Umbria › UMBRIA IGT

ALLERONA I.G.T.

BETTONA I.G.T.

CANNARA I.G.T.

NARNI I.G.T.

SPELLO I.G.T.

UMBRIA I.G.T.


VIGNETI ALLERONA

VIGNETI ALLERONA

ALLERONA

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 13 agosto 1997

Modifica Decreto 26 febbraio1998

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Allerona”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La IGT “Allerona” è riservata ai seguenti vini:

Allerona bianco, bianco frizzante, bianco passito, bianco novello;

Allerona rosso, rosso novello, rosso frizzante, rosso passito.

Allerona rosato, rosato novello, rosato frizzante.

 

I vini ad IGT “Allerona” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

L’indicazione geografica tipica «Allerona» con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Umbria, così come identificati al comma 2, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno idoneo alla coltivazione nella Regione Umbria.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

L’indicazione geografica tipica “Allerona” con la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini, anche nella tipologia frizzante e novello, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

L’indicazione geografica tipica “Alleronacon la specificazione di uno o due dei vitigni di cui a presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Allerona” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Allerona, Castelviscardo e Castelgiorgio

in provincia di Terni.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Alleronabianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a

17,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata, corrispondenti a hl 136,00 hl/Ha.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Allerona” con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a

14,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata, corrispondenti a hl 112,00 hl/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Allerona” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Allerona bianco: 10,00% vol., con la specificazione del vitigno 10,50% vol.;

Allerona rosso: 10,00% vol., con la specificazione del vitigno 11,00% vol.;

Allerona rosato: 10,00% vol., con la specificazione del vitigno 11,00% vol.;

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Le uve destinate alla produzione della IGT “Alleronatipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino tranne che per la tipologia passito, la cui resa non deve essere superiore al 45%.

Per le uve destinate alla produzione della IGT “Allerona” passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad IGT “Allerona” anche accompagnati con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Allerona” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da asciutto a doolce, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Allerona” bianco con la specificazione del vitigno:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Allerona” bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Allerona” bianco novello:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Allerona” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Allerona” rosso con la specificazione del vitigno:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Allerona” rosso frizzante:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Allerona” rosso novello :

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Allerona” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da asciutto a dolce, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/ l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Allerona” rosato con la menzione del vitigno:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da asciutto a dolce, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/ l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Allerona” rosato, novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/ l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Allerona” rosato frizzante:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da asciutto a dolce, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Allerona” rosso passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Allerona” bianco passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Allerona” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Allerona” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

L’indicazione geografica tipica “Allerona”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010 (Allegato 3), può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Questa Indicazione Geografica Tipica ubicata nella parte sud-occidentale della regione Umbria, a breve distanza dal confine con il Lazio, prende il nome dalla cittadina di Allerona, antico borgo di origine antichissima, pittorescamente situato in collina a 472 metri s.l.m.

La conformazione del rilievo è particolarmente scoscesa a causa della sua natura geologica rappresentata da argille marine plioceniche prevalenti e, subordinatamente, da sabbie e ghiaie della stessa epoca ed origine. Circa il 40% del territorio ha pendenze tra il 30 ed il 60% con ovvie conseguenze sul manifestarsi dell’erosione e del dissesto idrogeologico.

I suoli appartenenti a questa area, avendo generalmente una giacitura da acclive a molto acclive, hanno una profondità decisamente scarsa con diffusi affioramenti rocciosi di tipo calanchivo; possono presentare a volte una certa percentuale di frammenti grossolani.

La pedogenesi, tipicamente orientata verso la brunificazione, è stata fortemente contrastata dall’erosione che ha

assottigliato, ma anche retrogradato il suolo tanto da aversi suoli sottili e non evoluti anche sotto copertura boschiva. Nel fondovalle abbiamo esempi di suoli più profondi ma ugualmente poco evoluti per gli apporti avvenuti anche in epoche recenti.

I suoli di questa zona possono essere classificati negli ordini degli Entisuoli e degli Inceptisuoli (Soil Survey Staff, 2010).

Il clima è condizionato da una piovosità che soddisfa la naturale evoluzione eziologica della vite che - a causa della difficile condizione pedogenetica nella quale si trova – deve essere accompagnata da pratiche colturali intense tese al migliore sfruttamento delle risorse idriche.

Le precipitazioni medie annue oscillano tra gli 800-950mm con estremi minimi che possono arrivare a 600 mm come nel 2007 e superare 1000mm come nel 2010.

La stagione primaverile è caratterizzata da una precipitazione media di 222mm con annate in cui vengono superati anche 300mm. Negli ultimi anni il mese primaverile più ricco di precipitazioni è maggio con valori medi prossimi ai 100mm.

I mesi estivi sono caratterizzati da piogge scarse e spesso concentrate e nella media risultano inferiori (102,3mm) rispetto a quelle registrate in altre zone della Regione il cui valore medio si attesta a circa 160mm.

Negli ultimi anni non sono mancate stagioni che comunque hanno superato il valore medio di riferimento anche se questo fenomeno di elevata piovosità estiva (es 2009, 2010) è stato diffuso su tutto il territorio regionale.

Della stagione primaverile il mese di aprile è quello che mediamente presenta valori più bassi di pioggia mentre per l’estate è il mese agosto soprattutto dopo il 15 del mese dove mediamente negli ultimi anni i mm di pioggia media non superano i 10mm con situazioni a volte di completa mancanza di precipitazioni.

La temperatura media nella stagione primaverile è di 15,5°C con temperature medie giornaliere nel mese di marzo che posso raggiunge valori di 5°C e nel mese di maggio 18-19°C. il mese di aprile se attesta mediamente tra i 10°C e 17°C.

Nel periodo estivo la temperatura media è di circa 24,8°C, mentre la temperatura media massima degli ultimi anni è di 33,6°C con punte giornaliere che possono superare i 40°C nel mese di luglio e agosto.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

I primi insediamenti nella zona si fanno risalire con buona probabilità ai tempi degli Etruschi. Certa e documentata è invece la presenza della civiltà romana: di essa sono rimaste tracce della antica Via Cassia, o Via Traiana Nova, di cui sono stati rinvenuti tratti di selciato e due colonne miliari.

Nel medioevo Allerona fu un castello feudale, importante baluardo del Comune di Orvieto verso Chiusi, soggetto alle famiglie dei Monaldeschi e Filippeschi: dell’antico castello rimangono resti delle antiche mura e le due porte denominate “Del Sole” e “Della Luna”, nonché l’assetto urbanistico.

Il territorio di produzione si sovrappone con quello dell’ Orvieto, zona ricca di storia e cultura enologica millenaria che parte dagli etruschi e passa attraverso i secoli ai romani ed al Cristianesimo.

Testimonianze certe se ne hanno dai ritrovamenti di copiose quantità di ceramiche che testimoniano il consumo corrente della bevanda già a quell’ epoca. E’ noto infatti che gli etruschi – abitanti di quella zona – producessero e commercializzassero il rinomato vino dell’ area.

Successivamente i Romani acquistavano il vino della zona, come testimonia il ritrovamento di numerose anfore vinarie nei pressi dell’ antico porto fluviale di Palani

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione

della chioma;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le differenti tipologie, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

Facendo riferimento ai due punti precedenti, i parametri analitici o descrittori specifici del prodotto sono fortemente dipendenti dalle varietà di viti utilizzate. Le uve rosse sono caratterizzate da una equilibrata concentrazione quantitativa e qualitativa delle componenti fenoliche responsabili del colore e di alcuni aspetti gustativi come quelli più propriamente olfattivi, grazie alle sostanze aromatiche di origine fermentativa derivanti dalla ottimale evoluzione della maturazione fenolica.

Tutti i vini presentano dal punto di vista organolettico degli ottimi profumi floreali, fruttati e naturali con buon tenore di acidità che insieme alla mineralità va a determinare quella fragranza gustativa che tutti i vini dell’ orvietano presentano.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione nella Valle del Tevere e l’ esposizione a Sud, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’“Igt Allerona”. In particolare, pur con la loro variabilità derivante da eterogenei processi pedogentici, i terreni danno buoni risultati dal punto di vista viticolo grazie ad un ph ottimale ed a contenuti di calcare che favoriscono l’ottimale maturazione delle uve.

Anche il clima dell’areale di produzione, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Igt Allerona".

La millenaria storia vitivinicola riferita a questo territorio, dall’epoca etrusca a quella romana, dal medioevo fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dell’ “Igt Allerona”.

In particolare la presenza della viticoltura nella zona di Allerona è attestata al ritrovamento di molti reperti nelle tombe etrusche come vinaccioli, coppe ed anfore e vari testimonianze rurali e campestri come la vite maritata alle piante di olmo e di acero campestre.

I contratti agrari ed i documenti di varia natura risalenti al Medioevo conservati presso gli archivi monastici e comunali confermano la diffusione di tale coltura.

La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende (che all’inizio si sono appoggiate alla Cantina sociale per la vinificazione) e dalla professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo del prodotto.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c) e all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante una analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 4).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

BETTONA

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12  luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Bettona” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Bettona” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia novello.

 

I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Bettona” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

L’indicazione geografica tipica «Bettona» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, così come identificati al comma 2, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria fino ad un massimo del 15%.

L’indicazione geografica tipica “Bettonacon la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Bettona” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di

Bettona,

in provincia di Perugia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini cui all’art 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

18,00 t/ha con resa massima in vino dell’80% corrispondenti a hl 144,00 hl/ha per le tipologie bianco; 17,00 t/ha con resa massima in vino dell’80% corrispondenti a 136 hl/ha per le tipologie rosso e rosato.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Bettona”, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’ 80%, per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica “Bettona”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Bettona” Bianco, anche nella tipologia frizzante:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Bettona” Rosso:

colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento;

sapore: pieno, morbido, armonico, e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo; piacevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Bettona” Rosso novello:

colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico, e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Bettona” Rosato:

colore: rosa cerasuolo luminoso ed intenso;

profumo: vinoso, fresco e vivace, con sentori floreali e delicati richiami fruttati

sapore: armonico, fresco e fragrante, sapido e con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Bettona” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica “Bettona” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione , ivi compresi gli aggettivi extra,fine,scelto selezionato superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio, ricco di storia e cultura millenaria che parte dagli etruschi e passa attraverso i secoli ai romani ed al Cristianesimo, è ubicato alle pendici del Monte Martano tra i 200 e 500 m. s.l.m. e incastonato nella fascia collinare est-ovest, costituita principalmente da una struttura geopedologica arenarica e argilloso-calcarea con variabilità di profondità e scheletro, dove abbondano olivi, boschi matricinati e viti.

La coltura della vite è presente nell’area pianeggiante posta su alluvioni terrazzate e in misura minore sulle colline mioceniche che si affacciano sulla Pianura Umbra fino a circa 270 m. s.l.m., su terreni mediamente profondi, con tessitura media o medio-fine, ben areati e con un moderato tenore in sostanza organica.

Tali suoli sono mediamente evoluti e possono essere classificati come Inceptisuoli (Soil Survey Staff, 2010).

Il clima è condizionato da una piovosità, che salvo eccezioni, soddisfa pienamente l’evoluzione eziologica della vite. Rispetto alla media del secolo di 897,54 mm, l’ultimo decennio (1991-2010) ha fatto registrare un aumento medio delle precipitazioni annuali (937,1mm) determinato da un incremento delle precipitazioni registrate soprattutto nel periodo invernale.

Nell’analisi decennale della stagione primaverile emerge che la piovosità rimane sostanzialmente costante così come la stagione estiva con un leggero aumento medio delle precipitazioni dell’ultimo decennio (168,15 mm rispetto alla media del secolo di 162,66 mm) mentre per quella autunnale una leggera flessione (295,82 mm rispetto alla media del secolo di 297,45mm). L’ultimo decennio invernale 2001/2010, con 254 mm di media, risulta più piovoso di 35mm rispetto alla media del secolo.

In particolare il 2010 è risultato uno degli anni più piovosi del secolo con punte di precipitazionecumulata di 1300mm di pioggia mentre i primi mesi del 2011 sono stati caratterizzati da una scarsità di pioggia soprattutto nei mesi estivi.

Per quanto riguarda il quadro termico, l’andamento degli ultimi anni è da ritenersi abbastanza in linea con le medie stagionali. Durante l’inverno (mesi di dicembre-gennaio-febbraio) la temperatura media dei valori minimi si attesta intorno ai 3,2°C, un valore leggermente superiore rispetto al dato storico di circa 0,5°C. il fenomeno può essere collegato anche all’aumento della piovosità del periodo che ha determinato una maggiore copertura nuvolosa che ha limitato il raffreddamento notturno.

Il periodo primaverile (marzo-aprile-maggio) negli ultimi anni si attesta su valori constanti senza particolari variazioni con una temperatura media di 13,8°C.

La temperatura massima media degli ultimi 5 anni relativa al periodo estivo (31,46°C) e la temperatura media (24,0°C) confermano un leggero aumento rispetti ai valori storici registrati.

Rare sono le annate in cui è necessario far ricorso all’ irrigazione di soccorso. Tutte queste condizioni garantiscono lo svolgimento regolare delle fasi vegetative e conseguentemente il raggiungimento di un ottimale indice di maturazione i cui parametri analitici riflettono pienamente quelli indicati nel disciplinare di produzione.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Vari documenti storici indicano che la viticoltura del territorio Bettonese sia consolidata da decenni in diverse aziende agrarie, alcune delle quali già nei primi anni del 900 avevano addirittura introdotto varietà di uve provenienti dalla regione Alsaziana quali il Merlot e il Cabernet-Sauvignon come miglioratori di vini ottenuti dal Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo.

Negli ultimi 10 anni i produttori hanno sentito la necessità di valorizzare il connubio territorio–vite tenuto conto che le tre varietà tradizionali Sangiovese, Trebbiano e Grechetto, grazie alle condizioni edafiche del tutto particolari (l’esposizione al sole nel periodo estivo è di ben 15 ore), possono raggiungere livelli di maturazione che, oltre condizionare la concentrazione zuccherina delle uve, influenzano positivamente anche quella dei componenti minori e cioè le sostanze coloranti ed aromatiche conferendo ai vini corrispondenti vere e proprie specificità organolettiche.

E’ proprio su queste basi che sono stati elaborate delle schede tecniche mediante le quali i produttori possono seguire in campo gli “indici di maturazione” e procedere così in maniera omogenea all’inizio della vendemmia.

I sistemi di allevamento e le tecniche agronomiche di coltivazione sono stati aggiornate nel tempo, da una parte da trasformando gli impianti a Guyot in cordone speronato corto, dall’altra, aumentando il numero di ceppi ad ettaro (fino a 5000). La possibilità di incentivare la meccanizzazione ha comportato l’esecuzione tempestiva delle operazioni gestionali del vigneto ivi compresa una migliore e più efficace lotta anticrittogamica, consentendo di avviare alla

vinificazione uve rispondenti al disciplinare e perfettamente indenni da marciumi vari.

In cantina sono state adottate tecnologie le cui variabili di processo, definite specificatamente per le tre tipologie di vini a IGT, da consentono di esaltare le caratteristiche analitiche chimiche e sensoriali nel pieno rispetto del disciplinare.

In particolare preme far presente l’introduzione della “macerazione carbonica” e delle sue variabili di processo (temperatura e tempo) per la produzione del “Novello di Bettona”, e la definizione di due specifici “indici di maturazione fenolica” per la destinazione rispettivamente di un “Rosso di Bettona” di pronta beva e di un “Rosso di Bettona” ottenuto dopo lunga macerazione-fermentazione, maturazione di alcuni mesi in legno americano e successivo affinamento di altrettanti mesi in bottiglia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

Facendo riferimento ai due punti precedenti, i parametri analitici o descrittori specifici del prodotto sono fortemente dipendenti dalle varietà di viti utilizzate. Le uve rosse sono caratterizzate da una equilibrata concentrazione quantitativa e qualitativa delle componenti fenoliche responsabili del colore e di alcuni aspetti gustativi come quelli più propriamente olfattivi in relazione alle sostanze aromatiche di origine fermentativa conseguenza di evoluzione ottimale della maturazione fenolica e azotata.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Come già indicato, l’ambiente (microclima) unitamente ad un opportuno adattamento delle pratiche viticole (sistema di allevamento e di conduzione del vigneto) che ha visto recentemente anche l’introduzione della “vendemmia verde”, consente di condizionare la composizione chimica del frutto in relazione soprattutto agli aspetti organolettici del futuro vino.

L’intervento umano – professionale dell’enologo completa la parte restante e cioè l’applicazione di pratiche enologiche

quali l’applicazione di variabili di processo tutte improntate a mantenere o meglio, esaltare le componenti o i descrittori specifici della tipicità.

In particolare la macerazione prefermentativa e la “pulizia dei mosti” consente di sfruttare pienamente il potenziale aromatico delle uve bianche mentre le tecnologie di vinificazione, in particolare la fase di macerazione-fermentazione, soprattutto per quanto riguarda il “Rosso di Bettona” in funzione delle temperature, dei tempi e delle modalità di esecuzione della macerazione (macerazione carbonica) e di alcuni interventi (ad esempio la macrossigenazione), consentono di ottenere vini di pronta beva (vini novelli) o addirittura di medio-lungo invecchiamento in botti di legno e maturazione in bottiglia.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c) e all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante una analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

CANNARA

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 13 agosto 1997

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decret 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Cannara”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La IGT “Cannara” è riservata ai seguenti vini:

rosso;

rosso passito.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Cannara” rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

L’indicazione geografica tipica “Cannara” con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Umbria, così come identificati al comma 2, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno idoneo alla coltivazione nella Regione Umbria.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Umbriae presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

L’indicazione geografica tipica “Cannaracon la specificazione di due vitigni, anche nella tipologia passito, è riservata ai vini, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

L’indicazione geografica tipica “Cannaracon la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia passito

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Cannara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Cannara, Bettona, Bevagna,

in provincia di Perugia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Cannara” anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a

17,00 t/ha corrispondenti ad 136,00 (76,50 nel caso della tipologia passito) hl/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Cannara” seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla normativa vigente.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino tranne che per la tipologia passito, la cui resa non deve essere superiore al 45%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad IGT “Cannara” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche;

 

“Cannara” rosso:

colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento;

sapore: pieno, morbido, armonico, e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo; piacevolmente tannico, con sentori di legno tostato quando sottoposto ad invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Cannara” rosso passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento;

sapore: dolce, pieno, morbido, armonico, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Cannara” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Cannara” è vietata l’ aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Cannara”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010 (Allegato3), può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio, ricco di storia e cultura millenaria che parte dagli etruschi e passa attraverso i secoli ai romani ed al Cristianesimo, è ubicato nella Valle Umbra Sud nella zona compresa tra le cittadine di Bevagna, Bettona e Spello.

Rispetto alla media del secolo di 897,54 mm, l’ultimo decennio (1991-2010) ha fatto registrare un aumento medio delle precipitazioni annuali (937,1mm) determinato da un incremento delle precipitazioni registrate soprattutto nel periodo invernale.

Nell’analisi decennale della stagione primaverile emerge che la piovosità rimane sostanzialmente costante così come la stagione estiva con un leggero aumento medio delle precipitazioni dell’ultimo decennio (168,15 mm rispetto alla media del secolo di 162,66 mm) mentre per quella autunnale una leggera flessione (295,82 mm rispetto alla media del secolo di 297,45mm).

L’ultimo decennio invernale 2001/2010, con 254 mm di media, risulta più piovoso di 35mm rispetto alla media del

secolo.

In particolare il 2010 è risultato uno degli anni più piovosi del secolo con punte di precipitazione cumulata di 1300mm di pioggia mentre i primi mesi del 2011 sono stati caratterizzati da una scarsità di pioggia soprattutto nei mesi estivi.

Per quanto riguarda il quadro termico, l’andamento degli ultimi anni è da ritenersi abbastanza in linea con le medie stagionali.

Durante l’inverno (mesi di dicembre-gennaio-febbraio) la temperatura media dei valori minimi si attesta intorno ai 3,2°C, un valore leggermente superiore rispetto al dato storico di circa 0,5°C. il fenomeno può essere collegato anche all’aumento della piovosità del periodo che ha determinato una maggiore copertura nuvolosa che ha limitato il raffreddamento notturno.

Il periodo primaverile (marzo-aprile-maggio) negli ultimi anni si attesta su valori constanti senza particolari variazioni con una temperatura media di 13,8°C.

La temperatura massima media degli ultimi 5 anni relativa al periodo estivo (giugno-luglio-agosto) risulta di

31,46°C e la temperatura media di circa 24,0°C confermano un leggero aumento rispetti ai valori storici registrati.

La Viticoltura è presente in zone pianeggianti su depositi fluvio-lacustri caratterizzati da terreni profondi, con tessitura franco-argillosa o franco-limoso-argillosa, struttura evidente ma spesso grossolana, poveri di sostanza organica, fortemente calcarei, sub-alcalini, sufficientemente porosi e con modeste capacità drenanti.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione che, per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino “Cannara”.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana: dal punto di vista archivistico la vocazione alla vitivinicoltura è documentata dagli statuti comunali delle città della denominazione, che contengono numerosi capitoli che stabilivano le zone da destinare a vigneto, le modalità per determinare l’epoca della vendemmia e regolavano il commercio del vino.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica avvenuta con Decreto del Ministero delle Risorse Agricole del 18 Novembre 1995 ed alla modifica del 13 Agosto 1997.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Sangiovese, il Merlot e – soprattutto – la Cornetta;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal presente disciplinare all’ art. 4;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le differenti tipologie.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La IGT Cannara presenta caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Facendo riferimento ai due punti precedenti, i parametri analitici o descrittori specifici del prodotto sono fortemente dipendenti dalle varietà di viti utilizzate.

Le uve rosse sono caratterizzate da una equilibrata concentrazione quantitativa e qualitativa delle componenti fenoliche responsabili del colore e di alcuni aspetti gustativi come quelli più propriamente tattili così come da sostanze

aromatiche di origine fermentativa conseguenza di evoluzione ottimale della maturazione fenolica e azotata.

Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, una buona struttura con un finale complesso e armonico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del “Cannara”.

Si tratta di terre che presentano in genere un limitato contenuto di elementi nutritivi – in particolare l’ azoto - e che mal si prestano ad un’utilizzazione intensiva delle altre colture agrarie; ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità.

Il clima è condizionato da una piovosità, che salvo eccezioni, soddisfa pienamente l’evoluzione eziologica della vite. Infatti il massimo della piovosità si verifica in marzo-maggio ed ottobre – dicembre, garantendo ai vitigni uno sviluppo vegetativo ottimale. Rare sono le annate in cui è necessario far ricorso all’ irrigazione di soccorso.

Tutte queste condizioni garantiscono lo svolgimento regolare delle fasi vegetative e conseguentemente il raggiungimento di un ottimale indice di maturazione i cui parametri analitici riflettono pienamente quelli indicati nel disciplinare di produzione, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Cannara".

La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio di “Cannara”, dall’epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del “Cannara”.

Infatti è indubbio come l’intervento dell’uomo in questo areale produttivo abbia tramandato, nel corso dei secoli, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e le pratiche enologiche che sono state migliorate ed affinate nel tempo grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini IGT “Cannara”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

Nel medioevo: i contratti agrari ed i documenti di varia natura, conservati presso gli archivi comunali e monastici, confermano la diffusione di tale coltura.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c) e all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante una analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 4).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,

 

NARNI

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 13 agosto 1997

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Narni”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La IGT “Narni” è riservata ai seguenti vini:

Narni bianco;

Narni bianco frizzante;

Narni bianco passito;

Narni rosso;

Narni rosso passito;

Narni rosso novello;

Narni rosato;

Narni rosato novello.

 

I vini ad IGT “Narni” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

L’indicazione geografica tipica “Narnicon la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Umbria, così come identificati al comma 2, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno idoneo alla coltivazione nella Regione Umbria.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

L’indicazione geografica tipica “Narnicon la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Narni” comprende in tutto i territori dei comuni di

Attigliano, Giove, Penna in Teverina,

e in parte i territori dei comuni di:

Alviano Amelia Calvi dell’Umbria Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Terni,

in provincia di Terni.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia – Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all’interno dell’abitato di Amelia, si segue quest’ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte – Amerina.

Si segue quest’ultima strada in direzione nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole – Castel dell’Aquila e si percorre quest’ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di San Cristoforo che si discende fino alla confluenza con il fosso Grande.

Si risale il fosso Grande per lungo tratto in direzione nord fino alla confluenza del fosso di Valliciano.

Il confine continua risalendo quest’ultimo fosso in direzione nord – est fino alla confluenza del fosso di Collefiorito che

si risale anch’esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta. Si prende tale strada in direzione est fino all’incrocio con la provinciale Tuderte – Amerina che si percorre attraversando l’abitato di Montecastrilli fino all’incrocio con la strada provinciale di Sette Valli in località Castel Todino.

La delimitazione segue quest’ultima strada provinciale di Sette Valli, in direzione sud – est, fino all’incrocio con la strada statale Tiberina n. 3 bis. Si percorre quest’ultima strada in direzione Sangemini, fino all’incrocio con la ferrovia Centrale – Umbra.

Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all’incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264 che si discende in direzione sud fino all’incrocio con la strada statale Ternana n. 79.

La delimitazione continua seguendo in direzione ovest tale strada statale n. 79 fino all’incrocio con il confine comunale tra Sangemini e Terni. Si segue quest’ultimo confine amministrativo in direzione sud fino al punto di incontro dei confini comunali di Sangemini – Terni e Narni.

Si prosegue lungo la linea di confine tra i comuni di Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incontro dei confini comunali di Terni, Narni e Stroncone. La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di

Stroncone e Narni fino a giungere in prossimità del torrente Aia a quota 152.

Si attraversa il torrente Aia e si continua seguendo la strada provinciale dell’Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia.

Si segue la strada statale Flaminia in direzione Narni e, passando all’interno dell’abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimità dell’abitato di Calvi dell’Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione Montebuono fino ad incrociare il limite di provincia.

La delimitazione continua lungo il confine della Provincia di Terni in direzione, prima ovest poi nord, per lunghissimo tratto seguendo, in particolare, i confini del comune di Calvi dell’Umbria, poi di Otricoli e successivamente, nell’ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino ad incrociare la linea di confine tra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest’ultima linea, in direzione est, fino

all’incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.

La delimitazione continua seguendo in direzione sud detta strada per lungo tratto fino a raggiungere nuovamente l’incrocio con la strada provinciale Amelia – Orte, all’interno dell’abitato di Amelia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Narni” anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:

Narni bianco: 18,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata, corrispondenti a 144,00 hl/ha;

Narni rosso e rosato: 17,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata, corrispondenti a hl 136,00 hl/ha. .

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Narni” seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

 

Articolo 5

Norme per vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino tranne che per la tipologia passito, la cui resa non deve essere superiore al 45%.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della IGT “Narni passito” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad IGT “Narni” anche accompagnati con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Narni” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Narni” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/ l ;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Narni” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Narni” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da asciutto a dolce, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/ l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Narni” rosato novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/ l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Narni” bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Narni” rosso passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Narni” bianco passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Narni” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Narni” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Narni”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010 (Allegato 3), può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata IGT “NARNI"ricade nella parte Sud della regione Umbria, a confine con il Lazio e comprende in tutto i territori dei comuni di: Attigliano, Giove, Penna in Teverina, e in parte i territori dei comuni di: Alviano, Amelia, Calvi dell’Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Terni in provincia di Terni.

La conformazione territoriale va da moderatamente a fortemente acclive; la natura geologica è rappresentata prevalentemente da argille marine plioceniche, anche se si ritrovano zone dove sono presenti da materiali di origine vulcanica, travertino, tufo calcareo e loro detriti, e da alluvioni attuali e terrazzate.

L’area presenta pendenze comprese tra il 5 ed il 60% a secondo dei substrati, con conseguenze assai differenti sul manifestarsi dei fenomeni di dissesto.

I suoli, avendo generalmente una giacitura acclive, hanno una profondità media e quelli sui substrati calcareo-travertinosi possono presentare frammenti grossolani.

Vasti esempi di rocciosità affiorante li troviamo nelle aree calanchive e sporadicamente sui travertini.

La pedogenesi, pur orientata verso la brunificazione, specialmente sulle argille plioceniche è stata ritardata dall’erosione e dalle utilizzazioni agricole più impegnative che possono aver assottigliato, omogeneizzato e retrogradato i suoli (Entisuoli) e quindi, solo raramente, troviamo profili ben sviluppati.

I suoli originatisi, invece, sui depositi lacustri posti tra Collescipoli e S. Faustino, stante la natura geologica dei

substrati, sono generalmente privi di pietrosità ed è assente la rocciosità superficiale. La profondità è normalmente media o elevata e gli orizzonti pedogenetici si continuano nei materiali sottostanti.

La pedogenesi ha prodotto generalmente orizzonti B cambici (Inceptisuoli).

Le precipitazioni medie annue oscillano tra gli 800-950mm con estremi minimi che possono arrivare a 600 mm come nel 2007 e superare 1000mm come nel 2010.

La stagione primaverile è caratterizzata da una precipitazione media di 222mm con annate in cui vengono superati anche 300mm. Negli ultimi anni il mese primaverile più ricco di precipitazioni è maggio con valori medi prossimi ai 100 mm.

I mesi estivi sono caratterizzati da piogge scarse e spesso concentrate, e nella media risultano inferiori (102,3mm) rispetto quelle registrate in altre zone della Regione il cui valore medio si attesta a circa 160mm.

Negli ultimi anni non sono mancate stagioni che comunque hanno superato il valore medio di riferimento anche se questo fenomeno di elevata piovosità estiva (es 2009, 2010) è stato diffuso su tutto il territorio regionale.

Della stagione primaverile il mese di aprile è quello che mediamente presenta valori più bassi di pioggia mentre per l’estate è il mese agosto soprattutto dopo il 15 del mese dove mediamente negli ultimi anni i mm di pioggia media non superano i 10mm con situazioni a volte di completa mancanza di precipitazioni.

La temperatura media nella stagione primaverile è di 15,5°C con temperature medie giornaliere nel mese di marzo che possono raggiungere valori di 5°C e nel mese di maggio 18-19°C.

Il mese di aprile si attesta mediamente tra i 10°C e 17°C.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Questa Indicazione Geografica Tipica prende il nome dalla cittadina di Narni, borgo in provincia di Terni di origine antichissima.

Fu insediamento preromano con il nome di Nequinum, quindi nel 300 a.C. divenne al centro degli interessi di Roma, che la fece assediare con il console Quinto Appuleio Pansa ottenendo tuttavia risultati infruttuosi vista la sua impervia posizione.

Ci volle oltre un anno per compiere l'impresa, avvenuta nel 299 a.C. grazie al tradimento di due persone locali che

permisero ai Romani l'ingresso tra le mura.

Divenne così colonia romana col nome latino di Narnia.

Non si hanno molte notizie relative a quel periodo, si pensa però che la città potesse aver avuto un ruolo di una certa importanza durante il corso della prima e della seconda Guerra Punica.

Lungo il fiume Nera, nei pressi della frazione di Stifone, dove anticamente si trovava il porto della città romana, è stato infatti recentemente individuato il sito archeologico di quello che appare come un cantiere navale romano.

Dell'antica navigabilità del fiume Nera si hanno peraltro notizie su Strabone e Tacito.

Noto il passo in cui il console Gneo Calpurnio Pisone, nel 19, decise di imbarcarsi a Narni con la moglie Plancina al fine di raggiungere Roma senza destare sospetti.

Divenne Municipium nel 90 a.C. Non si conosce con certezza quando la città di Narnia cambiò il suo nome in Narni, ma probabilmente questo avvenne gradualmente nel tempo a partire dal XIII secolo per poi divenire effettivo dopo la rivoluzione francese, anche se fino alla fine del XIX secolo si trovavano ancora nelle lapidi e negli scritti ufficiali iscrizioni con l'antico nome di Narnia.

I primi insediamenti nella zona si fanno risalire con buona probabilità ai tempi degli Etruschi, certa e documentata è invece la presenza della civiltà romana: di essa sono rimaste tracce dell’ antica Via Cassia, o Via Traiana Nova, di cui sono stati rinvenuti tratti di selciato e due colonne miliari.

Il territorio di produzione si sovrappone con quello dell’ Orvieto, zona ricca di storia e cultura enologica millenaria che parte dagli etruschi e passa attraverso i secoli ai romani ed al Cristianesimo.

Testimonianze certe se ne hanno dai ritrovamenti di copiose quantità di ceramiche che testimoniano il consumo corrente della bevanda già a quell’ epoca.

E’ noto infatti che gli etruschi – abitanti di quella zona – producessero e commercializzassero il rinomato vino dell’ area.

La IGT Narni istituita con DM 18 Novembre 1995 per valorizzare una zona che ricade all’interno dell’allora DOC COLLI AMERINI, oggi AMELIA, basata su un vitigno in particolare, il CILIEGIOLO, l’unico che può essere menzionato in etichetta con la specifica del vitigno, tra quelli utilizzabili per produrre vini ad IGT Narni.

L’origine del Ciliegiolo non è certa, in passato sembrava che fosse stato portato da alcuni pellegrini di ritorno dalla Spagna nella seconda metà dell’ottocento, altre fonti lo inquadrano nel CIRIEGIOLO DOLCE, dall’aroma fragrante di cui parla il Sederini nel seicento.

Ricerche più recenti lo danno come uno dei progenitori del Sangiovese, quindi di sicura origine Italica.

Come indicato nel disciplinare per produrre vini a IGT Narni possono essere impiegati tutti i vitigni autorizzati e raccomandati nella lista varietale regionale, ma senza la specifica del vitigno in etichetta.

Il Ciliegiolo storicamente coltivato nel territorio, veniva vinificato e commercializzato in purezza dalla CANTINA DEI COLLI AMERINI fin dalla sua fondazione (1975), prima come novello e poi come vino d’annata, successivamente seguita da altre aziende locali; venne quindi messo come elemento fondamentale di tale IGT, perché rinomato sia sul mercato locale oltre che in quello nazionale ed internazionale, e riconosciuto nella sua origine di produzione, NARNI.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:.

Le forme di allevamento hanno visto scomparire quasi del tutto i filari di vite in coltura promiscua maritati all’olmo, che hanno lasciato spazio agli impianti specializzati di fine anni ‘60/70. Questi presentavano sesti d’impianto di 3x2 o 3x3, quindi a bassa densità, allevati a palmetta con produzioni per ettaro elevate, e relative produzioni per ceppo molto alte, frutto di una filosofia produttiva che guardava alla quantità e non alla qualità.

Negli anni ’80 le aziende viticole più accorte hanno iniziato ad aumentare le densità d’impianto, salendo oltre i 3000 ceppi per ettaro, ed introducendo la forma di allevamento a cortina con cordone speronato, che è più facilmente meccanizzabile.

E’ stata utilizzata in particolar modo sui vitigni bianchi dove mantenendo i grappoli più riparati dal soleggiamento, ne favorisce un livello di acidità più elevato, e di conseguenza i vini ne risultano più freschi.

Negli anni ’90 il mercato è già fortemente orientato su vini rossi strutturati da invecchiamento, quindi le densità d’impianto salgono fino oltre i 5000/6000 ceppi per ettaro, ed il cordone speronato unito alla spalliera è la forma di allevamento più utilizzata, con sesti d’impianto che nelle aziende specializzate vengono spinti fino a 2x0,80.;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le differenti tipologie, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

Facendo riferimento ai due punti precedenti, i parametri analitici o descrittori specifici del prodotto sono fortemente dipendenti dalle varietà di viti utilizzate.

Le uve rosse sono caratterizzate da una equilibrata concentrazione quantitativa e qualitativa delle componenti fenoliche responsabili del colore e di alcuni aspetti gustativi come quelli più propriamente olfattivi così come da sostanze aromatiche di origine fermentativa conseguenza di evoluzione ottimale della maturazione fenolica e azotata.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione del bacino produttivo degli Igt Narni e l’esposizione, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’“IGT Narni”. In particolare, pur con la loro variabilità derivante da eterogenei processi pedogentici, i terreni danno ottimi risultati dal punto di vista viticolo grazie ad un ph ottimale ed a contenuti di calcare che favoriscono l’ottimale maturazione delle uve.

Anche il clima dell’areale di produzione, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "IGT Narni".

La millenaria storia vitivinicola riferita a questo territorio, dall’epoca etrusca a quella romana, dal medioevo fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dell’ “IGT Narni”.

E’ la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “IGT Narni”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricoli, Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari – Via

Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c) e all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante una analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 4).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

SPELLO

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 13 agosto 1997

Modifica Decreto  24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Spello”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La IGT “Spello” è riservata ai seguenti vini:

bianco;

rosso;

rosato.

I vini a IGT “Spello” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La IGT “Spello”, con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, così come identificati al comma 2, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

L’indicazione geografica tipica “Spellocon la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Spello” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di

Spello

in provincia di Perugia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

18,00 t/ha con resa massima in vino dell’80% corrispondenti a 144,00 hl/ha

per i vini ad indicazione geografica tipica “Spello” bianco;

17,00 t/ha con resa massima in vino dell’ 80% corrispondenti a 136,00 hl/ha per le tipologie rosso e rosato.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Spello” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Spello” di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Spello” bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: sapido, talvolta vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

 “Spello” rosso:

colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento;

sapore: pieno, morbido, armonico, e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo; piacevolmente tannico, con sentori di legno tostato quando sottoposto ad invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Spello” rosato:

colore: rosa cerasuolo luminoso ed intenso;

profumo: vinoso, fresco e vivace, con sentori floreali e delicati richiami fruttati

sapore: armonico, fresco e fragrante, sapido e con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Spello” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Spello” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

L’indicazione geografica tipica “Spello”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010 (Allegato 3), può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio, ricco di storia e cultura millenaria che parte dagli etruschi e passa attraverso i secoli ai romani ed al Cristianesimo, è ubicato alle pendici del Monte Subasio e comprende l’ intero territorio amministrativo compreso nel comune di Spello.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 180 e i 750 m s.l.m. comprese le zone acclivi tipicamente collinari ed anche lacune zone pianeggianti: l’esposizione generale è comunque orientata verso ovest sud-ovest.

Rispetto alla media del secolo di 897,54 mm, l’ultimo decennio (1991-2010) ha fatto registrare un aumento medio delle precipitazioni annuali (937,1mm) determinato da un incremento delle precipitazioni registrate soprattutto nel periodo invernale.

Nell’analisi decennale della stagione primaverile emerge che la piovosità rimane sostanzialmente costante così come la stagione estiva con un leggero aumento medio delle precipitazioni dell’ultimo decennio (168,15 mm rispetto alla media del secolo di 162,66 mm) mentre per quella autunnale una leggera flessione (295,82 mm rispetto alla media del secolo di 297,45mm).

L’ultimo decennio invernale 2001/2010, con 254 mm di media, risulta più piovoso di 35mm rispetto alla media del

secolo.

In particolare il 2010 è risultato uno degli anni più piovosi del secolo con punte di precipitazione cumulata di 1300mm di pioggia mentre i primi mesi del 2011 sono stati caratterizzati da una scarsità di pioggia soprattutto nei mesi estivi.

Per quanto riguarda il quadro termico, l’andamento degli ultimi anni è da ritenersi abbastanza in linea con le medie stagionali.

Durante l’inverno (mesi di dicembre – gennaio - febbraio) la temperatura media dei valori minimi si attesta intorno ai 3,2°C, un valore leggermente superiore rispetto al dato storico di circa 0,5°C. il fenomeno può essere collegato anche all’aumento della piovosità del periodo che ha determinato una maggiore copertura nuvolosa che ha limitato il raffreddamento notturno.

Il periodo primaverile (marzo-aprile-maggio) negli ultimi anni si attesta su valori constanti senza particolari variazioni con una temperatura media di 13,8°C.

La temperatura massima media degli ultimi 5 anni relativa al periodo estivo (giugno-luglio-agosto), che risulta di

31,46°C e la temperatura media di circa 24,0°C confermano un leggero aumento rispetti ai valori storici registrati.

La coltivazione della vite è presente sul versante occidentale della collina detritica e sui rilievi marnoso arenacei a ridosso dalla Valle Umbra dove i suoli sono calcarei, con abbondante contenuto di scheletro, ben aerati e con basso tenore in sostanza organica. La viticoltura si è sviluppata anche nelle aree pianeggianti sottostanti la collina di Spello su depositi argilloso-sabbiosi di origine fluvio-lacustre dove i suoli sono moderatamente evoluti, con profondità elevata, scheletro scarso, tessitura prevalentemente franca, a reazione sub-alcalina e ben drenati, con gli orizzonti che

sfumano nei materiali fluviali fini o detritico-colluviali.

I processi pedogenetici hanno prodotto in genere orizzonti di alterazione (Bw) e solo sulle superfici più antiche (terrazzi) sono evidenti processi di lisciviazione.

I suoli che si trovano in prossimità dei corsi d’acqua principali o alla base dei pendii circostanti, possono aver subito, in un recente passato, apporti di materiali freschi (anche calcarei) per sovralluvionamento o colluvionamento.

L’ area Igt Spello insiste su un areale di limitata estensione dove le condizioni climatiche degli areali vitati, per quanto riguarda il regime termico, sono sostanzialmente uniformi.

Le sommatorie delle temperature attive dal germogliamento alla maturazione sono comprese tra 1.700 e 1.800 °C.

Il clima è pertanto molto caldo nei mesi di luglio ed agosto, temperato nel mese di giugno, riconducibile ai caratteri continentali nei restanti mesi dell’anno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino “Spello”.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana: dal punto di vista archivistico la vocazione alla vitivinicoltura è documentata dagli statuti comunali delle città di Spello, che contengono numerosi capitoli che

stabilivano le zone da destinare a vigneto, le modalità per determinare l’epoca della vendemmia e regolavano il commercio del vino.

Un antico testo del lontano Maggio 1375 custodito presso l’ Archivio di Stato di Foligno documenta la vendita di un appezzamento di terra coltivata a vigna confinante con il Monastero di Rapecchiano che allora ricadeva in “comitatus Spelli”.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica avvenuta con Decreto del Ministero delle Risorse Agricole del 18 Novembre 1995 ed alla modifica del 13 Agosto 1997.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Grechetto, il Trebbiano, il Sangiovese ed il Merlot;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal presente disciplinare all’ art. 4;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le differenti tipologie.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La IGT Spello presenta caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Facendo riferimento ai due punti precedenti, i parametri analitici o descrittori specifici del prodotto sono fortemente dipendenti dalle varietà di viti utilizzate.

Le uve rosse sono caratterizzate da una equilibrata concentrazione quantitativa e qualitativa delle componenti fenoliche responsabili del colore e di alcuni aspetti gustativi come quelli più propriamente tattili così come da sostanze

aromatiche di origine fermentativa conseguenza di evoluzione ottimale della maturazione fenolica e azotata.

Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, una buona struttura con un finale complesso e armonico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione, nel bacino produttivo dell’ Igt Spello e l’esposizione ad ovest, sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti.

La fascia produttiva vocata è puntualmente delimitata dal punto di vista altimetrico dall’ art.4 del presente disciplinare di produzione.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’ “Spello”.

Si tratta di terre che presentano in genere un limitato contenuto di elementi nutritivi – in particolare l’ azoto - e che mal si prestano ad un’utilizzazione intensiva delle altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità.

Il clima è condizionato da una piovosità, che salvo eccezioni, soddisfa pienamente l’evoluzione eziologica della vite. Infatti il massimo della piovosità si verifica in marzo-maggio ed ottobre – dicembre in linea con la fase di sviluppo vegetativo, la maturazione del frutto e la raccolta.

Rare sono le annate in cui è necessario far ricorso all’ irrigazione di soccorso. Tutte queste condizioni garantiscono lo svolgimento regolare delle fasi vegetative e conseguentemente il raggiungimento di un ottimale indice di maturazione i cui parametri analitici riflettono pienamente quelli indicati nel disciplinare di produzione, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Spello".

La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio di “Spello”, dall’epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dello “Spello”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini dello “Spello”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

In particolare la presenza della viticoltura nella zona dell’ Igt “Spello” è attestata fin dall’epoca romana, in molti reperti dei georgici latini.

Nel medioevo: i contratti agrari ed i documenti di varia natura, conservati presso gli archivi comunali e monastici, confermano la diffusione di tale coltura.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c) e all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti  beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante una analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 4).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

UMBRIA

I.G.T.

Decreto 23 luglio 2010

Modifica Decreto 19 novembre 2013

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modificato Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini:

 

L'indicazione geografica tipica "Umbria", accompagnata o  meno  dalle specificazioni previste dal presente disciplinare  di  produzione  è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

L'indicazione geografica tipica "Umbria"  è  riservata  ai  seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e  novello, 

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito  e  novello, 

rosati,  anche nelle tipologie frizzante e novello.

 

I vini a indicazione geografica tipica  "Umbria"  bianchi,  rossi  e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  composti nell'ambito  aziendale,  da  uno  o   più   vitigni,   idonei   alla coltivazione nella Regione Umbria , iscritti nel  registro  nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di uno dei vitigni,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione  Umbria,  è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal  corrispondente  vitigno,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve  dei  vitigni  a bacca di  colore  analogo  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Umbria, fino a un massimo del 15%.

 

L’indicazione geografica tipica “Umbriacon la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

I  vini  a   indicazione   geografica   tipica   "Umbria",   con   la specificazione di uno o due dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

 

Articolo 3

Zona di produzione:

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica "Umbria" comprende l'intero territorio amministrativo delle  province

di Perugia e di Terni della Regione Umbria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già  comprensiva  dell'aumento previsto dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore:  per i vini a indicazione geografica tipica "Umbria"

a 18,00 t/ha, corrispondenti a 144,00 hl/ha per la tipologia bianco,

a 16,00 t/ha, corrispondenti a 128,00 hl/ha con  la  specificazione  del  vitigno bianco, 

a 17,00 t/ha, corrispondenti a 136,00 hl/ha per le tipologie rosse e rosate,

a 14,00 t/ha, corrispondenti a 112,00 hl/ha con la specificazione del vitigno rosso.

Le uve destinate alla produzione dei vini  a  indicazione  geografica tipica  "Umbria",  seguita  o  meno  dal  riferimento  al  nome   del vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

10,00% vol. per tutte le tipologie.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,5% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione:

 

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Umbria"   devono   essere effettuate all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei territori amministrativi della Provincia di Viterbo e del Comune di Montepulciano in Provincia di Siena, confinanti con la Regione Umbria»

E' fatta  salva  la  deroga  prevista  dalla  vigente  normativa  per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al

75% per tutti i tipi di vino

45% per la tipologia passito.

Per le uve  aromatiche  destinate  alla  produzione  dell'indicazione geografica  tipica  "Umbria"  passito  è   consentito   un   leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo:

 

I vini a IGT “Umbria”all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Umbria” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Umbria” bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Umbria” bianco novello:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Umbria”bianco passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: dolce, caratteristico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Umbria” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Umbria” rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: da asciutto a dolce, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Umbria” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Umbria”rosso passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Umbria” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da asciutto a dolce, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Umbria” rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da asciutto a dolce, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Umbria” rosato novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Umbria” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All’indicazione geografica tipica “Umbria” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Umbria”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010 (Allegato 2), può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Fattori Geopedologici.

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Umbria, la quale è caratterizzata da numerosi tipi di suolo come conseguenza delle diverse litologie affioranti, degli assetti morfologici complessi e di situazioni altimetriche.

I più diffusi suoli agrari umbri, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

Suoli sviluppatisi sui depositi fluviali dei terrazzi bassi (più recenti) e sui rilievi collinari tufacei, sabbioso conglomeratici, arenacei ed argillo-marnosi (classificabili come Entisuoli ed Inceptisuoli secondo la Soil Taxonomy americana), sempre che l'inclinazione del versante non assuma valori proibitivi.

Trattandosi del gruppo più diffuso ed eterogeneo, le caratteristiche possedute saranno descritte distintamente per le differenti situazioni geo-morfologiche.

Alluvioni dei terrazzi più bassi (al confine con i suoli alluvionali e sopraelevati rispetto a questi di pochi metri): si tratta di suoli profondi (a volte anche >120 cm), non o poco calcarei, poveri in frammenti grossolani, moderatamente dotati in sostanza organica, aventi reazione tendenzialmente neutra, tessitura franca e struttura abbastanza evidente e stabile. Non presentano problemi di erosione né di idromorfia.

Rilievi tufacei: si hanno limitatamente alla zona dell'Orvietano; i suoli sono abbastanza profondi (60-100 cm), non calcarei, neutri o sub-acidi, ben strutturati ed a tessitura equilibrata.

Rilievi collinari sabbioso-conglomeratici: li troviamo tanto nella zona centrale (da Montone a Perugia, da Pietrafitta a Montefalco e da Dunarobba alla Conca Ternana), che a sud-ovest (come nella fascia da Cittá della Pieve a Baschi).

I suoli in questo caso sono abbastanza profondi (60-100 cm), moderatamente o non calcarei, neutri, con tessitura franca o franco-sabbiosa, privi di scheletro e moderatamente dotati in sostanza organica; la struttura è generalmente stabile, divenendo debole nel caso dei suoli più sabbiosi.

Non mancano esempi di suoli fortemente erosi. Da ricordare la presenza di suoli lisciviati sulle zone con spartiacque stondato.

Rilievi arenacei: ricollegabili alla formazione del "Macigno", sono particolarmente diffusi nell'Umbria nord-occidentale, con alcuni esempi anche nella parte centrale (Bettona, Piegaro, ecc.).

I suoli di queste aree sono in generale moderatamente profondi (50-80 cm), poveri di scheletro, non calcarei, da neutri a fortemente acidi, con basso tenore in sostanza organica.

La tessitura è franco sabbiosa o sabbioso-franca.

Rilievi collinari argillo-marnosi: sono diffusi nell'Umbria nord-orientale, dove affiorano le formazioni Marnoso-Arenacea, delle Argille scagliose, ecc., nell'Umbria sud-occidentale, dove sono presenti argille marine Plioceniche, e nella parte centrale della Regione, dove troviamo le argille sedimentatesi nell'antico “Lago Tiberino”.

L'impermeabilità del materiale ha privilegiato lo scorrimento superficiale rispetto all'infiltrazione, favorendo l'erosione e riducendo l'allontanamento dei carbonati.

Per tale motivo si trovano suoli moderatamente profondi, da mediamente a fortemente calcarei, alcalini o sub-alcalini, a tessitura franco-argillosa o franco-limosa, poveri in sostanza organica e con struttura grossolana e poco resistente.

Suoli Calcimorfi: in essi, i processi formativi e le caratteristiche fisico-chimiche sono fortemente legate al materiale di origine, costituito da roccia calcarea (Calcari marnosi e selciferi della Serie Umbro-Marchigiana) e dai prodotti del suo disfacimento.

Nonostante ciò, al variare delle condizioni geomorfologiche e climatiche, numerosi parametri vengono gradualmente a modificarsi per cui si passa da suoli sottili, sub-alcalini e ricchi di frammenti rocciosi delle pendici più ripide ed erose dei versanti caldi e delle basse quote, a suoli profondi, sub-acidi, privi di scheletro e di carbonati e ricchi di humus tipici delle radure sommitali e di alcuni pendii poco acclivi dei versanti freddi d'alta quota.

Queste situazioni estreme, a causa della pendenza eccessiva o del clima o della rocciosità e della pietrosità, non ricadono però in situazioni di interesse agricolo.

I Suoli Calcimorfi di bassa montagna, cioè delle pendici poste a quote ed aventi pendenze ancora conciliabili con l'agricoltura, si possono distinguere tra quelli sviluppatisi direttamente su roccia compatta da quelli che si sono evoluti su materiale detritico-colluviale.

I primi sono poco profondi, ricchi in sostanza organica e con reazione neutra o sub-acida, mentre gli altri sono fisiologicamente aridi e fortemente ricchi di materiale grossolano.

Fattori Climatici.

Rispetto alla media del secolo di 897,54 mm, l’ultimo decennio (1991-2010) ha fatto registrare un aumento medio delle precipitazioni annuali (937,1mm) determinato da un incremento delle precipitazioni registrate soprattutto nel periodo invernale.

Nell’analisi decennale della stagione primaverile emerge che la piovosità rimane sostanzialmente costante così come la stagione estiva con un leggero aumento medio delle precipitazioni dell’ultimo decennio (168,15 mm rispetto alla media del secolo di 162,66 mm) mentre per quella autunnale una leggera flessione (295,82 mm rispetto alla media del secolo di 297,45mm).

L’ultimo decennio invernale 2001/2010, con 254 mm di media, risulta più piovoso di 35mm rispetto alla media del

secolo.

In particolare il 2010 è risultato uno degli anni più piovosi del secolo con punte di precipitazione cumulata di 1300mm di pioggia mentre i primi mesi del 2011 sono stati caratterizzati da una scarsità di pioggia soprattutto nei mesi estivi.

Per quanto riguarda il quadro termico, l’andamento degli ultimi anni è da ritenersi abbastanza in linea con le medie stagionali.

Durante l’inverno (mesi di dicembre - gennaio-febbraio) la temperatura media dei valori minimi si attesta intorno ai 3,2°C, un valore leggermente superiore rispetto al dato storico di circa 0,5°C. Il fenomeno può essere collegato anche all’aumento della piovosità del periodo che ha determinato una maggiore copertura nuvolosa che ha limitato il raffreddamento notturno.

Il periodo primaverile (marzo-aprile-maggio) negli ultimi anni si attesta su valori constanti senza particolari variazioni con una temperatura media di 13,8°C. La temperatura massima media degli ultimi 5 anni relativa al periodo estivo (giugno – luglio - agosto) - che risulta di 31,46°C - e la temperatura media di circa 24,0°C, confermano un leggero aumento rispetti ai valori storici registrati.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

L’ Umbria presenta condizioni pedologiche e climatiche tali che la vite vi trova, per la buona parte del territorio, uno dei suoi habitat più confacenti. Non ci si meraviglia pertanto se, capaci di produzioni enologiche pregiate sin da tempi antichissimi, alcune aree collinari hanno fatto meritare alla regione l’ epiteto di “madre di viti” e di “luogo divino”.

Per altro, a giustificare lo slogan ormai ben affermato di “cuore verde d’ Italia” con cui essa è presentata, concorrono senz’ altro in primo luogo i boschi ed i pascoli d’ altura, ma in tale senso un contributo lo danno anche i campi coltivati,

ivi compresi i vigneti che, con i loro ordinati filari, “pettinano” ampie superfici delle fasce mediocollinari.

D’altronde, anche se praticata sotto altre forme di allevamento, la coltivazione della vite caratterizza da molti secoli il paesaggio agrario umbro.

E’ noto infatti che già gli etruschi, ben presenti nell’Italia Centrale, dedicavano gran cura a questa attività, impiegando tecniche e sistemi di potatura a lungo rimasti in uso nel nostro territorio, e che Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) nella sua “Historia Naturalis” non mancò di ricordare il grado di evoluzione raggiunto nelle nostre campagne dai viticoltori dei suoi tempi. Un’ altra conferma, se fosse necessario, della plurimillenaria tradizione vitivinicola della regione viene poi dai vasellami enoici rinvenuti nelle varie necropoli etrusche disseminate nel territorio.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, adeguatamente differenziate per le differenti tipologie, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La IGT Umbria è riferita a tipologie di vino rosso, bianco e rosato che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione del bacino produttivo degli Igt Umbria e l’esposizione, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’ “IGT Umbria”. In particolare, pur con la loro variabilità derivante da eterogenei processi pedogentici, i terreni danno ottimi risultati dal punto di vista viticolo grazie ad un ph ottimale ed a contenuti di calcare che favoriscono l’ottimale maturazione delle uve.

Anche il clima dell’areale di produzione, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "IGT Umbria".

La millenaria storia vitivinicola riferita a questo territorio, dall’epoca etrusca a quella romana, dal medioevo fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche dell’ “IGT Umbria”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “IGT Umbria”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

Nel Medioevo: i contratti agrari ed i documenti di varia natura, conservati presso gli archivi monastici e comunali, confermano la diffusione di tale coltura.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c) e all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante una analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.