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TERRE DI COSENZA D.O.C.

COLLINE DEL CRATI D.O.C.

CONDOLEO D.O.C.

DONNICI D.O.C.

ESARO D.O.C.

POLLINO D.O.C.

SAN VITO DI LUZZI D.O.C.

VERBICARO D.O.C.

VIGNETI OLIVA AMANTEA

VIGNETI OLIVA AMANTEA

 

TERRE DI COSENZA

D.O.C.

Decreto 18 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2014

Modifica Decreto 23 novembre 2015

(fonte GURI)

 

Articolo 1.

Denominazione e vini:

 

1. La denominazione di origine  controllata  "Terre  di  Cosenza"  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

rosso, anche con la menzione riserva, passito,  vendemmia  tardiva  e novello;

rosato, anche nella tipologia spumante;

bianco, anche nelle tipologie spumante, passito e vendemmia tardiva;

Magliocco, anche nelle tipologie spumante rosé e passito;

Greco bianco, anche nelle tipologie spumante e passito;

Guarnaccia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito;

Malvasia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito;

Montonico bianco (localmente detto Mantonico), anche nelle  tipologie spumante e passito;

Pecorello, anche nelle tipologie spumante e passito;

Chardonnay, anche nelle tipologie spumante e passito;

Gaglioppo;

Greco nero;

Aglianico;

Calabrese;

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet;

Merlot;

Sangiovese.

 

2.  L'utilizzo  delle  sottozone: 

"Condoleo",  

“Donnici",  

"Esaro",

"Pollino",

"San Vito di Luzzi", 

"Colline  del  Crati", 

"Verbicaro",

sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto nei  predetti  allegati,  per  la produzione dei vini delle relative sottozone devono essere  applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2.

Base ampelografica:

 

La  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"  è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti  aventi,  in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Terre di Cosenza" rosso:

Magliocco (  localmente  detto  anche  Magliocco  Dolce  o  Arvino  o

Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  di  altri vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione Calabria, fino ad un massimo del 40%.

 

"Terre di Cosenza" rosato:

Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da  soli  o congiuntamente, nella percentuale minima dell'60%;

possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40%.

 

"Terre di Cosenza" bianco:

Greco bianco, Guarnaccia  bianca,  Pecorello,  Montonico  (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60%;

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40%.

 

"Terre di Cosenza" bianco spumante:

Mantonico minimo 60%.

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %.

 

"Terre di Cosenza" spumante rosé:

Mantonico minimo 60%.

possono concorrere, da soli o congiuntamente  i  seguenti  vitigni  a bacca nera:

Greco nero, Magliocco, Gaglioppo  Aglianico  e  Calabrese fino a un massimo del 40%.

 

"Terre di Cosenza" Magliocco:

Magliocco (  localmente  detto  anche  Magliocco  Dolce  o  Arvino  o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85 %;

possono concorrere,

Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese, 

da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.

 

Tale tipologia deve, obbligatoriamente,  fare  specifico  riferimento alla sottozona e/o alla  vigna  dalla  quale  provengono  le  uve,  e rispondere ai requisiti  di  produzione  specificati  nei  successivi articoli 4 e 6.

 

La denominazione "Terre di Cosenza", con  la  specificazione  di  una delle seguenti indicazioni di vitigno:

 

Greco bianco;

Guarnaccia bianca;

Malvasia bianca;

Montonico bianco (localmente detto Mantonico);

Pecorello;

Chardonnay;

Gaglioppo;

Greco nero;

Aglianico;

Calabrese;

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet;

Merlot;

Sangiovese,

 

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere alla produzione di detti vini  anche  le  uve  dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla  coltivazione  per  la regione Calabria, e presenti nei vigneti in misura non  superiore  al 15% del totale.

 

Articolo 3.

Zona di Produzione:

 

Le uve destinate alla produzione dei vini atti  ad  essere  designati con la Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" di cui all'articolo 1  devono  provenire  dai  vigneti  ubicati  nell'intero territorio amministrativo della provincia di Cosenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'  art.  1  devono  essere  quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque  atte  a  conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per i  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre di Cosenza" non deve essere superiore ai limiti indicati nella seguente tabella 1:

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine Controllata "Terre di Cosenza" devono assicurare ai  vini  un  titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  nel  rispetto  dei  limiti indicati nella seguente tabella 1:

 

Terre di Cosenza rosso e rosso riserva: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza rosato e rosato spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Terre di Cosenza bianco e bianco spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;  

Terre di Cosenza passito: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

Terre di Cosenza vendemmia tardiva: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Terre di Cosenza novello: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza Greco bianco: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Terre di Cosenza Guarnaccia bianca: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Terre di Cosenza Malvasia bianca: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Terre di Cosenza Montonico bianco: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Terre di Cosenza Pecorello: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Terre di Cosenza Chardonnay: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Terre di Cosenza Gaglioppo: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza Greco nero: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza Aglianico: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza Calabrese: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza Cabernet Sauvignon e/o Cabernet: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza Merlot: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza Sangiovese: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Terre di Cosenza Magliocco: 9,00 t/ha, 12,00% vol.

Terre di Cosenza bianco con la specificazione della sottozona: 7,00t/ha, 11,50% vol.;

Terre di Cosenza rosso e riserva con la specifica della sottozona: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

Terre di Cosenza Magliocco con la specificazione della sottozona: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

Terre di Cosenza Greco Nero con la specificazione della sottozona Condoleo: 7,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi  al Titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere  ridotti dello 0,50% vol.

La resa massima, per i nuovi  impianti,  si  intende  a  partire  dal quarto anno in avanti:

 

Per il primo anno: resa uva pari a 0

Per il secondo anno: resa uva pari al 30%

Per il terzo anno: resa uva pari all' 80%.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini "Terre di Cosenza" devono  essere  riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per  i quantitativi di cui  trattasi,  purché  la  produzione  globale  non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine Controllata "Terre di Cosenza" con l'indicazione della  Vigna  devono provenire da vigneti aventi una produzione massima per  ettaro  e  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

 

Terre di Cosenza bianco: 8,50 t/ha, 11,50% vol.;

Terre di Cosenza rosso e rosso riserva: 8,50 t/ha, 12,50% vol.;

Terre di Cosenza Magliocco: 8,50 t/ha, 12,50% vol.

Terre di Cosenza rosso e riserva con la specificazione della sottozona: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

Terre di Cosenza bianco con la specificazione della sottozona:  7,00 t/ha, 11,50% vol.;

Terre di Cosenza Magliocco con la specificazione della sottozona: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

Terre di Cosenza Greco Nero con la specificazione della sottozona “Condoleo”: 7,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione:

 

Le operazioni di vinificazione per la  produzione  dei  vini  di  cui all'art. 1, anche con l'indicazione della  sottozona,  devono  essere effettuate nell'ambito della provincia di Cosenza.

Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" rosso, con o senza indicazione  della  sottozona, 

dopo  24  mesi  di invecchiamento,

a partire dal 1° novembre dell'anno della  vendemmia,

può portare in etichetta la menzione "riserva".

Per la produzione delle tipologie passito le  uve,  dopo  un'accurata cernita, devono essere  sottoposte  ad  appassimento  all'aria  o  in locali idonei, con possibilità di una  parziale  disidratazione  con aria ventilata e/o deumidificata .

L'immissione al consumo può  essere  effettuata  a  partire  dal 

1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione.

Per la produzione delle tipologie  vendemmia  tardiva  l'appassimento delle uve deve avvenire sulla pianta.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione della tipologia passito e/o vendemmia tardiva per la quale  non  deve essere superiore al 50%.

La Denominazione di Origine Controllata "Terre  di  Cosenza"  Novello deve essere ottenuta con la macerazione carbonica di almeno il  40% delle uve.

La  tipologia  spumante  deve  essere  ottenuta  esclusivamente   per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti  per almeno

9 (nove) mesi

e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a 12 (dodici) mesi.

Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche, leali e costanti, atte a  conferire  ai  vini  le  proprie  peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo:

 

I vini di cui all'articolo  1  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Cosenza" rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico fino a granato carico per la tipologia riserva;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato;

sapore: armonico fresco;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11,50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;

 

"Terre di Cosenza" rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: fresco, asciutto, armonico, gradevole, talvolta fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità  totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" bianco:

colore: giallo paglierino talvolta tendente al verdognolo;

profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: fresco, delicato, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" spumante bianco:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fine, delicato, fragrante;

sapore: morbido, giustamente pieno, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" spumante rosé:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gentile, fine, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" rosso passito:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" bianco passito:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" rosso vendemmia tardiva:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, da secco ad amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" bianco vendemmia tardiva:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: fine, delicato, da secco ad amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:22,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Greco bianco:

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini;

profumo: fresco, delicato, fruttato;

sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Guarnaccia bianca:

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini;

profumo: delicato, gradevole e persistente;

sapore: fresco, secco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima:5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Malvasia bianca:

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi dorati;

profumo: aromatico, floreale, caratteristico;

sapore: fresco, morbido, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00g/l.

 

"Terre di Cosenza"Montonico bianco (localmente Mantonico):

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: fresco, delicato, fruttato;

sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pecorello:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: fresco, delicato, fruttato;

sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Chardonnay:

colore: Giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: leggero, profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Gaglioppo:

colore: dal rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, corposo, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Greco nero:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Aglianico:

colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, sapido, armonico e giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Calabrese:

colore: rubino piu' o meno intenso;

profumo: speziato, fruttato, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Cabernet Sauvignon e/o Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Merlot:

colore: rubino più o meno carico;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Sangiovese:

colore: rubino vivace tendente al granato;

profumo: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico sapido, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Magliocco:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Magliocco spumante rosé:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gentile, fine, ampio, composito, caratteristico;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Greco bianco spumante:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fine, delicato, fruttato;

sapore: morbido, giustamente pieno, talvolta fruttato, da extra  brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Guarnaccia bianca spumante:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fine, gradevole, persistente, fragrante;

sapore: morbido, giustamente pieno, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Malvasia bianca spumante:

 

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi dorati;

profumo: aromatico, floreale, fine;

sapore: morbido, giustamente pieno, da brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Mantonico bianco spumante:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fresco, fine, delicato, fragrante;

sapore: morbido, giustamente pieno, talvolta fruttato, da extra  brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pecorello spumante:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: Fresco, fruttato, fine, delicato, fragrante;

sapore: morbido, giustamente pieno, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Chardonnay spumante bianco:

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: leggero, fine, delicato, fragrante;

sapore: morbido, giustamente pieno, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Magliocco passito:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.:

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Greco bianco passito:

profumo: giallo paglierino intenso o dorato;

profumo: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Guarnaccia bianca passito:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo: gradevole, persistente, caratteristico;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Malvasia bianca passito:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo: aromatico, floreale, intenso, caratteristico;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Mantonico bianco passito:

 

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo: intenso, fresco, fruttato, caratteristico;

sapore: dolce, pieno, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pecorello passito:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo: fresco, fruttato, caratteristico;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Chardonnay passito:

colore: giallo paglierino intenso o dorato;

profumo: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra indicati per l'acidità totale e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione:

 

Alla Denominazione di Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"  è vietata l' aggiunta di qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  Denominazione  di Origine Controllata "Terre di Cosenza" può figurare in etichetta  il nome della sottozona in carattere di  dimensione  doppia  rispetto  a quella utilizzata per la Denominazione di Origine.

Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine  controllata  "Terre  di  Cosenza"  e  sue  sottozone   nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino  dall'assemblaggio  di due varietà di vitigno è ammessa l'indicazione dei vitigni  che  lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore  ed  alle

seguenti condizioni.

Essa non contenga il riferimento geografico della denominazione  di origine controllata "Terre di Cosenza";

Siano riportati con gli stessi caratteri  e  realizzazione  grafica della altre informazioni al consumatore;

Le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in  ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e  che  ognuno  di esse partecipi per almeno il 15% del totale;

Il prodotto in  questione  sia  ottenuto  al  100%  dalle  varietà menzionate.

Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” è consentito l’uso della menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale alle condizioni stabilite dall’articolo 6 del decreto legislativo 61/2010.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione  di  origine  controllata "Terre  di  Cosenza"  deve  figurare  l'indicazione  dell'annata   di produzione delle uve, ad esclusione delle tipologie spumante.

 

Articolo 8.

Confezionamento:

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente in materia.

I sistemi di chiusura  consentiti  sono  quelli  previsti dalle norme di legge.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il comprensorio del Terre di Cosenza, ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Cosenza, si espande dai litorali delle coste Ionica e Tirrenica e nel loro entroterra collinare sino alle prime pendici della Sila.

Comprende un territorio molto esteso per circa 50.000.

Dalle zone litoranee si passa alle superfici terrazzate poste sulle pendici interne.

Procedendo verso l’interno si incontrano le colline a profilo molto regolare, che conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato. Infine si ritrovano le alture delle zone più interne che, sono facilmente riconoscibili per le

pendenze più aspre.

L’area è interamente occupata da sedmenti di età terziaria e quaternaria.

I conglomerati si presentano etero metrici, il materiale cementante è costituito da carbonato di calcio. La presenza dei

conglomerati appare subito evidente poiché il paesaggio diventa sempre più aspro e le pendenze si accentuano.

La zona costiera è rappresentata da un vasto terrazzo olocenico le cui caratteristiche granulometriche variano a seconda dei sedimenti che hanno dato origine al terrazzo stessi.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno inverno, raggiungono i loro valori massimi nei mese di ottobre, novembre e dicembre i minimi si hanno nei mesi di luglio e agosto.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nei mesi di luglio e agosto ed i minimi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Siamo in presenza di un clima subumido con una leggera deficienza idrica in estate soprattutto nelle fasce pianeggianti una concentrazione estiva dell’efficienza termica.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino Terre di Cosenza.

Tanto lavoro condotto nel tempo ha permesso di recuperare gli antichi vitigni de cosentino giacché, il territorio, aveva goduto nei tempi passati, di grande fama che gli derivava dalle produzioni di grandi vini esclusivi delle mense

dell’antica nobiltà locale.

La selezione dei vitigni autoctoni ha permesso di ridare a questa zona l’antico splendore che da sempre aveva goduto. Accanto a questa operazione di recupero, è stato possibile identificare, le zone dove l’esposizione e la particolarità dei terreni, potessero garantire vini di altissima qualità.

Nel Cinquecento e per tutta l’epoca moderna il vino viene descritto come uno degli elementi caratterizzanti un’agricoltura e un’economia propri di una Calabria felix, prospera, fertile, secondo immagini veritiere che vengono tramandate da padre in figlio.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “Terre di Cosenza” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici del vitigno.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei versanti concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso.

Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del Terre di Cosenza.

Sono sicuramente dei vini autoctoni più coltivato in Calabria. Quella del Terre di Cosenza è la produzione più variegata e tipicizzata di tutta la Provincia di Cosenza.

Per questi vini nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare le produzioni. Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e moderno. Questa valutazione rende la viticoltura cosentina, un cardine dell'economia e del progresso territoriale.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

Allegato 1

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria

 

 

Aglianico N, Alicante N, Ansonica B, Barbera N, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese N, Castiglione, Chardonnay B, Gaglioppo N, Greco bianco, Greco Nero, Guardavalle B, Guarnaccia B, Magliocco Canino, Malvasia Bianca, Malvasia Nera di Brindisi, Manzoni bianco, Marsigliana Nera, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco, Moscato bianco, Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N, Nocera N, Pecorello B, Petit Verdot N, Pinot bianco, Prunesta N, Riesling Italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah, Traminer Aromatico RS, Trebbiano Toscano B, Verdicchio bianco, Zibibbo B.

 

VIGNETI ACRI

VIGNETI ACRI

"Terre di Cosenza" sottozona Colline del Crati”

 

Articolo 1.

Denominazione e vini:

 

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Colline del Crati" è riservata ai seguenti vini:

 

bianco;

bianco vendemmia tardiva:

bianco passito;

rosso (anche con la menzione riserva);

rosso vendemmia tardiva;

rosso passito;

Magliocco (anche con la menzione riserva);

rosato;

 

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2.

Base ampelografica:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "Colline del Crati" è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da  uve  provenienti  da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati  rosso  (anche  nelle  tipologie passito, vendemmia tardiva e con la menzione riserva):

Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico  nero): minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  di  altri vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione Calabria, fino ad un massimo del 30%.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosato:

Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da  soli  o congiuntamente, nella percentuale minima dell'70%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30%.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco  (anche  nella  tipologia passito e vendemmia tardiva):

Greco bianco, Guarnaccia  bianca,  Pecorello,  Montonico  (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70%;

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30%.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati Magliocco (anche con la menzione riserva):

Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero), minimo 85%;

possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3.

zona di produzione:

 

La zona di produzione delle uve per l' ottenimento dei  mosti  e  dei vini atti  ad  essere  designati  con  la  Denominazione  di  Origine Controllata "Terre  di  Cosenza"  accompagnata  dalla  specificazione della sottozona "Colline del  Crati" comprende  l'intero  territorio amministrativo  dei  comuni  di:  

Acri,   Bisignano,   Castiglione Cosentino, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Luzzi,  Marano  Marchesato, Marano Principato, Mongrassano, Montalto, Rende,  Rose,  Rota  Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, Santa Sofia d' Epiro, San Vincenzo la  Costa  e  Torano  Castello; 

in  provincia  di Cosenza.

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'  art.2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

 

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per i vini a Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza accompagnata dalla specificazione "Colline del Crati"  non deve essere superiore a  10,00 t/ha..

Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre  di  Cosenza"   sottozona   "Colline   del   Crati"   con   la specificazione del vitigno "Magliocco",  la  produzione  di  uva  per ettaro di vigneto non deve essere superiore a 7,00 t/ha..

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine Controllata “Terre di Cosenza” sottozona  "Colline  del  Crati"  devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo di:

 

Bianco 10,50% vol.;

Rosato 10,50% vol.;

Rosso 11,00% vol.;

Riserva 11,50% vol.;

Magliocco 12,00% vol.

Passito 13,00% vol.;

Vendemmia tardiva 12,00% vol.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione:

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della  tipologia  passito,  le  uve  devono  essere sottoposte all' appassimento in pianta o dopo la  raccolta,  fino  ad assicurare al vino ottenuto

un titolo alcolometrico  volumico  minimo del 16,00%.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione delle tipologie passito e vendemmia tardiva per  le  quali  non  deve essere superiore al 50%.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona "Colline del Crati" all' atto dell' immissione  al  consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco:

colore: giallo paglierino talvolta tendente al verdognolo;

profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: fresco, delicato, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco vendemmia tardiva:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: da secco ad amabile, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco passito:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico fino a granato carico per la tipologia riserva;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso vendemmia tardiva

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: da secco ad amabile pieno, vellutato, caldo, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso passito:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati Magliocco:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati Magliocco riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra indicati per l' acidità  totale  e  l'  estratto  secco  netto minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione.

 

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine Controllata "Terre di  Cosenza"  sottozona  "Colline  del  Crati"  è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attività  agricola  dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  Cee e nazionali in materia.

 Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Colline dei Crati" rosso e Magliocco dopo 

due  anni  di invecchiamento,

a partire dal 1° novembre dell' anno della vendemmia,

di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia,

può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Colline dei Crati" rosso può  utilizzare  in etichetta l' indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

 

Articolo 8.

Confezionamento

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente in materia.

I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme  di legge. 

VIGNETI MANDATORICCIO CONDOLEO

VIGNETI MANDATORICCIO CONDOLEO

Allegato B

"Terre di Cosenza" sottozona “Condoleo”

 

Articolo 1.

Denominazione e vini:

 

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Condoleo" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Condoleo" è riservata ai seguenti vini:

 

rosso anche nelle tipologie passito,  vendemmia  tardiva,  riserva  e novello;

rosato;

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;

Greco nero anche nella tipologia riserva.

 

Articolo 2.

Base Ampelografica:

 

I vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata  “Terre  di  Cosenza” accompagnata  dalla  specificazione  della  sottozona  "Condoleo"  è riservata ai vini  ottenuti  esclusivamente  da  uve  provenienti  da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

 

"Terre di Cosenza"Condoleo rosso (anche  nelle  tipologie  passito  e vendemmia tardiva, riserva e novello):

Greco nero, minimo 60%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40%.

 

"Terre di Cosenza"Condoleo rosato:

Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da  soli  o congiuntamente, nella percentuale minima dell' 80%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 20%.

 

"Terre di Cosenza"Condoleo bianco (anche nella  tipologia  passito  e vendemmia tardiva):

Greco bianco, Guarnaccia  bianca,  Pecorello,  Montonico  (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70%;

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30%.

 

"Terre di Cosenza"Condoleo Greco nero:

Greco nero, minimo 85 %;

possono concorrere, Magliocco, Gaglioppo,  Aglianico,  Calabrese,  da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3.

Zona di produzione:

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei  vini  atti  ad essere designati con la Denominazione di Origine  Controllata  "Terre di  Cosenza",  con  la  specificazione  della  sottozona  "Condoleo", dovranno  provenire  dai  vigneti  ubicati  nell'  intero  territorio amministrativo del comune di

Mandatoriccio

in provincia di Cosenza.

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'  art.2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per i  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione  "Condoleo"  non deve essere superiore a 10,00 t/ha.

Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Condoleo"  con  la  specificazione  del vitigno "Greco nero", la produzione di uva per ettaro di vigneto  non deve essere superiore a

7,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine Controllata “Terre di Cosenza” sottozona "Condoleo"  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Rosato: 10,50% vol.;

Rosso: 11,00% vol.;

Novello: 11,00% vol.;

Riserva: 11,50% vol.;

Greco nero: 12,00% vol.;

Bianco: 10,50% vol.;

Vendemmia tardiva: 12,00% vol.;

Passito: 13,00% vol.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,5% vol.

 

Articolo 5.

Norme per la viticoltura:

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della  tipologia  passito,  le  uve  devono  essere sottoposte all' appassimento in pianta o dopo la  raccolta,  fino  ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico  volumico  minimo del 16,00% vol.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona "Condoleo" all' atto dell'  immissione  al  consumo  devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Cosenza" Condoleo rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Condoleo rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico fino a granato carico;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Condoleo passito rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Condoleo vendemmia tardiva rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: da secco da amabile, pieno, vellutato, caldo, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Condoleo rosso novello:

colore: dal rosso rubino al porpora;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: gradevole, fresco, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Condoleo rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Condoleo bianco:

colore: giallo paglierino talvolta tendente al verdognolo;

profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: fresco, delicato, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Condoleo passito bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Condoleo vendemmia tardiva bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso, caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: da secco ad amabile, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre  di  Cosenza"  Condoleo  Greco  nero:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Terre  di  Cosenza"  Condoleo  Greco  nero riserva;

colore: dal rosso rubino al granato, fino a  granato  carico;

profumo: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra indicati per  l'  acidità  totale  e  estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione:

 

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona  "Condoleo"  è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attività  agricola  dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  CEE e nazionali in materia.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Condoleo" rosso e Greco nero dopo 

due  anni  di invecchiamento,

a partire dal 1° novembre dell' anno della vendemmia,

di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia,

può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Condoleo" rosso può  utilizzare  in etichetta l' indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

 

Articolo 8.

Confezionamento:

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacita' di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente in materia.

I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme  di legge.

 

VIGNETO DONNICI INFERIORE

VIGNETI DONNICI INFERIORE

Allegato C

"Terre di Cosenza" sottozona "Donnici"

 

Articolo 1.

Denominazione e vini:

 

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Donnici" è riservata ai vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Donnici" è riservata ai  seguenti vini:

 

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;

rosso anche nelle tipologie passito,  vendemmia  tardiva,  riserva  e novello;

rosato:

Magliocco anche nella tipologia riserva.

 

Articolo 2.

Base ampelografica:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" accompagnata  dalla  specificazione  della  sottozona  "Donnici"   è riservata ai vini  ottenuti  esclusivamente  da  uve  provenienti  da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

 

"Terre di Cosenza" Donnici bianco (anche nella  tipologia  passito  e vendemmia tardiva):

Montonico bianco (localmente noto come Mantonico): minimo 50%;

Greco  bianco,  Malvasia  bianca,  Pecorello  bianco   (da   soli   o congiuntamente): massimo 30%;

possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  di  altri vitigni a  bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Calabria, fino ad un massimo del 20%;

 

"Terre di Cosenza" Donnici rosso (anche  nelle  tipologie  passito  e vendemmia tardiva, riserva e novello):

Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero): minimo 60%;

Greco nero: minimo 10%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  le  uve 

Malvasia bianca, Greco bianco, Mantonico bianco, Pecorello bianco, da  soli  o congiuntamente: massimo 10%;

possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca  nera,  idonei  alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 20%.

 

"Terre di Cosenza" Donnici rosato:

Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero): minimo 60%;

Greco nero: minimo 10%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  le  uve 

Malvasia bianca, Greco bianco, Mantonico bianco, Pecorello bianco, da  soli  o congiuntamente: massimo 10%;

possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca  nera,  idonei  alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 20%.

 

"Terre di Cosenza" Donnici Magliocco (anche nella tipologia riserva):

Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico  nero), minimo 85 %;

possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.

 

Articolo 3.

Zona di produzione:

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini  a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"  con  la specificazione  della  sottozona  "Donnici"   comprende   l'   intero territorio amministrativo,

esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati al di sopra degli 800 m. dei comuni di

Aprigliano, Cellara,  Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo,  Mangone,  Paterno  Calabro,  Pedace, Piane Crati e Pietrafitta,

tutti in provincia di Cosenza.

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni  ambientali  di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre  di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" di  cui  all'art.2 debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti  ed  ai  vini  derivati,  le  specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.

Sono da escludersi, ai fini della iscrizione  all'  albo,  i  vigneti situati in aree particolarmente umide.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche di  qualità dell' uva e  dei  vini  derivati. 

Sono  da  escludere  le  forme  di allevamento a tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l' irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell' invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un  numero  minimo di 2.500 ceppi per ettaro.

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non  deve superare le

10,00 t/ha per la produzione del vino a  Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" bianco, rosso e  rosato

Per  l'ottenimento  dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" con  la  specificazione  del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di  vigneto  non

deve essere superiore a 7,00 t/ha.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la produzione massima per ettaro di vigneti in coltura promiscua deve essere  calcolata  in rapporto all' effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei  vini  "Terre  di  Cosenza"  sottozona  "Donnici" devono essere riportati nei limiti di cui  sopra,  fermi  restando  i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi,  purché  la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione della tipologia passito e/o vendemmia tardiva per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora superi questo limite, ma non il  75%,  l'  eccedenza  non  ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Calabria, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di  uva  per  ettaro  inferiore  a quelli fissati  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche   agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni

geografiche tipiche dei vini.

 

Le uve destinate alla vinificazione  debbono  assicurare  ai  vini  a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"  con  la specificazione della sottozona "Donnici" bianco e  rosato: 

un  titolo alcometrico volumico minimo naturale del 10,00% vol.; 

ed  al  vino  "Donnici" rosso e Magliocco:

un titolo alcometrico volumico naturale minimo dell' 11,00% vol.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione:

 

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche legali, costanti e tradizionali della  zona  -anche  se  attuate  con metodologie e macchinari moderni- e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona "Donnici" all' atto  dell'  immissione  al  consumo  devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Cosenza" Donnici bianco:

colore: bianco con riflessi gialli o verdolini;

profumo: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Donnici passito bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Donnici vendemmia tardiva bianco

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l

 

"Terre di Cosenza" Donnici rosso (anche nella tipologia riserva)

colore: dal rosso rubino al cerasuolo;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Donnici rosso riserva:

colore: dal rosso rubino al cerasuolo;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 

"Terre di Cosenza" Donnici passito rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.:

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Donnici vendemmia tardiva rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Donnici rosso Novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato;

sapore: armonico fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;

 

"Terre di Cosenza" Donnici Rosato:

colore: rosa piu' o meno intenso;

odore: caratteristico delicato;

sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol.;

acidita' totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Donnici Magliocco:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Donnici Magliocco riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra indicati per l' acidità  totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione:

 

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" rosso e Magliocco dopo 

due  anni  di invecchiamento,

a partire dal 1° novembre dell' anno della vendemmia,

di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia,

può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" rosso può  utilizzare  in etichetta l' indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine

Controllata "Terre di Cosenza"  sottozona  "Donnici"  è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attività  agricola  dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  CEE e nazionali in materia.

 

Articolo 8.

Confezionamento:

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente in materia.

I sistemi di chiusura  consentiti  sono  quelli  previsti dalle norme di legge.

 

VIGNETI SPEZZANO ALBANESE ESARO

VIGNETI SPEZZANO ALBANESE ESARO

Allegato D

"Terre di Cosenza" sottozona “Esaro”

 

Articolo 1.

Denominazione e vini:

 

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Esaro" è riservata  ai  vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Esaro" è  riservata  ai  seguenti vini:

 

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;

rosso anche nella tipologia riserva, passito e vendemmia tardiva;

rosato;

Magliocco anche nella tipologia riserva.

 

Articolo 2.

Base ampelografica:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" accompagnata  dalla  specificazione  della   sottozona   "Esaro"   è riservata ai vini  ottenuti  esclusivamente  da  uve  provenienti  da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

 

"Terre di Cosenza" Esaro bianco  (anche  nella  tipologia  passito  e vendemmia tardiva):

Greco bianco, Guarnaccia  bianca,  Pecorello,  Montonico  (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70%;

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30%.

 

"Terre di  Cosenza"  Esaro  rosso  (anche  nelle  tipologie  passito, vendemmia tardiva e riserva):

Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima): minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  di  altri vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione Calabria, fino ad un massimo del 30%.

 

"Terre di Cosenza" Esaro rosato:

Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da  soli  o congiuntamente, nella percentuale minima del 70%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30%.

 

Terre di Cosenza "Esaro" Magliocco:

Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima), minimo 85 %;

possono concorrere,

Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3.

Zona di produzione:

 

La zona di produzione delle uve per l' ottenimento dei  mosti e dei vini atti ad essere designati con Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Esaro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: 

Acquaformosa,  Altomonte, Fagnano  Castello,  Firmo,  Lungo,  Malvito,  Mottafollone,  Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San  Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano,  San  Sosti,  Santa  Caterina Albanese, Sant'Agata d' Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia e  Terranova da Sibari

in provincia di Cosenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:.

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

 

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per i  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Esaro" non deve essere superiore a

10,00 t/ha.

Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre di  Cosenza"  sottozona  "Esaro"  con  la  specificazione  del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di  vigneto  non deve essere superiore a t

7,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Esaro" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Bianco: 10,50% vol.;

Rosato: 10,50% vol.;

Rosso: 11,00% vol.;

Riserva: 11,50% vol.;

Magliocco: 12,00% vol.;

Vendemmia tardiva: 12,00% vol.;

Passito: 13,00% vol.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione:

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della  tipologia  passito,  le  uve  devono  essere sottoposte all' appassimento in pianta o dopo la  raccolta,  fino  ad assicurare al vino ottenuto

un titolo alcolometrico  volumico  minimo del 16,00% vol.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione della tipologia passito per la quale non  deve  essere  superiore  al 50%.

 

 

Articolo 6.

Caratteristica al consumo:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona  "Esaro"  all'atto  dell'immissione   al   consumo   devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Cosenza" Esaro bianco

colore: giallo paglierino talvolta tendente al verdognolo;

profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: fresco, delicato, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Esaro passito bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Esaro vendemmia tardiva bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Esaro rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Esaro rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico fino a granato carico;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 

"Terre di Cosenza" Esaro passito rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Esaro vendemmia tardiva rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Esaro rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Esaro Magliocco:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Esaro Magliocco riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno

E' in facoltà del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra indicati per l' acidità totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione:

 

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine Controllata "Terre  di  Cosenza"  sottozona  "Esaro"  è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attività  agricola  dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  CEE e nazionali in materia.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Esaro" rosso e Magliocco dopo 

due  anni  di invecchiamento,

a partire dal 1° novembre dell' anno della vendemmia,

di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia,

può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Esaro" rosso può  utilizzare  in etichetta l' indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

 

Articolo 8.

Confezionamento:

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente in materia. I sistemi di chiusura  consentiti  sono  quelli  previsti dalle norme di legge. 

VIGNETI FRASCINETO POLLINO

VIGNETO FRASCINETO POLLINO

Allegato E

"Terre di Cosenza" sottozona "Pollino"

 

Articolo 1.

Denominazione e vini:

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Pollino" è riservata ai vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Pollino" è riservata ai  seguenti vini:

 

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;

rosso anche nelle tipologie riserva,  superiore, novello,  passito  e  vendemmia tardiva;

rosato;

Magliocco anche nella tipologia riserva;

Moscato passito.

 

Articolo 2.

Base ampelografica:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" accompagnata  dalla  specificazione  della  sottozona  "Pollino"   è riservata ai vini  ottenuti  esclusivamente  da  uve  provenienti  da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

 

"Terre di Cosenza" Pollino bianco (anche nella  tipologia  passito  e vendemmia tardiva):

Greco bianco, Guarnaccia  bianca,  Pecorello,  Montonico  (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 80%;

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 20%.

 

"Terre di Cosenza" Pollino  rosso  (anche  nelle  tipologie  riserva, novello, passito e vendemmia tardiva):

Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima) e/o Gaglioppo, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 60%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 40%;

 

"Terre di Cosenza" Pollino rosato:

Magliocco, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da  soli  o congiuntamente, nella percentuale minima del 70%;

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30%.

 

"Terre di Cosenza" Pollino Magliocco (anche nella tipologia riserva):

Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima), minimo 85%;

possono concorrere,

Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

 

"Terre di Cosenza" Pollino Moscato passito:

Moscato, minimo 85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei nella regione Calabria, nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3.

Zona di produzione:

 

Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad  essere  designati  con  la Denominazione di Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza",  con  la specificazione della  sottozona  "Pollino",  dovranno  provenire  dai vigneti ubicati nella zona appresso indicata, che comprende in  parte il territorio  dei  comuni  di: 

Castrovillari,  S. Basile,  Saracena, Cassano Ionio, Civita e Frascineto.

In provincia di Cosenza.

 

Tale zona è così delimitata:

a  nord  dal  punto  di  incrocio  del confine  comunale  di  Castrovillari  con  la  strada  statale  delle Calabrie (n.19), in prossimita' del km 198,500, il  limite  segue  in direzione sud-est la strada ferrata che fiancheggia la strada statale

fino ad incrociarla presso il centro  abitato  di  Castrovillari. 

Da qui, segue per breve tratto la strada statale n.19 sino ad incrociare poco dopo la strada statale di Castrovillari (n.105) e  quindi  lungo questa proseguire verso ovest incrociando il confine di Castrovillari (km 87,500 circa), lo segue  per  breve  tratto  verso  nord-ovest  e quindi verso ovest segue quello di S.Basile  fino  ad  incrociare  la

strada per il centro abitato.

Da tale punto  di  incrocio  segue  una retta spezzata verso sud passando per le quote 676, 647, 650 e 643  e

sul proseguimento della retta tra queste due ultime  quote  raggiunge il confine comunale di S.Basile;  prosegue  lungo  questi  verso  sud prima e poi verso est fino al km 82 della strada per S.Basile.

Segue tale strada e superato di poco il km 81 prosegue per quella che porta al centro abitato di saracena, lo attraversa e prosegue per la strada che in direzione sud va a congiungersi con la strada statale  n. 105 in prossimità del km 76,500. Segue  la  strada  statale  n. 105  in direzione sud sino al km 72,500 per poi proseguire verso sud-est  per

la strada che raggiunge C.sta del Cappello  ed  incrocia,  presso  il Porcile, il sentiero che segue verso nord-est sino  a  raggiungere  i ruderi a quota 284 in località Cavello.

Da quota 284 segue verso nord-est una retta immaginaria che raggiunge i ruderi a quota 270 (località Scarpone) e da qui,  sempre  seguendo una retta nella stessa direzione raggiunge prima la quota 114  e  poi la quota 109 (Masseria di Gallo).

Segue quindi la strada verso nord-est per breve tratto ed in prossimita' della  quota  114  prosegue  verso sud-est per quella che conduce a Varco Amendola (quota  106),  quindi attraversa la strada statale delle Calabrie (n.19)  prosegue  per  la strada che attraverso la località Ciriaco e passando per le quote 99 e 79 raggiunge in prossimità del km 3,5 la strada  che,  proseguendo verso est, va ad incrociare la linea ferroviaria per  Cassano  Ionio.

Prosegue lungo tale strada e raggiunta  la  ferrovia  prosegue  verso nord lungo la medesima sino ad incrociare prima  del  centro  abitato (quota 199) la strada che la costeggia sul  lato  est;  segue  quest'ultima sino ad incontrare in località Frana Montana, la  strada  per Frascineto che segue verso nord lungo la medesima sino  alla  altezza

della quota 333 (circa 800 metri prima della stazione di Civita). 

Da qui segue una linea retta verso est fino ad incrociare il confine  di Cassano Ionio seguendo fino al M. Spirito Santo quota  533,  da  tale quota per una retta verso nord-est raggiunge il km 104  della  strada statale di Castrovillari (n.105) segue quindi la statale in direzione ovest fino al km 95 e da qui una linea retta verso  ovest  sino  alla

Mass.a Frasca (quota 411).

Dalla Mass.a Frasca segue la strada verso sud sino  ad  incrociare  e proseguire su quella che, in direzione ovest, passa per le quote 405, 420, 433 e 452 e raggiunge la  strada  statale  n.  19  in  località Crocifisso, chiudendo la delimitazione.

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione del vino a denominazione di  origine  controllata  di  cui all' art.1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque  atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da escludere i vigneti di fondo  valle  e  quelli  di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di  cui  all' art.1 non deve essere superiore a

10,00 t/ha,  in  coltura  specializzata. 

A   detto   limite   anche   in   annate eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovrà   essere   riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione  non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell' uva in vino non deve essere superiore al 70% ad eccezione della tipologia passito  per  la  quale  non  deve essere superiore al 50%.

Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "Pollino" e con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione  di  uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a 7,00 t/ha..

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione:

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una  gradazione alcolica minima naturale di

11,50% per tutte le tipologie

12,00% per la tipologia superiore.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche legali e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona "Pollino"  all'  atto  dell'immissione  al  consumo  devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Cosenza" Pollino bianco

 

colore: bianco con riflessi gialli o verdolini;

profumo: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino passito bianco

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino vendemmia tardiva bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

odore:  intenso,  caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: profumo caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale: 12,00 vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: profumo caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale: 12,00 vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 

"Terre di Cosenza" Pollino rosso e riserva superiore:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: profumo caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale: 12,50 vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 

"Terre di Cosenza" Pollino rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato;

sapore: armonico fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;

 

"Terre di Cosenza" Pollino passito rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento

profumo:  intenso,  caratteristico del vitigno  o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino vendemmia tardiva rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino rosato:

colore: dal rosa al rosa cerasuolo;

profumo: profumo caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino Magliocco;

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino Magliocco riserva;

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Pollino Moscato passito

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: gradevole e aromatico;

sapore: dolce, caratteristico del Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra indicati per l'acidità totale e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione

 

Il vino a Denominazione di Origine Controllata  "Terre  di  Cosenza" rosso, con la specificazione della  sottozona  "Pollino",  ottenuto  da  uve aventi

una gradazione alcolica complessiva  minima  naturale  di  12,00% vol.,

immesso al consumo con

una  gradazione  alcolica  complessiva  minima naturale di 12,50% vol.;

e con un periodo di invecchiamento  obbligatorio  di almeno

due anni

a partire dal primo novembre dell'anno di  produzione delle  uve, 

può  portare  in   etichetta   la   qualificazione   di "superiore".

Il vino a Denominazione di Origine Controllata  "Terre  di  Cosenza", sottozona “Pollino” rosso riserva deve essere sottoposto ad un  periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 

due  anni. 

Il  periodo  di invecchiamento decorre dal primo novembre dell'  anno  di  produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine Controllata "Terre di Cosenza"  sottozona  "Pollino"  è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare  l'attività  agricola  dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  CEE e nazionali in materia.

 

Articolo 8.

Confezionamento:

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacita' di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente in materia.

I sistemi di chiusura  consentiti  sono  quelli  previsti dalle norme di legge. 

VIGNETI SAN VITO DI LUZZI

VIGNETI SAN VITO DI LUZZI

Allegato F

"Terre di Cosenza" sottozona "San Vito di Luzzi".

 

Articolo 1.

Denominazione e vini:

 

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito di Luzzi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di produzione.

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito di Luzzi" è riservata ai seguenti vini:

 

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;

rosso anche nelle tipologie riserva,  novello,  passito  e  vendemmia tardiva;

rosato;

Magliocco anche nella tipologia riserva .

 

 

Articolo 2.

Base ampelogradica

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "San Vito di Luzzi" è riservata ai vini ottenuti esclusivamente da  uve  provenienti  da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi bianco,  anche  nella  tipologia passito e vendemmia tardiva:

Malvasia bianca: dal 40 al 60%;

Greco bianco: dal 20 al 30%;

Guarnaccia bianca, fino al 30%;

possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca,  idonei   alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 40%;

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi  rosso,  anche  nelle  tipologie passito e/o vendemmia tardiva, novello e riserva:

Gaglioppo e/o Magliocco (localmente noto come  Magliocco  Dolce), da soli o congiuntamente: minimo 70%;

possono concorrere i vitigni bacca  nera,  idonei  alla  coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo  del  30%  

e  la  Malvasia bianca fino ad un massimo del 10%.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi rosato:

Gaglioppo e/o Magliocco (localmente noto come  Magliocco  Dolce),  da soli o congiuntamente: minimo il 70%;

Malvasia: fino a un massimo del 10%;

possono concorrere i vitigni Greco nero, Sangiovese e altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino  ad un massimo del 30%.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Magliocco, anche nella tipologia riserva:

Magliocco (localmente noto anche come Arvino, Aglianico di Cassano  e Lacrima), minimo 85 %;

possono  concorrere, 

Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura  massima del 15 %.

 

Articolo 3.

Zona di produzione:

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito di Luzzi", di cui al precedente articolo 2, devono provenire  da vigneti ubicati nella  zona  di  produzione  appresso  indicata,  che comprende

la frazione di San Vito nel comune di Luzzi

in provincia di Cosenza.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla confluenza  dei  comuni di Luzzi, Rose e Montalto, in località Boccalupo  a  quota  124,  la linea di delimitazione prosegue verso  est,  seguendo  il  corso  del torrente Boccalupo, incrociando la fontana Petrulla,  e  seguendo  il corso d' acqua lungo il confine con il comune di Rose.

Sempre continuando verso est, lungo tale  confine,  incrocia  in  via comunale Luzzi - San Martino alla località Valle Ceraso a quota 535.

Proseguendo verso nord lungo la predetta strada  comunale  fino  alla località Casino Intrieri,  a  quota  604,  e  proseguendo  verso  il torrente Gidora raggiunge la località Serra  Civita  quota  526. 

Da tale località segue la strada comunale Civita-Cirioli  in  direzione est, fino a raggiungere  la  strada  statale  559  nei  pressi  dell'Abbazia della Sambucina a quota 848.

Da tale  punto  di  incrocio  seguendo  la  strada  statale  559,  la delimitazione prosegue verso ovest fino  alla  località  Matarese  a quota 709.

Dalla  località  Matarese  segue  verso  nord  la  strada   comunale Malderima fino alla località Filetta all'  incrocio  con  la  strada comunale di San Sosti-Pezze.

Da questo incrocio a  quota  450  verso  nord-est,  attraversando  l'azienda Falcone, fino a incrociare il torrente Trignetto  e  seguendo il suo corso d' acqua verso nord-ovest, raggiunge la sponda  sinistra del fiume Mucone al confine con il comune di Acri.

Da questo punto, lungo l' argine sinistro  del  fiume  Mucone,  verso ovest fino alla confluenza con il fiume Crati.

Da questo punto la delimitazione prosegue lungo la  riva  destra  del fiume Crati in direzione sud, fino alla confluenza  con  il  torrente Boccalupo, al confine con il comune di Rose, da cui era  iniziata  la delimitazione.

 

Articolo 4.

Norme per la vinificazione:

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre  di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito  di  Luzzi",  di cui all' articolo 2, devono essere quelle tradizionali della  zona  e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai  vini  derivati  le

specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben  esposti,  ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di  potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E'  vietata  ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non  deve essere  superiore  alle 

10,00 t/ha  per tutte le tipologie, 

mentre  in  coltura  promiscua  non dovrà  superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo.

A  detti  limiti  anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la produzione dovrà essere riportata attraverso  un'  accurata  cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non  superi  del 20% i limiti massimi.

La Regione Calabria, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia, può stabilire un limite massimo di  produzione  di  uva  per  ettaro inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,   dandone immediata  comunicazione  al  ministero  delle  Politiche   agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni

geografiche tipiche dei vini.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di  cui all'articolo 2

un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  di:

10,50% per il tipo bianco

11,00% per i tipi rosso e rosato.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione:

 

La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi  non  deve  essere superiore al 70% ad eccezione della tipologia passito  per  la  quale non deve essere superiore al 50%.

Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona  "San  Vito di  Luzzi",  con  la  specificazione  del  vitigno  "Magliocco",   la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere  superiore  a 7,00 t/ha.

Qualora la resa uva-vino superi la  percentuale  sopra  indicata,  l'eccedenza  non  avrà   diritto   alla   denominazione   di   origine controllata.

Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della zona  e  comunque  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro   peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza"  “San Vito di Luzzi” bianco, rosso e rosato non possono  essere  immessi  al consumo prima

del mese di gennaio  dell'anno  successivo  a  quello della vendemmia.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona "San Vito di Luzzi" all' atto della immissione al consumo devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi passito bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi vendemmia tardiva bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi  rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: secco, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi  rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: secco, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato;

sapore: armonico fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi passito rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi vendemmia tardiva rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Rosato:

colore: rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature arancioni;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: sapido, fresco, asciutto, armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre di  Cosenza"  San  Vito  di  Luzzi  Magliocco:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di  Cosenza"  San  Vito  di  Luzzi  Magliocco  riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno

E' in facoltà del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra indicati per l' acidità totale e  l'  estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione:

 

Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  Denominazione  di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "San Vito di  Luzzi" è vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  comprese  gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato, e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attività  agricola  dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  CEE e nazionali in materia.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "San Vito di Luzzi" rosso e Magliocco dopo 

due  anni  di invecchiamento,

a partire dal 1° novembre dell' anno della vendemmia,

di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia,

può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "San Vito di Luzzi" rosso può  utilizzare  in etichetta l' indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

 

 

Articolo 8.

Confezionamento:

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente in materia.

I sistemi di chiusura  consentiti  sono  quelli  previsti dalle norme di legge.

VIGNETI ORSOMARSO VERBICARO

VIGNETI ORSOMARSO VERBICARO

Allegato G

"Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro"

 

Articolo 1.

 

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro" è  riservata  ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza"

accompagnata  dalla  specificazione  "Verbicaro"  è   riservata   ai seguenti vini:

 

bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva;

rosso anche nelle tipologie riserva,  novello,  passito  e  vendemmia tardiva;

rosato;

Magliocco anche nella tipologia riserva;

moscato passito.

 

Articolo 2.

Base Apelogradica:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" accompagnata dalla  specificazione  della  sottozona  "Verbicaro"  è riservata ai vini  ottenuti  esclusivamente  da  uve  provenienti  da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro bianco anche nella tipologia  passito  e vendemmia tardiva:

Greco bianco: minimo 30%;

Malvasia bianca: massimo il 40%;

Guarnaccia bianca, fino al 30%;

possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca,  idonei   alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 30%;

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro rosso anche nelle  tipologie  passito  e vendemmia tardiva, novello e riserva:

Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera) e  Greco  nero, da soli o congiuntamente dal 60 all'80%;

Malvasia  bianca,  Guarnaccia  bianca,  Greco  bianco,  da   soli   o congiuntamente, massimo il 20%;

possono concorrere  altri  vitigni  a bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  regione Calabria, fino ad un massimo del 20%.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro rosato:

Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera ) e Greco  nero, da soli o congiuntamente dal 60 all'80%;

Malvasia  bianca,  Guarnaccia  bianca,  Greco  bianco,  da   soli   o congiuntamente, massimo 20%;

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione   nella   regione Calabria, fino ad un massimo del 20%.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro Magliocco:

Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera), minimo 85 %;

possono concorrere,

Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro Moscato passito:

Moscato, minimo 85 %;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei nella regione Calabria, nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3.

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve e quindi del vino a Denominazione  di Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza"   accompagnata   dalla specificazione "Verbicaro" comprende parte del territorio dei  comuni di

Verbicaro, Grisolia,  Orsomarso,  S. Domenica  Talao,  S.Maria  del Cedro,

tutti in provincia di Cosenza.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo da est dell' abitato di Verbicaro, il confine  coincide  con la dorsale di Santa Maria La Nova a quota 550 metri,  prosegue  verso nord-est., in località Acqua dei Bagni, Alberosa (quota 720 m. s.l.m.) e Schiena La Magra (quota 690 m. s.l.m.) per scendere fino all'abitato di Orsomarso seguendo il percorso dei canali La Mira e Assuolo,  ad ovest del timpone Anzo  Nicola  e dell'abitato  di  Orsomarso,  in direzione ovest attraverso le località Olivato fino al fiume  Lao,

lungo il quale risale per le località Costa Vitelli,  Ragazzo,  fino alla fonte dell' Antro, adiacente la s.s. 504.

Da fonte  dell'  Antro seguendo il percorso della s.s. 504 verso ovest, lungo il  corso  del torrente in località Finocchio, fino all' abitato di Santa  Domenica Talao (quota 300 m. s.l.m.).

Da qui  ancora  verso  ovest,  seguendo  il tracciato della s.s. 504 fino al bivio con la ex s.s.  18  (quota  35

m. s.l.m.). da  questo  punto,  in  direzione  sud,  segue  il  rilevato ferroviario fino al  bivio  di  Cirella  (100  m. s.l.m.)  con  Maierà.

Prosegue in direzione est  lungo  la  strada  provinciale  fino  all'abitato di Maierà (350 m. s.l.m.) e attraversando il  torrente  Vaccuto raggiunge l' abitato di Grisolia (quota 437 m. s.l.m.).

Da  Grisolia  si ritorna a Verbicaro scendendo lungo la strada di collegamento dei due centri abitati attraverso le localita' Postinuto, Ferraro, S.Janni  e Bozzino.

Da Bozzino lungo la strada interpoderale in località  Sotto il Monte, attraverso il  torrente  Fezzarulo,  si  scende  fino  alla località La Centrale (206 m. s.l.m.) e da questo punto risale  seguendo il corso del torrente Vaccarelle, attraverso le  località  di  Santa Maria di Loreto e Jardino fino all' abitato di  Verbicaro,  punto  di partenza.

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre  di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro" devono  essere quelli tradizionali della  zona  di  produzione  e  comunque  atte  a conferire alle uve  ed  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche  di

qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i  terreni  collinari, pedocollinari e quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati  in  terreni  umidi  e  male esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di  potatura debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E'  esclusa  ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla  specificazione  "Verbicaro" non devono essere superiori alle 10 t/ha.

Le uve devono assicurare ai vini a DOC "Terre di  Cosenza"  un titolo alcolometrico volumico minimo naturale  del

Verbicaro bianco e rosato: 10,00% vol.;

Verbicari rosso: 11,00 % vol.;

Verbicaro rosso riserva: 12,00% vol.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad eccezione  della  tipologia  passito  per  la quale non deve essere superiore al 50%.

Per l'ottenimento dei vini  a Denominazione di Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza",  con  la specificazione della sottozona "Verbicaro" e  con  la  specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro  di  vigneto

non deve essere superiore 7,00 t/ha.

Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%,l'eccedenza non  ha diritto ad alcuna denominazione d' origine; oltre il  75%  decade  il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione:

 

Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona "Verbicaro" rosso e Magliocco

ottenuto da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a  12,50% 

e  che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore  a

tre anni,

può portare in etichetta la menzione "Riserva".

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° gennaio  successivo  all' annata di produzione delle uve.

Nella vinificazione dei vini di cui all' art.6 sono ammesse  soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona "Verbicaro" bianco,  rosso  e  rosato  non  possono  essere immessi al consumo prima del mese di

gennaio dell' anno successivo  a quello della vendemmia.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo:

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza" sottozona "Verbicaro" all' atto dell' immissione  al  consumo  devono rispondere alla seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: secco, morbido, talvolta aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro passito bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 26,00 g/l

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro vendemmia tardiva bianco:

colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato;

profumo:  intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 26,00 g/l

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore:  gradevole, asciutto, vellutato, talvolta leggermente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore:  gradevole, asciutto, vellutato, talvolta leggermente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato;

sapore: armonico fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro passito rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro vendemmia tardiva rosso:

colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo:  intenso,  caratteristico  del  vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro Rosato

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: fresco, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro Magliocco:

profumo: rosso rubino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro Magliocco, riserva:

profumo: rosso rubino più o meno carico;

profumo: caratteristico, gradevole, complesso;

sapore: pieno, asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Terre di Cosenza" Verbicaro Moscato passito

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: gradevole e aromatico;

sapore: dolce, caratteristico del Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi sopra indicati per  l'acidità  totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione:

 

Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro"  è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Le indicazioni tendenti a specificare  l'attività  agricola  dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  CEE e nazionali in materia.

 

Articolo 8

Confezionamento:

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente in materia.

I sistemi di chiusura  consentiti  sono  quelli  previsti dalle norme di legge.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.