Sardegna › SARDEGNA3 IGT

SIBIOLA I.G.T.

THARROS I.G.T.

TREXENTA I.G.T.

VALLE DEL TIRSO I.G.T.

VALLI DI PORTO PINO I.G.T.

VIGNETI SOLEMINIS

VIGNETI SOLEMINIS

SIBIOLA

I.G.T

Decreto 12 ottobre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Sibiola", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Sibiola" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Sibiola" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1) iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica "Sibiola", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica "Sibiola" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Sibiola" comprende il territorio dei comuni di

Serdiana e Soleminis,

in provincia di Cagliari

ed è così delimitato:

partendo dall' incrocio della s.s. n. 387 del Gerrei con il bivio per Dolianova si procede per la circonvallazione di Serdiana fino al bivio della strada provinciale per Ussana, si segue questa fino al confine comunale di Serdiana, si segue tale confine per tutti i lati ovest e sud fino all'incrocio del comune di Soleminis presso il rio Funtana Basciu a

quota 128, si prosegue lungo il rio stesso fino all'incrocio della s.s. n. 387 del Gerrei, e si procede fino al punto di partenza, cioè al bivio di Dolianova.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Sibiola", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a

18,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato

19,00 t/ha per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Sibiola", seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Sibiola", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Sibiola" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Sibiola" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Sibiola" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Sibiola" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Sibiola" bianco frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Sibiola" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Sibiola" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Sibiola” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica "Sibiola" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Sibiola" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presenta disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazione sulla zona geografica

L’ambito geografico di coltivazione della IGT Sibiola occupa una porzione della zona storica del “Parteolla”, fondata su substrati modellati dall’erosione in dorsali allungate e pianori ondulati durante il quaternario. Nella quasi totalità del territorio affiorano sequenze stratigrafiche accumulatesi sul bordo della fossa tettonica del campidano costituite da sedimenti marini e continentali oligomiocenici (arenarie, marne, calcareniti, ecc.) e quaternarie (alluvioni, sabbie e

limi).

Nella porzione settentrionale e orientale emerge l’ossatura paleozoica della Sardegna costituita da rocce metamorfiche e granitiche, anche queste sagomate in bassi rilievi arrotondati.

Fattori naturali rilevanti per il legame

I vigneti di quest’area sono coltivati principalmente su terreni che testimoniano le tipiche linee evolutive delle catene pedologiche in toposequenza evolutesi sui sedimenti marnosi e arenacei dei rilievi del Miocene (Terziario), nel sud della Sardegna.

Al culmine delle dorsali marnose si possono osservare entisuoli chiari, sottili e poco evoluti, sui fianchi dei versanti i suoli si fanno più profondi ed evoluti (inceptisuoli) con un maggior contenuto in frazione organica e in calcare disponibile, alla base dei versanti i suoli sono profondi, con contenuti elevati di argille rigonfianti, spesso con concrezioni di calcio e, quando è presente la frangia capillare o la falda per lunghi periodi, concrezioni di ferro e manganese e zone asfittiche.

Su questi terreni è necessario fare una valutazione di potenzialità all’uso viticolo, ben correlata alle singole varietà viticole che possono rispondere in modo molto diverso ai caratteri del terreno.

Sulle alluvioni antiche e recenti presenti nell’area, sono diffusi suoli spesso profondi, con accumuli di orizzonti argillici, ma con caratteri distintivi e quindi con potenzialità agricola molto diversa tra loro.

Sui substrati granitici e metamorfici che affiorano nella parte orientale della zona si trovano entisuoli e inceptisuoli sottili e pietrosi spesso degradati.

Il clima della zona di coltivazione della IGT Sibiola é quello riferibile al Basso Campidano della Sardegna meridionale, classico clima mediterraneo, caratterizzato da inverni miti e mediamente piovosi ed estati calde ed asciutte.

La piovosità media annua é di 500 mm distribuita mediamente su 55 giorni, concentrati prevalentemente nel periodo autunno invernale e primaverile.

Le temperature durante l'inverno raramente scendono sotto lo zero (media annua delle minime 12°C), mentre d'estate si possono raggiungere, in alcuni casi, anche i 40 °C. Media annua delle massime 22 ° C.

Fattori umani rilevanti per il legame

La tradizione vitivinicola esercitata nella zona sin dai tempi remoti, ha determinato la creazione della IGT “Sibiola”. Nella zona è presente un antico borgo agricolo, a circa 3 Km dal comune di Serdiana con la presenza della chiesa campestre di Santa Maria di Sibiola.

L’antica chiesa, situata in una piccola altura fra le colline, è uno dei capolavori di arte romanica in Sardegna costruita dai monaci benettini dell’abbazia di San Vittore di Marsiglia fra la fine dell’XI e inizio del XII sec. d.c., che guidavano il borgo agricolo e contribuirono notevolmente allo sviluppo dello stesso in particolare nella coltivazione della vite e dell’olivo.

Da un documento dell’archivio di Pisa riguardante il dominio pisano nel cagliaritano, si evince che Sibiola viene accreditato come il più ricco villaggio tra tutti quelli riportati.

Il Parteolla che è una regione storica della Sardegna sud-orientale, il suo nome deriva dal latino, in quanto nel periodo romanico, la Curatoria (o Partes) di Dolia era detta anche “Parte Olla” (Fonte: “La vite e il vino della Sardegna” Mario Sanges -1999).

Il nome “Olla” invece deriverebbe da Iolao leggendario capo dei Tespiesi, provenienti dall'antica Grecia (Fonte: “Mal di Sardegna” Marcello Serra - 1977).

Nel Parteolla la coltivazione della vite e le sue trasformazioni in vino sono testimoniate sin dal periodo nuragico.

Infatti contenitori “da vino” in forme tipiche della cultura sarda “brocche askoidi” che hanno caratterizzato il repertorio vascolare sardo fino alla prima Età del Ferro sono stati rinvenuti nel villaggio nuragico di Monte Olladiri” di Monastir.

Inoltre, per quanto riguarda le attrezzature per la vinificazione in Età Nuragica, va citato, anche se allo stato attuale delle conoscenze non si hanno elementi certi, il ritrovamento del controverso torchio nel villaggio nuragico di Monte Zara di Monastir, detti “pressoi”, realizzati in pietra e presumibilmente utilizzati per la pigiatura dell’uva (Fonte: “La vite e il vino della Sardegna” Mario Sanges - 1999).

In un periodo storico più recente, citano l’Angius e il Casalis nel “Il Dizionario: Sardegna paese per paese -1837-1855”: “Il giudicato di Cagliari o Plumino nella sua integrità era più ragguardevole degli altri non solo per la sua maggior estensione, ma ancora per più numerosa popolazione, per ricchezza e per potenza (...).

Questo regno era diviso in quindici curatorie, delle quali sei marittime, Campidano, Nora, Sulcis, Sàrrabus, Chirra, Ogliastra; e nove mediterranee, Decimo, Sigerro, Gippis, Nuràminis, Dolia, Trecenta, Seurgus, Galila, Barbagia (...) dove si ragiona delle antiche popolazioni, e della fertilità del suolo....”.

E’ in questo periodo storico dei giudicati che la viticoltura raggiunge un alto livello di coltivazione, come ribadisce sempre, il Dizionario di Angius-Casalis “Grandissima ne’ più luoghi è la forza delle terre (...) Le vigne sono con molta cura coltivate in quello di Sicci e di S. Pantaleo, che danno alla capitale uve e mosto (...)”.

La potenzialità dell’area é ancora oggi ritenuta valida per le caratteristiche pedoclimatiche e per risorse umane impegnate che attribuiscono al “Parteolla”, prestigio e sinonimo di una viticoltura di qualità.

La forma di allevamento più diffusa nella zona è la controspalliera, con sesti di impianto variabili in base alla fertilità del suolo e alla vigoria delle piante, variano da m. 1,90-2,50 nell'interfila e 0,9-1,20 lungo la fila; la potatura più diffusa in questa forma di allevamento é a Guyot e più raramente a cordone speronato.

Sono ancora presenti nelle zone più tradizionali e nei vigneti più vecchi, forme di allevamento ad alberello sostenuto o meno da tutori e fili di ferro, la potatura prevalente é a sperone con 2-3 gemme, ma talvolta si alleva un corto capo a frutto.

Queste forme di allevamento consentono di ottimizzare l’esposizione dei ceppi alla luce e all’aria permettendo una razionale conduzione dei vigneti e consentendo una migliore qualità delle uve.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

L’orografia dolce del territorio di produzione con esposizioni variabili ma sempre ottimali per garantire la corretta maturazione delle uve, fa si che il territorio del “Sibiola” sia da sempre una zona vocata alla coltivazione della vite.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari in tutte le tipologie descritte all’articolo 6.

La tipicizzazione del Sibiola é legata alla peculiarità dei suoli calcareo-argillosi di origine miocenica e all’ambiente geografico caratterizzato da piccole pianure, ampie vallate e dolci colline, che permettono una migliore esposizione ed areazione dei vigneti, circondati da una copertura vegetale costituita prevalentemente da oliveti secolari e da macchia mediterranea che riempie di profumi l’aria marcando i prodotti enologici in modo unico e riconoscibile ai palati più sensibili.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Da millenni la vite è coltivata in questo territorio, come attestato da numerose fonti storiche, che certificano la forte interazione della coltivazione con i fattori ambientali ed umani locali che hanno permesso di ottenere vini con peculiari caratteristiche territoriali del “Sibiola”.

I caratteri pedoambientali tipici della zona, con l’applicazione di adeguate tecniche di coltivazione, esaltano il rapporto suolo-vitigno, consentendo di incrementare i potenziali vocazionali dall’area e di ottenere vini che riflettano le peculiarità locali.

I viticoltori da sempre, sapientemente, scelgono gli appezzamenti migliori per la coltivazione della vite in funzione dell’esposizione e delle caratteristiche dei suoli.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SOLARUSSA

VIGNETI SOLARUSSA

 

THARROS

I.G.T.

Decreto 12 ottobre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Tharros", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Tharros" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Tharros" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1) iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

 

L'indicazione geografica tipica "Tharros", col la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, con l'esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Tharros" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante

nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Tharros" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni

in provincia di Oristano:

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo. Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani e Zerfaliu.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Tharros", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a

18,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato

19,00 t/ha per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Tharros", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati ;

10,00% vol. per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Tharros", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Tharros" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Tharros" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Tharros" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Tharros" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Tharros" bianco frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Tharros" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Tharros" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Tharros” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica "Tharros" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Tharros" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

L’ambito geografico di produzione della IGT Tharros, comprende una vasta porzione dell’attuale provincia di Oristano, così come descritta e specificata all’articolo 3 del presente disciplinare di produzione.

Trattasi di una regione di natura complessa e variegata che rispecchia l’eterogeneità della geologia e dei paesaggi sardi. A nord e a est si trovano rilievi costituiti dalle rocce del complesso vulcanico sedimentario oligomiocenico sardo, a nordest gli altopiani basaltici pliopleistocenici.

Sempre a est affiora il basamento granitico metamorfico del paleozoico sardo.

Lo smantellamento dei rilievi ad opera degli agenti erosivi e dei corsi d’acqua, primo fra tutti il Tirso, ha colmato la fossa tettonica del campidano settentrionale con potenti coltri detritico alluvionali, spesso terrazzate, che oggi

formano la piana dell’oristanese.

In prossimità della costa le dinamiche marine ed eoliche hanno prodotto estesi campi dunari, stagni e lagune in costante mutamento, con sedimenti tipici di questi ambienti

I terreni su cui viene coltivata la vite sono di diversa natura ma solitamente si tratta di inceptisuoli e alfisuoli (palexeralfs e haploxeralfs), talvolta anche ultici o di entisuoli profondi (xerofluvents).

Quelli alluvionali più vicini al letto del Tirso vengono denominati "Bennaxi" ed individuano terreni profondi, freschi, a matrice limo-sabbiosa.

Quelli di origine più antica, vengono chiamati "Gregori” a matrice ciottolosa mista ad argilla tenace con importanti problemi di drenaggio.

Sono presenti anche terreni sabbiosi, psamments, di derivazione alluvionale o dunale. Infine, nella zona del Sinis

si trovano terreni ricchi in carbonati e nelle zone depresse, idromorfe e prossime al mare aquents e salorthids.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della viticoltura nel territorio viene fatta risalire sino all'epoca nuragica (1200 a.C.circa): a Cabras in località “Sa Osa” furono infatti ritrovati vinaccioli di vitis vinifera e resti di vasi vinari.

Altri ritrovamenti sono stati rinvenuti in altre zone della provincia.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, come testimoniano la “Carta de Logu” del XIV secolo, il “Rifiorimento della Sardegna” del 1776, con cui F.Gemelli traccia un quadro lusinghiero della viticoltura sarda, e numerose altre testimonianze successive.

Le grandi tradizioni e la cultura popolare legate al mondo rurale ed in particolare alla coltivazione della vite nel tempo si sono intrecciati sempre più saldamente e come tali sono stati tramandati sino al giorni nostri per diventare emblema della storia e dell'identità della Sardegna.

I fattori umani sono stati particolarmente incisivi anche per quanto concerne gli aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

I vitigni idonei alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare sono quelli tradizionalmente coltivati nell'areale di produzione. I sesti d’impianto e i sistemi di potatura applicati nei nuovi impianti ed in quelli tradizionali, consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione sulla superficie delle viti, agevolano l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben

esposta e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la vinificazione ed attualmente differenziate per le differenti tipologie.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutte le tipologie di vino presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate con aromi e sentori tipici dei vitigni utilizzati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli aspetti geo-pedologici dell'areale individuato dal presente disciplinare determinano un ambiente particolarmente vocato per la coltivazione della vite. Nella scelta delle aree di produzione vengono preferiti i terreni con una buona esposizione e che consentono di raggiungere un buon livello qualitativo.

Il clima di questo territorio è quello tipico del mediterraneo con estati calde ed asciutte ed inverni freddi e piovosi.

I valori medi della temperatura sono compresi tra 15 e 17°C, con valori piuttosto elevati nei mesi di Luglio ed Agosto, massimi anche oltre i 35°C e minimi mai troppo bassi nei mesi di Gennaio e Febbraio (3-4°C).

I totali annuali e stagionali delle precipitazioni presentano notevole variabilità, con surplus idrico invernale e prolungati periodi di siccità estiva; le medie annuali si attestano intorno ai 650 mm, con minimi riscontrabili nei mesi di Luglio ed Agosto, mentre la piovosità è invece massima nei mesi di Dicembre e Febbraio.

I venti prevalenti sono quelli provenienti da Nord Ovest e da Ovest, sostanzialmente minori sono le frequenze delle altre direzioni; nel periodo estivo e limitatamente a poche giornate, si rilevano venti caldi da Sud Est.

La vicinanza al mare fa sì che l’umidità relativa sia mediamente elevata e con variazioni modeste nel corso dell’anno.

L'ambiente di coltivazione sopra descritto consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche organolettiche alle varie tipologie del vino "Tharros".

La millenaria storia vitivinicola del territorio, comprovata da numerosi documenti, rappresenta la testimonianza della stretta connessione ed interazione tra i fattori umani e la qualità e le peculiarità del vino “Tharros”.

I vini di questo territorio erano noti sin dall'antichità e solo grazie all'intervento antropico sono state tramandate attraverso i secoli sia le tecniche di coltivazione che le pratiche enologiche, facendole giungere sino ai giorni nostri ove sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico.

La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevarne il livello qualitativo e la notorietà.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI TREXENTA SENORBI

VIGNETI SENORBI

TREXENTA

I.G.T.

Decreto 12 ottobre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Trexenta", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Trexenta" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Trexenta" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1) iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica "Trexenta", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Trexenta" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante

nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Trexenta" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Barrali, Gesigo, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Selegas, Senorbi, Siurgus

Donigala, Suelli, S. Basilio, S. Andrea Frius

in provincia di Cagliari.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Trexenta", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a

18,00 T/HA per le tipologie rosso e rosato

19,00 T/HA  per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Trexenta" seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Trexenta", seguiti o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Trexenta" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Trexenta" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Trexenta" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Trexenta" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Trexenta" bianco frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Trexenta" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Trexenta" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Trexenta” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica "Trexenta" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali a trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Trexenta" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La Trexenta è una regione storica che si trova nella porzione centro meridionale della Sardegna. È una zona caratterizzata dalla presenza di colline arrotondate o tabulari alla sommità, intervallate da ampie vallate, conche mal drenate e pianure alluvionali.

Quest’area si è formata sul bordo della fossa del campidano, a partire dall’oligomiocene in un bacino di accumulo di sedimenti detritici derivati dallo smantellamento dei rilievi preesistenti, di depositi marini spesso ricchi in fossili

(marne, calcari e arenarie in varie combinazioni tra loro) e di vulcaniti di vario tipo (dai tufi ai basalti).

Queste sequenze stratigrafiche poggiano a est sui preesistenti rilievi granitico metamorfici del paleozoico.

Nelle parti altimetricamente più basse si estendono livelli diversi di terrazzi alluvionali antichi e recenti formatisi durante il quaternario. La forza dei rilievi collinari (fino ai m 500 - 700 s.l.m.) aumenta passando da sud a nord-est e così anche l’acclività dei versanti.

Sui pendii e sui terrazzi alluvionali più antichi si trovano solitamente i vigneti. Vengono impiantati a vite entisuoli, inceptisuoli e alfisuoli di solito profondi, talvolta con elevati contenuti di carbonati e a tratti con problemi di drenaggio in profondità, da gestire con apposite reti di deflusso delle acque.

Il clima dell’area viene generalmente classificato come Mediterraneo interno, ed è caratterizzato inverni miti e relativamente piovosi ed estati secche e calde.

Le precipitazioni medie annue variano con l’altitudine, vanno dai 500 mm della stazione di Guasila (Bassa Trexenta) fino ai 700 di Siurgus Donigala (Alta Trexenta).

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 80% nel periodo autunno-inverno.

Le temperature durante l'inverno raramente scendono sotto lo zero (media annua delle minime 10°C), mentre d'estate si possono superare i 40 °C, la media annua delle massime 24 °C.

Fattori umani rilevanti per il legame con il territorio

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere la denominazione“IGT Trexenta”.

In Trexenta la coltivazione della vite ha origini antichissime, essendo fra le più antiche aree della Sardegna a vocazione viticola. Testimonianze della sua presenza iniziano infatti dalla fine del neolitico.

Il territorio è disseminato di testimonianze e reperti che documentano la presenza della vite fin dalla preistoria nei principali insediamenti nuragici di Simieri, Turriga, Monte luna, nei quali sono numerosi i ritrovamenti di resti di anfore ed enotri utilizzati per la conservazione del vino.

Numerose sono inoltre le testimonianze dell’importanza della coltivazione dell’uva da vino nel periodo romano, oggetto anche di studi recenti per il recupero delle antiche tecniche di vinificazione.

E’ probabile che già allora la caratteristica conformazione del territorio, idealmente suddivisibile in una zona pianeggiante e in una zona di media collina, avesse portato ad una suddivisione nella destinazione produttiva del territorio in una zona cerealicola ed una zona a forte

una vocazione viticola.

Se le testimonianze nel territorio della presenza punica e romana sono numerose, nulla o quasi resta del periodo della dominazione vandalica durata fino al 533 d.c., anno in cui la Sardegna entrò a far parte dell'esarcato di Bisanzio.

La Trexenta nel periodo giudicale fece parte del giudicato di Cagliari.

Dopo la conquista della città e dei territori circostanti da parte dei pisani avvenuta nel 1258, la Trexenta fu incorporata nel giudicato di Arborea diventando presumibilmente possesso del comune di Pisa il cui declino, a partire dal 1324, diede inizio alla sottomissione della Sardegna e così della Trexenta agli aragonesi.

Nel 1720 dopo una parentesi di dominio austriaco, la Sardegna e così la Trexenta fu ceduta a Vittorio Amedeo II di Savoia e fece parte del regno di Sardegna prima e del regno d'Italia successivamente (1860).

Citano l’Angius e il Casalis nel “Il Dizionario: Sardegna paese per paese -1837-1855”: “Il giudicato di Cagliari o Plumino nella sua integrità era più ragguardevole degli altri non solo per la sua maggior estensione, ma ancora per più numerosa popolazione, per ricchezza e per potenza (...).

Questo regno era diviso in quindici curatorie, delle quali sei marittime, Campidano, Nora, Sulcis, Sàrrabus, Chirra, Ogliastra; e nove mediterranee, Decimo, Sigerro, Gippis, Nuràminis, Dolia, Trecenta, Seurgus, Galila, Barbagia (...) dove si ragiona delle antiche popolazioni, e della fertilità del suolo....”.

E’ in questo periodo storico che la viticoltura anche in Trexenta raggiunge un alto livello di coltivazione.

Nel corso del tempo la viticoltura continua a rappresentare per la Trexenta, la coltura caratterizzante per la qualità dei suoi prodotti e per la tradizione che viene tramandata da una generazione all’altra come confermato dalla presenza della cantina Trexenta, una delle realtà agricole più importanti e caratterizzanti del territorio.

La Cooperativa Agricola Trexenta, nasce nel 1956 dall’iniziativa di 23 viticoltori di diversi paesi della Trexenta. Già negli anni '70 i vini della Cantina, sopratutto Nuragus e Monica, vengono esportati in Francia e Germania.

Negli anni '80 inizia la diversificazione produttiva, sorgono così vigneti di Vermentino,Cannonau,Nuragus Monica, Bovale e Bovaleddu, Malvasia, Moscato e Nasco.

La vocazione del territorio e del clima mediterraneo viene valorizzata non solo attraverso la produzione di uve di ottima qualità,a partire da questi vitigni ma anche attraverso l’uso delle varietà antiche che costituiscono un prezioso patrimonio nella storia dell’enologia locale.

L'esperienza nella cultura della vite, tramandata di padre in figlio, insieme ad un'accurata selezione delle uve e un'adeguata tecnologia garantiscono elevati standard qualitativi.

Oggi la cantina si estende su una superficie di circa 350 ettari di vigneto gestita con una professionalità consolidata tramandata da generazioni.

Annualmente vengono prodotte circa 1.000.000 di bottiglie che vengono vendute per il 50% in Sardegna e per il 50% fuori dall'isola.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione, previsti dal presente disciplinare.

I sesti d’impianto e i sistemi di potatura, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

L’alberello è il sistema più antico, ideato per il contenimento della vegetazione, al fine di adattare la produttività delle viti alle difficili condizioni pedo-climatiche della Trexenta caratterizzate dal clima caldo-arido, tipico delle regioni meridionali. I sistemi a spalliera, in particolare Guyot e Cordone speronato basso, garantiscono il mantenimento del profilo qualitativo delle uve e nel contempo si prestano alla meccanizzazione delle operazioni colturali come la

gestione della chioma e la vendemmia.

Tutti i sistemi di allevamento si contraddistinguono per potature corte con limitata carica di gemme per ceppo e per sesti d’impianto stretti che consentono elevate densità di ceppi per ettaro.

Le rese medie per ettaro si attestano sui 60 quintali con gradazioni zuccherine comprese tra i 17% e 22% e anche maggiori per le cultivar destinate alla produzione di vini da dessert.

Le pratiche colturali vengono realizzate coniugando tecniche produttive compatibili con la tutela dell’ambiente che incoraggiano una diminuzione dell’uso dei prodotti chimici di sintesi a tutela della salute degli operatori addetti al settore e dei consumatori.

In pratica si opera con l’applicazione dei criteri della gestione guidata e integrata, intervenendo cioè solo in caso di accertata necessità previa verifica in campo, e sulla base tempestivi avvisi ai viticoltori riportati nei notiziari fitosanitari.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ovest sud ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Questa interazione è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e della vinificazione che ai giorni nostri sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli eccellenti vini prodotti attualmente in Trexenta.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI CABRAS

VIGNETI CABRAS

VALLE DEL TIRSO

I.G.T.

Decreto 12 ottobre 1995

Modifica Decreto 3 ottobre 1997

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1) iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

 

L'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l' esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante

nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Baratili S. Pietro, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S. Vero Milis, S. Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani, e Zerfaliu,

in provincia di Oristano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Valle del Tirso", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a

18,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato

19,00 t/ha per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Valle del Tirso", seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% per i bianchi;

10,00% per i rosati;

10,00% per i rossi.

Nei casi di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Valle del Tirso", seguiti o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Valle del Tirso" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Valle del Tirso" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Valle del Tirso" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Valle del Tirso" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Valle del Tirso" bianco frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Valle del Tirso" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Valle del Tirso" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Valle del Tirso” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

L’ambito geografico di produzione della IGT Valle del Tirso ricade nella parte Centro Occidentale della regione Sardegna, in Provincia di Oristano, e comprende i territori dei comuni di Cabras, Baratili S.Pietro, Milis, Narbolia, Ollastra, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Zeddiani e Zerfaliu.

Questa è un’area sub pianeggiante che si estende ai lati del fiume Tirso fino alla sua immissione nel golfo di Oristano. A nord e a est si trovano lembi collinari di rocce appartenenti al complesso vulcanico sedimentario oligomiocenico sardo e plateau di basaltici pliopleistocenici.

Lo smantellamento dei rilievi ad opera degli agenti erosivi e dei corsi d’acqua, primo fra tutti il Tirso, ha colmato la fossa tettonica del campidano settentrionale con potenti coltri detritico alluvionali, spesso terrazzate, che oggi formano la piana dell’oristanese. In prossimità della costa le dinamiche marine ed eoliche hanno creato estesi campi dunari, stagni e lagune in costante mutamento, con sedimenti tipici di questi ambienti.

I terreni su cui viene coltivata la vite sono di diversa natura ma solitamente si tratta di inceptisuoli e alfisuoli (palexeralfs e haploxeralfs), talvolta anche ultici o di entisuoli profondi (xerofluvents).

Quelli alluvionali più vicini al letto del Tirso vengono denominati "Bennaxi" ed individuano terreni profondi, freschi, a matrice limo-sabbiosa. Quelli di origine più antica, vengono chiamati "Gregori” a matrice ciottolosa mista ad argilla tenace con importanti problemi di drenaggio.

Sono presenti anche terreni sabbiosi, psamments, di derivazione alluvionale o dunale. Infine, nella zona del Sinis

si trovano terreni ricchi in carbonati e nelle zone depresse, idromorfe e prossime al mare aquents e salorthids.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della viticoltura nel territorio viene fatta risalire sino all'epoca nuragica (1200 a.C. circa): a Cabras in località Sa Osa furono infatti ritrovati vinaccioli di vitis vinifera e resti di vasi vinari.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, come testimoniano la “Carta de Logu” del XIV secolo, il “Rifiorimento della Sardegna” del 1776, con cui F.Gemelli traccia un quadro lusinghiero della viticoltura sarda, e numerose altre testimonianze successive.

Le grandi tradizioni e la cultura popolare legate al mondo rurale ed in particolare alla coltivazione della vite nel tempo si sono intrecciati sempre più saldamente e come tali sono stati tramandati sino al giorni nostri per diventare emblema della storia e dell'identità della Sardegna.

I fattori umani sono stati particolarmente incisivi anche per quanto concerne gli aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

I vitigni idonei alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare sono quelli tradizionalmente coltivati nell'areale di produzione.

I sesti d’impianto e i sistemi di potatura consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione sulla superficie delle viti, agevolano l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare;

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la vinificazione ed attualmente differenziate per le differenti tipologie

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutte le tipologie di vino presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate con aromi e sentori tipici dei vitigni utilizzati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli aspetti geo-pedologici dell'areale individuato dal presente disciplinare determinano un ambiente particolarmente vocato per la coltivazione della vite. Nella scelta delle aree di produzione vengono preferiti i terreni con una buona esposizione e che consentono di raggiungere un buon livello qualitativo.

Il clima di questo territorio è quello tipico del mediterraneo con estati calde ed asciutte ed inverni freddi e piovosi. I valori medi della temperatura sono compresi tra 15 e 17°C, con valori piuttosto elevati nei mesi di Luglio ed Agosto, massimi anche oltre i 35°C e minimi mai troppo bassi nei mesi di Gennaio e Febbraio (3-4°C).

I totali annuali e stagionali delle precipitazioni presentano notevole variabilità, con surplus idrico invernale e prolungati periodi di siccità estiva; le medie annuali si attestano intorno ai 650 mm, con minimi riscontrabili nei mesi di Luglio ed Agosto, mentre la piovosità è invece massima nei mesi di Dicembre e Febbraio.

I venti prevalenti sono quelli provenienti da Nord Ovest e da Ovest, sostanzialmente minori sono le frequenze delle altre direzioni; nel periodo estivo e limitatamente a poche giornate, si rilevano venti caldi da Sud Est.

La vicinanza al mare fa sì che l’umidità relativa sia mediamente elevata e con variazioni modeste nel corso dell’anno.

L'ambiente di coltivazione sopra descritto consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche organolettiche alle varie tipologie del vino "Valle del Tirso".

La millenaria storia vitivinicola del territorio, comprovata da numerosi documenti, rappresenta la testimonianza della stretta connessione ed interazione tra i fattori umani e la qualità e le peculiarità del vino “Valle del Tirso”.

I vini di questo territorio erano noti sin dall'antichità e solo grazie all'intervento antropico sono state tramandate attraverso i secoli sia le tecniche di coltivazione che le pratiche enologiche, facendole giungere sino ai giorni nostri ove sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico.

La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevarne il livello qualitativo e la notorietà.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI NUXIS

VIGNETI NUXIS

VALLI DI PORTO PINO

I.G.T.

Decreto 12 ottobre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino", accompagnata o meno delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante:

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1) iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante

nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Santadi, S. Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio in provincia di Carbonia-Iglesias,

e del comune di

Teulada

in provincia di Cagliari.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a

18,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato

19,00 t/ha  per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino", seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Valli di Porto Pino" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Valli di Porto Pino" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Valli di Porto Pino" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Valli di Porto Pino" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Valli di Porto Pino" bianco frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Valli di Porto Pino" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Valli di Porto Pino" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino" con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra , fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Valli di Porto Pino" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area di produzione della IGT Valli di Porto Pino si trova nella zona storica del Sulcis, nella porzione sud-occidentale della Sardegna. Si tratta di una zona fondata su un nucleo granitico metamorfico risalente al paleozoico, con lembi di rocce calcareo dolomitiche del mesozoico che nell’insieme formano i rilievi arrotondati dell’area.

Successivamente si sono accumulate rocce sedimentarie e vulcaniche che l’erosione ha smembrato in bassi rilievi spesso tabulari che emergono dalle piane occidentali.

Queste sono state create dall’intersezione frammentata e discontinua di detriti di falda, accumuli alluvionali e depositi misti (sabbie, limi, accumuli carbonatici, ecc) di genesi lagunare e costiera.

La Riforma Agraria del ‘900 ha bonificato l’area paludosa e acquitrinosa oggi coltivata.

I suoli vitati sono molto vari rispecchiando la complessità dei litotipi che formano la piana e i versanti agricoli.

Si trovano entisuoli e inceptisuoli a vario grado di sviluppo e spessore, ma anche alfisuoli, con accumuli di argille in profondità, che possono essere anche molto evoluti come testimoniato dalla presenza di crostoni carbonatici illuviali in profondità.

Le condizioni climatiche della zona sono quelle riferibili alla Sardegna meridionale, clima mediterraneo, caratterizzato da inverni miti e mediamente piovosi ed estati calde ed asciutte.

La piovosità media annua é di 500 mm distribuita mediamente su 55 giorni, concentrati prevalentemente nel periodo autunno invernale e primaverile.

Le temperature durante l'inverno raramente scendono sotto lo zero (media annua delle minime 12°C), mentre d'estate si possono raggiungere, in alcuni casi, anche i 40 °C. Media annua delle massime 22 ° C.

Fattori umani rilevanti per il legame

La tradizione vitivinicola del territorio della IGT "Valli di Porto Pino" risale almeno al periodo fenicio-punico, nell’ottavo secolo A.C..

I Fenici, dal mare raggiungevano la Sardegna per scambiare i loro prodotti con quelli delle popolazioni nuragiche offrendo vasi, tessuti, gioielli, profumi, in cambio soprattutto di metalli come rame, argento e piombo.

Nell’isola di Sant’Antioco fondarono nell’anno 750 a.C., una colonie denominata “Sulki”, che ben presto divenne una città.

I Fenici, si espansero anche nella fortezza di Monte Sirai, vicino Carbonia, e Porto Pino, attuale frazione del comune di Sant’Anna Arresi, dove fondarono una città portuale.

Per i fenici, un popolo dedito al commercio e allo sfruttamento delle risorse locali , il tratto costiero di Porto Pino costituiva una grande risorsa economica produttiva per l’attività commerciale ma anche agricola in quanto conoscevano il valore produttivo dei cereali, olivo e della vite.

La colonia di Porto Pino, così come per tutti gli altri insediamenti fenici della Sardegna, definiti dagli studiosi aree chiuse erano veri e propri empori commerciali, ciò fa supporre che tra i fenici e i nuragici doveva esistere una stretta collaborazione, fra i prodotti più rappresentativi che i fenici dovevano offrire in baratto ai protosardi nuragici doveva esserci certamente il vino.

I reperti di vinaccioli e di vasi potori ritrovati nei nuraghi, infatti, portano a pensare che sia l’uva che le bevande da essa derivate fossero conosciute dagli abitanti delle zone interne e facessero parte dei baratti con gli abitanti delle colonie fenicie.

Da ciò se ne deduce che intorno alle loro colonie esisteva un adeguata viticoltura.

La coltivazione della vite proseguì anche con i Cartaginesi per arrivare poi ai Romani che tra l’altro erano grandi estimatori del vino proveniente dalla Sardegna.

Dopo la caduta dell’impero romano, in epoca Bizantina e per tutto l’alto medioevo, la coltura della vite subì una profonda decadenza e sopravisse grazie soprattutto all’opera degli ordini monastici chiamati dai sovrani dei regni giudicali per colonizzare le campagne.

Durante il periodo spagnolo, invece, ebbe luogo un importante arricchimento della coltivazione della vite, con l’inserimento di nuovi vitigni e l’introduzione di nuove conoscenze, tra i vitigni importanti introdotti in questa zona si ricorda il Carignano ad opera del popolo aragonese nel XIVXV secolo (Fonte: Guida ai Vitigni d’Italia - Fabio Giavedoni, Maurizio Gily – 2005)

Le forme di allevamento praticate sono quelle che tendono a ridurre la vigoria della chioma sia per avere una migliore resistenza alla siccità sia perché i terreni sono poco fertili.

La forma di allevamento più diffusa è quella tradizionale ad alberello, sostenuto o meno da tutori e fili di ferro, con sesti di impianto variabili in base alla fertilità del suolo e alla vigoria delle piante, variano da m. 1,00-2,50 nell'interfila e 0,8-1,20 lungo la fila.

La potatura più diffusa in questa forma di allevamento é sulla realizzazione di 2 o 4 speroni corti con un eventuale guyot nei vigneti più vigorosi.

Altro sistema di allevamento presente è quello a controspalliera, specie nei terreni più fertili, con la potatura a Guyot e più raramente a cordone speronato.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

L’orografia dolce del territorio di produzione con esposizioni variabili ma sempre ottimali per garantire la corretta maturazione delle uve, fa si che il territorio "Valli di Porto Pino", sia da sempre una zona vocata alla coltivazione della vite.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari in tutte le tipologie descritte all’articolo 6.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Da millenni la vite è coltivata in questo territorio, come attestato da numerose fonti storiche, che certificano la forte interazione della coltivazione con i fattori ambientali ed umani locali che hanno permesso di ottenere vini con peculiari caratteristiche territoriali "Valli di Porto Pino".

I caratteri pedoambientali tipici della zona, con l’applicazione di adeguate tecniche di coltivazione, esaltano il rapporto suolo-vitigno, consentendo di incrementare i potenziali vocazionali dall’area e di ottenere vini che riflettano le peculiarità locali.

I viticoltori da sempre, sapientemente, scelgono gli appezzamenti migliori per la coltivazione della vite in funzione dell’esposizione e delle caratteristiche dei suoli.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.