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LISON D.O.C.G.

LISON PRAMAGGIORE D.O.C.

PROSECCO D.O.C.

ALTO LIVENZA I.G.T.

DELLE VENEZIE I.G.T.

VIGNETI PROSECCO TRIESTE

VIGNETI PROSECCO TRIESTE

LISON

D.O.C.G.

Decreto 22 Dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Lison”

“Lison” classico.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Lison” è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti dalla varietà di vitigno

Tai minimo 85%,

possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

A).Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:

 

Provincia di Venezia:

Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

Provincia di Treviso:

Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;

Provincia di Pordenone:

Chions, Cordovado, Pravisdomini

e parte dei territori di

Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.

 

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare di produzione dei "Tocai di Lison" annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta.

La linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole.

Segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino.

Segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda.

La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo.

Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati nuovi).

Segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe, risalendo verso nordovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti.

Quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche fino

al ponte sul canale Viola in località Sindacale.

Di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo fino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (Km. 0,950) a nord di casa Borro.

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c. Macchinetta.

Volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c. Alessandra, con la strada provinciale

Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto, e del canale Nicessolo fino all'altezza del canale del Miglio.

Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la "Bocca Volta" e proseguendo

verso sud sull'argine del canale Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto.

Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della

Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera.

Continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza.

Continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino ad incrociare il confine amministrativo del Comune di Motta di Livenza, ricomprendendo nell’area DOC tutta la superficie ricadente nel medesimo Comune.

A nord, il limite dell’area, segue l’asse del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz.

Procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

 

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i sui confini sono i seguenti:

partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene.

Di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto.

Segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza- Caorle.

Da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza del canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto. ;segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon e successivamente fino alla confluenza con il canale Fossa Bigai.

Continua lungo il canale Fossa Bigai passando dall’idrovora della bonifica Piva, fino all’altezza della strada provinciale S.Stino di Livenza – Caorle.

Da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale Fossa contarina di Ponente.

Quindi procede ad ovest lungo la strada privata Plamin fino all’incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta,passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta e quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino di Livenza –Caorle che attraversa , per raggiungere e quindi seguire l’argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

 

B) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” classico

comprende le seguenti frazioni:

Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro;

Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore;

Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto,

e parte del territorio amministrativo dei comuni di

S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore.

In provincia di Venezia.

 

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 7 del disciplinare di produzione del "Tocai di Lison", annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata:

partendo dalla località "Noiare" la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria del Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 sino al ponte

all'altezza del Km. 59.

Prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi.

Continua a nord-ovest verso il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson.

Da questo punto la delimitazione risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melonetto, che segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto- Belfiore; prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade.

Quindi continua lungo la strada comunale che in località Boschetto qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciàt.

Segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla strada comunale la Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale raggiungendo l'incrocio con il viale Europa.

Segue il viale Europa fino alla strada comunale via Bassa, che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto

Caomaggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la strada comunale di Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore.

Volge quindi a sud lungo la strada comunale fino all'incrocio con la strada statale n. 53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la strada per S. Giusto, in località "Noiare", raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro.

Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi.

3. Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti. (I dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni agroalimentari).

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

5. Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia.

6. Fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC Lison Pramaggiore, i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3000.

7. È esclusa ogni pratica di forzatura.

Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso.

8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei

vini di cui all’art. 1 e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

 

“Lison”: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Lison” classico: 10,00 t/ha, 11,50% vol.

 

9. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

10. Le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, di anno in anno, prima della vendemmia possono stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari

 

1. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria.

2. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi

nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni:

Provincia di Venezia:

Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo.

Provincia di Treviso:

Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè, Oderzo e Ormelle.

Provincia di Pordenone:

Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento.

Provincia di Udine:

Latisana, Bertiolo e Codroipo.

È tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere delle Regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita “Lison”, anche al di fuori delle aree previste dai commi precedenti e singole o associate, dimostrino la conduzione dei vigneti già idonei a produrre i vini di cui all’articolo 1, alla data del decreto ministeriale 29 maggio 2000.

3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.

Qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il

prodotto.

4. I vini di cui all’articolo 1 non possono essere immessi al consumo prima del

1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Lison:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dal verdognolo al dorato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Lison Classico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dal verdognolo al dorato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono riportare l’annata di produzione in etichetta.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere immessi al consumo in bottiglie tradizionali di vetro in volumi fino alla capacità massima di litri 3, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area dei vini a denominazione Lison, situata nella pianura a pochi chilometri dal litorale veneziano, fra i fiumi Tagliamento e Livenza, è da sempre testimone della coltivazione della vite a garanzia della tipicità e della peculiarità dei vini del territorio.

Il clima dell’area è definito “temperato” grazie alla vicinanza del mare, alla presenza di aree lagunari e alla giacitura pianeggiante che favorisce l’esposizione dei vigneti ai venti della zona.

La direzione dominante di questi ultimi è est-nord est dalla quale spira la Bora, un vento fresco e asciutto, mentre da sud-est soffia spesso lo Scirocco, caldo e umido, caratteristico di tutti i periodi dell’anno. La presenza dei venti, prevalentemente serali, abbassa di notte le temperature, favorendo l’escursione termica tra notte e giorno.

I suoli dell’area sono caratterizzati dalla presenza di un sottile strato di “caranto” (carbonato di

calcio) a una profondità che varia dai 30 ai 70 cm. e da uno strato più superficiale prevalentemente argilloso, entrambi di origine alluvionale grazie all’apporto di materiale detritico da parte dei vicini fiumi.

Tali suoli presentano una buona capacità di riserva idrica.

Essi sono inoltre caratterizzati dalla presenza di alti contenuti di elementi minerali soprattutto potassio, calcio e magnesio e da un’equilibrata dotazione di sostanza organica.

Fattori umani e storici

La Denominazione prende il nome dal borgo romano di Lison a dimostrazione che la coltivazione della vite era già viva all’epoca dei romani.

Tuttavia è solo con l’avvento dei monaci benedettini nel X secolo d.C., che la zona scopre una viticoltura razionale. Lungo il corso dei secoli, la viticoltura della zona si arricchisce infatti prima del sapere benedettino, che segnò la svolta soprattutto in termini agronomici, poi con la Repubblica Serenissima di Venezia, epoca nella quale la viti-enologia del

veneziano compì un balzo in avanti.

Dopo il declino della Repubblica di Venezia, la dominazione asburgica segna un’altra tappa importante per il rifiorire della viticoltura della zona.

Dalla metà del ‘800 si espande in modo sensibile la coltivazione del vitigno Tocai a bacca bianca che trova in quest’area il suo habitat ideale alla produzione di uve dalle quali si ricava un vino che dimostra una qualità superiore agli altri vini della zona.

Pertanto, al fine proprio di tutelare il Tocai ottenuto nella zona di Lison, già nel 1971 era stata riconosciuta la Denominazione d’origine “Lison DOC.

Tale denominazione, nel 1974 è stata fusa con la DOC Pramaggiore per formare la denominazione “DOC Lison-Pramaggiore”.

Grazie alla lungimiranza dei produttori della zona che hanno voluto legare questo vino al suo territorio, nel 2000, con la modifica del disciplinare della DOC Lison-Pramaggiore, al vino Tocai è stato inserito il sinonimo “Lison” e, nel 2007, al vitigno Tocai è stato aggiunto il sinonimo Tai per

la regione Veneto. Oggi il Lison è conosciuto e stimato dai consumatori tanto da ottenere, nel 2010, il riconoscimento della denominazione DOCG “Lison”.

A seguito dello sviluppo viticolo degli ultimi cinquant’anni, con l’adozione di una viticoltura specializzata e professionale, il Lison, assume un ruolo fondamentale per l’enologia della zona: la continua ricerca per il miglioramento del prodotto e gli studi sulla zonazione hanno reso possibile sviluppare tecniche produttive e di vinificazione specifiche per questi vini, in grado di esaltare le caratteristiche organolettiche e legarle indissolubilmente al territorio di produzione.

 

b) Specificità del prodotto

I vini Lison DOCG sono caratterizzati da un’ottima struttura, un buon equilibrio acido e dall'intensità dei profumi.

Il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi anche in relazione all’eventuale macerazione a contatto con le bucce.

All’olfatto sono ricchi con evidenti note floreali e frutta fresca mentre al gusto ritorna la specificità del territorio con una marcata sapidità e persistenza gustativa con finale tipico di mandorla amara.

I vini bianchi esprimono meglio le loro qualità se consumati entro un anno dalla produzione anche se nel medio periodo di invecchiamento mantengono inalterate le loro peculiarità.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’ottimo equilibrio tra le peculiarità pedoclimatiche, l’esperienza dei viticoltori che si tramanda da generazioni e gli approfondimenti scientifici permettono di ottenere vini bianchi adatti anche al medio periodo di invecchiamento.

Grazie anche agli studi di “zonazione” effettuati su tutta l’area e alle specifiche tecniche adottate dai produttori, si sono affinate le conoscenze riguardanti le interazioni tra l’ambiente e le peculiarità del prodotto.

Il clima temperato e le buone escursioni termiche fra il giorno e la notte determinano l’ottenimento di vini, freschi e fruttati, in quanto il buon equilibrio fra acido malico e tartarico, nonché la produzione e la qualità delle componenti aromatiche dell’uva, sono fortemente dipendenti da questi fattori climatici.

I terreni ricchi di argilla, in grado di assicurare un livello idrico alla pianta anche durante lunghi periodi di siccità, permettono ai vini di dotarsi di corpo e struttura adeguati anche ad un lungo invecchiamento.

Questi fattori, uniti all’elevata dotazione minerale dei terreni dell’area, si traducono, in equilibrate gradazioni alcoliche e grande spessore aromatico e con un corpo vellutato e persistente.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl.

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

LISON-PRAMAGGIORE

D.O.C.

Decreto 22 dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Bianco;

Rosso;

Rosso riserva;

Chardonnay;

Sauvignon;

Verduzzo;

Verduzzo passito;

Merlot;

Merlot riserva;

Malbech;

Cabernet;

Carmenère;

Refosco dal peduncolo rosso;

Refosco dal peduncolo rosso riserva;

Refosco dal peduncolo rosso passito;

Spumante.

 

2. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore” è altresì riservata alle seguenti tipologie, limitatamente alle produzioni ottenute da vigneti ubicati nell’area di produzione di cui all’articolo 3 ricadenti in provincia di Pordenone:

 

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Pinot grigio.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

1. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore” è riservata ai vini derivanti dalle seguenti varietà:

 

Chardonnay,

Pinot grigio,

Sauvignon,

Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano),

Merlot,

Malbech,

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère),

Cabernet franc,

Cabernet Sauvignon,

Carmenère,

Refosco dal peduncolo rosso,

provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% delle corrispondenti varietà.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone.

 

2. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”, con le specificazione “bianco” è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Tai: dal 50 al 70%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca elencate al comma 1.

 

3. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”, con la specificazione “rosso” è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot: dal 50 al 70%,

possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50% le uve a bacca nera elencate al comma 1.

4. Il vino a denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore" spumante è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini “Lison-Pramaggiore”devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:

 

Provincia di Venezia:

Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

Provincia di Treviso:

Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;

Provincia di Pordenone:

Chions, Cordovado, Pravisdomini

e parte dei territori di

Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.

 

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare di produzione dei "Tocai di Lison" annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata:

partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole.

Segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda.

La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo.

Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati nuovi).

Segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe, risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti; quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in

prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion.

Segue ora verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località

Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo fino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (Km. 0,950) a nord di casa Borro.

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma

Prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle.

Continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto, e del canale Nicessolo fino all'altezza del canale del Miglio.

Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la "Bocca Volta" e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto.

Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera.

Continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza.

Continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino ad incrociare il confine amministrativo del Comune di Motta di Livenza, ricomprendendo nell’area DOC tutta la superficie ricadente nel medesimo Comune. A nord, il limite dell’area, segue l’asse del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei.

Continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

 

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i sui confini sono i seguenti:

partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato.

Continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai.

Continua lungo il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle.

Da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle.

Continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza del canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto. ;segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon e successivamente fino alla confluenza con il canale Fossa Bigai.

Continua lungo il canale Fossa Bigai passando dall’idrovora della bonifica Piva, fino all’altezza della strada provinciale S.Stino di Livenza – Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza Carole fino alla strada privata Palamin parallela al canale Fossa contarina di Ponente; quindi procede ad ovest lungo la strada privata Plamin fino all’incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle.

Continua lungo la strada suddetta,passando in prossimità della scuola corner, fino ad incontrare in canale Cernetta e

quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino di Livenza –Caorle che attraversa , per raggiungere e quindi seguire l’argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo1, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro.

Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi.

3. Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

(I dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni agroalimentari).

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

5. Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia.

6. Fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC, i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000.

7. È esclusa ogni pratica di forzatura.

Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso.

8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

 

Tai (bianco): 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Pinot bianco (spumante): 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

Chardonnay (spumante): 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Pinot grigio: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Sauvignon: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Verduzzo: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Merlot: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Malbech: 12,00 t/ha, 11,00% vol. ;

Cabernet Franc (Cabernet): 12,00 t/ha, 11,00% vol. ;

Cabernet Sauvignon (Cabernet): 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Carmenère (Cabernet): 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Refosco dal peduncolo rosso 13,00 t/ha, 11,00%

Pinot nero (spumante): 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

 

le uve destinate alla produzione del vino “Lison Pramaggiore” spumante potranno avere

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9.50% vol.,

purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei registri ufficiali di cantina.

nella versione riserva la resa ad ettaro è di 12,00 t/ha.

9. Le uve destinate alla produzione dei vini “Lison Pramaggiore” rosso, Merlot e Refosco dal peduncolo rosso e nella versione “riserva” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 11,50% vol.

10. Per la produzione massima ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie rosso, Cabernet, bianco e spumante si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che la compongono.

11. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

12. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, di anno in anno, prima della vendemmia possono stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore” inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari

 

1. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria.

2. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni:

Provincia di Venezia:

Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo.

Provincia di Treviso:

Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè , Oderzo e Ormelle.

Provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento.

Provincia di Udine:

Latisana, Bertiolo e Codroipo.

3. È tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere delle Regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a denominazione d’origine controllata “Lison Pramaggiore”, anche al di fuori delle aree previste dai commi precedenti e comunque entro i confini delle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone, sempreché le Ditte richiedenti singole o associate, dimostrino la conduzione dei vigneti idonei alla produzione dei vini della presente denominazione, alla data di pubblicazione del decreto 29 maggio 2000.

4. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione

d’origine.

Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

5. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”, può essere utilizzata per produrre il vino spumante, ottenuto con mosti e vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Tali vini devono essere commercializzate nei tipi: extra brut, brut, extradry e dry.

6. L’elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti può avvenire solo all’interno delle provincie di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine.

7. La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Refosco dal peduncolo rosso passito e Verduzzo passito può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento naturale, fino ad assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15,00% vol.

8. L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

9. Le uve appassite, destinate alla produzione dei vini Refosco dal peduncolo rosso passito e Verduzzo passito non possono essere pigiate in data anteriore

all’ 8 dicembre di ogni anno.

La Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data.

10. La resa massima dell’uva fresca in vino, non deve superare il 50%.

11. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e stessa annata aventi diritto alla denominazione d’origine controllata “Lison Pramaggiore”, nel rispetto comunque dei limiti di cui all’articolo 2.

12. I seguenti vini designati con al denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” non possono essere immessi al consumo prima di un periodo di invecchiamento di almeno::

Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Verduzzo e bianco: 3 mesi;

Cabernet, compresi Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon Merlot, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Carmenère, rosso: 4 mesi;

Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e rosso nelle versioni riserva: 24 mesi

Refosco dal peduncolo rosso passito 18 mesi Verduzzo passito: 12 mesi

a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve,

 

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bianco:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli e talvolta dorati;

profumo: intenso e gradevole;

sapore: asciutto, talvolta morbido ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: fine, caratteristico ed elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Sauvignon:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto armonico con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Verduzzo:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato;

profumo: delicato talvolta con sentore floreale;

sapore: asciutto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Verduzzo passito:

colore: dal giallo dorato all’ambrato;

profumo: delicato, intenso, gradevole;

sapore: dolce, caldo, aromonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Rosso:

colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso e gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Rosso riserva

colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso e gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Merlot riserva:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

 

Malbech:

colore: rosso rubino vivo, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Cabernet:

colore: rosso rubino con riflessi granati se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, erbaceo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Carmenère:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristicamente erbaceo e persistente;

sapore: asciutto, erbaceo, elegante se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, granati se invecchiato;

profumo: vinoso e caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso riserva:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, granati se invecchiato;

profumo: vinoso e caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso passito:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, gradevole e persistente;

sapore: amabile, armonico ed intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vo.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Pinot grigio

colore: da giallo paglierino ad ambrato con riflessi ramati,

profumo: delicato, caratteristico, fruttato,

sapore: asciutto, armonico, caratteristico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l

 

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento

profumo: vinoso, caratteristicamente erbaceo e persistente.

sapore: asciutto, pieno, erbaceo, austero se invecchiato,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino anche intenso, con riflessi granati se invecchiato

profumo: vinoso, caratteristico,

sapore: asciutto, pieno, e austero ,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,00 g/l.

 

Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da extra brut a dry, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison- Pramaggiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» devono essere immessi al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro, fino ad una capacità massima di litri 9, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

2. È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l'uso del tappo capsula a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area DOC Lison-Pramaggiore, situata nella pianura a pochi chilometri dal litorale veneziano, fra i fiumi Tagliamento e Livenza, è da sempre testimone della coltivazione della vite a garanzia della tipicità e della peculiarità dei vini del territorio.

Il clima dell’area è definito “temperato” grazie alla vicinanza del mare, alla presenza di aree lagunari e alla giacitura pianeggiante che favorisce l’esposizione dei vigneti ai venti della zona.

La direzione dominante di questi ultimi è est-nord est dalla quale spira la Bora, un vento fresco e asciutto, mentre da sud-est soffia spesso lo Scirocco, caldo e umido, caratteristico di tutti i periodi dell’anno.

La presenza dei venti, prevalentemente serali, abbassa di notte le temperature, favorendo l’escursione termica tra notte e giorno.

I suoli dell’area sono caratterizzati dalla presenza di un sottile strato di “caranto” (carbonato di calcio) a una profondità che varia dai 30 ai 70 cm. e da uno strato più superficiale prevalentemente argilloso, entrambi di origine alluvionale grazie all’apporto di materiale detritico da parte dei vicini fiumi.

Tali suoli presentano una buona capacità di riserva idrica.

Essi sono inoltre caratterizzati dalla presenza di alti contenuti di elementi minerali soprattutto potassio, calcio e magnesio e da un’equilibrata dotazione di sostanza organica.

 

Fattori storici e umani

La Denominazione prende il nome dal borgo romano di Lison e dal paese di Pramaggiore a testimonianza che la coltivazione locale della vite era già viva all’epoca dei romani.

Nel Museo Nazionale di Portogruaro sono conservati numerosi contenitori di origine romana utilizzati proprio per la

trasformazione e la conservazione del vino.

Tuttavia è solo con l’avvento dei monaci benedettini nel X secolo d.C., che la zona scopre lo sviluppo di una viticoltura razionale.

 La coltivazione della vite ebbe un importante sviluppo ai tempi della Repubblica Veneziana quando Pramaggiore con il borgo di Belfiore fu considerata il Vigneto della Serenissima.

Negli ultimi cinquant’anni si è sviluppata una viticoltura altamente specializzata e professionale grazie ai produttori delle aziende di maggiori dimensioni e prestigio, che hanno abbandonato la viticoltura promiscua dei filari fra gli appezzamenti, a favore della coltivazione in vigneti specializzati anche al fine di migliorare gli aspetti qualitativi delle produzioni.

Tale professionalità dei produttori ha permesso di sviluppare, grazie anche ai risultati della zonazione dell’area DOC e

alla collaborazione con l’università, dei protocolli di vinificazione specifici per le varietà autoctone Refosco e Lison, in modo da esaltare le caratteristiche organolettiche e legarle indissolubilmente al territorio di produzione.

L’evoluzione storica e la qualificazione della viticoltura nell’area ha permesso, già nel 1971, di riconoscere la Denominazione Lison per tutelare il Tocai di Lison e successivamente la Denominazione Pramaggiore per tutelare il Merlot e Cabernet della zona. Nel 1974 le due Denominazioni vennero fuse nella DOC Lison-Pramaggiore.

A Pramaggiore già dal 1947, viene organizzata presso la Mostra Nazionale vini la “Fiera Campionaria dei Vini” -diventata dal 1961 il “Concorso Enologico Nazionale”- a testimonianza dello storico e profondo legame del territorio con il mondo del vino.

Oggi la DOC Lison-Pramaggiore grazie anche alla promozione della Strada Vini della DOC, è tra le realtà più importanti e vive del Veneto Orientale con vini che valorizzano i territori di produzione.

 

b) Specificità del prodotto

I vini della DOC Lison-Pramaggiore sono caratterizzati da un’ottima struttura, un buon equilibrio acido, dall'intensità dei profumi di frutta fresca e dalla spiccata personalità.

I vini rossi hanno un’intensità di colore (antociani) che può andare dal rosso rubino a quello granato durante l’invecchiamento. Le note di frutta rossa più o meno matura sono la caratteristica fondamentale all’olfatto anche se, in relazione alla varietà, possiamo trovare sfumature più o meno intense di piccoli frutti di bosco e spezie. Al gusto ritornano le note di frutta rossa sostenute da una buona struttura e una consistenza sapida unica.

Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi. All’olfatto sono ricchi con evidenti note floreali e frutta fresca mentre al gusto ritorna la specificità del territorio con una marcata sapidità e persistenza gustativa.

I rossi sono vini di struttura che danno una piacevole sensazione di morbidezza e di calore e sopportano due o più anni d’invecchiamento, i cui aromi vengono valorizzati se sono serviti a temperatura ambiente. I vini bianchi, per la loro freschezza, esprimono meglio le loro qualità se consumati entro un anno dalla produzione.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’ottimo equilibrio tra le peculiarità pedoclimatiche, l’esperienza dei viticoltori che si tramanda da generazioni e gli approfondimenti scientifici permettono di ottenere vini che possono avere sia le caratteristiche dei vini freschi sia di quelli da invecchiamento.

Grazie anche agli studi di “zonazione” effettuati su tutta l’area e alle specifiche tecniche adottate dai produttori si sono affinate le conoscenze riguardanti le interazioni tra l’ambiente e le peculiarità del prodotto.

Il clima temperato e le buone escursioni termiche fra il giorno e la notte determinano l’ottenimento di vini bianchi, freschi e fruttati, in quanto il buon equilibrio fra acido malico e tartarico, nonché la produzione e la qualità delle componenti aromatiche dell’uva, sono fortemente dipendenti da questi fattori climatici.

Anche nei vini rossi, l’abbassamento delle temperature notturne, permette il mantenimento negli acini delle sostanze sintetizzate con la luce e le temperature durante il giorno, garantendo il mantenimento dell’aromaticità (polifenoli).

I terreni ricchi di argilla, in grado di assicurare un livello idrico alla pianta anche durante lunghi periodi di siccità, permettono ai vini di dotarsi di corpo e struttura adeguati anche ad un lungo invecchiamento.

Questi fattori, uniti all’elevata dotazione minerale dei terreni dell’area, si traducono, soprattutto nei vini rossi, in alte dotazioni antocianiche, in equilibrate gradazioni alcoliche, in corposità e robustezza tannica che conferiscono ai vini tenuta all’invecchiamento nonché, nei Merlot e Cabernet, note che spaziano dalla frutta fresca alla confettura.

Anche nei vini bianchi, le caratteristiche dei terreni e del clima permettono di ottenere, specialmente nei Pinot, dei prodotti di grande spessore aromatico e con un corpo vellutato e persistente.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

PROSECCO

D.O.C.

decreto 17 Luglio 2009

modifica decreto 20 settembre 2010

rettifica 15 ottobre 2010

(fonte GURI)

modifica decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

modifica decreto 28 luglio 2014

modifica decreto 17 novembre 2014

modifica Decreto 27 ottobre 2015

(fonte GURI)

 

Art 1     

 

La denominazione di origine controllata “Prosecco” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

“Prosecco”

“Prosecco spumante”

“Prosecco frizzante”

 

Art 2     

 

Il vino a DOC “Prosecco”deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno:

Glera minimo 85%

possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni:

Verdiso,

Bianchetta trevigiana,

Perera,

Glera lunga,

Chardonnay,

Pinot bianco,

Pinot grigio

Pinot nero (vinificato in bianco)

Idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3 del presente disciplinare.

 

2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo articolo 5, comma 6, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all’interno dell’area di produzione di cui all’articolo 3 e idonei a essere iscritti nell’apposita sezione dello schedario viticolo.

Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo articolo 4.

 

Art 3     

 

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Prosecco” devono essere prodotte nella zona che comprende i territori delle seguenti provincie:

Belluno,

Gorizia,

Padova,

Pordenone,

Treviso,

Trieste,

Udine,

Venezia,

Vicenza

 

Art 4     

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Prosecco”, devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice o doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a:

2.300 ceppi

Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi.

Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti all’Albo della DOC “Prosecco” per un periodo transitorio massimo di 10 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 80.000 gemme per ettaro.

4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all’iscrizione delle superfici all’apposito Albo dei vigneti.

Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed al competente Organismo di controllo.

5. Ê vietata ogni pratica di forzatura.

Ê consentita l’irrigazione di soccorso.

 

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a

18,00 t/ha di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Inoltre le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 
Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare.

Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di contro.

7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono altresì aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il quale non è consentito ulteriore supero.

L’utilizzo dei predetti mosti e dei vini è regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5 (commi 7 e 8). Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

8. Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Prosecco” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Prosecco spumante e frizzante” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00% vol.

Purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantine e nella denuncia annuale delle uve.

 

Art 5     

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all’articolo 2, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. 
Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie “Prosecco spumante e Prosecco frizzante”, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti con l’area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l’uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all’entrata in vigore del disciplinare di produzione, approvato con D.M. 17 luglio 2009..

3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie “Prosecco spumante e Prosecco frizzante”, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1° Marzo 1986, conformante alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia a condizione che:

La richiesta presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del disciplinare di produzione approvato con D.M. 17 luglio 2009.

La richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l’uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

4. La tipologia “spumante” deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’articolo 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a: 9,00% vol.

Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi:

Brut,

Extra dry,

Dry,

Demi-sec

La tipologia “frizzante” deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’articolo 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00% vol.

5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 75%.

Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.

Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante di cui all’articolo 1 è consentita l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, di cui all’articolo 2, comma1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

7. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di cui all’articolo 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

8. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata.

In assenza dei provvedimenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 6, primo capoverso, terza frase.

 

Art 6     

 

I vini di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Prosecco": 
colore: giallo paglierino; 
profumo: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 
acidità totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l; 
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<!--[endif]-->

"Prosecco" spumante: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; 
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 
acidità totale minima: 4,50 g/l 
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l; 
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

"Prosecco" frizzante: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine; 
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
acidità totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. 
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<!--[endif]-->

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia".

Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti: 
odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
acidita' totale minima: 4,00 g/l.

 

Art 7     

 

1. Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avente significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

2. Nella designazione dei vini di cui all’articolo 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a “provincia di Treviso o “Treviso” qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.

 

3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Trieste» o «Trieste», o “Pokrajina Trst” o “Trst”,, qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte salve le norme generali più restrittive.

6. I vini di cui all’articolo 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.

7. Nella designazione del vino spumante, qualora si riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia ottenuto con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento, è obbligatorio riportare in etichettatura l’anno di produzione delle uve.

 

Art 8     

 

Il vino a DOC “Prosecco” deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è consentito l’uso del tappo a vite.

E’ altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino a DOC “Prosecco” condizionato in damigiane in vetro fino a 60,000 litri.

Il vino a DOC “Prosecco” nella tipologia “spumante” deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9,000 litri.

Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l’uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia.

Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l’uso del tappo a vite, eventualmente con sovra tappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

Il vino a DOC Prosecco frizzante” deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 5,000 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale che disciplina la specifica materia.

E’ altresì ammesso l’utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

Per il vino “frizzante” che riporta in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia” è consentito anche l’uso del tappo a corona.

Per il confezionamento dei vini “spumanti e frizzanti” è consentito solo l’uso delle tradizionali bottiglie in vetro con gamma di colore variabile dalle tonalità dal bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità.

 

Art 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell’Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari.

Il clima di quest’area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell’uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L’area di produzione é ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell’erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

 

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del ‘600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco, evidenziato tutt’ora con la possibilità di adottare la menzione Trieste”.

In seguito nel ‘700 e ‘800, la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell’area collinare veneto friulana, come citato dal “Roccolo” nel 1754 “Di Monteberico questo perfetto Prosecco …” e confermato, poi, nel 1869 nella “Collezione Ampelografia provinciale Trevigiana”, in cui si cita: “fra le migliori uve bianche per le qualità aromatiche adatte alla produzione di vino dal fine profilo sensoriale”.

In questi territori pedemontani ed in particolare nelle colline trevigiane, il Prosecco trova il suo terroir d’elezione, dove la conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i suoli e il clima, permettono di valorizzare le peculiarità del vitigno. Grazie alla fama della DOC “Prosecco di Conegliano Valdobbiadene”, riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione delle uve idonee a produrre spumanti e frizzanti ha cominciato a interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi prima nella provincia di Treviso, evidenziata con la possibilità di adottare la menzione Treviso”, e successivamente in altre province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Negli anni ’70 la crescente domanda e la rinomanza della qualità del Prosecco ha reso necessario tutelare il nome del prodotto, a difesa sia dei produttori che dei consumatori; il Prosecco è stato pertanto inserito nell’elenco dei “Vini da tavola a Indicazione Geografica”, in attuazione del D.M. 31/12/1977.

L’ulteriore miglioramento della qualità negli ultimi decenni e la necessità di una maggiore tutela del nome a livello

internazionale, hanno portato nel 2009 ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco” (D.M. 17/07/2009).

Il viticoltore deve adottare la giusta tecnica colturale per l’allevamento di una varietà così vigorosa come la Glera, che prevede, oltre all’orientamento verticale dei germogli e alla soppressione di quelli in sovrannumero, anche interventi di cimatura e legatura, al fine di ottenere un particolare microclima in prossimità del grappolo che consenta la corretta maturazione del potenziale aromatico della bacca, limitando il carico produttivo per ceppo.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche di rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave, come è citato in testi del 1937 “Prosecco (…) messo in botte si vende all’inizio della primavera destinandolo alla bottiglia ove riesce spumante”.

Nell’ultimo secolo si è sviluppato nell’area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali.

Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi riescono a preservare gli aromi dell’uva nel profilo aromatico del vino.

La capacità professionali degli operatori di esaltare al meglio le peculiarità del Prosecco, ha consentito a questo vino di ottenere numerosi premi a livello nazionale ed internazionale e di essere presente sulle migliori guide internazionali eno-gastronomiche.

 

b) Specificità del prodotto.

Il vitigno base da cui si ottiene il Prosecco è il Glera, semi – aromatico; possono concorrere poi, fino ad un massimo del 15%, altri otto vitigni, dagli autoctoni Bianchetta, Perera, Verdiso, Glera lunga agli internazionali Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza (maturità) di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, per la produzione di Prosecco, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All’olfatto, il vino è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi) che esprimono eleganza e finezza.

Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo “Martinotti” che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi, dove il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al palato.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza che lo rendono un vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed internazionali.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

 

c) Legame causa-effetto tra ambiente e Prosecco.

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l’estate, determinano il corretto sviluppo della pianta durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze “acide” nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all’ottenimento dell’equilibrata composizione chimico – sensoriale della bacca.

Questi terreni, con il contributo climatico particolare della zona, sono adatti alla coltivazione delle varietà destinate alla produzione di Prosecco, perché permettono di ottenere un vino base spumante non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco, rendendolo riconoscibile ai consumatori nazionali ed internazionali.

 

Art 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

 

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2)

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

ALTO LIVENZA

I.G.T

Decreto 27 giugno 2008

Modifica Decreto 21 luglio 2009

(fonte Guri)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Treviso e Pordenone di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

 

La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e

nazionale:

Chardonnay,

Manzoni bianco,

Malvasia (da Malvasia istriana),

Muller Thurgau,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Glera,

Riesling renano,

Riesling italico,

Sauvignon,

Traminer,

Verdiso,

Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano),

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Franconia,

I.M.2.15,

Malbech,

Marzemino,

Merlot,

Pino nero (anche vinificato in bianco),

Raboso

(da Raboso Piave e/o Raboso Veronese),

Refosco dal peduncolo rosso,

Tai (da Tocai friuliano),

Carmenère,

Syrah,

Marzemina bianca,

Rebo,

Petit verdot,

Glera lunga,

Manzoni rosa

Manzoni moscato

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Treviso e Pordenone fino ad un massimo del 15%.

 

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve

dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno o due dei vitigni

di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini

derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica «Alto Livenza» coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Meduna di Livenza

in provincia di Treviso e dei comuni di:

Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile,

in provincia di Pordenone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» anche con la specificazione del vitigno,

non deve essere superiore a 19,00 t/ha,

ad eccezione delle tipologie con le seguenti specificazione del vitigno che hanno una resa massima di:

Syrah: 15,00 t/ha;

Manzoni rosa: 12,00 t/ha;

Tai: 25,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Alto Livenza”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione tipica «Alto Livenza», con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.00 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Alto Livenza» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini IGT “Alto livenza” è un territorio compreso fra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, che si estende nella parte più a nord (la zona alta) del fiume Livenza che attraversa tutta l'area i produzione.

I suoli della zona originano dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall’azione del fiume Livenza: sono pertanto ghiaiosi e presentano un sottosuolo prevalentemente costituito da ghiaie. Nella zona più a sud verso il mare, il ventaglio ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori.

Il clima della zona è di tipo “temperato, grazie sia alla protezione dei monti carsici e dolomitici a nord e alla presenza del mare Adriatico e delle aree lagunari. alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione dei venti.

Fattori umani e storici

Il fiume Livenza ha esercitato una positiva influenza sull'economia di quest'area fin dal tempo dei romani perché, essendo navigabile, favoriva l'agricoltura, i commerci ed i trasporti.

Durante il Medioevo l'importanza del Livenza era tale che qualsiasi costruzione realizzata nel suo alveo veniva

immediatamente rimossa, perché di intralcio alla navigazione: mulini, segherie e magli potevano essere eretti solo sui suoi affluenti minori.

Il Livenza fu determinante anche per le strategie commerciali della Repubblica Serenissima: le merci, i prodotti alimentari e specialmente i vini, risalivano il fiume verso la Germania. Lungo il Livenza scendevano anche preziose zattere cariche di legname e vino delle zone collinari e pre-collinari del’alto Livenza per i mercati di Venezia.

Oggi il territorio dell'Alto Livenza, compreso tra le province di Treviso e Pordenone, si afferma come una realtà produttiva e sociale unita che prescinde dai confini amministrativi regionali tra Veneto e Friuli. Primo distretto produttivo italiano per la produzione di mobili, è famoso per essere una delle più importanti aree viticole del Nord Est d’Italia.

Proprio per la rinomanza dei vini provenienti da queste zone, i produttori vitivinicoli hanno utilizzato l’indicazione geografica “Alto Livenza”, con continuità a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione, successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

 

b) Specificità del prodotto

Le uve dei vini rossi dell’Alto livenza, hanno un elevato rapporto zuccheri/acidità, pur mantenendo una buona acidità che permette di ottenere vini di buona struttura.

I vini consumati giovani entro un anno dalla vendemmia, presentano un colore rubino con riflessi violacei, i profumi sono molto complessi, dove la caratterizzazione del vitigno si fonde con profumi di frutti rossi con sfumature di

vaniglia.

Essi inoltre presentano un’eccellente sapidità, con una struttura caratterizzata da morbidezza e rotondità, sostenuta da una tannicità dolce ma non aggressiva.

I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore giallo da chiaro con riflessi verdognoli, al giallo carico, una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

La fama dell’indicazione geografica “Alto Livenza” testimonia il legame di questi vini con il territorio di produzione che ha permesso loro di essere rinomati sia nel mercato locale, sia in alcuni Paesi Europei come la Germania e l’Inghilterra.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

DELLE VENEZIE

I.G.T.

Decreto 14 luglio 2000

Modifica Decreto 24 ottobre 2000

Modifica Decreto 21 luglio2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

 

Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, l'indicazione geografica tipica «delle

Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.

 

Per quanto concerne la regione Veneto l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni ammessi alla coltivazione nelle singole provincie di rispettiva competenza:

Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Glera, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer aromatico, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano) Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.

 

Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia:

la IGT “Delle Venezie” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Malbech N., Malvasia, Merlot, Muller, Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner

verde.

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renana, Sauvignon, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Piculit Neri, Raboso Piave,

Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.

Provincia di Trieste:

Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Glera, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende.

Per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Per la regione Veneto:

l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:

per la provincia autonoma di Trento:

23,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato

ed a 19,50 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno;

 

per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

23,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato

ed anche con la specificazione di vitigno, ad eccezione dei vitigni

Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni bianco, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon e Traminer aromatico

per i quali la resa di uva non deve essere superiore a 19,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “delle Venezie”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini  il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3. E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al cinsumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.00 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione:

Alla indicazione geografica tipica «delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei a produrre vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano, i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini IGT “delle Venezie” si estende nell’area a nord-est della penisola Italiana nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e nella provincia autonoma di Trento.

Tale territorio è protetto a nord dalla catena delle Alpi e dalle Dolomiti, mentre a sud confina con il mare Adriatico e con il fiume Po.

Il territorio presenta una grande diversità di “terroir” che ha permesso lo sviluppo di vini peculiari: il clima, pur presentando un’ampia gamma di situazioni climatiche, ha caratteristica uniformi in quanto gode della protezione, da parte della catena Alpina, dalle correnti fredde del nord.

Le estati si presentano da caldo temperato, nella maggior parte delle zone di pianura e in alcune località di montagna specialmente nei versanti al sole, a fresco temperato e fresco in quelle di collina o sui versanti alpini. In particolare le zone collinari, prealpine e alpine godono di elevate escursioni termiche fra il giorno la notte, specialmente durante l’estate e l’autunno prima della vendemmia.

In alcune zone la piovosità si presenta abbondante ma, grazie alla pendenza dei terreni nelle zone collinari e montane, o alla elevata granulometria nei terreni di pianura, il ristagno dell’acqua e dell’umidità è molto raro.

Sia nelle zona di pianura che quelle di collina o montagna, si possono trovare terreni di origine vulcanica, sedimentaria e alluvionale, con suoli che possono variare da freschi e ghiaiosi ad argillosi, ricchi di minerali.

Fattori umani e storici

I vini dell’Indicazione geografica “delle Venezie” devono il loro nome a “Tre Venezie” o Le Venezie, nome con il quale è conosciuto ancor oggi questo territorio interregionale e che deriva dalla storia comune che lo lega prima alla Repubblica di Venezia e successivamente all’Impero Austro-Ungarico.

La zona era già conosciuta e famosa per la produzione di vino sin dall’epoca dell’Impero Romano, durante il quale il territorio interregionale era sede della X Regio di Augusto.

Con la caduta dell’Impero romano, a partire dal VIII secolo d.c. con la nascita della Repubblica Serenissima, Venezia estese le sue influenze commerciali e politiche agli attuali territori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, nonché sulle coste e nelle isole orientali del mare Adriatico fino alla Grecia.

Famosi erano i vini che dai territori delle Venezie, venivano commercializzati e scambiati in tutti i porti dell’Adriatico e non solo. In molte zone furono gli stessi signori veneziani che, nelle proprie tenute di campagna e collina, svilupparono nuove tecniche agronomiche, sperimentazioni varietali ed enologiche, al fine di competere, con amici e rivali, per la

qualità dei vini.

Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, durante il periodo dell’Impero Astro-Ungarico, la dominazione asburgica segna un’altra tappa importante per il rifiorire della viticoltura della zona; fonti storiche attestano l’interesse per il miglioramento varietale, le tecniche colturali e di moltiplicazione.

Frequente era lo scambio di materiali e informazioni tra i viticoltori delle aree delle Tre Venezie in particolare con i produttori Ungheresi.

E’ proprio in questo periodo che il nome “Tre Venezie” o Le Venezie, diventa più famoso per indicare la zona di produzione che comprendeva la Venezia Tridentina, la Venezia Euganea e la Venetia Giulia.

Ancor oggi il termine Tre Venezie è utilizzato per indicare questo il territorio interregionale e numerose sono le testimoniante sulla qualità ed i premi ottenuti dai vini delle Venezie.

Una recente pubblicazione sulle "terre del vino" delle Venezie, evidenzia le aree che la storia viticola e il successo dei vini, indicano come particolarmente vocate e capaci di caratterizzare la produzione nella macroregione delle Venezie che riposta come questo sia un terroir universalmente riconosciuto “per la storicità, per l'intelligente impegno di coltivatori che hanno saputo conservare le tante uve autoctone che esprimono i territori e per l'ampia offerta di vini così diversi ma caratterizzati dal denominatore comune della cordialità e della naturalezza”.

L’indicazione geografica “delle Venezie”, è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

 

b) Specificità del prodotto

L’offerta dei vini della IGT delle Venezie, nei vari colori e tipologie, rappresentano la specificità degli ambienti nei quali si producono le uve; l’ampia offerta dei vitigni autoctoni ed internazionali, mettono a disposizione dei consumatori una gamma completa in grado di soddisfare i molteplici gusti ed esigenze di consumo.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il legame dei vini della Indicazione Geografica Protetta “Delle Venezie” con il territorio è dato dalla rinomanza del nome Delle Venezie con il quale, da secoli, é famosa la zona di produzione e che ha reso famosi i vini che provengono da tale area.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

Fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.