Sardegna › ORISTANO NUORO

ARBOREA D.O.C.

MANDROLISAI D.O.C.

TERRALBA D.O.C.

VERNACCIA DI ORISTANO D.O.C.

VIGNETI ORISTANO

VIGNETI ORISTANO

ARBOREA

D.O.C.

D.P.R. 11 maggio1987

Modifica Decreto  30 marzo 2001

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Arborea", é riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Arborea" Sangiovese

"Arborea" Sangiovese rosato

"Arborea" Trebbiano

"Arborea" Trebbiano frizzante

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

a)-La DOC "Arborea" con la specificazione "Sangiovese" è riservata al vino rosso o rosato, ottenuto dai vigneti composti dal vitigno

Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatica, idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.

 

b) La DOC "Arborea" con la specificazione "Trebbiano" é riservata ai vini bianchi ottenuti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano, per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.

Le specificazioni di vitigno di cui al presente articolo devono essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine controllata.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini DOC "Arborea" devono essere prodotte nella parte di territorio in provincia di Oristano, idoneo alla produzione dei vini con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende il territorio amministrativo dei comuni di:

Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Cabras, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Mogorella, Morgongiori, Milis, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Villa S. Antonio, Santa Giusta, San Nicolo Arcidano, San Vero Milis, Senis, Siamanna, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Simala, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi non idonei i terreni situati ad altitudine superiore a 600 metri sul livello del mare, quelli di pianura o altri in condizioni fisiche e idrogeologiche contrastanti con l'ottenimento della qualità dei vini previsti dal presente disciplinare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino, con l'esclusione dell'allevamento ad alberello tradizionale e del tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura: è tuttavia consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Le uve devono avere una gradazione zuccherina naturale tale da assicurare al vino

un titolo alcolometrico naturale minimo di

10,50% vol per il Sangiovese

10,00% vol per il Trebbiano.

La produzione massima per ettaro dei vigneti non deve essere superiore a

18,00 t/ha  di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino DOC, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo competente.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, di cui al precedente articolo 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti che sono atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini DOC "Arborea", all'atto dell'immissione al consumo, devono presentate le seguenti caratteristiche:

 

Sangiovese rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso vinoso;

sapore: asciutto, ma morbido, fresco, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Sangiovese rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo;

profumo: delicato;

sapore: asciutto, armonico, sapido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Trebbiano:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;

profumo: tenue e delicato;

sapore: secco o amabile fresco, leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Trebbiano frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;

profumo: profumo tenue e delicato;

sapore: secco o amabile fresco, leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Il tipo "amabile" deve portare in etichetta la specificazione "amabile".

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio", "riserva" e simili.

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1, il nome geografico «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2001.

Per tutti i vini a DOC “Arborea”, ad eccezione della tipologia frizzante, è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.

E', altresì, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

La chiusura dei vini a DOC “Arborea” deve essere conforme con le normative in vigore.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte Centro Occidentale della regione Sardegna, in Provincia di Oristano, e comprende i territori dei comuni di Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Cabras, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Mogorella, Morgongiori, Milis, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Villa S. Antonio,

Santa Giusta, San Nicolo Arcidano, San Vero Milis, Senis, Siamanna, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Simala, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.

Questa è una regione di natura complessa e variegata che rispecchia l’eterogeneità della geologia e dei paesaggi sardi. A nord e a est si trovano rilievi costituiti dalle rocce del complesso vulcanico sedimentario oligomiocenico sardo, a nordest gli altopiani basaltici pliopleistocenici.

Sempre a est affiora il basamento granitico metamorfico del paleozoico sardo. Lo smantellamento dei rilievi ad opera degli agenti erosivi e dei corsi d’acqua, primo fra tutti il Tirso, ha colmato la fossa tettonica del campidano settentrionale con potenti coltri detritico alluvionali, spesso terrazzate, che oggi formano la piana dell’oristanese. In prossimità della costa le dinamiche marine ed eoliche hanno prodotto estesi campi dunari, stagni e lagune in costante mutamento, con sedimenti tipici di questi ambienti

L'areale di coltivazione comprende territori che si estendono da zone collinari a pianeggianti, presentando caratteristiche geo-pedologiche notevolmente differenti I terreni su cui viene coltivata la vite sono quindi di diversa natura ma solitamente si tratta di inceptisuoli e alfisuoli (palexeralfs e haploxeralfs), talvolta anche ultici o di entisuoli profondi (xerofluvents).

Quelli alluvionali più vicini al letto del Tirso vengono denominati "Bennaxi" ed individuano terreni profondi, freschi, a matrice limo-sabbiosa. Quelli di origine più antica, vengono chiamati "Gregori” a matrice ciottolosa mista ad argilla tenace con importanti problemi di drenaggio.

Sono presenti anche terreni sabbiosi, psamments, di derivazione alluvionale o dunale. Infine, nella zona del Sinis

si trovano terreni ricchi in carbonati e nelle zone depresse, idromorfe e prossime al mare aquents e salorthids.

Nella scelta dell'ambiente di produzione vengono individuati i terreni con la migliore esposizione e ventilazione, che permettono di raggiungere un ottimo livello e risultano particolarmente vocati per una vitivinicoltura di qualità.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Arborea”.

La presenza della viticoltura nell’areale viene fatta risalire sino all'antichità.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio ed è giunta sino ai nostri giorni.

Nel tempo, i fattori umani sono stati particolarmente incisivi soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

Per la produzione del vino “Arborea”, vengono utilizzate esclusivamente le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Trebbiano, coltivati nell’area geografica individuata dal disciplinare di produzione.

I sesti d’impianto e i sistemi di potatura, applicati nei nuovi impianti ed in quelli tradizionali, consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione sulla superficie delle viti, agevolano l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la vinificazione del vino “Arborea”, ed attualmente differenziate per le differenti tipologie.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

La DOC “Arborea” è riferita a due tipologie di vini che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente della zona di produzione e ai vitigni di base.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli aspetti geo-pedologici dell'areale individuato dal presente disciplinare determinano un ambiente particolarmente vocato per la coltivazione dei vitigni Sangiovese e Trebbiano.

Il clima di questo territorio è quello tipico del mediterraneo; estati calde ed asciutte ed inverni freddi e piovosi. I valori medi della temperatura restano confinati tra i 15 ed i 17°C, con valori piuttosto elevati nei mesi di Luglio ed Agosto, con massimi anche oltre i 35°C e minimi mai troppo bassi nei mesi di Gennaio e Febbraio (3-4°C).

I totali annuali e stagionali delle precipitazioni presentano inoltre una notevole variabilità, con surplus idrico invernale e prolungati periodi di siccità estiva.

Le precipitazioni annuali medie si attestano intorno ai 650 mm, con minimi riscontrabili nei mesi di Luglio ed Agosto; la piovosità è invece massima nei mesi di Dicembre e Febbraio.

La distribuzione dei venti indica una prevalenza di quelli provenienti da Nord Ovest e da Ovest, sostanzialmente minori sono le frequenze delle altre direzioni; nel periodo estivo e limitatamente a poche giornate, si rilevano venti caldi da Sud Est.

In prossimità delle zone costiere l’umidità relativa è mediamente elevata e con variazioni modeste nel corso dell’anno.

L'ambiente di coltivazione sopra descritto consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche organolettiche al vino "Arborea".

Il vitigno Sangiovese pare giunto in Sardegna agli inizi degli anni '30, all'atto dell'impianto dei vigneti sulle sabbie dunali messe a coltura dalla Società Bonifiche Sarde a seguito del prosciugamento dello stagno del Sassu e della pianura circostante in comune di Arborea nella provincia di Oristano.

Questo vitigno si è ambientato benissimo nell'isola tanto che Garoglio lo cita con il nome di Sangiovese sardo.

L'introduzione in Sardegna del vitigno Trebbiano è avvenuta assieme al Sangiovese.

L'uomo nel corso degli anni ha provveduto a tramandare sia le tecniche di coltivazione che le pratiche enologiche, facendole giungere sino ai giorni nostri ove sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico.

La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo e la notorietà della DOC “Arborea”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano

Via Carducci (palazzo SAIA),

09170 Oristano

tel. 0783 21431 - fax 0783 73764

e-mail: segreteria.generale@or.camcom.it

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera

produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

MANDROLISAI

D.P.R. 06 giugno1981

Modifica Decreto 30 marzo 2001

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Mandrolisai" è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini "Mandrolisai" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Bovale sardo non meno del 35%;

Cannonau dal 20% al 35%;

Monica dal 20% al 35%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve degli altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio del Mandrolisai comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara, Desulo e Meana Sardo,

in provincia di Nuoro;

e del comune di

Samugheo

in provincia di Oristano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Mandrolisai" devono essere atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo i terreni male esposti, di scarso spessore o fortemente erosi, eccessivamente argillosi, idromorfi, derivati da qualsiasi substrato e prevalentemente da quelli calcareo - marnosi del miocene e dal disfacimento di rocce effusive e quelli di zone con altimetria superiore a m 750 s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uve per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare le

12,00 t/ha.  

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso e al 65% per il

tipo rosato.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Mandrolisai"

un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00% vol.

Il vino "Mandrolisai" rosso ottenuto da uve con

un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.,

qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno

due anni,

di cui almeno uno in botti di legno,

ed immesso al consumo con

un titolo alcolometrico totale minimo di 12,50% vol.

può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "superiore".

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini "Mandrolisai", all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Rosso":

colore: rosso rubino tendente al rosso arancione con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, con profumo caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Rosso Superiore":

colore: rosso rubino tendente al rosso arancione con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, con profumo caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Rosato":

colore: rosato tendente al cerasuolo;

profumo: vinoso con profumo caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto, sapido con retrogusto gradevolmente amarognolo, armonico, vellutato caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

E' in facoltà del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1, il nome geografico «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2001.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Mandrolisai" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) – Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

Il vino “Mandrolisai” prende il nome storico dell’omonima zona geografica di produzione, situata nella parte centro occidentale della Sardegna, con terreni situati in posizione favorevole allo sviluppo della vite, in cui ricadono i territori dei Comuni di Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara, Desulo, Meana Sardo e Samugheo.

La vegetazione naturale è costituita principalmente da macchia mediterranea (cisto, corbezzolo, lentisco, ginestra, mirto, leccio, ecc.), a tratti degradata o evoluta verso vere e proprie formazioni boschive, alternata a pascoli e colture. Il territorio viticolo si presenta distribuito su pianori e medie colline

Dal punto di vista pedologico i terreni sono costituiti da terre brune e litosuoli su graniti e porfidi e su scisti cristallini e quarziti. Generalmente i terreni di disfacimento granitico presentano un'ottima dotazione di potassio scambiabile, mentre è tendenzialmente scarsa la dotazione di azoto e fosforo.

La reazione risulta quasi sempre acida o sub-acida.

Sotto il profilo climatico la zona è caratterizzata da una temperatura media annua molto vicina ai 10°C. La quantità media di pioggia annua varia da 700 a 900 mm.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Secondo accreditati autori il Bovale sardo, localmente denominato “Muristellu”, che costituisce la base ampelografica del Mandrolisai con Monica e Cannonau, sarebbe stato coltivato prima che in Sardegna, in Spagna ed in Francia.

Il Prof. Sante Cettolini, già direttore della Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia di Cagliari sostiene che il “Muristellu” sardo provenga dal “Morastel” spagnolo, che quindi dalla Spagna sia stato importato ed in Francia ed in Sardegna.

Il Muristellu quindi potrebbe essere stato introdotto in Sardegna dalla Penisola Iberica, nel periodo della dominazione aragonese e quindi a tale epoca almeno risale la sua coltivazione da parte dei viticoltori sardi.

In epoca successiva il Gemelli nel suo Rifiorimento della Sardegna (anno 1776) fa menzione del Muristellu, considerandolo come un vitigno in grado di fornire un vino di qualità.

Il vitigno Muristellu ha sempre goduto di buona fama tra i viticoltori isolani al punto che, dopo il flagello della fillossera abbattutosi in Sardegna a cavallo dei secoli XIX e XX, è stato ricoltivato su piede americano in misura almeno pari che in passato, andandosi maggiormente a concentrare nel Sassarese ed al centro dell’Isola nella regione del Mandrolisai.

I vini a DOC "Mandrolisai" sono ottenuti da uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti secondo la seguente percentuale: Bovale sardo non meno del 35%; Cannonau dal 20% al 35%; Monica dal 20% al 35%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Sardegna presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

La vite è allevata “ad alberello tradizionale” o modificato con l'ausilio di tutori, o in forme a spalliera poco espanse, con basse rese per pianta e per ettaro.

I viticoltori della zona nel 1950 decisero di unire le forze per migliorare la produzione e l'immagine del loro vino e costituirono la Cantina del Mandrolisai, che ha determinato un significativo sviluppo dell'industria enologica della zona tradizionale della Sardegna centrale interessata dalla produzione della DOC “Mandrolisai”.

Recentemente sono sorte aziende vitivinicole private che, nel trasformare le aziende di tradizione familiare e consorziandosi tra loro, promuovono il vino a DOC Mandrolisai in un'ottica di marketing territoriale.

 

B) – Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Le caratteristiche chimiche e organolettiche proprie del vino DOC “ Mandrolisai” sono strettamente connesse ed influenzate dall'ambito geografico di produzione.

I vigneti sono generalmente ubicati in terreni di alta collina, soleggiati, ben esposti, con temperature ottimali e buone escursioni termiche, ideali per la produzione delle uve delle varietà che concorrono alla formazione di questo

caratteristico vino.

Le caratteristiche pedoclimatiche del territorio concorrono a determinare la qualità del vino, di bel colore rosso intenso fino al granato, che esprime carattere, forza e contemporaneamente un'armonia gustativa morbida ed elegante, tipica del vino prodotto in questo territorio.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Il pregio e la qualità del vino a DOC “Mandrolisai” è la risultanza della vocazionalità ambientale e pedologica del territorio, dei pregi dei vitigni con cui è prodotta, dall’applicazione di una sana tecnica colturale ed enologica.

Il clima favorevole insieme ad una buona tecnica agronomica ed enologica hanno quindi permesso ai vini di affermarsi per la loro identità e originalità.

L’interazione tra l’ambiente e l’uomo ha portato alla specializzazione della coltura della vite in questo territorio, consentendo nelle diversità ambientali e tradizionalità locali, di ottenere produzioni di qualità.

Questa interazione è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel territorio abbia nel corso dei secoli tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e della vinificazione, che ai giorni nostri sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli eccellenti vini prodotti attualmente con la DOC “Mandrolisai”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

ValorItalia S.r.l

Via Piave 24

00187 Roma

Tel 06.45437975 – Fax 06.45438908 06.44249965

E-mail: info@valoritalia.it

ValorItalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

TERRALBA

CAMPIDANO DI TERRALBA

D.O.C.

Decreto 18 Gennaio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata  "Campidano  di  Terralba"  o

"Terralba" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni  e  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le seguenti tipologie:

 

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Riserva

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da  vigneti costituiti in ambito aziendale dai  vitigni: 

Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna) minimo 85%,

è ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve  provenienti da vitigni a  bacca  nera  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Sardegna.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le  uve   devono   essere   prodotte   nell'ambito   del   territorio amministrativo dei comuni:

Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas,  Mogoro,  Morgongiori,  Palmas Arborea, Pompu, Santa  Giusta, San  Nicolò  d'Arcidano,   Simala,  Siris,  Terralba,  Uras.

In provincia di Oristano.

Arbus, Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara, San Gavino Monreale, Villanovaforru,

in provincia del Medio Campidano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono  essere  quelle  tradizionali  della zona e comunque atte a conferire alle uve e  al  vino  le  specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi  i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da  rocce compatte, i terreni  salsi,  quelli  derivati  da  alluvioni  recenti interessati dalla falda freatica e infine i terreni situati  oltre  i 400 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di  potatura devono essere quelli generalmente e tradizionalmente usati o comunque atti ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei  vini  previste nel presente disciplinare.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini "Campidano di Terralba" o "Terralba"

un titolo  alcolometrico  minimo naturale  dell'11,00%  vol. 

mentre  per  le  tipologie  "Superiore"   e "Riserva" devono assicurare

un titolo alcolometrico  minimo  naturale del 12,00% vol.

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non  deve essere superiore a

11,00 t/ha.

A  detto  limite  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non  superi  del 20% il limite medesimo.

L'eccedenza del 20% non ha  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata, ma può confluire in una indicazione  geografica  tipica corrispondente se ne possiede le caratteristiche.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata,  in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione  e  di  invecchiamento  devono  essere effettuate nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel precedente articolo 3.

L'imbottigliamento delle tipologie "superiore" e "riserva" deve essere effettuato nell'interno della zona delimitata

di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore  al  70%. 

Qualora  detta  resa  superi  questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC, ma può ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente  qualora ne abbia le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono  ammesse  le  pratiche  enologiche  leali  e costanti,  tradizionali  della  zona,  compreso  l'arricchimento,   e comunque non in contrasto  con  le  disposizioni  di  legge,  atte  a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale e "Campidano di  Terralba"  o  "Terralba"  Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo prima  del 

31  marzo successivo alla annata di produzione  delle  uve. 

Per  la  tipologia "Riserva" è previsto un periodo di  invecchiamento  obbligatorio  di almeno

due anni

che decorre dal 1 novembre  dell'anno  di  produzione delle uve.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I  vini  di  cui   all'articolo   1   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale

colore: rosso rubino più o meno chiaro;

profumo: intenso;

sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso;

sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo:26,00 g/l.

 

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore:

colore rosso rubino intenso;

profumo: intenso;

sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Alle denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Tuttavia è consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art  1  il nome  geografico  «SARDEGNA»,  così  come   previsto   dal   decreto ministeriale 31 marzo 2001.

Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Campidano  di  Terralba"  o  "Terralba"  di  cui all'articolo  1,  è  obbligatoria   l'indicazione   dell'annata   di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Campidano   di Terralba" o "Terralba" Bovale può essere immesso al consumo anche in recipienti alternativi al vetro di capacità nominale non superiore a litri 60 secondo quanto consentito dalle normative in vigore.

I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore e "Campidano di Terralba" o  "Terralba" Bovale Riserva devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro

delle seguenti capacità: litri  0,375,  litri  0,500,  litri  0,750, litri 1,500, litri 3,000.

Per la tipologia "Riserva" è obbligatoria la chiusura con  tappo  in sughero.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

L’area geografica di produzione della DOC “Campidano di Terralba” o “Terralba” ricade nella zona Centro Occidentale della regione Sardegna, parte in Provincia di Oristano e parte in Provincia del Medio Campidano. Abbraccia un areale che si estende dalle zone storiche dell’alta Marmilla, passa per il Campidano e arriva all’Arburese, e comprende i territori dei comuni di Arbus, Baressa, Collinas, Gonnosfanadiga, Gonnoscodina, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pabillonis, Palmas Arborea, Pompu, Sardara, San Gavino Monreale, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras, Villanovaforru, Guspini e Gonnostramatza, laddove è consolidata la

coltivazione del vitigno Bovale.

Di seguito si descrive l’evoluzione geologica intervenuta nella zona di produzione della DOC “Campidano di Terralba” o “Terralba.

Nel terziario la zolla granitico metamorfica sardo corsa si distacca da quella europea e ruota nel mediterraneo sino alla posizione attuale. Durante questa migrazione nella zolla si creano fratture profonde da cui fuoriescono magmi vulcanici, il mare penetra a più riprese nelle depressioni dell’entroterra, tra cui la fossa tettonica del Campidano, accumulando sedimenti marini alternati a magmi e a detriti provenienti dallo smantellamento dei rilievi preesistenti. Nel pliopleistocene si mettono in posto le ultime colate basaltiche del vulcanismo sardo. Con questa genesi si formano i

complessi stratigrafici vulcanico sedimentari che costituiscono buona parte della Sardegna centro meridionale tra cui Arburese e Marmilla.

Nel quaternario il mare si ritira e i processi erosivi accentuati dalle oscillazioni climatiche dei periodi glaciali e interglaciali, erodono i substrati e ridepongono detriti, modellando il paesaggio così come oggi lo vediamo, si plasmano così la grande pianura del Campidano, con terrazzi alluvionali, glacis, conche, piane minori, stagni e zone lagunari.

L'areale di coltivazione comprende quindi territori che si estendono da zone collinari a pianeggianti, presentando caratteristiche geo-pedologiche notevolmente differenti.

Per grandi raggruppamenti si trovano entisuoli a profilo A-C sulle convessità o sugli altopiani dei rilievi, o laddove il suolo è ancora poco evoluto. Dove i substrati sono più teneri e le forme consentono un maggiore accumulo evolvono inceptisuoli a profilo A-Bw-C. Sulle colline marnoso arenacee oligomioceniche (terziario) della Marmilla sono caratteristiche le toposequenze di suoli in “catena”, con la successione Entisuoli-Inceptisuoli-Vertisuoli.

Nelle formazioni detritiche quaternarie: alluvioni, glacis, colluvi etc., pianeggianti o leggermente ondulate, i suoli hanno un grado di evoluzione maggiore e si trovano oltre ad inceptisuoli e vertisuoli, alfisuoli a profilo A-Bt-

C anche molto evoluti con accumuli di argille, ferro, ossidi, carbonati, e orizzonti petrocalcici, fino a veri e propri ultisuoli sui depositi più antichi e stabili. Il regime di umidità del suolo è quasi sempre xerico. Lungo le coste e nelle aree depresse e idromorfe si trovano salorthid, psamments ed entisuoli acquici.

Nella scelta dell'ambiente di produzione vengono individuati i terreni con la migliore esposizione e ventilazione, che permettono di raggiungere un ottimo livello e risultano particolarmente vocati per una vitivinicoltura di qualità.

Il clima di questo territorio è quello tipico del mediterraneo con estati calde ed asciutte ed inverni freddi e piovosi.

I valori medi della temperatura sono compresi tra 15 e 17°C, con valori piuttosto elevati nei mesi di Luglio ed Agosto, massimi anche oltre i 35°C e minimi mai troppo bassi nei mesi di Gennaio e Febbraio (3-4°C).

I totali annuali e stagionali delle precipitazioni presentano notevole variabilità, con surplus idrico invernale e prolungati periodi di siccità estiva; le medie annuali si attestano intorno ai 650 mm, con minimi riscontrabili nei mesi di Luglio ed Agosto, mentre la piovosità è invece massima nei mesi di Dicembre e Febbraio.

I venti prevalenti sono quelli provenienti da Nord Ovest e da Ovest, sostanzialmente minori sono le frequenze delle altre direzioni; nel periodo estivo e limitatamente a poche giornate, si rilevano venti caldi da Sud Est.

La vicinanza al mare fa sì che l’umidità relativa sia mediamente elevata e con variazioni modeste nel corso dell’anno.

L'ambiente di coltivazione sopra descritto consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche organolettiche alle varie tipologie del vino DOC “Campidano di Terralba” o “Terralba

Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino a denominazione di origine “Campidano di Terralba” o “Terralba”.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata può esser fatta risalire sino ad epoche molto remote. Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, fino ai nostri giorni.

Nel tempo, i fattori umani sono stati particolarmente incisivi soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

Per la produzione del vino “Campidano di Terralba” o “Terralba”, vengono utilizzate le uve provenienti dai vitigni Bovale sardo e Bovale di Spagna. I sesti d’impianto e i sistemi di potatura consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione sulla superficie delle viti, agevolano l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la vinificazione del vino “Campidano di Terralba” o “Terralba”, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC “Campidano di Terralba” o “Terralba” è riferita ad un particolare vino rosso, prodotto anche nelle tipologie “riserva” e “superiore” che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente della zona di produzione.

In particolare tutte le tipologie di vino presentano un colore rosso rubino, odore vinoso e intenso, sapore asciutto e sapido, tipici dei vitigni di base.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli aspetti geo-pedologici dell'areale individuato dal presente disciplinare determinano un ambiente particolarmente vocato per la coltivazione dei vitigni Bovale.

L'ambiente di coltivazione e il clima sopra descritto consentono alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche organolettiche al vino.

Il Bovale sardo è coltivato sin dall'antichità in questo territorio ed è infatti ricco di sinonimi: il più frequente è quello di Muristellu o Muristella, con cui è anche indicato da Manca dell'Arca, ma viene anche denonimato Bovaleddu o Bovali pitticcu. Il Moris lo chiama vitis affinis avendogli trovato una certa somiglianza con la Monica. Il vitigno Bovale di Spagna o Bovali mannu è diffuso particolarmente nell'oristanese.

Il Cara nel Vocabolario botanico sardo-italiano del 1889 elenca il “Bovale Mannu” (Moraiola Maggiore) e il “Bovaleddu” (Moraiola Minore). Infine il Cettolini, nell'elenco delle principali uve sarde (annuario della R.Scuola di Viticoltura e di Enologia di Cagliari) del 1897 accenna al Bovale grosso e al Bovale piccolo, definendole due varietà di grande importanza.

L'uomo nel corso degli anni ha provveduto a tramandare sia le tecniche di coltivazione che le pratiche enologiche, facendole giungere sino ai giorni nostri ove sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico.

La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo e la notorietà del vino “Campidano di Terralba” o “Terralba”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano

Via Carducci (palazzo SAIA),

09170 Oristano

tel. 0783 21431 - fax 0783 73764

e-mail: segreteria.generale@or.camcom.it

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera

produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VERNACCIA DI ORISTANO

D.O.C.

D.P.R. 11 agosto1971

Modifica Decreto 30 marzo 2001

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Vernaccia di Oristano" è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino "Vernaccia di Oristano" deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno

Vernaccia di Oristano al 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso delimitata che comprende in tutto o in parte i seguenti territori comunali in provincia  di Oristano:

Siamaggiore, Zeddiani, Baratili S. Pietro, Nurachi, Riola Sardo,

Oristano (con le frazioni Nuraxinieddu, Massama, Donigala Fenugheddu, Silì),

Santa Giusta, Palmas Arborea,

Cabras (frazione Solanas),

Simaxis (con la frazione S. Vero Congius),

Solarussa, Ollastra, Zerfaliu, Tramatza, Milis, S. Vero Milis, Narbolia.

 

Il confine della zona partendo dal piccolo centro abitato di S. Giovanni Sinis costeggia la riva settentrionale degli stagni di "Mistras" e di "Mardini" fino alla congiungente di questo ultimo con la strada provinciale Cabras- Gran Torre e seguendo questa, si giunge in località Gran Torre.

Da questa località, il limite segue il percorso della strada che conduce a Oristano fino al 1° bivio della litoranea "Brabau", congiungendosi questa con la strada per il "Pontile".

Si devia quindi a sinistra e, percorrendo la strada tergo argine destra del fiume Tirso sino al raccordo con la provinciale

Oristano-Gran Torre, si giunge all'incrocio con la statale Carlo Felice n. 131 e precisamente in località "Madonna del Rimedio".

Da qui il limite segue la strada Carlo Felice n. 131, che attraversa gli abitati di Oristano e Santa Giusta, escludendo dalla zona interessata alla "Vernaccia" i terreni che si trovano sulla destra di detta strada.

Dall'abitato di Santa Giusta, il limite prosegue fino a Palmas Arborea, dopo aver attraversato il passaggio a livello sulla ferrovia Cagliari-Olbia, e percorsa la comunale Santa Giusta - Palmas Arborea si segue la strada di bonifica (n. 9) fino

all'incrocio con la statale del Tirso in prossimità della stazione Ferrovie dello Stato di Simaxis.

Deviando sulla destra e seguendo la statale del Tirso, si attraversano i centri abitati di Simaxis, s. Vero Congius Nuovo e Ollastra Simaxis.

Da quest'ultimo centro il limite prosegue fino alla dighetta di sbarramento S. Vittoria, dove si giunge tramite la strada di bonifica n. 22.

Dalla dighetta, si raggiunge il centro abitato di Zerfaliu percorrendo la comunale Zerfaliu-San Vero Congius e, proseguendo per la comunale Zerfaliu-Tramatza dopo aver attraversato il casello ferroviario n. 33 di "Campu Antruxius", si giunge all'incrocio con la statale Carlo Felice n. 131.

Dal predetto incrocio, dopo aver attraversato l'abitato di Tramatza, il limite prosegue verso la periferia dei centri abitati di Milis e Narbolia seguendo la strada provinciale Tramatza-Milis e quella comunale Milis-Narbolia.

Lasciando a nord l'abitato di Narbolia, il limite prosegue seguendo la provinciale che da Narbolia porta a Riola fino ad incontrare il 1° bivio che si trova sulla destra e che immette nella vicinale "S. Eremitas".

Seguendo questa ultima si raggiunge prima la cappella S. Eremita a quota 88, successivamente la "Fornace" in prossimità del "Nuraghe Perdighisi" (zone queste a nord-ovest del limite territoriale Narbolia-San Vero Milis) ed infine la cantoniera Cadreas (quota 74) posta sul tratto della strada occidentale sarda Riola-Cagliari.

Da qui il limite continua dirigendosi verso sud percorrendo l'occidentale sarda in direzione dell'abitato di Riola e fino a raggiungere l'incrocio della statale per Riola con la comunale per "Is Arenas".

Voltando poi a destra si segue quest'ultima per un piccolo tratto (m. 500 circa) e successivamente il limite di confine tra i comuni di Riola e frazione S. Vero Milis, fino al suo incrocio con la strada che dall'occidentale sarda porta a Putzu Idu in prossimità di "Su Bastonariu".

Segue verso ovest detta strada fino a "Perda-Martigiana" per voltare verso destra e continuare sulla comunale per "Is Benas". Costeggia la parte orientale dello stagno "Is Benas" e raggiunge la costa del mar Mediterraneo alla torre Scala e Sale. Da questo punto il limite raggiunge l'abitato S. Giovanni Sinis seguendo il periplo della costa occidentale.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Vernaccia di Oristano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le sue specifiche pregiate caratteristiche tradizionali.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Vernaccia di Oristano" è stabilita in

8,00 t/ha di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa massima per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento della "Vernaccia di Oristano" devono essere effettuate all'interno dei comuni i cui territori rientrino in tutto o in parte nella zona di produzione prevista nell'art. 3.

Possono essere destinate alla vinificazione per la preparazione della "Vernaccia di Oristano" uve che abbiano una gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 14,00 % vol.,

e a 15,00 % vol. per le tipologia superiore e superiore riserva.

Nella vinificazione in bianco delle uve, debitamente diraspate e pigiate sofficemente, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali.

Nel corso del mese di marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia il vino, previa filtrazione ed eventuale chiarificazione, viene trasferito in botti di castagno o di rovere per subirvi, a partire dalla data di trasferimento, almeno due anni di invecchiamento.

Le cantine in cui viene effettuato l'invecchiamento devono essere ventilate, risentire della temperatura esterna ed essere situate nel territorio di cui al primo comma del presente articolo.

La "Vernaccia di Oristano", dopo il primo travaso, può essere usata per la preparazione del vino "Vernaccia di Oristano" liquoroso mediante la sola pratica

dell'aggiunta di alcol da vino o da materie vinose o di acquavite di vino.

Il prodotto così trattato, previe le operazioni di cantina eventualmente necessarie,

deve essere trasferito in botti di castagno o di rovere per subire un invecchiamento minimo di due anni.

Le operazioni di preparazione e di invecchiamento del vino "Vernaccia di Oristano" liquoroso” devono essere effettuate in cantine ubicate all'interno dei comuni i cui territori rientrino in tutto o in parte nella zona di produzione prevista dal precedente art. 3.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a DOC "Vernaccia di Oristano", all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

 

“Vernaccia di Oristano”:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: delicato, alcolico, con sfumature di fior di mandorlo;

sapore: fine, sottile, caldo, con leggero e gradevole retrogusto di mandorle amare;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

"Vernaccia di Oristano" superiore:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: delicato, alcolico, con sfumature di fior di mandorlo;

sapore: fine, sottile, caldo, con leggero e gradevole retrogusto di mandorle amare;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

"Vernaccia di Oristano" riserva:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: delicato, alcolico, con sfumature di fior di mandorlo;

sapore: fine, sottile, caldo, con leggero e gradevole retrogusto di mandorle amare;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

"Vernaccia di Oristano" liquoroso dolce:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: intenso, complesso, alcolico;

sapore: dal secco al dolce,

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,50% vol.;

zuccheri riduttori minimo: 50,00 gr/l;

zuccheri riduttori massimo: 80,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

"Vernaccia di Oristano" liquoroso secco:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: intenso, complesso, alcolico;

sapore: dal secco al dolce,

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 40,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata "Vernaccia di Oristano" è vietata la aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Il vino "Vernaccia di Oristano", ottenuto da uve aventi

una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 15,00% vol.,

che sia immesso al consumo con

una gradazione alcolica minima svolta di 15,50% vol.

e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento, nelle condizioni di cui al precedente art. 5, non inferiore a tre anni,

può portare la qualifica di "superiore".

Inoltre è consentito qualificare "riserva" la "Vernaccia di Oristano" superiore, qualora l'invecchiamento in fusti, nelle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione, venga effettuato per un periodo non inferiore a

quattro anni effettivi.

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1, il nome geografico «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2001.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini "Vernaccia di Oristano" devono indicare in etichetta, ad eccezione della tipologia liquoroso, l'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica di produzione della DOC “Vernaccia di Oristano” ricade nella parte Centro Occidentale della regione Sardegna, in Provincia di Oristano, e comprende i territori dei comuni di Cabras, Baratili S.Pietro, Milis, Narbolia, Ollastra, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Zeddiani e Zerfaliu, laddove è consolidata la coltivazione del vitigno Vernaccia.

Questa è un’area sub pianeggiante che si estende ai lati del fiume Tirso fino alla sua immissione nel golfo di Oristano. A nord e a est si trovano lembi collinari di rocce appartenenti al complesso vulcanico sedimentario oligomiocenico sardo e plateau di basaltici pliopleistocenici.

Lo smantellamento dei rilievi ad opera degli agenti erosivi e dei corsi d’acqua, primo fra tutti il Tirso, ha colmato la fossa tettonica del campidano settentrionale con potenti coltri detritico alluvionali, spesso terrazzate, che oggi formano la piana dell’oristanese. In prossimità della costa le dinamiche marine ed eoliche hanno creato estesi campi dunari, stagni e lagune in costante mutamento, con sedimenti tipici di questi ambienti

Il clima di questo territorio è quello tipico del mediterraneo; estati calde ed asciutte ed inverni freddi e piovosi. I valori medi della temperatura restano confinati tra i 15 ed i 17°C, con valori piuttosto elevati nei mesi di Luglio ed Agosto, con massimi anche oltre i 35°C e minimi mai troppo bassi nei mesi di Gennaio e Febbraio (3-4°C).

I totali annuali e stagionali delle precipitazioni presentano inoltre una notevole variabilità, con surplus idrico invernale e prolungati periodi di siccità estiva.

Le precipitazioni annuali medie si attestano intorno ai 650 mm, con minimi riscontrabili nei mesi di Luglio ed Agosto; la piovosità è invece massima nei mesi di Dicembre e Febbraio.

La distribuzione dei venti indica una prevalenza di quelli provenienti da Nord Ovest e da Ovest, sostanzialmente minori sono le frequenze delle altre direzioni; nel periodo estivo e limitatamente a poche giornate, si rilevano venti caldi da Sud Est.

La vicinanza al mare fa sì che l’umidità relativa sia mediamente elevata e con variazioni modeste nel corso dell’anno.

I terreni su cui viene coltivata la vernaccia sono di diversa natura ma solitamente si tratta di inceptisuoli e alfisuoli (palexeralfs e haploxeralfs), talvolta anche ultici o di entisuoli profondi (xerofluvents).

Quelli alluvionali più vicini al letto del Tirso vengono denominati "Bennaxi" ed individuano terreni profondi, freschi, a matrice limo-sabbiosa. Quelli di origine più antica, vengono chiamati "Gregori” a matrice ciottolosa mista ad argilla tenace con importanti problemi di drenaggio. Sono presenti anche terreni sabbiosi, psamments, di derivazione alluvionale o dunale. Infine, nella zona del Sinis si trovano terreni ricchi in carbonati e nelle zone depresse, idromorfe e prossime al mare aquents e salorthids.

L'ambiente di coltivazione sopra descritto consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche organolettiche al vino.

I fattori naturali rilevanti per il legame sono i terreni, il clima, le caratteristiche genetiche e fenotipiche del vitigno e, nel caso della DOC Vernaccia di Oristano, le caratteristiche dei lieviti responsabili della formazione dei biofilm (flor) sul vino. Questo tipo di aggregazione cellulare è caratteristico di vini rinomati in tutto il mondo, di cui la “Vernaccia di Oristano” fa parte a pieno titolo.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Vernaccia di Oristano”.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata può esser fatta risalire sino all'epoca nuragica (1200 a.C. circa) a Cabras, dove infatti, in località “Sa Osa”, furono ritrovati vinaccioli di vitis vinifera.

In epoca successiva i romani giunti nel territorio trovandosi di fronte ad una vite a loro sconosciuta la definirono “vernaculum”, cioè vite locale, come era d'uso per le viti autoctone.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, fino ai nostri giorni.

La “Vernaccia di Oristano” è stata la prima DOC della Sardegna, riconosciuta fin dal 1971 con D.P.R. 11 agosto 1971.

Nel tempo, i fattori umani sono stati particolarmente incisivi soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

Per la produzione del vino “Vernaccia di Oristano”, vengono utilizzate esclusivamente le uve provenienti dal vitigno Vernaccia.

La coltivazione tradizionale prevede una densità elevata, vicino ai 10.000 ceppi per ettaro con rendimenti inferiori ai 50 ettolitri di vino ad ettaro che garantiscono, anche nei suoli fertili del Bennaxi, elevati tenori di zuccheri.

Per ottenere tale finalità era utilizzata la forma di allevamento ad alberello latino con pochi speroni da 2 gemme o un alberello con potatura a testa di salice, assimilabile alle vitis capitatae descritte da Columella e con capo a frutto di 8-15 gemme e vegetazione sorretta da un tripode di canne.

Nei terreni fertili il capo a frutto veniva posizionato annualmente in zone sempre diverse della testa di salice, poiché queste frequentemente disseccavano, rappresentando un ostacolo al trasporto dei liquidi.

Il sistema di allevamento risultava quindi privo di un efficiente e stabile sistema conduttore e quando un nuovo capo a frutto veniva riposizionato in quella zona del ceppo, il rifornimento idrico poteva aver luogo solo al prezzo di forti

tensioni nei vasi legnosi, contribuendo a determinare un elevato grado alcolico (Branas, 1975).

Questi sistemi di allevamento sono ora sostituiti da forme di allevamento a controspalliera.

La vendemmia, effettuata di solito dalla seconda metà di settembre fino alla prima decade di ottobre, viene eseguita rigorosamente a mano.

Dopo una spremitura soffice ed una fermentazione naturale, il vino è trasferito in botti di media capacità, di castagno o di rovere, riempite al 75-80% del loro volume.

In queste condizioni (vasi vinari scolmi e presenza d’ossigeno) sulla superficie del vino si forma un velo costituito da lieviti denominato “flor”.

Questi lieviti si stratificano sulla superficie del vino formando prima delle isole, che poi confluiscono fino a formare un velo continuo che poi gradualmente ispessisce.

Questi lieviti utilizzano per il loro metabolismo alcool etilico e acido acetico formando aldeide acetica precursore

dei profumi caratteristici di questo vino.

La formazione di questo velo è fondamentale per la qualità finale del vino Vernaccia, più la sua formazione sarà veloce, più sarà spesso e compatto, maggiore sarà la qualità del prodotto.

Quando il velo è completo e le cellule dei lieviti assumono la caratteristica forma esagonale, si realizza la massima protezione dall’aria e l’isolamento delle componenti olfattive e gustative del vino.

Raggiunto un determinato spessore, il velo scende in profondità, depositandosi sul fondo della botte, funzionando così da filtro mobile, rendendo il vino limpido e diminuendo l’intensità cromatica.

Nonostante i lieviti utilizzino l’alcool etilico per il loro metabolismo, il grado alcolico aumenta di 0,5-0,8% vol. all’anno, questo arricchimento è dovuto al fatto che la molecola dell’acqua più piccola di quella dell’alcool filtra più facilmente dai pori delle doghe sottili delle classiche botti.

Le annate più vecchie, anche di oltre 10 anni, hanno gradi alcolici che possono superare i 20% vol.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il vino “Vernaccia di Oristano DOC”, dal punto di vista analitico ed organolettico, si presenta di colore giallo dorato ambrato, profumo delicato, alcolico con sfumature di fior di mandorlo, sapore fine, sottile, caldo, con leggero e gradevole retrogusto di mandorle amare.

I fattori geografici che contribuiscono a determinare le caratteristiche della Vernaccia sono molteplici e strettamente connessi con i fattori umani. Il microclima della Bassa Valle del fiume Tirso e la particolare composizione geologica delle terre alluvionali della regione consentono alle uve di giungere alla giusta maturazione.

L'equilibrio e il grado zuccherino delle uve contribuisce a conferire al vino la struttura ottimale e l'equilibrio delle sue diverse componenti.

Segue la fase di maturazione del vino in botti di rovere o di castagno di media capacità, in ambienti soggetti a forti sbalzi termici.

All'interno dei fusti, mai riempiti completamente e lasciati scolmi per circa il 20%, la presenza di ossigeno sviluppa un particolare lievito (flor) che forma una pellicola sulla superficie del vino e opera da agente moderatamente ossidativo e, allo stesso tempo, isola le componenti olfattive e gustative del vino.

Le migliori annate di questo vino acquistano un bouquet complesso e singolare, particolarmente intenso, che in sardo è definito col termine univoco di “Murruai”.

Per un vino Vernaccia che esprime il caratteristico sapore di “Murruai” significa che quel prodotto ha raggiunto il massimo del sua maturazione e del suo equilibrio gusto-olfattivo.

Quel particolare gusto amarognolo ma equilibrato ed armonico, legato agli aromi di fiori di pesco e di mandorlo, accentuati dalla sua alcolicità, legati al colore ambrato e ramato luminoso, costituiscono quell’insieme altrimenti

indescrivibile proprio di “Murruai

Ricostruire l’etimo di questo vocabolo esclusivo del territorio della Valle del Tirso è abbastanza difficile.

Alcuni ritengono sia riconducibile all’antica usanza di profumare le botti e le cantine con la mirra.

Tra gli antichi romani era in uso consumare il vino mirrato (Vinum murratus).

Col passare dei tempi il termine fu semplificato e indicato come “murratus”; in seguito per elisione della “T” divenne “murraus” o “murrau” ossia che sa di “murra”.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La millenaria storia vitivinicola della Vernaccia, comprovata da numerosi documenti storici, rappresenta la testimonianza della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e le peculiarità della “Vernaccia di Oristano”.

Il vino Vernaccia di Oristano è il “vino sardo” per eccellenza,diverso da tutti gli altri vini continentali, omonimi o non; un vino come pochi che ha uno stretto legame con il suo territorio e con tutto il paesaggio che lo circonda, un vino elevato a simbolo dall’intera comunità isolana e in quanto tale considerato patrimonio da proteggere e valorizzare.

Di questo vino, alla fine dell’Ottocento, l’illustre prof. Sante Cettolini, Preside della Regia Scuola di Viticoltura e di Enologia di Cagliari ebbe a scrivere: “la Vernaccia di Oristano va giudicata con i sensi e non con gli strumenti del chimico. E' il suo aroma che vale, è la delicatezza del suo assieme che ti conquista; è quel suo curioso sapore di frutta, di amarognolo, pieno di grazia, che non vi stanca mai, anzi vi seduce...... Uno dei più strani, uno dei più pregevoli, uno dei più desiderabili vini che la Provvidenza ha elargito a chi vive in quella zona del Tirso .......”.

In riferimento al vino prodotto vi sono nella zona di produzione diversi singoli produttori e una cantina cooperativa denominata “Cantina sociale della vernaccia”, che raccoglie la produzione dei  soci conferitori.

E' opportuno rimarcare che i produttori possiedono un prodotto unico che esalta le proprie intrinseche caratteristiche in una piccolissima area geografica.

Questa consapevolezza guida le azioni volte alla valorizzazione commerciale di un vino che è l'emblema di questo territorio.

A questo proposito, la storia millenaria del vitigno e delle generazioni che l’hanno utilizzato diventa un ulteriore valore aggiunto che può incrementare la fruizione del territorio e valorizzarne anche le sue aree interne

La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione ove sono state sempre più affinate le pratiche enologiche con il contributo del progresso scientifico e tecnologico.

Ciò ha permesso di migliorare la professionalità ed accrescere il livello qualitativo e la notorietà della “Vernaccia di Oristano”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano

Via Carducci (palazzo SAIA),

09170 Oristano

tel. 0783 21431 - fax 0783 73764

e-mail: segreteria.generale@or.camcom.it

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera

produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.