Lombardia › LOMBARDIA IGT

ALTO MINCIO I.G.T.

BENACO BRESCIANO I.G.T. 

BERGAMASCA I.G.T.

COLLINA DEL MILANESE I.G.T.

MONTENETTO DI BRESCIA I.G.T. 

VIGNETI GRUMELLO DEL MONTE

VIGNETI GRUMELLO DEL MONTE

 

ALTO MINCIO

I.G.T.

Decreto 09 agosto 2010

Rettifica Decreto 8 ottobre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio",accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio" è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

 

L'indicazione geografica tipica "Alto Mincio”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot,

Cabernet,

Sangiovese,

Rondinella,

Molinara,

Chardonnay,

Pinot Bianco,

Pinot grigio,

Sauvignon,

Riesling bianco,

Garganega,

Pinot nero anche vinificato in bianco,

Riesling italico

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni non aromatici, vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

Il vino ottenuto dai vitigni “Cabernet Sauvignon” e “Cabernet Franc” da soli o congiuntamente, può essere designato come “Cabernet”;

analogamente il vino ottenuto dai vitigni “Riesling bianco” e “Riesling italico”, da soli o congiuntamente, può essere designato come “Riesling”.

I vini a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione dei vitigni

“Cabernet Sauvignon”

“Cabernet Franc”

“Riesling bianco”

 “Riesling italico”,

da soli o congiuntamente possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Alto Mincio” comprende l’area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di:

Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana,

in provincia di Mantova.

 

Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia).

Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell’abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell’Alto Mantovano risale lo stesso passando per l’abitato di Castiglione delle Stiviere finchè a sud di Esenta (quota 117) incontra il

confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

 

Articolo  4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica

"Alto Mincio"  bianco,  rosso  e rosato

24,00 t/ha (limite già comprensivo dell'aumento del  20% di cui  al  decreto  ministeriale  2  agosto  1996); 

per  i  vini  a indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione del vitigno

22,00 t/ha  (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, seguita o meno dal riferimento al vitigno,devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

9,00% vol. per i bianchi;

9,00% vol. per i rosati;

9,00% vol. per i rossi.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle uve  e  dei  mosti  destinati alla produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Alto Mincio" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali  è  consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla  zona delimitata.

Inoltre eèfatta salva la deroga di  cui  al  Reg.  607/09,  art.6, paragrafo 4, secondo comma, per consentire le predette operazioni  di vinificazione al di fuori della zona  sopra  delimitata  fino  al  31 dicembre 2012.».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

Le uve destinate alla produzione del vino a indicazione geografica tipica “Alto Mincio” tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini con indicazione geografica tipica “Alto Mincio” all’atto della immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Alto Mincio” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole armonico;

sapore: tipico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Alto Mincio” rosato:

colore: rosato;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Alto Mincio” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: tipico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Alto Mincio” novello:

colore: rosso;

profumo: fruttato, gradevole;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Alto Mincio” bianco passito:

colore: giallo tendente all’ambra;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Alto Mincio” rosso passito:

colore: rosso tendente al granato;

profumo: caratteristico e intenso;

sapore: tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie novello e frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

“Alto Mincio” novello: 11,00%;

“Alto Mincio” frizzante: 10,00%.

 

Art 7

Designazione e presentazione

 

All’indicazione geografica tipica “Alto Mincio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Alto Mincio" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica di produzione dell’IGT “Alto Mincio” è compresa nell’area delle colline moreniche Queste fanno parte dell’Anfiteatro Morenico del Garda con quote che arrivano a 200m. s.l.m., qui prevalgono i sedimenti pleistocenici.Il Mincio costituisce l’asse idrologico principale.

I depositi morenici, sciolti e permeabili, consentono uno spiccato drenaggio superficiale e la formazione di un vero e proprio regime idrico sotterraneo. La prima falda è a 10-30 metri di profondità e al livello di campagna nelle zone depresse. Il clima è mite e ventilato per la presenza del lago di Garda. Nella zona delle colline moreniche anche per le maggiori precipitazioni il clima risulta da umido a subumido con una carenza idrica estiva.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La coltivazione della vite nell’alto mantovano ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle colline moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte.

Successivamente la civiltà etrusca porto la cultura del vino. Il poeta Virgilio, nativo di Mantova descrive l’esistenza della Vitis labrusca duemila anni fa, nella sua quinta Bucolica.

Testimonianza importante per i vini e le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d’Este nel suo viaggio a Cavriana e sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella “ Descrittione in compendio del castello di Solferino” un documento dell’Archivio di Stato di Mantova del 1588.

Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre.

Possiamo affermare che il territorio in cui si produce l’ IGT “Alto Mincio”ha vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare:

la base ampelografica dei vigneti:

è frutto di una lunga selezione operata dall‘uomo in funzione di una produzione di qualità. I vitigni più idonei alla specificità dei terreni e alle caratteristiche climatiche sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la qualità della produzione, mantenendo la tradizione. Queste cambiano in funzione dell’ambiente di coltivazione (collinare o di pianura)

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle consolidate sull’eredità della tradizione per l‘ottenimento dei vini previsti dal disciplinare.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione devono avere i requisiti minimi definiti all’art. 6 del presente disciplinare. I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e corrispondenti ai vitigni utilizzati. La tipicizzazione legata al territorio è evidente in quanto la produzione è strettamente connessa ai fattori pedoclimatici in particolare al terreno di origine morenica, all’esposizione collinare e alle brezze. Queste oltre a favorire la qualità delle uve creano circuiti interni di ventilazione determinando la fermentazione e la conservazione dei vini. Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La specificità dei vini dell’IGT “Alto Mincio” è legata al territorio. Le zone moreniche variano sia come altimetria che come esposizione al sole. I venti provenienti dal lago di Garda sono un ulteriore fattore condizionante la qualità delle uve. Solo l’esperienza tramandata da generazioni consente di conoscere i punti migliori per l’impianto del vigneto ed ottenere le caratteristiche desiderate.

La coltura contadina si tramanda le tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

BENACO BRESCIANO

I.G.T.

Decreto 15 settembre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello.

 

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling Renano, Riesling Italico, Trebbiano di Soave, Trebbiano toscano, Pinot grigio, Incrocio Manzoni.

 

I vini rossi ad indicazione geografica tipica Benaco Brescianodevono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:

Groppello, Marzemino, Barbera, Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Pinot nero, Rebo N.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

 

La indicazione geografica tipica Benaco Brescianocon la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Riesling,

Chardonnay,

Pinot Bianco,

Pinot grigio,

Trebbiano,

Incrocio Manzoni

è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15% .

 

La indicazione geografica tipica Benaco Brescianocon la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Marzemino,

Barbera,

Merlot,

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon),

Pinot nero,

Sangiovese,

Rebo,

è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la

indicazione geografica tipica Benaco Brescianocomprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di

Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda,

in provincia di Brescia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

Benaco Brescianocon o senza la specificazione del vitigno, a 13,50 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica Benaco Brescianodevono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rossi;

10,50% con la specificazione del vitigno,

ad eccezione dei vitigno Barbera, per il quale il valore minimo è del 10,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle zone limitrofe nell’ambito dell’intero territorio amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica <<Benaco Bresciano>>, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Benaco brescianoBianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fresco, delicato con eventuali toni delicati;

sapore: armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Benaco brescianoNovello:

colore: rosso rubino brillante con eventuali sfumature violacee;

profumo: fruttato, gradevole, caratteristico;

sapore: piacevole, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Benaco brescianoPinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, caratteristico, armonico;

sapore: fresco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Benaco brescianoMarzemino:

colore: rosso rubino con sfumature granata;

profumo: gradevole, con sentori di frutta matura;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Benaco brescian”  Barbera:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico e gradevole;

sapore: pieno, vinoso, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Benaco brescianoChardonnay:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Benaco brescianoRosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, ampio, caratteristico;

sapore: piacevole, vinoso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Benaco bresciano”  Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: fresco, sapido, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Benaco brescianoPinot nero:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: piacevole, vinoso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Benaco brescianoRiesling:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, fresco, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Benaco brescianoTrebbiano:

colore: giallo paglierino anche intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Benaco brescianoCabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Benaco brescianoMerlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, corposo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:18,00 g/l.

 

Benaco brescianoIncrocio Manzoni:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicatamente profumato e leggermente aromatico;

sapore: pieno, gradevole caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Benaco brescianoSangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Benaco brescianoRebo:

colore: rosso rubino;

profumo: gradevole e accentuato;

sapore: armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Benaco brescianoPassito:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: intenso, complesso fruttato;

sapore: dolce, morbido, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica <<Benaco bresciano>>, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie novello e frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente

titolo alcolometrico volumico totale minimo:

Benaco brescianonovello 11,00% vol;

Benaco brescianofrizzante 10,00% vol.

I vini a indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica Benaco Brescianoè vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica Benaco Bresciano, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali per il legame

Il lago di Garda, o Benàco è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km². Fa da cerniera fra tre regioni, Lombardia (provincia di Brescia), Veneto (provincia di Verona) e Trentino-Alto Adige (provincia di Trento), è posto in parallelo all'Adige, da cui è diviso dal massiccio del monte Baldo. A settentrione si presenta stretto a imbuto mentre a meridione si allarga, circondato da colline.

La parte settentrionale del lago è situata in una depressione che si insinua all'interno delle Alpi, mentre la parte meridionale occupa un'area dell'alta Pianura Padana: si distinguono quindi un tratto vallivo ed uno pedemontano, il primo di forma stretta e allungata, il secondo ampio e semicircolare.

Una caratteristica del Garda è la dimensione limitata del bacino idrografico (2290 km²) rispetto alla superficie lacustre: ad una lunghezza di 52 km del lago corrispondono i 95 km del bacino, mentre le rispettive larghezze sono di 16 e 42 km. Lo spartiacque orientale del bacino idrografico benacense presenta una direzione parallela all'asse del lago, mentre quello occidentale ha un andamento più sinuoso. All'interno del bacino i rilievi maggiori sono la cima Presanella (3556 m) e l'Adamello (3554 m), anche se la maggior parte del territorio è compreso tra i 65 ed i 1500 m.

Morfologicamente il bacino idrografico del Garda è suddivisibile in quattro aree: la pianura di circa 200 km², la superficie lacustre di circa 370 km², la porzione occidentale di circa 500 km² e quella orientale di circa 1040 km².

A sud del lago di Garda, tra Verona, Mantova e Brescia, si sviluppa un grande anfiteatro morenico, ovvero un susseguirsi di cerchie collinari con interposte piccole aree pianeggianti, in alcuni casi palustri, originatisi grazie all'azione di trasporto e di deposito del grande ghiacciaio del Garda.

Questi depositi morenici si formarono durante le glaciazioni Günz, Mindel, Riss e Würm: alle due più antiche, la Günz e la Mindel, sono attribuiti depositi morenici molto limitati, mentre alla glaciazione Riss sono attribuite le cerchie moreniche più esterne e alla glaciazione Würm quelle interne.

La morfologia delle colline è dolce e dalle linee delicate; dai punti più alti è possibile avere la percezione dei rapporti che legano le colline con le montagne oltre che della forma circolare ad anfiteatro degli andamenti collinari, i quali sembrano abbracciare la parte meridionale del lago.

Fattori umani per il legame

In epoca romana il lago era conosciuto come Benaco, mentre oggi è meglio noto come lago di Garda, toponimo attestato fin dal Medioevo e di origine germanica, derivante da quello dell'omonima cittadina sulla sponda veronese del lago, la quale, insieme a un'altra località celebre del lago, Gardone Riviera, e altre meno conosciute, come Gàrdola, Gardoncino, Gardoni, Guàrdola e Le Garde, testimonia la presenza germanica che va dal VI al VIII secolo, in particolare quella longobarda.

Il toponimo Garda, con il quale è chiamato il lago già in alcuni documenti dell'VIII secolo, è l'evoluzione della voce germanica warda, ovvero "luogo di guardia" o "luogo di osservazione".

Il toponimo classico del lago, ovvero Benācus lacus (Benaco), è quasi sicuramente di origine celtica, precedente quindi al dominio romano, e dovrebbe derivare da bennacus, confrontabile con l'irlandese bennach, e significherebbe "cornuto", ovvero dai molti promontori.

La traduzione "cornuto" viene anche interpretata in riferimento alla penisola di Sirmione.

La versione italiana dell'accento tonico rimane fedele all'accentazione latina, quindi va pronunciato con l'accento sulla "a".

Gli abitanti del lago, in particolar modo quelli della sponda veronese, pronunciano il nome Benaco con l'accento sulla "e", ovvero Bènaco. Resta oscuro il motivo per cui i nativi delle zone del lago tendono ad utilizzare la versione con l'accento sdrucciolo del nome.

Non si è a conoscenza né di chi abbia introdotto la vite in questo ambiente né quando, ma alcune testimonianze riportano che già nel I secolo il vino gardesano era ben noto e si poteva facilmente trovare nei banchetti degli antichi romani con il nome di Vino Retico.

Il Retico fu uno dei vini preferiti dell'imperatore Augusto, per lo meno secondo quello che ci riporta Svetonio, e pure Plinio loda le viti e l'uva retica, affermando che era piuttosto in voga a Roma.

L'integrazione tra Romani e Cenomani, i quali controllavano la zona gardesana, iniziò probabilmente nel 225 a.C., quando vi fu un trattato di alleanza tra Cenomani, Veneti e Romani, anche se l'effettiva romanizzazione del territorio avvenne tra il II e il I secolo a.C., tanto che nell'89 a.C. vennero concessi i diritti già delle città latine per volontà del console romano Gneo Pompeo Strabone e una quarantina di anni dopo fu concessa la cittadinanza romana a Brescia (che comprendeva la sponda occidentale e settentrionale del Benaco) e a Verona (che comprendeva invece la sponda orientale).

Un secolo strategico fu il I d.C. in quanto vennero realizzate strade di notevole importanza, come la via Gallica, che collegava Verona con Milano passando da Peschiera (l'antica Arilica), e la via Claudia Augusta, che collegava la pianura con il passo di Resia e quindi i territori più settentrionali, oltre ad alcune strade di minore importanza che collegavano la val d'Adige con il Garda, la via Benacensis (all'altezza di Torri del Benaco) e la Campiona.

Furono inoltre istituiti due pagi, ovvero circoscrizioni territoriali rurali: quello dei Benacenses sul bresciano e il pagus dei Claudienses sul veronese. Nel 268 si combatté la battaglia del lago Benaco tra l'esercito dell'impero romano, comandato dal futuro imperatore Claudio il Gotico, e la federazione germanica degli Alemanni. La schiacciante vittoria ottenuta dai romani permise la definitiva cacciata dall'Italia settentrionale degli Alemanni, a causa delle gravissime perdite che subirono durante la battaglia.

Dopo il crollo dell'impero romano la regione gardesana assistette al passaggio di numerose popolazioni barbariche, ma la prima popolazione germanica che vi si stanziò, dopo una lunga migrazione, fu quella dei Longobardi. Le loro testimonianze sono presenti per lo più lungo le sponde meridionale e orientale, preferite ad altre zone per via dell'importanza strategica: da qui si poteva infatti controllare sia le vie d'acqua del Garda e del Mincio, che la val d'Adige.

Durante l'egemonia longobarda vi fu una prima riorganizzazione, oltre che la definitiva cristianizzazione dell'area, iniziata nei secoli precedenti da San Vigilio e San Zeno.

Il lago rimase al confine tra tre potenti ducati longobardi, quelli di Verona, di Trento e di Brescia, e fu al centro di un'importante rete di comunicazioni, sia commerciali sia militari. Per tanto fin dalla Preistoria il territorio gardesano ha conosciuto la presenza dell'uomo e del vino.

Sulle colline moreniche del Lago di Garda, è stato ritrovato il più antico aratro costruito dall'uomo che, cinquemila anni prima di Cristo, conosceva la vite selvatica e probabilmente anche il vino.

Saranno però gli Etruschi, nel V secolo a.C. ad introdurre nel bresciano la coltivazione della vite "addomesticata" soppiantando quella selvatica.

 

b) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e tipicamente legate alle peculiarità del microclima e del territorio gardesano, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni di base.

I vini bianchi generalmente presentano una modesto tenore di acidità, profumi floreali e fruttati. I vini rossi, in tutte le tipologie, presentano caratteristiche equilibrate un sapore tendenzialmente fresco, armonico, morbido e di media struttura.

 

c) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Per meglio comprendere la natura di questo terreno, è bene rifarsi alla sua lontana origine.

Diverse furono le invasioni glaciali che formarono l’anfiteatro morenico del Lago di Garda, intercalate da grandi alluvioni che portarono ad una varia e complessa costituzione del terreno in generale e del terreno agrario in particolare, tenendo conto anche delle disgregazioni e decomposizioni delle rocce di base che vanno dagli gneiss ai calcari, dal granito ai porfidi alle arenarie, le quali sono tutte rocce costitutive del bacino idrologico del Chiese, del Garda e dell’Adige, i cui ghiacciai e le cui alluvioni, incontrandosi e sovrapponendosi, crearono l’anfiteatro morenico.

Ma la complessità non è dovuta solo alla difformità delle rocce madri, bensi al loro grado di disfacimento e dilatazione, ed alla ricostituzione dei vari sedimenti.

Come risultato grande importanza assume il “ferretto”, dovuto in gran parte alla decalcificazione in loco della morena; la permanenza, nelle zone più elevate e nelle cime collinari, di masse ghiaiose prevalentemente calcaree e pressoché nude, sia a causa del periodo morenico cui appartengono, che al dilavamento accennato; le formazioni di terreni finissimi e chiari, costituiti da fanghiglia emergente delle morene profonde, i sedimenti lacustri di natura solitamente argillosa creati, insieme con i circostanti terreni, da laghi scomparsi o dallo stesso Garda che si è ritirato abbassandosi; i giacimenti spesso stratificati di ghiaia, di sabbia più o meno fine e dipendenti dalle alluvioni preglaciali ed interglaciali.

Non solo questi terreni variano la latitudine anche per superfici molto ridotte, ma anche in profondità. Basta infatti, in alcuni casi, un’aratura più profonda del solito, per mettere in evidenza strati sottostanti di natura completamente diversa.

La configurazione di questa zona è, in grandi linee la seguente: un conglomerato di natura morenica spartito nei sensi di maggior diametro da un crinale di colline che da una parte degrada verso il lago e dall’altra verso il fiume Chiese.

L’andamento dei due versanti è molto vario, ricco di dossi, vallette e piccole conche, riempite per colmata naturale a spesa delle piccole particelle del terreno dilavato dai crinali sovrastanti.

Ne consegue un aspetto molto vario con zone più o meno ripide e scoscese, dilavate, al piede delle quali si aprono “falsopiani” più o meno estesi, ricchi di particelle fini.

E’ da notare che alcune di queste vallette erano sedi di laghi post-glaciali ed ancora oggi, durante scassi profondi, affiorano palafitte e testimonianze di una antica vita lacustre.

Questo aspetto vario si ripete sovente anche nell’ambito di una stessa azienda, data la conformazione frastagliata del terreno.

Le pratiche enologiche impegnate nella vinificazione, affinamento e conservazione di questi vini, sono quelle tradizionali e relazionali della zona, con le dovute varianze dettate anno per anno a secondo dell’uva, ai fini di mantenere uniforme, costante e tipico il prodotto.

Il Disciplinare di produzione valorizza appieno le tradizioni locali, proponendo diverse tipologie di vini che, mantenendo elevati standard qualitativi, rispecchiano la variegata realtà viticola ed enologica collinare.

 

Articolo 9

Riferimenti all’organismo di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

BERGAMASCA

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 20 luglio 2009

Modifica Decreto 30 dicembre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 23 maggio 2014

Modifica Decreto 30 marzo 2015

 (fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Bergamasca”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La IGT “Bergamasca” è riservata ai seguenti vini:

bianco

rosso

rosso novello

moscato rosso (da Moscato di Scanzo N)

rosato

 

Articolo 2

Vitigni ammessi

 

I vini ad IGT “Bergamasca” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

I vini ad IGT “Bergamasca” ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispettivi vitigni, devono essere accompagnati dalla specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 15%.

La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista per la tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle Uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Bergamasca” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di

Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Endine Gaiano, Pianico, Castro, Solto Collina, Riva di solto, Fonteno, Parzanica, Vigolo, Tavernola Bergamasca, Monasterolo, Grone, Berzo San Fermo, Casazza, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S.Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D’argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De’ Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D’Almè, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D’Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Paladina, ValbremboAlmè, Brembate Sopra, Ponte S. Pietro, Presezzo, Bonate Sopra, Terno D’Isola, Calusco D’Adda, Mozzo, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Curno, Gorle e Pedrengo

in provincia di Bergamo.

 

Articolo 4

Viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, per i vini ad IGT “Bergamasca” non deve essere superiore a:

Bergamasca vitigni bianchi 16,00 t/ha;

Bergamasca vitigni rossi 17,00 t/ha;

Bergamasca Schiava 18,00 t/ha;

Bergamasca Moscato (da Moscato di Scanzo N) 11,00 t/ha;

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Bergamasca” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Bergamasca bianchi 9,50% vol.;

Bergamasca rossi 10,00% vol.;

Bergamasca rosati 10,00% vol.;

Bergamasca Schiava 9,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

I vini ad IGT “Bergamasca” con o senza la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

Bergamasca bianco 11,00% vol.;

Bergamasca rosso 11,00% vol.;

Bergamasca rosso novello 11,00% vol.;

Bergamasca rosato 11,00% vol.;

Bergamasca Schiava rosato 10,00% vol.

La IGT “Bergamasca Moscato (da Moscato di Scanzo N)” potrà essere prodotta anche nella tipologia “amabile” con un contenuto massimo di zuccheri riduttori non superiore a 20,00 g/l.

Per l’immissione al consumo della IGT “Bergamasca” Moscato (da Moscato di Scanzo N) è prescritta la bottiglia di capienza non superiore a litri 0,750.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%, per tutti i tipi di vino.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Bergamasca” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio amministrativo della Regione Lombardia.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Bergamasca”, anche con la specificazione del nome del vitigno di colore analogo, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Bergamasca” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso ,fruttato e floreale;

sapore: secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Bergamasca” rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: ampio e intenso;

sapore:asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:16,00 g/l.

 

“Bergamasca” rosato:

colore: rosato cerasuolo;

profumo: delicato e fruttato;

sapore:asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:16,00 g/l.

 

“Bergamasca” novello:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso e fruttato;

sapore:asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:16,00 g/l.

 

“Bergamasca” rosato Schiava:

colore: rosato cerasuolo;

profumo: intenso e fruttato;

sapore:asciutto e armonico con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:16,00 g/l:

 

La indicazione geografica tipica “Bergamasca” Moscato (da Moscato di Scanzo N) potrà essere prodotta anche nella tipologia amabile con un contenuto massimo di zuccheri riduttori non superiore a 20,00 g/l.

 

i vini ad indicazione geografica tipica “Bergamasca” con la specificazione del nome di vitigno all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

La indicazione geografica tipica “Bergamasca” Moscato (da Moscato di Scanzo N) potrà essere prodotta anche nella tipologia amabile.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Bergamasca” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, l’IGT “Bergamasca” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli schedari viticoli dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica viene delimitata dai fiumi Adda ed Oglio e comprende un territorio pedecollinare.

Le principali formazioni geologiche presenti nella zona collinare Bergamasca sono il Selcifero Lombardo, la Maiolica di Bruntino, il Sass del Luna tipico (o Pietra di Luna) e il Sass de Luna calcareo, le torbiditi sottili, le Peliti nere superiori, le Peliti rosse, Flish di Pontida, Arenaria di Sarnico, Pietra di Credaro, Flish di bergamo, Frangipan e terreni alluvionali.

La genesi delle rocce madri delle colline bergamasche avviene nel periodo Cretacico dell’era Mesozioica; dalle rocce madri anno avuto origine i terreni che sono prevalentemente di tipo eluviale sono quindi terreni rimasti sulla roccia da cui provengono ed a questa restano fortemente legati in termini di ripartizione minerale; fanno eccezione alcune zone sulle sponde dell’Oglio e nella zona di Chiuduno di tipo alluvionale.

In linea generale è possibile affermare che nell’area collinare a nord-ovest della città di Bergamo prevalgano terreni di tipo scisto-argilloso, mentre lungo la fascia collinare ad oriente fino la lago di Iseo si susseguono diverse formazioni con prevalenti caratteristiche argillo-calcaree.

L’area Bergamasca presenta tre aree climatiche principali, Collina occidentale, Collina orientale e area di Trescore Balneario (valle).

In esame vengono presi tre parametri quali la radiazione solare, la temperatura e la piovosità o precipitazione meteorica.

In relazione alle temperature e alle radiazioni solari è possibile rilevare la costante termica in relazione alla fase fenologica della vite. Le aree occidentali e quelle di valle presentano costanti termiche inferiori a quella orientale, si va quindi dai 3470 gradi dell’area occidentale e valli ai 3570 dell’area a oriente.

In merito alle precipitazioni le medie annuali si attestavano attorno ai 1100-1200 mm annui fino alla fine degli anni 90. Una riduzione significativa della piovosità si è registrata a partire dal 2003.

Gli scarti annuali rispetto alla media in relazione alle aree geografiche risultano essere contenuti, ma non irrilevanti e si aggirano tra i 200 e i 350 mm.

 

Fattori umani rilevanti per il legame.

‘La naturale predisposizione del terreno orobico alla viticoltura, vanta storiche ed illustri testimonianze’, così Aldo Quinzani inizia la sua analisi sulla viticoltura bergamasca in Vini della Bergamasca (Quinzani, A. – I. Tastavino, La Nova Grafica, Bergamo, 1983).

Riportiamo a seguito alcune citazioni di testi antichi:

‘Bergamo, dal punto di vista agricolo, era una città produttrice di vino.

Quasi quattro quinti delle superfici trattate fino alla fine del XI secolo erano vigneti. […] Anche nei dintorni immediati della città, nel suburbium, c’erano più vigneti che nella media: quasi un terzo della campagna serviva alla produzione del vino.’ Janut, J., Bergamo 568-1098

Dallo stesso testo si evince la maggior quotazione dei terreni coltivati a vite (vinea) rispetto a quelli destinati ad altre colture (campus)

Anni Vinea Campus

976 – 1000 7,2 3,6

1001 – 1025 7,9 3,8

1026- 1050 13,2 7,4

1051 – 1075 22,4 5,3

‘Altro monte non hai più a te gradito, Bacco lascivo’ Del Brolo, M., Liber Pergaminus, 1110-1112

‘Il territorio è molto fertile, e produce eccellentissimi vini [...] Sansovino, F., Ritratto delle più nobili et famose città d’Italia, 1575 ‘[…] in fatto di qualità i suoi vini non cedevano a nessuno delle terre vicine.

Molto vitate eran le valli del Brembo e del Serio, produttrici di ottimi vini neri e bianchi ‘che entro l’anno son maturi, e si mantengono sinceri fino al decimo’ Bacci, A., Storia dei Vini d’Italia, 1596

‘[…] Abbonda il territorio di vini ottimi, castagne, carni, formaggi, butirri …’ Bisaccioni, M., Relationi et descrittioni universali et particolari del mondo, 1664

‘La riva destra del Lago d’Iseo, cominciando da Lovere ha un’attività economica particolare che, dall’industria siderurgica di Castro, si estende al prodotto degli oliveti, della vite e della pesca. Ed è, si può dire, da Sarnico, dove il lago finisce, che si apre la Val Calepio, la quale più propriamente si deve chiamare una riviera sulla destra dell’Oglio, operosa e ferace.

Altrettanto deve ripetersi per la Valle San Martino, la quale pure è del tutto aperta e lambita dall’Adda per lungo tratto, da Villa d’Adda a Vercurago e dà agli abitanti prodotti della riviera e specialmente il vino’

Belotti,B., La storia di Bergamo e dei Bergamaschi

Il Quinzani riporta poi come molte carte di vendita, stipulate in epoche assai remote, accennano a vinee e terre vitate, dimostrando come allora si producesse vino e come questi fosse usato quale forma di pagamento.

‘[…] Nel 1187 per ordine della corte di Roma, risulta che donando la corte di Almeno al Vescovo di Bergamo, Attone aveva posto condizione che il Vescovo ogni anno dopo la Pasqua fosse tenuto a dare ai canonici di S. Alessandro quattro castrati, vino, pane, farina e uova per far ravioli […]’

Ronchetti, G., Memorie

‘[…] Prima che il gelso ed il granoturco penetrassero nella Bergamasca, tanto si coltivava la vite da aversene vino il triplo del bisogno; nel 1610 ne mandava fuori tanto da poter in Isvizzera cambiarlo con quantità di bestie cornute e di cavalli, e a San Marco e a Morengo nel 1525, su 2300 pertiche arative, 6580 piedi di vite maritavansi a 5244 olivi.

Il soverchio del vino cambiavasi a Milano e Cremona coi grani, di cui tanto scarseggiavano allora le valli’

Cantù, I., Bergamo e il suo territorio, 1859

‘Robbe che si mandano fuori del paese et per le quali entra denaro forestiero:

Panni bassi, p. 20.000 a 20 = 400.000

Panni alti, p. 8.000 a 50 = 400.000

Ferrarezza = 150.000

Vino, quanto può estraher = 90.000

Sera non lavorata = 60.000

Note conservate nella Civica Biblioteca di Bergamo e inerenti il calcolo delle esportazioni di Bergamo agli inizi del 1600 (valori espressi in ducati).

‘In provincia di Bergamo si producono 155.100 some di vino’.

Notizie Statistiche del dipartimento del Serio, 1815 (la soma corrisponde a circa 40 litri, la produzione ammontava quindi a circa 6.200.000 litri, parti ad oltre 20 litri procapite, essendo la popolazione in quell’anno di 304.876 unità).

Sempre il Marengoni sostiene che ‘il vino risulta dal matrimonio tra ambiente e capacità umana: la collina bergamasca e il suo viticoltore non potevano quindi che generare vini, quali il Valcalepio e il Moscato di Scanzo’.

Altre testimonianze dell’antichità della viticoltura in bergamasca ci vengono dall’epoca latina: alcuni storici riportano la notizia dell’impianto di viti in quel di Scanzo da parte dei militi romani.

Inoltre, per i Romani la cultura della vite a Bergamo diventò così importante che fu dedicato un tempio a Bacco nell’antico Borgo di San Lorenzo.

Plinio racconta che in questo territorio la coltivazione della vite era molto sviluppata, soprattutto nei luoghi più appropriati, cioè nella collina.

Quando poi nel 569 i Longobardi invasero la città, la vite, rimasta senza il vignaioli, costretto ad una precaria esistenza e soggiogato a lavorare per padroni per nulla avveduti, ebbe un notevole tracollo sotto il profilo della diffusione e della produttività e si rifugiò nelle proprietà ecclesiastiche.

Ma anche nei secoli bui la gente bergamasca non smise mai di amare il suo vino, tanto che il primo atto ufficiale che attesta l’importanza economica del vigneto è proprio un rogito del 750 con il qual viene ceduta una vigna sotto le mura della città.

Risalgono al 1000-1100 d.C. alcune carte di permuta e di vendita di terre vitate.

A testimonianza dell’‘attenzione prestata dal potere pubblico al vino, nel 1243 Bergamo ordina i piantare le viti lungo la strada che va a Seriate e nel 1266 viene emanato lo statuto di Vertova che impone che ‘chi tiene a fitto tre pertiche di terreno comunale del Grumelli e nei Zereti vi pianti vigna’.

Del modo dei bergamaschi di allevare le viti si occupa nel ‘300 Pier dè Crescenzi nel suo Opus Ruralium Commodorum.

Indizio del valore dato al vino dai bergamaschi è la diatriba tra Guelfi e Ghibellini riguardo la quantità di carri (98 per i Ghibellini e 60 secondo i Guelfi) rubati durante il saccheggio delle case dei Ghibellini di Scanzo da parte dei Guelfi; in data 27 febbraio 1398 della questione si occupa il cronista Castello Castelli nel suo Chronicon Bergomense Guelpho-Ghibelllinum: ab anno 1378 usque ad annum 1407.

Nel 1569 il bresciano Agostino Gallo parla della eccellente tecnica usata nel trattare le viti, nel capitolo ‘Quanto bene piantano le viti i Bergamaschi’ del suo libro Le venti giornate dell’agricoltura e dei piaceri della villa.

Nel 1614 Alvise Rizzi stila un elenco dei benefici ecclesiastici del priorato di Pontida e riporta che ‘[…] i monaci accorparono le proprietà frazionate e disperse plasmando le coste dominate dal sole con vigneti capaci di dare vino potente e buonissimo.

Per affinarlo conservarlo hanno costruito una cantina con botti cerchiate in ferro di sei carri l’una e si preparavano a costruirne un’altra per accogliere il nettare derivante dai nuovi vigneti che stavano per entrare in produzione’.

La relazione conferma il fatto che dal 1400 a tutto il 1600 la provincia di Bergamo produceva molto più vino del

suo fabbisogno, circa tre volte tanto e che il sovrappiù veniva collocato sul facoltoso mercato milanese.

A partire dal 1700, con l’espansione dell’allevamento dei bachi da seta e della coltivazione dei gelsi, che in pianura sostituirono la vite, la produzione diminuì fino al punto che i Bergamaschi, all’inizio dell’800 furono costretti ad importare vino da altre regioni.

A tale proposito Rosa riferisce che ‘nel 1780 non solo [Bergamo] non ne mandò fuori, ma ne introdusse 5000 brente, ovvero 3554 ettolitri, che nel 1840 salirono a 5400 brente od ettolitri 38.172’.

Tra le varietà più antiche censite nella Bergamasca:

- il Bajoni nel 1789 parla nel suo Metodo per fare e conservare Il Vino in modo esplicito della vocazione del territorio bergamasco che “essendo fornito di aprici colli niente inferiori a quelli della Borgogna in tal prodotto fertilissima” del Moscato detto di Scanzo, del marzemino, schiava, pignola e groppello.

- dal Tamaro Cenni sui vitigni e sui vini della Lombardia (1892) “… prima dell’oidium in queste vallate si coltivava il Groppello, la Schiava, il Moscatello, la Rossara, la Bondria e altre varietà locali…confermando quanto citato dal Gallo e il Bacci

Mentre tra quelle aromatiche e destinate alla produzione del “moscatello” troviamo una varietà “moscatello” censita già nel 1783 dal Tomini Foresti, mentre il moscato giallo viene censito come varietà tra le più diffuse nel 1970 da Marco Marengoni.

La viticoltura nel XVIII e XIX secolo restava coltura di pregio e ambita anche dal piccolo mezzadro e la produzione di vini paragonata alle attività artigianali eccellenti quando non artistiche, parimenti la qualità dei vini si modificava in relazione alle tecniche importate dalla Francia, grazie anche alla passione di personaggi eminenti e colte come il Bajoni (fine XVIII sec.).

Effetti di questa evoluzione sono tracciabili anche in atti ed eventi pubblici. Emblematica l’Esposizione Industriale

Agricola e di Belle Arti che ebbe luogo a Bergamo dal 15 agosto al 15 settembre 1870, in occasione della Fiera di S. Alessandro; ivi vennero esposte e giudicate da un esperto ben 180 qualità di vino, mentre nel 1879 alla Fiera enologica di beneficenza” di Carnevale vennero esposte oltre 1000 bottiglie di vino prodotto in varie aziende dislocate da ogni parte della collina [… ] dall’elenco dei partecipanti si scopre che alcuni producevano un vino ottenuto con il sistema “Gallscaldato”..e che tra i vini cosiddetti speciali si citavano il malvasia, il moscato bianco, il moscato nero, un moscato

molto vecchio del 1834..” M. Marengoni, Vite e vino in terra Bergamasca, Bergamo 2000.

Con l’arrivo della peronospora e dell’oidio e la comparsa della filossera nel 1886, i vigneti subirono gravi perdite ma i bergamaschi in breve tempo reimpiantarono vastissime superfici tanto che già nel 1912 la superficie investita in viti superava quella di un tempo e continuò ad aumentare sino al 1940, all’inizio cioè della Seconda Guerra Mondiale.

Dal 1950 la Camera di Commercio si rese promotrice di una vasta innovazione in viticoltura chiamando a consiglio anche illustri personaggi come il viticolo Italo Cosmo e si decise di modificare la base ampelografia, incentivando l’impianto di Merlot, Barbera, Incrocio Terzi, Marzemino gentile e Schiava grossa. Curati i vigneti, non rimaneva che pensare al vino: si istituirono così due cantine sociali, una a Pontida – la Val san Martino – che iniziò a funzionare nel

1959, l’altra a S. Paolo d’Argon – la Bergamasca- che iniziò a funzionare nel 1960.__

Sull’Eco di Bergamo del 4 novembre 1950 si legge:

‘[…]nello spasimo contorto degli olivi svenati dai secoli, geme ancora, viceversa, lungo i dolci declivi dei vigneti, il singhiozzo strozzato di antichi drammi soffocati tra le mura dei fortilizi o affogati nell’Oglio o nelle acque del Sebino … Ma anche il visitatore sprovveduto, dall’altro del colle di Montecchio, il linguaggio di questi resti, filtrato dalla rete fittissima dei filari di vite educata a modello per i moderni vignaioli, ha pure una sua suggestiva parola da dire’.

Della storia della Viticoltura Bergamasca si è occupato anche il dottor Marengoni Bruno, tra gli altri in un saggio così intitolato nel sopraccitato testo del Quinzani:

‘[…] Molte viticolture raggiungono quella bergamasca per antichità di origine.

Parecchie la superano per raccolto.

Ben poche invece possono vantarne una così pronunciata evoluzione qualitativa attraverso i tempi.

[…] Alla fine del secolo scorso la vite alligna anche in pianura, di solito tra i gelsi, associata a cereali e foraggi.

Il livello economico generale, di pura sussistenza, e le difficoltà nei trasporti, impongono alla famiglia contadina ed alla collettività, la massima autarchia, ponendo il seconda linea la qualità del prodotto.

[…] L’importazione dall’America della peronospora e dell’oidio, parassiti della vite pericolosi specie in ambiente umido, rende questa coltura in piano assai impegnativa.

La comparsa poi di un terzo parassita, la filossera, il migliorato tenore generale di vita, con il conseguente allentamento del regime autarchico e l’esigenza di appezzamenti più ampi idonei alla meccanizzazione decretano la graduale scomparsa della viticoltura in piano.

Questa perciò si ritira in collina, ed anche qui, solo sui pendii meglio esposti, in quanto gli altri vengono lasciati al bosco.

[…] Si verifica così il primo presupposto per una viticoltura di qualità: la vocazione naturale dell’ambiente.

Il secondo passo determinante per una migliore qualificazione viene compiuto negli anni cinquanta, quando si affrontano tre problemi:

- la scelta, tra una miriade eterogenea, delle uve più idonee;

- la difesa dalla grandine con apposite reti;

- l’adozione di nuove forme di allevamento e di nuove sistemazioni del terreno meglio atte alla meccanizzazione.

[…] viene effettuata una prima scelta fondamentale, escludendo i vitigni troppo tardivi ed adottando gli altri, più idonei ai vini abbastanza pronti […] ecco perché tra i rossi emergono il Merlot e il Cabernet Sauvignon […] mentre per i bianchi s’impongono soprattutto i Pinots.

Si verifica così un secondo presupposto, fondamentale per i vini di classe: la nobiltà del vitigno’.

Delle zone di produzione della vite, dei vitigni coltivati e dei tipi di vino prodotti trattano anche Compagnoni e Marengoni in Vini Bergamaschi di Qualità e percorsi di degustazione:

‘[…] Un tempo la viticoltura era distribuita in tutta la fascia collinare ed anche nella media ed alta pianura, nonché nella pianura dell’Isola.

Mentre in collina la vite è sempre stata in coltura principale, in pianura la prevalenza dei vigneti era in coltura secondaria: in questa zona la vite veniva allevata lungo i filari di olmi o di altre essenze legnose. In seguito, con l’estirpazione dei filari di piante legnose e con il progredire della meccanizzazione aziendale, tale coltura si è andata via via riducendo, tanto che attualmente interessa esclusivamente la fascia collinare, dove trova il suo ambiente ideale.

Più esattamente ritroviamo queste coltura nella zona collinare vera e propria, che si estende per una settantina di chilometri dal fiume Adda al lago di Iseo ed anche in zone considerate montane dalla statistica ufficiale, me che presentano caratteristiche ambientali proprie delle colline e precisamente: la valle Cavallina, la bassa Valle Camonica da Lovere a Rogno, la sponda occidentale del lago d’Iseo l’imbocco della valle Seriana e della valle Brembana.’

- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Bergamasca IGT” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque non atti a modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

- le pratiche relative all’elaborazione dei vini

Nella vinificazione dei vini a “Bergamasca IGT” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini a “Bergamasca IGT”, in virtù delle differenti tipologie di prodotto e dei differenti vitigni che li compongono, presentano al consumo, caratteristiche organolettiche specifiche descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Le condizioni geo-pedologiche sono favorevoli alla produzione di vini di grande interesse dal punto di vista delle caratteristiche analitiche e di quelle fenoliche, il suolo bergamasco infatti è fattore determinate ai fini della qualità delle produzioni viticole per tutte le tipologie di vino indicate

 

I vini a “Bergamasca IGT”, in virtù delle differenti tipologie di prodotto e dei differenti vitigni che li compongono, presentano al consumo, caratteristiche organolettiche specifiche descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

Le caratteristiche qualitative ed organolettiche delle tipologie di prodotti a DOC attribuibili all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori umani, hanno inciso sull’intero processo di produzione.

Tutte le tipologie di vino indicate all’art. 6 dal punto di vista analitico ed organolettico presentano le caratteristiche intrinseche dei vitigni da cui sono costituite, derivate dall'ambiente e dal clima nel quale essi vengono coltivati.

Nel complesso il microclima bergamasco, offre benefici notevoli ai fini della maturazione delle uve, le escursioni termiche sono caratterizzanti il profilo aromatico e la buona esposizione di tutta l’area geografica promuove la formazione di grappoli adatti alla produzione dei vini; d’altro canto le tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche di questo territorio, hanno sinergicamente promosso la valorizzazione delle peculiarità delle diverse varietà di uva coltivate in provincia di Bergamo, conferendo a tutte le tipologie di vino indicate all’art 6 le peculiarità particolari e caratterizzanti.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

COLLINA DEL MILANESE

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009 G.U.

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica "Collina del Milanese" , accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare o produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologie di vini e relativa base ampelografica

 

Lindicazione geografica tipica “Collina del Milanese” è riservata ai seguenti vini:

Bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

Rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

Rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nellambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Lindicazione geografica tipica “Collina del Milanese” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Il vino ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti da uno o più vitigni aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia: qualora il vino ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” passito provenga per almeno l85% dal vitigno Verdea,  può portare nella sua presentazione il riferimento di detto vitigno.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 La zona di produzione delle uve per lottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con

lindicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, comprende la parte collinare del territorio amministrativo del comune di

San Colombano al Lambro

in provincia di Milano,

dei comuni di

Graffignana e SantAngelo Lodigiano

in provincia di Lodi,

di Inverno e Monteleone, Miradolo Terme,

in provincia di Pavia.

 

Articolo 4

Viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” non deve essere superiore a

18.00 t/ha  per i bianchi, rossi e rosati;

per i vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanesecon la specificazione del vitigno a 16,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi;

11,00% vol. per il passito da Verdea.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre

2012.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito, per la quale non deve essere superiore al 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, anche con la specificazione del nome  del vitigno, allatto dellimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Collina del Milanese” bianco:

colore: paglierino o paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: armonico, talvolta abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Collina del Milanese” rosso:

colore: rosso rubino di varia intensità;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Collina del Milanese” rosato:

colore: rosa di varia intensità;

profumo: vinoso, floreale;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico rotale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Collina del Milanese” passito:

colore: giallo dorato di varia intensità o leggermente ambrato;

profumo: aromatico, delicato;

sapore: dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dellimmissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

I vini a indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie novello e frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

“Collina del Milanese” novello 11,00% vol.;

“Collina del Milanese” frizzante 10,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica “Collina del Milanese” è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Collina del Milanese”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata ricade nella parte centro meridionale della Lombardia e comprende un territorio collinare nel mezzo della Pianura Padana, a sud di Milano, tra la Pianura Lodigiana e la bassa Pavese.

Lamministrazione spetta a tre province: Pavia, la parte sud-ovest, con i comuni di Miradolo Terme e Inverno Monteleone; Lodi, la parte nord-ovest, con i comuni di Graffignana e SantAngelo Lodigiano; Milano, la parte ad est con San Colombano al Lambro.

La collina si alza dalla pianura mediamente di 75 metri con dislivelli che possono superare il 30%.

Ha unestensione da est ad ovest di 7 km per una larghezza di circa 2 km.

Lorigine geologica della “Collina del

Milanese” è stata studiata a lungo e oggi sembra appurato che si tratta di unappendice degli appennini il cui cordone di collegamento è stato tagliato dal fiume Po.

Altre ipotesi sostengono che la collina sia emersa in unepoca successiva alla miocenica, per la natura corallifera, giustificando i ritrovamenti di coralli e conchiglie.

Il versante sud della collina è composto da alcune vallate allungate verso il Po proprio a causa delle dirette erosioni, mentre la parte a nord, verso il Lambro, il profilo è più uniforme.

Dal punto di vista del pedopaesaggio i sottosistemi rappresentati sono per oltre il 90% della superficie riconducibili a terrazzi antichi rilevati sulla pianura costituiti da materiali fluvioglaciali grossolani; terrazzi ribassati rispetto ai primi; una porzione meridionale di pianura costituita da sedimenti fluviali fini tra Miradolo Terme e Monteleone; parte di pianura alluvionale inondabile, attraversata dal Cavo Nerone, sostituita da sedimenti recenti od attuali in zona di Miradolo Terme.

Il clima dellarea è tipico della pianura Padana con una piovosità media annuale di circa 700-800 mm, con un minimo di precipitazioni nella stagione estiva ed invernale, ed il massimo collocato in primavera ed autunno.

 

Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della viticoltura sulla “Collina del Milanese” risale allepoca romana, spiegando così i numerosi ritrovamenti archeologici che rappresentano lindice evidente della presenza di numerosi micro-insediamenti sparsi su tutta larea, ma soprattutto in prossimità delle pendici del colle volte ad oriente. Nelle epoche successive questa vocazione venne perfezionata dal santo irlandese, San Colombano.

È stata riconosciuto come IGT nel 1995 con il D.M. del 18-11-1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 6-12-1995

Limportanza dellimpegno umano dedicato alla zona di produzione ha definito i seguenti aspetti tecnico produttivi, che sono parte del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nellarea geografica considerata.

le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare lesecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli.

 

B. Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuiti all’ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte allarticolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata allambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate.

 

C)Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Lorografia collinare dellareale di produzione e le varie esposizioni da sud-est a sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente luminoso, che insieme alle caratteristiche pedologiche rende la zona particolarmente vocata per la coltivazione dei vigneti.

In particolare i terreni allinterno della “Collina del Milanese” hanno diverse conformazioni, in base alla esposizione e allorigine della collina con le sue numerose variabili. In genere si hanno suoli da moderatamente profondi a profondi, con tessiture da fini a moderatamente grossolane con presenze scarse di scheletro in superficie.

La reazione dei suoli cambia molto facilmente lungo la pendenza della collina, passando da alcalina a sub-acida, con contenuti di calcare attivo medi e CSC medie o elevate.

Generalmente si trovano capacità drenanti discrete grazie alla presenza di scheletro in profondità. Le altitudini variano da 45 a 120 m s.l.m. con pendenze che oscillano dall1 al 30%.

Queste ultime sono più elevate nella zona della collina esposta a sud, andando a diminuire seguendo la collina a ovest, verso Miradolo Terme e Inverno Monteleone con tratti sempre più pianeggianti.

La diffusione della viticoltura nella zona della “Collina del Milanese” risale allepoca dellimpero Romano, dimostrata da un documento del 918 d.c. in cui limperatore Corrado I menziona la zona vitivinicola.

È da sottolineare laddensarsi di ritrovamenti archeologici che rappresentano lindice evidente della presenza di numerosi micro insediamenti sparsi su tutta larea, ma soprattutto in prossimità delle pendici del colle rivolte ad oriente. Alcune ricerche evidenziano che i tanti insediamenti erano agevolati dalla comunicazione diretta e abbastanza rapida da Milano capitale: oltre alla autostrada fluviale rappresentata dal Lambro, vi era una via terrestre denominata il sentiero per Milano, collegata alla importante Ticinum-Placentia.

Nelle epoche successive tale vocazione venne potenziata, perfezionata e arricchita, a partire dal medioevo da San Colombano, che recuperò la zona in decadenza a seguito del progressivo crollo DellImpero Romano.

Nelletà Carolingia il ripopolamento e il riutilizzo delle zone agricole venne infatti promosso dai monasteri di San Colombano di Bobbio e di Santa Cristina di Corteolona, permettendo il commercio con i mercati di Milano, Pavia e Lodi. Negli anni successivi vennero potenziate queste vie di comunicazione portando la viticoltura al secondo posto subito dopo i cereali.

Significativo il fatto che gli affittuari dovevano versare allamministrazione del monastero un terzo del raccolto in cereali, ma la metà del prodotto in vino, che a sua volta veniva venduto ai commercianti.

Nel 1396 Gian Galeazzo Visconti fondò la Certosa di Pavia includendo anche 1290 ettari della zona Banina.

I contratti agrari che seguirono, venivano attuati con canoni decisamente contenuti favorendo linsediamento di nuove comunità.

Da un documento risulta che in 1729 pertiche a vigna nel 1437 crescevano 22579 ceppi, di cui poco più della metà in vigneto specializzato e poco meno della metà in filari, intercalati a strisce a prato o a seminativo.

Più di due terzi di questi filari era costituito da viti maritate.

È intuibile che nelle aree più adatte alla coltivazione dei vigneti più pregiati fossero inseriti i vigneti specializzati.

Nei documenti relativi alla consegna agli affittuari delle terre da coltivare risultano elencati anche strumenti enologici: torchi, tini, bigonce, botti, ecc.

La tipologia dei vitigni cui sopra abbiamo fatto riferimento è ben evidenziata dal Bacci nel suo monumentale trattato del 1595, in sette libri.

Egli, descrivendo vitigni e vini del territorio a sud di Milano, dopo un riferimento puramente geografico a Lodi, in sostanza focalizza solo la vitivinicoltura di San Colombano.

Allinizio del „600, la viticoltura era ben consolidata e da unindagine risultava che 8/10 del territorio erano vitati e che la produzione annua media di vino era di circa 20000 hl.

Nel 1938 la superficie raggiunse circa 820 ettari di vigneto specializzato con una produzione di 115000 q.li di uva.

Nellultimo decennio del „900 lestensione agraria del comune era di circa 1000 ha di cui 250 ha a vigneto.

Questa superficie è suddivisa in 380 aziende, con una media inferiore allettaro per azienda.

È stata riconosciuto come IGT nel 1995 con il D.M. del 18-11-1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 6-12-1995.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed allarticolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nellarco dellintera

filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante unanalisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

MONTENETTO DI BRESCIA

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La indicazione geografica tipica Montenetto di Brescia, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica Montenetto di Bresciaè riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello.

 

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica Montenetto di Brescia devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Pinot Bianco, Trebbiano.

 

I vini rossi ad indicazione geografica tipica Montenetto di Bresciadevono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:

Marzemino, Barbera, Cabernet (da Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc), Merlot, Sangiovese.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

 

La indicazione geografica tipica Montenetto di Brescianovello è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la presenza di seguenti vitigni:

Marzemino e/o  Merlot e/o  Sangiovese per almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Montenetto di Bresciacomprende l’intero territorio dei comuni di

Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Poncarale,

in provincia di Brescia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica Montenetto di Brescia non deve essere superiore con o senza la specificazione del vitigno, a 13.50 t/ha , per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica Montenetto di Brescia, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol per i bianchi;

11,00% vol per i rossi;

10,50% vol per il novello;

10,50% vol con la specificazione dei vitigni sopra indicati, ad eccezione del vitigno

Sangioveseper il quale il valore minimo è fissato al 10,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica Montenetto di Brescia, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

Montenetto di Brescia”  bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: fresco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Montenetto di Bresciarosso:

colore: rosso rubino con riflessi granata;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, sapido, corposo giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Montenetto di Brescianovello:

colore: rosso rubino brillante con eventuali sfumature violacee;

profumo: fruttato, gradevole, caratteristico;

sapore: piacevole, armonico, fresco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Montenetto di BresciaChardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, floreale, fruttato, armonico;

sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/;l

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Montenetto di Brescia” Barbera:

colore: rosso rubino con riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: pieno, vinoso, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Montenetto di BresciaMarzemino:

colore: rosso rubino con sfumature granata;

profumo: gradevole, con sentori di frutta matura;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Montenetto di BresciaSangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Montenetto di BresciaCabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Montenetto di BresciaMerlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, corposo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Montenetto di BresciaPinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, fruttato;

Sapore: fresco, sapido, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Montenetto di BresciaTrebbiano:

colore: giallo paglierino anche intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica Montenetto di Brescia, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie novello e frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

Montenetto di Brescianovello 11,00% vol.;

Montenetto di Bresciafrizzante 10,00% vol.

 

I vini a indicazione geografica tipica <<Montenetto di Brescia>> con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, , prodotti nelle tipologie novello e frizzante, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica Montenetto di Bresciaè vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica Montenetto di Brescia, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie

di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La provincia di Brescia, nella sua estensione da nord verso sud, si divide nettamente in due parti: la parte nord con le Prealpi Lombarde e la parte sud con la Pianura Padana.

La linea di demarcazione può essere più o meno identificata nella strada ferrata Milano venezia al di sopra della quale vi è la tipica agricoltura di collina e di montagna e al di sotto, con la zona dei fontanili lombardi, una fiorente agricoltura cerealitico-zootecnica.

Fa eccezione a ciò, immediatamente a sud della città di Brescia, il Monte Netto che è un promontorio che si eleva nettamente dalla pianura e che fa capo amministrativamente ai comuni di Capriano del Colle e Poncarale. Questo Monte, ovviamente senza acqua di irrigazione, presenta un terreno prevalentemente argilloso e l’agricoltura è quella tipica della collina. La coltivazione più importante è la vite.

Fattori umani rilevanti per il legame

I due comuni Capriano del Colle e Poncarale hanno radici latine ed in origine venivano denominati “Capreanus” il primo e “Ponscaralis” il secondo.

In tempi antichi la zona che circondava il Monte Netto era paludosa per le acque affioranti per cui il Monte costituiva un salubre luogo di insediamento per quelle popolazioni.

In seguito anche la zona limitrofa al Monte, per l’abbassarsi della falda acquifera dovuto alla bonifica del territorio, finì per risanarsi completamente.

In questo lasso di tempo però la vite veniva coltivata quasi come pianta medicinale in quanto il vino costituiva un valido aiuto nella battaglia contro la pellagra che costituiva una grave piaga della zona a tal punto che si tendeva ad estendere la vite anche in terreni non del tutto idonei. Alcuni documenti (L’economia Bresciana – C.C.I.A.A. di Brescia – 1927) accertano infatti che “la coltivazione di questi vini anche in terreni irrigui, fu provvidenziale nella lotta sostenuta contro la pellagra.

Un’analisi fatta in molti comuni e convalidata da una relazione ufficiale della Giunta di Carpenedolo, mostra quanta efficacia avesse il vino nel combattere questa malattia. Nella battaglia per la rivincita del vino che oggi si combatte contro i puritani intransigenti, è utile accennare a questa sua benemerenza.

Anche questa zona non sfuggì al flagello della fillossera e subì la degradazione del patrimonio viticolo originale con l’avvento degli ibridi, soprattutto il “Clinton” che in questa zona, per le favorevoli condizioni pedologiche ed ambientali, dava gradazioni altissime rispetto a produzioni di altre zone. Comunque la passione per la viticoltura riuscì ad avere ragione di questi vitigni e non appena la tecnica mise a disposizione dei viticoltori strumenti idonei alla ricostituzione di una viticoltura di pregio, ritornò fiorente la produzione di questi vini che seppero subito conquistarsi il favore dei consumatori.

Le pendici del Monte non molto scoscese ed il falso piano della sommità fanno ben sperare nella continuità di questa viticoltura che potrà senza difficoltà essere meccanizzata sempre di più permettendo lo sfruttamento di questi terreni che non hanno altra vocazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e tipicamente legate alle peculiarità del microclima e del territorio, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni di base.

I vini bianchi generalmente presentano una modesto tenore di acidità, profumi floreali e fruttati. I vini rossi, in tutte le tipologie, presentano caratteristiche equilibrate un profumo ampio, vinoso, caratteristico, un sapore fresco, sapido, asciutto e armonico, morbido e di media struttura.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

Le pendici del Monte Netto non molto scoscese ed il falso piano della sommità fanno ben sperare nella continuità di questa viticoltura che potrà senza difficoltà essere meccanizzata sempre di più permettendo lo sfruttamento di questi terreni che non hanno altra vocazione.

I terreni, generalmente argillosi e privi di calcare, eccezion fatta per parte della zona del Comune di Poncarale, godono di un’ottima esposizione e risultano particolarmente adatti alla coltivazione della vite.

In questo quadro si intendono valorizzare le elevate potenzialità espresse dalle varietà autoctone di tradizionale coltura Marzemino (localmente denominato Berzemino) e Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano.

Il Trebbiano, di origine italica, già conosciuto dagli antichi Romani e distribuito in tutta la penisola; in questa zona è coltivato nelle versioni Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano.

Il grande pregio di questo vitigno è dato dall’estrema capacità di adattarsi a diversi tipi di terreno e di clima; i vini che ne derivano risultano generalmente gradevoli e caratteristici. Anche la coltivazione della varietà Marzemino (localmente denominata Berzemino) profonde radici.

La prima descrizione del vitigno, nel compendio: “Le dieci giornate della vera agricoltura e piaceri della villa”, è dovuta all’agronomo Agostino Gallo (1499 – 1570), residente nel Borgo di Poncarale dal 1548. Anche non considerando le suggestioni storiche, la presenza del Marzemino e comunque ben documentata.

Infatti i dati del Catasto Vitivinicolo del 1970 (Istituto Centrale di Statistica, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Catasto Vitivinicolo; “Rilevazione al 25 ottobre 1970; anno 1972, Volume 1, Tomo 1, pag. 354, 355) indicano che su una superficie totale nazionale a Marzemino in coltura principale di circa 1500 ettari, più della metà (760) era concentrata nella provincia di Brescia e più di un terzo dei ceppi era composto da viti di età superiore ai sette anni.

Inoltre nella provincia di Brescia vi era una superficie in coltura pura pari a 207 ettari, la maggiore a livello nazionale (dato nazionale 740 ettari).

Questi dati sono tuttora attestati nella zona del Capriano del Colle dalla presenza di viti centenarie che non appartengono alle selezioni clonali degli ultimi decenni. Le valutazioni positive da sempre espresse verso le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini di questa tipologia sono state confermate dai recenti studi citati.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.