Lombardia › GARDA BRESCIANO

GARDA D.O.C.

LUGANA D.O.C.

RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO D.O.C.

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA D.O.C.

VALTENESI D.O.C.

 

 

 

 

 



 

GARDA

D.O.C.

Decreto 8 Ottobre 1996

Modifica Decreto 6 Aprile 2005

Modifica Decreto 18 ottobre 2007

Modifica Decreto 26 Giugno 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione    

 

La denominazione di origine “Garda” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti   stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine “Garda” può essere accompagnata dal riferimento della sottozona “Classica” a condizione che i vini così designati provengano dalla rispettiva zona di produzione e che rispondano ai requisiti rispettivamente previsti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica    

 

la denominazione di origine “Garda” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

“Garda Garganega”

“Garda Pinot bianco”

“Garda Pinot grigio”

“Garda Chardonnay”

“Garda Riesling italico”

“Garda Riesling” da Riesling Renano

“Garda Cortese”

“Garda Sauvignon”

E’ riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno dall’85% dai corrispettivi vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Verona, Mantova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

 

La DOC “Garda Tai” è riservata ai vini prodotti limitatamente al territorio descritto al punto 1) del successivo art. 3.

“Garda Tai”

Tocai Friulano minimo 85%

Alla cui produzione possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona, presenti nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata “Garda” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

“Garda Cabernet Sauvignon”

«Garda Cabernet Franc »

«Garda Merlot »

«Garda Pinot nero »

“Garda Marzemino”

“Garda Corvina”

“Garda Barbera”

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispettivi vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata “Garda Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e/o Carmenère congiuntamente minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brescia, Mentova e Verona, sino ad un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata “Garda” con la specificazione aggiuntiva “classico” è riservata ai vini prodotti nella zona delimitata all’art. 3, punto 4, e può essere rivendicata soltanto per le seguenti tipologie:

“Garda Classico bianco”

“Garda Classico chiaretto”

“Garda Classico rosso”

“Garda Classico rosso superiore”

“Garda Classico rosso novello”

“Garda Classico Groppello”

“Garda Classico Groppello riserva”

 

La denominazione di origine controllata “Garda Classico bianco” deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Riesling e/o Riesling italico minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, congiuntamente e/o disgiuntamente sino ad un massimo del 30%.

 

La denominazione di origine controllata “Garda Classico rosso”, “Garda Classico rosso superiore” e “Garda Classico chiaretto” deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Groppello (nei tipi Santo Stefano e Mocasina) minimo 30%

Marzemino minimo 5%

Sangiovese minimo 5%

Barbera minimo 5%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%.

 

La denominazione di origine controllata “Garda Classico Groppello” e “Garda Classico Groppello riserva” deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti costituiti da:

Groppello minimo (nei tipi Gentile, Mocasina, Groppellone) 85%

Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, presenti nei vigneti sino ad un massimo del 15%.

 

Art 3    La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda” di cui all’art. 2, lettera A), è così delimitata:

In provincia di Verona:

comprende l’intero territorio dei comuni di:

Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, Illasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara    , Roncà, Sant’Ambrogio Valpolicella, San Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano Tregnago

E in parte il territorio dei comuni di:

Affi, Badia Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d’Alpone      , Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanova, Villafranca.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo da sud del lago di Garda al confine del comune di Peschiera con la provincia di Brescia, la delimitazione segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello della provincia di Mantova, lo segue quindi verso est sino alla congiunzione del fiume Mincio.

Segue verso sud il corso del Mincio fino ad incontrare il ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto per seguire il confine di provincia sino a rincontrare il fiume Mincio che ridiscende sino alla località Burino.

Piega, quindi, prima verso sud – ovest e poi a sud sempre seguendo il limite di provincia in destra Mincio sino a ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al ponte Visconteo di Borghetto.

Attraversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesca sino alla carreggiabile che porta a Ca’ Buse, segue quindi verso nord, la strada comunale sino ad arrivare all’abitato di Valeggio.

Prosegue verso est immettendosi sulla strada provinciale di Villafranca – Valeggio che segue fino ad incrociare la strada comunale, toccando Grottarole, Casa Nuova Pigno e Ca’ Delta, quindi prosegue seguendo verso nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che segue per breve tratto sino ad incontrare il canale del Consorzio di bonifica Alto Veronese che segue verso nord – est fino all’abitato di Sommacampagna.

Prosegue quindi verso nord sulla strada per Bussolengo superando l’autostrada Serenissima e la ferrovia Milano – Venezia sino a raggiungere il confine del comune di Bussolengo presso la località Civile.

Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso nord fino ad incontrare l’autostrada del Brennero.

Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla strada comunale del Cristo che segue sino ad incontrare la strada provinciale Verona – Lago nei pressi di quota 130. Segue per breve tratto, verso est, la strada Verona – Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino al ponte sul canale dell’Enel, che attraversa immettendosi sulla strada per Ponton e Sega sino a raggiungere il fiume Adige, che risale verso nord sino alla frazione di Volargne in prossimità delle Fornaci Tosadori.

La delimitazione scende quindi verso sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la strada statale n. 12, passa la località Paganella e continua verso sud sino ad incontrare la stazione ferroviaria di Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria del Brennero, la segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la strada statale n. 12 sino ad incontrare la strada che porta a Quinzano, che segue sino all’abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla località San Giuliano e il cimitero di Avesa, arriva alla strada comunale per Avesa, che risale per breve tratto sino ad incontrare la carrareccia che, verso est, raggiunge San Mattia e verso nord quota 283, piega quindi verso sud, seguendo la strada delle Torricelle sino ad arrivare a Castel San Felice, da dove per il sentiero che porta a Villa Policanta scende sino alla strada della Valpantena in prossimità di Villa Beatrice.

Da Villa Beatrice la delimitazione scende verso sud lungo la strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia che verso est, passando per Ca’ dell’Olmo e Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere, quindi a sud per Corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio, che segue toccando Morin e Olmo sino all’abitato di Montorio, dove prosegue per la strada per San Martino Buon Albergo, sino alla località Spinetta e poi lungo il Fiume Fibbio sino all’abitato di San Martino Buon Albergo, per seguire quindi verso est, la strada statale n. 11 sino a toccare la località San Pietro al km. 48 e piegare quindi verso sud per la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a sud il Monte Rocca per risalire, quindi sino alla strada per le terme e da queste ritornare sulla strada statale n. 11, che segue sempre verso est, sino al ponte sul Torrente Alpone, del quale ne segue, risalendo, il corso sino ad incontrare l’autostrada Serenissima che ne delimita a sud – est il comprensorio, sino ad incontrare il confine della provincia di Vicenza.

La delimitazione sale quindi verso nord lungo il confine del Vicentino incontrando, dopo il territorio del comune di Monteforte, quello di Montecchia, Roncà, San Giovanni Ilarione e quello di Vestenanova sino alla località Bacchi, dove piegando ad ovest per la strada comunale, tocca le località Alberomatto e Siveri sino all’abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al centro abitato, toccando le località Costalunga – Rosati e Nicolai, sale per breve tratto sino alla località Fornai e ridiscende quindi verso sud – ovest per la strada comunale toccando le località Riva, Tessari, Antonelli, Mastini – Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago e San Mauro di Saline.

Dalla località Bettola il limite scende per breve tratto a sud lungo il confine tra i comuni di Tregnago e San Mauro di Saline sino ad incontrare il vaio dell’Obbligo, che segue sino alla congiunzione del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino all’imbocco del vaio di Tretto, verso ovest, che risale fino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Coste si interseca con il vaio Bruscara che risale sino ad incontrare il confine del comune di Grezzana, che segue e piegando verso nord sino al vaio Orsaro, che risale sull’abitato di Azzago a quota 621.

Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole, passando per Nalini, Cabalai, per i Vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e risale per il vaio Salsone sino alla località San Benedetto, scende quindi, verso sud, per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di livello di quota 500 intorno al Monte Tondo passando per le località Righi, Montecchio, La Bassa, ove imbocca verso nord la strada comunale sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia ad ovest di Casa Antolini, attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e La Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa località con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il vaio di Prà sino al Molino Da Prà.

Da questa località il confine prosegue sulla strada che verso ovest, porta alla località Santa Cristina, da dove prosegue verso sud – ovest passando per la Ca’ Fava, Ca’ Norini, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di San Rocco, risale verso nord lungo la strada comunale sino al tornante in prossimità di Monte Per e ridiscendere verso ovest, per Ca’ Camporal e Molino Gardane, ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al Progno di Fumane, che discende per breve tratto sino a Ca’ Pangoni, dove risalendo l’omonimo vaio e passando per Monte Cartello (quota 676) a nord di Càvalo, raggiunge Stravalle e Ca’ Torre sino al confine di sant’Ambrogio.

Da qui la delimitazione passa a nord di Monte Pugna (quota 740) Casa Campogiano di Sotto, tocca quota 534, passa sopra i caseggiati di Monte e raggiunge Casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull’Adige di fronte al Monte Rocco, ove incontra il limite del comune di Dolcè e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della zona prosegue verso nord lungo la strada statale dell’Abetone e del Brennero passando per Ceraino, la Fornace, Ca’ Soman e subito dopo il km. 313,000 imbocca la curva di livello di quota 150, che segue fino ad incontrare il confine della provincia di Trento passando per le località Ca’ del Maso, Cava del Prete a monte di Peri e di Ossenigo, e seguire quindi il limite di demarcazione di provincia, attraversare l’Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200, da dove ridiscende sulla destra dell’Adige a sud, in comune di Brentino Belluno, sino ad incontrare il territorio di Rivoli, da dove prosegue sino alla località Canal.

Da qui la linea di confine riprende a salire verso nord lungo il confine del comune di Caprino Veronese sino alla località Pozza Galletto, attraversa il Torrente Tasso e raggiunge località Vezzane e Renzon, attraversa il vaio delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiunge Casette delle Pozze, Ca’ Zerman e Le Peagre, attraversa il Progno dei Lumini e costeggiando il Monte Pesina, in quota, arriva al confine di Costermano.

La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e attraversando il vaio Baione, raggiunta la strada che da Torri del Benaco porta a San Zeno di Montagna, seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per Albisano, giunge a Torri del Benaco e da qui costeggiando la sponda del lago si ricongiunge alla linea di partenza di Peschiera del Garda al confine con la provincia di Brescia.

 

In provincia di Mantova

Comprende tutto il territorio dei comuni di:

Monzambano,Ponti sul Mincio;

E parte del territorio dei comuni di:

Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino, Volta Mantovana.

 

Tale zona è così delimitata:

il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana, seguendola fino a La Fornace, da dove segue, prima verso sud e poi verso nord – ovest, la strada che circoscrive la valle e che passa a sud – ovest di Santa Maria Maddalena, immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana – Cavriana (strada comunale della Malvasia).

Il limite segue ora verso nord – ovest, la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell’abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, Casa Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell’Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell’Alto Mantovano, risale lo stesso passando per l’abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale.

Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

 

In provincia di Brescia:

comprende l’intero territorio dei comuni di:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda Classico” di cui all’art. 2 lettera B), comprende esclusivamente l’intero territorio amministrativo dei comuni sopra citati della provincia di Brescia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Garda” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura ad esclusione della sola irrigazione di soccorso da effettuarsi non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a DOC “Garda” di cui all’art. 2, lettera A), ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

“Garda Garganega”: 16,00 t/ha, 9,50% vol.

“Garda Pinot bianco”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Pinot grigio”: 12,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Chardonnay”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Tai (Tocai)”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Riesling italico”          : 12,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Riesling” (renano): 12,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Cortese”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Sauvignon”: 12,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Cabernet”: 12,00 t/ha, 10,50% vol.

“Garda Cabernet Franc e/o Sauvignon”         : 12,00 t/ha, 10,50% vol.

“Garda Merlot”: 13,00 t/ha, 10,50% vol.

“Garda Pinot nero”: 11,00 t/ha, 10,50% vol.

“Garda Marzemino”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Corvina”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.

“Garda Barbera”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Garda Classico” di cui all’art. 2, lettera B), ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

“Garda Classico bianco”: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Garda Classico chiaretto”: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Garda Classico rosso”: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Garda Classico rosso novello”: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Garda Classico rosso superiore”: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Garda Classico Groppello”: 11,00 t/ha, 10,50% vol.

“Garda Classico Groppello riserva”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso di competenti comitati vitivinicoli possono, con proprio decreto da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente alla vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle C.C.I.A.A. di Brescia, Mantova e Verona.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

primo anno: resa zero

secondo anno: resa zero

terzo anno: il 100% della resa indicata dal disciplinare;

sovrainnesti:

primo anno: resa zero;

secondo anno: il 50% della resa indicata dal disciplinare,

terzo anno: il 100% della resa indicata dal disciplinare.

Fermo restando i vigneti già esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 calcolati sulla base del sesto d’impianto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC “Garda” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate entro l’intero territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona.

Tali operazioni possono altresì essere effettuate su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previo parere favorevole della regione Veneto, anche in cantine aziendali o associate site in comune di Gambellara in provincia di Vicenza, sempreché all’atto dell’approvazione del presente disciplinare dimostrino di vinificare tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente denominazione.

 Per la denominazione di origine controllata “Garda Classico” le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, e comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su parere favorevole delle regioni competenti per territorio, di consentire, su richiesta degli interessati, che le operazioni di vinificazione siano effettuate in provincia di Brescia ed anche nei comuni delle province di Verona e di Mantova limitrofi alla provincia di Brescia.

Nella vinificazione dei vini a DOC “Garda” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nel caso che le diverse uve della composizione dei vigneti iscritti all’Albo siano vinificate separatamente, l’assemblaggio definitivo per l’ottenimento dei vini a DOC “Garda” sottozona “classico”, deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della DOC, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

E’ ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli Albi dei vigneti della DOC “Garda”, oppure con mosto concentrato rettificato.

La resa massima delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all’art. 2, lettera A), non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale ulteriore limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le rese massime delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all’art. 2, lettera B), devono essere le seguenti:

“Garda Classico bianco”: 68%

“Garda Classico chiaretto”: 68%

“Garda Classico rosso”: 68%

“Garda Classico rosso novello”: 68%

“Garda Classico rosso superiore”: 68%

“Garda Classico Groppello”: 68%

“Garda Classico Groppello riserva”: 68%

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Se la resa, infine supera il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini ottenuti dai vigneti iscritti agli Albi “Garda Garganega” e “Garda Chardonnay” possono essere elaborati nella versione “frizzante”, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. Detti vini sono posti al consumo con la sola specificazione di “Garda frizzante”.

I mosti e i vini a DOC “Garda” con i nomi di vitigno “Pinot bianco, Chardonnay e Riesling” possono essere elaborati nella versione “spumante” e devono essere ottenuti esclusivamente con la rifermentazione naturale.

Per la produzione del vino a DOC “Garda Classico chiaretto” la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.

Il mosto e il vino a DOC “Garda Classico Chiaretto”, possono essere elaborati nella versione “spumante”, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale. Nella designazione di detto spumante non è consentita la dicitura “Classico chiaretto” e deve essere utilizzata, invece, obbligatoriamente la menzione “Garda spumante rosé”

Nella preparazione degli spumanti di cui alla presente denominazione di origine controllata è consentita la tradizionale pratica correttiva in quantità non superiore al 15% con i vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all’Albo camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale.

La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti comprende le province di Brescia, Mantova, Verona e Treviso.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata “Garda” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Garda Garganega”

colore: giallo paglierino

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, talvolta amabile, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda Pinot bianco”

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, talvolta abboccato, armonico, fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda Pinot grigio”

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, talvolta abboccato, pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda Chardonnay”

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda Tai”

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco, moderatamente acidulo, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda Riesling”

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda Riesling italico”

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda Sauvignon”

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, leggermente aromatico;

sapore: secco, armonico, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda Cortese”

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore:            secco, armonico, fresco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Garda frizzante”

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco o amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 13,00 gr./l.;

 

“Garda Pinot bianco spumante”

“Garda Chardonnay spumante”

“Garda Riesling spumante”

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo; gradevole, fragrante, caratteristico;

sapore: secco o amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 13,00 gr./l.;

 

“Garda spumante rosé”

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fragrante con sentore di fruttato (metodo Charmat), bouquet fine, composto proprio della fermentazione in bottiglia (metodo tradizionale)

sapore: fresco, sapido, persistente con sentore finale di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:                                   11,50% vol.;

residuo zuccherino massimo:                                                           15,00 gr./l.;

acidità totale minima:                                                              5,00 gr./l.;

estratto non riduttore minimo:                                                         15,00 gr./l.;

 

“Garda Cabernet”

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, moderatamente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr./l.;

 

“Garda Cabernet Sauvignon”

«Garda Cabernet Franc »

colore: rosso rubino ;

profumo: gradevole, caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr./l.;

 

“Garda Merlot”

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr./l.;

 

“Garda Pinot nero”

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore:            asciutto, piacevole, vinoso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr./l.;

 

“Garda Marzemino”

colore: rosso rubino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr./l.;

 

“Garda Corvina”

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, fresco, gradevole;

sapore: asciutto, piacevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr./l.;

 

“Garda Barbera”

colore: rosso rubino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, vinoso, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr./l.;

 

I vini a denominazione di origine controllata “Garda Classico” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Garda Classico bianco”

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini, brillante;

profumo: fresco, delicato, caratteristico, con toni floreali;

sapore: secco, armonico, vellutato con leggera vena salina ed eventuale retrogusto leggermente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr./l.;

 

“Garda Classico chiaretto”

colore: da rosa petalo a rosato cerasuolo con riflessi rubini;

profumo: fine, intenso, con sentori floreali e fruttati;

sapore: secco, fresco, fine, sapido con spiccata salinità ed eventuale leggero retrogusto mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr./l.;

 

“Garda Classico rosso”

colore: rosso rubino, brillante;

profumo: vinoso, caratteristico da giovane, più fruttato e speziato da vecchio.

sapore:            sapido, asciutto, caratteristico, fine, con salinità caratteristica, retrogusto mandorlato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minino: 20,00 gr./l.;

 

“Garda Classico rosso novello”

colore: rosso rubino con note violacee;

profumo: intenso di frutti rossi e fiori;

sapore: fresco, sapido, con tannicità delicata;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr./l.

 

“Garda Classico rosso superiore”

colore: rosso rubino con riflessi granata;

profumo: ampio, complesso, caldo, talvolta speziato;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole, di nobile stoffa, con retrogusto di mandorla amara, eventualmente con lieve sapore di legno, derivato dall’invecchiamento in botte.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr./l.;

 

“Garda Classico Groppello”

colore: rosso rubino, brillante;

profumo: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico, leggermente speziato

sapore: asciutto, vellutato, sapido, gentile, con fondo mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr./l.;

 

“Garda Classico Groppello riserva”

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico, speziato di spezie dolci;

sapore: asciutto, vellutato, rotondo, giustamente tannico con fondo mandorlato, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall’affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr./l.;

 

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata “Garda” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a DOC “Garda” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Garda Classico” per le tipologie “chiaretto”, “rosso superiore” e “Groppello riserva” è obbligatorio riportare l’annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini a DOC “Garda Classico” può essere utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sei nei registri che nei documenti di accompagnamento.

E’ inoltre consentito, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992, l’uso delle indicazioni geografiche aggiuntive:

Moniga                       

Raffa                          

Picedo                        

Mocasina

Il vino a DOC “Garda Classico Groppello” può riportare la menzione “riserva” solo qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a:

due anni

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento       

 

Per i vini a DOC“Garda” immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5,000, è obbligatorio l’uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo di sughero raso bocca o a fungo(per i tipi spumante).

E’ ammesso, però, per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l’uso anche di tappi a vite o a strappo.

I vini a DOC “Garda Classico rosso superiore” e “Garda Classico Groppello riserva” devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità inferiore e /o uguale a litri 5,000.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Il lago di Garda, o Benàco è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km². Cerniera fra tre regioni, Lombardia (provincia di Brescia), Veneto (provincia di Verona) e Trentino-Alto Adige (provincia di Trento), è posto in parallelo all'Adige, da cui è diviso dal massiccio del monte Baldo.

A settentrione si presenta stretto a imbuto mentre a meridione si allarga, circondato da colline.

Il lago di Garda fa parte di quell'ampia zona climatica che comprende la Pianura Padana e le prime valli alpine e che denota un clima temperato-continentale, ma che localmente manifesta condizioni notevolmente mitigate dalla massa d'acqua: questo clima può definirsi sub-mediterraneo.

Il luogo con le temperature più miti è Malcesine, mentre quello con temperature più rigide e un clima più continentale è Peschiera del Garda.

La primavera e l'autunno sono le stagioni più piovose, mentre l'estate è di tipo mediterraneo, quindi asciutta ma interrotta da intensi temporali, specialmente nel mese di agosto.

In inverno le temperature sono meno rigide rispetto alle zone circostanti e le precipitazioni sono piuttosto scarse, mentre le nebbie solo in poche occasione riescono a invadere il basso lago.

Sulle rive non si presentano quasi mai condizioni di gelo, che si verificano solo eccezionalmente: l'ultima è avvenuta nel 1706, in un periodo di freddo generale che gli storici chiamano piccola era glaciale.

Il Garda è un lago orientato da nord a sud verso la Pianura Padana, quindi molti venti tipici del Garda sono il risultato di una differenza di condizioni atmosferiche tra basso e alto lago, a causa delle quali si generano venti che scendono dai monti verso la pianura al mattino e che risalgono verso i monti il pomeriggio.

La strettoia formata dal bacino lacustre condiziona lo spirare dei venti, molti dei quali sono periodici o perfino giornalieri.

Questi prendono nomi dialettali, quindi un singolo vento può avere nomi diversi.

Il vento più noto è il Sover (o Sauar, o Soar, o Vént dé Sóra, da "sopra"), in quanto spesso piuttosto teso e in ragione di questo ricercato dagli appassionati di navigazione a vela.

È un vento discendente che interessa praticamente tutto il lago, anche se è molto più intenso nell'alto e medio Garda, in quanto dopo Torri del Benaco il lago si allarga facendo perdere forza al vento.

Soffia dalle prime ore della notte, ma si rafforza con il sorgere del sole, a causa dell'aumento della temperatura, e

spira fino a circa mezzogiorno. Altre brezze di monte sono il Montis (o Montes), che spira dal monte Baldo verso Bardolino e Peschiera, e il Traersù, che scende invece dalle prealpi bresciane verso Moniga e Manerba. Altri venti importanti, in questo caso ascendenti, sono l'Ora, una brezza di valle che spira da sud poco dopo la caduta del Sover fino al tramonto.

Interessa specialmente il medio e alto Garda, dove acquista velocità a causa dell'effetto Venturi, dovuto alla conformazione a forma di imbuto del lago e delle montagne circostanti, e l'Ander, che investe tutta la parte inferiore del Garda.

Un vento freddo periodico che soffia in genere in primavera o autunno, e dalla durata media di tre giorni, è il Balì: si tratta del vento più violento che colpisce il lago, nasce nelle Alpi ma viene incanalato verso sud dal lago.

Tra gli altri venti periodici vi sono il Vinessa (o Vinezza, o Vicentina) che soffia umido e fresco da sud-est.Altri venti periodici ma meno frequenti sono il Toscano (o Toscà), il Pezzochero, il Gardesana, il Boarno e l'Avreser.

Fattori umani rilevanti per il legame

In epoca romana il lago era conosciuto come Benaco, mentre oggi è meglio noto come lago di Garda, toponimo attestato fin dal Medioevo e di origine germanica, derivante da quello dell'omonima cittadina sulla sponda veronese del lago, la quale, insieme a un'altra località celebre del lago, Gardone Riviera, e altre meno conosciute, come Gàrdola, Gardoncino, Gardoni, Guàrdola e Le Garde, testimonia la presenza germanica che va dal VI al VIII secolo, in particolare quella longobarda.

Il toponimo Garda, con il quale è chiamato il lago già in alcuni documenti dell'VIII secolo, è l'evoluzione della voce

germanica warda, ovvero "luogo di guardia" o "luogo di osservazione".

Il toponimo classico del lago, ovvero Benācus lacus (Benaco), è quasi sicuramente di origine celtica, precedente quindi al dominio romano, e dovrebbe derivare da bennacus, confrontabile con l'irlandese bennach, e significherebbe "cornuto", ovvero dai molti promontori. La traduzione "cornuto" viene anche interpretata in riferimento alla penisola di Sirmione.

La versione italiana dell'accento tonico rimane fedele all'accentazione latina, quindi va pronunciato con l'accento sulla "a".

Gli abitanti del lago, in particolar modo quelli della sponda veronese, pronunciano il nome Benaco con l'accento sulla "e", ovvero Bènaco.

Resta oscuro il motivo per cui i nativi delle zone del lago tendono ad utilizzare la versione con l'accento sdrucciolo del nome.

Non si è a conoscenza né di chi abbia introdotto la vite in questo ambiente né quando, ma alcune testimonianze riportano che già nel I secolo il vino gardesano era ben noto e si poteva facilmente trovare nei banchetti degli antichi romani con il nome di Vino Retico. Il Retico fu uno dei vini preferiti dell'imperatore Augusto, per lo meno secondo quello che ci riporta Svetonio, e pure Plinio loda le viti e l'uva retica, affermando che era piuttosto in voga a Roma.

L'integrazione tra Romani e Cenomani, i quali controllavano la zona gardesana, iniziò probabilmente nel 225 a.C., quando vi fu un trattato di alleanza tra Cenomani, Veneti e Romani, anche se l'effettiva romanizzazione del territorio avvenne tra il II e il I secolo a.C., tanto che nell'89 a.C. vennero concessi i diritti già delle città latine per volontà del console romano Gneo Pompeo Strabone e una quarantina di anni dopo fu concessa la cittadinanza romana a Brescia (che comprendeva la sponda occidentale e settentrionale del Benaco) e a Verona (che comprendeva invece la sponda orientale).

Un secolo strategico fu il I d.C. in quanto vennero realizzate strade di notevole importanza, come la via Gallica, che collegava Verona con Milano passando da Peschiera (l'antica Arilica), e la via Claudia Augusta, che collegava la pianura con il passo di Resia e quindi i territori più settentrionali, oltre ad alcune strade di minore importanza che collegavano la val d'Adige con il Garda, la via Benacensis (all'altezza di Torri del Benaco) e la Campiona.

Furono inoltre istituiti due pagi, ovvero circoscrizioni territoriali rurali: quello dei Benacenses sul bresciano e il pagus dei Claudienses sul veronese.

Nel 268 si combatté la battaglia del lago Benaco tra l'esercito dell'impero romano, comandato dal futuro imperatore Claudio il Gotico, e la federazione germanica degli Alemanni.

La schiacciante vittoria ottenuta dai romani permise la definitiva cacciata dall'Italia settentrionale degli Alemanni, a causa delle gravissime perdite che subirono durante la battaglia.

Dopo il crollo dell'impero romano la regione gardesana assistette al passaggio di numerose popolazioni barbariche, ma la prima popolazione germanica che vi si stanziò, dopo una lunga migrazione, fu quella dei Longobardi.

Le loro testimonianze sono presenti per lo più lungo le sponde meridionale e orientale, preferite ad altre zone per via dell'importanza strategica: da qui si poteva infatti controllare sia le vie d'acqua del Garda e del Mincio, che la val d'Adige. Durante l'egemonia longobarda vi fu una prima riorganizzazione, oltre che la definitiva cristianizzazione dell'area, iniziata nei secoli precedenti da San Vigilio e San Zeno.

Il lago rimase al confine tra tre potenti ducati longobardi, quelli di Verona, di Trento e di Brescia, e fu al centro di un'importante rete di comunicazioni, sia commerciali sia militari.

Per tanto fin dalla Preistoria il territorio gardesano ha conosciuto la presenza dell'uomo e del vino.

Sulle colline moreniche del Lago di Garda, è stato ritrovato il più antico aratro costruito dall'uomo che, cinquemila anni prima di Cristo, conosceva la vite selvatica e probabilmente anche il vino.

Saranno però gli Etruschi, nel V secolo a.C. ad introdurre nel bresciano la coltivazione della vite "addomesticata" soppiantando quella selvatica.

 

b) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini a monovitigno presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e tipicamente legate alle peculiarità del microclima e del territorio gardesano, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni di base.

I vini prodotti nell’area limitrofa bresciana, con menzione “Classico” presentano le seguenti caratteristiche organolettiche: il Garda Classico Bianco assume aromaticità delicate più o meno intense a seconda delle percentuali dei due vitigni.

Armonico, equilibrato e fresco, leggermente ammandorlato; il Garda Classico Chiaretto è sicuramente il vino più

originale e caratteristico della Denominazione, unico nelle sue piacevolissime caratteristiche, ottenuto dalle uve rosse del Garda Classico rosso, ma vinificato in modo da ottenere un vino dal colore rosato “petalo di rosa” con una sorprendente aromaticità floreale e di frutti di bosco, accompagnata da una giusta acidità che determina una grande freschezza di sensazioni gustative e una buona struttura.

Il Garda Classico Groppello, ottenuto dall’omonima uva, considerata una rarità enologica in quanto coltivata solo in Valtenesi, sulle pendici delle splendide colline del lago di Garda; se ne riconoscono tre biotipi di pregio, il Gentile, il Mocasina ed il Santo Stefano.

È il vino più tipico della zona, un rosso delicato e di pronta beva, speziato con note fruttate, vellutato e piacevole, che si accompagna a primi saporiti, a piatti di carne di tutti i tipi e a formaggi di media stagionatura.

Scegliendo i vigneti migliori e talvolta a seguito di attenta cernita delle uve, dopo un invecchiamento di almeno due anni si ottiene il “Riserva”, prodotto più ricco, intensamente speziato di spezie dolci, corposo, di ottimo spessore gustativo, sempre molto avvolgente ma dalla tannicità morbida, adatto al medio invecchiamento.

Il Garda Classico Rosso e Rosso Superiore sposa varietà locali (Groppello e Marzemino) e varietà diffuse a livello internazionale (Barbera e Sangiovese) per cogliere in una sintesi di particolare tipicità il meglio delle potenzialità viticole ed enologiche della zona.

Vino di buona struttura che, se giovane, si presenta come ricco complemento a pranzi non eccessivamente impegnativi, mentre nella tipologia Superiore, invecchiato per disciplinare almeno un anno.

Il Disciplinare di produzione valorizza appieno le tradizioni locali, proponendo diverse tipologie di vini che, mantenendo elevati standard qualitativi, rispecchiano la variegata realtà viticola ed enologica collinare.

 

c) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Nell’area gardesana i vigneti sono parte integrante ed essenziale del paesaggio e dell’ambiente di una delle zone a maggior afflusso turistico d’Italia.

L’ambiente agricolo vive un proprio delicato, rispettoso e particolare equilibrio con il resto della natura tanto da trasformarsi in ambiente “turistico”, pronto ad accogliere in ogni istante chi si inoltra nella campagna o fra le colline alla ricerca di inaspettate e piacevoli sorprese, lontano dal turismo chiassoso ma vicino alle meraviglie naturali del lago più grande d’Italia e del suo entroterra.

Nella varietà di uve coltivate in questo territorio, il Groppello è il vitigno più rappresentativo; è una varietà a bacca rossa considerata una rarità enologica in quanto coltivata solo in Valtènesi sulle pendici delle splendide colline del lago di Garda.

Se ne riconoscono tre biotipi di pregio: il Groppello Gentile, il Groppello di Mocasina ed il Groppello di Santo Stefano.

La parte settentrionale del lago è situata in una depressione che si insinua all'interno delle Alpi, mentre la parte meridionale occupa un'area dell'alta Pianura Padana: si distinguono quindi un tratto vallivo ed uno pedemontano, il primo di forma stretta e allungata, il secondo ampio e semicircolare.

Una caratteristica del Garda è la dimensione limitata del bacino idrografico (2290 km²) rispetto alla superficie lacustre: ad una lunghezza di 52 km del lago corrispondono i 95 km del bacino, mentre le rispettive larghezze sono di 16 e 42 km.

Lo spartiacque orientale del bacino idrografico benacense presenta una direzione parallela all'asse del lago, mentre quello occidentale ha un andamento più sinuoso. All'interno del bacino i rilievi maggiori sono la cima Presanella (3556 m) e l'Adamello (3554 m), anche se la maggior parte del territorio è compreso tra i 65 ed i 1500 m. Morfologicamente il bacino idrografico del Garda è suddivisibile in quattro aree: la pianura di circa 200 km², la superficie lacustre di circa 370 km², la porzione occidentale di circa 500 km² e quella orientale di circa 1040 km².

A sud del lago di Garda, tra Verona, Mantova e Brescia, si sviluppa un grande anfiteatro morenico, ovvero un susseguirsi di cerchie collinari con interposte piccole aree pianeggianti, in alcuni casi palustri, originatisi grazie all'azione di trasporto e di deposito del grande ghiacciaio del Garda.

Questi depositi morenici si formarono durante le glaciazioni Günz, Mindel, Riss e Würm: alle due più antiche,

la Günz e la Mindel, sono attribuiti depositi morenici molto limitati, mentre alla glaciazione Riss sono attribuite le cerchie moreniche più esterne e alla glaciazione Würm quelle interne.

La morfologia delle colline è dolce e dalle linee delicate; dai punti più alti è possibile avere la percezione dei rapporti che legano le colline con le montagne oltre che della forma circolare ad anfiteatro degli andamenti collinari, i quali sembrano abbracciare la parte meridionale del lago.

Queste zone, abitate sin dalla preistoria, sono ambienti di grande pregio naturalistico, con vegetazione tipica del clima mediterraneo come l'olivo, la vite, le agavi e altre piante, che crescono rigogliose grazie al microclima creato dal bacino del Garda, che rende l'inverno particolarmente mite.

Il livello medio delle acque del Garda, che si trova a 65 metri sopra il livello del mare, subisce variazioni stagionali piuttosto limitate, in particolare se rapportato agli altri grandi laghi prealpini: le oscillazioni massime sono di 1-1,5 metri. La limitatezza di queste variazioni è merito delle dimensioni notevoli dell'invaso rispetto a quelle del bacino imbrifero che lo alimenta. La temperatura media delle sue acque superficiali è di 12 °C, che scende a 8 °C a 100 metri di profondità.

La temperatura superficiale dell'acqua è però soggetta a variazioni notevoli nell'arco dell'anno: la temperatura minima a dicembre è di 6 °C mentre quella massima ad agosto è di 27 °C.

Uno dei fenomeni caratteristici del lago è quello delle sesse, ovvero un repentino innalzamento del livello del lago, mediamente di 30 cm, collegato a un calo improvviso della pressione atmosferica.

Si tratta di un evento che avviene in condizioni di lago calmo, che si manifesta senza preavviso e la cui durata può variare da alcuni minuti fino ad alcune ore, in casi eccezionali anche una giornata intera.

Altro fenomeno ricorrente è quello delle correnti, che consiste nel movimento di una massa d'acqua in una direzione diversa rispetto all'acqua che la circonda.

In genere sono correnti subacquee, ma possono diventare visibili in superficie tramite una sorta di fiume che scorre sulla superficie del lago dalla colorazione più chiara rispetto a quella delle acque circostanti.

Le correnti hanno andamenti e velocità piuttosto varie e si manifestano in luoghi e momenti sempre diversi, anche se i luoghi in cui compaiono più frequentemente sono nelle acque di fronte a Garda, Bardolino, Lazise, tra Gargnano e la punta di San Vigilio, e a settentrione a Malcesine e a Limone.

Causa di questo fenomeno sono squilibri di temperatura.

Il paesaggio è condizionato dalle caratteristiche litografiche delle rocce, dalle strutture tettoniche e in parte anche dall'azione antropica. L'importanza della struttura tettonica nella modellazione del paesaggio lacustre è particolarmente evidente sulla catena del monte Baldo, la cui dorsale coincide con la culminazione di una piega anticlinale. La depressione del lago, invece, deriva da una piega, più specificatamente da una sinclinale fagliata poi scavata dalle acque correnti e modellata dai ghiacciai.

Altre forme sono state definite da processi erosivi fluviali, glaciali e carsici. In particolare l'erosione di tipo fluviale è evidente nella zona settentrionale del bacino, mentre l'erosione glaciale è visibile in tutta la zona: questo processo è reso evidente soprattutto dal grande anfiteatro morenico creato da centinaia di colline a sud del lago, formate da massi giganti, ciottoli, sabbia e limi.

L'azione di avanzamento ed arretramento che ha subito nel tempo il ghiacciaio è visibile nell'alternanza di cerchie collinari.

I processi carsici sono presenti soprattutto sul monte Baldo, come dimostrano le numerose doline e conche, e questi processo erosivi sono facilitati dai calcari triassici del monte, facilmente fratturabili.

Le rocce ed i depositi morenici e fluvioglaciali affioranti nella zona del lago si sono formati in un periodo di circa 200 milioni di anni. Le formazioni più antiche sono del periodo Triassico superiore e, in gran parte, si tratta di Dolomia Principale (spesso dolomie biancastre o rosate).

Le dolomie hanno uno spessore di qualche centinaio di metri e danno vita ad una morfologia aspra, che diventa evidente lungo la linea di vetta del monte Baldo (qui costituiscono il nucleo dell'anticlinale) e in un'area piuttosto vasta tra il lago di Garda ed il lago d'Idro.

La presenza della dolomia identifica questa come una vasta piattaforma marina: un fondale poco profondo, con, principalmente, sedimenti carbonatici, aventi caratteristiche che sono variate nel tempo da subcotidali, intercotidali e sopracotidali.

Le rocce che vanno dal periodo Giurassico a quello Terziario hanno invece dato luogo, tra il lato occidentale e quello orientale del lago, a sedimenti ben diversi: gli studiosi parlano in questo caso di facies veneta e facies lombarda, la prima una piattaforma carbonatica (cioè un ambiente marino di sedimentazione poco profondo e subsidente, con sedimentazione di carbonati), la seconda un bacino (cioè una profonda depressione sottomarina, con sedimentazioni calcarei e calcarei-marnosi ricchi di selce).

Le differenze così nette tra le serie stratigrafe venete e lombarde hanno suscitato sostanzialmente tre ipotesi: una

spiega la differenza di facies come conseguenza di una traslazione verso nord (di circa 30 km) della zona veronese, che avrebbe portato a contatto ambienti lontani e diversi. Un'altra ipotesi spiega le differenze in modo diverso: la zona veronese e prealpina veneta (una fascia di circa 80 km) avrebbero fatto parte di un'area sopraelevata (ovvero una piattaforma) rispetto ai due lati, le fosse lombarda e bellunese.

In questo caso, però, le differenze tra le due sarebbero state più graduali, senza i passaggi bruschi che si evidenziano, invece, nella regione del lago di Garda.

La terza ipotesi cita verosimilmente la presenza di linee di faglia sinsedimentarie che separavano la piattaforma dalle fosse: in tal modo il passaggio tra le due facies sarebbe più brusco, proprio come viene riscontrato dai rilievi eseguiti. Qui vi sono infatti le condizioni climatiche e il terreno adatto per la crescita della vite, che è presente in particolare nelle zone meridionali e centrali di entrambe le sponde.

Il territorio nel quale si producono i vini della sottozona “Classico” risale a formazioni geologiche molto diverse, e gode di un microclima particolarmente mite, regolato dalle acque del lago e da una buona ventilazione, condizione ideale per la crescita armonica della vite, ma anche dell'ulivo e degli agrumi.

Cuore dell'area è la Valtènesi, dalla storica vocazione vitivinicola. Questa area limitrofa al più grande Lago d’Italia, rappresenta il fulcro produttivo, la qualità dei vini prodotti come DOC fino dal 1967 è cresciuta fino a meritarsi, nel 1996, l’ambito riconoscimento rappresentato dalla menzione “Classico” accanto al nome Garda.

Questa parola racchiude in sé significati che nel mondo del vino hanno grande valore: tradizione, poiché l’accezione Classico viene concessa solo alle zone di più antica coltivazione della vite; qualità, poiché l’importanza dell’attribuzione ad un vino del termine Classico impone che tutti i Produttori siano coscienti che dalle loro terre e cantine debbono nascere vini di alto pregio, passione per la terra, l’ambiente e il duro lavoro di campagna, dato che solo da vigneti rispettati e curati con ogni attenzione possono nascere le pregiate uve base per questi mirabili vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L -

Sede Centrale: via C. Pisacane, 32

60019 Senigallia (AN) - Italia

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L’ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L. Unità operativa di Brescia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 4).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI SAN BENEDETTO DI LUGANA

VIGNETI SAN BENEDETTO DI LUGANA

LUGANA

D.O.C.
Decreto 2 maggio 2011

Modifica con decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica con Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Lugana» è riservata  ai vini bianchi che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  del presente disciplinare  di  produzione,  per  le  tipologie 

«Lugana»,

«Lugana Superiore»,

«Lugana Riserva» 

«Lugana Vendemmia Tardiva» 

«Lugana Spumante».

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di  origine  controllata  «Lugana»  devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di  Soave localmente  denominato  Turbiana  o  Trebbiano  di  Lugana, minimo 90%,

possono concorrere  alla  produzione  di   detti   vini,   congiuntamente   o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca,  non aromatici,  raccomandati  e/o  autorizzati  rispettivamente  per   le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Lugana» comprende territori ricadenti nelle province  di Brescia e Verona

ed è delimitata a nord dal lago di  Garda 

e  nelle altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest  di Peschiera  del  Garda  procede  verso  sud  sulla  strada  per  Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia.

Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91  piega  ad  ovest  per  C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio,  indi  passa ad est per  C.na  Gozzetto  fino  a  giungere  sull'autostrada  della Serenessima.

Attraversata l'autostrada, il limite  procede  a  sudovest  sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a  giungere  a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine  provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per  Pozzolengo in prossimità di quota 100.

Da  questo  punto  il  limite  segue  la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110  ove incontra  il  confine  provinciale  che  segue   a   nordovest   fino all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari  indi  quella

che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro.

Da  S.  Pietro  il limite procede verso nord sulla strada che  passando  da  C.na  Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada  che  passando  da

Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lugana» devono essere quelle tradizionali della  zona  di  produzione  e  dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai  vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i  vigneti  situati  in  terreni,  con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa calcarea, con idonea baulatura per evitare il ristagno idrico.

I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura (corti, medi e lunghi)  devono  essere  quelli  generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  ed  i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.700.

E' vietata ogni pratica di forzatura, l'irrigazione  di  soccorso non è considerata tale.

 

La produzione massima di uva per ettaro,in coltura specializzata, non deve superare

12,50 t/ha  per  i  vini  a  denominazione  di origine controllata «Lugana»,  «Lugana  riserva»,  «Lugana  Vendemmia tardiva»  e  «Lugana  spumante»; 

11,00 t/ha  tonnellate  per  il  vino   a denominazione di origine controllata «Lugana Superiore».

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Lugana» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre  detto  limite   percentuale   decade   il   diritto   alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Le uve destinate alla vinificazione del vino a  denominazione  di origine controllata «Lugana» e «Lugana Riserva» devono assicurare  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol., 

quelle destinate alla vinificazione del  vino  a  denominazione  di  origine controllata  «Lugana»   superiore   devono   assicurare   un   titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  dell'11,50%  vol.,  

quelle destinate alla vinificazione del  vino  a  denominazione  di  origine controllata Lugana Vendemmia  tardiva  devono  assicurare  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo complessivo dell'13,00 % vol.

Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino   base   per   la preparazione dei tipi spumante, metodo  classico  e  metodo  Charmat, devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo del 9,50% vol.

In tale caso le uve devono essere prese  in  carico  da parte  dei  produttori  negli  appositi  registri  di   vinificazione

indicando la destinazione alla spumantizzazione.

La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto  annualmente, prima della vendemmia, sentite  le  organizzazioni  professionali  di categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto  e  delegato,  tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si  sono verificate,  può  stabilire,  con  decreto,  un  limite  massimo  di produzione  per  ettaro  inferiore  a  quello  fissato  dal  presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino  ottenibile,  dandone

immediata comunicazione al Ministero  per  le  politiche  agricole  - Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la   valorizzazione   delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini ed alle Camere di Commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lugana»  di  cui  all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.  Tuttavia  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali,   le operazioni  di  vinificazione  e  imbottigliamento   possono   essere effettuate in via permanente con autorizzazione del  Ministero  delle Politiche Agricole e Forestali, previo parere della Regione Lombardia o Veneto e il Consorzio di Tutela, anche in stabilimenti  situati  al di fuori della zona di produzione ma nel territorio delle province di Brescia  e  Verona  ove  si  tratti  di  attività  preesistente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

Inoltre, le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le  pratiche  enologiche  per  la   presa   di   spuma   e   per   la stabilizzazione, nonché  le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di confezionamento  possono  essere  effettuate   soltanto   nell'intero territorio amministrativo delle province di  Brescia,  nella  regione Lombardia e delle province di Treviso  e  di  Verona,  nella  regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento,  corrispondenti agli usi locali, leali e costanti,  pur  tenendo  opportunamente  conto  degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a coferire al vino  le sue peculiari caratteristiche.

Nelle operazioni di affinamento è consentito anche l'uso di recipienti di legno.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la  tipologia  spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" deve essere immesso al consumo

dopo il 15 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.  

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno

dodici mesi

a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana  riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento o  affinamento di almeno

24 mesi dei quali almeno 6  in  bottiglia

Il periodo di invecchiamento o affinamento decorre dal

1° ottobre  dell'annata  di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana  vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di  invecchiamento  e/o affinamento  di  almeno 

dodici mesi 

a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Lugana»  all'atto dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

«Lugana»:

colore:  paglierino  o  verdolino  con   tendenza   al   giallo leggermente dorato con l'affinamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, morbido, da secco all'abboccato, armonico,  con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Lugana superiore»:

colore: paglierino o verdolino, con tendenza al  giallo  dorato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, da secco all'abboccato, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Lugana Riserva»:

colore:  paglierino,  con  tendenza  al   giallo   dorato   con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore:  secco,  morbido,  da  secco  all'abboccato,  armonico, corposo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Lugana vendemmia tardiva»:

colore:    giallo    dorato    con     tendenza     all'ambrato all'invecchiamento;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, dall'amabile al dolce,  di  corpo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità  totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Lugana spumante»:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino piu' o meno intenso con  eventuali  riflessi dorati;

profumo:  fragrante  con  sentore   di   fruttato   quando   è spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet  fine  composto  proprio della fermentazione in  bottiglia  quando  è  spumantizzato  con  il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

residuo di zuccheri: non superiore a 25,00 g/l;

acidità  totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero per le politiche  agricole  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale  e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione  di origine controllata  «Lugana»  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»  e similari.

E' consentita l'aggiunta  di  indicazioni  veritiere  tendenti  a specificare  l'attività  dell'imbottigliatore,  quale   viticoltore, azienda  agricola,  fattoria,  castello,  abbazia   e   similari   in osservanza delle disposizioni della UE e  nazionali  in  materia. 

E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre  in inganno il consumatore.

Le  menzioni  Superiore,  Riserva,  Vendemmia  Tardiva   dovranno figurare in etichetta  immediatamente  al  di  sotto  della  dicitura «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri  di  stampa di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione  di origine controllata «Lugana».

Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» e Lugana superiore e Lugana riserva e Lugana  vendemmia  tardiva   deve   sempre   figurare   l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.  E'  consentito  altresì  l'uso della indicazione aggiuntiva di  «vigna»,  alle  condizioni  previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Tutti i contenitori fino alla capacità di  5,0  litri  compresa, utilizzati per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere in vetro.

Sono ammesse tutte le chiusure a  eccezione  di  tappo  corona  e strappo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana  Spumante» deve essere  immesso  al  consumo  solo  in  bottiglie  di  vetro  di capacità fino a 16 litri con tappo in sughero.

I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» riportanti le menzioni superiore, riserva  e  vendemmia  tardiva  devono  essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità da 0,375 a 3,0 litri con chiusura tappo di sughero raso bocca.

E' ammessa, per tutte le tipologie  della  denominazione,  “Lugana”  per specifiche esigenze  commerciali,  la  chiusura  a  vite  per  le bottiglie con capacità  inferiore a 0,375 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art 3 ricade al confine tra le regioni Lombardia e Veneto con rispettivamente le province di Brescia (BS) e Verona (VR) e si affaccia sul Lago di Garda (Benàco) che è il lago più esteso del territorio italiano.

Più precisamente il territorio della DOC Lugana comprende tutto il comune di Sirmione (BS) e una porzione dei comuni confinati Desenzano del Garda (BS), Lonato del Garda (BS), Pozzolengo (BS) e Peschiera del Garda (VR).

La delimitazione del territorio è stata effettuata nel 1966 e definita con il riconoscimento del disciplinare di produzione nel 1967 (primo della regione Lombardia).

Il territorio è pressoché omogeneo, prevalentemente pianeggiante, la sua formazione ha origine nell’era antropozoica (periodo glaciale del quaternario).

In quell’epoca un immenso ghiacciaio scendeva dalla valle dell’Adige e una sua diramazione di minore grandezza occupava tutto l’attuale bacino del Lago di Garda.

Questo ghiacciaio in seguito si ritirò più volte per ritornare poi in periodi successivi formando l’odierno Lago di Garda e le colline moreniche.

Ai piedi delle colline moreniche, sul territorio solcato dai ghiacci, rimase il detrito della morena, finemente macinato unito all’argilla. Questo detrito, che localmente viene definito “menadel” subì nella Lugana un ulteriore rimaneggiamento ad opera del lago post glaciale le cui acque, avendo un livello molto superiore ad oggi, sommergevano tutta la regione.

L’argilla lacustre di depositò in grande quantità sopra al detrito morenico e si mescolò. La tipica scioltezza della sabbia morenica scomparve per il prevalere dell’argilla ed il terreno agrario della zona assunse quella caratteristica

compattezza che oggi lo distingue dagli altri della zona.

Il terroir del Lugana una DOC di pianura: è infatti pianura quella che si estende per la maggior parte degli ettari vitati della denominazione. Ed è una pianura nobile, contraddistinta da fertili suoli di matrice argillosa.

Sono argille stratificate di origine morenica e di natura sedimentaria, prevalentemente calcaree, ricche di sali minerali, dal carattere difficile: compatte, dure e inviolabili quando c’è siccità, molli e fangose con la pioggia.

Ma sono proprio queste argille, che nella fascia più collinare della Doc si fanno via via più sabbiose, le depositarie del patrimonio organolettico del Lugana: corpo e calore, acidità e sapidità nell’ossatura strutturale del vino, profumi vigorosi, netti, tra la mandorla e l’agrume, nel corredo aromatico.

Nella Lugana il microclima, influenzato positivamente dalle temperate brezze del lago di Garda, è ideale per la mitezza e la scarsa incidenza delle escursioni termiche tra il giorno e la notte.

Una “culla climatica” perfetta per accudire e valorizzare le peculiarità di un’uva particolare come la Turbiana .

Parente stretto del Trebbiano di Soave (e citato come tale nel disciplinare di produzione), vitigno geograficamente non lontano, che però dimora in un altro tipo di habitat (vecchie pergole su colline vulcaniche), la Turbiana è stata per lungo tempo apparentata, per molti addirittura confusa, con il Verdicchio dei Castelli di Jesi, mentre se ne distanzia, stando ai risultati degli ultimi studi in materia, per caratteri aromatici propri.

Affine al verdicchio in termini genetici, la Turbiana se ne distanzierebbe infatti dal punto di vista fenologico, agronomico ed enologico.

Meno produttiva rispetto alla media degli altri trebbiano nazionali, la Turbiana ha grappolo medio-grande, compatto,

di forma piramidale allungato; acino sferoidale; buccia spessa, mediamente pruinosa (la pruina è quella sorta di effetto “infarinatura”, o patina bianca, che si vede sul grappolo durante la fase di maturazione); polpa succosa, sciolta, lievemente acidula, dal sapore neutro.

È sensibile al marciume, allo oidio e peronospora, ed è in grado di esprimersi con versatilità sia nelle versioni

classiche in bianco che in quelle spumantizzate.

Un vitigno nobile e antico in grado di produrre un bianco ricco di sfumature e personalità. Il territorio della DOC Lugana ha un micro clima del tutto particolare che si differenzia notevolmente dal clima della pianura Padana. L'enorme massa d'acqua del lago crea un effetto termico che rende il clima estivo meno torrido e il clima invernale più temperato e meno soggetto alle gelate rispetto all'entroterra.

Le temperature e le sue condizioni meteorologiche sono per molti versi più simili a quelle del clima mediterraneo. Infatti il Garda è caratterizzato da una flora di tipo mediterraneo: ulivi e limoni prosperano un po'ovunque nei paesi rivieraschi.

Anche le nebbie sono assai più rare rispetto alle zone di pianura essendo i paesi rivieraschi spazzati quasi costantemente dalle brezze provenienti dalle zone settentrionali del lago di Garda.

Fattori Umani rilevanti per il legame

Passando in mezzo a uno dei luoghi turistici più belli del nord Italia – un crocevia di vigneti e uliveti, di cantine e di colori luminosi, fragranze e sapori – si stenterebbe oggi a credere che l’antica “Lucana” (il cui etimo potrebbe derivare proprio dal latino lucus, bosco) fosse anticamente un luogo selvaggio e acquitrinoso, una boscaglia paludosa che solo un alacre lavoro secolare di disboscamento, certificato a partire dal Quattrocento, avrebbe provveduto a bonificare.

La zona della DOC Lugana si caratterizza per essere una zona turistico – vitivinicola.

L’area di produzione convive con il Lago di Garda e i comuni di Desenzano del Garda e Sirmione noti in tutto il mondo per la loro vocazione turistica.

Il Disciplinare di produzione è stato approvato con DpR del 21/07/1967, è stato poi modificato e integrato con il DpR 15/11/1975 con l’introduzione della tipologia Spumante, con DM 28/09/1998 con varie modifiche tra cui l’inserimento della tipologia Superiore e, recentemente con DM 02/05/2011 in G.U. 120 del 25/05/2011 con l’inserimento delle tipologie Riserva e Vendemmia Tardiva, l’imbottigliamento in zona e l’eliminazione dell’obbligatorietà delle tappature in sughero.

Se i fattori naturali come il terreno argilloso calcareo di remota origine morenica e clima mite del Garda sono unici e fondamentali per la produzione del Lugana DOC, anche i fattori umani costituiscono parte integrante della produzione del Lugana:

base ampelografica dei vigneti:

nella zona da tempo immemore si coltiva l’uva Turbiana, vitigno autoctono, denominata anche Trebbiano di Lugana e identificata oggi come sinonimo del Trebbiano di Soave (codice 239).

Il disciplinare prevede la presenza di almeno il 90% di Turbiana con la possibile aggiunta del 10% di altre uve a bacca bianca autorizzate in provincia di Brescia e Verona.

giacitura dei terreni atti a vigneto:

il Disciplinare stabilisce che i terre ni atti a divenire vigneto debbano essere di giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa calcarea e con idonea baulatura.

La baulatura è la sistemazione del terreno pre-impianto a “schiena d’asino” per evitare il ristagno idrico.

pratiche relativa alla produzione dei vini:

sono quelle tradizionalmente usate per la vinificazione di qualità dei vini bianchi e degli spumanti. Le rese massime previste sono di 87,5 hl/ha per le tipologie Lugana, Lugana Spumante, Lugana Riserva, Lugana Vendemmia

Tardiva e 77 hl/ha per la tipologia Lugana Superiore.

I vini Lugana Superiore e Lugana Vendemmia Tardiva prevedono un affinamento minimo di 12 mesi a partire da ottobre dell’anno di produzione.

Il Lugana Riserva prevede un affinamento minimo di 24 mesi di cui almeno 6 in bottiglia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Il Lugana: tipologie, stili, longevità

Se il disciplinare di produzione prevede la presenza di vitigni complementari a bacca bianca, purché non aromatici, per una quota del 10%, oggi i produttori della zona tendono a vinificare in purezza il Lugana esclusivamente con uve turbiana.

Un atto dovuto a un vitigno che ha dimostrato di avere in questo terroir risorse insperate per una varietà di trebbiano.

L’attuale disciplinare di produzione prevede ben cinque tipologie di Lugana: la versione “base”, il Superiore, la Riserva, la Vendemmia Tardiva e lo Spumante.

Il Lugana “base” è il motore produttivo di tutta la denominazione, il suo mattone fondamentale, l’ago qualitativo della zona: il suo volano produttivo copre quasi il 90% della Doc.

Presenta un colore giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli; i profumi, delicati, quasi accennati, offrono

sensazioni floreali miste a note di mandorla; il gusto è garbato, stilizzato, definito, teso e gustoso.

Introdotto nel disciplinare di produzione a partire dal 1998, il Lugana Superiore, che per definirsi tale in etichetta deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento o affinamento di almeno un anno a partire dalla vendemmia, presenta un profilo più variegato e complesso: il colore ha riflessi più dorati; i profumi, più articolati, offrono sentori di erbe di campo, di clorofilla, di mela matura, di agrume (mandarino in primis), uniti a note di nocciola o spezie con il passaggio nel legno (oggi sempre meno nuovo e tostato, e più grande in capacità); il palato, di maggior struttura, è sorretto da un’acidità viva e tonica, ed è attraversato da una sapidità di matrice minerale che sa conferire intriganti sfumature “salate” al vino.

Il Lugana Riserva, introdotto nel disciplinare di produzione con l’ultima modifica di quest’anno, è la naturale evoluzione della tipologia Superiore: deve invecchiare o affinarsi per almeno 24 mesi, di cui 6 in bottiglia, ha toni cromatici più accesi, profumi più evoluti e complessi, con note affumicate di pietra focaia e riflessi balsamici, una mineralità più calda al palato, ma parimenti avvolgente, sapida e persistente.

La longevità di queste versioni “secche” e “ferme” varia da tipologia a tipologia, ma anche da stile a stile: oggi che la produzione è sempre più orientata a vinificazioni in acciaio e “sur lie” (soste prolungate del vino sui propri lieviti per aumentarne corpo e sapore), nonché ad affinamenti misti (parte in acciaio e parte in legno) per le selezioni più importanti (siano esse Superiore o Riserva), il Lugana si scopre ancora più longevo rispetto al precedente passato.

La versione “base” può così rimanere in cantina anche per due-tre anni; mentre le versioni Superiore e Riserva hanno una potenzialità evolutiva che può tranquillamente dipanarsi lungo una decina d’anni.

Le ultime due tipologie previste dal disciplinare presentano caratteristiche particolari.

La novità è senz’altro rappresentata dalla Vendemmia Tardiva, un Lugana diverso, più “sperimentale”, lontano però dalla dolce viscosità di un passito tradizionale.

Questo Lugana viene infatti ottenuto con una “surmaturazione” in pianta attraverso una raccolta tardiva delle uve tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, senza ulteriori appassimenti in fruttaio.

Queste uve più ricche e concentrate conferiscono al Lugana un profilo tendenzialmente “tardivo”, quindi più morbido e

denso, ma non eccessivamente dolce, dove il residuo zuccherino viene efficacemente bilanciato dall’acidità sul modello delle Vendange Tardive alsaziane o delle Spätlese tedesche.

La versione Spumante, introdotta nel disciplinare di produzione a partire dal 1975, rappresenta invece, al di là dell’esiguità dei numeri produttivi, una tradizione consolidata.

Si narra infatti, anzi lo racconta Camillo Pelizzari nel suo fondamentale La Lugana e il suo vino (1942), che sul finire

dell’Ottocento un gruppo d’industriali della Champagne, in visita a San Martino della Battaglia, tentarono senza grande successo (a causa della scarsa produzione) d’investire sulla spumantizzazione del Lugana, volendo addirittura creare a Rivoltella una cantina per la produzione di uno spumante a metodo classico sul modello della Champagne.

Oggi il Lugana Spumante è prodotto sia con il metodo Charmat o Martinotti (presa di spuma in autoclave) sia con il metodo classico (rifermentazione in bottiglia).

Nel primo caso il quadro organolettico è improntato a una maggior semplicità e freschezza, con profumi primari di agrume (cedro in primis) e un perlage più cremoso e generoso, mentre nel secondo il profilo diventa più raffinato e complesso, con un bouquet più elegante e dinamico, e un perlage più aggraziato e “croccante”.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Origini Storiche:

le testimonianze storiche sull’origine della vite nella Lugana si perdono indietro nel tempo.

Ci sono i famosi vinaccioli di Vitis silvestris ritrovati presso le palafitte di Peschiera del Garda che risalgono all’Età del Bronzo.

Ci sono le tradizioni leggendarie riferite al celebre poeta Catullo e al re ostrogoto Teodato, cui si sono aggiunte nel tempo una messe considerevole di citazioni storico-letterarie, a partire dalle «bellissime uve» che Isabella d’Este Gonzaga assaggiò presso i ruderi della villa romana di Sirmione durante il suo viaggio verso il Garda.

Ma è solo con gli «squisiti Trebulani» cantati nel De naturali vinorum historia (1595) dal citatissimo Andrea Bacci e con il vino «gagliardo e soave» dell’ancora «fangosa Lugana» descritto da Ottavio Rossi nelle sue Memorie bresciane (1693) che il bianco di queste terre comincia a ottenere le sue prime, specifiche menzioni storiche.

Ai primi del Novecento, le parole di don Giuseppe Lenotti riportate nel suo Cenni storici e statistici di Pozzolengo fotografano mirabilmente lo scenario del Lugana contemporaneo: «l’antica selva Lugana, attualmente, è una fertile pianura coltivata quasi tutta a viti e che produce un vino bianco di ottima qualità e di gran pregio anche in commercio».

Il Lugana, come scrisse con acutezza Zeffiro Bocci, è «bifronte», nel senso che ha una doppia appartenenza regionale: da una parte è infatti lombardo, ma dall’altra è anche veneto. “Lombardoveneto”, insomma, senza che questa espressione abbia diretti riferimenti all’Impero asburgico della Restaurazione post-napoleonica…

Non è solo una questione di accenti locali o di divisioni politicoterritoriali.

C’è anche un curioso bilanciamento di forze in campo. La parte lombarda della denominazione vede infatti una predominanza quantitativa sia in fatto di comuni (ben quattro su cinque – Desenzano, Sirmione, Pozzolengo e Lonato – ricadono infatti nella provincia di Brescia) sia in termini di ettari vitati (ben 750 dei 1000 attuali sono coltivati nel Bresciano), ma quella veneta, che annovera il solo comune di Peschiera del Garda, detiene il primato del volume

commerciale, visto che il 60% dell’imbottigliato (circa 9 milioni di pezzi all’anno) è gestito da produttori veronesi.

La particolarità è che tutti i comuni del Lugana ricadono sotto la diocesi di Verona: il vescovo veronese ha infatti giurisdizione anche sulle parrocchie bresciane di Desenzano, Sirmione, Pozzolengo e Lonato. Non a caso, Angela Merici è bresciana di origine (nacque a Desenzano nel 1474, quando il comune apparteneva alla Repubblica di Venezia), ma santa della chiesa di Verona.

Al di là della topografia comunale, il territorio del Lugana è, dal punto di vista vitivinicolo, diviso sostanzialmente in due zone.

La prima, più ampia, quella delle argille più coriacee, è di natura pianeggiante e si estende orizzontalmente lungo l’entroterra compreso tra Desenzano, Sirmione, una parte del comune di Pozzolengo e Peschiera.

È questo il cuore pulsante della denominazione, che tra Rovizza e Lugana, frazioni depositarie dello stile più “lacustre” e minerale del Lugana, trova le sue zone più storiche ed elettive, anche se nel tempo l’estensione del vigneto ha dovuto qui fare i conti con le esigenze del mattone per il business turistico.

Nella parte veneta del Lugana, quella più orientale, c’è come detto il riferimento di un solo comune, Peschiera del Garda, che però contempla al suo interno una delle sottozone più interessanti, quella di San Benedetto di Lugana, vero e proprio “cru” della denominazione.

La seconda zona, di natura più collinare, si allunga dalla celebre Torre Monumentale di San Martino della Battaglia lungo una duplice direttrice: da un lato verso Pozzolengo e dall’altro verso Lonato.

Qui le argille si fanno più sabbiose; i rilievi più ondulati e dolci, con altitudini che non superano i 130 metri; i terreni più morenici (soprattutto verso Lonato), con buona presenza di elementi ghiaiosi; i vini meno minerali, più acidi e voluminosi.

Una vocazione internazionale

Da sempre identificato con una delle riviere più belle del mondo, quella del lago di Garda, il Lugana è riuscito a tradurre questo considerevole appeal turistico in una lungimirante e consistente attività di esportazione, dapprima penetrando in quei mercati (primo fra tutti la Germania) che, proprio grazie al turismo, hanno da sempre frequentato il magico mondo di Desenzano, Sirmione e Peschiera, e poi riuscendo a estendere la sua rete di vendita – anche grazie all’instancabile lavoro dei produttori/imprenditori della zona, spesso presenti nelle principali manifestazioni fieristiche

internazionali – in paesi più lontani, come quelli del sud-est asiatico (Cina e Giappone), senza dubbio meno legati al territorio d’origine.

Oggi il Lugana – soprattutto con la versione “base” (Spumante e Superiore rappresentato infatti solo il 10% del volano complessivo) – destina all’estero il 50% della propria produzione, ed è in assoluto il vino più esportato della Lombardia.

Il successo di questa vocazione internazionale è tutta nella qualità di un prodotto unico, raffinato e moderno, immediato e complesso, il cui ottimo rapporto qualità/prezzo è in grado di fidelizzare il cliente a tutti le latitudini del pianeta.

 

Art. 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

Sede Legale e Uffici Centrali: VALORITALIA Srl Società per la certificazione delle qualità delle

produzioni vitivinicole italiane

Via Piave, 24

00187 ROMA

Sede Operativa VALORITALIA Sop N. 10

Caserma Artiglieria di Porta Verona

37019 Peschiera del Garda VR

Telefono 045-9585450, Fax 045-8445434;

E-mail alfonso.pachera@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

VIGNETI PADENGHE SUL GARDA

VIGNETI PADENGHE SUL GARDA

RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO

GARDA BRESCIANO

D.O.C.

D.P.R. 17 aprile 1990

Modifica Decreto 26 giugno 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1) Il vino “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” bianco deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni Riesling Italico e/o Riesling Renano presenti nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare con esclusione di uve di vitigni aromatici.

 

2) I vini “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano”  rosso e chiaretto devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Groppello (nei tipi Gentile, S. Stefano e Mocasina) 30-60%;

Sangiovese 10-25%;

Marzemino (Berzemino) 5-30%;

Barbera 10-20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%.

 

3) Il vino “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” Groppello deve essere ottenuto dalle uve

provenienti da vitigni costituiti dal vitigno

Groppello (nei tre tipi: Gentile, Groppellone e Mocasina) minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino in misura non superiore al 15%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Capo Valle, Idro, Treviso Bresciano, Provaglio Valsabbia, Sabbio Chiese, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe del Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione.

 

Per il “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” bianco sono da considerarsi non idonei, ai fini della iscrizione nell’albo di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni compresi nei seguenti perimetri relativi alla zona sud del lago di Garda e facenti già parte delle denominazioni di origine controllata

“S.Martino della Battaglia” e “Lugana”:

1)a zona da escludere è delimitata a nord dal lago di Garda e, per le altre direzioni da una linea che segue il confine comunale di Sirmione ad est, che partendo dal lago segue il confine della provincia di Brescia fino a località Rondinelli; a quota 94, da cui segue ancora il confine della provincia verso sud fino alla strada di Pozzolengo.

Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell’Irta, Ballino e fino a km 11 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all’altezza di quota 121; da qui segue la strada per Ferrarono quella che verso nord e nord-est, porta Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, c.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S.Pietro.

Da S.Pietro, il limite procede verso nord sulla strada che passando da c.na Venga giunge sulla autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a c.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, c.na Tese e a nord di Villa Arriga giunge al lago di Garda;

 

2) partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l’abbandona per seguire la strada che andando verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto l’autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S.Cipriano.

Passa in fianco a S.Cipriano sempre seguendo la strada, fino alla carrareccia che va in direzione di c.na Gerardi (quota 206) quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso c.na Gerardi fino ad intersecare la strada che la Lonato porta a Castel Venzago.

Segue questa strada fino a località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodonella.

Da Brodonella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota 163.

Da quota 163 il confine taglia in linea fino a c.na Puledra. Scende da c.na Puledra fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto Monte Nuvolo e arriva a le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di Sopra e da Malocco di Sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l’autostrada Serenissima in prossimità dell’ex convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.

 

Articolo 4

Norme di viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo soltanto i vigneti pedecollinari e collinari, di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 350 metri s.l.m. e con esclusione di terreni pianeggianti umidi.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3.500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.

I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ tuttavia ammessa l’irrigazione come mezzo di soccorso a condizione che sia effettuata conformemente alle disposizioni di carattere tecnico impartite dalla Regione Lombardia.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” non deve essere superiore a

11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti: nuovi impianti:

1° anno: produzione rivendicabile zero;

2° anno: produzione rivendicabile zero;

3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare;

sovrainnesti:

1° anno: produzione rivendicabile zero;

2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;

3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata

cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 68%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme di vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nell’art.3 e comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell’ambito del territorio della provincia di Brescia.

Tuttavia è facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire, su richiesta, che le operazione di vinificazione siano effettuate anche nei territori delle provincie di Verona e Mantova, limitrofi alla provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino

“Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” bianco

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.;

“Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” chiaretto e rosso

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.;

 “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” Groppello

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

 “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” avente diritto alla menzione “superiore”

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche costanti e leali, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, fra cui la pratica della rifermentazione tipo “governo uso toscano” da effettuare con l’osservanza delle vigenti disposizioni, limitatamente al “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” rosso.

Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario viticolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

Per la produzione del vino “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.

Il periodo d’invecchiamento decorre dal

1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” può essere riservata per designare il vino spumante Rosè o Rosato ottenuto con mosti e vini base provenienti dai vigneti di cui all’art.2, par 2 che rispondono alle condizioni previste dal disciplinare e utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale atti a produrre il tipo brut o extra brut.

Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire nell’ambito del territorio delle province di Brescia e Verona.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione del tipo spumante naturale devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.

In tal caso devono essere oggetto di specifica denuncia da parte dei produttori e possono essere destinate solo alla produzione del tipo spumante rosato della denominazione di origine controllata “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano.

 

Articolo 6

Caratteristiche vini al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco:

colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante;

profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico;

sapore: delicatamente amarognolo, vellutato con leggera vena salina;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto:

colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;

profumo: delicato e gradevole;

sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso superiore:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

 

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello:

colore: rosso rubino con note violacee;

profumo: intenso di frutti rossi e fiori;

sapore: gusto fresco e sapido, tannicità delicata;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso, fruttato caratteristico;

sapore: vellutato,sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello superiore:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso, fruttato caratteristico;

sapore: vellutato,sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

 

«Riviera del Garda Bresciano» «Garda Bresciano» rosé o rosato:

spuma sottile con grana fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante con sentore fruttato quando è spumantizzato con il metodo Charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;

sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

residuo zuccherino: non superiore a 15,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

Il vino “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” rosso e Groppello avente diritto alla menzione “superiore”, all’atto dell’immissione al consumo dovrà avere

un tutolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,00% vol.

ed aver superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

un anno

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Il vino “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” rosso, imbottigliato entro il

31 dicembre dell’annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine “novello”

purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Il tipo spumante naturale del vino “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” rosato o rosé all’atto dell’immissione al consumo dovrà avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol.

e la sua acidità totale dovrà essere inferiore al 6,00 g/l.

 

Articolo 8

Confezioni e chiusure

Alla denominazione di origine controllata “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi riserva, fine, scelto, selezionato e simili.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

L’indicazione dell’annata di produzione è obbligatoria per il “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano  Groppello e per il “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” designato con la menzione “superiore” o designato con la menzione “novello”.

L’indicazione del colore per il tipo spumante naturale del vino “Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano” deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i termini rosato o rosé.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Per Riviera del Garda, nel particolare aspetto agronomico che qui viene preso in considerazione, si intende la plaga viticola della provincia di Brescia che occupa la parte occidentale dell’anfiteatro morenico Benacense e, più precisamente, il territorio Gardesano delle coline moreniche comprese fra la riva di Salò e Desenzano ad oriente ed il corso del fiume Chiese ad occidente.

Per il microclima ambiente, non vi sono limiti estremi che inibiscono la coltivazione della vite. Per quanto concerne invece la somma delle calorie che influenzano la vite nel periodo vegetativo, possiamo senz’altro ritenere la zona omogenea, così pure per le altre meteore.

Fattori umani rilevanti per il legame

Questo territorio corrisponde esattamente a quella zona che, per ragioni storico-economiche, si differenziava da tutte le altre del Garda e veniva denominata come “Riviera del Garda” dove la “R” veniva scritta con la lettera maiuscola, dando alla parola “Riviera” un significato specifico che indicava e indica ancora oggi, quel particolare territorio.

Tutto ciò che in esso veniva prodotto, si commercializzava con la denominazione di origine ed è per questo che ancora oggi i prodotti locali, quali, limoni, olio, alloro e vino, si distinguono con l’aggettivazione “Riviera del Garda”.

I vini Rossi prodotti nella Riviera del Garda che sempre sono stati l’orgoglio della produzione agricola di questa zona, son andati, nel tempo, delineandosi nettamente in tre tipi: il “Riviera del Garda Rosso”, il “Riviera del Garda Rosso Superiore” e il famoso “Riviera del Garda Chiaretto”.

Per confermare l’uso di queste denominazioni, basta sfogliare i cataloghi di alcune delle più accreditate Esposizioni e Concorsi Vinicoli.

Anche nella tradizione popolare è ben preciso il concetto e il tipo dei vini della Riviera del Garda e ne è la prova il fatto che, aggirandosi nelle trattorie, osterie o ristoranti chiedendo il vino della Riviera, ci si vede servire, senza possibilità di equivoci, quel determinato vino.

Il terreno agrario della zona di produzione dei vini “Riviera del Garda” è costituito da un mosaico di diversa natura e origine, che non si può convenzionare o descrivere in modo rapido, senza suscitare incertezze o dubbi.

 

b) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Il Garda Bresciano o Riviera del Garda Bresciano Bianco assume aromaticità delicate più o meno intense a seconda delle percentuali dei due vitigni. Armonico, equilibrato e fresco, leggermente ammandorlato.

Il Garda Bresciano o Riviera del Garda Bresciano Chiaretto è sicuramente il vino più originale e caratteristico della Denominazione, unico nelle sue piacevolissime caratteristiche, ottenuto dalle uve rosse del Garda Bresciano o Riviera del Garda Bresciano rosso, ma vinificato in modo da ottenere un vino dal colore rosato “petalo di rosa” con una sorprendente aromaticità floreale e di frutti di bosco, accompagnata da una giusta acidità che determina una grande freschezza di sensazioni gustative e una buona struttura.

Il Garda Bresciano o Riviera del Garda Bresciano Groppello, ottenuto dall’omonima uva, considerata una rarità enologica in quanto coltivata solo in Valtenesi, sulle pendici delle splendide colline del lago di Garda; se ne riconoscono tre biotipi di pregio, il Gentile, il Mocasina ed il Santo Stefano.

È il vino più tipico della zona, un rosso delicato e di pronta beva, speziato con note fruttate, vellutato e piacevole, che si accompagna a primi saporiti, a piatti di carne di tutti i tipi e a formaggi di media stagionatura. Scegliendo i vigneti migliori e talvolta a seguito di attenta cernita delle uve, dopo un invecchiamento di almeno due anni si ottiene il “Riserva”, prodotto più ricco, intensamente speziato di spezie dolci, corposo, di ottimo spessore gustativo, sempre molto avvolgente ma dalla tannicità morbida, adatto al medio invecchiamento.

Il Garda Bresciano Novello: dalla particolare ed elaborata tecnica di vinificazione obbligatoria per ottenere questo gioioso vino, detta “macerazione carbonica”, condotta sulle uve rosse locali, si sprigionano strabilianti profumi di piccoli

frutti di bosco, sapori freschi e delicati.

 

c) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Per meglio comprendere la natura di questo terreno, è bene rifarsi alla sua lontana origine.

Diverse furono le invasioni glaciali che formarono l’anfiteatro morenico del Lago di Garda, intercalate da grandi alluvioni che portarono ad una varia e complessa costituzione del terreno in generale e del terreno agrario in particolare, tenendo conto anche delle disgregazioni e decomposizioni delle rocce di base che vanno dagli gneiss ai calcari, dal granito ai porfidi alle arenarie, le quali sono tutte rocce costitutive del bacino idrologico del Chiese, del Garda e dell’Adige, i cui ghiacciai e le cui alluvioni, incontrandosi e sovrapponendosi, crearono l’anfiteatro morenico.

Ma la complessità non è dovuta solo alla difformità delle rocce madri, bensì al loro grado di disfacimento e dilatazione, ed alla ricostituzione dei vari sedimenti.

Come risultato grande importanza assume il “ferretto”, dovuto in gran parte alla decalcificazione in loco della morena; la permanenza, nelle zone più elevate e nelle cime collinari, di masse ghiaiose prevalentemente calcaree e pressoché nude, sia a causa del periodo morenico cui appartengono, che al dilavamento accennato; le formazioni di terreni finissimi e chiari, costituiti da fanghiglia emergente delle morene profonde, i sedimenti lacustri di natura solitamente argillosa creati, insieme con i circostanti terreni, da laghi scomparsi o dallo stesso Garda che si è ritirato abbassandosi; i giacimenti spesso stratificati di ghiaia, di sabbia più o meno fine e dipendenti dalle alluvioni preglaciali ed interglaciali.

Non solo questi terreni variano la latitudine anche per superfici molto ridotte, ma anche in profondità.

Basta infatti, in alcuni casi, un’aratura più profonda del solito, per mettere in evidenza strati sottostanti di natura completamente diversa.

La configurazione di questa zona è, in grandi linee la seguente: un conglomerato di natura morenica spartito nei sensi di maggior diametro da un crinale di colline che da una parte degrada verso il lago e dall’altra verso il fiume Chiese.

L’andamento dei due versanti è molto vario, ricco di dossi, vallette e piccole conche, riempite per colmata naturale a spesa delle piccole particelle del terreno dilavato dai crinali sovrastanti.

Ne consegue un aspetto molto vario con zone più o meno ripide e scoscese, dilavate, al piede delle quali si aprono “falsopiani” più o meno estesi, ricchi di particelle fini.

E’ da notare che alcune di queste vallette erano sedi di laghi post-glaciali ed ancora oggi, durante scassi profondi, affiorano palafitte e testimonianze di una antica vita lacustre.

Questo aspetto vario si ripete sovente anche nell’ambito di una stessa azienda, data la conformazione frastagliata del terreno.

Ai fini di mantenere la costanza e la tipicità della produzione in tutta la zona, si intendono mantenere i vitigni tradizionali e le proporzioni tra di essi suggerite dal risultato finale del vino e di regolarsi, di volta in volta, a seconda della componente apportata ad ogni singolo vitigno.

Come vitigni fondamentali, sempre nel rispetto delle tradizioni e insostituibili, vengono indicati il Groppello e il Marzemino.

Le pratiche enologiche impegnate nella vinificazione, affinamento e conservazione di questi vini, sono quelle tradizionali e relazionali della zona, con le dovute varianze dettate anno per anno a secondo dell’uva, ai fini di mantenere uniforme, costante e tipico il prodotto.

Il Disciplinare di produzione valorizza appieno le tradizioni locali, proponendo diverse tipologie di vini che, mantenendo elevati standard qualitativi, rispecchiano la variegata realtà viticola ed enologica collinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L -

Sede Centrale:

via C. Pisacane, 32

60019 Senigallia (AN) - Italia

Tel. (+39) 0717930179 | fax (+39) 0717910043

Unità operativa di Brescia:

via Volturno, 31

25122 Brescia (BS) – Italia

Tel (+39) 030 3733069 | fax (+39) 030 316132

e-mail: pianocontrolli@imcert.it

L’ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L Unità operativa di Brescia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

VIGNETI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

 

S. MARTINO DELLA BATTAGLIA

D.O.C.

Decreto 22 giugno1998

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia” è riservata ai vini bianco e liquoroso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia” è riservata al vino ottenuto, da uve provenienti, nell’ambito aziendale, dal vitigno: 

Tocai friulano (Tai o Friulano)           minimo 80%

Possono concorrere alla produzione del vino a DOC “San Martino della Battaglia” per un massimo del 20% del totale anche uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona, con esclusione di vitigni aromatici.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia” comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di:

Sirmione, Desenzano, Lonato, Pozzolengo;

In provincia di Brescia

Peschiera sul Garda

In provincia di Verona

 

Tale zona è così delimitata:

partendo da quota 70 in prossimità del km. 267 della strada statale n. 11, la linea di delimitazione segue la riva sud del lago di Garda fino ai Cappuccini, ad ovest di Peschiera sul Garda. Procede quindi verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per casc. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est di casc. Gozzetto fino a giungere all’autostrada della Serenissima. Attraversa l’autostrada, il limite procede a sud – ovest sulla strada che passa i Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a casc. Boschetti e a casc.  Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada Pozzolengo, Ponte dell’Irta, Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord – est fino all’altezza de il Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord – est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Novo, casc. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da casc. Venga giunge sull’autostrada della Serenissima, segue questa verso est fino a casc. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliacco, Pigna. Moie, casc. Tese e a nord per Villa Arriga, giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km. 267 della strada statale n. 11.

 

E’ inoltre da considerare zona di produzione del vino a DOC “S. Martino della Battaglia”

Il territorio compreso nei confini qui appresso indicati: 

partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l’abbandona per seguire la strada che andando verso sud, passa per Casetta e quindi passa sotto l’autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano.

Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada fino alla carrareccia che va in direzione di casc. Gerardi (quota 206), quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso casc. Gerardi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino in località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota 163. da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a casc. Pulecra. Scende da casc. Pulecra per il sentiero fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto M. Nuvolo e arriva a le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di sopra e da Malocco di sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l’autostrada della Serenissima in prossimità dell’ex Convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione di Lonato.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia” di cui all’art 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art 15 della legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona esposizione su terreni di natura prevalentemente calcareo argillosa, misti a buona parte di scheletro e similari.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.000 calcolati sul sesto d’impianto.

E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell’invaiatura per un massimo di due interventi all’anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore rispettivamente:

           

“S. Martino della Battaglia”: 11,50 t/ha;

“S. Martino della Battaglia liquoroso”: 8,00 t/ha.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c. “S. Martino della Battaglia” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione non superi del 20%  i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve nel limite del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC. “S. Martino della Battaglia” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.;

quelle destinate alla vinificazione del vino a DOC  “S. Martino della Battaglia liquoroso” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.;

La regione Lombardia, d’intesa con la regione Veneto, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazione professionali di categoria e l’ente di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno si sono verificate, può stabilire con proprio decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale di tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle C:C:I:A:A: di Brescia e di Verona.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’ambito dell’intero territorio amministrativo delle province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e di Verona, nella regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all’affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia” può essere utilizzata per designare il tipo liquoroso ottenuto mediante l’alcolizzazione del mosto di base, anche parzialmente fermentato. Per detta tipologia è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o impiego di mosti che siano oggetto di concentrazione.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per entrambe le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“S. Martino della Battaglia”:

colore: giallo citrino tendente al dorato con l’affinamento;

profumo: evoluto, intenso, caratteristico;

sapore:            fresco, secco o rotondo, con retrogusto leggero di mandorla

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l.;

 

“S. Martino della Battaglia” liquoroso:

colore: giallo tendente al dorato con l’affinamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore:            gradevolmente dolce, vellutato, armonico e generoso, con leggero retrogusto di mandorla, eventualmente con sapore di legno derivante dall’affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

zuccheri residui non inferiori a:         40,00 g/l.;

acidità totale minima: 4,00 g/l.;

estratto secco netto minimo: 17,00 g/l.;

 

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “S. Martino della Battaglia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva “vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispettivi vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10/02/1992, n.164, tenuto rispettivamente presso le C.C.I.A.A. di Brescia e di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992.

Sulle bottiglie contenenti vini a DOC “S. Martino della Battaglia” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento       

 

Il vino a denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia” può essere immesso al consumo in contenitori di qualunque capacità. Qualora venga confezionato in recipienti da 0,375 a 3 litri, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero. Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 per specifiche esigenze commerciali possono avere la chiusura a vite.

Il vino a denominazione di origine controllata “S. Martino della Battaglia” liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore a litri 1,00 e con tappo di sughero.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Collocata a cavallo tra le province di Verona e Brescia, S. Martino della Battaglia è una zona di grandissimo interesse per le famose vicende storiche che l’hanno segnata, una piccola nicchia geopedologica e climatica, al confine tra le colline moreniche e l’entroterra a sud del lago di Garda, zona particolarmente beneficiata dalle favorevoli condizioni climatiche determinate dalla grande massa del bacino del Lago di Garda che da sempre ha favorito il rigoglioso sviluppo dei vigneti che si stendono sulle sue rive.

Oggi si attuano ben precise distinzioni tra i vini prodotti a sud, a nord, ad est e ad ovest del lago: un tempo, invece, venivano definiti tutti vini "retici", una generalizzazione avallata da autori importantissimi come Plinio e Virgilio.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Martino della Battaglia" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona esposizione su terreni di natura prevalentemente calcareo argillosa, misti a buona parte di scheletro e similari.

Fattori umani rilevanti per il legame

Questa zona in particolare, famosissima per il suo vino bianco, ha una storia viticola che si suddivide in due periodi: il primo, che va dall’antichità più remote fino a una sessantina di anni fa, legato al Lugana vero e proprio, ed un secondo, più recente ove si inserisce il Tocai.

Nessun geografo o storico aveva, in passato, delimitato i confini di questa zona, ma la zona si identificava nella struttura del suo terreno e dal vino che in essa veniva prodotto.

Il terreno agrario aveva bordi molto frastagliati e, vicino ad un nucleo centrale e ben identificabile, vi erano lingue di terreno ed isolette esterne al perimetro centrale che ne hanno sempre impedito una netta delimitazione.

Gli agricoltori della zona coltivarono, con fortuna, il vitigno Trebbiano nell’argilla della Lugana, espandendo la coltivazione dal centro verso la periferia, tuttavia le caratteristiche del vino ottenuto alla periferia, legate essenzialmente alla natura del terreno, quando si usciva dal terreno tipico, venivano perse irrimediabilmente.

Pertanto in questa zona il Lugana, tranne quello prodotto nelle isole di terreno uguali a quello della Lugana vera e propria, non era di qualità simile al vero vino Lugana, e portandone il nome, si penso che con il tempo si sarebbe creato confusione nel consumatore.

Così l’ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Brescia, preoccupato di salvaguardare il buon nome del Lugana e di permettere la coltivazione della vite in questa zona,

fortemente vocata, consigliò, dopo accurati esami dei vigneti esistenti in zona, il vitigno “Tocai Friulano”, determinando così il nuovo periodo.

 

b) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Grazie alle basse produzioni ed alle raffinate tecniche di vinificazione si ottengono vini dalle piacevolissime caratteristiche aromatiche.

Bianco secco ove le fresche note floreali tipiche del vitigno vengono esaltate dalla perfetta maturazione delle uve, il S. Martino della Battaglia è contraddistinto da una moderata acidità, un sapore fresco, secco rotondo, con retrogusto leggero di mandorla e un profumo evoluto, intenso, caratteristico.

Il San Martino della Battaglia” liquoroso, vino fortificato di eccezionale pregio, che evoca i profumi del miele, della frutta secca, dei canditi e presenta equilibri e contrasti inaspettati tra gusti che si esaltano a vicenda.

 

c) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

In questa zona, tra le colline di San Martino della Battaglia, residuo morenico delle precedenti glaciazioni, in cui rimase il detrito della morena profonda, finissimamente macinato, di aspetto simile a quello che tutt’ora si trova nei ripiani più bassi della costiera, commisto a piccole quantità di argilla dando al terreno una elevata compattezza, il Tocai friulano ha trovato il suo ambiente di elezione, tanto da essere sopravvissuto nel tempo a tutte le influenze esterne che hanno diffuso in zona anche altre varietà bianche e rosse.

Il motivo della conservazione del Tocai da parte dei viticoltori locali si deve sicuramente ricercare nelle soddisfazioni qualitative che questo vitigno fornisce e non certo per l’aspetto quantitativo delle produzioni, sempre molto limitate. Proprio sui colli talvolta quasi completamente sassosi il vitigno si è perfettamente adattato ed esprime il massimo delle sue potenzialità.

Il Tocai friulano ha trovato in questa area ristretta (i vigneti atti a produrre questo vino si estendono per poco piu' di 70 ettari) terreni calcareo-argillosi che ben si prestano ad un suo sviluppo ottimale, riuscendo ad esprimersi in un vino bianco che, associando finezza ed eleganza ad una buona struttura, occupa un ruolo di rilievo nel ricco panorama enologico di questo territorio.

La produzione della tipologia San Martino della Battaglia liquoroso merita un approfondimento storico. In passato era stata trascurata anche per la poca fortuna cui erano andati incontro questi tipi di vini, oggi ritornata all’attualità. Infatti agli inizi degli anni 80 si pensò di produrre nuovamente un vino da Dessert partendo dalle uve sovramaturate di Tocai San Martino della Battaglia doc raccolte con vendemmia tardiva.

Una volta tale vino era ben conosciuto ma se ne erano completamente perse le tracce ( "A Lonato - 5 leghe a est di Brescia - si prepara un vino liquoroso celebre in Italia: ha il colore dell'oro, dolce senza essere acre nè vuoto, grande finezza ed un profumo molto soave...il vino che si paragona al Tocai e che si dice essere superiore al vino di

Cipro, è la ricchezza dei vigneti della bassa Riviera del Garda" - da "TOPOGRAPHIE DE TOUS LES VIGNOBLES CONNUS" di A. JULIEN-PARIGI, 1822. )

Furono esaminate varie modalità di produzione per poi definire quella che è la tecnica di lavorazione attuale, (cosi come codificata –in seguito - dal disciplinare che regola la D.O.C., ottenuta, a partire dal 1990, dopo averne dimostrato la storicità.)

Da tale data è iniziata la produzione destinata alla vendita superando la fase sperimentale degli anni precedenti. Fondamentale, per la qualità del prodotto, è partire da uve molto sane e sovramaturate - ma non passite - di Tocai di San Martino doc. L'uva di Tocai – a maturazione precoce di primo periodo - è molto sensibile a muffe, botrite e marciume.

Una raccolta tardiva invece di migliorare la qualità, può portare alla perdita del prodotto.

E' necessario perciò selezionare bene l'uva da lasciare sulla pianta e scegliere vigneti particolarmente ben esposti. Si

presta bene a tale scopo un vigneto di nostra proprietà di 1 ha circa esposto a sud-ovest sul crinale di una collinetta arida e sassosa oltre che ventosa: in tali condizioni la botrite in annata favorevole tende a dare origine alla "muffa nobile".

L'uva - prodotta con avarizia - è raccolta in cassette e ancora selezionata. Il mosto viene estratto con una pressatura pneumatica molto soffice, e - debitamente pulito - è raffreddato a 5/6 gradi; a tale temperatura si avvia una lentissima

fermentazione.

La raffinata tecnica di produzione di questo vino liquoroso che prevede anche un lungo affinamento e l'aggiunta di una percentuale dal 10 al 15% di vino di annate precedenti tenuto in barrique, consente di mantenere alcuni profumi ed aromi primari dell'uva di Tocai.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L -

Sede Centrale:

via C. Pisacane, 32

60019 Senigallia (AN)

Italia

Tel. (+39) 0717930179 | fax (+39) 0717910043

Unità operativa di Brescia:

via Volturno, 31

25122 Brescia (BS)

Italia

Tel (+39) 030 3733069 | fax (+39) 030 316132

e-mail: pianocontrolli@imcert.it

L’ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L Unità operativa di Brescia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti

beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 4).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI MONIGA DEL GARDA

VIGNETI MONIGA DEL GARDA

VALTENESI

D.O.C.

Decreto 14 luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

1.La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  previsti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Valtenesi"

"Valtenesi" chiaretto.

 

Articolo 2

Base ampelografica

1.I vini a denominazione di origine "  Valtenesi"  nelle  tipologie rosso e chiaretto  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti composti in ambito aziendale da:

Groppello nei tipi “Gentile” e/o “Mocasina”:  minimo del 50%;

possono concorrere  alla  produzione  di  detti  vini,  da  sole  o congiuntamente fino ad un massimo del 50% ,  le  uve  dei  vitigni  a bacca rossa idonei alla coltivazione per  la  provincia  di  Brescia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011,e con l'esclusione dei vitigni a bacca  rossa  di  cui all'allegato  4   del   DM   23/12/2009   che   potranno   concorrere

complessivamente nella misura massima del 10 %.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La  zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di   origine controllata «Valtenesi» , comprende l'intero territorio dei  seguenti comuni in provincia di Brescia,  caratterizzati  dal  microclima  del lago di Garda:

Salò, Roé Volciano, Villanuova sul  Clisi,  Gavardo, S.Felice del Benaco,  Puegnago  del  Garda,  Muscoline,  Manerba  del Garda, Polpenazze del Garda,  Moniga  del  Garda,  Soiano  del  Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.

 

Comprende inoltre parte dei territori  dei  comuni  di  Lonato  del Garda e di Desenzano del Garda, 

ricadenti  all'interno  della  linea ideale  di  delimitazione  che,  partendo  dal  lago  di  Garda,   in corrispondenza al confine amministrativo tra Lonato  e  Padenghe,  si dirige verso ovest seguendo il confine stesso.  Tale  linea  prosegue poi seguendo il confine amministrativo tra Lonato e Calvagese;  devia poi verso sud e segue il confine amministrativo prima  tra  Lonato  e Bedizzole, poi tra Lonato e Calcinato fino ad incontrare  l'autostrada  "Serenissima".

Il confine prosegue quindi lungo l'autostrada in direzione  est  fino all'altezza del sottopassaggio che congiunge via Arcangelo da  Lonato con via Pré; a questo punto la linea segue la via Pré  in  direzione sud, poi segue la via san Polo la quale piegando prima  verso  ovest, poi verso sud, conduce alla via Malocco sopra.

Con essa si identifica e prosegue lungo la via Malocco sotto fino all' abitato di Esenta.

La linea prosegue ancora in direzione sud seguendo la via Staffolo fino  all'incrocio con la via Slossaroli; segue ora  detta  via  in  direzione  est,  si allinea quindi a nordest lungo la via Fornaci dei Gorghi  e  prosegue quindi in direzione nord lungo la provinciale del Benaco fin oltre le arcate  del  viadotto  ferroviario  nell'abitato  di  Desenzano  ove,

piegando prima ad est e poi a  nord,  arriva  al  lago  in  località Desenzanino.

Il confine segue poi  la  riva  del  lago  in  direzione nordovest fino a congiungersi al punto di partenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla produzione  del  vino  a   denominazione   di   origine   controllata "Valtenesi"  devono  essere  quelle  tradizionali   della   zona   di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a  conferire  alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini  dell'iscrizione  allo schedario viticolo  unicamente  i  vigneti  situati  in  terreni  con giacitura pede-collinare e collinare di buona esposizione.

I sesti d'impianto e i sistemi di potatura (corti  e  medi)  devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare  le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

La forma  di  allevamento  dei  nuovi  impianti  dovrà  essere  la spalliera; è però consentita l'iscrizione allo  schedario  viticolo di  vigneti  esistenti  alla  data  di  pubblicazione  del   presente disciplinare strutturati con forme di  allevamento  diverse,  purché non espanse.

Per i vigneti di nuovo impianto o reimpianto, la densità di piante non può essere inferiore a 4.400  ceppi  per  ettaro,  calcolata  sul sesto di impianto; per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sarà sufficiente una densità  di  piante non inferiore a  3.200  ceppi  per  ettaro,  calcolata  sul  sesto  di impianto.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita  l'irrigazione come mezzo di soccorso.

 

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e  per  i  sovrainnesti devono essere le seguenti:

1° anno di  impianto  meglio  identificato  con  la  prima  foglia:

produzione zero;

2° anno di impianto meglio  identificato  con  la  seconda  foglia:

produzione zero;

3° anno di  impianto  meglio  identificato  con  la  terza  foglia:

vigneto a pieno regime produttivo;

1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;

2° anno dal sovrainnesto: vigneto a pieno regime produttivo.

 

Per i vigneti a pieno regime produttivo, la  resa  massima  di  uva ammessa per la  produzione  del  vino  "Valtenesi"  non  deve  essere superiore a 11,00 tonnellate per ettaro.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata  cernita  delle  uve, purché la produzione non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi. 

La regione  Lombardia,  con  proprio  decreto,  anche  su  istanza   del consorzio   di   tutela   riconosciuto   e delegato,   sentite   le organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della  vendemmia, tenuto conto  delle  condizioni  ambientali,  di  coltivazione  e  di mercato, può stabilire  un  limite  massimo  di  produzione  di  uva

rivendicabile per ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Valtenesi" al momento della  raccolta,  nel  loro insieme devono assicurare

un titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo di 11,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, eventuale appassimento, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della  zona di  produzione  delle  uve  di  cui  all'articolo  3;  tuttavia,   è consentito che tali operazioni siano effettuate anche entro  l'ambito dei seguenti comuni:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera,  Lonato,  Desenzano  del Garda, Pozzolengo, Sirmione.

Per i vini a denominazione di origine "Valtenesi", la resa  massima dell' uva in vino finito

non deve essere superiore al 68%.

Qualora superi detto limite ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione  di  origine  per tutto il prodotto.

Per la produzione del vino "Valtenesi" nella  tipologia  chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita  con  breve  macerazione  delle bucce .

Per i vini a denominazione di origine  "Valtenesi"  è  ammessa  la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà di  uve che concorrono alla denominazione di origine.

Il  coacervo  dei  vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere  effettuato  nella cantina del vinificatore  e  comunque  prima  della  richiesta  della certificazione per l'immissione al consumo.

Per i vini a denominazione d'origine  "Valtenesi"  l'immissione  al consumo potrà avvenire esclusivamente  a  partire  dal  1  Settembre successivo alla vendemmia per la tipologia "rosso",

dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia "chiaretto".

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Valtenesi» all' atto della  immissione  al  consumo  devono  corrispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

"Valtenesi" tipologia rosso:

colore: rosso rubino,  anche  intenso,  brillante  con  eventuali riflessi granati con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;

sapore: sapido, fine, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Valtenesi"chiaretto:

colore: rosa piu' o meno intenso talvolta con riflessi  rubino  o lievemente aranciati;

profumo:  caratteristico,  fine,  intenso  con  eventuali  sentori floreali e fruttati;

sapore:  da  secco   ad   abboccato,   fresco,   sapido,   fine, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Qualora nelle fasi  di  vinificazione  e  maturazione  dei  vini  a denominazione di origine controllata "Valtenesi"  vengano  utilizzati contenitori di legno il  vino  potrà  presentare  lieve  sentore  di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Valtenesi" è obbligatorio riportare l'annata di produzione .

Per la designazione del vino a denominazione di origine controllata "Valtenesi" tipologia rosso non è  ammesso  riportare  l'indicazione "rosso".

Nella designazione dei vini a denominazione di origine  controllata "Valtenesi" può essere utilizzata la menzione "vigna", a  condizione che sia seguita dal relativo toponimo,

che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'apposito schedario  viticolo, 

che  la vinificazione e la  conservazione  del  vino  avvenga  in  recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga  riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei  documenti  di accompagnamento.

E' inoltre consentito, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive di cui all' allegato elenco positivo.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine  controllata  "Valtenesi"  devono essere immessi al consumo in  bottiglie  di  forma  tradizionale,  in vetro, aventi capacità previste dalla legge, non superiore  a  litri 9, con chiusura idonea alla conservazione ed all'affinamento del vino contenuto, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a  strappo

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

I confini naturali della Valtenesi e a maggior ragione quelli vocazionali, non sempre tengono conto di quelli amministrativi che talora si estendono o si restringono in zone atipiche o marginali.

Partendo da occidente e dal rilievo esterno più elevato della sponda sinistra del Chiese, grosso modo ci si spinge a Nord in territorio di Salò e a Sud di Lonato avendo a est il lago di Garda.

Le rocce, prevalentemente sedimentarie, hanno costruito nei millenni la copertura esterna, dalla fascia formatasi in origine, in manti più o meno profondi depositatisi nel Mezosoico e nel Cenozoico sui fondi marini.

Le ultime due glaciazioni con le loro fasi alterne hanno poi modellato con le disposizioni moreniche quelle ondulazioni emergenti in colline dolci, raccordate in convalli poco profonde e degradanti a lago in successione di limitate pianure morfologicamente aggraziate e sommamente armonizzate nella pluralità della loro variegazione paesaggistica vegetale, naturale o artificialmente indotta.

La successione delle cerchie moreniche evidenzia in forme mirabilmente accattivanti, rilievi tondeggianti, fresche vallecole, brevi distese lievemente ondulate e verdeggianti e sommità degradanti spesso orlate da filari svettanti di cipressi. La memoria geologica degli “ scaricatori glaciali” conserva ancora oggi incastonati piccoli bacini a Sovenigo, al Lucone e a Chizzoline con relative stupende variegazioni floristiche.

In quella originaria matrice geologica intrinsecamente determinata dai molteplici avvenimenti che ne hanno modellato la struttura nel corso dei millenni, si sono sviluppate consociazioni di elementi floristici spontanei condizionate dalla peculiarità del microclima locale e solitamente agglomerate in entità di varie dimensioni.

Parallelamente, le diverse spinte socio economiche della componente artificiale antropica, hanno realizzato in cicli variabili nello spazio e nel tempo colture legnose ed erbacee diverse, sostanzialmente scelte in relazione ad una iniziale economia di consumo, ma successivamente legate in tutto o in parte anche ad una più vasta destinazione di mercato.

In ambedue i casi peraltro la componente della specifica matrice ambientale, quindi del terreno, del clima e delle dotazioni idriche naturali o artificiali, ha sempre giocato, un ruolo di fondamentale importanza, privilegiando affinità e selezioni elettive vegetali spontanee di tipo misto, continentale e mediterraneo, quindi diffondendo e perpetuando nei secoli la coltivazione della vite e dell’olivo, così come l’insediamento spontaneo del bosco e del manto prativo stabile.

Fattori umani rilevanti per il legame

La presenza e la colonizzazione antropica, certamente soggetta a varie e ricorrenti condizioni socio economiche, si è ovviamente giovata nel susseguirsi dei tempi delle specifiche caratterizzazioni climatiche, privilegiando la coltivazione dell’olivo e della vite sia pur non trascurando, per ovvie ragioni legate alle varie fasi economiche della Comunità Europea, quella dei cereali, delle protoleaginose e delle foraggere oggi destinate soprattutto alla commercializzazione per trasformazione zootecnica, agroalimentare o agroindustriale “no food”.

Qui come altrove, sempre e comunque, la coltivazione del suolo variamente attuata dall’uomo ha sempre esercitato una influenza fondamentale nelle diverse componenti paesaggistiche in continua evoluzione, anche attraverso l’espressione strutturale degli insediamenti agricoli.

Nel “terroir” della Valtenesi non c’è dubbio sul ruolo della partecipazione tipica del soggetto uomo nel confronto con le numerose variabili a sua disposizione a partire dalle variegate diversità delle posizioni moreniche, dei vitigni, delle loro proporzioni e comportamenti e delle plurime destinazioni finali selettive.

Senza dubbio le coltivazioni erbacee sono state e sono tutt’ora influenzate dalla corrente variabilità di mercato o dalle esigenze primarie della disponibilità alimentare in funzione dei consumi.

Tanto le specie arboree che le erbacee, significativamente rappresentate nelle plurime unità aziendali delle molteplici imprese agricole esistenti, raffigurano comunque in quest’area il più emblematico e significativo elemento di variabilità e di caratterizzazione paesaggistico-ambientale e sono intrinsecamente dotate di una primaria valenza scenografica integrata nell’insieme del territorio.

 

b) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare il vino Valtènesi presenta caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

La tipologia rosso presenta un odore vinoso, caratteristico e da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato, il sapore è sapido, fine, equilibrato, caratteristico.

La tipologia Chiaretto, sicuramente il vino più originale e caratteristico, unico nelle sue piacevolissime caratteristiche e vinificato in modo da ottenere un vino dal colore rosato “petalo di rosa” con una sorprendente aromaticità floreale e di

frutti di bosco, accompagnata da una giusta acidità che determina una grande freschezza di sensazioni gustative e una buona struttura.

 

c) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La coesistenza della vegetazione arborea spontanea o di quella artificiale a lungo ciclo culturale, unitamente alla rituale successione annuale delle diverse essenze erbacee, offre nei suoi avvicendamenti e nelle sue mutazioni fenologiche, scenari essenziali alla creazione di impareggiabili aspetti paesaggistici con le conseguenti fascinose variazioni di immagini, di forme, di volumi e di colori disseminati nella grande tavolozza del pregevole spazio territoriale.

Siffatto “prodigo climatico” incastonato nel contesto di una collocazione padano-alpina, ma con connotazioni nettamente distinte assai più mitigate e tali da potersi definire sub mediterranee, risente ovviamente nell’influenza della cospicua massa d’acqua accumulata nel bacino lacustre del Garda, pari ad un volume di circa 49 km cubi.

Poche zone dell’area prealpina morenica e lacustre esprimono connotazioni così caratteristiche del rapporto fra ambiente e vegetazione come quella della Valtenesi, epicentro della Riviera occidentale del Garda.

Qui l’evoluzione e la casualità degli eventi geomorfologici hanno determinato una spiccata e differenziata caratterizzazione assolutamente originale, celebrata da scrittori, poeti e pittori nell’esaltazione lirica degli scenari paesaggistici, ma certamente assecondata e condizionata nel fluire del tempo, da un molteplice e imponente intervento antropico.

La Valtènesi, questa area gardesana limitrofa al più grande Lago d’Italia dalla storica vocazione vitivinicola, rappresenta il fulcro produttivo, e la qualità dei vini prodotti come Doc e racchiude in sé significati che nel mondo del vino hanno grande valore: tradizione, qualità, passione per la terra.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L

Sede Centrale: via C. Pisacane, 32

60019 Senigallia (AN) - Italia

Tel. (+39) 0717930179 | fax (+39) 0717910043

Unità operativa di Brescia: via Volturno, 31

25122 Brescia (BS) – Italia

Tel (+39) 030 3733069 fax (+39) 030 316132

e-mail: pianocontrolli@imcert.it

L’ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L Unità operativa di Brescia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 4).

 

Elenco indicazioni geografiche aggiuntive

Padenghe

Moniga

Manerba

Mocasina

Portese

Polpenazze

Picedo

Puegnago

Raffa

S.Felice

Soiano

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.