Piemonte › COLLINE NOVARESI-OSSOLANE

GHEMME D.O.C.G.

BOCA D.O.C.

COLLINE NOVARESI D.O.C.

FARA D.O.C.

SIZZANO D.O.C.

VALLI OSSOLANE D.O.C.

VIGNETI GHEMME

VIGNETI GHEMME

GHEMME

D.O.C.G.

Decreto 04 giugno 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

              

la denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” è riservata ai vini rossi che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

Ghemme

Ghemme riserva

 

Articolo 2

Base ampelografica       

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme”deve essere ottenuto, da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione:

Nebbiolo (Spanna) minimo 85%

é consentito l’utilizzo dei vitigni: 

 Vespolina ed Uva Rara  (Bonarda novarese) da soli o congiuntamente per un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

              

La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo dei comuni di:

Ghemme, Romagnano Sesia

limitatamente ai terreni circoscritti da:

strada statale n. 299 della Valsesia, dal confine comunale di Ghemme in direzione di Sizzano, fino a raggiungere, a nord – ovest, la strada statale n. 142; a nord la strada statle n. 142, a nord – est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia Santhià – Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Sizzano; il confine comunale di Sizzano fino alla statale n. 299 di Alagna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

              

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni argillosi, limosi, sabbiosi, ciottolosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura collinare, sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;

altitudine non inferiore a 220 metri s.l.m. e non superiore a 400 metri s.l.m.;

esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve e con l’esclusione del versante nord;

le densità d’impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000;

I vecchi vigneti già iscritti all’Albo non potranno comunque produrre mediamente più di 3,000 kg di uva per ceppo;

Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non modificare le peculiarità organolettiche dell’uva, del mosto e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG “Ghemme” non devono superare:

Ghemme: 8,00 tonnellate/ettaro;

Ghemme riserva: 8,00 tonnellate/ettaro

La resa massima per la produzione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di

7,20 tonnellate/ettaro

La DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 5 anni.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

I titoli alcolometrici volumici naturali minimi per la DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” sono i seguenti:

Ghemme: 11,50% vol.

Ghemme riserva: 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

              

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento in botti di legno, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all’interno dei territori di:

comunali di:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d’Agogna, Veruno e Agrate Conturbia;

in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia,;

in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese;

in provincia di Biella.

La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al:

Ghemme: 70% (56,00 hl/ha),

Ghemme riserva: 70% (56,00 hl/ha).

L’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alla resa uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.            

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse, soltanto le pratiche locali, leali e costanti e tutte le altre consentite dalla vigente normativa.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Ghemme:

34 mesi di cui almeno 18 in botti di legno;

Ghemme riserva:

46 mesi di cui almeno 24 in botti di legno;

il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell’anno della vendemmia

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.

I vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata di  sei mesi.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Ghemme: 1° Settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia;

Ghemme riserva: 1° Settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia.

E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino più giovane a quello più vecchio o viceversa.

Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.

Per i vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC “Colline Novaresi” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna)”.

I vini destinati a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva”, possono essere classificati durante il periodo di maturazione obbligatoria con la DOC “Colline Novaresi” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna)”, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

              

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Ghemme:

Ghemme con menzione “vigna”:

colore: rosso rubino anche con riflessi granata;

profumo: caratteristico, fine, gradevole ed etereo,

sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore  minimo: 23,0 g/l;

 

Ghemme riserva:

Ghemme riserva con menzione vigna:

colore: rosso rubino anche con riflessi granata;

profumo: caratteristico, fine, gradevole ed etereo,

sapore: asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore  minimo: 24,0 g/l;

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche Agricolture, Alimentari e Forestali con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.  

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da “riserva”, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione del vino a DOCG “Ghemme” la menzione “riserva” deve figurare in etichetta sotto la DOCG.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione i vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.

La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5,000 litri, con l’esclusione dei contenitori da 2,000 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

La collocazione geografica di Ghemme è nell’Alto Piemonte, ai confini con la Valsesia, nelle vicinanze del Monte Rosa  con il Monte Fenera a nord ed i laghi Maggiore ed Orta a Nord Ovest.

In epoca glaciale i ghiacciai del Monte Rosa si propagavano fino alla pianura, dove oggi si trovano estesi terreni irrigui coltivati a riso e a cereali.

La popolazione è stata da sempre dedita all’agricoltura, con particolare riguardo al settore vitivinicolo.

A partire dal secolo scorso numerose aziende di proprietà di famiglie locali hanno incrementato la diffusione del Ghemme .

Dagli anni ’70 ha ripreso pieno vigore il settore vitivinicolo , con esperienze pluriennali di lotta guidata ed integrata.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il ritiro dei ghiacciai ha creato una serie di morene costituenti un raccordo naturale tra la montagna e la pianura.

Le colline che si sviluppano da nord a sud , hanno terreni con rocce e detriti di diversa natura e composizione , con uno stato superficiale di argille, caolini e tufi.

Più compatti e profondi sull’Altopiano più sciolti e ciottolosi lungo il versante occidentale .

Sono terreni ricchi di sali minerali disciolti, che assorbiti dalle terminazioni radicali della vite aggiungono sapidità all’uva.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Sul territorio c'è un'esperienza acquisita e tramandata da millenni di coltivazione vitivinicola, che è stata per l’economia agricola della zona una vera fortuna ed il vino di Ghemme era già famoso ai tempi di Plinio il Vecchio.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Novara

Via degli Avogadro, 4

28100 - Novara

La Camera di Commercio di Novara è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI BOCA

VIGNETI BOCA

BOCA

D.O.C.

Decreto 04 giugno 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

Art 1

Denominazione

              

La denominazione di origine controllata “Boca” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Boca

Roca riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

              

I vini a DOC “Boca e Boca riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:         

Nebbiolo (localmente detto Spanna) dal 70 al 90%

Vespolina, Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 10 al 30%.

 

Articolo  3

Zona di produzione

              

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di:

Boca

ed in parte il territorio comunale di:

Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia, Grignasco

Per questi ultimi con esclusione del territorio a sud della strada provinciale Borgomanero – Prato Sesia e ad ovest della strada provinciale Valsesia.

Tutti in provincia di Novara.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

           

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Boca” debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni argillosi, rocciosi, limosi, sabbiosi, ciottolosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura collinare, sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;

altitudine non inferiore a 300 metri s.l.m. e non superiore a 500 metri s.l.m.;

esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve e con l’esclusione del versante nord;

le densità d’impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000;

Le forme di allevamento, i  sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non modificare le peculiarità organolettiche dell’uva, del mosto e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Boca” in vigneti in coltura specializzata,  non deve essere superiore a:

 

Boca: 8,00 tonnellate/ettaro

Boca riserva: 8,00 tonnellate/ettaro

 

La resa massima per la produzione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di

7,20 tonnellate/ettaro

La DOC “Boca e Boca riserva” possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

I titoli alcolometrici volumici naturali minimi per la DOC “Boca e Boca riserva” sono i seguenti:

 

Boca: 11,50% vol.

Boca riserva: 12,00% vol.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Boca: 12,00% vol.

Boca riserva: 12,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

              

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia per i vini DOC “Boca e Boca riserva”, devono essere effettuate all’interno dei territori di:

comunali di:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna,  Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d’Agogna, Veruno e Agrate Conturbia;

in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia,;

in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese;

in provincia di Biella.

La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al:

Boca: 70% (56,00 hl/ha),

Boca  riserva: 70% (56,00 hl/ha).

L’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alla resa uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.            

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Boca:

34 mesi di cui almeno 18 in botti di legno;

Boca riserva:

46 mesi di cui almeno 24 in botti di legno;

il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell’anno della vendemmia

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Boca:

1° Settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia;

Boca riserva:

1° Settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

              

I vini a DOC “Boca”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Boca:

Boca con menzione “vigna”:

colore: rosso rubino brillante con leggere sfumature granata;

profumo: caratteristico, fine, etereo, gradevole di viola mammola;

sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico, con retrogusto di melograno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.

 

Boca riserva:

Boca riserva con menzione vigna:

colore: rosso rubino brillante con leggere sfumature granata;

profumo: caratteristico, fine, etereo, gradevole di viola mammola;

sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico, con retrogusto di melograno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

con menzione “vigna”: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

              

Alla DOC “Boca” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva” è consentito l’uso di

Indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Boca e Boca riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

                

Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione i vini a DOC “Boca e Boca  riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.

La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5,000 litri, con l’esclusione dei contenitori da 2,000 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Boca, piccolo paese della provincia di Novara, a m. 389 d’altitudine, a cui fanno da sfondo le colline, coltivate a vigneti , dietro le quali si intravedono le cime delle Alpi.

Il “Boca” deve le sue peculiarità al terreno morenico che origina dal monte Rosa ,composto da argilla, sabbia, ciottoli di granito, porfido e sfaldature di rocce dolomitiche del Fenera che assumono una consistenza diversa secondo il sito.

E’ una sovrapposizione di suoli alluvionali originaria del mare che ricopriva , pre-glaciazione, queste terre.

I sistemi adottati nella coltura della vite mutarono gradualmente , perfezionando nei secoli la coltivazione e la qualità dei vitigni. L’esperienza maturata negli anni ha affinato la tecnica di coltivazione ,ottimizzando le rese produttive dei vitigni della zona della doc , ottenendo buoni tenori zuccherini , grandi profumi ed ottime evoluzioni nel tempo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La conformazione dei terreni, ha costretto, fin dai primi impianti all’uso di gradoni orizzontali, paralleli alle curve di livello, e di muri a secco.

Nonostante le correnti da nord provenienti dal monte Rosa producano potenti escursioni giorno-notte, il riparo naturale del monte Fenera produce inverni miti, primavere temperate, estati e autunni caldi e soleggiati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L' area viticola di Boca , è nella parte nord est del Piemonte .

La vite, è per gli agricoltori di zona coltura antichissima e,risale a prima della colonizzazione romana.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio di Novara Via degli Avogadro, 4

28100 Novara

La Camera di Commercio di Novara è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI ROMAGNANO SESIA

VIGNETI ROMAGNANO SESIA

COLLINE NOVARESI

D.O.C.

Decreto 4 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per  le  seguenti tipologie:

 

«Colline Novaresi» rosso;

«Colline Novaresi» rosato;

«Colline Novaresi» novello;

«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna);

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese);

«Colline Novaresi» Barbera;

«Colline Novaresi» Vespolina;

«Colline Novaresi» Croatina;

«Colline Novaresi» bianco.

 

Articolo 2.

Base ampelografica

 

1.I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Colline Novaresi» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

«Colline Novaresi» rosso, rosato e novello: 

Nebbiolo  (Spanna) minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini  fino  a un massimo del 50%, altri  vitigni  a  bacca  rossa,  non  aromatici, idonei  alla  coltivazione  nella  Regione  Piemonte,  iscritti   nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino  approvato, con decreto ministeriale 7 maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del  14  ottobre  2004,  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  22  aprile  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011;

 

«Colline Novaresi» Vespolina: 

Vespolina  minimo  85%; 

possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri  vitigni  non  aromatici idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Piemonte   come   sopra identificati;

 

«Colline Novaresi»  Nebbiolo  (Spanna): 

Nebbiolo  minimo  85%;

possono concorrere, fino a un massimo  del  15%,  altri  vitigni  non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come  sopra identificati;

 

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese):

Uva rara minimo 85%;

possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come  sopra identificati;

 

«Colline  Novaresi»  Croatina: 

Croatina  minimo  85%; 

possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri  vitigni  non  aromatici idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Piemonte   come   sopra identificati;

     

«Colline  Novaresi»  Barbera: 

Barbera  minimo   85%;  

possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri  vitigni  non  aromatici idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Piemonte   come   sopra identificati;

 

«Colline Novaresi» bianco:

100% Erbaluce.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve.

 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Colline Novaresi»  devono  essere  prodotte  nei seguenti  comuni: 

Barengo,  Boca,  Bogogno,   Borgomanero,   Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio,  Cressa,  Cureggio,  Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme,  Grignasco,  Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato  Sesia,  Romagnano  Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, 

tutti  in provincia di Novara.

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientati e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Colline Novaresi» devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e comunque  atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  le  specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, limosi, sabbiosi  e  loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di  fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e  non  superiore  a metri 550 s.l.m.;

esposizione: adatta ad  assicurare  un'idonea  maturazione  delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto  di nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un numero di ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto  d'impianto,  non inferiore a 2.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura; devono essere  quelli generalmente  usati   e   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  1  ed  i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente le seguenti:

 

“Colline Novaresi” bianco: 9,50 t/ha, 10,50% vol.;

“Colline Novaresi” rosato: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Colline Novaresi” rosso: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Colline Novaresi” novello: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna): 9,50 t/ha, 10,50% vol.;

“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda Novarese): 9,50 t/ha, 10,50% vol.;

“Colline Novaresi” Barbera: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Colline Novaresi” Vespolina: 9,50 t/ha, 10,50% vol.;

“Colline Novaresi” Croatina: 10,00 t/ha, 10,50% vol.   

 

4. La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Barbera e Croatina, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo

deve essere di  9,00 t/ha.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini  a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie  Nebbiolo o Spanna,  Uva  rara  o  Bonarda  novarese,  Vespolina  con  menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo

deve essere di 8,50 t/ha.

Le uve destinate alla  produzione  del  vini  «Colline  Novaresi» nelle tipologie  Nebbiolo  (Spanna),  Uva  rara  (Bonarda  novarese), Barbera,  Vespolina,   Croatina   che   intendano   fregiarsi   della specificazione  aggiuntiva  «vigna»  debbono  presentare 

un   titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale  di  11,50%  vol. 

e  devono provenire da vigneti che abbiano un'età  di  impianto  di  almeno  3 anni.

La produzione di uva per ettaro ammessa è pari:  

 

al terzo anno di impianto:

“Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna): 5,10 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda Novarese: 5,10 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Barbera: 5,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Vespolina: 5,10 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Croatina: 5,40 t/ha, 11,50% vol.

 

 al quarto anno di impianto:

 “Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna): 6,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda Novarese: 6,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Barbera: 6,30 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Vespolina: 6,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Croatina: 6,30 t/ha, 11,50% vol.

 

al quinto anno di impianto:

“Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna): 7,70 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda Novarese: 7,70 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Barbera: 8,10 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Vespolina: 7,70 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Novaresi” Croatina: 8,10 t/ha, 11,50% vol.

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Colline Novaresi» devono essere riportati nei limiti  di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti medesimi, fermi restando i limiti: resa uva/vino per  i  quantitativi di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che  lo  renda  necessario,  la Regione Piemonte fissa una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo,  la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può  fissare  i limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un migliore equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui  al  comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e  di  imbottigliamento  devono essere effettuate nell'ambito dei seguenti comuni:

Barengo,  Boca,  Bogogno,  Borgomanero,  Briona,   Cavaglietto, Cavaglio  d'Agogna,  Cavallirio.  Cressa,  Cureggio,  Fara  Novarese, Fontaneto d'Agogna,  Gattico,  Ghemme,  Grignasco,  Maggiora,  Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia,  Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia;

tutti  in  provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia

tutti in provincia di Vercelli;

Lessona,  Masserano,  Brusnengo,  Curino,  Villa   del   Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto  Castello, Valdengo e Vigliano Biellese

tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

 

“Colline Novaresi” bianco: 70%, 66,50hl/ha;

“Colline Novaresi” rosato: 70%, 70,00 hl/ha;

“Colline Novaresi” rosso: 70%, 70,00 hl/ha;

“Colline Novaresi” novello: 70%, 70,00 hl/ha;

“Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna): 70%, 66,50 hl/ha;

“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda Novarese): 70%, 66,50 hl/ha;

“Colline Novaresi” Barbera: 70%, 70,00 hl/ha;

“Colline Novaresi” Vespolina: 70%, 66,50 hl/ha;

“Colline Novaresi” Croatina: 70%, 70,00 hl/ha.   

   

Per l'impiego della menzione «vigna»,  fermo  restando  la  resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese  uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 4.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto  alla  denominazione  di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere, seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i  metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4.  E'  consentita  la  scelta  vendemmiale  dalle  denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione  di origine controllata «Colline Novaresi» a condizione che  abbiano  con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

E'  consentita  la  scelta  vendemmiale  dalla  denominazione  di origine controllata «Colline Novaresi» alla denominazione di  origine controllata «Piemonte» per le tipologie  rosso,  rosato  e  bianco  a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità  di  resa,  di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

5. Possono essere classificati con la  denominazione  di  origine controllata «Colline Novaresi» i vini interamente compresi nelle zone di produzione di cui all'art. 3 e che corrispondano  alle  condizioni ed  ai  requisiti  previsti   dal   presente   disciplinare,   previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

I vini a denominazione di origine controllata «Colline  Novaresi» possono essere altresì  riclassificati  verso  la  denominazione  di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco purché corrispondano alle condizioni ed ai  requisiti  previsti  dal relativo disciplinare.

6. La possibilità di destinare  alla  rivendicazione  della  DOC “Colline Novaresi” gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto  previsto  dalla  normativa vigente, è  subordinata  a  specifica  autorizzazione  regionale  su richiesta  del  relativo   Consorzio   di   tutela   e   sentite   le organizzazioni di categoria.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Colline Novaresi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle seguenti caratteristiche:

 

«Colline Novaresi» rosso:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: intenso;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colline Novaresi» novello:

colore: da rosato a rosso più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: armonico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

     

«Colline Novaresi» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: intenso;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

     

«Colline Novaresi» rosato novello:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: intenso;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

    

«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna):

colore: rosso più o meno intenso,talvolta rosato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11.00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna):

colore: rosso più o meno intenso,talvolta rosato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11.50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

     

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese):

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fresco;

sapore: armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo  11,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese) con menzione “vigna”:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fresco;

sapore: armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo  11,50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

     

     

«Colline Novaresi» Barbera:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11.00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colline Novaresi» Barbera con menzione “vigna”:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11.50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

     

«Colline Novaresi» Vespolina:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore; asciutto. armonico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

 

«Colline Novaresi» Vespolina con menzione “vigna”:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore; asciutto. armonico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11,50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.

     

«Colline Novaresi» Croatina:

colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: secco o amabile, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale  minino:  11,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Colline Novaresi» Croatina con menzione “vigna”::

colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: secco o amabile, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale  minino:  11,50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

     

     

«Colline Novaresi» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fragrante, delicato;

sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche  agricole,alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i  limiti  dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella etichettatura e presentazione dei vini  a  denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quello  previste  dal  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. Nella etichettatura e presentazione dei vini  a  denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»,  è   consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e  che  non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara   (Bonarda   novarese),   Barbera,   Vespolina,   Croatina,   la denominazione può essere accompagnata dalla menzione «vigna».

L'utilizzo della menzione «vigna» e' assoggettato  alle  seguenti condizioni:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta  nella  «Lista  positiva»  istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;

coloro che, nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  a denominazione di origine controllata  «Colline  Novaresi»,  intendono accompagnare la denominazione di  origine  con  la  menzione  «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle  uve  e  l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento  del  vino  siano stati svolti in recipienti separati

e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al  50%  del  carattere usato per la denominazione di origine.

4. In sede di designazione la  denominazione  «Colline  Novaresi» dovrà precedere,  in  etichetta,  l'indicazione  del  vitigno  o  la specificazione  novello,  bianco,  rosso  o  rosato;   inoltre   tali specificazioni  non  potranno  essere  riportate  in  etichetta   con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza  e  per  altezza,  a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colline Novaresi».

5. Per tutti  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Colline Novaresi»,  è  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Colline Novaresi», per la commercializzazione, devono essere confezionati  in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 6.000 cl, con l'esclusione  del contenitore da 200 cl.

2.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Colline Novaresi» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, per  la commercializzazione, devono essere  confezionati  in  contenitori  di vetro di forma e colore tradizionale, di capacità  non  inferiori  a 18,7 cl e non superiori a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da

200 cl.

3.  E'  vietato  il  confezionamento  e  la  presentazione  nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o  che  siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

È una vasta fascia di territorio, nel nord/est del Piemonte, che da ovest verso est , corre tra la sinistra orografica del Fiume Sesia ( che scende dal Monte Rosa ) e la destra del fiume Ticino ( che proviene dai monti del Gottardo ) .

I territori della doc Colline Novaresi vantano sicuramente una tradizione ed una fama consolidata nei secoli , la vite è presente nella zona territoriale della doc Colline Novaresi sin dall’età romana ed è descritta da Plinio il Vecchio con parole elogiative delle caratteristiche qualitative e della sua ampia diffusione.

La ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni determinano la differenza delle forme di allevamento che a loro volta contribuiscono a caratterizzare fortemente il paesaggio , dominato dalla vicinanza del Monte Rosa.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I suoli sono morenico alluvionali , più limoso-argillosi nella parte bassa delle colline ed appena più sciolti nella parte superiore La ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni determinano la differenza delle forme di allevamento che a loro volta contribuiscono a caratterizzare fortemente il paesaggio

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Molte le testimonianze, al riguardo , che documentano che la viticoltura in questo territorio ha tradizioni antichissime che hanno portato, nel corso dei diversi secoli, all’affermazione di vitigni caratteristici di queste località .

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio di Novara

Via degli Avogadro, 4 28100 Novara

La Camera di Commercio di Novara è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI FARA

VIGNETI FARA

 

FARA

D.O.C.

Decreto 4 giugno 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

( fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Fara"

"Fara" riserva.

 

Articolo 2

Bae ampelografica

 

1. I vini A doc "Fara" devono essere ottenuti, nell’ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella

proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%;

Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% al 50%.

possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di

Fara e Briona.

In provincia di Novara.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Fara" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che

seguono:

terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a 300 s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

“Fara”:  10,00 tonnellate/ettaro,  11,50% Vol.;

“Fara riserva”: 9,00 tonnellate/ettaro, 12,00% Vol.

 

I vini a DOC “Fara e Fara riserva” possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 5 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Fara e Fara riserva”, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

“Fara”:

quinto anno: 7,20 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;

sesto anno: 8,10 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;

settimo anno: 9,00 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;

“Fara riserva”:

quinto anno: 7,20 tonnellate/ettaro, 12,50% vol.;

sesto anno: 8,10 tonnellate/ettaro, 12,50% vol.;

settimo anno: 9,00 tonnellate/ettaro. 12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC "Fara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione

Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque

almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima

della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo,

per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio

di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente

disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini  a DOC "Fara"

devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa,

Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino,

Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno e Agrate

Conturbia ,

tutti in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia,

tutti in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,

Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese,

tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

"Fara":  70%  (70,00 hl/ha),

"Fara riserva” 70% (63,00 hl/ha).

 

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla

denominazione d’origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

"Fara":  22 mesi di cui almeno 12 in botti di legno;

“Fara riserva”: 34 mesi di cui almeno 20 in botti di legno;

il periodo di invecchiamento obbligatoria ha inizio dal 1° Novembre dell’anno della vendemmia.

 

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

"Fara":  1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia

"Fara riserva”:  1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini  a DOC "Fara e Fara riserva" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Fara”:

colore: rosso rubino;

profumo: profumo fine e piacevolmente gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 4.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Fara" con menzione "vigna":

- estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Fara riserva”:

“Fara riserva” con menzione “vigna”:

colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;

profumo: profumo caratteristico, fine, gradevole ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12.50 % Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a DOC "Fara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da "Riserva" , ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a DOC  "Fara", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini a DOC "Fara", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;

coloro i quali, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Fara" intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna", abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini  a DOC "Fara e Fara riserva” è obbligatoria l'indicazione dell'annata

di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a DOC "Fara e Fara riserva”, devono essere di forma tradizionale,

di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Risalendo lungo il Fiume Sesia , Fara è la prima delle denominazioni “comunali” del Novarese .

Due i comuni interessati : Briona e Fara Novarese. Il suo territorio si trova parte in altopiani morenici e parte su versanti collinari

Tra i prodotti del territorio , il primo posto spetta all'uva e la coltivazione della vite vanta più di un millennio di esperienza che con il passare degli anni si è affinata in base alle conformazioni territoriali e climatiche.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La viticoltura di Fara si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia , una lunga e regolare collina morenica che si sviluppa su un asse nord-sud : un altopiano prevalentemente argilloso diviso in due strisce collinari .

E’ una collina frutto dei lavori di terrazzamento fluvio-glaciali, che l’hanno arricchita di strati alluvionali eterogenei.

Terreni profondi nella parte superiore (quella in piano) , più ciottolosi e più sciolti lungo i versanti esposti a ovest.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Fin dai tempi più remoti a Fara si è coltivata la vite per fare il vino e lo scrittore Plinio il Vecchio già lo menziona nel I° secolo dopo Cristo, testimonianze derivano anche da antichi diari di viticultori.

A Fara Novarese è conservato un Sarcofago romano, attribuito al II° Secolo d.C.. , nel quale si legge molto chiaramente il testo dell’iscrizione nel cartiglio che ci dice che il proprietario negoziava in generi agricoli e in vino.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio di Novara

Via degli Avogadro, 4

28100 Novara.

La Camera di Commercio di Novara è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI SIZZANO

VIGNETI SIZZANO

 

SIZZANO

D.O.C.

Decreto 4 giugno 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata "Sizzano" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

 

"Sizzano"

“Sizzano riserva”.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a DOC "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell’ambito aziendale,

dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70 %;

Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30 al 50%.

possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di:

Sizzano

In provincia di Novara

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a 350 metri s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

“Sizzano”:  9,00 tonnellate/ettaro,  11,50%Vol.

“Sizzano riserva”: 8,10 tonnellate/ettaro, 12,00% Vol.

 

I vini a denominazione di origine controllata “Sizzano e Sizzano riserva” possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Sizzano e Sizzano riserva”, con menzione “vigna” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

 

“Sizzano”:

“Sizzano riserva”:

terzo anno:  4,90 tonnellate/ettaro, 12,00 %

quarto anno: 5,70 tonnellate/ettaro, 12,00 %

quinto anno:  6,50 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

sesto anno: 7,30 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

settimo anno: 8,10 tonnellate/ettaro, 12,00 %

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte su indicazione del Consorzio di Tutela fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini a DOC "Sizzano e Sizzano riserva” devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno ed Agrate Conturbia,

tutti in provincia di Novara.

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia ,

tutti in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Bielles,

tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

“Sizzano”: 70%,  (63,00 hl/ha),

“Sizzano riserva”:  70%, (56,70 hl/ha).

 

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla

denominazione d’origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

 

“Sizzano”: 22 mesi di cui almeno 16 in botti di legno,

“Sizzano riserva”: 34 mesi di cui almeno  24 in botti di legno,

il periodo di invecchiamento obbligatorio ha inizio con il 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve.

 

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato, in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

“Sizzano”: 1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia

“Sizzano”riserva”:  1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a DOC "Sizzano" ,anche con menzione “vigna” ,all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle

seguenti caratteristiche :

 

colore: rosso rubino con riflessi di granato;

profumo: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di violetta, fine e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

2. Il vino a DOC  “Sizzano riserva”, anche con menzione “vigna”, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino con riflessi di granato;

profumo: vinoso, caratteristico, con sentori di violetta, fine e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico, con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentarie forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine  “Sizzano e Sizzano riserva” è

vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a la denominazione di origine controllata "Sizzano e Sizzano riserva” , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Sizzano e Sizzano riserva” la denominazione di origine può essere

accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Sizzano e Sizzano riserva” , intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle

uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a DOC "Sizzano e Sizzano riserva”, è obbligatoria l'indicazione

dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Sizzano e Sizzano riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI e della dama da 500 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Sizzano, anticamente chiamato Sitianum o anche Siccianum sorge ai piedi di dodici colline degradanti verso il fiume Sesia; il borgo si trova lungo la strada che conduce in Valsesia, a 22 chilometri da Novara.

L'origine del nome non è del tutto sicura , si ipotizza una derivazione dal nome Sittius:

I sistemi adottati nella coltura della vite mutarono gradualmente , perfezionando nei secoli la coltivazione e la qualità dei vitigni.

L’esperienza maturata negli anni ha affinato la tecnica di coltivazione ,ottimizzando le rese produttive dei vitigni della zona della doc , ottenendo buoni tenori zuccherini , grandi profumi ed ottime evoluzioni nel tempo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La viticoltura di Sizzano si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia , una lunga collina morenica che si sviluppa su un asse nord-sud: un altopiano prevalentemente argilloso diviso in due strisce collinari.

Terreni più profondi ed argillosi nella parte alta della collina, più ciottolosi e più sciolti lungo i versanti più occidentali che scendono verso il fondo valle .

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La fama del vino sizzanese nei tempi moderni, si deve al grande statista piemontese Camillo Benso conte di Cavour, proprietario di vaste estensioni terriere e di aziende agricole , ma il vino era già apprezzato nel periodo rinascimentale e considerato di grande qualità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio di Novara

Via degli Avogadro, 4

28100 Novara

La Camera di Commercio di Novara è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

DOMODOSSOLA

DOMODOSSOLA

 

VALLI OSSOLANE

D.O.C.

Decreto 23 ottobre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1       

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

Valli Ossolane rosso

Valli Ossolane Nebbiolo

Valli Ossolane Nebbiolo superiore

Valli Ossolane bianco

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita dalla qualifica “bianco” è riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale con la seguente composizione ampelografica:

Chardonnay minimo 60%,

da solo o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte per un massimo del 40%.

           

La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita dalla qualifica “rosso” è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo, Croatina e Merlot minimo 60%,

da soli o congiuntamente con altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, per un massimo del 40%.

 

La denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo e Nebbiolo superiore:

Nebbiolo minimo 85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a DOC “Valli Ossolane” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Ornavasso, Trontano, Viganella, Villadossola, Vogogna

In provincia di Verbano-Cusio-Ossola

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Valli Ossolane” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 

Giacitura:

esclusivamente collinare e montana con quota altimetrica compresa tra i 160 metri ed i 1.000 metri s.l.m.

Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

Esposizione:

versanti collinari adatti ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Densità d’impianto:

quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di reimpianti o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a

allevamenti a Guyot o Cordone speronato: 3.300 ceppi/ettaro;

Allevamento a pergola: 1.000 ceppi/ettaro.

Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a pergola o a vegetazione assurgente a contro spalliera quali Guyot e il Cordone speronato basso.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Valli Ossolane rosso: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo superiore: 7,00 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane bianco: 8,00 t/ha, 10,00% vol.

 

La DOC “Valli Ossolane” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo alle condizioni espresse all’art. 7 del presente disciplinare di produzione e per le specificazioni di seguito riportate.

Le produzioni massime di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate ai vini che intendono utilizzare la menzione “vigna”, sono le seguenti:

al terzo anno d’impianto:

Valli Ossolane rosso: 4,40 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo: 4,40 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo superiore: 3,60 t/ha: 11,50% vol.;

Valli Ossolane bianco: 4,40 t/ha, 10,50% vol.

 

al quarto anno d’impianto:

Valli Ossolane rosso: 5,10 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo: 5,10 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo superiore: 4,30 t/ha, 11,50% vol.;

Valli Ossolane bianco: 5,10 t/ha, 10,50% vol.

 

al quinto anno d’impianto:

Valli Ossolane rosso: 5,80 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo: 5,80 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo superiore: 4,90 t/ha, 11,50% vol.;

Valli Ossolane bianco: 5,80 t/ha, 10,50% vol.

 

al sesto anno d’impianto

Valli Ossolane rosso: 6,50 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo: 6,50 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo superiore: 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

Valli Ossolane bianco: 6,50 t/ha, 10,50% vol.;

 

Dal settimo anno d’impianto:

Valli Ossolane rosso: 7,20 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo: 7,20 t/ha, 11,00% vol.;

Valli Ossolane Nebbiolo superiore: 6,30 t/ha, 11,50% vol.;

Valli Ossolane bianco: 7,20 t/ha, 10,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a DOC ”Valli Ossolane” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare di produzione, anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare massimi di uva rivendicabile per ettaro, inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alle necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento per i vini a DOC “Valli Ossolane”, devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

 

La resa massima di vino finito non dovrà essere superiore a: 

Valli Ossolane rosso: 70%, 56,00 hl/ha;

Valli Ossolane nebbiolo: 70%, 56,00 hl/ha;

Valli Ossolane Nebbiolo superiore: 70%, 49,00 hl/ha;

Valli Ossolane bianco: 70%, 56,00 hl/ha.

 

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non superi il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

Il vino a DOC “Valli Ossolane Nebbiolo superiore” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di

13 mesi

di cui 6 mesi in contenitori di legno

a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’invecchiamento obbligatorio.

E’ ammesso il taglio migliorativo dei vini di cui all’art. 1 con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative alla indicazione del nome del vitigno e dell’annata.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Valli Ossolane” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

           

Valli Ossolane rosso:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso granata;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 5,00 gr/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.

 

Valli Ossolane Nebbiolo:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fruttato, fragrante, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 5,00 gr/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.

 

Valli Ossolane Nebbiolo superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fruttato, fragrante, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 11,50% vol.

acidità totale minima: 5,00 gr/l.

estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.

 

Valli Ossolane bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato, fragrante, delicato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 5,00 gr/l.

estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali “Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini” modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Valli Ossolane” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato, vecchio e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Valli Ossolane”è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

Nella designazione del vino a DOC “Valli Ossolane” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come regolato dall’art. 4 del presente disciplinare, tale menzione sia iscritta nell’apposito elenco istituito dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione.

Coloro che nella designazione e presentazione del vino  a DOC “Valli Ossolane” intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino, la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento, la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.

Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Valli Ossolane” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC “Valli Ossolane” per la commercializzazione, devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,187 litri e con esclusione del contenitore da 2,000 litri.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC “Valli Ossolane” con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità fino a 5,000 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il territorio di produzione è compreso nella parte più a nord del Piemonte . in queste valli ,utilizzando terrazzamenti che garantiscono porzioni di terreno coltivabile, viene allevata la vite.

La forma di allevamento è a pergola chiamata “ Topia” ed i pali di sostegno sono parte integrante del territorio in quanto costituiti dalla pietra ollare, pietra che viene estratta e lavorata dalle montagne ossolane.

Il vitigno autoctono è un ecotipo di Nebbiolo, detto localmente "Prunent".

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Secondo lo Statuto di Villadossola del 1345 la vendemmia poteva iniziare solo a S. Michele, il 29 settembre.

Questo perché la morfologia del territorio poteva e può garantire una giusta maturazione delle uve solo alla fine di settembre.

Avendo poi utilizzato come base ampelografia cloni di nebbiolo si hanno vini ricchi di tannini che presentano caratteristiche di longevità apprezzate sin dai tempi antichi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’esposizione dei terreni coltivati a vite nelle Valli Ossolane ,la forma di allevamento che garantisce luce ed aerazione all’uva la varietà di vitigno , il Prunent fanno sì che da questo territorio nasca ogni anno una produzione unica ed irripetibile tipica dei vini delle Valli Ossolane

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola -

Strada del Sempione, 4

28831 Baveno(VB)

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.