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VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO D.O.C.G.

GRANCE SENESI D.O.C.

ORCIA D.O.C.

SAN GIMIGNANO D.O.C.

TERRE DI CASOLE D.O.C.

VALDARBIA D.O.C.

VIGNETI MONTEOLIVETO SAN GIMIGNANO

VIGNETO MONTEOLIVETO SAN GIMIGNANO

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

D.O.C.G.

Decreto 26 novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

(Denominazione)

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” è riservata al

vino bianco, prodotto anche nella tipologia “riserva”,

che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

(Vitigni ammessi)

 

Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti

costituiti dal vitigno

Vernaccia di San Gimignano minimo 85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Non è consentito l’impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54.

I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%.

 

Articolo 3

(Zona di produzione uve)

 

Le uve destinate alla produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di

San Gimignano

In provincia di Siena.

 

Articolo 4

(Viticoltura)

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose e/o di medio impasto.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino.

E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.

Il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a

quattromila per i nuovi impianti o reimpianti.

L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo.

Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

 

La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture specializzata è di

9,00 t/ha.

In ogni caso la la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a

3,00 kg per ceppo effettivo.

Per gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l’entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a

4,00 kg per ceppo effettivo.

Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a

5,00 kg per ceppo effettivo.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino  a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol.,

ed alla tipologia “riserva” un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol.

Ai fini della vinificazione la citata tipologia “riserva”, le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

 

Articolo 5

(Vinificazione)

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di San Gimignano.

E’ tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica Autorizzazione da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di produzione approvato con D.M. del 09/07/1993.

 

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza, fino ad un massimo del 5%, non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Se la resa totale risultasse superiore al 75%, l’intero prodotto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati.

E’ consentito l’impiego in vinificazione e nelle successive fasi di conservazione, di recipienti in legno.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” nella tipologia “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno

11 mesi

a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Prima dell’immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di

tre mesi in bottiglia.

Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell’area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione come previsto al comma 2 del presente articolo.

L’imbottigliamento è consentito unicamente nell’area di vinificazione delle uve così come delimitata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

Articolo 6

(Caratteristiche dei vini al consumo)

 

Il vino “Vernaccia di san Gimignano”, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Vernaccia di San Gimignano:

colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento.

profumo: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento,

evolvere note minerali;

sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

zuccheri residui: massimo 4,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Vernaccia di San Gimignano riserba:

colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento.

profumo: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento,

evolvere note minerali;

sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%.

zuccheri residui: massimo 4,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

(Etichettatura)

 

Nella designazione e presentazione del vino DOCG “Vernaccia di San Gimignano” la specificazione della tipologia “riserva” deve figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Vernaccia di San Gimignano”, della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, “vecchio” e simili.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito l’uso della menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia di produzione delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Nella designazione del vino D.O.C.G. “Vernaccia di San Gimignano” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

(Recipienti)

 

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOCG “ Vernaccia di San Gimignano”, in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a : 0,187 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 – 3,000 litri.

I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione ricade interamente all’interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica.

E’ un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8- 1,8 milioni di anni fa.

I terreni destinati alla produzione della Vernaccia di San Gimignano sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità.

Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui

combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante.

Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli.

La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l’elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l’esaltazione della sapidità, freschezza e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano e contestualmente distinguono le

singole Vernacce.

L’altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati.

E’ un’area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno inizio primavera.

Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell’anno di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere la Vernaccia di San Gimignano.

La presenza della viticoltura nell’area di San Gimignano risale all’epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze archeologiche.

Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attività agricola ed economica. Per quanto riguarda la Vernaccia di San Gimignano si hanno documentazioni storiche della sua produzione e commercializzazione già negli Ordinamenti delle Gabelle del Comune risalenti al 1276.

Il vitigno della Vernaccia è stato introdotto nel territorio di San Gimignano nel corso del XII secolo; a questo proposito è molto interessante quanto rilevato da uno studio condotto da Sergè - genomics, azienda spin-off dell’Università degli Studi di Siena, incaricata dal Consorzio della Denominazione San Gimignano di definire il genoma della Vernaccia di San Gimignano, che ha evidenziato una sostanziale uniformità genetica delle viti oggi produttive, riconducibile al fatto che tutte hanno una radice comune, senza infiltrazioni nel corso dei secoli di altri vitigni provenienti da altre regioni:

“I dati ottenuti hanno consentito di individuare con chiarezza il profilo genotipico della Vernaccia coltivata nel comune di San Gimignano, confermando che questo coincide con il vitigno conservato nelle collezioni ufficiali di riferimento (C.R.A.- vit Conegliano Veneto) ……”

Nel corso dei secoli il lavoro umano ha plasmato la campagna, ha codificato le varie forme di allevamento, i sesti d’impianto, ha aggiornato le tecniche di vinificazione, ha introdotto l’utilizzo di altri vitigni a bacca bianca, complementari alla Vernaccia di San Gimignano, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall’attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell’innovazione che si pone l’obiettivo dell’ottenimento di vini di qualità sempre superiore.

Il disciplinare prevede ampia libertà nell’utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per tipologia; la Vernaccia di San Gimignano infatti è uno dei pochissimi vini bianchi italiani prodotti anche nella tipologia riserva: quest’ultima maggiormente strutturata e la cui elaborazione comporta un periodo di affinamento come indicato nel Comma 6 dell’Art 5

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La Vernaccia di San Gimignano DOCG è riferita a due tipologie di vino bianco (“di base” e “riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all’articolo 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.

In particolare il colore è giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento.

A livello olfattivo si riscontano aromi delicati, fini con iniziali note fruttate che possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento, evolvere in note minerali.

Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di

mandorla.

 

C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

Vitigno autoctono per eccellenza, estremamente vigoroso e generoso, la Vernaccia di San Gimignano è uno dei vini più antichi d'Italia, la cui storia si fonde con quella della città e del territorio di San Gimignano: produzione importante nel periodo medioevale, ha condiviso con la città un lungo periodo di declino fino alla seconda metà del ventesimo secolo, momento in cui ha saputo rinnovarsi e incontrare un nuovo successo.

Sembra che il vitigno sia stato introdotto dalla Liguria (da Vernazza, da cui il nome) intorno al 1.200 da un certo Vieri de’ Bardi, ma l’origine è incerta, per altri il nome deriva dal latino vernaculum, traducibile con locale, che quindi stava ad indicare i prodotti tipici di un territorio, cosa che spiegherebbe l’utilizzo del nome Vernaccia anche per vitigni totalmente diversi, come quelli di Oristano e di Serrapetrona.

Della Vernaccia si hanno documentazioni storiche a partire dagli inizi del 1.200: nel 1276 negli 'ordinamenti delle gabelle' del Comune di San Gimignano si riporta l’imposizione di una tassa di tre soldi per ogni soma di Vernaccia venduta fuori del territorio comunale, dal che si evince che la sua fama aveva già valicato le mura della città, come dimostrano anche le numerosissime citazioni letterarie di cui gode tra il XIII e il XVI secolo.

La più famosa forse è quella di Dante Alighieri, che nella Divina Commedia manda il Papa Martino IV nel Purgatorio a scontare i peccati di gola, in particolare le anguille di Bolsena affogate nella Vernaccia: “….ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal Torso fu, e purga per digiuno le anguille di Bolsena e la Vernaccia….”, Purgatorio, Canto XXIV .

Di che vino allora si trattasse, ce lo lascia capire Michelangelo Buonarroti 'il giovane', che la descrive come il vino che “bacia, lecca, morde, picca, punge"……dolce, quindi, ma tannico ed astringente, molto diverso da quello attuale, anche se dagli studi scientifici effettuati sul DNA della Vernaccia si può dedurre che la profonda differenza deriva dalla tecniche, sia di coltivazione che di vinificazione, che non dalla differenza del vitigno Vernaccia.

Un giudizio da esperto sulla qualità del vino ce lo fornisce nel 1.541 Sante Lacerio, bottigliere di Papa Paolo III, che in una lettera, dopo avere richiesto al Comune ottanta fiaschi di Vernaccia, si rammarica del fatto che a San Gimignano si coltivano troppo l’arte e la scienza a scapito della Vernaccia, che “…è una perfetta bevanda da Signori, et è gran peccato che questo luogo non ne faccia assai…”.

Che la Vernaccia di San Gimignano sia collegata in modo imprescindibile con il territorio è quindi un dato storico certo, come lo è che per secoli la sua produzione sia stata una voce economica primaria e che la sua coltivazione abbia plasmato la fisionomia del paesaggio; altrettanto certo è il fatto che in nessun altra parte d’Italia il vitigno si sia diffuso come nel territorio di San Gimignano, benché dall’epoca medioevale i mercanti abbiano provato ad esportare il vitigno in altre terre, data la fama di cui godeva, ma senza successo duraturo.

Dopo la grande fortuna dell’epoca medioevale e rinascimentale, della Vernaccia si perdono quasi le tracce fino al secondo dopoguerra dello scorso secolo, quando i viticoltori di San Gimignano riscoprono il valore dell’antico vitigno e iniziano l’avventura che li porterà ad ottenere nel 1966 la Denominazione di Origine Controllata: altro primato della Vernaccia di San Gimignano è quello di essere stato il primo vino in Italia a fregiarsi di tale titolo, a cui è seguita la (DOCG) nel 1993.

 

Articolo 10 - (Riferimenti alla struttura di controllo)

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l assicura che il processo produttivo ed il prodotto certificato rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 , che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2°

capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori.

Le attività di controllo per ognuno dei soggetti interessati (viticoltori, imbottigliatori e vinificatori) si svolgono:

Sul 100% della documentazione cartacea ed informatizzata presentata da tutti gli utilizzatori della

DOCG Vernaccia di San Gimignano nelle fasi di denuncia delle produzioni viticole alle autorità competenti e rivendicazione della denominazione, di richiesta di certificazione di idoneità per la designazione del vino, di richiesta di parere di conformità sull’esistenza dei carichi della partita da imbottigliare da parte dell’imbottigliatore;

A campione significativo (come previsto dal D.M. 16235 del 21/07/2009) per ogni soggetto della filiera per verificare in loco, vigneto e cantina e nelle varie fasi della produzione, la rispondenza delle dichiarazioni e delle operazioni effettuate secondo le norme e a quanto risultante nella documentazione e nei registri.

I parametri di riferimento per i soggetti interessati nelle varie fasi del processo produttivo sono quelli previsti dal Disciplinare di Produzione della DOCG Vernaccia di San Gimignano.

Il Piano è suddiviso in 9 schede, relativa ognuna a un soggetto, a una fase di produzione e a una specifica attività di controllo:

4 schede inerenti i viticoltori, nella fase di produzione delle uve con verifiche, rispettivamente, sugli albi vigneti, sulle denunce delle uve e ispettive in azienda;

2 schede inerenti i vinificatori, nella fase di produzione delle uve e con verifiche, rispettivamente, sul possesso dei carichi di cantina per le richiesta di imbottigliamento, ispettive in cantina sul prodotto imbottigliato e confezionato;

3 schede inerenti gli imbottigliatori, nelle fasi di imbottigliamento e confezionamento, con verifiche sul possesso dei carichi di cantina per le richieste di imbottigliamento, ispettive in cantina sul prodotto imbottigliato e confezionato.

Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 29 marzo 2007 Valoritalia utilizza come sistema di rintracciabilità la Fascetta DOCG: in pratica, le bottiglie sono munite di uno speciale contrassegno stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato , applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso. Il contrassegno è fornito di una serie e di un numero di identificazione.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI RAPOLANO TERME

VIGNETI RAPOLANO TERME

GRANCE SENESI

D.O.C.

Decreto 31 Maggio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione          

 

La denominazione di origine controllata « Grance Senesi » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Grance Senesi” rosso,

“Grance Senesi” rosso riserva,

“Grance Senesi” bianco,

“Grance Senesi” passito,

“Grance Senesi” Vendemmia Tardiva,

“Grance Senesi” Canaiolo,

“Grance Senesi” Sangiovese,

“Grance Senesi” Merlot,

“Grance Senesi” Cabernet Sauvignon,

“Grance Senesi” Malvasia Bianca lunga.

 

Articolo 2

Base ampelografica    

 

I vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“ Grance Senesi “ Rosso - “ Grance Senesi “ Rosso riserva:

Sangiovese : minimo 60%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

“ Grance Senesi “ Bianco:

Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca     bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

“ Grance Senesi “ Passito

Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60% .

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

“ Grance Senesi “ Vendemmia Tardiva:

Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

La denominazione di origine controllata Grance Senesi, seguita dalle seguenti specificazioni:

“Canaiolo “,

“Sangiovese “,

“Merlot “,

“Cabernet” Sauvignon,

“ Malvasia Bianca Lunga “,

è riservata a vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l’85%.

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione    

 

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » comprende, in provincia di Siena, il territorio amministrativo dei seguenti Comuni:

Rapolano Terme, Murlo, Asciano, Monteroni D’Arbia.

comune di Sovicille solo in parte,

ricompresa a nord-ovest tra la rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, per scendere in direzione sud lungo la S.S. 223 Km. 56+400 all’incrocio per Bagnaia e Filetta per completare la delimitazione a est seguendo il confine con i comuni di Siena e Monteronid’Arbia sino al punto di partenza rappresentato dall’incrocio sulla rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, così come anche evidenziato nella pianta scala 1:25.000 del Comune di Sovicille.

 

Articolo 4       

Norme per la viticoltura

 

4.1 – Condizioni naturali dell’ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Grance Senesi” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità.

4.2 - Densità di Impianto

Per gli impianti e i reimpianti dei vigneti messi a dimora dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione la densità dei ceppi non può essere inferiore a

3.500 (tremilacinquecento) per ettaro

Per i vigneti di preesistenti con densità inferiore ai 3.500 ceppi per ettaro, la produzione non potrà essere superiore a Kg. 3 per ceppo fermo restando le produzioni massime di uva per ettaro come indicate al successivo comma 4.6.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento sono quelle già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d’impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 –Sistemi di potatura

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta o mista.

4.5 – Irrigazione,

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

4.6 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

 

Grance Senesi rosso: 8,00 t/ha, 11.50% vol.

Grance Senesi rosso riserva: 8,00 t/ha, 12.50% vol.

Grance Senesi bianco: 9,00 t/ha, 11,00% vol.

Grance Senesi passito: 9,00 t/ha, 17,00% vol.

Grance Senesi Vendemmia Tardiva: 9,00  t/ha, 15,00% vol.

Grance Senesi Canaiolo: 8,00 t/ha, 12.00% vol.

Grance Senesi Sangiovese: 8,00 t/ha, 11.50% vol.

Grance Senesi Merlot: 8,00  t/ha, 12.00% vol.

Grance Senesi Cabernet Sauvignon: 8,00 t/ha, 12.00% vol.

Grance Senesi Malvasia bianca lunga: 9,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Grance Senesi” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

 

I e II anno vegetativo:  0

III anno vegetativo: 50% della produzione prevista

IV anno vegetativo: 80% della produzione prevista

V anno vegetativo: 100% della produzione prevista

Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo.

 

4.7 – Qualificazione “riserva”

La menzione “riserva”, abbinata alla denominazione di origine controllata “Grance Senesi rosso”, è ammessa solo per vini provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un’età minima di 5 anni.

 

Articolo 5       

Norme per la vinificazione

 

5.1 – Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’appassimento delle uve e l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei Comuni di cui all’art. 3.

5.2 – Arricchimento

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato ottenuto con uve provenienti dalla zona di produzione oppure con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente.

5.3 – Elaborazioni

La tipologia “Grance Senesi passito” deve essere ottenuta con appassimento delle uve, dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati e/o con ventilazione forzata) fino a raggiungere

un contenuto zuccherino di almeno 300 g/l.

La tipologia “Grance Senesi vendemmia tardiva” deve essere ottenuta con uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo  non inferiore al 15,00% vol.

e che siano state vendemmiate dopo il primo giorno di ottobre.

In annate particolari la Regione Toscana, con proprio provvedimento, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può autorizzare di variare la data di cui sopra.

5.4 – Resa uva/vino e vino /ettaro

Le rese massime di uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti :

 

Grance Senesi rosso:70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi rosso riserva: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi bianco: 70%,  63,00 hl/ha,

Grance Senesi passito: 35%, 31.50 hl/ha,

Grance Senesi Vendemmia tardiva: 50%, 45.00 hl/ha,

Grance Senesi Canaiolo: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi Sangiovese: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi Merlot: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi Cabernet sauvignon: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi Malvasia bianca lunga: 70%, 63,00 hl/ha

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma:

non l’80% per le tipologie rosso, rosso riserva, bianco, Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, e

Malvasia bianca lunga;

non il 40% per la tipologia passito;

non il 56% per la tipologia vendemmia tardiva;

l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio.

Otre i detti limiti decade il diritto alla DOC per tutta la partita.

 

5.5 Immissione al consumo

Per seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata per ciascuno di essi:

“Grance Senesi” Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon:

dal mese di gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia,

a condizione che sia stato conservato per almeno 5 mesi in recipienti di legno.

“Grance Senesi” Rosso Riserva:

dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia

se conservato per almeno un anno in recipienti di legno.

“Grance Senesi” Passito:

dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia

a condizione che abbia effettuato un passaggio di almeno 12 mesi in recipienti di legno

della grandezza non superiore ai 225 litri.

“Grance Senesi” Vendemmia Tardiva:

nel mese di aprile dell’anno successivo a quello della vendemmia.

“Grance Senesi” Rosso e Malvasia Bianca Lunga:

dal mese di marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.

 

Articolo 6       

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’Articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Grance Senesi” rosso:

colore:            rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole talvolta con sentori di frutta;

sapore: asciutto, armonico, dotato di spiccata complessità;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo : 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Grance Senesi” rosso riserva :

colore:            rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: complesso, gradevole con sentori di frutta, talvolta con possibili sentori di legno e spezie;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico con buona persistenza;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Grance Senesi” bianco:

colore:            giallo paglierino;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: secco, vivace, fresco, con buona acidità;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“ Grance Senesi” passito:

colore: giallo oro;

profumo: armonioso con sentori di miele e frutta secca;

sapore: dolce, morbido, caldo con elegante dolcezza;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.,

titolo alcolometrico volumico effettivo massimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Grance Senesi” vendemmia tardiva:

colore:            giallo oro;

profumo: delicato, persistente;

sapore: dolce o amabile, morbido, caldo con elegante dolcezza;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo massimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo:18,00 g/l.

 

“Grance Senesi” Canaiolo

colore:            rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, persistente,fruttato;

sapore: asciutto, armonico, dotato di buona rotondità;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo : 12.50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Grance Senesi” Sangiovese:

colore:            rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico con eventuali note di sottobosco;

sapore: asciutto, caratteristico, elegante;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Grance Senesi” Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, morbido,vellutato con sentori di frutta matura;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12.50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00g/l.

 

“Grance Senesi” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso violaceo intenso;

profumo: speziato, complesso, corposo, giustamente tannico;

sapore: asciutto, caratteristico, intenso;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22.00 g/l.

 

Grance Senesi” Malvasia Bianca Lunga:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, talvolta aromatico;

sapore: secco,pieno e minerale;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

In relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare i limiti minimi dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.

 

Articolo 7       

Etichettatura designazione e presentazione

 

7.1 - Qualificazioni

Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 – Annata

Nell’etichetta dei vini a denominazione di origine controllata “Grance Senesi” è obbligatoria l’ indicazione dell’annata di produzione delle uve.

7.3 – Vigna

La menzione “Vigna” seguita da relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie dei vini indicate dall’articolo 1.

 

Articolo 8       

Confezionamento

 

8 .1 – Volumi nominali

I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 (cinque) litri ad eccezione della tipologia “Grance Senesi” passito per la quale sono consentiti solo recipienti di capacità da l. 0,375 a l. 0,750.

8.2 – Tappatura e recipienti

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo sughero raso bocca o di altro materiale consentito dalle vigenti norme.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sull’ambiente geografico

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica coperta dalla denominazione Grance Senesi è situata nella parte sud della provincia di Siena.

Il territorio, corrispondente ai comuni di Asciano, Rapolano, Murlo, Monteroni d’Arbia e parte di Sovicille, è caratterizzato da rilievi collinari di modesta entità, da 350 fino ad un massimo di 650 m s.l.m.

Esso presenta, all’interno della provincia di Siena, una evidente omogeneità di caratteristiche pedoclimatiche, che consentono di utilizzare la denominazione per identificare un prodotto dalle caratteristiche univoche e costanti.

Le condizioni climatiche che si riscontrano nell’area sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualità.

Le temperature non sono mai particolarmente ostili e favoriscono un equilibrato sviluppo vegetativo, un’ottima fioritura ed una buona allegagione.

Le precipitazioni medie annue di lungo periodo variano da circa 600 a 850 mm/anno.

Le temperature medie all’aria di lungo periodo variano da 12 a 15,5 °C, mentre quelle del suolo coprono un range più ampio, da 13 a 17 °C. L’indice bioclimatico di Winkler, che dà un’indicazione sulle disponibilità termiche del sito in esame, registra valori tra 1750 e 1950 gradi giorno nell’intera area, che si rivelano positivi per le varietà utilizzate per la produzione dei vini a DOC “Grance Senesi”.

Relativamente ai parametri fisici e idrologici, i terreni coltivati a vigneto presentano caratteristiche peculiari soprattutto per quanto riguarda le percentuali di pietrosità superficiale e il contenuto di scheletro, significativamente più elevati rispetto agli altri suoli agrari. Il contenuto in sabbia più alto nei suoli coltivati a vigneto è in accordo con la minor quantità di acqua trattenuta dai suoli al punto di appassimento e con quanto rilevato a carico di un altro parametro idrologico, il drenaggio interno.

La capacità di trattenere acqua è infatti migliore nei suoli a vigneto rispetto agli altri suoli agrari, che presentano per contro problemi di drenaggio.

La stabilità strutturale degli aggregati è risultata significativamente più bassa nei suoli coltivati a vigneto e il contenuto in carbonio organico è modesto. Inoltre questi suoli si differenziano anche per una profondità utile esplorabile moderatamente elevata, tra 0,5 e 1 m.

Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche, nei vigneti si rilevano peculiari livelli di pH, conducibilità elettrica, contenuto in N. I suoli destinati alla viticoltura presentano una reazione moderatamente alcalina, rispetto ad altri suoli. I minori valori di conducibilità elettrica e di contenuto in azoto totale fanno di questi terreni il substrato ideale per la vite, che predilige trascurabili o moderati livelli di salinità.

Infatti è noto come l’ottenimento di produzioni viticole di qualità sia strettamente legato al contenimento vegeto-produttivo della vite.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

L’istituzione delle Grance, fattorie fortificate poste a capo di vaste tenute agrarie, ebbe origine nel secolo XIII per opera dello Spedale di Santa Maria della Scala di Siena, situato nel cuore della città, con lo scopo di facilitare la gestione e lo sfruttamento dei suoi cospicui possedimenti terrieri.

Esse coprivano infatti un’area molto vasta del senese, abbracciando la Val d’Arbia, la Val d’Orcia ed un’ampia parte della Maremma.

Il nome “Grance” comparve a Siena per la prima volta nel 1318 in occasione della redazione del primo statuto dello Spedale Santa Maria della Scala. Le Grance divennero vere e proprie fattorie aventi la facoltà di controllare ed amministrare le proprietà dell’ospedale, concedendole in affitto, esigendo canoni, organizzando il trasporto dei prodotti a Siena ed alle altre Grance.

La gran parte dei terreni di proprietà dello Spedale era coltivata a seminativo e la seconda produzione per importanza era rappresentata dal vigneto. A partire dal 1400, in particolare, la coltivazione della vite assunse sempre maggiore importanza e la produzione di vino destinato al consumo interno dell’ospedale e dal mercato locale divenne sempre più abbondante.

La grancia di Serre di Rapolano, comune situato nel cuore della denominazione, divenne la prima produttrice di vino. Dai volumi delle Entrate e Uscite del Santa Maria della Scala, conservati presso l’archivio di Stato, risulta chiaramente che il vino “vermiglio” proveniente dal territorio delle grance era uno dei prodotti alimentari più importanti e consumati all’interno dell’ospedale.

Le fonti parlano prevalentemente di vini “vermiglio” “giovani e vecchi”, utilizzati anche come medicinali, ma parimenti viene citato il vino bianco a base di Trebbiano, utilizzato per impastare “pillole” curative.

Nel corso del ‘400 la coltivazione della vigna assunse sempre maggiore importanza, fatto testimoniato da continui riferimenti nei documenti notarili dell’epoca.

 La viticoltura si diffuse ampiamente fino al XVII secolo, attivamente promossa dall’ospedale senese, ma anche favorita dalla regressione della cerealicoltura.

Si assistette inoltre ad un significativo miglioramento delle tecniche produttive, grazie anche ad una crescente attenzione da parte dei produttori nei confronti delle tecniche viticole ed enologiche.

Fino alla metà del XIX secolo si assistette ad un continuo aumento delle varietà coltivate, che subì tuttavia una battuta d’arresto con l’arrivo di tre gravi forme parassitarie provenienti dall’America: oidio, peronospora ma soprattutto fillossera, fronteggiata con il ricorso a portainnesti americani.

La viticoltura del territorio delle Grance nel corso del XX secolo ha subito diversi mutamenti pur continuando a rappresentare una delle più importanti attività agricole della zona.

Il Sangiovese è sicuramente il vitigno più coltivato, assieme a varietà tradizionalmente legate al territorio come il

Canaiolo, il Trebbiano e la Malvasia Bianca Lunga. Negli anni essi sono stati affiancati da vitigni internazionali, come il Merlot e il Cabernet.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli che tradizionalmente si sono rivelati essere i più idonei alla coltivazione di tali vitigni in un territorio fortemente caratterizzato come quello delle Grance Senesi, e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso e in bianco di vini di qualità.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico e sensoriale, caratteristiche di indubbia peculiarità, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini, sia rossi che bianchi, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al gusto e all’olfatto si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni di base, che nei vini invecchiati possono lasciare spazio ad aromi terziari associabili al legno.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione ottimale dei vigneti, situati in zone vocate alla coltivazione della vite, concorrono a creare condizioni favorevoli per l’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La secolare storia vitivinicola del territorio delle Grance Senesi, mostra senza alcun dubbio quanto stretta sia la connessione tra il fattore umano e le caratteristiche pedoclimatiche della zona nel determinare la produzione di vini dall’elevata e riconosciuta qualità sin dal Medioevo.

In particolare ciò è testimoniato dall’importanza che un’istituzione potente come lo Spedale di Santa Maria della Scala di Siena ha sempre attribuito al prodotto vinicolo di questa zona, diventata in breve e per lungo tempo la maggiore fonte di approvvigionamento dello Spedale stesso.

Le aziende che attualmente producono vino DOC Grance Senesi si stanno adoperando per raccogliere una tale eredità, valorizzando ulteriormente un territorio altamente vocato, che ha ottenuto il riconoscimento della DOC nel recente 2010.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome ed indirizzo:

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l. –

con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE –

tel. 055/368850

fax 055/330368-

e-mail: info@tca.srl.org

La “TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l.” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli

sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI BAGNO VIGNONE

VIGNETI BAGNO VIGNONE

ORCIA

D.O.C.

Decreto 22 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La denominazione di origine controllata «Orcia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Orcia” (anche riserva);

“Orcia” rosato;

“Orcia” bianco

“Orcia” Sangiovese (anche riserva);

“Orcia” Vinsanto o Vin Santo .

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione «Orcia» senza altra indicazione è riservata al vino rosso, anche con la menzione «riserva», ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 40%, le uve non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, a condizione che le uve a bacca bianca non superino il 10%.

 

2.2. La denominazione «Orcia» seguita dalle specificazioni rosato, bianco, Sangiovese, Sangiovese riserva e Vinsanto è riservata ai vini ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Orcia» rosato:

Sangiovese: minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 40%, le uve non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, a condizione che le uve a bacca bianca non superino il 10%;

 

«Orcia» bianco:

Trebbiano toscano: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

 

«Orcia» Sangiovese e «Orcia» Sangiovese riserva:

Sangiovese: minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, le uve provenienti dalle varietà

Canaiolo nero, Colorino, Ciliegiolo, Foglia tonda, Pugnitello e Malvasia nera;

 

«Orcia» Vinsanto o Vin Santo:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con DM 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità, dei comuni di

Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino, Sarteano, San Casciano Bagni e Torrita di Siena.

 

Tale zona è così delimitata:

a partire dal punto di incontro tra il "Torrente Ente" ed il fiume "Orcia" che delimitano rispettivamente il confine tra Castiglione d'Orcia, con Castel del Piano (Grosseto), e Montalcino, prosegue la delimitazione in senso orario costeggiando sulla sinistra idrologica il fiume "Orcia" sempre quale confine tra Castiglione d'Orcia e Montalcino, fino alla confluenza del torrente "Asso"; si prosegue il confine naturale di questo fiume fino ad incontrare l'incrocio con la s.s. n. 2 Cassia in prossimità della frazione di Torrenieri.

Si continua poi verso sinistra seguendo la s.s. n. 3 Cassia (vecchio tracciato) fino ad oltrepassare il podere Galluzzino incontrando il confine amministrativo di San Giovanni d'Asso a quota "154".

A questo punto si segue il fosso "Serlate" quale confine tra i comuni di Montalcino e S. Giovanni d'Asso prima e Montalcino - Buonconvento poi, fino alla sua immissione nel fiume "Ombrone"; segue detto fiume fino all'incontro con il torrente "Rigagliano", quindi prosegue la delimitazione costituita dai confini amministrativi Buonconvento-Murlo

seguendo il suddetto torrente ad incontrare la strada provinciale Buonconvento-Vescovado di Murlo a quota "209" in prossimità del podere Giulianello.

Detto confine prosegue ancora lungo il confine comunale di Buonconvento-Murlo, fino ad incontrare il torrente "Stile", si percorre questo, per breve tratto verso nord ad incontrare il confine amministrativo di Monteroni d'Arbia.

Da questo punto la delimitazione segue i confini amministrativi tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia fino al torrente "Sorra", quindi il confine prosegue lungo il torrente "Arbia" a raggiungere il limite nord del territorio comunale di Buonconvento dove incontra il confine territoriale del comune di Asciano.

Detto confine prosegue lungo il fiume "Ombrone" e lo segue fino alla strada statale di Monte Oliveto M. n. 451 per scendere poi verso il torrente "Vespero" del quale segue il corso fino al fosso di "Belvedere" ad incontrare il confine amministrativo di S. Giovanni d'Asso in prossimità del podere S. Carlo.

A questo punto il confine segue la delimitazione amministrativa tra S. Giovanni d'Asso e Asciano fino ad oltrepassare il torrente "Asso" a quota "271"; da qui si segue il confine Trequanda-Asciano costituito dal torrente "Asso" fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Trequanda.

Si prosegue verso est lungo il torrente "Asso" fino ad incontrare il punto di incontro dei territori amministrativi di Asciano, Rapolano e Sinalunga in prossimita' della località Fonte del Fondone a quota "455".

Seguendo il confine amministrativo tra Trequanda e Sinalunga, lungo la strada di Collalto e poi il borro di Meleta, si giunge in prossimità della località Le Macchiaie a quota "359".

Da questo punto, continuando lungo suddetto confine, si tocca quota "299" e successivamente quota "356" in prossimità della località Il Sodo per giungere al fosso Segavene dove si incontra il confine amministrativo del comune di Torrita.

Si segue il Fosso Segavene fino ad incontrare la linea ferroviaria Chiusi-Siena a quota "271" proseguendo sulla destra della suddetta linea ferroviaria fino a quota "267", da questo punto si segue la strada Torrita-Sinalunga fino a raggiungere il centro abitato di Torrita, si segue la strada Torrita-Bettolle per un breve tratto fino ad incontrare la strada che porta ad Abbadia di Montepulciano e successivamente il confine amministrativo di Montepulciano in località Saragiolino a quota "284", quindi, seguendo il confine tra Torrita e Montepulciano, si raggiunge il fosso dei Grilloni. Si prosegue sempre lungo il confine Torrita-Montepulciano ad incontrare il territorio amministrativo di Pienza a quota "502" in località La Torre.

A questo punto si oltrepassa la strada provinciale n. 146, si segue la delimitazione amministrativa Pienza-Montepulciano e successivamente Pienza-Chianciano fino ad incontrare la località La Foce.

Da La Foce si scende lungo la strada per Chianciano, lungo il torrente Astroncello, quindi lungo il torrente Astrone fino ad arrivare alla S.P. 478 di Sarteano.

Da qui, lungo la S.P. 478 lato destro fino al paese quota “573”. Da qui la delimitazione continua lungo la strada provinciale Sarteano-San Piero in Campo fino a raggiungere il podere Casananni; prosegue sulla sinistra per la strada

campestre toccando i poderi Sanbuco e le quote "650-652-689-710" fino al podere Aiola, a quota "667" e ad incontrare la s.s. n. 478 Sarteano-Radicofani a quota "647".

Si percorre la strada suddetta in direzione Radicofani oltrepassando il bivio, per Spineta, si giunge a quota "658" in loc. San Giuliano.

Qui si lascia la s.s. 478 e si percorre la strada comunale della Montagna per Fontevetriana.

Si passa quest'ultima località, il bivio per loc. Fastelli e Casa Fortenza, proseguendo al bivio che giunge a Casa Bebi e da lì fino al confine amministrativo con il comune di Cetona.

Si percorre detto confine fino ad incontrare la s.s. 321 del Polacco, proveniente dalla località Piazze, fino ad arrivare

al centro abitato di San Casciano Bagni. Oltrepassato San Casciano B. si segue la strada provinciale n. 41, di Trevinano per raggiungere il confine comunale di San Casciano B. ed anche della provincia di Siena.

A questo punto si segue detto confine delimitato dal lago di San Casciano B. e successivamente dal torrente Elvella fino all'incontro con il fiume Paglia.

Si sale verso nord sempre seguendo il fiume Paglia fino ad incontrare il confine amministrativo di Abbadia S.S.; si prosegue il confine amministrativo Abbadia S.S.-Piancastagnaio seguendo il corso del torrente "Minestrone" fino a quota "650", in località Carboncella.

Quindi, seguendo la linea di livello di quota "650", si prosegue all'interno del territorio di Abbadia S.S. toccando approssimativamente le seguenti località: Cerreto, Rovignano, strada provinciale dei Combattenti, fosso del Vivo, Pagliola (dove si attraversa il torrente omonimo), Le Piagge, Le Cascinelle, fosso del Vascio, strada provinciale delle Conie, torrente "Formone", fino a raggiungere il confine con il comune di Castiglione d'Orcia, sul fosso del Termine.

Da questo punto si segue la delimitazione del territorio amministrativo del comune di Castiglion d'Orcia, e, costeggiando il confine di quest'ultimo, viene raggiunto il fosso Piscione prima, il fosso Braconi poi, e proseguendo ancora il fosso Ansitonia fino ad incontrare nuovamente il torrente "Ente", punto di partenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i terreni di fondovalle eccessivamente umidi, i terreni eccessivamente argillosi o insufficientemente soleggiati.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti situati a un’altitudine non superiore a m. 700.

4.2. Densità di impianto.

Per i nuovi impianti e reimpianti, relativi a tutte le diverse tipologie di vino, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

4.3. Forme di allevamento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La Regione Toscana può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

4.4. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

 

Orcia (anche riserva): 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

Orcia Rosato: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;

Orcia Bianco: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;

Orcia Sangiovese e Sangiovese Riserva: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

Orcia Vinsanto o Vin Santo: 8,00 t/ha, 10,50% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

La regione Toscana, con proprio provvedimento, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione alla Struttura di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione e conservazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio e l’appassimento delle uve, devono essere effettuate nei territori amministrativi dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 6 km in linea d’aria dal confine della stessa, purché nella provincia di Siena, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all’art. 3 prima dell’entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con il D.M. di riconoscimento del 14.02.2000.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana e comunicate all’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena.

5.2. Pratiche enologiche.

Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per la tipologia “Vinsanto”, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

5.3. Imbottigliamento.

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della provincia di Siena.

5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compreso l’eventuale arricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

Rosso e Rosso Riserva: 70%, 56,00 hl/ha;

Rosato: 70%, 56,00 hl/ha;

Bianco: 70%, 56,00 hl/ha;

Sangiovese e Sangiovese Riserva: 70%, 56,00 hl/ha;

Vinsanto: 35% (al 3° anno di invecchiamento), 28,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia “Vinsanto”), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.5. Qualifica «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Orcia», sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a

24 mesi,

di cui almeno 12 in botti di legno,

ha diritto alla qualificazione «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Orcia» Sangiovese, sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a

30 mesi,

di cui almeno 24 in botti di legno,

ha diritto alla qualificazione «riserva».

5.6. Metodo di vinificazione della tipologia «Vinsanto».

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura,

un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;

la vinificazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 300 litri per un periodo minimo di

18 mesi

a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di raccolta;

dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti;

l’immissione al consumo non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere

un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00% vol.

5.7. Immissione al consumo.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

Orcia Bianco: 1° marzo (anno successivo alla vendemmia)

Orcia Rosato: 1° marzo (anno successivo alla vendemmia)

Orcia e Orcia Sangiovese: 1° marzo (anno successivo alla vendemmia)

Orcia Riserva: 1° dicembre (secondo anno successivo alla vendemmia)

Orcia Sangiovese Riserva: 1° giugno (terzo anno successivo alla vendemmia)

 

5.8. Scelta vendemmiale.

La scelta vendemmiale è consentita ove ne sussistano le condizioni di legge.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1 I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Orcia»:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Orcia» riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

«Orcia» bianco:

colore: bianco paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: fine, fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Orcia» rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

profumo: fine fruttato;

sapore: secco, armonioso, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Orcia» Sangiovese e «Orcia» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Orcia» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Orcia» Vinsanto:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso;

profumo: intenso, etereo, aroma caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

6.2 In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione.

 

7.1. Etichettatura.

Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e “similari”.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Vigna.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione

che sia seguita dal relativo toponimo o nome,

che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

VIGNETI SAN GIMIGNANO

VIGNETI SAN GIMIGNANO

SAN GIMIGNANO

D.O.C.

Decreto 13 Luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata "San Gimignano" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

"San Gimignano" rosso, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Sangiovese, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Merlot, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Syrah, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Pinot nero, anche con la menzione riserva,

"San Gimignano" rosato,

"San Gimignano" Vinsanto,

"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"San Gimignano" rosso

“San Gimignano” rosato:

Sangiovese minimo: 50%;

possono concorrere le uve dei vitigni

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente  massimo 40%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Merlot:

Merlot minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Syrah:

Syrah minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Pinot nero:

Pinot nero minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Vinsanto:

Trebbiano toscano minimo 30%;

Malvasia del chianti massimo del 50%;

Vernaccia di San Gimignano massimo del 20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.

 

"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice:

Sangiovese min: 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità  dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano

 

Articolo 4

Viticoltura

 

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.

Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati.

[2] Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila.

[3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino. E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.

[4] E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

[5] La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico. naturale. Minimo sono le seguenti:

 

"San Gimignano" rosato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"San Gimignano" rosso: 8,00 t/ha, 11,5% vol.;

"San Gimignano" Sangiovese: 8,00 t/ha, 11,5% vol.;

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"San Gimignano" Merlot: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"San Gimignano" Syrah: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"San Gimignano" Pinot nero: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"San Gimignano" Vinsanto: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice: 10,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

[6] L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

 

Articolo 5

Vinificazione

 

[1] Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l’appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

[2] Rispettando le percentuali previste per i vigneti all’articolo 2, le uve ed i vini

"San Gimignano" Sangiovese,

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon,

"San Gimignano" Merlot,

"San Gimignano" Syrah

"San Gimignano" Pinot nero,

ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l’ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso.

Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:

a) l’assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica

b) l’assemblaggio deve essere realizzato prima dell’estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore

c) l’operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti

[3] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet

Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero

possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno

24 mesi

di cui almeno 7 mesi in fusti di legno.

[4] L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine "San Gimignano" deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

[5] E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie

[6] Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere

un contenuto zuccherino del 27%.

E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice è consentito

dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente.

La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri.

[7]Rese uva/vino:

Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese,

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon, San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San

Gimignano" Pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%.

Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento.

Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il

diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

[8] L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire

dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San

Gimignano" Pinot nero, è consentita

dal 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita

dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di

un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.

L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice, non può avvenire prima

del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

[9] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero prodotti prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di almeno

due anni a decorrere

dal 1°gennaio successivo alla vendemmia,

con almeno 7 mesi di invecchiamento in legno

3 mesi di affinamento in bottiglia

possono aver diritto alla menzione riserva.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

[1] I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

"San Gimignano" rosato:

colore: rosato più o meno carico, brillante;

profumo: delicato, fresco, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 6,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

"San Gimignano" rosso:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.

se riserva 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" rosso riserva:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.,

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso ed elegante;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.

 

"San Gimignano" Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso ed elegante;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon:

colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno ed armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon riserva:

colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno ed armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"San Gimignano" Merlot:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso con sentore di piccoli frutti;

sapore: secco, armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"San Gimignano" Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso con sentore di piccoli frutti;

sapore: secco, armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"San Gimignano" Pinot nero:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" Pinot nero riserva:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" Syrah:

colore: rosso vermiglio;

profumo: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

"San Gimignano" Syrah riserva:

colore: rosso vermiglio;

profumo: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

"San Gimignano" Vinsanto:

colore: dal giallo carico al dorato;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice:

colore: dal rosa intenso al rosa pallido;

profumo: delicato, caldo, caratteristico;

sapore: morbido, rotondo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:16,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:14,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura

 

[1] Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

[2] Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

[3] La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle legge.

[4] Nell'etichettatura dei ini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

 

Articolo 8

Recipienti

 

[1] I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia “rosato” e delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.

[2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

Per le tipologie «Vin Santo» e per i vini che rivendicano la menzione riserva è comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione ricade interamente all’interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E’ un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8- 1,8 milioni di anni fa.

I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in tutte le tipologie, sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità.

Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui

combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante.

Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli.

La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l’elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l’esaltazione della sapidità e capacità di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano.

L’altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati.

E’ un’area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio primavera.

Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza.

Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell’anno di una buona ventilazione.

Rari gli episodi di nebbia.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la presenza della viticoltura nell’area di San Gimignano risale all’epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze archeologiche.

Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attività agricola ed economica, e non solo della famosa Vernaccia di San Gimignano ma anche dei vini rossi e anzi, la produzione di vino rosso è sempre stata superiore a quella del bianco.

Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano producevano sia vino bianco che ‘vermiglio', un rosso corposo già molto stimato.

Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San Gimignano: si hanno le prime

testimonianze nel 1348, quando un frate francescano cercò di placare le agonie dei malati di peste

con del vino dolce che prese così il nome di 'Vinsanto'.

Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai commercianti di vini per la qualità ed il carattere dei vini rossi prodotti. Nel XX secolo l’impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di ricerca hanno dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l’utilizzo di contenitori in legno di diverse capacità.

Partendo da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l’intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell’area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l’utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall’attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell’innovazione che si pone l’obiettivo dell’ottenimento di vini di qualità sempre superiore.

Il disciplinare prevede ampia libertà nell’utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso, rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La denominazione San Gimignano è riferita a sei tipologie di vino rosso ( anche con la menzione riserva), una tipologia di vino rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all’articolo 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.

In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino più o meno intenso con tendenza al granato con l’invecchiamento; per il vino rosato colore rosato più o meno carico, per le tipologia San Gimignano vinsanto dal giallo carico al dorato, per la tipologia"San Gimignano" vinsanto occhio di pernice dal rosa intenso al rosa pallido. A livello olfattivo si riscontano aromi delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia.

Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto e armonico, e per le tipologie vinsanto morbido e vellutato.

 

C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di vinsanto e le tecniche di vinificazione sono state nel tempo gli stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane, tuttavia l’ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la produzione di uve con specifiche diverse rispetto a quelle dei territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente fenolica per i vini rossi e sapidità che vengono poi trasmesse ai vini e che rendono questi unici e riconoscibili all’interno del panorama dei vini toscani.

La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l’elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l’esaltazione della sapidità e capacità di

invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della DOC San Gimignano.

Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai commercianti di vini per la qualità ed il carattere dei vini prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di ricerca dei vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, Syrah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l’utilizzo di contenitori in legno di diverse capacità.

Da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l’intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell’area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l’utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall’attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell’innovazione che si pone l’obiettivo dell’ottenimento di vini di qualità sempre superiore e riconoscibili nell’ambito del panorama dei vini toscani.

 

Articolo 10 - (Riferimenti alla struttura di controllo)

Nome ed indirizzo:

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l assicura che il processo produttivo ed il prodotto certificato rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 , che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori.

Le attività di controllo per ognuno dei soggetti interessati (viticoltori, imbottigliatori e vinificatori) si svolgono:

Sul 100% della documentazione cartacea ed informatizzata presentata da tutti gli utilizzatori della DOC San Gimignano nelle fasi di denuncia delle produzioni viticole alle autorità competenti e rivendicazione della denominazione, di richiesta di certificazione di idoneità per la designazione del vino, di richiesta di parere di conformità sull’esistenza dei carichi della partita da imbottigliare da parte dell’imbottigliatore;

A campione significativo (come previsto dal D. M. 16235 del 21/07/2009) per ogni soggetto della filiera per verificare in loco, vigneto e cantina e nelle varie fasi della produzione, la rispondenza delle dichiarazioni e delle operazioni effettuate secondo le norme e a quanto risultante nella documentazione e nei registri.

I parametri di riferimento per i soggetti interessati nelle varie fasi del processo produttivo sono quelli previsti dal Disciplinare di Produzione della DOC San Gimignano.

Il Piano è suddiviso in 9 schede, relativa ognuna a un soggetto, a una fase di produzione e a una specifica attività di controllo:

4 schede inerenti i viticoltori, nella fase di produzione delle uve con verifiche, rispettivamente, sugli albi vigneti, sulle denunce delle uve e ispettive in azienda;

2 schede inerenti i vinificatori, nella fase di produzione delle uve e con verifiche, rispettivamente, sul possesso dei carichi di cantina per le richiesta di imbottigliamento, ispettive in cantina sul prodotto imbottigliato e confezionato;

3 schede inerenti gli imbottigliatori, nelle fasi di imbottigliamento e confezionamento, con verifiche sul possesso dei carichi di cantina per le richieste di imbottigliamento, ispettive in cantina sul prodotto imbottigliato e confezionato.

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI CASOLE ELSA

VIGNETI CASOLE D'ELSA

 

TERRE DI CASOLE

D.O.C.

Decreto 28 Maggio 2007

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Terre di Casole” è riserbata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Bianco

Bianco riserva

Rosso

Rosso superiore

Sangiovese

Sangiovese riserva

Passito

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “Terre di Casole” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Terre di Casole bianco:

Chardonnay, minimo 50% 

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Terre di Casole bianco riserva:

Chardonnay minimo 50%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Terre di Casole rosso:

Sangiovese dal 60 all’80%

possono concorrere alla produzione di detto vino, dal 20% al 60%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Terre di Casole rosso superiore:

Sangiovese dal 60 all’80%

possono concorrere alla produzione di detto vino, dal 20% al 60%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Terre di Casole Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Terre di Casole Passito:

Chardonnay minimo 50%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Casole” comprende i terreni del territorio amministrativo del comune di                    

Casole d’Elsa              

in provincia di Siena

con esclusione dei terreni non vocati alla qualità.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Terre di Casole” devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi ed insufficientemente soleggiati.

Per gli impianti ed i reimpianti dei vigneti messi a dimora dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione la densità de ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.

Le forme di allevamento consentite sono il Guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta o mista.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva ad ettaro è la seguente:

Terre di Casole bianco: 9,00 t/ha;

Terre di Casole bianco riserva: 8,00 t/ha;

Terre di Casole rosso: 8,00 t/ha;

Terre di Casole rosso superiore: 7,00 t/ha;

Terre di Casole Sangiovese: 7,00 t/ha;

Terre di Casole Sangiovese riserva: 7,00 t/ha;

Terre di Casole passito: 9,00 t/ha.

 

Le gradazioni minime naturali sono le seguenti:

Terre di Casole bianco: 10,00% vol.;

Terre di Casole bianco riserva: 11,00% vol.;

Terre di Casole rosso: 11,00% vol.;

Terre di Casole rosso superiore         : 12,00% vol.;

Terre di Casole Sangiovese: 11,00% vol.;

Terre di Casole Sangiovese riserva: 12,00% vol.;

Terre di Casole passito: 10,00% vol.

 

Per i vigneti di vecchio impianto, con densità inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro la produzione non potrà essere superiore a 3,00 kg/ceppo, fermo restando le produzioni massime di uva per ettaro sopra riportate.

In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima per ettaro è la seguente:

 

I° e II° anno: zero

III° anno: 50% della produzione prevista

IV° anno: 80% della produzione prevista

V° anno: 100% della produzione prevista

 

Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo ( per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

La menzione “superiore” abbinata alla DOC “Terre di Casole rosso” è ammessa solo per i prodotti provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un’età minima di 7 anni.

La menzione “riserva” abbinata alla DOC “Terre di Casole Sangiovese” è ammessa soltanto solo per i prodotti provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un’età minima di 8 anni.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’appassimento delle uve, l’invecchiamento obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Casole d’Elsa.

E’ tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio amministrativo de seguenti comuni:

Monteriggioni, Poggibonsi, Radicandoli, San Gimignano

tutti in provincia di Siena.

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato con uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall’articolo 3 oppure, con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente.

Le diverse tipologie previste dall’articolo 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia passito deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 28,00%.

L’uva dovrà essere ammostata non prima del 31 dicembre e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.

E’ ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

Terre di Casole bianco: 65%, 58,50 hl/ha;

Terre di Casole bianco riserva: 65%, 52,00 hl/ha;

Terre di Casole rosso: 70%, 56,00 hl/ha;

Terre di Casole rosso superiore: 70%, 49,00 hl/ha;

Terre di Casole Sangiovese: 70%, 49,00 hl/ha;

Terre di Casole Sangiovese riserva: 70%/49,00 hl/ha;

Terre di Casole passito: 30%, 27,00 hl/ha,

quest’ultimo con riferimento al vino giunto al° anno di invecchiamento.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, 75% per le tipologie rosse e il 35% per il passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla DOC “Terre di Casole”.

Oltre detti limiti decade il diritto alla DOC “Terre di Casole” per tutta la partita.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

Terre di Casole bianco riserva:

30 settembre dell’anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di vinificazione e di maturazione in legno di almeno 5 mesi e di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi.

Terre di Casole rosso:

30 settembre dell’anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia.

Terre di Casole rosso superiore:

1° gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesidi affinamento in bottiglia.

Terre di Casole Sangiovese:

30 settembre dell’anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia.

Terre di Casole Sangiovese riserva: 

1° gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Terre di Casole passito: 

30 settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 6 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia.

           

Articolo 6

Caratteristiche al consumo    

 

I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

Terre di Casole bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: sentore fruttato;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;

 

Terre di Casole bianco riserva:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.;

 

Terre di Casole rosso:

colore: da rosso rubino a granata;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.;

 

Terre di Casole rosso superiore:

colore: rosso vivo, talvolta con riflessi violacei, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: intenso, con eventuale sentore di piccoli frutti;

sapore: asciutto ed armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.;

 

Terre di Casole Sangiovese:

colore: da rosso rubino a granata;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l:;

 

Terre di Casole Sangiovese riserva:

colore: rosso con riflessi violacei, tendenti con l’invecchiamento al rosso granata;

profumo: intenso, caratteristico, talvolta con sentore di piccoli frutti speziato;

sapore: asciutto, pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.;

 

Terre di Casole passito:

colore: da giallo dorato all’ambrato intenso;

profumo: intenso, ricco, complesso, di frutta matura;

sapore: amabile/dolce, ampio, vellutato, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:       12,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,50% vol.;

acidità volatile massima: 1,50 g/l.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

 

E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra citati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, vecchio, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell’etichettatura dei vini a DOC “Terre di Casole” l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini indicati all’articolo 1 del presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 8

Confezionamento       

 

I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione della tipologia “Terre di Casole passito” per la quale sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375, con l’esclusione della tipologia “Terre di Casole passito”, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte centro occidentale della regione Toscana e, in particolare, nel lembo occidentale della provincia di Siena, all’interno del territorio amministrativo del comune di Casole d’Elsa, e comprende un territorio a giacitura prevalentemente collinare (media e medio-alta collina) che si estende dalle propaggini della Montagnola Senese – nei pressi di Pievescola (direzione est) – fino ai versanti del Poggio Canalone, in prossimità delle Colline Metallifere, in direzione di Radicondoli (verso sud) – per allargarsi, in direzione ovest, fino al corso del fiume Cecina, ai confini con la provincia di Pisa.

I terreni dell’area sono riconducibili, per lo più, agli affioramenti delle formazioni argilloso-sabbiose Neogeniche e a quelle dei Flysch appartenenti al complesso alloctono ligure, caratterizzati da frequenti variazioni della componente argillosa e della struttura.

Alcune zone sono state fortemente condizionate dalle esondazioni del Fiume Elsa e di altri torrenti, che hanno apportato sabbie e limo in quantità variabile.

Dal punto di vista litologico, buona parte dei suoli – di tipo scheletrico-franchi o franco-fini – sono riconducibili a conglomerati con intercalazioni di sabbie e argille il cui substrato non consolidato è originato da sedimenti marini grossolani; tuttavia, nella parte più orientale del comune corrispondente alla Pede-Montagnola Senese, i suoli prevalenti – di tipo fine – sono invece riconducibili a depositi alluvionali antichi il cui substrato non consolidato è originato da depositi di conoide silicatico.

La capacità di acqua disponibile dei suoli varia da moderata a elevata (Pede-Montagnola), mentre la reazione dei suoli espressa come pH in acqua, varia da debolmente o moderatamente alcalina fino a neutra (nell’area della Pede-

Montagnola).

L’altitudine dei terreni coltivati a vite oscilla tra i 150 ed i 450 metri s.l.m., con pendenza media del 5-10% ed esposizione media a Sud/Sud-Est.

Il clima dell’area è di tipo mediterraneo caratterizzato da lievi stress idrici nelle fasi che precedono la maturazione dell’uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte.

Il massimo della piovosità è localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di novembre, mentre nel periodo compreso tra gennaio e aprile la pioggia è distribuita in maniera omogenea con valori comparabili, che diminuiscono

progressivamente dalla terza decade di aprile, fino a raggiungere un minimo assoluto nella prima decade di luglio.

Le precipitazioni medie annue di lungo periodo sono comprese tra 850 e 950 mm/anno, mentre la temperatura media annuale dell’aria varia tra i 14-15,3°C ed i 13-14°C nell’area della Pede-Montagnola; l’indice bioclimatico di Winkler, invece, si attesta su valori intorno a 1950°C-giorno (1850°C-giorno nell’area della Pede-Montagnola).

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini delle Terre di Casole, sono di fondamentale rilievo.

In quest’area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco – l’antica città etrusca di Volterra è distante non più di 15 Km dai confini comunali e la stessa Casole ha solide origini etrusche confermate dalla presenza di necropoli nella zona – in particolare alcuni reperti rinvenuti nelle necropoli presso Casole d’Elsa, tra i quali i tradizionali pithoi, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi.

La dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; in questo periodo storico, i documenti di varia natura conservati presso gli archivi monastici, confermano la diffusione della coltivazione della vite, incrementata anche da abili mercanti Senesi, i quali avevano notato come il vino, insieme al pane, era il cibo più richiesto.

La tradizione vitivinicola ha continuato a trasmettersi nei secoli, passando attraverso le lotte tra Volterra e Siena agli inizi del 1200, fino alla guerra fra Guelfi e Ghibellini che portò, nel 1259, alla occupazione del territorio da parte delle truppe fiorentine, periodo durato un solo anno e conclusosi con l’annessione definitiva di Casole ai domini di Siena a seguito della battaglia di Montaperti.

È intorno al 1200 che cominciano a diffondersi i primi vini toscani legati al luogo di origine, come la Vernaccia da San Gimignano e, più tardi, i vini rossi da San Gioveto provenienti dal territorio casolano e da Colle di Val d’Elsa, diffusi grazie alla fama ed alla notorietà delle città di Firenze e di Siena che, per lunghi anni, si contenderanno il dominio su queste terre di confine.

Nel medesimo periodo si sviluppò in questo territorio l’arte della lavorazione del vetro, che dette nuovo impulso alla diffusione del vino, grazie anche al famoso fiasco toscano impagliato, prodotto inizialmente nelle fornaci di Montaione, Gambassi e Colle Val d’Elsa, in piena Valdelsa.

Nel 1710 il primo fiasco di vino toscano varcò i confini del Gran Ducato e riscosse subito un notevole successo, tanto che i vignaioli delle colline senesi decisero di incrementare la coltivazione della vite inserendo un po’ ovunque il

vitigno Sangiovese, che si era dimostrato il più adatto al territorio.

Più tardi, a metà del 1800, iniziano le sperimentazioni con l’innesto di altre varietà non locali, come il Cabernet; a questo riguardo, il Mondini, nel ricordare tali esperienze, nel 1903 dirà “…In generale, è stato constatato che anche le migliori qualità di vini toscani si avvantaggiano notevolmente con l’aggiunta di piccole quantità di vino Cabernet”.

Col passare degli anni, grazie anche all’impianto di nuovi vigneti, alla nascita di nuove aziende e ad un’attività di sperimentazione e di studio su varietà di vite diverse dal Sangiovese e su metodi di vinificazione più innovativi, i risultati che sono emersi hanno convinto i produttori dell’area casolana a valorizzare i vini ottenuti sul loro territorio, in modo da evidenziarne le peculiarità e le ottime caratteristiche qualitative.

Si è giunti così, nel 2007, al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nelle «Terre di Casole» incentrata, oltre che sul tradizionale Sangiovese per i vini rossi, anche sul più “moderno” Chardonnay, al fine

di valorizzare al meglio le tipologie bianche ed il passito.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, e cioè, in primis, il vitigno autoctono Sangiovese (in minor parte Canaiolo nero, Colorino, Malvasia bianca lunga e Trebbiano toscano, varietà idonee alla coltivazione nel territorio regionale che, perciò, concorrono eventualmente nella percentuale riservata ai vitigni complementari), affiancato da varietà alloctone quali lo Chardonnay (e le altre Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, eventualmente presenti tra i vitigni complementari);

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè il Capovolto, il Guyot e il Cordone speronato (sono escluse le forme espanse) con potatura lunga, corta o mista, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti.

Ciò sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 4000 piante per ettaro, che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (58,50 hl/ha

per il tipo Bianco, che scende a 52 per la tipologia Bianco Riserva, mentre è di 56 hl/ha per il tipo Rosso e 49 per il Rosso Superiore, il Sangiovese e il Sangiovese Riserva, e di soli 27 hl/ha per il Passito);

le pratiche relative alla elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli,

adeguatamente differenziate per le tipologie di base e le tipologie Bianco Riserva, Rosso Superiore e Sangiovese Riserva, riferite, le ultime due, a rossi maggiormente strutturati ottenuti da vigneti che abbiano raggiunto

rispettivamente un’età minima di 7 e 8 anni, tutte le tre caratterizzate da un’elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori.

Nella stessa zona esistono anche varie espressioni di vini ottenuti da uve appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del “vinsanto” utilizzando, però, prevalentemente uve a bacca bianca di varietà alloctone come lo Chardonnay, scelte e fatte appassire in locali idonei ed ammostate non prima del 31 dicembre e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla raccolta, la cui elaborazione comporta un periodo di maturazione obbligatorio sia in legno che in bottiglia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La DOC «Terre di Casole» è riferita alle tipologie Bianco e Rosso “di base”, a quella con menzione “Superiore” per il rosso e all’altra con qualifica “Riserva” per il bianco, alla tipologia varietale Sangiovese, presentata anche con qualifica “Riserva”, e alla tipologia Passito, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, tutti i vini rossi ed il passito presentano un modesto tenore di acidità (più sostenuto nelle tipologie bianche).

I vini rossi presentano un colore rosso rubino con riflessi violacei nei vini giovani, che sfuma al granato nei vini più maturi, comunque influenzato, nella tonalità, dalla percentuale di Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet e il Merlot, conta su di una quantità di antociani totali inferiore, a vantaggio, però, di una notevole ricchezza in tannini proantocianidici e catechine.

Per questo motivo, nella tipologia “di base”, è possibile riscontrare una maggiore complessità aromatica con sfumature fruttate e speziate più evidenti e, al contempo, un’attenuazione della sensazione tannica del vitigno base – soprattutto nei vini più giovani – proprio in funzione della diversa presenza di Sangiovese (dal 60 all’80%) e di quella di altre varietà a bacca rossa (fino al 40%), il che conferisce, ai vini, un gusto più rotondo e pieno.

I vini della tipologia varietale Sangiovese, prodotti con un minimo dell’85% del vitigno, si presentano con una notevole complessità aromatica, caratterizzata da profumi intensi di piccoli frutti rossi che, con l’età, si evolvono in un frutto più

maturo, evidenziando anche note speziate, di cuoio, tabacco e pepe nero, mentre al gusto denotano un buon corpo ed una buona freschezza.

Nelle tipologie che si fregiano della menzione “Superiore” (per il rosso) e “Riserva” (per il Sangiovese) il colore tende al rosso vivo con riflessi violacei più o meno frequenti, che si tramuta in rosso granato con l’invecchiamento, mentre l’intensità del profilo aromatico aumenta ed aumenta la sua complessità ed ampiezza, con sentori di piccoli frutti

accompagnati da evidenti note speziate, ed al palato si amplia la sensazione di lunghezza e di volume; queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dall’età del vigneto oltre che dall’affinamento e dall’invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare limita la produzione delle due tipologie ai vigneti

che hanno un’età rispettivamente pari o superiore a 7 (superiore) o 8 anni (riserva).

I vini bianchi “tranquilli” presentano un colore giallo paglierino, un profumo tendenzialmente fruttato, con note di frutta a polpa bianca, la cui complessità e ricchezza è in funzione della percentuale di Chardonnay presente (minimo 50%) e delle altre varietà a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si presenta asciutto, fresco, con una nota acida viva, che si attenua nelle versioni più invecchiate, come la tipologia con qualifica “Riserva”, evolvendo in toni gustativi più ricchi, ampi ed armonici.

La tipologia Passito si presenta con un colore da giallo dorato all’ambrato intenso, un profumo ricco e complesso, intenso, con evidenti note di frutta matura e di uva passa, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, rotonde, con una notevole ampiezza, lunghezza e persistenza.

 

C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’orografia collinare della zona di produzione, con una pendenza media del 5-10% ed una esposizione media a Sud/Sud-Est, concorrono a determinare un ambiente areato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione della vite. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni eccessivamente umidi ed insufficientemente soleggiati, non adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in modo determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini delle «Terre di Casole».

In particolare, i terreni, caratterizzati da frequenti variazioni della componente argillosa e della struttura, presentano un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale, una buona capacità di drenaggio ed una buona/moderata capacità di acqua disponibile, condizioni tali da consentire un buon sviluppo vegeto-produttivo delle coltivazioni arboree.

Dal punto di vista chimico, i terreni hanno in media una reazione debolmente alcalina ed un livello trascurabile di salinità unito ad una buona capacità di scambio cationico, il che consente un buon assorbimento dei microelementi ed un loro adeguato trattenimento.

L’azoto totale è presente in scarsa quantità, un fattore di per sé positivo per la qualità dell’uva, ed i suoli sono ben dotati di calcare totale e calcare attivo, senza, tuttavia, arrivare a valori troppo elevati, il che rappresenta un fattore di

qualità per l’uva, a condizione di impiegare portainnesti non troppo sensibili a questo componente.

Anche il valore del rapporto magnesio/potassio (intorno a 5,50-5,70) è da considerarsi ottimale dal punto di vista agronomico.

Per tali ragioni, questi terreni risultano pienamente idonei ad una vitivinicoltura di qualità, in particolare se coltivati con l’impiego dei portainnesti più idonei, con l’ausilio di pratiche agronomiche e gestionali dei suoli corrette (quali inerbimento, potatura verde, alta densità di impianto) e basse rese produttive.

Anche il clima della zona di produzione, caratterizzato da una buona piovosità (850 e 950 mm/anno), con scarse piogge estive (intorno ai 120-140 mm) ed una discreta aridità nei mesi di luglio e agosto – tanto da far riscontrare lievi stress idrici nelle fasi che precedono la maturazione dell’uva –, da buoni valori dell’indice bioclimatico di Winkler (intorno a 1950°C-giorno, 1850°C-giorno nell’area della Pede-Montagnola) paragonabili a quelli dell’area di Montalcino, da una buona temperatura media annuale (14-15,3°C, 13-14°C nell’area della Pede-Montagnola), unita ad una

temperatura piuttosto elevata con ottima insolazione nei mesi di settembre-ottobre e buone escursioni termiche tra giorno e notte, consente alla vite di ottenere un giusto equilibrio vegetativo, permettendo una lenta, graduale ed ottimale maturazione fisiologica delle uve, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche dei vini delle «Terre di Casole».

La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio casolano, dall’epoca etrusca a quella romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti e testimonianze storiche, è la prova fondamentale della stretta connessione ed interazione tra i fattori umani e la qualità e le caratteristiche peculiari dei vini delle «Terre di Casole».

Vale a dire, è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo in questo particolare territorio abbia tramandato, nel corso dei secoli, le tecniche tradizionali di coltivazione della vite ma anche le rituali prassi enologiche, le quali, tuttavia, in epoca moderna, sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscutibile progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i vini delle «Terre di Casole», le cui caratteristiche peculiari sono specificamente descritte all’articolo 6 del disciplinare di produzione.

In particolare, dopo il periodo medioevale – durante il quale la coltivazione della vite ebbe un notevole incremento grazie soprattutto all’opera degli ordini monastici – iniziò la diffusione dei primi vini toscani legati al luogo di origine, come la Vernaccia da San Gimignano e, più tardi, dei vini rossi da San Gioveto provenienti dal territorio casolano e da Colle di Val d’Elsa, la cui diffusione fu amplificata dallo sviluppo, in questo territorio, dell’arte della lavorazione del vetro; in particolare, il famoso fiasco toscano impagliato, prodotto inizialmente nelle fornaci della Valdelsa,

rivestì un ruolo essenziale, come dimostra anche la sua diffusione, ad inizio del XVIII° secolo, oltre i confini del Gran Ducato, riscuotendo subito un notevole successo.

Questi fattori convinsero i vignaioli delle colline senesi ad incrementare la coltivazione della vite inserendo un po’ ovunque il vitigno Sangiovese, il quale si era dimostrato il più adatto al territorio.

Successivamente, a metà del XIX° secolo, iniziarono le sperimentazioni con l’innesto di altre varietà non locali, come il

Cabernet.

In tutti questi secoli, la coltivazione della vite ha sempre costituito un’attività primaria nell’ambito dell’economia agricola del territorio casolano, così come la tradizione vinicola.

Ciò è riscontrabile anche dalle vecchie cantine, alcune incastonate nella roccia, presenti nelle vie del paese di Mensano, un vecchio castello medioevale posto a pochi chilometri a sud del capoluogo.

Ed è proprio in questa frazione che, da numerosi anni, si svolge la Festa della Vendemmia, che testimonia

proprio come la coltura della vite abbia mantenuto un ruolo preminente tra le attività agricole del territorio.

L’attività di sperimentazione e di studio, in questo territorio, su varietà di vite diverse dal Sangiovese e su metodi di vinificazione più innovativi, è continuata assiduamente negli ultimi trent’anni del secolo scorso.

Grazie anche all’impianto di nuovi vigneti ed alla nascita di nuove aziende, i risultati emersi hanno convinto i produttori

dell’area casolana che era necessario valorizzare i vini ottenuti sul loro territorio, in modo da evidenziarne le peculiarità e le ottime caratteristiche qualitative.

Nel 2007, col decreto 28 maggio, è stata così riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini prodotti nelle «Terre di Casole» basata, nelle tipologie

rosse, sul Sangiovese – vitigno da sempre coltivato in questo comprensorio, ma declinato anche in versioni (quella “di base”) dove l’apporto di altre varietà consente una maggiore complessità aromatica e gustativa, e che prevede anche la presenza di tipologie bianche basate essenzialmente su un vitigno “moderno” come lo Chardonnay – varietà sulla quale si basa anche la produzione della tipologia passito – il quale, in questo comprensorio, raggiunge una buona maturazione e degli standard qualitativi notevoli in termini di complessità aromatica e gustativa, e che si sposa

bene con altri vitigni presenti sul territorio, come il Trebbiano toscano, la Malvasia bianca lunga e il Sauvignon.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo

Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.

Viale Belfiore, 9

50144 Firenze

Tel. : +39 055 368850

Fax : +39 055 330368

http : //www.tca-srl.org

Mail: info@tca-srl.org

Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l., più brevemente TCA srl, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata:

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Viticoltore, in ordine alla verifica della persistenza delle condizioni per l’idoneità alla DO della superficie coltivata ed alla verifica del rispetto delle disposizioni di tipo

agronomico impartite dal disciplinare; tale percentuale è comprensiva della verifica ante-vendemmia per accertare il rispetto della resa massima di uva/ettaro pari al 10% delle aziende;

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Centro intermediazione delle uve atte alla vinificazione, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi

documenti di accompagnamento inerenti al trasporto uve ed ai registri di cantina, nonché alla rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione;

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Vinificatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della conformità delle

operazioni tecnologiche effettuate sui prodotti alle disposizioni impartite dal disciplinare;

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Vinificatore, con prelievo di campioni ai fini della verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione del prodotto in cantina nella relativa fase di elaborazione;

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai

relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto del vino ed ai registri di cantina;

20% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Imbottigliatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e

scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto e del corretto uso della denominazione di origine;

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Imbottigliatore, con prelievo di campioni da effettuarsi sul vino a DOP già confezionato per verificare la corrispondenza del vino imbottigliato destinato al consumo con la certificazione di idoneità.

Inoltre, il piano dei controlli prevede un controllo di tipo analitico sistematico sul prodotto atto a DOP detenuto dal soggetto vinificatore e/o dal soggetto identificabile con le aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP e/o dal soggetto imbottigliatore, prima dell’immissione al consumo, che si realizza mediante il

prelievo di campioni da inoltrare alle Commissioni di degustazione ed a un Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i successivi esami chimico-fisico e organolettico e con la verifica della rispondenza quantitativa dei prodotti detenuti.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VAL D'ARBIA D.O.C.

VIGNETI E CASTELLO MONTERIGGIONI

VIGNETI E CASTELLO MONTERIGGIONI

VAL D’ARBIA

D.O.C.

Decreto 18 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione:

 

1.La Denominazione di Origine Controllata "Val d'Arbia" è  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  previsti  dal presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie:

 

bianco,

Vin Santo,

Vin Santo riserva,

rosato,

Chardonnay, 

Grechetto,

Pinot bianco,

Sauvignon,

Trebbiano,

Vermentino.

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

1.I vini a Denominazione di Origine Controllata "Val d'Arbia"  devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Val d'Arbia» bianco:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli  o  congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno;

concorrono alla produzione di detto vino per la  restante  parte,  da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca,  non  aromatici, idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della  Regione  Toscana   ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato  con  D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  170  del  23

luglio 2011.

 

«Val d'Arbia» rosato:

Sangiovese: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 50%, da soli  o  congiuntamente,  altri  vitigni  non  aromatici, idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della  Regione  Toscana   ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato  con  D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  170  del  23 luglio 2011.

 

«Val d'Arbia» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

 

«Val d'Arbia» Grechetto:

Grechetto: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

 

«Val d'Arbia» Pinot bianco:

Pinot bianco: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

 

«Val d'Arbia» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

 

«Val d'Arbia» Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana;

 

«Val d'Arbia» Vermentino:

Vermentino: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

 

«Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin Santo riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a  un  massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da  altri  vitigni  idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, ed  iscritti  nel  Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14 ottobre  2004,  da  ultimo  aggiornato  con  D.M.  22  aprile   2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

2.L'adeguamento della composizione ampelografica  su  base  aziendale dei vigneti iscritti allo Schedario Viticolo della  Denominazione  di Origine Controllata «Val  d'Arbia»  dovrà  essere  effettuata  entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve:

 

1.La zona di produzione delle uve dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» comprende in provincia  di  Siena  l'intero territorio amministrativo del comune di

Siena

ed in parte quello  dei comuni di: 

Castellina  in  Chianti,  Radda  in  Chianti,  Gaiole  in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga,  Sovicille,  Asciano, Monteroni d' Arbia, Murlo, Buonconvento.

 

Tale zona e' delimitata come appresso indicato:

partendo dal punto d'incontro fra i confini comunali  di  Montalcino, Murlo e Buonconvento,  individuabile  nel  punto  d'incontro  fra  il torrente Crevolese ed il fiume Ombrone, il limite segue, in direzione nord-est, il torrente Rigagliano che costituisce il confine  comunale tra Buonconvento e Murlo, fino all'incontro con la strada per Murlo a quota 209. Segue poi tale strada fino al punto  di  incontro  con  la strada per Grotti Alto, indi la strada Grotti-Bagnaia fino  al  bivio di Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a quota 263.

Da questa quota il limite segue  la  strada  poderale  che  porta  al podere il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la strada comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui  questa  si  immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237.

Da questo  punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 a  Costalpino,  ove incontra la strada statale  n.  73  Senese-Aretina,  lungo  la  quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.

Ripiega poi a  nord  lungo  il  fosso  Alfino  per  seguirlo  fino  a raggiungere  la  strada  che  congiunge  Belcaro  con   Montalbuccio; prosegue su  questa  strada  fino  al  bivio  a  quota  351,  imbocca successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa Belriguardo si incontra con la  via  Cassia  (strada  statale  n.  2) presso il km. 233,000.

Da questo  punto,  ripiegando  verso  est,  il limite prosegue lungo la via Cassia ed in località Fontebecci  volge a nord lungo la Chiantiggiana (strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429.

Il limite continua poi dirigendosi  verso  nord-est,  con  la  strada statale n. 429 fino al suo incontro con  il  confine  del  comune  di Radda in Chianti al km. 24.

Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso  nord  fino ad incontrare la località Lucarelli e quindi verso est  lungo  tutto il confine della provincia di Firenze sfiorando le località Casa  al Sodo a quota 662, località Querce alla Fanciulla e ancora verso nord e nord-est toccando la  frazione  Badiaccia  fino  ad  incontrare  il confine della provincia di Arezzo il quale si identifica in direzione sud-est fino a quota 752.

Si identifica poi con la strada carreggiabile  che  sfiora  le  quote 772, 754 e 778, da dove prosegue lungo  la  strada  che  porta  a  S. Gusme',  fino  a  raggiungere  la  strada  statale  per   Castelnuovo Berardenga, seguendola fino al paese stesso.

Da qui  il  limite  prosegue  lungo  la  strada  che  da  Castelnuovo Berardenga conduce alla strada statale  n.  73  Senese-Aretina,  fino all'incontro  con  quest'ultima;  indi  segue  per  breve  tratto  la Senese-Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Mucigliani,  Vescona,

Fontanelle, raggiunge La Pievina, ove si  innesta  sulla  strada  per Abbadia a Rofena e podere Cerreto.

Da  qui  prosegue  con  la  strada interpoderale o vicinale che sfiora i poderi San  Filippo,  Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova,  Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla  strada  statale Cassia.

Indi segue la Cassia fino a Buoconvento.

Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira a sud seguendo il fosso Gobbena, ad est seguendo il fosso  di  Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria di Resta,  e girando a sud il limite passa lungo una linea  ideale  per  i  poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate  presso il ponte Alto sulla Cassia.

Da qui, girando verso  ovest,  il  limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi,

fino alla confluenza con il torrente Rigagliano,  punto  di  partenza della descrizione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Val d'Arbia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai  vini  derivati,  le  specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini  dell'iscrizione  allo Schedario Viticolo, i terreni di fondo valle umidi.

2.I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per  i  nuovi impianti e reimpianti la densità  dei  ceppi  per  ettaro  non  può essere inferiore a 3.000.

3.E' vietata ogni pratica di forzatura.

E'  consentita  l'irrigazione di soccorso.

4.La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata  ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

 

Val d’Arbia bianco: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

Val d’Arbia Vin Santo e Vin Santo riserva: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

Val d’Arbia rosato: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Val d’Arbia Trebbiano: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

Val d’Arbia Chardonnay: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

Val d’Arbia Grechetto: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

Val d’Arbia Pinot bianco: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

Val d’Arbia Sauvignon: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

Val d’Arbia Vermentino: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

 

5. A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata, purché la produzione  non  superi  del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino  per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa  per  ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

6. La Regione Toscana, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia, tenuto conto delle condizioni  ambientali  e  di  coltivazione,  può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile  di  uva  per ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare  di produzione,  dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero   delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione:

 

1. Le operazioni di appassimento, vinificazione ed invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono  essere  effettuate  all'interno  della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di  cui  sopra  potranno  essere  effettuate  nell'intero  territorio amministrativo  dei  comuni  di: 

Castellina  in  Chianti,  Radda  in Chianti, Gaiole in Chianti,  Monteriggione,  Castelnuovo  Berardenga, Sovicille,   Asciano,   Monteroni   d'Arbia,   Murlo,   Buonconvento, Montalcino e S. Giovanni d'Asso

in provincia di Siena 

e  nell'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Cavriglia e  Montevarchi 

in provincia di Arezzo.

3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di qualità.

4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione  per  la  tipologia  "Vin  Santo",  nei  limiti  e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali,  con  mosti concentrati  ottenuti  da  uve  prodotte  nella  zona  di  produzione delimitata dal  precedente  art.  3  o,  in  alternativa,  con  mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

5. E' consentito l'utilizzo di contenitori di  legno  nelle  fasi  di vinificazione conservazione e affinamento,  per  tutte  le  tipologie previste.

6. La resa massima di uva in vino dei  vini  della  Denominazione  di Origine  Controllata  «Val  d'Arbia»,  all'atto  dell'immissione   al consumo, non deve essere superiore al 65%. 

Qualora  la  resa  superi detto limite,  ma  non  il  70%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla Denominazione di Origine Controllata.

Oltre il 70% decade il  diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

Tuttavia, la resa massima dell'uva in  vino  finito  della  tipologia "Vin Santo" non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.

7. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento del «Val d'Arbia» Vin Santo prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve  essere  sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve deve  avvenire  in locali idonei; 

è  ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria ventilata  e  l'uva  deve  raggiungere,  prima  dell'ammostatura,  un contenuto zuccherino non  inferiore  al  26,60%; 

la  conservazione  e l'invecchiamento del "Vin Santo" deve avvenire in appositi locali  (i Vinsantai) ed in recipienti di legno  (caratelli)  di  capacità  non superiore a 200 litri;

l'immissione al consumo del «Val d'Arbia»  Vin Santo non  può  avvenire  prima  del 

1°  dicembre  del  terzo  anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al  consumo del «Val d'Arbia» Vin Santo riserva non può avvenire prima del 

1° dicembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto  deve  avere 

un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00% vol.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo:

 

1. I vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Val  d'Arbia», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle  seguenti caratteristiche:

 

«Val d'Arbia» bianco:

colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fine, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val d'Arbia» rosato:

colore: rosato con riflessi rosso rubino;

profumo: vinoso, delicato, con intense note fruttate;

sapore: armonioso, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val d'Arbia» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val d'Arbia» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

profumo: leggermente vinoso, delicato, fruttato;

sapore: asciutto, vellutato, con retrogusto lievemente  amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val d'Arbia» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val d'Arbia» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val d'Arbia» Trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: asciutto, vivace, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val d'Arbia» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio, fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin Santo riserva:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;

profumo: etereo, intenso, aromatico, caratteristico;

sapore:  dal  secco  al  dolce  armonico,  morbido  con  retrogusto amarognolo   caratteristico,   caldo,   vellutato   con    retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.:

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 26 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio  Decreto,  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto  non  riduttore minimo.

3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione:

 

1. Alla Denominazione di cui all'art.  1  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.

2.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,  e  marchi  privati  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in inganno il consumatore.

3. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi  dell'art. 6, comma 8,  del  Decreto legislativo n° 61/2010.

4. E' consentito riportare nella etichettatura della  tipologia  "Vin Santo" le qualificazioni «secco»,  «abboccato»,  «amabile»,  «dolce», nel rispetto della normativa comunitaria in materia di designazione e presentazione dei vini.

5. Sulle bottiglie contenenti  i  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata  «Val  d'Arbia»  deve   sempre   figurare   l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento:

 

1. Nel  il  confezionamento  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata «Val d'Arbia» sono ammessi tutti i recipienti  di  volume nominale  autorizzati  dalla  normativa  vigente,  ivi   compresi   i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  di  materiale plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un involucro di cartone o di altro materiale  rigido  di  capacità  non inferiore a 2 litri.

2. Nella tappatura dei vini a di Origine Controllata  «Val  d'Arbia», allorquando siano confezionati in bottiglie di  vetro,  può  essere utilizzata  qualsiasi  tipo  di  chiusura  prevista  dalla  normativa vigente in materia, escluso  il  tappo  a  corona  per  bottiglie  di capacità nominale superiore a 375 ml.

3. Tuttavia, per le tipologie con menzione  "vigna"  sono  consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni  ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri  con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

4. I vini «Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin  Santo  riserva devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazione sulla zona geografica

A 1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende la zona collinare della provincia di Siena che include l’intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento.

Si trtatta di una zona molto ampia ed articolata, ma che riscontra comuni fattori dal punto di vista climatico e podologico.

Il clima che si riscontra in questa area è quello tipico continentale- mediterraneo, con temperature medie oscillanti

intorno ai 14°.

In inverno le temperature più basse si registrano nei mesi di Gennaio-Febbraio, mentre in Estate nei mesi di Luglio-Agosto. La temperatura media del suolo si assesta intorno ai 15°.

In merito alla piovosità si riscontra una media annuale di circa 800 ml, con precipitazioni concentrate nei mesi autunno/invernali (circa il 60% delle piogge) ed il restante in primavera/estate (circa il 30% in primavera ed il 10% in estate).

Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari dolci di non elevata altitudine, con punte massime di altezza di 600/700 m s.l.m. con una media prevalente dell’altitudine di 300 m s.l.m. .

Dal punto di vista geologico la zona mostra caratteri molto eterogenei, con prevalenza di formazioni calcaree ed argilloscistose.

I suoli sono in prevalenza a tessitura franco-argillosa e franco-limosa, derivati dalle formazioni calcaree e la

reazione è tendenzialmente alcalina, la loro profondità è generalmente modesta con un substrato roccioso che spesso affiora in superficie. I terreni sono mediamente abbastanza calcarei con tessitura prevalente fine e franco – fine.

A 2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Storicamente la zona geografica è da sempre stata considerata un’area di eccellenza per la coltivazione della vite e la produzione di vino. Su questa area insistono molte Denominazioni di Origine, alcune delle quali storiche e rappresentative della migliore tradizione viticola ed enologica della Toscana, ed in particolare della provincia di Siena. La zona Degrada Nord/Est verso Sud/Ovest tra i bacini del fiume Arbia e del fiume Ombrone. Il percorso storico legato alla vite ed al vino parte dall’epoca Etrusca e passando dal periodo della dominazione romana arriva al medio-evo Numerosi sono i reperti etruschi e romani rinvenuti, e che testimoniano il profondo legame che ha sempre legato gli abitanti di quest’area alla coltivazione della vite.

In epoca medioevale la testimonianza è data da numerosi affreschi e dipinti che raffigurano scene di vita rurale nelle quali non mancano mai soggetti riferiti alla vite, alla vendemmia e alla produzione del vino.

Ci piace ricordare fra tutti gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti conservati nel Palazzo Pubblico di Siena, nei quali si ritrovano scene di vita rurale nelle quali è evidente la presenza di vigneti.

Interessanti poi sono anche i reperti e le attrezzature agricole ed enologiche conservate al museo della mezzadria di Buonconvento.

Successivamente, sia in epoca rinascimentale che in epoca più recente, la viticoltura ha sempre rivestito un ruolo cruciale nell’economia agricola della zona, e tutti i poderi mezzadrili producevano vino ed erano dotati di cantine aziendali.

Numerosi sono i toponimi dell’area, che testimoniano la presenza di zone particolarmente adatte alla viticoltura e alla produzione di vino di qualità.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e più razionale disposizione sul terreno delle viti.

Questa impostazione consente di ottenere una razionale ed ottimale gestione della chioma anche mediante interventi di potatura verde e diradamento delle uve, così da contenere le rese di produzione di uva entro i limiti previsti dal presente disciplinare. Le pratiche enologiche relative alla elaborazione dei vini sono quelle tradizionali e tipiche della zona differenziate in base alle singole tipologie di prodotto.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o

esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Il vino di cui al presente disciplinare di produzione presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all’ art. 6 del disciplinare.

Dette caratteristiche evidenziano una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

I vini esprimono caratteri di grande equilibrio sotto tutti gli aspetti analitici ed organolettici, che testimoniano la perfetta interazione tra vitigni e territorio.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B

Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l’ ottimale esposizione dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente nel quale i più importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto – produttive della pianta e la ottimale maturazione dei frutti.

In particolare poi la buona escursione termica che si registra sull’intero territorio arricchisce le uve ed i vini di profumi ed aromi caratteristici.

Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione e giacitura, adatti ad una viticoltura di pregio e di qualità.

La secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOC “Val d’Arbia” , è la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini.

L’intervento dell’uomo nel corso dei secoli ha tramandato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e di produzione di vino, le quali, durante l’epoca moderna e contemporanea, sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico, fino ad ad ottenere gli attuali vini rinomati.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo :

Toscana Certificazione Agroalimentare Srl

Viale Belfiore, 9

50144 Firenze

Tel. 055/368850 Fax 055/330368

e-mail : info@tca-srl.org sito Web www.tca-srl.org

La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la Denominazione “ Val d’Arbia” è Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., in sigla TCA Srl.

TCA svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto secondo lo schema previsto dal Decreto 2 Novembre 2010 (Allegato 3 ), di applicazione del Decreto Legislativo n. 61/2010.

Ai sensi della normativa vigente, TCA assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano di controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite. Inoltre TCA svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi, imbottigliatori) su una

percentuale fissata nel piano dei controlli.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiali.