ROERO D.O.C.G.
CISTERNA D'ASTI D.O.C.
PIEMONTE D.O.C.
TERRE ALFIERI D.O.C.
VIGNETI CASTELLINALDO
ROERO
D.O.C.G.
Decreto 17 Settembre 2010
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 9 luglio 2014
Modifica Decreto 20 febbraio 2015
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
«Roero»;
«Roero» riserva;
«Roero» Arneis;
«Roero» Arneis spumante.
Articolo 2
Base ampelografica
1. La denominazione “Roero” senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo: minimo 95%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
La denominazione “Roero Arneis” è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Arneis: minimo 95%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori del «Roero» più idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.
Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di:
Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba
ed in parte quello dei comuni di:
Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.
In provincia di Cuneo.
Tale zona è così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le province di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Monta' d'Alba.
Si immette quindi sulla strada Provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).
La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino.
Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.
Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al rio Prella.
Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336.
Superata la provinciale del Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360.
Imbocca la Strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402.
Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.
Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota 391).
Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.
Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba e Alba, Corneliano d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba-Guarene.
Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Ca' del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada
Provinciale per Castagnito.
Discende detta provinciale sino a incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa.
Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196.
Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 e incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino a incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca.
Da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231).
Indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. Via Piana fino al cimitero di Govone.
Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimità di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine Cuneo-Asti.
Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e
Canale.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati;
altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve.
Nel caso della tipologia vino rosso «Roero» e «Roero» riserva con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali e in ogni modo unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Nel caso della tipologia vino bianco «Roero» Arneis è consentita la coltivazione dei vigneti anche sui versanti esposti a nord.
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera;
sistema di potatura: il Guyot tradizionale);
è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG «Roero» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
Roero: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;
Roero Arneis: 10,00 t/ha, 10,50 % vol.
La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
al terzo anno:
Roero: 4,30 t/ha, 12,50% vol.;
Roero Arneis: 5,40 t/ha, 11,00% vol.
al quarto anno:
Roero: 5,00 t/ha, 12,50% vol.;
Roero Arneis: 6,30 t/ha, 11,00% vol.
al quinto anno:
Roero: 5,80 t/ha, 12,50% vol.;
Roero Arneis: 7,20 t/ha, 11,00% vol.
Al sesto anno:
Roero: 6,50 t/ha, 12,50%vol.;
Roero Ameis: 8,10 t/ha, 11,00% vol.
dal settimo anno:
Roero: 7,20 t/ha, 12,50 % vol.;
Roero Arneis: 9,00 t/ha, 11,00 % vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20%, i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi
preposti al controllo, competenti per territorio, la data d'inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1.Le operazioni di vinificazione e l'eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di
Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno
in provincia di Cuneo.
2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le dette aziende:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi preposti;
2) dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa attestazione degli organi competenti.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Roero: 70%, 56,00 hl/ha;
Roero Arneis: 70%, 70,00 hl/ha.
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora per i vini «Roero» e «Roero» Arneis tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Roero: 20 mesi
di cui almeno 6 mesi in botti di legno,
a partire dal 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve
Roero riserva: 32 mesi
di cui almeno 6 mesi in botti di legno
a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
“Roero”: dal 1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve;
“Roero riserva”: dal 1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.
6. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso «Roero» più giovane a vino rosso «Roero» più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis più giovane a vino bianco «Roero» Arneis più vecchio o viceversa.
7. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.
La spumantizzazione del vino «Roero» Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente disciplinare di produzione.
8. All'atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al precedente comma 5, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva”.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino o granato;
profumo: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di legno;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50% vol.;
«Roero» con menzione «vigna»: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis anche con menzione «vigna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, fresco e con eventuale sentore di legno;
sapore: secco, elegante, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: da brut nature a dolce; elegante e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
4. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini «Roero» e «Roero» Arneis la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini «Roero», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1. I vini DOCG «Roero» devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma tradizionale, corrispondenti ad una delle seguenti capacità: 0,187 l; 0,25 l, 0,375 l; 0,50l; 0,75 l; 1 l; 1,5 l; 3 l; 4,5 l; 5 l; 6 l; 9 l; 12 l; 15 l; 18 l; 27 l; 30 l.
2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
3. Per il confezionamento dei vini DOCG «Roero» sono ritenuti idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a vite interamente di plastica.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Il Territorio del Roero si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro. Da sempre in questo areale, composto da 19 comuni, vengono coltivati principalmente due vitigni: Il Nebbiolo e l’Arneis.
Il primo è coltivato prevalentemente sui versanti esposti a Sud, mentre il secondo si coltiva anche nelle zone più fresche.Il Roero è caratterizzato dalla formazione delle rocche che va messa in relazione a quel fenomeno geologico che prende il nome di "cattura del Tanaro", col quale si indica il cambiamento di percorso che tale fiume subì in conseguenza di un movimento della crosta terrestre.
Questa particolare evoluzione ha portato alla formazione di strati alternati di Sabbie Argille e Calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera diversa tra loro a seconda delle zone.
La presenza delle sabbie è determinante nei profumi e nelle strutture dei vini che arrivano da quest’area.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
I suoli di quest’area derivano dallo smantellamento e dal rimescolamento di strati sovrapposti di diversa provenienza, depositatisi in tempi remoti, sul fondo cristallino di un antico mare interno chiamato, successivamente, Golfo Padano. Il vitigno Nebbiolo si è ben adattato sui versanti più ripidi delle colline, nei terreni più magri e sabbiosi, dove si ottiene un vino fragrante e profumato, elegante e generoso di sensazioni a partire da un bel colore invitante rosso rubino intenso.
Su queste colline, fin dal 1400 viene un vitigno a bacca bianca: l’Arneis che acquista profumi sottili ed eleganti che richiamano i fiori bianchi e suggestioni di frutta fresca che vanno dalla mela alla pesca alla nocciola.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Il Roero è caratterizzato da versanti molto ripidi e scoscesi che richiedono molte attenzioni e molto lavoro da parte dei viticoltori. L’origine del nome Arneis pare da attribuirsi a una simpatica idea: quella di accomunare il carattere di questo vino bianco al termine dialettale usato per descrivere una persona dal carattere scontroso, poco affidabile, irascibile. Altre fonti, invece, lo riconducono al termine renexij, con cui nel XV secolo si indicava il vitigno Arneis, dal nome del bric Renesio posto alle spalle del paese di Canale.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l
Via Piave 24 Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
Piazza Roma 10 - Asti
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
CISTERNA D’ASTI
D.O.C.
Decreto 17 luglio 2002
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione d'origine controllata "Cisterna d'Asti" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Cisterna d'Asti";
"Cisterna d'Asti" superiore.
Articolo 2
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" senza altra specificazione è riservata ai vini rossi, ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Croatina dall'80% al 100%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Piemonte nella misura massima del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e
successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini designati con la denominazione di origine "Cisterna d'Asti" devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio amministrativo dei comuni di:
Antignano, Cantarana, Cisterna d'Asti, Ferrere, San Damiano d'Asti e San Martino Alfieri
in provincia di Asti
Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Vezza d'Alba
in provincia di Cuneo.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: terreni argillosi – calcarei - sabbiosi;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 400 m sul livello del mare;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;
sistema di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte migliorare la qualità delle uve);
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
"Cisterna d'Asti": 9,00 t/ha, 10.50% vol.;
"Cisterna d'Asti" superiore: 9,00 t/ha, 11.00% vol.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti", con la denominazione aggiuntiva "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale ,
deve essere di 8,00 t/ha.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva "vigna" debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione, di origine controllata "Cisterna d'Asti" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte puo' fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare, eventualmente anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle provincie di Asti e Cuneo.
2. La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non dovrà essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Il vino a denominazione di origine controlla "Cisterna d'Asti" (anche con riferimento alla menzione "vigna") può essere immesso al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
10 mesi,
a decorrere dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve.
E' consentito l'affinamento in recipienti di legno.
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 5% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Cisterna d'Asti":
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, fruttato e caratteristico;
sapore: vinoso, delicato ed armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Cisterna d'Asti" superiore:
colore: da rosso rubino intenso a rosso granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, delicato e caratteristico;
sapore: secco, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno.
2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Cisterna
d'Asti" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati
e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
che il vigneto da cui provengono le uve abbia un’età di impianto superiore a 7 anni.
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" per la commercializzazione, devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,18 litri e con l'esclusione del contenitore da 2,0 litri.
2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Cisterna d'Asti" superiore o con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, per la commercializzazione devono essere di capacità superiore od eguale a 0,18 litri ed inferiore o uguale a 0,750 litri, fermo restando l'esclusione del contenitore da 2,0 litri.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Il legame tra Cisterna d'Asti e la Croatina è antico. Conosciuta nel nostro territorio come Bonarda di Cisterna d'Asti è qui presente da tempi immemorabili; in alcuni vigneti sono ancora visibili ceppi di Croatina a piede franco( cioè non innestati) di quasi cent'anni.
Dal punto di vista storico è documentata la coltivazione della Croatina ( citata sempre con il nome di Bonarda) da ben 200 anni.
Come non ricordare G. Casalis che nei primi anni del 1800 raccontava come erano ben reputati il Bonarda, il Barbera, il Nebbiolo qui prodotti. O Bartolomeo Olivetti che nel 1833 "menava" il vino Bonarda a Vila Stalone (Villastellone).
L’uva Croatina coltivata da sempre e legata fortemente alla tradizione del territorio dei comuni di Antignano, Cantarana, Cisterna d'Asti, Ferrere, San Damiano d'Asti e San Martino Alfieri in provincia di Asti e di Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Vezza d'Alba in provincia di Cuneo.
I vigneti sono impiantati solo nelle zone collinari in altitudini non superiori ai 400m.sul livello mare con una densità di impianto non inferiore ai 3.500 ceppi ettaro.
I vigneti sono impiantati con forme tradizionali di allevamento, controspalliera con vegetazione assurgente e forma di potatura a Guyot.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Per la produzione del Cisterna d'Asti si utilizzano uve Croatina, vinificate in purezza, od in un uvaggio che ne prevede la presenza in misura pari ad almeno l'80% con l'eventuale aggiunta di uve da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, presenti in ambito aziendale nella misura massima del 20%.
Il territorio caratterizzato da terreni di origine alluvionale conferisce alla Croatina delle caratteristiche di amaro e fruttato particolarmente spiccate che la rendono unica rispetto alle altre zone dove si coltiva la Croatina.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La particolarità del vitigno ha segnato da sempre la produzione enologica di queste zone che pur essendo molto vicine al Roero hanno sempre prodotto il loro vino caratteristico e adatto a tutte le occasioni.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Via Emanuele Filiberto, 3
12100 Cuneo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti - P.za Medici, 8
14100 Asti
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo e Asti per i comuni di produzione siti nelle rispettive province sono l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
PIEMONTE
D.O.C.
Decreto 17 Settembre 2010
Rettifica Decreto 21 Settembre 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
Modifica Decreto 29 dicembre 2014
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Piemonte" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni
Vini bianchi:
"Piemonte" bianco
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Moscato;
"Piemonte" Sauvignon
"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca bianca (Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni)
Vini spumanti:
"Piemonte";
"Piemonte" rosso;
"Piemonte" rosato;
"Piemonte" Pinot bianco;
"Piemonte" Pinot grigio;
"Piemonte" Pinot nero;
"Piemonte" Pinot;
"Piemonte" Pinot-Chardonnay;
"Piemonte" Chardonnay Pinot;
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Brachetto.
"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca bianca (Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni)
“Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca nera (Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero nelle loro combinazioni).
Vini frizzanti:
"Piemonte" rosso
"Piemonte" bianco
"Piemonte" rosato
"Piemonte" Dolcetto
"Piemonte" Cortese;
"Piemonte" Chardonnay;
"Piemonte" Barbera;
"Piemonte" Bonarda.
"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca bianca (Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni)
“Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca nera (Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero nelle loro combinazioni).
Vini rossi:
"Piemonte" rosso
"Piemonte" Albarossa
"Piemonte" Barbera;
"Piemonte" Dolcetto;
"Piemonte” Freisa";
"Piemonte" Grignolino;
"Piemonte" Brachetto;
"Piemonte" Bonarda.
"Piemonte" Cabernet Sauvignon;
"Piemonte" Merlot
"Piemonte" Pinot nero
"Piemonte" Syrah
"Piemonte" con specificazione di due vitigni a bacca nera
(Barbera, Dolcetto, Freisa, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero nelle loro combinazioni)
Vini rosati:
"Piemonte" rosato
Vini passiti:
“Piemonte” rosso passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);
“Piemonte” bianco passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);
“Piemonte” barbera passito (nelle categorie: vino, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);
"Piemonte" Moscato passito (nelle categorie: vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature);
“Piemonte” Brachetto passito (nelle categorie: vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature).
Articolo 2
Base ampelografica
1. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" bianco è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita e/o Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno 60%;
per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione del vitigno Moscato bianco.
2. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" rosso è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60% ;
per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.
3. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" rosato è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Croatina da soli o congiuntamente per almeno 60%;
per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, ad esclusione dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga, Malvasia di Schierano, Malvasia di Casorzo.
4. La denominazione d'origine controllata "Piemonte" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Albarossa;
Barbera;
Bonarda;
Dolcetto;
Freisa;
Grignolino;
Brachetto;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Syrah;
Cortese;
Chardonnay;
Sauvignon.
È riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%;
possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato e "Piemonte" Moscato passito è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dal vitigno
Moscato bianco per il 100%.
5. La denominazione di origine controllata "Piemonte" con la specificazione di due vitigni è riservata al vino, al vino spumante ed al vino frizzante ottenuto dal taglio di mosti o di vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito indicate:
a bacca bianca
Cortese;
Chardonnay;
Sauvignon;
a bacca nera:
Barbera;
Dolcetto;
Freisa;
Bonarda;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Syrah;
Pinot nero.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati.
La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto, deve seguire il nome della varietà prevalente.
6. Nell'ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" senza alcuna menzione aggiuntiva è riservata al vino spumante ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle seguenti varietà di viti:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot Nero.
7. Nell'ambito dei vini spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da una delle specificazioni di vitigno:
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
è riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni
per almeno l'85%;
possono concorrere per la restante parte i vitigni:
Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.
8. Sono iscritti allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione dei vini a DOC "Piemonte" di cui all'articolo 1, i
vigneti iscritti allo schedario per le DOC e le DOCG le cui zone di produzione sono interamente comprese nell'area delimitata all'articolo 3, purché abbiano le caratteristiche rispondenti a quelle definite nel presente disciplinare e, in particolare, la composizione ampelografica compatibile.
E' facoltà del conduttore degli stessi vigneti di cui al presente articolo all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata
"Piemonte" rosso,
"Piemonte" rosso frizzante,
"Piemonte" rosso spumante,
"Piemonte" rosso passito,
"Piemonte" bianco,
"Piemonte" bianco frizzante,
"Piemonte" bianco passito,
"Piemonte" rosato,
"Piemonte" rosato frizzante,
"Piemonte" rosato spumante,
"Piemonte" Cabernet Sauvignon,
"Piemonte" Merlot,
"Piemonte" Pinot nero,
"Piemonte" Syrah,
"Piemonte" Sauvignon,
"Piemonte" Chardonnay,
"Piemonte" Chardonnay frizzante,
"Piemonte" spumante;
"Piemonte" Pinot bianco spumante;
"Piemonte" Pinot grigio spumante;
"Piemonte" Pinot nero spumante;
"Piemonte" Pinot spumante;
"Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante;
"Piemonte" Chardonnay Pinot spumante;
dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Alessandria, Acqui Terme, Albera Ligure, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Francavikka Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Oviglio, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano
Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Sebastiano Curone, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo,
Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Villanova d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bagnolo, Baldissero d'Alba, Bagnasco, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Canale d'Alba, Caraglio, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castellar, Castino, Cerretto Langhe, Ceva, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marsaglia, Martignana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Pagno, Paroldo, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priero, Priocca, Priola, Pruneto, Rifreddo, Roascio, Revello, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Salmour, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Sanfront, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saluzzo, Saliceto, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo.
provincia di Torino:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Aglié, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone di Susa, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Cafasse, Caluso, Campiglione Fenile, Candia Canavese, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgné, Exilles, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Inverso Pinasca, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzé, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusiglié, Macello, Maglione, Marentino, Mattie, Mazzé, Meana di Susa, Mercenasco, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Montalto Dora, Montaldo Torinese, Montalenghe, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Piossasco, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piverone, Pomaretto, Pont Canavese, Porte, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Roletto, Romano Canavese, Rorà, Rubiana, Salassa, Salerano, Samone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Trana, Torino, Torre Canavese, Torre Pellice, Valperga, Vauda Canavese, Venaus, Verrua Savoia, Vestigné, Vialfré, Vidracco, Villarfocchiardo, Villar Dora, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Vische, Vistrorio.
provincia di Novara:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agrate Conturbia, Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavagno d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Landonia, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Pettenasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno;
provincia di Biella
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Dorzano, Lessona, Magnano, Masserano, Mottalciata, Quaregna, Roppolo, Salussola, Sostegno, Ternengo, Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone;
provincia di Verbano-Cusio-Ossola:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna;
provincia di Vercelli:
Alice Castello, Borgo d'Ale, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia;
2. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata
“Piemonte" Cortese;
“Piemonte" Cortese frizzante;
"Piemonte" Albarossa;
"Piemonte" Barbera;
"Piemonte" Barbera frizzante;
"Piemonte" Barbera passito,
"Piemonte" Dolcetto;
"Piemonte" Dolcetto frizzante;
"Piemonte" Grignolino;
"Piemonte" Bonarda,
"Piemonte" Bonaria frizzante,
dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano,
Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Ero, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare,
Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti,
Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze,
Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo,
Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico,
Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale,
Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo,
Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, , Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.
3 Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata
"Piemonte Freisa"
dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Ero, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato Molare,
Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili,
Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, , Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Monta' d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.
Provincia di Torino:
l'intero territorio dei comuni di:
Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Cinzano, Chieri, Marentino, Mombello torinese, Montaldo torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto torinese, Pino torinese, Riva presso Chieri, Sciolze.
4. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata
"Piemonte" Moscato,
"Piemonte" Moscato passito,
"Piemonte" Brachetto,
"Piemonte" Brachetto spumante"
dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:
"Piemonte" Moscato,
"Piemonte" Moscato passito
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano Terme, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vinchio d'Asti.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Alba, Borgomale Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.
"Piemonte" Brachetto,
"Piemonte" Brachetto spumante,
“Piemonte” Brachetto passito:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano Terme, Asti, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco
Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa
Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca
d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti,
Vinchio d'Asti.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Alba, Borgomale, Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare o pedemontana con terreni sabbiosi in presenza di scheletro o pianeggiante con terreni di origine morenica, sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 100 slm;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
Densità di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura:
a) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo:
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto,
non inferiore a 3.300;
forme di allevamento e sistemi di potatura: la controspalliera con potatura Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;
b) per le province di Biella, Novara, Torino, Vercelli e Verbano Cusio Ossola:
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto,
non inferiore a 2.500.
A tale limite minimo e' ammessa la deroga per i vigneti con forma d'allevamento a pergola; forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atte a non modificare in negativo la
qualità delle uve);
è vietata ogni pratica di forzatura;
è' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
"Piemonte" bianco: 14,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" bianco frizzante: 14,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" bianco passito: 14,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" rosso: 13,00 t/ha,10,00% vol.;
"Piemonte" rosso frizzante: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" rosso spumante: 13,00 t/ha,10,00% vol.;
"Piemonte" rosso passito: 13,00 t/ha,10,00% vol.;
"Piemonte" rosato: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" rosato frizzante: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" rosato spumante: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" spumante: 11,00 t/ha, 9,5% vol.;
"Piemonte" Pinot bianco spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Pinot grigio spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Pinot nero spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Pinot spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Pinot Chardonnay spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Albarossa: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;
"Piemonte" Barbera: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Piemonte" Barbera frizzante: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Piemonte" Barbera passito: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Piemonte" Dolcetto: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" Dolcetto frizzante: 11,00 t/ha, 10,00 vol.;
"Piemonte" Freisa: 9,50 t/ha, 10,50% vol.;
"Piemonte" Grignolino: 9,50 t/ha, 10,50% vol.;
"Piemonte" Bonarda: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" Bonarda frizzante: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" Cabernet Sauvignon: 11,00 t/ha, 10,5% vol.;
"Piemonte" Merlot: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Piemonte" Pinot nero: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Piemonte" Syrah: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Piemonte" Cortese: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Cortese frizzante: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Cortese spumante: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Chardonnay: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Chardonnay frizzante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Chardonnay spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Piemonte" Sauvignon: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" Brachetto: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" Brachetto spumante: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" Brachetto passito: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" Moscato: 11,50 t/ha, 10,00% vol.;
"Piemonte" Moscato passito: 11,50 t/ha, 10,00% vol.
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<!--[endif]-->
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima di cui al presente articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro rivendicabili inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato; In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario Vitivinicolo di nuovi impianti che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini a D.O.C. "Piemonte" devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
"Piemonte" bianco: 70%, 98,00 hl/ha;
"Piemonte" bianco frizzante: 70%, 98,00 hl/ha;
"Piemonte" bianco passito: 50%, 70,00 hl/ha;
"Piemonte" rosso: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" rosso frizzante: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" rosso spumante: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" rosso passito: 50%, 65,00 hl/ha;
"Piemonte" rosato: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" rosato frizzante: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" rosato spumante: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" spumante: 70%. 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Pinot bianco spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Pinot grigio spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Pinot nero spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Pinot spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Albarossa: 70%, 63,00 hl/ha;
"Piemonte" Barbera: 70%, 84,00 hl/ha;
"Piemonte" Barbera frizzante: 70%, 84,00 hl/ha;
"Piemonte" Barbera passito: 50%, 60,00 hl/ha;
"Piemonte" Dolcetto: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Dolcetto frizzante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Freisa: 70%, 66,50 hl/ha;
"Piemonte" Grignolino: 70%, 66,50 hl/ha;
"Piemonte" Bonarda: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Bonarda frizzante:70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Cabernet Sauvignon: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Merlot, %, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Pinot nero: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Syrah: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Cortese: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" Cortese frizzante: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" Cortese spumante: 70%, 91,00 hl/ha;
"Piemonte" Chardonnay: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Chardonnay frizzante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Chardonnay spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Sauvignon: 70%, 77,00 hl/ha;
"Piemonte" Brachetto: 70%, 63,00 hl/ha;
"Piemonte" Brachetto spumante: 70%, 63,00 hl/ha;
"Piemonte" Brachetto passito: 50%, 45,00 hl/ha;
"Piemonte" Moscato: 75%, 86,25 hl/ha;
"Piemonte" Moscato passito: 50%, 57,50 hl/ha.
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<!--[endif]-->
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non otre il 75% per tutti i vini, tranne il passito che non può superare il 55%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti, di cui al presente disciplinare deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
4. I vini a denominazione di origine “Piemonte” nelle tipologie passito devono essere ottenuti con l’appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente.
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino) le uve al termine dell’appassimento, devono avere
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 13,00% vol (o 217 grammi di zucchero/litro).
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite) le uve al termine dell’appassimento, devono avere
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 16,00% vol (o 272 grammi di zucchero/litro).
Per il vino a denominazione di origine controllata “Piemonte” passito (categoria: vino di uve stramature) le uve al termine dell’appassimento, devono avere
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 15,00% vol (o 266 grammi di zucchero/litro).
Per i vini a denominazione di origine controllata “Piemonte” nelle tipologie passito non è consentito l’arricchimento.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:
Piemonte Moscato passito:
12 mesi,
a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve;
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Piemonte Brachetto passito:
12 mesi,
a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve;
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Piemonte Albarossa:
12 mesi,
a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
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Piemonte Freisa:
4 mesi,
a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Piemonte rosso passito:
3 mesi
a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve;
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Piemonte bianco passito:
3 mesi
a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve;
Piemonte Barbera passito:
3 mesi
a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla produzione delle uve;
Per le tipologie “Piemonte” passito durante il periodo di invecchiamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
6. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Piemonte" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
7. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Piemonte" i vini la cui zona di produzione ricade interamente nella delimitazione di cui al precedente art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
7. La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC “Piemonte” gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela della DOCG di provenienza e sentite le
Organizzazioni di categoria.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui agli articoli 1 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Piemonte bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: secco, fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
Piemonte bianco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
Piemonte bianco passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite):
colore: giallo dorato, tendente all’ambrato più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Piemonte bianco passito (categoria: vino di uve stramature):
colore: giallo dorato, tendente all’ambrato più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Piemonte bianco passito (categoria: vino):
colore: giallo paglierino più o meno carico con eventuali tendenze al giallo dorato;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca bianca:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
Piemonte frizzante con specificazione di due vitigni a bacca bianca:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Piemonte rosso:
colore: rosso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Piemonte rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
profumo: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Piemonte rosso spumante,
Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca nera spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: rosso;
profumo: caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: armonico, morbido, da pas dosé a demi-sec;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Piemonte rosso passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite):
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
Piemonte rosso passito (categoria: vino di uve stramature):
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
Piemonte rosso passito (categoria: vino):
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
Piemonte con specificazione di due vitigni a bacca nera:
colore: rosso;
profumo: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Piemonte frizzante con specificazione di due vitigni a bacca nera:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
profumo: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Piemonte rosato:
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.
Piemonte rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: fresco, asciutto o abboccato, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l
Piemonte rosato spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: da rosato chiaro a cerasuolo più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: armonico, morbido, da pas dosé a demi-sec;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;
"Piemonte" spumante:
"Piemonte" Pinot nero spumante:
"Piemonte" Pinot grigio spumante:
"Piemonte" Pinot bianco spumante:
"Piemonte" Pinot spumante:
"Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante:
"Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante:
“Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca bianca spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico, da pas dosé a demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Piemonte" Pinot nero spumante rosato;
"Piemonte" Pinot spumante rosato;
"Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante rosato;
"Piemonte" Pinot-Chardonnay spumante rosato;
spuma: fine, persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico, da pas dosé a demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Piemonte" Albarossa
colore: rosso rubino carico;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% Vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l
acidità totale massima: 7,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
"Piemonte" Barbera:
colore: rosso più o meno intenso;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4.50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
"Piemonte" Barbera frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso più o meno intenso;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4.50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
“Piemonte” Barbera passito (categoria: vino ottenuto da uve appassite):
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
“Piemonte” Barbera passito (categoria: vino di uve stramature):
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
“Piemonte” Barbera passito (categoria: vino):
colore: rosso rubino, più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: armonico, morbido, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
“Piemonte” Dolcetto:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l
"Piemonte" Dolcetto frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l
"Piemonte" Freisa:
colore: rosso rubino con tendenza a leggero granato quando invecchia;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, con l'invecchiamento più armonico e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 23,00 gr/l
"Piemonte" Grignolino:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: asciutto o abboccato, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Piemonte" Bonarda:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Piemonte" Bonarda frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, gradevole;
sapore: asciutto, o abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Piemonte" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, tenue, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Piemonte" Merlot:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, tenue, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Piemonte" Pinot nero:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
profumo: caratteristico, ampio, delicato;
sapore: asciutto o abboccato, di buon corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Piemonte" Syrah:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, delicato, lievemente speziato;
sapore: asciutto, o abboccato, di buon corpo, armonico, lievemente tannico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Piemonte" Cortese:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, secco o abboccato, piacevole, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Piemonte" Cortese frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, secco o abboccato, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Piemonte" Cortese spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco, piacevole, da pas dose' a demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Piemonte" Chardonnay:
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Piemonte" Chardonnay frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore:giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
profumo:leggero, profumo caratteristico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Piemonte" Chardonnay spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;
profumo: leggero, profumo caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, armonico, da pas dose' a demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Piemonte" Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, fresco, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Piemonte" Brachetto:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
profumo: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, più o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte" Brachetto all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,50 bar.
"Piemonte" Brachetto spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
profumo: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, più o meno dolce;
spuma: fine, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 6,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Piemonte" Brachetto passito (Categoria: vino ottenuto da uve appassite):
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
profumo: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, più o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Piemonte" Brachetto passito (Categoria: vino di uve stramature):
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al rosato;
profumo: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Piemonte" Moscato:
colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;
profumo: profumo caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, dall'aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 7,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,50 bar.
"Piemonte" Moscato passito (Categoria: vino ottenuto da uve appassite):
colore: giallo dorato, tendente all'ambrato più o meno intenso;
profumo: intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, armonico, morbido, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 16,00% vol.:
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Piemonte" Moscato passito (Categoria: vino di uve stramature):
colore: giallo dorato, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
profumo: profumo intenso, complesso, sentore muschiato caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, armonico, morbido, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il profumo ed il sapore dei vini può evidenziare lieve sentore di legno.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Piemonte", con l'esclusione dei vini spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e nazionali riferite agli spumanti, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
2. E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3, nonché l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
4. Per i vini di cui all'art. 1 la designazione "Piemonte" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata" dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa ai vitigni o al colore o alla qualificazione specifica “vigneti di montagna”; tali specificazioni dovranno essere
altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Piemonte", senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.
4bis. I vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna" devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti posti nei comuni riportati all'allegato 1 alla lettera a), ed aventi le caratteristiche orografiche indicate nello stesso allegato 1 lettera b) .
5. Nella etichettatura dei vini
"Piemonte" rosso,
"Piemonte" rosato,
"Piemonte" bianco,
"Piemonte" rosso frizzante,
"Piemonte" rosato frizzante,
"Piemonte" bianco frizzante,
"Piemonte" con qualificazione specifica “vigneti di montagna”, e' consentita la descrizione della base ampelografica, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia.
6. In sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero, è ammesso il sinonimo Pinot.
7. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte" con le specificazioni
"Pinot - Chardonnay" e "Chardonnay - Pinot"
può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive varietà iscritti agli albi del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo.
8. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Piemonte” spumante rosato, è consentito utilizzare anche i termini “rosa” o “rosé”.
9. I vini rossi, ad esclusione degli aromatici, atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata "Piemonte" di cui all'art.1, possono utilizzare in etichetta la dicitura "Novello", secondo la vigente normativa per i vini Novelli.
10. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.1 , con l'esclusione delle tipologie spumanti e frizzanti e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
11. Il vino a DOC "Piemonte" Moscato deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo non a fungo.
Articolo 8.
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi, limitatamente alle tipologie:
"Piemonte" rosso,
"Piemonte" rosso frizzante,
"Piemonte" rosso passito,
"Piemonte" rosato,
"Piemonte" rosato frizzante,
"Piemonte" bianco,
"Piemonte" bianco frizzante,
"Piemonte" bianco passito,
"Piemonte" con qualificazione specifica “vigneti di montagna”,
"Piemonte" Chardonnay,
"Piemonte" Chardonnay frizzante,
"Piemonte" Cortese,
"Piemonte" Cortese frizzante,
"Piemonte" Sauvignon,
"Piemonte" Barbera,
"Piemonte" Barbera frizzante,
"Piemonte" Barbera passito,
"Piemonte" Bonarda,
"Piemonte" Bonarda frizzante,
"Piemonte" Grignolino,
"Piemonte" Dolcetto,
"Piemonte" Dolcetto frizzante,
"Piemonte" Freisa,
"Piemonte" Cabernet Sauvignon,
"Piemonte" Merlot,
"Piemonte" Pinot nero,
"Piemonte" Syrah,
i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri.
Qualora tali contenitori siano compatibili con le tipologie spumante e frizzante, saranno utilizzabili anche per tali tipologie.
2. Per il vino “Piemonte Albarossa” le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 Cl, con specifica esclusione della capacità pari a 200 Cl e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacità consentita dalla norma.
3. Per tutti i vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) A)Informazioni sulla zona geografica
Il Piemonte è una regione delimitata a Nord e ad Ovest dalle dorsali della catena alpina, a Sud dalle dorsali dell’Appennino ligure, poco distanti dal Mar Mediterraneo; non ha confini naturali verso est salvo per alcuni tratti il fiume Po che, avendo le sorgenti nel Piemonte sudoccidentale, forma la maggiore pianura italiana. La catena alpina offre protezione dalle correnti nordoccidentali rendendo il Piemonte la regione meno piovosa del Nord Italia (a eccezione della piccola Valle d’Aosta).
La Denominazione Piemonte ha offerto ai produttori del territorio la possibilità di sviluppare nuove linee di prodotti di qualità, tutelati e controllati.
Questa denominazione favorisce una migliore diversificazione produttiva, consolidando l’economia di vaste aree collinari piemontesi:
i vini sono il frutto di una grande tradizione viticola abbinata alla sapiente innovazione enologica. Il Piemonte possiede un vasto patrimonio di vitigni autoctoni, in prevalenza a bacca nera, i più importanti dei quali entrano a far parte della denominazione Piemonte qualora presenti nella misura di almeno l’85%.
B)Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
La DOC Piemonte abbraccia tutta la viticoltura piemontese, che è localizzata per circa il 90% nella fascia collinare a sud del Po, un territorio geologicamente corrispondente al bacino terziario piemontese con suoli di origine terziaria da sedimenti marini, quindi alcalini e calcarei (da ovest verso est Roero, Langhe, Roero, Monferrato, Colli tortonesi), attraversata dal 45esimo parallelo perciò al centro della zona temperata; per la restante parte la viticoltura è localizzata nella striscia prealpina che a ovest e a nord della regione si frappone tra la montagna e la pianura padana. Qui vi sono suoli diversi, in prevalenza scistosi e morenici. Non vi è viticoltura nelle pianure centrali, che presentano terreni non idonei.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La viticoltura è praticata in Piemonte da epoca romana e a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo il Piemonte era la prima regione italiana per la produzione di vino. La D.O.C. Piemonte offre tradizionalmente una notevole varietà di tipologie attraverso la numerosità dei vitigni per la maggior parte autoctoni, i quali permettono di variegare molto la gamma dei suoi vini e di rappresentare pienamente una così vasta area di produzione.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l
Via Piave 24 Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
Piazza Roma 10 - Asti
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,
conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
Allegato
Utilizzo qualificazione "Vigneti di montagna".
A) Zona di Produzione
Le uve per l'ottenimento dei vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna"', devono essere prodotte nei comuni sotto indicati:
Provincia di Alessandria:
Albera Ligure, Arquata Scrivia, Avolasca, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cantalupo Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d'Erro, Cavatore, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Pozzol Groppo, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia, Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera.
Provincia di Asti:
Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
Provincia di Biella:
Cerreto Castello, Cossato, Curino, Lessona, Magnano, Quaregna, Sostegno, Ternengo, Valdegno, Vigliano Biellese, Zimone.
Provincia di Cuneo:
Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Caraglio, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Ceva, Ciglié, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Dronero, Envie, Feisoglio, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Magliano Alpi, Marsaglia, Martiniana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monesiglio, Montaldo di Mondovi', Murazzano, Niella Belbo, Pagno, Paroldo, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Priero, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovi', Sanfront, Scagnello, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina, Verzuolo, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo.
Provincia di Novara:
Nebbiuno.
Provincia di Torino:
Almese, Avigliana, Bibiana, Borgiallo, Borgone Susa, Bricherasio, Bruzolo, Cantalupa, Carema, Caselette, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chianocco, Chiesanuova, Chiomonte, Colleretto Castelnuovo, Condove, Cumiana, Cuorgne', Exilles, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Giaveno, Gravere, Levone, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Meana di Susa, Mompantero, Nomaglio, Perosa Argentina, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Pomaretto, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Reano, Rivara, Roletto, Rubiana, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Settimo Vittone, Susa, Tavagnasco, Trana, Valperga, Venaus, Vidracco, Villar Dora, Villar Pellice, Vistrosio.
Verbano Cusio Ossola:
Brovello-Carpugnino, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Montecrestese, Pieve Vergonte, Trontano.
B) caratteristiche dei vigneti
I vigneti destinati alla produzione dei vini che riportano in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna" devono rispettare altitudine pari o superiore ai 500 m s.m.l.,
con riferimento al dato medio del vigneto, e almeno una delle seguenti condizioni:
pendenza pari o superiore al 30% con riferimento al dato medio del vigneto;
impianto realizzato con sistemazioni a gradoni o terrazze.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
TERRE ALFIERI
DOC
Decreto 04 settembre 2009
Rettificato D.D. 8 Ottobre 2009
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata “Terre Alfieri ” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Terre Alfieri” Arneis
“ Terre Alfieri” Nebbiolo.
Articolo 2
Base ampelografica
1.La denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri ” Arneis e’ riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica :
vitigno Arneis dall’85% al 100%;
possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15%.
2. La denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri ” Nebbiolo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo dall’85% al 100%;
possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a denominazione d'origine controllata “Terre Alfieri” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano , San Martino Alfieri, Tigliole
in provincia di Asti
e parte dei comuni di
Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca
in provincia di Cuneo
di seguito delimitati:
partendo dall’intersezione del confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i comuni di san Damiano- Govone e Priocca in localita bricco Genepreto del comune di Govone si segue a sud est la strada per località Montebertola fino all’intersezione con la strada comunale Craviano, prosegue ad est della stessa fino al cimitero di Govone.
Prosegue a sud est della strada Provinciale Govone Priocca passando la località San Pietro di Govone e seguendo a sud/sud est la strada fino all’incrocio con la Provinciale n. 2 ex 231 già in territorio di Priocca. Segue a sud della stessa fino all’incrocio con via Pirio fino ad immettersi sempre a sud est in località Madonnina sulla strada Provinciale
Priocca/Magliano Alfieri.
Prosegue la stessa fino in località San Bernardo già in territorio di Magliano Alfieri , continua a sud ovest della provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano fino alla località San Michele del comune di Castellinaldo ed all’intersezione della strada Comunale Leschea , prosegue sempre a sud est fino alla Strada comunale del cimitero fino alla località Santa Maria in prossimità della chiesa (quota 196) in territorio del comune di Magliano Alfieri.
Si prosegue a sud est per la strada detta della Moisa e seguendola a sud di essa fino all’abitato di borgata San Pietro (quota 214) prosegue fino alla località San Carlo della Serra e fino al confine con il comune di Castagnito , segue ad est il confine stesso fino all’intersezione della strada statale Asti/Alba n. 231, prosegue a nord ovest della stessa in direzione Asti fino ad intersecare il Fiume Tanaro in territorio di Govone , segue a nord dello stesso fiume fino al confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i territori di Govone e San Martino Alfieri .
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
altitudine: non inferiore a 130 m. s.l.m. e non superiore a 350 m. s.l.m. ;
esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.
forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzino produzioni di qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
"Terre Alfieri” Arneis: 10,00 t/ha, 11,00% Vol.;
"Terre Alfieri” Nebbiolo: 8,50 t/ha, 12,00% Vol.;
La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine " Terre Alfieri " con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale , ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:
" Terre Alfieri” Arneis: 9,00 t/ha, 11,50% Vol.;
" Terre Alfieri” Nebbiolo: 7,50 t/ha, 12,50% Vol.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:
"Terre Alfieri” Arneis:
al terzo anno di impianto: 5,40 t/ha;
al quarto anno di impianto: 6,30 t/ha;
al quinto anno di impianto: 7,20 t/ha;
al sesto anno di impianto: 8,10 t/ha;
al settimo anno di impianto: 9,00 t/ha.
“Terre Alfieri” Nebbiolo:
al terzo anno di impianto: 4,50 t/ha;
al quarto anno di impianto: 5,25 t/ha;
al quinto anno di impianto: 6,00 t/ha;
al sesto anno di impianto: 6,75 t/ha;
al settimo anno di impianto: 7,50 t/ha.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello previsto del presente disciplinare in rapporto alle necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato .
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3 .
Tuttavia dette operazioni possono essere effettuate nell’ambito del territorio amministrativo delle Province di Asti e Cuneo.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
" Terre Alfieri” Arneis: 70%, 7.000 litri/ha;
“ Terre Alfieri” Nebbiolo: 70%, 5.950 litri/ha.
La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere :
" Terre Alfieri” Arneis: 70%, 6.300 litri/ha;
“ Terre Alfieri” Nebbiolo: 70%, 5.250 litri/ha.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:
" Terre Alfieri” Arneis:
al terzo anno di impianto: 3.780 l/ha;
al quarto anno di impianto: 4.410 l/ha;
al quinto anno di impianto: 5.040 l/ha;
al sesto anno di impianto: 5.670 l/ha;
al settimo anno di impianto: 6.300 l/ha.
“ Terre Alfieri” Nebbiolo:
al terzo anno di impianto: 3.150 l/ha;
al quarto anno di impianto: 3.675 l/ha;
al quinto anno di impianto: 4.200 l/ha;
al sesto anno di impianto: 4.725 l/ha;
al settimo anno di impianto: 5.250 l/ha.
La resa massima dell’uva in vino a DOC “Terre Alfieri” non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza, fino al limite massimo del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento secondo le norme vigenti.
Non è ammesso l’arricchimento per le tipologie che intendano fregiarsi della menzione “Vigna”.
4. I vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento, facoltativamente anche in contenitori di legno, della durata
di mesi 4
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.
5. Per il vino “Terre Alfieri” Arneis la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Monferrato” Bianco per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e verso la denominazione di origine controllata “Langhe” Arneis per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo.
6. Per il vino “Terre Alfieri” Nebbiolo la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Monferrato” Rosso per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e verso la denominazione di origine controllata “Langhe” Nebbiolo per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
" Terre Alfieri” Arneis:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati ;
profumo: delicato, fragrante talvolta floreale;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
" Terre Alfieri” Nebbiolo:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento ;
profumo: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola ;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
2. Il vino “Terre Alfieri” con la menzione aggiuntiva “vigna” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Terre Alfieri” Arneis:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati ;
profumo: delicato, fragrante talvolta floreale;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Terre Alfieri” Nebbiolo:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento ;
profumo: profumo caratteristico, delicato con sentore di viola ;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00 % Vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri”, in relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, possono rilevare al sapore sentore di legno.
3. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” é vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, che non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Eventuali marchi privati, coincidenti con la denominazione di origine “Terre Alfieri”, possono continuare ad essere utilizzati e rinnovati, purchè depositati, registrati oppure siano stati acquisiti con l’uso sul territorio antecedentemente alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine .
4. Nella designazione del vino “Terre Alfieri”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati
e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri dello stesso colore e di dimensioni non superiori al 50% di quelli usati per la denominazione di origine;
5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.
6. Nell’etichettatura dei vini di cui all’ art.1, la denominazione "Terre Alfieri", immediatamente seguita dalla menzione specifica tradizionale “Denominazione di Origine Controllata”, dovrà sempre precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno e all’eventuale menzione vigna.
La predetta indicazione di vitigno deve essere riportata in caratteri di uguale colore e di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Terre Alfieri".
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl .
2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale , di capacità consentita dalle vigenti leggi; non si consente l’utilizzo delle seguenti capacità: 18,7 cl e 200 cl..
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
La denominazione Terre Alfieri interessa la superficie vitata DOC del territorio politico amministrativo denominato Comunità collinare “Colline Alfieri”, composto dall’unione di sette Comuni in provincia di Asti, e del territorio politico amministrativo denominato Unione dei Comuni “Roero fra Tanaro a Castelli”, composto da quattro Comuni in provincia di Cuneo, facenti parte della ben più ampia Comunità collinare del Roero, composta da 22 Comuni
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Presente da tempo immemore nelle vigne del territorio in piccole quantità, è stato preservato dalla scomparsa grazie alla caparbietà ed all’intelligenza di vignaioli che hanno regalato alle nuove generazioni un pezzo di storia locale, che quasi stride nell’epoca della globalizzazione dove i vigneti impiantati ad Arneis sono risorti in territorio altamente vocato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’area viticola interessata dalla denominazione rappresenta un valore ampio e importante della tradizione e cultura contadina astigiana, che ha permesso oggi di disporre di un vitigno tradizionale, che raccoglie i favori del mercato.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Via Emanuele Filiberto, 3
12100 Cuneo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti
Piazza Medici, 8
14100 Asti
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo e Asti per i comuni di produzione siti nelle rispettive province sono l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.