BIANCHELLO DEL METAURO D.O.C.
COLLI PESARESI D.O.C.
COLLI PESARESI FOCARA D.O.C.
COLLI PESARESI RONCAGLIA D.O.C.
COLLI PESARESI PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO D.O.C.
PERGOLA D.O.C.
VIGNETI CAVALLARA MONDAVIO
BIANCHELLO DEL METAURO
D.O.C.
Decreto 14 settembre 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Art. 1
Denominazione dei vini
1. La Denominazione di Origine Controllata «Bianchello del Metauro» è riservata ai vini, anche nelle tipologie superiore, spumante e passito, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Base ampelografica
1. La Denominazione di origine controllata "Bianchello del Metauro" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente base ampelografica:
Bianchello (Biancame) almeno per il 95%;
Malvasia Toscana fino ad un massimo del 5%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di:
Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratte Rosa,
l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano,
e parte dei territori comunali di
Urbino e di Fermignano
Tutti nella provincia di Pesaro-Urbino.
Che restano così delimitati:
dal confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a S. Andrea di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce.
Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi attraversato tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di S. Maria Pomonte fino a raggiungere Ca' Goccione.
Di qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino al rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada campestre che dopo aver raggiunto quota 222 si innesta con la strada comunale San Marino di Urbino – Molinello.
Si segue tale strada fino al ponte sul fosso dei Molinelli, di qui si prosegue per la strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330, punto in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a Santa Eufemia.
Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; di cui si segue la strada campestre che conduce a Ca' l'Aradia e raggiunto Cal Furio 1° (quota 337) e quota 249, si prosegue per la stessa strada fino a
raggiungere la SS 73/bis Calmazzo - Urbino.
Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Ca' Tommassino (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a S. Martino (quota 325).
Seguendo ancora tale strada si raggiunge Ca' La Fraternita' 2° (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che conduce a Fermignano.
Si segue tale strada scendendo verso la strada statale 73/bis per circa 200 metri; si piega quindi a destra prendendo la strada campestre e attraversata la ferrovia Fano - Fermignano si giunge a Ca' La Fraternita' 1° (quota 190) e di qui si prosegue fino a raggiungere il fiume Metauro.
Attraversato il fiume Metauro sulla passerella di San Giacomo segue la riva destra del fiume Metauro fino a immettersi sulla strada campestre che conduce a quota 202, di qui si prosegue fino a quota 246, indi ci si immette nella strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287).
Raggiunta tale località si prosegue lungo una strada carreggiabile fino a quota 290 e di qui si raggiunge Ca' La
Fosca (quota 298) indi lungo un sentiero si raggiunge quota 227 sul quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano - Urbino.
Si prosegue lungo tale confine fino a Monte Polo (quota 374), indi presa la strada comunale si raggiunge il cimitero di Monte Polo (quota 329), si lascia la strada comunale e si imbocca un sentiero lungo il quale si raggiungono le quote 233 e 260 e di qui il podere La Costa (quota 200) proseguendo per una mulattiera si giunge al fiume Metauro.
Il limite segue da questo punto il corso di detto fiume fino ad arrivare all'incrocio dei confini amministrativi dei
comuni di Fermignano, Urbino e Fossombrone.
Art. 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro deve essere di almeno 3.000.
5.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:
“Bianchello del Metauro”: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;
“Bianchello del Metauro” superiore: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;
“Bianchello del Metauro” spumante: 14,00 t/ha, 9,00% vol.;
“Bianchello del Metauro” passito: 14,00 t/ha, 11,00% vol.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
5.2. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro».
5.3. La Regione Marche, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 5
Norme per la vinificazione
1.1. Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
1.2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di
Pesaro, Mondolfo, Monteporzio, Mondavio, San Lorenzo in Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio e Monteciccardo.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
3.1. Per i vini a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro», ad esclusione della tipologia passito, è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve Bianchello ottenute nella zona di produzione, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazioni a freddo o altre tecnologie consentite.
3.2. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
4. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
“Bianchello del Metauro: 70%, 98,00 hl/ha;
“Bianchello del Metauro” superiore: 70%, 77,00 hl/ha;
“Bianchello del Metauro” spumante: 70%, 98,00 hl/ha;
“Bianchello del Metauro” passito: 45%, 63,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 75%, o il 50% per la tipologia passito, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.1. Le uve idonee alla produzione del vino a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» possono essere destinate alla produzione della tipologia passito, dopo essere state sottoposte ad
un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia,
e la loro vinificazione non deve essere anteriore al
1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare al termine del periodo di appassimento
un contenuto zuccherino non inferiore al 21%.
5.2. L'immissione al consumo della tipologia passito non può avvenire prima del
1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
5.3. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico minimo complessivo di 15,00% vol.;
l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
6. La Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.
Art. 6.
Caratteristiche al Consumo
1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Bianchello Del Metauro»:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Bianchello Del Metauro» superiore:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Bianchello Del Metauro» spumante;
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
profumo: proprio, delicato, fine, ampio, composito;
sapore: da extra dry a brut, sapido, fresco, fine, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Bianchello Del Metauro» passito:
colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: dolce, armonico, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,50 g/l.
2. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
1. Alla Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Art. 8
Confezionamento
1. Ad esclusione delle tipologie superiore, spumante e passito, per il confezionamento del vino «Bianchello del Metauro» possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non
inferiore a due litri.
2. Per l'immissione al consumo del vino “Bianchello del Metauro” nelle tipologie passito, superiore e spumante sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.
3. La tappatura dei recipienti deve essere effettuata utilizzando sistemi di chiusura a norma di legge
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata per la produzione dei vini con la denominazione “Bianchello del Metauro” è in provincia di Pesaro ed è compresa tra il confine con la provincia di Ancona a sud dato dal fiume Cesano, ed il decorso del fiume Arzilla a nord.
Tale area è stata definita con i limiti del bacino del fiume Metauro che la attraversa da ovest ad est per tutta la sua estensione.
Interessa 18 comuni compresi tra il mare Adriatico ed i monti della Cesana situati nella fascia preappenninica nel comune di Urbino.
L’orografia è di bassa collina e valliva con un paesaggio alquanto omogeneo lungo tutto il territorio che percorre il fiume Metauro e ciò vale anche per le tipologie d’utilizzazione colturale dei terreni.
I materiali geologici della bassa collina sono equamente ripartiti tra tipologie fortemente argillose e tipologie arenitiche cosa che da origine a netti contrasti della energie del rilievo e della natura dei suoli.
Sono anche presenti litotipi più consistenti, marnosi e calcareo-marnosi sui quali sono ancora presenti i boschi.
I materiali geologici della parte valliva sono costituiti da depositi alluvionali sciolti, sabbioso ghiaiosi attribuibili alle superfici terrazzate di III ordine, non inondabili.
Nella collina prevalgono suoli con profili poco differenziati, poco profondi su rocce dure ed arenitiche, più profondi su materiali più alterabili.
I terreni vallivi sono rappresentati da tipologie poco evolute, pietrosi e calcarei. Sulle superfici più antiche si hanno suoli profondi con orizzonti d’illuviazione di argilla e con difficoltà di drenaggio.
L’altimetria dell’area del bacino del fiume Metauro è indicativa di scarsi rilievi. Presenta caratteri distintivi rispetto alle altre aree collinari, giustificate dalla diversa natura dei substrati geologici e da un rilievo morfologico evidente.
La quota complessiva si sviluppa da 0 a 650 m. sl.m. e l’80% della superficie delimitata termina a m.300 s.l.m.
I parametri climatici non presentano valori estremi, con temperature medie di 14 °C ed una regolare distribuzione stagionale delle piogge con totali attorno a mm 800 annui.
La parte valliva è sensibilmente influenzata dal mare, ma presenta un’elevata escursione termica annuale.
Le classi di pendenza nell’area delimitata sono tutte comprese tra lo 0 ed il 50%. Il 20% della superficie è di pianura, il 70% è compresa tra il 2 ed il 35% .
Le classi di esposizione sono equamente distribuite tra i quattro punti cardinali con leggera prevalenza del nord e dell’est.
Fattori umani rilevanti per il legame
Dall’unione dei due fiumi che scendono dall’Appennino marchigiano: “Meta” ed “Auro” prende il via nei pressi di Mercatello sul Metauro il fiume Metauro.
Lungo la valle di questo fiume sono presenti dei municipi romani: S. Angelo in Vado, Fossombrone e Fano e la parte verso questo fiume della piana di Urbino
L’area fu oggetto d’insediamenti monastici benedettini con la creazione delle abbazie (anni 1050/1122), nella stessa area avvenne l’espansione delle aristocrazie rurali ed il diffondersi della nobiltà rurale.
Tutte componenti che trovavano nell’attività agricola e nel mondo rurale il loro sostentamento e la loro ricchezza.
Nei secoli a seguire la presenza politica del Ducato di Urbino, le ricchezze derivanti dalle condotte militari e l’economia agricola creano la capillare diffusione della vigna accanto alle altre colture.
L’istituto mezzadrile, che prevede l’insediamento sul fondo, ben si adatta all’area di che trattasi per la possibilità del controllo, ove i campi sono intersecati da filari di viti sorrette da oppi, aceri, gelsi.
Sante Lancerio, bottigliere del Papa Paolo III nel 1536, di passaggio a Fano esprime “città bella, ma piccola ,che fa buon vino”.
Il medico Andrea Bacci, archiatra pontificio, marchigiano, nel 1596 pubblica il “De naturali vinorum historia” in sette libri. Nel collegare l’ambiente al vitigno e nel descrivere il vino derivante dai vitigni distingue Greco e Trebbiano, nota la differenza se coltivati nel Piceno o in Urbino o in Toscana.
Nel V libro “De vinis Italiae” la parte descrittiva “In Picenis” Bacci giunge a Fano che giudica città “deliziosa con vini di alta qualità prodotti anche da viti importate quali Trebbiani e Malvasie”.
Riferisce, inoltre, di aver assaggiato nelle campagne di Urbino, Fano e Pesaro e nei castelli di Mondolfo e San Costanzo “qualificati Trebbiani”.
Da tale realtà storica ed agricola la richiesta della denominazione è stata una ovvia conseguenza sostenuta dai numerosi produttori presenti nel territorio.
La quasi esclusività del vitigno diffuso, le tecniche di produzione delle uve in un territorio omogeneo, con filari e poi vigneti specializzati, tecniche di trasformazione abbastanza semplici applicate in un tessuto sociale mezzadrile con appoderamento diffuso e poi di conduzione diretta con la soppressione -ope legis – del vecchio contratto, hanno consentito la totale partecipazione dei viticoltori allo sviluppo della denominazione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
La caratteristica che spicca bevendo il Bianchello del Metauro è la grande beva. Favorito anche dalla non troppo accentuata gradazione alcolica, è un vino fresco e di compagnia, che unisce e fa brindare.
La stessa vivacità la troviamo nel colore giallo paglierino scarico dai riflessi verdi ,nella grande trasparenza che ne esalta ancora di più la freschezza- I profumi e i gusti tenui richiamano l'odore dei prati in fiore e dei tigli. Armonico e delicato, i Bianchelli del Metauro prodotti in prossimità della costa sono "spiritosi e allegri" mentre quelli dell'entroterra hanno gusti più tenui e delicati. Da bersi giovane.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Il bacino imbrifero del fiume Metauro, gli Appennini ed il mare sono i fattori condizionanti le caratteristiche ambientali nel territorio delimitato: pianeggiante, con leggere pendenze, con un’ampia apertura verso il mare ed una tessitura del terreno che agevola il totale sgrondo delle acque piovane.
Queste condizioni naturali hanno interagito con la componete umana per la facilità di accesso, di lavorazione, d’insediamento poderale, di difesa dell’attività agricola attraverso i secoli, di tradizione storica romana e medioevale, con in più una Scuola Agraria in Pesaro ed un’attività editoriale svolta dal pesarese Ruggero Rasi (1856) incentrata nel settore viticolo.
I suoi obiettivi sono:
il passaggio dall’alberata e dalla folignata alla vigna fatta di vitigni selezionati e di qualità;
la costituzione di cantine sociali per lavorare separatamente le varie qualità locali di uva per vini da monovitigni e misti.
Questi elementi hanno consentito la diffusione della viticoltura presso ogni azienda e tale struttura fondiaria si trova ancora oggi in forma imprenditoriale e moderna.
Il disciplinare approvato con D.M. 14 settembre 2011 prevede all’art. 5 anche la spumantizzazione purché effettuata all’interno della zona di produzione delimitata.
Per tale processo occorre far riferimento al fatto storico chee la regione Marche ha dato i natali a Francesco Scacchi (Fabriano 1577) autore del volume “De salubri potu dissertatio”, scritto nel 1622, nel quale l’autore teorizzò i vantaggi della conservazione del vino e delineò le basi della preparazione dell’attuale spumante osservando e studiando la rifermentazione dei vini come di qualcosa già noto fin dal tempo dei Romani ed anche prima dei meriti attribuiti a Dom Perignon per la nascita dello champagne.
La produzione di spumante ha dunque molta storia e la scelta per tale produzione è data dalla vocazione di aree viticole a produrre vini base da parte del vitigno in essa diffuso.
È il caso dell’area del Metauro ove domina il vitigno “Biancame” o “ Greco di Bianchello” adatto per i processi di rifermentazione per il colore, la freschezza data dall’acidità, il profumo persistente, il gusto secco e fresco.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo:
Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave, 24
00187 Roma
La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale
VIGNETI CATTABRIGHE
COLLI PESARESI
D.O.C.
Decreto 13 ottobre 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
N.B. il teso di questo decreto è stato personalmente suddiviso in allegati per le sottozone al fine di migliorare e semplificare la consultazione
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli Pesaresi" bianco;
"Colli Pesaresi" Biancame;
"Colli Pesaresi" Trebbiano;
"Colli Pesaresi" rosso;
"Colli Pesaresi" rosato (o rosé);
"Colli Pesaresi" Sangiovese (anche nella tipologia riserva e novello);
"Colli Pesaresi" spumante;
Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli allegati del presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti sottozone:
“Focara”
“Roncaglia”
“Parco naturale Monte san Bartolo”
Articolo 2
Base ampelografica:
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Colli Pesaresi" bianco:
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero da vinificare in bianco, Riesling italico, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
"Colli Pesaresi" Biancame:
Biancame: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
"Colli Pesaresi" Trebbiano:
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella): minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
"Colli Pesaresi" rosso e rosato (o rosé):
Sangiovese: minimo 70%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
"Colli Pesaresi" Sangiovese e Sangiovese novello:
Sangiovese: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
"Colli Pesaresi" spumante:
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero da vinificare in bianco, Riesling italico, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
Articolo 3
Zona di produzione:
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino ed inclusi nei territori appresso delimitati.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" rosso, bianco, rosato, Sangiovese, Sangiovese novello comprende gli interi territori comunali di
Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Serrungarina e Tavullia,
nonché parte dei territori comunali di
Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.
Tale zona è così delimitata: partendo dal mare Adriatico, a nord di Gabicce Mare, la linea di delimitazione segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna, fino ad incontrare la strada comunale che unisce Mondaino a Tavoleto e, raggiunto per detta comunale quest'ultimo paese, prosegue sino alla frazione San Giovanni del
comune di Auditore.
Da tale località percorre la strada che conduce ad Auditore e, raggiunta la quota 506 in prossimità del serbatoio
dell'acquedotto, segue una strada campestre che, tagliato il confine comunale di Auditore con Sassocorvaro, in prossimità di casa Arpina, raggiunge l'affluente di sinistra del fosso Avellana, in prossimità della località Santa Maria. Discende il corso di detto affluente sino a toccare quota 202. Sulla strada comunale che collega Valle Avellana alla provinciale Feltresca, percorso un breve tratto di detta comunale, in direzione sud, la delimitazione prosegue per la vicinale che passa per Serra, Ca' del Vento fino a raggiungere il confine occidentale di Sassocorvaro. Discende tale confine sino all'incrocio con la provinciale Feltresca a sud di Mercatale e, risalendo per tale provinciale, attraversa la frazione di Mercatale per immettersi, in prossimità del km. 30, sulla comunale che passa
per il paese di Sassocorvaro e, proseguendo per detta comunale, raggiunge la frazione di San Donato di Taviglione.
Da San Donato segue verso sud-est la strada che passa per Santo Stefano in Acquaviva ed attraversato il torrente Apsa di San Donato, entra nel comune di Urbino e, dopo aver toccato le quote 336 e 370, si immette
sulla comunale che unisce Sant'Apollinare in Cirfalco a Pieve di Cagna.
Percorsa per un breve tratto tale strada, dopo aver toccato quota 356 e Palazzo dei Maschi, la linea di delimitazione prende la comunale e scende alle quote 346 e 212, a Ca' Sbrasa ed a Ca' Tonto.
Da Ca' Tonto giunge alla Rancitella (quota 318) e per la strada che sale alle quote 420, 395 e 458, raggiunge la strada statale n. 73-bis, in prossimità del km. 59 (quota 483).
Dal km. 59 la delimitazione segue la suddetta statale e, dopo aver toccato la città di Urbino, raggiunge il ponte sul fosso di Ca' Raniero.
Devia, verso sud, per una strada campestre che, attraverso il fosso Santa Maria degli Angeli, tocca le quote 260, 307 (Ca' Tommasino), 319, 325 (San Martino), 212 (Ca' La Fraternita II) e si immette sulla provinciale Metaurense (km. 1 + 900).
Discende per circa 200 metri detta provinciale indi piega a destra lungo una strada campestre e, attraversata la ferrovia FanoFermignano, dopo aver toccato Ca' La Fraternita' I, raggiunge il fiume Metauro.
Lo attraversa sulla passerella di San Giacomo, risale il suo corso in riva destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle quote 202 e 246 e che si congiunge alla strada comunale di Sant'Agostino in Aiola (quota 287).
Raggiunta quest'ultima località, prosegue per la carreggiata sino a quota 290, tocca Ca' La Fosca (quota 298), indi, lungo un sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano ed Urbino.
Prosegue lungo detto confine sino a Monte Polo (quota 374), scende lungo la comunale sino al cimitero di Monte Polo (quota 329) e poi, preso un sentiero, tocca le quote 233 e 260 nonché il podere La Costa (quota 200) fino a raggiungere il fiume Metauro.
La linea di delimitazione discende quindi il corso del Metauro fino al punto in cui il fiume Candigliano confluisce nel
Metauro.
Risale il fiume Candigliano e dopo il Passo del Furlo prende a seguire verso sud il confine comunale occidentale di Fossombrone fino al torrente Tarugo.
Da questo punto risale il corso del torrente Tarugo sino alla località Santa Maria e di qui per la strada comunale che unisce quest'ultima località con la frazione Fenigli di Pergola, raggiunge il confine comunale di Pergola in prossimità di casa Castellaro, che segue verso sud fino ad incontrare il confine provinciale fra Pesaro-Urbino ed Ancona.
La delimitazione discende quindi detto confine fino al mare Adriatico.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" Trebbiano, comprende gli interi territori comunali di
Mombaroccio, Monteciccardo, Petriano, Gabicce Mare, Gradara e Tavullia,
nonché parte dei territori comunali di
Pesaro, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Colbordolo ed Urbino
nonché le intere isole amministrative n.7 (Montelabbate), n.8 (Urbino), e parte del n.5 (Tavullia).
Tale zona di produzione è suddivisa in due aree separate dal fiume Foglia.
La prima area di produzione è così delimitata:
da Gabicce Mare si segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna fino ad incrociare la strada provinciale n. 3 (Fogliense) nei pressi della località Rio Salso, da tale punto si prosegue seguendo la strada
provinciale n. 3 verso Montecchio, poi prendendo la S.S. n. 423 fino a Santa Maria Fabbrecce, dove si segue la statale n. 16 fino ad arrivare al fiume Foglia da qui il limite segue la sponda sinistra del fiume fino alla foce.
La seconda area di produzione è così delimitata:
partendo dalla località Case della Fossa, dove ha la foce il Fosso Sejore, da qui seguendo i confini comunali tra Pesaro e Fano, Mombaroccio e Cartoceto Serrungarina, Monteciccardo e Montefelcino, l'isola amministrativa n. 8 Urbino e Montefelcino, Petriano e Montefelcino, Urbino e Montefelcino-Isola del Piano, fino ad arrivare al confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al molino Gulla.
Da tale punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a Sant'Andrea di Primicilio a quota 347 a Villa la Croce.
Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi,
attraverso tale fosso, si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di Santa Maria Promonte fino a raggiungere Ca' Goggione.
Da qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino a rio Marina seguendo sempre un sentiero.
Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di Monte Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada
campestre dopo aver raggiunto quota 222 dove si innesta la strada comunale San Marino di Urbino-Molinello, si segue tale strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330 in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a Sant'Eufemia.
Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; da qui si segue la strada campestre che conduce a Ca' L'Aradia e, raggiunta Cal Furio 1° (quote 337 e 249), si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la SS n. 73-bis Calmazzo-Urbino.
Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri, indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Ca' Tommasino (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a San Martino (quota 325). Seguendo tale strada.
Si raggiunge Ca' la Fraternità II (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che segue tale strada fino ad arrivare a Calpino poi, girando a destra verso Urbino, si segue questa strada comunale (strada Rossa e poi Nazionale)sino ad arrivare all'incrocio con la SS 73-bis e, percorrendola, si costeggiano le mura di Urbino, fino ad
arrivare ad un incrocio dove si prende via dei Morti per arrivare poi a porta Santa Lucia, dove ci si immette nella strada provinciale n. 9 (Urbinate-Feltresca) e percorrendola, passando per Gadana, e prima di arrivare alla località Ca' Gulino, si gira all'incrocio a destra prendendo la strada comunale per Schieti.
Da qui si prosegue per via Ponte Vecchio fino ad arrivare a quota 386, dove ci si immette nella strada provinciale n. 56 (Montefabbri).
Poi si prosegue sulla strada provinciale n. 56 sino ad arrivare all'incrocio di casa Coromaio (quota 284) per poi prendere la provinciale n. 73 (Ponte Vecchio in Foglia) sino ad arrivare a Ponte Vecchio, di qui si prosegue per la
strada comunale verso Ponderetto (quota 101), Piantanico (quota 97), Talacchio (quota 40), sino ad arrivare ad un incrocio con la SS n. 423 (quota 72).
Seguendo la SS n. 423 e dopo aver superato Bottega, ad un incrocio (quota 55) si gira a destra prendendo la provinciale n. 14 (Borgo Montecchio) sino ad arrivare all'Apsella.
Dall'Apsella si segue la strada comunale fino ad arrivare a Montelabbate e passando per via Zamponini si prosegue per la stessa strada in direzione di casa Spesi ed arrivati all'incrocio di casa Giovannini si gira a sinistra in direzione di San Pietro in Calibano, seguendo prima la strada Lago Maggiore poi la strada di Fontesecco.
Da San Pietro in Calibano si prosegue poi per via Fastiggi e strada della Fabreccia fino ad arrivare a Villa San Martino, seguendo poi via G. d'Arezzo, via Solferino e via Miralfiore e si arriva ad incrociare la ferrovia.
Da qui il limite prosegue seguendo la ferrovia verso Fano fino ad arrivare alla costa in località Ospedale Bonomelli.
La zona di produzione del vino a denominazione controllata "Colli Pesaresi" Biancame comprende soltanto e per intero i territori dei comuni di
Mondavio, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo in Campo.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Colli Pesaresi" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni in favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi", non deve essere superiore a
12,00 t/ha per tutte le tipologie,
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi".
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:
Colli Pesaresi spumante: 9,50% vol.;
Colli Pesaresi bianco: 10,50% vol.;
Colli Pesaresi rosso e rosato: 10,50% vol.;
Colli Pesaresi Sangiovese, Sangiovese novello: 11,00% vol.;
Colli Pesaresi Trebbiano: 11,00% vol.;
Colli Pesaresi Biancame: 11,00% vol.;
Articolo 5
Norme per la vinificazione:
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.
Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite in cantine situate anche fuori della zona di produzione, solo nell'ambito dell'intero territorio della Provincia di Pesaro - Urbino.
La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 sempre che sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie nazionali.
La tipologia "Colli Pesaresi" rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, non deve superare il 70% per tutte le tipologie e sottozone.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
I vini "Colli Pesaresi" Sangiovese, prodotti con
un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più
e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno
2 anni,
compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal
1° novembre dell'anno del raccolto,
previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini "Colli Pesaresi" è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con auto arricchimento.
Per tutte le tipologie di vini "Colli Pesaresi" è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo:
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli Pesaresi" bianco:
colore: paglierino tenue talora con riflessi verdognoli;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Biancame:
colore: giallo paglierino tenue, talora con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Trebbiano:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, vinoso;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" rosato (o rosé):
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Sangiovese:
colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Sangiovese riserva:
colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Sangiovese novello:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino tenue talora con eventuali riflessi verdognoli;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
I vini "Colli Pesaresi" delle diverse tipologie eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione in legno, possono rivelare sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione:
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni di produttività, purché documentabili, e marchi privati non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" ad eccezione della tipologia spumante.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Articolo 8
Confezionamento
E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
L’area geografica delimitata per la produzione dei vini “Colli Pesaresi” ricade nella provincia di Pesaro – Urbino ed è definita con la totale o parziale superficie di 37 comuni compresi nel Montefeltro, nei bacini dei fiumi Metauro e Foglia fino alla superficie del monte S. Bartolo che è la propaggine sul mare della catena montuosa e collinare dell’entroterra della valle del Foglia.
L’orografia dell’area delimitata è la Media e Bassa Collina che caratterizza tutto il Montefeltro e gran parte dei corsi del Metauro e del Foglia. L’altitudine è compresa tra mt. 300 e 600 s.l.m., la pendenza media è del 19%.
Diversa è l’orografia delle aree ampie e pianeggianti delle due valli: Foglia e Metauro dopo i Monti della Cesana sui quali sorge Urbino.
Dette aree rappresentano l’Ambito Omogeneo delle Valli – nord, il primo dei quattro ambiti che descrivono le valli dei fiumi marchigiani, strettamente correlati agli ambienti collinari che i fiumi attraversano.
L’altimetria delle due valli è tra mt 50 e 100 s.l.m.. Le pendenze sono circa del 2% con normale aumento ai margini delle valli.
I suoli delle colline hanno profili poco differenziati, poco profondi su rocce dure o arenitiche.
I suoli più evoluti sono sempre calcarei ed anche argillosi.
Nella parte valliva i suoli sono poco evoluti,pietrosi e calcarei; sui terrazzi si trovano suoli differenziati e profondi, saturi di calcio ma non calcarei.
Su superfici più vecchie si trovano anche suoli profondi con orizzonti d’illuviazione di argilla e conseguente difficoltà di drenaggio.
I parametri climatici della collina presentano temperature medie di circa 14°C e una regolare distribuzione stagionale delle piogge di circa mm 800 annui.
Il clima della parte valliva è influenzato dal mare ma conserva una sensibile escursione termica annuale.
La media delle precipitazioni annue è di mm 780 annui.
Fattori umani rilevanti per il legame
L’area pesarese ed il Montefeltro sono un territorio oggetto del processo di romanizzazione dal 295 a.c. con la vittoria sui Galli e la “lex Flaminia” che assegna le terre interessate ai veterani dell’esercito.
Seguirà la battaglia contro i Cartaginesi di Asdrubale.
Plinio riferisce di “questo terre fertili, presenti le vigne” tanto che ne descrive un centinaio di varietà coltivate e di vini.
La fine dell’Impero romano riporta l’agricoltura nelle Marche ad essere quella di mera sussistenza.
Sarà la Chiesa e la sua struttura a riportare vita nei territori tra mare ed Appennino ove Ordini ed Abbazie fanno rinascere l’attività agricola non più limitata alla sussistenza bensì come illuminata conduzione economica del bene e della terra in cui si comprende anche la gestione delle vigne e la preparazione del vino.
Nel periodo medioevale la vite riprende un suo ruolo nell’economia rurale e nella società.
Nell’area pesarese si scontrano le vicende militari ed umane delle due Signorie di Urbino e Rimini che, nelle campagne creano ricchezza, insediamenti diffusi, investimenti agricoli, la capillare diffusione della vigna e del contratto mezzadrile.
Seguono due secoli di decadimento e di normalizzazione fino alla seconda metà del ‘700 che mostra uno sviluppo complessivo e nel paesaggio agrario compaiono “l’alberata” e la “piantata” ovvero il passaggio dalla vigna all’arboreto simbolo della coltura promiscua.
L’istituto mezzadrile che prevedeva l’insediamento del colono sul fondo, si diffonde il tutto il territorio perché consente il controllo del terreno, delle colture, il possesso di una casa, la policoltura, l’attivazione di un’economia rurale.
Grano e vite sono le prime colture che il mezzadro impianta nel territorio.
La vite è diffusa: vitigni bianchi e neri vinificati separati o insieme davano un vino che si “beveva bene”.
Da questa plurisecolare storia dell’area pesarese ed urbinate ove l’attività agricola ha sempre manifestato interesse per la viticoltura nasce la richiesta della denominazione d’origine.
Certamente viticoltura promiscua nata dal processo evolutivo del contratto mezzadrile e da una società prima dedita a fatti d’armi e poi capace di svilupparsi in impresa agricola, sensibile alle influenze bolognesi per i vitigni coltivati e per le forme di allevamento.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Il Colli Pesaresi bianco ha colore Giallo paglierino dal profumo delicato, gradevole e mai stancante; è apprezzato per la sua leggerezza. Secco, fresco e poco caldo è piacevole per aperitivi.
Profumi di ginestra e fiori bianchi prevalgono su tutto. I vini prodotti lungo la costa assumono caratteri di sapidità notevole dovuti sia alla vicinanza dal mare che dal terreno chimicamente salino.
Nel rosso dei Colli Pesaresi risalta l'intensità della sfumatura violacea che si spinge verso il granato con l'affinamento. Da bere entro il primo anno di vita, 2-3 anni per la versione Focara , Roncaglia e Parco del San Bartolo spicca l'elevata vinosità, piacevolmente morbido grazie ad un tannino mai pungente. Secco ed asciutto richiama frutti di bosco e profumi di violetta.
C) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Per meglio comprendere l’interazione causale tra l’ambiente naturale e quello umano presente nell’area dei colli pesaresi occorre riprendere il Trattato di Andrea Bacci, medico ed enologo, che nel 1595 nel suo “De naturali vinorum historia” riferisce che nel pesarese “tutte le condizioni naturali ed umane favoriscono la produttività in luoghi ove si coltivano vigneti i cui vini ottengono il pieno gradimento negli enopoli veneti per la schiettezza e la buona preparazione”.
Per Urbino richiama la diligente coltivazione di vigna i cui vini “sono crudi, bianchi e rossi, e quelli di uve moscatelle sono bevuti con i dolci e sono presenti nelle cantine di Urbino e del suo Duca”.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo:
Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave, 24
00187 Roma
La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
VIGNETI FIORENZUOLA DI FOCARA
Allegato 1
SOTTOZONA FOCARA
Articolo 1
Denominazione e vini:
La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" accompagnata dal nome della sottozona “Focara” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli Pesaresi" Focara rosso (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero vinificato in bianco (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante;
Articolo 2
Base ampelografica:
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Colli Pesaresi" Focara rosso:
Pinot nero, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 25% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, ad eccezione del Sangiovese che potrà essere aggiunto sino ad un massimo del 50%.
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero:
Pinot nero: minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero (vinificato in bianco):
Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante:
Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Focara” di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino ed inclusi nei territori appresso delimitati.
comprende parte del territorio delimitato per la produzione del tipo rosso ed è così individuata.
Essa comprende parte della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara nel senso che vengono esclusi i territori delimitati come segue:
nella zona nord dal km. 226 si percorre la strada della Romagna verso Bologna, fino ad incrociare la strada vicinale Scola dell'Erba e, passata la ferrovia, si segue il confine dell'ex sezione censuaria fino ad incontrare la strada vicinale Fossetta e, percorrendola verso Colombarone, si riprende le strada della Romagna verso Bologna per
arrivare di nuovo al km. 226, restando coincidenti i restanti confini della sottozona Focara con quelli della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Focara” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni in favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi", sottozona “Focara” non deve essere superiore a
9,00 t/ha.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Coli Pesaresi".
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Focara” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:
Focara rosso: 11,50% vol.;
Focara rosso riserva: 12,00% vol.;
Focara Pinot nero: 11,50% vol.;
Focara Pinot nero riserva: 12,00% vol.;
Focara Pinot nero vinificato in bianco: 11,50% vol.
Focara Pinot nero vinificato in bianco riserva: 12,00% vol.
Focara Pinot nero spumante: 9,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite in cantine situate anche fuori della zona di produzione, solo nell'ambito dell'intero territorio della Provincia di Pesaro- Urbino.
La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 sempre che sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie nazionali.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, non deve superare il 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
I vini "Colli Pesaresi" Focara Pinot nero vinificato in bianco, prodotti con
un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più
e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno
18 mesi,
compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal
1° novembre dell'anno del raccolto,
previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".
I vini "Colli Pesaresi" Focara rosso, "Colli Pesaresi" Focara Pinot nero, prodotti con
un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più
e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno
2 anni,
compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal
1° novembre dell'anno del raccolto,
previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini "Colli Pesaresi" è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con auto arricchimento.
Per tutte le tipologie di vini "Colli Pesaresi" è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli Pesaresi" Focara rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Focara rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero:
colore: rosso granato, più o meno carico, con eventuali riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero riserva:
colore: rosso granato, piuù o meno carico, con eventuali riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero vinificato in bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi ramati;
profumo: gradevole, profumato, caratteristico.
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Focara Pinot nero vinificato in bianco riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi ramati;
profumo: gradevole, profumato, caratteristico.
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
" Colli Pesaresi" Focara Pinot nero spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali tenui riflessi ramati;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
I vini "Colli Pesaresi" sottozona “Focara” delle diverse tipologie eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione in legno, possono rivelare sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni di produttività, purché documentabili, e marchi privati non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Focara” ad eccezione della tipologia spumante.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Focara” è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Articolo 8
Confezionamento:
E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.
VIGNETI RONCAGLIA
Allegato 2
SOTTOZONA RONCAGLIA
Articolo 1
Denominazione e vini:
La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" accompagnata dal nome della sottozona “Roncaglia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero spumante;
Articolo 2
Base ampelografica:
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica
"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco:
Pinot nero (da vinificare in bianco): minimo 25%.
Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Chardonnay, Sauvignon, Pinot grigio, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente: massimo 75%.
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero (anche vinificato in bianco):
Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 10%.
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero spumante:
Pinot nero (vinificato in bianco): minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve:
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Roncaglia” di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino ed inclusi nei territori appresso delimitati.
La zona di produzione del vino a denominazione controllata "Colli Pesaresi" Roncaglia coincide con una porzione della zona di produzione del tipo bianco ed è delimitata come segue:
partendo da Case Nuove (quota 30) si percorre la strada vicinale di Roncaglia Vecchia passando per l'incrocio a quota 97 verso la località Ghetto a quota 147.
Da qui continuando si interseca la strada del Picchio e, percorrendola verso destra, si incrocia la strada di Montebacchino, che toccando casa Mini (quota 126) prosegue sino ad incontrarsi con la strada del Boncio e, percorrendola verso la ferrovia, si incrocia sulla sinistra la strada dei Tre Ponti, la quale a sua volta interseca la ferrovia nella galleria.
Da qui si segue la ferrovia sino ad incrociare la strada vecchia di Roncaglia, seguendola all'incrocio si gira a destra per la strada Fornace Mancini e la si percorre sino ad arrivare al punto di partenza a Case Nuove.
Articolo 4
Norme per la viticoltura:
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Roncaglia” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni in favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi", sottozona “Roncaglia” non deve essere superiore a
9,00 t/ha.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Coli Pesaresi".
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Roncaglia” devono assicurare un
Titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:
"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco: 11,50% vol.;
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco: 11,50% vol.;
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero: 11,50% vol.;
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero spumante: 9,50% vol.
"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco riserva: 12,00% vol.;
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco riserva: 12,00% vol.;
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero riserva: 12,00% vol.;
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite in cantine situate anche fuori della zona di produzione, solo nell'ambito dell'intero territorio della Provincia di Pesaro- Urbino.
La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 sempre che sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie nazionali.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, non deve superare il 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
I vini "Colli Pesaresi" Roncaglia bianco, "Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco, prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più
e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno
18 mesi,
compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal
1° novembre dell'anno del raccolto,
previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".
I vini "Colli Pesaresi "Roncaglia Pinot nero, prodotti con
un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più
e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno
2 anni,
compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal
1° novembre dell'anno del raccolto,
previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini "Colli Pesaresi" è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con auto arricchimento.
Per tutte le tipologie di vini "Colli Pesaresi" è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo:
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, delicatamente profumato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Roncaglia bianco riserva:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, delicatamente profumato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi ramati;
profumo: gradevole, delicatamente profumato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero vinificato in bianco riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi ramati;
profumo: gradevole, delicatamente profumato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero:
colore: rosso granato, più o meno carico, con eventuali riflessi violacei;
profumo: gradevole, profumato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot Nero riserva:
colore: rosso granato, più o meno carico, con eventuali riflessi violacei;
profumo: gradevole, profumato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Roncaglia Pinot nero spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali tenui riflessi ramati;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: da extra brut a demi-sec, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
I vini "Colli Pesaresi" sottozona “Roncaglia” delle diverse tipologie eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione in legno, possono rivelare sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni di produttività, purché documentabili, e marchi privati non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Ronvaglia” ad eccezione della tipologia spumante.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Roncaglia” è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Articolo 8
Confezionamento:
E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.
VIGNETI GRADARA
Allegato 3
SOTTOZONA PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO
Articolo 1
Denominazione e vini:
La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" accompagnata dal nome della sottozona “Parco naturale Monte San Bartolo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese (anche nella tipologia riserva);
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
Articolo 2
Base ampelografica:
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione:
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Parco Naturale Monte San Bartolo” di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella
provincia di Pesaro - Urbino ed inclusi nel territorio appresso delimitato.
Partendo dal mare Adriatico, risalendo dalla foce del fiume Foglia fino all'intersezione dello stesso con la Strada Statale 16 "Adriatica" e proseguendo su di essa in direzione di Rimini fino in località Cattabrighe di Pesaro.
Di qui a sinistra su Strada Fornace Mancini, percorrendola tutta e da essa proseguendo sulla Strada dell'Acquabona percorrendola fino alla sua fine (quota 48), di qui, a destra, si percorre tutta Strada dei Treponti (comune di Pesaro) fino al suo incrocio con Strada Babbucce e Strada del Boncio (quota 96), poi a sinistra percorrendo Strada Babbucce per 480 metri circa raggiungendo l'incrocio con via Treponti (comune di Gradara) sita in prossimità della località Babbucce di Pesaro.
Da qui si prosegue percorrendo tutta la suddetta via Treponti scendendo a quota 40, attraversando l'autostrada A 14, costeggiando la linea ferroviaria Bologna-Ancona ,fino ad intersecare Strada Granarola, ove si prosegue prendendo a destra.
Si continua fino al bivio con strada Granarola di Sotto; presa, andando a sinistra, quest'ultima via la si percorre per
intero, poi, rientrando nel territorio comunale di Pesaro, si gira a sinistra su Strada Selve Granarola, indi alla fine di quest'ultima strada si gira a destra in via Ferrata percorrendola fino all'incrocio con Strada Romagna (SS 16). Immettendosi a sinistra su Strada Romagna la si percorre, entrando nel comune di Gabicce Mare,fino al confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna, di qui si segue il confine stesso sino a raggiungere il mare Adriatico.
Articolo 4
Norme per la viticoltura:
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Parco naturale Monte San Bartolo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione d'origine di cui si tratta.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni in favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedecollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Parco naturale Monte San Bartolo”, non deve essere superiore a
10,00 t/ha.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi".
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:
Parco naturaleMonre San Bartolo Sangiovese: 11,50% vol.;
Parco naturaleMonre San Bartolo Sangiovese riserva: 12,00% vol.;
Parco naturaleMonre San Bartolo Cabernet Sauvignon: 11,50% vol.;
Parco naturaleMonre San Bartolo Cabernet Sauvignon riserva: 12,00% vol.;
Articolo 5
Norme per la vinificazione:
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni siano consentite in cantine situate anche fuori della zona di produzione, solo nell'ambito dell'intero territorio della Provincia di Pesaro- Urbino.
La spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 sempre che sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie nazionali.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, non deve superare il 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
I vini "Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese, "Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet-Sauvignon,
prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno
2 anni,
compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal
1° novembre dell'anno del raccolto,
previa annotazione nei registri, possono essere qualificati "riserva".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini "Colli Pesaresi" è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con auto arricchimento. Per tutte le tipologie di vini "Colli Pesaresi" è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo:
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese:
colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese riserva:
colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, leggermente erbaceo, gradevole;
sapore: secco, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli Pesaresi" Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, leggermente erbaceo, gradevole;
sapore: secco, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
I vini "Colli Pesaresi" sottozona “Parco Naturale Monte San Bartolo” delle diverse tipologie eventualmente sottoposti a passaggio o conservazione in legno, possono rivelare sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni di produttività, purché documentabili, e marchi privati non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Parco Naturale Monte San Bartolo”.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" sottozona “Parco Naturale Monte San Bartolo” è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Articolo 8
Confezionamento:
E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI OSTERIA DEL PIANO PERGOLA
PERGOLA
D.O.C.
Decreto 7 giugno 2011
(fonte GURI)
Modifica 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Art. 1
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Pergola» è riservata ai vini che rispondono alle caratteristiche ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:
«Pergola» Aleatico anche nelle tipologie superiore, riserva, spumante, passito;
«Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;
«Pergola» rosato o rosé spumante;
«Pergola» rosso anche nelle tipologie novello, superiore, riserva.
Art. 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Pergola» Aleatico:
Aleatico per non meno dell'85%;
possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
«Pergola» rosato o rosé:
Aleatico per non meno del 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Pergola» rosso:
Aleatico per non meno del 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Art. 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di
Pergola, Fratte Rosa, Frontone, Serra Sant'Abbondio, San Lorenzo in Campo
tutti in provincia di Pesaro e Urbino.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio e le loro varianti (cordone libero e archetto toscano).
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non può superare:
10,00 t/ha per i vini «Pergola» Aleatico;
9,00 t/ha per i vini «Pergola» Aleatico superiore;
12,00 t/ha per i vini «Pergola» rosso;
10,00 t/ha per i vini «Pergola» rosso superiore;
12,00 t/ha per i vini «Pergola» rosato.
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate purché la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonché consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol. per il «Pergola» Aleatico anche nelle tipologie riserva e passito;
11,00% vol. per il «Pergola» Aleatico superiore;
9,00% vol. per il «Pergola» Aleatico spumante;
10,50% vol. per il «Pergola» rosato;
9,00% vol. per il «Pergola» rosato frizzante;
9,00% vol. per il «Pergola» rosato o rosé spumante;
10,50% vol. per il «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello e riserva;
11,00% vol. per il «Pergola» rosso superiore.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3, e' fatta eccezione per la spumantizzazione la quale potrà essere effettuata, unitamente all'imbottigliamento del prodotto spumantizzato, anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 sempre che sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:
70% per i vini «Pergola» Aleatico anche nelle tipologie superiore, riserva, spumante,
40% per i vini «Pergola» Aleatico passito;
70% per i vini «Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;
70% per i vini «Pergola» rosato o rosé spumante;
70% per i vini «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello, superiore, riserva.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata «Pergola».
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o mosto concentrato rettificato.
Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» Aleatico passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
1) l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre
il 31 marzo dell'anno successivo,
è previsto per l'appassimento la possibilità di utilizzare locali idonei dove può essere controllata sia la temperatura che l'umidità;
2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere
un tenore zuccherino non inferiore al 26%;
3) la conservazione e l'invecchiamento possono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di litri 500, ovvero in recipienti di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato o vetro;
4) l'immissione al consumo non può avvenire prima del
1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Pergola» Aleatico:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato con note violacee;
profumo: intenso, caratteristico floreale;
sapore: da asciutto a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» Aleatico superiore:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso;
profumo: intenso, caratteristico floreale, etereo;
sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Pergola» Aleatico riserva:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso;
profumo: intenso, caratteristico, etereo;
sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Pergola» Aleatico spumante:
spuma: persistente a grana fine
colore: rosso rubino con eventuali riflessi violacei;
profumo: caratteristico floreale;
sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, pieno, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» Aleatico passito:
colore: da rosa tenue a rosso chiaro o granato tendente all'aranciato con l'affinamento;
profumo: intenso, etereo;
sapore: da asciutto a dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l
acidità volatile massima: 30 meq;
limite massimo di anidride solforosa totale: 350 mg/l.
«Pergola» rosato:
colore: rosato vivace;
profumo: floreale fruttato;
sapore: fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» rosé o rosato spumante:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rosato vivace;
profumo: floreale, fruttato;
sapore: da dosaggio zero a dolce, pieno, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» rosato frizzante:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: rosato vivace;
profumo: floreale, fruttato;
sapore: da secco a dolce, fresco vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,00 g/l.
«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
profumo: intenso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Pergola» rosso riserva:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
profumo: intenso caratteristico etereo;
sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Pergola» rosso superiore:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
profumo: intenso caratteristico etereo;
sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Pergola» rosso novello:
colore: rosso rubino;
profumo: floreale;
sapore: armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola» Aleatico e «Pergola» rosso, possono avere diritto alla menzione «riserva» se sottoposti ad invecchiamento di almeno
24 mesi
dei quali 2 di affinamento in bottiglia
l'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.
E' facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione dei vini
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Art. 8
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», ad esclusione delle tipologie del terzo comma, sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacità di litri 0,187 - 0,250 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 - 0,250 - 0,375 - 0,500 e da 0,750 e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
Per le tipologie spumante e frizzante sono ammesse tutte le bottiglie aventi forma e capacità consentite dalle norme vigenti e per le quali dovranno utilizzarsi sistemi di chiusura a norma di legge.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola» ad eccezione della tipologia spumante e frizzante.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
Pergola, cittadina in Provincia di Pesaro, è posta a ridosso della catena montuosa appenninica e fa parte del territorio regionale di Media ed Alta Collina (MAC)
Area interna delimitata, per la denominazione, nel territorio di 5 Comuni tutti compresi nella Provincia di Pesaro Urbino.
L’area è percorsa dal fiume Cesano e dista circa Km 30 dal mare. Essa si sviluppa nella parte valliva del percorso del fiume che ha in Pergola il suo centro abitato di riferimento economico e sociale.
La parte iniziale del percorso del fiume e della delimitazione raggiunge un’altezza di m. 1702 s.l.m..
L’altezza media è di 260 m. s.l.m. ed i vigneti sono presenti in tutta l’area ed a tutte le altezze comprese da mt 100 fino ai mt. 1. 600 s.l.m. con una accentuazione tra m. 200 e m. 500 s.l.m..
Geologicamente nell’area pedemontana prevalgono rocce calcarenitico-pelitiche e marnosocalcaree.
La valle è occupata da depositi alluvionali, con prevalenza di terrazzi soprattutto ghiaiosi ed interessati da copertura fine e alluvionale proveniente dai versanti collinari e montani prossimi.
Il clima appartiene al Piano fitoclimatico “Alto collinare” ed è caratterizzato da piovosità medie superiori a 7-800 mm annui e temperature medie inferiori ai 14 °C.
Le classi di pendenza dell’area delimitata sono concentrate per il 70 % tra il 5 ed il 40%.
Il percorso del fiume Cesano, per la parte che attraversa la delimitazione, è verso nord per cui le formazioni collinari che formano la parte del relativo bacino sono esposte verso est ed ovest per l’80%.
Fattori umani rilevanti per il legame
Città fondata dagli Eugubini attorno al 1220, fu contesa dai Malatesta di Rimini e poi distrutta nel 1455 da Francesco Sforza.
Già il nome Pergola riconduce ad un pergolato viticolo ed il vitigno “Pergola” è giunto dalle colline umbre, dove già si trovava, probabilmente arrivato dalla vicina Toscana.
Lo scorrere dei secoli ha permesso la selezione di una “vernaccia rossa di Pergola”, come riporta la documentazione storica del 1600.
Ai nostri tempi, nel xx secolo a memoria d’uomo, si parla di un vino locale chiamato “Vernaccia di Pergola” che i documenti storici riportano al 1520.
La vite giunse nel territorio in quanto portata da un nobile eugubino a Grifoleto, località inclusa nel territorio delimitato, nell’anno 1200.
Nel 1500 un discendente della proprietà di cui sopra, agricoltore, curò la diffusione del vitigno, intuendone pregi e qualità, e ne curò la sua diffusione nell’areale.
Con l’arrivo della fillossera nell’area il vitigno ha conosciuto il suo completo declino. Il suo ripristino è trascurato anche quando avviene, all’inizio del 1900, l’avvio della nuova viticoltura su piede americano.
Un primo serio studio del vitigno è opera di un Accademico Agrario di Pesaro, Giuseppe Mamiani, che effettuò nel 1833 uno studio comparato tra i vitigni autoctoni pesaresi con quelli della Toscana individuando una “Vernaccia nera” e un “Aleatico” ai quali si può ricondurre, per recenti ricerche ampelografiche, la “Vernaccia di Pegola”.
Nel 1875 ”l’Esposizione agraria regionale” svoltasi in Ferrara, vede la partecipazione di viticoltori con bottiglie di “Vernaccia”, sia pura che tagliata, con la dicitura “vino di lusso”.
Nel Trattato di Ampelografia di N. Marzotto del 1925, sui vitigni più pregiati per la provincia di Pesaro cita le uve nere “Vernaccia nera, Vernaccia, Aleatico e San Gioveto.
Oggi, sulla base di ricerche scientifiche, è stato sciolto qualsiasi dubbio sulla identificazione del vitigno che non può
essere considerato una varietà a se stante ma un clone del vitigno Aleatico.
Questo vitigno ha trovato, a suo tempo, un’area elettiva di coltivazione nel territorio del Comune di Pergola e nei
Comuni limitrofi per produrre il vino “Vernaccia di Pergola”.
Da pochi decenni, con l’impianto di nuovi vigneti, il vitigno riprende il suo ruolo per l’opera di illuminati viticoltori.
La prima difficoltà si è manifestata con la mancata disponibilità del materiale di propagazione che è stato recuperato da antichi vitigni presenti su viti maritate all’acero nel territorio del già citato Grifoleto. e su viti presenti nel chiostro di un convento di Pergola.
L’attività vivaistica ha fatto il resto.
Recuperata la base ampelografica e sostenuti dalla secolare tradizione produttiva che ancora riproduce nelle campagne l’alberata marchigiana (vite maritata all’acero), che per la Vernaccia sembra desse i migliori risultati, oggi sostituita dall’allevamento a controspalliera con potatura lunga a doppio archetto dei moderni vigneti, ne è conseguita la scelta di procedere al riconoscimento della denominazione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Rosso rubino brillante con riflessi di porpora.
Questa uva dona al vino grande complessità aromatica, sia all’olfatto che al gusto che si esprime con note che vanno dallo speziato ai sentori floreali come rosa e viola passite ed evoca essenze dei frutti rossi del sottobosco. Il gusto è pieno ed armonico, ben equilibrato. Grazie ai suoi tannini dolci lascia in bocca sensazioni di morbidezza e
rotondità.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Il vitigno predilige terreni silicei, calcarei, di collina, sassosi, ben esposti ma non molto fertili.
Si adatta a diversi sistemi di allevamento, preferendo quelli poco espansi e potatura corta. Produce un vino denso di profumi. Ciò è quanto il vitigno riesce ad esprimere in un territorio pedemontano e collinare riparato dai venti di mare, favorito dalla luminosità del sole per la sua esposizione e, pertanto, particolarmente vocato per la vite.
I viticoltori, prima per soddisfare l’autosufficienza alimentare, hanno piantato viti ovunque e le hanno allevate nelle forme atte più alla quantità e poi alla qualità.
Sorse così quella viticoltura promiscua di piano e di collina ove la mezzadria ha attivato le sistemazioni arboree, ora in declino, venendosi così a modificare il paesaggio legato al lavoro delle passate generazioni.
Con tali cambiamenti nel territorio regionale sono cambiate le varietà ma le varietà ricche di tradizione e di credito, come la Vernaccia di Pergola, hanno prevalso sul cambiamento e sull’abbandono per ritornare a nuovo interesse e nuova attenzione nella formazione del reddito agricolo e soddisfazione alimentare.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo:
Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave, 24
00187 Roma
La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale