Sicilia › TRAPANI

ALCAMO D.O.C.

DELIA NIVOLELLI D.O.C.

ERICE D.O.C.

MARSALA D.O.C.

PANTELLERIA D.O.C.

SALAPARUTA D.O.C.

VIGNETI PANTELLERIA

VIGNETI PANTELLERIA

ALCAMO

D.O.C.

Decreto 30 settembre1999

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata “Alcamo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianco, anche spumante,

bianco classico,

vendemmia tardiva,

Catarratto,

Ansonica o Inzolia,

Grillo,

Grecanico,

Chardonnay,

Müller Thurgau,

Sauvignon,

rosato, anche spumante,

rosso, anche riserva e novello,

Calabrese o Nero d'Avola,

Cabernet sauvignon,

Merlot

Syrah.

 

La specificazione classico è riservata al vino bianco che segue le specifiche norme di produzione e non può essere abbinata ad alcuna altra menzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini della denominazione di origine “Alcamo” seguiti da una delle specificazioni di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelogafica:

 

Bianco, bianco spumante e vendemmia tardiva:

Catarratti,:non meno del 60%;

Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Müller Thurgau e Sauvignon,:da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 20%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Classico:

Catarratto bianco comune e/o catarratto bianco lucido: non meno dell'80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 20%, le uve di uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Rosato e rosato spumante:

Tali vini devono essere ottenuti dalla vinificazione in bianco dei seguenti vitigni:

Nerello mascalese, Calabrese o Nero d'Avola, Sangiovese, Frappato, Perricone, Cabernet sauvignon, Merlot e Syrah: da soli o congiuntamente.

 

Rosso, rosso novello e rosso riserva:

Calabrese o Nero d'Avola, non meno del 60%;

Frappato, Sangiovese, Perricone, Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Catarratto,

Ansonica o Inzolia,

Grillo,

Grecanico,

Chardonnay,

Müller Thurgau,

Sauvignon,

Calabrese o Nero d'Avola,

Cabernet Sauvignon,

 Merlot

Syrah:

le uve dei rispettivi vitigni per non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 15%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del comune di

Alcamo

ed in parte il territorio dei comuni di

Calatafimi,  Castellammare del Golfo, Gibellina;

in provincia di Trapani;

Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato;

in provincia di Palermo

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto di incrocio tra il torrente San Cataldo e la strada statale n. 187, la linea di delimitazione risale detto torrente fino ad incrociare e seguire la strada che raggiunge il chilometro 2,500 della provincia per Balestrate e da qui, fino alla statale n. 113 (bivio Balestrate) che segue, verso est, fino all'alveo del fiume Jato (ponte Tavur).

Percorre l'alveo del fiume Jato fino all'incrocio con il vallone Desisa e quindi, seguendo, prima il Desisa e poi il vallone Muffoletto, raggiunge la quota 255, dove incontra e segue la mulattiera che passa per quota 312, contrada Rataria, le sorgenti di monte Raitano, la quota 373 fino a congiungersi con il fiume, costeggiando e includendo le contrade Pernice, Perciata, Sparacia e Montagnola, e raggiungendo il punto di incrocio con la strada per Camporeale che segue fino a quest'ultimo centro abitato.

Da Camporeale, la linea di delimitazione segue, fino al chilometro 13,000, la strada che porta a Poggioreale per proseguire poi lungo la strada che conduce al chilometro 24,000 fino al chilometro 22,200, dove incontra il chilometro 20,000 della strada proveniente da Catalafimi che risale fino a quest'ultimo centro abitato. Da qui raggiunge il chilometro 346 della statale n. 113, raggiungendo, verso nord, l'alveo del fiume Caggera che segue fino al ponte Bagni, da dove, lungo la provinciale, raggiunge Castellammare del Golfo. Prosegue poi per la statale n. 187 fino al torrente San Cataldo, punto di inizio della delimitazione.

 

Le uve atte alla produzione del tipo bianco con la menzione classico devono provenire dai vigneti della zona più antica che è delimitata dall'altitudine non inferiore ai 250 metri sul livello del mare ed è così delimitata:

partenza dalla s.s. 113 al bivio per Valguarnera Grisi e prosegue in direzione di S. Cipirrello fino al bivio S. Anna, dove incrocia la strada provinciale 30.

Percorre tale strada fino al bivio per la strada provinciale 18 Alcamo - Camporeale, proseguendo fino al centro urbano di Camporeale.

Da qui la delimitazione segue il percorso della strada provinciale 46 fino ad incrociare la s.s. 119. Oltrepassando la s.s. 119 e l'autostrada A 29 in direzione di Calatafimi, la delimitazione segue il percorso della s.p. 12 del Busecchio fino al centro urbano di Calatafimi.

Da qui arriva alla s.s. 113, segue il percorso del fiume Kaggera fino a ponte bagdi rientrando a tale punto sul percorso

della s.s. 113 che segue in direzione di Palermo, oltrepassa il centro urbano di Alcamo e prosegue fino a ricongiungersi al punto di partenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Alcamo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da escludere i vigneti impiantati su terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

La densità minima per i nuovi impianti ed i reimpianti non può essere inferiore a

3.000 ceppi per ettaro per i vitigni a bacca rossa e per il tipo classico

2.500 per i vitigni a bacca bianca.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, ad alberello e controspalliera, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve.

Sono esclusi espressamente i vigneti allevati a tendone.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a

12,00 t/ha per i vini bianchi e rosati,

11,00 t/ha per i vini rossi

8,00 t/ha  per il tipo vendemmia tardiva per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione totale non superi del 20% i limiti massimi su riportati.

Tale esubero non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata “Alcamo”.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11,00% vol. per i tipi bianchi e rosati,

11,50% vol. per i tipi rossi,

a eccezione dei tipi spumante per i quali e' consentito un titolo del 9,50% vol.;

del tipo vendemmia tardiva per il quale tale titolo non deve essere inferiore al 14,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del titolo alcolometrico e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno dei territori dei comuni ricadenti, anche solo in parte, all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti della zona d'origine oppure con mosto concentrato rettificato o con concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali in materia.

I tipi spumanti devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione in bottiglia o autoclave.

Per il tipo vendemmia tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da consentire l'acquisizione delle caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione ed essere

raccolte non prima del 15 settembre.

La resa massima delle uve in vino, compresi gli arricchimenti e le eventuali aggiunte occorrenti per la elaborazione dei tipi spumanti o ammesse per il tipo rosso riserva, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi, ad eccezione dei tipi rosati per i quali non puo' superare il 65% ed il tipo vendemmia tardiva per il quale non può essere superiore al 60%.

Qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5% non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Alcamo”; se la resa supera detti limiti di oltre il 5% tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di

origine controllata.

Pertanto la resa massima di vino per ettaro non potrà superare gli 84 ettolitri per i tipi bianchi, i

77,00 hl/ha per i tipi rossi e bianchi,

78,00 hl/ha per i tipi rosati ,

48,00 hl/ha per il tipo vendemmia tardiva.

Il tipo rosso riserva, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

2 anni,

di cui almeno sei mesi in contenitori di legno,

a decorrere dal 1 dicembre dell'anno di raccolta delle uve.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Alcamo” è ammesso l'affinamento in legno.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche incidenti sullo stesso territorio.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti

caratteristiche:

 

“Alcamo” Bianco:

colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: vinoso, intenso, fruttato, armonico;

sapore: asciutto, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Alcamo” Classico:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fragrante, fruttato, con sentori vegetali;

sapore: gradevole, con retrogusto amarognolo, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Alcamo” Bianco spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: intenso, fruttato, armonico;

sapore: da semisecco a molto secco, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Alcamo” Vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Alcamo” Catarratto:

colore: paglierino più o meno carico, con riflessi verdolini;

profumo: fragrante, fruttato, con lievi sentori vegetali;

sapore: gradevole, con retrogusto leggermente amarognolo, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore totale minimo: 16,00 g/l.

 

 “Alcamo” Ansonica o Inzolia:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: morbido, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore totale minimo: 15,00 g/l.

 

“Alcamo” Grillo:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: tipico, con sentori fruttati, con note vegetali;

sapore: asciutto, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore totale minimo: 15,00 g/l.

 

“Alcamo” Grecanico:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: delicato, fruttato, gradevole;

sapore: secco, tipico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Alcamo” Chardonnay:

colore: paglierino piu' o meno intenso;

profumo: intenso, fruttato, tipico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Alcamo” Müller Thurgau:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: intenso, caratteristico, con sentori erbacei;

sapore: sapido, equilibrato, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Alcamo” Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: tipico, secco, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 “Alcamo” Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, fruttato;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Alcamo” Rosato spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: rosa più o meno carico;

profumo: fine, fruttato;

sapore: dal semisecco al molto secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

 

“Alcamo” Rosso:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: speziato, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Alcamo” Novello:

colore: rubino più o meno carico, con riflessi violacei;

profumo: fruttato, tipico, intenso;

sapore: armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Alcamo” Riserva:

colore: rubino tendente al granato;

profumo: caratteristico, vinoso, intenso;

sapore: armonico, pieno, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Alcamo” Calabrese o Nero d'Avola:

colore: rubino più o meno acceso;

profumo: intenso, fruttato, speziato;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

 “Alcamo” Cabernet Sauvignon:

colore: rubino intenso;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Alcamo” Merlot:

colore: rubino più o meno carico;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Alcamo” Syrah:

colore: rubino più o meno acceso;

profumo: caratteristico, con note speziate;

sapore: intenso, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale ammessa conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria, baglio, tenuta, podere, fondo e similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Fatta eccezione per i tipi spumanti per i quali e' facoltativa, così come in alternativa può essere riportata l'annata di sboccatura, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Alcamo” deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per il tipo vendemmia tardiva non e' obbligatorio riportare in etichetta la menzione al colore bianco.

Per i tipi spumanti la menzione al colore bianco o rosato puo' seguire, in etichetta, quella della categoria merceologica.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

L'immissione al consumo dei vini di cui all'art. 1 va fatta esclusivamente in contenitori di vetro.

La tappatura di tali recipienti, qualora di capacità fino a 5 litri, esclusi gli spumanti, deve essere fatta con tappo raso bocca.

Per le confezioni fino a 0,375 litri e' ammesso il tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del comune di Alcamo ed in parte il territorio dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina, Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato.

I territori di cui sopra, si trovano in un ambiente prevalentemente di media collina. I terreni agrari sono fortemente influenzati dal substrato su cui si sono formati e sono distinguibili in tre grosse zone: una, dove lo spessore del terreno è abbastanza limitato e la dotazione di elementi nutritivi scarsa, comprende terreni a tessitura franca con elevato tenore di scheletro calcareo, in cui è assicurata una buona circolazione dell'aria e dell'acqua; fanno parte di questa zona le formazioni di classiche terre rosse(zona di Castellammare del Golfo), frammista a roccia affiorante. Procedendo

verso l'interno lo spessore tende ad aumentare e la tessitura tende all'argilloso.

Un'altra zona interessa gran parte del territorio: trattasi di regasuoli, meno strutturati e permeabili dei precedenti. Tuttavia nelle zone più pianeggianti è possibile riscontrare vaste formazioni di “terre nere” che sono tra i suoli più fertili dell'isola.

Infine la terza zona, poco rappresentata, nella quale i suoli si sono sviluppati nelle formazioni gassose della serie gassoso-solfifera siciliana. Poco profondi, reazioni neutre o sub-alcaline, talvolta tendenti all'argilloso, a strutturali, scuri e poveri di elementi nutritivi.

Le condizioni climatiche sono, in genere quelle della zona costiera settentrionale dell'isola, caratterizzate da miti temperature e piogge concentrate durante il periodo autunno-inverno con una piovosità media di 700 mm. annui.

La media altitudine determina una migliore distribuzione delle piogge e una escursione termica più costante che influenza positivamente i processi di fioritura di allegagione e maturazione dell'uva.

Inoltre la felice esposizione geografica dell'intera zona influisce sui fenomeni enzimatici che preposti al metabolismo degli acidi e degli zuccheri, determinano un miglioramento qualitativo del prodotto. La zona, pur essendo particolarmente interessata a vento (maestrale, tramontana e nel periodo primavera-estate scirocco) non subisce danni considerevoli in quanto la natura accidentata del terreno riesce ad attenuare l'influenza di questa avversità atmosferica.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

L'origine del “Bianco di Alcamo” ha una tradizione di pregio: dalla Rassegna Agricoltura Siciliana, anno IV, II edizione 1856, si rileva che il suddetto vino figura nell'elenco dei vini pregiati da pasto ed ancora nel 1887 ottenne il diploma di onore alla Fiera Vini di Venezia.

La viticoltura ha occupato sempre un posto di rilevante importanza nell'agricoltura alcamese ed il commercio ha dimostrato notevole interesse per questo vino tanto che è nata l'esigenza di espandere alle contrade dei comuni limitrofi, aventi le stesse caratteristiche pedoclimatiche la zona di produzione.

Tale espansione è stata anche accompagnata da una innovazione della compagine varietale mediante l'introduzione di varietà cosmopolite e altre tipologie di vino.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui

elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni.

Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Alcamo”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

L'origine di questo vino ha, infine, una tradizione di pregio acquistata, in qualche secolo di vita, come dimostrano attestati di benemerenza concessi da organismi esperti e qualificati.

La combinazione fra ambiente pedoclimatico la tradizione storica le tecniche produttive e la capacità imprenditoriale permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie dei vini DOC in questione, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66 – 90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010  (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

DELIA NIVOLELLI

D.O.C.

Decreto 10 giugno 1998

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli", accompagnata da una delle seguenti menzioni obbligatorie:

Chardonnay;

 

Damaschino;

Grecanico;

Grillo;

Inzolia;

Muller Thurgau;

Sauvignon;

Nero d'Avola;

Merlot;

Pignatello o Perricone;

Sangiovese;

Syrah;

bianco;

rosso;

spumante;

novello,

 

è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della zona di produzione appresso indicata e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

a) La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Grillo;

Grecanico;

Damaschino;

Inzolia;

Chardonnay;

Muller Thurgau;

Sauvignon;

Nero d'Avola;

Pignatello o Perricone;

Merlot;

Cabernet-Sauvignon;

Syrah;

Sangiovese,

è riservata ai vini ottenuti con almeno l'85% dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei suddetti vini, in misura non superiore al 15%, anche le uve di altri vitigni, purché a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

b) La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" seguita dalla specificazione "bianco" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Grecanico, Inzolia e Grillo, da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 65%.

Possono concorrere alla produzione di tale vino anche altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

 

c) La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli", seguita dalla specificazione "rosso" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nero d'Avola, Pignatello o Perricone, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah e Sangiovese da sole o

congiuntamente, in misura non inferiore al 65%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, autorizzati o raccomandati nella provincia di Trapani, da soli o congiuntamente e fino ad un massimo del 35%.

d) La denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" seguita dalla specificazione "spumante" e' riservata al prodotto ottenuto dalle uve delle varietà appresso indicate provenienti dai vigneti presenti in ambito aziendale:

Grecanico, Chardonnay, Inzolia, Damaschino e Grillo, da sole o congiuntamente.

Nel caso che uno dei suddetti vitigni sia rappresentato per almeno l'85%, la denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" spumante può essere seguita dalla specificazione del relativo vitigno.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" aventi diritto alle menzioni di cui all'articolo 2, lettere a), b) c) e d), comprende la parte del territorio dalla provincia di Trapani ed in particolare i territori comunali di

Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e Salemi,

individuati dalle sottoelencate particelle catastali:

a) comune di Mazara del Vallo:

il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,

152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230.

b) il comune di Marsala:

il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 199, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255, 256, 257, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 372, 373.

c) comune di Petrosino:

il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa:

ex comune di Mazara del Vallo: 54, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 115, 133, 134, 150, 151;

ex comune di Marsala: 344, 345, 346, 348, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397. 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406.

d) comune di Salemi:

il territorio compreso nei seguenti fogli di mappa: 55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 93, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" di cui all'articolo 1 devono rispondere, per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità e tipicità

Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti ubicati in terreni di medio impasto, di medio impasto tendenti all'argilloso o di medio impasto tendenti allo sciolto.

Sono da considerarsi inadatti e non possono essere iscritti nel predetto schedario viticolo i vigneti situati in terreni umidi o in terreni a predominanza di argilla pliocenica o comunque in terreni fortemente argillosi, anche se ricadenti d'interno della zona di produzione.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Sono escluse le forme di allevamento a tendone.

La densità d'impianto non deve essere inferiore a 2.500 piante per ettaro (con forme di allevamento a controspalliera o ad alberello);

per i nuovi impianti la densità non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso.

E' consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate

12,50 t/ha per tutte le tipologie di cui all'art. 2.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi.

In annate eccezionalmente sfavorevoli la Regione siciliana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero delle Politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Trapani, a eccezione della tipologia "spumante" per la quale la presa di spuma può effettuarsi anche al di fuori della zona di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:

9,50% vol. per la tipologia spumante;

10,50% vol. per tutti i vini bianchi;

11,50% vol. per tutti i vini rossi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'articolo 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

1) "Delia Nivolelli" Chardonnay:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso con sfumature talvolta verdognole;

profumo: fruttato, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno vellutato, fruttato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

2) "Delia Nivolelli" Damaschino:

colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

 

3) "Delia Nivolelli" Grecanico:

colore: giallo paglierino tenue con riflessi talvolta verdognoli;

profumo: delicato più o meno fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

4) "Delia Nivolelli" Grillo:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

5) "Delia Nivolelli" Inzolia:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

6) "Delia Nivolelli" Müller-Thurgau:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: tipico, delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

7) "Delia Nivolelli" Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: caratteristico, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

8) "Delia Nivolelli" Nero d'Avola:

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole, più o meno intenso;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,80 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

9) "Delia Nivolelli" Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

profumo: gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico, gradevole, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,80 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

10) "Delia Nivolelli" Merlot:

colore:rosso rubino, tendente all'arancione conl'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,80 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

11) "Delia Nivolelli" Syrah:

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, intenso, delicato e leggermente speziato;

sapore: asciutto, di giusto corpo e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,80 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

12) "Delia Nivolelli" Pignatello e Perricone:

colore: rosso rubino intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

13) "Delia Nivolelli" Sangiovese:

colore:rosso rubino, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, con profumo delicato;

sapore: armonico, asciutto, di giusto corpo, un po' tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

14) "Delia Nivolelli" Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi talvolta verdognoli;

profumo: delicato, piu' o meno fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

15) "Delia Nivolelli" Rosso:

colore: rosso più o meno intenso, granato vivace, con riflessi arancione se invecchiato;

profumo: vinoso, con profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, caldo, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,70 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

16) "Delia Nivolelli" Spumante:

spuma: fine, vivace e persistente;

colore: paglierino chiaro, con riflessi talvolta verdolini;

profumo: delicato, più o meno fruttato;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

17) "Delia Nivolelli" Novello Rosso:

colore:rosso rubino più o meno carico;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore sopra indicati.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

I vini rossi della denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" ottenuti con idonee tecniche di vinificazione e imbottigliati in conformità alla normativa specifica vigente, possono essere designati con il termine "novello".

I vini rossi della denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" se sottoposti ad un periodo minimo d'invecchiamento di

due anni

possono portare in etichetta la qualificazione "riserva".

Il periodo di invecchiamento, obbligatorio per i vini di cui sopra, decorre

dal 1° gennaio successivo all'anno di produzione delle uve.

E' vietato usare assieme alla denominazione di origine di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per tutti i vini della denominazione di cui al presente disciplinare, tranne che per lo spumante.

Il vino a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli" bianco, prodotto nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al precedente articolo 6, può essere immesso al consumo anche nel tipo frizzante naturale. In tal caso in etichetta e' obbligatoria l'indicazione del termine "frizzante".

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata "Delia Nivolelli", per l'immissione al consumo devono essere confezionati in recipienti di vetro, di volume non superiore a 5 litri.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area interessata al vino D.O.C. in questione comprende gli interi territori Comunali di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e parte del territorio di Salemi per una superficie territoriale rispettivamente di ettari 27.550, 24.140, 4450 e 2500; confina a sud con il mare Mediterraneo, a nord con i territori di Salemi e Trapani ad ovest con il territorio di Trapani e ad est con il territorio di Campobello di Mazara e Castelvetrano.

Il territorio interessato, morfologicamente, può essere suddiviso in tre zone: la prima si può identificare con la conca del Delia Nivolelli, e comprende tutta la fascia interna del Comune di Mazara del Vallo fino ad arrivare al territorio di Salemi, la seconda è rappresentata dall’entroterra del Comune di Marsala ed è costituita principalmente da suoli appartenenti all’Associazione Regosuoli – Suoli bruni – suoli bruni leggermente lisciviati e vertisuoli; la terza è costituita da un tavolato calcareo, che è presente lungo tutta la fascia costiera abbracciando i Comuni di Mazara del

Vallo, Petrosino e Marsala.

La conca del Delia Nivolelli presenta una giacitura più o meno pianeggiante, e risulta delimitata da un anfiteatro di altopiani e dossi collinari poco elevati, con tessitura prevalentemente argillosa.

Nel Comune di Mazara del Vallo la rete idrografica è rappresentata dai fiumi Mazzaro e Delia entrambi a carattere torrentizio; dal Delia viene alimentato un invaso della capacità potenziale di 18.000.000 mq con una superficie irrigabile di Ha 6.000 circa; la natura dei terreni è prevalentemente argillosa e alluvionale; il colore prevalente dei terreni è grigio chiaro – scuro.

Nel Comune di Marsala sono presenti due fiumi il Sossio e il Birgi ed un invaso artificiale “Zafferana” alimentato da un bacino imbrifero della capacita di 750.000 mq con una superficie irrigabile di Ha 250; la natura del terreno è prevalentemente argillosa.

Il tavolato calcareo che si riscontra in tutta la fascia costiera interessata alla D.O.C., presenta una giacitura pianeggiante ed una ricca falda freatica; il colore dei terreni varia dal rosso chiaro al rosso bruno, con tessitura equilibrata, buona permeabilità e quindi un’ottima potenzialità pedoagronomica, soprattutto dove il profilo è più profondo nei casi in cui viene effettuata l’irrigazione.

Il clima e di tipo mediterraneo, molto mite e poco piovoso nel periodo autunno - vernino e caldo arido nel periodo primaverile estivo, con una piovosità media di 576 mm suddivisa in 68 giorni piovosi; il clima del comprensorio è condizionato dalla presenza di forti venti (Tramontana da nord, Scirocco da SE, Ponente da ovest e Maestrale da NO).

L’irrigazione di soccorso nella zona in esame, considerato le caratteristiche climatiche sopra descritte, è particolarmente utile al fine di permettere un migliore andamento del decorso vegeto produttivo e l’esplicarsi delle migliori caratteristiche qualitative delle varietà coltivate.

Fattori umani rilevanti per il legame

La coltivazione della vite in questo territorio ha origini antichissime: già se ne ritrovano notizie nel libro “Il libro Ruggero” di Al Idrisi che narra della coltivazione della vite all’epoca dei Normanni, ma ha acquistato notevole sviluppo nel 1773 con Woodhouse e la nascita del vino Marsala, fino ai giorni nostri con una notevole varietà di tipologie di vini imbottigliati, da cantine sociali e/o private, molto apprezzati dal mercato.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio delimitato della DOC in questione presenta una giacitura più o meno pianeggiante, che, insieme all'esposizione favorevole dei vigneti, concorre a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Delia Nivolelli”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle poche piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La vendemmia viene effettuata dalla metà di agosto ai primi di ottobre, a seconda della varietà, dell’obiettivo enologico, della distanza dal mare e dell’andamento climatico.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca normanna fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Delia Nivolelli”.

Le varietà presenti sono prevalentemente quelle autoctone e, di recente si è avuto il rinnovamento della compagine varietale anche con l'introduzione di varietà alloctone, che, nelle condizioni pedo-climatiche della zona in esame, grazie alla capacità tecnica degli imprenditori agricoli del territorio, esplicano al meglio le loro caratteristiche, valorizzate dalle cantine del territorio, facendo ottenere i vini della DOC in argomento, che sono riusciti ad avere una rinomanza

e reputazione a livello internazionale. (Caruso e Minini Syrah Delia Nivolelli DOC. medaglia d’oro al “Syrah du monde” in Francia nel 2010, Vendemmia 2007 Great Gold Medal International Wine Guide 2011,Vendemmia 2007 I vini Veronelli 2011, Guida Luca Maroni 2011 Vendemmia 2007 , Vendemmia 2006 Medaglia di Argento Concours Mondial de Bruxelles 2010 etc.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ERICE

D.O.C.

Decreto 20 ottobre 2004

Modifica Decreto 20 maggio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione vini

 

La denominazione di origine controllata «Erice» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Erice» Bianco;

«Erice» Ansonica o Inzolia;

«Erice» Catarratto;

«Erice» Grecanico;

«Erice» Grillo;

«Erice» Chardonnay;

«Erice» Muller Thurgau;

«Erice» Sauvignon;

«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo;

«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon;

«Erice» Moscato;

«Erice» Passito;

«Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut);

«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva);

«Erice» Calabrese o Nero d'Avola;

«Erice» Frappato;

«Erice» Perricone o Pignatello;

«Erice» Cabernet Sauvignon;

«Erice» Syrah;

«Erice» Merlot.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Erice» Bianco:

Catarratti: minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei, alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, fino ad un massimo del 40%.

 

La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni

Chardonnay,

 Müller Thurgau,

Sauvignon,

Ansonica o Inzolia,

Grecanico dorato o Grecanico,

Grillo,

Catarratti,

Moscato di Alessandria o Zibibbo,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 15%.

 

«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo:

Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%.

 

«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon:

Sauvignon B. minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%.

 

«Erice» Passito:

Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%.

 

«Erice» Moscato:

Moscato di Alessandria minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%.

 

«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva):

Calabrese o Nero d'Avola: minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 40%.

 

La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni

Calabrese o Nero d'Avola,

Frappato,

Cabernet Sauvignon,

Perricone o Pignatello,

Syrah,

Merlot,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 15%.

 

«Erice» Spumante:

per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%;

per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto spumante altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 30%.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del comune di

Buseto Palizzolo

e parte dei territori dei comuni di

Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo, Paceco e Trapani.

 

La zona è così delimitata:

la delimitazione ha inizio nel comune di Erice in località Grotta Perciata per procedere in senso antiorario lungo le località San Matteo, Fontana Bianca, Martogna Porta Guastella, Torre dei quattro venti, Casa La Porta, Nord Santuario S. Anna, c.da Difali, Torrebianca, Villa Roccaforte fino ad incrociare la strada statale 113.

Si segue la strada statale 113 in direzione est sino ad arrivare in località Torretta, dove si interseca la via Fumosa; questa, viene percorsa in direzione sud fino ad incrociare la strada provinciale Trapani-Salemi che la si segue fino al Ponte della Collura.

Si continua lungo la linea del confine amministrativo del comune di Trapani fino ad arrivare in località Bruca dove si interseca il confine amministrativo di Buseto Palizzolo; da qui, sempre in senso antiorario, si prosegue lungo il confine amministrativo di Buseto Palizzolo, per arrivare in località Racabbe a quota 205 m s.l.m. che segna l'ingresso nel

territorio di Castellammare del Golfo.

La delimitazione procede in direzione nord lungo le quote 225, 231, 240 fino ad incrociare il confine amministrativo del comune di Custonaci.

Si segue detto confine per giungere in località Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci; da questo punto si

segue la linea immaginaria che attraversa case Fontana, Case La Porta, Case Chiova, Bellazita, zona sud-est località Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce.

Quindi si segue la zona pedemontana di Montagna Sparacio, si attraversa la strada provinciale Trapani-San Vito Lo

Capo, si procede lungo la linea che unisce le località Ronza, Mandra, Mandria Luppino, Piano Alastre, Portella del Cerriolo, fino ad incontrare il ponte del Rio Forgia.

Si segue il percorso del fiume in direzione c.da Linciasa per poi deviare in direzione ovest attraversando Baglio Sciare,

Rione Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio Todaro ed, infine, incontrare la grotta Berciata in territorio di Erice, quale punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

4.2 - Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a

3.500 per le uve a bacca bianca

4.000 per le uve a bacca nera,

in coltura specializzata.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono l'alberello e la controspalliera. Sono escluse le forme di allevamento espanse.

La Regione siciliana può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sesti d'impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

4.4 - Irrigazione, forzatura.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

Le produzioni massime di uva, espresse in tonnellate a ettaro, e le gradazioni minime naturali sono le seguenti:

 

“Erice bianco“: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice Ansonica”: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice Catarratto”: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice Grecanico”: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice Grillo”: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice Chardonnay”: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice Müller Thurgau”: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice Sauvignon“: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice Sauvignon vendemmia tardiva”: 6,00 t/ha, 16,00% vol.;

“Erice Zibibbo vendemmia tardiva”: 6,00 t/ha, 16,00% vol.;

“Erice Moscato”: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice passito”: 11,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Erice spumante” (dolce,Brut): 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Erice rosso”(anche riserva): 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Erice Calabrese o Nero d’Avola”: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Erice Frappato”: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Erice Perricone o Pignatello”: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Erice Cabernet”: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Erice Syrah”: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Erice Merlot”: 9,00 t/ha, 12,50% vol.

 

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 - Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, ivi compreso l'appassimento delle uve, l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

5.2 - Zona di imbottigliamento.

Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione, per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

5.3 - Correzioni.

Non e' consentito l'arricchimento.

5.4 - Elaborazione.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.

La tipologia passito deve essere ottenuta da uve appassite anche in fruttaio e/o con le tecniche ed attrezzature consentite dalla normativa vigente.

Le tipologie vendemmia tardiva devono essere ottenute da uve appassite sulla pianta.

5.5 - Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

 

“Erice bianco“: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Ansonica”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Catarratto”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Grecanico”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Grillo”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Chardonnay”: 70%, 63,00 hl/ha;

“Erice Müller Thurgau”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Sauvignon“:70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Sauvignon vendemmia tardiva”: 60%, 36,00 hl/ha;

“Erice Zibibbo vendemmia tardiva”: 60%, 36,00 hl/ha;

“Erice Moscato”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice passito”: 40%, 44,00 hl/ha;

“Erice spumante” (dolce,Brut): 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice rosso”(anche riserva): 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Calabrese o Nero d’Avola”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Frappato”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Perricone o Pignatello”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Cabernet”: 70%, 63,00 hl/ha;;

“Erice Syrah”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Erice Merlot”: 70%, 63,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie bianche, rosse e spumante, il 63% per le tipologie vendemmia tardiva, il 43% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.

L'eccedenza del 5%, se ne ha le caratteristiche, può essere designata come vino ad IGT.

5.6 - Invecchiamento.

Per il vino «Erice Rosso», la menzione «Riserva» è ammessa a condizione che, prima dell'immissione al consumo, venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di

due anni,

a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Erice» Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fragrante;

sapore: secco, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Erice» Grecanico:

colore: paglierino più o meno carico con riflessi verdolini;

profumo: delicato, gradevole piu' o meno fruttato;

sapore: secco, pieno, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 q/l.

 

«Erice» Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico;

sapore: fruttato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale min. 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Erice» Müller Thurgau:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico, aromatico;

sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Erice» Sauvignon:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Erice» Ansonica o Insolia:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato;

sapore: secco, armonico con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Erice» Grillo:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: intenso, delicato;

sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Erice» Catarratto:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato;

sapore: secco, armonico con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Erice» Moscato:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: aromatico caratteristico;

sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Erice» Spumante Dolce:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: aromatico, caratteristico;

sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 6,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

zuccheri minimo: 50,00 g/l..

 

«Erice» Spumante Brut:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito;

sapore: fresco con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

zuccheri massimo: 15,00 g/l.

 

«Erice» Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Erice» Calabrese o Nero d'Avola:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, pieno, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidita' totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Erice» Frappato:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, lievemente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Erice» Perricone o Pignatello:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, armonico leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Erice» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Erice» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Erice» Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, piacevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

«Erice» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati;

profumo: complesso, etereo, fine;

sapore: asciutto, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Erice» Passito:

colore: da paglierino a dorato;

profumo: caratteristico, persistente;

sapore: dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol,;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo:

colore: da paglierino a dorato;

profumo: caratteristico, persistente;

sapore: dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Erice» Vendemmia tardiva Sauvignon:

colore: da giallo paglierino al dorato carico;

profumo: caratteristico, persistente;

sapore: dolce, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione siciliana, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 - Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 - Annata.

Nell'etichettatura dei vini «Erice» l'indicazione dell'annata di produzione dell'uve è obbligatoria per i tipi tranquilli.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1 - Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale di

0,187 litro, 0,250 litro, 0,375 litro, 0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro, 1,500 litro, 3 litri e 5 litri.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

I territori di cui all'art. 3, modificato dall'art. unico del DM 20/05/2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 137 del 15/06/2011, visti nel loro insieme, evidenziano connotati storico culturali ed agro-ambientali di inequivocabile continuità, tanto che l'ambito territoriale di riferimento bene può configurarsi come un “unico” territorio che ha caratterizzato le varie tipologie di vino.

La zona di produzione è molto ondulata per il diverso giuoco che ha avuto la degradazione meteorica nell'alternanza di masse rocciose dure e tenere.

Sono presenti rocce calcaree ed argillose che, reagendo in modo diverso all'azione degli agenti atmosferici hanno dato forma ad un rilievo orografico molto vario. Il territorio è infatti cosparso di alture, che in determinati punti assurgono a veri e propri monti(Monte Erice e Montagna Grande a Trapani); prevalgono però le colline con un'altitudine media di circa 200 metri s.l.m.

I suoli su cui prospera la vite, nella quasi totalità dei casi sono di medio impasto con tendenza all'argilloso.

Il clima è mediterraneo insulare con inverni anche piovosi(piovosità media annua 600 mm) ed estati calde ed asciutte.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Anche il fattore umano ha dato e continua a dare influenza alla civiltà mediterranea della vite e del vino.

L'utilizzazione della menzione geografica “Erice” risiede nell'influenza che l'omonima cittadina ha avuto nei riguardi dei territori “sottostanti”.

Nel corso dei secoli, infatti, è emersa l'indiscutibile superiorità socio-politica di Erice-vetta che ha condizionato il modo di vivere degli habitatores, colonizzatori dei territori situati alle pendici del Monte, che da sempre dell'agricoltura hanno fatto uno dei settori di primaria importanza.

In questo territorio la viticoltura ha origini remote: la presenza di numerosi “bagli”, tipici aggregati rurali, testimonia l'esistenza di un'affermata tradizione enologica; quasi tutti i “bagli” sono segnati da un'indelebile impronta enologica per effetto della presenza di caratteristici elementi come il palmento per la pigiatura delle uve, il torchio e la cantina, dove venivano collocate le botti.

Successivamente la viticoltura locale è stata chiamata a sostanziali innovazioni: affermazione di nuovi sistemi di allevamento, soprattutto a media espansione, rinnovamento della compagine varietale anche con l'introduzione di varietà cosmopolite.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi

maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni.

Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Erice”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Erice” .

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Erice”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli

sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

MARSALA

D.O.C.

D.P.R. 17 novembre 1986

Modifica Decreto 21 dicembre1991

Modifica Decreto 28 febbraio 1995

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Marsala”, “Vino Marsala” e “Vino di Marsala”, che deve essere

integrata a seconda delle caratteristiche del prodotto dai qualificativi di legge

“Fine”,

“Superiore”,

“Superiore Riserva”,

“Vergine” o “Soleras”,

“Vergine Riserva” o “Soleras Riserva”,

“Vergine Stravecchio” o “Soleras Stravecchio”,

è riservata ai vini liquorosi, di colore

oro,

ambra

rubino,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nella legge 28 novembre 1984, n. 851, nonché a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione.

L’uso della suddetta denominazione è permesso solo con le qualifiche che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse ciascuna, in lingua italiana o inglese.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui al precedente art. 1 devono provenire dalle uve dei vitigni aventi nell’ambito aziendale, la seguente

composizione varietale:

a)-per i Marsala oro ed ambra:

vitigni “Grillo” e/o “Catarratto” (tutte le varietà e tutti i cloni), e/o “Ansonica” (detto localmente “Inzolia”), e/o “Damaschino”;

 

b)-Per i Marsala rubino:

vitigni “Perricone” (localmente chiamato “Pignatello”) e/o “Calabrese” (localmente chiamato “Nero d’Avola”) e/o “Nerello mascalese”.

Possono concorrere fino al 30% delle uve impegnate in totale, le uve a bacca bianca provenienti dai vigneti di cui al precedente punto a).

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi di cui al precedente art. 1, comprende l’intero territorio della provincia di Trapani,

esclusi i comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini da impiegare nella preparazione dei vini di cui all’art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.

Sono, pertanto, da ritenersi idonei, ai fini della iscrizione allo schedario viticolo, esclusivamente i vigneti, in coltura specializzata posti nella zona di produzione indicata all’art. 3, che fruiscono delle condizioni di terreno e di clima idonee ad assicurare alle uve, ai mosti ed ai vini da essi ottenuti le tradizionali caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionali o comunque idonei ad assicurare alle uve, ai mosti ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono da ritenersi idonei tutti i sistemi di allevamento in verticale, ivi compresi l’alberello e la spalliera ed esclusi quelli in orizzontale.

E’ vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l’irrigazione di soccorso.

La resa massima di uve ammessa per la produzione del vino “Marsala” non deve superare le

10,00 t/ha  per i vitigni a bacca bianca

9,00 t/ha per i vitigni a bacca nera.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in mosto non deve essere superiore all’80% e quelle delle uve in vino base non superiore al 75%.

La regione siciliana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può modificare i limiti di cui sopra.

Tuttavia i singoli viticoltori possono avviare alla produzione i mosti e i vini destinati alla elaborazione dei vini liquorosi Marsala, tutte le uve dagli stessi vendemmiate nei limiti delle rese massime per ettaro fissate dal presente disciplinare, a condizione che:

comunichino, in tempo utile all’effettuazione di eventuali controlli i dati concernenti il loro raccolto superiore al limite ridotto fissato;

risulti che l’uva ha le caratteristiche prescritte dal disciplinare qualora tali controlli siano effettuati.

Le uve debbono assicurare al mosto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Tutte le operazioni di elaborazione a partire dalle uve che sono necessarie per ottenere un Marsala pronto al consumo, debbono essere effettuate nella zona di produzione di cui all’art. 3.

Ai fini del presente disciplinare si intendono:

per mosti:

i mosti propriamente detti ed i mosti parzialmente fermentati;

per sifone:

il prodotto preparato con aggiunta al mosto, atto a dare Marsala, di alcole etilico di origine viticola e/o di acquavite di vino.

Il mosto cotto, il mosto concentrato ed il sifone, da impiegarsi nella preparazione del Marsala, quando consentiti, debbono anche essi essere ottenuti da uve coltivate nei vigneti di cui all’art. 2.

Nella preparazione del Marsala Fine dei tipi oro e rubino e del Marsala Superiore dei tipi oro è rubino è vietata l’aggiunta di mosto cotto.

L’aggiunta, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di mosto cotto nella preparazione del Marsala Fine ambra e del ambra Marsala Superiore ambra non deve essere inferiore all’1%.

Nella preparazione dei Marsala Vergine è vietato l’impiego di mosto cotto, di mosto concentrato e di sifone.

Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai prodotti le loro caratteristiche specifiche e, in particolare, l’aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di acquavite di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I Marsala di cui all’art. 1 devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

1) Marsala Fine:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

acidità volatile: non superiore a 15 meq/l;

invecchiamento minimo: un anno.

 

2) Marsala Superiore:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

acidità volatile: non superiore a 17 meq/l;

invecchiamento minimo: due anni.

 

3) Marsala Superiore Riserva:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

acidità volatile: non superiore a 30 meq/l;

invecchiamento minimo: quattro anni;

 

4) Marsala Vergine o Soleras:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4,00%;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

acidità volatile: non superiore 30 meq/l;

invecchiamento minimo: cinque anni.

 

5) Marsala Vergine Stravecchio o Riserva:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4,00%;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

acidità volatile: non superiore 30 meq/l;

invecchiamento minimo: di dieci anni.

 

I Marsala denominati “oro”:

hanno colore dorato più o meno intenso;

i Marsala denominati “ambra”:

hanno colore giallo ambrato più o meno intenso;

i Marsala denominati “rubino”:

hanno colore rosso rubino che, con l’invecchiamento, acquista riflessi ambrati.

 

I Marsala, secondo il contenuto zuccherino, si classificano in:

secco:

con zuccheri riduttori inferiori a 40 g/l;

semisecco:

con zuccheri riduttori superiori a 40 g/l, ma inferiori a 100 g/l;

dolce:

con zuccheri riduttori superiori a 100 g/l.

 

Tutti i Marsala presentano sapore e profumo caratteristici.

 

Per i Marsala anche nel caso in cui non è consentito l’impiego del mosto cotto è ammessa la presenza di

tracce di ossi-metil-furfurolo derivante dai processi di affinamento e di invecchiamento.

I vini Marsala già idonei al consumo diretto come tali possono essere addizionati con alcole etilico di origine viticola e/o con acquavite di vino senza ulteriore periodo di invecchiamento, onde adattarli a particolari esigenze di mercato; essi in tal caso devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno un mese prima della commercializzazione.

Il periodo di invecchiamento minimo decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di concia.

E’ consentita la rilavorazione di una o più miscele di Marsala.

In tal caso il prodotto derivato deve essere sottoposto ad un nuovo periodo di invecchiamento in relazione al tipo di Marsala che si intende ottenere.

L’invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno, preferibilmente di rovere o di ciliegio, salvo che

per i primi quattro mesi di invecchiamento del Marsala Fine che possono essere effettuati in recipienti di altro materiale.

Il Marsala Fine dopo i primi quattro mesi di invecchiamento può essere destinato alla trasformazione in altre bevande o prodotti.

I Marsala Vergini in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala Superiore o Marsala Fine, purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche.

Parimenti i Marsala Superiori in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala

Fini, purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le caratteristiche.

Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle finanze e del commercio con l’estero, può consentire, su proposta della regione siciliana la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione verso i Paesi Terzi, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole e/o in zuccheri diversi da quelli indicati nel presente disciplinare, sempre che i prodotti così confezionati rispondano alla legislazione vigente negli Stati di destinazione.

L’autorizzazione sarà concessa sempre che sia consigliata da ragioni di interesse nazionale.

I prodotti di cui ai due precedenti comma, devono essere spediti dalle fabbriche direttamente all’estero o ai depositi o magazzini doganali accompagnati da bolletta di cauzione.

Di tali prodotti è vietata la reimportazione nei Paesi della Comunità.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Le indicazioni relative al colore (oro, ambra, rubino) ed al contenuto zuccherino (secco semisecco, dolce)

possono essere indicate in etichetta.

In aggiunta alle specificazioni del tipo connesse all’invecchiamento, alle indicazioni relative al colore ed a quelle relative al contenuto zuccherino, sono ammesse:

l’indicazione dell’annata di produzione, intendendosi per annata di produzione quella in cui ha avuto luogo l’ultima concia;

l’indicazione “Vecchio”, per i Marsala che possiedono almeno le caratteristiche minime per la qualifica di Marsala Superiore;

l’indicazione delle sigle e/o del significato in esteso

I.P. (Italia Particolare) per il Marsala Fine;

S.O.M. (Superiore Old Marsala),

G.D. (Garibaldi Dolce),

L.P. (London Particolar oppure Inghilterra) per il Marsala Superiore

riservate esclusivamente ai requisiti stabiliti per il tipo di cui trattasi.

Le specificazioni di tipo connesse all’invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine) – eventualmente seguite

dalle sigle corrispondenti e/o dal loro significato in esteso – devono essere apposte di seguito sulla stessa riga o in quella immediatamente seguente la riga dove è riportata la denominazione Marsala o vino Marsala o vino di Marsala.

Le specificazioni del tipo connesse all’invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine) le sigle corrispondenti e/o il loro significato in esteso, devono essere riportate con caratteri non superiori – e non inferiori alla metà – in ampiezza ed in evidenza, di quelli utilizzati per la designazione Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.

Le indicazioni relative al colore, al contenuto in zucchero e tutte le altre indicazioni aggiuntive di cui al comma secondo devono essere riportate sulla etichetta principale o sulla etichetta apposta nello stesso campo visivo della etichetta principale e con caratteri non inferiori ad un quarto in ampiezza ed in evidenza, di quelli utilizzati per le designazioni Marsala, vino Marsala o vino di Marsala, né superiori, in ampiezza ed in evidenza, a quelli utilizzati per queste stesse designazioni di base.

E’ consentita l’indicazione in etichetta di marchi registrati a condizione che gli stessi non siano di natura tale da trarre in inganno il consumatore circa la natura del prodotto e che siano specificate nell’etichetta secondaria le motivazioni del loro impiego.

I marchi di cui trattasi, con l’esclusione delle figure, delle rappresentazioni grafiche, etc., non potranno essere riportati con caratteri superiori in ampiezza ed in evidenza a quelli utilizzati per le designazioni di base Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I Marsala Vergini devono essere commercializzati al consumo soltanto in bottiglia.

Conformemente all’art. 8 del Reg. 607/2009 l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire e assicurare l’efficacia dei controlli.

Gli altri tipi devono essere commercializzati al consumo in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, confezionati da produttori della zona di produzione ed all’interno della stessa.

I vini Marsala non confezionati come sopra detto possono circolare tra produttori in recipienti di servizio solo nel territorio dove sono ammessi all’imbottigliamento.

Resta tuttavia salva la circolazione in recipienti superiori a 60 litri per la preparazione di altre bevande o prodotti, purché il loro particolare uso sia indicato in tutti i documenti che accompagnano la merce e nelle fatture.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici di Marsala devono tenere i registri di carico e scarico su cui annotare la produzione, gli imbottigliamenti e le spedizioni, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

Articolo 9

 

La produzione del Marsala deve essere effettuata con impiego di alcole di origine vinicola e/o di acquavite di vino, schiavi di imposta ed anche gli invecchiamenti minimi prescritti per i diversi tipi devono essere effettuati sotto tale regime in depositi fiduciari ferme restando le disposizioni sull’invecchiamento.

Nel quadro del regime suddetto devono essere effettuate anche le aggiunte integrative di cui all’art. 6, comma sesto.

Durante tutte le fasi del processo di elaborazione sotto cauzione, possono essere effettuati controlli e prelevamenti di campioni dei prodotti impiegati da parte dell’amministrazione finanziaria e degli organismi dipendenti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposti alla prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari.

Gli organi di controllo di cui sopra possono effettuare prelevamenti e controlli analitici anche sulle materie prime impiegate o in corso di impiego.

Il prelevamento dei campioni e la verifica dei risultati delle analisi non impediscono l’avvio ed il completamento della lavorazione sotto la responsabilità dell’operatore.

 

Articolo 10

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La conformazione orografica della zona tipica di produzione è quasi interamente pianeggiante o di lieve altitudine (dai 50 m. s.l.m. della fascia costiera a max 300 m. s.l.m. delle basse colline nell’immediato entroterra).

I vigneti, generalmente affacciati sul mare e comunque esposti ad intensa assolazione, vengono allevati su terreni aridi, poco fertili, che possono essere anche argillosi, di origine siliceo/calcarea (a volte ricchi di terre rosse) e sabbiosi, spesso con falde superficiali.

Il clima è mediterraneo-insulare, con inverni anche piovosi ed estati calde ma asciutte, a volte torride a causa dei frequenti venti caldi africani.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

E’ l’uomo a rendere questa zona un unicum, una autentica culla della civiltà mediterranea della vite e del vino.

Infatti, tutti i popoli che nei millenni vi si sono insediati, ne hanno implementato la naturale vocazione vitivinicola: dando luogo ad una insieme di passione e di tradizione, di culture e di colture.

I fattori presenti nella zona tipica di produzione del vino a DOC  Marsala consistono in condizioni specifiche che complessivamente determinano caratteristiche davvero esclusive.

Se ne può dedurre che le doti qualitative del vino rappresentano la risultante organolettica degli elementi climatici e geologici propri di un’area geografica particolarmente vocata, ma anche dalle consuetudini che vi si perpetuano da tempo immemorabile.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrale del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografia dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono

quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai prodotti le loro caratteristiche specifiche e, in particolare, è ammessa soltanto l’aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di acquavite di vino.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, le doti qualitative dei vini liquorosi Marsala a d.o., quali intensità di corpo, consistente tenore alcolico, elevata longevità, eccellente brillantezza, rappresentano la risultante organolettica degli elementi climatici, eolici e geologici dell’area particolarmente vocata.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il microclima – comunque peculiare di tutta la porzione occidentale della Sicilia – permette alle uve - allevate anche ad alberello - di maturare, concentrando elevati tenori zuccherini e polifenolici che consentiranno un affinamento di vini con elevati estratti.

Nei dintorni dei centri abitati sono ancora visibili i caratteristici “bagli” – risalenti, per lo più, agli ultimi duecentocinquanta anni - nei quali veniva originariamente conferita e vinificata l’uva dei generosi feudi circostanti.

Proprio in questa lunga fascia temporale plurisecolare, si colloca un proficuo connubio fra una diffusa sapienza contadina e una riconosciuta plurima capacità imprenditoriale che, sinergicamente, hanno dato luogo al vino Marsala.

Infatti la felice combinazione fra il descritto eco/sistema e le richiamate consuetudini agroviticole, ha visto fin dalla fine del ‘700 il sorgere di numerosi stabilimenti e opifici industriali, in parte rimasti ai giorni nostri e nei quali soltanto si può ottenere questo tradizionale vino liquoroso a denominazione d’origine.

 

Articolo 11

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 11° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Legge 28/Novembre/1984 n. 851

 

Articolo 1           

denominazione – zona di produzione – caratteristiche – vitigni – sifone:

Vedi disciplinare di produzione.

Articolo 2           

ClassifiCazioni – distinzioni:

Vedi disciplinare di produzione.

Articolo 3

tipi di Marsala – caratteristiche – prescrizioni:

Vedi disciplinare di produzione.

Articolo 4           

Deroghe – Marsala per l’esportazione extra comunitaria:

Vedi disciplinare di produzione.

Art 5      Divieti – prescrizioni sui vini aromatizzati a base Marsala:

E’ vietato preparare, affinare ed invecchiare vini a DOC “Marsala” al di fuori della zona di produzione di cui all’art 3 del disciplinare di produzione.

Possono essere denominati “Cremovo zabaione vino aromatizzato” i prodotti che contengano, a lavorazione ultimata, almeno l’80% in volume di vino a DOC “Marsala”, che abbiano un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a: 16,00% vol.

ed un tenore in zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito, non inferiore a:

200,00 grammi/litro;

e rispondano, rispettivamente, alle prescrizioni del comma, lettera a), e del terzo comma, lettera b), dell’articolo 26 del D.P.R. 12/Febbraio/1965 n. 162.

I prodotti diversi da quelli di cui al precedente comma, se preparati con l’impiego del vino a DOC “Marsala” in misura non inferiore al:

60% del volume del prodotto finito

possono portare l’indicazione “preparato con l’impiego di vino Marsala”, precisando il tipo di vino Marsala impiegato.

La dicitura di cui al precedente comma dovrà essere riportata in etichetta con caratteri non superiori a 4 millimetri.

I prodotti nella cui preparazione il vino a DOC “Marsala” non raggiunga la percentuale del 60% potranno riportare indicazioni sul vino Marsala fra gli ingredienti utilizzati ai sensi di legge.

Articolo 6           

Contenitori di invecchiamento – contenitori di servizio e di vendita, registri di carico e scarico

Vedi disciplinare di produzione.

Articolo 7           

Norme transitorie

Omissis

Articolo 8           

Richiami normativi:

La legge 4/Novembre/1950 n. 1069, ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 20/Ottobre/1961 n. 1644 sono abrogati.

Il disciplinare di produzione approvato con D.P.R. 2/Aprile/1969 viene sostituito dal disciplinare di produzione approvato il 28/Maggio/1987.

Articolo 9           

Pene:

 

omissis…………………………..

 

PANTELLERIA

MOSCATO DI PANTELLERIA

PASSITO DI PANTELLERIA

D.O.C.

Decreto 27 settembre 2000

Modifica Decreto 07 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini

 

La Denominazione d'Origine Controllata "Moscato di Pantelleria" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

La Denominazione d'Origine Controllata "Passito di Pantelleria" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

La Denominazione d'Origine Controllata "Pantelleria" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Moscato liquoroso,

Moscato spumante,

Moscato dorato,

Passito liquoroso,

Zibibbo dolce

Bianco, anche Frizzante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui al precedente Art.1 devono essere ottenuti esclusivamente con uve del vitigno

Zibibbo al 100%.

Per il solo tipo Bianco, anche Frizzante, possono concorrere alla produzione uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre che dal vitigno Zibibbo, da uno o più vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Sicilia in misura non superiore al 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione d'Origine

Controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" comprende

esclusivamente i terreni vocati alla qualità dell'intera isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'Art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.000 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La Regione Sicilia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti parametri.

 

"Moscato di Pantelleria": 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

"Passito di Pantelleria": 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

"Pantelleria" Moscato liquoroso: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

"Pantelleria" Moscato spumante: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Pantelleria" Moscato dorato: 10,00 t/ha, 13,00% vol.;

"Pantelleria" Passito liquoroso: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

"Pantelleria" Zibibbo dolce: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Pantelleria" Bianco e Frizzante: 10,00 t/ha, 11,00% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla

superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Alle rispettive rese di cui sopra, dovranno essere riportate, anche in annate eccezionalmente

favorevoli, purchè la produzione non superi del 20% i limiti suddetti. Qualora venga superato anche

tale ultimo limite, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione d'Origine Controllata.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei tipi liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.

Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia.

L'imbottigliamento dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

Conformemente all’art. 8 del Reg. CE n.607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’art. 10, comma 3 e 4 del D.L. n.61/2010 (Allegato 1).

In deroga, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Sicilia, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopra indicata, purché gli interessati che ne fanno domanda abbiano stabilimenti situati all'interno del territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia e dimostrino di avere eseguito l'imbottigliamento di tali vini da almeno 1 anno prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

L'ammissione a tale deroga è comunicata all’organismo di controllo competente per territorio.

L'imbottigliamento dei vini "Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e Bianco, anche Frizzante, deve avvenire all'interno del territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia.

Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi previsti dall'Art.1 devono essere rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve destinate ad altra tipologia.

Le diverse tipologie previste dall'Art.1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali in materia.

In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:

essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;

provenire da vigneti entrati in produzione da più di tre anni alla data del 1° settembre di ogni anno;

derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr. per litro,

eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in vigore;

essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcol vinico corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato sulla base

dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr. di zucchero residuo per litro;

avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,50% vol.

con un minimo del 15,50% vol. svolto

ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr. per litro;

essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcol vinico in una o al massimo due volte nella cantina del produttore.

Il vino “Moscato di Pantelleria” deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.

Il vino “Passito di Pantelleria” deve provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole.

E' consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie.

Per tali vini è escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino, tranne l’eventuale aggiunta, anche dopo il

30 novembre di ogni anno di uva appassita al sole

con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

Il vino “Pantelleria Moscato liquoroso” deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.

Il vino “Passito di Pantelleria liquoroso” deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.

Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne

l'aggiunta obbligatoria di alcol di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la fermentazione

e per il Passito liquoroso l'eventuale aggiunta di

uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.

Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito, per i tipi non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese vino-ettaro di cui a questo stesso disciplinare.

La resa massima dell'uva fresca in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove è prevista, devono essere rispettivamente i seguenti:

"Moscato di Pantelleria": 60%, 6.000 l/ha;

"Passito di Pantelleria": 40%, 4.000 l/ha;

"Pantelleria" Moscato liquoroso: 70%, 7.000 l/ha;

"Pantelleria" Moscato spumante: 70%, 7.000 l/ha;

"Pantelleria" Moscato dorato: 50%, 5.000 l/ha;

"Pantelleria" Passito liquoroso: 55%, 5.500 l/ha;

"Pantelleria" Zibibbo dolce: 70%, 7.000 l/ha;

"Pantelleria" Bianco e Frizzante: 70% 7.000 l/ha.

 

Qualora la resa uva fresca/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra, di non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione d'Origine Controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla Denominazione d'Origine Controllata per tutta la partita.

Il vino "Passito di Pantelleria" non può essere immesso al consumo prima del

1° luglio dell'anno successivo alla vendemmia.

Il tipo “Pantelleria” Passito liquoroso non può essere immesso al consumo prima del

1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'Art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

"Moscato di Pantelleria"

colore: giallo talvolta tendente all'ambra;

profumo: caratteristico, fragrante, di moscato;

sapore: dolce, aromatico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Passito di Pantelleria"

colore: giallo dorato, tendente all'ambra;

profumo: fragrante, caratteristico di moscato

sapore: dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 31,00 g/l.

 

"Pantelleria" Moscato liquoroso

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: caratteristico di moscato;

sapore: aromatico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Pantelleria" Moscato spumante

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico di moscato;

sapore: dolce, tipico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 6,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Pantelleria" Moscato dorato

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: gradevole, aromatico;

sapore: caratteristico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Pantelleria" Passito liquoroso:

colore: giallo dorato più o meno intenso talvolta tendente all'ambra;

profumo: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Pantelleria" Zibibbo dolce:

Spuma: leggera, evanescente;

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: gradevole, aromatico;

sapore: caratteristico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 1/3 del totale;

pressione CO2: fino a 1,70 Bar;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Pantelleria" bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: armonico, più o meno morbido;

odore: gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Pantelleria" bianco frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: armonico, più o meno morbido, vivace;

odore: gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti su riportati per l'acidità e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "classico", "riserva" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sono consentite altresì le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali pertinenti ai vini di cui all'Art.1.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la

Denominazione d'Origine dei vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria", salve le norme generali più restrittive.

Le menzioni Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce, Bianco e Frizzante, vanno riportate in etichetta sotto la Denominazione d'Origine Controllata.

Nell'etichettatura del vino Passito di Pantelleria” è consentito riportare in etichetta "vino ottenuto da uve appassite al sole".

Nell'etichettatura dei vini di cui all'Art.1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i vini "Passito di Pantelleria", "Moscato di Pantelleria" e "Pantelleria" Passito liquoroso.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria", "Pantelleria" Moscato liquoroso, "Pantelleria" Moscato dorato e "Pantelleria" Passito liquoroso debbono essere immessi al consumo esclusivamente in contenitori di vetro, tappati con sughero o altro materiale consentito, ad esclusione dei tappi metallici, delle seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,000 e 1,500 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

L’isola di Pantelleria ha origine vulcanica con suoli del tipo Litosuoli, Regosuoli o suoli bruni andici.

Le precipitazioni medie annue di 409 mm e temperature medie mensili comprese tra 11,7 e 25,6 °C.

La siccità è causata dall’assenza di piogge in estate per 5 mesi ed è aggravata da venti continui, che vengono registrati mediamente 338 gg/anno.

Vista la conformità dell’isola il clima è suddiviso in tre strati bioclimatici: la costa fa parte della fascia inframediterranea e arriva a 200 m s.l.m.; gran parte dell’isola ricade nella fascia termomediterranea; mentre la sommità della montagna fa parte della fascia mesomediterranea.

La ventosità dell’isola, spesso impetuosa e distruttiva, ha verosimilmente consigliato i primi arcaici viticoltori a mettere al riparo la pianta della vite dalle folate, collocandola in una conca scavata nel suolo di terra lavica. Così adagiati, i tralci si abbracciano e i grappoli guadagnano prossimità all’humus vulcanico. Ne risulta peraltro custodito, anzi amplificato il calore topico, che consente agli acini di fare ancor più arrossare la propria superficie esterna e di arricchire la concentrazione zuccherina della polpa.

L’attuale paesaggio pantesco si presenta caratterizzato da persistenti e suggestive colture tradizionali di vite principalmente su terrazzamenti. Da questo particolare tipo di vigneto, situato a questa latitudine e ubicato in tale habitat vulcanico, nascono autentici prodotti del sole (Pantelleria è proprio al centro della sun belt).

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Il vitigno Zibibbo sull’isola di Pantelleria secondo alcuni autori, risale alla dominazione Araba (835 d.c.) tratto dal Capo Zebib in Africa dal quale discenderebbe il nome. Altro possibile etimo è la parola araba “Zaibib” che significa “uva essiccata”.

I vini a denominazione d'origine di quest'isola sono merito di una agricoltura ancora eroica: basta considerare che, nelle suddette terrazze delimitate dai muretti in pietra lavica, le pratiche di coltivazione sono ancora tutte manuali.

E' la stessa tipologia umana del contadino pantesco che va considerata come una razza in via di prossima scomparsa. E, dunque, come una specie da proteggere: e ciò per il suo legame indissolubile con le secolari tradizioni vitivinicole pantesche.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare.

Quella del vigneto ad alberello è una consuetudine secolare e comunque molto antica. Essa ha preso piede nell’isola, alla stessa stregua di ciò che accade per gli esseri viventi che adattano il proprio organismo, la propria stessa conformazione (e talora perfino il temperamento) alle condizioni climatiche del luogo in cui si trovano;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona e più dettagliatamente descritte all'art. 5 del presente disciplinare.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, tipici dei vitigni di partenza.

In particolare, le uve, opportunamente appassite e sofficemente pigiate, fanno scaturire un mosto di una impareggiabile dolceza naturale che ha un'ardua fermentazione: il risultato ha una pienezza, solarità e profumo ineguagliabili, un gusto caldo e morbido che ricorda persistentemente l'aroma primario tipico dell'uva Zibibbo.

Tutto ciò è essenzialmente riconducibile ai sopra descritti fattori climatici e naturali.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli strumenti a cui si deve la sopravvivenza della coltivazione del vigneto ad alberello sono costituiti certamente e quasi solamente dalla zappa. Ma anche l’aratro trainato dal caratteristico asino pantesco (anch’esso minacciato di estinzione) idoneo a scalare le impervie pendenze di quest’isola scoscesa.

Quanto agli artefatti, in nessun altro luogo al mondo si possono rinvenire altrettanti inconfondibili vigneti a terrazzamenti, ognuno dei quali è delimitato da muretti a secco di pietra lavica: chi si peritasse di misurarli, scoprirebbe che nell’insieme si estendono per oltre 7.000 chilometri!

Del pari unici ed inimitabili crediamo siano gli innumerevoli “giardini arabi” (costruzioni circolari scoperchiate, per dare rifugio anche ad una sola pianta di agrume) spesso incastonati negli stessi vigneti e diffusi in tutte le contrade dell’isola.

L'orografia per la maggior parte collinare dell'areale di produzione e l'esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante delle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all'anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

L’interazione causale dei fattori pedo-climatici, storici, le tecniche produttive e la capacità imprenditoriale rende così possibile produrre un vino di grande interesse nelle sue varie tipologie, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate, che lo rende così unico al mondo.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SALAPARUTA

D.O.C.

Decreto 08 febbraio 2006

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Bianco;

«Salaparuta» Inzolia;

«Salaparuta» Grillo;

«Salaparuta» Chardonnay;

«Salaparuta» Catarratto;

«Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Novello.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:

 

«Salaparuta» Bianco:

Catarratto minimo: 60%,

per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, con esclusione del Trebbiano toscano.

 

«Salaparuta» Rosso e «Salaparuta» Rosso Riserva:

Nero d'Avola: minimo per il 65%;

per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, come sopra specificato.

 

«Salaparuta» Novello:

Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%,

per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, come sopra specificato.

 

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno

«Inzolia»,

«Grillo»,

«Chardonnay»,

«Catarratto»

«Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva,

«Merlot» anche nella tipologia Riserva,

«Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva,

«Syrah» anche nella tipologia Riserva,

è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla  coltivazione nella regione Siciliana, come sopra specificato con esclusione per i vini bianchi del Trebbiano toscano.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualità all'interno dei confini territorialidel comune di

Salaparuta.

in provincia di Trapani.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa la pratica dell'irrigazione di soccorso.

Come forme di allevamento devono essere utilizzate, esclusivamente, i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone.

Per gli impianti esistenti la densità dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.600.

Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la

densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a  4.000 per i vitigni a bacca nera,

per i vitigni a bacca bianca la densità non dovrà essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Rosso: 13,00 t/ha, 12, 00% vol.;

Bianco: 13,00 t/ha, 11,50% vol.;

Inzolia: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Grillo: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Chardonnay: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

Catarratto: 13,00 t/ha, 11,50% vol.;

Nero d’ Avola: 12,00 t/ha, 12,50% vol.;

Merlot: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

Cabernet Sauvignon: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

Syrah: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

Novello: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Tipologia riserva: 11,00 t/ha, 13,50% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Salaparuta».

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alla specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

L’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, il prestigio ed assicurare l’efficacia dei controlli conformemente all’art. 8 del Reg. Ce n. 607/2009; inoltre, salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo

n.61/2010 (Allegato 2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

L'eventuale arricchimento potrà' essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all'albo di produzione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai

due anni,

di cui almeno sei mesi in contenitore di legno

a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve,

possono riportare in etichetta la menzione «Riserva».

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Salaparuta» Rosso:

colore: rosso intenso;

profumo: gradevole, fine;

sapore: armonico, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Salaparuta» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: delicato, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Salaparuta» Inzolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Salaparuta» Grillo:

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: elegante, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Salaparuta» Chardonnay:

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Salaparuta» Catarratto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Salaparuta» Nero d'Avola:

colore: rosso intenso

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: corposo, armonico, speziato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Salaparuta» Nero d'Avola Riserva:

colore: rosso intenso

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: corposo, armonico, speziato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Salaparuta» Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

«Salaparuta» Merlot Riserva:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

 

«Salaparuta» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Salaparuta» Cabernet Sauvignon Riserva:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Salaparuta» Syrah:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Salaparuta» Syrah Riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Salaparuta» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino carico;

profumo: intenso, armonico;

sapore: ricco, corposo, speziato;

titolo alcolometrico volumico minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Salaparuta» Novello:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

Alla denominazione di origine controllata «Salaparuta», nelle diverse tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro non superiori a litri 5 e con tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella provincia di Trapani e comprende tutto il territorio del comune di Salaparuta.

Il territorio comunale di Salaparuta è situato sulle colline che dominano la Valle del Belice, nella parte più interna della provincia di Trapani a destra del fiume Belice e confina con la provincia di Agrigento e di Palermo.

Il comune di Salaparuta ha una estensione di 4.162 ettari, con una superficie vitata pari a quasi il 36% dell’intera superficie comunale e pari ad oltre il 52% della SAU (superficie agraria utilizzabile).

La rete idrografica è rappresentata dal fiume Belice e dai due torrenti Tarucco ed Acque Colate.

L’ altitudine varia dai 90 metri s.l.m, nelle pianure a destra del fiume Belice, per arrivare ai 600 metri s.l.m. nella parte più alta del territorio.

Il territorio si presenta, comunque, prevalentemente collinare, con terreni di struttura di medio impasto tendenzialmente argillosi, mentre nella parte più bassa, ai confini con la provincia di Agrigento costeggiato dal fiume Belice, si trovano terreni prettamente pianeggianti, con strutture di tipo alluvionali.

Il colore prevalente dei terreni è il grigio più o meno chiaro e scuro, con qualche area grigio giallastra e bruno-nera; in linea di massima ai terreni di colore grigiastro corrisponde una tessitura argillo-limosa o argillosa, con discreta capacità di ritenzione idrica, mentre ai terreni grigio giallastri o bruno-scuri corrisponde una tessitura equilibrata o limo-sabbiosa.

Il territorio è caratterizzato dalle seguenti associazioni di suoli:

a) Regosuoli-Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici-Suoli alluvionali e/o Vertisuoli.

I regosuoli che evolvono su rocce sabbiose e conglomerate presentano una tessitura variabile dal franco-sabbioso al sabbioso, una reazione neutra o sub-alcalina ed una buona potenzialità produttiva.

I regosuoli che evolvono su rocce argillose, presentano un tessitura argillosa, una reazione subalcalina, una elevata dotazione di potassio e scarso contenuto in sostanza organica e fosforo.

b) Suoli Alluvionali

Sono suoli profondi, ben strutturati, con contenuti variabili di sostanza organica, con buona permeabilità, reazione sub-alcalina, buona capacità produttiva.

c) Suoli bruni-Suoli bruni calcarei-Litosuoli

Sono suoli abbastanza profondi, caratterizzati da un profili di tipi A-B-C, discretamente dotati di sostanza organica e con buona struttura.

Queste associazioni sono tipiche della collina argillosa interna della Sicilia caratterizzata da una morfologia che è quasi sempre ondulata, con pendii variamente inclinati sui fianchi della collina, che lasciano il posto a spianate più o meno ampie alla base della stessa.

Il clima del territorio è quello tipico mediterraneo; la temperatura media annua oscilla intorno ai 16° C, con valori di temperature massime che raggiungono le punte più elevate, comprese tra i 30 ed i 33°, durante i mesi di luglio ed agosto, mentre le minime si registrano nei mesi di gennaio-febbraio e si aggirano tra i 5° ed i 6° C.

La precipitazione media annua presenta valori che vanno dai 550 ai 650 mm di pioggia.

La distribuzione delle pioggie è quella tipica mediterranea con precipitazioni abbondanti durante il periodo autunno-invernale e scarse o del tutto assenti, durante il periodo estivo.

L’umidità relativa raggiunge i valori massimi nei mesi invernali con medie intorno al 74% e punte minime nei mesi estivi con circa il 58%.

E’ presente, specie nelle zone collinari, una spiccata escursione termica particolarmente accentuata nei mesi di luglio-agosto.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc “ Salaparuta”.

La coltivazione della vite a Salaparuta ha una tradizione molto antica.

I primi insediamenti nel territorio dell’attuale Salaparuta risalgono al Neolitico, come testimoniano le pietre sacre e gli altari primitivi rinvenuti nel territorio.

I primi abitanti furono i Sicani successivamente cacciati dai Siculi.

Queste popolazioni migrate in Sicilia portarono con sé la nomenclatura vitivinicola e molte tecniche apprese nei loro scambi con il mondo egeo, per cui la vite in Sicilia era allevata ad alberello con sostegno.

Essendo il territorio di Salaparuta molto fertile e ricco di sorgenti idriche, fu conteso, nel corso dei secoli, da diversi popoli, seguendo le sorti politiche e storiche della Sicilia.

Dapprima conquistata dai Greci (735 a.C.) che importarono dalla Grecia molti vitigni ed incrementarono notevolmente la produzione vitivinicola siciliana, fu poi teatro degli scontri tra Greci e Cartaginesi (582 a.C.-241 a.C).

I Cartaginesi chiamavano il fiume Belice “Ipsa”, ovvero fiume delle delizie, per la salubrità dell’aria e per la fertilità del terreno; un altro nome dato al fiume era “Crimiso”con la dizione punica “Cremasis/Ceremasis” dove “cerem” presso i Cartaginesi indicava la vite ed “asis” il mosto, quindi tale fiume per l’abbondanza dei vigneti era detto “Crimiso”.

Dopo i Cartaginesi fu la volta dei Romani che in Sicilia costruirono le loro Fattorie e le loro Ville.

In epoca imperiale ed, in particolare nella morente romanità del IV-V secolo d.c., in Sicilia si va affermando, infatti, una classe di grandi proprietari terrieri che costruirono grandi ville rusticane (la più famosa è quella del Casale di Piazza Armerina) nelle zone più fertili e vocate all’agricoltura della Sicilia.

Nel territorio del comune di Salaparuta sono stati ritrovati i resti di questa tipologia di costruzione: nel 1974 è venuta alla luce la Fattoria Romana di Cusumano, mentre si procedeva ai lavori di scavo per la ricostruzione di Salaparuta, distrutta dal terremoto del 1968.

Gli scavi archeologici hanno restituito un quadro, seppur frammentario, di quella che doveva essere una tipica fattoria romana della Valle del Belice riportando alla luce siti ed utensili che hanno permesso di ricostruire la vita, le usanze e le tecniche agricole nel territorio, le quali suggeriscono che i principali prodotti agricoli dovessero essere grano, uva ed olive.

Dopo la caduta dell’impero Romano, la Sicilia, dominata per breve tempo dai barbari, fu invasa dai Bizantini nel 535 d.C. e nel territorio di Salaparuta sono state ritrovate tracce della dominazione bizantina testimoniata dalla presenza di resti di un chiostro e dal ritrovamento di oggetti sacri.

Con lo sbarco dei Musulmani a Mazara nell’827 ha inizio la dominazione araba in Sicilia.

Il territorio di Salaparuta apparteneva al distretto di Val di Mazara ed aveva un suo emiro Abu El Cassim; risalgono al periodo arabo i nomi di quattro casali: Belich (che diede il nome al fiume Belice), Salah, Taruch e Rahal al Merath (Casale della donna), i primi tre vennero col tempo abbandonati per le loro condizioni insalubri, rimase l’ultimo che cambiò il suo nome, quando gli abitanti del casale di Salah vi si trasferirono, da Casale della donna divenne Sala della donna, diventando così il nucleo originario della futura Salaparuta.

Alla dominazione araba segue la dominazione normanna che inizia intorno al 1061 con la discesa in Sicilia dei conti Roberto e Ruggero, e continua con re Federico II che concesse a Salaparuta il titolo di Comune.

Durante il dominio normanno si ha in Sicilia il consolidamento del feudo, che era proprietà dello Stato , e della figura del Barone che doveva essere soltanto un usufruttuario. Durante le dominazioni successive degli Angioini, degli Aragonesi, però, il barone si impossessa gradualmente del feudo.

Il primo barone di Salaparuta dichiarato ufficialmente fu Girolamo Paruta nel 1507; da questo momento la Baronia Sala Della Donna prende il nome di Sala di Paruta., e successivamente di Salaparuta.

Non avendo, i successori di Girolamo Paruta, eredi maschi, la baronia di Sala passa ad una donna, Fiammetta Paruta, che nel 1651 sposa Giuseppe Alliata Barone di Villafranca.

Quest’ultimo assume, con le nozze, il titolo di barone di Sala di Paruta, che trasmetterà ai suoi eredi. Feudo e titoli passano al figlio Francesco Alliata, che nel 1624 viene nominato primo Principe di Villafranca e nel 1625 primo Duca di Sala di Paruta, dal re Filippo IV, per aver fatto costruire un nuovo quartiere.

Durante la dominazione borbonica (1735-1860) Salaparuta assiste al declino del feudo, che viene abolito nel 1812.

Salaparuta vive questo periodo storico caratterizzato da contraddizioni e instabilità fino allo sbarco di Garibaldi a Marsala; fra coloro che lo accolsero vi furono anche dei salitani.

Con l’Unità d’Italia, Salaparuta, come tutta la Sicilia e tutto il meridione, dovette far fronte ad una serie di problemi, economici e sociali.

Dal secondo dopoguerra Salaparuta inizia il suo sviluppo raggiungendo un’economia abbastanza articolata, grazie alle trasformazioni agrarie, la diminuzione delle coltivazioni cerealicole a vantaggio dei vigneti e uliveti e il diffondersi della piccola proprietà contadina.

Questa crescita subisce un temporaneo blocco con il terremoto del 14-15 gennaio 1968, quando il piccolo paese viene quasi completamente distrutto dal sisma.

La popolazione si disperde nelle campagne limitrofe e più tardi nei centri di raccolta sparsi in tutta la Sicilia Occidentale. Dopo un breve periodo nelle tendopoli fu costruita la baraccopoli, nella quale i salitani furono costretti a vivere per lunghi anni prima di assistere all’inizio dei lavori di ricostruzione.

La cittadina di Salaparuta è oggi posta sui fianchi di una collina che guarda ad oriente ed a mezzogiorno, scendendo dolcemente da tutti e due i lati sino ai piedi di altre colline prossime al fiume, in un territorio che rappresenta una delle realtà viticole più rappresentative nello scenario vitivinicolo d’Italia.

La viticoltura, oltre ad essere praticata da sempre, rappresenta infatti il settore produttivo predominante.

Attorno a questa attività agricola sono fiorite nel tempo iniziative artigianali, industriali e commerciali, che hanno contribuito a migliorare il reddito della popolazione ed a tenerne alto il livello occupazionale.

Quindi l’economia di Salaparuta è stata ed è prettamente agricola e l’agricoltura e, per prima la viticoltura, è tuttora alla base della vita economica del centro.

La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Salaparuta”, come testimoniano i

riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC “Salaparuta” prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

La DOC è stata istituita con Decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006 pubblicato sulla GURI n. 42 del 20 febbraio 2006.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

 i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

La vocazione vitivinicola del territorio, pedologica e climatica, unita alla perizia agronomica ed enologica degli operatori, ha portato in questi ultimi anni alla affermazione definitiva dei vitigni autoctoni, Catarratto, Grillo, Insolia, Grecanico e Nero d’Avola assieme ad altri vitigni di più recente introduzione, ma già ben inseriti nel contesto produttivo della zona, come: Chardonnay, Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Il sistema di allevamento più diffuso è quello a controspalliera;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli (pressature soffici, temperature controllate, ecc.) adeguatamente differenziate, per i rossi, per le tipologia di base e per la tipologia riserva.

Quest’ ultima fa riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; si tratta di vini di spiccata tipicità, di buon contenuto cromatico (polifenoli ed antociani), di giusta potenza alcolica e di buona acidità.

In tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate tipiche dei vitigni di partenza.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le particolari condizioni climatico-ambientali, la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Salaparuta”.

Si tratta

infatti di ambienti particolarmente vocati ad una vitivinicoltura di qualità.

Il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da un elevato valore medio annuo di escursione termica, particolarmente accentuata nei mesi estivi, la temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle precipitazioni annue da ottobre a aprile sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità determinando, tra l’altro, uno svolgimento regolare della maturazione delle uve, con una ottimale sintesi ed accumulo del patrimonio aromatico delle stesse.

La vocazione vitivinicola del territorio, pedologica e climatica, unita alla perizia agronomica ed enologica degli operatori ha portato all’affermazione dei vini della DOC “Salaparuta”

La raccolta viene effettuata a partire circa dalla seconda - terza decade di Agosto, per le cultivar più precoci, fino alla prima decade di ottobre per quelle più tardive.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greco-romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Salaparuta”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Salaparuta”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3)

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale..