Sicilia › SICILIA ORIENTALE

ELORO D.O.C.

ELORO PACHINO D.O.C.

ETNA D.O.C.

FARO D.O.C.

MALVASIA DELLE LIPARI D.O.C.

MAMERTINO DI MILAZZO D.O.C.

NOTO D.O.C.

SIRACUSA D.O.C.

VIGNETI PACHINO

VIGNETI PACHINO

 

ELORO

ELORO PACHINO

D.O.C.

Decreto 3 ottobre1994

Modifica Decreto 25 luglio 2013

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Eloro” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Eloro” è riservata ai vini rossi e rosati, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Nero d’Avola, Frappato e Pignatello, da soli o congiuntamente minimo 90%,

possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.

 

La denominazione di origine controllata “Eloro” può essere seguita da una specificazione dei seguenti vitigni:

Nero d’Avola,

Frappato

Pignatello,

se i vini sono ottenuti da uve provenienti per almeno il 90% dal corrispondente vitigno,

possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni, purché idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.

 

La denominazione di origine controllata “Eloro” con la menzione della sottozona “Pachino” è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti dal vitigno

Nero d’Avola minimo 80%,

e per la rimanente percentuale da uve provenienti dai vitigni Frappato e/o Pignatello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Eloro” devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di

Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini

in provincia di Siracusa

ed Ispica

in provincia di Ragusa.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla foce del Fiume Asinaro si segue il confine amministrativo tra i comuni di Avola e Noto fino al punto del reticolo del nuovo catasto terreni del comune di Noto y = 3390 ed x = 39050, quindi ad ovest lungo il confine nord del foglio di mappa n. 221 fino ad intersecare la strada comunale Lenzavacche – Cozzo Tondo che si segue verso sud per

circa 300 metri proseguendo, poi, lungo il Vallone Cozzo Tondo fino al punto di confluenza con il torrente S. Giovanni – S. Chiara.

Si discende detto torrente e si prosegue verso nord lungo il Fosso Tanalupi fino alla sua intersezione con la strada vicinale Tortorona.

Da qui, in direzione ovest, in linea retta passando per la cima del Cozzo del Ferraro si raggiunge la cava omonima.

Quindi verso nord lungo la cava del Ferraro fino ad incrociare la strada vicinale Timpa del Sole – Ronchetto che va percorsa in direzione sud per circa 600 metri fino al bivio. Da questo punto, in direzione ovest, si segue la linea ideale che lo congiunge con l’inizio del vallone fiumara Grande che va seguito fino alla confluenza con il Fiume Asinaro.

Si risale detto fiume giungendo alla confluenza con la cava S. Giuseppe che si percorre verso ovest per circa 400 metri fino alla masseria Dubo e quindi si traccia la retta ideale fino ad intersecare la strada provinciale Palazzolo Testa dell’Acqua – Noto al km 22.

Si procede lungo la strada provinciale fino al km 16,400 (contrada Sarculla) e dopo in direzione sud – ovest per il vallone dell’Urva ed il vallone d’Angelo Vito fino ad intersecare la strada provinciale da Giarratana a Castelluccio che va seguita fino al km 14 in cui incrocia il fiume Tellaro.

Da questo punto si discende il corso del fiume fino alla confluenza con la Cava Pirainito che si segue in direzione sud – ovest fino all’incrocio con il confine comunale tra Noto e Rosolini.

Si segue detto confine verso sud fino alla strada comunale Carbonella e quindi la strada interpoderale, sempre in direzione sud, che passa circa 200 metri ad ovest della Casa Turla fino alla cava Cozzo Cisterna.

Si segue quest’ultima cava fino alla confluenza con la cava Granati che va percorsa in direzione ovest fino al puntone di Croce Santa e da qui, verso sud, lungo la strada che la congiunge alla strada provinciale S. Alessandra Modica – Rosolini al km 3,070.

Da qui verso sud lungo la strada interpoderale che passa circa 150 metri ad ovest delle Case Castellana fino al

congiungimento con la cava Scardina che va seguita verso est fino alla strada statale n. 110 all’altezza del Ponte Cipolla.

Si prosegue lungo la strada statale n. 110, in direzione ovest per circa 4 km fino alla strada provinciale Ispica – Pozzallo e svoltando a sinistra, di fronte al cimitero di Ispica, si prosegue per la comunale Ispica – S. Maria Focallo. Dopo circa 800 metri si svolta a sinistra per il bivio detto Della Madonnina e quindi si percorre la strada comunale Pianicella Nardella per circa 3 km giungendo al quadrivio di Cozzo Muni.

Superato lo stesso si prosegue in direzione sud per circa km 1,500 fino al bivio che conduce al pantano Gariffi – Bacino.

Da qui svoltando a destra si costeggia la saia di bonifica Passo di Scacco, direzione sud – ovest, e si giunge fino alla foce vecchia e da qui attraversando la strada S. Maria del Focallo – Marza, si arriva al mare passando per le case Monti. Si segue la costa verso sud – est e dopo verso nord fino a raggiungere nuovamente la foce del Fiume Asinaro.

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Eloro” con la specificazione della sottozona Pachino devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

 

partendo dall’incrocio tra la strada provinciale Rosolini – Pachino con la strada provinciale Pachino – Noto, si prosegue lungo quest’ultima verso nord fino al km 8 e quindi ad ovest lungo la strada comunale Fimmisca Musolino fino all’incrocio con la strada provinciale Balliscala – Rosolini – Pachino.

Si segue detta strada provinciale in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale Stafenna e quindi in direzione sud – ovest fino ad incrociare il confine amministrativo tra il comune di Noto e di Ispica che va seguito in direzione sud fino al congiungimento con il confine amministrativo del comune di Pachino.

Quindi in direzione est lungo il confine tra il comune di Noto e Pachino fino al km 3 della strada provinciale Pachino – Ispica. Da tale punto si prosegue lungo la Regia Trazzera Pianetti, e rasentando il centro abitato di Pachino si giunge all’incrocio con la strada provinciale Pachino – Noto che va seguita fino a giungere nuovamente al bivio con la strada provinciale Pachino – Rosolini.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Eloro” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Non possono essere iscritti allo schedario viticolo i vigneti non favorevolmente esposti.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere al espansione contenuta.

Per i vigneti, impiantati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare, la densità dei ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.000.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ tuttavia consentita l’irrigazione come pratica di soccorso durante il periodo primaverile estivo, sino ad un massimo di due interventi.

 

La resa massima di uva per la produzione dei vini di cui all’art.2 non deve essere superiore a

11,00 t/ha in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli essa dovrà essere riportata mediante un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

11,50% vol. per i vini rossi

11,00% vol. per i vini rosati

12,00% vol. per il vino “Eloro” con la menzione della sottozona Pachino.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento e l’invecchiamento obbligatori devono essere effettuate all’interno della zona delimitata all’art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può autorizzare tali operazioni fuori della zona di produzione in altri comuni compresi nelle province di Ragusa e Siracusa, purché le uve siano prodotte nei vigneti situati nella zona di produzione.

Il vino “Eloro” con la menzione della sottozona Pachino non può essere immesso al consumo prima del

1° aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve

e può essere qualificato come “riserva” se sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento della durata di

due anni

a partire dal 15 ottobre dell’anno della vendemmia,

di cui almeno sei mesi in botti di legno.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le eventuali eccedenze non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali e comunque atte a conferire al vino le sue particolari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata “Eloro” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Eloro” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granati;

profumo: franco, robusto, leggermente etereo;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, amarognolo, leggermente fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Eloro” rosato:

colore: rosa grigio (occhio di pernice) più o meno intenso, con riflessi granati;

profumo: delicato, con aroma di frutta;

sapore: fruttato, caratteristico, vellutato, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

 “Eloro” Nero d’Avola:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Eloro” Frappato:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Eloro” Pignatello:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: delicatamente vinoso, caratteristico;

sapore: tipico, asciutto, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Eloro” Pachino:

colore: rosso rubino granato intenso con riflessi rosso mattone dopo l’invecchiamento;

profumo: intenso, profumo muschiato, generoso;

sapore: di corpo, tannico, con retrogusto vellutato, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

E’ facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto di modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata “Eloro” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi fine, extra, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non suscettibili di trarre in inganno il consumatore.

La menzione della sottozona Pachino e le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata “Eloro” devono figurare immediatamente al di sotto dell’indicazione “denominazione di origine controllata”.

I vini di cui all’art. 2 devono riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è obbligatoria per il vino “Eloro” Pachino presentato con la menzione riserva.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nell’estremo lembo sud-orientale della Sicilia e comprende quattro comuni in provincia di Siracusa (Noto, Pachino, Portopalo di Capopassero e Rosolini) ed, un comune in provincia di Ragusa (Ispica).

La giacitura prevalente è di pianura e bassa collina, da 0 a 300 m. s.l.m.

Il clima è mediterraneo caldo-arido, con temperature medie intorno ai 17,6 °C, cioè tra le più alte della Sicilia e, con temperature più elevate nel periodo giugno-settembre con punte massime nei mesi di luglio-agosto.

La piovosità media annua è di 300-400 mm, con scarse piogge nei mesi estivi.

I suoli sono prevalentemente del tipo bruno calcareo, con discreta quantità di sostanza organica e buona dotazione di elementi minerali, ma sono presenti anche regosuoli da rocce argillose (argillosi ed argilloso-calcarei) ed anche suoli rossi mediterranei.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc “Eloro”.

La denominazione “Eloro” è un nome storico-geografico; Eloro è il nome di una antica citta fondata da coloni greco-corinzi nel VII secolo A.C. , alla foce del fiume Tellaro, (allora chiamato Eloro come la città) ed ubicata su una collina prospiciente il mare Jonio, nei pressi della città di Noto , in provincia di Siracusa.

Più tardi la via che metteva in comunicazione le colonie greche di Siracusa, Kamarina e Gela venne chiamata la via “Elorina”.

La città di Pachino, fondata nel 1760 trae il nome da due parole greche “Pachis” (abbondante) e oinos (vino).

Alla fine dell’800 col nome di Pachino s’intendeva la produzione di Noto, Avola e Pachino a base esclusiva di “Nero d’Avola”. Questi vini erano molto richiesti dal Mezzogiorno della Francia che li dirottava verso la Gironda e la Borgogna.

Nel 1848 Noto poteva vantare 1.764 ettari di vigneto, Pachino nel 1929 vanta circa 3.000 ettari di vigneto a testimonianza dell’importanza che rivestiva la vitivinicoltura in questa zona.

Nella seconda metà dell’ottocento l’invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell’isola e nel siracusano (1884-1886) la vite viene soppiantata da altre colture.

Negli anni della ricostituzione dei vigneti, dopo l’invasione fillosserica, il Nero d’Avola, come altri vitigni, viene utilizzato per innestare barbatelle di “Riparia” e offerto agli agricoltori. (in C. Di Rosa, 1996).

Nel 1933 i vini “Eloro” partecipano alla Prima Mostra-mercato dei vini tipici a Siena, dove vengono ampiamente apprezzati.

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori, che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Eloro”, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC “Eloro” prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

E’ stato riconosciuto come DOC nel 1994 con decreto ministeriale del 3 ottobre 1994.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, Nero d’Avola, Frappato e Pignatello sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona e tali da conferire alle uve ed ai vini le specifiche

caratteristiche di qualità;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche . Per quanto riguarda i rossi si seguono le pratiche consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e per i vini con la menzione della sottozona “Pachino”, con o senza la qualifica di riserva.

I vini con la menzione della sottozona “Pachino” provengono infatti da uve con un maggiore titolo alcolometrico naturale delle uve e non possono essere immessi al consumo prima del 1 aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

I vini “Eloro Pachino”, possono essere qualificati con la menzione riserva se sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di due anni.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia ed il clima dell’areale di produzione, l’esposizione favorevole dei vigneti , la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Eloro”.

In particolare la generale distribuzione di terreni in cui le due componenti argillosa e calcarea sono sempre presenti pur con proporzioni variabili, così come la quasi sempre discreta presenza di sostanza organica e minerale , fa sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo aridi, né troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

E' vietata infatti ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso volta a garantire il normale equilibrio vegeto-produttivo della pianta e a migliorare le caratteristiche qualitative delle uve attraverso un adeguato rapporto dei costituenti principali del mosto.

Per quanto riguarda il Nero d’Avola la raccolta delle uve inizia all’incirca nella seconda decade di settembre, mentre il Frappato è un pò più tardivo e si raccoglie a partire dalla terza decade di settembre.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Eloro”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche.

Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state nel corso della storia migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Eloro”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà 66

90143- Palermo

Telefono 091.6278111- Fax 091.347870;

E-mail irvv@vitevino.it

Sito web www.vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETO LINGUAGLOSSA

VIGNETI LINGUAGLOSSA

ETNA

D.O.C.

Decreto 27 Settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.La denominazione di origine controllata «Etna» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

 

Etna” bianco

“Etna” bianco superiore

“Etna” rosso

“Etna” rosso riserva

“Etna” rosato

“Etna” spumante.

 

2. La produzione della tipologia “Etna” bianco superiore, di cui al comma 1, è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte nella zona delimitata ricadente nel comune di Milo, specificata nel successivo articolo 3.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Etna” bianco:

Carricante minimo 60%;

Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15 % del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia , iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

.

“Etna” bianco superiore:

Carricante minimo 80%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 20% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia , come sopra specificato.

 

“Etna” rosso (anche riserva)

“Etna” rosato:

Nerello Mascalese minimo 80%;

Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia , come sopra specificato.

 

“Etna” spumante (rosato o vinificato in bianco):

Nerello Mascalese minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 40% altri vitigni idonei

alla coltivazione nella Regione Sicilia come sopra specificato

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di

Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

 

Tale zona è così delimitata:

da Casale Brancato a quota 1.000 in contrada Somatorie, che rappresenta l'estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell'Aquila. Da questo punto, il confine è rappresentato dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Piano Vite, Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza, giunge all'abitato di Borello e, attraverso le contrade Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serricciola, giunge all'abitato di

Pedara e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni-Viagrande, raggiunge l'abitato di Viagrande.

Da questo centro abitato in poi, il confine est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri 400 che attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi, Pisanello, Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge a ovest dell'abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto, segue il suo corso fino all'abitato di Linguaglossa, a quota 520.

Da questo centro abitato, il confine nord-est viene rappresentato dal letto dei vallone Ciapparotta, all'incrocio della strada ferrata della Circumetnea a quota 550.

Da questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della colata lavica dei 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea e raggiunge il limite nord della colata lavica 1911, a quota 600.

Da qui, lungo il letto dei vallone Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.

Il confine nord è rappresentato dalla riva destra dei fiume Alcantara fino all'abitato dei comune di Randazzo.

Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800 che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica dei 1911 e, attraverso le contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto dei vallone Salto dei Bue.

Da questo punto in poi, il limite viene rappresentato dalla curva di livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San Giacomo, quindi, attraverso la lava dei 1792, raggiunge contrada Piricoco a nord di monte Ilice, all'estremo sud-est della predetta colata lavica.

Da questo punto in poi il confine è rappresentato dalla curva di livello 1.000 che, attraverso le contrade Cicirello, Monte Po, Pila, Serruggeri, Camercia, Dagala dell'Ascino, Eredità-Mollecchino, Perciata e Cavaliere, raggiunge Casale

Brancato.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

 

2.Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammesse per la produzione

dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere le seguenti:

 

“Etna” bianco, rosso e rosato: 9,00 t/ha;

“Etna” rosso riserva: 8,00 t/ha .

 

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

 

3.I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna”devono essere i seguenti:

Etna bianco: 11,00% vol.;

Etna bianco superiore: 11,50% vol.;

Etna rosso: 12,00% vol.;

Etna rosso riserva: 12,50% vol.;

Etna rosato: 12,00% vol.;

Etna spumante: 10,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’Art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata .

2.La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie non dovrà essere superiore al 70%; qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

5. La tipologia spumante deve essere ottenuta:

per la tipologia rosato, mediante la vinificazione “in rosato” delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente;

per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco delle uve rosse .

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.

6. La tipologia “Etna” rosso può utilizzare la menzione “riserva” solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento all’interno della zona di produzione di almeno

quattro anni,

di cui almeno 12 mesi in legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo.

 

1.I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell’ immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Etna» bianco:

colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;

profumo: delicato ,caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: minimo 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: da 18,00 g/l.

 

“Etna” bianco superiore:

colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;

profumo: delicato ,caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale : da 5,50 a 7,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Etna” rosso:

colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, caldo robusto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Etna” rosso riserva:

colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, caldo robusto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Etna” rosato

colore: rosato tendente al rubino;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Etna” spumante rosato:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato scarico con riflessi rubino con l’invecchiamento;

profumo: intenso e caratteristico, con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

 

“Etna” spumante:

spuma: fine e persistente

colore: giallo paglierino scarico, con riflessi dorati con l’invecchiamento;

odore: intenso e caratteristico, con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Per tutte le suddette tipologie, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1.La denominazione di origine controllata dei vini “Etna” può essere seguita da indicazioni geografiche aggiuntive riferite ad unità amministrative o contrade , dalle quali provengono le uve, così come identificate e delimitate nell’elenco di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

2.Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non si confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatte salvi i diritti acquisiti, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3.Per tutti i vini a denominazione di origine controllata Etna è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve con l’esclusione degli spumanti non millesimati.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1.I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume nominale fino a 5 litri.

2.Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

3.Per gli altri vini a denominazione di origine controllata “Etna” é obbligatorio l’utilizzo del tappo raso bocca di sughero o di altri materiali consentiti dalla normativa vigente.

4.Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella provincia di Catania e comprende parte dei territori di 20 comuni pedemontani dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa (3.300 m), una montagna conica imponente che si innalza dal livello del mare a Nord di Catania, con un perimetro di base di circa 180 km, che, con le sue frequenti eruzioni, ha da sempre condizionato la vita delle popolazioni che vivono alle sue pendici e nelle zone limitrofe.

Nessuno di questi comuni viene compreso per intero nella zona di produzione della DOC “Etna”, in quanto il loro territorio è sviluppato in aree triangolari con vertice sul cratere centrale, mentre la zona di produzione della denominazione ne interessa la fascia mediana. La zona geografica delimitata assume quindi la forma di un semicerchio attorno al vulcano, aperto sul versante occidentale.

Per la sua particolarità la zona etnea può essere definita “un’isola nell’isola”; infatti presenta caratteri pedoclimatici che la distinguono nettamente da tutto il resto della regione siciliana.

La zona interessata gode inoltre di una spiccata variabilità climatica e dei suoli, a seconda del versante e dell’altimetria, definendo variegati ambienti, tutti in diverso modo favorevoli ad un’alta qualità delle produzioni vitivinicole.

La natura del terreno è strettamente legata alla matrice vulcanica; il suolo si è formato soprattutto dall’accumulo e dalla successiva alterazione di diversi materiale eruttivi quali ceneri, sabbie, lapilli e pomice; la viticoltura della zona insiste per l’80% su suoli bruni andici e suoli bruni liscivati (di origine vulcanica) e, per il restante 20%, su suoli alluvionali e vertisuoli.

I suoli di origine vulcanica sono generalmente sciolti, ricchi di scheletro e quindi con ottima permeabilità, ricchi di

microelementi e potassio assimilabile e, mediamente forniti o poveri, di azoto e fosforo assimilabile.

La coltura della vite principalmente occupa i territori che hanno una altimetria compresa tra i 300 ed i 900 m. s.l.m., spingendosi sino ai 1.100 m.

Il clima si può classificare come temperato mediterraneo, con un regime pluviometrico annuale che presenta il massimo nel periodo autunno-vernino ed il minimo nel periodo estivo; i mesi di giugno e luglio sono di norma asciutti mentre agosto è abbastanza piovoso.

La piovosità media annua è nettamente superiore a quella del resto dell’isola e varia a seconda del versante; nel versante di sud-ovest la media annua è la più bassa e si aggira sui 600 mm, che raddoppia, raggiungendo i 1.200 mm annui nel versante di nord e di nord-est.

Il versante sud-occidentale è quindi caratterizzato da una umidità relativa più bassa e la vite si spinge sino ai 1.100 metri.

Il versante orientale (Giarre, S. Venerina) è quello più precoce a causa dell’esposizione ed inoltre , risentendo della brezza costiera, i valori termici giornalieri, pur caratterizzati da evidenti escursioni termiche, raramente raggiungono punte molto alte nei mesi estivi.

Il versante meridionale (S.M. Di Licodia, Biancavilla, Paternò, Belpasso) è caratterizzato da maggiori forti escursioni termiche giornaliere e si determina quindi un ambiente più tardivo

Il versante Nord (Randazzo, Castiglione, Linguaglossa) è caratterizzato dalla maggiore piovosità oltre che da forti escursioni termiche tra giorno e notte.

Tutti questi elementi climatico-ambientali sono quindi congeniali ad una vitivinicoltura mirata alla qualità.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc “Etna”.

La provincia di Catania ed i paesi etnei sono la terra della più antica civiltà agricola siciliana; le prime testimonianze di comunità agricole sono riferite al Neolitico.

Questa parte della Sicilia orientale fu la prima ad essere colonizzata dai greci (729 A.C.) ed nell’VIII sec. A.C. già conobbe il vino e forse anche la vite.

Nel V sec. A.C. questo areale era fortemente vitato , come è testimoniato da alcune monte del tempo giunte fino a noi.

Nel III sec. A.C. Teocrito parla della grande diffusione del vigneto alle falde dell’Etna;

successivamente la viticoltura ebbe un periodo di decadenza, per poi riprendersi dal XIII sec. D.C. in poi.

Nel 500 Fazello lodava i vini prodotti ai piedi dell’Etna e nel 700 Arnolfini parlava del vino di Mascali , che veniva esportato a Malta.

Nel 1848 risultavano coltivati quasi 26.000 ettari di vigneto.

Nel 1869 G. Gregorio cita i rinomati vini della Contea di Mascali (XVIII-XIX sec.), antico territorio alle pendici dell’Etna, sito tra l’attuale Giarre e Mascali e, quelli della zona superiore della regione pedemontana dell’Etna.

Tra il 1880 ed il 1885 Catania era la provincia siciliana più vitata con oltre 90.000 ettari di vigneto; ma l’invasione fillosserica ai primi del 900 provocò una grave crisi della viticoltura; gli ettari di vigneto scesero fino a circa 40.000 ettari.

La riduzione della superfice vitata negli anni è dovuta alle frequenti eruzione dell’etna e alle oggettive difficoltà di una viticoltura difficile, cosidetta “eroica”, dove i vigneti a causa delle forti pendenze sono in larga parte terrazzati e dove le operazioni colturali sono difficilmente meccanizzabili e, quindi, comportano costi molto alti.

Ma, nonostante queste “difficoltà” la viticoltura etnea nel corso dei secoli ha sempre mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, con la produzione di vini di alta qualità fino ad arrivare ad oggi.

La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Etna”, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC “Etna” prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

E’ stata la prima DOC siciliana ad essere riconosciuta ed una delle più antiche d’Italia, con DPR dell’11 agosto 1968, di recente, nel 2011, il disciplinare è stato modificato, con l’introduzione della tipologia spumante, nella versione bianco e rosato, e del rosso riserva.

Sono tipologie che non erano state codificate dal primo disciplinare , ma sono da tempo prodotte nella zona di riferimento.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata; il Nerello Mascalese è un vitigno tipico dell’areale etneo, dove è coltivato da tempo immemorabile; il nome fa riferimento alla Contea di Mascali, probabile centro di origine o almeno di diffusione della cultivar.

Molto probabilmente rientra nell’antico gruppo dei vitigni “Nigrelli” descritti dal Sensini (1760) nelle sue “Memorie sui

vini siciliani”, ma le prime citazioni di un Nerello Mascalese coltivato alle falde dell’Etna sono del 1839 ad opera dell’Abate Geremia.

Anche sul Nerello Cappuccio le prime informazioni ci pervengono dall’Abate Geremia relativamente alle zone di Tre Castagni e Viagrande. Dai Bollettini ampelografici (1878) abbiamo notizie della coltivazione di un “Nerello ammantellato” (Nerello Mantellato è sinonimo del N. Cappuccio ) nella provincia di Catania.

Il vitigno Carricante ha la sua zona di elezione per la coltivazione nell’areale di produzione della DOC Etna, dove si spinge fino a quote alte, anche superiori a quelle raggiunte dal Nerello Mascalese.

Deve probabilmente il suo nome ai viticoltori di Viagrande che lo hanno così denominato per la sua elevata e costante produttività. Indicazioni sul suo utilizzo enologico nella Sicilia di fine 700 ci provengono dal Sestini, ma è sempre l’Abate Geremia (1839) a “collocarlo” nella zona etnea.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I vigneti, nelle zone di forte pendenza, vengono coltivati, fin dai tempi più antichi, su caratteristici terrazzamenti contenuti da muretti a secco di pietra lavica che rendono unico un paesaggio singolare ed affascinante, costellato da antiche masserie, palmenti e ville patrizie, inserito in una delle zone naturalisticamente più belle ed interessanti della Sicilia.

L’importanza della presenza delle terrazze è data dal fatto che la loro funzione e il loro valore si estende ad aspetti che vanno oltre quello di puro contenimento del terreno per la creazione di nuove aree coltivabili.

Di particolare interesse risulta il ruolo giocato ai fini del rallentamento delle acque superficiali, nella difesa dagli agenti erosivi del suolo dei terreni denudati della vegetazione naturale a fini colturali.

Il suolo accumulato in una terrazza ha tra l’altro una capacità di ritenzione idrica elevata, in particolare in prossimità del muro dove l’acqua superficiale rallenta e può penetrare nel sottosuolo, pur garantendone il drenaggio attraverso il materiale posto “a secco”.

A queste funzioni altre se ne collegano: conservazione della biodiversità, conservazione e mantenimento del valore

identitario, paesaggistico e storico-culturale.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate, per i rossi, per le tipologia di base e per la tipologia riserva e, per i bianchi, per la tipologia di base e quella superiore .

Queste due tipologie, riserva e superiore, fanno riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e, nel caso del rosso riserva, la cui elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento.

Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti, considerato che già dalla fine dell’800 il Barone Spitaleri produceva con il ”metodo classico” di produzione di spumante, intuendo che quella dell’Etna era una zona a grande vocazione per la produzione di grandi vini spumanti e già a partire dagli anni ‘80 alcune aziende producono ottimi spumanti bianchi e rosati a base di Carricante e di Nerello Mascalese vinificato in bianco.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo tra la componente aromatica e quella gustativa; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le particolari condizioni climatico - ambientali, la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Etna”.

Si tratta infatti di ambienti particolarmente vocati ad una vitivinicoltura di qualità.

La composizione dei suoli vulcanici conferisce ai vini una particolare e gradevole sensazione di mineralità, contribuendo, specialmente nei bianchi, a migliorarne la longevità.

Nella “Storia dei vini d’ Italia”, scritta dal Bacci nel 1596, venivano citati i vini prodotti sui colli che circondano Catania , la cui bontà era attribuita alle ceneri dell’Etna.

Inoltre le temperature massime dei mesi di luglio ed agosto, che non raggiungono mai punte eccessive, e le forti escursioni termiche giornaliere, sono determinanti per uno svolgimento regolare della maturazione delle uve, con una ottimale sintesi ed accumulo del patrimonio aromatico delle uve.

La zona dell’Etna è la zona più tardiva in Sicilia per la maturazione delle uve; la raccolta viene effettuata a partire da settembre per le uve utilizzate per le basi spumante e si protrae fino alla fine di ottobre qualche volta a novembre per le quote più alte; generalmente la raccolta di quelle del Carricante inizia da circa fine settembre a metà di ottobre, quelle del Nerello Cappuccio del Nerello Mascalese dalla prima decade di ottobre.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greco-romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Etna”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Etna”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

Allegato n. 1

Elenco menzioni geografiche aggiuntive

 

Nel comune di CASTIGLIONE DI SICILIA:

1..Contrada Acquafredda:

è compresa all'interno del foglio di mappa 1, ed è delimitata a nord con il comune di Moio Alcantara ad ovest e sud con il comune di Randazzo è ad Est con la strada comunale denominata "Croce Monaci";

2. Contrada Cottanera:

è compresa all'interno dei fogli di mappa 1-2- 20, ed è delimitata a nord con il con il fiume Alcantara, ad ovest con la strada comunale denominata "Croce Monaci", a sud con la strada provinciale n 89, ad est con la tratta della ferrovia dello Stato ora dimessa;

3. Contrada Diciasettesalme:

è compresa all'interno del foglio di mappa 2, ed è delimitata a nord con il fiume Alcantara, a Sud con la S.P.89, ad Est con la S.P.7-III, ad Ovest con la ferrovia dello Stato ora dimessa;

4. Contrada Mille Cocchita:

è compresa all'interno dei fogli di mappa 3-5 ed è delimitata a nord con strada comunale denominata Moio Torreguarino, a Sud con la S.P.7-II, ad ovest con la S.P.7-III, ad Est con la strada comunale denominata Paneferrara;

5. Contrada Carranco:

è compresa all'interno del foglio di mappa 5, ed è delimitata a nord ed a Ovest con Fiume Alcantara, a Sud con la la strada comunale denominata Moio Torreguarino, ad Est con strada comunale denominata Carranco;

6. Contrada Torreguarino:

è compresa all'interno del foglio di mappa 6 ed è delimitata a nord ed a Ovest con la la strada comunale denominata Moio Torreguarino, a Sud con strada comunale denominata Paneferrara; ad Est con ex ferrovia dello stato ora dimessa;

7. Contrada Feudo di Mezzo:

è compresa all'interno del foglio di mappa 20 ed è delimitata a nord la strada provinciale n 89, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, a sud con la SS.l 20, ad est con la con la S.P.7-III;

8. Contrada Santo Spirito:

è compresa all'interno dei fogli di mappa 36-37-61 è delimitata a nord con la SS.]20, a Sud e ad Est con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo;

9. Contrada Marchesa:

è compresa all'interno del foglio di mappa 61, ed è delimitata a nord con la SS.l20, a nord-ovest con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, Sud-Ovest con la strada comunale denominata Passopiscairo-collebbasso, ad Est con la strada comunale denominata Marchesa, a Sud la strada comunale denominata collebbasso-Montedolce ;

10. Contrada Passo Chianche:

 è compresa all'interno del foglio di mappa 60, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Panebianco -Guardiola, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, ad Est con torrente della Guardiola, a Sud la strada comunale denominata Cisterna-collebbasso ;

11. Contrada Guardiola:

è compresa all'interno del foglio di mappa 61, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il torrente della Guardiola, a Sud ed Est con la strada comunale denominata Passopisciaro-collebbasso;

12. Contrada Rampante:

è compresa all'interno del foglio di mappa 62, ed è delimitata a nord e nord-est con la SS.l 20 , ad Est e a sud con la strada comunale denominata Rampante , ad Ovest con la strada comunale denominata Marchesa;

13. Contrada Montedolce:

è compresa all'interno dei fogli di mappa 63-77, ed è delimitata a Nord con la SS.120 , a ovest con la strada comunale denominata Rampante, ad Est con la strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco, a Sud con la strada comunale denominata Barbabecchi;

14. Contrada Zucconerò:

è compresa all'interno del foglio di mappa 68-73 ed è delimitata a Nord con la SS. 120 , a ovest con la strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco , ad Est con la strada comunale denominata Zucconerò, a Sud e Sud-Est con la strada comunale denominata Pettinociarelle;

15. Contrada Pettinociarelle:

è compresa all'interno del foglio di mappa 64, ed è delimitata a Nord con la SS.l20, ad ovest, e sud con la strada comunale denominata Zucconerò, ad Est con la strada comunale denominata Battiati;

16. Contrada Schigliatore :

è compresa all'interno del foglio di mappa 79, ed è delimitata a Nord con la SS.120, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, ad Est con la colata lavica del 1923, a Sud con le paricelle 1 e 12 del foglio 86 e strada vicinale grotta paglia;

17. Contrada Imboscamento:

è compresa all'interno del foglio di mappa 65-80, ed è delimitata a Nord e nord-Estcon la Ferrovia circumetnea , ad est a ovest, ed a Sud con la strada comunale denominata Schigliatore;

18. Contrada Grotta della Paglia:

è compresa all'interno del foglio di mappa 86, ed è delimitata a Nord con le paricelle 1 e 12 del foglio 86, ad est e nord-Est strada vicinale grotta paglia, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, a sud con strada comunale;

19. Contrada Mantra murata:

è compresa all'interno del foglio di mappa 88, ed è delimitata ad ovest con la strada

vicinale grotta paglia, a Nord con strada vicinale ed il limite di foglio 89, ad est a sud e sud-est con strada vicinale

sciara-picciolo;

20. Contrada Dafara Galluzzo:

è compresa all'interno del foglio di mappa 89, ed è delimitata a Nord con la SS.l20, a Nord-Ovest strada comunale denominata Vitalba, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, ad est a sud e sud-est con strada vicinale sciara-picciolo;

21. Contrada Dragala Gualtieri:

è compresa all'interno dei fogli di mappa 90-91-92, ed è delimitata a Nord con il punto di unione del foglio 85 e 84, a nord -ovest con il limete del foglio di mappa 84, ad ovest e a Sud con la strada comunale denominata piano filici, a sud-ovest con il limite del foglio di mappa 88;

22. Contrada Palmellata:

è compresa all'interno del foglio di mappa 85 ed è delimitata a Nord e nord-ovest con strada comunale palmellata, ad ovest con il limite del foglio di mappa 92 , a Sud con il limite del foglio di mappa 92 e il limite del comune di Linguaglossa;

23. Contrada Piano filici:

è compresa all'interno dei fogli di mappa 84-85, ed è delimitata a Nord e nord-est con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata casazza, a Sud e ad Est con strada comunale palmellata;

24. Contrada Picciolo:

è compresa all'interno del foglio di mappa 83, ed è delimitata a Nord con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata Mongibello, a Sud con il limite del foglio di mappa 89, ad Est con il limite del foglio di mappa 84;

25. Contrada Caristia:

è compresa all'interno del foglio di mappa 82, ed è delimitata a sud con .S.120, ad ovest con strada comunale denominata Cammarata, a Est con la strada Regia trazzera di Linguaglossa, a nord con strada comunale denominata pantano;

26. Contrada Moscamento:

è compresa all'interno del foglio di mappa 82, ed è delimitata a sud con S.S.120, ad est con il limite di foglio 82 che percorre la stradella vicinale, ad ovest e con la strada denominata Moscamento, a Nord con il limite con il foglio di mappa 67e la strada denominata Moscamento;

27. Contrada Fossa san Marco:

è compresa all'interno del foglio di mappa 67, ed è delimitata a sud con il limite del foglio di mappa 81 che costeggia la strada denominata Moscamento, ad est con il limite del foglio di foglio 82 che percorre la stradella vicinale denominata cammarata, ad ovest con la strada denominata Moscamento, a Nord con strada denominata pantano- casabianca;

28. Contrada Pontale Palino:

è compresa all'interno del foglio di mappa 65 -80, ed è delimitata a sud con la ferrovia circum-etnea, ad est con la strada denominata Moscamento, a Nord con il limite del foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale galofalo;

29. Contrada Grasà:

è compresa all'interno del foglio di mappa 46, ed è delimitata a sud con il limite del foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale denominata galofalo, ad est a nord e nord est con la strada denominata Ciappe -mancina;

30. Contrada Piano dei daini:

è compresa all'interno del foglio di mappa 45-42, ed è delimitata a sud con la S.S.120, ad est con strada comunale denominata Galofalo, ad ovest con la strada denominata Solecchiata, a Nord con il limite del foglio 44 e strada vicinale;

31. Contrada Zottorinotto:

è compresa all'interno del foglio di mappa 42-43, ed è delimitata a sud con la S.S.120 , ad est e con la strada denominata Solecchiata , ad ovest con il limite di foglio 41 e strada comunale denominata Malpasso, a Nord con il limite del foglio 23;

32. Contrada Malpasso:

è compresa all'interno del foglio di mappa 23, ed è delimitata a sud con il limite del foglio 43, ad Est con il limite del foglio 44, ad ovest con il limite del foglio 22 e la strada denominata Malpasso , a Nord con il limite del foglio 24;

33. Contrada Pietra Marina:

è compresa all'interno del foglio di mappa 24, ed è delimitata a nord con strada comunale denominata Paneferrara ed limite del foglio di mappa 6, ad ovest con la strada comunale denominata Paneferrara, a Sud e sud-est con la S.P.7-II, ad est con strada vicinale pietra marina;

34. Contrada Verzella:

è compresa all'interno del foglio di mappa 22, ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad est con il limite del foglio 23 e la strada denominata Malpasso, ad ovest con strada denominata Arcuria e il limite del foglio 21, a sud con la ferrovia Circumetnea;

35. Contrada Muganazzi:

è compresa all'interno dei fogli di mappa 39-40-41, ed è delimitata a Sud con la SS.l20 , ad est con il limite di foglio 42 e strada comunale denominata Malpasso, a nordovest e nord-ovest con la ferrovia

Circumetnea;

36. Contrada Arcuria:

 è compresa all'interno del foglio di mappa 21, ed è delimitata a Sud con la ferrovia Circumetnea, ad est con strada denominata Arcuria ,a nord con la S.P.7-II, ad ovest con la con la S.P.7-III;

37. Contrada Pietrarizzo:

 è compresa all'interno del foglio di mappa 44, ed è delimitata a nord con la S.P.7-II , ad sud, est ed est con strada vicinale denominata cavallaro, a sud-ovest con il limite del foglio 43, nord-ovest con il limite del foglio 23;

38. Contrada Bragaseggi:

 è compresa all'interno del foglio di mappa 25, ed è delimitata a sud con la S.P.7-II , ad ovest con strada vicinale denominata pietramarina, ad Est con strada vicinale ed il limite di foglio 26, a nord con la ferrovia Circumetnea

39. Contrada Sciambro:

 è compresa all'interno dei fogli di mappa 26-27, ed è delimitata a sud con la S.P.7-II , ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-ovest con il fiume alcantara, ad Est con strada vicinale;

40. Contrada Vena:

è compresa all'interno del foglio di mappa 28, ed è delimitata a sud ad Est e sud-est dal vallone denominato sciambro, ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-est con il fiume alcantara,

41. Contrada Iriti:

è compresa all'interno del fogli di mappa 47-48 ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad ovest con strada vicinale, a sud ed Est con il vallone denominato Iriti;

42. Contrada Trimarchisa :

è compresa all'interno del foglio di mappa 6-7-25, ed è delimitata a nord e nord-est dal fiume Alcantara, ad ovest con strada denominata Carranco, ad Est e nord-est con ex ferrovia dello stato ora dismessa, a sud con strada vicinale;

43. Contrada Vignagrande:

è compresa all'interno del foglio di mappa 7, ed è delimitata a sud, sud-est e sud-ovest dal fiume alcantara , a nord,nord-est ed Est dalla regia trazzera denominata Linguaglossa-Castiglione-Montalbano, ad ovest con strada comunale denominata Moio-torreguarino;

44. Contrada Canne:

è compresa all'interno del f. di mappa 47, ed è delimitata a nord, ovest e sud ovest con il vallone denominato Iriti, a sud, Est e sud Est con strada vicinale ;

45. Contrada Barbabecchi:

è compresa all'interno del foglio di mappa 77, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata collebbasso, a Est,nord-est e sud est con la strada comunale denominata Dagrobosco, ad ovest con strada vicinale ed il limite di foglio 75 ;

46. Contrada Collabbasso:

è compresa all'interno del foglio di mappa 74-75, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Collebbasso-Montedolce, a ovest,sud e sud ovest con strada comunale denominata Cistena- Collebbasso -Passocilitta, a sud- est con la strada comunale ed il limite di foglio 94,a nord est con strada comunale di il limite di figlio 76 e 77;

 

Nel comune di LINGUAGLOSSA:

1. Contrada 1Pomiciaro:

Area delimitata dalla strada vicinale "Vignazza" a partire dall'incrocio con la SS 120 fino all'incrocio denominato

"Croce Ferro" proseguendo in direzione nord con la "Regia Trazzera Randazzo Fiumfreddo" fino all'incrocio con la

linea ferrata della Circumetnea, proseguendo quindi fino al confine comunale, intercettando nuovamente con la SS 120

in prossimità del Km 202 ed a chiudere percorrendo la strada statale in direzione Linguaglossa fino all'incrocio con la

strada Comunale "Vignazza".

2. Contrada Lavina:

Area delimitata dalla "Regia Trazzera Randazzo Fiumefreddo" a partire dall'incrocio denominato "Croce Ferro" fino

alla via Domenico Gagini, proseguendo in direzione sud-est lungo la linea ferrata della Circumetnea fino all'incrocio fra

la SP 59/IV e la strada comunale "Del Bosco" (Via S. Giuseppe), percorrendo tutta questa ultima fino all'incrocio con la

via "Mareneve", oltrepassando la quale si intercetta la "Regia Trazzera Randazzo Fiumfreddo" fino all'incrocio

denominato "Croce Ferro".

3. Contrada Martinella:

Area delimitata dalla SP 59/IV dall'incrocio con la strada comunale "Del Bosco" (Via S. Giuseppe) fino all'incrocio al

Km 1+600 con la strada comunale "Piano Arrigo", da qui in linea retta fino all'incrocio inteso "Palmento A Funcia"

sulla strada comunale "Del Bosco" (Via S. Giuseppe), da qui in direzione est percorrendo questa ultima fino all'incrocio

con la SP 59/IV.

4. Contrada Arrigo:

Area delimitata dalla strada SP 59/IV dall'incrocio al Km 1+600, fino al Km 2+900 in prossimità dell'incrocio con la

strada vicinale "Vallegalfina", seguendo questa ultima in direzione nord-est per metri 200 fino all'incrocio con la

stradella privata a sinistra, seguendo il percorso di questa ultima fino ad intercettare la strada comunale "Zappinello" e

percorrendo questa in direzione nord fino inteso "Palmento A Funcia" sulla strada comunale "Del Bosco" (Via S.

Giuseppe) e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio al Km 1+600 sulla SP 59/IV.

5. Contrada Friera:

Area delimitata a nord dal torrente "Sciambro" a partire dal ponte sulla SS 120 fino al confine comunale con Piedimonte Etneo, risalendo quindi in direzione ovest fino alla linea ferrata Circumetnea. Seguendo il tracciato di questa ultima fino al ponte sovrastante la strada vicinale "Rovolazzo" e da questa fino all'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 0+800, proseguendo su questa ultima fino al ponte sul torrente "Sciambro" e seguendo l'alveo del torrente fino punto di partenza ponte della SS 120.

6. Contrada Vaccarile:

Area delimitata dalla strada provinciale SP 59/IV a partire dall'incrocio con la strada vicinale "Rovolazzo" al Km 0+800

fino all'incrocio con la strada vicinale "Cerrotto" al Km 2+500 e percorrendo questa ultima per metri 320 fino alla strada privata sul lato sinistro e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio fra la strada vicinale "Rovolazzo" e la strada provinciale 59/IV al Km 0+800.

7. Contrada Valle Galfina:

Area delimitata dalla strada vicinale "Vallegalfina" dall'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900 fino

all'incrocio con la strada comunale "Zappinello" e seguendo questa ultima in direzione nord-est per metri 700 fino

all'incrocio con la stradella privata a destra, seguendo quest'ultima fino ad intercettare la strada vicinale "Vallegalfina" e quindi in direzione sud per 200 metri fino al punto di partenza incrocio strada provinciale 59/IV al Km 2+900.

8. Contrada Alboretto - Chiuse del Signore:

Area delimitata dall'incrocio sulla strada provinciale 59/IV al Km 0+800 con la strada vicinale "Rovolazzo" e

percorrendo questa ultima fino al ponte sotto la ferrovia Circumetnea proseguendo lungo il tracciato della ferrovia fino

al confine comunale e percorrendo questo in direzione sud fino ad intercettare la strada vicinale "Cerrotto" e su questa

in direzione nord-ovest fino alla stradella privata a destra, già confine della contrada "Vaccarile", e da qui in linea retta

al punto di partenza incrocio sulla strada provinciale 59/IV al Km 0+800.

9. Contrada Panella - Petto Dragone:

Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione Zafferana Etnea in prossimità dell'incrocio con la strada

vicinale "Vallegalfina" al Km 2+900 fino all'incrocio con la strada vicinale "Chiovazzi" al Km 4+400 proseguendo in

linea retta verso ovest fino ad intercettare la strada vicinale "Piano lazzi", quindi percorrendo questa in direzione nord

fino all'innesto con strada vicinale "Vallegalfina" e percorrendo questa ultima fino al punto di partenza incrocio con la

strada provinciale 59/IV al Km 2+900.

10. Contrada Baldazza:

Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione Zafferana Etnea in prossimità dell'incrocio con la strada

vicinale "Cerrotto" al Km 2+500 fino all'incrocio con la strada vicinale "Chiovazzi" al Km 4+400 e percorrendo questa

in direzione est fino all'incrocio con la strada vicinale "Cettotto" quindi percorrendo questa ultima in direzione nordovest fino al punto di partenza incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+500.

 

Nel comune di MILO :

1. Contrada Villagrande:

Area delimitata a Sud-Est dalla strada intercomunale Petrulli - Miscarello, ad Ovest dalla strada Prov.le Zafferana Milo

fino al torrente che lambisce le prime case del centro abitato del comune di Milo che costeggia la contrada stessa,

determinandone il confine Nord, fino ad incrociare la suddetta strada intercomunale Petrulli Miscarello.

2. Contrada Pianogrande:

Area che si snoda lungo la via Caselle Pianogrande dall'incrocio con la strada Prov.le Zafferana Milo e fino all'incrocio

con il Viale della Regione che la delimita sul lato Ovest, fino al torrente "Struppuni" che la costeggia in direzione Est

fino ad incrociare la Strada Prov.le Zafferana Milo.

3. Contrada Caselle:

Area delimitata ad Ovest dal Viale delle Regione fino all'incrocio con il Corso Italia, a Nord Ovest dalla prima parte di

Via Guglielmo Marconi e dalla Via Fornaci fino ad incrociare la Regia Trazzera "Finaita" che ne segna il confine Nord,

a Sud Ovest dalla Via Carlino 1° attraverso una strada interpoderale che va a congiungersi con la Via Spoto fino a

raggiungere la Reggia Trazzera "Finaita".

4. Contrada Rinazzo:

Area delimitata dal lato Sud dalla Via Campanaro, dal lato Ovest dalle Reggia Trazzera "Finaita", dal lato Sud Est dal

primo tratto di Via Bellini e dall'ultimo tratto di Via Etnea fino all'incrocio con Via Mazzini, che ne determina il confine

Est fino al torrente "Cacocciola" e da quest'ultimo in direzione Nord fino ad incrociare la Reggia Trazzera "Finaita".

5.Contrada Fornazzo:

Area delimitata dalla Via Mongibello fino all'incrocio con Via Mareneve, che la delimita a Nord Ovest fino alla trazzera

che collega Contrada Scarbaglio alla Via Mareneve. La contrada Fornazzo comprende anche tutti i terreni ricadenti nel

centro abitato del quartiere stesso.

6. Contrada Praino:

Area delimitata a Ovest dal centro abitato di Fornazzo. A Nord dal Torrente Cavagrande fino al confine del Comune di

Giarre, che ne determina il confine Est, mentre il confine Sud Ovest edelimitato dal Torrente Cacocciola in direzione

Nord fino al centro abitato di Fornazzo.

7. Contrada Volpare:

Area delimitata a Sud Ovest dalla prima parte di Via Etnea, a Nord Ovest dalla Via Mazzini fino al torrente Cacocciola

che ne determina il confine Nord, ad Est dall'ultimo tratto di Via Salice e a Sud dalla Via Madonna delle Grazie.

8. Contrada Salice:

Area delimitata a Nord dal torrente Cacocciola fino al confine del Comune di Giarre, ad Est dal territorio del Comune di

Giarre e dalle Strade aranci Miscarello e Petrulli Miscarello, a Sud con la Contrada Villagrande ad Ovest con Via Mons.

Fichera fino all'incrocio con Via Madonne delle Grazie e Via Salice.

 

Nel comune di RANDAZZO:

1. Contrada Imbischi:

Confini: NORD fiume Alcantara, SUD str. Prov.le S.P. 89, ESTconfine territorio Comune di Castiglione di Sicilia, OVEST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda.

2. Contrada San Teodoro:

Confini: NORD fiume Alcantara, SUD str. Comunale S.Teodoro, Mischi e Acquafredda, EST str. Vie. Passo Piraino,

OVEST str. Vie Donna Nunzia.

3. Contrada Feudo:

Confini:NORD str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda, SUD str. Ferrata FF SS, EST str. Comunale S.

Teodoro, Mischi e Acquafredda, OVEST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda.

4. Contrada Ciarambella:

Confini: NORD fiume Alcantara, SUD str. Prov.le S.P. 89, EST str. Comunale S. Teodoro , Mischi e Acquafredda,

OVEST str. Comunale Ciarambella.

5. Contrada Allegracore:

Confini: NORD fiume Alcantara, SUD str. Prov.le S.P. 89, EST str. Comunale Ciarambella, OVEST str. Comunale Campo Rè Allegracore-Trazzera Randazzo Rocella.

6. Contrada Città Vecchia:

Confini:NORD fiume Alcantara, SUD str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo Roccella, EST Trazzera Randazzo

Roccella, OVESTfiume Alcantara.

7. Contrada Giunta:

Confini:NORD str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo Roccella, SUD via Bonaventura, EST str. Comunale Campo

Rè Allegracore, OVEST str. Comunale San Vito.

8. Contrada CAMPO Rè:

Confini:NORD str. Comunale Campo Rè Allegracore, SUD str. SS. 120, EST colata lavica del 1981, OVEST str.comunale di collegamento SP, 89 e Campo Rè Allegracore.

9. Contrada San Lorenzo:

Confini:NORD str. SS. 120, SUD str. SP 230, EST str. Comunale Sciambratta, OVEST centro abitato (delimitazione area

D.O.C.).

10. Contrada Crocittà:

Confini:NORD str. SP 230, SUD curva di livello 800 (delimitazione area D.O.C.), EST str. Comunale Marzarola, OVEST centro abitato.

11. Contrada Scimonetta:

Confini:NORD str. SP 230, SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST- str. Comunale Sciambratta

colata lavica del 1981 OVEST str. Comunale Marzarola

12. Contrada Bocca d’Orzo

Confini:NORD curva di livello 750 SUD curva di livello 800 (delimitazione area D.O.C.), EST delimitazione tra i fogli

di mappa 58 e 59, OVEST str. Comunale Sciambratta.

13. Contrada Arena:

Confini:NORD str. SS. 120, SUD curva di livello 750, EST delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59, OVEST str. Comunale Sciambratta.

14. Contrada Pignatuni:

Confini:NORD str. Prov.le S.P. 89, SUD str. SS. 120, EST str. comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89, OVEST

str comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89.

15. Contrada Chiusa Politi:

Confini:NORD str. SP 230, SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.), EST curva di livello 800

(delimitazione sud area D.O.C.), OVEST delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59.

16. Contrada Pianodario:

Confini:NORD curva di livello 750, SUD str. SP 230, EST str. SP 230, OVEST delimitazione tra i fogli di mappa 72 e 73.

17. Contrada Statella:

Confini:NORD str. Prov.le S.P. 89, SUD curva di livello 750, EST str. SP 230 -str ferrata FF CC - str interpod. Contrada

Statella, OVEST str. comunale di collegamento tra SS. 120 e S.P. 89.

18. Contrada Pignatone:

Confini:NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD str comunale Taccione EST str comunale Taccione OVEST str. Interpoderale Contrada Statella.

19. Contrada Montelaguardia:

Confini:NORD str. Ferrata FF.CC., SUD curva di livello 750, EST str. Comunale Montelaguardia, OVEST str. SP 230

20. Contrada PINO:

Confini:NORD str. comunale .Montelaquardia lazzitto, SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.), EST

str. Comunale Montelaguardia lazzitto, OVEST curva di livello 750.

21. Contrada Sciara Nuova:

Confini:NORD curva di livello 765, SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.), EST confine territorio

Comune di Castiglione di Sicilia, OVEST contrada calderara 22.

22.Contrada Calderara:

Confini:NORD str. SS. 120, SUD str. Comunale Montelaguardia lazzitto, EST str. Comunale Collabasso Croce Monaci,

OVEST str. Comunale Montelaguardia lazzitto.

23.Contrada Croce Monaci:

Confini:NORD str. SS. 120, SUD str. Comunale Collabasso Croce Monaci, EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia, OVEST str. Comunale Collabasso Croce Monaci.

24.Contrada Taccione:

Confini:NORD str. Ferrata FF.SS, SUD - str. Ferrata FF.CC. e SS, 120, EST str. Vie. Rumolo, OVEST str. Comunale

Taccione.

25.Contrada Calderara Sottana:

Confini:NORD str. Ferrata FF. SS. - SP 89, SUD str. SS. 120, EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia,

OVEST str. Vie. Rumolo.

 

Nel comune di SANTA MARIA DI LICODIA:

1.Contrada Cavaliere:

(strada comunale Bosco e strada Cavaliere Bosco) con i seguenti confini: nord Casale Brancato a quota mille in

Contrada Somatorie (confine coincidente con quello indicato dal disciplinare citato), scendendo per il sito archeologico

"Tre cisterne" superando l'incrocio con "Strada Inchiuso Alto" e fino all'incrocio con "strada Panini", confine Sud, da

qui fino all'incrocio con strada Inchiuso Basso, confine est. Ad ovest con Vallone Licodia. Schematicamente: Nord:

Casale Brancato Nord est: Strda Inchiuso Alto Sud: Strada Parrini Ovest: Vallone Licodia Est: Strada Inchiuso Basso.

Nel comune di TRECCASTAGNI :

1. Contrada Cavotta

2. Contrada Monte Ilice

3. Contrada Carpene

4. Contrada Grotta Comune

5. Contrada Eremo Di S.Emilia

6. Contrada Monte Gorna

7. Contrada Ronzini

8. Contrada Monte S.Nicolo’

9. Contrada Tre Monti

 

Nel comune di VIAGRANDE:

1..Contrada Blandano:

Confine Nord Via Cava S.P. 4, Sud Torrente Lavinaio, Est Via Garibaldi, Ovest Comune Trecastagni.

2. Contrada Cannarozzo:

Confine Nord Bivio Monte Rosso, Sud Torrente Blandano, Est Torrente Lavinaio, Ovest Via Garibaldi.

3. Contrada Monaci:

Confine Nord Torrente Blandano, Sud Via Dietro Serra, Est Via Garibaldi, Ovest Via Cava S.P. 4.

4. Contrada Monte Rosso:

Confine Nordvia Salto Del Corvo, Sud Via Cava S.P. 4, Est Via Garibaldi, Ovest Via Gurna – Via Botticelli.

5. Contrada Monte Serra:

Confine Nord Via Dietro Serra, Sud Via San Gaetano - Via Umberto, Est Via Garibaldi, Ovestvia Mure Antiche.

6. Contrada Muri Antichi:

Confine Nord Via Mure Antiche, Sud Via Viscalori, Est Via Umberto-Via Mure Antiche, Ovest Comune Trecastagni.

7. Contrada Paternostro:

Confine Nord Via Viscalori -Via Rosselli, Sudvia Contrada Fara-Via Petrone, Est Via Aldo Moro, Ovest Comune Trecastagni.

8. Contrada Sciarelle:

Confine Nord Torrente Blandano, Sud Comune Aci S. Antonio , Est via penninazzo, Ovest Via Garibaldi.

9. Contrada Viscalori:

Confine Nord Via Viscalori- Via Rosselli, Sudvia Viscalori-Via Rosselli, Ovest Via Aldo Moro, Est Comune Trecastagni.

 

Nel comune di BIANCAVILLA:

1.Maiorca

2. Torretta

3. Rapilli

4. Stella

5. Spadatrappo

 

Nel comune di ZAFFERANA:

1. Fleri

2. San Giovannello

3. Cavotta

4. Pietralunga

5. Pisano

6. Pisanello

7. Fossa Gelata

8. Scacchieri

9. Sarro

10. Piricoco

11. Civita

12. Passo Pomo

13. Rocca d’api

14. Cancelliere – Spuligni

15. Airone

16) Valle San Giacomo

17. Piano dell’Acqua

18. Petrulli

19. Primoti

20. Algerazzi.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI GIAMPILIERI MESSINA

VIGNETI GIAMPILIERI MESSINA

FARO

D.O.C.

D.P.R. 03 dicembre 1976

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata «Faro» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino «Faro» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti:

Nerello Mascalese 45-60%;

Nocera 5-10%;

Nerello Cappuccio 15-30%;

Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni:

Calabrese (Nero d’Avola), Gaglioppo (Montonico Nero) Sangiovese.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte nel territorio del comune

di Messina.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Faro » devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari e pedecollinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e comunque atti a non modificare, le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Faro» non deve essere superiore a

10,00 t/ha di vigneto in coltura principale pura.

La resa massima in coltura principale mista prevalente deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,  purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino «Faro»

un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate nella zona di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire che le suddette operazioni siano effettuate da quelle ditte che, avendo stabilimenti situati nel territorio della provincia di Messina, dimostrino di aver prodotto ed invecchiato vino « Faro » prima della pubblicazione della domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Faro» nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte seconda, n. 12, del 24 marzo 1973.

Il vino «Faro» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno.

Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino «Faro» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;

profumo: delicato, etereo, persistente;

sapore: secco, armonico, di medio corpo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I recipienti di capacità non superiore a litri 5 contenenti il vino «Faro» di cui al presente disciplinare, devono essere, per quanto riguarda l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio.

Qualora il vino «Faro» sia contenuto in bottiglie di capacità compresa tra litri 0,360 e litri 1,500, le medesime dovranno essere di tipo «bordolese» o «borgognona» e per la loro chiusura è vietato l’impiego di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo a corona.

È’ consentita l’indicazione in etichetta della annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Sulle colline e lungo le coste che si affacciano sullo Stretto di Messina in una lingua di terra chiusa tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio nasce la denominazione d’origine controllata Faro.

La sua zona di produzione si sviluppa nel solo comune di Messina, da Giampilieri Marina a Capo Peloro per 32 kilometri nella fascia jonica, e da Capo Peloro a Ortoliuzzo per 24 km nella fascia tirrenica.

L'esposizione verso il mare, i venti che caratterizzano l'area dello Stretto e proteggono i vitigni da eccessiva umidità, i terreni tendenzialmente di tipo alluvionale a medio impasto argilloso e la giacitura prevalentemente collinare sono le principali caratteristiche pedoclimatiche della suddetta zona delimitata.

2). Fattori umani rilevanti per il legame

Il nome “Faro” pare derivi dall’antica popolazione greca dei Pharii, che colonizzarono gran parte delle colline messinesi, svolgendo attività agricola e in particolare dedicandosi alla coltivazione delle vigne, o verosimilmente da Punta Faro o Capo Peloro, posta all’estremità dello stretto.

Quest’area della Sicilia vanta un’antichissima vocazione vitivinicola, il vino Faro, infatti, era prodotto già in età Micenea (XIV secolo a.C.).

Numerose testimonianze sono riconducibili a un’importante attività vitivinicola già dall’epoca greca, per arrivare fino al XIX secolo in cui furono davvero notevoli il commercio e l’esportazione di vino Faro in molte regioni della Francia, allora utilizzato come vino da taglio dei vini di Borgogna e di Bordeaux, in concomitanza con gli attacchi

di fillossera che interessarono il Nord Europa e la Francia in particolare.

Nell’intera provincia di Messina nel 1848 in totale gli ettari coltivati a vite erano 18mila, nell’ultimo decennio dell’Ottocento raggiunsero i 40mila e la produzione annua di vino arrivò a 500mila ettolitri.

Oggi gli ettari vitati a uva da vino nella provincia sono 900, ma proprio questo basso picco ha contribuito alla svolta della viticoltura messinese verso la qualità.

L'origine di questo vino ha, infine, una tradizione di pregio acquistata, in qualche secolo di vita, come dimostrano attestati di benemerenza concessi da organismi esperti e qualificati.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione

della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

Il vino di cui al presente disciplinare presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare presenta caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al suo equilibrio gustativo; aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del vino “Faro”.

Anche il clima dell’areale di produzione, prettamente mediterraneo, si confà ad una viticoltura di qualità.

La particolare combinazione tra territorio e clima hanno contribuito a dare alla DOC “Faro” le sue caratteristiche peculiari: l'esposizione verso il mare, i venti che caratterizzano l'area dello Stretto e proteggono i vitigni da eccessiva umidità e i terreni, tendenzialmente di tipo alluvionale a medio impasto argilloso.

In tale contesto l'uvaggio di Nerello Mascalese (base della doc Faro) che spicca per il suo carattere “spigoloso” esprime nella denominazione messinese un particolare rotondità, mitigato ed arricchito dal nocera e dal nerello cappuccio.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ISOLA DI LIPARI

ISOLA DI LIPARI

MALVASIA DELLE LIPARI

D.O.C.

D.P.R. 20 settembre 1973

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Malvasia delle Lipari” è riservata ai vini

 

bianco,

passito,

liquoroso,

 

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino “Malvasia delle Lipari” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia di Lipari massimo del 95%,

Corinto nero dal 5 all’8%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino “Malvasia delle Lipari” devono essere prodotte

nell’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari)

in provincia di Messina.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Malvasia delle Lipari” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Malvasia delle Lipari” è stabilita in

9,00 t/ha di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere ricondotta attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio di cui all’articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Malvasia delle Lipari”

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino “Malvasia delle Lipari” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo dorato o ambrato;

profumo: aromatico, caratteristico;

sapore: dolce-aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 8,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

E’ consentita la produzione del “Malvasia delle Lipari” nel tipo “passito”, partendo dalle uve di cui al precedente articolo 2 sottoposte al tradizionale appassimento naturale.

 

Il vino “Malvasia delle Lipari” passito dovrà essere immesso al consumo non prima del

1° giugno successivo alla vendemmia

con titolo alcolometrico volumico totale minimo di 18,00% vol.

ed un residuo in zuccheri naturali non inferiore al 6%.

 

Il vino di cui al presente articolo può essere qualificato come vino “dolce naturale” e la resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al 45%.

Il vino “Malvasia delle Lipari” prodotto con uve che raggiungono- a seguito anche di un eventuale lieve appassimento

un titolo alcolometrico volumico naturale di 12,50% vol.

e con una resa di uva in vino non superiore al 60%,

può essere usato per la preparazione, mediante alcolizzazione, del tipo “liquoroso”.

Il vino “Malvasia delle Lipari” liquoroso all’atto dell’immissione al consumo deve avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo 20,00% vol.

di cui almeno 16,00% vol. svolti

ed un contenuto in zuccheri residui non inferiore al 6%

e deve aver subito un periodo di affinamento di

mesi 6

a decorrere dalla data di alcolizzazione.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

La denominazione geografica Eolie o Lipari è riservata esclusivamente ai vini che rispondono alle condizioni di produzione e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e quindi non può essere usata per designare altri tipi di vino.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende tutto il territorio dell’arcipelago delle isole Eolie in provincia di Messina.

L’arcipelago è costituito da sette isole vere e proprie cui si aggiungono isolotti e scogli affioranti dal mare.

Le isole sono disposte al largo della Sicilia settentrionale, di fronte la costa tirrenica del messinese da cui distano circa 40 km.

Le sette isole, tutte di origine vulcanica, sono: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano.

L’arcipelago comprende ben due vulcani attivi (Stromboli e Vulcano), oltre a fenomeni vari di vulcanismo secondario.

Nel 2000 le Eolie sono state proclamate patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

La vite è coltivata soprattutto nell’isola di Salina ed anche in quelle di Lipari e Vulcano.

Lipari ha un estensione di circa 37 Km quadri ed è l’isola più grande dell’arcipelago; Salina è la seconda con oltre 26 Km quadri ed è una oasi ricca di verde e d’acqua dolce con veri e propri boschi di castagni, pioppi ed altre specie arboree della macchia mediterranea.

Salina veniva chiamata anticamente “Didyme” dal greco gemelli, in quanto costituita da due vulcani gemelli; il Monte dei Porri, geologicamente più recente, alto 860 m. e l’antico Fossa delle Felci che, con i suoi 962 m., è la vetta più elevata dell’intero arcipelago, oggi Riserva naturale integrata.

I vigneti si trovano dal livello del mare fino ad oltre i 400 metri di altitudine.

I suoli sono di origine vulcanica con prevalente frazione sabbiosa ed a permeabilità elevata.

Si tratta di regosuoli-lito-suoli-andosuoli, formatisi sulle lave e sui materiali di eruzione di diversa età e, quindi sono suoli in evoluzione, di regola di limitato spessore.

La piovosità media annua varia dai 500 ai 600 mm., ed è concentrata nel periodo autunno-invernale con i mesi di luglio ed agosto generalmente asciutti.

Il clima dell’arcipelago è caratterizzato da una accentuata ventosità.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc “Malvasia delle Lipari”.

Le isole furono colonizzate dai Greci, intorno al 580 a.C.; essi chiamarono le isole Eolie poiché ritenevano che fossero la dimora di Eolo, dio dei venti.

Ritrovamenti a Lipari di monete antiche (V-IV sec. a.C. ) recanti l’immagine di tralci e di grappoli testimoniano le antiche origini e l’importanza economica della viticoltura in questa zona geografica.

Lo storico Diodoro Siculo parla di una colonia greca, che nel 588-577 a.C. avrebbe importato a Lipari un vitigno che prese il nome di Malvasia, ma non si è certi che tale vitigno sia l’attuale Malvasia di Lipari.

Una delle prime testimonianze della produzione vitivinicola delle Eolie è di A. Bacci che nel 1596 afferma che “ …l’isola di Lipari è sparsa di fecondi colli, che per l’interno calore del suolo danno un vino sincero…..”

Si riferiscono a questo vino e alla cultivar diffusa nell’arcipelago il conte Odart (1859) ed il Barone Mendola di Favara (1868).

Nel 1890 Guy de Maupassant nella sua “La vita errante” descrive l’isola di Salina ed il suo vino così “mentre tornavo, avevo scoperto dalla barca un’isola nascosta dietro Lipari. Il battelliere la chiamò Salina. Lì si produce il vino di Malvasia. Volli bere… una bottiglia del celebre vino….E’ proprio il vino dei Vulcani, denso, zuccherato, dorato …”

Nel 1900 il vino fu presentato all’esposizione di Parigi dove ricevette un premio.

Nel 1933 fu portato alla prima “mostra dei vini tipici di Siena”, dove fu definito “d’aroma squisito”. La produzione dell’uva e del vino ha subito negli anni forti oscillazioni; nel 1800 si producevano circa 10.000 ettolitri; negli anni sessanta del 900 ha raggiunto il minimo storico con una produzione di circa 200 ettolitri, attualmente se ne producono circa 800-900 ettolitri.

Una prima forte contrazione si ebbe nei primi del ‘900 a causa dell’invasione fillosserica, poi la forte emigrazione della popolazione e lo sviluppo del turismo, le difficoltà di una viticoltura

estrema, difficile, basata sul duro lavoro manuale, portarono ad un progressivo abbandono della agricoltura.

A partire dalla fine degli anni ottanta c’è stata una forte ripresa della viticoltura eoliana sotto la spinta di alcuni illuminati produttori.

La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Malvasia delle Lipari”, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC “Malvasia delle Lipari” prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

E’ stata una delle prime DOC ad essere riconosciuta in Sicilia con Decreto del Presidente della repubblica (Dpr) del 20 settembre 1973.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di

produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata; la Malvasia di Lipari e il Corinto Nero.

La Malvasia di Lipari è una cultivar appartenente al gruppo delle Malvasie, antichi vitigni di discussa origine. Il nome deriva dalla città greca del Peloponneso Monembasi, Menemvasia o Monovaxia (cioè porto con una sola entrata).

Per quanto riguarda l’origine della Malvasia attualmente diffusa nelle isole Eolie, si possono formulare alcune ipotesi:

il vitigno potrebbe essere stato introdotto dai Micenei, che nel XVI-XIV sec. a.C. ebbero stretti rapporti con le popolazioni dell’arcipelago eoliano;

la cultivar potrebbe essere stata introdotta , insieme ad altre, da Greci Cnidi che nel 1580 a. .C. colonizzarono le isole Eolie.

Cupani la descrive nel suo Hortus Catholicus con il nome di Malvagia.

Notizie della sua coltivazione ci vengono dal barone Mendola (1868) che ne esalta il vino “color di zecchino, profumato, soave e gagliardo, che più invecchiando in bottiglia più migliora…”

Il Corinto Nero è un vitigno originario della Grecia, presente in tutto il Mediterraneo. Cupani lo descrive nel suo Hortus Catholicus e nel Panphyton Siculum e parla di Corinto appassito al sole indicandolo come “Passulina del nostro regno”

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

sono quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

La vite veniva coltivata a pergolato molto basso (50-60 cm dal suolo) ; e la struttura di legno e canne veniva fatta utilizzando essenze arboree locali tipiche della macchia mediterranea.

Oggi si è diffusa molto anche la controspalliera più o meno bassa con impianti di media fittezza (5.000-6000 piante per ettaro) per ovviare alla forte ventosità tipica delle isole.

La coltivazione del vitigno Malvasia di Lipari richiede molta diligenza e cura per ottenere un buon prodotto: una potatura adeguata alle caratteristiche genetiche della cultivar (scarsa fertilità delle gemme basali).

I vigneti, nelle zone di forte pendenza, vengono coltivati, fin dai tempi più antichi, su caratteristici terrazzamenti contenuti da muretti a secco di pietra lavica che rendono unico un paesaggio singolare ed affascinante.

L’importanza della presenza delle terrazze è data dal fatto che la loro funzione e il loro valore si estende ad aspetti che vanno oltre quello di puro contenimento del terreno per la creazione di nuove aree coltivabili.

Di particolare interesse risulta il ruolo giocato ai fini del rallentamento delle acque superficiali, nella difesa dagli agenti erosivi del suolo dei terreni denudati della vegetazione naturale a fini colturali.

Il suolo accumulato in una terrazza ha tra l’altro una capacità di ritenzione idrica elevata, in particolare in prossimità del muro dove l’acqua superficiale rallenta e può penetrare nel sottosuolo, pur garantendone il drenaggio attraverso il materiale posto “a secco”.

A queste funzioni altre se ne collegano: conservazione della biodiversità, conservazione e mantenimento del valore

identitario e storico-culturale.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.

La tipologia passito prevede una raccolta dell’uva sovramatura, selezione dei grappoli ed eliminazione degli acini guasti, appassimento naturale al sole su graticci di listarelle di canne (“canizzi”) per 10-15-20 giorni, spremitura dei grappoli appassiti, fermentazioni lunghe a temperatura controllata in recipienti di piccola capacità.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Si tratta di ottimi vini dolci da dessert e/o da meditazione con un odore aromatico caratteristico, un sapore dolce-aromatico, vellutato, armonico, morbido, dolce ma non stucchevole con grande armonia e persistenza.

Pastena (1999) insigne studioso della vitivinicoltura siciliana lo ha definito vino dal “bouquet particolare, raffinato, unico di gran classe”. Andrea Gabbrielli (2004) “un vino prezioso ed unico, di rara fragranza ed intensità”.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le particolari condizioni climatico-ambientali, la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Malvasia delle Lipari”.

Si tratta infatti di ambienti particolarmente vocati ad una vitivinicoltura di qualità.

L’uva della Malvasia delle Lipari matura tra la prima e la seconda decade di settembre ma viene raccolta in avanzato stato di maturazione.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca fino ai giorni nostri è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Malvasia delle Lipari”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e

contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Malvasia delle Lipari”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETO ALI TERME

VIGNETI ALI TERME

MAMERTINO DI MILAZZO

MAMERTINO

D.O.C.

Decreto 03 settembre 2004

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata “Mamertino di Milazzo” o “Mamertino” è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianco,

bianco riserva,

rosso,

rosso riserva,

Calabrese o Nero d'Avola,

Calabrese o Nero d'Avola riserva,

Grillo - Ansonica o Grillo - Inzolia o viceversa.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Bianco e bianco riserva:

Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente con una percentuale minima del 35%

e con un minimo del 10% di ogni vitigno;

Catarratti con una percentuale minima del 45% .

Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Rosso e rosso riserva:

Calabrese o Nero d'Avola con una percentuale minima del 60%;

Nocera con una percentuale minima del 10%.

Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 30% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Calabrese o Nero d'Avola e Calabrese o Nero d'Avola riserva:

Calabrese o Nero d'Avola, minimo l'85%.

Possono concorrere per la restante quota, fino a un massimo del 15% dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia:

Grillo e Ansonica o Inzolia, o viceversa, 100%, con un minimo di ciascuno del 20%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte all'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata “Mamertino di Milazzo” o “Mamertino” ricade nella provincia di Messina e comprende i terreni dei territori amministrativi dei comuni di

Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Mazzarrà Sant'Andrea, Meri, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Mamertino di Milazzo”o “Mamertino”  devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono essere impiantati su terreni idonei per la produzione dei vini di cui trattasi. Sono comunque esclusi quelli di fondo valle, eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. Densità d' impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti atti alla produzione dei vini di cui trattasi la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000 in coltura specializzata.

I nuovi impianti sono ammessi solo se specializzati .

3. Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentiti sono quelle ad alberello e controspalliera.

4. Sistemi di potatura.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta o mista, e esclusa la potatura lunga.

5. Forzatura e irrigazione.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

6. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, la produzione massima per ceppo ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere quelle riportate di seguito:

 

Bianco: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Bianco riserva: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

Rosso: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

Rosso riserva: 10,00 t/ha, 12,50% vol.;

Calabrese o Nero d'Avola: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

Calabrese o Nero d'Avola riserva: 10,00 t/ha, 12,50% vol.;

Grillo - Ansonica o Grillo - Inzolia o Viceversa: 11,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua o mista, la produzione massima di uva ad ettaro per l'ottenimento dei vini di cui trattasi, deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite col sistema di calcolo pro-rata.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Zone di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

In deroga al precedente comma, è consentito che le predette operazioni di vinificazione, siano effettuate in cantine situate al di fuori della zona di produzione delle uve, purché in provincia di Messina, se in tali stabilimenti venivano prodotti vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione interessata, comunicate all’organismo di controllo competente per territorio, su presentazione di apposita richiesta da parte delle ditte interessate, corredata da idonea documentazione.

2. Correzioni e colmature.

Non è consentita alcuna pratica volta all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

E' ammessa la colmatura dei tipi riserva, in corso dell'invecchiamento obbligatorio, con i vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà, anche non soggetti ad invecchiamento, in misura complessiva non superiore al 10%.

3. Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino pronto per il consumo e la produzione massima di vini per ettaro devono essere quelle riportate di seguito:

 

Bianco: 70%, 7.700 l/ha;

Bianco riserva: 65%, 5.850 l/ha;

Rosso: 70%, 7.700 l/ha;

Rosso riserva, 70%, 7.700 l/ha;

Calabrese o Nero d'Avola: 70%, 7.700 l/ha;

Calabrese o Nero d'Avola riserva: 70%, 7.700 l/ha;

Grillo - Ansonica o Grillo - Inzolia o viceversa: 70%, 7.700 l/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto ultimo limite, il diritto alla denominazione di origine, decade per tuta la partita.

4. Invecchiamento.

I seguenti vini, prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio minimo come appresso indicato:

 

Bianco riserva:

24 mesi,

di cui almeno 6 in recipienti di legno,

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve,

Rossso riserva:

24 mesi

di cui almeno 6 in recipienti di legno,

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve,

Calabrese o Nero d'Avola riserva

24 mesi

Di cui almeno 6 in recipienti di legno,

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve,

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti rispettive caratteristiche:

 

“Mamertino di Milazzo” o “Mamertino” bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: gradevole, fine, caratteristico; più o meno fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcol. volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 15,00 g/l;

 

“Mamertino di Milazzo” o “Mamertino” bianco riserva:

colore: giallo dorato più o meno intenso, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: etereo, pieno, caratteristico, talvolta più o meno passito;

sapore: dal secco, all'amabile, al dolce, gradevole, tipico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 20,00 g/l;

 

“Mamertino di Milazzo” o “Mamertino” rosso:

colore: rubino più o meno tenue, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: tipico, lievemente fruttato, delicato;

sapore: secco, corposo, sapido;

titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 20,00 g/l;

 

“Mamertino di Milazzo” o “Mamertino” rosso riserva:

colore: rubino intenso, tendente al rosso mattone;

profumo: caratteristico, vinoso, armonico;

sapore: secco, corposo, pieno;

titolo alcol. volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 22,00 g/l;

 

“Mamertino di Milazzo” o “Mamertino” Calabrese o Nero d’Avola:

colore: rubino intenso;

profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 20,00 g/l;

 

“Mamertino di Milazzo” o “Mamertino” Calabrese o Nero d’Avola  riserva:

colore: rubino intenso tendente al rosso granato;

profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 22,00 g/l;

 

“Mamertino di Milazzo” o “Mamertino”  Grillo - Ansonica o Grillo - Inzolia o viceversa :

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: caratteristico, più o meno fruttato, delicato;

sapore: secco, armonico, fresco;

titolo alcol. volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 15,00 g/l.

 

Per le tipologie per le quali è obbligatorio un periodo di invecchiamento in legno e per tutte le altre nel cui ciclo produttivo ne è possibile l'utilizzazione, al sapore può notarsi il sentore di legno più o meno intenso.

E' in facoltà del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Qualificazioni.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Tipi merceologici.

L'indicazione in etichetta relativa al contenuto zuccherino, per il tipo bianco riserva, è obbligatoria per l'amabile ed il dolce.

3. Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Volumi nominali.

Per l'immissione al consumo dei vini di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 3.

2. Tappatura e recipienti.

Per i vini di cui all'art. 1 è obbligatoria la tappatura raso bocca con sughero o altra sostanza inerte per tutti i recipienti di volume nominale superiore a litri 0,250.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione di questa DOC si trova allocata a ridosso del curvilineo litorale marino compreso tra il promontorio di Tindari ed i Colli S. Rizzo del Comune di Messina e comprende il Capo Milazzo.

Procedendo verso l'interno, dopo una fascia di terreni pressoché pianeggianti, la zona presenta una armoniosa e verdeggiante cornice collinare dove è più diffusa la viticoltura, anche adeguando i terreni con sistemazioni a terrazza o a ciglioni.

Il clima pur assumendo i caratteri tipici di quello mediterraneo, con temperature miti e piovosità concentrate nel periodo autunno-inverno, presenta alcuni connotati peculiari che lo rendono particolarmente idoneo alla coltivazione della vite.

Tali peculiarità riguardano non tanto i valori medi delle temperature ma, soprattutto, il decorso delle stesse, decorso caratterizzato, per la prossimità del mare e l'azione mitigatrice dei venti da escursioni mensili e giornaliere più modeste rispetto a quelle tipiche di altre zone del bacino Mediterraneo.

Nella zona della DOC in questione la viticoltura viene praticata prevalentemente nei terreni dislocati lungo le pendici degradanti collinari intervallate da falsipiani più o meno estesi.

I terreni generalmente di origine alloctona di tipo alluvionale presentano una tessitura di medio impasto tendenzialmente argilloso.

In talune microaree l'argilla risulta il costituente fisico prevalente che contribuisce in maniera marcata a rendere i vini con peculiari caratteristiche organolettiche apprezzate e rinomate.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Il contesto territoriale ed ambientale del comprensorio interessato dalla DOC “ Mamertino” è caratterizzato da un patrimonio culturale di elementi di unicità e rarità.

La viticoltura da tempo remota vanta nel suddetto territorio una gloriosa e collaudata tradizione.

Il nome storico “Mamertino” identifica geograficamente la zona di produzione alla luce di un uso leale e costante perpetuatosi nel tempo.

La denominazione “Mamertino” risulta, infatti utilizzata sin dal XIX secolo fino ai giorni nostri da

varie aziende vitivinicole.

Il vino “Mamertino, nel periodo pre-bellico, fu classificato fra i vini tipici della Provincia di Messina (vedi DM del 23/09/1942).

Nonostante la viticoltura della costa tirrenica del Messinese abbia subito negli ultimi decenni un ridimensionamento delle superfici a vantaggio di altre colture, tuttavia le denominazione di vino “Mamertino” ha trovato utilizzazione crescente.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla

superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima sia a vini bianchi che a vini rossi, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Mamertino”.

Il clima pur assumendo i caratteri tipici di quello mediterraneo, con temperature miti e piovosità concentrate nel periodo autunno-inverno, presenta alcuni connotati peculiari che lo rendono particolarmente idoneo alla coltivazione della vite.

Tali peculiarità riguardano non tanto i valori medi delle temperature ma, soprattutto, il decorso delle stesse, decorso caratterizzato, per la prossimità del mare e l'azione mitigatrice dei venti da escursioni mensili e giornaliere più modeste rispetto a quelle tipiche di altre zone del bacino Mediterraneo.

Quelle sopradescritte sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Mamertino”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, ed anche determinate terminologie si tramandano nei secoli.

La combinazione tra tradizione storica, ambiente pedo-climatico, le tecniche produttive, migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico,e la capacità imprenditoriale permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie dei vini DOC in questione, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETO NOTO

VIGNETO NOTO

 

NOTO

D.O.C.

Decreto 02 gennaio 2008

Modifica Decreto 25 luglio 2013

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Noto” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Moscato di Noto”;

“Moscato di Noto” spumante;

“Moscato di Noto” liquoroso

“Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto”;

“Noto” rosso;

“Noto” Nero d’Avola.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:

 

“Moscato di Noto”, “Moscato di Noto” spumante, “Moscato di Noto” liquoroso, “Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto”:

 interamente dal vitigno Moscato bianco;

 

“Noto rosso”:

Nero d’Avola: minimo il 65%.

Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

“Noto” Nero d’Avola:

Nero d’Avola minimo l’ 85%.

Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Articolo 3

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata

di cui all’art. 1 comprende tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola, in

provincia di Siracusa.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare devono essere ad alberello o a controspalliera con una densità minima di

4.000 piante per ettaro per le tipologie rosse  

3.500 per il Moscato.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:

 

“Moscato di Noto”. 12,50 t/ha, 11,00% vol.;

“Moscato di Noto” Spumante: 12,50 t/ha, 11,00% vol.;

“Moscato di Noto” Liquoroso: 12,50 t/ha, 13,00% vol.;

“Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto”: 12,50 t/ha, 12,00% vol.;

“Noto” rosso: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Noto” Nero d’Avola: 11,00 t/ha, 12,50% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva per ettaro dovrà essere riportata purché la produzione non superi il 20%.

Qualora venga superato anche tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine.

Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima per ettaro deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’alcolizzazione dei vini liquorosi e l’eventuale affinamento, devono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all’art. 3 del presente disciplinare.

Per tutte le tipologie è consentito tuttavia che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio della zona di produzione delle uve di cui all’art. 3 purché all’interno della provincia di Siracusa e all’interno del territorio del comune di Ispica (Ragusa).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere elaborate in conformità delle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia “Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto” deve essere ottenuta con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa.

Per la tipologia “Moscato di Noto” liquoroso la fermentazione si protrae fino ad ottenere

un titolo alcolometrico volumico effettivo di 6,50% vol.

dopo di che si può procedere all’aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino. Il prodotto ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima dei

5 mesi a partire da quando è stato alcolizzato.

Le rese massime dell’uva in vino e del vino per ettaro, compresa l’eventuale aggiunta correttiva, comprese altresì le aggiunte occorrenti per l’elaborazione del tipo liquoroso, devono essere le seguenti:

 

“Moscato di Noto”: 70%, 87,50 hl/ha;

“Moscato di Noto” Spumante: 70%, 87,50 hl/ha;

“Moscato di Noto” Liquoroso: 70%, 87,50 hl/ha;

“Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto”: 50%, 62,50 hl/ha;

“Noto” rosso: 70%, 84,00 hl/ha;

“Noto” Nero d’Avola: 70%, 77,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Moscato di Noto”:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: aromatico, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Moscato di Noto” Spumante:

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante e in tale stato conservabile in condizioni normali;

colore: paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio;

profumo: aroma caratteristico di Moscato;

sapore: delicatamente dolce, aromatico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 8,00% vol.;

zuccheri riduttori minimo: 50,0 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

pressione assoluta in bottiglia a 20° C: almeno 4 atmosfere.

 

“Moscato di Noto” liquoroso:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: delicato, fragrante di Moscato;

sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto”:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

 

“Noto” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto,fresco;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Noto” Nero d’Avola:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granati;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all’eventuale affinamento e/o conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

 

Articolo. 7

Designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell’etichettatura del tipo passito è consentito riportare la menzione “vino ottenuto da uve appassite al sole” se le uve del corrispondente prodotto sono state appassite interamente mediante esposizione al sole.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d’origine del vino, salve le norme più generali più restrittive.

L’indicazione della categoria merceologica “Vino liquoroso di qualità prodotto in regioni determinate” per il tipo liquoroso, deve essere riportata immediatamente al di sotto della Denominazione.

La menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unita geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 1,5 chiusi con i sistemi ammessi dalle norme vigenti, escluso il sistema di chiusura con tappo corona.

E’ ammessa tuttavia la confezione in bottiglia fino a l. 3,00 esclusivamente in bottiglia bordolese.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata ricade nell’estremo lembo sud-orientale della Sicilia e comprende quattro comuni in provincia di Siracusa (Noto, Rosolini, Pachino e Avola).

La giacitura prevalente è di pianura e bassa collina, da 0 a 300 m. s.l.m.

Il clima è mediterraneo caldo-arido, con temperature medie intorno ai 17,6 °C, cioè tra le più alte della Sicilia e, con temperature più elevate nel periodo giugno-settembre con punte massime nei mesi di luglio-agosto.

La piovosità media annua è di circa 400 mm, con precipitazioni concentrate nel periodo autunno invernale  e con scarse piogge nei mesi estivi.

I suoli sono prevalentemente del tipo bruno calcareo, con discreta quantità di sostanza organica e buona dotazione di elementi minerali, ma sono presenti anche regosuoli da rocce argillose (argillosi ed argilloso-calcarei), suoli calcarei ed anche suoli rossi mediterranei.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a DOC “Noto”.

La zona di produzione della DOC “Noto” appartiene ad una plaga di antichissima tradizione vitivinicola; la presenza della vitivinicoltura è testimoniata sin dai tempi della colonizzazione greca della Sicilia orientale.

La città di Pachino, fondata nel 1760 trae il nome da due parole greche “Pachis” (abbondante) e oinos (vino).

Gabriele Castelli, principe di Torremuzza, nella sua Sicilia numismatica del 1781, mostra il disegno della moneta di Abolla, città bizantina dalla quale con molta probabilità discende l’odierno abitato di Avola; la moneta, su di una faccia, a testimonianza della vocazione vitivinicola della zona, mostra, a pieno campo, un grappolo d’uva colmo di acini (in F. Grignani Pantano, 1996).

La estensione ed importanza dei vigneti presenti nella zona a partire dalla fine del secolo XV, è testimoniata dai numerosi atti di vendita e di dotazione presenti nei registri notarili.

Nel 1747, un manoscritto redatto dalla Deputazione della città di Avola informa sul valore delle vigne in tale anno. In particolare evidenzia come il loro prezzo, nelle contrade Fiumara, Zagaria, Gaggi e nei bassifondi limitrofi, sia valutato il doppio rispetto alle vigne piantate in altre contrade del territorio (in F. Grignani Pantano, 1996).

I vini di Avola, nel ‘700, sono comunque rinomati se i viaggiatori stranieri che in questo secolo visitano la Sicilia, si soffermano nella città per osservare le piantagioni di canna da zucchero e per degustarne i vini (in F. Grignani Pantano, 1996).

Risale intorno agli anni 1774-77 un primo riferimento al Nero d’Avola, da parte del fiorentino Domenico Sistini, bibliotecario presso il Principe Biscari, a Catania; descrivendo i vigneti del siracusano annota che tale vitigno produce una “ottima qualità di vino”.

L’abate Paolo Balsamo (1809) così si esprime: “Il vino è per Avola un’importantissima derrata. Le più stimate uve nere sono osso nero, nero campanello, nero d’Avola, montonico, vernaccione nero”. (in C. Di Rosa , 1996)

Alla fine dell’800 col nome di Pachino s’intendeva la produzione di Noto, Avola e Pachino a base esclusiva di “Nero d’Avola”.

Questi vini erano molto richiesti dal Mezzogiorno della Francia che li dirottava verso la Gironda e la Borgogna.

Ma questa zona era anche rinomata per la produzione di vini bianchi: il Moscato di Siracusa viene infatti identificato con il Pollio siracusano , il più antico vino d’Italia , così chiamato dal nome del re tracio che governò Siracusa nel VII sec. A.C.

A fine 800 si ha testimonianza anche di rinomati vini bianchi tra cui l’Albanello di cui esistevano due tipi, uno secco e uno dolce. Gli Albanelli più famosi si producevano a Siracusa e Floridia ma anche ad Avola e Noto (Pastena 1999).

Nel 1848 Noto poteva vantare 1.764 ettari di vigneto, Avola 527, Pachino nel 1929 vanta circa 3.000 ettari di vigneto a testimonianza dell’importanza che rivestiva la vitivinicoltura in questa zona.

Nella seconda metà dell’ottocento l’invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell’isola e nel siracusano (1884-1886) la vite viene soppiantata da altre colture.

Negli anni della ricostituzione dei vigneti, dopo l’invasione fillosserica, il Nero d’Avola, come altri vitigni, viene utilizzato per innestare barbatelle di “Riparia” e offerto agli agricoltori. (in C. Di Rosa 1996)

Ad Avola, come nel circondario, qualche agricoltore esperto incominciò a fornirsi di viti americane innestate, e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.

L’“attuale” Moscato di Noto ottenuto dal vitigno Moscato bianco è stato codificato dalla Cantina Sperimentale di Noto, nella persona dell’allora direttore dr. Carlo Monteneri.

Nel 1933 nella prima mostra mercato di Siena dei vini tipici italiani era presente il Moscato di Noto come vino tipico italiano.

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi.

La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Noto”, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC “Noto” prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

E’ stato riconosciuto come DOC “Moscato di Noto” nel 1974 con Dpr 14 marzo 1974.

In questo primo disciplinare si distinguevano solo tre tipi: il naturale, il liquoroso e lo spumante a base esclusiva di Moscato bianco.

Successivamente, con decreto ministeriale del 2/1/2008, è stato modificato il disciplinare di produzione della DOC “Moscato di Noto” e, contestualmente, in virtù delle “novità” introdotte, ne è stata cambiata la denominazione, da “Moscato di Noto” a quella più omnicomprensiva di “Noto”.

Si avvertiva ormai da tempo la necessità di un nuovo disciplinare, più dettagliato nel fissare determinati parametri e più rispondente alla evoluzione dei gusti dei consumatori pur nel rispetto della “tradizione” e dell’identità del prodotto

Sono state introdotte le tipologie “Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto” , “Noto rosso” e “Noto Nero d’Avola”.

E’ stata introdotta la tipologia “Moscato Passito o “Passito di Noto”, considerato che l’appassimento delle uve è da sempre stata una tecnica tradizionale della zona ma non era stata “codificata ” nel primo disciplinare.

Anticamente , infatti, le uve di Moscato venivano fatte appassire per incrementare la percentuale di zucchero nell’acino a seguito della disidratazione, contemporaneamente ottenendo una maggiore quantità di alcol, ma anche di estratti, migliorando in rotondità e complessità aromatica, ed aumentando l’intensità del colore.

Le nuove tipologie “Noto” rosso e “Noto” Nero d’Avola sono state introdotte nel nuovo disciplinare considerata la forte presenza di questo vitigno nella zona di produzione della DOC (in provincia di SR è la cultivar più diffusa con l’ 84% di incidenza sulla superficie vitata totale della provincia) ed anche il fatto che tale zona della Sicilia è quella, se non di origine, quanto meno di più antica coltivazione del vitigno siciliano più famoso.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, Moscato bianco e Nero d’Avola, sono coltivati nell’area geografica considerata da tempi molto antichi e sono anche quelli attualmente più diffusi; il Moscato Bianco, probabilmente originario dalla Grecia, è coltivato in tutti i paesi del Mediterraneo da molti secoli; da studi recenti di ampelografia genetica si è evinto che il Moscato è stato il primo vitigno ad essere coltivato ed il progenitore di tutte le uve.

Catone lo chiamava “Uva apicia”, mentre Columella, Plinio e Varrone “Vite Apiana” in quanto particolarmente prediletta dalle api per il sapore dolce e zuccherino delle bacche.

Si ipotizza che fosse uno dei vitigni di base del “Vinum Balintium”, celebrato da Plinio, Fazello ed altri storici latini.

Nel 1868 viene descritto dal Barone Mendola ed i Bollettini Ampelografici di fine ottocento lo riportano tra i vitigni più coltivati in questo areale.

La zona di produzione della DOC Noto è con molta probabilità la zona di origine del vitigno Nero d’Avola e sicuramente quella di più antica coltivazione.

L’altro nome ”Calabrese” con il quale è chiamato il vitigno Nero d’Avola, non fa sicuramente riferimento ad una sua origine dalla Calabria ma deriva da “Calea” in dialetto siciliano uva e da “Aulisi” in siciliano Avola, cioè uva di Avola.

Nel 1870 Angelo Nicolosi lo annovera tra le “specie più pregiate per il vino, che in Sicilia si coltivano”.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona e tali da conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia ed il clima dell’areale di produzione, l’esposizione favorevole dei vigneti , la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Noto”.

In particolare la generale distribuzione di terreni in cui le due componenti argillosa e calcarea sono sempre presenti pur con proporzioni variabili, così come la quasi sempre discreta presenza di sostanza organica e minerale, fa sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo aridi, né troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

E' vietata infatti ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso volta a garantire il normale equilibrio vegeto-produttivo della pianta e a migliorare le caratteristiche qualitative delle uve attraverso un adeguato rapporto dei costituenti principali del mosto.

La raccolta delle uve viene effettuata per quanto riguarda il Moscato bianco all’incirca dal venti agosto in poi, mentre per il Nero d’Avola all’incirca dalla seconda decade di Settembre.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Noto”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche.

Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state nel corso della storia migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Noto”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETO SIRACUSA

VIGNETI SIRACUSA

SIRACUSA

D.O.C.

Decreto 14 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.La denominazione di origine controllata “Siracusa” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Siracusa” Moscato;

“Siracusa” Moscato Spumante;

“Siracusa” Passito;

“Siracusa” Nero d’Avola;

“Siracusa” Syrah;

“Siracusa” Rosso;

“Siracusa” Bianco.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

“Siracusa” Moscato e “Siracusa” Passito:

Moscato bianco per almeno l’85%;

possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

 

“Siracusa” Moscato Spumante:

Moscato bianco per almeno l’85%;

possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni aromatici a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

 

“Siracusa” Nero d’Avola:

Nero d’Avola per almeno l’85%;

possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

 

“Siracusa” Syrah:

Syrah per almeno l’85%;

possono concorrere fino a un massimo del 15% altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

 

 “Siracusa” bianco:

Moscato bianco per almeno il 40%;

possono concorrere fino a un massimo del 60% altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

“Siracusa” Rosso:

Nero d’Avola per almeno il 65%;

possono concorrere fino a un massimo del 35% altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 comprende tutto il territorio del comune di Siracusa.

 

Articolo 4

Norme per la coltivazione

 

1.Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2.Le forme d’allevamento, con esclusione della forma di allevamento a tendone, i sesti di impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e di vini.

I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere ad alberello o a controspalliera con una densità minima di 4.000 piante per ettaro qualunque sia la tipologia.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

3.La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:

 

“Siracusa” Moscato: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Siracusa” Moscato Spumante: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Siracusa” Passito: 8,50 t/ha, 13,00% vol.;

“Siracusa” Nero d’Avola: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Siracusa” Syrah: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Siracusa” Rosso: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Siracusa” Bianco: 12,00 t/ha, 11,00% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva per ettaro dovrà essere riportata purché la produzione non superi il 20%.

Qualora venga superato anche tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le operazioni di vinificazione, e l’eventuale affinamento, devono essere effettuate all’interno del territorio del comune di produzione di cui all’art 3 del presente disciplinare.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di spumantizzazione siano effettuate nell’ambito del territorio della regione Sicilia.

2.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3.E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

4. La tipologia “Siracusa” Passito deve essere ottenuta con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con i metodi ammessi dalla vigente normativa.

5.Le rese massime dell’uva in vino e del vino per ettaro, devono essere le seguenti:

 

“Siracusa” Moscato: 70%, 56,00 hl/ha;

“Siracusa” Moscato Spumante: 75%, 82,50 hl/ha;

“Siracusa” Passito, 50%, 42,50 hl/ha;

“Siracusa” Nero d’Avola, 70%, 77,00 hl/ha;

“Siracusa” Syrah: 68%, 68,00 hl/ha;

“Siracusa” Rosso: 75%, 90,00 hl/ha;

“Siracusa” Bianco: 75%, 90,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Siracusa” Moscato:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: caratteristico; dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,50 % vol. per il tipo dolce;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Siracusa” Moscato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato tenue;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: caratteristico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,50% vol.  per il tipo dolce;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Siracusa” Passito:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore : dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Siracusa” Nero d’Avola:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granato:

profumo: caratteristico, intenso;

sapore : secco, piacevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Siracusa” Syrah:

colore: rosso rubino molto intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: intenso, persistente con sentore di frutti rossi;

sapore : morbido, di corpo, leggermente tannico con retrogusto persistente e fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Siracusa” Bianco:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato tenue;

profumo: fine ed elegante;

sapore: delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Siracusa” Rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1.Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nell’etichettatura del tipo passito è consentito riportare la menzione “vino ottenuto da uve appassite al sole” se le uve da cui deriva sono state appassite interamente mediante esposizione al sole.

3. Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelle utilizzati per la denominazione d’origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

4. L’indicazione della menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.

5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Siracusa” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini di cui all’art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro fino al volume nominale di litri 1,5.

2. Per le tipologie Siracusa bianco, Siracusa Rosso, Siracusa Nero d’Avola è consentito il confezionamento in recipienti di vetro di capacità fino a litri 5.

3. Per la tipologia Siracusa Moscato Spumante è consentito il confezionamento in recipienti di vetro, per vino spumante, di capacità fino a litri 3.

4. Per la tipologia “Siracusa” Passito è consentito il confezionamento in recipienti di vetro, bordolese o similare, di capacità fino a litri 1,5.

5. Per i vini di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente con l’esclusione del tappo a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio del comune di Siracusa, nella Sicilia sud-orientale.

La giacitura prevalente è di pianura e bassa collina.

Il clima è quello tipico mediterraneo con precipitazioni concentrate nel periodo autunno-inverno e siccità per i restanti mesi dell’anno con una piovosità media annua di circa 500 mm.

Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche si tratta per lo più di suoli di natura geologica pliocenica, bruno-calcarei litosuoli-regosuoli, con un grado di argillosità intorno al 25%, a reazione sub-alcalina, con discreta quantità di sostanza organica e buona dotazione di elementi minerali.

La presenza di fiumi e la posizione ai piedi dei monti Iblei garantisce acqua in abbondanza.

Tutti questi elementi climatico-ambientali sono quindi congeniali ad una viticoltura mirata alla qualità.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a DOC “Siracusa”.

La zona di produzione della DOC “Siracusa” appartiene ad una plaga di antichissima tradizione vitivinicola; la presenza della vitivinicoltura è testimoniata sin dai tempi della colonizzazione greca della Sicilia orientale.

Il Moscato di Siracusa viene infatti identificato (S. Landolina Nava 1802) con il Pollio siracusano, il più antico vino d’Italia, così chiamato dal nome del re tracio che governò Siracusa nel VII sec. A.C.

Nel 1768, G. A. Arnolfini annovera il Moscato di Siracusa tra i vini degni di nota.

Nell’Ottocento la produzione pregiata di Moscato di Siracusa si aveva nei terreni calcareoargillosi, bianchi, tra Siracusa e Floridia (B. Pastena 1999).

Il Briosi (1879) dice del Moscato di Siracusa che nell’Ottocento esso era considerato “rinomato nel commercio di tutto il mondo”.

Nel 1900 due Moscati di Siracusa vengono premiati all’esposizione universale di Parigi.

Nel 1848 il comune di Siracusa poteva vantare ben 1.400 ettari vitati, secondo solo a Noto con 5.852 ettari, a testimonianza della importanza che rivestiva la vitivinicoltura in questa zona (Pastena 1999).

A fine 800 si ha testimonianza anche di altri rinomati vini bianchi tra cui l’Albanello di cui esistevano due tipi, uno secco e uno dolce. Gli Albanelli più famosi si producevano a Siracusa e Floridia ma anche ad Avola e Noto (Pastena 1999).

Ma questa zona era rinomata anche per i vini rossi; risale intorno agli anni 1774-77 un primo riferimento al Nero d’Avola, da parte del fiorentino Domenico Sistini, bibliotecario presso il Principe Biscari, a Catania; descrivendo i vigneti del siracusano annota che tale vitigno produce una “ottima qualità di vino”.

Questi vini rossi di Siracusa, derivati dalle uve del Nero d’Avola, erano ancora più colorati ed alcolici di quelli di Pachino ed erano molto richiesti intorno al 1800 dal Mezzogiorno della Francia che li dirottava verso la Gironda e la Borgogna.

Nella seconda metà dell’ottocento l’invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell’isola e nel siracusano (1884-1886) la vite viene soppiantata da altre colture.

Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell’innesto su vite americana resistente alla fillossera e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi, antesignani degli attuali vini a denominazione di origine Siracusa.

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi.

La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza della denominazione come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

E’ stato riconosciuto come DOC “Moscato di Siracusa” nel 1973 con Dpr 26 giugno 1973.

In questo primo disciplinare veniva riconosciuta la sola tipologia Moscato di Siracusa.

Successivamente, con decreto ministeriale 14 ottobre 2011 è stato modificato il disciplinare di produzione della DOC e, contestualmente, in virtù delle “novità” introdotte, ne è stata cambiata la denominazione, da “Moscato di Siracusa” a quella più omnicomprensiva di “Siracusa”.

Si avvertiva ormai da tempo la necessità di un nuovo disciplinare, più dettagliato nel fissare determinati parametri e più rispondente alla evoluzione dei gusti dei consumatori e alla evoluzione vitivinicola della zona, pur nel rispetto della “tradizione” e dell’identità del prodotto.

Sono state definite le tipologie “Siracusa” Moscato, “Siracusa” Moscato Spumante, “Siracusa” Passito, “Siracusa” Nero d’Avola, “Siracusa” Syrah, “Siracusa” Rosso, e “Siracusa” Bianco.

E’ stata differenziata la tipologia “Siracusa” Moscato e “Siracusa” Passito per la quale è necessario l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, considerato che l’appassimento delle uve è da sempre stata una tecnica tradizionale della zona. Anticamente, infatti, le uve di Moscato venivano fatte appassire per incrementare la percentuale di zucchero nell’acino a seguito della disidratazione, contemporaneamente ottenendo una maggiore quantità di alcol, ma anche di estratti, migliorando in rotondità e complessità aromatica, ed aumentando l’intensità del colore.

Le nuove tipologie “Siracusa” rosso, “Siracusa” Nero d’Avola, e “Siracusa” Syrah sono state introdotte nel nuovo disciplinare considerata la forte presenza del Nero d’Avola nella zona di produzione della DOC (nel comune di Siracusa è la seconda cultivar più diffusa dopo il Moscato Bianco) ed anche il fatto che tale zona della Sicilia è quella, se non di origine, quanto meno di più antica coltivazione del vitigno siciliano più famoso, mentre il Syrah è la cultivar più diffusa

dopo il Moscato bianco e il Nero d’Avola.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, Moscato bianco e Nero d’Avola, sono coltivati nell’area geografica considerata da tempi molto antichi e, sono anche quelli attualmente più diffusi; il Moscato Bianco, probabilmente originario dalla Grecia, è coltivato in tutti i paesi del Mediterraneo da molti secoli; da studi recenti di ampelografia genetica si è evinto che il Moscato è stato il primo vitigno ad essere coltivato ed il progenitore di tutte le uve.

Catone lo chiamava “Uva apicia”, mentre Columella , Plinio e Varrone “Vite Apiana” in quanto particolarmente prediletta dalle api per il sapore dolce e zuccherino delle bacche.

Si ipotizza che fosse uno dei vitigni di base del “Vinum Balintium”, celebrato da Plinio, Fazello ed altri storici latini.

Nel 1868 viene descritto dal Barone Mendola ed i Bollettini Ampelografici di fine ottocento lo riportano tra i vitigni più coltivati in questo areale.

La zona di produzione della DOC Siracusa è con molta probabilità la zona di origine del vitigno Nero d’Avola e sicuramente quella di più antica coltivazione.

Nel 1870 Angelo Nicolosi lo annovera tra le “specie più pregiate per il vino, che in Sicilia si coltivano”.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona e tali da conferire alle uve ed ai vini le specifiche

caratteristiche di qualità;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

I suoli cromaticamente bianchi e calcarei, tipici, di questo areale generano vini di ottima struttura, freschi e con un corredo olfattivo caratterizzato dalla predominanza di aromi fruttati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia ed il clima dell’areale di produzione, l’esposizione favorevole dei vigneti, la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Siracusa”.

In particolare la generale distribuzione di terreni in cui le due componenti argillosa e calcarea sono sempre presenti pur con proporzioni variabili, così come la quasi sempre discreta presenza di sostanza organica e minerale, fa sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo aridi, né troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

E' vietata infatti ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso volta a garantire il normale equilibrio vegeto-produttivo della pianta e a migliorare le caratteristiche qualitative delle uve attraverso un adeguato rapporto dei costituenti principali del mosto.

La raccolta delle uve viene effettuata per quanto riguarda il Moscato bianco all’incirca da fine agosto prima decade di settembre, mentre per il Nero d’Avola all’incirca tra la prima e la seconda decade di Settembre.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Siracusa”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche.

Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state nel corso della storia migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Siracusa”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

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Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli

sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.