Marche › PESARO URBINO

BIANCHELLO DEL METAURO D.O.C.

COLLI PESARESI D.O.C.

COLLI PESARESI FOCARA D.O.C.

COLLI PESARESI RONCAGLIA D.O.C.

COLLI PESARESI PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO D.O.C.

PERGOLA D.O.C.

VIGNETI CAVALLARA MONDAVIO

VIGNETI CAVALLARA MONDAVIO

BIANCHELLO DEL METAURO

D.O.C.
Decreto 14 settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

1.  La  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Bianchello  del Metauro» è riservata  ai  vini,  anche  nelle  tipologie  superiore, spumante e passito, che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1.  La  Denominazione  di  origine  controllata  "Bianchello  del Metauro" è riservata ai  vini  ottenuti  dalle  uve  provenienti  da vigneti  che,  nell'ambito  aziendale,  abbiano  la   seguente   base ampelografica:

 

Bianchello (Biancame) almeno per il 95%;

Malvasia Toscana fino ad un massimo del 5%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni  di:

Fano,  Cartoceto,  Saltara,  Serrungarina,  Montefelcino,  Isola  del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S.  Giorgio,  Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratte Rosa,

l'isola amministrativa  del comune di Mondavio denominata Cavallara,  compresa  tra  i  territori comunali  di  Serrungarina,  Montemaggiore,  Piagge,  S.  Giorgio   e Orciano,

e parte dei territori comunali di

Urbino e di Fermignano

 

Tutti nella provincia di Pesaro-Urbino.

Che restano così delimitati:

dal confine del comune di Fossombrone con il comune  di  Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada stessa fino a  raggiungere  la quota 234, poi la quota 296,  indi  la  quota  363  a  S.  Andrea  di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce.

Da Villa la Croce  si  segue un  sentiero  fino  a  raggiungere  il  fosso  della  Verzera  presso Brombolona e poi attraversato tale fosso si prosegue  sempre  per  un sentiero che passa a nord di S. Maria Pomonte fino a raggiungere  Ca' Goccione.

Di qui si raggiunge quota 319 e si  prosegue  fino  al  rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e di qui  si  prende la strada campestre che dopo aver raggiunto quota 222 si innesta  con la strada comunale San Marino di Urbino – Molinello.

Si  segue  tale strada fino al ponte sul fosso dei Molinelli, di qui si prosegue  per la strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si  arriva a quota 330, punto in cui la strada comunale suddetta si innesta  con quella che conduce a Santa Eufemia. 

Si  segue  tale  strada  fino  a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; di cui si segue  la strada campestre che conduce a Ca' l'Aradia e raggiunto Cal Furio  1° (quota 337) e quota 249, si prosegue per  la  stessa  strada  fino  a

raggiungere la SS 73/bis Calmazzo - Urbino.

Si percorre  tale  strada verso Urbino per circa 100 metri indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a  Ca'  Tommassino  (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a S. Martino (quota 325).

Seguendo ancora tale strada si raggiunge Ca' La Fraternita' 2° (quota 212)  e  poi  si  arriva  sulla  strada  provinciale  che  conduce  a Fermignano.

Si segue tale strada scendendo verso  la  strada  statale 73/bis per circa 200 metri; si piega quindi  a  destra  prendendo  la strada campestre e attraversata la  ferrovia  Fano  -  Fermignano  si giunge a Ca' La Fraternita' 1° (quota 190) e di qui si prosegue  fino a raggiungere il fiume Metauro.

Attraversato il fiume Metauro sulla passerella di  San  Giacomo segue la riva destra del fiume Metauro fino a immettersi sulla strada campestre che conduce a quota 202, di qui si prosegue  fino  a  quota 246, indi ci si immette nella strada  comunale  di  S.  Angiolino  in Aiola (quota 287).

Raggiunta tale località  si  prosegue  lungo  una strada carreggiabile fino a quota 290 e di qui si  raggiunge  Ca'  La

Fosca (quota 298) indi lungo un sentiero si raggiunge quota  227  sul quale passa il confine amministrativo  dei  comuni  di  Fermignano  - Urbino.

Si prosegue lungo tale confine fino a Monte Polo (quota 374), indi presa la strada comunale si raggiunge il cimitero di Monte  Polo (quota 329), si lascia la strada comunale e si  imbocca  un  sentiero lungo il quale si raggiungono le quote 233 e 260 e di qui  il  podere La Costa (quota 200) proseguendo per  una  mulattiera  si  giunge  al fiume Metauro.

Il limite segue da questo  punto  il  corso  di  detto fiume fino ad arrivare all'incrocio dei  confini  amministrativi  dei

comuni di Fermignano, Urbino e Fossombrone.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  Denominazione  di  origine  controllata «Bianchello del Metauro» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.  

E'   consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità  dei  ceppi  per ettaro deve essere di almeno 3.000.

 

5.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

“Bianchello del Metauro”: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Bianchello del Metauro” superiore: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Bianchello del Metauro” spumante: 14,00 t/ha, 9,00% vol.;

“Bianchello del Metauro” passito: 14,00 t/ha, 11,00% vol.

   

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

5.2. A tali limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione  non  superi del 20% i limiti medesimi. 

Qualora  tali  limiti  vengano  superati, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione  di  origine controllata «Bianchello del Metauro».

5.3. La Regione Marche, con  proprio  decreto,  su  proposta  del Consorzio  di  tutela,  sentite  le   organizzazioni   di   categoria interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  può,  in  relazione all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.1. Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

1.2. Tuttavia  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione,  è  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate nell'intero  territorio  dei  comuni,  anche  se  soltanto  in  parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei  comuni  di

Pesaro,  Mondolfo,  Monteporzio,  Mondavio,  San  Lorenzo  in  Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio e Monteciccardo.

2.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari caratteristiche.

3.1.  Per  i  vini  a  Denominazione   di   origine   controllata «Bianchello del Metauro», ad esclusione della tipologia  passito,  è ammessa  la  correzione  con  mosti  concentrati  prodotti   da   uve Bianchello ottenute  nella  zona  di  produzione,  oppure  con  mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazioni  a  freddo  o  altre tecnologie consentite.

3.2. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie  e nazionali.

4. La resa massima dell'uva in vino e la  produzione  massima  di vino per ettaro sono le seguenti:

“Bianchello del Metauro: 70%, 98,00 hl/ha;

“Bianchello del Metauro” superiore: 70%, 77,00 hl/ha;

“Bianchello del Metauro” spumante: 70%, 98,00 hl/ha;

“Bianchello del Metauro” passito: 45%, 63,00 hl/ha.

   

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma  non oltre il 75%, o il 50% per  la  tipologia  passito,  l'eccedenza  non avrà diritto alla denominazione di origine controllata;  oltre  tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per  tutta  la partita.

5.1. Le uve idonee alla produzione del vino  a  Denominazione  di origine controllata «Bianchello del Metauro» possono essere destinate alla produzione della tipologia passito, dopo essere state sottoposte ad

un periodo di appassimento che può protrarsi  fino  al  30  marzo dell'anno  successivo  a  quello   della   vendemmia,  

e   la   loro vinificazione non deve essere anteriore al

1° novembre  dell'anno  di produzione delle uve.

Tale procedimento deve  assicurare  al  termine del periodo di appassimento

un contenuto zuccherino non inferiore  al 21%.

5.2. L'immissione al consumo della  tipologia  passito  non  può avvenire prima del

1°  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve.

5.3. Al termine del periodo di invecchiamento  il  prodotto  deve avere 

un  titolo  alcolometrico  minimo  complessivo  di  15,00%   vol.;

l'invecchiamento   deve   avvenire   all'interno   della   zona    di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

6.  La  Denominazione  di  origine  controllata  «Bianchello  del Metauro» può  essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante ottenuto con mosti o  vini  che  rispondano  alle  condizioni  ed  ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Caratteristiche al Consumo

 

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

«Bianchello Del Metauro»:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

     

«Bianchello Del Metauro» superiore:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

     

«Bianchello Del Metauro» spumante;

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino piu' o meno intenso;

profumo: proprio, delicato, fine, ampio, composito;

sapore: da extra dry a brut, sapido, fresco, fine, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

«Bianchello Del Metauro» passito:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,50 g/l.

 

2. In relazione alla eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

3.  E'  in  facoltà  del  Ministero  delle  politiche   agricole alimentari e forestali  modificare  con  proprio  decreto  il  limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Alla Denominazione  di  origine  controllata  «Bianchello  del Metauro»  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non  abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3.  Nella  etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.   1,   con l'esclusione della tipologia spumante, l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. Ad esclusione delle tipologie superiore, spumante  e  passito, per il confezionamento del  vino  «Bianchello  del  Metauro»  possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da  un otre in materiale plastico pluristrato di  polietilene  e  poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido  non

inferiore a due litri.

2. Per l'immissione al consumo del vino  “Bianchello  del  Metauro” nelle tipologie passito, superiore e spumante sono  ammessi  soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.

3. La tappatura dei recipienti deve essere effettuata utilizzando sistemi di chiusura a norma di legge

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la produzione dei vini con la denominazione “Bianchello del Metauro” è in provincia di Pesaro ed è compresa tra il confine con la provincia di Ancona a sud dato dal fiume Cesano, ed il decorso del fiume Arzilla a nord.

Tale area è stata definita con i limiti del bacino del fiume Metauro che la attraversa da ovest ad est per tutta la sua estensione.

Interessa 18 comuni compresi tra il mare Adriatico ed i monti della Cesana situati nella fascia preappenninica nel comune di Urbino.

L’orografia è di bassa collina e valliva con un paesaggio alquanto omogeneo lungo tutto il territorio che percorre il fiume Metauro e ciò vale anche per le tipologie d’utilizzazione colturale dei terreni.

I materiali geologici della bassa collina sono equamente ripartiti tra tipologie fortemente argillose e tipologie arenitiche cosa che da origine a netti contrasti della energie del rilievo e della natura dei suoli.

Sono anche presenti litotipi più consistenti, marnosi e calcareo-marnosi sui quali sono ancora presenti i boschi.

I materiali geologici della parte valliva sono costituiti da depositi alluvionali sciolti, sabbioso ghiaiosi attribuibili alle superfici terrazzate di III ordine, non inondabili.

Nella collina prevalgono suoli con profili poco differenziati, poco profondi su rocce dure ed arenitiche, più profondi su materiali più alterabili.

I terreni vallivi sono rappresentati da tipologie poco evolute, pietrosi e calcarei. Sulle superfici più antiche si hanno suoli profondi con orizzonti d’illuviazione di argilla e con difficoltà di drenaggio.

L’altimetria dell’area del bacino del fiume Metauro è indicativa di scarsi rilievi. Presenta caratteri distintivi rispetto alle altre aree collinari, giustificate dalla diversa natura dei substrati geologici e da un rilievo morfologico evidente.

La quota complessiva si sviluppa da 0 a 650 m. sl.m. e l’80% della superficie delimitata termina a m.300 s.l.m.

I parametri climatici non presentano valori estremi, con temperature medie di 14 °C ed una regolare distribuzione stagionale delle piogge con totali attorno a mm 800 annui.

La parte valliva è sensibilmente influenzata dal mare, ma presenta un’elevata escursione termica annuale.

Le classi di pendenza nell’area delimitata sono tutte comprese tra lo 0 ed il 50%. Il 20% della superficie è di pianura, il 70% è compresa tra il 2 ed il 35% .

Le classi di esposizione sono equamente distribuite tra i quattro punti cardinali con leggera prevalenza del nord e dell’est.

Fattori umani rilevanti per il legame

Dall’unione dei due fiumi che scendono dall’Appennino marchigiano: “Meta” ed “Auro” prende il via nei pressi di Mercatello sul Metauro il fiume Metauro.

Lungo la valle di questo fiume sono presenti dei municipi romani: S. Angelo in Vado, Fossombrone e Fano e la parte verso questo fiume della piana di Urbino

L’area fu oggetto d’insediamenti monastici benedettini con la creazione delle abbazie (anni 1050/1122), nella stessa area avvenne l’espansione delle aristocrazie rurali ed il diffondersi della nobiltà rurale.

Tutte componenti che trovavano nell’attività agricola e nel mondo rurale il loro sostentamento e la loro ricchezza.

Nei secoli a seguire la presenza politica del Ducato di Urbino, le ricchezze derivanti dalle condotte militari e l’economia agricola creano la capillare diffusione della vigna accanto alle altre colture.

L’istituto mezzadrile, che prevede l’insediamento sul fondo, ben si adatta all’area di che trattasi per la possibilità del controllo, ove i campi sono intersecati da filari di viti sorrette da oppi, aceri, gelsi.

Sante Lancerio, bottigliere del Papa Paolo III nel 1536, di passaggio a Fano esprime “città bella, ma piccola ,che fa buon vino”.

Il medico Andrea Bacci, archiatra pontificio, marchigiano, nel 1596 pubblica il “De naturali vinorum historia” in sette libri. Nel collegare l’ambiente al vitigno e nel descrivere il vino derivante dai vitigni distingue Greco e Trebbiano, nota la differenza se coltivati nel Piceno o in Urbino o in Toscana.

Nel V libro “De vinis Italiae” la parte descrittiva “In Picenis” Bacci giunge a Fano che giudica città “deliziosa con vini di alta qualità prodotti anche da viti importate quali Trebbiani e Malvasie”.

Riferisce, inoltre, di aver assaggiato nelle campagne di Urbino, Fano e Pesaro e nei castelli di Mondolfo e San Costanzo “qualificati Trebbiani”.

Da tale realtà storica ed agricola la richiesta della denominazione è stata una ovvia conseguenza sostenuta dai numerosi produttori presenti nel territorio.

La quasi esclusività del vitigno diffuso, le tecniche di produzione delle uve in un territorio omogeneo, con filari e poi vigneti specializzati, tecniche di trasformazione abbastanza semplici applicate in un tessuto sociale mezzadrile con appoderamento diffuso e poi di conduzione diretta con la soppressione -ope legis – del vecchio contratto, hanno consentito la totale partecipazione dei viticoltori allo sviluppo della denominazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

La caratteristica che spicca bevendo il Bianchello del Metauro è la grande beva. Favorito anche dalla non troppo accentuata gradazione alcolica, è un vino fresco e di compagnia, che unisce e fa brindare.

La stessa vivacità la troviamo nel colore giallo paglierino scarico dai riflessi verdi ,nella grande trasparenza che ne esalta ancora di più la freschezza- I profumi e i gusti tenui richiamano l'odore dei prati in fiore e dei tigli. Armonico e delicato, i Bianchelli del Metauro prodotti in prossimità della costa sono "spiritosi e allegri" mentre quelli dell'entroterra hanno gusti più tenui e delicati. Da bersi giovane.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Il bacino imbrifero del fiume Metauro, gli Appennini ed il mare sono i fattori condizionanti le caratteristiche ambientali nel territorio delimitato: pianeggiante, con leggere pendenze, con un’ampia apertura verso il mare ed una tessitura del terreno che agevola il totale sgrondo delle acque piovane.

Queste condizioni naturali hanno interagito con la componete umana per la facilità di accesso, di lavorazione, d’insediamento poderale, di difesa dell’attività agricola attraverso i secoli, di tradizione storica romana e medioevale, con in più una Scuola Agraria in Pesaro ed un’attività editoriale svolta dal pesarese Ruggero Rasi (1856) incentrata nel settore viticolo.

I suoi obiettivi sono:

il passaggio dall’alberata e dalla folignata alla vigna fatta di vitigni selezionati e di qualità;

la costituzione di cantine sociali per lavorare separatamente le varie qualità locali di uva per vini da monovitigni e misti.

Questi elementi hanno consentito la diffusione della viticoltura presso ogni azienda e tale struttura fondiaria si trova ancora oggi in forma imprenditoriale e moderna.

Il disciplinare approvato con D.M. 14 settembre 2011 prevede all’art. 5 anche la spumantizzazione purché effettuata all’interno della zona di produzione delimitata.

Per tale processo occorre far riferimento al fatto storico chee la regione Marche ha dato i natali a Francesco Scacchi (Fabriano 1577) autore del volume “De salubri potu dissertatio”, scritto nel 1622, nel quale l’autore teorizzò i vantaggi della conservazione del vino e delineò le basi della preparazione dell’attuale spumante osservando e studiando la rifermentazione dei vini come di qualcosa già noto fin dal tempo dei Romani ed anche prima dei meriti attribuiti a Dom Perignon per la nascita dello champagne.

La produzione di spumante ha dunque molta storia e la scelta per tale produzione è data dalla vocazione di aree viticole a produrre vini base da parte del vitigno in essa diffuso.

È il caso dell’area del Metauro ove domina il vitigno “Biancame” o “ Greco di Bianchello” adatto per i processi di rifermentazione per il colore, la freschezza data dall’acidità, il profumo persistente, il gusto secco e fresco.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale

VIGNETI CATTABRIGHE

VIGNETI CATTABRIGHE

COLLI PESARESI

D.O.C.

Decreto 13 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

N.B. il teso di questo decreto è stato personalmente suddiviso in allegati per le sottozone al fine di migliorare e semplificare la consultazione

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Colli Pesaresi" bianco;

"Colli Pesaresi" Biancame;

"Colli Pesaresi" Trebbiano;

"Colli Pesaresi" rosso;

"Colli Pesaresi" rosato (o rosé);

"Colli Pesaresi" Sangiovese  (anche  nella  tipologia riserva  e novello);

"Colli Pesaresi" spumante;

 

Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli allegati del presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti sottozone:

 

“Focara”

“Roncaglia”

“Parco naturale Monte san Bartolo”

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

"Colli Pesaresi" bianco:

Trebbiano  toscano  (localmente  chiamato   Albanella), Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero da vinificare in bianco,  Riesling italico,  Chardonnay, Sauvignon, Pinot  bianco, congiuntamente   o disgiuntamente: minimo 75%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

 

"Colli Pesaresi" Biancame:

Biancame: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli Pesaresi" Trebbiano:

Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella): minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli Pesaresi" rosso e rosato (o rosé):

Sangiovese: minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

 

"Colli Pesaresi" Sangiovese e Sangiovese novello:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli Pesaresi" spumante:

Trebbiano  toscano  (localmente  chiamato   Albanella),   Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero da vinificare in bianco, Riesling italico, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

 

Articolo 3

Zona di produzione:

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di  origine controllata "Colli  Pesaresi" di  cui  al  precedente  art.  2  devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro  e  Urbino  ed inclusi nei territori appresso delimitati.

 

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli  Pesaresi"  rosso, bianco, rosato,  Sangiovese, Sangiovese novello comprende gli interi territori comunali di

Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa,  Gabicce  Mare,  Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio,  Mondavio,  Mondolfo,  Montecalvo  in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate,  Montemaggiore  al Metauro, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola,  Pesaro,  Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio,  San  Lorenzo  in  Campo, Sant'Angelo  in  Lizzola,  Sant'Ippolito,  Serrungarina  e  Tavullia,

nonché  parte  dei  territori  comunali   di  

Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.

 

Tale zona è così delimitata: partendo dal mare Adriatico, a nord di Gabicce Mare, la linea di delimitazione segue  il  confine  regionale fra Marche ed Emilia-Romagna, fino ad incontrare la  strada  comunale che unisce Mondaino  a  Tavoleto  e,  raggiunto  per  detta  comunale quest'ultimo paese, prosegue sino  alla  frazione  San  Giovanni  del

comune di Auditore.

Da tale località percorre la strada che  conduce ad Auditore e, raggiunta la quota 506 in  prossimità  del  serbatoio

dell'acquedotto, segue una strada campestre che, tagliato il  confine comunale di Auditore con Sassocorvaro, in prossimità di casa Arpina, raggiunge l'affluente di sinistra del fosso Avellana, in  prossimità della località Santa Maria. Discende il  corso  di  detto  affluente sino a toccare quota 202. Sulla strada  comunale  che  collega  Valle Avellana alla provinciale Feltresca,  percorso  un  breve  tratto  di detta comunale, in direzione sud, la delimitazione  prosegue  per  la vicinale che passa per Serra, Ca' del Vento  fino  a  raggiungere  il confine occidentale  di  Sassocorvaro.  Discende  tale  confine  sino all'incrocio con la provinciale  Feltresca  a  sud  di  Mercatale  e, risalendo per tale provinciale, attraversa la frazione  di  Mercatale per immettersi, in prossimità del km. 30, sulla comunale  che  passa

per il paese di  Sassocorvaro  e,  proseguendo  per  detta  comunale, raggiunge la frazione di San Donato  di  Taviglione. 

Da  San  Donato segue verso  sud-est  la  strada  che  passa  per  Santo  Stefano  in Acquaviva ed attraversato il torrente Apsa di San Donato,  entra  nel comune di Urbino e, dopo aver toccato le quote 336 e 370, si  immette

sulla comunale che unisce Sant'Apollinare  in  Cirfalco  a  Pieve  di Cagna.

Percorsa per un breve tratto tale strada,  dopo  aver  toccato quota 356 e Palazzo dei Maschi, la linea di delimitazione  prende  la comunale e scende alle quote 346 e 212, a Ca' Sbrasa ed a Ca'  Tonto.

Da Ca' Tonto giunge alla Rancitella (quota 318) e per la  strada  che sale alle quote 420, 395  e  458,  raggiunge  la  strada  statale  n. 73-bis, in prossimità  del  km.  59  (quota  483). 

Dal  km.  59  la delimitazione segue la suddetta  statale  e,  dopo  aver  toccato  la città di Urbino, raggiunge il ponte sul fosso di Ca' Raniero.

Devia, verso sud, per una strada campestre che, attraverso  il  fosso  Santa Maria degli Angeli, tocca le quote 260, 307 (Ca' Tommasino), 319, 325 (San Martino),  212  (Ca'  La  Fraternita  II)  e  si  immette  sulla provinciale Metaurense (km. 1 + 900).

Discende per  circa  200  metri detta provinciale indi piega a destra lungo una strada  campestre  e, attraversata la ferrovia FanoFermignano, dopo  aver  toccato  Ca'  La Fraternita' I,  raggiunge  il  fiume  Metauro. 

Lo  attraversa  sulla passerella di San Giacomo, risale il suo corso in riva destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle quote 202 e 246 e che  si congiunge alla strada comunale di Sant'Agostino in Aiola (quota 287).

Raggiunta quest'ultima località, prosegue per la carreggiata sino  a quota 290, tocca Ca' La Fosca (quota 298), indi, lungo  un  sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa  il  confine  amministrativo dei comuni di Fermignano ed Urbino.

Prosegue lungo detto confine sino a Monte Polo (quota 374), scende lungo la comunale sino  al  cimitero di Monte Polo (quota 329) e poi, preso un sentiero,  tocca  le  quote 233 e 260 nonché il podere La Costa (quota 200) fino  a  raggiungere il fiume Metauro.

La linea di delimitazione discende quindi il  corso del Metauro fino al punto in cui il fiume Candigliano confluisce  nel

Metauro.

Risale il fiume Candigliano e dopo il Passo del Furlo prende a seguire verso sud il confine comunale  occidentale  di  Fossombrone fino al torrente Tarugo.

Da questo punto risale il corso del torrente Tarugo sino alla località  Santa  Maria  e  di  qui  per  la  strada comunale che unisce quest'ultima località con la frazione Fenigli di Pergola, raggiunge il confine comunale di Pergola in  prossimità  di casa Castellaro, che segue verso sud fino ad  incontrare  il  confine provinciale fra Pesaro-Urbino ed Ancona. 

La  delimitazione  discende quindi detto confine fino al mare Adriatico.

 

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" Trebbiano, comprende gli interi  territori  comunali di

Mombaroccio, Monteciccardo,  Petriano,  Gabicce  Mare,  Gradara  e Tavullia, 

nonché  parte   dei   territori   comunali   di  

Pesaro, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Colbordolo ed Urbino

nonché le intere isole amministrative n.7 (Montelabbate), n.8 (Urbino), e parte del n.5 (Tavullia).

 

Tale zona di produzione è suddivisa in due  aree separate dal fiume Foglia.

La prima area di produzione è così delimitata:

da Gabicce  Mare  si segue il confine regionale  fra  Marche  ed  Emilia-Romagna  fino  ad incrociare la strada provinciale n. 3 (Fogliense)  nei  pressi  della località Rio Salso, da tale punto si  prosegue  seguendo  la  strada

provinciale n. 3 verso Montecchio, poi prendendo la S.S. n. 423  fino a Santa Maria Fabbrecce, dove si segue  la  statale  n.  16  fino  ad arrivare al fiume Foglia da qui il limite segue la  sponda  sinistra del fiume fino alla foce.

La seconda area di produzione è così delimitata:

partendo dalla  località Case della Fossa, dove ha la foce il Fosso Sejore, da qui seguendo  i confini comunali tra  Pesaro  e  Fano,  Mombaroccio  e Cartoceto Serrungarina,   Monteciccardo e Montefelcino, l'isola amministrativa n. 8 Urbino e Montefelcino, Petriano  e  Montefelcino, Urbino e Montefelcino-Isola del Piano, fino ad  arrivare  al  confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al molino Gulla.

Da  tale  punto  il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a Sant'Andrea di Primicilio a quota  347 a Villa la Croce.

Da Villa la Croce  si  segue  un  sentiero  fino  a raggiungere  il  fosso  della  Verzera  presso  Brombolona   e   poi,

attraverso tale fosso, si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di Santa Maria Promonte fino a raggiungere Ca' Goggione.

Da  qui si raggiunge quota 319 e si  prosegue  fino  a  rio  Marina  seguendo sempre un sentiero.

Attraversato tale rio a  quota  200  si  prosegue fino a Case di Monte Rosano (quota 225) e di qui si prende la  strada

campestre dopo aver raggiunto quota 222 dove  si  innesta  la  strada comunale San Marino di Urbino-Molinello, si  segue tale strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330 in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che  conduce  a Sant'Eufemia.

Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349  e la località il Monte; da  qui  si  segue  la  strada  campestre  che conduce a Ca' L'Aradia e, raggiunta Cal Furio 1° (quote 337  e  249), si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la SS  n.  73-bis Calmazzo-Urbino.

Si percorre tale strada verso Urbino per  circa  100 metri, indi si gira per imboccare la strada campestre che  conduce  a quota 260 e di qui a Ca' Tommasino (quota 307); si  prosegue  fino  a quota 319 e di qui a San Martino (quota 325). Seguendo  tale  strada.

Si raggiunge Ca' la Fraternità II (quota 212) e poi si arriva  sulla strada provinciale che segue tale strada fino ad arrivare a Calpino poi, girando a destra verso Urbino, si segue questa  strada  comunale (strada Rossa e poi Nazionale)sino ad arrivare all'incrocio con la SS 73-bis e, percorrendola, si costeggiano le mura di  Urbino,  fino  ad

arrivare ad un incrocio dove si prende via dei Morti per arrivare poi a porta Santa Lucia, dove ci si immette nella strada provinciale n. 9 (Urbinate-Feltresca) e percorrendola, passando per Gadana, e prima di arrivare alla località Ca' Gulino, si  gira  all'incrocio  a  destra prendendo la strada comunale per Schieti.

Da qui si prosegue per  via Ponte Vecchio fino ad arrivare a quota 386, dove ci si immette  nella strada provinciale n. 56 (Montefabbri).

Poi si prosegue sulla  strada provinciale n. 56 sino ad  arrivare  all'incrocio  di  casa  Coromaio (quota 284) per poi prendere la provinciale n. 73 (Ponte  Vecchio  in Foglia) sino ad arrivare a Ponte Vecchio, di qui si prosegue  per  la

strada comunale verso Ponderetto (quota 101), Piantanico (quota  97), Talacchio (quota 40), sino ad arrivare ad un incrocio con  la  SS  n. 423 (quota 72).

Seguendo la SS n. 423 e dopo aver  superato  Bottega, ad un incrocio (quota 55) si gira a destra prendendo  la  provinciale n. 14 (Borgo Montecchio) sino ad arrivare  all'Apsella. 

Dall'Apsella si segue la  strada  comunale  fino  ad  arrivare  a  Montelabbate  e passando per via Zamponini  si  prosegue  per  la  stessa  strada  in direzione di casa Spesi ed arrivati all'incrocio di casa Giovannini si gira a sinistra in direzione di San Pietro in  Calibano,  seguendo prima la strada Lago Maggiore poi la strada  di  Fontesecco. 

Da  San Pietro in Calibano si prosegue poi per via Fastiggi e strada della Fabreccia fino ad arrivare a Villa San Martino, seguendo poi  via  G. d'Arezzo, via Solferino e via Miralfiore e si arriva ad incrociare la ferrovia.

Da qui il limite prosegue seguendo la ferrovia  verso  Fano fino ad arrivare alla costa in località Ospedale Bonomelli.

 

La zona di produzione del vino  a  denominazione  controllata  "Colli Pesaresi" Biancame comprende soltanto e per intero  i  territori  dei comuni di

Mondavio, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo in Campo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini a  denominazione  controllata  "Colli  Pesaresi"  devono  essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per   le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati  in terreni in favorevole  giacitura  ed  esposizione  e  con  ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La  resa  massima  di  uva  per  ettaro   di   vigneto   in   coltura specializzata, destinata alla produzione  dei  vini  a  denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi", non deve essere  superiore  a

12,00 t/ha per tutte le  tipologie, 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva  ad ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A tali limiti, anche in annate particolarmente  favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non  avrà  diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi".

Le uve destinate alla produzione dei vini a  denominazione  d'origine controllata  "Colli  Pesaresi"  devono   assicurare 

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

 

Colli Pesaresi spumante: 9,50% vol.;

Colli Pesaresi bianco: 10,50% vol.;

Colli Pesaresi rosso e rosato: 10,50% vol.;

Colli Pesaresi Sangiovese, Sangiovese novello: 11,00% vol.;

Colli Pesaresi Trebbiano: 11,00% vol.;

Colli Pesaresi Biancame: 11,00% vol.;

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione:

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite  in  cantine  situate anche fuori della zona di produzione,  solo  nell'ambito  dell'intero territorio della Provincia di Pesaro - Urbino.

La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori  della zona di produzione di  cui  all'art.  3  sempre  che  sia  effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate  in conformità alle norme comunitarie nazionali.

La tipologia "Colli Pesaresi" rosato  deve  essere  ottenuta  con  la vinificazione "in rosato" delle uve rosse.

La resa massima  dell'uva  in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva, non deve  superare  il  70%  per  tutte  le  tipologie  e sottozone.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre  detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I vini "Colli Pesaresi" Sangiovese, prodotti con

un titolo alcolometrico minimo  naturale  del  12,00%  o più

e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno 

2 anni,

compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo  dal

1° novembre dell'anno del raccolto,

previa annotazione nei  registri, possono essere qualificati "riserva".

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie  dei  vini  "Colli  Pesaresi"  è  ammessa  la correzione con mosti  concentrati  prodotti  da  uve  della  zona  di produzione, con mosti concentrati rettificati e con auto arricchimento.

Per tutte le tipologie di  vini  "Colli  Pesaresi"  è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo:

 

I vini di cui al  precedente  art.  1,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colli Pesaresi" bianco:

colore: paglierino tenue talora con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Biancame:

colore: giallo paglierino tenue, talora con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Trebbiano:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, vinoso;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" rosato (o rosé):

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Sangiovese:

colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Sangiovese riserva:

colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Sangiovese novello:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino tenue talora con eventuali riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

I  vini  "Colli  Pesaresi"  delle  diverse  tipologie   eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione  in  legno,  possono  rivelare sentore di legno.

E' facoltà del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale  per la valorizzazione   delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche  dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione:

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali,  particolari  condizioni  di  produttività, purché documentabili, e  marchi  privati  non  aventi  significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per  tutte  le tipologie di vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli Pesaresi" ad eccezione della tipologia spumante.

Per i vini designati con  la  denominazione  di  origine  controllata "Colli Pesaresi" è consentito l'uso della menzione "vigna",  seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle  condizioni  previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al  vetro  costituiti da un  otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di  polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro  materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti  dalle  normative comunitarie e nazionali.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area geografica delimitata per la produzione dei vini “Colli Pesaresi” ricade nella provincia di Pesaro – Urbino ed è definita con la totale o parziale superficie di 37 comuni compresi nel Montefeltro, nei bacini dei fiumi Metauro e Foglia fino alla superficie del monte S. Bartolo che è la propaggine sul mare della catena montuosa e collinare dell’entroterra della valle del Foglia.

L’orografia dell’area delimitata è la Media e Bassa Collina che caratterizza tutto il Montefeltro e gran parte dei corsi del Metauro e del Foglia. L’altitudine è compresa tra mt. 300 e 600 s.l.m., la pendenza media è del 19%.

Diversa è l’orografia delle aree ampie e pianeggianti delle due valli: Foglia e Metauro dopo i Monti della Cesana sui quali sorge Urbino.

Dette aree rappresentano l’Ambito Omogeneo delle Valli – nord, il primo dei quattro ambiti che descrivono le valli dei fiumi marchigiani, strettamente correlati agli ambienti collinari che i fiumi attraversano.

L’altimetria delle due valli è tra mt 50 e 100 s.l.m.. Le pendenze sono circa del 2% con normale aumento ai margini delle valli.

I suoli delle colline hanno profili poco differenziati, poco profondi su rocce dure o arenitiche.

I suoli più evoluti sono sempre calcarei ed anche argillosi.

Nella parte valliva i suoli sono poco evoluti,pietrosi e calcarei; sui terrazzi si trovano suoli differenziati e profondi, saturi di calcio ma non calcarei.

Su superfici più vecchie si trovano anche suoli profondi con orizzonti d’illuviazione di argilla e conseguente difficoltà di drenaggio.

I parametri climatici della collina presentano temperature medie di circa 14°C e una regolare distribuzione stagionale delle piogge di circa mm 800 annui.

Il clima della parte valliva è influenzato dal mare ma conserva una sensibile escursione termica annuale.

La media delle precipitazioni annue è di mm 780 annui.

Fattori umani rilevanti per il legame

L’area pesarese ed il Montefeltro sono un territorio oggetto del processo di romanizzazione dal 295 a.c. con la vittoria sui Galli e la “lex Flaminia” che assegna le terre interessate ai veterani dell’esercito.

Seguirà la battaglia contro i Cartaginesi di Asdrubale.

Plinio riferisce di “questo terre fertili, presenti le vigne” tanto che ne descrive un centinaio di varietà coltivate e di vini.

La fine dell’Impero romano riporta l’agricoltura nelle Marche ad essere quella di mera sussistenza.

Sarà la Chiesa e la sua struttura a riportare vita nei territori tra mare ed Appennino ove Ordini ed Abbazie fanno rinascere l’attività agricola non più limitata alla sussistenza bensì come illuminata conduzione economica del bene e della terra in cui si comprende anche la gestione delle vigne e la preparazione del vino.

Nel periodo medioevale la vite riprende un suo ruolo nell’economia rurale e nella società.

Nell’area pesarese si scontrano le vicende militari ed umane delle due Signorie di Urbino e Rimini che, nelle campagne creano ricchezza, insediamenti diffusi, investimenti agricoli, la capillare diffusione della vigna e del contratto mezzadrile.

Seguono due secoli di decadimento e di normalizzazione fino alla seconda metà del ‘700 che mostra uno sviluppo complessivo e nel paesaggio agrario compaiono “l’alberata” e la “piantata” ovvero il passaggio dalla vigna all’arboreto simbolo della coltura promiscua.

L’istituto mezzadrile che prevedeva l’insediamento del colono sul fondo, si diffonde il tutto il territorio perché consente il controllo del terreno, delle colture, il possesso di una casa, la policoltura, l’attivazione di un’economia rurale.

Grano e vite sono le prime colture che il mezzadro impianta nel territorio.

La vite è diffusa: vitigni bianchi e neri vinificati separati o insieme davano un vino che si “beveva bene”.

Da questa plurisecolare storia dell’area pesarese ed urbinate ove l’attività agricola ha sempre manifestato interesse per la viticoltura nasce la richiesta della denominazione d’origine.

Certamente viticoltura promiscua nata dal processo evolutivo del contratto mezzadrile e da una società prima dedita a fatti d’armi e poi capace di svilupparsi in impresa agricola, sensibile alle influenze bolognesi per i vitigni coltivati e per le forme di allevamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Colli Pesaresi bianco ha colore Giallo paglierino dal profumo delicato, gradevole e mai stancante; è apprezzato per la sua leggerezza. Secco, fresco e poco caldo è piacevole per aperitivi.

Profumi di ginestra e fiori bianchi prevalgono su tutto. I vini prodotti lungo la costa assumono caratteri di sapidità notevole dovuti sia alla vicinanza dal mare che dal terreno chimicamente salino.

Nel rosso dei Colli Pesaresi risalta l'intensità della sfumatura violacea che si spinge verso il granato con l'affinamento. Da bere entro il primo anno di vita, 2-3 anni per la versione Focara , Roncaglia e Parco del San Bartolo spicca l'elevata vinosità, piacevolmente morbido grazie ad un tannino mai pungente. Secco ed asciutto richiama frutti di bosco e profumi di violetta.

 

C) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Per meglio comprendere l’interazione causale tra l’ambiente naturale e quello umano presente nell’area dei colli pesaresi occorre riprendere il Trattato di Andrea Bacci, medico ed enologo, che nel 1595 nel suo “De naturali vinorum historia” riferisce che nel pesarese “tutte le condizioni naturali ed umane favoriscono la produttività in luoghi ove si coltivano vigneti i cui vini ottengono il pieno gradimento negli enopoli veneti per la schiettezza e la buona preparazione”.

Per Urbino richiama la diligente coltivazione di vigna i cui vini “sono crudi, bianchi e rossi, e quelli di uve moscatelle sono bevuti con i dolci e sono presenti nelle cantine di Urbino e del suo Duca”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

VIGNETI FIORENZUOLA DI FOCARA

VIGNETI FIORENZUOLA DI FOCARA

Allegato 1

SOTTOZONA FOCARA

Articolo 1

Denominazione e vini:

 

La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" accompagnata dal nome della sottozona “Focara” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Colli Pesaresi" Focara rosso (anche nella tipologia riserva);

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero (anche nella tipologia riserva);

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero vinificato in bianco (anche  nella tipologia riserva);

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante;

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

"Colli Pesaresi" Focara rosso:

Pinot nero, Cabernet Franc, Cabernet  Sauvignon,  Merlot, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22  aprile  2011,  ad  eccezione  del Sangiovese che potrà essere aggiunto sino ad un massimo del 50%.

 

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero:

Pinot nero: minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.

 

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero (vinificato in bianco):

Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.

 

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante:

Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di  origine controllata "Colli  Pesaresi" sottozona “Focara” di  cui  al  precedente  art.  2  devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro  e  Urbino  ed inclusi nei territori appresso delimitati.

comprende parte del territorio delimitato per la produzione del tipo rosso ed è così individuata.

Essa  comprende parte della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara nel senso  che vengono esclusi i territori delimitati come segue: 

nella  zona  nord dal km. 226 si percorre la strada della Romagna verso  Bologna,  fino ad incrociare la  strada  vicinale  Scola  dell'Erba  e,  passata  la ferrovia, si segue il  confine  dell'ex  sezione  censuaria  fino  ad incontrare  la  strada  vicinale  Fossetta  e,  percorrendola   verso Colombarone, si riprende le strada della Romagna  verso  Bologna  per

arrivare di nuovo al km. 226, restando coincidenti i restanti confini della  sottozona  Focara  con  quelli  della  sezione  censuaria   di Fiorenzuola di Focara.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

 Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini a  denominazione  controllata  "Colli  Pesaresi"  sottozona  “Focara” devono  essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per   le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati  in terreni in favorevole  giacitura  ed  esposizione  e  con  ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La  resa  massima  di  uva  per  ettaro   di   vigneto   in   coltura specializzata, destinata alla produzione  dei  vini  a  denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi", sottozona “Focara” non deve essere  superiore  a

9,00 t/ha.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva  ad ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A tali limiti, anche in annate particolarmente  favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non  avrà  diritto alla denominazione di origine controllata "Coli Pesaresi".

Le uve destinate alla produzione dei vini a  denominazione  d'origine controllata   "Colli   Pesaresi"   sottozona “Focara” devono   assicurare  un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

 

Focara rosso: 11,50% vol.;

Focara rosso riserva: 12,00% vol.;

Focara Pinot nero: 11,50% vol.;

Focara Pinot nero riserva: 12,00% vol.;

Focara Pinot nero vinificato in bianco: 11,50% vol.

Focara Pinot nero vinificato in bianco riserva: 12,00% vol.

Focara Pinot nero spumante: 9,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite  in  cantine  situate anche fuori della zona di produzione,  solo  nell'ambito  dell'intero territorio della Provincia di Pesaro- Urbino.

La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori  della zona di produzione di  cui  all'art.  3  sempre  che  sia  effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate  in conformità alle norme comunitarie nazionali.

La resa massima  dell'uva  in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva, non deve  superare  il  70%  per  tutte  le  tipologie.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre  detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I vini "Colli Pesaresi" Focara  Pinot  nero vinificato in bianco, prodotti con 

un  titolo  alcolometrico  minimo naturale del 12,00% o più

e invecchiati all'interno  della  zona  di produzione per almeno

18 mesi,

compreso  l'eventuale  affinamento  in bottiglia, a far tempo dal

1° novembre dell'anno del raccolto,

previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".

I vini "Colli Pesaresi"  Focara rosso,  "Colli Pesaresi" Focara Pinot nero,  prodotti con

un titolo alcolometrico minimo  naturale  del  12,00%  o più

e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno 

2 anni,

compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo  dal

1° novembre dell'anno del raccolto,

previa annotazione nei  registri, possono essere qualificati "riserva".

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie  dei  vini  "Colli  Pesaresi"  è  ammessa  la correzione con mosti  concentrati  prodotti  da  uve  della  zona  di produzione, con mosti concentrati  rettificati  e  con auto arricchimento.

Per tutte le tipologie di  vini  "Colli  Pesaresi"  è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui al  precedente  art.  1,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colli Pesaresi" Focara rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Focara rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero:

colore: rosso granato, più o meno  carico,  con  eventuali  riflessi violacei;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero riserva:

colore: rosso granato, piuù o meno  carico,  con  eventuali  riflessi violacei;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi"  Focara  Pinot  nero  vinificato  in  bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali  riflessi ramati;

profumo: gradevole, profumato, caratteristico.

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi"  Focara  Pinot  nero  vinificato  in  bianco riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali  riflessi ramati;

profumo: gradevole, profumato, caratteristico.

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

" Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno  intenso  con  eventuali  tenui riflessi ramati;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

I  vini  "Colli  Pesaresi"  sottozona “Focara” delle  diverse  tipologie   eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione  in  legno,  possono  rivelare sentore di legno.

E' facoltà del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali  -  Comitato  Nazionale   per   la   valorizzazione   delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche  dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali,  particolari  condizioni  di  produttività, purché documentabili, e  marchi  privati  non  aventi  significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per  tutte  le tipologie di vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli Pesaresi" sottozona “Focara” ad eccezione della tipologia spumante.

Per i vini designati con  la  denominazione  di  origine  controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Focara” è consentito l'uso della menzione "vigna",  seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle  condizioni  previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento:

 

E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al  vetro  costituiti da un  otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di  polietilene  e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro  materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti  dalle  normative comunitarie e nazionali. 

VIGNETI RONCAGLIA

VIGNETI RONCAGLIA

Allegato 2

SOTTOZONA RONCAGLIA

 

Articolo 1

Denominazione e vini:

 

La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" accompagnata dal nome della sottozona “Roncaglia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco (anche nella tipologia riserva);

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero  vinificato  in  bianco  (anche nella tipologia riserva);

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot  nero  (anche   nella   tipologia riserva);

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero spumante;

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco:

Pinot nero (da vinificare in bianco): minimo 25%.

Trebbiano  toscano  (localmente  chiamato   Albanella),   Chardonnay, Sauvignon, Pinot grigio, Pinot bianco,    congiuntamente  o disgiuntamente: massimo 75%.

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero (anche vinificato in bianco):

Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero spumante:

Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve:

 

 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di  origine controllata "Colli  Pesaresi" sottozona “Roncaglia” di  cui  al  precedente  art.  2  devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro  e  Urbino  ed inclusi nei territori appresso delimitati.

 

La zona di produzione del vino  a  denominazione  controllata  "Colli Pesaresi"  Roncaglia  coincide  con  una  porzione  della   zona   di produzione del tipo bianco ed è delimitata come segue: 

partendo  da Case Nuove (quota 30) si percorre la  strada  vicinale  di  Roncaglia Vecchia passando per l'incrocio a quota 97 verso la località  Ghetto a quota 147.

Da qui continuando si interseca la strada del Picchio e, percorrendola verso destra, si incrocia la strada  di  Montebacchino, che toccando casa Mini (quota 126) prosegue sino ad  incontrarsi  con la strada del Boncio e, percorrendola verso la ferrovia, si  incrocia sulla sinistra la  strada  dei  Tre  Ponti,  la  quale  a  sua  volta interseca la ferrovia nella galleria.

Da qui  si  segue  la  ferrovia sino  ad  incrociare  la  strada  vecchia  di  Roncaglia,  seguendola all'incrocio si gira a destra per la strada Fornace Mancini e  la  si percorre sino ad arrivare al punto di partenza a Case Nuove.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini a  denominazione  controllata  "Colli  Pesaresi"  sottozona “Roncaglia” devono  essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve  le  specifiche

caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per   le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati  in terreni in favorevole  giacitura  ed  esposizione  e  con  ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La  resa  massima  di  uva  per  ettaro   di   vigneto   in   coltura specializzata, destinata alla produzione  dei  vini  a  denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi", sottozona “Roncaglia” non deve essere  superiore  a

9,00 t/ha. 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva  ad ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A tali limiti, anche in annate particolarmente  favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non  avrà  diritto alla denominazione di origine controllata "Coli Pesaresi".

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli   Pesaresi" sottozona “Roncaglia”  devono assicurare un   

Titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco: 11,50% vol.;

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato  in  bianco: 11,50% vol.;

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot  nero: 11,50% vol.;  

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero spumante: 9,50% vol.

"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco riserva:  12,00% vol.;

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero  vinificato  in  bianco riserva: 12,00% vol.;

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot  nero riserva: 12,00% vol.;

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite  in  cantine  situate anche fuori della zona di produzione,  solo  nell'ambito  dell'intero territorio della Provincia di Pesaro- Urbino.

La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori  della zona di produzione di  cui  all'art.  3  sempre  che  sia  effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate  in conformità alle norme comunitarie nazionali.

La resa massima  dell'uva  in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva, non deve  superare  il  70%  per  tutte  le  tipologie.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre  detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I vini "Colli Pesaresi" Roncaglia bianco, "Colli Pesaresi"  Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco, prodotti con  un  titolo  alcolometrico  minimo naturale del 12,00% o più

e invecchiati all'interno  della  zona  di produzione per almeno

18 mesi,

compreso  l'eventuale  affinamento  in bottiglia, a far tempo dal

1° novembre dell'anno del raccolto,

previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".

I vini "Colli Pesaresi "Roncaglia  Pinot  nero, prodotti con

un titolo alcolometrico minimo  naturale  del  12,00%  o più

e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno 

2 anni,

compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo  dal

1° novembre dell'anno del raccolto,

previa annotazione nei  registri, possono essere qualificati "riserva".

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche

leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari

caratteristiche.

Per tutte le tipologie  dei  vini  "Colli  Pesaresi"  è  ammessa  la correzione con mosti  concentrati  prodotti  da  uve  della  zona  di produzione,  con   mosti   concentrati   rettificati   e   con   auto arricchimento.

Per tutte le tipologie di  vini  "Colli  Pesaresi"  è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo:

 

I vini di cui al  precedente  art.  1,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, delicatamente profumato;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco riserva:

 colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, delicatamente profumato;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero  vinificato  in  bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali  riflessi ramati;

profumo: gradevole, delicatamente profumato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero  vinificato  in  bianco riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali  riflessi ramati;

profumo: gradevole, delicatamente profumato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero:

colore: rosso granato, più o meno  carico,  con  eventuali  riflessi violacei;

profumo: gradevole, profumato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero riserva:

colore: rosso granato, più o meno  carico,  con  eventuali  riflessi violacei;

profumo: gradevole, profumato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno  intenso  con  eventuali  tenui riflessi ramati;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

I  vini  "Colli  Pesaresi"  sottozona “Roncaglia” delle  diverse  tipologie   eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione  in  legno,  possono  rivelare sentore di legno.

E' facoltà del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato  Nazionale per la valorizzazione   delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche  dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali,  particolari  condizioni  di  produttività, purché documentabili, e  marchi  privati  non  aventi  significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per  tutte  le tipologie di vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli Pesaresi" sottozona “Ronvaglia” ad eccezione della tipologia spumante.

Per i vini designati con  la  denominazione  di  origine  controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Roncaglia” è consentito l'uso della menzione "vigna",  seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle  condizioni  previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento:

 

E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al  vetro  costituiti da un  otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di  polietilene  e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro  materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti  dalle  normative comunitarie e nazionali.

VIGNETI GRADARA

VIGNETI GRADARA

Allegato 3

SOTTOZONA PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO

 

Articolo 1

Denominazione e vini:

 

La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" accompagnata dal nome della sottozona “Parco naturale Monte San Bartolo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo  Sangiovese  (anche nella tipologia riserva);

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet  Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione:

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di  origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Parco Naturale Monte San Bartolo” di cui al precedente art.  2  devono  provenire  da  vigneti  ubicati  nella

provincia di Pesaro -  Urbino  ed inclusi nel territorio appresso delimitato.

Partendo dal mare Adriatico, risalendo dalla foce  del  fiume  Foglia fino  all'intersezione  dello  stesso  con  la  Strada   Statale 16 "Adriatica" e proseguendo su di essa in direzione di Rimini  fino  in località Cattabrighe di Pesaro.

Di qui a sinistra su Strada  Fornace Mancini, percorrendola tutta  e  da  essa  proseguendo  sulla  Strada dell'Acquabona percorrendola fino alla sua fine (quota 48), di qui, a destra, si percorre tutta Strada dei Treponti (comune di Pesaro) fino al suo incrocio con Strada Babbucce e Strada del Boncio  (quota  96), poi a sinistra  percorrendo  Strada  Babbucce  per  480  metri  circa raggiungendo l'incrocio con via Treponti (comune di Gradara) sita  in prossimità della località Babbucce di Pesaro.

Da  qui  si  prosegue percorrendo tutta la suddetta via  Treponti  scendendo a quota 40, attraversando l'autostrada A 14, costeggiando  la  linea  ferroviaria Bologna-Ancona ,fino ad intersecare Strada Granarola, ove si prosegue prendendo a destra.

Si continua fino al bivio con strada Granarola di Sotto; presa, andando a sinistra, quest'ultima via la si percorre per

intero, poi, rientrando nel territorio comunale di Pesaro, si gira  a sinistra su Strada Selve Granarola, indi alla  fine  di  quest'ultima strada  si  gira  a  destra  in via Ferrata  percorrendola fino all'incrocio con Strada Romagna (SS 16). Immettendosi a  sinistra  su Strada Romagna  la  si  percorre,  entrando  nel  comune  di  Gabicce Mare,fino al confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna,  di  qui si segue il confine stesso sino a raggiungere il mare Adriatico.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini a  denominazione  controllata  "Colli  Pesaresi"  sottozona “Parco naturale Monte San Bartolo” devono  essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per   le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati  in terreni in favorevole  giacitura  ed  esposizione  e  con  ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La  resa  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a  denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Parco naturale Monte San Bartolo”, non deve essere  superiore  a

10,00 t/ha.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva  ad ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A tali limiti, anche in annate particolarmente  favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 

Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non  avrà  diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi".

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata  "Colli   Pesaresi"  devono assicurare   un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

 

Parco naturaleMonre San Bartolo Sangiovese: 11,50% vol.;

Parco naturaleMonre San Bartolo Sangiovese riserva: 12,00% vol.;

Parco naturaleMonre San Bartolo Cabernet Sauvignon: 11,50% vol.;

Parco naturaleMonre San Bartolo Cabernet Sauvignon riserva: 12,00% vol.;

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione:

 

Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite  in  cantine  situate anche fuori della zona di produzione,  solo  nell'ambito  dell'intero territorio della Provincia di Pesaro- Urbino.

La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori  della zona di produzione di  cui  all'art.  3  sempre  che  sia  effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate  in conformità alle norme comunitarie nazionali.

La resa massima  dell'uva  in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva, non deve  superare  il  70%  per  tutte  le  tipologie.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre  detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I vini "Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese,  "Colli Pesaresi"  Parco  Naturale  Monte  San  Bartolo   Cabernet-Sauvignon,

prodotti con un titolo alcolometrico minimo  naturale  del  12,00%  o più e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno 

2 anni,

compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo  dal

1° novembre dell'anno del raccolto,

previa annotazione nei  registri, possono essere qualificati "riserva".

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie  dei  vini  "Colli  Pesaresi"  è  ammessa  la correzione con mosti  concentrati  prodotti  da  uve  della  zona  di produzione,  con mosti concentrati rettificati e con auto arricchimento. Per tutte le tipologie di  vini  "Colli  Pesaresi"  è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo:

 

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo  Sangiovese:

colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo  Sangiovese riserva:

colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet  Sauvignon:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, leggermente erbaceo, gradevole;

sapore: secco, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet  Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, leggermente erbaceo, gradevole;

sapore: secco, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

I  vini  "Colli  Pesaresi"  sottozona “Parco Naturale Monte San Bartolo” delle  diverse  tipologie   eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione  in  legno,  possono  rivelare sentore di legno.

E' facoltà del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato  Nazionale per la valorizzazione   delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche  dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali,  particolari  condizioni  di  produttività, purché documentabili, e  marchi  privati  non  aventi  significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per  tutte  le tipologie di vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli Pesaresi" sottozona “Parco Naturale Monte San Bartolo”.

Per i vini designati con  la  denominazione  di  origine  controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Parco Naturale Monte San Bartolo” è consentito l'uso della menzione "vigna",  seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle  condizioni  previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento:

 

E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al  vetro  costituiti da un  otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di  polietilene  e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro  materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti  dalle  normative comunitarie e nazionali.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI OSTERIA DEL PIANO

VIGNETI OSTERIA DEL PIANO PERGOLA

PERGOLA

D.O.C.

Decreto 7 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata «Pergola» è riservata ai vini che rispondono alle caratteristiche ed ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

 

«Pergola» Aleatico anche nelle  tipologie  superiore,  riserva, spumante, passito;

«Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;

«Pergola» rosato o rosé spumante;

«Pergola» rosso  anche  nelle  tipologie  novello,  superiore, riserva.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine  controllata  «Pergola»  devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Pergola» Aleatico:

Aleatico per non meno dell'85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca  nera,  idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

«Pergola» rosato o rosé:

Aleatico per non meno del 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%,  idonei  alla  coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

«Pergola» rosso:

Aleatico per non meno del 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%,  idonei  alla  coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito  dei territori  amministrativi  dei  comuni  di 

Pergola,   Fratte   Rosa, Frontone,  Serra  Sant'Abbondio,  San  Lorenzo  in  Campo 

tutti  in provincia di Pesaro e Urbino.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1,  devono  essere   quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore  ai  600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di  potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi, le  forme  di  allevamento  ed  i sistemi di potatura ammessi sono il  cordone  speronato  e  il  Guyot semplice o doppio e le  loro  varianti  (cordone  libero  e  archetto toscano).

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in  vigore  del presente disciplinare dovranno avere una  densità di  almeno  2.200 ceppi per ettaro.

 

La produzione massima di uva per ettaro dei  vigneti  in  coltura specializzata ammessa  per  i  vini  di  cui  all'art.  1,  non  può superare:

 

10,00 t/ha per i vini «Pergola» Aleatico;

9,00 t/ha per i vini «Pergola» Aleatico superiore;

12,00 t/ha per i vini «Pergola» rosso;

10,00 t/ha per i vini «Pergola» rosso superiore;

12,00 t/ha per i vini «Pergola» rosato.

 

Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di  uva  per ettaro  di  vigneto  in  coltura   promiscua,   rispetto   a   quella specializzata, deve  essere  calcolata  in  rapporto  alla  effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  le rese dovranno essere  riportate  purché  la  produzione  totale  non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata «Pergola».

Qualora detto limite venga  superato,  l'intero  quantitativo  di vino, ottenuto dalla partita interessata,  decade  dal  diritto  alla denominazione di origine controllata «Pergola».

La regione Marche, con proprio decreto, di anno  in  anno,  prima della  vendemmia,  tenuto  conto  delle  condizioni   ambientali   di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva  per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonché consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello  stabilito  dal  presente disciplinare, dandone, in ambo i  casi,  immediata  comunicazione  al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  «Pergola»,  di  cui all'art.  1,  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

10,50% vol. per il «Pergola» Aleatico  anche  nelle  tipologie riserva e passito;

11,00% vol. per il «Pergola» Aleatico superiore;

 9,00% vol. per il «Pergola» Aleatico spumante;

 10,50% vol. per il «Pergola» rosato;

 9,00% vol. per il «Pergola» rosato frizzante;

 9,00% vol. per il «Pergola» rosato o rosé spumante;

 10,50% vol. per il «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello e riserva;

 11,00% vol.  per il «Pergola» rosso superiore.

 

 Art. 5

 Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art.  3,  e'  fatta eccezione per la spumantizzazione la quale potrà essere  effettuata, unitamente all'imbottigliamento del prodotto spumantizzato, anche  al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3  sempre  che  sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.

Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di  appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente  nel  territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in  vino,  all'atto  dell'immissione  al consumo non deve essere superiore al:

70%  per  i  vini  «Pergola»  Aleatico  anche  nelle  tipologie superiore, riserva, spumante,

40% per i vini «Pergola» Aleatico passito;

70%  per  i  vini  «Pergola»  rosato  anche   nella   tipologia frizzante;

70% per i vini «Pergola» rosato o rosé spumante;

70% per i vini «Pergola» rosso anche nelle  tipologie  novello, superiore, riserva.

Qualora la resa uva/vino superi detti limiti  con  una  eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto  alla  denominazione  di origine controllata «Pergola».

Le partite di detti vini la cui resa superi  di  oltre  il  5%  i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione  di origine controllata «Pergola».

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche  locali,  leali   e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato  ottenuto  da uve  dei  vigneti  iscritti  alla  denominazione  «Pergola»  o  mosto concentrato rettificato.

Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola»  Aleatico passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:

1) l'uva dopo aver  subito  un'accurata  cernita,  deve  essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre

il 31 marzo dell'anno successivo,

è previsto per  l'appassimento  la possibilità di utilizzare locali idonei dove può essere controllata sia la temperatura che l'umidità;

2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni  idonee ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata  fino  a raggiungere

un tenore zuccherino non inferiore al 26%;

3) la conservazione  e  l'invecchiamento  possono  avvenire  in recipienti di legno della capacità massima di litri 500,  ovvero  in recipienti di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato o vetro;

4) l'immissione al consumo  non  può  avvenire  prima  del 

1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola»,  di  cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Pergola» Aleatico:

colore: da rosso rubino con  eventuali  riflessi  violacei  a granato con note violacee;

profumo: intenso, caratteristico floreale;

sapore: da asciutto a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» Aleatico superiore:

colore: da rosso rubino con  eventuali  riflessi  violacei  a granato intenso;

profumo: intenso, caratteristico floreale, etereo;

sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Pergola» Aleatico riserva:

colore: da rosso rubino con  eventuali  riflessi  violacei  a granato intenso;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Pergola» Aleatico spumante:

spuma: persistente a grana fine

colore: rosso rubino con eventuali riflessi violacei;

profumo: caratteristico floreale;

sapore: da dosaggio  zero  a  dolce,  caratteristico,  pieno, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» Aleatico passito:

colore: da rosa tenue  a  rosso  chiaro  o  granato  tendente all'aranciato con l'affinamento;

profumo: intenso, etereo;

sapore: da asciutto a dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:  12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l

acidità volatile massima: 30 meq;

limite massimo di anidride solforosa totale: 350 mg/l.

 

«Pergola» rosato:

colore: rosato vivace;

profumo: floreale fruttato;

sapore: fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» rosé o rosato spumante:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rosato vivace;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: da dosaggio zero a dolce, pieno, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» rosato frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosato vivace;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: da secco a dolce, fresco vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo:18,00 g/l.

 

«Pergola» rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

profumo: intenso caratteristico;

sapore: asciutto, pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» rosso riserva:

colore: da rosso rubino a granato intenso;

profumo: intenso caratteristico etereo;

sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Pergola» rosso superiore:

colore: da rosso rubino a granato intenso;

profumo: intenso caratteristico etereo;

sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Pergola» rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: floreale;

sapore: armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola»  Aleatico e «Pergola» rosso, possono avere diritto alla menzione  «riserva»  se sottoposti ad invecchiamento  di  almeno 

24  mesi 

dei  quali  2  di affinamento in bottiglia

l'invecchiamento decorre  dal  1°  novembre dell'anno di vendemmia.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di  cui  sopra si potrà rilevare sentore di legno.

E' facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità  totale  e  per  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 è  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi   specificazione aggiuntiva  ivi  compresi  gli   aggettivi   extra,   fine,   scelto, selezionato e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

 

Art. 8

Confezionamento

 

Per il  confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Pergola», ad esclusione delle tipologie del terzo comma, sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacità  di  litri  0,187  - 0,250 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 -  3,000  e  con  chiusura  con  tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 - 0,250  -  0,375  - 0,500 e da 0,750 e' ammessa la chiusura con tappo a vite.

Per le tipologie spumante  e  frizzante  sono  ammesse  tutte  le bottiglie aventi forma e capacità consentite dalle norme  vigenti  e per le quali dovranno utilizzarsi sistemi  di  chiusura  a  norma  di legge.

E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per  tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola» ad eccezione della tipologia spumante e frizzante.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Pergola, cittadina in Provincia di Pesaro, è posta a ridosso della catena montuosa appenninica e fa parte del territorio regionale di Media ed Alta Collina (MAC)

Area interna delimitata, per la denominazione, nel territorio di 5 Comuni tutti compresi nella Provincia di Pesaro Urbino.

L’area è percorsa dal fiume Cesano e dista circa Km 30 dal mare. Essa si sviluppa nella parte valliva del percorso del fiume che ha in Pergola il suo centro abitato di riferimento economico e sociale.

La parte iniziale del percorso del fiume e della delimitazione raggiunge un’altezza di m. 1702 s.l.m..

L’altezza media è di 260 m. s.l.m. ed i vigneti sono presenti in tutta l’area ed a tutte le altezze comprese da mt 100 fino ai mt. 1. 600 s.l.m. con una accentuazione tra m. 200 e m. 500 s.l.m..

Geologicamente nell’area pedemontana prevalgono rocce calcarenitico-pelitiche e marnosocalcaree.

La valle è occupata da depositi alluvionali, con prevalenza di terrazzi soprattutto ghiaiosi ed interessati da copertura fine e alluvionale proveniente dai versanti collinari e montani prossimi.

Il clima appartiene al Piano fitoclimatico “Alto collinare” ed è caratterizzato da piovosità medie superiori a 7-800 mm annui e temperature medie inferiori ai 14 °C.

Le classi di pendenza dell’area delimitata sono concentrate per il 70 % tra il 5 ed il 40%.

Il percorso del fiume Cesano, per la parte che attraversa la delimitazione, è verso nord per cui le formazioni collinari che formano la parte del relativo bacino sono esposte verso est ed ovest per l’80%.

Fattori umani rilevanti per il legame

Città fondata dagli Eugubini attorno al 1220, fu contesa dai Malatesta di Rimini e poi distrutta nel 1455 da Francesco Sforza.

Già il nome Pergola riconduce ad un pergolato viticolo ed il vitigno “Pergola” è giunto dalle colline umbre, dove già si trovava, probabilmente arrivato dalla vicina Toscana.

Lo scorrere dei secoli ha permesso la selezione di una “vernaccia rossa di Pergola”, come riporta la documentazione storica del 1600.

Ai nostri tempi, nel xx secolo a memoria d’uomo, si parla di un vino locale chiamato “Vernaccia di Pergola” che i documenti storici riportano al 1520.

La vite giunse nel territorio in quanto portata da un nobile eugubino a Grifoleto, località inclusa nel territorio delimitato, nell’anno 1200.

Nel 1500 un discendente della proprietà di cui sopra, agricoltore, curò la diffusione del vitigno, intuendone pregi e qualità, e ne curò la sua diffusione nell’areale.

Con l’arrivo della fillossera nell’area il vitigno ha conosciuto il suo completo declino. Il suo ripristino è trascurato anche quando avviene, all’inizio del 1900, l’avvio della nuova viticoltura su piede americano.

Un primo serio studio del vitigno è opera di un Accademico Agrario di Pesaro, Giuseppe Mamiani, che effettuò nel 1833 uno studio comparato tra i vitigni autoctoni pesaresi con quelli della Toscana individuando una “Vernaccia nera” e un “Aleatico” ai quali si può ricondurre, per recenti ricerche ampelografiche, la “Vernaccia di Pegola”.

Nel 1875 ”l’Esposizione agraria regionale” svoltasi in Ferrara, vede la partecipazione di viticoltori con bottiglie di “Vernaccia”, sia pura che tagliata, con la dicitura “vino di lusso”.

Nel Trattato di Ampelografia di N. Marzotto del 1925, sui vitigni più pregiati per la provincia di Pesaro cita le uve nere “Vernaccia nera, Vernaccia, Aleatico e San Gioveto.

Oggi, sulla base di ricerche scientifiche, è stato sciolto qualsiasi dubbio sulla identificazione del vitigno che non può

essere considerato una varietà a se stante ma un clone del vitigno Aleatico.

Questo vitigno ha trovato, a suo tempo, un’area elettiva di coltivazione nel territorio del Comune di Pergola e nei

Comuni limitrofi per produrre il vino “Vernaccia di Pergola”.

Da pochi decenni, con l’impianto di nuovi vigneti, il vitigno riprende il suo ruolo per l’opera di illuminati viticoltori.

La prima difficoltà si è manifestata con la mancata disponibilità del materiale di propagazione che è stato recuperato da antichi vitigni presenti su viti maritate all’acero nel territorio del già citato Grifoleto. e su viti presenti nel chiostro di un convento di Pergola.

L’attività vivaistica ha fatto il resto.

Recuperata la base ampelografica e sostenuti dalla secolare tradizione produttiva che ancora riproduce nelle campagne l’alberata marchigiana (vite maritata all’acero), che per la Vernaccia sembra desse i migliori risultati, oggi sostituita dall’allevamento a controspalliera con potatura lunga a doppio archetto dei moderni vigneti, ne è conseguita la scelta di procedere al riconoscimento della denominazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Rosso rubino brillante con riflessi di porpora.

Questa uva dona al vino grande complessità aromatica, sia all’olfatto che al gusto che si esprime con note che vanno dallo speziato ai sentori floreali come rosa e viola passite ed evoca essenze dei frutti rossi del sottobosco. Il gusto è pieno ed armonico, ben equilibrato. Grazie ai suoi tannini dolci lascia in bocca sensazioni di morbidezza e

rotondità.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Il vitigno predilige terreni silicei, calcarei, di collina, sassosi, ben esposti ma non molto fertili.

Si adatta a diversi sistemi di allevamento, preferendo quelli poco espansi e potatura corta. Produce un vino denso di profumi. Ciò è quanto il vitigno riesce ad esprimere in un territorio pedemontano e collinare riparato dai venti di mare, favorito dalla luminosità del sole per la sua esposizione e, pertanto, particolarmente vocato per la vite.

I viticoltori, prima per soddisfare l’autosufficienza alimentare, hanno piantato viti ovunque e le hanno allevate nelle forme atte più alla quantità e poi alla qualità.

Sorse così quella viticoltura promiscua di piano e di collina ove la mezzadria ha attivato le sistemazioni arboree, ora in declino, venendosi così a modificare il paesaggio legato al lavoro delle passate generazioni.

Con tali cambiamenti nel territorio regionale sono cambiate le varietà ma le varietà ricche di tradizione e di credito, come la Vernaccia di Pergola, hanno prevalso sul cambiamento e sull’abbandono per ritornare a nuovo interesse e nuova attenzione nella formazione del reddito agricolo e soddisfazione alimentare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale