Piemonte › BASSO MONFERRATO

RUCHÉ DI CASTAGNOLE MONFERRATO D.O.C.G

ALBUGNANO D.O.C.

CASORZO D.O.C.

GABIANO D.O.C.

GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE D.O.C.

MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO D.O.C.

RUBINO DI CANTAVENNA D.O.C.

VIGNETI CASTAGNOLE MONFERRATO

VIGNETI CASTAGNOLE MONFERRATO

 

RUCHÉ DI CASTAGNOLE MONFERRATO

D.O.C.G.

Decreto  8 ottobre 2010

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 9 luglio 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazione e vini.

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita  “Ruché  di Castagnole Monferrato” è riservata al vino rosso che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal  presente  disciplinare  di produzione

 

Articolo 2

base ampelografica.

 

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti  aventi  in  ambito  aziendale  la  seguente  composizione ampelografica:

Ruché: minimo 90%;

Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve.

 

1. La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Ruché di Castagnole  Monferrato”  comprende l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni:

Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi;

in provincia di asti.

 

Articolo 4.

norme per la viticoltura.

 

1. Le condizioni ambientali di coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e Garantita “Ruché di  Castagnole  Monferrato”  devono  essere  quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste  dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi  e  calcarei,  nelle loro combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. 

Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 120  s.l.m. e non superiore a metri 400 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle  uve.

Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nella attuali  condizioni  di esposizione.

Per i nuovi impianti è esclusa l'esposizione nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

I vigneti  oggetto  di nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un numero di ceppi ad ettaro,  calcolati  sul  sesto  di  impianto,  non inferiore a 4.000;

forme di allevamento e sistemi  di  potatura:  quelli  tradizionali

forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;

sistemi di potatura: il  Guyot  tradizionale,  il  cordone  speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in  negativo  la qualità delle uve);

è vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

3.  Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in  coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative  uve  destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Ruché di  Castagnole Monferrato: 9,00 t/ha,  11,50% vol.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato”  può  essere  accompagnato  dalla   menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il  relativo  vigneto abbia un'etaà d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura  specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine  controllata  e garantita. “Ruché di Castagnole Monferrato” con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi  naturali  delle  relative  uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

 

3° anno d'impianto: 4,80 t/ha, 12,50% vol.;

4° anno d'impianto: 5,60 t/ha, 12,50% vol.;

5° anno d'impianto: 6,40 t/ha, 12,50% vol.;

6° anno d'impianto:  7,20 t/ha, 12,50% vol.;

dal 7° anno d’impianto: 8,00 t/ha, 12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOCG “Ruché  di  Castagnole  Monferrato” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il  limite  medesimo,  fermo  restando  il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG Ruché di Castagnole Monferrato,  è  subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC  interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente punto 3, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di  inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima della maggior  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli   organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione.

 

1. Le operazioni di vinificazione del vino a DOCG “Ruché  di Castagnole  Monferrato”  devono  essere  effettuate  nell'ambito  del territorio della provincia di Asti.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70% e a litri 6.300 per ettaro.

Per l'impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base  alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOCG, oltre  detto  limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo.

 

1.  Il vino a DOCG “Rucheé di  Castagnole  Monferrato”  all'atto dell'immissione al  consumo  deve  rispondere  alle    seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei  talvolta  anche tendenti all'aranciato;

profumo: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato affinamento;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico,  di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, talvolta  con  sentori di legno;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%  vol.; 

con indicazione di “vigna” minimo: 12,50%vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l .

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, modificare i limiti dell'acidita' totale  e  dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

etichettatura, designazione e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio” e simili.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:

le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

tale  menzione  sia  iscritta  nella  “lista  positiva”  istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano  stati svolti in recipienti separati e  la  menzione  “vigna”,  seguita  dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei  registri e nei documenti di accompagnamento.

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata  in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al  50%  del carattere usato per la DOCG “Ruché di Castagnole Monferrato”.

 

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione  di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato”  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento.

 

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ruché di Castagnole Monferrato” per la commercializzazione, devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Ai soli fini promozionali, il vino di cui all'art. 1 può essere confezionato in contenitori dalle capacità di 900 cl e 1200 cl.

2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato è previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo sintetico (o in plastica). 
Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche' di Castagnole Monferrato con la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.

 

 Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

I sette comuni della DOCG formano un piccolo comprensorio viticolo nel Monferrato astigiano in riva sinistra del Tanaro, in un’area di basse colline ampiamente boscate.

Il vitigno Ruché è strettamente endemico e non si ritrova in altre zone se non in modo occasionale.

Un tempo era utilizzato anche come uva da mensa per il suo carattere aromatico e l’elevata concentrazione di zucchero a maturazione e per la preparazione di vini dolci per uso familiare.

La vinificazione in purezza e la definizione di un modello enologico di vino secco e di alta qualità si deve soprattutto al parroco Luigi Cauda che operò a Castagnole Monferrato negli anni sessanta del ventesimo secolo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Da un punto di vista geopedologico l’area del Ruchè è di transizione tra le marne del Monferrato e le sabbie astiane plioceniche.

Quindi i suoli sono tendenzialmente più sciolti e leggeri rispetto alla media del bacino terziario piemontese ai quali comunque appartengono.

Questi terreni calcarei, asciutti, con elevata insolazione regalano un vino di alta qualità ma in quantità limitate.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il Ruchè è un vitigno autoctono dei più rari coltivati tradizionalmente nel Monferrato astigiano. Gli ottimi risultati raggiunti incoraggiarono una parziale ulteriore riconversione della viticoltura dell’area, dove comunque si mantiene una notevole varietà di vitigni, verso questa varietà.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l

Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 - Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).      

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.       

 

ALBUGNANO

ALBUGNANO

 

ALBUGNANO

D.O.C.

Decreto 6 maggio 1997

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata "Albugnano" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata "Albugnano" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo: minimo 85%;

Freisa, Barbera, Bonarda (da soli o congiuntamente): massimo 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Albugnano, Pino d'Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano-Marmorito,

tutti in provincia di Asti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario con corrispondente idoneità, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle od esposti a nord.

Le forme di allevamento devono essere a controspalliera.

I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uve in coltura specializzata non deve essere superiore a   9,50 t/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino e denominazione di origine controllata "Albugnano"

un titolo alcolometrico volumico naturale di 10,50% vol.

Il vino a denominazione di origine controllata "Albugnano" rosso può essere designato in etichetta con la menzione "superiore" qualora derivi da uve aventi

un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.

e la resa per ettaro non sia superiore a 8,50 t/ha.

Il vino deve essere sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad

 un anno

a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve,

di cui almeno 6 mesi in botti di rovere.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" di cui al precedente art. 2 debbono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo della regione Piemonte.

Per tutte e due le tipologie le rese massime dell'uva in vino finito, non dovranno essere superiori al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Albugnano":

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi granati;

profumo: profumo delicato, caratteristico, talvolta vinoso;

sapore: dal secco all'abboccato, di discreto corpo, piu' o meno tannico, di buona persistenza,

talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vo.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Albugnano" rosato:

colore: dal rosato al cerasuolo;

profumo: profumo delicato, gradevole, fruttato, talvolta vinoso;

sapore: dal secco all'abboccato, di buona persistenza, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Albugnano" superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi granati;

odore: profumo delicato, caratteristico;

sapore: etereo, di corpo, più o meno tannico, di buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Per tale tipologia, in cui e' ammesso l'affinamento in botti di rovere, puo' notarsi la presenza di sapore di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella designazione del vino "Albugnano", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Per il vino di cui al presente disciplinare la designazione "Albugnano", immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovrà precedere in etichetta l'eventuale menzione "vigna" seguita dal toponimo o nome tradizionale.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata "Albugnano" la menzione "superiore" deve figurare in etichetta sotto la scritta "denominazione di origine controllata".

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Albugnano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografica

 

A) Informazioni sulla zona geografica

La zona di produzione dell’Albugnano, (che comprende oltre ad Albugnano i comuni di Pino d'Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano Marmorito) si trova nel Monferrato nordoccidentale, quasi ai confini della provincia di Torino.

Qui le colline si impennano ad altitudini maggiori rispetto a tutta l’area nord-astigiana, ad oltre 400 metri, prima di digradare verso il Po e la pianura.

I vitigni che possono entrare nell’assemblaggio (che qui è pratica tradizionale) sono il Nebbiolo e fino al 15%, la Bonarda Piemontese, Barbera e Freisa, che sono tradizionalmente diffusi nell’area.

Il Nebbiolo, con una produzione limitatissima, qui si esprime con classe ed eleganza, e si può definire “Superiore” se permane in cantina almeno 12 mesi con affinamento in botti di rovere.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I suoli destinato alla DOC Albugnano poggiano su marne mioceniche (langhiano-burdigaliano) e sono di colore chiaro, di medio impasto; le pendenze sono spesso elevate e i vigneti occupano i versanti meglio esposti.

L’area è ricca di boschi che, insieme all’altitudine dei rilievi, contribuiscono a rinfrescare il clima rendendolo favorevole alle esigenze del vitigno Nebbiolo, che matura qui qualche giorno prima rispetto alle Langhe (area Barolo).

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il vitigno Nebbiolo, piuttosto diffuso in passato nell’astigiano (“Quest’uva Nubiola è molto lodata nella città di Asti e in quelle parti” scriveva Pier De Crescenzi nel XIV secolo e in quello stesso secolo il nome del vitigno compare nei catasti di Chieri, non lontano da Albugnano), si è mantenuto ben presente in questa piccola enclave, mentre si è ritirato dalla restante parte del comprensorio all’epoca della riconversione post-fillosserica.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l

Via Piave 24

Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10

Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI GRANA

VIGNETI GRANA

CASORZO

MALVASIA DI CASORZO

MALVASIA DI CASORZO D'ASTI

D.O.C.

decreto 26 maggio1997

(fonte GURI)

modifica decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

modifica decreto 18dicembre 2014

(fonte GURI) 

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

 

“Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ”

“Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” spumante

“Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” passito .

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di cui all'art. 1 è riservata ai vini rossi, rosati e passiti ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno

Malvasia di Casorzo per almeno il 90%;

possono concorrere inoltre fino al 10%, da soli o congiuntamente , le uve provenienti dai vitigni

Freisa, Grignolino, Barbera e altri vitigni aromatici idonei alla coltivazione per la regione Piemonte .

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini di cui all'art. 1 è quella delimitata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:

provincia di Asti:

Casorzo, Grana, Grazzano Badoglio;

provincia di Alessandria:

Vignale Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Olivola.

 

Tale zona è così delimitata:

da nord verso sud, parallelo 87,70, presso la "C" di Cascina Volverio, si segue il confine fra i comuni di Grazzano Badoglio e Ottiglio per circa 400 m (meridiano 47,4) si risale verso nordovest percorrendo la campestre che passa nei pressi di Cascina Polanello (q. 216) e Conceria.

Arrivati al bivio presso l'attuale ultima casa dell'abitato di Grazzano Badoglio si svolta a sinistra e si prosegue verso sud arrivando sino al piazzale cimitero di Grazzano Badoglio mantenendo la campestre sulla sinistra del cimitero; a m 50 dopo il cimitero si mantiene la campestre di destra sino al fondo valle, si risale il tratto di collina sino all'incrocio della strada provinciale Grazzano Badoglio Casorzo (meridiano 46).

Da tale incrocio si prosegue sulla strada comunale posta sulla destra della cappelletta votiva S. Bernardo, che scende a valle passando vicino al "2" di quota 210 sino ad arrivare in prossimita' di Cascina Orto Gueiso, sita sulla destra di detta strada; a tale incrocio si svolta a sinistra, si imbocca la campestre verso sud, passante tra la Cascina Minogio (q. 213) e Cascina Valara (q. 215), si prosegue sempre verso sud (in territorio del comune di Grana) costeggiando il Rio Grana posto sulla destra, si arriva all'incrocio della provinciale Casorzo Grana.

Dall'incrocio, si percorre la provinciale sino al confine comunale tra Grana e Casorzo (meridiano 46), si svolta a destra e si prosegue lungo la linea di confine comunale fra Grana Casorzo per un tratto di circa m 100, successivamente si segue la linea di confine comunale fra Casorzo e Montemagno sino al confine della provincia di Alessandria (parallelo 83,45).

Si devia poi verso est seguendo la carreggiata che porta a quota 239, per risalire lungo la strada provinciale Casorzo Altavilla verso nord per circa 250 m. Si svolta a destra verso nordest seguendo la carreggiata che tocca quota 191 e passa presso la Cascina Pratochioso.

Si taglia così la provinciale Casorzo Vignale, quindi si risale verso nord passando a destra di Cascina Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero arco ad est nordest, si passa tra Fonte Gisgnano e Fonte Salera, si prosegue per la strada passante vicino al "2" di q. 200, si continua verso Cascina Baldea, svoltando a destra verso valle sulla carreggiata posta a circa m 50 prima di detta Cascina.

Costeggiando parallelamente il Torrente Rotaldo, per un tratto, e attraversando (in prossimità del meridiano 50) si arriva sulla strada provinciale Fons Salera-Ottiglio.

Si percorre la provinciale verso nordovest sino all'incrocio della strada Ottiglio Casorzo, in prossimità della fornace (meridiano 49) si svolta a sinistra per Casorzo, si prosegue per circa m 200, dopodiché mantenendo la carreggiata comunale per Grazzano posta sulla destra di quota 179, la si percorre secondo la linea del torrente Rotaldo sino all'incrocio in prossimità della Cascina Binello segnata in cartina (meridiano 48).

Si svolta a sinistra percorrendo la carreggiata, passante vicino alla "1" di quota 194, si passa in aderenza alla Cascina Valverio, posta sulla sinistra di detta comunale proseguendo infine sino al punto di partenza della presente descrizione, posta in corrispondenza della "C" di Cascina Valverio.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono rispondere a quelle tradizionali della zona e/o comunque, devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo della denominazione unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argillosi calcarei, esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a mantenere le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore a

11,00 t/ha di coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportai nei limiti di cui sopra purché a produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino di cui all'art. 1

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di elaborazione delle uve per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nel territorio della regione Piemonte.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine

controllata per tutto il prodotto.

La denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, siano effettuate nella regione Piemonte.

Il vino di cui all'articolo 1 può essere elaborato come vino passito purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sulla pianta sino a portarle ad

un titolo alcolometrico minimo naturale del 15,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: da rosso rubino a cerasuolo (rosato);

profumo: aroma caratteristico e fragrante;

sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo :15,00 g/l

Il vino a denominazione di origine controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" o "Malvasia di Casorzo d'Asti " nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione

dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2.5 bar.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Casorzo” spumante o “Malvasia di Casorzo” spumante o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

spuma: fine, persistente

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: aromatico caratteristico;

sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 6,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino carico;

profumo: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;

zuccheri residui: minimo 50 g/litro;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tendenti a trarre in inganno l'acquirente.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia spumante , è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Abrogato

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

La zona di produzione di questo profumato vino dolce rosso comprende il territorio amministrativo dei comuni di Casorzo e Grazzano Badoglio in provincia di Asti, Vignale Monferrato, Altavilla Monferrato, Ottiglio e Olivola in provincia di Alessandria. La raccolta in genere avviene alla fine di settembre.

È prodotto utilizzando uve di una particolare varietà di Malvasia a bacca nera con grappolo corto la Malvasia di Casorzo che è la base per la produzione di vini dolci profumati, frizzanti o spumanti, e più raramente, previo appassimento anche di ottimi passiti.

Tale vitigno concorre alla formazione di questo vino per almeno il 90%; possono essere aggiunte uve di vitigni della tradizione piemontese come Freisa, Grignolino, Barbera o di altri vitigni aromatici.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il Malvasia di Casorzo ha una storia antica e la presenza in Monferrato, come vino importato, si fa risalire al XIII secolo.

Probabilmente dal porto greco di Monenvasaia, grazie a navigatori veneziani abili nei commerci, arrivarono le primi viti di malvaxia che erano dette anche uve greche.

E’ ben nota agli enologi per gli aromi particolari, tutti di elevata finezza. I descrittori percepiti: fruttati e floreali in particolare rosa, pesca, albicocca, ribes e lampone.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le colline dolci in cui si coltiva il vitigno Malvasia di Casorzo rendono particolare questo prodotto che è fonte di particolare reddito per l’agricoltura della zona del basso Monferrato

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l.

Via Piave 24

Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10

Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI GABIANO

VIGNETI GABIANO

GABIANO

D.O.C.

D.P.R. 15 luglio 1983

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata "Gabiano" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

La DOC "Gabiano" è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

Barbera dal 90 al 95%

Freisa e Grignolino da soli o congiuntamente dal 5 al 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione del vino a DOC "Gabiano" comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei comuni di Gabiano e Moncestino

in provincia di Alessandria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC "Gabiano" di cui all’articolo 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell’iscrizione allo schedario viticolo della denominazione di origine unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta, i cui terreni siano di natura argillosa –calcarea o calcarea argillosa.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

 

La produzione di uva ammessa per il vino DOC "Gabiano", nei vigneti in coltura specializzata,

non deve essere superiore a 8,00 /ha.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 5

Norme di vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni di Gabiano e Moncestino, in provincia di Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a DOC "Gabiano" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Il vino a DOC "Gabiano riserva" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso con riflessi granata con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, intenso, etereo;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Il vino a DOC "Gabiano" ottenuto da uve aventi

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno

due anni

a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione delle uve,

può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva".

È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Alla DOC "Gabiano" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po in provincia di Alessandria. Ottenuto dalla vinificazione tradizionale di uve selezionate Barbera( dal 90 al 95%) e Freisa e Grignolino per la rimanente parte.

Di colore rosso rubino di media intensità,al profumo si presenta elegante, vinoso e leggermente speziato.

I vigneti situati su terreni mediamente pendenti hanno forme di allevamento a Guyot.

Viene prodotto in limitate quantità in quanto l'area di produzione è assai piccola

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il colore è rosso rubino intenso e gli deriva proprio dalla miscela dell’uva Barbera con colore carico e del Grignolino che invece ha una colorazione granato chiaro.

Le caratteristiche dei terreni fanno si che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo zucchero che la contraddistingue mantenendola però leggera al palato ma con la vivacità del Grignolino.

Al colore rosso rubino intenso che tende al granato con l’invecchiamento, corrispondono il profumo vinoso caratteristico ed il sapore secco, di giusto corpo, compagno ideale della cucina rustica e saporita

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gabiano e Moncestino sono posti in una zona con origini celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini barbare.

Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandogli il nome, uva facile e dagli abbondanti frutti, mentre i più raffinati celto-liguriromani più avanzati anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni più difficili, ostici, bizzarri come il grignolino.

Dalla mescolanza di culture diverse, di storie diverse, di razze diverse e' nato un vino che ha voluto per così dire, sintetizzare le due diversità ma tenendole sempre distinte.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

Via Vochieri 58

Alessandria

La Camera di Commercio di Alessandria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI OTTIGLIO

VIGNETI OTTIGLIO

GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE

D.O.C.

Decreto 25 maggio 2004

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Grignolino del Monferrato Casalese " è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno

Grignolino per almeno il 90%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa presenti nei vigneti fino a un massimo del 10 %.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nella zona del Monferrato Casalese idonea a conseguire produzioni con caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende i seguenti territori comunali della provincia di Alessandria:

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Montecestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.

In provincia di Alessandria

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Grignolino del Monferrato Casalese" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Grignolino del Monferrato Casalese"

non deve essere superiore a tonnellate 7,50 hl/ha di vigneto di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Grignolino del Monferrato Casalese"

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50 % vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione definita nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Alessandria ed è in facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, su richieste delle aziende interessate, di consentire le operazioni di vinificazione nei territori delle province piemontesi confinanti con quella di Alessandria a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime aziende alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche;

 

colore:rosso rubino chiaro, con tendenza all'arancione per l'invecchiamento;

profumo: caratteristico e delicato;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo; 18,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione presentazione

 

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "classico" e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il Monferrato casalese o basso Monferrato è un sistema collinare compreso tra i 120 e i 350 metri s.l.m., con alcune elevazioni maggiori e si trova nel cuore della fascia temperata infatti il 45esimo parallelo attraversa il comune di Vignale Monferrato.

Le Alpi ed il mare (rispettivamente a circa 130 e 90 km) influenzano il clima del Monferrato e lo rendono ottimale per la pianta della vite.

I terreni del Monferrato e la roccia sottostante che li ha originati derivano da sedimenti marini più o meno profondi.

La "linea di spiaggia" è ancora riconoscibile nelle zone dove i suoli da limosi e chiari diventano sabbiosi e più scuri (Viarigi, Castagnole Monferrato).

La base ampelografica prevede oltre al Grignolino la possibile aggiunta fino al 10% di Freisa.

I vigneti devono essere impiantati con sistema di allevamento a vegetazione assurgente e con potatura di tipo tradizionale e quindi a Guyot.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

A questa matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, si legano le caratteristiche dei suoli e quindi del vino di questa denominazione , ricco di note fruttate, che si ottengono da questo particolare "terroir".

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Per molto tempo i Vignaioli di questa zona erano conferenti d'uva e vino per delle grandi case commerciali che avevano la loro sede nei paesi e nelle cittadine vicine.

Aziende famose compravano qui uve e vino per commercializzarlo con il proprio nome. In questo modo però i

contadini non avevano alcuna possibilità di trasformare e vendere il proprio raccolto rimanendo solo dei fornitori di materie prime a basso costo per i grandi nomi.

Solo molto tempo dopo la fine della seconda guerra mondiale i contadini cominciarono a trasformare il prodotto della vite di grignolino direttamente e a produrre il proprio vino determinando così la crescita di una nuova economia che rimane ad oggi il ramo più importante dell’agricoltura della zona del Monferrato casalese.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

Via Vochieri 58

Alessandria

La Camera di Commercio di Alessandria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

CASTELNUOVO DON BOSCO

CASTELNUOVO DON BOSCO

 

MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO

D.O.C.

Decreto 22 aprile 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 20 febbraio 2015

(fonte GURI)

 

Articolo1

Denominazione e vini

 

La Denominazione di origine controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” è riservata al  vino rosso o rosato  che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”;

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” spumante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

Malvasia di Schierano e/o Malvasia Nera Lunga: dall’ 85% al 100%;

Freisa: dallo 0% al 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” comprende i territori dei comuni di

Albugnano, Castelnuovo don Bosco Passerano Marmorito, Pino d’Asti, Berzano S. Pietro e Moncucco Torinese.

In provincia di Asti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” devono rispondere a quelle tradizionali della zona, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni argillosi / limosi / sabbiosi / calcarei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti non

sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a 150 m s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve.

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.

 I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300.

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l’archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura;

è ammessa l’irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” spumante: 11,00 t/ha, 10,00% vol.

 

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di 9500 kg per ettaro di coltura specializzata.

In particolare , per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di età inferiore ai sette anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

 

al terzo anno d’impianto: 5,70 t/ha, 11,50% vol.;

al quarto anno d’impianto 6,65 t/ha, 11,50% vol.;

al quinto anno d’impianto: 7,60 t/ha, 11,50% vol.;

al sesto anno d’impianto: 8,55 t/ha, 11,50% vol.;

dal settimo anno d’impianto in poi 9,50 t/ha, 11,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art.3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini di cui all’art.1, devono essere effettuate nella zona delimitata dall’art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Asti.

2. E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo a condizione che le medesime ditte dimostrino di avere tradizionalmente vinificato le uve atte a produrre il vino D.O.C. in questione negli stabilimenti di cui trattasi.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a: tipologia Resa uva /vino Produzione massima di vino

 

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”: 70 %, 7.700 l/ha;

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” spumante: 70%, 7.700 l/ha.

 

Per l’impiego della menzione “Vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’art. 4 punto 3

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75 % , l’eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”:

colore: rosso cerasuolo;

profumo: aroma fragrante dell’uva in origine;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 7,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” con menzione “vigna”:

colore: rosso cerasuolo;

odore: aroma fragrante dell’uva in origine;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 7,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” all’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,8 bar.

 

“Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: aroma fragrante dell’uva in origine;

sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 6,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 7 ,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

2. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” e “Malvasia di Castelnuovo don Bosco”spumante è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggiuntivi: “extra”, “fine”, “superiore”, “riserva”, “scelto”, “selezionato” e similari.

2. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore .

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”, la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale , purché:

le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

che tale menzione figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;

la vinificazione e le successive lavorazioni del vino siano svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo o nome tradizionale, sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale sia riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con l’esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a litri 0,187 e non superiori a litri 5,00, con l’esclusione del contenitore a litri 2,000.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio della denominazione.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

L’area nord occidentale del Monferrato, e dell’intero bacino terziario piemontese, al confine con la collina torinese che ha tutt’altra origine geologica (morenica) possiede un suo specifico patrimonio ampelografico.

Ne fanno parte tra gli altri il vitigno Freisa, che si è diffuso in seguito in altre aree piemontesi , e alcuni vitigni aromatici a bacca nera: la Malvasia di Schierano e la Malvasia nera.

In questa piccola area di produzione, si coltivano La Malvasia di Schierano e la Malvasia Nera, uve a bacca nera aromatica.

Da queste due varietà, come tradizione in questa piccola enclave, si possono ottenere tre tipologie di prodotti, che vanno a costituire la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco: il vino dolce, frizzante o spumante (è possibile il taglio tradizionale con Freisa fino al 15%).

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La zona di produzione è rappresentata da colline che si impennano ad altitudini maggiori rispetto alla restante area nord-astigiana, ad oltre 400 metri.

I suoli poggiano su marne mioceniche (langhiano-burdigaliano) e sono di colore chiaro, di medio impasto; le pendenze sono spesso elevate e i versanti peggio esposti o troppo ripidi sono occupati da boschi, che contribuiscono a mitigare il calore estivo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

Il vino prende il nome da uno dei sei comuni della piccola zona di produzione, Castelnuovo Don Bosco.

Alla tutela e miglioramento della viticoltura dell’area del castelnuovese e alla sua notorietà portò il suo contributo anche San Giovanni Bosco, figlio di viticoltori, che parrebbe aver anche scritto un testo divulgativo andato perduto“ L'enologo italiano”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l

Via Piave 24

Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10

Asti.

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI CANTAVENNA

VIGNETI CANTAVENNA

RUBINO DI CANTAVENNA

D.O.C.

D.P.R. 9 gennaio 1970

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino «Rubino di Cantavenna» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Barbera: dal 75 al 90%;

Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» è costituita dall’intero territorio dei comuni di

Gabiano,

che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio,

nonché dai territori dell’ex comune di

Castel S. Pietro Monferrato,

ora incorporato nel territorio del comune di Camino.

In provincia di Alessandria

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rubino di Cantavenna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura e orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rubino di Cantavenna» non deve essere superiore a 10,00 t/ha di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all’articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Rubino di Cantavenna»

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,00 %vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Rubino di Cantavenna» deve essere immesso al consumo dopo il

31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino «Rubino di Cantavenna», all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino chiaro con riflessi granati;

profumo: vinoso con leggero profumo gradevole caratteristico;

sapore: asciutto, armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po in provincia di Alessandria. Ottenuto dalla vinificazione tradizionale di uve selezionate Barbera fino al 90% e di Freisa e Grignolino completa l’affinamento in piccoli carati di rovere francese.

Di colore rosso rubino di media intensità,al profumo si presenta elegante, vinoso e leggermente speziato.

I vigneti situati su terreni mediamente pendenti hanno forme di allevamento a Guyot.

Viene prodotto in limitate quantità in quanto l'area di produzione è assai piccola

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il colore è rosso rubino chiaro e gli deriva proprio dalla miscela dell’uva Barbera con colore rosso carico e del Grignolino che invece ha una colorazione granato chiaro.

La denominazione nasce dalla volontà dei produttori locali che dopo lunghi studi condotti sui territori di produzione e sulla base ampelografica hanno richiesto l’ufficiale riconoscimento.

Le caratteristiche dei terreni fanno si che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo zucchero che la contraddistingue mantenendola però leggera al palato ma con la vivacità del Grignolino.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Cantavenna frazione del comune di Gabiano indica il baricentro della zona di produzione, posta a metà fra due castelli quello di Gabiano e quello di Camino, è di origine celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini Barbare.

Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandogli il nome, uva facile e dagli abbondanti frutti, mentre i più raffinati celto-liguri-romani più avanzati anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni più difficili, ostici,

bizzarri come il grignolino.

Dalla mescolanza di culture diverse, di storie diverse, di razze diverse è nato un vino che ha voluto per cosi' dire, sintetizzare le due diversità ma tenendole sempre distinte.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

Via Vochieri 58

Alessandria

La Camera di Commercio di Alessandria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.