FRANCIACORTA D.O.C.G.
BOTTICINO D.O.C.
CAPRIANO DEL COLLE D.O.C.
CELLATICA D.O.C.
CURTEFRANCA D.O.C.
GARDA COLLI MANTOVANI D.O.C.
LAMBRUSCO MANTOVANO D.O.C.
LAMBRUSCO MANTOVANO VIADANESE D.O.C.
LAMBRUSCO MANTOVANO OLTRE PO MANTOVANO D.O.C.
VIGNETI ERBUSCO
FRANCIACORTA
D.O.C.G.
Decreto 13 ottobre 2010
Rettifica Decreto 31 Marzo 2011
(Fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1.
denominazioni e vini
1.1. La Denominazione d'Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” (di seguito “Franciacorta”), è riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione.
1.2. Le tipologie ammesse sono di seguito descritte: “Franciacorta”;
“Franciacorta” Saten;
“Franciacorta” Rosé;
“Franciacorta” millesimato;
“Franciacorta” riserva.
Articolo 2.
base ampelografica
2.1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay e/o Pinot nero;
possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.
2.2. Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve
Pinot nero vinificate in rosato deve essere almeno il 25% del totale.
2.3. Per la produzione del "Franciacorta" Saten non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero.
Articolo 3.
zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Franciacorta”, ricade nella provincia di Brescia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago,
nonché la parte del territorio dei comuni di
Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino
che si trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11
e parte del territorio del comune di Brescia.
Tale zona e' così delimitata:
dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro.
Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale
Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto.
Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato.
Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole.
Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133.
Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada Brescia Cellatica che segue in direzione Cellatica.
Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo.
Segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:
partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8.
Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9-188-195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota
192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex s. s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano.
Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove
incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di
Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.
Articolo 4.
norme di viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Franciacorta” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.
Per la produzione di tutti i vini “Franciacorta” sono da escludere i terreni insufficientemente soleggiati o di fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, come descritto nel sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT).
Dai corsi d'acqua e zone di ristagno permanente dovrà essere mantenuta per tutti i nuovi impianti e reimpianti una fascia di rispetto di almeno 10 metri.
Sono da escludere altresì tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 550 m s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione “Franciacorta”.
4.2. Densità d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro
non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto
con distanza massima tra le file di 2,50 m,
ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere
inferiore a 2500 ceppi/ettaro.
4.3. Forme di allevamento.
Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato).
Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4. Interventi di sostegno.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro è
10,00 tonnellate
e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è
9,50% vol. per tutti i vini di cui all'art. 1.
La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrità dell'acino. In particolare e' ammessa esclusivamente la raccolta a mano delle uve che possono essere riposte in cassette o cassoni di diversa capacità, ma comunque non superiore a 0,2 t, e con il vincolo dell'altezza della massa che non deve superare i 40 cm.
La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, e' inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
primo anno: zero;
secondo anno: 4,00 t/ha.
I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di DOC “Curtefranca” o IGT “Sebino” se ne ha il diritto.
4.5.2 La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, può modificare la resa massima di vino classificabile come atto a divenire “Franciacorta” ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro rispetto a quello fissato nel presente disciplinare di produzione,
tenuto conto di condizioni ambientali particolari o per conseguire l'equilibrio del mercato dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4.5.3 in annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo rivendicabile fino a un massimo del 20%, e denominato riserva vendemmiale, è regolamentato secondo il successivo art. 5.4 e non è consentito ulteriore supero a tale nuovo limite.
Nel caso in cui l'azienda, pur avendo rivendicato una produzione di uva fino al 20% superiore al limite massimo di 10,00 t/ha, non voglia accantonare il vino di riserva dovrà procedere ad una riduzione della resa in mosto mediante una pressatura parziale tale da non superare la produzione massima ad ettaro di 65,00 hl di vino base; è facoltà dell'azienda rivendicare l'ulteriore mosto ottenuto dalla pressatura completa delle uve purché fino ad un massimo del 65% di vino finito e destinarlo a “Curtefranca” DOC o “Sebino” IGT.
4.6 Scelta vendemmiale e di cantina.
Le uve dei vigneti iscritti all'albo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'Albo dei vigneti anche per il vino a Denominazione di Origine Controllata
“Curtefranca” bianco, ma non viceversa.
E' inoltre consentito effettuare la scelta di cantina, da eseguirsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, con la quale ogni partita di vino base della
denominazione “Franciacorta”, può passare a vino tranquillo a Denominazione di Origine Controllata “Curtefranca” bianco, o IGT “Sebino” ma non viceversa.
Articolo 5.
norme per la vinificazione ed elaborazione
5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.
Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), elaborazione, compresa la fermentazione in bottiglia, dei vini “Franciacorta” devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
E' consentito anche l'utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di affinamento.
Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera, fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate in rosato utilizzate per la produzione di Franciacorta rosé.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.
5.2 Correzioni e arricchimenti.
Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
5.3 Resa uva/vino per ettaro.
Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima da uva a vino base, prima delle operazioni di presa di spuma, è pari al 65%.
In vinificazione e' consentita l'eventuale maggiore resa in vino base, fino ad un massimo del 6% ,che non ha diritto alla denominazione “Franciacorta” ma potrà essere impiegato per la produzione di IGT “Sebino”.
Qualora la resa complessiva superi il suddetto limite di resa (65% e relativo 6%) tutto il vino ottenuto perde il diritto alla denominazione “Franciacorta” ma potrà essere destinato alla produzione di IGT “Sebino”.
5.4 Vini base.
5.4.1 La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare.
Le diverse varietà di uva vinificate devono essere registrate separatamente negli appositi registri. 5.4.2
Vino riserva vendemmiale:
5.4.2.1 Bloccaggio.
In annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo di uva rivendicabile, fino a un massimo del 20%, separatamente registrata (art. 4.6),ha diritto alla denominazione “Franciacorta” ed il vino riserva vendemmiale ottenuto è così regolamentato e utilizzato:
all'atto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata comunicazione alla struttura di controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto;
il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso e non può essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in carico sui registri di cantina;
il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo;
la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale può avvenire anche prima di essere sbloccato, ma previa riclassificazione a DOC “Curtefranca” o IGT “Sebino”, che rispettivamente dovrà o potrà essere immesso al consumo con l'annata.
5.4.2.2 Sbloccaggio.
Lo sbloccaggio può avvenire :
in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore resa in campagna o in cantina, per una quantità di vino riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per ettaro non ottenuta con la vendemmia.
In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto ad elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale.
per soddisfare esigenze di mercato, potendo così elaborare una quantità di vino di riserva che sarà stabilita appositamente dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione.
In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su proposta del consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito delle richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo stretto controllo della struttura di controllo autorizzata, previa comunicazione all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio.
E' consentita la commercializzazione dei vini atti a “Franciacorta” riserva vendemmiale all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 5. 1, mantenendo la denominazione, trascorso il periodo minimo di mesi 12.
Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino riserva vendemmiale da altri produttori
5.5 Elaborazione dei diversi vini.
5.5.1 Cuvee.
E' consentito produrre i vini “Franciacorta” millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.
Qualora la cuvee sia millesimabile, dovrà essere registrata obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.
In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può vietare l'uso del millesimo.
Per la tipologia “Franciacorta” Saten è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma.
5.5.2 Tempi minimi di affinamento.
I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:
Durata minima:
“Franciacorta”: 18 mesi;
“Franciacorta” Rosé: 24 mesi;
“Franciacorta” Saten: 24 mesi;
“Franciacorta” millesimato: 30 mesi;
“Franciacorta” Rosé millesimato: 30 mesi;
“Franciacorta” Saten millesimato 30 mesi;
“Franciacorta” riserva: 60 mesi;
“Franciacorta” Rosé riserva: 60 mesi;
“Franciacorta” Saten riserva: 60 mesi.
Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base più giovane.
L'elaborazione del “Franciacorta” Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente.
5.5.3 Sboccatura e capacità bottiglie in elaborazione.
La separazione del deposito può avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non è consentita la filtrazione.
I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei recipienti di volume nominale cosp identificati:
0,187, 0,375 0,500 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000.
5.6 Bottiglie in elaborazione.
Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioè prima della sboccatura, purché con tappo di metallo recante il «logo» di cui al seguente art. 7.2 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisico possono essere commercializzate fra elaboratori iscritti all'albo degli imbottigliatori/elaboratori di “Franciacorta” all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.1.
La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non può avvenire prima di nove mesi dal tiraggio.
Articolo 6.
caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo diretto, alle seguenti caratteristiche:
“Franciacorta”:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al dorato;
profumo: fine, delicato ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta millesimato”:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta riserva”:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati;
profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta Rosé”:
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta rosé millesimato”:
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta rosé riserva”:
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e con bouquet proprio di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta Saten”:
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
profumo: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria
“Franciacorta Saten millesimato”:
spuma: persistente, cremosa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria
“Franciacorta Saten Riserva”:
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo dei vini di cui all'art. 1.
Articolo 7.
etichettatura designazione e presentazione
7.1 Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione “Franciacorta”.
7.2 Indicazioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso della menzione riserva. Il termine riserva è ammesso per i “Franciacorta” millesimati che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi.
Il termine riserva deve essere accompagnato dall'annata di produzione delle uve.
L'uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso è da intendersi facoltativo ai sensi dell'art. 30 del Reg. 753/02.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il consumatore.
Il “Franciacorta” millesimato deve riportare l'annata di produzione delle uve.
Alla denominazione “Franciacorta” e' riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo di tutti gli elaboratori iscritti nell'albo degli imbottigliatori dei “Franciacorta” e consistente in una lettera “F” (effe maiuscola), con parte superiore merlata.
7.3 Indicazioni vietate.
Per il “Franciacorta” Rosé non è ammessa nessun'altra designazione e riferimento di colore.
In etichetta, per identificare tutti i “Franciacorta” è vietato:
specificare il metodo di elaborazione, metodo classico, metodo tradizionale, metodo della rifermentazione in bottiglia e utilizzare i termini “vino spumante”.
Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, o vigne, è vietato.
Restano salvi i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.
Ad eccezione dei “Franciacorta” millesimati e riserva è vietata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
confezionamento
8.1 Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nei formati di cui all'art. 5.5.3.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187 (solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750 1,500 3,000 6,000.
Inoltre è consentito l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 9, 12 e 15.
8.2 Tappatura e recipienti.
I vini “Franciacorta” sono tappati con il tappo in sughero recante, nella parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta “Franciacorta” evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di metallo e placchetta metallica.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il territorio della Franciacorta è delimitato a est dalle colline rocciose e moreniche di Rodengo, Ome, Gussago e Cellatica, a nord dalle sponde meridionali del Lago d’Iseo e dalle ultime propaggini delle Alpi Retiche, a ovest dal fiume Oglio e infine a sud dal Monte Orfano.
Esso è formato da un ampio anfiteatro morenico formatosi durate le glaciazioni delle ere geologiche Secondaria e Terziaria per effetto dei movimenti di espansione e arretramento del grande ghiacciaio proveniente dalla Valcamonica ed è caratterizzato da un’estrema complessità morfologica e geologica.
Elemento comune di gran parte dei suoli della Franciacorta è dunque l’origine morenica che ne determina le caratteristiche principali: genesi alloctona, discreta profondità, drenaggio buono e riserva idrica buona o elevata. I suoli franciacortini sono dunque particolarmente adatti alla coltura della vite.
Fatte salve le caratteristiche generali della zona vi è poi una grande variabilità pedo-paesaggistica che determina diversi comportamenti vegeto-produttivi, diverse dinamiche di maturazione delle uve e infine diversi caratteri sensoriali nei vini-base.
Con lo studio di zonazione condotto negli anni ’90 sono state identificate ben sei unità vocazionali differenti.
Questa variabilità è il fondamento della raffinata arte della creazione delle cuvée vale a dire l’assemblaggio di vini
base differenti provenienti da specifiche unità di pedo-paesaggio. All’interno dell’area sopradescritta, a tutela della qualità delle uve prodotte il disciplinare prevede alcune esclusioni, tra cui i vigneti giacenti a quote superiori a 550 m s.l.m. ed ad una distanza da corsi d’acqua e zone di ristagno permanente inferiore ai 10 metri.
La Franciacorta ricade nella regione mesoclimatica insubrica e gode di alcuni caratteri di tipo mediterraneo risultando relativamente mite nell'inverno, non eccessivamente caldo nell'estate, con discrete escursioni termiche giornaliere ed annuali.
Altri fattori operano a livello di meso scala e contribuiscono a determinare il regime delle precipitazioni e dei venti assicurando una regolare apporto idrico e l’assenza di umidità eccessiva:
vicinanza dell’area di pianura, il che trova riscontro in tutta una serie di fenomeni quali le inversioni termiche e le circolazioni di brezza.
vicinanza del lago d’Iseo, che manifesta caratteristici effetti in termini di mitigazione delle temperature medie, diminuzione del rischio di gelate, intensificazione delle precipitazioni, regime dei venti.
presenza a Nord del grande solco vallivo che delimita l’area del lago e poi della Valcamonica, con effetti sul campo del vento e sulle precipitazioni.
Gli eventi piovosi sono particolarmente frequenti nei periodi autunnale e primaverile, le precipitazioni annue sono pari a circa 1000 mm. Nel periodo vegetativo le precipitazioni medie sono adeguate e generalmente ben distribuite, comprese tra 500 e 600 mm. Le temperature, espresse con l'indice bioclimatico di Winkler sono comprese tra i 1800 e i 2300 gradi giorno, in relazione all'altezza, all'esposizione e all'effetto del lago.
Questi valori consentono il raggiungimento di una adeguata maturazione delle uve.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
La vite è presente in forma spontanea in Franciacorta già in epoca preistorica: testimonianza è data dal ritrovamento di vinaccioli di vite nella zona di Provaglio d’Iseo, laddove probabilmente cerano insediamenti palafitticoli.
Le testimonianze successive della predilezione per la coltivazione della vite in questo territorio sono innumerevoli e tra queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti le corti monastiche della zona che da queste ultime prese il nome Franciacorta, vale a dire dalle “franchae curtes”, le corti esentate dal pagamento dei dazi doganali per il merito di bonificare e coltivare i terreni.
L’attuale territorio così come delimitato all’articolo 3 del presente disciplinare era già descritto e delimitato nell’atto del Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto il dominio della Serenissima.
Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo importante nell’economia agricola della zona fine agli anni ’60 del secolo scorso, quando con l’istituzione della DOC, è iniziato unasorta di Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della vite ad essere oggi la principale attività agricola della Franciacorta. Il profondo legame tra vino e territorio è sintetizzato nel fatto che entrambi si identificano, insieme al metodo di produzione nell’unico termine Franciacorta.
Base ampelografica
Tradizionalmente la viticoltura in Franciacorta era condotta mediante l’allevamento di vari vitigni locali, bianchi e rossi. Con la nascita della DOC, ed in particolare per la tipologia spumante si è individuato come vitigno più vocato il Pinot, noto allora anche come Pinot chardonnay.
Solo negli anni ’80 l’ampelografia ufficiale fece chiarezza distinguendo nettamente i due vitigni, Pinot bianco e Chardonnay, tuttora gli unici utilizzabili, insieme al Pinot nero.
Forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura
La forma tradizionalmente utilizzata era la pergola bresciana, poi gradualmente sostituita da forme moderne a spalliera con sviluppo ascendente della vegetazione e potatura a Guyot o cordone speronato, che consentono un migliore equilibrio vegeto-produttivo e un adeguato contenimento della produzione entro i limiti fissati dal disciplinare.
Le pratiche relative all’elaborazione dei vini
Sono quelle tradizionalmente utilizzate per l’elaborazione dei vini a rifermentazione in bottiglia che nel tempo vengono modificate coerentemente con le acquisizioni tecnico-scientifiche e con gli obbiettivi di qualità prefissati. Tra tutte si evidenzia ad esempio l’obbligo della pressatura diretta delle uve, senza diraspatura, tecnica molto importante per garantire il corretto frazionamento dei mosti.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La grande eterogeneità del territorio in termini di matrice pedologica e microclimi si riflette sulle diverse cinetiche di maturazione delle uve e sui profili sensoriali dei vini base che sono estremamente diversificati consentendo l’ottenimento di cuvée di grande complessità.
I tenori acidici delle uve e dei mosti risultano sufficientemente elevati, e i pH adeguati alle esigenze tecnologiche dei vini a rifermentazione in bottiglia.
Le escursioni termiche giornaliere garantiscono la preservazione del corredo aromatico varietale.
Il profilo sensoriale dei vini è arricchito in ultimo dal processo di affinamento successivo alla rifermentazione.
I Franciacorta si presentano generalmente di giallo paglierino con riflessi verdolini o dorati fino a possibili riflessi ramati nella versione Riserva.
Il perlage è fine e persistente, il bouquet con le caratteristiche note della fermentazione in bottiglia, sentori di crosta di pane e di lievito è arricchito da delicate note di agrumi e di frutta secca (mandorla, nocciola, fico bianco secco)rendendone il profilo sensoriale decisamente riconoscibile come prodotto del territorio. Il sapore sapido, fresco, fine e armonico.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La Franciacorta è situata sull’estremo confine settentrionale della Pianura Padana e si va a incastonare dentro il sistema alpino in prossimità del lago di Iseo.
Il clima è per alcuni versi simile a quello della pianura Padana ma con i benefici effetti della presenza del lago. D’estate il caldo estivo è mitigato dalle fresche correnti che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago e
d’inverno il lago stesso riemette il calore accumulato nella stagione precedente mitigando le temperature.
Da un punto di vista pedologico il territorio della Franciacorta è estremamente eterogeneo, e si possono classificare sei unità vocazionali: morenico sottile, caratterizzato da suoli sottili, situati sulle creste e sulle porzioni a maggior pendenza dei versanti delle colline moreniche dove si è riscontrato il minor potenziale produttivo e la maggiore precocità di maturazione.
All’analisi sensoriale prevale lo speziato-vegetale e la complessità; depositi fini, che comprende suoli profondi a tessitura limosa, localizzati prevalentemente nelle aree di ritiro del ghiacciaio e di deposito lacustre. Prevale la nota floreale; fluvioglaciale, caratterizzato da suoli mediamente profondi, con scheletro grossolano, situati nelle aree degli scaricatori del ghiacciaio Sebino, inducono invece un maggior potenziale produttivo e una minore precocità di maturazione.
Sono vini di media complessità dove prevale il fruttato secco; colluvi, che si identifica con terreni molto profondi, localizzati sia sui versanti gradonati sia sulle aree pedecollinari subpianeggianti delle colline calcaree, e morenico profondo che consiste in suoli profondi, con tessiture medie o moderatamente fini e coincide con la serie di colline moreniche più esterne all’anfiteatro.
Da queste zone si ottengono vini ad alta connotazione di fruttato secco e speziato-vegetale. Nell’ambito della
Uv Colluvi si sono però identificati due comportamenti in relazione al potenziale produttivo e ai livelli di acidità: nelle aree subpianeggianti (Colluvi distali) i livelli di produttività e di acidità risultano significativamente più elevati rispetto alle aree gradonate (Colluvi gradonati).
La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria è la dimostrazione che trattasi di areale vocato alla viticoltura. Ne sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica ed il materiale archeologico rinvenuto su tutta la zona oltre alle diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a Columella a Virgilio.
Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in Franciacorta e che conosciamo anche attraverso testimonianze storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi.
Documenti del IX, e del X e XI secolo di importanti enti monastici urbani testimoniano una diffusione colturale della vite e sono una prova della continuità, suggellata da significativi rinvenimenti archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall’età tardo antica al pieno medioevo in Franciacorta.
Il toponimo Franzacurta comparve per la prima volta in un ordinanza dell’Ottavo Libro degli Statuti di Brescia nell’anno 1277 e riguardava una ingiunzione fatta ai comuni di Gussago e Rodengo per la riparazione del ponte sul fiume Mella in località Mandolossa: «Pro utilitate Sua propria et omnium amicorum Franzacurta».
Chi riceveva l’ordine, conosceva bene quindi quali erano i territori franciacortini che avrebbero tratto beneficio dal suo lavoro a testimonianza di un uso più antico del nome probabilmente legato alla potenza di quelle corti monastiche (Rodengo, Provaglio, Rovato) fondate dai cluniacensi e libere dal pagamento della decima al vescovo di Brescia, quindi corti franche o libere o, nel latino del tempo, francae curtae.
Recenti studi indicherebbero che lo stato di libertà fosse riferito alle merci che dalla Franciacorta transitavano verso il libero comune di Brescia, esenti da dazio in cambio del mantenimento del passaggio della strada che da Brescia conduceva a Iseo e da lì, lungo il lago, all’approvvigionamento del ferro della Val Camonica. Quale che sia l’origine della «libertà» è certamente nel latino «francae» e nel ruolo dei monasteri «curtae» che va ricercata l’origine del
nome.
Nel primo Quattrocento, grazie ad un prolungato periodo di stabilità, vi fu una crescita delle attività agricole, l’investimento di nuovi capitali e la concentrazione nella fascia collinare suburbana e franciacortina della produzione vitivinicola, grazie alla diffusione di nuove tecniche come la piantana e la pergola.
Nell’intreccio tra storia, vino e cultura della Franciacorta si inserisce una delle prime pubblicazioni al mondo sulla tecnica di preparazione dei vini a fermentazione naturale in bottiglie e sulla loro azione sul corpo umano. Stampato in Italia nel 1570, il testo viene scritto dal medico bresciano Gerolamo Conforti con il significativo titolo di "Libellus de vino mordaci”.
Questo medico, i cui studi precedettero le intuizioni dell’illustre abate Dom Perignon, mise in rilievo la notevole diffusione e il largo consumo briosi e spumeggianti ed è inconfutabilmente una prova del legame profondo e antico tra questo territorio ed il Franciacorta.
Tra le testimonianze più recenti quella di Gabriele Rosa che nel suo trattato sui vini del 1852 ricorda come i vini bianchi di Franciacorta siano “eccellentissimi, racenti e garbi”.
Nel 1967 viene istituita la DOC Franciacorta che è una delle prime Denominazioni di origine controllata nate in Italia e che contempla anche la tipologia spumante. A quest’ultima nel 1995 viene dedicato specificatamente il riconoscimento massimo della piramide della qualità dei vini italiani, la Denominazione di origine controllata e garantita che segnerà un momento di svolta nel percorso di sempre maggiore riconoscimento del legame indissolubile tra questo vino e il suo territorio, avendo scelto il termine Franciacorta come l’unico per identificare il vino e il metodo di
elaborazione.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
VALORITALIA S.r.l. Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Sede Legale:
Via Piave, 24
00187 Roma
La Società “Valoritalia S.r.l” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del Reg. CE n. 607/2009 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
BOTTICINO
D.O.C.
Decreto 02 giugno 1998
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Riconoscimento denominazione
La denominazione di origine controllata “Botticino” è riservata ai vini rosso e riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Botticino”devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Barbera minimo 30%,
Schiava Gentile (media e grigia, da sole o congiuntamente) minimo 10%,
Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 20%,
Sangiovese minimo 10%.
Possono concorrere alla produzione dei vini “Botticino”, fino ad un massimo del 10%, anche uve, da sole o congiuntamente provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di
Brescia, Botticino e Rezzato.
In provincia di Brescia
Tale zona è così delimitata: a nordovest
dell'incrocio dei confini dei comuni di Botticino, Serle, Nave, segue il confine fino in prossimità di quota 247.
Da qui segue la mulattiera che continua nei pressi del paese, dove si congiunge con la strada proveniente da Brescia e diretta a Botticino Sera; a sud parte sulla strada Brescia-Caionvico al centro del paese e segue la vecchia strada per Botticino Sera, Sott'acqua, Botticino Mattina.
A Botticino Mattina segue la strada che passa davanti all'asilo, a quota 153 prende la carrareccia che passa per quota 147 quindi da quota 148 segue la carrareccia che fiancheggia il piede del monte fino a Molinetto.
Da Molinetto, quindi girando a sud, segue la strada pedecollinare che, passando sotto il santuario e il convento, arriva a Rezzato. Prosegue passando ai piedi dell'altura del convento al limite dell'abitato di Rezzato, quindi segue la strada che, partendo da Rezzato al limite dell'abitato, va al “tiro a segno” poi segue la carrareccia che passa sotto “Cave di Pietra” a quota 158; ad est, da qui segue la strada campestre che passa ai piedi del M. Regogna e del M. Fieno, su fino a Ratei a quota 138. Segue quindi il confine del comune di Botticino fino all'intersezione dei confini di Botticino, Serle e Nave.
Articolo 4
Norme di viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 500 metri s.l.m.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi o lunghi) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000 calcolati sulla base del sesto d’impianto.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell’invaiatura per un massimo di due interventi all’anno.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata
non deve essere superiore a
12,00 t/ha per il vino a denominazione di origine controllata “Botticino”
10,00 t/ha per il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” riserva.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino” devono assicurare,
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,00% vol.;
quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino” riserva devono assicurare, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
La regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.
Articolo 5
Norme di vinificazione
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dall’art. 3 del disciplinare;
Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia dei vini di cui all’art. 1 devono essere effettuate solo nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Brescia.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche: in particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine controllata “Botticino”.
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per entrambe le tipologie.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” non può essere immesso al consumo prima
del 1° giugno successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” può riportare la menzione riserva quando viene sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno
due anni, possibile anche in botti di legno.
Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche vini al consumo
I vini a denominazione di origine controllata “Botticino” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Botticino”:
colore: rosso rubino con riflessi granati;
profumo: vinoso e intenso;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Botticino” riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: intenso, pieno, leggermente etereo;
sapore: pieno, vellutato, di notevole carattere con eventuale leggera percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino”è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.
E’ consentita l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati
e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento
e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino” la specificazione di tipologia riserva deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non può essere intercalata tra quest’ultima dicitura e il nome “Botticino”.
In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata “Botticino”.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezioni e chiusure
Per il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” è vietato l’uso del tappo a corona.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, di capacità compresa tra 0,375 e 3,0 litri, munite di tappo di sughero.
Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
a) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
Il nome Botticino viene dato al vino prodotto nella “Valverde”, valle che ospita alcuni agglomerati di case che, uniti in comune, danno vita al paese Botticino. Le comunità più importanti sono: Botticino Sera, Botticino Mattina, S. Gallo.
A parte le differenze di piccole isole, il terreno ha aspetto sempre più o meno ferrettizzato.
E’ soprattutto ricco di calcare, buona quantità di potassio, unitamente a discreta dose di anidride fosforica totale.
Non tutta la zona circoscritta è vitata o potrà essere vitata perché montagnosa, tuttavia, nell’interno non è raro trovare terrazze scavate nella roccia a colpi di piccone dove albergano vecchie e robuste viti capaci di dare ottimo vino.
Per il microclima ambiente non vi sono limiti estremi che inibiscono la coltivazione della vite.
Per quanto concerne la somma delle calorie che influenzano la vite nel periodo vegetativo, la possiamo considerare senz’altro sufficiente per ottenere una buona maturazione delle uve e così pure per le altre meteore. Un clima tipicamente mediterraneo che non ammette dubbi sulla possibilità della coltivazione della vite.
Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione. La storia di queste comunità si fa risalire al popolo autoctono dei Cenomani che soccombero e si fusero poi ai Romani, i quali portarono in questa valle le prime forme di civiltà e con essa la vite e l’uso della lavorazione della pietra che doveva poi, negli anni, assumere una grande fama sotto il nome di “marmo di Botticino”.
Nei periodi seguenti con le invasioni dei barbari, sia nomadi che stabili, Botticino conobbe, come tutta la penisola, il suo Medio Evo, ma un Medio Evo fecondo, in particolare con l’avvento dei Benedettini che, come risulta dagli scritti, iniziarono, intorno al 1000/1100, una profonda ed organica opera di bonifica sulla base della quale si inserisce la Botticino moderna.
Più volte, sfogliando gli archivi di stato riguardanti Botticino, si trovano documenti di cessioni, acquisti e lasciti ove i beni sono rappresentati dalla parte forestale, agraria, dalle cave di pietra ed, immancabilmente, dalle viti.
L’origine del nome Botticino è incerta, lo stemma del Comune comunque è sempre stato rappresentato da una botticella, non una botticella qualsiasi destinata ad usi vari, bensì un vero e proprio bariletto da vino.
Questo stemma fu custodito gelosamente dalle popolazioni locali, sia che fossero raggruppate in un solo comune, sia che fossero divise in più comuni (Botticino Sera, Botticino Mattina, S. Gallo) e quando, abbastanza recentemente, si definì che i tre agglomerati dovevano formare un solo Comune,
Botticino, lo stemma del comune si rappresentò con le tre botticelle dei singoli comuni, che si fusero poi in una sola, l’attuale, quasi a significare la raggiunta matura unità delle popolazioni. Viene da pensare che, se Botticino, conosciuto in tutto il mondo per il suo marmo, non abbia ritenuto sufficientemente degno a rappresentarlo una stele marmorea o un qualche cosa che in qualche modo rappresentasse il marmo, vuole dire che le popolazioni sono state nel tempo, tanto legate a quella botticella di vino prodotta nel loro campo, da ritenere questa senz’altro di maggior valore
rappresentativo, oltre forse ad un più profondo vincolo affettivo.
E’ da ricordare che i primi esperimenti per la ricostruzione dei vigneti in provincia di Brescia, nel periodo post-filosserico, vennero fatti proprio a Botticino, presso Botticino Sera, e, in quegli appezzamenti, si possono notare ancora interessanti prove allora eseguite.
Che commercialmente poi il vino Botticino godesse fama fin dai tempi antichi, è cosa scontata, per tradizione e leggenda, se non proprio per una cospicua mole di documenti.
Esistono infatti documenti che attestano il commercio dei vini sotto il nome Botticino sin dal 1800. In tale periodo a favorire la notorietà di questo vino, contribuì incosciamente Tito Speri, l’eroe delle dieci giornate di Brescia che di
questa valle, con l’aiuto del Curato Don Pietro Boifava, ne fece un sicuro rifugio dove accogliere i patrioti ed alimentare in loro quell’amor di patria che più tardi li immortalò nelle epiche dieci giornate.
E’ facile pensare come i sopravvissuti abbiano portato lontana la fama di quel generoso bicchier di vino, bevuto in circostanze ebbre di entusiasmo, dignità ed esaltazione, fama che tutt’oggi perdura a sinonimo di vino generoso e gagliardo.
b) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico.
Al fine di salvaguardare la costanza e la tipicità della produzione della zona, si intendono mantenere i vitigni tradizionali e le proporzioni tra di essi, sempre tradizionalmente, suggerite dal risultato finale del vino e di regolarsi, di volta in volta, nella scelta dei vitigni, a secondo della componente apportata ad ogni singolo vitigno rispettando però le percentuali stabilite.
Le pratiche enologiche impiegate nella vinificazione, affinamento e conservazione del vino Botticino sono quelle tradizionali e razionali della zona con le dovute attenzioni dettate anno per anno a secondo dell’uva, ai fini di mantenere uniforme, costante e tipico il prodotto.
La DOC Botticino è riferita a 2 tipologie (rosso e rosso riserva) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
Il Botticino si presenta con colore rosso rubino carico, dai riflessi granati; ha un profumo intenso e persistente, vinoso, fruttato e speziato di vaniglia e pepe; con l’invecchiamento tende a diventare etereo.
Il gusto è asciutto, equilibrato, morbido e vellutato, moderatamente tannico e persistente.
c) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)
Le colline rocciose Bresciane, comprendenti i Comuni di Botticino, Brescia e Rezzato, vantano una tradizione vitivinicola antichissima, testimoniata dal rinvenimento di alcuni reperti fossili della vitis silvestris, antenata della vitis vinifera sativa, risalenti addirittura a cinquemila anni prima di Cristo.
Il territorio ove si produce il vino Botticino è costituito da una vallata che degrada, da nord a sud, verso la pianura. Questa vallata, originatasi nel periodo Mesozoico, è costituita dalle tipiche formazioni del Giura-Lias, delle quali si riscontrano soprattutto, oltre a piccole aree del “silicifero”, il “medolo” e la “corna”.
Del silicifero riscontriamo i calcarei molto salici feri, del “medolo” i calcari argillosi spesso usati per le calci idrauliche, della corna il classico calcare in grossi strati, bianco, compatto, quasi puro unico al mondo, che ha reso celebri i cosiddetti “marmi di Botticino e Rezzato”.
La parte più alta della valle presenta un terreno agrario che prende origine dalle rocce madri, trasformate, dal tempo, per azione chimico-meccanica e modificate, in parte, dalla mano dell’uomo. Nella parte più bassa, ove le propaggini pedecollinari si congiungono alla pianura, si trova una parte di terreno costituito dalle alluvioni quaternarie i cui detriti prendono comunque origine sempre dalle rocce madri della parte più alta della valle.
In questa valle, chiamata Valverde (Caionvico, Botticino Sera, San Gallo, Botticino Mattina, Rezzato), i terreni derivanti dal medolo sono di natura poco costante, trovandosi qui, oltre al medolo tipico largamente rappresentato anche il “lias superiore” e la roccia detta “corso”, che costituisce il medolo inferiore.
Il terreno del “corso” è di origine duplice, provenendo in parte da disgregazione meccanica e in parte da decalcificazione, per cui esso è molto più calcareo di quello derivante dal medolo tipico.
Ancora più calcareo di quello del corso è il terreno proveniente dal “lias superiore” che è solitamente di tinta più chiara: lembi isolati di esso si presentano sulla collina della Torricella e specialmente sul suo versante ovest , poi ancora nelle vicinanze di Molvina. Larga estensione del terreno medesimo si trova infine tra Rezzato, il Convento e il Santuario, dove viene chiamata terra “saonina”.
Abbiamo ancora in Valverde un lembo di terreno di origine del “silicifero”, ad oriente dell’abitato di Botticino Mattina.
Lungo la striscia di terreno che va da Caionvico a S. Gallo e che si trova ai piedi orientali dei dirupi del monte Maddalena, confine ovest del territorio, affiorano rocce del “cretaceo”, le quali presentano in basso alcuni strati di argille marnose ed in alto una più potente serie di calcarei marnosi (scaglia rossa e scaglia bianca detta localmente “gesso”) con intercalati straterelli di arenarie grigie.
Queste rocce disgregandosi facilmente non danno luogo a ferrettizzazione, ma piuttosto a terreno con una notevole
percentuale di calcare di pronta decomposizione e che viene quindi facilmente assorbito dalle radici delle viti.
La favorevole esposizione dei terreni, soleggiati e protetti dalla catena delle Prealpi, e la natura argilloso-calcarea dei suoli, posti sulle pendici delle erte colline ad est di Brescia, creano un ambiente ideale per la produzione di vini rossi dotati di tipicità e corposità, che raggiungono la perfezione con l’invecchiamento.
Per la produzione del Botticino DOC sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m., con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L
Sede Centrale: via C. Pisacane,
32 60019 Senigallia (AN) - Italia
Tel. (+39) 0717930179 | fax (+39) 0717910043
Unità operativa di Brescia: via Volturno, 31 25122 Brescia (BS) Italia
Tel (+39) 030 3733069 | fax (+39) 030 316132 e-mail: pianocontrolli@imcert.it
L’ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L Unità operativa di Brescia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
CAPRIANO DEL COLLE
D.O.C.
Decreto 26 luglio 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
«Capriano del Colle» bianco,
«Capriano del Colle» bianco frizzante,
«Capriano del Colle» bianco superiore,
«Capriano del Colle» Trebbiano,
«Capriano del Colle» Trebbiano frizzante,
«Capriano del Colle» rosso,
«Capriano del Colle» rosso novello,
«Capriano del Colle» Marzemino,
«Capriano del Colle» rosso riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello e «Capriano del Colle» rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 40%;
Merlot minimo 20%;
Sangiovese minimo 10%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 10% del totale.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» Marzemino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di
Marzemino al 100%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» bianco e bianco superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 40% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» trebbiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno l' 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.
In deroga a quanto sopra, i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione, potranno usufruire della denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» per un periodo transitorio massimo di 10 anni entro cui dovrà avvenire l'adeguamento dei vigneti per l'iscrizione allo schedario vitivinicolo in base alla nuova ampelografia prevista dallo stesso disciplinare.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di
Capriano del Colle e Poncarale
in provincia di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla strada Brescia-Quinzano in località Fenili Belasi, il limite segue la strada, in direzione sud-ovest fino a quota 98 (km10,1 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle;
costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87.
Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero.
Lungo questi in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina Monte Santo, la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo cascina Ortigara e attraverso le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Gilli.
Da Cascina Gilli prosegue verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la località La Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove è iniziata la delimitazione.
Articolo 4
Norme per la Viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle»di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi o lunghi) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.500 calcolati sul sesto d'impianto.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» di cui all'art. 2, ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
bianco: 12,50 t/ha, 10,00% vol.;
bianco superiore: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;
Trebbiano: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;
rosso: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;
rosso riserva: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;
Marzemino: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:
1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia: produzione zero;
2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia: 50% della produzione per ettaro;
3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: 100% della produzione per ettaro;
1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;
2° anno dal sovrainnesto: 100% della produzione per ettaro;
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Lombardia, anche su istanza del Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le Politiche agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di Commercio I. A. A. Di Brescia.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni di
Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» può essere designato con la qualificazione «novello» a condizione che la vinificazione venga fatta mediante macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60% e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre
disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la menzione superiore deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno
dodici mesi, anche in botti di legno.
Detto periodo decorre dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la menzione riserva deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno
ventiquattro mesi, possibile anche in botti di legno.
Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello, «Capriano del Colle» riserva è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine.
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta di certificazione al consumo.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Capriano del Colle» bianco:
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capriano del Colle» bianco frizzante:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capriano del Colle» bianco superiore
colore: giallo paglierino con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento,
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, armonico, corposo con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Capriano del Colle» trebbiano:
colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capriano del Colle» Trebbiano frizzante:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capriano del Colle» rosso
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, armonico con eventuale leggera percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Capriano del Colle» rosso novello
colore: rosso con riflessi violacei;
profumo: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco;
sapore: fresco, rotondo,equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Capriano del Colle» Marzemino
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Capriano del Colle» riserva
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;
sapore: fine, asciutto, vellutato, eventualmente con percezione di legno derivante dall'affinamento in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.
E' consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' consentito altresì l'uso dell'indicazione aggiuntiva «vigna» secondo la normativa vigente.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» l'indicazione bianco e rosso è facoltativa.
I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» superiore, frizzante, novello e riserva devono indicare in etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto esse non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e il nome «Capriano del Colle».
In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” ma non inferiori alla metà della stessa.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietato l'uso del tappo a corona.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» superiore e riserva deve essere immesso al consumo solo in recipienti di vetro con tappo di sughero, di capacità compresa tra 0.375 e 3.0 litri.
Le bottiglie con capacità inferiore a 0.375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
a) Informazione sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona di produzione del Capriano del Colle DOC comprende il territorio dei Comuni di Capriano del Colle, di Poncarale e di Flero; l’area sorge nel mezzo della pianura Padana, su un altopiano formato dalla sovrapposizione di detriti e strati argillosi trasportati a valle dai ghiacciai. La provincia di Brescia, nella sua estensione da nord verso sud, si divide nettamente in due parti: la parte nord con le Prealpi Lombarde e la parte sud con la Pianura Padana.
La linea di demarcazione può essere più o meno identificata nella strada ferrata Milano Venezia al di sopra della quale vi è la tipica agricoltura di collina e di montagna e al di sotto, con la zona dei fontanili lombardi, una fiorente agricoltura cerealitico-zootecnica.
Fa eccezione a ciò, immediatamente a sud della città di Brescia, il Monte Netto che è un promontorio che si eleva nettamente dalla pianura e che fa capo amministrativamente ai comuni di Capriano del Colle e Poncarale. Questo Monte, ovviamente senza acqua di irrigazione, presenta un terreno prevalentemente argilloso e l’agricoltura è quella
tipica della collina. La coltivazione più importante è la vite.
Fattori umani rilevanti per il legame
I due comuni Capriano del Colle e Poncarale hanno radici latine ed in origine venivano denominati “Capreanus” il primo e “Ponscaralis” il secondo.
In tempi antichi la zona che circondava il Monte Netto era paludosa per le acque affioranti per cui il Monte costituiva un salubre luogo di insediamento per quelle popolazioni. In seguito anche la zona limitrofa al Monte, per l’abbassarsi
della falda acquifera dovuto alla bonifica del territorio, finì per risanarsi completamente.
In questo lasso di tempo però la vite veniva coltivata quasi come pianta medicinale in quanto il vino costituiva un valido aiuto nella battaglia contro la pellagra che costituiva una grave piaga della zona a tal punto che si tendeva ad estendere la vite anche in terreni non del tutto idonei.
Alcuni documenti (L’economia Bresciana – C.C.I.A.A. di Brescia – 1927) accertano infatti che “la coltivazione di questi vini anche in terreni irrigui, fu provvidenziale nella lotta sostenuta contro la pellagra. Un’analisi fatta in molti comuni e convalidata da una relazione ufficiale della Giunta di Carpenedolo, mostra quanta efficacia avesse il vino nel combattere questa malattia.
Nella battaglia per la rivincita del vino che oggi si combatte contro i puritani intransigenti, è utile accennare a questa sua benemerenza.
Anche questa zona non sfuggì al flagello della fillossera e subì la degradazione del patrimonio viticolo originale con l’avvento degli ibridi, soprattutto il “Clinton” che in questa zona, per le favorevoli condizioni pedologiche ed ambientali, dava gradazioni altissime rispetto a produzioni di altre zone. Comunque la passione per la viticoltura riuscì ad avere
ragione di questi vitigni e non appena la tecnica mise a disposizione dei viticoltori strumenti idonei alla ricostituzione di una viticoltura di pregio, ritornò fiorente la produzione di questi vini che seppero subito conquistarsi il favore dei consumatori.
b) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
All’esame olfattivo il Capriano del Colle Bianco si presenta delicato e gradevole, discretamente intenso, delicatamente floreale e fruttato, con sentore di mela matura; il sapore è secco, leggermente asprigno nel vino giovane, equilibrato.
Il Capriano del Colle trebbiano ha un profumo delicato, gradevole, un gusto fresco, armonico, con eventuale percezione di legno.
Il “Capriano del Colle” con la menzione superiore deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno dodici mesi, anche in botti di legno e all’esame organolettico presenta un odore delicato, gradevole, caratteristico e un sapore:sapido, armonico, corposo con eventuale percezione di legno.
Il Capriano del Colle marzemino presenta un profumo delicato, gradevole, caratteristico e un sapore secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno.
Il Capriano del Colle Rosso ha un profumo ampio, vinoso, caratteristico, un sapore fresco, sapido, asciutto e armonico, equilibrato, morbido e di media struttura.
Il Capriano del Colle Riserva ha un profumo complesso, un gusto ampio, avvolgente e strutturato, giustamente tannico e di elegante struttura.
Il Capriano del Colle Novello ha un profumo fresco e floreale, che sprigiona delicati profumi di frutti di bosco; il gusto risulta morbido e piacevole.
c) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)
Le pendici del Monte Netto non molto scoscese ed il falso piano della sommità fanno ben sperare nella continuità di questa viticoltura che potrà senza difficoltà essere meccanizzata sempre di più permettendo lo sfruttamento di questi terreni che non hanno altra vocazione. I terreni, generalmente argillosi e privi di calcare, eccezion fatta per parte della zona del Comune di Poncarale, godono di un’ottima esposizione e risultano particolarmente adatti alla coltivazione della vite.
Il riconoscimento della vocazionalità viticola dell’intera zona di produzione, porta all’ammissione unanime da parte dei Tecnici del settore che nell’area DOC Capriano del Colle si possono produrre tipologie diverse di vini di qualità. In questo quadro si intendono valorizzare le elevate potenzialità espresse dalle varietà autoctone di tradizionale coltura Marzemino (localmente denominato Berzemino) e Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano. Il Trebbiano, di origine italica, già conosciuto dagli antichi Romani e distribuito in tutta la penisola; in questa zona è
coltivato nelle versioni Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano.
Il grande pregio di questo vitigno è dato dall’estrema capacità di adattarsi a diversi tipi di terreno e di clima; i vini che ne derivano risultano generalmente gradevoli e caratteristici. Anche la coltivazione della varietà Marzemino (localmente denominata Berzemino) profonde radici.
La prima descrizione del vitigno, nel compendio: “Le dieci giornate della vera agricoltura e piaceri della villa”, è dovuta
all’agronomo Agostino Gallo (1499 – 1570), residente nel Borgo di Poncarale dal 1548. Anche non considerando le suggestioni storiche, la presenza del Marzemino e comunque ben documentata.
Infatti i dati del Catasto Vitivinicolo del 1970 (Istituto Centrale di Statistica, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Catasto Vitivinicolo; “Rilevazione al 25 ottobre 1970; anno 1972, Volume 1, Tomo 1, pag. 354, 355) indicano che su una superficie totale nazionale a Marzemino in coltura principale di circa 1500 ettari, più della metà (760) era concentrata nella provincia di Brescia e più di un terzo dei ceppi era composto da viti di età superiore ai sette anni. Inoltre nella provincia di Brescia vi era una superficie in coltura pura pari a 207 ettari, la maggiore a livello nazionale (dato nazionale 740 ettari). Questi dati sono tuttora attestati nella zona del Capriano del Colle dalla presenza di viti centenarie che non appartengono alle selezioni clonali degli ultimi decenni. Le valutazioni positive da sempre espresse verso le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini di questa tipologia sono state confermate dai recenti studi citati. Inoltre da 1995 è presente
la IGT “Montenetto” per la quale è prevista la tipologia “Marzemino”, seppur con una base ampelografica più ampia. Restringendo i possibili uvaggi solo al Marzemino, si pongono le basi per la produzione di un altro rosso di qualità con un forte legame storico con il territorio ed una inconfondibile caratterizzazione varietale, grazie alla presenza del 100% di Marzemino.
Per questi motivi e per le esigenze del mercato, che sempre richiede alle Aziende di presentare i vini di maggior pregio come vini a Denominazione di Origine, si richiede la presente integrazione del Disciplinare. La creazione delle tipologie “Capriano del Colle Trebbiano” e “Capriano del Colle Marzemino” tende a valorizzare e dare rilievo all’alta vocazionalità della zona per i due vitigni.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L
Sede Centrale: via C. Pisacane, 32
60019 Senigallia (AN) - Italia
Tel. (+39) 0717930179 | fax
(+39) 0717910043
Unità operativa di Brescia:
via Volturno, 31
25122 Brescia (BS) – Italia
Tel (+39) 030 3733069 |
fax (+39) 030 316132
e-mail: pianocontrolli@imcert.it
L’ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L Unità operativa di Brescia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
CELLATICA
D.O.C.
Decreto 14 settembre 1995
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Cellatica” è riservata ai vini rosso e rosso superiore che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini rossi a denominazione di origine controllata “Cellatica” e “Cellatica” superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti in ambito la seguente composizione varietale:
Marzemino (Berzemino) minimo 30%,
Barbera minimo 30%,
Schiava Gentile (media e grigia) minimo 10%,
Incrocio terzi n.1 (Barbera per Cabernet franc) minimo 10%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia presenti nei vigneti sino ad un massimo complessivo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini “Cellatica” comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di
Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato, Brescia
in provincia di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
a sud-ovest partendo dal ponte sul fiume Mella in Brescia, località chiamata Ponte Crotte, segue la strada per Cellatica fino a V.la Torricella.
Qui piega verso sud con un'ansa che raccoglie la collina che da V.la Torricella si estende fino a V.la Anna e a Badia alta, lambisce il limite pedecollinare fino a Badia Alta e poi, di ritorno, comprendendo la zona del Carretto, ritorna sulla strada di Gussago a quota 139.
Da quota 139 sale fino all'incrocio della Fantasina, da qui prende la vecchia strada per Gussago detta delle Brine fino al Caporalino.
Prosegue fino al crocevia di Croce.
Da qui scende verso C.se Casotto per seguire il piede del colle S.Stefano fino alla frazione Sale.
Risale quindi alla frazione Villa, passa per C.na Pomaro da qui alla C.na Dordaro che oltrepassa fino ad incontrare la carrareccia che porta sulla strada Gussago-Ronco, Padergnone e Ponte Cingoli fino in prossimità delle scuole dove prende la strada per Delma fino a quota 193.
Da qui alla carrareccia e alla mulattiera fino a quota 228, segue quindi il confine del comune di Rodengo Saiano fino a M.Valenzano; a nord, da M.Valenzano segue il confine del comune di Rodengo Saiano prima, quindi del comune di Gussago fino all'intersezione di questi con il ramo del T. Canale che prende avvio in prossimità della località Barche, e scende, seguendolo, fino al Caricatore a quota 293.
Da qui risale attraverso Piè di Monte di sotto, fino a quota 422 dove continua passando a nord di Quarone di sopra, quota 694 e si interseca con il confine del comune di Concesio, nei pressi di Dosso Croce; ad est, dalla intersezione di questo confine, segue il confine del comune di Concesio attraverso Passo della Forcella, Mad.na della Stella, C.na Monte Grande, M.Peso fino a quota 360.
Qui segue la strada che porta a Collebeato e poi ancora, seguendo la strada fino a Ponte Crotte in Brescia.
Articolo 4
Norme di viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Cellatica” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 400 metri s.l.m., con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Sono esclusi i sistemi espansi che sono tuttavia consentiti su particolari sistemazioni del terreno senza alternativa come terrazzamenti ed i gradoni.
I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 2.200 ceppi per ettaro fatto salvo i nuovi vigneti piantati con i sistemi Sylvoz o a Pergola, la cui densità non può essere inferiore a 2.000 ceppi per ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione come mezzo di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare
per il vino a denominazione di origine controllata “Cellatica” 11,50 t/ha
e per il vino a denominazione di origine controllata “Cellatica” superiore a 10,00 t/ha.
La produzione massima per ceppo non deve in media superare i Kg 6.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero di piante e alla produzione per ceppo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Cellatica”,
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10.50% vol.
al “Cellatica” superiore
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell’11,00 %vol.
La regione Lombardia. con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.
Articolo 5
Norme di vinificazione
Le operazioni d vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all’art. 3.
La resa massima dell’uva in vini finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa di vino superi il limite sopra riportato le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 6%, non
hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata “Cellatica”.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo debitamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche:qualitative.
La qualificazione “superiore” può essere usata per designare il vino “Cellatica” proveniente da uve che abbiano
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. come previsto dall’art. 4
e che venga immesso al consumo
dopo il 30 settembre dell’annata successiva a quella della vendemmia di produzione.
Articolo 6
Caratteristiche vini al consumo
Il vino “Cellatica” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso tipico;
sapore: sapido, asciutto, con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Il vino a denominazione di origine “Cellatica” avente il diritto alla qualificazione “Superiore” all’atto dell’immissione al consumo dovrà avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,00% vol.
E’ consentito l’affinamento in recipienti in legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ inoltre vietato l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative come comuni, frazioni e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.
E’tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avanti significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito l’aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l’attività dell’imbottigliatore, quali, viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, castello, abbazia e similari in osservanza alle disposizioni in materia.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cellatica” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Sui contenitori di vino “Cellatica” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezioni e chiusure
I vini a denominazione di origine controllata “Cellatica” immessi al consumo in recipienti di capacità compresa tra 0,20 e 5 litri, debbono utilizzare soltanto bottiglie di vetro.
Sono vietate per i recipienti fino a 4,5 litri le chiusure con tappo a corona e con tappo a strappo.
Il vino a denominazione di origine controllata “Cellatica” immesso al consumo con la qualificazione Superiore deve essere condizionato in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo a sughero.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame.
Questa area giace sulle colline rocciose calcareo-argillose immediatamente ad Ovest di Brescia ed è parzialmente coincidente con la Franciacorta. Nell’ambito dei territori dei Comuni di Cellatica, Collebeato, Gussago e Rodengo Saiano la viticoltura è tanto difficoltosa per le pendenze talvolta addirittura impervie dei colli coltivati, quanto determinante per la salvaguardia del territorio e per l’armonia del paesaggio, fin da essere giustamente considerata un fattore irrinunciabile per la sopravvivenza stessa della stupenda area da essa interessata.
La zona di produzione del vino Cellatica e costituita dalle propaggini dei monti che da Brescia e Collebeato vanno verso la Franciacorta con terreni derivanti dal “medolo”, dal silicifero”, dalla “maiolica”, e dalla “creta”. Nel comune di Cellatica i terreni della “creta” si distendono tra i Campiani, Madonna della stella e la punta dello sperone che guarda la frazione di Croce di Gussago.
In questi terreni le argille marnose, che stanno alla base delle formazioni cretacce, sono in generale non molto ricche di calcare, ma poiché qui sono commiste al terreno della scaglia rossa, il tenore di calcare è sempre considerevole.
Per il microclima ambiente non vi sono limiti estremi che inibiscono la coltivazione della vite.
Per quanto concerne la somma delle calorie che influenzano la vite nel periodo vegetativo (aprile – settembre), la possiamo considerare senz’altro sufficiente per ottenere una buona maturazione delle uve e così pure per le meteore.
Fattori umani rilevanti per il legame.
Andrea Bacci, alla fine del 1500, descrivendo l’agricoltura dell’Italia Settentrionale diceva “… oserei dire che il territorio di Brescia supera il resto della regione trans-padana nella fecondità di ogni frutto, ma specialmente nei vini …Vini bianchi, rossicci e rossi, moscatelli e vernaccie, queste ultime specialmente squisite in quel di Cellatica, emule di vini greci, esportate con gran guadagno a Milano e in Germania e, talvolta, anche a Roma …”.
L’antica fama del vino di Cellatica non è mai venuta meno superando agevolmente, grazie alla tenacia dei produttori della zona, sia le storiche avversità di origine patologica che afflissero il Continente, sia lo spopolamento di queste colline, favorito dalla vicinanza della città industriale che sembrò, ad un certo momento, porre fine a quella meravigliosa viticoltura propria del famoso “attico di Cellatica”.
Nel 1934 si costituiva il consorzio Produttori Vino di Cellatica aderente allora alla Federazione Provinciale degli Agricoltori.
Questo Consorzio ebbe anch’esso vita breve date le divergenze sorte tra i soci forse anche perché questi vini, riusciti di ottimo pregio, non trovarono nella vendita all’ingrosso la remunerazione che loro spettavano. Il 9 febbraio 1952, circa trent’anni dopo i primi tentativi di cooperazione, la “Cooperativa Viti Vinicola Cellatica – Gussago”, che sulla scorta delle esperienze passate, trovava finalmente la sua strada affiancandosi a quelle cantine padronali di lunga tradizione e di solido inserimento nel mercato che hanno sempre rappresentato per Cellatica il miglior biglietto da visita.
Nell’Atlante Economico Geografico del Senator Arturo Marescalchi, edito nel 1911, è riportato fra i vini della provincia di Brescia (quelli commercialmente più noti), il Cellatica che si poteva trovare nei migliori ristoranti e fra la lista dei vini pregiati delle maggiori case vinicole lombarde.
Ma ancora più che gli scritti e i documenti è la tradizione che ha valorizzato i vini di questa zona, a tal punto che, pronunciando il nome di Cellatica nessuno poteva dissociare il pensiero dal vino ivi prodotto..
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
Entrambe le tipologie presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
Le differenti varietà a diversa vocazione enologica, combinate in modo sapiente e secondo tradizione intervengono nella produzione del vino Cellatica DOC, contribuendo ciascuna con le proprie particolari attitudini alle caratteristiche finali del prodotto: un vino rosso molto piacevole e da tutto pasto, ricco e ben strutturato ma non pesante, anzi elegante ed equilibrato.
Le selezioni più importanti, complesse e strutturate vengono affinate almeno un anno e destinate alla tipologia
“Superiore”, vino invecchiato per legge almeno un anno, adatto al medio invecchiamento.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nel comune di Gussago i terreni della creta si trovano su tutto il territorio che si distende tra Forcella, Madonna della Stella, la croce, Casaglio e Manica e su tutta la collina della Santissima, nonché in un lembo sotto Mirabello a destra della strada che dalla Piazza conduce alla frazione Ronco e poi ancora in un piccolo lembo a Convento dei Camaldoni.
Nella zona spesso il colore rosso trae in inganno, facendo pensare ad un terreno ferrettizzato, mentre in questa zona il colore rosso del terreno è proprio delle scaglie rosse da cui esso deriva e, in generale, è sempre molto calcareo. La scaglia poi è ancora presente nella sua forma bianca sulla collina della Santissima, ed anche qui il terreno è sempre molto calcareo.
I terreni derivanti dal medolo che si presentano di colore rossiccio, si trovano nella Valle di Navezze, in comune di Gussago, percorsa dal T. Canale al Caricatore ed a Piè di Monte di Sotto, in prossimità dei quali affiorano più precisamente le brecce calcareo-silicee del “medolo superiore”, con terreno poco profondo ma alquanto ferrettizzato.
Una seconda zona costituita dal medolo è tutto quel monte che sovrasta le frazioni di Delma e Valenzano.
A Corneto, il ronco sito dietro V.la Fenaroli, presenta ferretto molto profondo, di colore rosso vivo ed assai ricco di detriti silicei del “medolo” ed il tratto piano detto Vallesina è costituito da terre rosse di dilavamento del medolo stesso. La cima pianeggiante del Delma presenta, con una certa abbondanza, terra argilloso-giallastra del medolo, ma in generale sui pendii del monte si mostra la roccia completamente nuda o coperta da poco terreno e la coltura della vite predomina alla base, dove è di preferenza accumulato il terreno dilavamento del monte stesso.
Terreni detritici del “silicifero” si presentano sul pendio meridionale delle colline di Padergnone e Ponte Cingoli in comune di Rodengo Saiano.
In questa zona il terreno è sciolto, senza ciotoli, o con scarsi frammentini di roccia; si mantiene dello stesso tipo fino ad una certa altezza sul pendio e, per dilavamento, si sovrappone per buon tratto anche sulla pianura ferrettizzata sottostante, aumentandone lo spessore argilloso.
Ai fini di salvaguardare la costanza e la tipicità della produzione di zona, si intendono mantenere i vitigni tradizionali e le proporzioni tra di essi, sempre tradizionali, suggerite dal risultato finale del vino e di regolarsi di volta in volta nella scelta dei vitigni, a secondo della componente apportata ad ogni singolo vitigno, rispettando però le percentuali stabilite.
Le pratiche enologiche impiegate nella vinificazione, affinamento e conservazione del vino Cellatica sono quelle tradizionali e razionali della zona con le dovute varianze dettate anno per anno a secondo dell’uva, ai fini di mantenere uniforme, costante e tipico il prodotto.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L
Sede Centrale: via C. Pisacane, 32
60019 Senigallia (AN) - Italia
Tel. (+39) 0717930179 | fax (+39) 0717910043
Unità operativa di Brescia:
via Volturno, 31
25122 Brescia (BS) – Italia
Tel (+39) 030 3733069 | fax (+39) 030 316132
e-mail: pianocontrolli@imcert.it
L’ISTITUTO MEDITERRANEO DI CERTIFICAZIONE S.R.L Unità operativa di Brescia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
CURTEFRANCA
D.O.C.
Decreto 03 luglio 2008
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata «Curtefranca» è riservata ai vini tranquilli che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Curtefranca» bianco;
«Curtefranca» rosso.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
1. «Curtefranca» bianco:
Chardonnay per un minimo del 50%.
Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot bianco e/o Pinot nero;
2. «Curtefranca» rosso:
Cabernet franc e/o Carmenere per un minimo del 20%;
Merlot per un minimo del 25%;
Cabernet Sauvignon da un minimo del 10% ad un massimo del 35%.
Possono inoltre concorrere alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%, con esclusione dei vitigni aromatici.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca» omprende per intero i territori dei seguenti comuni:
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago,
nonché la parte del territorio dei comuni di
Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San Martino
che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11
e parte del territorio del comune di Brescia.
In provincia di Brescia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro.
Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la ex strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto.
Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato.
Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue
verso est passando la localita' Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole.
Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia- Cellatica che segue in direzione Cellatica.
Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo.
Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico.
2. Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:
partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'Autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8.
Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n.
12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 – 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea
ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano.
Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si e' partiti.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Curtefranca» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Per la produzione di tutti i vini «Curtefranca» sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, come delimitati nel precedente art. 3, punto 2 e tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 500 m. s.l.m.
2. Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura adatta al sistema di allevamento, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato).
Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti
senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
3. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva rivendicabile per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, e i rispettivi titoli alcolometrici volumici minimi naturali devono essere i seguenti:
Curtefranca bianco: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;
Curtefranca rosso: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;
Curtefranca bianco con menzione vigna: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;
Curtefranca rosso con menzione vigna: 8,00 t/ha, 12,00% vol.
La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse in cantina devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrità degli acini.
5. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione di zone terrazzate ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi.
La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, è inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
primo anno zero;
secondo anno 4,40 t/ha.
I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati anche in annate eccezionalmente favorevoli mediante un'accurata cernita delle uve, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di IGT “Sebino”.
6. La Regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo, di uva per ettaro e di ettolitri per quintale di uva, diverso da quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediatamente comunicazione all’organismo di controllo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
2. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.
3. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino la tradizionalità di tali operazioni.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» è del 68%.
5. Le eventuali eccedenze, purché fino a un massimo del 5% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata ma potranno essere impiegate per la produzione di IGT “Sebino”.
Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e potra' essere destinato ad IGT “Sebino”.
6. Le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita “Franciacorta” potranno essere rivendicate con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nello schedario viticolo dei vigneti, anche per il vino a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco, ma non viceversa.
7. E' consentito che a seguito della scelta di cantina, da effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, il vino a denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta" passi a vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco o all'indicazione geografica tipica “Sebino” bianco, ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» o dell'indicazione geografica tipica “Sebino”.
8. I seguenti vini, «Curtefranca» bianco e rosso con menzione vigna, devono essere sottoposti a un periodo minimo di elaborazione così definito:
Curtefranca bianco: passaggio in legno facoltativo, affinato in bottiglia 3 mesi;
Curtefranca rosso: 8 mesi di passaggio in legno, affinato in bottiglia 6 mesi.
9. Per vini di cui all'art. 1 la commercializzazione e' consentita soltanto dopo un periodo di affinamento, a partire dalla data di inizio vendemmia stabilita con decreto della regione Lombardia.
Per tale motivo l'immissione al consumo non può essere antecedente alle date di seguito indicate:
Curtefranca bianco: 1° febbraio (anno successivo alla vendemmia)
Curtefranca bianco vigna: 1° settembre (anno successivo alla vendemmia)
Curtefranca rosso: 1° luglio (anno successivo alla vendemmia)
Curtefranca rosso vigna: 1° settembre (due anni successivi alla vendemmia).
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca» bianco:
colore: paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Curtefranca» rosso:
colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti,;
profumo: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», con la menzione vigna seguita dal toponimo all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca» bianco:
colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Curtefranca» rosso:
colore: rosso intenso con riflessi granati;
profumo: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate ed eventualmente erbacee;
sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, fatte salve quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini «Curtefranca» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati non aventi significato laudativo purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione vigna seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Curtefranca» che della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata. In tal caso è vietato fare riferimento al colore (bianco o rosso).
3. E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare anche l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati
e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento
e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
5. La specificazione tradizionale denominazione di origine controllata, deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Curtefranca» senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.
6. Nella presentazione e designazione del prodotto i termini bianco e rosso sono facoltativi; se espressi, seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione «Curtefranca», che la specificazione denominazione di origine controllata" e devono sempre figurare con caratteri di stampa di altezza e dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.
7. Sulle etichette delle bottiglie contenenti i vini di cui all'art. 1 deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1.I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» possono essere commercializzati in contenitori di capacità massima di 12 litri.
I vini «Curtefranca» con la menzione vigna" seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di capacità inferiore e/o uguale a 5 litri.
Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro, con tappo raso bocca o con tappo di vetro.
E’ ammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,250 litri, il tappo a vite e/o a strappo.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
Il territorio di produzione del Curtefranca è delimitato a est dalle colline rocciose e moreniche di Rodengo Saiano, Ome, Gussago e Cellatica, a nord dalle sponde meridionali del Lago d’Iseo e dalle ultime propaggini delle Alpi Retiche, a ovest dal fiume Oglio e infine a sud dal Monte Orfano.
Esso è formato da un ampio anfiteatro morenico formatosi durate le glaciazioni delle ere geologiche Secondaria e Terziaria per effetto dei movimenti di espansione e arretramento del grande ghiacciaio proveniente dalla Valcamonica e caratterizzato da un’estrema complessità morfologica e geologica.
Elemento comune di gran parte dei suoli della denominazione è dunque l’origine morenica che ne determina le caratteristiche principali: genesi alloctona, discreta profondità, drenaggio buono e riserva idrica buona o elevata. I suoli sono dunque particolarmente adatti alla coltura della vite.
Fatte salve le caratteristiche generali della zona vi è poi una grande variabilità pedo-paesaggistica che determina diversi comportamenti vegetoproduttivi, diverse dinamiche di maturazione delle uve e di conseguenza diverse caratteristiche sensoriali dei vini.
Con lo studio di zonazione condotto negli anni ’90 sono state identificate quattro unità vocazionali differenti che testimoniano la ricchezza di questo territorio.
La denominazione di origine controllata Curtefranca ricade nella regione mesoclimatica insubrica e gode di alcuni caratteri di tipo mediterraneo risultando relativamente mite nell'inverno, non eccessivamente caldo nell'estate, con discrete escursioni termiche giornaliere ed annuali.
Altri fattori operano a livello di meso scala e contribuiscono a determinare il regime delle precipitazioni e dei venti assicurando una regolare apporto idrico e l’assenza di umidità eccessiva:
vicinanza dell’area di pianura, il che trova riscontro in tutta una serie di fenomeni quali le inversioni termiche e le circolazioni di brezza.
vicinanza del lago d’Iseo, che manifesta caratteristici effetti in termini di mitigazione delle temperature medie, diminuzione del rischio di gelate, intensificazione delle precipitazioni, regime dei venti.
presenza a Nord del grande solco vallivo che delimita l’area del lago e poi della Valcamonica, con effetti sul campo del vento e sulle precipitazioni.
Gli eventi piovosi sono particolarmente frequenti nei periodi autunnale e primaverile, le precipitazioni annue sono pari a circa 1000 mm. Nel periodo vegetativo le precipitazioni medie sono adeguate e generalmente ben distribuite, comprese tra 500 e 600 mm.
Le temperature, espresse con l'indice bioclimatico di Winkler sono comprese tra i 1800 e i 2300 gradi giorno, in
relazione all'altezza, all'esposizione e all'effetto del lago.
Questi valori consentono il raggiungimento di una adeguata maturazione delle uve.
Fattori umani rilevanti per il legame
La vite è presente in forma spontanea nel territorio della denominazione Curtefranca già in epoca preistorica: testimonianza è data dal ritrovamento di vinaccioli di vite nella zona di Provaglio d’Iseo, laddove probabilmente v’erano insediamenti palafitticoli.
Le testimonianze successive della predilezione per la coltivazione della vite in questo territorio sono innumerevoli e tra queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti le corti monastiche della zona note come “franchae curtes”, corti esentate dal pagamento dei dazi doganali per il merito di bonificare e coltivare i terreni.
L’attuale territorio così come delimitato all’articolo 3 del presente disciplinare era già descritto e delimitato nell’atto del Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto il dominio della Serenissima.
Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo importante nell’economia agricola della zona fine agli anni ’60 del secolo scorso, quando con l’istituzione della DOC, è iniziato una sorta di Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della vite ad essere oggi la principale coltura di questa denominazione, il cui nome Terre di Franciacorta prima, Curtefranca oggi testimonia il legame profondo con questo territorio e con la sua storia.
Base ampelografica:
Tradizionalmente si allevavano vari vitigni locali, bianchi e rossi. Con la nascita della Doc, sono stati individuati i vitigni a bacca rossa maggiormente vocati e di tradizione radicata sul territorio: Cabernet franc (e sauvignon), Merlot, Barbera e Nebbiolo.
Nel tempo, parallelamente all’evoluzione del gusto comune e della cultura enoica, ricercando maggiori gradi di maturazione tecnologica e polifenolica delle uve, la Barbera e il Nebbiolo sono stati in parte sostituiti dai
Cabernet e dal Carmenère, varietà tradizionalmente coltivata in zona, spesso confusa col Cabernet Franc e conosciuta localmente come "bordò magher" per la sua caratteristica di avere grappoli spargoli e con acini piccoli.
Nel 2008 il Carmenère è stato ufficialmente riconosciuto nel Disciplinare del Curtefranca rosso DOC.
Per la tipologia Bianco il vitigno d’elezione è lo Chardonnay, accompagnato dal Pinot bianco e dal Pinot nero.
Forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura:
La forma tradizionalmente utilizzata era la pergola bresciana, poi gradualmente sostituita da forme moderne a spalliera con sviluppo ascendente della vegetazione e potatura a Guyot o cordone speronato, che consentono un migliore equilibrio vegeto-produttivo e un adeguato contenimento della produzione entro i limiti fissati dal disciplinare.
Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
Sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la produzione della tipologia base e della tipologia con menzione “vigna”, che comporta rese più basse in vigneto e tempi obbligatori maggiori di invecchiamento in legno e affinamento in bottiglia. Ne risultano vini con maggiore estratto e alcolicità.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente riconducibili o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La DOC Curtefranca è rappresentata da quattro tipologie: Bianco “base” e Bianco con menzione Vigna, Rosso “base” e Rosso con menzione Vigna che da un punto di vista analitico, ma soprattutto sensoriale sono molto ben caratterizzati e riconoscibili come vini del territorio, così come descritti all’articolo 6 del presente disciplinare.
In particolare il Curtefranca bianco e rosso si presentano come vini di beva gradevole, con florealità e sapidità ben equilibrata il primo e sentori fruttati, spesso con note delicatamente erbacee il secondo. Il corpo è medio, le alcolicità moderate.
La menzione Vigna comporta un arricchimento di profumi e di struttura notevoli ed una caratterizzazione evidente legata allo specifico vigneto di provenienza.
Nel Curtefranca Vigna rosso, il colore diventa granato, i profumi sono più profondi ed eterei, il sapore vellutato e
complesso.
C) Descrizione dell’interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Il territorio della denominazione di origine controllata Curtefranca è situato sull’estremo confine settentrionale della Pianura Padana e si va a incastonare dentro il sistema alpino in prossimità del lago di Iseo.
Il clima è per alcuni versi simile a quello della pianura Padana ma con i benefici effetti della presenza del lago.
D’estate il caldo estivo è mitigato dalle fresche correnti che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago e d’inverno il lago stesso riemette il calore accumulato nella stagione precedente mitigando le temperature. Da un punto di vista pedologico il territorio è eterogeneo, e si possono classificare quattro unità vocazionali: fluvioglaciale, con suoli mediamente profondi, scheletro grossolano, induce alla maturazione tecnologica, i livelli zuccherini maggiori.
Il morenico sottile, caratterizzato da suoli sottili, situati sulle creste e sulle porzioni a maggior pendenza dei versanti delle colline moreniche dove i livelli zuccherini sono leggermente inferiori.
Nelle Uv versanti gradonati con suoli da sottili a moderatamente profondi limitati da substrato roccioso e morenico profondo con suoli da mediamente profondi a profondi alla maturazione i livello zuccherini sono più bassi e l’acidità è significativamente più elevata.
La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria è la dimostrazione che trattasi di areale vocato alla viticoltura.
Ne sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica ed il materiale archeologico rinvenuto su tutta la zona oltre alle diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a Columella a Virgilio.
Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in Franciacorta e che conosciamo anche attraverso testimonianze storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi.
Da una specificità di questo territorio deriva il nome Curtefranca, neologismo che si riferisce alle corti franche, cioè al fatto che i principali centri dell’area dell’arco morenico - Borgonato, Torbiato, Nigoline, Timoline, Colombaro, Clusane, Cremignane, Adro - erano all’origine, delle corti regie, che successivamente all’arrivo dei benedettini e dei cluniacensi, godettero di franchigie (curtes francae), cioè di esenzione dal pagamento dei dazi di trasporto, perché deputati
al controllo delle strade e bonificatori del territorio.
Corte Franca è anche uno dei comuni posti nel centro del territorio stabilito dal disciplinare costituito con regio Decreto di Vittorio Emanuele III nel luglio 1928, riunendo in una unica amministrazione i quattro nuclei storici di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline fino ad allora piccoli Comuni autonomi.
Vari studi storici-geografici sostengono tale tesi. Importante a tal fine è stata l’opera di Gabriele Archetti su “Vigne e vino nel Medioevo: il modello della Franciacorta (secoli X – XV)” che ha permesso di tracciare una mappa della vitivinicoltura per il periodo altomedioevale.
Il primo documento che ci dà notizia di proprietà fondiarie dislocate in zona, dipendenti dal monastero bresciano di S. Salvatore, risale all’anno 766.
Si tratta del diploma con cui Adelchi, figlio di Desiderio, aveva provveduto a donare “pro rimedio animae” al monastero, fondato pochi anni prima per iniziativa della madre Ansa, tutti i beni (comprese vigne e cantina) avuti in
eredità dal nonno Verissimo e dagli zii Donnolo e Adelchi.
Prima del secolo X, però, le conoscenze sulla diffusione e la consistenza della viticoltura rimangono scarse e frammentarie, anche se alcune località dovettero conoscere una intensa attività vinicola già in età romana.
In un documento del 7 aprile 884, il Monastero di Santa Giulia esercitava la “undatio fluminis in Caput Ursi” cioè dal diritto di pedaggio sul fiume Pò a Caorso nel piacentino riceveva spezie, sale e olio, mentre il monastero trasportava vino rosso e vino bianco nei propri possedimenti del cremonese e del piacentino fino nel reatino.
I documenti del IX, e specialmente del X e XI secolo, come risulta dal Polittico di Santa Giulia, dalle carte di Leno e di altri importanti enti monastici urbani, testimoniano una diffusione colturale della vite sparsa un po’ dappertutto e sono una spia indicativa della continuità, suggellata da significativi rinvenimenti archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall’età tardo antica al pieno medioevo in Franciacorta, facilitata anche dalle favorevoli condizioni climatiche e pedologiche. Una continuità che trova precisi riscontri documentari come mostrano soprattutto le carte giuliane e quelle della Mensa vescovile, come riferisce sempre Gabriele Archetti.
Nel 1967 viene istituita la DOC Franciacorta rosso che è una delle prime Denominazioni di origine controllata nate in Italia e che contempla anche la tipologia spumante. E’ nel 1995 che viene dedicato un Disciplinare specifico con la nascita della DOC Terre di Franciacorta segno che il territorio meritava un’attenzione specifica sui vini bianchi e rossi tranquilli.
Nel 2008 ulteriore passo fondamentale è stato il cambio di nome della Denominazione a Curtefranca che ha
idealmente ultimato il percorso di valorizzazione della denominazione in virtù dello stretto legame col territorio di origine produzione.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
VALORITALIA S.r.l. Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Sede Legale: Via Piave, 24
00187 Roma
La Società “Valoritalia S.r.l” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del Reg. CE n. 607/2009 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
GARDA COLLI MANTOVANI
D.O.C.
Decreto 22 settembre 1997
Modifica Decreto 26 ottobre 1998
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Garda Colli Mantovani” bianco;
“Garda Colli Mantovani” rosato;
“Garda Colli Mantovani” rosso;
“Garda Colli Mantovani” Merlot;
“Garda Colli Mantovani” Cabernet;
“Garda Colli Mantovani” Chardonnay;
“Garda Colli Mantovani” Pinot bianco;
“Garda Colli Mantovani” Pinot grigio;
“Garda Colli Mantovani” Sauvignon.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” con la specificazione bianco, rosato e rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Garda Colli Mantovani “ bianco:
Garganega: massimo 35%
Trebbiano toscano ( di Soave o nostrano, e/o giallo, e/o toscano): massimo 35%
Chardonnay: massimo 35%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai seguenti vitigni:
Sauvignon, Riesling renano, Riesling italico (da soli o congiuntamente) fino a un massimo del 15%.
“Garda Colli Mantovani” rosato e rosso:
Merlot: massimo 45%
Rondinella: massimo 40%
Cabernet: massimo 20%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai seguenti vitigni:
Sangiovese, Molinara (in loco denominata Rossanella), Negrara trentina (da soli o congiuntamente) fino a un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “ Garda Colli Mantovani ” seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno
“Merlot”
“Cabernet”
“Chardonnay”
“Pinot bianco”
“Pinot grigio”
“Sauvignon (b)”
è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo dell’85% dei corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali , presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, a bacca di colore analogo, non aromatici, nella misura massima del 15%.
Alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” tipologia“Cabernet” possono concorrere i vitigni Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc da soli o congiuntamente.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani”, con l’esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da scoscesità, esposizione sfavorevole, falda prossima alla superficie e drenaggio lento, comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana.
In provincia di Mantova.
Tale zona è così delimitata:
il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue detto canale fino alla località Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la strada dei Molini e prosegue sulla strada che Circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S.M. Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta - Mantovana - Cavriana (strada comunale della Malavia).
Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell’abitato di Foresto,
quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell’Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell’ Alto Mantovano risale lo stesso passando per l’abitato di Castiglione delle Stiviere finchè a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale.
Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche.
E’ vietata qualsiasi pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte all’anno, prima dell’invaiatura.
Le forme di allevamento ammesse sono il Guyot semplice e doppio, il Casarsa e il GDC. Le forme di allevamento consigliate nei nuovi impianti sono il Guyot, la Cortina semplice e doppia e il Cordone speronato. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità di piantagione dovrà essere superiore a 3.000 ceppi/ha.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 e le rispettive rese massime di uva in vino finito devono essere le seguenti:
Merlot: 12,00 t/ha, 70%;
Cabernet: 12,00 t/ha, 70%;
Chardonnay: 12,00 t/ha, 70%;
Pinot bianco: 12,00 t/ha, 70%;
Pinot grigio: 12,00 t/ha, 70%;
Sauvignon: 12,00 t/ha, 70%;
Bianco: 13,00 t/ha, 70%;
Rosato: 13,00 t/ha, 70%;
Rosso: 13,00 t/ha, 70%.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute o da destinare alla produzione dei vini “Garda Colli Mantovani” devono essere ripartiti nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade il diritto alla doc per tutto il prodotto.
La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “Garda Colli Mantovani” il seguente
titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
Merlot: 10,50% vol.;
Cabernet: 10,50% vol.;
Chardonnay: 10,00% vol.;
Pinot bianco: 10,00% vol.;
Pinot grigio: 10,00% vol.;
Sauvignon: 10,00% vol.;
Bianco: 9,50% vol.
Rosato: 9,50% vol.;
Rosso: 9,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3, comma 1.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Mantova e nei comuni finitimi alla zona di produzione nelle province di Verona e di Brescia.
Sono fatti salve i diritti acquisiti dalle aziende che possano dimostrare di aver vinificato fuori zona per almeno cinque anni anteriormente all’entrata in vigore del presente disciplinare.
E’ ammessa soltanto la correzione con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” oppure con mosti concentrati rettificati.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Comunque a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/ 2010.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini “Garda Colli Mantovani” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Cabernet:
colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Chardonnay:
colore: paglierino;
profumo: fino, caratteristico, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato e caratteristico;
sapore: pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Pinot grigio:
colore: dal giallo paglierino al ramato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Sauvignon:
colore: giallo dorato chiaro;
profumo: delicato, tendente all’aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Rosato:
colore: rosato brillante;
profumo: delicato, fruttato, ricorda gli agrumi con prevalenza di cedro
sapore: morbido, fresco con sentore di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Rosso:
colore: rosso rubino tendente al cerasuolo con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
E’ consentito l’uso in etichetta della specificazione “Rubino” per il vino “Garda Colli Mantovani” rosso e “Chiaretto” per il vino“Garda Colli Mantovani” rosato.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al
presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
I vini a origine controllata “Garda Colli Mantovani” possono essere conservati in recipienti di legno; in tal caso possono presentare caratteristico sapore di legno.
Articolo 7
Tipologia riserva
I vini “Garda Colli Mantovani” rosso Merlot e rosso Cabernet con
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol.
e sottoposti a un periodo di invecchiamento non inferiore a
due anni, dei quali uno in legno,
calcolati a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione
delle uve, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva “riserva”.
Articolo 8
Etichettaura, designazione e presentazione
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni Ue in materia.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati
e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento
e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
E’ obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve per i vini a origine controllata “Garda Colli Mantovani” sui recipienti fino a 5 litri di capacità.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica di produzione è compresa nell’Anfiteatro Morenico del Garda, con quote che arrivano a 200 m. s.l.m.
Le colline moreniche sono costituite da sedimenti di origine fluvio-glaciale. I suoli sono sciolti e permeabili, consentono uno spiccato drenaggio superficiale e la formazione di un vero e proprio regime idrico sotterraneo.
La prima falda è a 10-30 metri di profondità e al livello di campagna nelle zone depresse.
Il Mincio costituisce l’asse idrologico principale.
Il clima è mite e ventilato per la presenza del lago di Garda. Il clima è da considerare intermedio tra quello mediterraneo e quello oceanico, causa la continentalità, è un clima caratterizzato da temperature medie estive elevate.
Le precipitazioni medie annue superano i 700 mm concentrandosi maggiormente in autunno e in primavera.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante all’ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani “.
La coltivazione della vite in provincia di Mantova ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle colline moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte.
Successivamente la civiltà etrusca portò la cultura del vino. Testimonianza importante per i vini e le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d’Este nel suo viaggio a Cavriana e sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella “ Descrittione in compendio del castello di Solferino” un documento dell’Archivio di Stato di Mantova del 1588.
Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre.
Possiamo affermare che tutto il territorio di produzione della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” ha vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare:
la base ampelografica dei vigneti
è frutto di una lunga selezione operata dall‘uomo in funzione di una produzione di qualità.
I vitigni più idonei alla specificità dei terreni e alle caratteristiche climatiche sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura
sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la qualità della produzione, mantenendo la tradizione. Queste cambiano in funzione dell’ambiente di coltivazione (collinare o di pianura)
le pratiche relative all’elaborazione dei vini
sono quelle consolidate sull’eredità della tradizione per l‘ottenimento dei vini previsti dal disciplinare.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione devono avere i requisiti descritti e definiti all’art. 6 del presente disciplinare. I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e corrispondenti ai vitigni utilizzati.
La tipicizzazione legata al territorio è evidente e necessaria per raggiungere le caratteristiche descritte nel disciplinare. La vitivinicoltura collinare è legata strettamente ai fattori pedoclimatici in particolare al terreno di origine morenica, all’esposizione collinare e alle brezze.
Queste oltre a favorire la qualità delle uve creano circuiti interni di ventilazione determinando la fermentazione e la conservazione dei vini.
Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La specificità dei vini è legata al territorio. Le zone moreniche variano sia come altimetria che come esposizione al sole.
I venti provenienti dal lago di Garda sono un ulteriore fattore condizionante la qualità delle uve. Solo l’esperienza tramandata da generazioni consente di conoscere i punti migliori per l’impianto del vigneto ed ottenere le caratteristiche desiderate.
La coltura contadina si tramanda le tecniche enologiche e di coltivazione della vite , migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
(Reg. CE 1234/2007, art. 118 quater, par. 2, lett.i)
Attualmente l’ente di controllo è VALORITALIA, ma non si esclude in futuro di coinvolgere un altro ente di controllo autorizzato dal MIPAAF.
Nome e Indirizzo:
VALORITALIA srl,
Via Piave 24, 00187 Roma.
Sede operativa Caserma artiglieria Porta Verona 37019 Peschiera del Garda (Verona).
VALORITALIA srl, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
LAMBRUSCO MANTOVANO
D.O.C.
Decreto 16 settembre 1999 G.U.
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano” è riservata ai vini rossi e rosati anche con la specificazione delle sottozone
"Viadanese - Sabbionetano”
“Oltre Po Mantovano"
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Lambrusco Viadanese (localmente denominato Grappello Ruberti), Lambrusco Maestri (localmente denominato Grappello Maestri), Lambrusco Marani e Lambrusco Salamino, da soli o congiuntamente per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni:
Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa (localmente Grappello Grasparossa), Ancellotta e Fortana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano” con l’esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da drenaggio lento e forte costipamento è costituita da due aree disgiunte, una comprendente il Viadanese-Sabbionetano e cioè il territorio compreso fra il fiume Oglio e il fiume Po e l’altra costituita dall’Oltre Po Mantovano, è costituito da due sottozone con caratteristiche ambientali diverse e che danno origine a produzioni con specifiche caratteristiche tradizionalmente note:
“Viadanese-Sabbionetano” e “Oltrepò Mantovano”
i cui confini sono in appresso indicati.
La prima area e sottozona (Viadanese-Sabbionetano) comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo
dei seguenti comuni:
Commessaggio, Dòsolo, Gazzuolo, Sabbioneta, Viadana;
in provincia di Mantova
ed è così delimitata:
partendo dalla congiunzione fra gli argini maestri dei fiumi Po e Oglio in prossimità dell’abitato di S. Matteo delle Chiaviche segue, in direzione nord, l’argine del fiume Oglio attraverso la località Sabbioni, Bocca Chiaviche e Gazzuolo fino all’intersezione con il canale Acque Alte per seguire verso ovest quest’ultimo fino al ponte, sullo stesso canale, della strada comunale “Cà dei Passeri”.
Indi il confine scende verso sud seguendo il limite provinciale sino all’intersezione della strada statale Cicognara-Viadana seguendola fino a Viadana per proseguire lungo la strada provinciale n. 57 “San Matteo-Viadana” fino al punto di partenza.
La seconda area e sottozona (Oltre Po Mantovano) comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo sei seguenti comuni:
Borgofranco sul Po, Carbonara sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Mottegiana, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Suzzara, Villa Poma;
in provincia di Mantova.
è così delimitata:
partendo dall'intersezione fra la strada statale n. 62 "della Cisa" e l'argine maestro di destra del fiume Po, ponte di Borgoforte, il limite di zona segue in direzione sud detta strada statale sino ad intersecare il limite provinciale e di regione per seguirlo in direzione est sino poco dopo la ferrovia Verona-Bologna, a sud di Poggio Rusco dove incrocia la strada comunale "Arrigona" per seguire verso nord prima detta strada proseguendo poi per la via Stoppiaro fino a raggiungere la strada statale n. 496 "Virgiliana".
Il confine continua per tale strada statale fino in prossimità della località detta "Pilastri" per proseguire prima verso nord fino all'abitato di Sermide e poi verso ovest fino al ponte sul canale della bonifica Reggiana Mantovana nella frazione Moglia di Sermide seguendo la strada provinciale n. 34 ferrarese.
Il limite di zona segue quindi in direzione ovest il canale d'irrigazione e di bonifica Reggiana Mantovana fino a intersecare la strada Revere-Zello per proseguire lungo detta strada prima, e la provinciale n. 34 ferrarese poi, fino all'abitato di Revere.
Da questo centro il confine prosegue verso ovest lungo l'argine del fiume Po fino alla località "Sabbioncello" per seguire poi la strada "Semeghini" fino alla località "Santa Lucia" per proseguire lungo la strada provinciale "San Benedetto Po-Quingentole" fino alla località S.Siro da dove segue la strada comunale "Menadizza" che porta all'argine fino al ponte di Borgoforte ove incrocia la strada statale n. 62 "della Cisa" punto di partenza.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino finito devono essere le seguenti:
Rosso: 17,00 t/ha, 70%
Rosato: 17,00 t/ha, 70%
Rosso (con specificaz. di una delle sottozone): 14,00 t8ha, 70%
Rosato (con specificaz. di una delle sottozone): 14,00 t/ha 70%
Solo per le tipologie della denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano” senza la designazione di sottozona è consentito che la resa dell’uva per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, sia riportata al limite massimo sopra indicato, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite medesimo.
Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite del 20% in più, l’intera zona di produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La resa uva/vino, all’atto dell’immissione al consumo non può superare il 70%.
Qualora tale resa superi il limite del 70% e non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano”
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 10,00% vol.
Per l'uso del nome di una delle sottozone le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano"
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 10,50% vol.
E’ consentito l’arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria
e nazionale.
L’eventuale dolcificazione deve effettuarsi con mosti di uva o mosti concentrati, tutti provenienti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano” prodotte da vigneti iscritti al relativo schedario viticolo, oppure con mosto concentrato rettificato purché, ai sensi delle norme nazionali e comunitarie, il cumulo delle deroghe di varietà, di annata e di prodotto non facente parte della zona di produzione, non superi il 15% del volume del complessivo dei vini designati con la denominazione di origine controllata “Lambrusco
Mantovano”.
La quantità di mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato ottenuto da uve prodotte nella zona di cui allo articolo 3, da vitigni di cui all’articolo 2 del presente disciplinare, eventualmente aggiunte per l’arricchimento o per la dolcificazione, devono sostituire uguali quantità di mosto o di vino a denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano”.
La presa di spuma, consentita nell’arco dell’intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d’uva concentrati,
mosti d’uva parzialmente fermentati, e/o con mosto concen-trato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Lombardia, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Cremona, Modena e Reggio Emilia a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni dalla pubblicazione della presente modifica e producano tradizionalmente i vini
in questione.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve, mosti o vini provenienti dalle zone di produzione di cui all’articolo 3.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano” designati con una delle due sottozone di cui all’art. 1 devono essere effettuate all’interno della citata sottozona.
La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lambrusco Mantovano” rosso:
spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 l;
colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;
profumo: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;
sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Lambrusco Mantovano” rosato:
spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 l;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Lambrusco Mantovano" Viadanese-Sabbionetano rosso:
spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 l;
colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;
profumo: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o di ribes;
sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
"Lambrusco Mantovano" Viadanese-Sabbionatano rosato:
spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 l;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Lambrusco Mantovano" Oltrepò Mantovano rosso:
spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 l;
colore: rosso rubino più o meno intenso o granato;
profumo: vinoso, fruttato talvolta con sentore di viola o ribes;
sapore: sapido, acidulo, asciutto o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
"Lambrusco Mantovano" Oltrepò Mantovano rosato:
spuma: frizzante, evanescente solo per il prodotto condizionato in contenitori con capacità da 0,375 a 5 litri;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: leggermente acidulo, asciutto o amabile
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione, presentazione e confezionamento
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari".
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, ivi comprese le menzioni tendenti specificare l'eventuale attività agricola dell'imbottigliatore e nomi geografici dell'azienda stessa ad esclusione del termine "Vigna", le raccomandazioni al consumatore, nonché l'utilizzo di marchi e distinzioni nel rispetto delle norme Ue.
I vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano", se confezionati in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 cl e fino a 5 litri possono essere commercializzati anche con la chiusura a tappo fungo (in sughero o in plastica) ancorato con gabbietta ferma tappo o capsula come previsto dalla normativa vigente.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, la medesima indicazione è obbligatoria quando si utilizza la menzione delle sottozone.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica comprende due sottozone, la sottozona dell’ “Oltre Po mantovano” area sita a destra del fiume Po e la sottozona del “Viadanese-Sabbionetano”e cioè il territorio compreso fra il fiume Oglio e il fiume Po.
L’ area dell’Oltre Po mantovano è la zona della bassa pianura, compresa tra le quote 7 e 20 m. s.l.m.
I terreni affioranti sono di origine alluvionale e riferibili al Quaternario recente (Olocene), durante il quale il fiume Po e i suoi affluenti depositarono i sedimenti, depositi alluvionali Olocenici.
La morfologia presenta delle irregolarità in particolare ondulazioni in direzione Est-Ovest, corrispondenti agli antichi alvei del fiume Po.
Il drenaggio superficiale si riduce mano a mano che dalle aree più rilevate e permeabili si passa alle zone più depresse. In profondità si rileva la presenza di bancate argillose, alternate a livelli di sabbia più o meno grossolana. In superficie la litologia è stata influenzata dai corsi dei fiumi Po e Secchia e ora tende a rimanere costante per le opere di arginatura e regolazione delle acque.
I suoli posti in corrispondenza degli argini degli antichi percorsi fluviali sono a granulometria sabbiosa o sabbiosa-limosa, profondi, ben drenati moderatamente calcarei in superficie e molto calcarei in profondità a tessitura franca o franco -sabbiosa. Nelle aree tra i dossi e le valli i suoli sono a granulometria tra medio-fine e fine, profondi, calcarei, con tessitura da franco-sabbiosa a franco-argillosa.
Nelle zone vallive la tessitura è argillosa, sono suoli profondi e poco evoluti.
Il fiume Po crea una unità idrogeologica e alimenta gli acquiferi per una vasta area.
La prima falda è più vicina alla superficie nell’area in sinistra Secchia, 3-4 metri dal piano di campagna rispetto al destra Secchia dove si trova a 5-20 metri.
Il clima è da considerare intermedio tra quello mediterraneo e quello oceanico, causa la continentalità, è un clima caratterizzato da temperature medie estive che superano i 22° C con afosità estiva causata anche dalla forte umidità, nebbie nel periodo autunno-inverno e inverni rigidi con ritorni di gelo primaverili.
Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 630 mm concentrandosi maggiormente in autunno e in primavera.
L’ area del Viadanese-Sabbionetano è la zona della media pianura compresa tra il fiume Po e l’Oglio, le quote sono comprese tra i 13 e i 36 m. s.l.m.
I terreni affioranti sono di origine continentale e riferibili al Quaternario recente (Pleistocene superiore,Olocene), durante il quale il fiume Po e i suoi affluenti depositarono i sedimenti, depositi alluvionali Olocenici, e in parte facenti
parte della piana fluvioglaciale e fluviale terrazzata costituente il livello fondamentale della pianura.
I rilievi sono legati al sistema Oglio-Chiese.
Nella piana a copertura alluvionale prevalentemente del fiume Po, il drenaggio superficiale si riduce mano a mano che dalle aree più rilevate e permeabili si passa alle zone più depresse.
In profondità si rileva la presenza di bancate argillose, alternate a livelli di sabbia più o meno grossolana.
In superficie la litologia dipende dl fiume Po che tende ormai a rimanere costante per le opere di arginatura e regolazione delle acque.
I suoli posti in corrispondenza degli argini degli antichi percorsi fluviali sono a granulometria sabbiosa o sabbiosa-limosa, profondi, ben drenati moderatamente calcarei in superficie e molto calcarei in profondità a tessitura franca o franco -sabbiosa. Nelle aree tra i dossi e le valli i suoli sono a granulometria tra medio-fine e fine, profondi, calcarei, con tessitura da franco-sabbiosa a franco-argillosa.
Nelle zone vallive la tessitura è argillosa, sono suoli profondi e poco evoluti. Il fiume Po crea una unità idrogeologica e alimenta gli acquiferi per una vasta area.
La prima falda si trova tra gli 8 e i 25 metri di profondità.
Il clima è caratterizzato da temperature medie estive che superano i 22° C con afosità estiva causata anche dalla forte umidità, nebbie nel periodo autunno-inverno e inverni rigidi con ritorni di gelo primaverili.
Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 630 mm concentrandosi maggiormente in autunno e primavera.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Area dell’Oltre Po mantovano
Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante all’ottenimento del vino “Lambrusco mantovano”.
La coltivazione della vite nell’Oltre Po mantovano ha origini antiche, il poeta Virgilio, nativo di Mantova descrive l’esistenza della Vitis labrusca duemila anni fa, nella sua quinta Bucolica.
La coltivazione della vite assume consistenza alla fine del secoloXI con i monaci benedettini nei territori dell’abbazia di Polirone a San Benedetto Po, definita per la sua importanza la Cassino del nord.
I monaci stabilivano agli affittuali un imponibile vinicolo. Questo grazie alla politica della contessa Matilde di Canossa che con donazioni favorì l’insediamento di comunità religiose nelle terre di sua pertinenza. Ad esse affidava il controllo del territorio favorendo con opere di bonifica e di disboscamento la produttività del terreno e la coltivazione della vite. Quindi una coltivazione che nasce da “terre nuove”, strappate alle esondazioni del fiume e messe al sicuro con le arginature.
Queste terre caratterizzano le qualità organolettiche della produzione vitivinicola. L’ arte millenaria del vino è testimoniata da un bassorilievo dei mesi, attribuito alla scuola di Wiligelmo, Ottobre che travasa il mosto, ( faceva parte della decorazione della basilica romanica ).
Questo bassorilievo del Mese-agricoltore, con le vesti sollevate e chino nell’atto di versare il mosto evidenzia come l’arte della vinificazione fosse importante, non solo come attività dominante in un periodo dell’anno, ma anche per i suoi significati religiosi e le sue implicazioni liturgiche tanto da essere inclusa nella celebrazione monumentale del processo di insediamento dell’area.
In tempi più recenti la coltivazione del Lambrusco è testimoniata da convegni in particolare il Convegno viticolo della Val Padana, San Benedetto Po, 16 gennaio 1949, che descrive come la vite fosse coltivata maritata all’olmo nelle classiche piantate mantovane.
Area del Viadanese-Sabbionetano
I fattori umani hanno contribuito anche in questa sottozona a determinare l’ottenimento del vino
“Lambrusco mantovano”.
La coltivazione della vite nel Viadanese-Sabbionetano ha origini antiche come nell‘Oltre Po mantovano, dal poeta Virgilio, che cita l’esistenza della vite ai tempi più recenti con la coltivazione della vite in filari spesso accompagnata ad alberi con funzione di sostegno.
La coltivazione avveniva sulle terre strappate alle esondazioni del fiume e messe al sicuro con le arginature, quindi
terreni di origine alluvionale, fertili, freschi che caratterizzano le qualità organolettiche della produzione vitivinicola.
L’uomo ha modellato il territorio e reso possibile la coltivazione della vite che è diventata tradizione come i rituali che ruotavano intorno all’uva e al vino con radici antiche che risalgono al cuore del Medioevo.
Importante nella viticoltura della zona è il vitigno Lambrusco Viadanese che prende il nome dal comune in provincia di Mantova dove è maggiormente diffuso: Viadana.
Possiamo affermare che la sottozona dell’ l’Oltre Po mantovano e la sottozona del Viadanese-Sabbionetano sono aree a vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare:
base ampelografica dei vigneti
( i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione).
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura
sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la qualità della produzione, mantenendo la tradizione.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini
sono quelle tradizionalmente consolidate nelle due zone per la vinificazione e l’ottenimento dei vini rosso e rosato come previsto dal disciplinare.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione hanno caratteristiche analitiche ed organolettiche ben definite e descritte all’art. 6 del presente disciplinare, ciò consente una chiara individuazione e tipicizzazione legata al territorio.
In particolare i Lambruschi per raggiungere una maturazione ottimale hanno bisogno di sommatorie termiche elevate nel periodo estivo (aprile-ottobre), solo in questo modo è possibile raggiungere la giusta maturazione e ottenere quelle caratteristiche organolettiche connesse agli elevati contenuti polifenolici e aromatici caratteristici di questa varietà e che condizionano fortemente la struttura, il corpo e tutta la valutazione sensoriale.
Alcune varietà importanti per l’elevato contenuto antocianico sono ottenibile esclusivamente in questo territorio.
Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
I suoli di natura alluvionale in genere a granulometria tra medio-fine e fine, moderatamente profondi, calcarei, con tessitura da franco-sabbiosa a franco-argillosa, moderatamente o poco evoluti abbinati ad un clima caratterizzato dalle alte temperature estive e dall’elevata umidità creano una situazione pedo-climatica favorevole allo sviluppo del Lambrusco, se a questo si aggiunge che il fiume Po crea un microclima unico è evidente la “simbiosi” tra il territorio e il vitigno.
L’uomo ha modificato il territorio strappando le terre alle esondazioni dei fiumi Po, Oglio e Secchia e creando i presupposti per la coltivazione della vite, in particolare di un vitigno che ben si adatta al suo luogo di origine, ne è testimonianza la millenaria storia vitivinicola e la stretta connessione tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche del vino.
La coltura contadina si tramanda le tecniche enologiche e di coltivazione della vite, migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Attualmente l’ente di controllo è VALORITALIA..
Nome e Indirizzo:
VALORITALIA srl,
Via Piave 24,
00187 Roma.
Sede operativa Caserma artiglieria Porta Verona 37019 Peschiera del Garda (Verona).
VALORITALIA srl, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.