Calabria › COSTA JONICA

BIVONGI D.O.C.

CIRÒ D.OC.

GRECO DI BIANCO D.O.C.

MELISSA D.O.C.

SANT'ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO D.O.C.


VIGNETI RIACE

VIGNETI RIACE

BIVONGI

D.O.C.
Decreto 6 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata «Bivongi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Bivongi” rosso;

“Bivongi” bianco;

“Bivongi” rosato;

“Bivongi” rosso riserva;

“Bivongi” rosso novello;

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi  nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche.

 

“Bivongi” rosso e rosato:

Gaglioppo  (e  suoi  sinonimi),   Greco   nero,   da   soli   o congiuntamente dal 30 al 50%,

Nocera, Calabrese, Castiglione da soli o congiuntamente dal  30 al 50%,

possono concorrere alla produzione di  detto  vino,  fino  ad  un massimo del 10% le uve a bacca nera e fino ad un massimo del  15%  le uve  a  bacca  bianca,  provenienti  da  altri  vitigni  idonei  alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro  Nazionale delle varietà  di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con  decreto

ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto  ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14 agosto 2010.

 

“Bivongi” bianco:

Greco  bianco,  Guardavalle  e  Montonico  bianco  da  soli   o congiuntamente dal 30 al 50%,

Malvasia bianca e Ansonica, da soli o congiuntamente dal 30  al 50%.,

possono concorrere alla produzione di  detto  vino,  fino  ad  un massimo del 30%, le uve a bacca bianca provenienti da  altri  vitigni idonei alla  coltivazione  per  la  Regione  Calabria,  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con decreto ministeriale 7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Il vino a DOC «Bivongi» rosso può essere  prodotto  anche  nelle tipologie novello e riserva.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata «Bivongi» devono essere prodotte  nella  zona  di produzione  che  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei comuni di

Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo

in provincia di Reggio Calabria,

Guardavalle

in provincia di Catanzaro.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione  dei  vini  a  DOC  «Bivongi»  devono  essere  quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini  dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente  quelli  ubicati  su  terreni  di buona  esposizione  e  giacitura  collinare  e   pedecollinare,   con esclusione dei fondovalle e di quelli al di  sopra  degli  800  metri s.l.m.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento,  con  esclusione di quelli di tipo espanso, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi  e misti, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

5. Per i nuovi  impianti  e  reimpianti  di  vigneto  in  coltura specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro

non dovrà essere inferiore a 4.000

e la produzione media per ceppo non  dovrà  essere superiore a

3,250 kg/ceppo per il «Bivongi» bianco

3,000  kg/ceppo per il «Bivongi» rosso e rosato.

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione  dei  vini  a denominazione   di   origine   controllata   «Bivongi»   in   coltura specializzata, non deve essere superiore  a 

 

13,00  tonnellate/ettaro per il «Bivongi» bianco

12,00 tonnellate/ettaro  per  il  «Bivongi» rosso e rosato.

 

7.  Nella  coltura  promiscua  le  rese  non  dovranno   superare rispettivamente di

5,00 kg/ceppo per il «Bivongi» bianco 

4,00 kg/ceppo per «Bivongi» rosso e rosato.

8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle uve, purché la produzione  globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi sopra indicati.

Tale esubero della resa  non  potrà  essere commercializzato come vino a  denominazione  di  origine  controllata

«Bivongi».

9. La regione Calabria,  può  modificare  dette  rese  ai  sensi dell'art. 14  del  decreto  legislativo  61/2010,  dandone  immediata comunicazione al Ministero per le  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, nonché alle C.C.I.A.A. di  Reggio  Calabria  e  di Catanzaro.

 

10. Le uve destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

 

10,50% vol.  per  il «Bivongi» bianco

11,50% vol. per il "Bivongi" rosso e rosato.

 

Le  uve  destinate  alla  produzione  del  tipo  «Bivongi»  rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva devono  assicurare  un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso  l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui  all'art.  2  devono  essere  effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

2. Inoltre, le predette  operazioni,  possono  essere  effettuate anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica,  a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza  non  superiore  ai  1.000  metri  dal  confine  della  zona delimitata nel precedente art. 3.

3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche locali, leali e  costanti  e  tradizionali  della  zona  o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. La resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. Il vino a DOC «Bivongi»  rosso  designabile  con  la  menzione aggiuntiva  «riserva»,  deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo  di invecchiamento obbligatorio di almeno

due anni 

a  decorrere  dal  1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

6. La DOC «Bivongi» rosso può essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione  seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bivongi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti caratteristiche.

   

«Bivongi» rosso:

colore: rosso pù' o meno  intenso,  tendente  al  granata  con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, armonico, gradevole, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Bivongi» rosso riserva:

colore: rosso più o meno  intenso,  tendente  al  granata  con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, armonico, gradevole, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 «Bivongi» novello:

 colore: rosso rubino più o meno intenso;

 profumo: delicato, vinoso, fruttato;

 sapore: asciutto o morbido, fruttato, fresco, armonico;

 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Bivongi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Bivongi» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: secco, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l.

 

2. E'  in  facoltà  del  Ministero  per  le  politiche  agricole alimentari e  forestali  -Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche dei  vini,  modificare,  con  proprio  decreto  i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

1.I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso, rosato e bianco ad esclusione delle tipologie novello e riserva,  non possono essere immessi al consumo prima del mese di

gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

2. Nella presentazione e designazione dei vini a DOC «Bivongi» è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i  vini  a  DOC «Bivongi» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Per il vino a denominazione di origine  controllata  «Bivongi» rosso riserva immesso al consumo in contenitori di capacità nominale non superiore a litri 1,500 è obbligatoria la chiusura con tappo  di sughero, raso bocca.

2. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiore a litri 0,375 è ammessa anche la tappatura metallica a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Si produce sul versante orientale della Catena delle Serre, nella bassa valle del torrente Stilaro i cui territori sono stati la culla della città di Kaulonia nel 700 a C.

Il comprensorio del Bivongi, ricade all’estremo nord della Provincia di Reggio Calabria , sul litorale della costa Ionica e nel suo entroterra collinare.

Si produce altresì in provincia di Catanzaro limitatamente al Comune di Guardavalle.

Comprende un territorio che si estende lungo la fascia litorale ionica per circa 25 km e si spinge per oltre 10 km nell’entroterra.

Dalle zone litoranee si passa alle superfici terrazzate poste all’interno. Procedendo ancora verso l’interno si incontrano le colline a profilo molto irregolare, che conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato. Infine si ritrovano dei gruppi semi montuosi delle zone più interne che, sono facilmente riconoscibili per le pendenze più aspre.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati in destra stratigrafica dello Stilaro il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille varicolori.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio.

Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica. La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche.

Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla. Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Nella zona di Bivongi, la coltivazione della vite e la produzione del vino hanno origine remote.

Molto apprezzate sono risultate soprattutto nel XX secolo le produzioni di vini robusti, con gradazione alcolica sostenuta.

Accanto a questi vi era una produzione di passiti che rendeva i prodotti vinosi di Bivongi unici ed apprezzati nel comprensorio e nella provincia di Reggio Calabria.

Accanto al vino uguale fama avevano le persone specializzate nell'arte della coltivazione della vite: potatori, innestatori nonché i "maestri" della preparazione del vino.

Va infatti ricordata la conversione a vigneto, attuata sui terreni della bassa collina, a partire dagli anni '60-70 ed ubicati soprattutto in agro di Bivongi, Stilo e Monasterace.

Prodotto di nicchia il Bivongi viene apprezzato da estimatori e giovani anche per il gusto rotondo creato da una equilibrata presenza di glicerina e da una alcolicità contenuta a testimonianza del fatto che il vino non è un alimento tal quale bensì un prodotto che si accompagna ai cibi, come si legge nella etichetta del Bivongi.

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

le forme di allevamento,

i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC “Bivongi” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei versanti concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso.

Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche Bivongi.

Le uve sono coltivate nella media e alta collina del territorio di riferimento. In effetti, la pianta della vite, nelle zone suddette, era presente già in epoca remotissima, sicuramente portata dai colonizzatori della Magna Grecia che fondarono l'odierna Caulonia.

Il vino è ottenuto principalmente da quei vigneti che sono posti nelle zone collinari o siti su piccoli terrazzi, sia per la tutela della sua qualità che per il rispetto del paesaggio ambientale.

La viticoltura continua ancora oggi a rivestire un ruolo fondamentale per l’economia dei luoghi, dispone di un patrimonio di varietà locali e tradizionali dalle quali si producono vini di elevata qualità.

Grazie all’intervento dell’uomo che ha voluto perfezionare le esperienze acquisite sul campo, portando a completamento le innovazioni introdotte nel corso della lunghissima storia produttiva, oggi è possibile assicurarsi gli attuali e conosciuti vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.        

VIGNETI CIRÔ

VIGNETI CIRÒ

CIRÒ

D.O.C.

Decreto 09 Dicembre 2010

Rettifica Decreto 21 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata “Cirò” è riservata al vino rosso, anche nelle tipologie

“classico”,

“classico superiore”,

“classico superiore riserva”,

“superiore”

“superiore riserva”,

ed ai vini rosato e bianco, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal

presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2.

Base ampelografica

 

I vini “Cirò” rosso e rosato devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Gaglioppo minimo 80%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20% ad esclusione delle varietà

Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sangiovese e Merlot, che possono concorrere fino ad un massimo del 10%.

 

Il vino “Cirò” bianco deve essere ottenuto da uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Greco bianco minimo 80%,

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca bianca provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

A. Le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” rosso, anche nelle tipologie “superiore” e “superiore riserva”, rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso

indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di

Cirò e Cirò Marina

e in parte i territori dei comuni di

Melissa e Crucoli

In provincia di Crotone.

 

Tale zona è così delimitata:

Prima zona:

Da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre Melissa) risale il torrente Perticara fino all’altezza del primo affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per Melissa, che attraversa per raggiungere l’acquedotto del Lese; segue questi fino al gruppo di case (all’altezza di Palazzina Caparra), da qui seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45 da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e raggiunge il confine comunale tra Cirò Marina e Melissa.

Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa Bianca fino in prossimità di quota 166 da dove prende il sentiero verso sud e il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando per le quote 204, 199 e 139, in prossimità di quest’ultima segue il sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221 da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da dove in linea retta passa per quota 174 e raggiunge quota 107 attraversando così Serra di Cattica e Serra

Graveda.

Da quota 107 verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul confine comunale tra Melissa e Strogoli, segue tale confine comunale fino a quota 340 sulla strada provinciale Strogoli-Melissa in prossimità di Cozzo Granatello.

Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strogoli fino al bivio per Melissa.

A tale bivio prende la strada per San Nicola dell’Alto fino a quota 443 in prossimità di Casa Muzzonetti.

Da tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a raggiungere il confine comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini di Melissa, Cirò e Carfizzi.

Di cui segue il confine ovest del comune di Cirò fino a raggiungere la confluenza del confine comunale di Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a Monte Lelo da dove segue verso nord il confine tra le province di Catanzaro e Cosenza costeggiando la Serra di Pipino fino in prossimità della quota 107 da dove segue una linea spezzata in direzione sud-est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco).

Da quota 227, segue il sentiero fino a raggiungere il torrente Lelo che attraversa per procedere in direzione della quota 206 e seguire l’impluvio tra il Lelo e Canalaggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e 145, linea che segue verso nord-ovest fino a quest’ultima quota.

Da qui procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, 123. Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181.

Dalla quota 181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che passa tra il Carinello e Colle Schino, costeggia a est quest’ultimo seguendo il medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il torrente Sorvito.

Prosegue quindi lungo tale strada fino al bivio all’altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del torrente Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l’ansa in prossimità di quota 38 per congiungersi alla strada di bonifica Crucoli, strada statale 106.

Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a raggiungere a quota 80 (Cugnalicchio) di qui segue il corso d’acqua affluente di destra del torrente Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e si congiunge alla strada che attraversa la località Carponetto dove oltrepassata alle pendici la quota 135.

Raggiunto l’impluvio abbandonata la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso d’acqua fino a raggiungere la quota 171 tra Rorià e Porro; da qui, in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le località Rorià e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge San Leo (quota 302).

Da San Leo in linea retta raggiunge a nord-est, passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona è delimitata verso sud dal mare Jonio fino al torrente Perticara.

 

Seconda zona:

Sita nel comune di Crucoli è delimitata ad est dalla provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimità dell’acquedotto del Lese a quota 59 nella zona di Madonna di Manipuglia.

Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l’acquedotto del Lese fino all’incrocio di quota 180; da tale punto segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al torrente Giardino, costeggiando Casa Scaglia.

Risale quindi il torrente Giardino fino all’altezza di quota 143, quindi in direzione ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da qui segue il sentiero che costeggia Cozzo di Lampo.

Abbandona quindi il sentiero all’altezza della quota 365 per seguire una linea retta in direzione di Cozzo di Caposerra (quota 352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue verso nord passando per le quote 240 e 148, da quest’ultima segue il sentiero in direzione est fino a raggiungere il fosso d’impluvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra

Cavallo e le Monache, segue tale corso d’acqua fino a quota 61.

Da tale punto segue una linea spezzata verso sud-sud-est passando per le quote 194, 155, 88, attraversa il torrente Giardino, prosegue verso le quote 134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.

 

Terza zona:

Sita nel comune di Crucoli in località Piano di Mazza è delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli, strada statale 106 all’altezza della quota 33, segue il sentiero verso sud, passa per la quota 27, giunge al fontanile, prosegue quindi sempre lungo il sentiero fino a quota 87 per giungere al corso d’acqua portante le acque del Frasso.

Ridiscende tale corso d’acqua fino all’altezza della quota 17, percorre verso est il sentiero fino a raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre percorrendo il sentiero fino a raggiungere la strada statale Crucoli-strada statale 106 (quota 33).

 

B. Le uve destinate alla produzione dei vini “Ciro” nelle tipologie “classico”, “classico

superiore” e “classico superiore riserva”

devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio dei comuni di Cirò e Cirò Marina.

 

Articolo 4.

Norme per la vinificazione

 

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Cirò” rosso, rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona o comunque quelle più idonee a conferire ai vini le caratteristiche chimico-fisiche e qualitative necessarie.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o in alternativa, quelli più adatti a conferire alle uve ed ai vini le succitate caratteristiche.

È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini

“Cirò” rosso e rosato non deve essere superiore a 11,50 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini

“Cirò” bianco non deve essere superiore a 12,5 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di

12,00% vol. per i vini “Cirò” rosso e rosato

10,50% vol. per il vino “Cirò” bianco.

La Regione Calabria, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di conservazione, di invecchiamento dei vini “Cirò” rosso, rosato e bianco devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate dall'articolo 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nei comuni il cui territorio comunale ricade solo parzialmente nelle zone di produzione, delimitate all'articolo 3 del presente disciplinare.

La vinificazione e l’affinamento dei vini “Cirò” “classico”, “classico superiore” e “classico superiore riserva” deve avvenire all’interno della zona delimitata all’art. 3 lettera B.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi

12,00% vol.  per i vini “Cirò” rosso e rosato

10,50% vol.  per il vino “Cirò” bianco.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Cirò”.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75% l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Il vino “Cirò” rosso non può essere immesso al consumo prima del

1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

I vini “Cirò” rosso superiore e “Cirò” rosso classico superiore che siano stati sottoposti ad un invecchiamento non inferiore a

due anni,

possono riportare in etichetta la qualifica di “riserva”.

Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal

1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'articolo 1 nell'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Cirò” rosso.

colore: rosso rubino, più o meno intenso, con riflessi violacei, con tendenza al granato nelle riserve;

profumo: gradevole, delicato, intensamente vinoso;

sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo 4,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 20,00 g/l;

 

“Cirò” rosato.

colore: rosé più o meno intenso;

profumo: delicato e vinoso;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 17,00 g/l;

 

“Cirò” bianco.

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;

profumo: armonico, gradevole;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 16,00 g/l;

 

I vini “Cirò” rosso e “Cirò” rosso classico provenienti da uve che assicurino un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 13,00% vol.;

che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di gradi 13,50% vol.,

possono fregiarsi della qualificazione di “superiore”.

 

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio

decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione

 

Nell'etichettatura dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Cirò”, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra, scelto, fine, selezionato, vecchio” e similari.

È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi aziendali, a ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

È consentito l’uso della menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla vigente normativa, e, in particolare, che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Sulle bottiglie od altri recipienti autorizzati contenenti il vino “Cirò” per l'immissione al consumo deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I termini superiore e classico superiore devono seguire in etichetta le parole “Ciro rosso”.

Per i vini prodotti nel territorio di cui all'articolo 3 del presente disciplinare ed aventi diritto alla qualifica di classico, è obbligatorio che detta menzione segua la denominazione di origine “Cirò” rosso anche nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo per la DOC “Cirò” ed i relativi vini sono ammesse le scelte vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile, nel rispetto delle norme vigenti.

 

Articolo 8.

Confezionamento

 

Per i vini “Cirò” è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.

Le bottiglie od i fiaschi, contenenti vini “Cirò”, all’atto dell’immissione al consumo, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento dei vini “Cirò” rosso superiore riserva e rosso classico superiore riserva deve essere usato esclusivamente tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.

Le uve destinate alla produzione dei vini “Ciro” nelle tipologie “classico”, “classico superiore” e “classico superiore riserva” sono prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio dei comuni di Cirò e Cirò Marina.

Il comprensorio del Cirò, ricade all’estremo nord della Provincia di Crotone, sul litorale della costa Ionica e nel suo entroterra collinare sino alle prime pendici della Sila.

Comprende un territorio esteso per circa 20.000 ettari si estende lungo la fascia litorale ionica per circa 25 km e si spinge per oltre 10 km nell’entroterra.

Dalle zone litoranee si passa alle superfici terrazzate poste ad Ovest di punta Alice.

Procedendo ancora verso l’interno si incontrano le colline a profilo molto regolare, che conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato. Infine si ritrovano dei conglomerati e le sabbie delle zone più interne che, sono facilmente riconoscibili per le pendenze più aspre.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici. Nei pressi dei piccoli centri abitati il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille “varicolori”.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunnoinverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio.

Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica. La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono.

Sui rilievi collinari che rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili.

Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla.

Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino Cirò.

L’attuale vino Cirò, deriva da un vino che anticamente era chiamato “Krimisa”. Il nome probabilmente deriva da quello di una colonia greca, Cremissa appunto, situata dove ora sorge Cirò Marina.

A Cremissa sorgeva peraltro un importante tempio dedicato al dio del vino, Bacco, e Krimisa era il vino offerto in dono agli atleti vincitori delle Olimpiadi.

Nel Cinquecento e per tutta l’epoca moderna il vino viene descritto come uno degli

elementi caratterizzanti un’agricoltura e un’economia propri di una Calabria felix, prospera, fertile, secondo immagini veritiere che vengono tramandate da padre in figlio.

Per rinnovare l’antica tradizione, il Cirò è stato servito come vino ufficiale alle Olimpiadi svoltesi a Città del Messico nel 1968. Milone di Crotone, vincitore di ben sei edizioni dei giochi di Atene, era un grande estimatore di questo vino.

base ampelografica dei vigneti:

 i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. I più rappresentativi sono il Gaglioppo ed il Greco bianco.

le forme di allevamento,

 i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali che consentono di perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso di vini tranquilli.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “Cirò” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici del vitigno.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei versanti concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso.

Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche Cirò che rimane uno dei vini tipici ed autoctoni coltivati in Calabria.

Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per

migliorare e affinare la produzione notevoli.

Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e moderno.

Questa valutazione rende la viticoltura cirotana, un cardine dell'economia territoriale, un suo punto d'orientamento macroeconomico, sia per la qualità e la caratura del simbolo agroalimentare che porta, sia per il ruolo d'intercapedine con l'ambiente rurale.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI BIANCO

VIGNETI BIANCO

 

GRECO DI BIANCO

D.O.C.

D.P.R. 18 giugno 1980

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1       

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Greco di Bianco” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Art 2

Base ampelografica

 

Il vino a DOC “Greco di Bianco” deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:

Greco bianco minimo 95%

È ammessa la presenza nei vigneti di non più del 5% di altri vitigni a bacca bianca, purché compresi tra quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di:

Bianco

e in parte nel comune di:

Casignana

tutti nella provincia di Reggio Calabria.

           

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della stazione ferroviaria di Ferruzzano, il limite segue il confine del comune di Bianco in direzione ovest prima e nord poi fino a raggiungere la quota 162; da qui continua per la strada comunale Crocefisso, attraversa il vallone Crivina ed entra nel comune di Casignana, quindi passa per le quote 142, 145, 140, fino a raggiungere la quota 180 che rappresenta il punto di incrocio con la mulattiera Serro Matteo; da detto incrocio scende per le quote 176, 80, 75, 50 attraversando la mulattiera Serro Matteo e toccando la sponda destra della fiumara Buonamico.

Da detto punto fiancheggia sulla destra della fiumara Buonamico fino alla foce sul mare Jonio.

Segue la costa in direzione sud fino ad incrociare, poco prima della stazione di Ferruzzano, il punto sul confine comunale di Bianco da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco”, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Greco di Bianco”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:

10,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, il relazione al contenuto zuccherino,

una riduzione di peso delle uve fino al 35%.

Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura.

La resa massima dell’uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 45%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve di cui all’art 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve di cui all’art 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:13,00% vol.; 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino a DOC “Greco di Bianco” non può essere immesso al consumo prima del:

1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a DOC “Greco di Bianco”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati;

profumo: alcolico, etereo, caratteristico:

sapore: amabile o dolce, morbido, caldo, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 30,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla DOC “Greco di Bianco” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociale  e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve di cui all’art 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC “Greco di Bianco” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Bianco e in parte nel comune di Casignana tutti nella provincia di Reggio Calabria.

E' il primo vino ad essere stato riconosciuto come D.O.C. nella provincia di Reggio Calabria con D.P.R. del 18/06/80.

Il Greco di Bianco è prodotto con una varietà di uva coltivata sulle scenografiche coste ioniche della Calabria sin dai tempi della Magna Grecia, quando veniva chiamata "aminea", ovvero "non rossa".

L’area si snoda lungo la fascia del basso litorale ionico per circa 14 km , spingendosi all’interno fino a raggiungere la quota massima di 210 metri s.l.m., in località serro di Serrapata nel Comune di Bianco.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico.

Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille “varicolori”.

La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono.

Sui rilievi collinari che rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili.

Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla.

Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio.

Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La leggenda fa risalire questo vino al VII° sec. a.C., quando un colono greco portò i primi tralci della vite sbarcando nell’odierno Capo Bruzzano, nel territorio comunale di Bianco.

Furono proprio i Greci, fin dall'VIII secolo a.C., a individuare sui litorali dell’Enotria, che significa terra del vino, le zone vocate alla vite e a dare impulso, con i loro vitigni e con le loro pratiche enoiche, a una ottima produzione.

Il Greco di Bianco, evidenzia in positivo il territorio che lo ha valorizzato.

Lo troviamo sulla costa ionica calabrese nei pressi di Bianco vicino alla storica Gerace. Si può definire un vitigno marinaro essendo presente in altre zone del bacino del mediterraneo occidentale.

Il Greco di Bianco può essere prodotto solamente nel Comune di Bianco e in parte del comune di Casignana. Predilige i climi più ventosi ed assolati.

E' un vino bianco "passito" ricavato da uve che, prima di essere spremute, vengono appassite al sole su graticci di canne o in essiccatoi ad aria forzata, e subiscono una riduzione di peso che può raggiungere, a seconda del contenuto in zuccheri, il 35%.

Le uve aromatiche si prestano ad essere prodotte ed appassite direttamente sulla pianta (previo schiacciamento o torsione del rachide ad opera dell’uomo) o direttamente al sole su graticci, oppure in locali condizionati. Al termine dell'operazione di appassimento le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura.

Ha colore giallo ambrato, profumo di zagara, sapore dolce, morbido pieno ed armonico, di stoffa elegante e sostenuta.

base ampelografica dei vigneti:

il vitigno idoneo prevalentemente utilizzato per la produzione del vino in questione è il Greco bianco, tradizionalmente coltivato nell’area di produzione.

le forme di allevamento,

i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini  

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini passiti, con l’essiccazione delle uve al sole o in appositi essiccatoi.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC “Greco di Bianco” è riferita esclusivamente alla tipologia passito, che dal punto di vista analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Questi vini, grazie anche all’intervento umano, non mancano certo di personalità anzi, sono un po’ troppo ricchi di carattere e necessitano di palati esperti che sappiamo domarne l’esuberanza.

Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare la produzione. Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando per pratiche di essiccazione dell’uva e di vinificazione.

Questa valutazione rende la viticoltura, un cardine dell'economia territoriale, un suo punto d'orientamento macroeconomico, sia per la qualità e la caratura del simbolo agroalimentare che porta, sia per il ruolo d'intercapedine con l'ambiente rurale.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VIGNETI MELISSA

VIGNETI MELISSA

 

MELISSA

D.O.C.

D.P.R. 31 maggio1979

 (fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione          

 

La denominazione di origine controllata “Melissa” è riservata ai vini:

 

Melissa bianco

Melissa rosso

 

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “Melissa” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

 

Melissa bianco:

Greco bianco dall’80 al 95%

Trebbiano toscano, Malvasia bianca, da soli o congiuntamente dal 5 al 20%

           

Melissa rosso:

Gaglioppo dal 75 al 95%

Greco nero, Greco bianco, trebbiano toscano e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente dal 5 al 25%.

 

Articolo 3

Base ampelografica

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Melissa” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di:

Melissa, Belvedere Spinello, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Umbriatico;                   

e parte del territorio dei comuni di:

Casabona, Castel Silano, Crotone, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale        , San Mauro Marchesato, Santa Severina, Strongoli;

tutti in provincia di Crotone.

           

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine comunale di Melissa sulla costa ionica in località Valle di Casa, il limite segue tale confine in direzione ovest fino ad incrociare sul torrente Lipoda, quello del comune di Cirò e lungo questi prosegue verso nord – ovest sino ad incontrare il confine provinciale Monte Lolo.

Da monte Lolo, segue il confine di provincia verso ovest e poi in direzione sud – ovest sino a quota 391, ad ovest della località Rafano e da qui segue il confine comunale di Umbriatico sino in prossimità della strada Verzino – Pallagorio alla quale si congiunge seguendo il sentiero verso ovest in prossimità del km 22,700 (quota 565).

Lungo tale strada, in direzione sud – est, costeggia la Serra Palombara sino a raggiungere in prossimità di Palagorio la quota 578 (km 17,800).

Da qui prosegue verso ovest lungo il sentiero che passando per la quota 567 prosegue verso quota 425 e poco prima di raggiungerla prende il sentiero verso sud e superate le quote 510 e 506 va ad incrociare, in località Bosicella, la strada Pallagorio – Zinga.

Ridiscende lungo questa verso sud fino in prossimità del km. 8,000 da dove prosegue per il sentiero che, attraverso la località Lupinaia e superata la quota 170 raggiunge il confine di Casabona di poco a nord della quota 152.

Prosegue quindi lungo il confine di Casabona verso sud fino in prossimità di Timpa di Cassiano dove incrocia quello di Belvedere Spinello che segue in direzione sud – ovest sino all’incrocio di questi con il Torrente Lepre, discende questi verso sud sino in prossimità della confluenza con il Fiume Neto dove incrocia il confine di Santa Severina che segue verso ovest sino al Ponte di Neto.

Dal Ponte di Neto segue, in direzione sud, la strada statale Silana – Crotonese fino al km. 143,500 circa (quota 146) e quindi verso sud segue per il sentiero che passa per le quote 152, 168, 184, 220 costeggiando ad ovest le località Limata, Bosco del Tornese e Castelluccio sino ad incontrare il confine di Santa Severina discendendolo poi verso sud fino sino ad incrociare la strada statale della Piccola Sila al km 151,000.

Segue tale strada in direzione est e poi sud fino al km 158,700 circa (quota 192) e da qui seguendo il sentiero ad ovest incrocia il confine comunale di san Mauro Marchesato seguendolo prima verso ovest e poi sud – est sino ad incontrare il sentiero che passa tra le località San Nicola e Piano del Re, segue tale sentiero verso sud – est, passando per le quote 256 e 235, fino a raggiungere la strada statale della Piccola Sila in prossimità del km 165,100, prosegue per tale strada in direzione est fino al km 160,500 circa (Madonna del Soccorso) e da qui in direzione sud – est percorre il sentiero che attraversa la località Giordano fino alla quota 118, poco prima di Burronedi Groppaia.

Da quota 118 prosegue lungo il sentiero verso est fino a quota 123 e quindi risale verso nord lungo quello che passa per le quote 163 e 283 fino ad incrociare la strada statale Crotonese al km 162,200 circa, segue questa verso ovest sino al  km. 163,000 circa da dove seguendo il sentiero verso sud – est e superata la quota 155 di circa 100 metri, piega verso nord – est fino alla quota 185 e poi verso nord costeggiando ad est il burrone di Don Ciccio, attraversa il confine di Scandale in prossimità del Casino della Valle ed incrocia la strada statale Silvana – Crotonese al km 165,000.

Lungo tale strada procede verso est sino a raggiungere la strada statale Jonica n. 106 che segue verso nord dal km. 250,000 al km. 257,100.

Dal km. 257,100 prosegue verso ovest per la strada statale Silana – Crotonese n. 107 sino ad incrociare, superato il km. 268,000 il confine comunale di Rocca di Neto; prosegue lungo questi verso ovest sino alla quota 48, a nord di Timpone Rocella, da dove segue verso sud il sentiero per Cantorato e da tale località, in direzione nord – ovest, la strada per Noce Soprano e San Francesca attraverso le quote 83 e 128 per poi piegare verso sud attraverso le quote 55 e 150 sino ad incontrare la strada statale n. 107 al km. 149,500 circa.

Segue questa strada in direzione nord – ovest e nord fino al km. 145,300 circa, da dove lungo un sentiero, in direzione nord, raggiunge la diramazione della strada statale n. 107 (quota 190), e lungo questa prosegue verso est sino a superare di circa 200 metri il Casino di Piscicoltura, da qui segue, in direzione est e nord – est, la strada che attraversa le località Serrata Gabelluccia e Dattilo incrociando a la Pizzuta quella per Fasana, prosegue lungo questa, in direzione est, fino ad incrociare la strada ferrata nelle vicinanze di Fasana.

Segue quindi la linea ferroviaria verso nord fino alla quota 12, poco prima della stazione di Strongoli, dove incrocia un corso d’acqua e lungo questi verso est raggiunge la costa, risale quindi lungo questa verso nord sino al punto di partenza della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a DOC “Melissa” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963 i vigneti male esposti ed umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura ed è vietata l’irrigazione.

La resa massima dell’uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Melissa”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:

 

Melissa bianco: 12,00 t/ha;

Melissa rosso: 11,00 t/ha.

 

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione nonché di conservazione e di invecchiamento dei vini a DOC “Melissa”, possono essere effettuate oltre che all’interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3, comprendendo tutto il territorio dei comuni anche se solo in parte compresi, e nei comuni limitrofi di

Cirò, Cirò Marina, Crucoli;

tutti in provincia di Crotone. 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Melissa bianco: 11,00% vol.;

Melissa rosso: 12,00% vol.

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6       

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Melissa”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Melissa bianco:

colore: giallo paglierino più o meno tenue;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore:            secco, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

 

Melissa rosso:

colore: dal rosato carico al rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore:            asciutto, di corpo, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Il vino a DOC “Melissa rosso” ottenuto da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,50% vol.

qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:

due anni

a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve

può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva “superiore”

 

Il vino a DOC “Melissa rosso superiore”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;

profumo: etereo, intenso, persistente;

sapore:            asciutto, vellutato, alcolico, robusto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

 

Articolo 8

Etichettatura e presentazione

 

Alla DOC “Melissa” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarr in inganno l’acquirente.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Melissa, Belvedere Spinello, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Umbriatico e parte del territorio dei comuni di: Casabona, Castel Silano, Crotone, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Strongoli tutti in provincia di Crotone.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico.

Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici. Nei pressi dei piccoli centri abitati il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille “varicolori”.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunnoinverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio.

Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica.

La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che

rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche.

Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla.

Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Narra una leggenda che Melisso o Melisséo, principe cretese al seguito di Minosse in Sicilia, dopo la morte del suo re, riprende il mare e, sbattuto dai flutti lungo la costa calabro-ionica approda in quella contrada, che dalla colonia da lui fondata viene appunto chiamata Melissa.

Qui i suoi sudditi, dediti all' agricoltura e già molto esperti nell' arte di coltivare la vite, trasformano la campagna che è fertilissima, in lussureggianti vigneti da cui ottengono un vino molto prelibato per bontà e raffinatezza, di gusto. In età romana Melissa ritorna agli onori della cronaca ad opera di Ovidio che la ricorda nelle "Metamorfosi" come luogo ameno, ricco di vigne, non lontano da Crotone.

Leggenda e storia dunque che ci lasciano dedurre che fin da epoche assai remote, Melissa avesse una lunga tradizione a cui sono rimasti fedeli sia i contadini sia i melissesi produttori di vino.

Il vino Melissa consegue sempre più lusinghieri apprezzamenti tanto che, anche in prospettiva di possibili risultati economici consistenti, spingono il sig. Mario Bruni, dotato di intraprendenza e spirito di iniziativa, a tentare un giudizio sul "Melissa".

E così che nel 1934 per la prima volta una bottiglia di vino recante l' etichetta "Melissa" viene presentato alla terza mostra nazionale dell'agricoltura di Firenze dove consegue il primo diploma ufficiale di qualificazione con medaglia d'

oro.

Comincia così l' ascesa del tipico prodotto agricolo melissese che sarà ben presto sul mercato con le denominazioni di vino DOC.

Questa larga produzione di vino a denominazione di origine controllata ha permesso all' amministrazione comunale del nostro paese di entrare, già da alcuni anni, nell' associazione delle "Città del vino", che ha sede a Siena, presso l' enoteca nazionale.

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione, con particolare attenzione al Gaglioppo.

le forme di allevamento,

i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso di vini tranquilli adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia superiore.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “Melissa” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Al sapore tutti i vini presentano un’acidità moderata, tipica degli ambienti meridionali, una leggera astringenza dovuta ai tannini, una buona struttura (a volte tendente al debole nella tipologia di base), che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei versanti concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso.

Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche Melissa.

Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare la produzione notevoli.

Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e moderno.

Questa valutazione rende la viticoltura cirotana, un cardine dell'economia territoriale, un suo punto d'orientamento macroeconomico, sia per la qualità e la caratura del simbolo agroalimentare che porta, sia per il ruolo d'intercapedine con l'ambiente rurale.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24 – 00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, letterac).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

 

VIGNETI ISOLA CAPO RIZZUTO

VIGNETI ISOLA CAPO RIZZUTO

S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO

D.O.C.

D.P.R. 10 Gennaio 1979

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata “S. Anna di Isola capo Rizzuto”è riservata ai vini:

 

S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosso

S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosato

 

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosso e rosato” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo dal 40 al 60%

Nocera, Nerello Mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente dal 40 al 60%,

con una presenza massima di vitigni di uve a bacca bianca non superiore al 35% del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo del comune di :

Isola Capo Rizzuto,

e parte del territorio dei comuni di:

Crotone, Cutro,

tutti in provincia di Crotone.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo a nord del cimitero di Crotone sulla costa, il limite segue una retta in direzione nord – est e attraversata la quota 26 raggiunge, ad ovest di Monte Viscovatello, la strada per Casa Chiusa Piccola e lungo questa, verso nord, raggiunge tale località a quota 13 sulla strada per Crotone.

Da quota 13 segue, in direzione nord – ovest, una retta fino ad incrociare la strada statale n. 106 in prossimità del km. 246,100 all’incrocio di tale strada con la linea ferroviaria, segue quest’ultima verso nord fino all’altezza del Casino Vela (quota 18) da dove prosegue lungo una retta, in direzione nord – ovest, sino ad incrociare la strada statale n. 107 alla quota 14 in prossimità del km. 180,300, lungo la quale prosegue verso ovest sino nelle adiacenze del km. 178,500 raggiungendo il punto di incrocio con la strada per Casa Domenica, la percorre in direzione ovest sino ad incrociare il confine comunale tra Crotone e Scandale, segue questi verso sud – ovest fino a quota 35 in località Mezzaricotta.

E a quota 35 prosegue verso sud per il sentiero che passa per le quote 41 e 38 e costeggia la Casa Giancavallera, fino a raggiungere la quota 42 sulla linea ferrata della Calabro – Lucana.

Da quota 42 segue il sentiero che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Papanice, dopo aver attraversato la località Scarano.

Da Papanice segue la provinciale verso sud – ovest sino a raggiungere il confine di Curto che segue verso sud fino a quota 178 in località Scirocchello, da dove in linea retta, verso sud, raggiunge la ferrovia Crotone – Reggio Calabria alla quota 63 in località Manca della Chiesa, quindi lungo la linea ferroviaria, in direzione ovest, raggiunge l’imbocco della galleria di Curto, da dove segue la strada che in direzione sud passa per le quote 129 e 206, supera Casa Rocca, attraversa la strada statale Jonica n. 106, raggiunge la provinciale Cutro – Camplongo, lungo questa, verso sud, raggiunge il km . 7,000 da dove prosegue in direzione sud – ovest per il crinale che si affaccia sulla Serra del Monte, passando per le quote 202, 193 e 188 fino a congiungersi con la provinciale Cutro – Campolongo in prossimità di quota 185.

Segue tale strada verso sud fino all’altezza di quota 167, località Ceneracchio.

Da qui segue una retta verso ovest, che attraversata la quota 167, raggiunge il sentiero che costeggia a nord – ovest Manche della Pietra, lo percorre in direzione ovest sino ad incrociare il corso d’acqua, superato di circa 350 metri il confine di Crotone, risale verso nord il corso d’acqua in località Porcheria fino a raggiungere, di poco superata la quota 36, la strada per Vota Bizzarra che segue verso nord, raggiungendo quota 41, in quest’ultima località.

Prosegue quindi verso sud – ovest lungo il corso d’acqua che costeggia il burrone Cavaliere sino a raggiungere la ferrovia, che segue verso sud e superata la stazione San Leonardo di Cutro, incrocia a quota 121 il corso d’acqua che attraversa Valle del Dragone e lungo tale torrente raggiunge la costa.

Segue quindi la costa verso est e poi verso nord sino ad incontrare, in prossimità di Crotone, il punto di inizio della delimitazione,

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963 i vigneti male esposti ed umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura nonché l’irrigazione di soccorso.

La resa massima dell’uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:

12,00 tonnellate/ettaro

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in vigneti a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere effettuate nell’intero territorio dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione delle uve di cui all’art 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

11,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

 

S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosato:

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto secco netto minimo:18,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e confezionamento

 

Alla DOC “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dall’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione fa capo a S. Anna, frazione del comune di Isola di capo Rizzuto e interessa, in parte Crotone e Cutro.

La zona di produzione è quasi tutta pianeggiante, viene coltivato in terreni con esposizione ad est o sud- est. La zona, in prossimità del mare è particolarmente vocata alla coltivazione della vite. Nelle scelte delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione e ventilazione.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille “varicolori”.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunnoinverno,

raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio.

Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica.

La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che

rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche.

Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili.

Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla. Si tratta

di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Quello che prende nome da Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto è da sempre celebrato come un vino di altissima qualità. Quando l’imperatore Federico Barbarossa sbarcò a Sant’Anna con le sue truppe, vi trovò tali possibilità di vettovagliamento, ma soprattutto un vino così buono che decise di fare sosta nella contrada per ben sei mesi. Ma già molti secoli prima che nascesse il Sacro Romano Impero, Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto era stato il più importante centro della Magna Grecia per la produzione di frutta, e di uva in particolare. Il vino che si otteneva da tale uva serviva

all’approvvigionamento di Crotone, ma soprattutto all’esportazione, che allora si spingeva fino a Creta e all’Egitto.

La produzione di questo vino ebbe ulteriore impulso quando, agli albori del Cristianesimo, i Benedettini, impegnati nella divulgazione della parola di Cristo, iniziarono a costruire in quest’area monasteri, attorno ai quali proliferava la coltura della vite.

Dalle citazioni precedenti, si evince che l’uomo nel corso degli anni, tramandato gli antichi metodi di coltivazione

della vite in questi importanti luoghi.

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

le forme di allevamento,

i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “Sant’Anna” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici del vitigno.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare la produzione notevoli. Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando per le cantine. Metodi che negli ultimi anni hanno subito un processo innovativo di miglioramento.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.