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ASSISI D.O.C.

COLLI ALTOTIBERINI D.O.C.

COLLI DEL TRASIMENO D.O.C.

COLLI MARTANI D.O.C.

COLLI PERUGINI D.O.C.

SPOLETO D.O.C.

TODI D.O.C.

VIGNETI SAN NICOLO ASSISI

VIGNETI SAN NICOLÓ ASSISI

ASSISI

D.O.C.

Decreto 26 luglio 2005

Modifica Decreto 26 maggio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

«Assisi» Bianco;

«Assisi» Grechetto;

«Assisi» Rosso, Rosato e Novello;

«Assisi» Cabernet Sauvignon;

«Assisi» Cabernet Sauvignon riserva;

«Assisi» Merlot;

«Assisi» Merlot riserva;

«Assisi» Pinot nero;

«Assisi» Pinot nero riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Assisi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Assisi» Bianco:

Trebbiano dal 50% al 70%; Grechetto 10% minimo.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

«Assisi» Grechetto:

Grechetto minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

«Assisi» rosso, rosato e novello:

Sangiovese dal 50% al 70%; Merlot dal 10% al 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

«Assisi» Cabernet sauvignon (anche nella tipologia riserva):

Cabernet sauvignon minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale, nella misura massima del 15%.

 

«Assisi» Merlot (anche nella tipologia riserva)

Merlot minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

«Assisi» Pinot nero (anche nella tipologia riserva)

Pinot nero minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

L'area di produzione dei vini D.O.C. «Assisi» comprende parte dei territori comunali di:

Assisi. Perugia e Spello,

in provincia di Perugia.

L'area del vino D.O.C. è così delimitata:

A iniziare da Pianello q. 229 s.l.m. in direzione ovest fino a loc. Colonnetta q. 234 quindi continuando per la stessa strada si passano le q. 252 e 262, al bivio si continua sulla destra passando Osteria q. 254 e 248.

Passato il bivio per Piccione si lascia sulla destra il podere Ravagliano e q. 247 fino al ponte di Rio Piccolo, quindi si scende lungo il corso del Rio attraversando il pod. Passolacasa q. 226 fino ad incrociare la strada che conduce a Osteria q. 279 lungo la str. Fabrianese.

Si continua lungo la stessa strada passando il pod. Capeneto, la Maestà, al bivio si segue la direzione S. Egidio fino all'incrocio con la strada in terra che conduce a Ginestrella Vecchia.

Presa la strada in terra si prosegue verso valle passando q. 215 fino al Fosso Richiavo.

Si segue il corso dell'acqua passando le q. 203, 201, 198, fino al pod. Casella e all'incrocio, quindi si segue la strada a sinistra che costeggia il podere dell'Ospedale e q. 199, si risale in direzione casa Palombaro e S. Egidio, q. 248. All'incrocio si segue la strada asfaltata verso destra, q. 228, pod. Fonte fino al Fosso Macara q. 207. Quindi, a sinistra, si risale il corso del fosso, q. 209. Al bivio si gira a destra q. 211, si passa c. Bacchi, q. 210. Si costeggia la Cagnola fino a raggiungere il confine amministrativo del comune di Assisi.

Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a sud passando tra il comune di Bastia e la fraz. S. Maria d. Angeli attraverso Pozzo Morto, Case Sergiacomi, Maestà di Verna e si prosegue lungo il confine amministrativo dei comuni di Assisi e Bastia in direzione Costano, Fonte S. Francesco, quindi sempre lungo il confine amministrativo in direzione Tor d'Andrea attraversando il canale del Casino in direzione casa Uccelli, casa Franchi, attraversando il torrente Ose, q. 186, casa Angelini, casa Marini, q. 187, pod. Spoletini, pod. Panbuffetti in loc. Fornace q. 188.

Quindi si entra nel comune di Spello risalendo il torrente Ose, si attraversa la strada per Cannara e si prosegue fino al Molinaccio, q. 191 e l'incrocio con la strada per Limiti, quindi proseguendo in questa direzione si passa q. 192 e q. 193. Si attraversa la strada per Spello e si prosegue in direzione F. te Zucca, q. 196 e q. 197 dove a destra si prosegue per q. 199 e C. della Botte q. 199 e q. 202 e Scuola. Quindi si prosegue in direzione C.na Piermarini, q. 205, q. 204, torrente Chiona, fino al confine amministrativo con il comune di Foligno, q. 208.

Si risale il t. Chiona lungo il confine amministrativo tra Spello e Foligno fino ad incrociare la ferrovia, q. 227, quindi si prosegue la via ferrata in direzione est per poi risalire nuovamente il confine di comune con Foligno, q. 229, q. 233, c. Antonelli q. 248, q. 342 e S. Caterina in direzione S. Lorenzo Vecchio.

Percorrendo ancora verso nord il confine amministrativo tra Spello e Foligno si passa q. 510, q. 410, q. 522 c. Maricolle, q. 498, q. 578, q. 580, M. Ciano, Caprareccia, q. 624 in prossimità di F. te Ornello q. 703, q. 694, M. Cupacci, q. 791, c. Ruozzi. Si prosegue percorrendo il confine amministrativo del c. di Spello con quello di Valtopina, q. 785, Monte Pasano, q. 789, q. 588 e discendendo il f.so delle Santelle, q. 515, q. 488, q. 468, q. 452, q. 444 fino all'innesto con il f.so dell'Anna.

Si risale il fosso dell'Anna limmo ad entrare nel comune di Assisi, percorrendo il confine amministrativo di questo comune con quello di Valtopina, M. di Pollo, q. 461, Castel Vecchio, q. 491. Lasciando Notiano a sinistra si prosegue passando q. 583, q. 526, q. 586 sempre lungo il confine di comune che passa tra il Falcione e c.le Garofano, q. 589, 531, q. 505 in prossimità del Rio.

Si risale il confine di Assisi lungo il Rio lasciando le Silve sulla sinistra, q. 678, q. 715, si prosegue lasciando c. Selvalonga a destra, si risale ancora il confine comunale q. 899, q. 889, c. il Monte q. 827 q. 800, q. 770, q. 763, Bandita Cilleni, q. 771.

Si lascia il confine comunale e si prosegue lungo la strada per c. Canonica, q. 795, q. 781, c. il Colle, c. M. Sabatini, Maestà, q. 769, q. 775, c. Papa, q. 792, c. Margheritella, c.se Montecchiello Catecuccio, q. 790.

Sulla strada provinciale si prosegue in direzione Morano fino ad incontrare nuovamente il confine amministrativo di Assisi il quale viene percorso passando per M. Mazzolo dove si prosegue a sinistra passando per q. 611, q. 594, q. 735, q. 703 lasciando c. Italiani sulla destra, q. 667, q. 665, q. 641. Le Casaccie, q. 622.

Si prosegue lungo la strada comunale c. Cesola, q. 592. Percorrendo ancora il confine amministrativo del comune di Assisi con quello di Valfabbrica in direzione sud, si passa q. 416. La Casella, q. 350, La Badia, q. 390.

Sempre lungo il confine comunale di Assisi, si percorre per un tratto la strada che proviene da Valfabbrica, q. 421, q. 555, si attraversa il f.so di Capannaccio, q. 375, La Casicola, e si prosegue lungo il confine comunale in direzione Casella II, q. 614. Quindi, ancora lungo il confine di comune, si discende il f.so Scuro, c. Palazzetta II, q. 417 e si attraversa il podere dei pini, si discende il fosso fino al fiume Chiascio discendendo su questo fino alla fraz. Pianello da cui è iniziata la descrizione analitica dei confini dell'area indicata.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Assisi» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i terreni di favorevole esposizione rientranti nella fascia collinare e pedocollinare, compresa tra i 180 m e 750 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3000 ceppi per ettaro.

E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ed i titoli alcolimetrici volumici naturali minimi delle uve alla vendemmia devono essere i seguenti:

"Assisi" bianco;

resa uva 12,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 84,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min.10,50% vol.;

"Assisi" Grechetto;

resa uva 8,50 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 59,50 hl/ha:

 per ettaro; titolo alcol. naturale min.11,00% vol.;

"Assisi" rosato:

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad  70,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min.11,00% vol.;

"Assisi" novello:

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad  70,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min. 11,00% vol.;

"Assisi" rosso;

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 70,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min.11,50% vol.;

"Assisi" Cabernet sauvignon:

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 70,00 hl/ha;

titolo alcol. Naturale min.12,00% vol.;

"Assisi" Cabernet sauvignon riserva:

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 70,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min.12,50% vol.;

"Assisi" Merlot;

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 70,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min.12,00% vol.;

"Assisi" Merlot riserva:

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 70,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min.12,50% vol.;

"Assisi" Pinot nero:

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 70,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min.12,00% vol.;

"Assisi" Pinot nero riserva:

resa uva 10,00 t/ha, con resa massima in vino del 70%, corrispondenti ad 70,00 hl/ha;

titolo alcol. naturale min.12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione totale non superi il 20% dei limiti medesimi.

Fermo restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa in vino superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre al 75%, decade il diritto della denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate internamente al territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.

E' consentito che dette operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi da parte di ditte che ne facciano richiesta e che dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del decreto di riconoscimento D.O.C. «Assisi» hanno effettuato le dette operazioni nelle cantine interessate.

L'imbottigliamento deve essere effettuato all'interno della provincia di Perugia.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli ed a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata «Assisi», rosso con l'indicazione del vitigno Cabernet Sauvignon o Merlot o Pinot nero, se sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a

24 mesi,

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve,

di cui almeno 12 mesi in botte di legno

e 3 mesi di affinamento in bottiglia,

può portare la qualificazione «riserva».

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Assisi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Assisi» bianco:

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Assisi» Grechetto:

colore: giallo paglierino, tenue:

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo. fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Assisi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità' totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Assisi» novello:

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

profumo: fruttato persistente;

sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Assisi» rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico, profumato;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Assisi» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto. corposo, armonico, intenso, persistente e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Assisi» Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Assisi» Merlot:

colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi violacei;

profumo: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto. di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Assisi» Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso, talvolta con lievi riflessi tendenti al granato;

profumo: caratteristico, profumato, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Assisi» Pinot nero:

colore: rosso granato tendente al porpora;

profumo: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Assisi» Pinot nero riserva:

colore: rosso granato tendente al porpora;

profumo: caratteristico di vitigno, intenso, persistente;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata «Assisi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato», e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

La capacità dei contenitori in vetro dei vini "Assisi" posti in commercio è compresa tra lo 0,187 e 3 litri.

Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Per il vino atto a fregiarsi della menzione "riserva" è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte Centrale della Regione Umbria, in Provincia di Perugia, e comprende un territorio di media collina, situato alle falde del Monte Subasio.

L'area di produzione dei vini D.O.C. «Assisi» comprende parte dei territori comunali di Assisi. Perugia e Spello.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 180 e i 750 m s.l.m. comprese le zone acclivi tipicamente collinari ed anche lacune zone pianeggianti: l’esposizione generale è comunque orientata verso ovest sud-ovest.

Rispetto alla media del secolo di 897,54 mm, l’ultimo decennio (1991-2010) ha fatto registrare un aumento medio delle precipitazioni annuali (937,1mm) determinato da un incremento delle precipitazioni registrate soprattutto nel periodo invernale.

Nell’analisi decennale della stagione primaverile emerge che la piovosità rimane sostanzialmente costante cosi come la stagione estiva con un leggero aumento medio delle precipitazioni dell’ultimo decennio (168,15 mm rispetto alla media del secolo di 162,66 mm) mentre per quella autunnale una leggera flessione (295,82mm rispetto alla media del secolo di 297,45mm). L’ultimo decennio invernale 2001/2010, con 254mm di media, risulta più piovoso di 35mm rispetto alla media del secolo.

In particolare il 2010 è risultato uno degli anni più piovosi del secolo con punte di precipitazione cumulata di 1300mm di pioggia mentre i primi mesi del 2011 sono stati caratterizzati da una scarsità di pioggia soprattutto nei mesi estivi.

Per quanto riguarda il quadro termico, l’andamento degli ultimi anni è da ritenersi abbastanza in linea con le medie stagionali.

Durante l’inverno (mesi di dicembre-gennaio-febbraio) la temperatura media dei valori minimi si attesta intorno ai 3,2°C, un valore leggermente superiore rispetto al dato storico di circa 0,5°C. il fenomeno può essere collegato anche all’aumento della piovosità del periodo che ha determinato una maggiore copertura nuvolosa che ha limitato il raffreddamento notturno.

Il periodo primaverile (marzo-aprile-maggio) negli ultimi anni si attesta su valori constanti senza particolari variazioni con una temperatura media di 13,8°C.

La temperatura massima media negli ultimi 5 anni relativa al periodo estivo (31,46°C) e la temperatura media (24,0°C) confermano un leggero aumento rispetti ai valori storici registrati.

Questa unità è impostata prevalentemente su clastiti continentali (sabbie lacustri e detriti di falda) ma sono presenti anche affioramenti di travertino e di litotipi marnoso-arenacei. In funzione di ciò, le pendenze oscillano dal 5 al 15%.

Trattandosi in massima parte di substrati fortemente permeabili e friabili, la pedogenesi ha prodotto suoli profondi e a medio grado di evoluzione (con il classico orizzonte B di alterazione) ma, se da un lato l’erosione naturale è stata modesta per le basse pendenze, l’intensità del particolare uso agricolo ha spesso portato ad omogeneizzare i profili e ad innescare localmente processi di erosione accelerata.

I terreni con pendenze minori del 10% sono in parte profondi ed agevolmente meccanizzabili, in genere con abbondante scheletro. In tali terreni sono presenti vigneti in forma diffusa.

I terreni più acclivi, posti a quota inferiore a 750 m.s.l.m., sono collinari e pedemontani, fortemente ciottolosi e, nei casi limite, ad elevata pietrosità. Le colture più idonee sono vigneti ed oliveti.

In queste condizioni estreme la vite esprime al massimo le sue potenzialità produttive anche se con rese molto ridotte.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Assisi”.

Numerosi ritrovamenti archeologici testimoniano come la coltivazione della vite fosse molto diffusa fin dal tempo degli Etruschi, prima dell'arrivo dei Romani i quali, a loro volta, danno un forte impulso alla viticoltura locale. L'esperienza dei Romani non va perduta nel Medioevo: tutti gli statuti medievali citano infatti la vite.

Nello statuto del comune di Assisi nel 1459, il quinto libro "De damnis datis" contiene disposizioni miranti alla salvaguardia dei frutti della terra, in particolare della vite: provvedimenti molto rigorosi sono previsti per i ladri e per coloro che arrecano danni alla vigna, "guai a chi sarà trovato in possesso di uva senza avere viti!". La stessa vendemmia era regolamentata: non si poteva procedere alla vendemmia senza l'autorizzazione dell'autorità

comunale.

Molto interessante è anche l'indagine sugli antichi catasti assisani coevi allo statuto (1459-1668): dalla descrizione del territorio emerge come fosse diffusa la coltivazione della vite, la quale viene per lo più maritata ad un albero, solitamente l'olmo; poiché permette un maggiore sfruttamento del territorio, si può coltivare "sopra e sotto" come dicono i contadini. Altra fonte documentata è quella dei “registri del Danno Dato” (1443-1787) nei quali sono riportati tutti i contenziosi di natura agraria: l'autorità giudiziaria comunale per mezzo di appositi funzionari investigava e comminava le condanne previste dalle norme statutarie, ad esempio per il furto di "uva moscatello".

Infine come non menzionare il ritrovamento di un manoscritto nell'archivio notarile di Assisi datato 1598, un manuale facente parte di un libro di ricordi compilati dal notaio assisano Giovanni Maria Nuti.

Tra le varie istruzioni sull'agricoltura meritano un’attenzione particolare quelle relative alla vinificazione: si va dalle regole di igiene da osservare per tramutare il vino a come utilizzare le fecce, dalla pigiatura dell'uva nel torchio detto "vinaccio" all'utilizzo delle vinacce "buttandoce sopra l'acqua a discretione" per fare un vino di seconda qualità. Queste piccole note ci fanno comprendere quanta importanza e quanta diffusione abbia avuto la coltivazione della vite nel

territorio assisano nel corso dei secoli, mantenendo il ruolo di coltura principe del territorio, fino al riconoscimento della denominazione di origine avvenuta con Decreto del Ministero delle Risorse Agricole del 5 Maggio 1997.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal presente disciplinare all’ art. 4;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le differenti tipologie, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori per la tipologia “Riserva”.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC Assisi è riferita a 8 tipologie di vino rosso (5 “di base”, e 3 “Riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano un buon tenore di acidità, il colore è rosso rubino sgargiante con unghia purpurea, che sfuma verso il rosso granato nei vini più invecchiati. In tutte le tipologie si riscontrano aromi floreali con note fruttate di ciliegie e lamponi, spezie dolci e cioccolato, tipici delle cultivar dei vitigni di base, che nei vini più invecchiati sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno.

Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, una buona struttura con un finale complesso e tannini gustosi.

D’ altro canto i vini bianchi sono incentrati sull’ uso dell’ uva autoctona Grechetto che conferisce al vino un caratteristico colore giallo paglierino dai riflessi verdolini, con profumi delicati di gelsomino, pesca bianca e mela. In bocca è caldo e morbido ed ancor più tipica è la nota minerale ed il finale mentolato e lievemente amarognolo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione, nel bacino produttivo dell’Assisi e l’esposizione ad ovest, sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti.

La fascia produttiva è puntualmente delimitata dal punto di vista altimetrico dall’ art.4 del presente disciplinare di produzione.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni – così come il clima dell’ areale di produzione - interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’“Assisi”.

Si tratta di terre che presentano un limitato contenuto di elementi nutritivi – in particolare l’ azoto - e che mal si prestano ad un’utilizzazione intensiva delle altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, ed in grado di conferire ai vini particolare vigore e complessità.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra dell’“Assisi”, dall’epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dell’“Assisi”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Assisi”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria soc. cons a r.l.

Fraz. Pantalla

06059 Todi (PG)

Telefono 075.89751 - Fax 075.8957257;

E-mail certificazione@parco3a.org

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria soc. cons a r.l.è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’ art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’ art. 26 del Reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’ arco dell’ intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 Novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

COLLI ALTOTIBERINI

D.O.C.

Decreto 07 febbraio 2005

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

«Colli Altotiberini» bianco ed anche nelle tipologie spumante e superiore;

«Colli Altotiberini» rosso ed anche nelle tipologie novello e riserva;

«Colli Altotiberini» rosato;

«Colli Altotiberini» Grechetto;

«Colli Altotiberini» Trebbiano;

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon;

«Colli Altotiberini» Merlot;

«Colli Altotiberini» Sangiovese;

«Colli Altotiberini» Cabernet sauvignon riserva;

«Colli Altotiberini» Merlot riserva;

«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino «Colli Altotiberini» bianco e bianco Superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano Toscano minimo: 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Il vino «Colli Altotiberini» spumante deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni

Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, minimo

per il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

I vini «Colli Altotiberini» rosso, rosso riserva, rosato e novello debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese minimo: 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Per i vini con riferimento al nome dei vitigni, questi debbono essere ottenuti da vigneti in cui

il vitigno, nell'ambito aziendale, sia rappresentato minimo per l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni nel rispetto delle tipologie a bacca bianca e nera, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» ricade nella provincia di Perugia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei seguenti comuni:

San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto di incrocio della via Tiberina strada statale n. 3-bis con il confine di provincia in località Dogana quota 330 m s.l.m., il limite segue verso nord-est il confine provinciale per circa 800 metri fino a raggiungere la quota 355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e superata la quota 371, raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato ed est e per un sentiero raggiunge in direzione sud il corso d'acqua discendendolo fino a quota 333 dove prende il sentiero verso est raggiungendo quota 391, a nord di Porrino, prosegue poi verso nord-est per la strada ed il sentiero poi che va ad incrociare il T. Vertola in prossimità della quota 368, raggiungendo l'incrocio con la strada S. Giustino- Corposano.

Dal punto di incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite segue verso est e poi ovest la mulattiera che raggiunge, in prossimità della quota 448, la strada statale di Bocca Trabaria (n. 73-bis), segue quest'ultima verso sud-est fino a quota 513 (C. Gobbi) e quindi la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Ca' di Crea e 200 metri circa prima di giungere a tale località segue, verso est, il sentiero e poi la strada attraversa la quota 502 e raggiunge da nord-est C. Somaia da dove prosegue per la strada che verso sud-est prima e poi verso nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza della quota 489.

Risale l'impluvio in direzione nord-est e sul proseguimento va ad incrociare la strada che passa ad est della quota 629 (Monticello), percorre tale strada verso sud est sino ai ruderi di Pieve Vecchia da dove, per una retta in direzione nord-est raggiunge la sorgente perenne a nord di C. Cattanera (quota 434).

Costeggia tale località per la strada ad est ed all'altezza della quota 434 piega verso est per la strada che raggiunge in prossimità del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e seguendo la mulattiera verso sud-est raggiunge il confine comunale di S. Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed all'altezza della quota 467, seguendo l'impluvio in direzione sud-est lungo il fosso raggiunge il ponte sulla strada Colle Plinio-Ripole (quota 368).

Percorre quest'ultima per circa 300 metri verso est ed all'altezza della strada di C. S.Biagio, attraversa, in direzione sud-est, il torrente Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente nella stessa direzione, raggiunge sul proseguimento di questi, la strada per C.se Colecchio che percorre verso sud-ovest fino a raggiungere tale località.

Da C.se Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud, prende la mulattiera per raggiungere, in direzione sud-est, quota 470 (C. Malfatti) e quindi, sempre verso sud-est, segue la strada che poi piega a sud fino a raggiungere la quota 530 percorrendo un sentiero nell'ultimo tratto; da quota 530 segue la strada verso sud fino a quota 468, a nord-ovest di V.la Panicale.

Da quota 468 segue una retta in direzione est fino a quota 380 da dove per la strada verso sud-est incrocia quella per C. Ponte e, lungo questa, verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano, prosegue quindi per il sentiero che in direzione sud-est passa ad est di M. Novello e successivamente per la mulattiera verso sudovest raggiunge la quota 456.

Da quota 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge a quota 364 (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud raggiunge la quota 341, una volta attraversato il T. Vaschi.

Da quota 341 segue una retta in direzione sud-ovest raggiungendo Userna (quota 366) e da Userna prosegue per la strada che in direzione sud-est raggiunge l'impluvio e lo percorre verso est fino ad incontrare, sul proseguimento, il sentiero per V.la Coppi che raggiunge lungo questi seguendo verso sud.

Da V.la Coppi prosegue per la mulattiera che verso est raggiunge quota 430 all'incrocio con quella che conduce a Castiglione, dal punto d'incrocio (quota 430), segue una retta in direzione sud-est che raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per la strada che attraversa ad est la località Belvedere fino ad incrociare a quota 337 la strada per Città di Castello.

Segue tale strada verso est fino al km 2 da dove, per una retta in direzione sud-est raggiunge la quota 360 e quindi lungo il sentiero in direzione est incrocia la mulattiera per C. Nunziatella e lungo questa verso sud-ovest, raggiunge tale località (quota 443), la supera e sulla strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver superato la quota 415.

Da Bagni di Fontecchio segue la strada che in direzione sud e sud-ovest conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la mulattiera verso sud-ovest, attraversa la quota 460 ed arriva a quota 407 e sul proseguimento giunge a V.la Rocca (quota 431) da dove piega prima verso nord-est e poi sud per la strada che, attraversata quota 437, perviene a quota 395 da dove segue l'impluvio in direzione sud e quindi il F.so Zanzone, sempre verso sud, fino ad incrociare la strada per Città di Castello.

Segue tale strada verso sud-ovest per circa 600 metri fino all'incrocio con quella per C. Le Guardie e lungo questa raggiunge tale località per proseguire poi in direzione sud-ovest fino ad incrociare il T. Soara e quindi all'incrocio segue la strada adiacente verso sud-est fino a raggiungere C.

Belvedere (quota 466) dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la quota 454.

Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi sud-est fino alla quota 480 da dove, per una retta a perpendicolare sud incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo tale strada verso sudovest, passando per le quote 453, 447, 345 e nell'ultimo tratto per un sentiero fino alla quota 345 da dove piega verso sud fino a C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est, superata la quota 367, raggiunge la strada per Carafieri e, lungo questa, tale località.

Da Calafieri discende verso sud per la mulattiera fino a quota 400 da dove lungo una retta in direzione sud arriva a quota 385 (C. Ricci), per proseguire poi in direzione nord-est lungo la strada che costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della quota 423 da dove, per una retta in direzione sud-est, raggiunge quota 404 sulla strada per La Casella, segue tale strada in direzione ovest sino a raggiungere la strada di S. Martino di Castelvecchio passando per le quote 324 e 311.

All'incrocio, in prossimità di S. Martino di Castelvecchio, il limite segue la strada in direzione est per Caldarino di Sopra passando per le quote 359, 368, 384 e superata quest'ultima quota segue il sentiero in direzione nord-est fino all'impluvio affluente del F.so Rancale per risalirlo fino ad incrociare nuovamente la strada per Caldarino di Sopra in prossimità di C. Benedetti.

Prosegue per tale strada verso nord-est e raggiunge Caldarino (quota 412), da dove segue quella in direzione sud- est, supera la quota 414 e, per un sentiero che nell'ultimo tratto piega verso est, raggiunge C. Masci a quota 441.

Da C.sa Masci segue la strada che, in direzione est prima e poi sud, raggiunge il Palazzotto dopo aver superato le quote 452, 440, 432, 444 e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud per breve tratto e quindi il sentiero che la congiunge a quella per C. Fondeo raggiungendo questi per la strada in direzione est.

Da C. Fondeo segue la strada che, in direzione nord, costeggia il T. Lana e, poco prima della quota 311, attraversa il corso d'acqua seguendo poi il sentiero che in direzione sud-est, raggiunge C. Casale (quota 391), lo supera e lungo la mulattiera, nella stessa direzione, raggiunge la strada per La Casella, la segue verso est prima e poi verso sud attraversando la quota 427 fino ad arrivare alla quota 393 da dove, per la mulattiera in direzione nord-est, raggiunge C. Rio (quota 388) indi prosegue verso sud-est lungo la strada che arriva a quota 438 e poi, lungo il sentiero, arriva a quota 473, per seguire poi l'impluvio che va a confluire nel T. Carpina.

Alla confluenza risale per circa 100 metri il T. Carpina, lo attraversa per proseguire sulla strada che verso sud-est supera Casale di Sotto (quota 298) e quindi lungo un sentiero nella stessa direzione raggiunge la strada per C. Maiola che segue fino a tale localitàlocalità.

Da C. Maiola (quota 376) per una linea retta in direzione sud-est attraversa la quota 402 e raggiunge Broccano (quota 473), da Broccano segue la strada che nella stessa direzione supera Caicresci e raggiunge quota 401 da dove, lungo un sentiero in direzione est, raggiunge il Rio all'altezza della quota 334, discende tale corso d'acqua per circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la strada in direzione sud-est fino a raggiungere il confine di Montone a S. Benedetto, risalendo verso nord per circa 100 metri il confine comunale per seguire la strada e poi la mulattiera che, in direzione est, raggiunge C. Col della Tempesta (quota 466).

Da Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per Pian del Corso (quota 403) e, superato Scapicchio (quota 337) di circa 300 metri, prende verso sud-est il sentiero e poi la strada che raggiunge prima C. Val di Roba (quota 410) e poi Caicace (quota 445) da dove segue la strada e la carrareccia che giunge a Le Capanne, passando per la quota 379.

Superate Le Capanne prosegue verso est fino ad arrivare al T. Assino che discende verso sud ed all'altezza di M. Scaricato, risale l'affluente che attraversa la strada statale per Gubbio in direzione est, e risale quindi il F.so Ranco Nuovo fino in prossimità' della sorgente dove, lungo una mulattiera prima verso sud e poi una carrareccia verso est, raggiunge Il Castello.

Dalla località Il Castello, il limite segue la mulattiera che in direzione sud attraversa le quote 471, 419, 416, 408 (Poggio del Colle), da dove segue il sentiero che in direzione sud-est raggiunge il T. Mussino a quota 261 in corrispondenza della confluenza del F.so dei Cerri, risale per breve tratto tale corso d'acqua, circa 50 metri, e poi prende il sentiero che discende verso sud raggiungendo quota 306 il Varlo, risale quindi per la mulattiera in direzione nord-est e, superato il podere Valcerbaia seguendo la carrareccia, raggiunge l'impluvio e ridiscende fino all'altezza della quota 381 dove, per la mulattiera, arriva alla località' Torretta (quota 300).

Da quota 300 segue una linea retta, in direzione nord-est e raggiunge la quota 463 sulla strada per C.se Nuove, segue tale strada verso nord-est e, superata Pietra Melina all'altezza della quota 569, prende la carrareccia per Casidolfo (quota 596) da dove lungo il sentiero in direzione est e poi sud, raggiunge Venarella (quota 607) e per la Mulattiera arriva a Vignaie da dove risale in direzione nord-est fino alla quota 503 sul confine comunale.

Da quota 503 segue una linea retta verso sud-ovest e raggiunge Colozzone a quota 463 per proseguire poi nella stessa direzione per la mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua verso sud costeggiando l'acquedotto fino ad arrivare a quota 300 e quindi la mulattiera che verso est passa per Castello di Vicolo (quota 344), Podere Piaggia (quota 440), quota 460 e proseguendo raggiunge l'acquedotto che discende verso sud fino al C. il Poggio, da dove in linea retta verso est raggiunge la quota 436 e quindi la strada per Casanova che segue fino a superare tale località'

(quota 418) e prendere poi il sentiero che, in direzione sud-est, arriva alla strada per C. S. Benedetto che raggiunge e supera incrociando poi il T. Resina.

Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada il Molino di Vico per procedere verso est fino a quota 365, dove prosegue per nord-est lungo la strada che passa per le quote 416, 461, 459 e raggiunge C. Vaglie (quota 465).

Il limite discende poi verso sud fino a raggiungere la strada che incrocia quella per Morleschio alla quota 542, segue tale strada fino a Palombare Alto di Morleschio e da qui la strada in parte mulattiera che in direzione sud-est passa le quote 366 e 300 fino ad incrociare il T. Ventia in località C. Crevelli, sul proseguimento della strada raggiunge poi la località Montelabate, passando

per P.re Guardabassi (quota 288), C. Cirosso (quota 303), quote 305, 322, e 348.

Prosegue poi in direzione nord-est per la strada che conduce alla località' Casacce (quota 617), fino a raggiungerla in prossimità del km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo questa sino al km 20,000 circa.

Dal km 20,000 della via Eugubina segue la strada verso est che passa per casa Forti (quota 532) e C. la Valle (quota 435) da dove, per un sentiero, incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando muta il nome in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a quota 308 e quindi prosegue per la strada che in direzione sud passa a ovest di C.se Vaglie, piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge quota 353 per risalire in direzione nord-est, in prossimità della Cappella, superato di circa 100 metri il bivio per C. S. Croce, prende la strada verso sud attraversando le località: Casella (quota 338), P.zo Nerbone (quota 340), C. Bruciata, P.zo Taccone (quota 446), C. Grelli, C. Serrina Bassa (quota 352), P.re Palazzone (quota 357) fino ad incrociare la strada per Pianello in località La Colonnetta alla quota 234.

Da quota 234 segue verso sud-ovest la strada carrareccia per P.re la Spiaggie e dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la strada che attraversa Casanova, P.re Macci, (quota 242), P.re del Bosco fino a raggiungere a quota 229 quella in uscita da Ripa sulla quale prosegue incrociando dopo circa 150 metri il F.so Macara, segue quindi tale corso d'acqua in direzione sud, fino a raggiungere la quota 207 all'altezza di podere Fonte che raggiunge seguendo la strada in direzione ovest. Da P.re Fonte segue verso sud la strada che passando per le quote 206. 207 (C. Pallareto) raggiunge la linea ferroviaria in prossimità della quota 213.

Prosegue per la linea ferrata verso ovest ed alla stazione di ponte S. Giovanni, segue la strada che attraversato il fosso di S. Margherita a quota 235 raggiunge il centro abitato di Perugia che costeggia a est onde seguire poi la strada in uscita, che superata P.ta S. Angelo, raggiunge S. Maria di Cenerente; prosegue poi per la strada che in direzione nord-ovest costeggia il fosso di Cenerente e l'acquedotto fino ad incrociare, dopo Osteria della Corniola e sempre sul confine comunale, la strada per Cannetto per seguirla poi fino ad arrivare a tale località (quota 412).

Da Cannetto prosegue verso nord-est per la strada che, superate C.se di Sotto raggiunge il bivio per C.se di Sopra e da qui segue quella che, verso est, attraversa il F.so di Colognola, supera il bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a quota 487 la strada alle pendici di M. Civitelle la segue per breve tratto verso nord e dopo circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di Monte Tezio nella stessa direzione, raggiunge e supera tale località e all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se Fontenova (quota 505).

Segue tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M. Tezio e passando per P.re Casale, C. Valle Cupa (quota 476), C. Piè di Monte (quota 492), C. Pavia (quota 494), C. Boyola (quota 364), fino a raggiungere Antognola.

Da Antognola segue, verso nord-est, la mulattiera per Valenzino raggiungendo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da Valenzino, in direzione nord-ovest, prosegue per la mulattiera che dopo una deviazione verso ovest, passa per le quote 339, 298 fino a raggiungere il T. Nese, lo attraversa e prosegue per la Chiesa del Pian di Nese (quota 300).

Segue quindi la mulattiera verso nord che passa per la quota 321, raggiunge l'impluvio e lungo questi arriva alla strada per S. Giuliana, dopo breve tratto verso tale località segue la mulattiera verso ovest per C. Prata e da tale località prosegue per una linea retta in direzione nord raggiungendo l'estremità più a sud della strada per Monte Corona (quota 628).

Prosegue quindi su tale strada in direzione nord fino al P.re S. Savino, lo supera ed alla prima curva sulla strada (quota

470) prende il sentiero che, in direzione sud-ovest, passa per le quote Pignatte, in direzione ovest, segue la strada che attraversa quella per Badia alla quota 323 e prosegue fino a Toro (quota 373).

Da Toro segue la mulattiera che in direzione della vetta di M. Acuto raggiunge la località Osteria da dove piega verso nord-ovest per raggiungere Migianella dei Marchesi, passando a nord-est di M. Acuto, Cima Cerchiaia, M. Valcinella, M.Saldo e seguendo la mulattiera, la strada e nuovamente la mulattiera che passa per le quote: 513 (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il Ranco), 519, 458.

Da Migianella dei Marchesi segue la mulattiera per C. Tassinari e prima di giungervi prosegue verso nordovest lungo il sentiero che conduce a C. S. Stefano (quota 476), quindi piega ad ovest per la carrareccia fino a C. Poggio (quota 434) e poi a sud, raggiungendo Ulivello Primo (quota 303) che discende fino al T. Mansola.

Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T. Niccone e lungo questi verso ovest incrocia il confine di provincia in loc. La Mita, prosegue quindi lungo tale confine verso nord-ovest fino a raggiungere, in prossimità della quota 500, la mulattiera lungo la quale prosegue prima verso nord e poi est fino ad arrivare alla località il Cerro (quota 570).

Da Cerro segue sempre la mulattiera in direzione est, raggiunge C. Pagana di Sopra (quota 415) passando per le località Crete (quota 531), C. Fusate (quota 423).

Da C. Padana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera prima e lungo la strada poi fino a C. Colle (quota 568) passando per Ca' di bacco; da C. Colle (quota 568) segue quindi la mulattiera in direzione nordovest passando per le quote 564, 415, 403, (V.la Landucci), 313 fino a raggiungere lungo la carrareccia ed una volta attraversato il T. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue su tale strada in direzione ovest ed alla quota 348.

All'altezza di S. Leo Bastia, prende a nord la strada per l'Olmo raggiungendo tale località.

Dall'Olmo segue la mulattiera in direzione nord-est e raggiunge C. Aiale passando per le quote 478 e 533, da C. Aiale segue la strada che, nella stessa direzione attraversa C. Ranzu ed arriva alla località Porcareccia (quota 439) da dove prosegue per il sentiero che dopo aver piegato inizialmente ad est.

Riprende la direzione nord-est fino a raggiungere Gracciata (quota 327). Da Gracciata segue prima la mulattiera verso ovest e poi la strada carrareccia verso nord che attraversato il T. Minima, incrocia la strada per Lugnano alla quota 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino alla Fatt. di Petrelle e superatala di poco, segue la strada e poi la mulattiera che in direzione nord, raggiunge Ghironzo (quota 558), passando per le località Pistrino (quota 371), Caprina (quota 507), Casalina (quota 583) e quindi per le quote 593, 589, 602, 575, 516, (Castelvecchio).

Da Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est attraversa la quota 477 e raggiunge la quota 395 in prossimità di S. Lucia da dove seguendo la mulattiera in direzione nord-ovest tocca la quote 418, 409, 338 e 285 e raggiunge il T. Nestore seguendolo per circa 300 metri verso est fino alla quota 281.

Dalla quota 281 prosegue a nord sulla strada che incrocia quella per Morra alla quota 288 e lungo questa attraversa Morra e superata la quota 292 al ponticello sul fosso affluente del T. Nestore, risale questo fosso costeggiando la località Vicinato, La Pelucca, Villa Toppo fino all'incrocio con la strada per quest'ultima località.

Segue quindi tale strada verso ovest fino alla quota 582 dove incrocia quella per S. Agnese e lungo questa verso est raggiunge il T. Aggia, discende tale corso d'acqua per breve tratto fino a quota 388 da dove segue la strada che, in

direzione nord attraversa la quota 410 e le località C. Tetina (quota 474) e Citerna quota 551.

Dopo quest'ultima località piega verso nord-est per la strada che costeggia Poggio Caione, Col di Fabbri, La Calbeira, S. Martino e raggiunge Palazzetto alla quota 617 sulla strada per Monte S. Maria Tiberina, percorre quest'ultima in direzione di Monterchi sino ad incrociare il T. Scarsola.

Risale questo corso d'acqua ed a nord di Poggio di Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di sinistra sino alla sorgente in prossimità della quota 698 dove per una mulattiera verso nord raggiunge Buccialle (quota 661).

Prosegue quindi nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a Ranzola prende, in direzione ovest, la mulattiera che va ad incrociare il torrente Riccianello alla quota 390 in località il Mulinaccio.

Discende questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue lungo il confine di provincia prima verso est e poi nord-ovest fino all'incrocio con la strada per S. Leo (quota 308), prosegue quindi su tale strada in direzione sud-est ed a Manfrone piega verso sud per quella che, superate Case Nuove, incrocia il P. Sovara in prossimità della quota 303. Discende questo corso d'acqua e dalla confluenza con il T. Cerfone, risale quest'ultimo per breve tratto fino ad

incrociare la strada per Città di Castello a quota 300, segue quindi tale strada in direzione del centro abitato e superato Lerchi segue il tracciato che passa per C. Fondi e C. Cecio e riprende quindi la strada verso il centro abitato di Città di Castello, lo costeggia lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in uscita la via Tiberina (strada statale n. 3-bis) in direzione di S. Giustino, attraversa tale cento abitato e raggiunge il punto di incrocio tra la strada statale n. 3-bis ed il confine di provincia da dove e' iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di fondovalle e quelli ad una quota superiore a 550 m s.l.m.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2500 ceppi/ha.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata

«Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato, novello, e con riferimento al vitigno Trebbiano

non deve essere superiore a

12,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata, corrispondenti a hl 84,00 per ettaro.

Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese

non deve essere superiore a

11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata, corrispondenti a hl 77,00 per ettaro.

Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet sauvignon,

Merlot, Sangiovese

non deve essere superiore a

9,00 t/ha per ettaro di vigneto in coltura specializzata, corrispondenti a hl 63,00 per ettaro.

La resa per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati,deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del grado alcolico, l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Corciano, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Assisi, Marsciano, Perugia Pietralunga, Lisciano Niccone.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco e con riferimento al vitigno Trebbiano, compreso lo spumante,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco superiore, rosso e

rosato e con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e Grechetto

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

Per i vini rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Per le tipologie riserva - Colli Altotiberini rosso, Colli Altotiberini Cabernet sauvignon, Colli

Altotiberini Merlot e Colli Altotiberini Sangiovese –

i vini debbono subire un invecchiamento obbligatorio minimo di

24 mesi

a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

La produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» spumante possono essere effettuate anche fuori zona di produzione ma limitatamente alla provincia di Perugia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario Viticolo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecniche consentite.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Colli Altotiberini» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso delicato con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: fresco, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» novello:

colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola, vivace;

profumo: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: vivace, fruttato caratteristico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,50 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Trebbiano:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: fine, asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: da secco a abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,50 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso con lievi riflessi violacei;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Cabernet sauvignon riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con lievi riflessi violacei;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Merlot riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico, piacevolmente amarognolo, fruttato,

caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima 4,50 g/l,

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Colli Altotiberini» Spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: piacevolmente fruttato, intenso;

sapore: secco, armonico, elegante;

perlage: fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore o percezione di legno più o meno marcato.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1, denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore» e, per le tipologie per le quali e' previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Per la tipologia «bianco superiore», l’ immissione al consumo non può avvenire prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Volumi nominali.

Per il confezionamento in recipienti di capacità fino a 5 litri dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacità di litri: 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,000; 1,500; 3,000; 5,000.

Tappatura e recipienti.

Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di sughero o di altro materiale ammesso raso-bocca se confezionati in recipienti della capacita' fino a 5 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte Centro-settentrionale della Regione Umbria, in Provincia di Perugia, e comprende un territorio di media collina ricadente nei terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori comunali di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.

La conformazione del rilievo presenta una certa variabilità. A superfici dolcemente inclinate (pendenza inferiore al 5%) impostate su depositi alluvionali di varia età o su sabbie del Villafranchiano lacustre, si alternano aree più acclivi, ancora su depositi lacustri, e tratti decisamente più ripidi sia sui precedenti materiali sia su marne ed arenarie mioceniche che affiorano alternati ad essi. In questi casi, la pendenza raggiunge facilmente il 30% ed in alcuni tratti

supera tale valore, ciò comporta un assai diverso ruolo dei fenomeni di erosione accelerata nel contrastare la pedogenesi.

Per quanto detto a proposito della conformazione del territorio, è ovvio che i suoli di questo sistema presentino un diverso grado di evoluzione pedologica, in funzione della composizione e della permeabilità del substrato, ma siano orientati tipicamente verso la brunificazione, con fenomeni di retrogradazione in rapporto alla diversa acclività ed utilizzazione. I suoli sono generalmente poco profondi e nelle aree agricole, sono palesemente degradati ed assottigliati.

Sono rari i casi che mostrano eccessi di pietrosità ed assenti esempi di rocce affioranti, se si escludono alcuni canali di erosione sui substrati più vulnerabili.

Per la caratteristica posizione geografica, morfologia territoriale e litologia, l’area rappresenta un ottimale habitat per la produzione vitivinicola. I suoli destinati alla coltura della vite sono da poco a mediamente profondi, con un moderato contenuto in frazione grossolana, tessitura tendenzialmente franca, franco-limosa o franco-argillosa, buon tenore in calcare e reazione sub-alcalina. Dal punto di vista tassonomico, i suoli possono essere classificati come Entisuoli ed Inceptisuoli (Soil Survey Staff, 2010).

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i fondovalle che sono esclusi dalla denominazione e i 550 m s.l.m., con pendenza ed esposizioni variabili.

Le precipitazioni medie annue oscillano tra gli 800 – 950 mm anche se nel corso degli ultimi anni sono emerse stagioni come quella del 2010 che hanno superato notevolmente il valore medio con registrazioni superiori ai 1.100 mm.

Le precipitazioni medie primaverili degli ultimi anni, 227mm, risultano leggermente superiori se confrontati con i valori medi storici, 215mm, anche se non emergono eventi eccezionali di particolare rilievo.

Durante il periodo estivo i valori delle precipitazioni si attestano intorno ai 167mm di pioggia con valori minimi registrati in alcune stagioni di circa 130mm ed altri che invece superano i 200mm.

Le piogge estive sono concentrate soprattutto nel mese di giugno con una precipitazione cumulata media che a volte supera i 100mm.

Un dato anomalo emerge nel 2011, anno particolarmente piovoso con valori medi registrati nella zona di 1.184mm ma che nel periodo estivo invece il dato della pioggia risulta inferiore rispetto alla media.

Le temperature medie massime primaverili si attestano su valori prossimi ai 20°C ed in particolare con 25,0°C di media massima negli ultimi cinque anni nel mese di maggio. La stagione estiva negli ultimi anni è caratterizzata da temperature medie massime che si attestano intorno ai 32° C.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Colli Altotiberini”.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana: gli Statuti comunali del territorio delineano una viticoltura già ben sviluppata, con la citazione delle prassi colturali che venivano imposte per la coltivazione, le modalità per determinare l’epoca della vendemmia e le norme che regolavano il commercio del vino.

Interessante è il percorso storico che sancisce il radicamento della tipologia del vinsanto in particolare nell’ area di Città di Castello e del territorio limitrofo.

La carta intestata dell’ albergo e Trattoria Polenzani pubblicizza la vendita all’ ingrosso e al dettaglio di vinsanto, oltre che di vino bianco e rosso, sin dal 1891. E’ comunque con Girolamo Serafini che il vinsanto locale acquisì vasta fama. Il suo Vinsanto Tiferno fu presentato e premiato a diverse esposizioni nazionali ed estere.

Vengono documentati riconoscimenti alle esposizioni di Bruxelles (1909), Londra (1909), Roma (1908), Firenze (1909) e Gubbio (1908).

Lo stesso Serafini nella sua comunicazione pubblicitaria, raccomandava il suo Vinsanto come “..specialità per dessert senza rivali, da non confondersi con altri per il suo invecchiamento, finezza e purezza di gusto”.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha quindi mantenuto un importante ruolo nell’ economia del territorio, fino al riconoscimento della denominazione di origine avvenuta con Decreto del Ministero delle Risorse Agricole del 22 Gennaio 1980.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i principali vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Grechetto, il Trebbiano Toscano, il Sangiovese ed il Merlot, il Cabernet Sauvignon;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal presente disciplinare all’ art. 4;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli e spumanti, adeguatamente differenziate per le tipologie previste, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori per la tipologia “Riserva” e “Superiore”.

Più recente la realizzazione del vino Novello.

 

B) Iinformazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC Colli Altotiberini è riferita a 8 tipologie di vino rosso (4 “di base”, e 4 “Riserva”) - oltre ad un Rosato ed al Novello - che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano un buon tenore di acidità, il colore è rosso rubino sgargiante con unghia purpurea, che sfuma verso il rosso granato nei vini più invecchiati. In tutte le tipologie si riscontrano aromi floreali con note fruttate di ciliegie e lamponi, spezie dolci e cioccolato, tipici delle cultivar dei vitigni di base, che nei vini più invecchiati sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno.

Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, una buona struttura con un finale complesso e armonico.

D’ altro canto i vini bianchi costituiti da 5 differenti tipologie (3 “di base” oltre lo spumante ed il Superiore) sono incentrati sull’ uso delle uve autoctone Trebbiano Toscano e Grechetto che conferiscono al vino un caratteristico colore e sapore.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione, nel bacino produttivo dei Colli Altotiberini concorre a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti La fascia produttiva vocata è puntualmente delimitata dal punto di vista altimetrico dall’ art.4 del presente disciplinare di produzione.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei “Colli Altotiberini”.

La radicata storia vitivinicola riferita alla terra dei “Colli Altotiberini”, dall’epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del “Colli Altotiberini”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali, nell’epoca moderna e contemporanea, sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Colli Altotiberini” le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

Nel medioevo: i contratti agrari ed i documenti di varia natura, conservati presso gli archivi comunali e monastici, confermano la diffusione di tale coltura.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria soc. cons a r.l.

Fraz. Pantalla

06059 Todi (PG)

Telefono 075.89751 - Fax 075.8957257;

E-mail certificazione@parco3a.org

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria soc. cons a r.l.è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’ art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’ art. 26 del Reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’ arco dell’ intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione , confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 Novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

COLLI DEL TRASIMENO

D.O.C.

Decreto 5 Luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno'" o "Trasimeno" è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nelle tipologie frizzante e novello;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco e rosé;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell' ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:

Grechetto minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva:

Merlot minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva:

Gamay: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti inambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:

Trebbiano: minimo il 40%,

Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva,

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" frizzante, "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello,

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:

Sangiovese: almeno il 40%,

Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rosé:

Pinot nero minimo 50% ,

Chardonnay e/o Pinot bianco 50%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:

Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon o Riesling italico: da

soli o congiuntamente almeno 1'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:

Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%,

Sangiovese: almeno il 15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione

nella Regione Umbria, nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di

Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno;

tutti in provincia di Perugia.

 

Tale zona è così delimitata:

Partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino a C. L'Orso; da qui prendono la strada vicinale C. L'Orso-Sanguinero giunge ai capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n.415 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone.

Si svolge quindi ad est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, perrisalire al casale Reppe (quota 331) a seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n.75-bis del Trasimeno e seguirla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sudest fiancheggia la strada vicinale del Tapello-Saiona, la strada vicinale Pietramura-Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota 529-558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che, proveniente dalla statale n.75-bis del Trasimeno, la segue fino a Castel Rigone.

Discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui

scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che si innesta alla rotabile Magione-La Gorga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova, segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana, segue verso nord-est la strada per col di Maggio e dopo averlo aggirato ad ovest incrocia il confine comunale di Corciano.

Prosegue lungo questi verso nord e alla Cantinacce verso est, fino a La Maestà (quota 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglio ne fino a incrociare il T. Innigati.

Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est e alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio.

Segue la strada verso est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sud-est e prima di giungere a quota 394 prende quella in direzione sudest toccando C. Cocilovo, podere Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord-est per il podere e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est e poi sud raggiungendo C. Torre (quota 453) da dove prosegue in direzione sud-est raggiungendo, a nord-est il M. Canneto, la

strada per Canneto.

Segue tale strada in direzione sud-ovest, attraversa il Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce ponte delle Cupe e all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per podere Cesaroni (quota 251); da qui segue la strada per podere Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud-ovest raggiunge podere Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna.

Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte e alla quota 362 proseguendo verso sud sino a Chiugiana.

Di qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n.220 e la segue verso Città della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due province umbre e tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma-Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta, da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in località Po Bandino.

Da Po Bandino segue la provinciale per Paciano e prosegue fino al castello della ferrovia della linea Roma-Firenze; da qui discendendo a sud-ovest segue detta ferro via fino al confine regionale Umbria-Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di fondo valle e quelli ad una quota superiore a m 550 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura: è ammessa irrigazione di soccorso.

 

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, vino santo o vin santo, rosso e rosato:

10,00 t/ha per le uve rosse,

11,50 t/ha per le uve bianche.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con l'indicazione dei vitigno

Grechetto: 10,00 t/ha;

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con le indicazioni di vitigno

Merlot: 9,00 t/ha,

Cabernet Sauvignon : 9,00 t/ha,

Gamay: 9,00 t/ha.

Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno"

bianco scelto: 10,00 t/ha;

rosso scelto: 9,00 t/ha.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno"

spumante metodo classico: 10,00 t/ha.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo: 10,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche nella tipologia frizzante e rosato, 11,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello, 11,00% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto, 11,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto 12,50% vol.;

“Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” rosso riserva 13,00% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco e rosé, 9,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto, 11,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot, 12,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet sauvignon, 12,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay, 12,50% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva, 13,00% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva, 13,00% vol.;

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva 13,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio di spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata dall' art.3.

È comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" nell'intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima del 7 gennaio 1998.

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico possono essere effettuate anche fuori zona di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito del territorio della Regione Umbria.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.

È ammesso l’arricchimento solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati.

È consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

La resa di uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con esclusione della tipologia vino santo o vin santo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del vin santo o vino santo non deve superare il 40%.

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, rosato, bianco e bianco scelto con o senza riferimento al nome del vitigno devono essere immessi al consumo

a decorrere dallo marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto deve essere immesso al consumo

a decorrere dal 10 ottobre successivo all'annata di produzione.

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche con nome di vitigno se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi in botti di legno, può portare la qualificazione "riserva".

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale.

Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

È ammessa nella prima fase dell'appassimento di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 220 grammi/litro.

Le uve, dopo l’appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo de 16,00% vol.

L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.

La fermentazione e maturazione del vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti in legno della capacità massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco:

colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fresco, fruttato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto:

colore: paglierino chiaro talvolta con lieve riflesso verde;

profumo: fine, delicato, fruttato, persistente;

sapore: secco, morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vino so fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vino so intenso, persistente;

sapore: pieno, asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto:

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso, fragrante, intenso;

sapore: asciutto, armonico, strutturato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: fresco, vivace, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retro gusto lievemente

amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon:

profumo: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12, 50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vino so delicato;

sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vino so delicato;

sapore: asciutto, armonico, con sentore di mandorla;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosso rubino;

profumo: vino so fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fresco, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo a1colometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico bianco:

spuma: grana fine e persistente.

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

profumo: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante metodo classico rosé:

spuma: grana fine e persistente.

colore: rosé più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo:

colore: dal paglierino all'ambrato, con riflesso dorato;

profumo: etereo, intenso, tipico caratteristico;

sapore: tipico, persistente, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo:2,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello:

colore: rosso cerasuolo, vivace;

profumo: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: vivace, fruttato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione dei vini spumanti e frizzanti.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" di cui all' art.1 è consentito l’uso della menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” dovranno essere

messi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore ai tre litri.

Per tutte le riserve è obbligatorio il recipiente di vetro chiuso con tappo di sughero raso bocca.

Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Il vino a denominazione di origine controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri 0,187 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte della Regione Umbria, in Provincia di Perugia, e comprende un territorio di media collina, situato sulle sponde del Lago Trasimeno dove ad ampie vallate fanno da contorno rotonde colline, qui sono coltivati i rigogliosi vigneti del “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno”.

La costituzione geologica di tale area è relativamente semplice, essendo presenti soltanto termini sedimentari clastici di ambiente marino e successive coperture fluvio-lacustri.

Nonostante ciò, è presente una notevole variabilità di substrati pedogenetici, a causa delle notevoli differenze che

caratterizzavano i vari ambienti di sedimentazione, prima tra tutte la velocità delle acque correnti che si ripercuote soprattutto sulle granulometrie dei sedimenti, cosa che oggi ci permette di distinguere almeno quattro categorie di substrati.

1 - I substrati pedogenetici costituiti da rocce di origine marina sono rappresentati dal complesso arenaceo (Miocene-Paleocene), cioè dalla formazione del “Macigno” e da altri sedimenti (marne siltose, calcareniti e scisti argillosi): tale complesso è presente sulle colline a monte di Borghetto, Tuoro, Passignano, Magione, Paciano, Piegaro, nonché nelle tre isole. Meno rappresentata a Monte Rentella, San Mariano, Agello è la formazione Marnoso-Arenarcea.

2 - Limitatamente all’estremità occidentale del territorio (Rengone, Porto, Laviano, Città della Pieve) troviamo sabbie con lenti argillose e conglomeratiche di ambiente deltizio, litorale e salmastro (Pliocene).

3 - Quando il materiale parentale del suolo è costituito da sedimenti propiamente lacustri (Pleistocene inf.) si osserva il prevalere di terreni argillosi nelle aree più elevate o periferiche (Petrignano, Pozzuolo, Gioiella, Lopi, Villa, Vaiano, Paciano, Sanguineto, Macchie) e di quelli sabbiosi a quote inferiori (Ferretto, Piana, Vitellino). Nei depositi fluvio-lacustri (Pleistocene sup.) si osseva, invece, una generale pprevalenza di terrenii sabbiosi (Spina, Cuccaia, Pescia).

4 - Infine, nelle aree situate a quote ancora più basse, ai bordi del lago, lungo i corsi di acqua, o al raccordo tra pianure e colline, i suoli si originano da sedimenti alluvionali, colluviali e dentritici più recenti (Olocene).

Le zone con pendenze inferiori al 5%, che occupano circa 1/3 del territorio sono impostate tanto su depositi alluvionali, colluviali e fluvio-lacustri quanto su sedimenti pleistocenici, poiché tutti questi sedimenti risultano caratterizzati da una notevole eterogeneità granulometrica, è difficile percepire visivamente il passaggio da una litologia all’altra.

Seguono rilievi dolci e stondati con pendenze distribuite tra il 5 ed il 20%, ma forme più articolate ed incise si hanno soltanto raggiungendo le aree collinari verso lo spartiacque Petrignano-Pozzuolo-Gioiella-Vaiano. Ad Ovest di questo si passa a substrati pliocenici e con essi ad un paesaggio decisamente più acclive ed inciso, dove metà del territorio possiede un’acclività compresa tra il 20 e il 40%, con punte ancora superiori. Un andamento simile si riscontra a Città della Pieve che sorge su un rilievo delimitato ad ovest da una scarpata mentre ad est si continua con un altipiano ondulato ed inciso che, gradualmente, assume morfologia collinare.

Infine, la collina arenacea di Tuoro, Passignano, Panicale, Paciano e Piegaro mostra aspetti decisamente più aspri con più di metà del territorio che possiede pendenze nell’intervallo 30-60%.

Il clima si può definire generalmente “subumido con moderata deficienza idrica estiva e a luoghi, si riscontra un’eccedenza idrica invernale”.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Colli del Trasimeno”.

Nel XIV secolo la coltivazione della vite nel territorio perugino era già ampiamente diffusa, come testimoniano le mappe catastali dell’epoca. Il vigneto specializzato, così come si conosce oggi, era raro se non proprio inesistente. Anche se le viti erano disposte a filari, esse erano comunque coltivate in promisquità con altre colture come cereali, leguminose, ecc.

Al di là dell’aspetto legato alla tecnica di coltivazione, occorre sottolineare come, nel panorama colturale della zona del Trasimeno, la vite abbia rivestito un ruolo non certo trascurabile fin dall’antichità. Infatti già nella Tabula cortonensis, un documento in lingua etrusca rinvenuto a Cortona, sembra si faccia esplicito riferimento alla presenza di questa coltura.

Questo spiega in termini inequivocabili il perché di una tradizione consolidata fin dal periodo immediatamente

successivo al Mille quando in documenti dei secoli XI e XII, si fa esplicito riferimento a vigne e terreni vitati. Nel XIII secolo si può individuare il momento di svolta per la coltivazione della vite nell’intera area del Trasimeno dato che nel 1252 il comune di Perugia promosse la piantagione di viti nell’attuale territorio castiglionese.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino sono in prevalenza quelli a

bacca nera con il 68% circa della superficie totale mentre attualmente i vitigni a bacca bianca interessano il 32%. Fra i vitigni a bacca nera abbiamo in prevalenza: Sangiovese, Ciliegiolo, Gamay del Trasimeno, Merlot, Cabernet Sauvignon, mentre tra i vitigni a bacca bianca abbiamo in prevalenza: Trabbiano toscano, Grechetto, Chardonnay;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e sistemi di potatura:

il sistema di allevamento utilizzato per la quasi totalità dei nuovi impianti con vitigni a bacca nera è il cordone speronato classico, con tronco alto da 0,7 a 0,9 m, palificazione fuori terra da 1,8 a 2 m e densità d’impianto da 4.000 a 6.000 ceppi/ha mentre nei nuovi impianti con vitigni a bacca bianca prevale la potatura a Guyot;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le diverse tipologie di base e le tipologie scelto e riserva, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

Nell’area di produzione della DOC “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” le conoscenze specifiche inerenti i vitigni maggiormente coltivati spesso esprimono eccellenze qualitative che rispondono sia ai fattori naturali (clima e terreno) che a quelli antropici (tecniche colturali).

Per le uve bianche queste interazioni consentono con una certa continuità di aver uve di grande qualità, con indici di maturazione ottimali, intesi come tenore di acidità, come profilo aromatico primario e secondario, come tenore zuccherino e che accompagnate da tecniche di vinificazione moderne ed adeguate all’annata consentono di ottenere vini con livelli qualitativi ottimali.

Per le uve a bacca rossa diventa particolarmente importante il contenimento della produttività entro i limiti previsti dal disciplinare ossia 9 t/ha di uva, con l’obiettivo di mantenere alto il contenuto di antociani totali e polifenoli totali.

Per i vini rossi la fase di vinificazione con la fermentazioni a contatto con le bucce, le ripetute follature per una totale estrazione del colore e delle altre componenti del chicco, portano ad avere vini con un profilo sensoriale importante ed estremamente equilibrato.

Il controllo della fermentazione malolattica e l’introduzione per certe tipologie della fase di maturazione in legno e successivo finissaggio in bottiglia, portano un arricchimento di aromi speziati, derivati dal legno, che si armonizzano con le componenti floreali-fruttate, derivate dalle uve.

Sul territorio della DOC “Trasimeno” nascono vini spumanti di grande qualità frutto della

interazione fra territorio, l’ambiente pedo-climatico ed un’attenta tecnica colturale.

Altro prestigioso prodotto è il Vinsanto DOC (vino dolce della tradizione) che nasce dalla vinificazione di uve a bacca bianca (Trebbiano minimo 40%).

I migliori grappoli raccolti vengono messi ad appassire appendendoli a ganci o coricandoli su stuoie, ad appassimento avvenuto le uve vengono pigiate ed il mosto ottenuto viene trasferito su “caratelli” a cui viene subito aggiunta la

madre del vinsanto ottenuta dalla “feccia” della passata produzione; i caratelli vengono poi posti in soffitta in quanto le forti escursioni termiche giovano alla fermentazione ed ai sentori del vino.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Preme di concludere con un assunto che è un classico nel settore dei prodotti tipici e cioè che il territorio, dal punto di vista pedoclimatico e delle scelte varietali, consente di raggiungere elevati valori dei descrittori della tipicità, e che il fattore umano in cantina cerca di mantenere e trasferire tale potenziale ai vini corrispondenti.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.c.a.r.l.

Fraz. Pantalla – 06059 Todi

Tel 07589571 – Fax 0758957257

Con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali si è conferito a “3A-Parco Tecnologico dell’Agro-alimentare dell’Umbria, Società consortile a r.l.” l’incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall’art.48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno”. Il decreto si applica dal 1° agosto 2009 ed ha validità di tre anni dalla data di emanazione.

Il 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.c.a.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

COLLI MARTANI

D.O.C.

Decreto 04 settembre 2003

Modifica Decreto 06 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» nelle seguenti tipologie:

 

rosso,

bianco,

Trebbiano,

Grechetto,

Grechetto di Todi,

Sangiovese anche riserva,

Cabernet sauvignon anche riserva,

Merlot anche riserva,

Sauvignon,

Chardonnay,

Riesling,

spumante,

Vernaccia Nera o Vernaccia (di seguito indicata solo come Vernaccia),

 

è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Trebbiano;

Grechetto;

Sangiovese;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Sauvignon;

Chardonnay;

Riesling;

Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Colli Martani» Trebbiano:

Trebbiano Toscano: minimo 85%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

 

«Colli Martani» Grechetto e «Colli Martani» Grechetto di Todi:

Grechetto: minimo 85%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

 

«Colli Martani» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

«Colli Martani» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

«Colli Martani» Merlot anche nella tipologia Riserva:

Merlot: minimo 85%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

«Colli Martani» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

 

«Colli Martani» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

 

«Colli Martani» Riesling:

Riesling: minimo 85%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

 

«Colli Martani» bianco:

Trebbiano Toscano: minimo 50%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

 

«Colli Martani» rosso:

Sangiovese: minimo 50%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

«Colli Martani» spumante:

Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero, da soli o congiuntamente: minimo 50%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

 

«Colli Martani» Vernaccia:

Vernaccia nera: minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

Il vino «Colli Martani» Grechetto, può essere designato con il riferimento geografico di «Todi», qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Todi, indicata nel successivo art. 3.

Il vino «Colli Martani» Vernaccia può essere designato con il riferimento geografico di «Cannara», qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Cannara indicata nel successivo art. 3.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Martani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata

in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio dei comuni di

Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria

e parte del territorio dei comuni di

Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord in corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione segue la strada provinciale per Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada; circonda quindi sul lato ovest l'abitato di Cantalupo, attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne rasenta il centro abitato percorrendo la strada di circonvallazione sul lato est fino all'incrocio con il fiume Timia; percorre quest'ultimo in senso ascendente (verso nord) fino alle sue origini.

Percorre quindi l'immissario di detto fiume, il torrente Beverone, sempre in senso ascendente, fino al fosso Ruicciano; segue quest'ultimo fino all'incrocio con la strada provinciale Duterte in prossimità del centro abitato di Mercatello. Segue tale strada in direzione sud, attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano, fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in direzione sud-ovest fino in prossimità' di Spoleto ove la strada provinciale Spoleto-Acquasparta inizia ad affiancarlo.

Ivi abbandona detto torrente per seguire la provinciale indicata in direzione ovest verso Acquasparta attraversando la zona di Baiano di Spoleto fino al confine con la provincia di Terni a Casa Pino Palombaro.

La linea di delimitazione segue quindi tale confine provinciale in direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale Umbra in prossimità di M. di Mezzanelli, segue tale ferrovia in direzione nord-ovest fino all'altezza del confine tra la provincia di Perugia e di Terni.

Percorre quindi nuovamente tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad inserirsi nuovamente nel percorso di quest'ultima che viene ancora seguita sino a quota 193, in prossimità della località di Rosaro.

All'altezza di detta quota si innesta sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi-Montenero dopo aver toccato le località di C. Consolazione, C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada per percorrere a sud della stessa la strada poderale «Coste Pelate» fino alla strada comunale nel tratto Montenero - Pesciano all'altezza del

bivio per Pod.re Casciotta.

Segue tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla poderale per Podere Perella; da tale incrocio in linea retta raggiunge il fosso di Pesciano dal suo inizio, lo percorre in senso discendente in direzione nord fino al ponte di Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud-ovest fino a Torre Olivola.

Da qui riprende la strada comunale che conduce, verso nord, a Torregentile e Fiore toccando le quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale Todi-Avigliano, che percorre, in direzione sud-ovest, fino a quota 436; qui devia, verso nordovest, sulla strada comunale che raggiunge Asproli passando per le quote 392, 367 e 333. Discende quindi

da detto paese verso le località Casaline Alta e Casaline Bassa raggiungendo la s.s. 448 di Baschi alla quota 155, che percorre, in direzione nord-est, fino all'incrocio con la s.s. 79-bis.

Risale per detta strada, in direzione nord-ovest, per Doglio e Monte Castello Vibio. All'altezza della quota 327 tale linea devia su una strada interpoderale che dopo aver toccato le località di Canonica, C. Manella II, C. Manella I e C. Sorone si ricongiunge nuovamente con la suddetta comunale.

A quota 498 si immette quindi sulla provinciale Doglio-Monte Castello Vibio e prosegue, in direzione nord verso quest'ultimo paese fino all'altezza della quota 372.

Da qui procede lungo la strada che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso est, fino all'incrocio con la strada che collega Montemolino con Fratta Todina (quota 182); si dirige quindi, in direzione sud-est, verso Montemolino ed oltre fino ad incrociare la E7 in località La Collina.

Si identifica con la detta superstrada, in direzione nord, fino all'altezza di Ponte Nuovo dopo aver toccato le località di Pantalla, Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di partenza della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150-600 m s.l.m.) esclusi i terreni di fondovalle.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di

3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie rosso e

2.600 per tutte le tipologie bianco.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore:

 

«Colli Martani» Trebbiano: 12,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani» Grechetto: 10,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani» Sangiovese: 10,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani» Cabernet Sauvignon; 10,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani» Merlot: 11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani Sauvignon»: 10,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani Sauvignon»: 10,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani» Riesling: 10,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani» spumante; 12,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata,

«Colli Martani» bianco; 12,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani» rosso: 11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata;

«Colli Martani» Vernaccia: 6,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3 e nell'intero territorio dei Comuni di Assisi, Foligno, Marsciano, Spello e Trevi.

Per il vino «Colli Martani» Grechetto di Todi le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell'intero territorio del Comune di Todi.

Per il vino «Colli Martani» Vernaccia di Cannara le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell’intero territorio del comune di Cannara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Martani» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

10,50 % vol. per il Trebbiano;

11,00 % vol. per il Grechetto;

11,50 % vol. per il Grechetto di Todi;

11,00 % vol. per il Sangiovese;

11,50 % vol. per il Cabernet Sauvignon;

11,50 % vol. per il Merlot;

11,00 % vol. per il Sauvignon;

11,00 % vol. per lo Chardonnay;

10,50 % vol. per il Riesling;

10,50 % vol. per il Bianco;

11,00 % vol. per il Rosso;

10,50 % vol. per lo Spumante;

11,00 % vol. per la Vernaccia

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino «Colli Martani», con esclusione della tipologia «Vernaccia».

Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il

prodotto.

La resa massima in vino dell’uva fresca per la tipologia «Vernaccia» non deve essere superiore al 40%.

E' consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani» alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

E' ammessa la pratica della dolcificazione, tranne per la tipologia «Vernaccia».

La tipologia «Colli Martani» Vernaccia deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta e/o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termo-condizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 17,00% vol.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Colli Martani» Trebbiano:

colore: giallo verdolino;

profumo: leggermente vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato, caratteristico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Colli Martani» Grechetto:

colore: giallo paglierino;

profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato,

caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Martani» Grechetto di Todi:

colore: giallo paglierino;

profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato,

caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Martani» Sangiovese anche nella tipologia riserva:

colore: rosso rubino se giovane, con contorni rosso-arancione se invecchiato;

profumo: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente tannico e piacevolmente amarognolo,

fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colli Martani» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colli Martani» Merlot anche nella tipologia riserva:

colore: rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colli Martani» Sauvignon:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fine, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Colli Martani» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con lievi riflessi verdognoli;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Colli Martani» Riesling:

colore: giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Colli Martani» bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Colli Martani» rosso:

colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colli Martani» spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

perlage: fine e persistente;

profumo: fruttato, persistente;

sapore: secco, armonico, netto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Colli Martani» Vernaccia:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato con caratteristica nota di passito;

sapore: dolce, più o meno tannico a secondo dell’annata, fresco e fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno può rilevarsi un lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione, di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Riserva

 

Il vino «Colli Martani» Sangiovese deve essere immesso al consumo dopo aver subito

un periodo di maturazione obbligatorio di almeno

un anno

a partire da 31 ottobre dell'anno della vendemmia.

Qualora detto vino abbia

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.

e venga sottoposto ad una maturazione di

due anni,

di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno,

e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente,

può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva».

 

I vini «Colli Martani» Cabernet Sauvignon e Merlot possono essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno

un anno

a partire dal 31 ottobre dell'annata della vendemmia.

Qualora detti vini vengano sottoposti ad una maturazione di

due anni,

di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno,

e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono

portare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva».

 

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» con la specificazione «Riserva» possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con chiusura raso bocca con le capacità ammesse dalle norme vigenti, da litri 0,75 a litri 15.

Il vino «Colli Martani» Vernaccia deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro da 0.375 a 0.750 litri.

 

Articolo 8

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Per tutte le tipologie, ad esclusione dello spumante, è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione.

 

Articolo 9

Confezionamento

 

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 lt. (con le eccezioni previste per la tipologia «Riserva»), devono essere per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi, per la tipologia Spumante con tappo a fungo, e per le altre tipologie di vini con tappo raso bocca o con tappo avite e/o a strappo nelle varie forme. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» possono essere confezionati in «Bag in Box» con capacità massima di 5 litri, con le limitazioni previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 10

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio comprende una serie di Comuni: Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria, Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazione, tutti ubicati sulle pendici dei Monti Martani. I terreni sono riconducibili in parte ad arenarie ed in parte ad argillosi ed argilloso-calcarei. L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 150 ed i 600 m s.l.m. con pendenze variabili ed una esposizione generale orientata verso nord, nord-est. Il clima dell’area è temperato tra maggio e giugno, semi-arido nei mesi di

luglio ed agosto, nuovamente temperato nel mese di settembre e sub-umido in ottobre.

Poiché il massimo della piovosità è localizzato tra novembre e maggio ciò comporta uno sviluppo vegetativo, una fioritura ed una allegagione che garantiscono un’ottima fase produttiva sia in termini quantitativi che qualitativi. Sono rare infatti le annate in cui si verifichino danni di origine climatica quali le gelate o i fenomeni di eccessiva ventilazione. Sole ed acqua in equilibrio perfetto comportano anche una buona gestione dello sviluppo delle crittogame e degli insetti tipici della vite.

L’ausilio eventuale della vendemmia verde consente di raggiungere con notevole frequenza annuale gli indici ottimali di maturazione delle uve.

Le condizioni climatiche e l’ esposizione dei terreni, nonché le differenti altitudini a cui si trovano i vigneti della zona, creano condizioni adeguate per l’ ottenimento di vini tranquilli, spumanti e da uve appassite.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca medievale, in base alla documentazione che è stata oggetto dell’originale stesura del disciplinare di produzione. Nel corsi dei secoli, insieme all’olivo, la vite ha costituito la coltura principe del territorio anche come sostegno economico e sociale. Il disciplinare DOC è stato riconosciuto dal 1988 ed aggiornato nel 2003 e nel 2009, inserendo alcune modifiche ed integrazioni che hanno interessato principalmente le varietà autoctone e l’introduzione di alcune varietà autoctone come la Vernaccia (rossa) ed alloctone, come il merlot ed il cabernet-sauvignon per i rossi, e lo chardonnay ed il sauvignon per i bianchi.

Queste modifiche, per quanto riguarda la Vernaccia sono state originate dalla volontà di salvaguardare un prodotto storicamente coltivato in una parte della zona di produzione (Comune di Cannara) cosa storicamente confermata da varie testimonianze (tra gli altri Giulio Baldaccinil in un saggio del 1882: "Condizioni agricole e economiche del territorio di Cannara (Umbria)"; V. Tanara nel 1644; M. Bussato nel 1612).

I vitigni internazionali invece sono stati inseriti nel disciplinare in seguito alle osservazioni di prodotti in zone limitrofe, che per le loro caratteristiche organolettiche hanno trovato una ottima accoglienza nei mercati nazionali ed internazionali. Nel tempo il fattore umano ha inciso poco nel sistema produttivo che, pur sfruttando tutte le potenziali conoscenze scientifiche, sia agronomiche che enologiche, ha selezionato tutti i risultati provenienti da attività sperimentali, centrando come obiettivo finale, il conseguimento di concentrare il più possibile le componenti aromatiche specifiche che descrivono il profilo dei vini tutelati. I

nfatti dal punto di vista agronomico, in linea con la meccanizzazione del vigneto, sono state ridotte le produzioni

unitarie per ettaro ed implementati i sistemi di controllo in campo della qualità organolettica, definendo per ciascuna varietà, gli “indici di maturazione”.

Per quanto riguarda le operazioni di cantina, fino all’imbottigliamento e alla distribuzione, sono stati aggiornati gli impianti tecnologici e le variabili di processo introducendo, ad esempio, la macerazione pre-fermentativa per i bianchi e l’impiego del freddo in fase fermentativa, al fine di mantenere inalterato il patrimonio aromatico originario e sviluppare, il più possibile, quello di natura fermentativa.

Tutto questo economicamente si è tradotto dalla vendita di vini sfusi, o in grandi recipienti, in quella del tutto confezionato.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

Vino: come indicato nei due punti del paragrafo A, le condizioni ambientali, l’impostazione del vigneto e la sua gestione, consentono, con una certa continuità di raggiungere un indice di maturazione ottimale, definito per le uve bianche come un tenore di acidità, una concentrazione alcolica ed un profilo aromatico primario e secondario, che ha trovato piena soddisfazione da parte del consumatore, avvalorato dalle tecniche enologiche, che attraverso la gestione delle variabili di processo, consentono di raggiungere i livelli ottimali.

Per i vini rossi, accanto a quanto già descritto

per i bianchi, sono stati inseriti, negli ultimi venti anni, la gestione ed il controllo della fermentazione malolattica e l’introduzione di una fase di maturazione in legno e successivo finissaggio in bottiglia che comporta, per le varie tipologie di vini, un arricchimento di aromi speziati, derivanti dal legno, e floreali-fruttati potenzialmente presenti nelle uve e originati con appropriati interventi in fase di fermentazione-macerazione.

Vino spumante: il territorio e l’ ambiente pedo-climatico creano le premesse per la produzione anche della tipologia spumante, in quanto parte dei vigneti sono ad altitudini oltre i 400 metri, quindi con condizioni che consentono di mantenere i valori e le tonalità di acidità, grado zuccherino ed aromi propri di questa tipologia.

Vino ottenuto da uve appassite: anche la tipologia di vino da uve appassite vede delle condizioni climatiche favorevoli per il suo ottenimento in quanto il mese di settembre e l’ inizio di ottobre, climaticamente temperati, consentono un buon pre - appassimento dell’ uva sulla pianta, che viene poi completato in locali idonei.

La varietà di uva interessata da questa pratica (Vernaccia) si adatta perfettamente all’ appassimento in questa zona, infatti l’ andamento climatico prevalente consente la migliore espressione delle naturali potenzialità zuccherine ed aromatiche.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Preme di concludere con un assunto che è un classico nel settore dei prodotti tipici e cioè che il territorio, dal punto di vista pedoclimatico e delle scelte varietali, consente di raggiungere elevati valori dei descrittori della tipicità, e che il fattore umano in cantina cerca di mantenere e trasferire tale potenziale ai vini corrispondenti.

 

Articolo 11

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.c.a.r.l.

Fraz. Pantalla

06059 Todi

Tel 07589571 – Fax 0758957257

Il 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.c.a.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

COLLI PERUGINI

D.O.C.

Decreto 10 settembre 1999

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Colli Perugini” è riservata ai vini bianco, rosso, novello, spumante e vin santo o vino santo e con riferimento ai seguenti vitigni:

 

bianchi – Chardonnay, Grechetto, Pinot grigio e Trebbiano;

neri – Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese,

 

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino “Colli Perugini” bianco e vino santo o vin santo deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano Toscano almeno 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50% con un limite massimo del 10% per le Malvasie ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Il vino “Colli Perugini”spumante deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni

Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio da soli o congiuntamente, per almeno l’ 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

I vini “Colli Perugini” rosso, rosato e novello debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese almeno 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

I vini con riferimento al nome di vitigno, di cui all’art. 2, debbono essere ottenuti

da vigneti in cui il vitigno sia rappresentato almeno per l’85%

mentre i vitigni complementari nelle rispettive tipologie bianchi e neri non debbono superare il 15% e comprendono quelli ammessi alla coltivazione.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli Perugini” debbono essere prodotte nella zona

geografica costituita da parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia,

Deruta,Marsciano,Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Piegaro in provincia di Perugia e San

Venanzo in provincia di Terni.

Tale e zona è cosi delimitata:

partendo dalla località La Pallota di Perugia a quota 388 all’incrocio tra la strada statale 75-bis,

proveniente da Ponte S. Giovanni e la strada tuderte, proveniente dalla strada statale Tiberina 3-bis,

la linea di delimitazione segue la strada 75-bis fino alla stazione ferroviaria di Perugia Fontiveggie e

quindi segue la strada statale Trasimeno (n. 75) in direzione ovest fino a raggiungere l’abitato di

Olmo all’incrocio del confine tra il comune di Perugia e quello di Corciano, prosegue lungo tale

confine in direzione sud, supera la stazione ferroviaria di Ellera e raggiungere la strada statale

Pievaiola (n. 220) in località Strozzacapponi. Prosegue verso sud-ovest per la strada statale

Pievaiola fino all’Osteria vecchia in prossimità del Km 22 da dove prosegue verso sud lungo la

strada per Pietrafitta fino ad incrociare (quota 220) il fiume Nestore per risalirlo poi in direzione

ovest fino ad raggiungere la strada per Castiglion Fosco (quota 234), riscende lungo questa verso

sud sino alla Cappelletta a quota 358, all’altezza del centro abitato di Castiglion Fosco, da dove

prende a seguire verso sud la strada per Poggio alla Croce, lo supera e dopo aver costeggiato a ovest

il M. Città di Fallera a occidente raggiunge quota 572 per seguire poi verso sud l’impluvio e

ridiscende nella stessa direzione il F.sso Greppolischieto fino alla confluenza con il F.sso Serpolla e

quindi lungo quest’ultimo verso sud incrocia il confine tra Perugia e Terni. Segue tale confine in

direzione est e all’incrocio con il torrente Ferzinone segue tale corso d’acqua fino alla confluenza

con F.sso Capannuccio. Risale il F.sso Capannuccio in direzione sud fino a incrociare la strada per

S. Venanzo al Km 35 (quota 388), segue tale strada verso S. Venanzo e al km 36,50 circa quella

che, in direzione ovest, costeggia Rofecastello e prosegue verso sud per quota 430,446,460,476,505

e 449.

Da quota 449, poco prima che la strada raggiunga il centro abitato di Ripalvella, prende la strada

campestre che attraverso la località il Passo, raggiunge Podere il Poggio (quota 330)lo supera e

incrocia il T. Montecastello a quota 237: risale il corso sino a quota 244, fino alla confluenza con il

fosso proveniente da sud-est per risalirlo poi fino all’incrocio con la strada che conduce a Podere T.

re Salviano . Segue quest’ultima in direzione sud ovest passando per le quote 334 e 362 e quindi in

direzione sud la strada per Doglio dopo aver superato le quote 409, 453,489,costeggiando a

occidente il centro abitato di Doglio, prosegue poi fino a incrociare la strada per Montecastello a

quota 498 in prossimità della località La Torre. Da quota 498 segue in direzione nord la strada per

Montecastello, supera il centro abitato costeggiando a sud e prosegue verso est per la strada che in

prossimità del Podere Biscarrini (quota 182) raggiunge quella per Fratta Todina. Percorre questa in

direzione nord e superato il ponte sul T. Faena piega in direzione est per la strada che raggiunge la

stazione di Fratta Todina. Dalla stazione segue la strada ferrata in direzione nord e lungo questa

supera il fiume Nestore fino a incrociare la strada per Cerro a quota 172 (località Morelli II)

prosegue verso est lungo la strada che conduce a Cerro e quindi in direzione Nord segue quella

vicinale per S.Orsola che raggiunge per proseguire poi la direzione Ovest fino ad incrociare la linea

ferroviaria a quota 187 e lungo questa prosegue verso Nord e alla Stazione di ponte S. Giovanni si

dirige, in direzione Nord-Ovest, percorrendo la strada che, dopo aver attraversato la strada di Pieve

di Campo, raggiunge Perugia in località Porta San Gerolamo e seguendo via Bonfigli, attraversa la

galleria nei pressi del tiro a segno, tocca quota 445 raggiunge Porta S. Costanzo e da qui si immette

sulla strada statale 75-bis al Km 1 per raggiungere il bivio La Pallotta da dove è iniziata la

denominazione.

3

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini”Colli Perugini” devono essere

quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche

caratteristiche di qualità.

Sono per tanto da considerarsi esclusi vigneti ubicati in terreni di piano e fondovalle e quelli ad una

quota superiore ai 450 m e 500 m sul livello del mare rispettivamente per i vitigni a bacca nera e

bianca.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere

una densità di almeno 2.000 ceppi per ettaro.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o

comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Colli Perugini” bianco, e a quelli con

riferimento ai vitigni a bacca bianca un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50%

vol, mentre le uve destinate alla produzione di spumante devono assicurare un titolo alcolometrico

volumico minimo naturale di 10,00% vol. Per i vini “Colli Perugini” rosso, rosato, novello e quindi

con riferimento ai vitigni a bacca nera il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere

dell’11,00% vol.

La resa massima di uva per la produzione dei vini “Colli Perugini” bianco, rosso, rosato, novello,

vino santo o vin santo e con riferimento ai seguenti vitigni: Grechetto, Pinot grigio, Trebbiano,

Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, non deve essere superiore a 12 t/ha di vigneto in coltura

specializzata, corrispondenti a hl 84 per ettaro.

Per il “Colli Perugini” Chardonnay e spumante tale resa non deve superare le 11 t/ha di vigneto in

coltura specializzata, corrispondenti a hl 77 per ettaro.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura mista deve essere calcolata in

rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C.

“Colli Perugini” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non

superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui

trattasi.

Per tutti i vini “Colli Perugini” con esclusione del vino santo o vin santo la resa massima delle uve

in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza

non ha diritto alla denominazione di origine controllata: oltre il 75% decade il diritto alla

denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa in vino rispetto all’uva fresca nella produzione del vino santo o vin santo non deve superare

il 40%, corrispondente a hl 48 per ettaro.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non il 45%, l’eccedenza non avrà diritto

alla denominazione di origine controllata “ Colli Perugini” vin santo: oltre detto limite percentuale

decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione

delimitata nel precedente art. 3.

4

La produzione del vino “Colli Perugini”spumante deve essere effettuata con il metodo della

fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride

carbonica.

Le operazioni di elaborazione del vino “Colli Perugini”spumante possono essere effettuate anche

fuori della zona di produzione.

Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad

un periodo di appassimento che può protrarsi non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla

vendemmia e comunque fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo naturale del

26%; per l’appassimento è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata.

L’elaborazione della tipologia vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità

non superiore a 350 litri.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a

conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini “ Colli Perugini”all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti

caratteristiche:

“Colli Perugini” bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, di gusto leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Colli Perugini” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Colli Perugini” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso delicato;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Colli Perugini” novello:

colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola;

odore: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: talvolta vivace, fruttato caratteristico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

5

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Colli Perugini” Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con lievi riflessi verdognoli;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Colli Perugini” Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato

armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Colli Perugini” Pinot grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso tipico del vitigno;

odore: fruttato, fine, tipico;

sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Colli Perugini” Trebbiano:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fine, asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Colli Perugini” Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Colli Perugini” Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

6

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Colli Perugini” Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato

caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Colli Perugini” spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: piacevolmente fruttato,persistente;

sapore: secco, armonico, elegante, netto;

spuma: fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

“Colli Perugini” Vino santo o Vin santo:

colore: da paglierino all’ambrato più o meno intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico;

sapore: armonico, dal secco al dolce con sentore di miele e vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol ;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

Il vino «Colli perugini» vino santo o vin santo deve essere immenso al consumo esclusivamente in

recipiente da 0,375 a 1,5 litri.

Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da

quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra»,

«superiore», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi

privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Perugini” può essere

utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome

tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che

tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di

accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del

decreto legislativo n. 61/2010.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all’art. 1 del presente disciplinare di

produzione, può figurare, veritiera e documentabile, l’annata di produzione delle uve, mentre quest’

ultima è obbligatoria per le tipologie «vin santo» o «vino santo» e «Novello».

7

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli Perugini” debbono essere prodotte nella zona

geografica che comprende in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia, Deruta,

Marsciano,Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Piegaro in provincia di Perugia e San Venanzo

in provincia di Terni.

Nella zona di produzione dei Colli Perugini affiorano numerose formazioni geologiche

raggruppabili in 4 grandi categorie: 1) alluvioni attuali e recenti, prevalentemente sabbio-ciottolose,

e depositi alluvionali terrazzati; 2) argille ed argille sabbiose lacustri; 3) sabbie gialle con livelli di

conglomerati lacustri; 4) turbiditi formate da arenarie giallastre e marne siltose grigiastre,

solitamente in regolare alternanza (formazione marnoso–arenacea) ed altri litotipi.

I suoli evolutisi su superfici stabili e da substrati caratterizzati da una discreta permeabilità, come le

alluvioni terrazzate antiche, sono classificabili secondo la US Soil Taxonomy (Soil Survey Staff,

2010) come Inceptisuoli (Haplustepts), caratterizzati da tessiture equilibrate e generalmente poveri

sia in scheletro che calcare.

Nel caso di pendii argillosi su versanti ripidi, prevalgono gli Entisuoli (Xerorthents) franco-limosi,

privi di scheletro, fortemente calcarei, con reazione sub-alcalina e con basso tenore in sostanza

organica. Ove i pendii sono meno ripidi, prevalgono gli Inceptisuoli (Haploxerepts e Haplustepts

tipici), salvo che nelle zone più basse del pendio, spesso relative al raccordo con le vallate/pianure

sottostanti; in questo caso, infatti, si tratta di suoli assai più profondi, di tessitura franco-limoargillosa

e più ricchi in sostanza organica (Haplustepts fluventici e calcici).

I suoli evoluti su sabbie, conglomerati e turbiditi sono ancora classificabili come Haplustepts tipici

ma in questo mostrano tessitura franco sabbiosa-limosa, contenuto variabile carbonati, buona

struttura e discreti contenuti di sostanza organica.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i fondovalle, che sono esclusi dalla

denominazione, e quelli ad una quota superiore ai 450m e 500 m sul livello del mare

rispettivamente per i vitigni a bacca nera e bianca con pendenza ed esposizioni variabili.

Fattori climatici dell’ areale di produzione.

Rispetto alla media del secolo di 897,54 mm, l’ultimo decennio (1991-2010) ha fatto registrare un

aumento medio delle precipitazioni annuali (937,1mm) determinato da un incremento delle

precipitazioni registrate soprattutto nel periodo invernale.

Nell’analisi decennale della stagione primaverile emerge che la piovosità rimane sostanzialmente

costante così come la stagione estiva con un leggero aumento medio delle precipitazioni dell’ultimo

decennio (168,15 mm rispetto alla media del secolo di 162,66 mm) mentre per quella autunnale una

leggera flessione (295,82 mm rispetto alla media del secolo di 297,45mm). L’ultimo decennio

invernale 2001/2010, con 254 mm di media, risulta più piovoso di 35mm rispetto alla media del

secolo.

In particolare il 2010 è risultato uno degli anni più piovosi del secolo con punte di precipitazione

cumulata di 1300mm di pioggia mentre i primi mesi del 2011 sono stati caratterizzati da una

scarsità di pioggia soprattutto nei mesi estivi.

Per quanto riguarda il quadro termico, l’andamento degli ultimi anni è da ritenersi abbastanza in

linea con le medie stagionali. Durante l’inverno (mesi di dicembre-gennaio-febbraio) la temperatura

media dei valori minimi si attesta intorno ai 3,2°C, un valore leggermente superiore rispetto al dato

storico di circa 0,5°C. il fenomeno può essere collegato anche all’aumento della piovosità del

periodo che ha determinato una maggiore copertura nuvolosa che ha limitato il raffreddamento

notturno. Il periodo primaverile (marzo-aprile-maggio) negli ultimi anni si attesta su valori

8

costanti senza particolari variazioni e con una temperatura media di 13,8°C. La temperatura

massima media degli ultimi 5 anni relativa al periodo estivo (giugno-luglio-agosto), risulta di

31,46°C, mentre la temperatura media è di circa 24,0°C: la loro osservazione congiunta conferma

un leggero aumento rispetto ai valori storici registrati.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata

tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Colli Perugini”.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca romana. Gli Statuti comunali

conservati negli archivi storici, contengono numerosi capitoli che stabilivano le zone da destinare a

vigneto, le modalità per determinare l’epoca della vendemmia e regolavano il commercio del vino.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino al

riconoscimento della denominazione di origine avvenuta con Decreto del Presidente della

Repubblica del 21 Ottobre 1981.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione

dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di

produzione:

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli

tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Grechetto, il Trebbiano Toscano ed il

Sangiovese più tradizionali, oltre a vitigni internazionali quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot

Nero, Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio.

- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle

viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione

della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le

rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal presente disciplinare all’art. 4;

- le pratiche relative all’elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona

per la vinificazione dei vini tranquilli e spumanti, adeguatamente differenziate per le differenti

tipologie.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC Colli Perugini è riferita a diverse tipologie di vino rosso che dal punto di vista analitico ed

organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del

disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente

geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano un buon tenore di acidità, il colore è rosso rubino

sgargiante con unghia purpurea, che sfuma verso il rosso granato nei vini più invecchiati. In tutte le

tipologie si riscontrano aromi floreali con note fruttate di ciliegie e lamponi, spezie dolci e

cioccolato, tipici delle cultivar dei vitigni di base.

Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale e una buona struttura.

D’ altro canto i vini bianchi sono incentrati sull’uso dell’uva autoctona Grechetto e Trebbiano

Toscano che conferisce al vino un caratteristico colore giallo paglierino dai riflessi verdolini, con

profumi delicati di gelsomino, pesca bianca e mela. In bocca è caldo e morbido ed ancor più tipica è

la nota minerale. Interessanti gli spumanti per i quali vengono privilegiati i vitigni internazionali

(Chardonnay, Pinot Grigio ecc.).

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera

B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione, nel bacino produttivo dei Colli Perugini e

9

l’esposizione, concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente

sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti La fascia

produttiva vocata è puntualmente delimitata dal punto di vista altimetrico dall’art.4 del presente

disciplinare di produzione.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la

coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed

organolettiche dell’“Colli Perugini”. In particolare, pur con la loro variabilità derivante da eterogenei

processi pedo-genetici, i terreni danno ottimi risultati dal punto di vista viticolo grazie ad un ph

ottimale ed a contenuti di calcare che favoriscono l’ottimale maturazione delle uve.

Anche il clima dell’areale di produzione, consente alle uve di maturare lentamente e

completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche

del vino "Colli Perugini".

La millenaria storia vitivinicola riferita a questo territorio, dall’epoca romana, al medioevo, fino ai

giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta

connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del

“Colli Perugini”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei

secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca

moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico

e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Colli Perugini”, le cui peculiari caratteristiche sono

descritte all’articolo 6 del disciplinare.

Nel medioevo: i contratti agrari ed i documenti di varia natura, conservati presso gli archivi monastici

e comunali, confermano la diffusione di tale coltura.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons a r.l.

Fraz. Pantalla

06059 Todi (PG),

Telefono 075.89751 - Fax 075.8957257;

E-mail certificazione@parco3a.org.

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons a r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del Reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una

metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione , confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 Novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

SPOLETO

D.O.C.
Decreto 27 giugno 2011

Modifica con Decreto 02 febbraio 2015

(fonte GURI)

Modifica con Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione

 

La denominazione di origine controllata  "Spoleto"  è  riservata  al vino bianco "Spoleto", nelle tipologie:

 

bianco

Trebbiano spoletino,

Trebbiano spoletino passito, 

Trebbiano spoletino superiore  

Trebbiano spoletino spumante,

 

che  risponde  alle  condizioni  e  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata "Spoleto",  è  riservata  ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Spoleto" bianco:

Trebbiano Spoletino minimo 50%.

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 50%,  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Spoleto" Trebbiano spoletino:

Trebbiano Spoletino minimo 85%.

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

 

"Spoleto" Trebbiano spoletino superiore:

Trebbiano Spoletino minimo 85%.

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

 

"Spoleto" Trebbiano spoletino spumante:

Trebbiano Spoletino minimo 85%

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

 

"Spoleto" Trebbiano spoletino passito:

Trebbiano Spoletino minimo 85%

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC "Spoleto" devono essere prodotte all'interno della zona appresso descritta che comprende l'intero territorio del comune di

Montefalco  

e parte dei territori comunali di

Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spoleto e Trevi. 
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Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto di incontro tra la vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia e la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 321) si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il torrente Tessino.

Si risale detto torrente fino al punto di incontro con la S.S. n. 3 "Flaminia" (Km 124+160) e si percorre la Statale fino al Km 122+580.

Si imbocca la carrareccia che procede in direzione NORD-OVEST toccando le quote 507 e 461 fino al punto di incontro con il Fosso della Troscia e si risale detto fosso fino al punto di incontro con la strada vicinale da Cima del Colle a Valle San Paolo (q. 428).

Si prende questa strada in direzione NORD-EST passando per Villa Clari (q. 437), si imbocca la strada comunale di Monte li Rossi in direzione NORD-EST fino all'incrocio con la strada comunale di Rubbiano e si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST toccando la quota 448 fino al punto di incrocio con la strada vicinale di Valcupa.

Si imbocca questa strada in direzione SUD fino al punto di incrocio con l'omonimo fosso.

Si discende il Fosso di Valcupa fino al punto di incontro con la linea ferroviaria Roma-Ancona, la si percorre in direzione OVEST fino al punto di incontro con la strada comunale di Baiano (q. 312), la si percorre in direzione SUD passando per le quote 334, 378 e 368 fino al punto di incontro con la strada vicinale di Valle Marina.

Si percorre detta strada in direzione SUD fino al punto di incontro con una carrareccia che, procedendo in direzione OVEST, la congiunge con la strada vicinale Scaniata (q. 435).

Si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso di Colle Munnera, si risale detto fosso fino all'incrocio con la mulattiera che, procedendo in direzione SUD-OVEST, lo congiunge con la strada vicinale di Meggiano (q. 504). La si percorre in direzione NORD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso del Caprareccia e si risale quest'ultimo fino al punto di incrocio con il Fosso delle Grotte Fungarie (q. 396).

Si percorre il fosso in direzione OVEST fino ad incontrare il Fosso Moceda e lo si risale fino al punto di incontro con il Fosso di Costa Gagliarda.

Si risale quest'ultimo fino al punto di incontro con la strada vicinale di Builano e la si percorre in direzione OVEST fino ad incontrare la strada comunale di Rapicciano (q. 458).

La si percorre in direzione NORD fino ad incontrare la strada vicinale delle Fontanelle, si percorre quest'ultima in direzione SUD-OVEST fino al punto di incontro con il Fosso di Valle Cupera e lo si segue in direzione NORD-OVEST fino al punto di incontro con il Torrente Marroggia.

Lo si risale in direzione NORD toccando la quota 352 fino al punto di incontro con la strada comunale di Arezzo, qui si imbocca la strada che, procedendo verso NORD-OVEST, si incrocia con il Fosso dell'Acquasanta e proseguendo in direzione NORD arriva fino alla strada comunale di Acquasparta.

La si percorre in direzione EST fino ad imboccare la strada comunale di San Gregorio che, procedendo verso NORD giunge all'incrocio con il Fosso di Ocenelli.

Lo si risale toccando le quote 350-357 e 381 e qui si imbocca in direzione EST la strada vicinale della Macchia Piantata toccando quota 337 e la si prosegue in direzione NORD, toccando le quote 389 e 399, fino al punto di incrocio con la strada comunale di Roselli (q. 366) e si percorre quest'ultima in direzione NORD-OVEST toccando le quote 377-414-429 e 458.

Qui si imbocca la strada delle Lame che procedendo in direzione EST incontra il Fosso di Ciliano, lo si risale fino all'incrocio con la strada di Villa Mane e si percorre quest'ultima in direzione OVEST, toccando quota 473, fino al punto di incrocio con il Fosso della Rena (q. 413).

Lo si percorre in direzione NORD-EST fino a q. 372, dove si imbocca la strada che procedendo verso NORD-EST si incrocia con il Fosso di Caciolfo.

Lo si risale toccando quota 331 fino all'incrocio con la strada che, procedendo in direzione NORD, porta alla strada comunale di MonteMartano (q. 420).

La si percorre in direzione OVEST fino al punto di incrocio con la strada che, procedendo prima in direzione NORD e poi in direzione NORD-OVEST, attraversa il Colle San Paolo fino ad incrociare il Fosso del Boschetto.

Lo si risale fino alla confluenza con il Fosso di Rovicciano, per poi risalire quest'ultimo fino al confine amministrativo tra il Comune di Spoleto ed il Comune di Giano dell'Umbria.

Si prosegue lungo tale confine in direzione NORD fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Castel Ritaldi.

Si prosegue in direzione NORD lungo il confine amministrativo tra il Comune di Castel Ritaldi ed il Comune di Giano dell'Umbria fino al punto di incrocio con la strada comunale Castel Ritaldi-Colle del Marchese.

La si percorre in direzione SUD-EST toccando quota 441 fino all'incrocio con la strada comunale di Casa Stendardo (q. 452) e si imbocca quest'ultima in direzione NORD fino all'incrocio con la strada comunale San Martino (q. 429).

La si percorre prima in direzione EST e poi in direzione NORD, toccando le quote 402-403 e 378, fino all'abitato di Colle San Lorenzo e si prosegue in direzione NORD fino al confine amministrativo tra il Comune di Castel Ritaldi ed il Comune di Montefalco. 
Si prosegue lungo tale confine in direzione OVEST fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Giano dell'Umbria.

Si prosegue in direzione NORD-OVEST lungo il confine amministrativo tra il Comune di Giano dell'Umbria ed il Comune di Montefalco fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Gualdo Cattaneo (q. 335).

Si prosegue in direzione NORD lungo il confine amministrativo tra il Comune di Gualdo Cattaneo ed il Comune di Montefalco fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Bevagna (q. 279).

Si prosegue in direzione NORD-EST lungo il confine amministrativo tra il Comune di Bevagna ed il Comune di Montefalco fino al punto di incontro con il confine amministrativo del Comune di Foligno.

Si prosegue in direzione SUD-EST lungo il confine amministrativo tra il Comune di Foligno ed il Comune di Montefalco fino al punto di incontro con la strada comunale Montefalco-Foligno.

Si percorre detta strada in direzione NORD-EST, fino all'incrocio con la strada vicinale del Topino (q. 213); si percorre detta strada fino al suo ricongiungimento con la S.P. n. 444 (q. 216) e da qui si giunge all'incrocio con la strada vicinale di San Biagio.

La si imbocca in direzione SUD-EST, passando per quota 215, fino a giungere all'incrocio con la strada comunale di Sterpete (q. 216).

Si percorre la suddetta strada in direzione SUD fino all'incrocio con la strada vicinale del Casone, si prosegue per quest'ultima passando per la quota 210 fino all'incrocio con la strada vicinale di Case Vecchie.

La si percorre in direzione EST fino ad arrivare al punto di intersezione con la linea ferroviaria Roma-Ancona (q. 210) e si segue il tracciato ferroviario in direzione SUD fino al confine amministrativo tra il Comune di Foligno ed il Comune di Trevi (q. 210).

Si procede in direzione EST lungo tale confine, passando per le quote 215-222 e 233 fino a giungere al punto di intersezione con la strada che, procedendo in direzione SUD lo congiunge con la strada vicinale Forche.

La si imbocca in direzione SUD fino all'incrocio con la S.P. n. 425 (q. 262), si percorre la Provinciale in direzione SUD-EST, passando per le quote 294 fino a quota 330.

Qui si imbocca la strada che procede in direzione NORD-EST fino al punto di incontro con la S.P. n. 425 (q. 392).

Si prosegue sulla stessa in direzione SUD passando per le quote 390-387-390-400 e 420 fino a giungere alla citta' di Trevi (q. 412).

Si prosegue costeggiando ad EST il centro storico di Trevi e ci si ricongiunge con la S.P. n. 425, la si imbocca in direzione EST fino al punto di incrocio con la strada comunale Bovara-Trevi, si prende quest'ultima in direzione SUD, passando per le quote 331 e 326 fino all'incrocio con l'altro ramo della S.P. n. 425, nei pressi dell'abitato di Croce di Bovara.

Si procede lungo la Provinciale fino all'incrocio con la strada comunale Pigge-Chiesa Tonda, la si imbocca in direzione EST per poi proseguirla in direzione SUD fino all'innesto al Km 139 con la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 221).

Si percorre la Statale in direzione SUD attraversando il confine amministrativo tra il Comune di Trevi ed il Comune di Campello sul Clitunno e passando per le quote 233-236 e 228 fino a giungere all'incrocio con la S.P. n. 458 (q. 228). Si percorre la Provinciale fino a quota 233, dove si imbocca la strada comunale del Cerasolo, si segue quest'ultima in direzione SUD-EST e poi in direzione NORD fino all'incrocio con il Fosso delle Cozze.

Si risale detto fosso in direzione NORD-EST fino alla sua intersezione con la strada comunale di Campello Alto (q 487). Si imbocca la strada in direzione SUD fino ad arrivare alla strada comunale da Lenano a Campello Alto (q. 496) attraverso la quale ci si ricongiunge con la S.P. n. 458.

Si percorre la Provinciale attraversando l'abitato di Lenano e lambendo a NORD quello di Carvello per poi proseguire in direzione EST fino a quota 461, qui si percorre la Provinciale in direzione SUD-OVEST passando per la quota 435 fino all'incrocio con la strada comunale di Silvignano e Poreta (q. 386).

Quest'ultimo tratto rappresenta anche il confine amministrativo tra il Comune di Campello sul Clitunno ed il Comune di Spoleto.

Tale confine si attraversa imboccando la suddetta strada comunale in direzione SUD-OVEST per poi giungere all'incrocio con la strada vicinale del Matuticcio.

La si percorre in direzione SUD-EST fino all'incrocio con la strada vicinale del Colle (q. 391), si prende quest'ultima in direzione OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale di Costa Amara, percorrendo la quale in direzione SUD si arriva alla strada vicinale di Poreta.

La si imbocca in direzione NORD-OVEST fino all'incrocio con la strada comunale di Silvignano e Poreta, la si percorre in direzione SUD-OVEST fino all'incrocio con la strada vicinale Poretana (q. 309).

Si prende quest'ultima in direzione SUD fino all'incrocio con al strada vicinale del Palazzaccio (q. 339), percorrendo la quale in direzione EST si giunge all'intersezione con il Fosso della Spina (q. 378) per poi proseguire in direzione SUD-EST fino all'incrocio con la S.P. n. 459 (q. 384).

Si imbocca la strada vicinale di Poreta in direzione SUD-EST passando per quota 426, fino all'incrocio con la strada vicinale del Rocolo, la si percorre in direzione SUD-OVEST fino all'incrocio con la strada comunale di Bazzano Inferiore e Superiore. (q. 521).

Si percorre quest'ultima in direzione SUD fino a q. 447 e poi in direzione EST, passando per le quote 409 e 399, fino all'incrocio con la strada vicinale Eggi-Bazzano di Sotto (q. 367).

Si percorre detta strada in direzione SUD-OVEST e poi in direzione SUD fino all'intersezione con il Fosso dei Fringuelli (q. 322). Si risale il Fosso fino a quota 345 dove si imbocca in direzione SUD-OVEST la strada che costeggia a SUD-EST l'abitato di Eggi fino alla confluenza con il Fosso dei Renacci.

Lo si risale in direzione SUD fino all'incrocio con la mulattiera che, passando per la quota 370 si ricollega al tracciato della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia a quota 468.

Si prosegue lungo il tracciato della vecchia linea ferroviaria Spoleto-Norcia, toccando le quote 443-425-396 e 338, fino a ritornare al punto di incontro con la S.S. n. 3 "Flaminia" (q. 321).

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini  derivanti  le relative caratteristiche. Pertanto  sono  da  considerare  idonei  al riconoscimento i vigneti ubicati all'interno  dei  confini  descritti nell'art. 3 esclusi quelli situati ad una quota media oltre i  400  m s.l.m.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali  e/o  generalmente  usati  e,  comunque,  atti   a   non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti  specializzati  dovranno  avere  una

densità minima di 3000 ceppi per ettaro.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione  massima ad ettaro è la seguente:

I e II anno vegetativo: 0%;

III anno vegetativo: 50%;

dal IV anno vegetativo: 100% della produzione prevista.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino  a denominazione  di origine controllata "Spoleto"  non  deve  essere superiore a quella riportata nella tabella seguente.

Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini  a denominazione di origine controllata "Spoleto"   un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari a quello riportato  nella tabella seguente.

“Spoleto” bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Spoleto” Trebbiano spoletino: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Spoleto” Trebbiano spoletino superiore: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Spoleto” Trebbiano spoletino spumante: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Spoleto” Trebbiano spoletino passito: 11,00 t/ha, 14,00% vol. (dopo l’appassimento);

 

Le rese unitarie delle "piantate maritate" non  possono  superare  in ogni caso Kg 50 per pianta.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  d'origine  controllata "Spoleto" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché  la produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti della resa di uva in vino.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva  superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni  di  vinificazione,  appassimento,  invecchiamento  ed imbottigliamento   dovranno    essere    effettuate    esclusivamente all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata dall'art. 3  e  comunque negli  ambiti  territoriali  dei  Comuni  di 

Bevagna,  Campello  sul Clitunno,  Castel  Ritaldi,  Foligno,   Giano   dell'Umbria,   Gualdo Cattaneo,  Montefalco,  Spoleto,   Trevi,  

mediante   autorizzazioni individuali  rilasciate  dal  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari  e  forestali,  previo  parere  della  Regione  Umbria,  a condizione  che  ciascuna   Ditta   interessata   presenti   apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a  dimostrare  che  le predette operazioni, per i vini a IGT Umbria da Trebbiano  spoletino, siano state effettuate almeno nei 3 anni  precedenti  all'entrata  in vigore del presente disciplinare.

La tipologia spumante appartenente alla categoria "vino  spumante  di qualità" può essere spumantizzato con metodo Charmat e Classico.

Per l'appassimento delle uve e' consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata.

Nella fase di  vinificazione  sono  ammesse  le  pratiche  enologiche tradizionali della zona atte a conferire ai vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

E' consentito l'affinamento e  la  vinificazione  in legno.

Per la tipologia "Superiore" è obbligatorio l'affinamento di  almeno

3 mesi in bottiglia.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino "Spoleto".

Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata "Spoleto"; oltre il  75%  decade il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutto  il

prodotto.

La resa in  vino  rispetto  all'uva  fresca  nella  produzione  della tipologia Trebbiano spoletino passito non deve superare il 40%.

E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti   aventi   diritto   alla denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e  nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Spoleto" bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, talvolta acidulo;

titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Spoleto" Trebbiano spoletino:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;

titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Spoleto" Trebbiano spoletino superiore:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Spoleto" Trebbiano spoletino spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, fresco, talvolta acidulo;

titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Spoleto" Trebbiano spoletino passito:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

profumo: intenso, etereo, con sentori di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato;

titolo alcolometrico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto  i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

 Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata "Spoleto", le specificazioni di tipologia bianco, Trebbiano spoletino, Trebbiano spoletino passito, Trebbiano spoletino superiore e Trebbiano spoletino spumante devono figurare al di  sotto della dicitura  "denominazione  di  origine  controllata"  ed  essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli  utilizzati per la denominazione di origine "Spoleto", della  stessa  evidenza  e riportati sulla medesima base colorimetrica.

E' vietato usare, insieme alla denominazione di  origine  controllata "Spoleto", qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi "riserva", "extra", "fine" e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi  significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino  DOC  "Spoleto" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione  delle  uve  ad eccezione della tipologia "Trebbiano spoletino spumante" per la quale è facoltativa.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Spoleto",   per l'immissione al consumo, devono essere confezionati in contenitori di vetro aventi un volume minimo di litri 0,187.

E' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 3 a 5  litri,  alle  condizioni  previste  dalla  normativa vigente.

Sono consentiti  i  sistemi  di  chiusura  previsti  dalla  normativa vigente, compresi i tappi tecnici e i tappi capsula e a vite.

Per le tipologie superiore e' obbligatorio l'uso della sola bottiglia bordolese di colore scuro,con tappo in sughero naturale raso bocca.

Per la tipologia spumante è consentito soltanto l'utilizzo di  tappo in sughero naturale a fungo.

La bottiglia di  colore  bianco  è  ammessa  esclusivamente  per  la tipologia passito, per la quale è obbligatorio il tappo  in  sughero naturale raso bocca.

I contenitori in vetro, prima dell'immissione  in  commercio,  devono essere provvisti della fascetta, mentre sui  contenitori  alternativi al vetro, in sostituzione, deve essere riportato il lotto  attribuito dall'organismo delegato.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame 

La Denominazione di Origine Controllata “SPOLETO” comprende parzialmente i territori amministrativi dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi.

La superficie coperta dalla denominazione è di circa 23.600 ettari, il territorio è per la maggior parte pianeggiante, attraversato dal fiume “Clitunno” e da numerosi torrenti e affluenti. L’altitudine del territorio interessato è compresa tra i 200 ed i 550 m. s.l.m. Nella parte centrale della valle si rilevano paesaggi sulle alluvioni fluviali e sui depositi fluvio-lacustri, caratterizzati da suoli che hanno una tessitura franco-sabbioso-argillosa o franco-limoso-argillosa con scarso scheletro, sono profondi, ben drenati, a reazione subalcalina.

Nella zona ad Est della valle si riscontrano paesaggi su depositi fluvio-lacustri plio-pleistocenici caratterizzati da suoli derivati da sedimenti argillosi o argillo-sabbiosi, profondi e calcarei; e paesaggi sui depositi prevalentemente marnosi, caratterizzati da suoli che presentano una tessitura piuttosto variabile che può essere franco-limoso-argillosa con moderati contenuti di scheletro sulle marne, o franca con maggiori quantità di frammenti grossolani sulle arenarie.

Nella zona ad Ovest della valle si riscontrano paesaggi sui depositi detritico-colluviali, caratterizzati da suoli ricchi di frammenti grossolani, calcarei a tessitura variabile, a seconda della natura della roccia madre, da franco-sabbioso-argillosa ad argillosa, debolmente umiferi e dotati di elevata profondità, scarsa ritenuta idrica ed eccessivo drenaggio; e paesaggi collinari sui substrati calcarei, caratterizzati da suoli formatisi per dissoluzione di carbonati e liberazione di materiali rossastri costituiti essenzialmente da argille ed ossidi di ferro, con spessore generalmente ridotto, con

tessitura limosa o limoso-argillosa, scheletro scarso e a reazione neutra o subacida.

Il clima della valle è fortemente influenzato dai rilievi che costeggiano la vallata.

L’Appennino Umbro-Marchigiano ad oriente infatti fa si che i venti dominanti siano quelli dei quadranti occidentali.

Le precipitazioni raggiungono mediamente gli 800 mm annui, valore superiore alla media regionale di circa il 9%.

In base ai caratteri di piovosità e temperatura ed alla loro distribuzione annuale, il clima della valle viene definito temperato con estate secca, analogo quindi al clima Mediterraneo.

Recentemente si sono verificati cambiamenti climatici che portano ad una riduzione dei giorni di gelo e ad una

riduzione dell’escursione termica.

Tali caratteristiche avvantaggiano sicuramente la coltivazione della vite, infatti durante l’inverno sono quasi scongiurati i rischi di gelate mentre la stagione estiva fornisce le condizioni ottimali per una completa maturazione dell’uva.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La vocazione vitivinicola di Spoleto viene da lontano e la viticoltura, pur tra gli alti e bassi che contraddistinguono l'uso agricolo dei suoli, ha accompagnato da sempre la presenza e le attività degli uomini nella valle spoletana.

Se Plinio il Vecchio e Columella segnalano diversi ceppi di viti umbre (l'Hirtiola, la Babanica, la Palmensis), è Marziale, nel primo secolo dopo Cristo, a citare per la prima volta il vino di Spoleto e a paragonarlo al Falerno.

Nel II secolo dopo Cristo anche l'erudito greco Ateneo, informandoci che i vini dell'Italia meridionale e centrale erano ben conosciuti e distinti, esalta l'annoso vino di Spoleto, soave, di color simile all'oro.

Nelle epoche successive, la coltivazione e il commercio del vino nella valle di Spoleto, come nelle altre realtà comunali che oggi sono interessate ad acquisire la denominazione di origine controllata «Spoleto», ha sempre avuto una importanza notevole nell'economia locale.

Nel XIX secolo il vitigno viene così descritto; il Trebbiano chiamato nelle altre plaghe dell’Umbria lo Spoletino, è il vitigno più coltivato nella pianura spoletana e il preferito dagli agricoltori per le sue buone qualità. 

Il fatto che venisse denominato Spoletino dimostra che già tra l’Ottocento e il Novecento era presente una tradizione autoctona del vitigno e che questa fosse riconosciuta dall’esterno in quanto vitigno robustissimo e resistentissimo alle malattie crittogamiche, in specie alla peronospora; ama terreni di piano, profondi, fertili, freschi, ma produce bene anche in collina.

I suoi tralci sono di mediocre grossezza ad interno di lunghi, le foglie piuttosto piccole. I grappoli hanno una forma

caratteristica, cilindrica, con ingrossamento alle due estremità; sono piccoli, con acini discretamente serrati a buccia durissima; se maturati bene assumono un bellissimo color d’oro; ma la maturazione si compie molto tardivamente, alla fine di settembre.

La pianta preferisce la potatura lunga e vuole molto sfogo nei tralci; si adatta bene alla formazione delle tese che sono quei tralci lunghi che collegano un albero con un altro.

La valorizzazione e la tutela del vitigno Trebbiano Spoletino ha lo scopo di interrompere , la pericolosa diminuzione del patrimonio vitivinicolo dell’areale.

Il territorio legato alla denominazione presenta elevate potenzialità dal punto di vista economico che, se sfruttate in maniera corretta, apporterebbero sicuramente un ulteriore sviluppo.

Tutto ciò dovuto anche alle caratteristiche proprie della “Valle Spoletana”: il suo paesaggio, le tante località ricche di arte, cultura e legate a gloriosi passati storici, unitamente alla genuinità della cucina tipica umbra.

Una prospettiva di crescita sia avvalorata dal gran numero di elementi legati al territorio che ne assicurano il buon funzionamento, quali la grande potenzialità imprenditoriale delle singole aziende, le grandi caratteristiche qualitative del prodotto il contesto ambientale e gli eventi artistici di risonanza mondiale che collegati in maniera sempre maggiore al turismo, assicureranno la creazione di canali commerciali privilegiati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Le origini del Trebbiano spoletino non sono note, tuttavia, in assenza di riscontri oggettivi che evidenzino la sua presenza in altri luoghi anche della stessa Umbria si può ritenere originario e autoctono del territorio delimitato.

Tale affermazione è convalidata anche dalle minuziose indagini condotte con i progetti di selezione clonale e di salvaguardia delle risorse genetiche effettuate nel periodo 1980 - ’85 finalizzate al reperimento di viti piantate nella prima metà del ‘900.

Il Trebbiano spoletino è dotato di notevole vigoria per cui nei terreni dotati di buona fertilità naturale non sopporta eccessive fittezze sulla fila. Si presta ad essere allevato a cordone speronato, in tal caso la fertilità delle gemme basali aumenta sensibilmente raggiungendo valori di 1,1-1,2 che può essere considerato ottimale per contenere le rese unitarie considerando il peso medio del grappolo piuttosto elevato.

Dalle prime osservazioni è emerso che il Trebbiano spoletino rispetto agli altri vitigni ed anche nei confronti del Trebbiano toscano aveva una prerogativa molto interessante ovvero la capacità di mantenere un livello acidico più elevato che si conservava anche con concentrazioni zuccherine elevate.

Per quanto riguarda la fenologia germoglia tardivamente quindi è meno suscettibile alle gelate primaverili, fiorisce in epoca intermedia, invaiatura e maturazione sono piuttosto tardive.

La buccia dell’acino è piuttosto spessa e consistente che, nonostante la compattezza del grappolo, si riflette favorevolmente sulla resistenza nei confronti dell’oidio e della botrite non solo in vigneto ma anche nell’appassimento in fruttaio.

Una ventina di anni addietro il prezzo delle uve era particolarmente penalizzante, ma da quando, con il lavoro di selezione e i risultati delle prove di vinificazione, si è prestata più attenzione alle sue potenzialità enologiche e si è verificata un’inversione di tendenza.

Ha il vantaggio, a differenza di molti altri vitigni bianchi (es. Grechetto, Trebbiano toscano) di garantire un’acidità totale, in prevalenza tartarica (7.0-7.7 g/l) abbinata a quella malica (3.70-4.20 g/l), molto stabile che si mantiene sino alla vendemmia su valori medi superiori dei 9 g/l.

Sono quantitativi che risultano nettamente superiori a quelli di altri vitigni che normalmente vengono utilizzati per la produzione di vini mousseux, come Verdicchio o Chardonnay che arrivano a circa 7.0 g/l, o il più noto Pinot bianco che si limita a soli 6.5 g/l (Antaras ed altri, l.c.).

La quantità di sostanze polifenoliche è piuttosto alta (1.20- 1.40 g/l) pertanto il vino tenderebbe ad ossidarsi facendo emergere quei sentori di fieno secco e di amarognolo.

Con il controllo delle temperatura di fermentazione, il mancato contatto con l’aria, insieme ad altre tecniche di cantina, si è ottenuto un vino interessante per il fruttato fine, prolungato di fiori freschi, per la freschezza che si amalgama con la struttura, per il gusto di frutta matura, persistente, con retrogusto leggermente amarognolo che non disturba.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Tutto il territorio compreso entro i confini individuati per la Denominazione di Origine Controllata “Spoleto” dimostrano:

Che la morfologia del territorio e le caratteristiche dei suoli consentono di ottenere prodotti di buona qualità ed uniformità quali vini bianchi e vino passito.

Che i vitigni coltivati sono generalmente quelli tradizionali: Trebbiano e Grechetto; non mancano comunque vitigni autorizzati per la provincia di Perugia.

Le tipologie sono quelle previste dal Disciplinare ed assumono particolare importanza per la valorizzazione delle produzioni esistenti ed al medesimo tempo dare interesse a tutte le altre attività del comprensorio della Valle ed ai territori limitrofi.

L’aumento delle cantine che si sono dedicate alla vinificazione dell’I.G.T. UMBRIA Trebbiano Spoletino, denota forte interesse commerciale per il vino in questione.

Infine il terreno, il clima, la base ampelografica, le modalità tecniche di coltivazione ed enologiche, del territorio attualmente interessato, risultano uniformi e costanti nel tempo.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.c.a.r.l.

Fraz. Pantalla – 06059 Todi

Tel 07589571 – Fax 0758957257

Il 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.c.a.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

TODI

D.O.C.

Decreto 31 MAGGIO 2010

(fonte GURi)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1              

La denominazione di origine controllata  "Todi"  e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco;

Rosso,

Bianco superiore;

Grechetto,

Grechetto superiore

Grechetto passito;

Sangiovese,

Sangiovese superiore;

Merlot,

Merlot superiore.

 

Articolo 2              

Base ampelografica

 1. I vini a denominazione di origine controllata "Todi" devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai   vigneti   aventi,   nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Todi" bianco:

Grechetto: minimo 50 %,

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione  nella  Regione Umbria: massimo 50 %;

"Todi " rosso:

Sangiovese: minimo 50 %,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla  coltivazione  nella  Regione Umbria: massimo 50 %;

"Todi" Grechetto o Grechetto di Todi:

Grechetto: minimo 85 %,

altri vitigni a bacca bianca, con  esclusione  di  quelli  aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria: massimo 15%;

"Todi" Sangiovese o Sangiovese di Todi:

Sangiovese: minimo 85%,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla  coltivazione  nella  Regione Umbria: massimo 15%;

"Todi" Merlot o Merlot di Todi:

Merlot: minimo 85 %,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla  coltivazione  nella  Regione Umbria: massimo 15%.

 

Articolo 3              

Zona di produzione delle uve)

Le uve destinate alla produzione dei  vini  "Todi"  devono  essere prodotte nella zona appresso indicata

in provincia di Perugia  e  che comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  seguenti comuni:

Todi, Massa Martana, Monte Castello, Vibio, Collazzone.

 

Articolo 4              

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui all'articolo 1  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei i vigneti ubicati in  terreni  di favorevole  giacitura  ed  esposizione,   rientranti   nella   fascia altimetrica compresa tra 150 e 600 m s.l.m.,  esclusi  i  terreni  di fondovalle.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi  di  potatura  devono  essere quelli generalmente usati e,  comunque,  atti  a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità  minima  di

3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva ad ettaro e la gradazione  minima  naturale delle uve ammesse per la produzione dei vini di  cui  all'articolo  1 sono le seguenti:

 

"Todi" bianco: 12,00 t/ha,  11,00% vol.;

"Todi" rosso: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Todi" rosso Superiore: 10,80             t/ha, 12,00% vol.;

"Todi" Grechetto: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Todi" Grechetto Passito: 10,00 t/ha, 11,50%vol., 16,00%vol. dopo l'appassimento

"Todi" Grechetto Superiore: 9,00 t/ha,12,00% vol.;

"Todi" Sangiovese: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Todi" Sangiovese Superiore: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

"Todi" Merlot: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Todi" Merlot Superiore: 9,00              t/ha, 12,00% vol.

 

I quantitativi di uve ottenuti e da  destinare  alla  produzione  dei vini a D.O.C. "Todi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa uva /vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa di uva per ettaro  in coltura promiscua deve essere  calcolata  in  rapporto  all'effettiva superficie coperta dalla vite.

 

                            

Articolo 5              

Norme di vinificazione e di imbottigliamento

1. Le operazioni di appassimento delle uve,  di  vinificazione  e  di imbottigliamento dei vini a DOC "Todi"  devono  essere  effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'articolo 3.

2.  Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC "Todi"  possono  essere  effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della  zona  di  produzione delimitata all'articolo 3, e comunque  nell'ambito  territoriale  dei comuni confinanti  con  la  predetta  zona,  mediante  autorizzazioni individuali  rilasciate  dal  Ministero  delle   Politiche   Agricole Alimentari e Forestali, previo  parere  della  Regione  Umbria,  alle Ditte conduttrici di vigneti atti a produrre i vini di  cui  trattasi antecedentemente all'entrata in vigore del  decreto  di  approvazione del  presente  disciplinare,  a   condizione   che   ciascuna   Ditta interessata   presenti   apposita    richiesta,    corredata    dalla documentazione atta a dimostrare:

- la conduzione dei  vigneti  di  cui  trattasi  da  almeno  10  anni antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare;

- l'  espletamento  nello  stabilimento  oggetto  dell'autorizzazione delle predette pratiche da almeno 10  anni  precedenti  l'entrata  in vigore del presente disciplinare.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini  le  loro peculiari caratteristiche.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino "Todi", ad esclusione della tipologia "Todi" Grechetto passito.

Qualora tale resa superi detto limite percentuale,  ma  non  il  75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine  controllata "Todi"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di  origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino per la  tipologia  "Todi"  Grechetto passito non deve essere superiore al  40%,  riferita  alle  uve  allo stato fresco.

5.  Ad  esclusione  della  tipologia  "Todi"  Grechetto  passito,  e' consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti  a  monte del  vino  destinati  alla  produzione  dei  vini  DOC  "Todi",  alle condizioni  e  nei  limiti  stabiliti   dalle   norme   nazionali   e comunitarie.

Ad esclusione della predetta tipologia "Todi" Grechetto  passito,  e' ammessa la pratica della dolcificazione.

6. Il vino "Todi" Rosso "superiore"  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento di 

12  mesi  a  partire  dal  1°  novembre dell'anno di vendemmia.

7. I vini "Todi" Sangiovese e "Todi" Merlot devono essere  sottoposti ad un periodo di invecchiamento di

12 mesi a partire dal 1°  novembre dell'anno di vendemmia.

Le  tipologie  di  tali  vini  designate  con menzione "superiore" devono essere sottoposte ad un

ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi.

8. Il vino "Todi" Grechetto "superiore" deve essere sottoposto ad  un periodo di maturazione di

5 mesi a partire dal 1° novembre  dell'anno di vendemmia.

9. Il vino "Todi" Grechetto "passito" deve essere  ottenuto  mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in  ambienti  a  ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che,  in ogni caso, escludano il riscaldamento.

Tale tipologia di vino  deve  essere  sottoposta  ad  un  periodo  di maturazione di

10  mesi  a  partire  dal  1°  novembre  dell'anno  di vendemmia.

                            

 Articolo 6             

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Todi" bianco:

colore : giallo paglierino;

profumo: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: dal secco all'abboccato, fresco, armonico,  talvolta  vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Todi" rosso:

colore : rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore  minimo:  20 ,00 g/l. 

 

"Todi" rosso superiore:

colore : rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,5% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore  minimo: 23,00  g/l. 

 

"Todi" Grechetto:

colore : giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: leggermente vinoso, delicato;

sapore: dal  secco  all'abboccato,  vellutato,   pieno,   retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo:  16,00  g/l.

 

"Todi" Grechetto superiore:

colore : giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: leggermente vinoso, delicato;

sapore:  secco,  vellutato,   pieno,   retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo:  18,00  g/l. 

 

"Todi" Grechetto "passito":

colore : giallo dorato, tendente all'ambrato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dall'amabile al dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo:  20,00 g/l.

 

"Todi" Sangiovese:

colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane;                                                                                                                      , odore:   vinoso    ,    fruttato,

profumo: vinoso, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo:  20,00  g/l. 

 

"Todi" Sangiovese superiore:

colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane,  tendente  al granato   con   l'invecchiamento;  

profumo:  vinoso , fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 12,50% vol.;  

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo: 23,00  g/l.

 

"Todi" Merlot:

colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane; 

profumo:  vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo: 20,00  g/l.

 

"Todi" Merlot superiore:

colore : rosso rubino con riflessi violacei se giovane,  tendente  al granato   con   l'   invecchiamento;  

profumo:  vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 12,50% vol.;  

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non  riduttore  minimo: 23,00 g/l. 

 

Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti  di  legno  può rilevarsi un lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, sentita la  Regione  Umbria,  di  modificare  con  proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare,  i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

                            

Articolo 7              

Etichettatura e presentazione

 

1. Nell'etichettatura e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine  controllata  "Todi"  e'  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",  "selezionato", e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno 1' acquirente.

2. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie  dei  vini  DOC "Todi"  riferite  al  nome  di  un  vitigno  (Grechetto,  Sangiovese, Merlot),  il  nome  del  corrispondente  vitigno,   unitamente   alla preposizione "di", può precedere il nome geografico "Todi".

3.  E'  consentito  l'uso  della  menzione   "vigna",   seguita   dal corrispondente  toponimo,  alle  condizioni  previste  dalla  vigente normativa.

4. Ad esclusione dei vini confezionati in contenitori alternativi  al vetro, appartenenti alle tipologie di cui all'articolo  8,  comma  3, nell'etichettatura dei vini a denominazione  di  origine  controllata "Todi" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.

                            

Artocolo 8             

Confezionamento

 

1. Le tipologie dei vini a D.O.C. "Todi" designate  con  la  menzione "superiore"  devono  essere  immesse  al  consumo  in  bottiglie   di capacità non superiore a 3  litri,  che  devono  essere  per  quanto riguarda  il  tipo  e  l'abbigliamento  confacenti  ai   tradizionali caratteri di un vino di pregio.

2. La tipologia "Todi" Grechetto "passito"  deve  essere  immessa  al consumo in bottiglie di capacità non superiore  a  0,75  litri,  che devono  essere  per  quanto  riguarda  il  tipo   e   l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

3. I vini a D.O.C. "Todi", con esclusione delle  tipologie  designate con le menzioni "superiore" e "passito",  devono  essere  immessi  al consumo in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore  a 5 litri.

E' consentito l'uso  di  contenitori  alternativi  al  vetro costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

1. Gli elementi di specificità delle produzioni effettuate nella zona di cui all’art. 3 sono di natura geografica, ambientale e umana e risultano dall’interazione dei diversi fattori.

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata nell’articolo 3 ricade nella parte centro meridionale della regione Umbria, in provincia di Perugia.

Il comprensorio di coltivazione si estende su terreni prevalentemente collinari, con una altitudine variabile da 250 a 600 m s.l.m., solitamente di medio impasto e tendenti all’argilloso, ben dotati di carbonati di calcio e di sostanza organica, con buona capacità idrica (terreni argillo-limosi con 40,5% di argilla, 45,1% di limo e 14,4% di sabbia, assenza di scheletro, reazione alcalina con pH = 7,58, ricco in calcare con il 21,6% di carbonato di calcio) mediamente profondi e caratterizzati da struttura poliedrica subangolare.

Le disponibilità termometriche medie della zona in esame variano da 1.700 a 1.900 gradi giorno (indice di Amerine-

Winkler calcolato dal 1° aprile al 30 settembre) e da 2.300 a 2.500 gradi eliotermici (indice di Huglin) in funzione dell’annata e pertanto sono sufficienti a consentire la piena maturazione delle uve, incluso i vitigni a bacca nera coltivati nella zona in esame.

Per quanto riguarda le precipitazioni, a fronte di una piovosità media annuale di circa 750-800 mm di pioggia, mediamente dal 25% al 35% delle precipitazioni cade durante la stagione vegetoproduttiva, ovvero da aprile e settembre. La zona è comunque oggetto di precipitazioni di rilievo anche nei mesi estivi e pertanto i vigneti non subiscono quasi mai stress idrici.

Essendo le coltivazioni ubicate in zone discretamente ventilate, l’insorgenza di malattie è alquanto limitata.

I vigneti sono di norma impiantati sui versanti esposti a sud, sud-est e pertanto godono di un ottima esposizione al sole; le escursioni termiche tra giorno e notte assicurano un’ottima maturazione delle uve.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Il nome Grechetto sembrerebbe collegare in modo inequivocabile l’origine di questo uvaggio con la Grecia, apparentandola alla grande famiglia delle cosiddette uve greche, introdotte dagli ellenici in tempi passati.

In realtà il Grechetto non sembra avere alcun legame con le uve greche, il nome potrebbe essere stato introdotto nel medioevo semplicemente per comunicare che i vini prodotti con questa uva avevano aromi e sapori simili a quelli provenienti dalle aree orientali del Mediterraneo.

Il legame con le uve greche sarebbe stato smentito da alcune ricerche genetiche che avrebbero rilevato che il Grechetto conosciuto in Umbria è geneticamente simile al Pignoletto diffuso in Emilia Romagna e alla Ribolla Riminese.

Nel 1825 l’Acerbi descrisse un’uva “Greca” con fioccine verde-giallastro e con il punto pistillifero marcato, che fa pensare al Grechetto G5.

Il Molon, nel 1906, descrisse brevemente il Grechetto insieme ad altre varietà che portano il nome di “Greco”.

Il Pasqualoni nel 1954 così menzionò il Grechetto biotipo di Todi: “vitigno ben conosciuto in tutta l’Umbria, vigoroso, di grande espansione, dal grappolo piuttosto piccolo, di produttività media e qualità fine”.

Il Baldeschi nel 1983 scriveva a proposito del vino prodotto in Umbria dal “Greco Bianco”…… si ottengono mosti migliori per elevato grado gleucometrico e per più moderata acidità; riesce un vino limpido, un tantino verdognolo, abbastanza armonico e con delicato aroma di frutta, che ricorda la pera….”.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura “principe” del territorio fino all’attualità e l’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi:

base ampelografica:

i vitigni indicati nel presente disciplinare sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata.

conduzione dei vigneti (forme di allevamento, sesti d’impianto, potatura):

gli impianti presenti sul territorio sono effettuati a cordone speronato e guyot, così da perseguire la migliore e più razionale disposizione dei vigneti stessi sul terreno e agevolare la corretta esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, per ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta e contenere le rese di produzione entro i limiti previsti dal disciplinare. Il sesto d’impianto più utilizzato va dal 2,5 m x 0,8 m, fino al 3 m x 1 m.

elaborazione, vinificazione e imbottigliamento:

tradizionalmente è consolidata nella zona l’intera filiera, con processi differenziati per le varie tipologie di vini, bianchi, rossi e passiti, più o meno strutturati e con prassi differenziate di invecchiamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC “Todi” comprende diverse categorie di vini, che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare per i grechetti, il G5 è capace di evidenziare un profilo sensoriale caratterizzato da una maggiore componente floreale e fruttata, rispetto a quello ottenibile nelle medesime condizioni pedo-climatiche e tecniche con il G109; emergono inoltre interessanti note agrumate ed una maggiore percezione al palato sia generica sia degli attributi fruttato e corpo. Il vino di Grechetto G109 si dimostra invece interessante soprattutto per il colore, l’acidità, la freschezza e la serbevolezza.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione, nel bacino della media valle del Tevere, e l’esposizione a sud, sud-est, concorrono a determinare un ambiente aeroso, luminoso e con un suolo dove non si depositano acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione dei Grechetti e degli altri vitigni storicamente coltivati nella zona, come il Sangiovese e, più recentemente, il Merlot.

Da tale area, tra l’altro, sono esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse e quindi non adatti ad una viticoltura di qualità.

I buoni livelli di calcare nel terreno assicurano una corretta maturazione della pianta e un’ottima produzione quanti-qualitativa che sviluppa, unitamente alle tecniche di coltivazione idonee alla zona, una produzione di uva che dà luogo a vini particolarmente evidenziabili e distinguibili per le note di sapore.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in modo determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della D.O.C. “Todi”.

Il clima temperato, la buona escursione termica, le piogge ben distribuite che evitano stress idrici, favoriscono un corretto sviluppo della pianta, un’ottima copertura vegetativa, una bassa insorgenza di malattie e una corretta produzione di uva di ottima qualità.

Importante risulta l’intervento dell’uomo, che nel corso dei secoli ha tramandato, mantenendole, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite, di vinificazione ed enologiche, migliorandole ed affinandole in epoca moderna, sempre secondo criteri qualitativi, fino ad ottenere gli elevati standard dei vini di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Parco Tecnologico dell’ Agroalimentare dell’ Umbria, Società Consortile A R.L., con sede in Todi,

Frazione Pantalla.

Il Parco Tecnologico dell’ Agroalimentare dell’ Umbria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP TODI, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.