Emilia Romagna › ROMAGNA

ROMAGNA ALBANA D.O.C.G.

ROMAGNA ALBANA SPUMANTE D.O.C.

ROMAGNA CAGNINA D.O.C.

ROMAGNA PAGADEBIT D.O.C.

ROMAGNA SANGIOVESE D.O.C.

ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE D.O.C.

ROMAGNA TREBBIANO D.O.C.

12 ALLEGATI "SOTTOZONE"


 

VIGNETI PREDAPPIO

VIGNETI PREDAPPIO

ROMAGNA ALBANA

D.O.C.G.

ALLEGATO AL DECRETO 22 Settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

Modifica Decreto 31 maggio 2016

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita  "Romagna" Albana, è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione,  per  le seguenti tipologie:

 

secco (asciutto);

amabile;

dolce;

passito;

passito riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle  uve  di vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

Albana: minimo 95%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri  vitigni a bacca  bianca  idonei  alla  coltivazione  per  la  regione  Emilia Romagna.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  del vino a Denominazione di Origine  Controllata  e  Garantita  "Romagna" Albana comprende in tutto o in parte  i  comuni  appresso  descritti.

 

Tale zona è così delimitata:

Provincia di Forli-Cesena:

comuni di

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli,  Meldola,  Bertinoro,  Cesena,  Montiano,

Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone,  Cesena,  Forlimpopoli  e Forlì, il limite a valle è così delimitato:

comune di Savignano sul  Rubicone: 

dalla  strada  statale  n.  9 Emilia;

comune di Cesena:

dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva  Pestalozzi,

segue  questa  e  quindi  via  Marzolino  Primo  fino  alla  ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada  statale  n. 71-bis, da  questa  prende  per  via  comunale  Redichiaro,  per  via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis.

Segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone,  via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via  D'Altri  sino  al  fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino  al  confine con il comune di Bertinoro;

comune di Forlimpopoli:

dal confine con il  comune  di  Bertinoro segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con  via  S.  Leonardo

che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini  -  Bologna,  indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì:

dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con  via  G.  Siboni,  segue

questa via e poi le Vie  Dragoni,  Paganella,  T.  Baldoni,  Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia,  Tripoli,  Bengasi,  Cadore,  Monte  S. Michele,  Gorizia,  Isonzo,  da  quest'ultima   segue   la   ferrovia Rimini-Bologna fino  al  casello  km  59,  poi  per  via  Zignola  si ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

 

Provincia di Ravenna:

comuni  di  Castelbolognese,  Riolo  Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il  limite  a  valle  è delimitato come segue:

comune di Faenza:

dal confine con il comune di Forli' dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine  fino  alla

ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni  e  per  le  vie Formellino,  Ravegnana,  Borgo  S.  Rocco,  Granarolo,  Proventa,  S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si  ricongiunge  a  nord  della città a detta  ferrovia  che  segue  fino  al  confine  comunale  di

Castelbolognese;

comune di Castelbolognese:

dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna:

comuni di

Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese,  Fontanelice,  Imola,  Ozzano

Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti  a  valle  sono  i seguenti:

comune di Imola:

dalla ferrovia Rimini-Bologna sino  all'incrocio con la statale Selice.

Segue la stessa sino all'incontro con  la  via Provinciale Nuova che segue fino  a  riprendere  il  proprio  confine

comunale all'ingresso della predetta  strada  nel  comune  di  Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia:

dalla ferrovia Rimini-Bologna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini a Denominazione  di  Origine  Controllata  e Garantita "Romagna" Albana devono essere  quelle  tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche.

2. Non possono essere iscritti nello schedario i vigneti impiantati in terreni inadatti a produrre uve di qualità.

2.1. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino,  tenuto  conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

2.2. Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di  allevamento in parete, anche con cordone permanente, la  pergoletta,  l'alberello ed il duplex;

con un minimo di 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex,

di 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete 

di 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.

3. Ê esclusa ogni pratica di forzatura.

Ê consentita l'irrigazione di soccorso.

 

4.1. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana non deve essere superiore a 

10,00 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.

4.2. Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

4.3. Nelle annate favorevoli la resa di uva, da destinare alla produzione  dei   vini DOCG definiti all'art.1 del presente disciplinare, deve essere riportata nei limiti di cui ai comma 4.1  e 4.2, purché la produzione  globale  non  superi  del  10%  i  limiti medesimi.

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le  operazioni  di  vinificazione  devono   essere   effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle  province  di Forlì - Cesena, Ravenna e Bologna.

2.1. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Albana secco: 70% 7.000 l/ha;

“Romagna” Albana amabile: 70%, 7.000 l/ha;

“Romagna” Albana dolce: 70%, 7.000 l/ha;

“Romagna” Albana passito: 50%, 5.000 l/ha;

“Romagna” Albana passito riserva: 50%, 5.000 l/ha.

 

2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre, rispettivamente il 75%  ed  il  55%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita,  oltre tale  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione   di   origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Ê ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1,50 grado.

4.1. Le tipologie "Romagna" Albana  passito  e  passito  riserva devono  essere  ottenute  da  uve  sottoposte  ad   un   periodo   di appassimento che può protrarsi fino al

30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia

4.2. Ê ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. 

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento,

un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.

4.3. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con  attacco da "muffa nobile", è concesso di produrre  e  commercializzare  DOCG "Romagna" Albana  passito  riserva  avente 

un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,00% vol.,

purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai

400 grammi di zucchero per litro.

4.4. Nella vinificazione dei vini DOCG “Romagna” Albana nelle varie tipologie sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste, fatte salve le limitazioni previste al comma 3 del presente articolo.

4.5.  Per tutte le tipologie previste è consentita  la vinificazione, la conservazione e  l'affinamento in contenitori di legno.

5.1. Il vino a DOCG "Romagna" Albana  passito non può essere immesso al consumo prima del

1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

5.2. Il vino a DOCG "Romagna" Albana  passito  riserva  non  può essere immesso al consumo prima del

1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Romagna" Albana secco (asciutto):

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

profumo: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;

sapore: secco un po' tannico, caldo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

     

"Romagna" Albana amabile:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

profumo: caratteristico dell'Albana;

sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

     

"Romagna" Albana dolce:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

profumo: caratteristico dell'Albana;

sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

    

 "Romagna" Albana passito:

 colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;

 profumo: intenso, caratteristico;

 sapore: dolce, armonico e caratteristico;

 titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol.;

zuccheri riduttori minimo: 70,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

 acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;

 anidride solforosa: massimo 400 mg/l;

 estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

     

"Romagna" Albana passito riserva:

colore: da giallo paglierino a giallo oro  brillante  con riflessi ambrati;

profumo: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;

sapore: armonico, dolce, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00% vol.;

acidità totale minima: 6,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 44,00 g/l.

 

2. In relazione all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Le qualificazioni "secco", "amabile", "dolce", "passito" e "passito riserva" devono figurare in etichetta e sono consentite alle diverse tipologie della Denominazione di Origine Controllata e Garantita   "Romagna"   Albana   che   presentino le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.

2.  Alla Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita "Romagna" Albana è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fine", "scelto", e simili.

2.2. E' tuttavia consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno l'acquirente.

3. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Per il confezionamento dei vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata e  Garantita  "Romagna"  Albana  deve  essere  utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.

1.1. Per le tipologie passito e passito riserva è consentito solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.

2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana, ad esclusione delle  tipologie  passito  e  passito riserva, imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri e' consentita la chiusura con tappo a vite.

3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita  "Romagna"  Albana deve figurare l'indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

Non è stato possibile accertare se il vitigno Albana sia stato effettivamente introdotto in Romagna dai Romani, sta di fatto che esso ha trovato in questa regione geografica la massima e pressoché unica area di elezione in Italia.

Nel 1300 Pier de’ Crescenzi affermava che “questa maniera d’uva è avuta migliore di tutte le altre a Forlì e in tutta la

Romagna”, individuando in modo preciso, fin da quei tempi lontani, le località in cui l’Albana dava i prodotti migliori. Nel primi decenni del 1900, Mariano Savelli, del Regio Laboratorio Autonomo di Chimica Agraria di Forlì, delineò in modo piuttosto preciso l’areale in cui l’Albana dava le sue migliori espressioni: “I luoghi di Romagna ove l’Albana si coltiva, … sono: le colline di Dozza (Imola), di Riolo, di S. Lucia delle Spianate nel Faentino, di Terra del Sole e Castrocaro, di Bertinoro, di Cesena, di Longiano e Montiano.

Tutta questa zona che trovasi ad una pressoché identica latitudine ed appartiene ad una stessa epoca geologica, evidentemente racchiude tuttora in se stessa il segreto della sua peculiare attitudine produttiva”.

Studi successivi hanno confermato che l’Albana esprime al meglio le sue potenzialità organolettiche proprio se coltivata sui suoli nell’intorno della catena o “vena” dello “Spungone”, una formazione geologica che si estende dal Faentino al Cesenate, costituendo il primo rilievo visibile dalla via Emilia.

Questa dorsale, di colore giallastro talvolta molto carico, si staglia ed emerge tra le colline circostanti, di natura

prevalentemente argillosa, a causa della propria composizione, che la rende più resistente all’erosione: è costituita infatti da calcari arenacei organogeni (resti di organismi fossili) di età pliocenica immersi in argille. Anche se geologicamente assai differenti, vi si riconosce la stessa morfologia rupestre osservabile nella “Vena del Gesso”, con versanti a sud più acclivi e spogli e versanti a nord meno ripidi, boscati o coltivati.

L’Albana, nelle due fasce ai lati dello Spungone, si ritrova generalmente su terreni argillosi o argillo-limosi più o meno dotati di calcare, come pure su sabbie gialle tendenzialmente povere di calcare.

La maggior parte dei vigneti tradizionali di Albana si collocano nel settore tra sud-est e sud-ovest, con risultati davvero eccellenti ad altitudini superiori ai 100 m s.l.m., a dimostrare che si tratta di un vitigno a bacca bianca particolare che si avvantaggia di una buona esposizione al sole o meglio di una buona luminosità.

Se ne ricava che le migliori perfomance del vitigno si ottengono su terreni che naturalmente ne contengono la vigoria, ben esposti e che per il differente contenuto di argilla e di calcare tendono a incidere in modo differente su struttura e quadro aromatico.

Del resto, il già ricordato Savelli scriveva che al di fuori delle aree collinari prossime allo Spungone il vino che risulta dall’Albana “perde il color d’oro, l’odore e la morbidezza, confondendosi con un ottimo vino bianco comune”.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

L’area dello Spungone ha esercitato una forte attrazione insediativa dal paleolitico ad oggi; infatti la roccia di questa formazione geologica costituisce l’appoggio di fondazione delle rocche di Bertinoro, Meldola, Castrocaro e Predappio, oltre che il materiale con cui sono stati costruiti palazzi, ponti e strade nei paesi circostanti. Lungo lo Spungone

esiste un sistema di sorgenti che costituisce la base delle acque termali di Castrocaro e Fratta Terme.

Inoltre gli affioramenti di Spungone si trovano al centro di un vasto sistema di valori botanico-vegetazionali la cui importanza è riconosciuta a livello comunitario (aree SIC).

Questo è il contesto che fa da cornice ad un paesaggio agrario con colture specializzate, in particolare vigneti e uliveti, tramandate nei secoli da generazioni di agricoltori.

Spesso si ritrovano anche cantine storiche scavate nello Spungone, che si caratterizzano per una buona costanza di temperatura e umidità, elementi fondamentali nella corretta conservazione dei vini.

Per le sue particolari caratteristiche (scalarità di maturazione, elevato accumulo zuccherino e acidità piuttosto sostenuta),

il vitigno Albana è sempre stato utilizzato per produrre diverse tipologie di vino, tra cui anche i vini della “festa”; per questo, tradizionalmente, qualche pianta era presente in quasi tutte le aziende agricole romagnole.

I grappoli che maturavano prima fornivano il vino secco da utilizzare, in purezza o in miscela con altri bianchi, durante i lavori estivi più pesanti, mentre il secondo raccolto serviva per produrre un vino più robusto, che spesso rimaneva più o meno dolce: il freddo autunnale bloccava la fermentazione lasciando un residuo zuccherino importante, vista l’elevata concentrazione iniziale.

Parte di questa produzione, poi, veniva raccolta e appesa nei solai e dopo appassimento veniva pigiata per fare il vino passito per le ricorrenze importanti della famiglia (battesimi, matrimoni, ecc.) e, spesso, anche per la celebrazione eucaristica (vino da messa).

Le molteplici tipologie del vino di Albana proposte nel disciplinare, quindi, sono frutto degli usi e costumi e dell’esperienza dei viticoltori romagnoli.

Indubbiamente la tecnologia moderna ha consentito di migliorare il risultato enologico, contribuendo ad una maggiore uniformità e ad una migliore caratterizzazione dei vini all’interno di ciascuna tipologia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

L’Albana di Romagna DOCG è un esempio di fortissima interazione tra clima, suolo e vitigno, a cui si aggiunge un’importante tradizione enologica, tanto che per questo vino si può parlare di una significativa espressione di “terroir”.

I vari tentativi di coltivare il vitigno Albana in altri ambienti, al di fuori di quello della Denominazione, si è rivelato poco significativo se non addirittura deludente.

I vini di Albana si caratterizzano per una particolare nota comune, tipica del vitigno, che potrebbe essere ascritta alla categoria dei sentori vegetali, con particolare riferimento a salvia, anche se non è così facilmente definibile e si parla genericamente di odore caratteristico dell’Albana.

Questo sentore si accompagna, a seconda della maggiore o minore presenza di calcare, a note floreali più o meno marcate, e ad un fruttato generalmente piuttosto deciso in cui tendenzialmente tende a prevalere il sentore di albicocca.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare natura dei suoli e la tradizione secolare nella coltivazione e vinificazione del vitigno Albana hanno creato un connubio molto speciale tra uomo, ambiente e vitigno, in Romagna. Le molteplici tipologie del vino di Albana proposte nel disciplinare, come si può evincere, sono frutto degli usi e costumi e dell’esperienza dei viticoltori romagnoli. Indubbiamente la tecnologia moderna ha consentito di migliorare il risultato enologico, contribuendo ad una maggiore uniformità e ad una migliore caratterizzazione dei vini all’interno di ciascuna tipologia.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080

info@valoritalia.it

 

VALORITALIA s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del DLgs n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

ROMAGNA

D.O.C.
DECRETO 22 settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 07 marzo 2014

Modifica Decreto 31 maggio 2016

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La Denominazione di origine controllata "Romagna" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti  nel presente disciplinare  di  produzione,  per  le  seguenti  tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:

     

Albana spumante dolce (categoria Vino Spumante);

Cagnina;

Pagadebit, anche nella versione frizzante;

Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva;

Sangiovese passito (categoria Vino);

Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;

Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.

 

2. Le menzioni geografiche aggiuntive (sottozone)

“Bertinoro”,

“Brisighella”,

“Castrocaro – Terra del Sole”,

“Cesena”,

“Longiano”,

“Meldola”,

“Modigliana”,

“Marzeno”,

“Oriolo”,

“Predappio”,

“San Vicinio”

“Serra”

sono disciplinati tramite allegati in calce al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

 

N.B. il testo di questo decreto è stato personalmente suddiviso in allegati per le ex DOC al fine di migliorare e semplificare la consultazione

 

ROMAGNA ALBANA SPUMANTE

D.O.C.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente composizione ampelografica:

     

"Romagna" Albana Spumante:

Albana: minimo 95%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  del vino a Denominazione di origine controllata "Romagna" Albana Spumante comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Provincia di Forlì-Cesena:

comuni di

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

 

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato: 

comune di Savignano sul Rubicone:

dalla SS 9 via Emilia.

Comune di Cesena:

dal confine con il comune di Savignano segue la SS 9 via Emilia fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue

questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia  Rimini - Bologna che segue fino all'incontro con la SS 71  -  bis,  da  questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di  nuovo percorre la SS 71 - bis, segue quindi le  Vie  Vicinale  Cerchia,  S. Egidio,  via  Comunale  Boscone,  via  Madonna  dello  Schioppo,  via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio  e  l'ippodromo  comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord  della  citta' (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro.

Comune di Forlimpopoli:

dal confine con il  comune  di  Bertinoro segue la SS 9 fino all'incontro con via S. Leonardo  che  segue  fino

all'incontro con la ferrovia Rimini - Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla SS 9 che percorre fino  al  confine del comune di Forlì.

Comune di Forlì:

dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la SS 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue questa via  e  poi

le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G.  Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini - Bologna  fino  al  casello km. 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della  città  alla SS 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

 

Provincia di Ravenna:

comuni di:

Castel Bolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese il limite a valle è delimitato come segue:

Comune di Faenza:

dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la SS 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini

- Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni  e  per  le  Vie  Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Proventa, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese.

Comune di Castel Bolognese:

dalla ferrovia Rimini - Bologna.

 

Provincia   di   Bologna:  

comuni di:   

Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese,  Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti  a  valle  sono  i seguenti:

Comune di Imola: 

dalla  ferrovia   Rimini - Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere  il  proprio confine comunale all'ingresso della predetta  strada  nel 

comune di Castel Guelfo;

 

Comune di Ozzano Emilia:

dalla ferrovia Rimini - Bologna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono  essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di   qualità.  

In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi - argillosi anche profondi  ma  piuttosto  asciutti,  mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

 

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per   la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

“Romagna” Albana spumante: 9,00 t/ha, 13,00% vol., 16,00% vol. dopo l’appassimento.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3. La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  può  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali ed all'organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, devono essere  effettuate nell'interno della zona di  produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, siano effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.   

2.  Le operazioni di imbottigliamento della tipologia DOC "Romagna" Albana spumante, devono  essere  effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed  elaborazione  di  cui  ai comma 1. e 2.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata sono le seguenti:

 

“Romagna” Albana spumante: 50%, 4.500 l/ha.

 

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la DOC "Romagna" Albana spumante la fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte, in contenitori di legno.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata  "Romagna" Albana spumante deve essere ottenuto ricorrendo  alla  pratica  della fermentazione/rifermentazione naturale in  bottiglia  ("fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo  tradizionale" o  "metodo  classico"  o  "metodo  tradizionale  classico") 

o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme Comunitarie e nazionali.

Per la DOC "Romagna" Albana Spumante” la presa di spuma, nell'arco della intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve parzialmente appassite prodotte da  vigneti  ubicati  nella  zona  di produzione di cui all'art. 3, comma 1.

Fatto salvo quanto previsto al comma 5.11., per la vinificazione e l’elaborazione di tutti i vini della DOC “Romagna” di cui all’art. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

"Romagna" Albana spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo dorato;

profumo: caratteristico, intenso, delicato;

sapore: dolce, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.

zuccheri riduttori residui: oltre 60,00 g/l;

acidità totale: non inferiore a 6 g/l;

estratto non riduttore: non inferiore a 21 gr/l.

     

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna”  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non  aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4.1. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

 

4.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine. 

 

ROMAGNA CAGNINA

D.O.C.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere  ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente composizione ampelografica:

 

"Romagna" Cagnina:

Terrano: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione  Emilia Romagna.

 

Artocolo 3

Zona di produzione

 

 2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  del vino  a  Denominazione  di  origine  controllata  "Romagna"   Cagnina comprende i comuni appresso descritti:

Provincia di Ravenna:

comuni di 

Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme;

Provincia di Forlì - Cesena: 

comuni di 

Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art. 1 devono essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di qualità.  

In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi - argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC  "Romagna" Cagnina, la densità  minima

di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

 “Romagna” Cagnina: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3. La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  può  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare   di   produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali ed all'organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, siano effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Cagnina: 65%, 8.450 l/ha.

 

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

4. I seguenti vini non possono essere immessi al consumo in data anteriore al:

    

"Romagna" Cagnina:

10 ottobre dell'anno di raccolta delle uve.

 

Fatto salvo quanto previsto al comma 5.11. (Sangiovese superiore), per la vinificazione e l’elaborazione di tutti i vini della DOC “Romagna” di cui all’art. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Romagna" Cagnina:

colore: rosso violaceo;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: dolce, di corpo, un po' tannico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata "Romagna” è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attività  agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", con l'esclusione delle tipologie Trebbiano  spumante  e  frizzante,  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

5.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale  o  inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per tutte i vini della DOC “Romagna” di cui all’art.1 è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Sulle bottiglie della DOC "Romagna" Cagnina deve figurare la specifica dolce. 

 

ROMAGNA PAGADEBIT

D.O.C.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini di cui all'art.1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito  aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Romagna" Pagadebit:

Bombino bianco: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna"  Pagadebit comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale  zona è così delimitata:

 

Provincia di Ravenna:

Comuni di 

Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i Comuni di Castel Bolognese e Faenza il limite a valle è dato dalla SS 9 via Emilia;

 

Provincia di Forlì - Cesena: 

Comuni di 

Bertinoro,  Borghi, Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole,  Cesena,  Dovadola,   Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola,  Montiano,  Predappio,  Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forliì

Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, è il seguente:

Comune di Bertinoro:

SS 9, via Emilia;

Comune di Cesena:

dall'incrocio con il Comune di Bertinoro  sulla SS 9 (Via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la SP  51

che porta sino a S. Vittore. Poi per via San Vittore ex 71 fino  alla frazione S. Carlo.

Indi per via Castiglione, via Roversano S.  Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino  a  ritornare  di  nuovo sulla SS 9 (Via Emilia). 

Si  prosegue  di  nuovo  per  detta  strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via CA' Vecchia.  Poi  per

via Montiano e per via Malanotte sino al confine  con  il  comune  di Longiano;

Comune di Forlì:

dal confine con il comune di Faenza  sulla  via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte  della  Bariletta  sulla

via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Braldo fino a Villa Rovere.

Si imbocca poi la SS 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. 

Quindi si ritorna verso Forlì dopo aver percorso via Ladino, per la  SP  56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (SS  9  ter)  che  si  segue attraversando S. Martino in Strada.

Nei pressi dell'uscita dal  paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio  con la SP 4 del Bidente, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la  SP 37.

Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forli'  e  Bertinoro sul fiume Ronco;

Comune di Forlimpopoli:

dal confine con il Comune di Bertinoro  e Forlì,  sulla  SP  37,  si  segue  quest'ultima  in   direzione   di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa,  che  si  segue  sino  a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

Comune di Longiano:

dall'incrocio con il comune di  Cesena  sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia.

Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer.

Indi  per  via Massa, che passando per le frazioni  Massa,  Bolignano,  La  Crocetta, conduce fino al confine con il Comune di Savignano  sul  Rubicone  in località Ca' Ugolini;

Comune di Savignano sul Rubicone:

dal confine con  il  comune  di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune  indi  via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare  il  confine  di comune con Sant'Arcangelo di  Romagna,  dopo  aver  percorso  la  via Seibelle J.;

 

provincia di Rimini: 

comuni di 

Coriano, Misano  Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per  i  comuni  di  Misano  Adriatico,  Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna è il seguente:

Comune di Misano Adriatico:

dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta.

Poi per via Fontacce  sino  ad  incontrare  la  SP  35  (Riccione - Tavoletto).

Indi per quest'ultima sino alla frazione  Cella Simbeni.

Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i  comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

Comune di Rimini:

dal confine con il comune di Sant'Arcangelo  di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso  Rimini  sino

ad incontrare l'autostrada Bologna - Rimini  che  si  segue  sino  ad incontrare il confine con il Comune di Riccione.

Comune di Sant'Arcangelo di Romagna:

dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue  per  detto  confine,  in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la  frazione Canonica. Indi per via Canonica, SP 13 sino ad incontrare il  confine

di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. 

Lungo  detto  corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le specifiche caratteristiche   di qualità.  

In particolare sono da considerarsi  idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli  della zona pianura delimitata,  i sabbiosi - argillosi anche profondi  ma  piuttosto  asciutti,  mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Pagadebit, la densità minima di piante non  dovrà  essere  inferiore  a  2.500  ceppi  per ettaro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

 

4.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

 “Romagna” Pagadebit: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione  di  Origine Controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3. La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  può  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali ed all'organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, siano effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.   

Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC “Romagna Pagadebit frizzante” devono essere effettuate nell’ambito delle zone di vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti comma 1. e 2.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli

3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione  massima  di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Pagadebit: 70%, 9.800 l/ha;

 

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti  l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Fatto salvo quanto previsto il Sangiovese superiore, per la vinificazione e l’elaborazione di tutti i vini della DOC “Romagna” di cui all’art. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.   

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Romagna" Pagadebit:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

 

"Romagna" Pagadebit amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

 profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

   

"Romagna" Pagadebit frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

"Romagna" Pagadebit amabile frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino piu' o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata  "Romagna”  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,  sociali,  privati non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", con l'esclusione delle tipologie frizzante,  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di

cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

5.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini DOC “Romagna” Pagadebit è consentito l’uso dei contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti,

non inferiore a due litri e non superiore a 6 litri, in conformità alle normative dell’UE e nazionali.,

Per tutte i vini della DOC “Romagna” di cui all’art.1 è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

ROMAGNA SANGIOVESE

ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE

D.O.C.

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

"Romagna" Sangiovese:

“Romagna” Sangiovese superiore:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la  regione  Emilia Romagna.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

4.1. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Romagna"  Sangiovese comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Provincia di  Forlì  -  Cesena: 

comuni di 

Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del  Sole,  Cesena,  Civitella  di  Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Longiano,  Meldola,  Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico - San  Benedetto,  Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia,  Savignano  sul  Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano - Sarsina, Tredozio.

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli', Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle è così delimitato:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la SS 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini -  Bologna,  che segue fino all'incontro con la SS 71-bis, da questa  prende  per  via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la  SS 71-bis, segue  quindi  le  vie:  Vicinale  Cerchia,  S.  Egidio,  via Comunale Boscone, via Madonna dello  Schioppo,  via  Cavalcavia,  via D'Altri  sino  al   fiume   Savio   e   l'ippodromo   comunale,   per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della  città  (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro:

SS 9 via Emilia;

comune di Forlimpopoli:

dal confine con il  comune  di  Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro  con  via  S.  Leonardo,  che

segue fino all'incontro  con  la  ferrovia  Rimini  -  Bologna,  indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla SS 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì:

dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la SS 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni,  Gramsci,  Bertini,  G. Orceoli,  Somalia,  Tripoli,  Bengasi,  Cadore,  Monte  S.   Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini -  Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla SS 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone: 

dalla SS 9 via Emilia.

 

Provincia di Rimini: 

comuni di 

Cattolica,  Coriano,  Gemmano, Misano  Adriatico,  Mondaino,  Monte   Colombo,   Montefiore   Conca, Montegridolfo,  Montescudo,  Morciano  di  Romagna,   Poggio   Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna,  San  Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle e' cosi' delimitato:

comuni di Cattolica, Misano Adriatico e  Riccione: 

dalla SS 16 Adriatica;

comune di Rimini:

dal confine col comune di Riccione segue la SS 16 Adriatica sino all'incrocio con la SS  9  Emilia  e  segue  questa

strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comune di S. Arcangelo di Romagna:

dalla SS 9 via Emilia.

 

Provincia di Ravenna:

comuni di 

Brisighella,  Casola  Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese, il limite a valle è così delimitato:

comune di Faenza:

dal confine col comune di  Forlì  dove  questo incontra la SS 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia  Rimini

- Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro  del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e  per  le  vie:  Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta,  S.  Silvestro,  Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge  a  nord  della  città  a  detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

comune di Castel Bolognese:

dalla ferrovia Rimini - Bologna.

 

Provincia di Bologna: 

comuni di  

Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

comune di Imola: 

dalla ferrovia  Rimini - Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro

con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere  il  proprio confine comunale all'ingresso della predetta  strada  nel  comune  di Castel Guelfo;

comune di Ozzano:

dalla ferrovia Rimini-Bologna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di qualità.  

In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi - argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Sangiovese, "Romagna" Sangiovese novello, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.

Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Sangiovese superiore, la  densità  minima  di  piante  non dovrà essere inferiore a 3.700 ceppi per ettaro. 

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese novello: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Romagna” Sangiovese passito: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese superiore: 10,50 t/ha, 12,50% vol.;

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3.La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto,  su  proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  può  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare   di   produzione,   dandone   immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali ed all'organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, siano effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese: 65%, 7.800 l/ha;

“Romagna” Sangiovese novello: 65%, 7.800 l/ha;

“Romagna” Sangiovese passito: 20%, 6.000 l/ha;

“Romagna” Sangiovese superiore: 65%, 6.825 l/ha;

 

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

4. Il vino DOC "Romagna" Sangiovese novello deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino  proveniente  dalla  macerazione  carbonica delle uve.

5. Per  la  DOC  "Romagna"  Sangiovese  e  "Romagna"  Sangiovese superiore è consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.

Le uve destinate alla produzione della tipologia “Romagna” Sangiovese passito devono essere sottoposte ad appassimento in pianta e/o dopo la raccolta in ambienti idonei, anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.

6. I seguenti vini non possono essere immessi al consumo in data anteriore al:

"Romagna" Sangiovese:

1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve;

"Romagna" Sangiovese superiore:

1° aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve;

7. Il vino DOC "Romagna" Sangiovese e il vino DOC "Romagna" Sangiovese superiore dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a

24 mesi,

a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve,

possono assumere la designazione "Romagna" Sangiovese riserva e "Romagna" Sangiovese superiore riserva e la loro idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 

22 mesi di invecchiamento.

Per la DOC “Romagna” Sangiovese, anche con le specificazioni superiore, riserva e passito, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

8.  Per la DOC "Romagna" Sangiovese, "Romagna" Sangiovese novello e "Romagna" Sangiovese superiore, è ammesso  l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol.

9. Nei vini a DOC "Romagna" Sangiovese con menzione geografica aggiuntiva è vietata qualunque forma di arricchimento.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 7., per la vinificazione e l’elaborazione di tutti i vini della DOC “Romagna” di cui all’art. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

    

"Romagna" Sangiovese:

colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;

sapore:  armonico,  leggermente   tannico,   con   retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

     

"Romagna" Sangiovese novello:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, intenso fruttato;

sapore: asciutto o leggermente abboccato, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese passito:

colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;

profumo: fruttato, intenso, equilibrato;

sapore: da secco ad amabile armonico, leggermente tannico, talvolta con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: da 6,00 a 20,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Romagna" Sangiovese superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;

sapore:  armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

     

"Romagna" Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;

sapore: armonico,  tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

     

"Romagna" Sangiovese superiore riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;

sapore:  armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

     

È facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata "Romagna” è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare  l'attività  agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

5.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

6. Le specificazioni superiore, riserva devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC "Romagna", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Per la tipologia “Romagna” Sangiovese Passito è consentito riportare in etichetta la specificazione APPASSIMENTO, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. È consentito il confezionamento  vino DOC  "Romagna" Sangiovese anche in recipienti di ceramica.

2. Per i vini DOC "Romagna" Sangiovese  è consentito l'uso dei contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e non superiore a 6 litri, in conformità alle normative dell’UE e nazionali.

3. Esclusivamente per i vini DOC “Romagna” Sangiovese è consentito l’uso dei recipienti di acciaio inox e altri materiali idonei per capacità fra 6 e 60 litri.

 

8.4. Per tutte i vini della DOC “Romagna” di cui all’art.1 è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

 

ROMAGNA TREBBIANO

D.O.C.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente composizione ampelografica:

 

"Romagna" Trebbiano:

Trebbiano Romagnolo: minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

5. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata  "Romagna"  Trebbiano comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

 Tale zona è così delimitata:

 

Provincia  di  Bologna: 

comuni  di: 

Borgo   Tossignano,   Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel  S.  Pietro  Terme,  Dozza  Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

comune di Ozzano dell'Emilia:

dalla ferrovia Rimini - Bologna;

comune di Medicina:  

dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la SP 253 sino all'incrocio con la  via  del  Piano

che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla provinciale n 253 San Vitale;

comune di Castel Guelfo:

dalla provinciale n 253 San Vitale;

comune di Imola:

dalla provinciale n 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

comune di Fontanelice:

dall'incrocio della strada Renana  con  il confine di provincia Bologna-Ravenna, si  prosegue  per  la  suddetta

strada sino a via D. Alighieri; poi per la SP 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare  poi  la  via  Gesso. 

Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese:

dalla mulattiera che passando per Ca' Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

 

Provincia di Forlì - Cesena: 

comuni  di:  Bertinoro,  Borghi,

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico,  Civitella  di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano,  Predappio,  Roncofreddo,  San  Mauro  Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Per  i  comuni  di  Gatteo,  San  Mauro  Pascoli,  Savignano  sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

comune di Gatteo:

dal confine con il comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con

l'autostrada A14 Bologna - Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri.

Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;

comune di San Mauro Pascoli: 

dall'autostrada A14 Bologna - Rimini;

comune di Savignano sul Rubicone:

dall'autostrada A14 Bologna - Rimini;

comune di Cesenatico:

sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata:

da Montaletto, all'incrocio  tra  le  province  di Ravenna e Forlì - Cesena, si segue via S. Pellegrino e poi  per  via

Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

 

Provincia di Rimini: 

comuni di 

Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca,

Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Cattolica:

dalla SS 16 Adriatica;

Comune di Misano Adriatico:

dalla SS 16 Adriatica;

Comune di Riccione:

dalla SS 16 Adriatica;

Comune di Rimini:

dall'incrocio dell'autostrada A14 Bologna - Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli  e

Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la SS 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero.

Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la  ferrovia  Bologna  -  Rimini.  Indi   lungo fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la SS 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione;

 

Provincia di Ravenna: 

comuni di: 

Bagnacavallo, Bagnara  di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel  Bolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Bagnacavallo:

dal confine con il comune di Lugo segue la SP 253 San Vitale sino all'incrocio con la via  Bagnoli  Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale  Inferiore

sino al Km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla SP 253 San Vitale al Km 57;

Comune di Lugo:

dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la SP 253 San Vitale  sino  all'incrocio  con  la  via

Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a  ricongiungersi  alla SP 253 San Vitale;

comune di Massalombarda:

dal confine con la provincia di  Bologna si segue la SP 253 San Vitale sino all'incrocio con  il  viale  della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1°  Maggio,  Fornace,  Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna - Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la SP 253 San Vitale;

Comune di Russi:

dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la SP 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che  segue

attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi  e  via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna;

Comune di S. Agata sul Santerno:

dal confine con il comune di Massalombarda si segue la SP 253 San Vitale sino all'incrocio con  la via Bel Fiore e  poi  per via Angiolina e argine sinistro  fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la SP 253 San Vitale;

comune di Ravenna:

sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata:

dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino  a

raggiungere la SS 67 Tosco Romagnola.  

Segue detta strada statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco  per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli.

Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud fino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matelica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province  di  Ravenna  e Forli-Cesena, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite  a  monte è così delimitato:

comune di Brisighella:

dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via  Firenze che si attraversa per poi immettersi  nella  strada  privata  Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il  fiume  Lamone.  Indi  lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebola che si  segue sino all'incrocio con il confine tra le province  di  Forli-Cesena  e Ravenna;

comune di Casola Valsenio:

dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si  segue  quest'ultima  fino  alla località Prugno. Poi per  via  del  Corso  e  via  Macello  fino  ad incontrare la SS 306 che si segue fino all'incrocio con la via  Santa Martina.

Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per  via  Meleto si  prosegue  fino  ad  incontrare  il  fiume  Senio.  

Si   prosegue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta - Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

   

Nella  zona  di  produzione  è  compresa  l'Isola   di   Savarna delimitata come appresso: partendo  dalla  località  "La  Cilla"  la linea di delimitazione segue verso est il canale di  bonifica  destra del Reno fino a raggiungere  la  strada  S.  Alberto  -  Ravenna,  in prossimità del km 13,500.

Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Ca', il tracciato della  vecchia  ferrovia fino al C. Berbarella.

Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani,  raggiunge  la  strada

Mezzano-S.  Alberto,  in  prossimità  della  località  Grattacoppa.

Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località "La Cilla" punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche   di qualità.  

In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata,  i sabbiosi - argillosi anche profondi ma piuttosto  asciutti,  mentre sono da escludere i terreni  alluvionali  ad  alto  tenore  idrico  e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC "Romagna" Trebbiano, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500  ceppi  per ettaro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

 

4.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale  per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Romagna", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

“Romagna” Trebbiano: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Romagna” Trebbiano frizzante: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Romagna” Trebbiano spumante 14,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra  indicato,  la  resa  per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione  di  origine controllata "Romagna" definiti all'art.1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui  al  comma  4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3. La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto, su proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di coltivazione,  puo'  stabilire  un  limite  massimo  di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal  presente   disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali ed all'organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le  di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, siano effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.

3.  Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC "Romagna" Trebbiano frizzante e spumante, di cui all'art. 1, deve essere nell'ambito della zona di vinificazione ed elaborazione di cui ai comma 1. e 2.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

4. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata sono le seguenti:

 

“Romagna” Trebbiano: 70%, 9.800 l/ha;

“Romagna” Trebbiano frizzante: 70%, 9.800 l/ha;

“Romagna” Trebbiano spumante 70%, 9.800 l/ha.

 

5. Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

6. Per la DOC "Romagna" Trebbiano è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5.11.(Sangiovese Superiore riserva), per la vinificazione e l’elaborazione di tutti i vini della DOC “Romagna” di cui all’art. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse

dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Romagna" Trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

"Romagna" Trebbiano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore:  brut,  extra  dry  in   relazione   alla   specifica tipologia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

"Romagna" Trebbiano frizzante:

spuma: fine e persistente

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata "Romagna” è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non  aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare  l'attività  agricola dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta", "podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC "Romagna", con l'esclusione delle tipologie  Trebbiano  spumante  e  frizzante,  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

5.2. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. È consentito il confezionamento  del vino DOC "Romagna" Trebbiano anche in recipienti di ceramica.

2. Per i vini DOC "Romagna" Trebbiano è consentito l'uso dei contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti,

non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri, in conformità alle normative dell’UE e nazionali.

3. Esclusivamente per i vini DOC “Romagna” Trebbiano, anche frizzante, e Sangiovese è consentito l’uso dei recipienti di acciaio inox e altri materiali idonei per capacità fra 6 e 60 litri.

4. Per tutte i vini della DOC “Romagna” di cui all’art.1 è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il disciplinare “Romagna” DOC tiene conto delle aree di insediamento storiche e tradizionali della viti-vinicoltura romagnola, esaltando le migliori espressioni dell’interazione “vitigno/ambiente”.

L’areale di coltivazione di Sangiovese, Albana, Trebbiano romagnolo, Bombino bianco e Terrano comprende parte dei territori di quattro province (Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), con particolare riferimento alla collina, e si possono individuare due zone principali ben distinte: una pre-collinare, che si estende dalle falde delle ultime formazioni collinari degli Appennini fino alla via Emilia, comprendendo una fascia di terreni tendenzialmente piani appartenenti al Quaternario recente, e una zona nettamente collinare ascrivibile all’era Terziaria. Il periodo più attivo

dell’emersione dei rilievi della Romagna è infatti riferibile a Miocene superiore, Pliocene e Postpliocene.

L’Appennino romagnolo ha un’origine geologica comune e si compone, in linea generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la Romagna è la “Marnoso-arenacea”, una fascia più o meno ampia di stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall’oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella “Vena del gesso”.

Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia

a “calanchi”, riscontrabile nelle valli basse.

Da questa successione di rocce è abbastanza naturale che siano derivati, per effetto dell’erosione naturale e dell’intervento dell’uomo, terreni più o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di costituzione diversa.

In passato si distinguevano “terreni vergini o integrali”, di formazione recente e di composizione strettamente connessa alla roccia madre, e “terreni residuali”, decalcificati, ferrettizzati, antichi.

Tra questi due estremi si ponevano i “terreni parzialmente ferrettizzati” (mezze savanelle) e le “terre rosse” (savanelle), completamente decalcificate.

Recenti studi di zonazione hanno permesso di approfondire la conoscenza dei suoli e valutare anche l’influenza di questi su alcuni dei vitigni principali. Partendo dalla SS 9, via Emilia, e risalendo verso monte, si incontrano dapprima le “terre parzialmente decarbonatate della pianura pedemontana”, a pendenza molto debole (0,2-1%), che si sono formate in sedimenti fluviali a tessitura media.

Sono suoli molto profondi, con buona disponibilità di ossigeno, elevata capacità di acqua disponibile e buona fertilità naturale; da scarsamente a moderatamente calcarei nell’orizzonte lavorato e con contenuti in calcare decisamente più elevati negli orizzonti profondi.

A seguire si incontrano le “terre scarsamente calcaree del margine appenninico”, costituite da suoli formatisi in

sedimenti argilloso-limosi deposti dai fiumi, profondi, a tessitura moderatamente fine o fine, moderatamente calcarei in superficie e molto calcarei negli orizzonti profondi.

Possono essere soggetti a ristagno idrico.

Le “terre limose dei terrazzi antichi” sono estese paleosuperfici, pianeggianti o dolcemente inclinate, formate da sedimenti fluviali a varia tessitura, con una componente superficiale talvolta di origine eolica.

Sono terreni molto profondi, a tessitura fine o media su fine, non calcarei, strutturalmente poco stabili e soggetti a ristagno idrico.

Per conservare o migliorare la fertilità fisico-idrologica necessitano di buoni apporti di sostanza organica.

Proseguendo verso i calanchi, tipicamente a quote comprese tra 130 e 380 m s.l.m., si trovano le “terre calcaree del basso Appennino, localmente associate a calanchi”, suoli che si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose di età pliocenica, e si presentano con profondità variabile da moderata a molto profonda, a tessitura media, da scarsamente a fortemente calcarei.

Talora sono presenti orizzonti con accumulo di carbonati di calcio e possono presentare il substrato di roccia tenera (peliti) entro i 100 cm di profondità.

Infine si arriva in prossimità della formazione Marnoso-arenacea, che ha dato origine alle “terre calcaree del basso Appennino con versanti a franapoggio e reggipoggio”.

Le quote sono tipicamente tra 110 e 430 m slm. Sono suoli moderatamente ripidi, da moderatamente a molto profondi, a tessitura media, calcarei e che possono presentare il substrato roccioso entro i 100 cm di profondità.

Nel basso Appennino romagnolo, l’unità geologica maggiormente diffusa, dall’Imolese al Forlivese, è la formazione delle argille azzurre, mentre passando al Cesenate tendono a prevalere i terreni calcarei riconducibili alla formazione Marnoso-arenacea, che poi tendono a diminuire sul territorio riminese, dove la viticoltura si sviluppa in modo particolare sulle “terre calcaree del basso Appennino riminese”, che comprendono suoli formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose di età pliocenica (Formazione delle argille azzurre e

formazione delle arenarie di Borello).

Un’area marginale delle viticoltura si trova sulle “terre dei Gessi del basso Appennino riminese”, con suoli che si sono formati in rocce stratificate di marne gessose e tripolacee.

Altra formazione degna di menzione è la “Vena dello Spungone” che caratterizza in particolare il Forlivese, anche se parte dal Faentino-Brisighellese per arrivare fino a Bertinoro, una delle aree di elezione dell’Albana.

Per quanto riguarda il clima, partendo dalla via Emilia con sommatorie termiche intorno ai 2000 - 2200 gradi giorno (indice di Winkler), si arriva intorno al 1400-1600 gradi giorno delle aree più alte della viticoltura.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La vite e il vino hanno sempre giocato ruoli economici, sociali, politici e ideologici fondamentali nella storia di molti paesi e, come noto, la storia è in grado di modellare persone e paesaggi.

E ciò è vero anche per la Romagna, un’area i cui confini geografici sono stati dibattuti per secoli senza mai arrivare ad una definizione unanime, ma che trova nel carattere della sua gente un filo conduttore comune.

Lucio Gambi scrisse che la “romagnolità, è in primo luogo uno stato d’animo, un’isola del sentimento, un modo di vedere e di comportarsi” e forse è proprio per questo che la Romagna è stata più spesso definita, non con limiti fisici o amministrativi bensì attraverso i comportamenti umani, come quell’area in cui, chiedendo da bere, viene spontaneamente offerto vino e non acqua.

Indubbiamente si tratta di un retaggio legato alla particolare situazione del passato, per cui le acque erano spesso non potabili e il vino svolgeva un’importante azione disinfettante.

La storia e la letteratura classica ci parlano spesso di una Romagna particolarmente produttiva, senza negare, però, produzioni di eccellenza: i vini di Cesena in epoca Romana e anche successiva, l’Albana di Bertinoro, come pure la “rosseggiante” Cagnina senza dimenticare il Pagadebito gentile.

A seguire alcune informazioni sulla diffusione e l’impiego dei principali vitigni tradizionali della Romagna, contemplati dal presente Disciplinare.

Terrano.

La dominazione bizantina potrebbe essere stata il momento in cui il Refosco d’Istria o Terrano d’Istria si è diffuso in Romagna.

Sta di fatto che, in tempi storici, ha dato origine ad un vino molto apprezzato chiamato “Cagnina”, riconosciuto a DOC con DPR 17-03-1988 (Cagnina di Romagna).

Riferisce Giovanni Manzoni che la Cagnina è un’uva probabilmente originaria della Jugoslavia, “tenuta in gran pregio sebbene anticamente fosse piccola di grappolo e di acini radi.

Coltivata in Romagna già nel 1200 in alcune piane del Cesenate, del Forlivese e del Ravennate, fu poi limitata solamente a qualche modesto vigneto, come lo è ancora oggi, per la sua scarsa resa”.

Diversi gli scritti e i componimenti poetici tra Ottocento e Novecento che attestano la diffusione e l’apprezzamento della Cagnina in Romagna.

Bombino bianco.

Localmente detto Pagadebito gentile, da cui il nome del vino.

L’origine del vitigno non è nota, ma si tratta di varietà diffusa lungo tutta la fascia adriatica della Penisola con nomi diversi nelle varie regioni, ma che richiamano spesso la sua capacità produttiva.

Secondo Hohnerlein-Buchinger l’etimo sarebbe da “produce tanto da pagare i debiti”, in realtà la produttività, specie in collina, non è elevatissima ma costante negli anni; infatti si tratta di varietà rustica e con sottogemme fertili, tanto che se una gelata tardiva può compromettere gravemente la produzione della maggior parte degli altri vitigni, con il Pagadebito è comunque garantita una buona produzione. Nell’area di Bertinoro un tempo si facevano vigneti misti di Albana gentile e Pagadebiti proprio per compensare una eventuale carenza produttiva del primo vitigno.

La prima citazione scritta di un “Pagadebito bianco” tra le viti “de’ contorni di Rimino” è dell’Acerbi e risale al 1825. Nell’ambito della mostra ampelografica tenutasi a Forlì nel 1876 si ebbe la possibilità di confrontare tra loro grappoli di Pagadebito provenienti da diversi areali e si convenne che “Il Pagadebito gentile di Forlì, di Bertinoro, e di Predappio si differenzia dal Pagadebito verdone per gli acini più sferici, meno grossi, meno verdi e più dolci”.

Storicamente è stata riconosciuta una particolare e pregevole tradizione di coltivazione del Pagadebito nell’areale di Bertinoro, messa in evidenza anche nel Disciplinare della DOC “Pagadebit di Romagna” accolto con DPR 17-03-1988.

Sangiovese.

La zona di diffusione principale del Sangiovese si colloca tra Romagna e Toscana ed è in questi due territori che da tempi storici si sono venuti a delineare vari biotipi, ma soprattutto vini differenti, frutto dell’interazione specifica e peculiare di territori diversi con questo vitigno.

Nello studio della storia di un vino si fa spesso riferimento ai miti e alle religioni dei popoli, ma non bisogna trascurare un altro elemento fondamentale, la “tipicità”, poiché essa passa attraverso il territorio, la metodologia di produzione e il contesto temporale e sociale.

Per quanto riguarda il Sangiovese la prima attestazione scritta della sua coltivazione in territorio Toscano risale alla fine del 1500 (Soderini), ma Cosimo Villifranchi nella seconda metà del Settecento parla di un “San Gioveto romano”  coltivato in particolare nel Faentino.

È conservato all’Archivio di Stato di Faenza l’atto notarile del 1672 che cita in podere Fontanella di Pagnano, comune di Casola Valsenio, “tre filari di Sangiovese”.

Per alcuni linguisti assunse in Appennino tosco-romagnolo il nome “Sangue dei gioghi” cioè dei monti, contratto in

dialetto locale in “sanzves”.

Secondo Beppe Sangiorgi, le prime citazioni del Sangiovese in Romagna riguardano l’area faentina imolese.

Tra Settecento e Ottocento sono poi numerosi i poemi e ditirambi che lodano questo vino. Nel 1839, il conte Gallesio giunse a Forlì, da Firenze, percorrendo la strada aperta dal granduca Pietro Leopoldo lungo il corso del fiume

Montone ed ebbe modo di descrivere i vigneti incontrati nel percorso: “le vigne … sono tutte a ceppi bassi attaccati ad un picciolo palo come in Francia, le uve che vi si coltivano sono per la maggior parte il Sangiovese di Romagna”.

Nei vecchi testi, quindi, viene spesso identificato un Sangiovese coltivato in Romagna con caratteristiche sue proprie che lo fanno distinguere da quelli coltivati in altre aree, ma soprattutto va rimarcato come fosse diverso l’approccio enologico al vitigno rispetto alla Toscana: in Romagna si vinificava in purezza, mentre in Toscana si trattava più spesso di uvaggi (come il ben noto Chianti) o di tagli con altri vitigni.

Questa caratteristica è stata contemplata nel Disciplinare “Romagna” Sangiovese: l’uso della menzione geografica aggiuntiva per i vini di Sangiovese è subordinata all’utilizzo di almeno il 95% di uve del vitigno.

La DOC “Sangiovese di Romagna”, confluita nella DOC “Romagna”, fu istituita con DPR 09-07-1967.

Trebbiano romagnolo.

I “Trebbiani” sono una famiglia di vitigni molto antichi che hanno trovato alcune zone di elezione che gli hanno tributato la seconda parte del nome: Trebbiano romagnolo, piuttosto che toscano, modenese, abruzzese, per citarne alcuni.

Nel Trecento il Trebbiano veniva annoverato tra i vini “di lusso” del medioevo, mentre in tempi più recenti appare un’immagine più differenziata del Trebbiano, che viene considerato anche un vino di carattere semplice. Lo citano il

Soderini nel Cinquecento, il Trinci Settecento e tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento diversi autori cercano di mettere ordine tra le diverse tipologie e sinonimie.

In Romagna si coltivava in prevalenza il Trebbiano della fiamma, così detto perché i grappoli esposti al sole prendono una colorazione giallo-rossastra. Nel Molon (1906) si legge che il vitigno era coltivato soprattutto nelle province di Forlì e Ravenna, meno nel Cesenate, dove prevaleva l’Albana e si riporta quanto affermato da Pasqualini e Pasqui in merito all’apprezzamento del Trebbiano nei filari di pianura, nonostante l’elevata umidità.

La sua vasta diffusione è dovuta alla capacità di adattarsi alle più diverse tipologie di terreno e condizioni climatiche, alla costante produttività ed alle caratteristiche del vino: gradevole, corretto e facilmente commerciabile.

Con il DPR 31-08-1973 viene istituita la DOC “Trebbiano di Romagna”, che ricomprende un’area di coltivazione che si estende dalla collina verso quelle aree di pianura dove i terreni sono più argillosi o argilloso-sabbiosi.

Vini amabili, frizzanti e spumanti.

La presenza in Romagna di vitigni tipicamente a maturazione medio-tardiva o tardiva (Trebbiano, Pagadebiti) faceva sì che il sopraggiungere del freddo invernale bloccasse la fermentazione lasciando nei vini residui zuccherini più o meno importanti.

Da qui l’uso di bere vini dolci o amabili nel periodo autunno-invernale e vini frizzanti e spumanti nell’estate successiva la vendemmia. Infatti i vini con residuo zuccherino, una volta messi in bottiglia, riprendevano a fermentare con l’arrivo dei primi caldi, originando una frizzantatura naturale.

Vi era quindi una tradizione, se si vuole involontaria, di spumanti e frizzanti, che con l’accrescersi delle conoscenze enologiche è stata perfezionata: l’uso del freddo in cantina consente di preservare profumi e aromi e l’uso di lieviti selezionati consente di ottimizzare le fermentazioni.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I diversi tipi di suolo che si incontrano negli areali di coltivazione della DOC Romagna, dalle argille evolute di Predappio, alle sabbie molasse del Messiniano tra il Faentino e il Forlivese, al calcare di Bertinoro o ancora alle arenarie e alle argille di Brisighella, non possono non influenzare le note sensoriali dei vini su di essi prodotti.

In particolare, il Sangiovese in purezza tende ad acquisire caratteri distintivi ben percepibili a seconda delle aree di coltivazione delle uve e già all’inizio del Novecento il dott. Savelli, sulla base delle numerose analisi chimiche effettuate nel suo laboratorio, aveva suddiviso i vini di Sangiovese in tre gruppi: “uno speciale Sangiovese in alcune località dell’ex circondario di Forlì (Predappio e Civitella); un tipo, molto vicino al precedente per caratteri chimici ed organolettici, prodotto nell’ex circondario di Cesena; un tipo, diverso dai due precedenti, prodotto nell’ex circondario di Rimini”.

Le differenze (minore grado alcolico, minore estratto, maggiore acidità ed in particolare una maggiore sapidità del Sangiovese di Rimini) derivavano dal fatto che nel Riminese l’uva Sangiovese veniva vinificata con una certa quantità di Trebbiano, tradizione che si è ormai persa, anche se rimangono alcuni di questi tratti distintivi.

Altra nota importante per la coltivazione del Sangiovese è relativa al clima: per una corretta maturazione occorre privilegiare altitudini medio-basse ed esposizioni nei quadranti da sud a ovest, onde conseguire un perfetto soddisfacimento delle sue esigenze termiche (1800-2000 gradi giorno).

Per rendere merito delle differenze tra i vini di Sangiovese ottenuti in situazioni pedo-climatiche differenti, per quei produttori che intendono massimizzare l’interazione vitigno/ambiente, nel rispetto di una tradizione tipicamente romagnola che vuole il Sangiovese vinificato sostanzialmente da solo, sono state identificate le “sottozone” che possono fregiarsi di una menzione geografica aggiuntiva rispetto a “Romagna DOC Sangiovese”.

L’interazione “vitigno-ambiente-uomo”, per il Sangiovese, verrà meglio specificata al punto C).

I vini ottenuti con la varietà Terrano si presentano in genere abbastanza freschi, profumati e con un certo residuo zuccherino, come vuole la tradizione, anche se qualche viticoltore ha cercato di potenziarne la struttura, come richiedeva il mercato del 2000.

Anche per quanto riguarda i vini bianchi, la varietà di suoli e di situazioni meso-climatiche riscontrabili sul territorio della Denominazione “Romagna”, consentono di ottenere tipologie differenti: da vini più freschi a prevalente componente floreale, magari anche frizzanti o spumanti, a vini bianchi più strutturati, con sentori di frutta matura e talora aromi terziari derivati dalla vinificazione e/o affinamento in legno.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

A partire dagli anni ’70 il miglioramento della tecnica agronomica ed enologica è stato importante e la Romagna ha recepito bene l’innovazione del settore viti-vinicolo, facendo perno, però, su una tradizione ormai consolidata. Ne sono conseguiti una razionalizzazione nell’allestimento e nella gestione degli impianti e un radicale miglioramento delle strutture e delle tecniche enologiche in cantina.

Il risultato è stato che anche nei vini della tradizione romagnola si è assistito ad un importante miglioramento del livello qualitativo.

Un altro cambiamento importante è legato agli studi di zonazione viticola, che hanno contribuito ad una migliore definizione degli ambienti pedo-climatici più idonei per i vari vitigni, ma soprattutto hanno aumentato la sensibilità dei viticoltori nei confronti della scelta varietale, portandoli a porsi in maniera più critica di fronte a questa questione.

Per quanto riguarda il Sangiovese, l’esperienza e la perizia che i viti-vinicoltori hanno acquisito in relazione ai vari contesti ambientali e culturali ha permesso di connotare in modo più preciso alcune produzioni locali, definendo quelle che sono definite “sottozone”.

Partendo da ovest verso est si incontrano le seguenti aree tipiche per la produzione del Sangiovese:

Serra.

Storicamente è indicato in Romagna come un territorio molto vocato. Il clima è tendenzialmente continentale e poco mitigato dalla rilevante distanza dal mare. In generale i vini possiedono delicate note floreali e un frutto fresco, esaltati da una corretta esposizione delle vigne.

Brisighella.

Comprensorio particolare anche per il microclima, che ha altresì consentito il consolidarsi di una tradizione oleicola importante. L’areale ricomprende anche i terreni prossimi alla vena del gesso, oltre a suoli ricchi di arenarie e argilla, che consentono di avere vini di buona struttura, eleganti, con note floreali e fruttate spiccate e una buona freschezza.

Marzeno.

In questo territorio si trova un primo affioramento importante della formazione dello “Spungone” che si intercala alle argille azzurre plio-pleistoceniche.

Territorio aspro e forte, che imprime forza anche ai vini che qui si producono. Il fruttato tende a prevalere decisamente sul floreale.

Modigliana.

Qui il territorio si inasprisce ulteriormente consentendo di produrre vini dalla struttura decisa, potenti, austeri e longevi.

Oriolo.

Una zona con un terreno particolare, caratterizzato dalla presenza di sabbie gialle che spesso affiorano tra terreni argillosi o limoso-argillosi.

A seconda dell’esposizione e della prevalenza di sabbia o argilla è possibile ottenere vini di grande struttura che acquisiscono la giusta morbidezza solo dopo un certo affinamento, oppure vini fruttati e floreali più pronti e di buon equilibrio.

Castrocaro-Terra del Sole.

Terre della cosiddetta Romagna Toscana, hanno risentito molto dell’influenza del Granducato, tanto che la definizione dell’area deriva più dalla storia e tradizione locale che non da una differenza sostanziale con i prodotti della limitrofa area di Oriolo.

Predappio.

Il Sangiovese di questo territorio ha sempre goduto di una nomea importante tramandata dalla tradizione popolare orale. Soprattutto dal biotipo locale ad acino allungato, si ottengono vini dal fruttato molto evidente e con tannini piuttosto duri e austeri.

Meldola.

L’areale era già coltivato in epoca romana e da allora si è evoluta e stratificata la tecnica agricola che ha portato agli attuali risultati anche nel settore enologico.

L’esposizione principale da Nord-Ovest a Nord-Est consente di avere vini di Sangiovese fini e dal profilo aromatico fruttato.

Bertinoro.

Tradizionalmente territorio di Albana (che qui vanta una lunga tradizione) ha scoperto solo recentemente una buona vocazione anche per il Sangiovese, che presenta una struttura importante che necessita di tempi di maturazione abbastanza lunghi.

Cesena.

Citati anche dagli Autori classici latini, i vini di Cesena hanno sempre goduto di una chiara fama.

Il Sangiovese su queste colline riesce a ricomprendere in sé una struttura importante ma mai eccessiva e un fruttato di ciliegia matura sempre ben percepibile. Struttura ed eleganza insieme.

San Vicinio.

Comprende l’area in cui si esprime al massimo grado la formazione Marnoso-arenacea romagnola. I suoli Celincordia “Celincordia” [CEL, in riferimento alla Carta dei suoli dell’Emilia - Romagna, scala 1:250.000.

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990): loamy, mixed, mesic Typic Ustochrepts.

Legenda FAO (1990): Haplic Calcisols)], specialmente ad altitudine inferiore ai 150-200 m s.l.m., si sono rivelati quelli più vocati alla coltivazione del Sangiovese, che fornisce mosti e vini molto equilibrati, con un buon rapporto tra alcolicità e acidità e una tannicità piuttosto dolce.

Longiano.

I vini dell’area sono caldi e ricchi, con un fruttato molto evidente e una buona struttura, che può essere guidata con adeguati accorgimenti agronomici anche verso espressioni molto forti, che però finiscono per penalizzare la naturale eleganza del connubio tra il vitigno e il territorio.

 

Anche per gli altri vitigni l’interazione col suolo porta a varianti interessanti e talora particolarmente significative.

La predilezione del Bombino bianco, come del resto dell’Albana, per l’areale bertinorese è sicuramente da mettere in relazione con i terreni poveri e calcarei derivati dalla formazione geologica dello Spungone, che proprio in quest’area presenta le sue “emergenze” più significative.

I suoli riescono a contenere la naturale vigoria di questi vitigni, consentendo un miglior equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza una più equilibrata composizione dei mosti; mentre il calcare contribuisce alla maggiore finezza olfattiva dei vini.

Nei terreni argillosi di pianura, che limitano naturalmente la vigoria e la produttività del Trebbiano romagnolo, si riescono ad ottenere vini di buona struttura e con una buona finezza aromatica, nonostante il vitigno sia normalmente definito “neutro”.

Vini di Trebbiano con maggiore struttura si ottengono nei terreni più poveri di collina.

Buona finezza olfattiva anche per i vini ottenuti da uve coltivate su terreni sabbiosi (Terrano e Trebbiano, ad esempio).

Anche le Albane tendono a differenziarsi sui vari tipi di suolo: vini strutturati e con sentori di miele e albicocca essiccata nei terreni più argillosi, fruttato di albicocca più deciso nell’Imolese e sentori più floreali nelle Albane del Faentino.

La tradizione di vini frizzanti e spumanti ottenuta a partire dai vitigni bianchi romagnoli è stata molto migliorata grazie all’introduzione del freddo e di altre tecnologie in cantina, senza dimenticare che la maggior cura nella produzione e nella scelta delle uve in campo ha fatto comunque la sua parte.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni

vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24 – 00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

 

VALORITALIA S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2 ).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“BERTINORO”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Bertinoro” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata

“Romagna” Sangiovese solo riserva,  

“Romagna” Pagadebit, anche nella versione frizzante,

prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. Le denominazioni di origine controllata “Romagna” Sangiovese e “Romagna” Pagadebit con la specificazione della menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Bertinoro” sono riservate ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (solo riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Pagadebit (anche frizzante):

- Bombino bianco: minimo 85%;

- possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro solo con la menzione riserva e “Romagna” Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche frizzante, comprende l’area di seguito delimitata:

 

Partendo dall’incrocio, a Forlimpopoli, tra la Via Armando Diaz e la SS 9 Via Emilia, si segue tale Statale in direzione Est sino ad incrociare la Via Settecrociari che si percorre fino alla frazione S. Vittore; ci si innesta poi sulla Via S. Vittore, la si segue sino ad incontrare Via Montebellino lungo la quale si prosegue in direzione Formignano; indi per Via Formignano sino all’incrocio per Teodorano; si continua a destra per la strada Teodorano - Montecavallo sino a Teodorano; poi per la strada Meldola - Teodorano fino a Meldola; quindi si prosegue per Via Meldola per Fratta; prima di Fratta Terme si gira a sinistra per Via Monte Fratta comprendendo l’intera collina; indi si prosegue fino a Via Tro Meldola fino all’incrocio con Via Meldola per ritornare al punto di partenza, sulla SS

9 Via Emilia, Via Meldola e Via Armando Diaz.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Bertinoro la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Pagadebit Bertinoro, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Bertinoro e “Romagna” Pagadebit Bertinoro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

“Romagna” Pagadebit Bertinoro: 14,00 t/ha, 11,50% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Bertinoro le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Per il vino DOC “Romagna” Pagadebit Bertinoro le operazioni di vinificazione, nonché quelle di elaborazione per la tipologia frizzante, devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.3. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna Sangiovese” Bertinoro riserva e “Romagna Pagadebit” Bertinoro devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2.

5.4. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva: 65%, 5.200 l/ha;

“Romagna” Pagadebit Bertinoro 70%, 9.800 l/ha.

 

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Bertinoro è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva e “Romagna” Pagadebit Bertinoro, anche frizzante, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti

 

“Romagna” Pagadebit Bertinoro secco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Romagna” Pagadebit Bertinoro amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Romagna” Pagadebit Bertinoro secco frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Romagna” Pagadebit Bertinoro amabile frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna” Sangiovese Bertinoro riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“BRISIGHELLA”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Brisighella” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Brisighella, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Brisighella, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

Comprende parte dei Comuni di Brisighella, Faenza e Casola Valsenio.

Dal limite nord-est della zona delimitata, in località Budrio si segue il confine amministrativo tra i comuni di Casola

Valsenio e Riolo Terme in direzione est; si continua seguendo i confini amministrativi tra il comune di Brisighella e Riolo Terme in direzione nord-est e si prosegue seguendo i confini amministrativi tra i comuni di Faenza e Castel Bolognese fino ad arrivare ad incrociare la via provinciale Tebano Villa Vezzano nei pressi della chiesa di Tebano.

Da qui verso sud-est fino a Casale.

Si prosegue su via in direzione sud lungo la strada provinciale, fino ad incrociare la Statale Brisighellese che si percorre

in direzione sud fino alla frazione di Errano dove si prosegue per via Chiusa di Errano e poi sulla Provinciale Canaletta di Sarna in direzione sud est fino ai pressi di Villa Gessi.

Si prosegue su via Canaletta di Sarna verso sud sino al confine amministrativo fra i comuni di Faenza e Brisighella nei

pressi della chiesa di Sarna.

Si procede sul confine dei sopradetti confini comunali verso sud est sino ad incrociare la via Pian di Vicchio che si percorre in direzione sud-ovest, poi si attraversa la strada provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato “Sentiero di Monte Gebolo”, per arrivare alla località “Ca’ Raggio” nei pressi del lago aziendale dove si prosegue per la località “Casa Ergazzina” poi in direzione sud-ovest in via Bicocca per poi proseguire lungo la carraia denominata “Ca’ di La’” poi case Soglia e Soglietta fino ad arrivare sul ponte del torrente Marzeno.

Si prosegue per detto torrente in direzione sud-est fino ad arrivare al confine della provincia di Ravenna con quella di Forlì - Cesena dove si segue in direzione ovest.

Si prosegue lungo il confine delle due provincie fino ad arrivare alla strada consorziale di Lago.

Da qui in direzione sud-ovest si oltrepassa la chiesa di Valpiana sino ad incrociare la strada Statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella.

Attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per Santa Maria in Purocielo.

Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale elle Lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca’ Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud ovest lungo la strada consorziale Zattaglia–Monte Romano fino alla località Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia ed il fiume Senio, si immette sulla Statale Casolana, che si percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est fino ad oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca’ Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione

nord est il confine predetto fino alla località Budrio, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

5.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Brisighella, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Brisighella: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Brisighella Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Brisighella: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Brisighella Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna Sangiovese” Brisighella, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna Sangiovese” Brisighella, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Romagna” Sangiovese Brisighella:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Brisighella riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna” Sangiovese Brisighella riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 3

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“CASTROCARO E TERRA DEL SOLE”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Castrocaro e Terra del Sole” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Castrocaro e Terra del Sole, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

Comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di

Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole

e la seguente parte del Comune di Forlì:

dall’incrocio di Via Borsano (SP 57) con Via del Tesoro, si procede per Via Tomba in direzione Massa, poi ancora per

Via del Tesoro.

Da questa si prosegue per Via Braga fino a rientrare in Via del Partigiano (SP 56).

Si continua in direzione Forlì fino all’incrocio con Via del Gualdo, svoltando a sinistra su quest’ultima (SP 141) e proseguendo per Via Ossi. All’incrocio con Via Scaletta, a sinistra, si procede per quest’ultima fino a raggiungere Via Campagna di Roma, quindi ancora a sinistra e poi a destra per Via Framonta fino a Via Ciola, sita nel territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro Terme e Terra del Sole, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna Sangiovese” Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva,

sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna Sangiovese” Castrocaro e Terra del Sole riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 4

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“CESENA”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Cesena” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Cesena, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Cesena, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

 

A valle il limite è stabilito dalla SS 9 via Emilia, dal confine del comune di Bertinoro all’incrocio con la via Ca’ Vecchia, ad est con la suddetta via Cà Vecchia fino all’abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all’incrocio con la via Fageto che si percorre fino all’incrocio con la via Rudigliano e questa attraverso l’abitato di Ardiano fino all’incrocio con la SP 75 e per questo fino all’incrocio con la SP 138, indi fino all’abitato di Borello che si attraversa fino all’imbocco della SP 48 per l’abitato di

Luzzena che si attraversa e sempre lungo la SP 48 fino all’incrocio con la strada comunale per l’abitato di Formignano che si attraversa e per la via Comunale Montebellino si incrocia la via San Carlo e si attraversa l’abitato di San Carlo e per la Via San Vittore fino all’abitato di San Vittore nel cui centro si devia per la SP 51 che si percorre fino alla località Diegaro; indi per la SS 9 via Emilia fino al confine con il comune di Bertinoro.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Cesena, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Cesena, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Cesena: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Cesena Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna Sangiovese” Cesena le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Cesena, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.2. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Cesena: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Cesena Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Cesena non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Cesena riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Cesena, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Cesena, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Cesena, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Cesena:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Cesena riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna Sangiovese” Cesena riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 5

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“LONGIANO”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Longiano” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Longiano, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

Sono compresi gli interi territori amministrativi dei comuni di Montiano e Borghi.

Il confine a valle per i Comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone è delimitato dalla SS 9 via Emilia; ad ovest dal confine del comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via Cà Vecchia e si prosegue verso sud fino all’abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all’incrocio con la via Fageto percorsa fino all’incrocio con la via Rudigliano ed attraverso l’abitato di Ardiano si prosegue fino all’incrocio con la via Garampa (SP 75) e per via Garampa fino all’abitato di Montecodruzzo da cui si discende fino al torrente Ansa e si risale in località Ca’ di Quagliotto e si prosegue per la SP 11

attraversando gli abitati di Montegelli, Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo fino al confine Regionale e del comune di Sarsina.

Ad est dal confine con la provincia di Rimini sulla SS 9 via Emilia in località Ponte di Mezzo lungo il confine con la provincia di Rimini verso sud fino all’incrocio con il confine regionale e lungo questo fino all’incrocio con il confine del comune di Sarsina con la via Savignano di Rigo - Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche).

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Longiano, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Longiano: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Longiano Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Longiano: 65% 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Longiano Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna Sangiovese” Longiano non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Longiano:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Longiano riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in

etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna” Sangiovese Longiano riserva, la chiusura dei contenitori può essere

effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 6

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“MELDOLA”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Meldola” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Meldola, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Meldola, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

Da Meldola si segue il confine della menzione geografica aggiuntiva Predappio sino al confine con il comune di S. Sofia; quindi per la SP 4 sino a S. Sofia; poi per via Spinello e le SP 96 e 127 sino a Civorio; quindi per la SP 95 sino a incontrare il confine della menzione geografica aggiuntiva San Vicinio che si segue per ritornare a Meldola lungo i confini della menzione geografica aggiuntiva Bertinoro.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Meldola, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Meldola, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Meldola: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Meldola Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Meldola, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Meldola: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Meldola Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Meldola:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Meldola riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna” Sangiovese Meldola riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 7

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“MODIGLIANA”

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Modigliana” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Modigliana, anche con la menzione riserva,

comprende l’intero territorio amministrativo del Comune di Modigliana.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Modigliana, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Modigliana: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Modigliana Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Modigliana: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Modigliana Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Modigliana:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Modigliana riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna Sangiovese” Modigliana riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 8

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“MARZENO”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Marzeno” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione diOrigine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Marzeno, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

 

Confine Nord: si parte dalla SP 16 all’altezza di Via Bertella (riferimento ex scuole di Rivalta) proseguendo fino a Via Cornacchia.

La si percorre fino all’incrocio con Via Tuliero all’altezza del civico 144.

Si prosegue su Via Tuliero in direzione Sud verso Sarna, comprendendo il foglio di mappa 220. Si arriva in Via Sarna e la si percorre in direzione Brisighella fino al confine amministrativo di Brisighella.

Ad Ovest ci si raccorda alla Via Pian di Vicchio e si prosegue fino all’incrocio con la Strada Provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato “Sentiero di Monte Gebolo”, per arrivare alla località Cà Raggio, nei pressi del Lago Aziendale dove si prosegue per la località Casa Ergazzina, poi in direzione Sud-Ovest in Via Bicocca e di qui a seguire fino all’innesto con la Provinciale Faentina.

Si prosegue in direzione Modigliana fino all’incrocio con Via Ceparano che segna il confine Sud. Si percorre tutta la Via Ceparano, che rappresenta il confine Sud – Est fino all’innesto con Via Albonello in corrispondenza dei Poderi Padernone, Paterna e Laguna.

Da Via Albonello, attraverso il Rio Albonello, ci si raccorda a Via Gabellotta e da questa si prosegue in direzione Nord su Via Pietramora.

Il confine a Est parte da Via Uccellina che si raccorda a Via Canovetta e prosegue su Via Samoggia fino a Via Sandrona e poi continua fino all’innesto con Via Pietramora, nei pressi dell’incrocio con Via Albonello.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Marzeno, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Marzeno: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Marzeno Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Marzeno: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Marzeno Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Marzeno:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Marzeno riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1 La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna Sangiovese” Marzeno riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 9

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“ORIOLO”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Oriolo” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

2.1. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Oriolo, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

Comune di Faenza:

dall’incrocio della Via S. Lucia con la SS 9 Via Emilia, si prosegue per tale Statale sino ad incontrare la Via del Braldo in località Villanova; indi per detta via sino al confine amministrativo del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che si segue fino al confine tra le province di Ravenna e Forlì - Cesena.

Si prende quindi per Via Urbiano, Via Samoggia e Via S. Lucia per ricongiungersi con la SS 9 Via Emilia a Faenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Oriolo, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Oriolo: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Oriolo Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Oriolo: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Oriolo Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Oriolo:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Oriolo riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna” Sangiovese Oriolo riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 10

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“PREDAPPIO”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Predappio” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Predappio, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Predappio, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

 

Comprende tutto il territorio del Comune di Predappio.

Ad esso vanno aggiunte porzioni dei Comuni limitrofi di Forlì, Meldola, Civitella di Romagna e Galeata.

Tale territorio è così identificato: all’estremità settentrionale la zona è delimitata dal confine col Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole fino all’imbocco di via Tomba, e dalle vie Tomba, del Tesoro, Castel Latino, del Partigiano fino a Viale dell’Appennino (SP 3 del Rabbi, ex SS 9 ter).

La fascia aggiuntiva rispetto al territorio comunale di Predappio risulta in seguito delimitata da via Monda (imboccata in località San Martino in Strada) e dalla SP 4 – ex SS 310 (detta Bidentina).

Raggiunto il comprensorio di Meldola, seguendo il percorso del fiume Bidente, passando per San Colombano e raggiungendo la località Gualdo, il territorio della sottozona di Predappio si espande fra la SP 4, la Strada delle Villette fino a raggiungere la Chiesa di Badia S. Paolo in Aquilano.

Si imbocca poi la Strada Vicinale Prati – Tomba fino a raggiungere la SP 68 (Cusercoli – Voltre) fino all’intersezione con il torrente Sarsina (confine naturale). Da qui si sale poi verso il Podere Canova – Sasina per immettersi nella strada che porta da un lato a Bonalda e dall’altro a Monte Aglio.

Da Monte Aglio si scende fino ad arrivare all’incrocio con la SP 4. Girando a sinistra si segue la SP 4 per Nespoli, si raggiunge Civitella di Romagna fino a Galeata e proseguendo, oltre la località Pianetto, fino al confine con il comune di Santa Sofia.

La linea prosegue identificandosi con il confine fra il territorio comunale di Galeata e quelli – da un lato – di Santa Sofia e Premilcuore (lungo il crinale che congiunge i monti Calcinari e Altaccio) e – dall’altro, al di là dell’intersezione con la SP 3 del Rabbi – di Rocca San Casciano.

Il tutto sino ad intersecare la linea del confine comunale di Predappio.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Predappio, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Predappio, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Oriolo: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Oriolo Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Predappio le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Predappio, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Predappio: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Predappio Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Predappio non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Predappio riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Predappio, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Predappio, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Predappio, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Predappio:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Predappio riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

8.1. Per il vino “Romagna” Sangiovese Predappio riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 11

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“SAN VICINIO”

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “San Vicinio” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di

Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) San

Vicinio, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

 

Comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Mercato Saraceno e Sarsina

ed i territori dei comuni di Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Cesena così rispettivamente delimitati:

in comune di Roncofreddo dal confine comunale con il comune di Cesena lungo la SP 138 fino al confine comunale con il comune di Sogliano al Rubicone, si risale il torrente Ansa per via Ansa ed al suo termine si prosegue fino ad incontrare l’abitato di Montecodruzzo; da Montecodruzzo si procede per via Garampa in Monteaguzzo fino al confine di Comune con il Comune di Cesena, seguendo verso valle detto confine si ritorna sulla SP 138 al confine del comune con il comune di Cesena.

Inoltre la porzione del territorio del comune di Roncofreddo compreso fra l’incrocio del confine del comune di Roncofreddo con la SP 75, lungo questa fino all’incrocio con la via Garampa; in Monteaguzzo e per questa fino all’incrocio con il confine del comune di Cesena lungo la via Garampa indi si discende seguendo detto confine fino alla SP 75.

In comune di Sogliano al Rubicone dal confine del comune di Roncofreddo lungo la SP 138 fino al confine di comune con il comune di Mercato Saraceno in località Cella; indi si prosegue per detto confine di comune fino ad incrociare la via Paderno, si prosegue per via Paderno, indi da Case il Pianetto lungo il confine comunale si risale fino ad incrociare via Palareto in località Case Monte; indi per il confine comunale fino all’incrocio con la SP 11 via Barbotto, che si percorre attraverso gli abitati di Rontagnano e Montegelli fino alla località Cà di Quagliotto, indi lungo il confine

comunale si discende lungo il torrente Ansa e la via Ansa fino all’incrocio di questa con la SP 138 in corrispondenza del confine con il comune di Roncofreddo.

In comune di Cesena dall’incrocio della SP 138 con la SP 75 indi per questa si risale fino al confine di Comune con il comune di Roncofreddo; per detto confine si prosegue fino ad incrociare la via Garampa in Monteaguzzo e per questa si prosegue fino ad incontrare nuovamente il confine con il comune di Roncofreddo e lungo questo si discende a valle fino all’incrocio con la SP 138 nei pressi del cimitero di Gualdo; indi per la SP 131 si prosegue fino all’incrocio con la SP 75 ed inoltre, in comune di Cesena, dall’imbocco della SP 48 in Borello si prosegue per detta SP attraverso l’abitato

di Luzzena, fino alla località Montecavallo, indi per via Casalbono si raggiunge località Il Palazzo, indi la frazione S. Matteo ove si imbocca la SP 78 che si segue fino al confine del comune di Cesena con il comune di Sarsina.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese San Vicinio, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese San Vicinio: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese San Vicinio: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese San Vicinio: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese San Vicinio Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese San Vicinio:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese San Vicinio riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna” Sangiovese San Vicinio riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

ALLEGATO 12

DISCIPLINARE MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

“SERRA”

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1. La menzione geografica aggiuntiva (sottozona) “Serra” è riservata ai vini a denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese, anche riserva, prodotti nell’area di cui al successivo articolo 3.

1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese (anche riserva):

- Sangiovese: minimo il 95%;

- possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 5%

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Romagna” Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Serra, anche con la menzione riserva, comprende l’area di seguito delimitata:

 

dall’incrocio, a Castel Bolognese, tra la SS 9 Via Emilia e la SS 306 Via Casolana, si segue quest’ultima sino ad incontrare Via Kennedy; indi per via Ghinotta fino ad incrociare Via Biancanigo che si percorre sino a Via Boccaccio; per quest’ultima sino al Fiume Senio che si segue finché non si incontra il confine amministrativo tra i Comuni di Riolo Terme e Brisighella.

Si prosegue su tale confine sino all’incrocio con Via Tomba; indi per Via Pediano, Via Chiesa di Pediano, Via Bergullo e Via dei Colli sino alla SS 9 Via Emilia che si percorre fino a ritornare all’incrocio, all’ingresso di Castel Bolognese, con la SS 306 Via Casolana.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, “Romagna” Sangiovese Serra, sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Serra: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Romagna” Sangiovese Serra: 8,00 t/ha, 13,00% vol.

 

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all’art. 3 del presente allegato.

Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di

vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.

5.3. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Romagna” Sangiovese Serra: 65%, 5.850 l/ha;

“Romagna” Sangiovese Serra Riserva: 65%, 5.200 l/ha.

 

5.4. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra non può essere immesso al consumo in data anteriore al

1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.5. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve

ed inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;

la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del

1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

5.6. Per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

5.7. Nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento.

5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l’elaborazione del vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all’atto della produzione dei vini medesimi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

6.1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Romagna” Sangiovese Serra:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Romagna” Sangiovese Serra riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in

etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Romagna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Per il vino “Romagna” Sangiovese Serra riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.