Friuli Venezia Giulia › FRIULI VENEZIA GIULIA DOC IGT

FRIULI VENEZIA GIULIA D.O.C.

VENEZIA GIULIA I.G.T.

“FRIULI” o “FRIULI VENEZIA GIULIA”

in lingua Slovena «Furlanija» O « Furlanija Julijska Krajina»

D.O.C.

Decreto 21 luglio 2016

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» (in lingua slovena «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina») è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Bianco;

Spumante (categoria V.S.);

Spumante Metodo Classico;

Ribolla gialla Spumante (categoria V.S.);

Ribolla gialla Spumante metodo classico;

Chardonnay;

Friulano;

Malvasia;

Pinot bianco o Pinot blanc;

Pinot grigio o Pinot gris;

Riesling;

Sauvignon o Sauvignon Blanc;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Merlot;

Pinot nero o Pinot noir;

Refosco dal peduncolo rosso;

Rosso.

 

Articolo 2

Base ampeolografica

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

Bianco:

- Chardonnay, Friulano, Malvasia istriana, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Ribolla gialla, da soli o congiuntamente;

 

Rosso:

- Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente;

 

Spumante o Spumante metodo classico:

- Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente;

 

Ribolla gialla Spumante o Ribolla gialla Spumante metodo classico:

- Ribolla gialla per almeno l'85%; possono concorrere per un massimo del 15% le uve, mosti e vini provenienti dai vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Chardonnay e/o Pinot Nero (vinificato in bianco);

 

2. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay<

Friulano;

Malvasia;

Pinot bianco o Pinot blanc;

Pinot grigio o Pinot gris;

Riesling;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Ribolla gialla nella tipologia spumante;

Verduzzo friulano;

Cabernet;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Merlot;

Pinot nero o Pinot noir;

Refosco dal peduncolo rosso,

 

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% le uve, mosti e vini di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ad eccezione dei Moscati, del Muller Thurgau e del Traminer.

 

3. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere.

Nella preparazione del vino Riesling possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve i mosti e i vini dei vitigni Riesling italico e Riesling renano.

Nella preparazione del vino Malvasia devono concorrere le uve, i mosti e i vini del vitigno Malvasia istriana.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» comprende l’intero territorio comunale, dei seguenti comuni:

 

Per la Provincia di Pordenone:

Arba, Arzene - Valvasone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Vivaro, Zoppola.

 

Per la Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli, Cormòns, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

 

Per la Provincia di Trieste:

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

 

Per la Provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d’Arcano, Rivignano-Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d’Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello Schedario viticolo, tutti i vigneti ubicati in terreni adatti alla coltivazione ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

2. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse le forme di allevamento a parete verticale e GDC ad esclusione del tendone e della pergola con una densità' dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 in coltura specializzata.

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna tipologia e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici naturali minimi come appresso indicati:

 

Bianco: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Cabernet: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Cabernet Franc: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Cabernet Sauvignon : 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Chardonnay : 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Friulano : 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Malvasia: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Merlot: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot bianco: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Pinor grigio: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Pinot nero: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Refosco dal peduncolo rosso: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Ribolla gialla spumante: 14,00 t/ha, 9,50% vol.;

Riesling: 13,00 t/ha, 10.00% vol.;

Rosso: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Sauvignon: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Traminer aromatico : 13,00 t/ha, 10.00% vol.;

Verduzzo Friulano: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Spumante: 14,00 t/ha, 9,50% vol.;

 

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, inoltre la Regione Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio decreto, può stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.

6. La Regione Friuli Venezia Giulia, per conseguire l’equilibrio di mercato o per sopraggiunte calamità naturali, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio decreto, può altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva e/o di vino per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare.

La Regione Friuli Venezia Giulia può altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nei comuni di

Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso

e nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia.

Inoltre, le operazioni di spumantizzazione per le tipologie «Ribolla gialla spumante» e «Spumante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione e la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, tenuto conto delle situazioni tradizionali, sono consentite anche nelle Provincie di Treviso, di Venezia e nel comune di Dobrovo nella Repubblica di Slovenia.

2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per le tipologie Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso e Rosso,

mentre per le rimanenti tipologie non può essere superiore al 75%.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre l’80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» se la resa uva/vino supera l’80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» per l'intera partita.

3. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata

«Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante», «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico»

la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

5. Le tipologie «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante» devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale in autoclave.

La durata del processo di elaborazione, compreso l’invecchiamento nell’azienda di produzione, calcolata dall’inizio della fermentazione destinata a rendere il vino spumante, deve essere di minimo 90 giorni.

La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita, e la durata della permanenza della medesima sulle fecce non può essere inferiore a 90 giorni in recipienti senza agitatori oppure di 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

6. Il vino spumante a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante» può utilizzare il millesimo quando la durata dell’intero processo di elaborazione in autoclave, ivi compreso l’affinamento in bottiglia, è di almeno 18 mesi.

La durata della fermentazione e della permanenza sulle fecce deve essere di minimo 12 mesi in recipienti senza agitatori e di minimo 9 mesi in recipienti con dispositivi agitatori ed è immesso al consumo dopo ventiquattro mesi dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve e purchè l’85% della cuvèe sia riferito all’annata cui fa riferimento il millesimo.

7. Le operazioni di vinificazione, elaborazione e fermentazione in bottiglia del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

8. Le operazioni di tiraggio (rifermentazione in bottiglia e presa di spuma), per il metodo classico, sono consentite a partire dal 1° febbraio successivo all’anno di produzione delle uve.

9. La durata del processo di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico», compreso l’invecchiamento nell’azienda di produzione, calcolata dall’inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti non può essere inferiore a 9 mesi e deve essere altresì affinato almeno 9 mesi in bottiglia e immesso al consumo non prima di 25 mesi. a partire dal 1° febbraio successivo all’anno di produzione delle uve.

10. Le bottiglie di vino atto a divenire a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché con tappo a corona munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente comma.

11. La preparazione del vino spumante base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» millesimato, è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.

12. Il vino spumante a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende elaboratrici si compone di almeno trenta mesi di affinamento in bottiglia ed è immesso al consumo dopo trentasette mesi dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve e purchè l’85% della cuvèe sia riferito all’annata cui fa riferimento il millesimo.

13. I vini delle altre denominazioni di origine regionali possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» purché, la zona di produzione ricada interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, i vini abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare e la resa massima della denominazione riclassificante sia inferiore o uguale a quella prevista dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bianco:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: gradevole, fine;

- sapore: asciutto, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Chardonnay:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

- sapore: asciutto, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Friulano:

- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

- profumo: caratteristico;

- sapore: asciutto, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Pinot bianco o Pinot blanc:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: caratteristico, fruttato;

- sapore: asciutto, armonioso, caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Pinot grigio o Pinot gris:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso o ramato;

- profumo: caratteristico, fruttato;

- sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Sauvignon o Sauvignon blanc:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: caratteristico, fruttato;

- sapore: asciutto, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Malvasia:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: fruttato, caratteristico;

- sapore: asciutto, rotondo, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Riesling:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: semi aromatico, caratteristico, fine;

- sapore: dal secco all’abboccato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Traminer aromatico:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: aromatico, intenso;

- sapore: fine, caratteristico, dal secco all’abboccato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

 

Ribolla gialla Spumante:

- spuma: fine e persistente;

- colore: giallo paglierino più o meno intenso, ;

- profumo: fine, caratteristico;

- sapore: vivace, armonico, extra brut, brut, extra dry;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.,

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Ribolla gialla Spumante metodo classico:

- spuma: fine e intensa;

- colore: dal giallo paglierino con diversa intensità al giallo dorato;

- profumo: fine, ampio;

- sapore: sapido, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.,

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Spumante:

- spuma: fine e persistente;

- colore: giallo paglierino più o meno intenso, ;

- profumo: fine, caratteristico;

- sapore: sapido, armonico, extra brut, brut, extra dry;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.,

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Spumante metodo classico:

- spuma: fine, persistente;

- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

- profumo: caratteristico, fine, talvolta con sentori di lievito;

- sapore: sapido, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.,

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Verduzzo friulano:

- colore: dal giallo paglierino carico anche dorato al ambrato;

- profumo: intenso, armonico;

- sapore: armonico, dal secco al dolce;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/L

 

Rosso:

- colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

- profumo: intenso, fine;

- sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet:

- colore: rosso rubino;

- profumo: intenso, caratteristico;

- sapore: asciutto, talvolta leggermente erbaceo, caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Franc:

- colore: rosso rubino ,tendente al granato con l’invecchiamento;

- profumo: erbaceo, intenso;

- sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon:

- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

- profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

- sapore: asciutto, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

 

Merlot:

- colore: rosso rubino;

- Profumo: intenso, caratteristico;

- sapore: asciutto, talvolta leggermente erbaceo, caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso:

- colore: rosso rubino violaceo intenso;

- profumo: intenso, fruttato;

- sapore: asciutto, talvolta amarognolo;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Pinot nero o Pinot noir:

- colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

- profumo: fine, caratteristico;

- sapore: armonico, asciutto o abboccato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

2. Qualora i vini delle tipologie descritte dal presente disciplinare siano vinificati o affinati in legno, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione dei vini «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

2. Le menzioni consentite nell’etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o slovena in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. E’ vietato usare, insieme alla Denominazione di Origine Controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi i termini “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, “vecchio” e similari.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Per il confezionamento dei vini di cui all'articolo 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente.

2. Per tutti i vini di cui all'articolo 1 sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona e per le versioni spumanti il tappo in plastica.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende il territorio amministrativo dei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia indicati nell’Art. 3, appartenenti alle provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Il Friuli-Venezia Giulia è la regione più nord-orientale d'Italia.

La superficie si estende su 7.856 Kmq. Confina con l'Austria a nord e la Slovenia ad est, ad ovest con la regione Veneto mentre a sud si affaccia sul mare Adriatico.

La regione si estende su una grande varietà di climi e paesaggi, passando dal mite clima mediterraneo della costa al clima continentale della media pianura, fino a quello alpino.

La superficie totale è suddivisa in un 42,5% di montagna a nord, un 19,3% di collina, prevalentemente a sud-est, mentre il restante 38,2% comprende la pianura e la costa.

Data la grande estensione, gli ambienti rappresentati mostrano, dopo un’attenta analisi, una considerevole varietà di elementi morfologici che, nel loro insieme, danno vita ad un paesaggio molto articolato in cui i rilievi collinari sfumano nella pianura. La regione può essere così suddivisa in quattro aree morfologiche prevalenti:

- La zona montuosa nel nord della regione non interessata alla coltivazione della vite

- L'area collinare, che si trova a sud delle montagne e lungo la parte centrale del confine con la Slovenia, caratterizzata da suoli composti da flysch con prevalenza di marne sulle arenarie

- Le pianure centrali, caratterizzate da suoli poveri, aridi e permeabili

- La zona costiera, che può essere ulteriormente suddivisa in due parti, occidentale e orientale, separate dalla foce del fiume Isonzo.

Qui, a ovest la costa è bassa e sabbiosa, mentre ad est la costa è caratterizzata da un profilo roccioso, dove il Carso incontra l'Adriatico, fino alla Val Rosandra e Muggia, al confine con la Slovenia.

Le Prealpi Giulie, poste a nord della zona collinare, costituiscono un efficace riparo dai venti freddi settentrionali. Questa cerchia, unitamente alla vicina costa adriatica che dista una quarantina di chilometri, contribuisce a mitigare le escursioni termiche, favorendo l’instaurarsi di un microclima mite e temperato del quale la viticoltura si avvantaggia particolarmente.

Nelle zone orientali, in particolare, è presente l’effetto dei freschi venti orientali, in primis la bora, che portano ad una favorevole situazione per la maturazione delle uve e dei loro precursori aromatici.

Il clima della regione si caratterizza per la presenza di estati calde ma non afose e di inverni freddi e mediamente piovosi.

Le temperature medie estive sono di 21,5 – 22,5° C, mentre le medie invernali sono di circa 4° C.

Le quattro zone presentano regimi pluviometrici distinti che vanno dai 1.000-1.200 mm della fascia costiera ai 1200-1800 della fascia delle pianure centrali e collinare, fino ai 2500-3000 della fascia prealpina.

L’entità delle precipitazioni aumenta gradualmente procedendo dalla bassa pianura verso la zona pedemontana occidentale del territorio.

La stagione invernale risulta essere ovunque la meno piovosa; durante la stagione primaverile, a partire dal mese di marzo, le precipitazioni diventano via via più elevate fino a raggiungere un massimo relativo nel mese di giugno.

In corrispondenza del mese di luglio si riscontra una diminuzione piuttosto brusca con valori paragonabili a quelli dei mesi invernali.

Nel corso dell’autunno si nota un nuovo aumento fino al massimo di novembre.

Esiste una forte variabilità delle precipitazioni negli anni.

La variabilità tra anni più siccitosi e anni più piovosi risulta particolarmente accentuata nel periodo autunnale ed invernale.

Le differenze tendono a diminuire, invece, durante la primavera.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La coltivazione della vite nel territorio dell’attuale regione Friuli Venezia Giulia è stata protagonista indiscussa fin dall’antichità.

La vitivinicoltura nella zona ha storia antica, le sue origini risalgono al 700 a.C come si evince dalle testimonianze raccolte nelle antiche scritture greche e romane e successivamente avvalorate durante la colonizzazione romana come testimoniano gli scritti di Erodiano, Tito Livio e Strabone.

In epoca romana il vino Pucino era molto apprezzato alla corte imperiale di Roma ed il Senato inviò ad Aquileia dei coloni per diffondere la coltivazione della vite.

Aquileia, terza città dell’Impero, per alcuni secoli fu il luogo dal quale il vino prodotto in tutto il Friuli Venezia Giulia veniva spedito verso le regioni nord-orientali dell’Europa.

Sotto la dominazione Longobarda la coltivazione della vite godette di un periodo di espansione testimoniato anche da pregevoli reperti archeologici conservati a Cividale del Friuli, in particolare presso il tempietto Longobardo.

Durante il Medioevo il vino friulano, soprattutto la ribolla, era dono gradito presso le corti europee, successivamente ai luogotenenti della Serenissima Repubblica di Venezia o a quelli di influenza austriaca al soldo dei conti di Gorizia. Come testimoniato da numerosi documenti, il vino costituiva merce di scambio e mezzo di pagamento dei tributi o dei debiti.

Nel tardo Medioevo e, soprattutto, dall’inizio del ‘500, la regione fu suddivisa in due aree distinte: in quella orientale il potere degli Asburgo si estendeva sul goriziano e sull’odierna Venezia Giulia, mentre la Serenissima repubblica dominava il Friuli.

I veneziani promuovevano il vino prodotto in questi territori in tutti i suoi domini e lo utilizzavano negli scambi commerciali con gli altri Paesi europei.

Questo provocò l’innalzamento dei dazi doganali imposti dallo stato austriaco per l’importazione dei vini nella contea di Gorizia e dei suoi porti.

Il provvedimento portò aspetti positivi in quanto venne incrementata la produzione locale e aumentarono le superfici investite a vigneto nelle zone sottoposte alla dominazione austriaca, facendone una delle zone più pregiate d’Europa.

Con il XIX secolo arrivarono in Friuli le prime viti di pinot grigio, bianco, nero, merlot e sauvignon grazie al conte de la Tour che aveva sposato la nobile proprietaria di Villa Russiz a Capriva del Friuli, varietà che poi si diffusero in tutto il Friuli contemporaneamente alla ricostruzione post-filosserica, prima della quale si arrivò a una base ampelografica che sfiorava le trecento varietà.

A cavallo tra il XIX ed il XX secolo, infatti, peronospora, oidio e soprattutto fillossera rischiarono seriamente di compromettere una storia di quasi 2.000 anni.

La scoperta dell’efficacia di rame e zolfo contro le due ampelopatie fungine e l’introduzione di portinnesti americani per difendersi dalla fillossera contribuiscono in maniera determinante al rilancio della moderna viticoltura nella zona.

Nella seconda metà del XX secolo, anche grazie all’opera di formazione dell’Istituto Sperimentale per la vitivinicoltura di Conegliano, fu attuata una profonda e importante trasformazione dei vigneti e degli impianti di vinificazione.

Questi divennero moderni impianti tecnologici affidati a enologi ed enotecnici che seppero esaltare le caratteristiche organolettiche dei vini prodotti portando i vini prodotti nel Friuli Venezia Giulia all’eccellenza nazionali ed internazionale, soprattutto per quanto riguarda quelli a bacca bianca.

Se con gli anni ’80 alcune zone DOC iniziarono ad emergere per le produzioni di alta qualità, si è sempre riconosciuto uno stile “friulano” comune a tutta la regione.

Le attuali DOC del Friuli Venezia Giulia vennero riconosciute tra la fine degli anni ’60 ed i primi anni ’80, mentre successivamente vennero riconosciute anche le IGT “Venezia Giulia”, “delle Venezie” e “Alto Livenza”. Si trascurò però la realizzazione ed il riconoscimento di una Denominazione d’Origine regionale che, in una piramide qualitativa, si inserisse tra le DOC restrittive e l’allora Vino da Tavola o con Indicazione Geografica.

Eppure se ne parlò sin dagli anni ’70, soprattutto grazie all’allora fondatore del Consorzio Collio, il Conte Douglas Attems, ma la discussione rimase sterile e fallirono diversi tentativi di creazione di una Denominazione d’Origine regionale.

Oggi, con il presente Disciplinare, si vuole finalmente dare una risposta ad una necessità sempre più impellente di una Denominazione che funga da base per una produzione capace di coniugare qualità e massa critica, al fine di rendere economicamente e commercialmente più solide le Aziende.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico e produttivo si sottolineano inoltre i seguenti fattori:

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione e dei quali è consentita la coltivazione nelle diverse unità amministrative.

In particolare, sono state escluse dal presente Disciplinare le varietà che caratterizzano fortemente delle zone geografiche piccole, soprattutto autoctone, preferendo l’inserimento dei vitigni maggiormente diffusi anche commercialmente;

- forme di allevamento: sono quelle tradizionali della zona: forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all’esigenza di agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

- pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rosati e rossi anche delle tipologie spumante.

Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, tali da permetterne una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare, tutti i vini bianchi e rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La pratica della viticoltura ha influito profondamente sull'aspetto del paesaggio della zona DOC “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”, oltre che sul livello economico e di sviluppo globale del territorio.

Il legame causale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

La millenaria storia vitivinicola della regione è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”.

La viticoltura locale vanta una storia antica e ricca, attestata da numerosi documenti e testimonianze, le sue origini risalgono quanto meno alla colonizzazione romana.

Dall’Impero Romano ad oggi queste terre sono state caratterizzate dalla produzione del vino, anche se tra alterne vicende storiche e umane.

Infatti, la viticoltura locale è passata attraverso due millenni di storia senza grossi mutamenti fino all’inizio del XX secolo, quando ha subito un grosso cambiamento.

Le ragioni di ciò sono riconducibili a un complesso insieme di cause e situazioni.

Infatti, dalla metà del XIX secolo fino ai primi del XX l’oidio, la peronospora, la fillossera e non ultimi i conflitti bellici, provocarono distruzioni tali da costringere l’intera viticoltura a cambiare volto.

Altro fattore di forte espansione fu la conquista alla coltivazione della vite di nuovi terreni grazie alle opere di irrigazione realizzate in vaste aree.

Gli aspetti morfologici, geologici, pedologici e climatici condizionano i sistemi di agricoltura nel loro complesso di elementi biologici e strutturali.

L'analisi di tali aspetti diviene prioritaria nello studio del comprensorio del Friuli Venezia Giulia dove, una determinata pratica colturale, la viticoltura, ha assunto un ruolo determinante nel ridisegnare l'assetto ambientale di un'ampia fascia di territorio.

La chiara vocazione viticola dei terreni ubicati tra le colline orientali che confinano con la Slovenia e la pianura friulana, e la professionalità dei viticoltori hanno così consentito alla regione Friuli Venezia Giulia di crescere in modo inequivocabile, ponendosi al vertice della produzione nazionale di qualità, sebbene producendo meno del 2,5% in volume.

Questo risultato è stato reso possibile grazie alla concomitanza di vari fattori: la razionalità dei nuovi impianti secondo le più moderne tecniche colturali, la selezione dei vitigni più adatti all’ambiente di coltivazione ma soprattutto la lungimiranza di molti produttori che hanno puntato principalmente sulla qualità, valorizzando la loro produzione e contribuendo a diffonderne la conoscenza

E’ ormai noto che vini di elevata qualità possono essere prodotti solo in determinati territori e non sono ottenibili esportando i vitigni altrove. (Si rammenta che tale concetto è alla base della stessa definizione della “Denominazione di Origine Controllata” DOC).

Ecco perché, nel disegnare il perimetro della DOC regionale “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”, si è scelto di far rientrare solo le superfici già interessate dalla viticoltura riconosciute con una DOP preesistente.

Tali condizioni rappresentano peraltro il presupposto su cui si basa la delimitazione della zona viticola comunitaria (CI-b), definita nell’appendice all’Allegato XI ter del Reg Ce 1234/07, all’interno della quale ricade la zona di produzione dei vini in questione.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

1. Nome e Indirizzo:

CEVIQ s.r.l. - Certificazione Vini E Prodotti Italiani di Qualità.

Via Morpurgo, 4

33100 UDINE

Tel. +039 0432 510619

Fax +039 0432 288595

E- mail: info@ceviq.it

 

2. CEVIQ s.r.l. – Certificazioni Vini e prodotti Italiani di Qualità - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

3. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VENEZIA GIULIA

I.G.T.

Decreto 07 marzo 1996

Modifica Decreto 05 ottobre 1998

Modifica Decreto 21 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica DM 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 8 ottobre 2013

Rettifica Decreto 12 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. L’indicazione geografica tipica “Venezia Giulia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologie vini e relativa base ampelografia

 

L’indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

3. L’ indicazione geografica tipica “Venezia Giulia”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni idonei alla coltivazione per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine così come identificati al comma 2, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (allegato 2) è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal corrispondente vitigno riportati per ciascuna delle province:

 

Provincia di Gorizia:

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)

Malvasia istriana

Merlot

Pinot bianco

Pinot grigio

Pinot nero

Refosco dal peduncolo rosso

Ribolla gialla

Riesling renano

Riesling italico

Sauvignon

Terrano

Verduzzo friulano

Chardonnay

Incrocio Manzoni 6.0.13

Moscato giallo

Schioppettino

 

Per la provincia di Pordenone:

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)

Merlot

Pinot bianco

Pinot grigio

Pinot nero

Glera

Refosco nostrano

Refosco dal peduncolo rosso

Ribolla gialla

Riesling renano

Sauvignon

Traminer aromatico

Verduzzo friulano

Chardonnay

Forgiarin

Incrocio Manzoni 6.0.13

Sciaglin

Ucelut

 

Per la provincia di Trieste:

Malvasia istriana

Merlot

Refosco dal peduncolo rosso

Sauvignon

Terrano

Chardonnay

Pinot bianco

Vitouska

 

Per la provincia di Udine:

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)

Merlot

Pinot bianco

Pinot grigio

Pinot nero

Glera

Refosco nostrano

Refosco dal peduncolo rosso

Riesling renano

Sauvignon

Schioppettino

Verduzzo friulano

Chardonnay

Franconia

Incrocio Manzoni 6.0.13

Possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” con la specificazione di uno dei vitigni di cui all’allegato 2 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la

indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” comprende l’intero territorio amministrativo delle

province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nella Regione Friuli Venezia Giulia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno,

non deve essere superiore a 19,00 t/ha.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” seguita o

meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00% vol. per tutti i vini

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie

peculiari caratteristiche.

2. La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini ad indicazione geografica tipica “Venezia Giulia”, per tutti i tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Venezia Giulia” bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;

profumo: gradevole e fine, talvolta aromatico;

sapore: gradevole, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Venezia Giulia” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gradevole e delicato;

sapore: fresco e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Venezia Giulia” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: vinoso, gradevole, talvolta etereo o fruttato;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

2. I vini a indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

3. I vini a indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “novello” e “frizzante”, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

«Venezia Giulia» Novello 11,00% vol.;

«Venezia Giulia» Frizzante 10,50% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1 Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” prodotti nel territorio della regione Friuli – Venezia Giulia, è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, negli abbinamenti di seguito riportati:

Chardonnay e Sauvignon

Chardonnay e Pinot bianco

Pinot bianco e Pinot grigio

Merlot e Cabernet Franc

Merlot e Cabernet Sauvignon

Merlot e Refosco dal peduncolo rosso

Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso

è limitatamente alla tipologia frizzante:

Chardonnay e Pinot nero

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

L’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

2. Alla indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

L’indicazione geografica tipica “Venezia Giulia”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo delle provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli-Venezia Giulia è la regione d'Italia più nord-orientale. Si estende su una superficie di 7.856.

Confina con l'Austria a nord e la Slovenia ad est. A sud si affaccia sul mare Adriatico e ad ovest confina con la regione Veneto. La regione si estende su una grande varietà di climi e paesaggi dal mite clima mediterraneo, nel sud al clima continentale nel nord alpino.

La superficie totale è suddivisa in un 42,5% di montagna alpina a nord, 19,3% è collinare, prevalentemente a sud-est, mentre il restante 38,2% comprende le pianure centrali e costiere.

Morfologicamente la regione può essere suddivisa in quattro aree principali:

La zona montuosa nel nord della regione non interessata alla coltivazione della vite, l'area collinare, che si trova a sud delle montagne e lungo la parte centrale del confine con la Slovenia caratterizzata da suoli composti da suoli flyschoide con prevalenze di marne sulle arenarie, e pianure centrali sono caratterizzati da suoli poveri, aridi e permeabili e la zona costiera che può essere ulteriormente suddiviso in due parti, occidentale e orientale, separate dalla foce del fiume Isonzo. A ovest, la costa è bassa e sabbiosa.

A est, la costa e caratterizzata da un profilo roccioso, dove il Carso incontra l'Adriatico, fino a Trieste e Muggia, al confine con la Slovenia.

La cerchia delle Prealpi Giulie, posta a nord della zona collinare costituisce un efficace riparo dai venti freddi di settentrione.

Questa cerchia, unitamente alla prossimità della costa adriatica che dista mediamente una quarantina di chilometri, contribuisce a mitigare le escursioni termiche favorendo così l’instaurarsi di un microclima mite e temperato del quale la viticoltura si avvantaggia particolarmente.

Il clima della regione si caratterizza per la presenza di estati calde ma non afose e di inverni freddi e discretamente piovosi. Le temperature medie estive sono di 21,5 – 22,5°C e le medie invernali di circa 4°C.

Le quattro zone che presentano regimi pluviometrici distinti che vanno dai 1.000-1.200 mm della fascia costiera , ai 1200-1800 della fascia delle pianure centrali e collinare, ai 2500-3000 della fascia prealpina.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La coltivazione della vite nel territorio dell’attuale regione Friuli Venezia Giulia è stato fin dall’antichità protagonista indiscusso fin dall’antichità.

In epoca romana il vino Pucino era molto apprezzato alla corte imperiale di Roma e come narra Tito Livio il Senato inviò ad Aquileia dei coloni per diffondere la coltivazione della vite.

Sotto la dominazione Longobarda di Teodorico prima, e dei suoi successori, la coltivazione della vite godette di un periodo di espansione testimoniato anche da pregevoli reperti archeologici conservati presso il tempietto Longobardo di Cividale del Friuli.

Durante il medievo la ribolla era dono gradito presso le corti europee e successivamente ai luogotenenti della Serenissima Repubblica di Venezia sia presso quelli di area austriaca al soldo dei conti di Gorizia e il vino costituiva merce di scambio e mezzo di pagamento dei tributi o dei debiti.

All’inizio del 1500 la serenissima repubblica dominava il Friuli mentre il potere degli Asburgo si estendeva sul goriziano e la Venezia Giulia , i veneziani promuovevano il vino prodotto in questi territori in tutti i suoi domini e lo utilizzava negli scambi commerciali con gli altri paesi europei, questo provocò l’innalzamento dei dazi doganali imposti dallo stato austriaco per l’importazione dei vini nella contea di Gorizia e dei suoi porti, il provvedimento portò aspetti positivi in quanto venne incrementata la produzione locale e aumentarono le superfici investite a vigneto nelle zone sottoposte alla dominazione austriaca.

Con il XIX secolo arrivarono in Friuli le prime viti di pinot grigio, bianco, nero, merlot e sauvignon grazie al conte de la Tour che aveva sposato la nobile proprietaria di Villa Russiz a Capriva del Friuli che si diffusero in tutto il Friuli, e si arrivò a una base ampelografia che sfiorava le trecento varietà.

Nella seconda metà del XX secolo anche grazie all’ opera di formazione dell’Istituto Sperimentale per la vitivinicoltura di Conegliano, fu attuata una profonda e importante trasformazione dei vigneti e degli impianti di vinificazione che dalla cantina padronale divennero moderni impianti tecnologici affidati a enologi che seppero esaltare le caratteristiche organolettiche dei vini prodotti portando i vini prodotti nel Friuli Venezia Giulia all’eccellenza nazionali ed internazionale soprattutto per quanto riguarda quelli a bacca bianca.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione e dei quali è consentita la coltivazione nelle diverse unità amministrative

forme di allevamento:

sono quelle tradizionali della zona: forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rosati e rossi anche delle tipologie frizzante e passito e della tipologia novello rosso.

Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini bianchi e rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dai Romani, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Venezia Giulia”

Tali condizioni rappresentano peraltro il presupposto su cui si basa la delimitazione della zona viticola comunitaria (CI-b), definita nell’appendice all’Allegato XI ter del Reg Ce 1234/07, all’interno della quale ricade la zona di produzione dei vini in questione.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti

individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 4).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.