Toscana › MASSA LUCCA

CANDIA DEI COLLI APPUANI D.O.C.

COLLI DI LUNI D.O.C.

COLLINE LUCCHESI D.O.C.

MONTECARLO D.O.C.

VIGNETI MONTIGNOSO

VIGNETI MONTIGNOSO

 

CANDIA DEI COLLI APUANI

D.O.C.

Decreto 17 settembre 20089

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

(Denominazione e vini)

 

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti:

 

“Candia dei Colli Apuani” bianco anche frizzante (secco e amabile);

“Candia dei Colli Apuani” Vin Santo;

“Candia dei Colli Apuani” bianco Vendemmia tardiva;

“Candia dei Colli Apuani” Vermentino bianco;

“Candia dei Colli Apuani” rosso;

“Candia dei Colli Apuani” rosato

“Candia dei Colli Apuani” Vermentino nero;

“Candia dei Colli Apuani” rosato Vermentino nero;

“Candia dei Colli Apuani” Barsaglina o Massaretta.

 

Articolo 2

(Base ampelografia)

 

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

«Candia dei Colli Apuani» bianco anche frizzante (secco e amabile), Vin Santo e vendemmia tardiva:

Vermentino bianco: minimo 70%

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 30%.

 

«Candia dei Colli Apuani » Vermentino bianco:

Vermentino bianco: minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 15%.

 

«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato:

Sangiovese dal 60 all’80%

Merlot massimo 20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 20%.

 

«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato Vermentino nero:

Vermentino nero: minimo 85%.

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 15%.

 

«Candia dei Colli Apuani » Barsaglina o Massaretta:

Barsaglina minimo 85%;

possono concorrere alla produzione dei vini con indicazione del vitigno, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Toscana in misura massima del 15%.

 

Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successive aggiornamenti.

 

Articolo 3

(Zona di produzione delle uve)

 

La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'articolo 1 e precisamente le zone viticole dei comuni di

Carrara, Massa e Montignoso,

 in provincia di Massa Carrara.

 

Tale zona è così delimitata dal km 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la città di Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano a oriente il centro abitato, pervenuto in località Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada che alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellare q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per Falce a incrociare Canale

della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi e in località Romagnano a q. 33 per la strada che si immette al q. 21 su quella per Nazzano.

Su questa prosegue verso tale località fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa.

All'altezza di Raglia raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia, la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi del M. Castellare e Barbuto passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia. Lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattafolo (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Canale Gragnana e all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara.

Segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa. Ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud, toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est

fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Canale della Foce, ridiscende lungo questi e, all'altezza della q. 125, allorché il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569-535).

Il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il

sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F. Frigido (q. 54).

Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da q. 94.

Segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367,213 e 381 per raggiungere infine sul T. lascio la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201.

Prosegue per una retta verso ovest fino a incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne a p. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e quindi su tale via verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

(Norme per viticultura)

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 6.000 ceppi per ettaro e una produzione media di kg 1,500 per ceppo.

La resa massima di uva a ettaro ammessa per la produzione dei vini «Candia dei Colli Apuani» non

deve essere superiore a 9,00 t/ha in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro è la seguente:

primo anno vegetativo: 0%;

secondo anno vegetativo: 50%;

terzo anno vegetativo: 100%.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

 

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione di vini «Candia dei Colli Apuani» devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Candia dei Colli Apuani»

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.

Non è consentita l'aggiunta di anidride carbonica per la rasatura dei vini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

I vini «Candia dei Colli Apuani» tipologia «amabile» possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.

È consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC «Candia dei Colli Apuani» per le tipologie secco e amabile, con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e di altri vitigni prodotte nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare, dopo l’appassimento, al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,00% vol.

Le operazioni di vinificazione del vino «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate

non prima del  1° dicembre dell'anno di raccolta

e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere

un contenuto zuccherino non inferiore al 27%.

La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.

La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del «Vin Santo» non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia “Vendemmia tardiva” e devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15,00% vol.

Le uve destinate alla produzione di questa tipologia possono essere sottoposte ad appassimento in pianta o in locali

idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. La resa massima di uva fresca in vino finito non deve essere superiore al 60%.

 

Articolo 6

(Caratteristiche al consumo)

 

I vini a DOC «Candia dei Colli Apuani», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Candia dei Colli Apuani" bianco amabile:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

«Candia dei Colli Apuani" bianco amabile frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

«Candia dei Colli Apuani» bianco secco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: profumo delicato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Candia dei Colli Apuani» bianco secco frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: profumo delicato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;

profumo: etereo, intenso, aromatico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Candia dei Colli Apuani» Vermentino bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato con note di spezie, o di agrumi e miele;

sapore: asciutto, talvolta morbido, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

«Candia dei Colli Apuani» Vendemmia tardiva:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;

profumo: etereo, intenso, aromatico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;

 

«Candia dei Colli Apuani» rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato con note speziate;

sapore: asciutto, giustamente tannico equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

«Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: fruttato, con note floreali e vegetali o speziate;

sapore: asciutto, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Candia dei Colli Apuani» Barsaglina o Massaretta

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: fruttato con note speziate e vegetali

sapore: asciutto, giustamente tannico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

«Candia dei Colli Apuani» rosato:

colore: rosa di buona intensità;

profumo: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;

sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

«Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero:

colore: rosa di buona intensità;

profumo: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;

sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, l’odore ed il sapore dei vini può evidenziare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Sulle bottiglie è obbligatorio riportare in etichetta il riferimento alla tipologia secco o asciutto.

È facoltativo il riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato può essere comunicato che il prodotto può essere soggetto a rifermentazione in bottiglia.

 

Articolo 7

(Etichettatura, designazione e presentazione)

 

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

(Immissione al consumo)

 

Per il confezionamento, le capacità nominali, la forma dei recipienti e la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) . Informazioni sulla zona geografica

A1 ) Fattori Naturali rilevanti per il legame

Il territorio interessato dalla Denominazione di Origine presenta una forte omogeneità orografica e geologica distinguendosi nettamente dai rilievi ( Alpi Apuane) immediatamente incombenti.

Dalle indagini a suo tempo effettuate il territorio mette in evidenza le seguenti formazioni pedologiche.

In predominanza si hanno terreni di origine Eocenica, con predominanza di arenaria compatta (macigno), scisti galestrini e arenacei, calcari compatti, scistosi, marne (alberese), principalmente localizzate nella parte collinare e a maggiore altitudine. Nella fascia altimetrica inferiore ritroviamo formazioni risalenti all’era quaternaria antica in cui si trovano argille con ciottoli e sabbie.

Nella zona collinare di Montignoso prevalgono con scisti vari formatisi nel Trias, mentre calcari dolomitici del Retico, sono presenti a macchia di leopardo nella zona sud orientale della zona delimitata.

Le analisi fisico chimiche condotte su vari terreni nel corso degli anni hanno evidenziato l’assenza di carenze degli elementi minerali più importanti per la vite con effetti positivi sullo stato nutrizionale dei vigneti, che grazie al frequente utilizzo dell’inerbimento delle pendici terrazzate possono usufruire di un adeguato mantenimento della sostanza organica nel suolo e quindi dello stato nutritivo delle piante di vite.

Per la piovosità ugualmente si rilevano forti differenze rispetto ai dati della regione con livelli pluviometrici molto elevati : dai dati trentennali (1961-1990) della stazione di Massa, a breve distanza dall’area del Candia , le precipitazioni annuali si attestano sui 1200 millimetri, mentre quelle che riguardano il ciclo della vite (tra aprile e ottobre) sono intorno a 550 millimetri, con una maggiore frequenza nei mesi di aprile-maggio-settembre-ottobre.

Queste precipitazioni sono nettamente superiori rispetto a quelle che si verificano nella maggior parte della Toscana. Tuttavia l’elevata capacità drenante dei suoli (aiutata in quelli argillosi dalle opere di drenaggio effettuate) consente di usufruire delle caratteristiche positive delle piogge (minori rischi di siccità) senza risentire troppo di quelle negative (minore struttura dei vini, rischi nello stato sanitario delle uve).

In questo modo si possono ottenere vini con doti di freschezza superiori anche se i rossi risultano leggermente meno strutturati.

A2) Fattori Umani rilevanti per il legame

La maggior parte dei vigneti ha un’età di oltre 40 anni, in quanto è molto difficile eseguire le operazioni di preparazione del terreno per eventuali nuovi impianti, pertanto la nuova piantagione si limita a specifiche situazioni in cui il vigneto ha perso la capacità produttiva o di ristrutturazioni per consentire un miglioramento della gestione del vigneto.

La viabilità è assente o quasi ed è costituita essenzialmente da sentieri scalinati a ritocchino per il solo passaggio delle persone. L’impiego di tecnologie, che in alcuni casi possono essere predisposte, sono costituite allo stato attuale da teleferiche fisse per il trasporto o da canalizzazioni semifisse per l’avallo dell’uva ai punti di raccolta dove possono arrivare piccole macchine di trasporto.

La viticultura si attua su terreno terrazzato con sesto di impianto spesso irregolare sulla fila, che va da 0,4 a 1,2 m e nell’interfila (piani delle terrazze) da 0,8 a 2 m. l’intera area vitata è organizzata in terrazzamenti più o meno ampi, con dimensioni medie di m1,20 x 1,00, tali da escludere i comuni mezzi meccanizzati e limitare gli spazi disponibili all’espansione vegetativa.

La densità di impianto è generalmente di oltre 10.000 piante/ha con un sistema di allevamento per lo più irregolare, in genere costituito da Guyot semplice o multiplo con un carico di gemme ad ettaro variabile da 60.000 a 150.000.

Questo tipo di coltivazione richiede numerosi interventi di potatura verde con elevato impiego di manodopera, numerosi trattamenti antiparassitari, inerbimento del vigneto e dei ciglioni per mantenere la stabilità del suolo. La vendemmia avviene in modo differenziato o con cernita manuale per garantire la massima qualità ma anche in funzione della diversa epoca di maturazione delle uve.

Continui interventi sono necessari sia sul suolo per mantenere una corretta regimazione delle acque, sia per rinnovare i sostegni del vigneto Il comportamento dei viticoltori risente ovviamente di questi vincoli ambientali e si traduce in pratica in azioni che si ripetono ormai da secoli sia nella gestione del vigneto che nelle opere di ricostruzione e manutenzione delle sistemazioni idraulico agrarie senza interventi di lavorazione al terreno per evitare fenomeni di

erosione superficiale e quindi asportazione della fertilità, molto spesso operando l’inerbimento spontaneo per consolidare e contenere il terreno, limitando il diserbo chimico e provvedendo a consolidare le pendici mediante la costruzione di muretti a secco con pietre locali e la loro manutenzione.

Questo modo di operare ha ovviamente forti ripercussioni sia sul piano tecnico in riferimento alla coltivazione e agli equilibri vegeto-produttivi del vigneto, ma anche rispetto alla forte identificazione territoriale dei produttori e dei prodotti ottenuti che sono da sempre accomunati dalla condivisione e dallo stesso modo di operare.

La Provincia di Massa Carrara si caratterizza dal resto delle provincie toscane per la peculiarità della piattaforma ampelografia, dove eccezionalmente i vitigni più diffusi non sono il Sangiovese, tra i rossi e il Trebbiano toscano tra i bianchi.

Questa differenza è sicuramente legata a ragioni storiche, culturali e ambientali. Sebbene vi sia stato un impoverimento varietale nell’ultimo secolo, sottolineato anche dalla comparsa di vitigni alloctoni, introdotti con il proposito di migliorare le qualità dei vini, questo fenomeno ha toccato solo parzialmente la zona del Candia.

I vini della zona del Candia, sia bianchi che rossi negli ultimi anni hanno compiuto dei significativi progressi sottolineati dall’impegno di alcune aziende che hanno investito risorse per la qualificazione dei vini e per il raggiungimento di una migliore qualità.

Nel contempo si sottolinea anche l’interesse delle istituzioni di ricerca che operano in Toscana sui vitigni che interessano il territorio Apuano, in particolar modo il Vermentino bianco, il Vermentino nero, la Barsaglina, il

Canaiolo nero e anche verso le altre varietà minori attraverso uno studio di caratterizzazione e recupero della propria identità (Scalabrelli, 1997, Di Collato e Bandinelli, 1997, Scalabrelli et al. 2004; Storchi, 2007).

In particolare , per le tipologie di Vino Rosso si è investito negli ultimi anni nella riscoperta e valorizzazione di alcuni vitigni autoctoni , strettamente collegati al territorio ( Vermentino Nero, Barsaglina) in grado di imprimere una forte caratterizzazione ai prodotti finali.

Barsaglina:

Il vitigno appare di sicuro interesse dal punto di vista agronomico, anche se il germoglia mento abbastanza precoce lo pone a rischio di gelate tardive. La fertilità è bassa, per cui anche le produzioni per pianta sono in genere limitate, presenta buona resistenza alle principali malattie crittogamiche ad eccezione dell’oidio nei confronti del quale risulta sensibile.

Le ricerche condotte sul questo vitigno, posto in confronto al Sangiovese, durante il periodo 1997- 2001 hanno evidenziato un comportamento fenologico riassumibile come leggermente più precoce o quasi contemporaneo al Sangiovese, per quanto concerne il germogliamento e l’invaiatura, mentre la maturazione risulta anticipata di circa una settimana, risultando così un vitigno idoneo anche in zone dove il Sangiovese, soprattutto nelle annate dal settembre fresco e piovoso presenta difficoltà di maturazione.

Dal punti di vista produttivo si sottolinea la minore fertilità della gemme della Barsaglina, il grappolo leggermente più grande e acini leggermente più piccoli del Sangiovese ma dotati di un maggior contenuto in zuccheri.

All’esame analitico i vini ottenuti da Barsaglina evidenziano maggiori contenuti in alcol, estratto secco, ceneri, antociani e polifenoli rispetto al Sangiovese, offrendo quindi interessanti prospettive di utilizzazione sia in purezza che in uvaggio. Dalle micro vinificazioni , condotte mediante arieggiamento della massa durante la macerazione hanno prodotto risultati positivi sul piano organolettico, dando vini il cui profilo sensoriale riassuntivo, può essere così sinteticamente descritto:

Vino di colore rosso rubino intenso e vivace, profumo vinoso e fruttato non molto intenso, gusto pieno, ben strutturato e un poco astringente. 

Vermentino nero.

II Vermentino nero, per le informazioni fino ad oggi raccolte, è vitigno di origine ignota ed anche dalla bibliografia non si ricavano indicazioni precise.

Si potrebbe ritenere originario delle colline costiere dell'alta Toscana, dove è coltivato da lungo tempo.

Secondo alcuni autori era presente nelle Cinque Terre già nel '600, ma la prima citazione si trova nel Bollettino del Comizio Agrario di Massa del 1874, dove è indicato tra le uve da coltivare in collina per fare vini fini o di lusso.

Nel 1881 la Commissione Ampelografica provinciale di Massa Carrara ne riporta una prima descrizione nel Bollettino Ampelografico. Dal 1970 è iscritto al Catalogo Nazionale delle Varietà di vite.

L'analisi genetica eseguita presso l'Università Cattolica di Piacenza (2004) indica il Vermentino nero come "vitigno autonomo", con solo il 25% di alleli comuni al Vermentino bianco.

II Vermentino nero è vitigno difficile, con produzione legata alle modalità di potatura ed alle condizioni ambientali. Nella zona tradizionale di coltivazione (Massa Carrara) preferisce suoli ben drenati e luoghi ventilati, ben esposti.

La produzione è abbondante ed abbastanza costante, la vigoria è elevata, per cui necessita di potatura adeguata per scaricare l'elevato potenziale vegetativo; presenta elevata fertilità delle femminelle.

E' mediamente sensibile alla peronospora, mentre è molto suscettibile a oidio e botrite.

Tradizionalmente il Vermentino nero veniva utilizzato in uvaggio per conferire morbidezza e corpo.

La vinificazione richiede macerazioni lunghe ed il vino presenta ottima longevità. La fermentazione malolattica va seguita molto più attentamente rispetto ad altre varietà.

Le caratteristiche fondamentali del vino sono: buona tenuta dell'acidità totale che garantisce la freschezza negli anni; forte dotazione di polifenoli che caratterizzano l'intensità del colore; basso contenuto in cianidina (facilmente ossidabile ed instabile) ed alta percentuale di malvidina che ne garantisce la longevità

Le caratteristiche sensoriali del vino sono le seguenti:

colore rosso rubino intenso, consistente e vivace. All'olfatto si presenta intenso, persistente, fine.

Gli aromi prevalenti sono di fruttato maturo (frutti di bosco), floreale (ginestra), erbaceo con note speziate. La sensazione amara del finale è simile al Vermentino bianco.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico

La DOC “Candia dei Colli Apuani” è riferita alle tipologie descritte all’Art 6, che, dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini Bianchi presentano caratteristiche chimico-fisico equilibrate in tutte le tipologie.

In particolare presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, modesto tenore di acidità, colore giallo paglierino più o meno intenso nel bianco e dal dorato all’ambrato nel Vin Santo.

Al sapore e all’odore si riscontrano aromi caratteristici ed armonici con le peculiarità proprie del Vermentino B. ( leggero retrogusto amarognolo) che è il vitigno più rappresentativo, capace di conferire una precisa identità e riconoscibilità ai vini prodotti in questa area della Toscana.

Per le tipologie “Rosso” si evidenziano invece i caratteri molto esclusivi e particolari della Barsaglina e del Vermentino N. con vini lievi ma di colore deciso di buona struttura con una concentrazione di frutta notevole, sottobosco, cuoio e cannella e anche un leggero speziato, piacevoli, di pronta beva , con finale dritto nel fruttato rosso.

 

C) Descrizione dell’interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Le specificità ascrivibili alla natura geologica comune ( matrice arenaria) dei terreni ricompresi nell’area di produzione, le condizioni di forte pendenza e le sistemazioni idraulico agrarie adottate determinano un omogeneità dell’ambiente di coltivazione che agisce in modo determinante sulle tecniche di coltivazione adottate e di conseguenza anche sulle caratteristiche del prodotto finale.

In particolare i vincoli di natura ambientale hanno favorito nel corso dei secoli la conservazione di metodi di coltivazione condivisi che conferiscono una grande omogeneità nei comportamenti dell’uomo e nei prodotti ottenuti

I sistemi di coltivazione nello specifico, non lasciando margini per la meccanizzazione ripropongono tecniche e comportamenti che fanno ricorso ad operazioni manuali e a lavorazioni tradizionali con l’adozione ormai generalizzata di inerbimenti sull’interfila che rispondono anche alla necessità di contenere i costi di manodopera altrimenti improponibili ed insostenibili.

Solo nel recente passato si sono sperimentate nuove applicazioni in campo ma sempre nella logica di adattamento alle condizioni di giacitura ed alle sistemazioni ( terrazzamenti) esistenti

Il Vitigno prevalente è il Vermentino che in quest’area è insediato da secoli e che qui ha trovato modo di esaltare le proprie caratteristiche e specificità.

La densità di impianto elevatissima (> 10.000 ceppi/ha dovuta a sesti d’impianto estremamente stretti ma compatibili con l’esposizione ( forte pendenza) e alla esigenza di avere buone rese senza rinunciare alla qualità si è rivelata nel

tempo un fattore di modernità perfettamente allineato alle più moderne concezioni della viticoltura moderna.

Da queste zone e dalla vicina Liguria proviene il materiale di selezione che ha condotto

alla registrazione dei cloni attualmente in commercio.

Trattandosi di vigneti assestati a ciclo annuo( si sostituiscono annualmente le piante morte ) nel tempo si sono perfezionate e migliorate in campo le tecniche di gestione della vegetazione, introducendo modalità e comportamenti volti a garantire una migliore distribuzione della superficie fogliare mediante adozione dei doppi fili e tecniche di potatura più ordinate ed equilibrate con miglioramenti sostanziali nella fisiologia della pianta e nell’accumulo di zuccheri.

Le condizioni climatiche caratterizzate da un regime pluviometrico con valori elevati rispetto ad altri areali della regione ( > 1500 mm/anno) da temperature miti nell’arco dell’anno e livelli di insolazione ottimali per effetto della collocazione ed esposizione della maggior parte dei vigneti, incidono positivamente sulle caratteristiche organolettiche, sui profumi e sulla struttura dei vini prodotti .

Tali circostanze influiscono senza alcun dubbio sulle caratteristiche dei vini del CANDIA che evidenziano sia all’olfatto che al gusto aspetti di riconoscibilità potendo coniugare a elementi di buona freschezza anche morbidezza, aromaticità e una struttura importante a tutte le tipologie indicate

Tralasciando i riferimenti storici più antichi sulle testimonianze della viticoltura e sulla produzione viticola del Candia (Sacchetti, 1994) segnala come il Candia nel XIX secolo entra anche nella tradizione culturale massese quando il commediografo Paolo Ferrari, personaggio politico del Ducato di Modena, da cui Massa dipendeva, in una commedia dialettale del 1847, "II Baltromeo Calzolaro", introduce il Candia dicendo: "bianco o negro pur che sia bon, al costasse anche un barbon" (moneta di quell'epoca).

Nel Bollettino del Comizio Agrario di Massa dell'agosto del 1874 si legge: "Sino dai tempi antichi la coltivazione delle viti è stata in fiore nel nostro Comune e si è cercato sempre di migliorarne il prodotto con l'introduzione di nuovi vitigni, e questa è la causa per cui nei nostri vigneti abbiamo una quantità grandissima di varietà di viti". 

Inoltre lo stesso Bollettino riporta indicazioni sulla vinificazione del Vermentino sia bianco che nero annoverandoli tra le varietà di antica coltivazione nella zona.

Nel 1881 nella monografia storica del circondario di Massa e Carrara riferito a queste vigne, si legge: "trovansi stupende vigne e rigogliosi oliveti che ne costituiscono la maggiore ricchezza con i loro vini e oli eccellenti".

Poi ancora il Pascoli, insegnante al Liceo di Massa, ricorda "le verdi Colline di Candia" e non disdegnava di passare il tempo in compagnia di un buon bicchiere di quel vino.

Punto di incontro di diversi popoli, Liguri, Apuani ed Etruschi, poi Celti e Romani. Incrocio della via Francigena

proveniente da Compostela e da Canterbury. Avamposto della repubblica cisalpina.

Questa grande concentrazione di scambi con altri popoli ha portato ad avere un impianto ampelografico di oltre 90

varietà con collegamenti con tutta l'Europa e l'area del mediterraneo.

Mentre il Bollettino diventa "L'Agricoltore Apuano" e continua in maniera eccellente a fornire consigli ai viticultori, nella Guida Catalogo della prima e seconda Mostra Mercato dei vini tipici d'Italia, tenutasi a Siena dal 3 al 18 agosto del 1933 e del 1935, il vino di Candia ha il primo riconoscimento ufficiale importante: viene classificato superiore da dessert. In particolare si parla così del prodotto apuano: "Anche i vini bianchi e neri di Candia, nati di fronte all'azzurro Tirreno, sulle ripide e rocciose terrazze della terra omonima, sono vini generosi, dolci, leggermente aromatici, che possono stare accanto ai migliori tipi da pasto e da dessert prodotti in Toscana. La produzione totale di questi due vini raggiunge i 7.000 ettolitri circa all'anno".

Nel 1933, alla prima mostra per la provincia di Massa Carrara partecipano: Giovanni Pellerano, Carlo Milani, Carlo Ballerò e il professor Carlo Orecchia. All'edizione del 1935 sono presenti: Ariodante Marchi- Tenuta di Candia (Comune di Massa) - Candia bianco; Carlo Milani – Tenuta di Ponte (Comune di Massa) - Candia bianco e rosso; Cesare Della Tommasina - Tenuta di Lodolina (Comune di Massa) - Candia bianco e rosso, commendator Carlo Delle Piane - Tenuta di Marina di Massa (Comune di Massa) - Candia bianco e rosso.

Il Candia nella guida viene denominato "Dolce di Massa Carrara", vino superiore da dessert.

Il De Astis (1937), cita il Vermentino sia bianco che nero quali vitigni interessanti della provincia di Massa, riportando nella sua indagine anche altri vini che si producevano da vitigni a bacca nera come Massaretta o Barsaglina, Braciola e Bonamico.

Nel 1941, fu inoltrata al Ministero dell'Agricoltura e Foreste una relazione intitolata “Vini della provincia di Apuania di produzione pregiata” in cui l'Ispettorato agrario segnalò il vino di Candia per il riconoscimento di “produzione pregiata”, in modo da essere presentati con questa dizione al Comitato Centrale dei prezzi il vino di Candia bianco e il vino di Candia rosso.

In tale occasione fu delineata la zona di produzione che tuttora è valida (Sacchetti, 1994).

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome e indirizzo:

Camera i Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara

Via VII Luglio,14 54033 Carrara )

Tel 0585/7641-0585/764204

Fax 0585/776515

E-mail paola.cordiviola@ms.camcom.it

La Camera di Commercio di Carrara ha ottenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali , Ispettorato Generale del Controllo della qualità dei prodotti agroalimentari Dir. Gen. del Controllo della qualità e dei sistemi di qualità, l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) , l’incarico a svolgere le funzioni di controllo previste del Reg. CE n. 12349/2007.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n.271 del 19.11.2010 (Allegato 3).

Il Piano dei Controlli per la DOC “Candia dei Colli Apuani” è riportato nell’allegato 4.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VIGNETI FOSDINOVO

VIGNETI FOSDINOVO

 

COLLI DI LUNI

D.O.C.

Decreto 13 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modificato con DM 30.11.2011

Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

 

La denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Colli di Luni" rosso, anche nella tipologia riserva;

"Colli di Luni" bianco;

"Colli di Luni" Vermentino, anche nella tipologia superiore;

"Colli di Luni" Albarola.

 

Articolo 2

 

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di  Luni"  rosso devono essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica:

Sangiovese: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 50%, altri  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana  e  Liguria,  iscritti nel Registro Nazionale  delle  varietà  di  vite  per  uve  da  vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni"  bianco devono essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: minimo 35%;

Trebbiano toscano: dal 25% al 40%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 30%, altri  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana  e  Liguria,  iscritti nel Registro Nazionale  delle  varietà  di  vite  per  uve  da  vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Luni" Vermentino devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  da  vigneti aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione ampelografica:

Vermentino: minimo al 90%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 10%, altri  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria.

 

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Luni" Albarola devono essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  da  vigneti aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione ampelografica:

Albarola: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 15%, altri  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria.

 

Articolo 3

 

Le uve destinate alla produzione dei  vini  "Colli  di  Luni"  devono essere  prodotte  nella  zona  appresso  indicata  che  interessa  la provincia di La Spezia e quella di  Massa  comprendente  in  parte  i seguenti comuni:

Provincia di La Spezia:

Comuni di:

Ortonovo, Castelnuovo  Magra,  Sarzana,  Santo  Stefano  di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio,  Beverino,  Riccò  del  Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.

Provincia di Massa :

Comuni di:

Fosdinovo, Aulla, Podenzana.

 

Tale zona  é  così  delimitata: 

partendo  dal  confine  sud  della provincia di La Spezia, comune di Ortonovo località Dogana,  con  la provincia di  Massa  la  linea  di  delimitazione  segue  il  confine provinciale e sale prima a nord-est  poi  o  nord  circo-scrivendo  i

comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra poi.

Percorre  la  provinciale n. 446 che tocca la foce del Cucco in comune  di  Fosdinovo  fino  ad incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485,  423  e  309;  a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di  La

Capanna e Case Ambrosini fino ad incontrare il confine provinciale  e prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino ad incon-trare la statale della Cisa dove si interrompe.

Sempre sulla s.s. della Cisa riprende a quota 39  e  da  questo  punto  sale  fino all'altezza della passerella sul Magra di Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino a quota  38 e sale  per  la  mulattiera,  sempre  verso  nord  fino  a  località Castello, passando per il sentiero sotto il monte Cecchino e,  sempre

per la mulattiera, fino a località Laghi.

Da qui, la  deli-mitazione segue la mulattiera per le quote  422,  463  e  400  e  raggiunge  il confine regionale toccando Montebello di Cima (comune di Bolano)  poi seguendo sempre la stessa mulat-tiera  si  toccano  le  località  Il

Prato Serra, Pianello e,  passando  a  nord  di  Casa  Toreni,  si raggiunge il confine regionale; quindi la stessa mulattiera  rientra nella pro-vincia di  La  Spezia,  comune  di  Calice  al  Cornoviglio toccando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al torrente  Usurana seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui, Provedasco, Madrignano e

Usurana arriva al torrente Usurana.

Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana,  poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il  confine  comunale  di Beverino; successiva-men-te, sempre seguendo tale  confine  tocca  la località Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia.

Da qui si  sale seguendo la s.s. stessa fino al passo della Foce, da dove si  imbocca la strada comunale  per  il  Monte  Parodi,  che  si  segue  fino  al raggiungimento della stradina comunale Sommovigo.

Si procede fino  ad incrociare la curva di livello dei  275  metri,  che  si  segue  fino all'abitato detto Sommivigo.

Da qui si sale  lungo  l'impluvio  verso l'abitato Nevea, finché ci si ricongiunge alla comunale per il monte Parodi. 

Da  qui  si  scende  lungo  la  strada  comunale  che  porta all'abitato S. Anna dove, in prossimità della prima casa del  nucleo abitato  si  prende  a  destra,  seguendo  il  valletto   che   porta all'abitato Toracca Inferiore fino al raggiungimento della  curva  di livello del 200 m.

Seguendo la curva di  livello  e  passando  subito sopra all'abitato Toracca superiore, ci si ricongiunge alla s.s. n. 1

Aurelia. Da qui si scende lungo  l'Aurelia  fino  all'abitato  di  La Spezia seguendo a nord la linea  ferroviaria  Genova-  Roma  fino  al cimitero urbano seguendo poi la ferrovia del porto fino alla costa in località Fossamastra.

Superata questa,  la  linea  di  delimitazione segue la costa fino a Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo  la

provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino  ad  incontrare l'Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue la strada della  Ripa fino a Bottagna e la provinciale fino a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare la mulattiera e scendendo verso sud si ricongiunge con la provinciale per Ceparana seguendo la stessa  provinciale  fino ad Albiano e Ponte di Caprigliola a quota  39. 

Si  segue  quindi  la strada statale n. 62 che tocca S. Stefano di Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia fino alla Dogana di Orto-novo chiudendo la perimetrazione.

 

Nella zona D.O.C. va, inoltre, inclusa una collinetta  costituita  da terreni autoctoni di natura argillosa e spiccata  vocazione  viticola in comune di Santo Stefano di Magra a confine via Cisa e delimitata a nord dal letto del  fiume  Magra,  ad  est  dalla  statale  Cisa  che incrociando a sud.est il Fosso Ricciali lo segue fino  ad  incontrare Gora dei Molini che la delimita da ovest  fino  a  ricongiungersi  al letto del fiume Magra.

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione di vini a denominazione di origine controllata  "Colli  di Luni" devono essere quelle  tradizionali  della  zona  di  produzione delimitata  nell'articolo  3,  con   caratteristiche   collinari,   a specifica vocazione viticola  e  con  caratteristiche  pedoclimatiche omogenee.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono pertanto essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del  vino. 

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

La quantità  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

 

Colli di Luni rosso: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Colli di Luni rosso riserva: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

Colli di Luni bianco: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Colli di Luni Vermentino: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Colli di Luni Vermentino superiore: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Colli di Luini Alvarola: 11,00 t/ha, 10,50% vol.

   

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa non dovrà superare del 20% il  limite  indicato,  fermi  restando  i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla  denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  detto   limite percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata per tutte le uve prodotte.

Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  la Regione Toscana e la Regione Liguria, sentite  le  Organizzazioni  di categoria interessate,  possono  fissare  i  limiti  massimi  di  uva rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di  conseguire un migliore equilibrio di mercato.

 

Articolo 5

 

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le  loro  peculiari caratteristiche; si ammette la possibilità di utilizzare contenitori di legno, sia nella fase di fermentazione che di invecchiamento.

Le operazioni  di  vinificazione  e  di  invecchiamento  obbligatorio devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di   produzione delimitata dall'art. 3 e comunque anche  all'interno  del  territorio della Provincia della Spezia.

E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite  dalle  norme comunitarie e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino finito  non deve essere superiore al 70% per tutti  i  vini  a  denominazione  di

origine controllata "Colli di Luni".

Qualora la resa uva/vino  superi detto limite ma non  il  75%,  l'eccedenza  non  avrà  diritto  alla denominazione di origine controllata "Colli di Luni". 

Oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di arricchimento.

I vini rossi, dopo un  invecchiamento, 

a  partire  dal  1°  novembre dell'anno di vendemmia,

di almeno due anni

alle condizioni di cui  al presente  articolo,  possono  portare  in   etichetta   la   menzione "riserva".

 

Articolo 6

 

I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Luni", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle  seguenti caratteristiche:

 

"Colli di Luni" bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Colli di Luni" Vermentino:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vo.l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Colli di Luni" Vermentino superiore:

colore: paglierino piuttosto intenso;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, retrogusto mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Colli di Luni" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso,  tendente  al  granato  con l'invecchiamento;

profumo: delicato, vinoso;

sapore: asciutto, fine, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli di Luni" rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso,  tendente  al  granato  con l'invecchiamento;

profumo: intenso, persistente;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Colli di Luni" Albarola:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: intenso, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

 

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1  e 2 qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  non  prevista  dal  presente disciplinare  ivi  compresi  gli   aggettivi   "superiore",   "fine", "scelto", "selezionato", e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Per  i  vini designati con la denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è consentito l'uso della  menzione  "vigna",  seguita  dal  relativo toponimo  o  nome  tradizionale,  alle  condizioni   previste   dalla normativa vigente e che  i  relativi  toponimo  o  nome  tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma  8

del D.Lgs. 61/2010.

Per tutte le tipologie della  denominazione  di  origine  controllata "Colli  di  Luni"  è   obbligatoria   l'indicazione   in   etichetta dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

 

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a  5  litri  e,  per  ciò  che  concerne  la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

E' consentita qualsivoglia  tipologia  di  tappatura  prevista  dalle vigenti disposizioni ad esclusione della tappatura a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografica

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine “Colli di Luni” ricade nella parte orientale della regione Liguria, in Provincia della Spezia e nella parte settentrionale della Regione Toscana in Provincia di Massa Carrara, e comprende un territorio piuttosto differenziato con vigneti situati per la maggior parte in pianura e bassa collina.

Aspetti pedologici:

i substrati litologici dei rilievi collinari maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi) a composizione argillosa – arenacea, mentre per le pianure e i fondovalle si tratta di sedimenti fluviali limoso – franchi. Mediamente i suoli sono moderatamente profondi, con tessitura franco – grossolana, da neutri a subalcalini.

Aspetti topografici:

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 700 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 100 e 200 m, pendenza tra il 10 e il 20%, esposizione prevalente orientata verso sud – est e distanza dal mare compresa tra 0 e 14 Km.

Aspetti climatici:

La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 13°C.

L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2010°C con valori compresi tra 1830 e 2250 a seconda delle annate.

La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1700°C con valori compresi tra 1410 e 1890.

La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 590°C con valori compresi tra 490 e 670.

Il massimo della piovosità si verifica nel mese di novembre con una media di circa 170 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 29 mm medi.

Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1230 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 59 con un massimo di 12 giorni ad aprile ed un minimo di 4 giorni a luglio.

Fattori umani rilevanti per il legame

La storia della zona di produzione del Vino Doc Colli di Luni è documentata dall'epoca dell'Impero Romano:

qui sorge Luni, fiorente Porto Romano i cui resti costituiscono oggi una vasta zona archeologica di notevole interesse storico e culturale.

Plinio il Vecchio, che morì nell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ha lasciato scritto:

Il vino di Luni ha la palma fra quelli dell'Etruria (XVI, 6, 68).

Il commercio del vino in questa zona è certificato dai documenti relativi alla Colonia ed al Porto di Luni Antica

Le coste miti, soleggiate e ventilate di produzione del vino dei Colli di Luni che si affacciano sul Mar Ligure e sul Mar Tirreno, rappresentano assieme alla Sardegna le terre di elezione del vitigno Vermentino, il più diffuso e rinomato nella zona.

Le origini di questo vitigno sono ancora oggi oggetto di dibattito tra gli ampelologi; quello che sembra certo è che le prime viti siano arrivate in Liguria passando per la Francia diffondendosi dalla Costa Azzurra verso le coste occidentali della Liguria e poi via via attraverso tutta la regione fino a zone dell’alta Toscana e della Lunigiana.

La coltivazione della vite nella zona di Luni nei secoli è rimasta costantemente legata alla presenza del vitigno Vermentino ritenuto da sempre la varietà meglio adattabile in zona.

La vocazione viticola ligure si consolida poi nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio locale soprattutto verso le città in rapido sviluppo.

Nel corso dell’800 i primi comizi agrari tenutisi in Liguria sottolineava l’opportunità di coltivare soprattutto il Vermentino studiato a lungo da Giorgio Galesio (nella sua Pomona Italiana), da allora il vitigno si è diffuso soprattutto nelle caratteristiche “fasce” o sulle “terrazze” aperte sui suggestivi orizzonti marini e frutto del lavoro, dell’ingegno e della fatica dei viticoltori locali.

Lo sviluppo più significativo della viticoltura nella zona si è avuto nell’ultimo trentennio con lo sviluppo di realtà imprenditoriali di livello condotte da giovani del luogo.

La base ampelografica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel territorio delimitato come il già citato Vermentino e l’Albarola che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione.

Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.

Recentemente le tecniche enologiche, a vent’anni dal riconoscimento DOC nazionale, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio.

B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC Colli di Luni fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.

Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.

In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori intensi e vivaci, profumi fini ma intensi in prevalenza floreali e fruttati, sapidità al gusto

I fattori ambientali legati alla particolare scioltezza dei terreni per la maggior parte drenanti e sabbiosi danno ai vini caratteristiche di freschezza e di sapidità, infatti si tratta di vini che non sono particolarmente destinati all’invecchiamento, in quanto il territorio dona al vino i sapori degli aromi mediterranei, dei sentori di mare e di

genuinità.

I sapori sia freschi, secchi ma morbidi nei bianchi, caldi e di buon corpo nei rossi e il fondo leggermente amarognolo e leggermente acidulo, sono le caratteristiche che legano questi prodotti alle aree da cui sono ottenuti.

Il prodotto che si ottiene per la denominazione ha per lo più una buona ed equilibrata struttura.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Nelle province di La Spezia e di Massa Carrara il vitigno Vermentino, si coltiva da secoli cadenzandone la storia di quei territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l’importanza ed il valore.

Il vitigno Vermentino attuale deriva da acclimatazioni di cloni a bacca bianca importati secoli fa e differenziatisi in presenza di condizioni climatiche particolari e specifiche.

Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell’uva particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e di sapidità dello stesso.

Il risultato del connubio fra gli elementi ambientali ed umani sono l’alta qualità che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, anche con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici.

La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di produzione, solo alcune realtà aziendali più grandi riescono a commercializzare il prodotto fuori dai confini regionali.

La denominazione premia gli operatori che hanno creduto in questo vitigno.

Infatti nel territorio delimitato quasi non esistono vitigni internazionali a dimostrazione che la storia e la tradizione vitivinicola di Luni è strettamente legata al Vermentino e si intende continuare a produrre nel rispetto della tradizione e delle consuetudini locali.

Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologia di vino descritte nel disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento DOC avvenuto nel 1989, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata.

 

Articolo 10

Riferimento alla struttura di controllo Nome e Indirizzo:

 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura La Spezia.

Piazza Europa n. 16.

LA Spezia (di seguito CCIAA)

Nome e indirizzo:

Camera i Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara

Via VII Luglio,14 54033 Carrara (Massa)

Tel 0585/7641-0585/764204

Fax 0585/776515

E-mail paola.cordiviola@ms.camcom.it

Le Camere di Commercio I.A.A.

sono l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco

dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 4).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

VIGNETI PORCARI

VIGNETI PORCARI

COLLINE LUCCHESI

D.O.C.
Decreto 8 marzo 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La  denominazione  di  origine  controllata  "Colline  Lucchesi"   è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

"Colline Lucchesi" rosso (anche nella tipologia riserva);

"Colline Lucchesi" Sangiovese (anche nella tipologia riserva);

"Colline Lucchesi" Merlot (anche nella tipologia riserva);

"Colline Lucchesi" bianco;

"Colline Lucchesi" Vermentino;

"Colline Lucchesi" Sauvignon;

"Colline Lucchesi" Vin Santo;

"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine  controllata  "Colline  Lucchesi"  (anche nella   tipologia   riserva),   accompagnata   facoltativamente   dal riferimento ai colori rosso e bianco,  ed  obbligatoriamente  da  una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai  vini  ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la seguente composizione ampelografica:

 

"Colline Lucchesi" rosso:

Sangiovese: dal 45% al 80%;

Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente da  10% al 50%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un  massimo  del  30%,  ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono  concorrere  fino  ad  un massimo del 5%, iscritti nel Registro  Nazionale  delle  varietà  di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colline Lucchesi" Merlot:

Merlot: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un  massimo  del  15%  con esclusione dell'Aleatico e del Moscato.

 

"Colline Lucchesi" Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad  un  massimo  del  15%  con esclusione dell'Aleatico e del Moscato.

 

"Colline Lucchesi" bianco:

Trebbiano toscano: dal 40%  al  80%; 

Chardonnay,  Greco,  Grechetto, Malvasia  del   Chianti,   Sauvignon   e   Vermentino   da   soli   o congiuntamente: da 10% a 60%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione nell'ambito della  Regione  Toscana  fino  ad  un  massimo  del  25%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14 agosto 2010.

 

"Colline Lucchesi" Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

"Colline Lucchesi" Vermentino:

Vermentino: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

"Colline Lucchesi" Vin Santo:

ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca bianca  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice:

ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca  rossa  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione del vino  "Colline  Lucchesi"  si  estende  nei territori dei comuni di

Lucca, Capannori e Porcari,

in provincia di Lucca.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord presso il Serchio dal paese di Sesto, scende a  sud, segue per poco la strada comunale che allaccia quel paese alla  strada provinciale sulla destra del Serchio, passa per  Ponte  a  Moriano  e prosegue  fiancheggiando  le  colline  di  San  Michele  di  Moriano, S.Lorenzo, S.Quirico di Moriano e S.Arlascio fino a  villa  Boccella.

Da questa località il confine piega a ponente verso quota 65 e segue poi la strada che  passa  per  villa  Barsanti,  sotto  il  seminario arcivescovile e volgendo a sud va in prossimità di villa  Sardi  per giungere sopra la quota 24 al trivio Tre Cancelli.

Di qui la delimitazione segue per breve  tratto  la  strada  Lucca - Camaiore per deviare da questa nella via comunale  pedecollinare  che passa  in  località  al  Pino  e  che  si  ricongiunge  alla  strada Lucca - Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa  prosegue  per  un tratto e cioè  fino al bivio per la Fornace, quote 51 e 50, località Frantoio, villa Fonna, e per la  strada  che  conduce  a  Mutigliano, presso quote 33 e 31 e villa Orsetti; di qui la delimitazione segue la strada che passa presso quota 44 e 43 fino ad  incontrare  la  strada che da Monte san Quirico conduce a  S.Alessio  che  segue  per  breve tratto, poi risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto Corte Pistelli, sotto  villa  Albertini,  sotto  Corte Buchignani, Boscherecci, casa Santini, c. Lanizzi, sotto la  fornace, quota 46 fino a poco prima di Ospedaletto.

Da  questa  località  con strada e sentieri, il confine volge a nord passando  per  quota  121, Vecoli, presso quota 337, presso le quote 354 e 324,  C.  del  Colle, presso quota 299 e poi la strada per Castagnori,  dalla  quale  devia per comprendere una zona vitata di pregio, ma nella quale ritorna  in breve per proseguire in essa sotto quota  198,  C.Montecchio,  presso quota 78, Cave e l'Osteria.

Di qui con linea irregolare, che delimita il coltivato dal  boschivo, si  va  sotto  C.  Sorbo,  quota  400,  quota  292,  sopra  Gugliano, C.Barsotti, sotto Molinaccio, rio della Spesina e poi con linea retta sotto quota 188, Villa ed oltre per arrivare presso quota 204,  e  di qui con linea quasi retta a Sesto di Moriano punto di partenza.

Da Sesto, traversando il fiume Serchio col breve tratto  dei  terreni in golena e precisamente nei pressi del ponte  ferroviario  si  passa dall'altra parte delle colline  lucchesi  dove  la  prima  parte  del confine settentrionale è una linea quasi retta che passa sotto quota 204, sopra la località Frantoio, sotto quota 348 sopra il  colle  di Matraia, C. Mivesto, quota 336 e sotto quota 282.

Di qui la delimitazione segue  la  strada  comunale  che  da  Matraia conduce a Valgiano fino al bivio del cimitero, dove segue per  strada secondaria presso quota 262 e una linea leggermente curva  che  passa sotto quota 530, sotto Campo grande e sopra quota  385  raggiunge  il confine con la provincia di Pistoia di fronte a Colle  di  Sotto. 

La linea di delimitazione segue poi il confine  tra  le  due  provincie, fino a poco dopo la fornace di laterizi (S.A.L.L.A.) proseguendo  con la strada provinciale Lucca - Pescia fino  all'incrocio  delle  Quattro Mura.

Qui il confine, lasciata la strada provinciale di Lucca - Pescia, volge a sud seguendo la strada che si snoda  parallelamente  a  rio  Leccio costeggiando le colline conduce a Porcari, attraversa  il  paese  per rientrare a quota 20 su strada secondaria che  passa  presso  palazzo Rossi, C. Matteoni, a levante di villa Bottini; il  confine  segue  il

viale della villa stessa, taglia la via provinciale, e con  andamento che segue le pendici collinari entra per breve  tratto  nella  strada Borgonuovo - Gragnano seguendo poi il corso del rio Ralla fino a  sotto casa Maionchi.

Di  qui  volgendo  a  ponente  sotto  casa  Cesaretti raggiunge a quota 30 la strada Borgonuovo - Camigliano e la segue  fino a quota 55, discende poi e volge a ponente  costeggiando  le  colline fino a quota 39 e da qui  segue  la  strada  che  porta  a  Rimortoli proseguendo verso il nord per  breve  tratto  lungo  la  carrozzabile Rimortoli -Segromigno fino a quota 41.

Qui il confine segue l'andamento collinare sotto quota 38,  Paradiso, la strada sotto quota 48 e che  prosegue  per  Marlia,  costeggia  il parco della villa Reale e l'ingresso alla stessa e che  prosegue  per san Pancrazio, sotto casa Ballarano, la chiesa di San  Gemignano  per ricongiungersi al punto di partenza di fronte a Sesto di Moriano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  "Colline  Lucchesi"   devono   essere   quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente  usati,  e  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E'  esclusa  ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un  numero  minimo

di 3.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione  dei  vini "Colline Lucchesi", con o senza l'indicazione di  vitigno,  non  deve essere superiore a

10,00 t/ha in  coltura  specializzata; 

la  produzione massima per ceppo non deve essere superiore in media a kg 4,000.

Fermo restando  il  limite  massimo  sopra  indicato,  la  produzione massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie  coperta  dalla  vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Colline Lucchesi" devono essere riportati nei limiti di  cui  sopra, fermi restando i limiti resa uva - vino per  i  quantitativi  di  cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti medesimi.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto  o in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

"Colline Lucchesi" rosso: 10,50 % vol.,

"Colline  Lucchesi"  Sangiovese: 11,00% vol.,

"Colline  Lucchesi"  Merlot: 11,00% vol.,

"Colline Lucchesi" bianco: 10,00%  vol., 

"Colline  Lucchesi" Vermentino: 10,50% vol.,

"Colline  Lucchesi" Sauvignon: 10,50% vol.

 

Il vino "Colline Lucchesi" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

due anni,

ed ottenuto da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,50% vol.

per le  tipologie rosso, Sangiovese e Merlot

può portare la specificazione riserva.

Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal 

1 gennaio  successivo all'annata di produzione delle uve.

La resa massima dell'uva in  vino

finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

Per l'elaborazione del vino "Colline Lucchesi" rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché sia  rispettata  la  resa massima uva/vino.

I vini "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo e Vin Santo  Occhio  di Pernice dovranno  essere  ottenuti  da  uve  che,  dopo  aver  subito un'accurata cernita, siano state sottoposte ad appassimento  naturale e siano state  ammostate  non  prima  del 

1 dicembre  dell'anno  di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire  in  locali  idonei  e  deve  raggiungere  un

contenuto zuccherino non inferiore al 27%.

E' ammessa una parziale disidratazione con aria  ventilata. 

La  resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve  essere  superiore al 35%.

La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice debbono  avvenire  in  recipienti  di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo  il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del Vin Santo  e  del  Vin  Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del

1  novembre  del  terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo d'invecchiamento il  prodotto  deve  avere  un

titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini "Colline Lucchesi" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colline Lucchesi" rosso:

colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  11,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" rosso riserva:

colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  11,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Sangiovese:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;

profumo: caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  11,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;

profumo: caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  12,00%  vol. 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Merlot:

colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  11,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Merlot riserva:

colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  12,00%  vol.;;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

 

"Colline Lucchesi" Sauvignon:

colore: dal paglierino al dorato chiaro;

profumo: delicato, quasi aromatico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 14,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Vermentino:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: intenso e delicato;

sapore: morbido, fruttato, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Vin Santo:

colore: giallo dorato intenso tendente all'ambrato;

profumo: gradevole, armonico, caratteristico;

sapore: piacevolmente dolce di passito (tipologia amabile)  asciutto, vellutato, armonico (tipologia secco);

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l nel tipo secco

acidità totale minima: 5,00 g/l nel tipo amabile;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: dal rosa pallido al rosa intenso con riflessi granati;

profumo: intenso caratteristico;

sapore: dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti   contenenti   vini   con   la denominazione  di  origine  controllata  "Colline   Lucchesi",   deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di origine  controllata  "Colline  Lucchesi"   è   vietato   l'uso   di qualificazioni aggiuntive diverse da  quelle  previste  dal  presente disciplinare di produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito  riportare  in  etichetta  le  qualificazioni  "secco", "abboccato",  "amabile",  "dolce",  nel  rispetto   della   normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" di cui al  presente  disciplinare, se immessi al consumo in contenitori di  capacità  non  superiore  a litri 5, per quanto riguarda l'abbigliamento e la  tipologia,  devono essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo  e  Vin  Santo Occhio di Pernice possono essere commercializzati solo in  recipienti di capacità non superiore a litri 5 e chiusi con  tappatura  consona alla qualità del prodotto.

 

Articolo 8

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazione sulla zona geografica

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione dei vini a DOC Colline Lucchesi situata a Nord della Toscana, è compressa tra l’Appennino e il Mar Tirreno. Il clima ha una forte variabilità, a seconda che prevalga l’influenza appenninica oppure quella mediterranea.

Per questo motivo, storicamente, vi è una forte presenza di vitigni complementari, che garantiscono una qualità costante. L’Appennino influenza il clima con abbondante piovosità, ben diffusa nell’arco dell’anno, e con escursione termica notturna; mentre il Tirreno regala una luce di grande intensità e una buona ventilazione. Queste condizioni

fanno sì che le uve raggiungano un’ottima maturazione – del colore e dei tannini – che producono vini di notevole morbidezza e intensità.

Le aziende sono perlopiù situate in mezza collina, posizione che condividono con gli olivi,. I due versanti nei quali è suddivisa la denominazione sono ugualmente esposti a mezzogiorno e godono di piena insolazione.

Nel versante Occidentale alcune zone specialmente intorno alla Valfreddana sono particolarmente vocate ai bianchi, mentre nel versante orientale prevalgono i rossi. Il fiume Serchio divide i due versanti caratterizzando climaticamnte tutta la piana di Lucca, umida e soggetta a brinate mentre i ripidi versanti delle colline proteggono i vigneti.

La grande superficie boschiva dell’alta collina e dell’Appenino determinano il paesaggio, il verde intenso che non arretra nemmeno nelle più torride estati e la ricchezza di acque sorgive purissime lungo tutte le colline. In queste condizioni la Lucchesia è in grado di offrire alle vigne un periodo vegetativo molto lungo, gli inverni miti che sbocciano in precoci primavere, l’escursione termica

presente ma moderata, la disponibilità idrica che consente una buona attività fotosintetica anche in piena estate, garantiscono la piena maturità delle uve anche con buone rese.

I terreni derivano geologicamente dalle due conformazioni più tipicamente toscane, la marna calcarea di alberese e l’arenaria del macigno toscano.

I terreni argillosi delle marne calcaree producono vini di potenza e longevità, mentre il macigno toscano – grazie alla sua ricchezza di minerali – apporta grandi doti di serbevolezza.

In alcuni casi questi terreni sono così sapientemente mescolati da creare dei “terroir” di grande prestigio.

L’origine geologica piuttosto recente, perlopiù Paleocenica e Miocenica fa si che si tratti di terreni di buona fertilità capaci di esprimere notevole vigore e forza nelle viti, garanzia di adattamento alle annate estreme causate dalla contrapposizione degli Appennini e del Mediterraneo.

Complessivamente la Lucchesia è caratterizzata dalla mitezza e dolcezza del clima, che si esprime in un paesaggio di grande dolcezza ed eleganza, i frutti pi tipici di questo paesaggio: l’olio ed il vino esprimono come uno specchio queste caratteristiche.

A2) Fattori umani rilevanti per il legame

I vini delle Colline Lucchesi hanno una tradizione che, sulla base di precisi documenti storici, possiamo collegare addirittura all’epoca romana e al medioevo. Secondo alcuni storici sembra che già prima dei Romani le colline della Lucchesia fossero coltivate dagli Etruschi che abitavano a Lucca e poi dai Liguri i quali conoscevano bene l’arte della viticoltura e olivicoltura.

La ricchezza della zona è comunque messa in evidenza da documenti anteriori al Mille secondo i quali “le pendici dei colli a nord di Lucca erano nel secolo nono rivestite di vigne”.

Nell’età dei Comuni l’industria del vino era già fiorente: infatti tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo la coltura della vite si era molto intensificata nel territorio delle colline lucchesi e grande era il consumo che si faceva del vino. Narrano le storie che nel 1334 furono portate a Lucca dalle vicine contrade oltre 168.000 barili di vino che doveva essere “chiaro, vermiglio, puro e franco” come quello che nel 1308 acquistò Cimelio il vinattiere.

Nel 1392 un mercante, Antonio di Pace degli Orsi, scriveva alla compagnia Datini di Pisa che “è saporoso: quanto più ne beo, più m’aguzza l’appitito di bere”.

Nel 1400 scriveva Sante Lanciero, sommelier di Papa Paolo III, che si trattava di vini di ottima qualità preparati con cura, soprattutto da offrire agli ospiti, come risultato di una propria scelta di vita e come prodotto della propria terra e della propria passione.

In quegli stessi secoli l’attività in cui i lucchesi eccellono è la produzione della seta: nella sola città di Lucca vengono certificati oltre 2.000 telai in produzione, senza contare tutti quelli del contado.

Ed è proprio la seta il veicolo della creazione del mito internazionale del “mercante” lucchese: tutte le maggiori famiglie aristocratiche della città vennero coinvolte nella produzione e nel commercio della seta, soprattutto verso i paesi del Nord Europa.

I primogeniti vennero inviati ad aprire “compagnie della seta” in città come Lione, Bruges, Londra, Amsterdam e Amburgo.

Progressivamente, insieme ai tessuti di seta, i mercanti lucchesi iniziarono a trasportare verso il nord anche il loro vino e l’olio di cui andavano tanto orgogliosi: storicamente fu questa la prima volta che il vino lucchese si affacciò sui mercati internazionali.

Ma a metà del 500, per varie ragioni - non ultima la scoperta dell’America, questo sistema mercantile entrò in crisi. Le “compagnie della seta” all’estero vennero chiuse, e le famiglie aristocratiche lucchesi decisero di investire gli enormi ricavi realizzati con la seta in agricoltura.

Nasce in quei decenni il sistema lucchese delle “ville-fattorie”: i Buonvisi, gli Arnolfini, i Guinigi, i Cenami, i Mansi (solo per citare i nomi di alcune delle più importanti famiglie lucchesi) faranno a gara per realizzare sulle colline che circondano Lucca le ville di campagna più belle, applicando all’agricoltura – in particolare all’olio e al vino - le tecniche agronomiche più avanzate per l’epoca.

All’inizio del 1600, per ragioni ancora oggi controverse, la Repubblica di Lucca emanò un legge che proibiva l’esportazione del vino fuori dai confini dello stato. Un decreto che sembra negare tutta la precedente storia della mercatura lucchese, orientata fin dl primo medioevo agli scambi internazionali.

Scrive lo storico Renzo Sabbatini che “per meglio commercializzare la sua produzione di vino, nel 1615 la famiglia Guinigi apriva due negozi per la vendita di vino: uno in Pizzorna – dove quotidianamente lavoravano decine di carbonari, ed uno a Viareggio”.

Nasce sicuramente in quel periodo il forte orientamento degli abitanti della Lucchesìa a consumare il vino locale.

Nei primissimi anni del 1800, Lucca torna a respirare un’aria internazionale: l’arrivo delle truppe francesi, e l’insediamento in città di Elisa Bonaparte e della sua corte di dignitari, influenzerà – in parte - anche i destini della viticoltura lucchese.

Viene redatto il “nuovo catasto” del territorio lucchese. Generali e diplomatici dell’esercito napoleonico (Grabaw, Meuron) acquisteranno alcune delle “ville-fattoria”, e i vitigni cosiddetti “francesi” faranno per la prima volta la loro apparizione sulle colline della Lucchesìa.

Nel suo “Dizionario geografico fisico storico della toscana”, edito dall’ Accademia dei Georgofili nel 1839, Emanuele Repetti scrive:

“In quanto all’industria agraria lucchese, essa può dividersi in tre porzioni, sia per la qualità del suolo, sia per la posizione ed elevazione rispettiva del paese. In vista di ciò i Lucchesi distinguono il loro territorio agricolo in tre maniere; la prima nel contado delle sei miglia, che comprende il piano intorno alla città di Lucca con le adiacenti colline; la seconda nel territorio della marina, in cui è Viareggio e Camajore; la terza e compresa nell’agricoltura dell’Appennino. Dalla prima si hanno nella pianura grani , ortaggi, legumi e vini comuni in abbondanza; nelle colline adiacenti, olio squisito e il più accreditato di tutti quelli d’Italia e, specialmente nei colli esposti a levante e a

mezzogiorno, vini generosi”

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano dal punto di vista analitico e organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La DOC Colline Lucchesi Rosso, fra le primissime in Toscana, risale al 28 maggio 1968.

Essa veniva a premiare e a riconoscere la tradizione e l’impegno con cui le famiglie Lucchesi producevano vino intorno a Lucca, in un ambiente dalle stesse mantenuto integro e incontaminato.

L’ospitalità, la gentilezza e il carattere dei Lucchesi hanno fatto del vino un messaggero importante da inviare nel mondo, un messaggero capace di rappresentarne in modo perfetto il carattere.

Come altri vitigni della Toscana il vitigno Sangiovese, chiamato dai lucchesi “Sangioveto”, è stato abbinato da tempo ai vari Canaiolo, Ciliegiolo e Colorino, Merlot, Syrah, nonché ad una piccola parte di Moscati e Aleatici.

Nel 1985 veniva riconosciuta la DOC Colline Lucchesi Bianco: accanto al tradizionale Trebbiano Toscano, troviamo il Vermentino, il Greco e il Grechetto, la Malvasia del Chianti (sinonimo lucchese di Malvasia Bianca Lunga) con l’aggiunta di Chardonnay e Sauvignon nonché di una piccola parte di vitigni a bacca bianca locali.

Nel 1997, il consorzio delle Colline Lucchesi, nel rispetto della tradizione, ma aperto a nuove esperienze, provvedeva ad aggiornare il disciplinare di produzione delle DOC Rosso e Bianco.

Oggi, nella meravigliosa realtà delle colline lucchesi, oltre ai tradizionali rossi e bianchi, si producono alcuni vini fermentati in purezza da singoli vitigni Sangiovese e Merlot, oltre al Vermentino e Sauvignon. A questi si aggiunge il Vin Santo, che le aziende di Lucca hanno sempre prodotto e ne facevano un vanto da offrire agli amici, oggi anch’esso è DOC e anche se prodotto in limitate quantità viene a comporre un ventaglio di prodotti di qualità che danno l’immagine di un ambiente, di una tradizione di valori a cui i viticoltori lucchesi non intendono rinunciare.

 

Articolo 9

(Riferimento alla struttura di controllo)

 

Nome ed indirizzo:

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l. –

con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE –

tel. 055/368850

fax 055/330368-

e-mail: info@tca.srl.org

La “TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l.” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 3)

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI MONTECARLO

VIGNETI MONTECARLO

 

MONTECARLO

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini

 

La Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» è riservata ai vini

 

bianco,

rosso,

rosso riserva,

Vermentino, 

Sauvignon, 

Syrah,

Cabernet Sauvignon,

Merlot,

Vin santo,

Vin santo  occhio  di  pernice

che corrispondono alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Montecarlo» bianco e Vin santo  deve  essere  ottenuto  da  uve  provenienti  dai seguenti vitigni presenti  nell'ambito  aziendale  nella  proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: 30-60%;

Sémillon,  Pinot  grigio  e  bianco,  Vermentino,  Sauvignon  e Roussanne presenti in numero di almeno tre  vitigni  in  ragione  del 40-70%;

possono concorrere da soli o congiuntamente le uve  provenienti dai vitigni a bacca bianca presenti  nell'elenco  delle  varietà  di vite ammesse alla produzione di uve da vino  nella  Regione  Toscana, fino ad un massimo del 20%  con  esclusione  dei  vitigni  aromatici: Moscato bianco, Traminer aromatico.

 

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso anche con la menzione riserva  e  vinsanto  occhio  di  pernice  deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti  vitigni  presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Sangiovese 50-75%;

Canaiolo nero, Merlot, Syrah, da soli  o  congiuntamente  nella misura minima del 15% e massima del 40%;

Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera di Lecce e/o  di  Brindisi, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, da soli  o  congiuntamente  nella misura dal 10 al 30%,

possono concorrere da soli o congiuntamente le  uve  provenienti  dai vitigni a bacca bianca e/o rossa presenti nell'elenco delle  varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20%  con  esclusione  dei  vitigni  aromatici: Aleatico, Moscato bianco, Traminer aromatico.

 

La Denominazione di Origine Controllata Montecarlo seguita  dalle seguenti specificazioni

«Vermentino»,

«Sauvignon»,

«Syrah»,

«Cabernet Sauvignon»,

«Merlot»

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore  analogo,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

I vitigni idonei alla coltivazione nella  Regione  Toscana,  come sopra richiamati, sono quelli iscritti nel registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione  dei vini a Denominazione di Origine Controllata  «Montecarlo»  comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei  comuni di:

Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari.

 

Tale zona è così delimitata:

da ponte Canneto in prossimita' di San Salvatore, il limite  di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri,  la  strada  che conduce  a  Marginone  fino  ad  incrociare  il  confine  comunale  e proseguire poi lungo questi verso est fino  alla  linea  ferroviaria.

Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso  sud  e  poi  verso est, sino all'incrocio con il  Rio  San  Gallo,  in  località  Badia Pozzeveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la  strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La pineta da dove sale verso nord per la strada che,  costeggiando le colline giunge a C. Di Galante.

Da C. Di Galante segue, in direzione nord, la  strada  vicinale che costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63, 75 e 92.

Da quota 92  prosegue  verso  nord fino a raggiungere Cantina  Carrara  (quota  38)  per  proseguire  in direzione nord-est lungo la strada  vicinale  che  costeggia  C.  Del Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est  fino  ad  raggiungere  la  quota  54.

Superato di poco il C. Della Gherardesca. Da quota 54 prosegue  verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per  la  strada  che, superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria, che segue

verso sud fino a ponte Canneto da dove e' iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata «Montecarlo»  devono  essere  quelle  tradizionali  della   zona   e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Gli  impianti realizzati successivamente al 17 ottobre 1994 devono avere un  numero minimo di ceppi per ettaro di 3.500.

Le uve provenienti da vigneti iscritti  allo  schedario  viticolo della  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Montecarlo»  possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin Santo»  e  «Vin Santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino  per tale rivendicazione in sede di dichiarazione annuale delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

“Montecarlo” bianco: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Montecarlo rosso: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montecarlo” rosso riserva: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Montecarlo” Vin Santo: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Montecarlo” Vin Santo occhio di pernice: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montecarlo” Vermentino: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Montecarlo” Sauvignon: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Montecarlo” Cabernet Sauvignon: 7,50 t/ha, 12,00% vol.;

“Montecarlo” Syrah: 7,50 t/ha, 12,00% vol.;

“Montecarlo” Merlot: 7,50 t/ha, 12,00% vol.;  

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla  vite.  A  detti  limiti,  anche  in  annate    eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere  riportate  attraverso  una accurata cernita delle uve, purché  la  produzione  per  ettaro  non

superi del 20% i limiti medesimi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

 Nella  vinificazione  del  vino  a   Denominazione   di   Origine Controllata «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al  vino  la sua peculiare caratteristica; in particolare il  tradizionale  metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita,  deve   essere sottoposta ad un appassimento naturale e può  essere  ammostata 

non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il  31  marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed  è ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve raggiungere

un contenuto zuccherino non inferiore al 26,60%;

la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiori a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve  vere

un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00%.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso riserva deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo  di  invecchiamento obbligatorio non inferiore a

due anni,

di  cui  almeno  sei  mesi  di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° gennaio dell'anno successivo di produzione delle uve.

La resa massima delle uve in vino non deve  essere  superiore  al 70% per tutte le tipologie dei  vini  Montecarlo.  Per  le  tipologie «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice la resa in  vino delle uve fresche non deve essere superiore al 35%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di  cui  sopra,  ma  non oltre rispettivamente il 75% ed il 55%, anche  se  la  produzione  ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto  limite  decade  il diritto  alla  denominazione  d'origine  controllata  per  tutto   il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Montecarlo» all'atto  dell'immissione  al  consumo  debbono  corrispondere   alle seguenti caratteristiche:

 

Montecarlo bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Montecarlo rosso:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso intenso;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Montecarlo rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso intenso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;

 

Montecarlo Vermentino:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:15,00 g/l;

 

Montecarlo Sauvignon:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:15,00 g/l;

 

Montecarlo Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

Montecarlo Merlot:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

Montecarlo Syrah:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso intenso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità' totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

Montecarlo Vin santo secco:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso caratteristico;

sapore: armonioso, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo:  2,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

Montecarlo Vin santo amabile:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso caratteristico;

sapore: armonioso, vellutato, con più pronunciata rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

Montecarlo Vin santo occhio di pernice:

colore: dal rosa intenso al rosa pallido;

profumo: caldo intenso;

sapore: dolce morbido vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto  i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

In sede di etichettatura e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo»  Vermentino,  Sauvignon,  Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Vin santo e Vin santo occhio  di  pernice, tali indicazioni di  tipologia  possono  precedere  la  denominazione «Montecarlo»,  ovvero  figurare  seguite  dalla  specificazione   «di

Montecarlo».

Nella etichettatura e presentazione dei vini a  Denominazione  di Origine Controllata «Montecarlo» è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto, superiore, selezionato e similari.

E' tuttavia  consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non  idonei  a  trarre  in inganno  il  consumatore. 

Le  indicazioni  tendenti  a   specificare l'attività   agricola   dell'imbottigliatore   quali    viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, ed  altri  termini  similari  sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie  e  nazionali

in materia.

Per tutte le tipologie della Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo»  è  obbligatorio  indicare  in  etichetta  l'annata  di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro di capacità non superiore a 54 litri.

I predetti  vini  debbono  obbligatoriamente  essere  immessi  al consumo in recipienti sigillati ed e' vietato  l'uso  di  sistemi  di chiusura del tipo tappo a corona.

I mosti, i vini atti, o vini commercializzati  allo  stato  sfuso perdono, in via definitiva, il diritto alla Denominazione di  Origine Controllata con  tutte  le  conseguenti  annotazioni  e  segnalazioni previste per legge, in  caso  di  declassamento  ai  vini  da  tavola venduti al consumo diretto.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende, in provincia di Lucca, parte del territorio amministrativo dei Comuni di Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari caratterizzato da una grande unità morfologica e geologica collinare delimitata a Sud - Ovest dalla piana Lucchese e dall’alveo dell’ ex lago di Bientina, a Nord – Est dal massiccio

delle Pizzorne e dalla piana del Pescia.

Da un punto di vista geomorfologico,la maggior parte del territorio risulta rappresentata da rilievi collinari di modesta entità, con quote altimetriche medie che, per quasi il 70% dell'intera superficie hanno un valore compreso fra 25,00 e 75,00 metri s.l.m.

In generale, l’andamento morfologico del territorio collinare è caratterizzato da una morfologia per lo più dolce; si passa infatti dalle massime quote altimetriche ubicate lungo la dorsale del Centro Storico - Monte Chiari (si ricorda che la quota massima raggiunta risulta essere pari a circa 190,00 metri s.l.m., ubicata in prossimità della località Monte Chiari) disposta NNO-SSE, a zone decisamente pianeggianti, costituite, a Sud, dalle alluvioni oloceniche deposte nelle vallecole dei rii Tazzera, San Gallo e Tassinara,che confluiscono a Sud nell'ampia pianura lucchese con quote variabili dai 13,00 metri s.l.m.. del rio Tazzera ai 20,00 metri s.l.m. dei rii San Gallo e Tassinara, ed a Nord-Est,dall’ampia

pianura costituita dai depositi alluvionali deposti dal Fiume Pescia di Collodi, aventi quote altimetriche medie variabili dai 40,00÷45,00 metri s.l.m., a Nord, ai circa 20,00 metri s.l.m. all'estremità meridionale del territorio.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 20 e i 190 metri s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso Est e Sud-Est

Dal punto di vista genetico i suoli della regione presentano un’elevata variabilità, per effetto della variabilità degli

ambienti, e quindi dei fattori pedogenetici che hanno determinato la formazione e l’evoluzione degli strati pedologici.

Questi suoli presentano orizzonti superficiali di colore scuro per effetto dell’arricchimento in sostanza organica; questa

caratteristica è indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica.

Il clima della regione rientra nell’area di influenza del clima temperato mediterraneo; l’andamento delle temperature è

caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni mediamente freddi.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno.

A2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Montecarlo”

Le testimonianze dell'attività nel settore vinicolo relative al territorio di Montecarlo sono molto antiche: per la zona di S. Piero in Campo, in un documento dell'anno 846 d.C., si parla di rendite livellarie in natura, consistenti anche in "vino puro, di uva pigiata tre volte secondo le regole, e poi svinata".

Nei secoli successivi, soprattutto alla fine del Medioevo, la produzione di vino aumentò, grazie ai frequenti disboscamenti e alle bonifiche avvenuti nei dintorni del paese odierno, di alcuni dei quali è rimasta memoria nelle pergamene duecentesche dell'Abbazia di Pozzeveri, che parlano tra l'altro dei terreni più soleggiati del versante Sud-Est della collina di Montecarlo, noti col nome di Coste di Vivinaia, paese che precedette Montecarlo sullo spartiacque del colle.

La storia del borgo si intreccia indissolubilmente con quella del suo vino; un destino che si riscontra nel significato del suo antico nome Vivinaia, ossia passaggio della Via del Vino, che attraversava tutta la collina di Montecarlo.

L'esistenza di questa Via, che ebbe notevole importanza fino al tardo medioevo, è significativa del fatto che la caratteristica preminente dì questo territorio erano le vigne, e notevole e pregiata la produzione del suo vino.

In quel tempo, come per tutto l'Occidente, grande fu l'influenza che esercitarono gli ordini religiosi sulla produzione del vino; testimonianza ne fu il Monastero di Benedettini fondato nel 1200 a San Martino in Colle, che contribuì a conferire quelle caratteristiche che nell'età dei liberi Comuni vennero riconosciuto al vino di Montecarlo: "chiaro, vermiglio, puro e franco".

Nel 1371 compaiono i primi nomi dei tavernieri che sigillano barili di vino Trebbiano e carri di vino rosso da vendere al minuto, o meglio nelle taverne del paese, pagando in media otto soldi di gabella per mezzo quarto.

La gabella era una sorta di dazio che veniva pagato a particolari ufficiali di Lucca al momento dell'ingresso all'interno delle mura, per alcune merci di maggior consumo.

Il vino di Montecarlo per tutto il XIV sec. veniva commercializzato ad Altopascio (che allora era un piccolo villaggio del Comune di Montecarlo) e mediante il lago di Bientina verso Pisa, naturalmente a Lucca e, sotto il dominio fiorentino, anche a Firenze.

Si legge che sino al 1567 la comunità paesana offriva vari fiaschi di Trebbiano al Duca Cosimo I De Medici, alla cui corte "i grappoli d'uva di Montecarlo e il Trebbiano di quella comunità rallegrava i commensali".

L'opera appassionata del Prof. Federico Melis ha potuto dimostrare che proprio tra il 1400 e il 1500 il vino bianco di Montecarlo raggiungeva, nelle contrattazioni sul mercato di Firenze, prezzi superiori a qualsiasi altro vino.

Ma i vini di Montecarlo raggiunsero anche un'altra importante corte della cristianità, quella dei Papi. Nel 1408 il Papa Gregorio XII venne rapito dall'eccellente vino del luogo, assaggiandolo a pranzo durante una visita a Lucca, e da quel momento ordinò che le cucine pontificie se ne procurassero per imbandire le mense papali.

La consuetudine che il piccolo paese aveva di onorare i personaggi di casa Medici con il suo più prezioso prodotto, proseguì nel secolo seguente, quando ogni anno veniva ordinato per la festività del

glorioso San Giovanni Battista venti fiaschi di trebbiano della "Comunità di Montecarlo" (6 giugno 1626).

Altro grande avvenimento fu la presenza dei vini di Montecarlo sulla tavola delle nozze reali del Principe Umberto di Savoia e Maria Josè, al Quirinale nel 1930.

A quel tempo i vini della Fattoria Marchi Magnani e di altri produttori, Fattoria Pucci, Carrara, Pardocchi, De Dominicis,

ottennero numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero.

Il vino allora era conosciuto da tutti come "Lo Chablis di Montecarlo".

Per migliorare ulteriormente i propri vini, un illuminato ed appassionato viticultore montecarlese, Giulio Magnani, a quel tempo proprietario della Fattoria Marchi Magnani (ora Mazzini), intorno al 1870, partì alla volta della Francia per studiare i vitigni e le tecniche di vinificazione dei nostri cugini d'Oltralpe che a quel tempo producevano già dei vini apprezzati anche fuori dei loro confini.

Si recò quindi nella zona di Bordeaux e da quei luoghi portò a Montecarlo il Sauvignon, il Semillon, il Merlot, il Cabernet Franc ed il Cabernet Sauvignon.

Ancora, riportò dalla zona del Rodano il Roussanne ed il Syrah e dalla Borgogna i Pinot bianco e grigio. Tornato a casa, sperimentò le percentuali giuste dei vitigni da aggiungere al Trebbiano al fine di produrre un vino più elegante, morbido e profumato.

Proprio questi vitigni, compresi nel disciplinare del vino DOC di Montecarlo, hanno caratterizzato profondamente l'assoluta singolarità di questi vini, che vantano oltre un secolo di felicissimo ambientamento e armonico radicamento nel territorio di Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari, i quattro paesi che formano il terroir dei vini di Montecarlo.

Si è realizzato così un armonico blend tra i vini autoctoni e i vitigni così detti migliorativi di origine francese, secondo le

tendenze e gli orientamenti della più innovativa scienza viticola italiana e toscana.

Attualmente, in particolare modo negli ultimi 10/15 anni, c ‘è stato nella zona un rinnovamento viticolo e tecnologico che ha portato i vini delle aziende montecarlesi ad essere citate con ottimi punteggi sulle principali Guide Italiane ed Internazionali ed apprezzato nelle migliori enoteche e nei più rinomati ristoranti.

 

B)Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e

all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C)Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a Sud-SudEst, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della zona dall’origine, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Montecarlo”

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico,

fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La DOC «Montecarlo» è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Agosto 1969.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome ed indirizzo:

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l. –

con sede in Viale Belfiore n.9

50144 FIRENZE –

tel. 055/368850 fax 055/330368-

e-mail: info@tca.srl.org

La Toscana Certificazione Agroalimentare Srl è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del reg. CE n.607/2009 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con DM 2 Novembre 2010 pubblicato in GU n. 271 del 19.11.2010 (Allegato n.3)

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.