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NEGRAMARO DI TERRA D'OTRANTO D.O.C.

TERRA D'OTRANTO D.O.C.

SALENTO I.G.T.

TARANTINO I,G,T

VIGNETI SURBO

VIGNETI SURBO

NEGROAMARO DI TERRA D’OTRANTO

D.O.C.

Decreto 04 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso, anche Riserva;

Rosato, anche Spumante e Frizzante.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

La denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosso, anche Riserva, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%.

 

La denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato, anche nelle tipologie Spumante e Frizzante è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno

Negroamaro per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo delle

province di Brindisi, Lecce e Taranto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a Guyot e a cordone speronato e dovranno garantire al capo a frutto un’altezza dal suolo non superiore ad un metro. Non sono ammesse forme espanse (es. pergola, tendone).

La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ prevista l’irrigazione di soccorso.

 

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Rosso: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Rosato, anche Spumante e Frizzante: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Rosso Riserva: 11,00 t/ha, 12,00% vol.

 

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione di vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del presente disciplinare di produzione.

La regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento e l’imbottigliamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui al precedente Articolo 3.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e della tecnologia.

La resa massima dell’uva in vino finito per le tipologie Rosso e Rosso Riserva non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, ma potrà essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica nell’ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

La resa massima dell’uva in vino per il tipo rosato non deve essere superiore al 50%.

Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica protetta nell’ambito geografico delimitato entro i limiti previsti della normativa vigente.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le tipologie.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.

I vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, ottenuti da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico naturale, minimo di 12,00%,

dopo almeno due anni di invecchiamento,

a partire dal 1° dicembre dell’anno della vendemmia,

possono riportare in etichetta la menzione “Riserva”.

I vini a denominazione di origine controllata denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, Rosso e Rosato possono essere immessi al consumo non prima del

1° gennaio dell’anno successivo alla raccolta delle uve.

Per tutte le tipologie è consentito l’appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

E’ consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E’ inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, intenso;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: pieno,armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato Spumante:

spuma: fine e persistente;

profumo: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 “Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

profumo: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosso Riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento

profumo: gradevole, intenso

sapore: pieno, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Ai vini di cui all’Articolo 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno i consumatori.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento

e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, masseria, tenuta, podere, ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'Articolo 1.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” debbono essere indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” l'indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all’Articolo 1, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori: bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 18, ad esclusione di dame e damigiane;

I sistemi di chiusura consentiti, per le tipologie Rosso e Rosato, sono i seguenti:

tappo di sughero raso bocca

tappo in polimero sintetico raso bocca

tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5.

Per la tipologia Riserva è consentita la sola chiusura con tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti

Il territorio in cui ricade l’areale di produzione della D.O.C. “Negroamaro di Terra d’Otranto” è essenzialmente caratterizzato da due tipologie di paesaggio: l’Arco Jonico e la penisola Salentina.

Il toponimo Terra d’Otranto fu attribuito fin dal Medioevo all’insieme delle province di Lecce, Brindisi e Taranto: un’area omogenea fisicamente e culturalmente, che tuttavia nel corso di travagliate vicende storiche ha espresso fasi di unitarietà.

La morfologia dell’Arco Jonico deriva dai frequenti e brevi cicli sedimentari trasgressivo regressivi che hanno interessato l’area sin dal Pliocene medio, conferendo al paesaggio il tipico aspetto a “gradinata” costituito, appunto, da una serie di scarpate che progressivamente degradano verso la linea di costa, lungo la quale è possibile osservare un sistema di dune cui sono associate estese depressioni retrodunali. Il clima è di tipo mediterraneo con inverni abbastanza miti(temperatura minima media 6-7°C)ed estati calde(temperatura massima media 25-26°C).

La piovosità si attesta attorno ai 650 mm di pioggia annui concentrati prevalentemente nel periodo invernale.

La Penisola salentina si presenta come un territorio alquanto complesso in cui si alternano superfici subpianeggianti (nelle aree localizzate tra Lecce e Brindisi) a rilievi calcarei (serre salentine).

Le serre presenti nella porzione più a sud sono caratterizzate da rilievi calcarei o calcareo-dolomitici stretti ed allungati che si interrompono qua e là in solchi erosivi pianeggianti.

La penisola salentina, essendo protesa al mare, è caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto della Puglia, dove invece la presenza dell’Appennino riduce l’apporto di umidità dei venti provenienti da ovest.

L’umidità non si traduce in precipitazioni, comunque più cospicue rispetto alla Puglia settentrionale, ma determina una più netta alterazione della temperatura percepita: le stagioni estive, soprattutto nelle aree più meridionali, sono particolarmente afose, mentre le stagioni invernali, sia pure molto miti e abbondantemente al di sopra dello zero anche nei periodi più freddi, appaiono gelide soprattutto in presenza di vento.

In tutto il territorio della D.O.C. l’uso del suolo è mosaicato con vigneti alternati a seminativi ed oliveti radi. Un’analisi più dettagliata dei suoli porta a considerare che nella parte occidentale dell’area di produzione predominano i suoli franco-argillosi profondi che diventano sabbiosi e sottili scendendo lungo la zona costiera permettendo quindi solo un ridotto approfondimento radicale.

I Comuni della Provincia di Brindisi, sono per lo più caratterizzati da suoli franco sabbiosi argillosi, con media tessitura e buon drenaggio, leggermente asfittici nella fascia che interessa la parte occidentale di Oria e il Comune di Torre S. Susanna.

Erchie ha un territorio con suoli tendenzialmente sottili che garantiscono buon drenaggio e disponibilità di ossigeno. Guardando alla fascia costiera si nota la netta prevalenza di suoli franco argillosi o franco sabbiosi molto sottili con

substrato entro i 25-50 cm, quindi assolutamente poco adatti all’approfondimento radicale oltre i 50 cm.

Man mano che ci si sposta verso l’interno i terreni diventano tendenzialmente più profondi, non presentando quindi particolari limitazioni d’uso, se non, in casi sporadici, problemi di drenaggio e conseguentemente asfissia radicale.

Sulla base delle caratteristiche podologiche non esistono particolari fattori limitanti alla coltivazione della vite anzi l’intero areale ed i suoi terreni sono considerati estremamente vocati ad una viticoltura di elevata qualità. Considerando il territorio essenzialmente pianeggiante e notevolmente omogeneo dal punto di vista climatico, non esistono e conseguentemente non sono riportate nel disciplinare di produzione particolari requisiti ed indicazioni sull’attitudine, esposizione e giacitura dei vigneti.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Negroamaro di Terra d’Otranto”.

Il Negromaro é di remota introduzione, le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.

Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta

circa il 72% della superficie vitata.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

Due sono le forme di allevamento dei vigneti della DOC “Negroamaro di Terra d’Otranto” più utilizzati:

a. Alberello pugliese; Si tratta di un sistema di allevamento più anticamente diffuso nell'Italia

meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido.

È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle

condizioni sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia. Il sesto d’impianto tradizionale va da 1,60 -1,80 m tra le file a 1,00 – 1,10 m. su la fila.

La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent’anni, infatti questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto.

b. Spalliera; Nell’ultimo ventennio l’allevamento a spalliera in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello infatti l’alberello pugliese rappresenta massimo del 20 % della superficie quando invece fino a gli anni 80’ rappresentava il 90% della superficie.

Il sesto d’impianto utilizzando nella spalliera va da 2.00 -2,20 m tra le file a 0,80 – 1,20 m. su la fila con una densità d’impianto che varia da un minimo di 3.800 piante per ettaro fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro, questo sesto d’impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera.

Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura corta come il cordone speronato, Guyot e ecc.

L’intero territorio è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.

La coltivazione era praticata ancora prima dell’insediamento dei Fenici (2000 a.C).

Nuovi vitigni e tecniche di coltivazione, si svilupparono ulteriormente con l’arrivo dei coloni greci.

L’occupazione romana trovò vini eccellenti; anche in seguito alla caduta dell’Impero romano, lo sviluppo viticolo della regione non si arrestò, ed ebbe con Federico II (XII sec.) la diffusione di nuovi vitigni; nel ‘600 diventò la cantina d’Europa; erano i tempi della Compagnia delle Indie che fece base a Brindisi.

Buone testimonianze enologiche e viticole non mancano nelle epoche successive, ma sempre l’attività svolta intorno alla vigna interessa la piccolissima proprietà contadina ed in particolare la colonia e la mezzadria, che trovano in questa coltura occasione di lavoro per tutta la famiglia; attorno alla vigna ci saranno sempre piante fruttifere d'ogni sorta, attraverso cui il sostentamento sarà assicurato quasi in regime autarchico, garantendo preziose riserve di prodotti da barattare.

La vigna stessa è concepita con differenti specie che potessero arrivare a maturazione in periodi differenti ed anche per avere qualità diversificate.

Il modello plurivarietale si affermerà nelle antiche vigne antiche anticipando il recente sistema di blend atto a migliorare o ammorbidire le asperità monovarietali.

Con le moderne metodologie del dopo fillossera questo modello sarà abbandonato e si preferirà il monovitigno intensivo. I primi scambi commerciali, preferenziali per ragioni di dominazione, raggiungeranno Napoli e, subito dopo l'Unità d'Italia, il mercato settentrionale; molti mediatori del nord faranno carico di vini pugliesi; infine i francesi, diverranno i maggiori compratori.

Sul finire dell'800 la Puglia diverrà la principale esportatrice di vini d'Italia.

Nella metà dell’ottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in prossimità della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali.

Come riferito dal Falcone (2010), importanti fonti documentali si ritrovano nell’archivio storico della Direzione Generale dell’Agricoltura riguardanti gli inizi del secolo, in particolare su documentazione relativa alle cantine Sociali di Galatina, Gallipoli e Manduria, per una relazione tecnica della Regia Prefettura di Terra D’Otranto, sulla condizione della viticoltura indirizzata all’On. Ministro.

In questo periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si imponeva a causa della forte richiesta di vini da taglio da parte delle regioni settentrionali costrette a rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera.

Aglianico, Aleatico, Fiano, Verdeca, Greco, Primitivo, Negroamaro sono i vitigni più rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantità di altri vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta l’area molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Negroamaro di Terra d’Otranto”; ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

V.le Gallipoli, 39

73100 Lecce

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi

Via Bastioni Carlo V, 4/6

72100 Brindisi

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto

V.le Virgilio, 152

74121 Taranto

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, di Brindisi e Taranto sono gli Organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettuano la verifiche annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco

dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SARACENI VEGLIE

VIGNETI SARACENI VEGLIE

TERRA D’OTRANTO

D.O.C.

Decreto 4 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Bianco, anche Spumante;

Rosato, anche Spumante e Frizzante;

Rosso, anche con menzione Riserva;

Chardonnay, anche Frizzante;

Malvasia Bianca, anche Frizzante;

Fiano, anche Frizzante;

Verdeca, anche Frizzante;

Aleatico;

Malvasia Nera;

Primitivo.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Bianco, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà

Chardonnay per almeno il 75%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea “Salento Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Rosso, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà

Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente per almeno il 75%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”,

presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Rosato senza specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vigneti composti in ambito aziendale dalle varietà

Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno

Chardonnay per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Malvasia Bianca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Fiano, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno

Fiano per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Verdeca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno

Verdeca per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Aleatico, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno

Aleatico per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Malvasia Nera, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Primitivo, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno,

Primitivo per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Bianco nella tipologia Spumante, senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà

Chardonnay per almeno il 75%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca e nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento Arco Jonico – Salentino”,

presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca,

Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante , è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale

dalla varietà corrispondenti per almeno il 90%.

Per la specificazione del vitigno Malvasia Bianca,

la base ampelografica dei vigneti può essere composta dalle varietà

Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

 

La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà

Negroamaro, minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 30% come sopra identificati, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo delle

province di Brindisi, Lecce e Taranto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a Guyot e a cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un’altezza dal suolo non superiore a un metro. Non sono consentite altre forme di allevamento.

La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’consentita l’irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Verdeca: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Chardonnay: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Malvasia Bianca: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Fiano: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Aleatico: 9,00 t/ha, 14,00% vol.;

Malvasia Nera: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

Primitivo: 9,00 t/ha, 13,50% vol.;

Bianco: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Rosato: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Rosso: 11,00 t/ha, 11,50% vol.

 

Nella produzione della tipologia Primitivo è consentito l’uso esclusivo di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli).

Sono da escludersi espressamente le uve rivenienti dalle “femminelle” (racemi).

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del presente disciplinare di produzione.

Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Bianco, siano unicamente destinate alla produzione del tipo Spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Bianco, con specificazione di vitigno previsti all’Articolo 1, siano unicamente destinate alla produzione delle tipologie Frizzante e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

La regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento e l’imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per le tipologie Rosso, Bianco e con indicazione di vitigno.

Per la tipologia Rosato non si deve superare il limite del 50% e il vino residuo sino alla resa massima del 75% non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, ma potrà essere destinato, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini ad indicazione geografica, nell’ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Oltre il 75%, per tutte le tipologie, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto che potrà essere destinato, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini ad indicazione geografica, nell’ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione dei vini “Terra d’Otranto” Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.

I vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” non possono essere immessi al consumo anteriormente alle seguenti date:

Primitivo:

31 marzo successivo all’annata di produzione delle uve,

per tutte le altre tipologie:

1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie è consentito l’appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

E’ consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite quanto innanzi ad esclusione delle tipologie Aleatico e Primitivo.

E’ inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il vino a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di

24 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Terra d’Otranto” Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini;

profumo: caratteristico, delicato, fruttato se giovane;

sapore: fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Terra d’Otranto” Rosato anche Frizzante:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: pieno,armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

 

“Terra d’Otranto” Rosso, anche Riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Terra d’Otranto” Chardonnay anche Frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore : gradevole e fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

 

“Terra d’Otranto” Fiano anche Frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini;

profumo: delicato floreale;

sapore: fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

 

“Terra d’Otranto” Verdeca anche Frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: armonico e delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima.: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

 

“Terra d’Otranto” Malvasia Bianca anche Frizzante:

colore: giallo paglierino intenso;

profumo: gradevole e intenso;

sapore: sapido, aromatico e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

 

“Terra d’Otranto” Bianco Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Terra d’Otranto” Rosato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Terra d’Otranto” Malvasia Nera:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato; con l'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

 “Terra d’Otranto” Primitivo:

colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, ampio e complesso;

sapore: armonico, caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 18,00 g/l.

 

“Terra d’Otranto” Aleatico:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente; al granato con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, ampio e complesso;

sapore: pieno, vellutato e moderatamente dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Ai vini di cui all’Articolo 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, masseria, tenuta, podere, ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'Articolo

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'Articolo 1.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Per i vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” nelle tipologie “Rosato”, “Chardonnay”,

“Malvasia Bianca”, “Fiano”, “Verdeca” è altresì consentita la menzione tradizionale “vivace”.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'Articolo 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità da lt. 0,250 a lt. 15, ad esclusione di dame e damigiane.

I sistemi di chiusura consentiti, che devono corrispondere ai requisiti della normativa vigente sono i seguenti:

tappo di sughero raso bocca per i vini tranquilli e frizzanti

tappo in polimero sintetico raso bocca per i vini tranquilli

tappo in sughero con gabbietta per la tipologia spumante

tappo a vite, sulle bottiglie di capacità non superiore a litri 1,5, per le tipologie di vini bianco, rosato e rosso e con le varie specificazioni del nome di vitigno, ad eccezione per la tipologia “Terra d’Otranto” Primitivo per la quale è consentito l’utilizzo del tappo a vite esclusivamente per le capacità di 0,250 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti

Il territorio in cui ricade l’areale di produzione della D.O.C. “Terra d’Otranto” è essenzialmente caratterizzato da due tipologie di paesaggio: l’Arco Jonico e la penisola Salentina.

Il toponimo Terra d’Otranto fu attribuito fin dal Medioevo all’insieme delle province di Lecce, Brindisi e Taranto: un’area omogenea fisicamente e culturalmente, che tuttavia nel corso di travagliate vicende storiche ha espresso fasi di unitarietà.

La morfologia dell’Arco Jonico deriva dai frequenti e brevi cicli sedimentari trasgressivo-regressivi che hanno interessato l’area sin dal Pliocene medio, conferendo al paesaggio il tipico aspetto a “gradinata” costituito, appunto, da una serie di scarpate che progressivamente degradano verso la linea di costa, lungo la quale è possibile osservare un sistema di dune cui sono associate estese depressioni retrodunali.

Il clima è di tipo mediterraneo con inverni abbastanza miti(temperatura minima media 6-7°C)ed estati Calde (temperatura massima media 25-26°C).

La piovosità si attesta attorno ai 650 mm di pioggia annui concentrati prevalentemente nel periodo invernale.

La Penisola salentina si presenta come un territorio alquanto complesso in cui si alternano superfici subpianeggianti (nelle aree localizzate tra Lecce e Brindisi) a rilievi calcarei (serre salentine).

Le serre presenti nella porzione più a sud sono caratterizzate da rilievi calcarei o calcareo-dolomitici stretti ed allungati che si interrompono qua e là in solchi erosivi pianeggianti.

La penisola salentina, essendo protesa al mare, è caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto della Puglia, dove invece la presenza dell’Appennino riduce l’apporto di umidità dei venti provenienti da ovest.

L’umidità non si traduce in precipitazioni, comunque più cospicue rispetto alla Puglia settentrionale, ma determina una più netta alterazione della temperatura percepita: le stagioni estive, soprattutto nelle aree più meridionali, sono

particolarmente afose, mentre le stagioni invernali, sia pure molto miti e abbondantemente al di sopra dello zero anche nei periodi più freddi, appaiono gelide soprattutto in presenza di vento.

In tutto il territorio della D.O.C. l’uso del suolo è mosaicato con vigneti alternati a seminativi ed oliveti radi.

Un’analisi più dettagliata dei suoli porta a considerare che nella parte occidentale dell’area di produzione predominano i suoli franco-argillosi profondi che diventano sabbiosi e sottili scendendo lungo la zona costiera permettendo quindi solo un ridotto approfondimento radicale.

I Comuni della Provincia di Brindisi, sono per lo più caratterizzati da suoli franco sabbiosi argillosi, con media tessitura e buon drenaggio, leggermente asfittici nella fascia che interessa la parte occidentale di Oria e il Comune di Torre

S.Susanna.

Erchie ha un territorio con suoli tendenzialmente sottili che garantiscono buon drenaggio e disponibilità di ossigeno. Guardando alla fascia costiera si nota la netta prevalenza di suoli franco argillosi o franco sabbiosi molto sottili con substrato entro i 25-50 cm, quindi assolutamente poco adatti all’approfondimento radicale oltre i 50 cm. Man mano che ci si sposta verso l’interno i terreni diventano tendenzialmente più profondi, non presentando quindi particolari limitazioni d’uso, se non, in casi sporadici, problemi di drenaggio e conseguentemente asfissia radicale.

Sulla base delle caratteristiche podologiche non esistono particolari fattori limitanti alla coltivazione della vite anzi l’intero areale ed i suoi terreni sono considerati estremamente vocati ad una viticoltura di elevata qualità. Considerando il territorio essenzialmente pianeggiante e notevolmente omogeneo dal punto di vista climatico, non esistono e conseguentemente non sono riportate nel disciplinare di produzione particolari requisiti ed indicazioni sull’attitudine, esposizione e giacitura dei vigneti.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Terra d’Otranto”.

Il Negromaro é di remota introduzione, le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.

Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della superficie vitata.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

Due sono le forme di allevamento dei vigneti della DOC “Terra d’Otranto” più utilizzati:

a.Alberello pugliese; Si tratta di un sistema di allevamento più anticamente diffuso nell'Italia meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido.

È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle condizioni sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia. Il sesto d’impianto tradizionale va da 1,60 -1,80 m tra le

file a 1,00 – 1,10 m. su la fila. La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent’anni, infatti questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto.

b. Spalliera; Nell’ultimo ventennio l’allevamento a spalliera in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello infatti l’alberello pugliese rappresenta massimo del 20 % della superficie quando invece fino a gli anni 80’ rappresentava il 90% della superficie.

Il sesto d’impianto utilizzando nella spalliera va da 2.00 -2,20 m tra le file a 0,80 – 1,20 m. su la fila con una densità d’impianto che varia da un minimo di 3.800 piante per ettaro fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro, questo sesto d’impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera. Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura corta come il cordone speronato, Guyot e ecc.

L’intero territorio è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.

La coltivazione era praticata ancora prima dell’insediamento dei Fenici (2000 a.C). Nuovi vitigni e tecniche di coltivazione, si svilupparono ulteriormente con l’arrivo dei coloni greci. L’occupazione romana trovò vini eccellenti; anche in seguito alla caduta dell’Impero romano, lo sviluppo viticolo della regione non si arrestò, ed ebbe con Federico II (XII sec.) la diffusione di nuovi vitigni; nel ‘600 diventò la cantina d’Europa; erano i tempi della Compagnia delle Indie che fece base a Brindisi.

Buone testimonianze enologiche e viticole non mancano nelle epoche successive, ma sempre l’attività svolta intorno alla vigna interessa la piccolissima proprietà contadina ed in particolare la colonia e la mezzadria, che trovano in questa coltura occasione di lavoro per tutta la famiglia; attorno alla vigna ci saranno sempre piante fruttifere d'ogni sorta, attraverso cui il sostentamento sarà assicurato quasi in regime autarchico, garantendo preziose riserve di prodotti da barattare. La vigna stessa è concepita con differenti specie che potessero arrivare a maturazione in periodi differenti ed anche per avere qualità diversificate.

Il modello plurivarietale si affermerà nelle antiche vigne antiche anticipando il recente sistema di blend atto a migliorare o ammorbidire le asperità monovarietali.

Con le moderne metodologie del dopo fillossera questo modello sarà abbandonato e si preferirà il monovitigno intensivo. I primi scambi commerciali, preferenziali per ragioni di dominazione, raggiungeranno Napoli e, subito dopo l'Unità d'Italia, il mercato settentrionale; molti mediatori del nord faranno carico di vini pugliesi; infine i francesi, diverranno i maggiori compratori.

Sul finire dell'800 la Puglia diverrà la principale esportatrice di vini d'Italia.

Nella metà dell’ottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in prossimità della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali.

Come riferito dal Falcone (2010), importanti fonti documentali si ritrovano nell’archivio storico della Direzione Generale dell’Agricoltura riguardanti gli inizi del secolo, in particolare su documentazione relativa alle cantine Sociali di Galatina, Gallipoli e Manduria, per una relazione tecnica della Regia Prefettura di Terra D’Otranto, sulla condizione della viticoltura indirizzata all’On. Ministro.

In questo periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si imponeva a causa della forte richiesta di vini da taglio da parte delle regioni settentrionali costrette a rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera. Aglianico, Aleatico, Fiano, Verdeca, Greco, Primitivo, Negroamaro sono i vitigni più rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantità di altri vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta l’area molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Terra d’Otranto”; ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

V.le Gallipoli, 39

73100 Lecce

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi

Via Bastioni Carlo V, 4/6

72100 Brindisi

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto

V.le Virgilio, 152

74121 Taranto

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, di Brindisi e Taranto sono gli Organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettuano la verifiche annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11- 2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI FELLINE

VIGNETI FELLINE

SALENTO

I.G.T

Decreto 3 novembre 2010

Rettifica Decreto 13 Gennaio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L'indicazione geografica tipica "Salento", accompagnata o meno  dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di  produzione,  è riservata ai mosti e ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Salento", è riservata  ai  seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature  e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante,  uve  stramature,  passito  e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Salento", bianchi,  rossi  e rosati

devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito  aziendale,  da  uno   o   più   vitigni   idonei   alla coltivazione, per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, a  bacca di  colore  corrispondente  iscritti  nel  registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Salento" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi:

 

Aglianico;

Aleatico;

Barbera;

Bianco di Alessano;

Bombino bianco;

Bombino nero;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Falangina;

Fiano;

Francavilla;

Greco;

Greco bianco;

Impigno;

Incrocio Manzoni 6.0.13;

Lacrima;

Lambrusco (da Lambrusco Maestri);

Malbech;

Malvasia bianca (dal Malvasia bianca e/o Malvasia  bianca di Candia);

Malvasia nera (da Malvasia nera di Brindisi e/o  Malvasia nera di Lecce);

Merlot;

Moscatello selvatico;

Moscato bianco;

Negroamaro;

Negroamaro precoce cannellino;

Notardomenico;

Pampanuto;

Petit Verdot;

Piedirosso;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Primitivo n.;

Refosco dal Peduncolo rosso;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sangiovese;

Sauvignon;

Semillon;

Susumaniello;

Sylvaner verde;

Syrah;

Uva di Troia;

Verdeca;

Vermentino;

Verdicchio;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti  e  vini  sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni  idonei  alla coltivazione, diversi da quello oggetto  di  specificazione,  per  le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

 I  vini  ad  indicazione   geografica   tipica   "Salento"   con   la specificazione  di  vitigno,  possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente  alla  specificazione  di vitigno  a  bacca  bianca,  e  passito,   e   novello,   quest'ultima limitatamente alle uve a  bacca  rossa. 

Detti  vini  possono  essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature”rivenienti  da vendemmia tardiva.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione geografica tipica delle uve  per  l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  ad  essere  designati  con  l'indicazione geografica "Salento"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo delle province di

Brindisi, Lecce e Taranto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vitigni  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già  comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma  1,  non  deve essere superiore per tutte  le  tipologie  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica "Salento", a

17,00 t/ha, per la  tipologia  Rosso Primitivo;

23,00 t/ha per le tipologie derivate da uve  a  bacca nera;

26,00 t/ha per quelle derivate da uve a bacca bianca; 

con o senza la specificazione del vitigno.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica " Salento ", seguita  o  meno  dal  riferimento  al  nome  del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

10,00% per i bianchi;

11,00% per i rosati;

11,50% per i rossi.

12,00% per il Primitivo.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve  stramature”  devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  di  15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione del passito  e/o  uve  stramature,  per  il  quale  non  deve  essere superiore al 50%.

Per le uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica tipica "  Salento  "  passito  e  uve  stramature  è  consentito  un appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini  ad  indicazione  geografica  tipica  “Salento”  devono   essere effettuate all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano  effettuate  anche nel territorio della Regione Puglia.

E' fatta  salva  la  deroga  prevista  dalla  vigente  normativa  per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica " Salento ", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

“Salento” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: fresco, da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

 

“Salento” bianco vino da uve stramature:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/1.

 

“Salento” bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Salento” bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Salento” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Salento” rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: gradevole,caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

 

“Salento” rosso vino da uve stramature:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Salento” rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Salento” rosso novello:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Salento” rosso passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Salento” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Salento” rosato frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Salento” rosato novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Salento” rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

I vini a indicazione geografica tipica “Salento” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Salento”  è  consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati

e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica " Salento " è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

L'indicazione geografica tipica " Salento "  può essere  utilizzata come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a  denominazione  di origine, a condizione che i vini per i quali  si  intende  utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i  requisiti previsti  per  una  o  più  delle  tipologie  di  cui  al   presente disciplinare.

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio in cui ricade l’areale di produzione della IGT “Salento” è essenzialmente caratterizzato da due tipologie di paesaggio: l’Arco Jonico e la penisola Salentina.

La morfologia dell’Arco Jonico deriva dai frequenti e brevi cicli sedimentari trasgressivo regressivi che hanno interessato l’area sin dal Pliocene medio, conferendo al paesaggio il tipico aspetto a “gradinata” costituito, appunto, da una serie di scarpate che progressivamente degradano verso la linea di costa, lungo la quale è possibile osservare un sistema di dune cui sono associate estese depressioni retrodunali.

Il clima è di tipo mediterraneo con inverni abbastanza miti(temperatura minima media 6-7°C)ed estati calde(temperatura massima media 25-26°C).

La piovosità si attesta attorno ai 650 mm di pioggia annui concentrati prevalentemente nel periodo invernale.

La Penisola salentina si presenta come un territorio alquanto complesso in cui si alternano superfici subpianeggianti (nelle aree localizzate tra Lecce e Brindisi) a rilievi calcarei (serre salentine). Le serre presenti nella porzione più a sud sono caratterizzate da rilievi calcarei o calcareo-dolomitici stretti ed allungati che si interrompono qua e là in solchi erosivi pianeggianti.

La penisola salentina, essendo protesa al mare, è caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto della Puglia, dove invece la presenza dell’Appennino riduce l’apporto di umidità dei venti provenienti da ovest.

L’umidità non si traduce in precipitazioni, comunque più cospicue rispetto alla Puglia settentrionale, ma determina una più netta alterazione della temperatura percepita: le stagioni estive, soprattutto nelle aree più meridionali, sono particolarmente afose, mentre le stagioni invernali, sia pure molto miti e abbondantemente al di sopra dello zero anche nei periodi più freddi, appaiono gelide soprattutto in presenza di vento.

In tutto il territorio della IGT. l’uso del suolo è mosaicato con vigneti alternati a seminativi ed oliveti radi. Un’analisi più dettagliata dei suoli porta a considerare che nella parte occidentale dell’area di produzione predominano i suoli franco-argillosi profondi che diventano sabbiosi e sottili scendendo lungo la zona costiera permettendo quindi solo un ridotto approfondimento radicale.

I Comuni della Provincia di Brindisi, sono per lo più caratterizzati da suoli franco sabbiosi argillosi, con media tessitura e buon drenaggio, leggermente asfittici nella fascia che interessa la parte occidentale di Oria e il Comune di Torre S. Susanna.

Erchie ha un territorio con suoli tendenzialmente sottili che garantiscono buon drenaggio e disponibilità di ossigeno. Guardando alla fascia costiera si nota la netta prevalenza di suoli franco argillosi o franco sabbiosi molto sottili con

substrato entro i 25-50 cm, quindi assolutamente poco adatti all’approfondimento radicale oltre i 50 cm.

Man mano che ci si sposta verso l’interno i terreni diventano tendenzialmente più profondi, non presentando quindi particolari limitazioni d’uso, se non, in casi sporadici, problemi di drenaggio e conseguentemente asfissia radicale.

Sulla base delle caratteristiche podologiche non esistono particolari fattori limitanti alla coltivazione della vite anzi l’intero areale ed i suoi terreni sono considerati estremamente vocati ad una viticoltura di elevata qualità. Considerando il territorio essenzialmente pianeggiante e notevolmente omogeneo dal punto di vista climatico, non esistono e conseguentemente non sono riportate nel disciplinare di produzione particolari requisiti ed indicazioni sull’attitudine, esposizione e giacitura dei vigneti.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

I sistemi di allevamento a pianta bassa e ad alta intensità di individui per superficie favoriscono una produzione per pianta, tale da considerare il prodotto ottenuto con caratteristiche organolettiche più interessanti. Inoltre il sistema di allevamento, la potatura, le coltivazioni influiscono sulla quantità e qualità finale del prodotto.

La viticoltura tipica di questa zona prevede un elevato frazionamento essendo, la zona, tradizionalmente derivante dalla Riforma Fondiaria che si basò, appunto sul frazionamento della proprietà onde consentire a più nuclei familiari di trarre il proprio reddito.

Oggi questa situazione ha prodotto solo elementi positivi in quanto si sono scelti per l’impianto, solo i terreni migliori, con le migliori esposizioni e limitando fortemente l’unico vero rischio in loco per le produzioni che è costituito dalla grandine che tradizionalmente fa la sua comparsa tra i mesi di luglio ed agosto, ed il cui impatto distruttivo viene fortemente limitato da detta parcellizzazione, dato che è noto che la grandine colpisce fasce del territorio normalmente di ampiezza limitata.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

L’IGT “Salento”, come regolamentato dal presente disciplinare di produzione, presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

Il Salento bianco si presenta con colore giallo paglierino più o meno intenso; all’olfatto si presenta, fruttato; il sapore è

tipico, secco, sapido.

Il Salento rosato si presenta con colore rosato cerasuolo, intenso e persistente all’olfatto; al palato si presenta secco e caratteristico. Il Salento rosso presenta alla vista un colore intenso con sfumature violacee; odore fruttato e complesso; il sapore è armonico e tipico.

Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le caratteristiche genetiche e morfologiche del territorio di produzione, l’esposizione prevalente dei vigneti localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, il clima mite e particolarmente favorevole concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta, ottenendo ottimi risultati qualitativi ed organolettici.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni adatti ad una viticoltura di qualità, con susseguente selezione delle uve in sede di raccolta e vinificazione.

La millenaria storia vitivinicola della regione Puglia in generale, e della zona di produzione del Salento, in particolare, dallo sbarco dei greci fino ai giorni nostri, passando attraverso l’epoca medievale, attestata da numerosi documenti e reperti storici, come il ritrovamento di anfore vinarie a seguito di scavi archeologici, è la prova inconfutabile della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani/ambientali e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Salento”, sia esso bianco, rosso o rosato.

Ciò testimonia come l’intervento dell’uomo nel territorio in questione abbia, nel corso dei secoli e, soprattutto negli ultimi decenni, tramandato prima, sviluppato poi, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali in epoca moderna sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali premiati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

VIGNETI GIRIFALCO GINOSA

VIGNETI GIRIFALCO GINOSA

TARANTINO

I.G.T.

Decreto 5 Novembre 2010

Rettifica Decreto 13 Gennaio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L'indicazione geografica tipica  "Tarantino",  accompagnata  o  meno dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Tarantino" è riservata ai  seguenti

vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante,  uve  stramature,  passito  e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito  aziendale,  da  uno   o   più  vitigni   idonei   alla coltivazione,  per  la  provincia  di  Taranto,  a  bacca  di  colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Tarantino", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi:

 

Aglianico;

Aleatico;

Asprinio bianco;

Barbera;

Bianco di Alessano;

Bombino bianco;

Bombino nero;

Cabernet Franc ;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Falanghina;

Fiano;

Francavilla;

Garganega;

Greco;

Greco bianco;

Grillo;

Impigno;

Incrocio Manzoni 6.0.13;

Lacrima,

Lambrusco (da Lambrusco Maestri);

Malbech;

Malvasia bianca (da malvasia bianca e/o  Malvasia bianca di Candia);

Malvasia nera (da Malvasia nera di Brindisi e/o  Malvasia nera di Lecce);

Merlot;

Moscatello selvatico;

Moscato bianco;

Negroamaro;

Negroamaro precoce cannellino;

Notardomenico;

Ottavianello;

Pampanuto;

Petit Verdot;

Piedirosso;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Primitivo;

Refosco dal Peduncolo rosso;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sangiovese;

Sauvignon;

Semillon;

Susumaniello;

Sylvaner verde;

Syrah;

Traminer aromatico;

Trebbiano;

Uva di Troia;

Verdeca;

Vermentino;

Verdicchio;

 

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti  e  vini  sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni  idonei  alla coltivazione, diversi da quello oggetto  di  specificazione,  per  la provincia di Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

 I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   “Tarantino”   con   la specificazione  di  vitigno,  possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, passito  e  novello  quest'ultima  limitatamente alle uve a bacca rossa.

Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da  uve  stramature”  rivenienti  da  vendemmia

tardiva.

 I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica "Tarantino"  comprende  l'intero  territorio   amministrativo  

della provincia di Taranto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

 

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già  comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1,  comma  1,  non  deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" bianchi

a 26,00 t/ha;

per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" rossi o rosati

a 23,00 t/ha; 

per  i vini  ad   indicazione   geografica   tipica   "Tarantino"   con   la specificazione del vitigno,

a 22,00 t/ha.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto  della  effettiva  consistenza  numerica  delle  viti. 

Le  uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione  geografica  tipica "Tarantino", seguita o meno dal  riferimento  al  nome  del  vitigno, devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo di:

 

10,00% vol. per i bianchi;

10,50% vol. per i rosati;

11,50% vol. per i rossi.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia  frizzante  possono, in deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

 

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve  stramature”  devono assicurare  un 

titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di 15,00%vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad  eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

 

Per le uve destinate alla  produzione  della  indicazione  geografica tipica  "Tarantino"  passito  e  uve  stramature  è  consentito   un appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini ad  indicazione  geografica  tipica  “Tarantino”  devono  essere effettuate all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano  effettuate  anche nel territorio della Regione Puglia.

E' fatta  salva  la  deroga  prevista  dalla  vigente  normativa  per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Tarantino” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: fresco, da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Tarantino” bianco da uve stramature:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Tarantino” bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Tarantino” bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Tarantino” rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: gradevole,caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Tarantino” rosso da uve stramature:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vo.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Tarantino” rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Tarantino” rosso novello:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Tarantino” rosso passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Tarantino” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Tarantino” rosato frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Tarantino” rosato novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l

 

I vini a indicazione geografica tipica “Tarantino” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Tarantino” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica "Tarantino" è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Tarantino"  può  essere  utilizzata come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a  denominazione  di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti previsti  per  una  o  più  delle  tipologie  di  cui  al   presente

disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti

Al territorio possono essere attribuite caratteristiche pedogeomorfologiche e climatiche abbastanza uniformi e diverse dai territori circostanti, anche se, essendo il territorio delle IGT Tarantino abbastanza esteso e comprendendo diverse situazioni geopedomorfologiche al suo interno si possono riscontrare ed individuare una serie di sottozone che caratterizzano anche le produzioni vitivinicole.

Il territorio in esame non ha monti veri e propri ed è rappresentato da un arco collinare, infatti i terreni destinati alla coltivazione della vite hanno giacitura prevalentemente collinare (circa il 90% del totale) con un’altitudine media di 190-200 m slm. L’idrografia del territorio è condizionata dal carsismo e dalla piovosità.

La zona è povera di acque sotterranee, perché, per la sua struttura calcarea, assorbe e disperde, per il noto fenomeno carsico, 1’acqua che riceve.

E’, però, una zona salubre, sia perché al riparo dai venti del mare, sia perché 1’acqua non ristagna.

Il territorio specifico è caratterizzato da un clima tipicamente mediterraneo caratterizzato da precipitazioni piovose medie concentrate nel periodo che va da ottobre ad aprile, cui fa seguito in genere un lungo periodo di siccità che arresta la vegetazione. Gli inverni sono miti (probabili gelate tardive) e le estati calde e secche.

Nei mesi invernali è frequente il verificarsi di gelate e può verificarsi la comparsa della neve che è generalmente di breve durata, mentre in primavera ed in particolare nel mese di aprile, si registrano repentini abbassamenti di temperatura (ritorni di freddo).

La combinazione di tali situazioni genera un clima caldo-arido che è uno dei maggiori fattori di selezione della vegetazione naturale.

In tale periodo l'umidità relativa dell'aria si attesta su valori alquanto bassi del 50-55%, accentuando il fenomeno dell'evapotraspirazione soprattutto nelle piante a foglia larga (latifoglie).

Studi di periodi climatici mettono in evidenza un periodo di deficit idrico con inizio dal mese di aprile fino a tutto settembre.

I venti predominanti hanno direzione NORD-OVEST e sono molto freddi; seguono i venti con direzione SUD-OVEST, caldi e aridi quali il “favonio” la cui presenza ha conseguenze negative ormai note sulle colture. I filari dei vigneti nell’area della IGT TARANTINO hanno in genere un orientamento Nord-Sud in modo da ottenere una maggiore esposizione della superficie foto sintetica e dei grappoli ai raggi solari nell’arco della giornata.

Queste caratteristiche climatiche ed idrografiche condizionano 1’agricoltura dell’areale, infatti il territorio di produzione della IGT TARANTINO è contraddistinta da foreste, viti da vino e cereali.

La zona delle IGT TARANTINO presenta diverse tipologie di terreno, dai suoli argillo-limosi che si riscontrano nel comune di Laterza e a ridosso di Taranto ai suoli calcarei compatti tipici della zona centrale in agro di Massafra, Mottola e Crispiano, dai suoli calcarei sciolti che si riscontrano nella parte alta dell'area considerata in agro di Massafra, Palagianello, Mottola, Crispiano e Castellaneta ai suoli sabbio-limo-argillosi presenti soprattutto in agro di Ginosa e Palagianello.

2. Fattori umani rilevanti

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, infatti il fattore antropico nella zona è intervenuto in maniera significativa a modificare le tecniche colturali e di produzione e ad esaltare le caratteristiche pedologiche, climatiche ed agronomiche dei territori; così, ad esempio, i viticoltori nelle operazioni agronomiche hanno effettuato operazioni di scasso e frantumazione sul crostone roccioso, andando a trovare il terreno di ottima qualità e freschezza che si trova al di sotto di esso; in alcune sottozone i viticoltori hanno utilizzato la presenza di pietre per

la costruzione dei famosi “muretti a secco” e, in tutta l’area il clima, con forti escursioni termiche ed il terreno ricco di scheletro ha favorito il riaffermarsi delle produzioni vitivinicole nel rispetto della tradizione del territorio Tarantino. Infatti l’introduzione delle pratiche vitivinicole nel

Tarantino si deve, probabilmente, ai coloni spartani che fondarono la città greca. Della viticoltura di epoca coloniale sappiamo molto poco, ma è molto probabile che essa rivestisse un ruolo molto importante all'interno delle aziende medio - piccole proliferate all'interno della chora nei secoli V-III a.C..

Questa specificità la si riscontra in parte anche oggi e non è un caso se fin dal ‘700 il sistema della masseria, personificazione della grande proprietà (feudale, laica o ecclesiastica) si contrapponeva a quello del semplice vigneto, espressione invece del piccolo possesso contadino; non è un caso, quindi, che ben di rado il peso economico del vigneto all'interno della masseria risultasse consistente, nonostante il suo pur articolato corredo di funzioni produttive.

Fu nell’800, a seguito della nascita di una nuova forma insediativa delle elite borghesi, che prese le mosse dalla trasformazione delle strutture produttive deputate alla vite (i palmenti, con gli ambienti che ospitavano il custode del vigneto) in casini di campagna, dove le antiche funzioni convivevano con le nuove, residenziali e di rappresentanza insieme, che si realizzò uno sviluppo importante della viticoltura anche per il fatto che la popolazione contadina, per emulazione, cominciò a risiedere in campagna per periodi prolungati favorendo così la nascita di veri villaggi rurali. Sorse così una miriade di microaziende viticole che giunsero a colonizzare finanche la duna costiera, mentre i moltissimi trulli eretti nelle campagne divennero un inequivocabile segno di nuovo, seppure stagionale, modello di popolamento rurale.

Comunque, anche in tale contesto, il vigneto continuava a costituire il nucleo della pur grama proprietà contadina, fermo restando la condizione di esigua produzione commercializzabile.

Contemporaneamente i grossi proprietari terrieri, grazie a finalmente importanti investimenti, impiantarono estesi vigneti la cui produzione poteva finalmente essere destinata ad un mercato più ampio; iniziava così una pratica: l'impiego del vino pugliese per migliorare le prestazioni delle più celebrate produzioni del Centro e Nord italiane.

La viticoltura ha sempre rappresentato la pratica agricola più redditizia e, al tempo stesso, però quella più onerosa ed il binomio vite-vino, sebbene racchiuda gran parte della storia della viticoltura tarantina, non lo esaurisce, infatti nella zona pianeggiante dell’arco jonico si è sviluppata la coltura della vite da tavola e nell’area denominata “Colline Joniche” si è consolidata, con alti e bassi, quella da vino.

Tutto ciò può trovare una spiegazione sia nella tipologia pedoclimatiche dell’area che nella tradizione. Infatti alcune varietà di vite (come il moscatellone e la duraca) erano considerate di elevato pregio, per cui si preferiva allevarle all'interno dei giardini, mentre la vite destinata alla produzione di vino era allevata senza sostegni (ad alberello), le pregiate varietà di uva da tavola necessitavano di irrigazioni e di sostegni.

Tale funzione avevano, all'interno dei giardini, gli scenografici pergolati, costituiti da colonnati, gli antesignani dei moderni tendoni, come pure nelle aree orticole (come le Paludi del Tara), dalla abbondante disponibilità idrica, veniva coltivata, invece, l'uva in impalata: si trattava in genere di una varietà da tavola (l'uva lunga o cornola) allevata con sostegni fatti di canna.

Anche la vinificazione delle uve, sia nei metodi che nelle procedure e tecnologie, ha radice consolidate nella tradizione. Il ciclo lavorativo annuale prevedeva due o tre zappature (o conce:autunnale, primaverile e estiva), la mondatura e la probaginatura (con la quale si sostituivano, con il sistema delle propaggini,cioè della margotta, le piante venute meno per varie cause).

La tipica azienda viticola medio-grande includeva anche gli edifici deputati alla trasformazione delle uve in mosti.

Tipicamente essi consistevano in una casa di custodia che ospitava il conduttore della vigna (il vignaiolo,abitata in genere per il periodo della vendemmia e delle lavorazioni), in una rimessa, in alcuni pozzi per la fornitura della molta acqua necessaria, nelle vasche (pile) e nell'impianto di trasformazione vero e proprio, comprendente il palmento e le strutture annesse (caricaturi, palaci e palmentelli).

Verso i palmenti venivano indirizzate anche le uve dei piccoli viticoltori circostanti, che in genere non avevano sui propri terreni tali strutture.

Il mosto che si ricavava dalla pigiatura e dalla torchiatura veniva caricato su carri adeguatamenteattrezzati per il trasporto di liquidi (le carrizze) e trasferito nelle cantine in città o in paese, ove veniva imbottato per essere poi sottoposto ai successivi travasi.

Ed oggi, nel rispetto della tradizione, nell’areale interessato, tanti piccoli produttori conferiscono a sistemi cooperativi che hanno il compito di valorizzare e commercializzare il prodotto ed alcuni hanno cominciato a diversificare la loro attività completando la filiera e commercializzando direttamente le proprie produzioni di qualità.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso degli ultimi anni, in particolare riferita alla puntuale definizione degli aspetti tecnico produttivi ha modificato questo trend indirizzando le produzioni verso altri mercati che hanno saputo premiare gli sforzi, le caratteristiche e le specificità dell’intero territorio.

Scelte produttive che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione è il primitivo, il cabernet e il verdeca, inoltre possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera o bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Taranto;

- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare; è evidente in questi ultimi anni la trasformazione dei tendoni in impianti a filare proponendosi, così, sul

mercato con obiettivi di valorizzazione della qualità e non della quantità;

- le pratiche relative all’elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona sia per la vinificazione dei bianchi e dei rosati che per la vinificazione in rosso dei vini, adeguatamente differenziate per la tipologia di base che la tipologia superiore, riferita quest’ultimi a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La IGT TARANTINO è riferita a diverse tipologie di vino, bianco, rosato e rosso che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata alla varietà e caratteristiche dell’ambiente pedoclimatico e geografico.

In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia e fino ai giorni nostri è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino IGT “Tarantino”; ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e

contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF

Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.