Toscana › FIRENZE PRATO PISTOIA

CARMIGNANO D.O.C.G.

BARCO REALE DI CARMIGNANO D.O.C.

BIANCO EMPOLESE D.O.C.

POMINO D.O.C.

VALDINIEVOLE D.O.C.

VIN SANTO DI CARMIGNANO D.O.C.

VIGNETI CARMIGNANO

VIGNETI CARMIGNANO

 

CARMIGNANO

D.O.C.G.

Decreto 9 LUGLIO 1998

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” già riconosciuta con D.P.R. 20/10/1990, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese minimo 50%

Canaiolo nero fino al 20%

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 10 al 20%

Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato fino ad un massimo del 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Carmignano” devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di

Carmignano, Poggio a Caiano;

In provincia di Prato.

 

Articolo 4

Norme per la vinificazione

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Carmignano” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti di cui all’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore a 400 metri, siano derivati da calcarei – marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) e arenarie (oligocene).

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare le

8,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a d.o.c.g. “Carmignano” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Oltre tale limite decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg. 3,000 per ceppo con la tolleranza del 20% di cui sopra.

La resa massima  dell’uva in vino non deve superare il 70%, qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g. Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Prato.

 

Articolo 5

Norme per vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve e cioè nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOCG “Carmignano” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E’ consentita l’aggiunta, nel limite massimo del 15%, di vino avente diritto alla d.o.c.g. “Carmignano” di annate diverse da quella indicata in etichetta.

Le uve provenienti dai vigneti iscritte all’albo della DOCG “Carmignano”, possono essere destinate alla produzione dei vini a DOC “Vin Santo di Carmignano occhio di pernice”, qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

 

Art icolo 6      

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a DOCG “Carmignano” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rubino vivace, intenso, tendente al granata con l’età;

profumo: vinoso, intenso, anche di mammola e con più pronunciato carattere di finezza con l’invecchiamento;

sapore:            asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità total minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati relativi all’acidità totale e all’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Il vino a DOCG “Carmignano” non può essere immesso al consumo prima del:

1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Qualora il vino a DOCG “Carmignano” venga immesso al consumo a partire dal

29 settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve

(festa di San Michele e festa di Carmignano)

potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di “riserva”.

Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere e/o castagno, rispettivamente per almeno

Otto mesi per il “Carmignano”

Dodici mesi per il “Carmignano riserva”

Si potrà mantenere il 5% di vino dell’annata in affinamento, da usarsi esclusivamente per le colmature, in contenitori diversi dal legno.

L’obbligo del periodo di invecchiamento di cui sopra, decorrerà a partire dal prodotto dell’annata 1996.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Alla denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in coerenza con le norme vigenti.

In etichetta è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazione sulla zona geografica

A1)Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata si trova all’interno della piccola catena del Montalbano, che da Serravalle Pistoiese giunge a strapiombo sull’Arno a sud di Artimino, ed è costituita da un tratto di una ruga appenninica. Ha quindi un andamento Nord-Ovest-Sud-Est e il suo nucleo è di “macigno”, la nota formazione di arenarie gradate quarzoso-feldspatiche di età oligocenica.

A tale formazione si sovrappone, per largo tratto nel versante che guarda Nord- Est, il complesso caotico delle argille scagliose costituito da scisti argillosi di vario colore inglobanti blocchi di calcari, arenarie e talora brecce ofiolitiche. Inoltre affiorano a Nord e a Sud di Carmignano, su vasta area, notevoli lembi di “alberese” (calcare marnoso biancastro a frattura concoide).

La piccola catena non raggiunge quote elevate culminando con il Poggio al Ciliegio a 611 metri s.l.m. La morfologia alquanto aspra e rupestre dove dominano le arenarie si fa invece più dolce e ondulata dove prevalgono gli scisti argillosi e i calcari marnosi.

Le incisioni dei torrenti sono tuttavia assai profonde e, di conseguenza, si sono formati dei lunghi costoloni con belle e aperte pendici.

 Tali costoloni si protendono in varie direzioni e separano le vallette che scendono dal Montalbano alla pianura pistoiese fiorentina che giace a 40-50 metri s.l.m. ed è solcata dall’Ombrone pistoiese.

Gran parte delle pendici a cui si accennava, oltre ad avere favorevole esposizione e giacitura, sono poste a quote relativamente modeste. Ben soleggiate, di rado superano i trecento metri.

Questo favorisce un lungo periodo vegetativo della vite, permette di immagazzinare calore nel terreno e permette una maturazione regolare e completa delle uve nelle annate meno favorevoli. I suoli, che derivano dalle precedentemente menzionate formazioni geologiche, hanno caratteristiche assai diverse secondo il substrato, ma possiedono alcune proprietà comuni che risultano favorevoli ad un equilibrato sviluppo della vite.

Sono terreni a libero drenaggio senza intasamenti o stagnazione idrica. Di conseguenza sono ben areati, caldi e

permettono una buona e pronta ripresa vegetativa in primavera. I suoli che derivano dalle arenarie sono sciolti, franco-sabbiosi, subacidi e ben provvisti di potassio.

I terreni che derivano dal complesso argilloso e dai calcari marnosi hanno tessitura fine, franco-argillosa o argillosa, ma la presenza di calcio e di ossidi di ferro favoriscono una buona aggregazione, di notevole stabilità.

Di reazione neutra o subalcalina, a complesso di scambio quasi saturo, ben provvisti di calcio e discretamente di fosforo, hanno una buona capacità idrica di ritenuta e resistono quindi a prolungati periodi di siccità.

L’apertura della collina di Carmignano sulla grande pianura Firenze-Pistoia favorisce l’insolazione e la ventilazione e la vicinanza dell’Appennino e i venti freschi, che spesso temperano le notti estive, determinano un’ottima escursione termica. La piovosità media annua è inferiore ai mille millimetri: è evidente qui l’influenza della catena dell’alto

Appennino Emiliano-Pistoiese.

La maggior parte delle precipitazioni si hanno in autunno ed in inverno, ma tendenzialmente si ha un buon apporto idrico anche in estate e questo concorre ad una buona maturazione delle uve.

A2)Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per antica e consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Carmignano”.

Le pregevoli caratteristiche del vino prodotto nella zona del Carmignano sono note da lungo tempo.

Già nel ‘300 Pietro Domenico Bartoloni, cronista, parla dei “vini di Carmignano e di Artimino che sono eccellenti”.

Il Ricci nelle “Memorie storiche di Carmignano”, 1895, riferisce che Ser Lapo Mazzei acquistò l’8 dicembre 1396, per conto di Marco Datini, 15 soma di vino di Carmignano al prezzo di “un fiorino suggello” la soma (un prezzo pari a circa quattro volte quello dei vini maggiormente quotati a quel tempo).

Il Redi (1673), nel famoso ditirambo, parla in termini molto lusinghieri del “Carmignano”, “ma se giara io prendo in mano di brillante Carmignano così grato in sen mi piove che ambrosia e nettar non invidio a Giove”.

Il vino di Carmignano si era fatto un buon nome anche al di fuori dei confini, tanto che nel 1716 il Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici emise un bando per fissare in modo chiaro ed inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del “vino di Carmignano” insieme a quelli di altri tre vini.

Numerose altre testimonianze, successive al bando granducale, confermano il riconoscimento di particolari caratteri a questo vino e tali da distinguerlo nettamente da altri rinomati vini prodotti nelle varie zone della Toscana.

Il Repetti (1833) afferma che il “Carmignano” è uno dei migliori e più rinomati vini della Toscana. L’Amati, nel suo “Dizionario geografico dell’Italia” (1870) raccomanda, fra gli altri vini, il Carmignano “squisito”.

Il Cusmano (1889) nel “Dizionario metodico-alfabetico di viticoltura ed enologia” cita il Carmignano tra i vini migliori prodotti in Toscana.

Il Palgiani (1891) nel “Supplemento alla VI edizione della “Enciclopedia Italiana” afferma, alla voce “Carmignano” “….tra il territorio bagnato dall’Arno e dall’Ombrone produce vini squisiti, dei migliori della Toscana”.

L’elenco delle testimonianze potrebbe ancora continuare, ma quanto sopra richiamato ci sembra sufficiente per potere affermare che il “Carmignano”, il vino praticamente prodotto nella zona delimitata dal Bando Granducale del 1716, ha sempre avuto una fisionomia propria che lo ha distinto, per le sue caratteristiche particolari, dagli altri eccellenti vini che si producono in Toscana.

Esistono infatti delle particolari condizioni microambientali ed agronomiche che, agendo congiuntamente, imprimono al vino “Carmignano” un carattere unico e riconoscibile, ed è per questo motivo che nel 1975 questo vino ebbe il riconoscimento della Denominazione di origine controllata e successivamente, nel 1990, uno dei primi vini italiani, il riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

Il vino di cui al presente disciplinare di produzione presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare il vino Carmignano presenta caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, mentre al sapore all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dell’interazione vitigni / territorio.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La tipologia dei terreni rende il territorio di Carmignano particolarmente vocato per la coltivazione della vite; il clima si diversifica da quello delle zone limitrofe per una maggiore abbondanza delle precipitazioni estive.

Inoltre, l’intera area di produzione del Carmignano presenta una notevole luminosità per effetto dell’orientamento delle pendici e della presenza dell’ampia pianura su cui si affaccia.

Le formazioni montuose contribuiscono a creare questo particolare ambiente climatico.

Tutti questi fattori concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono

privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La qualità e le peculiari caratteristiche del vino Carmignano sono la diretta conseguenza dell’antica storia vitivinicola del territorio, che risale al tempo degli Etruschi e attestata da numerosi documenti, e della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e ambientali.

Significativo è il bando decretato nel 1716 dal Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici per fissare in modo chiaro e inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del “vino Carmignano”.

Il territorio del Carmignano permette una maturazione precoce delle uve che facilita la costanza qualitativa in tutte le annate. Il lungo periodo vegetativo, le elevate escursioni termiche, la ventilazione dei pendii, le precipitazioni ben distribuite anche nel periodo estivo hanno permesso di perfezionare, nel corso dei secoli, una serie di pratiche agronomiche ed enologiche volte alla produzione di un vino rosso da invecchiamento strutturato e al tempo

stesso elegante ed armonico con un bouquet fine ed intenso.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome e indirizzo: Toscana Certificazione Agroalimentare Srl

Viale Belfiore 9 – 50144 Firenze

Tel: 055.368850 Fax: 055.330368

e-mail: info@tca-srl.org sito web: www.tca-srl.org

La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la denominazione “Carmignano” è Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l., in sigla TCA Srl. TCA svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto secondo lo schema previsto dal Decreto 2 novembre 2010 (Allegato 3), di applicazione del Decreto legislativo n. 61/2010.

Ai sensi della normativa vigente, TCA assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano dei controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite. Inoltre TCA svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri di intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi, imbottigliatori) su una

percentuale fissata nel piano dei controlli.

Si fa riferimento all’allegato 4 per il piano delle verifiche e dei controlli per la denominazione di origine dei vini Carmignano.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI POGGIO A CAIANO

VIGNETI POGGIO A CAIANO

 

BARCO REALE DI CARMIGNANO

D.O.C.

Decreto 14 Luglio1998

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 13.11.2013

Modifica Decreto 07.03.2014

(fonte Mipaaf) 

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Barco Reale di Carmignano” e “Barco Reale di Carmignano” Rosato.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Barco Reale di Carmignano” e “Barco Reale di Carmignano” Rosato:

Sangiovese minimo 50%;

Canaiolo nero fino al 20%;

Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente dal 10 al 20%;

Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia da soli o congiuntamente fino al massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 10% del totale.

 

Si riportano nell’allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato dalla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

Zona di produzione       

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art 1, devono essere prodotte nei terreni collinari all’interno del territorio amministrativo dei comuni di:

Carmignano, Poggio a Caiano

In provincia di Prato.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Barco Reale di Carmignano” devono essere atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcari marnosi di tipo alberese, scisti argillosi e arenarie.

4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.

4.4 I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3,5 kg.

4.5 E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

4.6 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 10 tonnellate.

4.7 Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4.8 Fermi restando i limiti di cui sopra indicati, la produzione ad ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

4.9 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all’art,1

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all’articolo 1 devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di cui all’articolo 3. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione.

5.2 La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

5.3 Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.4 I vini a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” possono essere ottenuti dalle uve del “Carmignano” a denominazione di origine controllata e garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al “Barco Reale di Carmignano” per scelta successiva durante il periodo di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano”.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1 Il vino a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rubino vivace, brillante;

profumo: vinoso con profumo intenso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” Rosato all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosato più o meno carico, a volte con riflessi rubino;

profumo: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

6.2 È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

7.1 Alla denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

7.2 E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

7.4 E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in conformità alla normativa vigente in materia.

 

Articolo 8           

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacità non superiore a litri 5.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazione sulla zona geografica

A 1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata si trova all’interno della piccola catena del Montalbano, che da Serravalle Pistoiese giunge a strapiombo sull’Arno a sud di Artimino, ed è costituita da un tratto di una ruga appenninica.

Ha quindi un andamento Nord-Ovest-Sud-Est e il suo nucleo è di “macigno”, la nota formazione di arenarie gradate quarzoso-feldspatiche di età oligocenica.

A tale formazione si sovrappone, per largo tratto nel versante che guarda Nord-Est, il complesso caotico delle argille scagliose costituito da scisti argillosi di vario colore inglobanti blocchi di calcari, arenarie e talora brecce ofiolitiche. Inoltre affiorano a Nord e a Sud di Carmignano, su vasta area, notevoli lembi di “alberese” (calcare marnoso biancastro a frattura concoide).

La piccola catena non raggiunge quote elevate culminando con il Poggio al Ciliegio a 611 metri s.l.m. La morfologia alquanto aspra e rupestre dove dominano le arenarie si fa invece più dolce e ondulata dove prevalgono gli scisti argillosi e i calcari marnosi.

Le incisioni dei torrenti sono tuttavia assai profonde e, di conseguenza, si sono formati dei lunghi costoloni con belle e aperte pendici.

Tali costoloni si protendono in varie direzioni e separano le vallette che scendono dal Montalbano alla pianura pistoiese-fiorentina che giace a 40-50 metri s.l.m. ed è solcata dall’Ombrone pistoiese.

Gran parte delle pendici a cui si accennava, oltre ad avere favorevole esposizione e giacitura, sono poste a quote relativamente modeste.

Ben soleggiate, di rado superano i trecento metri. Questo favorisce un lungo periodo vegetativo della vite, permette di immagazzinare calore nel terreno e permette una maturazione regolare e completa delle uve nelle annate meno favorevoli.

I suoli, che derivano dalle precedentemente menzionate formazioni geologiche, hanno caratteristiche assai diverse secondo il substrato, ma possiedono alcune proprietà comuni che risultano favorevoli ad un equilibrato sviluppo della vite. Sono terreni a libero drenaggio senza intasamenti o stagnazione idrica.

Di conseguenza sono ben areati, caldi e permettono una buona e pronta ripresa vegetativa in primavera.

I suoli che derivano dalle arenarie sono sciolti, franco- sabbiosi, subacidi e ben provvisti di potassio. I terreni che derivano dal complesso argilloso e dai calcari marnosi hanno tessitura fine, franco-argillosa o argillosa, ma la presenza di calcio e di ossidi di ferro favoriscono una buona aggregazione, di notevole stabilità.

Di reazione neutra o subalcalina, a complesso di scambio quasi saturo, ben provvisti di calcio e discretamente di fosforo, hanno una buona capacità idrica di ritenuta e resistono quindi a prolungati periodi di siccità.

L’apertura della collina di Carmignano sulla grande pianura Firenze-Pistoia favorisce l’insolazione e la ventilazione e la vicinanza dell’Appennino e i venti freschi, che spesso temperano le notti estive, determinano un’ottima escursione termica. La piovosità media annua è inferiore ai mille millimetri: è evidente qui l’influenza della catena dell’alto Appennino Emiliano-Pistoiese.

La maggior parte delle precipitazioni si hanno in autunno ed in inverno, ma tendenzialmente si ha un buon apporto idrico anche in estate e questo concorre ad una buona maturazione delle uve.

 

A 2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per antica e consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini “Barco Reale di Carmignano” e “Barco Reale di Carmignano” Rosato (noto tradizionalmente come “Vin Ruspo”).

Le pregevoli caratteristiche del vino prodotto nella zona del Carmignano sono note da lungo tempo. Già nel ‘300

Pietro Domenico Bartoloni, cronista, parla dei “vini di Carmignano e di Artimino che sono eccellenti”.

Il Ricci nelle “Memorie storiche di Carmignano”, 1895, riferisce che Ser Lapo Mazzei acquistò l’8 dicembre 1396, per conto di Marco Datini, 15 soma di vino di Carmignano al prezzo di “un fiorino suggello” la soma (un prezzo pari a circa quattro volte quello dei vini maggiormente quotati a quel tempo). Il Redi (1673), nel famoso ditirambo, parla in termini molto lusinghieri del “Carmignano”, “ma se giara io prendo in mano di brillante Carmignano così grato in sen mi piove che ambrosia e nettar non invidio a Giove”.

I vini di Carmignano si erano fatti un buon nome anche al di fuori dei confini, tanto che nel 1716 il Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici emise un bando per fissare in modo chiaro ed inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del “vino di Carmignano” insieme a quelli di altri tre vini. Numerose altre testimonianze, successive al bando granducale, confermano il riconoscimento di particolari caratteri a questo vino e tali da distinguerlo nettamente da altri rinomati vini prodotti nelle varie zone della Toscana. Il Repetti (1833) afferma che il “Carmignano” è uno dei migliori e più rinomati vini della Toscana.

L’Amati, nel suo “Dizionario geografico dell’Italia” (1870) raccomanda fra gli altri vini il Carmignano “squisito”.

Il Cusmano (1889) nel “Dizionario metodico-alfabetico di viticoltura ed enologia” cita il Carmignano tra i vini migliori prodotti in Toscana. Il Palgiani (1891) nel “Supplemento alla VI edizione della “Enciclopedia Italiana” afferma, alla voce “Carmignano” “....tra il territorio bagnato dall’Arno e dall’Ombrone produce vini squisiti, dei migliori della Toscana”. L’elenco delle testimonianze potrebbe ancora continuare, ma quanto sopra richiamato ci sembra sufficiente per potere affermare che i vini praticamente prodotti nella zona delimitata dal Bando Granducale del 1716, hanno sempre avuto una fisionomia propria che li ha distinti, per le loro caratteristiche particolari, dagli altri eccellenti vini che si producono in Toscana.

Esistono infatti delle particolari condizioni microambientali ed agronomiche che, agendo congiuntamente, imprimono ai vini prodotti nel territorio di Carmignano un carattere unico e riconoscibile.

All’interno del presente disciplinare di produzione sono previste due tipologie di vino di seguito sinteticamente descritte.

Il vino “Barco Reale di Carmignano” deve il suo nome alla riserva di caccia medicea (infatti “barco” significa “parco”) circondata da un muro che delimitava gran parte delle zone di produzione attuali.

E’ una denominazione di origine controllata di ricaduta entrata in vigore qualche anno dopo a quella del Carmignano D.O.C.G.

La resa per ettaro consentita è maggiore di quella consentita per il Carmignano DOCG (10 t/ha, mentre per il Carmignano DOCG è 8 t/ha) e non è previsto obbligatoriamente affinamento in legno (mentre per il Carmignano DOCG sono previsti almeno 8 mesi di affinamento in legno).

E’ quindi un vino di alta qualità, ma non necessariamente così strutturato e generalmente con un contenuto alcolico un po’ inferiore conseguenza spesso di una scelta vendemmiale sia come tempi di raccolta, sia come selezione delle uve. Il Barco Reale è un fratello minore del Carmignano DOCG, ma minore per età, non un secondo vino dal punto di

vista qualitativo: l’equilibrio e l’eleganza caratterizzano anche il Barco, che pure non viene affinato in legno o viene affinato per breve tempo e che è “di più rapida beva”.

Per il vino “Barco Reale di Carmignano” Rosato (tradizionalmente noto come “Vin Ruspo”) l’uvaggio è lo stesso del Barco Reale di Carmignano DOC e la resa per ettaro è la stessa (10 t/ha).

E’ quindi qualcosa in più di un semplice rosato con la possibilità di durare anche più di un anno per quella “spina dorsale” che gli deriva dalla sua origine e per la sua buona alcolicità.

Viene svinato e fatto fermentare lentamente, in modo da conservare gli aromi primari e il gusto delle uve e del vino

giovane.

Anche il “Vin Ruspo” è un vino di antica tradizione carmignanese e la sua storia è legata alla mezzadria locale. Infatti i mezzadri portavano l’uva nelle cantine di fattoria per poi dividere il vino dopo la fermentazione.

L’uva veniva trasportata in un tino di legno e pigiata per farne entrare un quantitativo maggiore (la pigiatura completa e la diraspatura avveniva poi in cantina).

Si formava così una parte del mosto in fondo al tino. L’ultimo viaggio della giornata sostava sull’aia dei poderi per essere portato in fattoria al mattino dopo.

Era pratica comune per i mezzadri spillare uno o due damigiane dal tino prima del viaggio alla tinaia (da qui il nome “Vin Ruspo” o vino “ruspato” ovvero “rubato”). Col tempo questo piccolo furto divenne un diritto dei mezzadri.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini Barco Reale di Carmignano anche nella tipologia Rosato presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, mentre al sapore all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dell’interazione vitigni/territorio. I vini di cui sopra si abbinano perfettamente con i prodotti della vasta e raffinata gastronomia e pasticceria carmignanese-pratese.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La tipologia dei terreni rende il territorio di Carmignano particolarmente vocato per la coltivazione della vite; il clima si diversifica da quello delle zone limitrofe per una maggiore abbondanza delle precipitazioni estive.

Inoltre, l’intera area di produzione del Carmignano presenta una notevole luminosità per effetto dell’orientamento delle pendici e della presenza dell’ampia pianura su cui si affaccia.

Le formazioni montuose contribuiscono a creare questo particolare ambiente climatico.

Tutti questi fattori concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La qualità e le peculiari caratteristiche dei vini di Carmignano sono la diretta conseguenza dell’antica storia vitivinicola del territorio, che risale al tempo degli Etruschi ed attestata da numerosi documenti, e della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e ambientali. Significativo è il bando decretato nel 1716 dal Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici per fissare in modo chiaro e inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del

“vino Carmignano”.

Il territorio del Carmignano permette una maturazione precoce delle uve che facilita la costanza qualitativa in tutte le annate.

Il lungo periodo vegetativo, le elevate escursioni termiche, la ventilazione dei pendii, le precipitazioni ben distribuite anche nel periodo estivo hanno permesso di perfezionare, nel corso dei secoli, una serie di pratiche agronomiche ed enologiche volte alla produzione di vini che si distinguono per la loro tipicità, eleganza e armonia.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:

Toscana Certificazione Agroalimentare

Viale Belfiore, 9

50144 Firenze

Tel.: +39 055 368850

Fax: +39 055 330368

e-Mail: info@tca-srl.org

 

Toscana Certificazione Agroalimentare è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

 

Allegato 1

Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC BARCO REALE DI CARMIGNANO

1. Abrusco N

2. Aleatico N.

3. Alicante N.

4. Alicante Bouchet N.

5. Ancellotta N.

6. Barbera N.

7. Barsaglina N.

8. Bonamico N.

9. Bracciola Nera N.

10. Calabrese

11. Caloria N.

12. Canina Nera N.

13. Carignano N.

14. Carmenere N.

15. Cesanese D’Affile N.

16. Ciliegiolo N.

17. Colombana Nera

18. Colorino N.

19. Fogliatonda N.

20. Gamay N.

21. Groppello di Santo Stefano N.

22. Groppello Gentile N.

23. Lambrusco Maestri N.

24. Malbech N.

25. Malvasia N.

26. Malvasia Nera di Brindisi N.

27. Malvasia Nera di Lecce N.

28. Mammolo N.

29. Mazzese N.

30. Merlot N.

31. Mondeuse

32. Montepulciano N.

33. Petit Verdot N.

34. Pinot Nero N.

35. Pollera Nera N.

36. Prugnolo Gentile N.

37. Pugnitello

38. Rebo N.

39. Refosco dal Peduncolo Rosso N.

40. Sagrantino N.

41. Sanforte N.

42. Schiava Gentile

43. Syrah N.

44. Tempranillo N.

45. Teroldego N.

46. Vermentino Nero N. 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI MONTELUPO FIORENTINO

VIGNETI MONTELUPO FIORENTINO

BIANCO DELL’EMPOLESE

D.O.C.

Decreto  14 settembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art.icolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

Bianco

Vin Santo

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

per la tipologia Bianco:

Trebbiano Toscano minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per un  massimo del  40  %,  le  uve  dei  vitigni  a  bacca  bianca,   da   soli   o congiuntamente,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione   Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

 

per la tipologia Vin Santo:

Trebbiano Toscano minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per un  massimo del 40%, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, ad esclusione del Moscato  Bianco,  idonei  alla  coltivazione  nella Regione Toscana iscritti nel registro  nazionale  delle  varietà  di vite per uve da vino approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco  dell'Empolese» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni  di:

Empoli, Cerreto  Guidi,  Fucecchio,  Vinci,  Capraia  e   Limite,   Montelupo Fiorentino.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui  all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire  alle  uve  le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni  idonei  per  le  produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.

4.2 - Densità di impianto

Per i nuovi impianti e i reimpianti la  densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere inferiore a

3300 per i vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 in coltura specializzata.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4.4 - Irrigazione

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso

 

4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La resa massima di uva per la produzione del vino a denominazione di  origine  controllata  «Bianco  dell'Empolese»  non  deve   essere superiore a

12,00 t/ha

in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve   essere   calcolata   rispetto   a   quella specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla vite.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini  a DOC  «Bianco  dell'Empolese» 

un  titolo  alcolometrico   volumico naturale di 10,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 - Zona di vinificazione e di imbottigliamento

Le   operazioni   di   vinificazione,   invecchiamento e di imbottigliamento debbono essere effettuate all'interno dei  territori comunali della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia,  tali  operazioni,  tenuto   conto   delle   situazioni tradizionali, e di confine, e' consentito che tali  operazioni  siano effettuate sia  all'interno  del  territorio  di  produzione  di  cui all'art. 3, sia  nell'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni confinanti.

Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate ai  sensi del preesistente disciplinare di produzione.

5.2 - Elaborazione

Nella vinificazione sono consentite le pratiche enologiche  leali e  costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari

caratteristiche.

 

Per la tipologia Vinsanto deve  essere  seguito  il  tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede:

le uve dopo avere subito  un'accurata  cernita  debbono  essere sottoposte ad appassimento naturale;

l'appassimento  delle  uve  destinate  alla  vinificazione  nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in  locali idonei e deve  essere  protratta  fino  a  raggiungere  un  contenuto

zuccherino non inferiore al 28,00%.

 

5.3 - Resa uva/vino e vino/ha

La resa massima dell'uva in vino, compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva, e la produzione massima  di  vino  per  ettaro,  sono  le seguenti:

 

per la tipologia Bianco

resa uva/vino: 70%

produzione massima di vino/ha: 84 hl;

 

per la tipologia Vinsanto

resa uva/vino: 35%

produzione massima di vino/ha: 42 hl.

per la tipologia Bianco qualora  la  resa  uva/vino  superi  il limite sopra riportato, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà  diritto alla DOC, anche se la produzione ad ettaro  resta  al  di  sotto  del massimo  consentito. 

Oltre  detto  limite  decade  il  diritto  alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.4 - Immissione al consumo

Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita soltanto a partire  dalla  data  per  ciascuno  di  essi  di  seguito indicata:

 

per la tipologia Bianco:

a partire dal 1° dicembre dell'anno di vendemmia;

 

per la tipologia Vinsanto:

a partire dal 1° dicembre del terzo anno successivo a  quello di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I  vini  di  cui   all'art.   1   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

per la tipologia Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fine e caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00g/l;

 

per la tipologia Vinsanto secco:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 1,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

per la tipologia Vinsanto amabile:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' consentito l'uso di nomi aziendali, ragioni sociali  e  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative

Per la tipologia Vinsanto sono consentite le menzioni facoltative secco ed amabile con riferimento a  quanto  indicato  nel  precedente art. 6.

Le menzioni facoltative secco ed amabile possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  d'origine  del vino, salve le norme generali più restrittive.

In  caso  di  utilizzo  della  menzione  facoltativa   secco   è facoltativa  l'indicazione  del  contenuto  zuccherino  del  prodotto espresso in g/l di zuccheri residui.

In  caso  di  utilizzo  della  menzione  facoltativa  amabile  è facoltativa  l'indicazione  del  contenuto  zuccherino  del  prodotto espresso in g/l di zuccheri residui.

7.3 - Annata

Per tutte le tipologie dei vini a DOC «Bianco dell'Empolese» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1 - Tappatura e recipienti

Per la tipologia Bianco:

per la chiusura dei recipienti di vetro è consentito l'uso del tappo capsula a vite;

per la tipologia Vinsanto:

è ammesso l'utilizzo di contenitori in  vetro  di  capacità non superiore a 0,75 l per i quali è obbligatorio  l'utilizzo  del

tappo raso bocca in sughero o altri materiali  idonei  ammessi  dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) – Informazioni sulla zona geografica

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione della DOC Bianco dell’Empolese coincide con i territori amministrativi dei Comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Fucecchio, Cerreto Guidi e Vinci.

L’areale ricade nella parte centro settentrionale della Regione Toscana , nel lembo più occidentale della provincia di Firenze e comprende i 6 comuni del Circondario Empolese-Valdelsa che si estendono lungo il Fiume Arno.

Il territorio è caratterizzato dalla pianura del medio-basso Val d’Arno e dalle colline immediatamente prospicienti rientranti a nord nei sistemi del Montalbano e delle Cerbaie ed a sud nelle colline centrali.

La zona rientra in 2 aree agroclimatiche secondo la classificazione del Servizio Agrometeorologico Regionale:

Area della Pianura Occidentale

Area delle Colline Centrali.

Nell’area della Pianura Occidentale identificabile per lo più con i Comuni di Empoli, Cerreto Guidi e Fucecchio) i suoli sono stati originati da depositi alluvionali e lacustri del periodo quaternario.

L’altitudine media è di 184 m s.l.m. passando dalla pianura (altitudine minima Fucecchio 12 m s.l.m. ) fino ai rilievi delle medie colline (altitudine massima Empoli 206 m s.l.m.).

La pendenza media è del 4%.

Il tipo climatico è di tipo da Mediterraneo a Temperato Caldo con temperature medie annuali intorno ai 12-15°C, precipitazioni medie annuali 850-1100 mm.

I mesi più piovosi sono Ottobre e Novembre mentre Luglio Agosto sono mesi particolarmente secchi.

Nell’area delle Colline Centrali identificabile per lo più con i Comuni di Vinci, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino) i suoli sono stati originati da depositi marini del pliocene e pleistocene.

L’altitudine media è di 233 m s.l.m. passando dalla pianura alluvionale prospiciente al Fiume Arno (altitudine minima Vinci 23 m s.l.m. ) fino ai rilievi del gruppo montuoso del Monte Albano (altitudine massima Vinci 633 m s.l.m.). La pendenza media è del 13%. Il tipo climatico è di tipo da Mediterraneo a Mediterraneo suboceanico con temperature medie annuali intorno ai 12,5-16°C, precipitazioni medie annuali 700-1000 mm. Il mese più piovoso è Novembre mentre Luglio Agosto sono mesi particolarmente secchi.

La posizione geografica centrale nel contesto della Toscana, determina in Valdelsa un clima dove ritroviamo le caratteristiche del clima continentale e di quello Mediterraneo dove gli influssi marittimi del Tirreno si affiancano a quelli montani legati alle altitudini dell'Appennino.

A2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini “Bianco dell’Empolese”.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata è precedente all’epoca romana. Nel registro dei proventi del Comune di Fucecchio del 1352 ben il 28,6% dei proventi comunali derivavano dalla gabella sul vino [1].

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all’attualità, tanto che nel 1969 fu costituito l’Ente di tutela dei vini tipici di Empoli e della Val d’Elsa. Nel 1979 presentò domanda di riconoscimento come DOC che fu convalidata nel 1989 (Decreto 18 aprile 1989).

Successivamente con il Decreto 14 settembre 2010 ne è stato modificato il disciplinare di produzione.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione: in primo luogo il trebbiano.

le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle opere colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare ( 84 hl(ha per la tipologia Bianco e 42 hl(ha per la tipologia Vin Santo).

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco dei vini tranquilli e per la vinificazione delle uve appassite per la produzione del vin Santo. la cui elaborazione comporta determinati periodi

di invecchiamento obbligatori secondo il metodo tradizionale.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La DOC Bianco dell’Empolese è riferita a 2 tipologie – bianco e Vin Santo - che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, modesto tenore di acidità, colore giallo paglierino più o meno intenso nel bianco e dal dorato all’ambrato nel Vin Santo.

Al sapore e all’odore si riscontrano aromi caratteristici ed armonici con caratteristico retrogusto nella tipologia Vin Santo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia da pianeggiante a collinare dell’areale di produzione, nel tratto empolese del bacino del Fiume Arno, e l’esposizione ad ovest, sud ovest, concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con suolo sgrondante dalle acque reflue, coltivato a vigneto fin dall’antichità.

Anche nelle zone di più difficile scolo si è da sempre intervenuti con sistemazioni idraulico- agrarie tali da

impedire ristagni.

L’uomo ha selezionato nei corso dei millenni di coltivazione le varietà che meglio si adattano ai terreni, migliorati nell’ultimo secolo con tecniche enologiche che ne esaltano le peculiarità fisico – chimiche ed organolettiche dei Bianchi dell’Empolese.

In particolare sia nei terreni dell’area della Pianura Occidentale che dell’area delle Colline Centrali la vite è sempre stata considerata una tra le colture principali.

Tanto che nel corso dei secoli si è assistito ad un affinamento delle tecniche produttive in funzione della qualità.

Dalla vite su sostegno vivo si è passati già a partire dal ‘400 all’uso su sostegni morti con legno di castagno mentre a

partire dagli anni ‘60 del secolo scorso si è assistito ad una progressiva specializzazione dei vigneti in sostituzione dell’antica coltivazione sulle prode nei seminativi promiscui.

Per quanto riguarda i vitigni il trebbiano è sempre stato largamente diffuso tanto che nella zona ha assunto il sinonimo di Trebbiano dell’Empolese.

Pur rientrando appieno nella identificazione del trebbiano toscano ha assunto connotati morfologici ed enologici del tutto particolari dovuti alla diffusa pratica di preparazione delle barbatelle a partire da materiale aziendale.

I viticoltori hanno applicato da tempo tecniche produttive atte a migliorare ulteriormente la qualità dei vitigni presenti: forma di allevamento a capovolto o a Guyot lasciando poche gemme produttive a tutto vantaggio dell’aumento del contenuto di zuccheri e componenti aromatiche.

Anche il clima dell’areale di produzione caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1000-1100 mm) con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto, da una buona temperatura media annuale intorno ai 15° C unita ad una temperatura relativamente elevata ed ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e completamente (talvolta fino a novembre) contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche dei vini Bianchi dell’Empolese.

La vendemmia dei bianchi viene infatti comunemente effettuata dopo la raccolta delle uve rosse anche grazie alla maggiore resistenza della buccia ai marciumi nel trebbiano.

Indubbiamente molto del particolare bouquet dei vini Bianco dell’Empolese è dovuto a questa maturazione prolungata sulla pianta, in un clima temperato, ma caratterizzato segnatamente nella fase finale da una elevata escursione termica tra notte e giorno.

La millenaria storia viticola riferita al questa zona , dall’epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del Bianco dell’Empolese.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini Bianco dell’Empolese , le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’art. 6.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata è precedente all’epoca romana.

Reperti archeologici ritrovati presso l’abitato etrusco di Bibbiani- Monteregi (Comune di Capraia e Limite) e risalenti al V-IV secolo a. C. raffigurano coppe di vino utilizzate durante le libagioni. [2]

In epoca Romana era presente addirittura una cospicua produzione di anfore vinarie (Anfora di Empoli).

Dalla zona empolese venivano esportate anfore contenenti vino prodotto in loco che seguendo la via fluviale dell’Arno arrivavano a Roma ed in tutto il Mediterraneo. I ritrovamenti di anfore di Empoli al di fuori dai centri di produzione testimonia la floridezza della produzione vinicola che permetteva di destinare un surplus anche all’esportazione. [3]

Successivamente si ha menzione di terreni coltivati a vite in un atto di donazione del 767 d.C. al Monastero di san Bartolomeo in zona Bibbiani. [2]

In una delibera del 1333 del Comune di Fucecchio si ha menzione di una cospicua produzione di vino ed in uno statuto del 1353 si parla del trebbiano come uno dei vitigni più diffusi. [4]

Agli inizi del 1400 nasce nella zona di Empoli la produzione vetraria (fiaschi, damigiane, bottiglie) legata alla produzione dei vini. Ed è stato appurato dal Prof. Federico Melis attraverso approfonditi studi di storiografia economica che la maggiore produzione fosse proprio di vini bianchi, dato che raramente si trovano cenni ai vini “vermigli”.

Pure del 1400 è la valutazione al “cognio”1 dei vini prodotti nel Piano di Pontormo...e nel Piano di Empoli... . [5]

Nel 1515 è Leonardo da Vinci a parlarci di come deve avvenire una corretta vinificazione, mentre il padre era egli stesso produttore (...84 barili prodotti nei poderi di Bacchereto e Vinci). [2]

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all’attualità, come dimostrano per esempio i plantari della fattoria Corsini di Fucecchio e l’inventario del 1919 che riporta che ben 256 ha su un totale di 306 erano destinati a seminativo vitato.. [6]

Negli anni ’50 –’60 era presente una notevole produzione della zona commercializzata anche in altre aree geografiche, soprattutto in Versilia. Le quotazioni commerciali raggiunsero quelle dei rossi tanto che ci fu un notevole fervore nell’impianto di vigneti bianchi. Ne è ancora testimonianza che circa il 40% dei vigneti a bacca bianca presenti attualmente abbia più di 40 anni.

La cospicua quantità di vini bianchi e la commercializzazione anche al di fuori dell’area di produzione resero necessaria la costituzione in data 27 giugno 1969 dell’Ente di Tutela dei Vini Tipici di Empoli e della Valdelsa che operò per vari anni nell’ambito della Denominazione Semplice applicando uno specifico marchio.

Nel 1979 fu inoltrata al competente ministero la richiesta di riconoscimento come DOC per il vino “Bianco delle Colline Empolesi”.

Con il decreto del 2 novembre 1989 fu approvato il definitivo riconoscimento con il nome modificato di vino “a DOC “Bianco dell’Empolese”.

Nel 1990 l’ente ottenne anche l’autorizzazione alla sorveglianza, disponendo anche di un proprio laboratorio chimico.

Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole rilancio dei vini a DOC Bianco dell’Empolese attraverso la realizzazione di pubblicazioni, l’organizzazione di eventi promozionali quali la qualificata rassegna del Bianco dell’Empolese e soprattutto la richiesta di aggiornamento del disciplinare accolta con il Decreto 14 settembre 2010.

 

1 Cogno o cognio: antica unità di misura di capacità- equivalente a 10 barili fiorentini- (456 lt) usata nel Rinascimento soprattutto per

l’olio e per il vino

 [1] Malvolti A., Incolti, Fiumi e Paludi, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2003

[2] Nuti M., Storia delle vigne e del vino del Montalbano, Atti del Convegno per i Vini del

Montalbano, 2000

[3] Alderighi L., Vino e archeologia, Terre del vino, febbraio 2011

[4] Statuto del Comune di Fucecchio del 1353

[5] Comune di Montespertoli, La vite ed il vino nel Comune di Montespertoli, 1996

[6] Pieri.XXXX TESI

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome ed indirizzo:

Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. – T.C.A. s.r.l.

con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE

C.F. 05969780484

tel. 055/368850

fax 055/330368

e-mail: info@tca.srl.org

La Toscana Certificazione Agroalimentare SRL è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par.1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente

al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

Il Piano dei Controlli per la DOC “Bianco dell’Empolese” è riportato nell’allegato 4.

 

 N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.      

VIGNETI POMINO

VIGNETI POMINO

POMINO

D.O.C.
Decreto 8 novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

(denominazione e vini)

 

La denominazione di origine controllata “Pomino” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco, 

Rosso,

Bianco riserva, 

Rosso  riserva, 

Bianco  Vendemmia  tardiva, 

Rosso vendemmia tardiva,

Vin Santo,

Vin  Santo  Occhio  di  Pernice, 

Pinot nero, 

Merlot, 

Chardonnay, 

Sauvignon, 

Spumante  bianco  e  rosato,

Spumante bianco e rosato riserva.

 

Articolo 2

(base ampelografica)

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

“Pomino” Bianco,

“Pomino” Bianco riserva,

“Pomino”  Bianco  Vendemmia tardiva:

Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay  da  soli  o  congiuntamente: minimo 70%.

possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri vitigni a frutto bianco idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana per un massimo del 30% del totale delle viti.

 

“Pomino” Vin Santo:

Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Chardonnay  e  Trebbiano  da  soli  o congiuntamente: minimo 70%.

possono  concorrere  alla  produzione  di detti vini le uve di  altri  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla

coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del  30% del totale delle viti.

 

“Pomino” Rosso,

“Pomino”  Rosso  riserva, 

“Pomino”  Rosso  vendemmia tardiva,

Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese minimo: 50%;

Pinot nero e Merlot da soli o  congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

possono concorrere alla produzione delle sopra  citate  tipologie  le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei  vigneti  fino  a  un massimo del 25%.

 

“Pomino” Chardonnay:

Chardonnay minimo: 85%.

possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle varietà  di  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla   coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

 

“Pomino” Sauvignon:

Sauvignon minimo: 85%.

possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle varietà  di  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla   coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

 

“Pomino” Pinot nero:

Pinot nero minimo: 85%.

Possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle varietà  di  vitigni  a  frutto  rosso  idonei   alla   coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

 

“Pomino” Merlot:

Merlot minimo: 85%.

possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle varietà  di  vitigni  a  frutto  rosso  idonei   alla   coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

 

“Pomino” Spumante Bianco e Rosato (anche riserva):

Chardonnay, Pinot Bianco e  Pinot  nero  da  soli  o  congiuntamente: minimo 70%

possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri vitigni a frutto bianco idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana per un massimo del 30% del totale delle viti.

 

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come  sopra richiamato,  sono  quelli  iscritti  nel  registro  nazionale   delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

 

La zona di produzione delle uve della DOC dei vini «Pomino» comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina.

 

Tale zona è così delimitata: partendo da  Rugiano  (quota  472)  il limite segue  verso  sud  la  strada  che  attraversa  La  Fornace  e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni.

Prosegue poi,  sempre  verso  sud,  lungo  la  strada  in  uscita  ed allorché questa piega verso est,  la  segue  per  breve  tratto  per discendere poi lungo l'affluente dei T. Rufina  fino  a  raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della quota 202.

Segue quindi il T. Rufina in  direzione  sud-est  risalendolo  ed  al momento che il corso d'acqua identifica  il  confine  del  comune  di Rufina  prosegue  lungo  questi  nella  stessa  direzione   fino   in prossimità dei km 13,400 sulla s.s. n. 70  da  dove  prosegue  verso nord-est sempre sul confine di  Rufina  ed  all'incrocio  con  quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue

verso ovest e nord-ovest fino all'altezza di  Rugiano  che  raggiunge seguendo  la  strada  verso  ovest,  chiudendo   in   tal   modo   la delimitazione.

 

Articolo 4

(norme per la viticoltura)

 

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini «Pomino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  sui  terreni  ritenuti  idonei  per  la produzione della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine  non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il  tipo  bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

 

4.2 - Densita' d'impianto.

Per i nuovi  impianti  e  reimpianti  la  densità  non  può  essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura specializzata.

 

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono  quelli già usati tradizionalmente nella zona.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare  effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

 

4.4 - Sistemi di potatura.

La potatura in relazione ai suddetti  sistemi  di  allevamento  della vite, deve essere corta.

 

4.5 - Irrigazione, forzatura.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso.

 

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva  ammessa  per  tutte  le  tipologie,  ad esclusione  della  tipologia  spumante,  è  di 

9,00  ton/ettaro; 

tale produzione non può comunque superare  i 

4,00 kg/ceppo  per  i  vecchi impianti,

2,30 kg/ceppo per gli impianti con  densità  di  almeno 4.000 ceppi ad ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la tipologia  “Spumante”  è di

15,00 ton/ettaro;

tale produzione non può comunque  superare  i 

3,7 kg/ceppo per gli impianti con  densità  di  almeno  4.000  ceppi  ad ettaro.

 

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione  massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno vegetativo      0

III     anno vegetativo     50% della produzione prevista

IV      anno vegetativo     80% della produzione prevista

V        anno vegetativo    100% della produzione prevista

 

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una   gradazione alcolica complessiva  minima  naturale  di  almeno 

9,00%  vol.  per  la tipologia spumante,

10,00% vol. per tutte le altre tipologie provenienti da uve bianche

11,00% vol. per tutte le tipologie provenienti  da  uve rosse.

 

Per la qualifica “riserva”

la tipologia Spumante

deve assicurare  una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10,00% vol.,

e le tipologie Bianco e Rosso

devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,50% vol.

In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione,  attraverso  una

accurata cernita  delle  uve,  dovrà  essere  riportata  al  massimo previsto dal disciplinare, purché tale resa non superi comunque  del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione  massima  di  uva  a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

 

 

Articolo 5

(norme per la vinificazione)

 

Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi   compreso   l'invecchiamento obbligatorio,  l'arricchimento  del  grado  alcolico,  l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze.

 

5.1 - Zona di imbottigliamento

L'imbottigliamento dei vini «Pomino» di tutte le  tipologie  previste deve avvenire all'interno della provincia di  Firenze;  le  eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento.

 

5.2 - Correzioni e colmature

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.  1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

 

5.3 - Elaborazione

Le diverse tipologie previste dall'Art. 1 devono essere elaborate  in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

 

Per le tipologie bianco vendemmia tardiva e rosso vendemmia  tardiva, le uve devono aver  subito  un  appassimento  sulla  pianta  tale  da presentare alla raccolta una gradazione alcolica  complessiva 

Minima naturale non inferiore a 12,00% vol.

Nella elaborazione dei  vini  spumanti  a  denominazione  di  origine controllata “Pomino” devono essere osservate le  operazioni  relative al  tradizionale  metodo  della  rifermentazione  in  bottiglia   con scuotimento e sboccatura; l'aggiunta dello sciroppo  di  dosaggio  è consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti  dalla normativa comunitaria e nazionale.

 

Le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio  di  Pernice  devono  essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.

E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata  ovvero  con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La fermentazione  e  l'invecchiamento  obbligatorio  delle  tipologie

“Vinsanto” debbono avvenire nell'ambito della zona  di  vinificazione delle uve di cui  al  presente  Art.  5  in  appositi  locali  ed  in recipienti in legno di capacità  non superiore a hl. 4.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve  avere  una

gradazione alcolica minima complessiva di 15,50 % vol.

 

5.4 - Resa uva/vino

Le rese massime di uva in vino,  compreso  l'eventuale  arricchimento sono le seguenti:

Pomino bianco 70%, 63,00 hl/ha,

Pomino rosso 70%, 63.00 hl/ha,

Pomino bianco vendemmia tardiva: 60%, 54,00 hl/ha,

Pomino rosso vendemmia tardiva: 60%, 54,00 hl/ha,

Pomino spumante bianco e rosato: 70%, 105,00 hl/ha,

Pomino Vin Santo: 35%, 31,50 hl/hl al terzo anno,

Pomino Vin Santo Occhio di Pernice: 35%, 31,50 hl/ha al terzo anno,

Pomino Pinot nero: 70%, 63,00 hl/ha,

Pomino Merlot: 70%, 63,00 hl/ha,

Pomino Chardonnay: 70%, 63,00 hl/ha,

Pomino Sauvignon: 70%, 63,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per  le  tipologie  Bianco,  Spumante,  Rosso,  Pinot  nero,  Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63 % per le tipologie “Vendemmia  tardiva”, il 43 % per le tipologie Vin Santo e Vin  Santo  Occhio  di  Pernice, anche se la produzione  a  ettaro  resta  al  di  sotto  del  massimo

consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  d'origine.

Oltre detti limiti decade il diritto alla  denominazione  di  origine controllata per tutta la partita.

 

5.5 - Invecchiamento.

I  seguenti   vini   devono   essere   sottoposti   ad   un   periodo d'invecchiamento:

Pomino rosso:

invecchiamento obbligatorio di almeno

sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere.

Pomino rosso riserva:

invecchiamento obbligatorio non inferiore a

due anni,

di cui almeno dodici mesi in  botti  di  rovere  o  in  piccoli carati sempre di rovere.

l periodo  di  invecchiamento  obbligatorio decorre dal 

1°  Novembre  dell'anno  di  produzione  delle  uve  per entrambe le tipologie.

Pomino bianco riserva:

invecchiamento obbligatorio non inferiore a

un anno,

di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli  carati sempre di rovere.

Il periodo di invecchiamento  obbligatorio  decorre dal

1° Novembre dell'anno di produzione delle uve.

Pomino Spumante:

deve permanere per almeno quindici mesi sui  lieviti di fermentazione;

tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del

1° gennaio successivo  alla  raccolta  delle uve.

Pomino Spumante Riserva:

deve permanere per almeno

trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente.

Pomino  Vin  santo  e   Pomino   Vin   santo   Occhio   di   Pernice:

l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4,00 hl.

 

5.6 - Affinamento in bottiglia

Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno

tre mesi prima della commercializzazione.

 

5.7 - Immissione al consumo

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto  a partire dalla data di seguito indicata:

Tipologie a frutto rosso:

1° Novembre dell'anno successivo  a  quello di produzione delle uve.

Pomino Rosso riserva:

1°  Novembre  del  secondo  anno  successivo  a quello di produzione delle uve.

Pomino Bianco riserva:

1° Novembre dell'anno successivo a  quello  di produzione delle uve.

Pomino vendemmia tardiva bianco, Pomino vendemmia tardiva  rosso: 

1° Giugno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice:

1° Novembre del  terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino  Spumante  Bianco  e  Rosato: 

1°  Aprile  del  secondo   anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva:

1° Gennaio del  quarto  anno successivo a quello di produzione delle uve.

 

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto  dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Pomino” Bianco:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

profumo: delicato, fruttato, gradevole

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

“Pomino” Bianco riserva :

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

profumo: delicato, fruttato, gradevole

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

“Pomino” Chardonnay:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

profumo: delicato, fruttato, gradevole

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità  totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

“Pomino” Sauvignon:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

profumo: delicato, fruttato, gradevole

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

“Pomino” Rosso:

colore: rosso rubino  vivace,  con  sfumature  granate  più  o  meno intense.

profumo: vinoso, intenso e caratteristico

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l

 

“Pomino” Rosso riserva :

colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense.

profumo: intenso e caratteristico di frutta matura, armonico.

sapore:  asciutto,  robusto,  morbido  e  vellutato  con  sentori  di confettura.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l

 

“Pomino” Pinot Nero:

colore: rosso rubino  vivace,  con  sfumature  granate  più  o  meno intense.

profumo: vinoso, intenso e caratteristico.

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Pomino” Merlot:

colore: rosso rubino  vivace,  con  sfumature  granate  più  o  meno intense.

profumo: vinoso, intenso e caratteristico.

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Pomino” bianco vendemmia tardiva:

Colore: giallo paglierino intenso fino  all'ambrato  per  il  bianco,

profumo: etereo intenso.

sapore: amabile, armonico e vellutato.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

zuccheri residui minimo: 25,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l

 

“Pomino” rosso vendemmia tardiva:

colore: rubino più o meno intenso tendente al granato

profumo: etereo intenso.

sapore: amabile, armonico e vellutato.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

zuccheri residui minimo: 25,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l

 

“Pomino” Vin Santo:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco.

profumo: etereo intenso.

sapore: armonico, vellutato, caratteristico.

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  15,50%  vol. 

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:14,50% vol.  

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Pomino” Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: granato più o meno intenso.

profumo: etereo intenso.

sapore: armonico, vellutato, caratteristico.

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 15,50%  vol. 

titolo alcolometrico volumico effetivo minimo: 14,50% vol. 

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l

 

“Pomino” Spumante Bianco:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo più o meno carico;

profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito;

sapore: vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;

acidita' totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

 

“Pomino” Spumante Rosato:

spuma: fine e persistente;

solore: rosato più o meno tenue;

profumo: caratteristico  con  delicato  sentore  di  lievito,  talvolta fruttato;

sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

 

“Pomino” Spumante Bianco Riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino carico dorato;

profumo: caratteristico;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

 

“Pomino” Spumante Rosato Riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

 

E' facoltà del Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti minimi dell'acidità totale  e dell'estratto non riduttore con proprio Decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,  ove consentito,  il  sapore  dei  vini  può  rilevare  lieve  sentore  o percezione di legno.

 

 

Articolo 7

(etichettatura designazione e presentazione)

 

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli aggettivi  “extra”,  “fine”,  “scelto”,  “selezionato”,  “vecchio”  e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a  denominazione di origine controllata “Pomino spumante” il riferimento alle varietà di  vite  che  lo  compongono  è  consentito   solo   su   etichette complementari e comunque con caratteri di  dimensioni  non  superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione

di origine.

Sulle stesse etichette complementari,  nei  tipi  che  non  riportano l'annata  di  vendemmia,  è  obbligatorio   indicare   l'annata   di sboccatura.

7.2 - Menzioni facoltative

Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste   dalle   norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore, delle varietà di vite, purché pertinenti  ai  vini  di  cui all'art. 1.

7.3 - Caratteri e posizioni in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi  aziendali  possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri  tipografici  non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.

7.4 - Annata

Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.   1   del   presente disciplinare  per  tutte  le  tipologie  ad  esclusione  del   Pomino Spumante, deve  figurare,  veritiera  e  documentabile,  l'annata  di produzione delle uve.

Il “Pomino Spumante”, nelle tipologie  bianco  e  rosato,  che  abbia trascorso un periodo di almeno

ventiquattro mesi  di  permanenza  sui lieviti

può riportare l'annata di produzione delle uve.

Il  “Pomino  Spumante”  riserva  deve   obbligatoriamente   riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.

Per  il  “Pomino  spumante”  rosato  è   ammessa,   in   alternativa l'indicazione rose'.

7.5 - Vigna

La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e' consentita,  alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia,  ai  vini  di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 8

(confezionamento)

 

8.1 - Volumi nominali

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri.

8.2 - Recipienti e tappatura

Per tutti i vini i  recipienti  devono  essere  di  vetro,  di  forma bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia  da  spumante  o  forme similari.

Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di  sughero  o materiale inerte prodotto a norma di  legge;  le  tipologie  Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

 

Articolo 9

(legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata ricade nella parte nord orientale della Regione Toscana, in Provincia di Firenze e comprende un territorio pedemontano situato sul medio versante della Valle della Sieve, in una zona d’alta collina e di bassa e media montagna, a circa 40 Km a nord-est di Firenze.

La superficie dove si coltivano i vigneti del Pomino rappresenta quindi una realtà ambientale e produttiva unica in Toscana, dove lo specifico microcosmo ecologico e climatico rende possibile il perfetto equilibrio tra vigneti, boschi di abeti, castagneti ed oliveti.

I terreni dell’area sono principalmente arenacei e marnosi presentando quindi un prevalente tenore siliceo e micaceo con poca argilla, con importante presenza di scheletro nella parte più alta, dove si trovano i vigneti di uve a bacca bianca più aromatica.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite della DOC Pomino è compresa tra i 300 e i 750 metri, fattore questo che rappresenta un carattere certamente unico nel pur variegato panorama vitivinicolo toscano, con pendenze variabili ed esposizione principalmente ad ovest e sudovest.

Il clima della fascia produttiva, pur rientrando per buona parte dell’anno nell’area di influenza del clima temperato e freddo, risente soprattutto in estate di quello mediterraneo che ne condiziona in maniera determinante la fase finale del ciclo vegetativo, permettendo di raggiungere un ottimale grado di maturazione delle uve; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.

Le precipitazioni medie annue, che data l’estrema limitatezza della superficie della DOC si possono definire costanti su tutta l’area, vanno dai 550 ai 700 mm secondo gli anni.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 70% nel periodo autunno-inverno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Pomino”.

Come in molte altre zone della Toscana, regione storicamente vocata alla eccellenza della produzione vitivinicola italiana, anche a Pomino la storia inizia da molto lontano, con l'opera e le idee di un precursore ottocentesco dell'indirizzo specializzato che contraddistingue attualmente il settore vitivinicolo della regione.

Vittorio degli Albizi proveniva dal ramo francese di questa nobile famiglia fiorentina, emigrata in Provenza nel 1523 in seguito alle lotte con i Medici per il potere a Firenze. Fu appunto il padre Alessandro ad entrare in possesso negli anni 40 dell'Ottocento delle proprietà della Valdisieve, tra le quali appunto Pomino, poi confluite nel patrimonio Frescobaldi in seguito al matrimonio della sorella di Vittorio, Leonia, con un membro di quella famiglia.

Dotato di una mentalità pragmatica e razionale di stampo francese, Vittorio si trovò a respirare il clima di fermento che investì l'agricoltura toscana nel periodo pre e post-unitario, inserendosi in quel dibattito che aveva come oggetto l’ammodernamento della vitivinicoltura e come cassa di risonanza l'Accademia dei Georgofili, con interlocutori del calibro di Bettino Ricasoli.

In una "memoria" letta in due adunanze dell’Accademia nel corso del 1867, illustrò il suo progetto in campo vitivinicolo: di fronte alla congiuntura favorevole e alla necessità di ricostituire il patrimonio viticolo depauperato dall’oidio, sviluppò l'idea della vite in coltura esclusiva, all'interno di una fascia altimetrica sottratta ai condizionamenti dell' "alberata" toscana, attraverso una scelta razionale di vitigni sottoposti alla sperimentazione agronomica.

La viticoltura specializzata non era estranea alla tradizione toscana discendendo dall'età classica e medievale, come si evince da una "Lettre de noblesse des vins de Cassis", che recita testualmente: Le vignoble Cassidèn [...] ne commença à prendre de l'extension que vers 1520, lorsque vinren s'établir à Cassis quelques membres d'une très ancienne famille de Florence, le Albizzi, [...] qui apportèrènt à Cassis de nouveaux cepages muscatels provenant de leurs anciens vignobles florentins et en firent des plantations.

Vittorio ripercorse così a ritroso le orme dei suoi antenati, importando in Italia la tecnologia vitivinicola e lo spirito d'intrapresa dei francesi e riversando a Pomino larga parte del suo geniale impegno di agronomo e viticoltore. Decise quindi di sostituire o integrare con altri tipi di uve i vitigni, allora in uso a Pomino (Sangioveto, Canaiolo e Trebbiano), tutti a maturazione tardiva, abbandonando al tempo stesso la coltura promiscua in favore della coltura viticola

specializzata submontana, tra i 500 e i 650-700 metri di altezza, che ben si prestava a produrre "vini fini e più squisiti", capaci di un raffinato bouquet.

Fin dal 1855 aveva introdotto a Pomino vitigni francesi dalla borgogna quali Pinot Noir, Pinot Gris e Blanc, oltre a Chardonnay e Sauvignon, nell’intento di ottenere lo "chablis di Pomino", consapevole del fatto che: “il mio possesso di Pomino, che si stende sul fianco di uno dei tanti sproni dell'Appennino esposto a mezzogiorno ponente, produce un vino molto apprezzato e decantato anco dal poeta Redi nel poema Bacco in Toscana".

E’ quindi su queste basi storiche che questo vino, migliorato con nuovi vitigni selezionati clonalmente in loco, ha infatti ottenuto la DOC nel 1983, poi costantemente aggiornata nel corso degli anni.

L’incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica interessata: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon e Trebbiano per i vini bianchi; Sangiovese, Pinot Nero e Merlot per i vini rossi.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla

superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere un’adeguata superficie foliare ben esposta e di contenere le produzioni di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (63 hl/ha per i vini fermi; 54 hl/ha per la vendemmia tardiva; 31,5 hl/ha per il Vin Santo e 105 hl/ha per lo spumante).

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso e bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziati per la tipologia di base e le tipologie riserva, riferite quest’ultime a vini più strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatorio solo per i vini rossi.

Per le tipologie Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta per raggiungere l’idonea gradazione alcolica mentre le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte, fatte appassire sulla pianta o in locali idonei e successivamente fermentate ed invecchiate in legno come vuole la vecchia tradizione. Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Pomino” devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Tutte le tipologie previste per i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, con marcati sentori di frutti di montagna per alcuni di questi che ne confermano l’influenza dell’ambiente nel quale si trovano, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

I vini bianchi si presentano altresì di particolare intensità e ampiezza negli aromi, molto persistenti e variegati proprio per il significativo apporto che il clima dell’ambiente pedemontano (alternanza caldo – freddo) favorisce; la struttura e la tessitura di questi vini rende omaggio alla tipologia di vitigni nobili e soprattutto al loro adattamento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche specifiche.

In questo contesto certamente unico ed esclusivo, trova la sua naturale ambientazione anche lo spumante che, pur essendo l’ultimo nato tra le tipologie del Pomino DOC, già mostra spiccati elementi distintivi, supportati da ottimi tenori acidici ed aromatici ed importanti componenti strutturali che conferiscono la prodotto finale peculiarità molto personali.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ovest - sud ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona tessitura che presentino un valido spessore ed un sottosuolo coerente, con buona esposizione e adatti ad una viticoltura di qualità.

Il particolare bouquet del Pomino e le particolari note caratteriali percepibili al gusto, sono indubbiamente dovute alle specifiche caratteristiche pedoclimatiche della zona che sommano inverni freddi e rigidi ad estati sufficientemente assolate e calde, che però mantengono una significativa escursione termica giornaliera che assicura il mantenimento degli aromi.

La centenaria storia vitivinicola del Pomino, già conosciuto nel medioevo come attestano numerosi documenti storici, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Pomino”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

(riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome ed indirizzo:

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l.

con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE –

tel. 055/368850 fax 055/330368;

e-mail: info@tca.srl.org

Toscana Certificazioni Agroalimentari è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par.1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente

al citato articolo 25, par.1, 2°capoverso, lettera c ).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n.271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

Il Piano dei Controlli per la DOC “Pomino” è riportato nell’allegato 4.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNEI UZZANO VALDINIEVOLE

VIGNETI UZZANO VALDINIEVOLE

 

VALDINIEVOLE

D.O.C.

Decreto 30 Dicembre 2009

(fonte Guri)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1       

 

La denominazione di origine controllata “Valdinievole” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco

Bianco superiore

Rosso

Rosso superiore

Sangiovese

Bianco vinsanto 

 

Articolo 2       

 

I vini a DOC “Valdinievole” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

 

Valdinievole bianco:

Trebbiano toscano minimo 70%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.

 

Valdinievole rosso:

Sangiovese minimo 35%,

Canaiolo nero minimo 20%,

Canaiolo nero e il Sangiovese congiuntamente devono raggiungere un minimo del 70%.

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 30%, purché i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale.

 

Valdinievole rosso superiore:

Sangiovese minimo 35%,

Canaiolo nero minimo 20%,

Canaiolo nero e il Sangiovese congiuntamente devono raggiungere un minimo del 70%.

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del 30%.

 

Valdinievole Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 15%, purché i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale.

 

Valdinievole bianco Vinsanto:

Trebbiano Toscano minimo 70%

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del 30%.

 

Articolo 3       

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Valdinievole” debbono       provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:

Buggiano, Montecatini Terme, Uzzano, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsumanno Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Ponte Buggianese                                

tutti in provincia di Pistoia.

             

Articolo 4       

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Valdinievole” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno:

3.300 ceppi/ettaro

Per gli impianti antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare e per i vigneti promiscui si deve tenere presente la resa massima a ceppo prevista al comma 4.4.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Valdinievole”,  in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:

Valdinievole bianco: 11,50 t/ha;

Valdinievole bianco superiore: 10,50 t/ha,

Valdinievole rosso: 10,00 t/ha,

Valdinievole rosso supriore: 8,50 T/ha,

Valdinievole Sangiovese: 10,00 t/ha,

Valdinievole bianco Vinsanto: 11,50 t/ha.

 

Fermi restando i limiti sopra indicati per la produzione ad ettaro, la resa a ceppo non deve essere superiore a:

Valdinievole bianco: 3,50 kg/pianta;

Valdinievole bianco superiore: 3,00 kg/pianta,

Valdinievole rosso: 3,00 kg/pianta,

Valdinievole rosso supriore: 2,60 kg/pianta,

Valdinievole Sangiovese: 3,00 kg/pianta,

Valdinievole bianco Vinsanto: 3,50 kg/pianta.

 

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Valdinievole bianco: 10,00% vol.;

Valdinievole bianco superiore: 10,50% vol.;

Valdinievole rosso: 10,50% vol.;

Valdinievole rosso superiore: 11,00% vol.;

Valdinievole Sangiovese: 10,50% vol.;

Valdinievole Vinsanto: 10,50% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva per ettaro è la seguente:

1° e2° anno vegetativo: 0%

3° anno vegetativo: 60%

4° anno vegetativo: 100%.

             

Articolo 5       

 

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’appassimento delle uve, l’invecchiamento obbligatorio, l’affinamento, il condizionamento e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio amministrativo dei seguenti comuni, limitrofi alla zona di produzione:

Pistoia, Piteglio, Porcari, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Altopascio, Montecarlo, Capannori, Villa Basilica, Bagni di Luca

 

Per tutte le tipologie “Valdinievole rosso” è consentita la pratica del “governo all’uso toscano”.

La tipologia “Valdinievole Vinsanto” deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino al raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al

28% 

L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperatura analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.

 

Le rese massime dell’uva in vino e le produzioni massime di vino per ettaro, sono le seguenti>:

Valdinievole bianco: 70%, 80,50 hl/ha.;

Valdinievole bianco superiore: 70%, 73,50 hl/ha.;

Valdinievole rosso: 70%, 70,00 hl/ha.;

Valdinievole rosso superiore: 70%, 59,50 hl/ha.;

Valdinievole Sangiovese: 70%, 70,00 hl/ha.;

Valdinievole Vinsanto: 35%, 40,25 hl/ha. (al terzo anno di invecchiamento).

Qualora la resa uva/vino superi i limiti ma non il 75% e il 40% per la tipologia Vinsanto, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

           

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Valdinievole bianco superiore: 1° Marzo

Valdinievole Rosso superiore: 1° Marzo

Valdinievole Sangiovese: 1° Marzo

Valdinievole Vinsanto: 1° Dicembre del terzo anno successivo alla vendemmia

 

Articolo  6      

 

I vini a DOC “Valdinievole”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Valdinievole bianco:

colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;

profumo: gradevole, con sentori di fiori e frutta;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,50 g/l;

 

Valdinievole bianco superiore:

colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;

profumo: gradevole, con sentori di fiori e frutta;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,50 g/l;

 

Valdinievole rosso:

colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso con sentori di frutti rossi;

sapore: secco, armonico, persistente, pieno, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;

 

Valdinievole rosso superiore:

colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso con sentori di frutti rossi;

sapore: secco, armonico, persistente, pieno, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;

 

Valdinievole Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso con sentori di frutti rossi;

sapore: secco, armonico, persistente, pieno, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

Valdinievole Vinsanto:

colore: dal giallo paglierino all’ambrato più o meno fulvo;

profumo: intenso, etereo, tipico;

sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, con retrogusto amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

tipo secco:                                                                            

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico da svolgere massimo: 3,00% vol.;

tipo semisecco:

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 4,00% vol.;

tipo dolce:

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 5,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massimo: 1,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7       

 

Alla DOC “Valdinievole” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche relativi ai Comuni compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e più precisamente quelli di seguito riportati:

Buggiano

Montecatini Terme o Montecatini

Chiesina Uzzanese

Lamporecchio

Larciano

Marliana

Massa e Cozzile

Monsumanno Terme o Monsumanno

Pescia

Pieve a Nievole

Ponte Buggianese

Uzzano

e da cui territorio effettivamente provengono le uve il cui vino così qualificato è stato ottenuto.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita ai sensi della normativa vigente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC “Valdinievole”, di cui al presente disciplinare, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8       

 

I vini di cui all’articolo 1 con l’esclusione della tipologie “Valdinievole Vinsanto”, devono essere confezionati in bottiglie di vetro, compreso il tradizionale fiasco toscano, aventi le seguenti capacità: litri 0,375, 0,500, 0,750, 1,000, 1,500, 2,000.

E’ consentito per scopi promozionali l’utilizzo di bottiglie o fischi toscani di capacità fino a litri 3,000.

Per la DOC “Valdinievole Vinsanto” sono consentiti solo recipienti in vetro, compreso il tradizionale fisco toscano, di capacità da 0,250 a 0,750 litri.

Per il confezionamento dei vini di cui all’articolo 1, con l’esclusione delle tipologie “Valdinievole superiore e Valdinievole Vinsanto”, è obbligatorio l’uso del tappo raso bocca con le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

Per le tipologie “Valdinievole Vinsanto e Valdinievole” accompagnata dalla menzione “supeiore” è obbligatorio il tappo a raso bocca in sughero.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A. Informazioni sulla zona Geografica

A.1 Fattori naturali rilevanti per il legame

La Valdinievole, il cui nome deriva dal latino “Vallis Nebulae” (valle delle nebbie o delle nuvole), è un territorio omogeneo per caratteristiche pedoclimatiche e idrogeologiche.

Costituiscono l’area i territori di undici comuni: Pescia, Uzzano, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Larciano e Lamporecchio.

Nella zona di produzione è compreso anche il Comune di Marliana, che, sebbene non faccia parte dell’elenco dei

comuni storicamente appartenenti alla Valdinievole, è legato al territorio valdinievolino in quanto appartenente, in parte, allo stesso bacino idrografico; inoltre il Comune di Marliana è limitrofo ai comuni di Pescia, Massa e Cozzile e Montecatini Terme; per tale motivo ha sempre fatto parte del territorio di produzione della presente denominazione di origine.

La storia evolutiva del territorio ha determinato una notevole uniformità geologica, in particolare nell’area collinare -montana, dove l’ossatura dei rilievi è quasi ovunque costituita da arenarie tipo “macigno” di età terziaria.

La pianura della Valdinievole è costituita in modo sostanzialmente omogeneo, da terreni di

riempimento alluvionali, trasportati dai corsi d’acqua che la attraversano.

Tutta la Valdinievole è ricca di acqua e il suo clima è caratterizzato dalla presenza del bacino del Padule di Fucecchio che riceve le acque dalle pendici meridionali dei rilievi che sovrastano le valli di Pescia, Collodi e Marliana.

Il clima della Valdinievole è più mite rispetto ad altre Aree della Provincia di Pistoia e limitrofe, sia per la presenza del Padule di Fucecchio che fa da volano termico, sia perché la Valdinievole risente positivamente degli influssi dei venti provenienti dal mare che si fermano alla catena del Montalbano, con effetti benefici per l’agricoltura.

L’area è caratterizzata da una piovosità sostanzialmente uniforme che varia tra 800 e 1.000 mm d’acqua/anno per la pianura e 1.000-1.400 mm per la zona collinare.

L’altimetria nelle aree di pianura più depresse, in prossimità del bacino idrografico del Padule di Fucecchio, si aggira intorno ai 13-20 metri sul livello del mare, mentre sui rilievi più alti dei comuni pedemontani si arriva a superare di poco gli 800 metri sul livello del mare. Le aree pianeggianti con maggiore diffusione delle coltivazione della vite presentano altimetrie intorno ai 50 metri sul livello del mare; salendo sulle pendici delle colline che circondano la Valdinievole, difficilmente si superano i 500 metri sul livello del mare.

La fascia del territorio con la massima concentrazione della coltivazione della vite è la fascia che va da 50 a 300 metri sul livello del mare.

A.2 Fattori umani rilevanti per il legame

Nella bibliografia storica dei vini di Valdinievole si trovano molti riferimenti ai vini di quest’area come vini importanti, non soltanto a livello locale, ma anche per il commercio in altre città toscane e dell’Italia, tanto che nel 1300 i vini della Valdinievole entravano a Firenze senza pagare dazi doganali, per favorirne l’esclusiva ai territori fiorentini.

Dagli scritti di un commerciante di vini di Prato, tal Francesco Datini, che operava i suoi traffici a cavallo fra 1300 e 1400, si desume che Pescia era uno dei più importanti mercati alimentari esistenti fra Firenze e Pisa, che i vini, sia bianchi che rossi, dell’area della Valdinievole riuscivano a spuntare prezzi elevati, di poco inferiori ai vini del Valdarno superiore, e ciò significa che erano vini molto apprezzati.

Nel catasto fiorentino del 1427 viene definito “regno della vite” il territorio delle colline delle zone di Pescia e della Valdinievole per i vini bianchi.

Guardando i registri dei commercianti, dei trasportatori e anche delle famiglie ricche locali, che tenevano contabilità scritta delle vendite, dei commerci, ecc. si ha traccia della produzione di vini sia bianchi che rossi.

Testimonianze della qualità dei vini di Valdinievole sono presenti nell’arco di tutta la storia economica dell’area, fino ai giorni attuali.

L’apprezzamento dei vini di Valdinievole emerge anche dagli scritti di alcuni autori originari dell'area.

Famoso è il componimento di Paolo Francesco Carli da Montecarlo, vissuto nel XVIII secolo, autore di un famoso idillio giocoso intitolato “La svinatura in Valdinievole” dove si parla dei vini della regione come "onor di Valdinievole".

Altro componimento (ditirambo), contenente riferimenti ai vini di Valdinievole, è quello di Francesco Redi che scrive nel 1685: "... io di Pescia il buriano/ il trebbiano, il colombano,/Mi tracanno a piena mano...", Tali righe sono state scelte da Carlo Palamidessi, per la copertina del suo libro “

I vini di Valdinievole, Studio chimico e considerazioni relative alla loro industria e al loro commercio” (1887).

Nel territorio, dopo l’avvento della fillossera, che comportò la necessità di sostituire le viti con piede europeo con quelle innestate su piede americano, si sono affermate sempre più, rispetto alla coltivazione promiscua della vite (tradizionalmente presente in questo territorio), coltivazioni specializzate, che testimoniano la riconosciuta qualità della produzione vinicola locale.

Questa tradizione qualitativa ha trovato un primo riconoscimento con l’istituzione della denominazione di origine controllata “Bianco della Valdinievole” nel 1976, trasformata, nel 2010, in Denominazione di Origine “Valdinievole” a seguito dell’inserimento di tipologie di vino rosso.

I vini Valdinievole vengono prodotti da vitigni tipici toscani quali il Trebbiano per i bianchi e il Sangiovese e il Canaiolo che rappresentano i vitigni predominanti nei vini rossi. A questi vitigni principali sono tradizionalmente abbinati altri vitigni toscani minori per i bianchi possiamo trovare: Canaiolo bianco, Verdea, Malvasia bianca, Verdicchio; per i vini rossi alcuni di questi vitigni minori, comunemente diffusi sono: Ciliegiolo, Buonamico, Colorino, Malvasia nera, Foglia tonda ed altri.

Fra i vitigni ammessi sono presenti anche vitigni internazionali che si sono affermati nella viticoltura locale

nel corso del XX secolo.

La Valdinievole è, per tradizione vitivinicola secolare e storia recente, un serbatoio naturale di varietà autoctone, di vitigni minori, che caratterizzano fortemente i vini locali rispetto ai vini con predominanza di Sangiovese comuni in tutta la Toscana.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini Valdinievole presentano, dal punto di vista analitico e sensoriale, caratteristiche di indubbia peculiarità, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico e agli uvaggi tipici della Valdinievole.

In particolare tutti i vini, sia rossi che bianchi, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al gusto e all’olfatto si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni di base.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare che degrada nella pianura alluvionale del territorio di produzione, l’esposizione dell’area aperta ai venti di mare provenienti da sud-ovest che mitigano, insieme al bacino del Padule di Fucecchio, il clima della Valdinievole, creando condizioni climatiche ottimali per la viticoltura, la natura pedologica dei suoli vocati alla coltivazione della vite, concorrono a creare condizioni favorevoli alla maturazione dell’uva.

Sicuramente il clima dell’area oltre a influire nella maturazione delle uve, condiziona le temperature delle cantine e le condizioni di lavorazione del prodotto in vendemmia, divenendo elemento caratterizzante e intrinseco del vino finito.

Oltre a ciò la cultura vitivinicola dell’area vede i vini rossi ottenuti da uvaggi misti, polivitigno.

Infatti la viticoltura locale è caratterizzata dalla presenza di molti vitigni della tradizione Toscana, anche minori, come Ciliegiolo, Colorino, Buonamico, Foglia tonda, Malvasia nera e altri; esiste tuttavia un elemento caratterizzante: la presenza congiunta e predominante di Sangiovese e Canaiolo nero.

Da quanto scritto sopra si desume l’interazione causale fra ambiente e uomo, che sono elementi inscindibili alla tipicizzazione del prodotto.

Che i prodotti vitivinicoli della Valdinievole siano prodotti apprezzati è documentato dalla loro tracciabilità storica: sono annotati in molti documenti commerciali in quanto, sul mercato, sin dal medioevo, riuscivano a spuntare buoni prezzi.

I i vini delle zone considerate sono sicuramente, anche nell’attualità, vini qualitativamente validi: rispetto al medioevo l’unico mutamento è il miglioramento costante della loro qualità in quanto la moderna selezione dei vitigni, le tecnologie enologiche e i sistemi di coltivazione sono elementi migliorativi di cui disponiamo. Le aziende che attualmente producono vino Valdinievole, intendono mantenere viva questa tradizione secolare.

A tale fine già nel 1976 fu ottenuto il primo riconoscimento della DOC Bianco della Valdinievole.

L’attenzione al prodotto è stata costante, e il territorio sentendo forte l’esigenza di valorizzare tutta la tradizione viticola ed enologica locale, ha lavorato per il riconoscimento dei vini rossi, ufficialmente entrati nella denominazione nel 2010.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla Struttura di controllo)

 

Nome ed indirizzo:

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l.

con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE –

tel. 055/368850 / fax 055/330368;

e-mail: info@tca.srl.org

Toscana Certificazioni Agroalimentari è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par.1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente

al citato articolo 25, par.1, 2°capoverso, lettera c ).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n.271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

Il piano dei controlli è visionabile al seguente indirizzo web:

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

VIN SANTO DI CARMIGNANO

D.O.C.

Decreto 14.07.1998

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30.11.2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 13.11.2013

Modifica Decreto 07.03.2014

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” può essere integrata dalla menzione tradizionale “Occhio di Pernice” e dalla menzione “riserva”.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” o è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vin Santo di Carmignanoanche con la menzione riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo 75%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 25%.

 

“Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice anche con la menzione riserva:

Sangiovese minimo 50%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa o bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%.

Si riportano nell’allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato dalla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

Zona di produzione       

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art 1, devono essere prodotte nei terreni collinari all’interno del territorio amministrativo dei comuni di:

Carmignano, Poggio a Caiano

In provincia di Prato.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Vin Santo di Carmignano” devono essere atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcari marnosi di tipo alberese, scisti argillosi e arenarie.

4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.

4.4 I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3,5 kg.

4.5 E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

4.6 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 10 tonnellate.

4.7 Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” devono essere riportati nel limite

di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti di cui sopra indicati, la produzione ad ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

4.8 Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all’art1,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all’articolo 1 devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di cui all’articolo 3.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione.

5.2 La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 35% sull’uva fresca (al terzo anno di invecchiamento del vino) per la denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignanoanche con la menzione “riserva”.

5.3 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.4 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° Dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 Marzo dell’anno successivo;

l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,60%;

la conservazione e l’invecchiamento del devono avvenire in recipienti di legno “caratelli” di capacità non superiore ai 3 ettolitri;

l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l’immissione al consumo dei vini a denominazione controllata “Vin Santo di Carmignano” accompagnata dalla menzione “riserva”

non può avvenire prima del 1° Novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1 Il vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” anche “riserva”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: dal giallo paglierino, al dorato, tendente all’ambrato intenso con l’invecchiamento;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

profumo: armonico, vellutato, di buona struttura, dal secco al dolce ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 1,80 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice anche “riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: da rosa pallido a rosa intenso;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: caratteristico, di buona struttura, dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,80 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

6.2 È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

7.1 Alle denominazioni di origine controllata di cui all’articolo 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

7.2 E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

7.3 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” di cui all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

7.4 E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in conformità alla normativa vigente in materia.

 

Articolo 8

(Confezionamento)

 

8.1 I vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacità non superiore a 0,750 litri.

8.2 Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazione sulla zona geografica

A 1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata si trova all’interno della piccola catena del Montalbano, che da Serravalle Pistoiese giunge a strapiombo sull’Arno a sud di Artimino, ed è costituita da un tratto di una ruga appenninica.

Ha quindi un andamento Nord-Ovest-Sud-Est e il suo nucleo è di “macigno”, la nota formazione di arenarie gradate quarzoso-feldspatiche di età oligocenica.

A tale formazione si sovrappone, per largo tratto nel versante che guarda Nord-Est, il complesso caotico delle argille

scagliose costituito da scisti argillosi di vario colore inglobanti blocchi di calcari, arenarie e talora brecce ofiolitiche. Inoltre affiorano a Nord e a Sud di Carmignano, su vasta area, notevoli lembi di “alberese” (calcare marnoso biancastro a frattura concoide).

La piccola catena non raggiunge quote elevate culminando con il Poggio al Ciliegio a 611 metri s.l.m.

La morfologia alquanto aspra e rupestre dove dominano le arenarie si fa invece più dolce e ondulata dove prevalgono gli scisti argillosi e i calcari marnosi.

Le incisioni dei torrenti sono tuttavia assai profonde e, di conseguenza, si sono formati dei lunghi costoloni con belle e aperte pendici.

Tali costoloni si protendono in varie direzioni e separano le vallette che scendono dal Montalbano alla pianura pistoiese-fiorentina che giace a 40-50 metri s.l.m. ed è solcata dall’Ombrone pistoiese.

Gran parte delle pendici a cui si accennava, oltre ad avere favorevole esposizione e giacitura, sono poste a quote relativamente modeste.

Ben soleggiate, di rado superano i trecento metri.

Questo favorisce un lungo periodo vegetativo della vite, permette di immagazzinare calore nel terreno e permette una maturazione regolare e completa delle uve nelle annate meno favorevoli.

I suoli, che derivano dalle precedentemente menzionate formazioni geologiche, hanno caratteristiche assai diverse secondo il substrato, ma possiedono alcune proprietà comuni che risultano favorevoli ad un equilibrato sviluppo della vite. Sono terreni a libero drenaggio senza intasamenti o stagnazione idrica.

Di conseguenza sono ben areati, caldi e permettono una buona e pronta ripresa vegetativa in primavera.

I suoli che derivano dalle arenarie sono sciolti, franco- sabbiosi, subacidi e ben provvisti di potassio.

I terreni che derivano dal complesso argilloso e dai calcari marnosi hanno tessitura fine, franco-argillosa o argillosa, ma la presenza di calcio e di ossidi di ferro favoriscono una buona aggregazione, di notevole stabilità.

Di reazione neutra o subalcalina, a complesso di scambio quasi saturo, ben provvisti di calcio e discretamente di fosforo, hanno una buona capacità idrica di ritenuta e resistono quindi a prolungati periodi di siccità.

L’apertura della collina di Carmignano sulla grande pianura Firenze-Pistoia favorisce l’insolazione e la ventilazione e la vicinanza dell’Appennino e i venti freschi, che spesso temperano le notti estive, determinano un’ottima escursione termica.

La piovosità media annua è inferiore ai mille millimetri: è evidente qui l’influenza della catena dell’alto Appennino Emiliano-Pistoiese.

La maggior parte delle precipitazioni si hanno in autunno ed in inverno, ma tendenzialmente si ha un buon apporto idrico anche in estate e questo concorre ad una buona maturazione delle uve.

 

A 2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per antica e consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini “Vin Santo di Carmignano” e “Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice . Le pregevoli caratteristiche del vino prodotto nella zona del Carmignano sono note da lungo tempo.

Già nel ‘300 Pietro Domenico Bartoloni, cronista, parla dei “vini di Carmignano e di Artimino che sono eccellenti”.

Il Ricci nelle “Memorie storiche di Carmignano”, 1895, riferisce che Ser Lapo Mazzei acquistò l’8 dicembre 1396, per conto di Marco Datini, 15 soma di vino di Carmignano al prezzo di “un fiorino suggello” la soma (un prezzo pari a circa quattro volte quello dei vini maggiormente quotati a quel tempo). Il Redi (1673), nel famoso ditirambo, parla in termini molto lusinghieri del “Carmignano”, “ma se giara io prendo in mano di brillante Carmignano così grato in sen mi piove che ambrosia e nettar non invidio a Giove”.

I vini di Carmignano si erano fatti un buon nome anche al di fuori dei confini, tanto che nel 1716 il Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici emise un bando per fissare in modo chiaro ed inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del “vino di Carmignano” insieme a quelli di altri tre vini.

Numerose altre testimonianze, successive al bando granducale, confermano il riconoscimento di particolari caratteri a questo vino e tali da distinguerlo nettamente da altri rinomati vini prodotti nelle varie zone della Toscana.

Il Repetti (1833) afferma che il “Carmignano” è uno dei migliori e più rinomati vini della Toscana. L’Amati, nel suo “Dizionario geografico dell’Italia” (1870) raccomanda fra gli altri vini il Carmignano “squisito”.

Il Cusmano (1889) nel “Dizionario metodico-alfabetico di viticoltura ed enologia” cita il Carmignano tra i vini migliori

prodotti in Toscana. Il Palgiani (1891) nel “Supplemento alla VI edizione della “Enciclopedia Italiana” afferma, alla voce “Carmignano” “....tra il territorio bagnato dall’Arno e dall’Ombrone produce vini squisiti, dei migliori della Toscana”. L’elenco delle testimonianze potrebbe ancora continuare, ma quanto sopra richiamato ci sembra sufficiente per potere affermare che i vini praticamente prodotti nella zona delimitata dal Bando Granducale del 1716, hanno sempre avuto una fisionomia propria che li ha distinti, per le loro caratteristiche particolari, dagli altri eccellenti vini che si producono in Toscana.

Esistono infatti delle particolari condizioni microambientali ed agronomiche che, agendo congiuntamente, imprimono ai vini prodotti nel territorio di Carmignano un carattere unico e riconoscibile.

All’interno del presente disciplinare di produzione sono previste due tipologie di vino di seguito sinteticamente descritte.

Il “Vin Santo di Carmignano” è un vino di antica tradizione locale e viene prodotto prevalentemente da Trebbiano toscano, Malvasia bianca lunga e da altri vitigni complementari a bacca bianca, uve introdotte nel territorio Carmignanese da tantissimo tempo, alcune delle quali presenti nei famosissimi dipinti delle uve medicee ad opera di Bartolomeo Bimbi (1648-1729), conservati nella villa medicea di Poggio a Caiano.

Si può affermare che il Vin Santo di Carmignano sia ancora una parte integrante della tradizione carmignanese e che venga prodotto seguendo l’antica “ricetta” tramandata ormai da generazioni, cominciando dagli “scelti” termine che viene usato per indicare la vendemmia delle uve, fatta a mano.

Si tratta di una vera e propria cernita dei grappoli migliori e possibilmente spargoli (perché più adatti all’appassimento).

Le uve sono poi fatte appassire in locali, generalmente a tetto e dotati di una buona aerazione, su stuoie, in cassette oppure appese. Terminato l’appassimento si passa all’ammostamento, tramite torchiatura dei grappoli interi.

Il mosto poi fermenta nei “caratelli” (piccole botticelle di rovere o di castagno di capacità variabile da 20 fino a 150-300 litri) dove poi il mosto/vino continua la sua evoluzione e completa il suo affinamento.

La permanenza del mosto/vino nei caratelli può durare diversi anni.

La produzione di Vin Santo è di particolare rilievo nel territorio di Carmignano data la tradizionale e raffinata produzione pasticcera locale, ma questo vino si presta anche ad abbinamenti diversi, ad esempio con formaggi erborinati o stagionati o con il foie gras.

Il “Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice è anch’esso un vino di antica tradizione locale ed è prodotto prevalentemente a partire da uve rosse (principalmente il Sangiovese).

Segue tutti i processi di produzione del Vin Santo a partire dagli “scelti”, appassimento, ammostamento, fermentazione e affinamento in “caratelli”. Per la zona di Carmignano è stato un vino importantissimo fin dal secolo scorso. Alla fine dell’800 l’Occhio di Pernice delle cantine Niccolini era apprezzato ed esportato in tutto il mondo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Il Vin Santo di Carmignano” e il “Vin Santo di Carmignano” Occhio di Pernice sono vini dall’odore intenso, complesso e fine tipico dei vitigni a bacca bianca e dei vitigni a bacca rossa coltivati in questo territorio, mentre all’esame gusto-olfattivo si presentano equilibrati, persistenti e armonici.

Tutti i vini di cui sopra si abbinano perfettamente con i prodotti della vasta e raffinata gastronomia e pasticceria carmignanese-pratese.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La tipologia dei terreni rende il territorio di Carmignano particolarmente vocato per la coltivazione della vite; il clima si diversifica da quello delle zone limitrofe per una maggiore abbondanza delle precipitazioni estive.

Inoltre, l’intera area di produzione del Carmignano presenta una notevole luminosità per effetto dell’orientamento delle pendici e della presenza dell’ampia pianura su cui si affaccia.

Le formazioni montuose contribuiscono a creare questo particolare ambiente climatico.

Tutti questi fattori concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di

qualità.

La qualità e le peculiari caratteristiche dei vini di Carmignano sono la diretta conseguenza dell’antica storia vitivinicola del territorio, che risale al tempo degli Etruschi ed attestata da numerosi documenti, e della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e ambientali.

Significativo è il bando decretato nel 1716 dal Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici per fissare in modo chiaro e inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del “vino Carmignano”.

Il territorio del Carmignano permette una maturazione precoce delle uve che facilita la costanza qualitativa in tutte le annate. Il lungo periodo vegetativo, le elevate escursioni termiche, la ventilazione dei pendii, le precipitazioni ben distribuite anche nel periodo estivo hanno permesso di perfezionare, nel corso dei secoli, una serie di pratiche agronomiche ed enologiche volte alla produzione di vini che si distinguono per la loro tipicità, eleganza e armonia.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:

Toscana Certificazione Agroalimentare

Viale Belfiore, 9

50144 Firenze

Tel.: +39 055 368850

Fax: +39 055 330368

e-Mail: info@tca-srl.org

 

Toscana Certificazione Agroalimentare è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

 

Allegato

1. Abrusco N.

2. Albana B.

3. Albarola B.

4. Aleatico N.

5. Alicante Bouschet N.

6. Alicante N.

7. Ancellotta N.

8. Ansonica B.

9. Barbera N.

10. Barsaglina N.

11. Biancone B.

12. Bonamico N.

13. Bracciola Nera N.

14. Cabernet Franc N.

15. Cabernet Sauvignon N.

16. Calabrese N.

17. Caloria N.

18. Canaiolo Bianco B.

19. Canaiolo Nero N.

20. Canina Nera N.

21. Carignano N.

22. Carmenere N.

23. Cesanese D’Affile N.

24. Chardonnay B.

25. Ciliegiolo N.

26. Clairette B.

27. Colombana Nera

28. Colorino N.

29. Durella B.

30. Fiano B.

31. Foglia Tonda N.

32. Gamay N.

33. Grechetto B.

34. Greco B.

35. Groppello di Santo Stefano N.

36. Groppello Gentile N.

37. Incrocio Bruni 54 B.

38. Lambrusco Maestri N.

39. Livornese Bianca B.

40. Malbech N.

41. Malvasia Bianca di Candia B.

42. Malvasia Bianca lunga B.

43. Malvasia Istriana B.

44. Malvasia N.

45. Malvasia Nera di Brindisi N.

46. Malvasia Nera di Lecce N.

47. Mammolo N.

48. Manzoni Bianco B.

49. Marsanne B.

50. Mazzese N.

51. Merlot N.

52. Mondeuse N.

53. Montepulciano N.

54. Moscato Bianco B.

55. Muller Thurgau B.

56. Orpicchio B.

57. Petit manseng B.

58. Petit verdot N.

59. Pinot Bianco B.

60. Pinot Grigio G.

61. Pinot Nero N.

62. Pollera Nera N

63. Prugnolo Gentile N.

64. Pugnitello N.

65. Rebo N.

66. Refosco dal Peduncolo rosso N.

67. Riesling Italico B.

68. Riesling Renano B.

69. Roussane B.

70. Sagrantino N.

71. Sanforte N.

72. Sauvignon B.

73. Schiava Gentile N.

74. Semillon B.

75. Syrah N.

76. Tempranillo N.

77. Teroldego N.

78. Traminer Aromatico Rs

79. Trebbiano Toscano B.

80. Verdea B.

81. Verdello B.

82. Verdicchio Bianco B.

83. Vermentino B.

84. Vermentino Nero N.

85. Vernaccia di San Gimignano B.

86. Viogner B.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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