosto generalmente asciutti.

Il clima dell’arcipelago è caratterizzato da una accentuata ventosità.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a IGT “Salina”.

Le isole furono colonizzate dai Greci, intorno al 580 a.C.; essi chiamarono le isole Eolie poiché ritenevano che fossero la dimora di Eolo, dio dei venti.

Ritrovamenti a Lipari di monete antiche (V-IV sec. a.C. ) recanti l’immagine di tralci e di grappoli testimoniano le antiche origini e l’importanza economica della viticoltura in questa zona geografica.

Una delle prime testimonianze della produzione vitivinicola delle Eolie è di A. Bacci che nel 1596 afferma che “ …l’isola di Lipari è sparsa di fecondi colli, che per l’interno calore del suolo danno un vino sincero…..”

La superficie vitata ha subito negli anni forti oscillazioni; nel 1800la vite era ampiamente coltivata; una prima forte contrazione si ebbe nei primi del ‘900 a causa dell’invasione fillosserica, poi la forte emigrazione della popolazione e lo sviluppo del turismo, le difficoltà di una viticoltura estrema, difficile, basata sul duro lavoro manuale, portarono ad un progressivo abbandono della agricoltura.

A partire dalla fine degli anni ottanta c’è stata una forte ripresa della viticoltura eoliana sotto la spinta di alcuni illuminati produttori; la storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della indicazione geografica, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della IGT “Salina”, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti dai vini a IGT “Salina” prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

E’ stata riconosciuta con Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1995; il disciplinare è stato poi modificato con DM 2/08/1996, con DM 21/04/1998 ed infine l’attuale disciplinare è stato approvato con DM 27 settembre 2010.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica di produzione.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

sono quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti, nelle zone di forte pendenza, vengono coltivati, fin dai tempi più antichi, su caratteristici terrazzamenti contenuti da muretti a secco di pietra lavica che rendono unico un paesaggio singolare ed affascinante.

L’importanza della presenza delle terrazze è data dal fatto che la loro funzione e il loro valore si estende ad aspetti che vanno oltre quello di puro contenimento del terreno per la creazione di nuove aree coltivabili.

Di particolare interesse risulta il ruolo giocato ai fini del rallentamento delle acque superficiali, nella difesa dagli agenti erosivi del suolo dei terreni denudati della vegetazione naturale a fini colturali.

Il suolo accumulato in una terrazza ha tra l’altro una capacità di ritenzione idrica elevata, in particolare in prossimità del muro dove l’acqua superficiale rallenta e può penetrare nel sottosuolo, pur garantendone il drenaggio attraverso il materiale posto ‘a secco’.

A queste funzioni altre se ne collegano: conservazione della biodiversità, conservazione e mantenimento del valore

identitario e storico-culturale.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le particolari condizioni climatico-ambientali, la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della IGT “Salina”.

Si tratta infatti di ambienti particolarmente vocati ad una vitivinicoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca fino ai giorni nostri è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della IGT “Salina”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini a IGT “Salina”.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero

minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI BLANDANO VIAGRANDE

VIGNETI BLANDANO VIAGRANDE

 

TERRE SICILIANE

I.G.T

Decreto 22 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

L’indicazione geografica tipica Terre Siciliane è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

bianco, anche nelle tipologie frizzante, spumante, passito, vendemmia tardiva e liquoroso;

rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito, vendemmia tardiva, novello e liquoroso;

rosato, anche nelle tipologie frizzante, spumante, passito.

con specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

con specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

1.I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia

a bacca di colore corrispondente, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

2. L’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di uno dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia fino a un massimo del 15%.

 

3. L’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di due o tre o quattro vitigni

compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, è consentita a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve

da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;

 il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

 

4. I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di uno o più vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche

nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati;

nella tipologia spumante per i bianchi e rosati;

nella tipologia passito per i bianchi, rossi e rosati ;

nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi;

nella tipologia novello per i rossi.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica “ Terre Siciliane” con o senza la specificazione del vitigno, a 18,00 t/ha per i vini bianchi

16,00 t/ha per i vini rossi e rosati.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di :

 

10,00% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,50% vol. per i rossi;

10,00% vol. per gli spumanti bianco e rosato;

12,00% vol. per i liquorosi;

10,50% vol. per il novello;

10,00% vol. per il passito bianco (prima dell'appassimento);

10,50% vol. per il passito rosso (prima dell'appassimento);

13,00% vol. per la vendemmia tardiva.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore, con provvedimento regionale, può essere ridotto dello 0,50% vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Sicilia, fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le stesse al di fuori della zona di produzione fino al 31/12/2012.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vini bianchi, al 75% per i vini rosati, all’80% per i vini rossi, al 50% per i vini passiti;

per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell’alcolizzazione che può essere effettuata con alcol di natura vinosa, con alcol vinico e con aggiunta di acquavite di vino.

4. Per le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”, anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Terre Siciliane” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: da secco a dolce, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Terre Siciliane” bianco vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre Siciliane” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine;

sapore: da secco a dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Terre Siciliane” rosso vendemmia tardiva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Terre Siciliane” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: da secco a dolce, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Terre Siciliane” Spumante bianco:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da extra brut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Terre Siciliane” Spumante Rosato:

spuma: fine, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Terre Siciliane” bianco passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: dolce, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

residuo zuccherino minimo di 50,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Terre Siciliane” rosso passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

residuo zuccherino minimo di 50,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

3. I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante”, “novello” e “liquoroso”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo:

 

“Terre Siciliane” frizzante: 9,00% vol.;

“Terre Siciliane” novello: 11,00% vol.;

 “Terre Siciliane” liquoroso: 15,00% vol.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. All’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

2. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

 

Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.

La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella zona montuosa, sensibilmente più aperte nella zona collinare.

Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:

Complesso clastico di deposizione continentale;

Complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);

Complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;

Complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;

Complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore;

Complesso conglomeratico-arenaceo;

Complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente componente arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;

Complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;

Complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).

Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:

Ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità media annua di 400-500 mm (province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la piovosità media annua è di 800 mm, mentre in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm.

Ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il versante orientale è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e dell'altimetria, infatti il versante orientale è più caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e danno origine ad ambienti rispettivamente più precoci o più tardivi.

Il versante sud-occidentale è quello più asciutto.

Ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media annua può arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima intorno a 25° C.

Ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è superiore a 15° C e quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua è limitata anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima è caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani.

Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche bilobate e le coppe carenate, che costituivano i “servizi” normalmente impiegati per il consumo di vino.

Le recenti ricerche archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M. Botto 2001).

Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni.

Si ritrovano raffigurazioni di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività economica della regione legata alla produzione vinaria.

Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano.

Plinio citava il Mamertino del messinese, quando Cesare brindò alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.

Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri, come è attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della coltivazione dei vigneti nel territorio.

Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della vite cadde in declino.

Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827- 1061) venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno “Zebib” (oggi Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).

La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua “Historiae de la table”.

Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo “De rebus Siculis”, cita come zone assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo.

Bacci, nel suo celebre “Naturali vinorum historia”, cita i vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli.

L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella di Palermo.

Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticolture visse un periodo di crisi dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo “Giornale di viaggio” del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola.

Il commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra; Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio.

Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala dolce che da allora in poi fu denominato “Garibaldi dolce”.

Nella seconda metà dell'ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene soppiantata da altre colture.

Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi.

E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano. Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità sia con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Müller Thurgau e Sauvignon.

Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini rossi di alta qualità con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.

Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per l'aspetto cromatico, ma soprattutto perché conferisce al vino una tipicità riconducibile ai sapori mediterranei.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione

della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico:

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B):

L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione dei vigneti e l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della IGT “Terre Siciliane”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Terre Siciliane”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

n.b. FA FEDE SOLO IL TESTOPUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI MONTEVAGO VALLE BELICE

VIGNETI MONTEVAGO VALLE BELICE

 

VALLE BELICE

I.G.T.

Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L'indicazione geografica tipica “Valle Belice”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica “Valle Belice” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Valle Belice”, bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

L'indicazione geografica tipica “Valle Belice” con la specificazione di uno o due vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino a un massimo del 15%.

 

L’indicazione geografica tipica “Valle Belicecon la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute

 

L’indicazione geografica tipica “Valle Belice” con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Valle Belice” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Santa Margherita Belice, Montevago, Menfi,

in provincia di Agrigento

Contessa Entellina

in provincia di Palermo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore pei vini a indicazione geografica tipica “Valle Belice” con o senza la specificazione del vitigno, a

18,00 t/ha per i vini bianchi

17,00 t/ha per i vini rossi.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Valle Belice”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

11,00% vol. per i bianchi;

11,00% vol. per i rosati;

11,00% vol. per i rossi.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vini bianchi, al 70% per i vini rosati e all'80% per i vini rossi.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Valle Belice” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica “Valle Belice” anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Valle Belice” bianco

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Valle Belice” rosso

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

 “Valle Belice” rosato

colore: rosato cerasuolo;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Valle Belice” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica “Valle Belice”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:

 

“Valle Belice” frizzante: 9,00% vol.;

“Valle Belice” novello: 11,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica “Valle Belice” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da tranne in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica “Valle Belice” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende L’intero territorio amministrativo dei comuni di Santa Margherita Belice, Montevago, Menfi, in provincia di Agrigento e Contessa Entellina in provincia di Palermo.

I suoli della zona di produzione sono principalmente Regosuoli, costituiti da rocce argillose a reazione da neutra ad alcalina; Suoli bruni con fino al 35% di argilla, a reazione sub alcalina; Vertisuoli, terreni argillosi, poveri di sostanza organica, areazione sub-alcalina; Suoli alluvionali freschi, profondi, poco alcalini; questa associazione è una costante della collina argillosa interna della Sicilia caratterizzata da una morfologia che nella generalità dei casi è ondulata, con pendii variamente inclinati sui fianchi della collina, che lasciano il posto a spianate più o meno ampie alla base della stessa.

Il clima della zona è quello tipico mediterraneo, con precipitazioni concentrate nel periodo autunno inverno e siccità per i restanti mesi dell'anno.

La piovosità media annua è di 700 mm di pioggia. La temperatura massima media oscilla da circa 11° C nei mesi di gennaio-febbraio a 28 – 30° C nei mesi di luglio ed agosto.

L'umidità relativa raggiunge i valori massimi nei mesi invernali con medie intorno al 75% e punte minime nei mesi estivi con circa il 60%.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Il vino “Menfi bianco” è prodotto da gran tempo nei comuni di Menfi, Santa Margherita Belice, Montevago, di antica civiltà vinicola.

Menfi è bagnata dal fiume Hipsas, oggi Belice, presso cui sorgeva l'antica Inycum nota produttrice di vini, la cui “eccellenza” è attestata da Stefano Bisantino che rimarca l'importanza vitivinicola della zona.

La vocazione colturale della vite, unitamente a quella dell'ulivo, impiantatasi nel territorio in

questione, era già ben sviluppata al momento della colonizzazione grecomegarese di Selinunte.

Le contrade Belìce, Casuzze-Case Nuove, Torrenova, Bonera, Cavarretto, Fiori e Carbo testimoniano l'esistenza di numerosissime realtà agricole del periodo greco-selinuntino (VI sec. A.C.), in seguito al ritrovamento di notevoli quantità di frammenti di tegole di copertura abitativa, di urne cinerarie e di anfore vinarie.

Anche dai fondali dell'antistante mare di Capparrina sono emersi reperti di terracotta, quali anfore vinarie, a comprova dell'esistenza di vie d'esportazione dei prodotti della terra di Menfi.

Si deduce il persistere di un'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola durante il periodo di Roma imperiale, persistenza documentata sul territorio anche dopo lo sfaldamento dell'Impero Romano e durante gran parte del periodo Bizantino.

Il Medio Evo non ha lasciato alcun elemento di memoria storicamente rilevante, tuttavia si ritiene che le attività agricole legate al settore vitivinicolo, olivicolo e cerealicolo siano perdurate nel tempo, quando l'economia agricola esordisce verso indirizzi più moderni.

Intorno ai primi del 900, successivamente alla crisi della viticoltura siciliana causata dalla fillossera, Menfi ha attirato l'interesse dei viticoltori grazie alla sua disposizione lungo le coste mediterranee, ricche di dune sabbiose, dove la capacità di resistenza alla fillossera è maggiore.

Di tale interesse ne hanno anche giovato i comuni limitrofi: Montevago, Santa Margherita Belice dove la viticoltura si è ulteriormente consolidata.

Dopo il 2° conflitto mondiale gli studiosi del vino dedicano maggiore attenzione ai prodotti vinicoli della zona in argomento. Garoglio, nel suo “Trattato di Enologia” (1953) riporta: “Vini della zona marittima tipo Menfi” e precisa: “si produce nella zona di pianura e collinare del territorio di Sciacca, Santa Margherita Belice, Montevago e Menfi nella quale prevalgono i terreni silicei, siliceo – calcarei, siliceo – argillosi”.

E, più avanti, parla del Bianco di Menfi come “Vino ricco di corpo, sapido, armonioso, con spiccate rotondità di gusto, asciutto, che a maturazione inoltrata ha carattere di vino da dolce”.

Oggi le produzioni risultano di particolare pregio, vista l'innovazione della compagine varietale, l'introduzione di altre tipologie di vino e data la natura dei suoli, come sopra descritta.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione

della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio delimitato della IGT in questione presenta una giacitura collinare che volge al pianeggiante in prossimità del mare, che, insieme all'esposizione favorevole dei vigneti, concorre a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della IGT “Valle Belice”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della IGT “Valle Belice”, sia esso bianco, rosso o rosato.

Ciò testimonia come l’intervento dell’uomo nel territorio in questione abbia, nel corso dei secoli, tramandato prima, sviluppato poi, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali in epoca moderna sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.