AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE D.O.C.G.
AGLIANICO DEL VULTURE D.O.C.
GROTTINO DI ROCCANOVA D.O.C.
MATERA D.O.C.
TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI D.O.C.
BASILICATA I.G.T.
VIGNETI BARILE
AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE
D.O.C.G.
Decreto 02 Agosto 2010
(Fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” è riservata al vino gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Aglianico del Vulture superiore”
“Aglianico del Vulture superiore» riserva”.
Articolo 2
base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti dai vitigni
Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. al 100%.
Articolo 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di
Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania,
escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella,
in provincia di Potenza
Articolo 4
norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a
3.350 in coltura specializzata.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Aglianico del Vulture superiore” non deve essere superiore a
tonnellate 8,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Aglianico del Vulture superiore” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20 % i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
8. Per i nuovi impianti e' consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto.
9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol.
Articolo 5
norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52,00 hl per ettaro.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” non può essere immesso al consumo
prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve,
dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno 12 mesi in contenitori di legno
e almeno 12 mesi in bottiglia.
5. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” può fregiarsi della qualificazione “riserva” solo se immesso al consumo a partire dal
1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve,
dopo un periodo di invecchiamento di
almeno 24 mesi in contenitori in legno
e almeno 24 mesi in bottiglia.
Articolo 6
caratteristiche del vino al consumo
1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
profumo: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
2. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore riserva” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con l'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;
profumo: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico con l'invecchiamento; in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
etichettatura designazione e presentazione
1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari».
2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
4. E' consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.
5. Per i vini di cui al presente disciplinare e' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
confezionamento
1. I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacità fino a 3 litri.
2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata ricade nella parte nord della Regione Basilicata, in Provincia di Potenza e comprende un territorio di alta e media collina, situato sulle pendici del Monte Vulture, vulcano spento, ma attivo fino al Pleistocene superiore, che ha la sua vetta maggiore a 1.327 m. s.l.m. e che degrada progressivamente verso ovest lungo il fiume Ofanto e verso Est verso la piana della Puglia.
Originando altresì rilievi difformi e diffusi sull’intero territorio in esame.
Questo per un’azione eruttiva originatasi a partire da circa 800.000 anni fa e che ha comportato sbarramenti di
fiumi, creazione di laghi poi prosciugatisi, alternati a depositi dovuti a scorrimenti lavici e/o depositi piroclastici, determinando così un’alternanza di sottosuoli di diversa origine quali tufi vulcanici e tufi di deposito arenario.
Tufi che, nel caso della vite soprattutto, svolgono un’importante azione di riserva idrica nei siccitosi mesi estivi.
L’origine vulcanica e arenaria determinano la presenza di suoli diversi che vanno dal tipo sabbioso, sabbioso pozzolanico al limoso - argilloso, tutti caratterizzati da evidente presenza di abbondanti formazioni colloidali sicuro presupposto di fertilità.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 700 m s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est.
Il clima dell’area è decisamente arido nei mesi di luglio ed agosto, temperato nei mesi di giugno e settembre, subumido e/o umido nei mesi di ottobre e novembre periodo, nel quale viene di norma vendemmiata la vite Aglianico del Vulture.
Le precipitazioni annue variano da un minimo di 650 mm ad un massimo di 1.300 mm, la media annua risulta essere di 650-750 mm. concentrati prevalentemente nel periodo autunno vernino.
Frequenti le gelate nel periodo primaverile che di norma non intaccano l’attività vegetativa dell’Aglianico del Vulture per il suo naturale ritardo nel germogliamento.
Molto significativa è la condizione termica estiva caratterizzata da temperature medie di 25 °C, ma con punte di 35 gradi per effetto di venti africani che producono un forte effetto disidratante sugli apparati fogliari.
La presenza del massiccio vulcanico, determina condizioni di ventilazione importanti per effetto di correnti d’aria provenienti dalle coste orientali ed occidentali e per fenomeni di brezza.
Ciò permette un abbassamento sensibile delle temperature durante il periodo estivo con importanti riflessi sulla condizione vegetativa delle piante e la produzione fenolica sulle bucce.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Aglianico del Vulture Superiore”.
La coltivazione della vite nell’area del Vulture viene già descritta da autorevoli autori latini: Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale che testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta nella zona fin dal VII secolo a.C..
Il poeta Orazio, nato a Venosa, città del Vulture, celebra nelle sue Odi le qualità del vino prodotto nella sua terra.
L’intero territorio del Vulture presenta reperti archeologici che documentano la produzione diffusa del vino, quale prodotto inteso come alimento, ma anche strumento di convivialità e di autorevole testimonianza di valore intrinseco tanto da essere oggetto di dono per divinità e personalità qualificate.
Nel corso dei secoli la coltivazione della vite, nell’area, è stata fortemente condizionata dalla polverizzazione fondiaria (anche ad oggi inferiore all’ettaro) ed alla struttura sociale della famiglia contadina.
Questa viveva prevalentemente di auto sostentamento e, quindi, era fortemente sentito il legame con la terra e la vite in particolare che rappresentava l’unica forma di sostentamento.
La necessità di produrre un’uva di ottima qualità si sposava perfettamente con un territorio difficile orograficamente e che richiedeva abbondante manodopera, ma che ha caratterizzato anche una notevole tradizione viticola che, nel tempo, è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’.
La tradizione della vigna che diventa un vero e proprio “giardino” fa sì che il paesaggio venga fortemente caratterizzato da vigneti ordinati e ben tenuti e coltivati, ma anche l’uva si avvantaggia di pratiche colturali che consentono la migliore esposizione e la migliore maturazione dei tannini, molto abbondanti nell’Aglianico.
D’altro canto solo una meticolosa preparazione dei vigneti consente all’uva di poter resistere al lungo ciclo vegetativo che si conclude con la piena maturazione in un periodo (ottobre-novembre) quando la piovosità è già alta, l’umidità diventa fattore di rischio sanitario e la neve può rendere difficile la raccolta.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono l’Aglianico del Vulture N. e/o l’Aglianico Nero tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento:
i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (8,00 t/ha).
In particolare, in passato era prevalente l’alberello con uno, due o tre speroni.
L’esigenza della meccanizzazione ha spinto i viticoltori a trasformare l’alberello in spalliera, fermo restando la coesistenza di entrambe le forme sul territorio.
Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.350 piante per ettaro e l’esigenza di una migliore e più costante qualità nel tempo impone l’utilizzo delle uve quando il vigneto è in una produzione a regime e, quindi, a partire dal quinto anno dall’impianto.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli, ma strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento in contenitori di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La DOCG “Aglianico del Vulture Superiore” è riferita a 2 tipologie di vino rosso (“Superiore” e “Superiore Riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano una buona acidità, il colore è rosso rubino intenso che sfuma verso il rosso granato con riflessi aranciati nei vini più invecchiati. In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici delle cultivar dei vitigni di base, che nei vini più invecchiati sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno.
Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, un accenno di amaro ed una possibile residua astringenza tipiche dei vitigni, ma, soprattutto, un’ottima struttura che contribuiscono al loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una grande longevità del prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente ad est sud est, ma soprattutto la presenza del massiccio del Vulture, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un sottosuolo caratterizzato dalla presenza di tufo, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti di Aglianico e Aglianico del Vulture.
Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse o troppo alte non adatti ad una viticoltura di qualità.
Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, ma soprattutto la presenza del tufo che svolge un’indispensabile azione di riserva idrica estiva, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’ “Aglianico del Vulture Superiore”.
In particolare, i terreni sia di origine vulcanica, sia quelli di origine arenaria con presenza più o meno abbondante di scheletro, sono caratterizzati da strati attivi abbastanza profondi che permettono risultati produttivi più che soddisfacenti. Sono infatti terre che, di norma, si rinvengono a quote superiori ai 200 m s.l.m., ma inferiori ai 700, purché ben esposte per consentire una buona coltivazione dell’Aglianico. Quote superiori, ma fino a 800 m vengono per la maggior parte dei casi destinate ad altri vitigni quali la Malvasia Bianca di Basilicata.
Trattasi di terre che presentano un elevato contenuto in potassio e, più in generale, di elementi nutritivi e che risultano idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive e capaci di conferire ai vini particolare vigore e complessità.
Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel periodo autunno-primaverile con scarse o addirittura nulle piogge estive (<100 mm), forte aridità nei mesi di luglio e agosto per i frequenti venti africani, ma soprattutto reso particolare dai sensibili salti termici (giorno/notte) estivi dovuti alle correnti d’aria richiamate dal massiccio del Vulture e alle brezze collinari, consente alle uve di maturare lentamente e completamente (sovente fino al mese di novembre), contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Aglianico del Vulture Superiore".
Indubbiamente molto del particolare “bouquet” del vino "Aglianico del Vulture" è dovuto a questa maturazione prolungata in presenza di un clima che mette a dura prova la vitalità stessa della pianta (per eccessi climatici), ma che è significativamente caratterizzato da una frequente ed elevata escursione termica tra notte e giorno durante i mesi più caldi.
La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del “Vulture”, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Aglianico del Vulture Superiore”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
In particolare la presenza della viticoltura nell’area del Vulture è attestata da numerosi reperti archeologici come vasi, coppe, attingitoi ed una serie di utensili per la mescita del vino, decorati con scene legate al mondo del mito greco ed in particolare a Dioniso, prodotti in loco o importati dalla Grecia (fine IV e inizio III secolo), che documentano il panorama culturale in cui avvenne la sintesi tra la tradizione greca e quella indigena appulo-lucana.
La regione del Vulture, per la sua vicinanza alla Campania, terra in cui la viticoltura etrusca e quella greca si erano spartite il territorio, al Sannio e alle colonie della Magna Grecia, fu il punto di incrocio di queste tradizioni vitivinicole.
In età romana la storia dell’area del Vulture, si identifica soprattutto con la storia di Venusia (oggi Venosa), la colonia in cui nacque il poeta latino Orazio.
Reperti trovati nella pars rustica delle antiche ville romane scavate nel territorio tra Lavello e Venosa, Melfi atella e Rapolla, utili a ricostruire la loro utilizzazione produttiva, le relazioni e i rapporti di scambio tra l’agrum e Venosa suggeriscono l’esistenza di una pratica della viticoltura e della vinificazione.
In epoca medievale si assiste ad una rinascita della viticoltura e della produzione vinicola.
Ciò determinò un incremento dell’estensione dei vigneti nei terreni di proprietà ecclesiastica, anche nell’area del Vulture, collegata anche ai diversi impieghi cui il vino veniva destinato come le celebrazioni delle messe e la medicina e l’alimentazione per le sue proprietà nutritive.
Tra il XI e il XIV secolo la pratica viticola incise notevolmente sulla formazione del paesaggio agrario nelle campagne del Vulture.
Tra il XIII e XV secolo tutte le pendici del Vulture erano coltivate a vigneto tra Melfi, Rapolla e Barile. Le vigne erano per lo più concentrate nei terreni attaccati alle mura delle città ed in quelli più vicini.
Su vitigni e vini le fonti relative a quel periodo citano solo il “vino rosso di Melfi” (quello che secondo Michele Carlucci doveva essere Aglianico).
Le cantine erano sovente sistemate nelle grotte che a Melfi se ne contavano a centinaia. Un inventario eseguito nel 1589 ne registrava 110.
A Melfi, a Rionero, a Barile, a Maschito e a Ripacandida le cantine erano tutte ricavate nelle grotte e negli ipogei naturali o scavati con modesti interventi.
Oggi tutte le più importati case vitivinicole sono dotate di cantine ottenute dalla rivisitazione di quelle esistenti o ricostruite ex novo.
In tempi più recenti all’esposizione universale di Milano del 1906 parteciparono anche dieci campioni di vini del Vulture, che furono apprezzati in quanto “ vini di corpo, fragranti, fini”.
Negli anni trenta la legge sui vini tipici italiani venne utilizzata da alcuni intermediari per impiantare cantine ed imbottigliare il vino. Sorsero così cantine ed aziende, molte delle quali ancora oggi costituiscono l’asse portante della moderna vitivinicoltura lucana.
Con la pubblicazione a Parigi tra il 1901 e il 1910 del trattato di ampelografia (Ampélographie), curato da Pierre Viala e Victor Vermorel, in collaborazione con una équipe internazionale di 70 ampelografi, l’Aglianico entra nell’olimpo dei vitigni più conosciuti a livello internazionale.
La DOC Aglianico del Vulture è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, dopo quasi quaranta anni il Decreto Ministeriale del 2 Agosto 2010 ha sancito il riconoscimento della DOCG “Aglianico del Vulture Superiore”.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza,
Corso XVIII Agosto, 34
85100 Potenza,
Tel. 0971.412111, Fax 0971.412248;
E-mail info@pz.camcom.it;
Web www.pz.camcom.it.
La C.C.I.A.A. di Potenza è l’Organismo di controllo, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
Allegato A
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4:
1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
AGLIANICO DEL VULTURE
D.O.C.
Decreto 02 Agosto 2010
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
denominazione
1. La denominazione di origine controllata “Aglianico del Vulture” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:
Aglianico del Vulture»”
Aglianico del Vulture spumante”.
Articolo 2
base ampelografia
Il vino a DOC “Aglianico del Vulture” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni:
Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. al 100%.
Articolo 3
zona di produzione uve
La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di
Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania,
escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.
In provincia di Potenza.
Articolo 4
viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Aglianico del Vulture”
non deve essere superiore a 10 t/ha di vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuta da destinare alla produzione di vino devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino “Aglianico del Vulture”, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Aglianico del Vulture”: 12,00% vol.
“Aglianico del Vulrure spumante”: 11,00% vol.
Articolo 5
norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonché l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % .
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine “Aglianico del Vulture”.
Oltre detto limite decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a DOC “Aglianico del Vulture” deve essere immesso al consumo a partire dal
1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione
non deve essere inferiore a mesi 9.
Articolo 6
caratteristiche del vino al consumo
1. Il vino a DOC “Aglianico del Vulture”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Aglianico del Vulture” secco:
colore: rosso rubino;
profumo: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico e sapido,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Aglianico del Vulture “ abboccato:
colore: rosso rubino;
profumo: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: abboccato, morbido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
residuo zuccherino non massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
2. Il vino a DOC “Aglianico del Vulture spumante”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione può assumere riflessi aranciati;
profumo: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Articolo 7
etichettatura designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. E' consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.
4. Per i vini di cui all'Art.1, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione dell'uva, e' obbligatoria, ad eccezione della tipologia spumante.
Articolo 8
confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 6; per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata ricade nella parte nord della Regione Basilicata, in Provincia di Potenza e comprende un territorio di alta e media collina, situato sulle pendici del Monte Vulture, vulcano spento, ma attivo fino al Pleistocene superiore, che ha la sua vetta maggiore a 1.327 m. s.l.m. e che degrada progressivamente verso ovest lungo il fiume Ofanto e verso Est verso la piana della Puglia.
Originando altresì rilievi difformi e diffusi sull’intero territorio in esame.
Questo per un’azione eruttiva originatasi a partire da circa 800.000 anni fa e che ha comportato sbarramenti di
fiumi, creazione di laghi poi prosciugatisi, alternati a depositi dovuti a scorrimenti lavici e/o depositi piroclastici, determinando così un’alternanza di sottosuoli di diversa origine quali tufi vulcanici e tufi di deposito arenario.
Tufi che, nel caso della vite soprattutto, svolgono un’importante azione di riserva idrica nei siccitosi mesi estivi.
L’origine vulcanica e arenaria determinano la presenza di suoli diversi che vanno dal tipo sabbioso, sabbioso pozzolanico al limoso - argilloso, tutti caratterizzati da evidente presenza di abbondanti formazioni colloidali sicuro presupposto di fertilità.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 700 m s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est.
Il clima dell’area è decisamente arido nei mesi di luglio ed agosto, temperato nei mesi di giugno e settembre, subumido e/o umido nei mesi di ottobre e novembre periodo, nel quale viene di norma vendemmiata la vite Aglianico del Vulture.
Le precipitazioni annue variano da un minimo di 650 mm ad un massimo di 1.300 mm, la media annua risulta essere di 650-750 mm. concentrati prevalentemente nel periodo autunno vernino.
Frequenti le gelate nel periodo primaverile che di norma non intaccano l’attività vegetativa dell’Aglianico del Vulture per il suo naturale ritardo nel germogliamento.
Molto significativa è la condizione termica estiva caratterizzata da temperature medie di 25 °C, ma con punte di 35 gradi per effetto di venti africani che producono un forte effetto disidratante sugli apparati fogliari.
La presenza del massiccio vulcanico, determina condizioni di ventilazione importanti per effetto di correnti d’aria provenienti dalle coste orientali ed occidentali e per fenomeni di brezza.
Ciò permette un abbassamento sensibile delle temperature durante il periodo estivo con importanti riflessi sulla condizione vegetativa delle piante e la produzione fenolica sulle bucce.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Aglianico del Vulture”.
L’intero territorio del Vulture presenta reperti archeologici che documentano la produzione diffusa del vino, quale prodotto inteso come alimento, ma anche strumento di convivialità e di autorevole testimonianza di valore intrinseco tanto da essere oggetto di dono per divinità e personalità qualificate.
La necessità di produrre un’uva di ottima qualità si sposava perfettamente con un territorio difficile orograficamente e che richiedeva abbondante manodopera, ma che ha caratterizzato anche una notevole tradizione viticola che, nel tempo, è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’.
La tradizione della vigna che diventa un vero e proprio “giardino” fa sì che il paesaggio venga fortemente caratterizzato da vigneti ordinati e ben tenuti e coltivati, ma anche l’uva si avvantaggia di pratiche colturali che consentono la migliore esposizione e la migliore maturazione dei tannini, molto abbondanti nell’Aglianico.
D’altro canto solo una meticolosa preparazione dei vigneti consente all’uva di poter resistere al lungo ciclo vegetativo che si conclude con la piena maturazione in un periodo (ottobre-novembre) quando la piovosità è già alta, l’umidità diventa fattore di rischio sanitario e la neve può rendere difficile la raccolta.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono l’Aglianico del Vulture N. e/o l’Aglianico Nero tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento:
i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (8,00 t/ha).
Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.350 piante per ettaro.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.
Il territorio del Vulture ha poggiato molto della sua economia enologica sulla produzione degli spumanti, questi prodotti costituivano una forma di specializzazione dell’area che aveva permesso di far conseguire agli operatori del posto rilevante notorietà; è infatti noto e dimostrabile che alcuni paesi dell’area di produzione come Rionero, Ripacandiada, Rapolla e Barile commercializzavano fuori regione grandi quantità di vino spumante destinato a banchetti nuziali, feste patronali e festività religiose; famose erano le richieste provenienti dal Vaticano che venivano soddisfatte regolarmente con cadenza annuale.
Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 ma intorno agli anni 1950-1960 che si raggiunge il picco, infatti alcune aziende ancor oggi in attività si specializzano in tale settore;
Tale fenomeno si spiega con una notevole richiesta del mercato, segno di apprezzamento del prodotto, che determinava un prezzo medio di vendita superiore di tre quattro volte al prezzo medio di mercato del vino fermo.
Le tecniche tradizionali di produzione di questo vino spumante prevedevano una rifermentazione in bottiglia con la produzione di vino che presentava una pressione interna da 3 a 6 bar, un residuo zuccherino da 20 a 60 grammi per litro; non venivano effettuati sboccatura e illimpidimento della bottiglia, di norma la tappatura era effettuata in sughero con gabbiette metalliche oppure con spago.
L’elevata qualità degli spumanti a base di vitigno Aglianico è dovuta all’ottimo grado di maturazione delle uve, raccolte a novembre, coma da tradizione consolidata, che portava all’ottenimento di produzioni con grado zuccherino talmente elevato da non riuscire a svolgersi in alcol durante la prima fermentazione alcolica, questo fenomeno era responsabile della rifermentazione in bottiglia.
Nel corso degli anni le tecniche si sono affinate ed hanno consentito di ottenere dei prodotti caratterizzati da grande finezza che hanno incontrato i gusti del consumatore.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC “Aglianico del Vulture” è riferita alle 2 tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore è rosso rubino. In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici del vitigno.
Al sapore i vini presentano un’acidità normale, un accenno di amaro ed una possibile residua astringenza tipiche del vitigno, ma, soprattutto, un’ottima struttura che contribuiscono al loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una grande longevità del prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente ad est sud est, ma soprattutto la presenza del massiccio del Vulture, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un sottosuolo caratterizzato dalla presenza di tufo, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti di Aglianico e Aglianico del Vulture.
Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse o troppo alte non adatti ad una viticoltura di qualità.
Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, ma soprattutto la presenza del tufo che svolge un’indispensabile azione di riserva idrica estiva, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’ “Aglianico del Vulture”.
In particolare, i terreni sia di origine vulcanica, sia quelli di origine arenaria con presenza più o meno abbondante di scheletro, sono caratterizzati da strati attivi abbastanza profondi che permettono risultati produttivi più che soddisfacenti.
Sono infatti terre che, di norma, si rinvengono a quote superiori ai 200 m s.l.m., ma inferiori ai 700, purchè ben esposte per consentire una buona coltivazione dell’Aglianico.
Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel periodo autunno-primaverile con scarse o addirittura nulle piogge estive (<100 mm), forte aridità nei mesi di luglio e agosto per i frequenti venti africani, ma soprattutto reso particolare dai sensibili salti termici (giorno/notte) estivi dovuti alle correnti d’aria richiamate dal massiccio del Vulture e alle brezze collinari, consente alle uve di maturare lentamente e completamente (sovente fino al mese di novembre), contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Aglianico del Vulture ".
La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del “Vulture”, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Aglianico del Vulture”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
In particolare la presenza della viticoltura nell’area del Vulture è attestata da numerosi reperti archeologici come vasi, coppe, attingitoi ed una serie di utensili per la mescita del vino, decorati con scene legate al mondo del mito greco ed in particolare a Dioniso, prodotti in loco o importati dalla Grecia (fine IV e inizio III secolo), che documentano il panorama culturale in cui avvenne la sintesi tra la tradizione greca e quella indigena appulo-lucana.
Reperti trovati nella pars rustica delle antiche ville romane scavate nel territorio tra Lavello e Venosa, Melfi, Atella e Rapolla, utili a ricostruire la loro utilizzazione produttiva, le relazioni e i rapporti di scambio tra l’agrum e Venosa suggeriscono l’esistenza di una pratica della viticoltura e della vinificazione.
In epoca medievale si assiste ad una rinascita della viticoltura e della produzione vinicola.
Ciò determina un incremento dell’estensione dei vigneti nei terreni di proprietà ecclesiastica, anche nell’area del Vulture, collegata anche ai diversi impieghi cui il vino veniva destinato come le celebrazioni delle messe e la medicina e l’alimentazione per le sue proprietà nutritive.
Tra il XI e il XIV secolo la pratica viticola incide notevolmente sulla formazione del paesaggio agrario nelle campagne del Vulture.
Tra il XIII e XV secolo tutte le pendici del Vulture sono coltivate a vigneto e le vigne sono per lo più concentrate nei terreni attaccati alle mura delle città ed in quelli più vicini.
Le cantine sono sovente sistemate nelle grotte, a Melfi se ne contavano a centinaia. Un inventario eseguito nel 1589 ne registrava 110.
A Melfi, a Rionero, a Barile, a Maschito e a Ripacandida le cantine erano tutte ricavate nelle grotte e negli ipogei naturali o scavati con modesti interventi.
Oggi tutte le più importati case vitivinicole sono dotate di cantine ottenute dalla rivisitazione di quelle esistenti o ricostruite ex novo.
In tempi più recenti all’esposizione universale di Milano del 1906 parteciparono anche dieci campioni di vini del Vulture, che furono apprezzati in quanto “ vini di corpo, fragranti, fini”.
Negli anni trenta la legge sui vini tipici italiani venne utilizzata da alcuni intermediari per impiantare cantine ed imbottigliare il vino. Sorsero così cantine ed aziende, molte delle quali ancora oggi costituiscono l’asse portante della moderna vitivinicoltura lucana.
Con la pubblicazione a Parigi tra il 1901 e il 1910 del trattato di ampelografia (Ampélographie), curato da Pierre Viala e Victor Vermorel, in collaborazione con una équipe internazionale di 70 ampelografi, l’Aglianico entra nell’olimpo dei vitigni più conosciuti a livello internazionale.
La DOC Aglianico del Vulture è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza,
Corso XVIII Agosto, 34
85100 Potenza,
Tel. 0971.412111, Fax 0971.412248;
E-mail info@pz.camcom.it;
Web www.pz.camcom.it.
La C.C.I.A.A. di Potenza è l’Organismo di controllo, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
Allegato A
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 3:
1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
GROTTINO DI ROCCANOVA
D.O.C.
Decreto 24 luglio 2009
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Grottino di Roccanova” Rosso;
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva;
“Grottino di Roccanova” Bianco;
“Grottino di Roccanova” Rosato.
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Grottino di Roccanova” Rosso;
Sangiovese: dal 60 all’85%;
Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%;
Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%;
Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva;
Sangiovese: dal 60 all’85%;
Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%;
Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%;
Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
“Grottino di Roccanova” Bianco;
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
“Grottino di Roccanova” Rosato.
Sangiovese: dal 60 all’85%;
Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%;
Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%;
Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di
Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea
in provincia di Potenza.
Articolo 4
Norme per la Viticoltura
1. Condizioni naturali dell’Ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si trattasi.
2. Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.
3. Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
4. E’ facoltà della Regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve
5. È consentita l’irrigazione di soccorso.
6. È vietata ogni pratica di forzatura.
7. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
“Grottino di Roccanova” Rosso: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;
“Grottino di Roccanova” Bianco: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;
“Grottino di Roccanova” Rosato: 8,00 t/ha, 11,50% vol.
8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
L’esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all’ottenimento della I.G.T. “Basilicata”.
9. Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l’intera partita non potrà essere rivendicata a D.O.C. “Grottino di Roccanova”.
10. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.
2. Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
3. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
4. Resa uva/vino e vino/ha
La resa massima dell’uva in vino è la seguente:
“Grottino di Roccanova” Rosso: 70%;
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva: 70%;
“Grottino di Roccanova” Bianco: 70%;
“Grottino di Roccanova” Rosato: 70%.
5. Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5%, senza che si abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
6. L’immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” nella tipologia “Rosso”, può avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di
9 mesi
a partire dal 1°novembre dell’anno di produzione delle uve.
7. L’immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” nella tipologia “Rosso Riserva”, può avvenire solo dopo il periodo di maturazione in grotta obbligatorio di
36 mesi
a partire dal 1°novembre dell’anno di produzione delle uve.
8. L’immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata “ Grottino di Roccanova” nella tipologia “Bianco”, può avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di
5 mesi
a partire dal 1°novembre dell’anno di produzione delle uve.
9. L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata “Grottino di
Roccanova” nella tipologia “Rosato”, può avvenire solo dopo il periodo di maturazione obbligatorio di
5 mesi
a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui al precedente art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Grottino di Roccanova” Rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato
profumo: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Grottino di Roccanova” Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l
“Grottino di Roccanova” Rosato:
colore: Rosato;
profumo: intenso fruttato;
sapore: fresco, equilibrato, secco;
titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità Totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo; 20,00 g/l.
2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore non riduttore previsti dal presente disciplinare.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1.Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione e presentazione del vino DOC “Grottino di Roccanova” è consentito, alle condizioni previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, fare riferimento al nome delle seguenti frazioni:
Marchese,
Calvello,
Calderano,
Cersinto,
Capolevigne,
Muragna,
Alzagamba,
Sant’Iorio,
Cerasa,
Montagnola,
Nice,
Norce,
Rosano,
Sanpaolo,
Viridario,
Spadarea,
Terzo
Orsoleo.
3. Per i vini di cui all’art. 1 l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria
Articolo 8
Confezionamento
1. I vini di cui all’art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri, esclusa la dama.
2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
3. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il comprensorio di cui fanno parte i comuni di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo di Sant’ Andrea, è rappresentato da un’area collinare di età risalente al Pleistocene medio, e di origine fluvio - lacustre.
In particolare a Roccanova troviamo conglomerati e brecce arenarie poco cementate di matrice argillosa - sabbiosa, a Sant’arcangelo i limi argillosi e sabbiosi sono sostituiti a valle da depositi incoerenti anche medio- fini sabbie e limi; infine per Castronuovo di S.A. ai conglomerati di sabbia si intercalano lenti di colore rossastro sabbiosi limosi.
L’area è interessata dalla presenza di due corsi d’acqua importanti il fiume Agri e il torrente Serrapotamo.
L ’altitudine media è di circa 400 metri sul livello del mare, la parte più depressa del territorio è nel comune di Sant’ Arcangelo con una altitudine di 280 mt s.l.m. situata nel fondovalle del fiume Agri, la più alta è rappresentata dalla serra Corneta nel comune di Castronuovo di Sant’ Andrea con 901 m s.l.m..
Come evidenziato nella descrizione sull’origine dei terreni dell’area, la componente argillosa è presente ma sempre in percentuali tali da consentire una tessitura di medio impasto a volte tendente al limoso e a volte tendente addirittura al sabbioso, in ogni caso, questi terrene sono ben areati con una buona fertilità e buona dotazione di sostanza organica, è medio anche il contenuto in calcare attivo. tali caratteristiche rappresentano il presupposto di fertilità dei terreni dell’area.
Il territorio di produzione presenta caratteristiche pianeggianti per poco meno del 15 %, il restante è bassa e media collina., il paesaggio agrario è segnato dalla presenza nelle parti più a valle e nei pendii da vigneti con pendenza variabile ed esposizione generale verso sud e sud-est.
Il clima dell’area di produzione è tipicamente temperato ma con significative differenziazioni legati alla altimetria, alle caratteristiche del territorio, alla orografia e al tipo di copertura del suolo, in particolare l’area compresa tra i comuni di Roccanova, Castronuovo di S. Andrea e Sant’Arcangelo, si caratterizza per la marcata siccità estiva (piogge comprese tra 100-120 mm) e per la temperatura media del periodo più caldo dell’anno (luglio-agosto) di circa 22°C.
La temperatura media annuale è di circa 15°C, mentre nel mese più freddo (gennaio) è di poco superiore ai 5°C; le precipitazioni, annualmente si approssimano ai 700 mm, concentrandosi prevalentemente nel periodo autunno-inverno.
Notevoli sono le escursioni termiche che nel periodo estivo ed autunnale possono superare i 20°C; queste escursioni, sono molto importanti nel processo di maturazione delle uve, poiché regolano la formazione di sostanze aromatiche e coloranti, che conferiscono al vino caratteristiche di grande pregio.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Grottino di Roccanova”.
I primi documenti che attestano la produzione di vino nell’area risalgono coincidono col trattato Naturalis Historia di Plinio in cui viene citato il vino lagaritano prodotto nel territorio di Roccanova, ove ancora oggi in un’area ricca di presenze archeologiche, risulta l’attuale toponimo di Lagarielli.
La coltivazione dei vigneti secondo tecnologie adeguate alle caratteristiche del territorio nonché la diffusa presenza sul territorio di grotte/cantine nelle quali venivano realizzate le operazioni di vinificazione e invecchiamento del vino contribuiscono ad una tradizione vinicola che nel tempo è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione con prevalenza di Sangiovese tra le varietà a bacca nera e Malvasia bianca di Basilicata tra quelli a bacca bianca;
le forme di allevamento:
i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (8,00 t/ha).
Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.300 piante per ettaro.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC “Grottino di Roccanova” è riferita alle 4 tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore è rosso rubino. In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), tipici del vitigno.
In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore rosso rubino nelle tipologie rosse, colore rosato nei rosati e giallo paglierino nei bianchi.
In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni.
Al sapore i vini presentano un’acidità normale ma soprattutto, un’ottima struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una buona longevità del prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente ad est sud est concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti.
Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati nel fondovalle eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e adiacenti ai corsi d’acqua Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
organolettiche del vino “Grottino di Roccanova”
Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel periodo autunno-primaverile con scarse piogge estive, elevate temperature nei mesi di luglio e agosto, forti escursioni termiche, consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino “Grottino di Roccanova”
La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio di produzione, dai rinvenimenti delle prime fattorie di età repubblicana (V sec. a.C.) fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Grottino di Roccanova”.
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
I documenti che attestano non solo l’importanza della viticoltura nell’area ma descrivono anche una realtà socio-economica basata in maniera prevalente sulla produzione di vino sono costituiti dalle ricognizioni catastali relative a Roccanova e risalenti 1753, in esse si contano 363 capifamiglia conduttori di vigneti su 387 e oltre 50 grotte ad esclusivo uso di vino, capillarmente distribuite sul territorio, urbano e rurale.
Nel più dettagliato catasto rurale del 1816 le grotte da vino censite nel comune di Roccanova sono 212, ma un consistente numero di vigne e cantine risulta presente anche nei comuni limitrofi, se ne contano 130 a Castronuovo S. Andrea 130 e 307 a S. Arcangelo.
Nel corso del tempo le tradizionali grotte-cantine scavate al di sotto dell’abitato hanno lasciato il posto a nuove cantine localizzate in punti più distanti dal nucleo centrale dell’abitato.
Nel corso degli anni la produzione del vino e la caratterizzazione del paesaggio rurale e urbano, legata a tale attività, si sono legate in maniera così profonda da rappresentare un tratto distintivo dell’attività socio-economica della comunità.
La DOC “Grottino di Roccanova” è stata riconosciuta con Decreto Ministeriale del 24 luglio 2009.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza,
Corso XVIII Agosto, 34
85100 Potenza,
Tel. 0971.412111, Fax 0971.412248;
E-mail info@pz.camcom.it;
Web www.pz.camcom.it.
La C.C.I.A.A. di Potenza è l’Organismo di controllo, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
MATERA
D.O.C.
Decreto 13 luglio 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Matera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Matera» Rosso;
«Matera» Primitivo;
«Matera» Primitivo Passito;
«Matera» Rosato;
«Matera» Moro;
«Matera» Moro Riserva;
«Matera» Greco;
«Matera» Bianco;
«Matera» Bianco Passito
«Matera» Spumante;
«Matera» Spumante Rosé.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Matera» Rosso:
Sangiovese minimo 60%,
Primitivo minimo 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Primitivo:
Primitivo minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Primitivo Passito:
Primitivo minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Rosato:
Primitivo minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Moro:
Cabernet Sauvignon minimo 60%,
Primitivo minimo 20%,
Merlot minimo 10%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Moro Riserva:
Cabernet Sauvignon minimo 60%,
Primitivo minimo 20%,
Merlot: minimo 10%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Greco:
Greco minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Bianco:
Malvasia bianca di Basilicata minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Bianco Passito:
Malvasia bianca di Basilicata minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Spumante:
Malvasia bianca di Basilicata minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Spumante Rosé:
Primitivo minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona.
Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
E' facoltà della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
“Matera” rosso: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;
“Matera” Primitivo: 10,00 t/ha, 12,50% vol.;
“Matera” Primitivo passito: 10,00 t/ha, 14,50% vol.;
“Matera” rosato: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;
“Matera” Moro: 10,00 t/ha. 11,50% vol.;
“Matera” Moro riserva: 10,00 t/ha, 13,00% vol.;
“Matera” Greco: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;
“Matera” bianco: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;
“Matera” bianco passito: 10,00 t/ha, 13,00% vol.;
“Matera” spumante: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;
“Matera” spumante rosé: 10,00 t/ha, 12,00% vol.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
L'esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della IGT Basilicata.
Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potrà essere rivendicata a DOC "Matera".
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve definito dall'articolo 3
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10,
comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010
La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1.
La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» spumante e «Matera» spumante rosé deve essere effettuate con fermentazione in bottiglia secondo il metodo
tradizionale.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:
“Matera” rosso: 70%;
“Matera” Primitivo: 70%;
“Matera” Primitivo passito: 50%;
“Matera” rosato: 70%;
“Matera” Moro: 70%;
“Matera” Moro riserva: 70%;
“Matera” Greco: 70%;
“Matera” bianco: 70%;
“Matera” bianco passito: 50%;
“Matera” spumante: 70%;
“Matera” spumante rosé: 70%.
Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5%, senza che abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita
L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di
12 mesi
a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
L'immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro Riserva può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di
36 mesi
di cui almeno 24 mesi in botte
a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Matera» Rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidità totale minima: 4.50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.00 g/l.
«Matera» Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.00 g/l.
«Matera» Primitivo passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
«Matera» rosato:
colore: rosato cerasuolo;
profumo: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
«Matera» Moro:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.00 g/l.
«Matera» Moro riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
profumo: intenso, persistente;
sapore: secco, di corpo, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23.00 g/l.
«Matera» Greco:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.00 g/l.
«Matera» bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19.00 g/l.
«Matera» Bianco passito:
colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4.00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28.00 g/l.
«Matera» spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: da brut a demisec, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18.00 g/l.
«Matera» spumante rosé:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato cerasuolo;
profumo: fruttato, caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;
acidità totale minima: 5.00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18.00 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, a norma di legge, il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Matera» rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» rosato, «Matera» Moro, «Matera» Moro riserva, «Matera» Greco, «Matera» bianco, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata ricade nella parte ovest sud-ovest della Regione Basilicata, su una superficie abbastanza ampia che interessa tutta la provincia di Matera e comprende un territorio di media collina e fascia litorale costiera.
Partendo dalla linea di costa e procedendo verso le aree più interne, il territorio della “collina materana” può essere, a grandi linee e dal punto di vista geo-pedologico, suddiviso in 3 diversi ambienti:
Ambiente della Pianura Costiera rappresentato dalle superfici geologicamente più giovani, con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario, dai suoli con caratteristiche vertiche a suoli idromorfi (Inceptisuoli ed Entisuoli);
Ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera si dipartono diversi ordini di terrazzi d’origine marina, che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari plio-pleistocenici, anche queste formazioni geologiche sono a morfologia pianeggiante e/o sub-pianeggiante, con un ambiente pedologico caratterizzato dalla presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e dall'intensa alterazione dei ciottoli);
Ambienti delle superfici della Fossa Bradanica rappresentano la gran parte del territorio collinare materano, sviluppandosi da Nord (Irsina) a Sud (Pisticci), ad Est (Matera, esclusa l’area dell’abitato e quella Sud-Est) ed infine ad Ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondità.
Sono molto calcarei e hanno permeabilità elevata.
Il clima dell’area è tipicamente mediterraneo, in particolare, la fascia Jonico-Metapontina e la fascia nord-orientale (Valle del Bradano), che comprendono quasi completamente i comuni della provincia di Matera, rappresentano le zone più calde della regione Basilicata con temperature medie che vanno da un minimo di 5,7°C (II decade di gennaio) ad un massimo di 25,3°C (III decade di luglio). Il mese più freddo è gennaio, mentre il più caldo è luglio. La la siccità estiva è marcata (piogge inferiori anche ai 100 mm) e la temperatura media del mese più caldo supera i 23°C.
La precipitazione media annua è di circa 580 mm, con alcune differenze tra la zona costiera e quella interna.
Infatti, nella zona costiera la precipitazione media annua è di circa 500 mm, con una precipitazione nel semestre aprile-settembre di circa 190 mm; nella zona più interna la precipitazione media annua è di circa 670 mm, mentre nel semestre aprile-settembre è di circa 250 mm. Generalmente il mese più piovoso è novembre (79,2 mm), mentre il meno piovoso è luglio (18,6 mm).
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Matera”.
La coltivazione della vite nell’area è molto antica e testimoniata da una serie di reperti archeologici evidenziano la diffusione della coltivazione della vite e il livello di specializzazione raggiunto dalle popolazioni locali nella produzione del vino.
La capacità di produrre uve di ottima qualità è profondamente legata ad una tecnica colturale , affinatasi nel corso degli anni, che ha consentito di adeguare la scelta varietale e le operazioni di campagna e di cantina ai macroambienti presenti nell’area.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione con prevalenza di Primitivo e Sangiovese tra le varietà a bacca nera e Greco e Malvasia bianca di Basilicata tra quelli a bacca bianca;
le forme di allevamento:
i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare ( 10 t./ha). Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.300 piante per ettaro per i nuovi
impianti;
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC “Matera” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore rosso rubino nelle tipologie rosse, colore cerasuolo nei rosati e giallo paglierino nei bianchi.
I vini passiti e gli spumanti presentano colori caratteristici delle tipologie e del periodo di invecchiamento a cui sono sottoposti..
In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni.
Al sapore i vini presentano un’acidità normale ma soprattutto, un’ottima struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una buona longevità del prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
In un territorio con caratteristiche orografiche così diverse la viticoltura di qualità è legata alla scelta di ambienti luminosi, aerati e con naturale fertilità del suolo particolarmente vocati alla coltivazione della vite.
L’esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est, le tecniche colturali adottate contribuiscono all’ottenimento di uve sane, con un’ottima maturazione e piena espressione di tutte le caratteristiche varietali
Ancora oggi sono presenti nell’area vigneti con forma di allevamento ad “alberello”, modello di origine greca, che meglio di altri si adatta ai climi caldi e siccitosi del sud della Basilicata; tuttavia la forma di allevamento prevalente è la spalliera, “Guyot” e “cordone speronato”.
L’irrigazione nella viticoltura materana è soprattutto “di soccorso” e prevalente nei primi anni di vegetazione della pianta al fine di assicurare condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la futura produttività.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Matera”.
La millenaria storia vitivinicola legata a questo territorio, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Matera”.
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
In particolare la presenza della viticoltura nell’area è attestata fin dall’età del bronzo da una serie di piccoli insediamenti, tra il Basento e il Sinni, le cui necropoli hanno rivelato la presenza di personaggi con ricchissimi corredi funerari che già attestano la coltivazione della vite.
Le figurazioni presenti su vasellame rinvenuto nell’area mostrano la caratteristica forma di coltivazione utilizzata nel periodo della Magna Grecia, l’alberello con speroni corti.
Documento ancora più importante, che testimonia la presenza di una viticoltura evoluta nell’area, è costituito dalle Tavole di Heraclea, risalenti al VII sec. a. C e conservate al museo di Metaponto, che rappresentano la prima mappa catastale che riporta fedelmente la disposizione dei campi coltivati a vite nelle terre di pertinenza del tempio di Atena
ad Eraclea (Policoro).
Risalgono al 1200 i primi documenti relativi alla vendita di vigne; nel corso dei secoli successivi i poderi coltivati a vite diventano base dell’imposizione censuaria.
Nel 1677 il territorio di Montescaglioso, situato tra la marina e la montagna, produceva buonissima qualità di vini bianchi e rossi, i migliori di tutta la provincia tanto da essere venduti ai vicini paesi della Puglia.
Del resto l’economia della città ruotava attorno al monastero benedettino di S. Michele ed i monaci da sempre avevano imparato a separare nelle cantine del monastero il vino da consumare da quello da vendere.
Nel 1887 si tiene la prima mostra enologica lucana , in quella occasione l’archeologo materano Domenico Ridola, esperto anche di enologia, fu premiato con menzione onorevole per un vino color rosso ciliegia, odore fragrante, con
sapore squisito da dessert con 15,60% di alcool, chiamato San Bardo.
Il vino, di cui si conserva ancora l’etichetta datata 1885 nel Museo Archeologico Nazionale di Matera, era prodotto con uve del vitigno Primitivo.
In quel periodo Matera con i suoi 2000 ettari di suolo coltivato a vigna e con un prodotto di circa 50.000 ettolitri di vino all’anno su una popolazione di 15.593 abitanti (documentata nel 1881), era ancora il maggior produttore di vino della
Basilicata.
Una parte rilevante dell’economia vinicola dell’area è legata alla produzione degli spumanti, questi prodotti hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva dell’area che ha permesso di far conseguire agli operatori del posto rilevante notorietà.
I produttori di vini della provincia di Matera commercializzavano fuori regione grandi quantità di vino spumante destinato a banchetti nuziali, feste patronali e festività religiose.
Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 ma intorno agli anni 1950-1960 che si raggiunge il picco, infatti alcune aziende ancor oggi in attività si specializzano in tale settore.
Tale fenomeno si spiega con una notevole richiesta del mercato, segno di apprezzamento del prodotto, che determinava un prezzo medio di vendita superiore di tre quattro volte al prezzo medio di mercato del vino fermo.
Le tecniche tradizionali di produzione di questo vino spumante prevedevano una rifermentazione in bottiglia con la produzione di vino che presentava una pressione interna da 3 a 6 bar, un residuo zuccherino da 20 a 60 grammi per litro; non venivano effettuati sboccatura e illimpidimento della bottiglia, di norma la tappatura era effettuata in sughero con gabbiette metalliche oppure con spago.
L’elevata qualità degli spumanti è dovuta all’ottimo grado di maturazione delle uve, , che portava all’ottenimento di produzioni con grado zuccherino talmente elevato da non riuscire a svolgersi in alcol durante la prima fermentazione
alcolica, questo fenomeno era responsabile della rifermentazione in bottiglia.
Nel corso degli anni le tecniche si sono affinate ed hanno consentito di ottenere dei prodotti caratterizzati da grande finezza che hanno incontrato i gusti del consumatore.
Nella produzione dei vini spumanti DOC “Matera”. vengono utilizzati le varietà: Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.
Sia la Malvasia che il Primitivo nell’area della collina materana l’habitat di elezione, infatti i due vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota maggiore con clima più fresco dove
prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo; in ogni caso si riscontrano nell’area di produzione
condizioni pedoclimatiche ideali e tecniche produttive consolidate che nel corso degli anni hanno rappresentato i fattori caratterizzanti la qualità di queste produzioni.
La DOC Matera è stata riconosciuta con Decreto Ministeriale del 6 luglio 2005 e successivamente modificata sempre con Decreto del Ministero del 3 agosto 2011.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza,
Corso XVIII Agosto, 34
85100 Potenza,
Tel. 0971.412111, Fax 0971.412248;
E-mail info@pz.camcom.it;
Web www.pz.camcom.it.
La C.C.I.A.A. di Potenza è l’Organismo di controllo, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI
D.O.C.
Decreto 13 Luglio 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva;
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato.
Articolo 2
Base ampelografia
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso:
Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione
per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%;
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Potenza ed inclusi nei territori dei comuni di Viggiano - Grumento Nova - Moliterno.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso,
Rosso Riserva, Rosato, comprende gli interi territori comunali di
Viggiano, Grumento Nova e Moliterno.
Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.
Articolo 4
Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere ubicati su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o
artificiali.
Densità di impianto:
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata. Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.
La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione, dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
“Terre dell'Alta Val D'Agri” Rosso e Rosso Riserva: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;
“Terre dell'Alta Val D'Agri” Rosato: 12,00 t/ha, 11,00% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» o nella provincia di Potenza.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
Terre dell'Alta VaI D'Agri Rosso e Riserva: 70%;
Terre dell'Alta Val D'Agri Rosato: 70%.
Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti ai seguente periodo di invecchiamento:
Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso:
invecchiamento 12 mesi;
decorrenza dal 1° Novembre successivo alla vendemmia;
Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso Riserva:
invecchiamento 24 mesi di cui 6 in legno;
decorrenza dal 1° novembre successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» nella tipologia «Rosso», può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio
previsto.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso Riserva, può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto.
L'immissione al consumo per la tipologia «Rosato» della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» deve avvenire dopo il
1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
colore: rosato;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.
Articolo 7
Designazione e presentazione Qualificazioni.
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.
Per vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1, sono immessi al consumo in recipienti di vetro con volume nominale massimo di 5 litri escluse le dame.
Per il vino Rosso Riserva è obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona di produzione fa parte del comprensorio dell’Alta Val d’Agri, una vallata intrappenninica risalente al Pleistocene e di origine fluvio-lacustre, costituita da depositi lacustri dello stesso periodo, ricoperta da alluvioni recenti che hanno dato origine a terreni di varia consistenza e natura.
Posta ad un’altitudine media di circa 600 metri sul livello del mare è circondata da una serie di rilievi montuosi alti fino oltre i 1.800 mt. s.l.m.
I terreni dell’area sono di natura alluvionale, non calcarei, fertili, freschi e profondi soprattutto nelle propaggini più pianeggianti della vallata, e contraddistinti da una granulometria limoso–sabbiosa e/o limo-argillosa con presenza cospicua di scheletro; tali caratteristiche rappresentano il presupposto di fertilità dei terreni dell’area.
La quota altimetrica più bassa dell’area è di 546 mt s.l.m., e coincide coi terreni di fondo valle in prossimità del fiume Agri, la più alta è rappresentata dal monte di Viaggiano con i suoi 1.723 m. s.l.m.; l’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 600 e gli 800 m s.l.m. con pendenza variabile ed esposizione generale verso sud e sud-est.
Nell’area di produzione i vigneti sono ubicati in maniera prevalente sulle pendici collinari degradanti verso la pianura, dove occupano superfici più ampie e trovano la loro maggiore specializzazione produttiva; in ogni caso sono esclusi dalla coltivazione della vite i terreni di fondo valle eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e adiacenti ai corsi d’acqua.
Il clima è quello tipico delle aree interne della Basilicata caratterizzato da inverni lunghi e rigidi ed estati brevi e siccitose, le medie termiche di 23 – 24 °C sono leggermente inferiori a quelle riscontrabili in altri analoghi comprensori del Mezzogiorno d’Italia.
Le precipitazioni medie dell’area, superiori ai 750 mm annui, sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno – invernale.
L’area è caratterizzata da forti escursioni termiche soprattutto nel periodo di fine estate e inizio autunno, questa caratteristica risulta favorevole per la maturazione delle uve in quanto favorisce la formazione di sostanze aromatiche e coloranti conferendo ai vini particolari caratteristiche di pregio.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Terre dell’Alta Val d’Agri”.
Le prime testimonianze riferibili alla produzione ed al consumo di vino nell’area dell’Alta Val d’Agri, risalenti al IV sec. a. C., sono costituite da vasi per il vino, cratere e skyphos, e da un grappolo d'uva miniaturistico in terracotta rinvenuti nella tomba di un guerriero.
La tradizione vinicola di epoca romana trova conferma nella citazione delle fonti antiche dei “Lagarina vina” prodotti in agro grumentino tali vini venivano elogiati dagli storici latini Strabone e Plinio per la loro dolcezza oltre che per le virtù terapeutiche.
La necessità di produrre un’uva di ottima qualità si sposava perfettamente con un territorio omogeneo orograficamente e che richiedeva abbondante manodopera, ma che ha caratterizzato anche una notevole tradizione viticola che, nel tempo, è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’.
La tradizione della vigna che diventa un vero e proprio “giardino” fa sì che il paesaggio venga fortemente caratterizzato da vigneti ordinati e ben tenuti e coltivati, ma anche l’uva si avvantaggia di pratiche colturali che consentono la migliore esposizione e la migliore maturazione dei tannini.
In ogni comune dell’area di produzione è possibile individuare un’area ben definita, particolarmente vocata alla coltivazione della vite, che topograficamente viene indicata col termine di “Località Vigne”.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono Merlot e Cabernet S. tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:
che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (12 tonn.te/ha).
Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.000 piante per ettaro.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC “Terre dell’Alta Val d’Agri” è riferita alle 3 tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore è rosso rubino.
In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), tipici del vitigno.
Al sapore i vini presentano un’acidità normale, ed una possibile residua astringenza tipica del vitigno, ma, soprattutto, un’ottima struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una grande longevità del prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente ad est sud est concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti.
Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati nel fondovalle eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e adiacenti ai corsi d’acqua Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
organolettiche del vino “Terre dell’Alta Val d’Agri”
In particolare, i terreni freschi e con presenza più o meno abbondante di scheletro, sono caratterizzati da strati attivi abbastanza profondi che permettono risultati produttivi più che soddisfacenti, sono, infatti, terre che, di norma, si rinvengono a quote altimetriche situate tra i 600 e gli 800 m s.l.m.
Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel periodo autunno-primaverile con scarse piogge estive, elevate temperature nei mesi di luglio e agosto, forti escursioni termiche, consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Terre dell’Alta Val d’Agri ".
La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio della Valle dell’Agri, dai primi insediamenti del IV sec. a.C., ai contatti successivi coi coloni della Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Terre dell’Alta Val d’Agri”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
In particolare la presenza della viticoltura nell’area della Valle dell’Agri è attestata da numerosi reperti archeologici come vasi, coppe, attingitoi ritrovati nel sito di Grumentum, che documentano l’uso quotidiano del vino e contribuiscono a definire il panorama culturale in cui avvenne la sintesi tra la tradizione greca e quella indigena appulo-lucana.
La coltivazione della vite in epoca medievale nell’agro di Grumento e nell’Alta Val d’Agri è provata da una ricca documentazione storica relativi testamenti, atti di vendita di poderi con vigna e lasciti ereditari delle famiglie nobili a favore della Badia di Cava (XII secolo).
La documentazione storica, nota come gli Statuti di Montemurro (XIII-XIV secolo), contempla le sanzioni e gli indennizzi relativi ai danni arrecati ai vigneti dagli uomini e dal loro bestiame, inoltre stabilisce regole sule modalità di vendita del vino e sui ricavi ottenuti.
Tra il XV e il XVII secolo la coltura della vite e la produzione del vino sono ben rappresentate nei catasti onciari dei comuni dell’area di produzione, la vigna rappresenta un elemento fondamentale nelle descrizioni del paesaggio e dell’ambiente socio-economico rappresentato dagli storici.
La "Statistica murattiana" del 1811 illustra le produzioni viticole dell’area e loda le caratteristiche dei vini prodotti; notizie ancora più precise sull’estensione delle vigne, sull’entità delle produzioni e metodologie utilizzate ci vengono fornite dai dati della Mostra Enologica di Potenza del 1887.
La DOC “Terre dell’Alta Val d’Agri” è stata riconosciuta con Decreto Ministeriale del 4 settembre 2003 e successivamente modificata sempre con Decreto del Ministero del 13 luglio 2011.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza,
Corso XVIII Agosto, 34
85100 Potenza,
Tel. 0971.412111, Fax 0971.412248;
E-mail info@pz.camcom.it;
Web www.pz.camcom.it.
La C.C.I.A.A. di Potenza è l’Organismo di controllo, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
BASILICATA
I.G.T.
Decreto 03 novembre 1995
Modifica Decreto 24 luglio 2009
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
1. L’indicazione geografica tipica «Basilicata» , accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
Tipologie vini e relativa base ampelografica
1. L’indicazione geografica tipica «Basilicata» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante;
con la specificazione del nome di un vitigno, anche nella tipologia frizzante
e, limitatamente ai rossi, anche nella tipologia novello.
2. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
3. L’indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata, così come identificati al comma 2, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), con l’esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata fino a un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione uve
1. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l’intero territorio amministrativo delle
province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica
«Basilicata» bianco, rosso e rosato a 20,00 t/ha;
per i vini a indicazione geografica tipica
«Basilicata» con la specificazione del vitigno a 19,00 t/ha.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol. per i bianchi;
10,50% vol. per i rosati;
10,50% vol. per i rossi.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3.
E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.
3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.
4. per le uve aromatiche destinate alla produzione dell’indicazione geografica tipica «Basilicata» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.
Articolo 6
Caratteristiche del vino al consumo
1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Basilicata» Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Basilicata» Rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Basilicata» Rosato:
colore: rosato cerasuolo;
profumo: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Basilicata» Rosso Passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
«Basilicata» Bianco Passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
2. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
3. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», anche con la specificazione del nome del
vitigno, prodotti nelle tipologie “novello” e “frizzante”, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:
«Basilicata» Novello: 11,00% vol;
«Basilicata» Frizzante: 10,50% vol.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Basilicata, caratterizzato da tre grandi unità morfologiche e geologiche: l’Appennino, la Fossa Bradanica e l’Avampaese Apulo.
La Basilicata è una regione prevalentemente montana e collinare, con il solo 10 % del territorio occupato da pianure; il 34% circa del territorio regionale si trova al di sopra dei 700 m. di altitudine e solo il 26 % è al di sotto dei 300m di quota.
Dal punto di vista genetico i suoli della regione presentano un’elevata variabilità, per effetto della variabilità degli ambienti, e quindi dei fattori pedogenetici che hanno determinato la formazione e l’evoluzione degli strati pedologici.
All’interno dell’areale di produzione possiamo distinguere a grandi linee suoli: suoli di origine vulcanica soprattutto a nord, nell’area del Vulture e nei rilievi circostanti, sono di origine per lo più piroclastica e presentano sviluppate proprietà fisico-chimiche che conferiscono loro un’elevata fertilità.
Nell’area appenninica e nella fossa bradanica ritroviamo formazioni geologiche a litologia argillosa con consistente presenza di suoli a tessitura fine suoli e con grado di evoluzione differente.
Questi suoli presentano orizzonti superficiali di colore scuro per effetto dell’arricchimento in sostanza organica; questa caratteristica è indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica.
Nell’area sud della regione e in provincia di Matera sono prevalenti suoli dei rilievi collinari argillosi su depositi marini a granulometria fine, argillosa e limosa, e subordinatamente su depositi alluvionali e lacustri.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 800 m s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est.
Il clima della regione rientra nell’area di influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.
Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 529 mm di Recoleta (area litorale costiera metapontina) fino ai 2.000 di Lagonegro (area appenninica).
La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Basilicata”.
La coltivazione della vite in Basilicata ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci portano agli Enotri e poi ai Lucani antichi popoli che abitarono l’Italia meridionale fin dal 1200-1300 a.C., infatti secondo gli storici l’Enotria era così chiamata per la qualità eccezionale del vino prodotto.
I Greci, alla fine del II millennio, iniziarono la colonizzazione dell’Italia meridionale dando origine a nuove comunità e promuovendo lo sviluppo del commercio con la madrepatria, le terre della Basilicata diventarono sede di vie di comunicazione e di trasporto delle merci.
I Greci furono portatori di nuove conoscenze e si deve ad essi l’introduzione di nuove varietà e di notevoli trasformazioni nella coltura della vite.
I numerosi scritti di Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta già presente in zona fin dal VII secolo a.C..
L’intero territorio regionale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.
Oltre all’’Aglianico del Vulture, vitigno più rinomato della regione bisogna ricordare una notevole quantità di vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutti in regione e molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura regionale.
Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Basilicata da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811.
Nel 1887 si tiene a Potenza la prima mostra enologica in cui vengono presentati vini ottenuti da 30 differenti varietà coltivate.
Possiamo affermare, quindi, che la Basilicata è tra le più antiche regioni d’Italia a vocazione viticola; alla fine del secolo scorso venivano censite 154 diverse denominazioni di cultivar diffuse nei comuni della Basilicata.
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:
che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
della chioma.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Basilicata”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La IGT «Basilicata» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 3 novembre 1995. Il territorio della Basilicata ha poggiato molto della sua economia enologica sulla produzione di vini frizzanti che costituiscono una forma di specializzazione dell’area che ha permesso di far conseguire agli operatori vitivinicoli rilevante notorietà.
La tradizionale produzione di vini frizzanti si ottiene da uve meno zuccherine in partenza e meno adatte alla produzione di spumante.
Questi vini venivano tradizionalmente prodotti perché destinati a soddisfare una domanda di mercato ben definita, complementare al consumo dei vini di buona struttura ed alta gradazione alcolica quali sono quelli della Indicazione Geografica Protetta “Basilicata”.
La tipica tecnica produttiva utilizzata per i vini frizzanti si basa essenzialmente su un’accurata scelta delle uve e precise tecniche di vinificazione che prevedono un arresto fermentativo più o meno precoce prima della ripresa di fermentazione in bottiglia.
I vitigni maggiormente utilizzati per la produzione di questi vini sono: Aglianico del Vulturetra quelli a bacca nera e Moscato tra quelli a bacca bianca.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).
In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 4).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.