Marche › ASCOLI FERMO

OFFIDA D.O.C.G.

FALERIO D.O.C.

ROSSO PICENO D.O.C.

TERRE DI OFFIDA D.O.C.

VIGNETO OFFIDA

VIGNETI OFFIDA

OFFIDA

D.O.C.G.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Disciplinare di produzione

 

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita  «Offida»  è riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

«Offida» Pecorino;

«Offida» Passerina;

«Offida» rosso.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte  dai  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente composizione ampelografica:

 

«Offida« Pecorino:

Pecorino: minimo 85%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;

 

«Offida» Passerina:

Passerina: minimo 85%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione  nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;

 

«Offida» rosso:

Montepulciano: minimo 85%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

Art.icolo3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  Denominazione  di Origine Controllata e Garantita «Offida» di cui al precedente art.  2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.

 

La zona  di  produzione  del  vino  a  Denominazione  di  Origine Controllata  e  Garantita  «Offida»  Pecorino,  «Offida»   Passerina, comprende  gli  interi  territori  comunali  di  

Acquaviva  Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone;

in provincia di Ascoli Piceno;

nonché  parte dei  territori  comunali  di 

Ascoli  Piceno,   Colli   del   Tronto, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto  Marche, Massignano,  Monsampolo  del  Tronto,   Montedinove,   Monteprandone, , Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli;

in provincia di Ascoli Piceno;

Campofilone, Pedaso, Petritoli,

in provincia di Fermo.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla SS 16 Adriatica  la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino  ad  incontrare  la strada che porta a Vallesenzana  e  raggiunto  per  detta  strada  il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno  con  il

comune di Appignano, segue lo stesso fino  al  torrente  Bretta,  per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano  ed il comune di Ascoli Piceno.

La stessa  linea  segue  poi  il  confine amministrativo  tra  il  comune  di  Castignano  e  Rotella  fino  ad incrociare la SP 178 che collega  la  SP  73  al  centro  abitato  di Capradosso, prosegue  per  la  SP  178  fino  al  centro  abitato  di

Capradosso  per  continuare  poi  fino  alla  frazione   Madonna   di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che  collega Castignano a Rotella  fino  al  centro  abitato  di  Rotella.

Da  cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427,  474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. 

Da qui prosegue in direzione C. Rossi passando per le  quote  505,  586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di  Rotella  passando  per

quota   571   da   cui   prosegue   lungo   la   strada   provinciale Rotella-Montalto Marche, fino  al  ponte  sul  fiume  Aso  e  da  qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la  SS  16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.

 

La zona di produzione della Denominazione di Origine  Controllata e Garantita «Offida» rosso comprende l'intero territorio  dei  comuni di

Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena,  Castorano,  Castel di Lama, Cossignano, Appignano del Tronto;

e parte dei  territori  comunali  di

Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli,  Monsampolo  del  Tronto, Grottammare,  Massignano,  Carassai,  Montefiore  dell'Aso,  Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto;

tutti in provincia di Ascoli Piceno.

 

Il   confine   della   zona   coincide   con   quello   dell'area precedentemente descritta  partendo  dall'intersezione  del  torrente Menocchia con la SS 16  Adriatica  procedendo  verso  Sud  fino  alla intersezione della SS 16 Adriatica con la SS Salaria da cui  prosegue verso l'interno fino all'intersezione fra il  confine  amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno  e  Castignano. 

Da  qui  la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il  comune di  Appignano  e  Castignano  fino  all'intersezione  con  la  strada comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con  la strada provinciale Offida-Castignano.

Dalla periferia di  Castignano, partendo dalla strada provinciale Castignano-Cossignano, la linea  si immette nel compluvio che porta al  fosso  dell'Acquachiara,  seguendo quest'ultimo fino al fiume Tesino. A questo punto la linea. Oltrepassa il fiume, segue il fosso delle Pratole che collega il  fondovalle  con la strada provinciale Cossignano-Montalto Marche;  dall'incrocio  con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia  in  direzione  Carassai  fino  ad  incontrare   il   confine amministrativo tra i comuni di Carassai e Montalto Marche e lo  segue

fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue  il  torrente  fino alla intersezione con la strada Casali San Vito che percorre fino  ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai.

Da  questo  punto percorre la suddetta attraversando  i  centri  abitati  di  Carassai, Montefiore a  Massignano  scendendo  fino  ad  incrociare  la  SS  16 Adriatica.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita  «Offida» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire  alle  uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della denominazione di origine  di  cui  si  tratta. 

Sono esclusi  i  terreni   eccessivamente   umidi   o   insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in  coltura  specializzata, sia per vini i bianchi che per il vino rosso.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura consentiti sono quelli già  usati  nella  zona  e  comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La Regione  può  consentire  le  forme  di  allevamento  diverse qualora siano tali  da  migliorare  la  gestione  dei  vigneti  senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

 

«Offida» Pecorino: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

«Offida» Passerina: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

«Offida» rosso: 8,50 t/ha, 12,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata e Garantita «Offida» devono essere riportati  nel  limite di  cui  sopra,  fermo  restando  il  limite  resa  uva-vino  per   i quantitativi di cui  trattasi,  purché la  produzione  globale  non superi del 20% il limite medesimo.

Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo  prodotto  il  diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  vinificazione,  di  imbottigliamento   e   di invecchiamento devono essere effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione delimitata al precedente art. 3.

E' inoltre consentito che le operazioni di cui all'art. 1,  siano effettuate  in  cantine  situate  al  di  fuori  del  territorio   di produzione di cui all'art.  3,  comunque  all'interno  della  Regione Marche, a condizione che:

le aziende agricole interessate dimostrino di essere  esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

le dette  aziende  agricole  presentino  richiesta  motivata  e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione Marche  sulla rispondenza degli impianti  di  vinificazione  e  imbottigliamento  e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare, di  invecchiare e di imbottigliare i propri vini;

le cantine di cui  trattasi  abbiano  la  disponibilità  delle rispettive aziende agricole;

è ammessa la dolcificazione secondo  le  norme  comunitarie  e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di  vino

per ettaro sono le seguenti:

 

«Offida» Pecorino: 70%, 63,00 hl/ha;

«Offida» Passerina: 70%, 63,00 hl/ha;

«Offida» rosso: 70%, 59,50 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma  non  il 75% per i vini «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» rosso, anche se la produzione ad  ettaro  resta  al  di  sotto  del  massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di  origine controllata e garantita. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutta  la partita.

 

L'immissione al consumo  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e  garantita  «Offida»,  nella  tipologia  «rosso»,  può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento  obbligatorio  di 

24 mesi complessivi

di cui 12 mesi in legno,

aumentato di un periodo  di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, 

a  partire  da  non prima del 1° novembre dell'anno del raccolto.

L'immissione al consumo per le tipologie bianche della denominazione di origine controllata e garantita«Offida» deve avvenire dopo il

1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove  ne  sussistano  le  condizioni  di  legge,  soltanto  verso   le denominazioni  di  origine  controllata  «Rosso  Piceno»,  «Falerio», «Falerio»  tipologia  Pecorino,  Terre  di  Offida  nella   tipologia passito, Vino Santo e  spumante  o  verso  la  indicazione  geografica tipica «Marche».

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Offida» Passerina:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

«Offida» Pecorino:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Offida» rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: asciutto, armonico, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

 

I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita «Offida» di cui al  presente  articolo,  elaborati  secondo  pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto  i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella etichettatura dei vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

 

Articoòo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1, devono essere  immessi  al  consumo  in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Per le chiusure  delle  bottiglie  sono  applicabili  le  vigenti disposizioni.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica che delimita la DOCG Offida ricade nella parte sud della regione Marche a cavallo tra le province di Ascoli Piceno e Fermo, e comprende un’area che va dalla zona litoranea sino ad arrivare ad una media alta collina. L’altitudine dei vigneti coltivati è compresa tra 50 e 650 m. s.l.m.

Dal punto di vista strettamente geologico ed evolutivo, l’area della DOCG Offida rientra nella fascia periadriatica marchigiano abruzzese, caratterizzata dalla successione plipleistocenica con alla base depositi sabbiosi conglomeratici, cui segue una potente successione peltica, all’interno della quale si intercalano, a varie altezze stratigrafiche, orizzonti sabbioso – conglomeratici o sabbioso argillosi a geometria tabulare o lenticolare.

I suoli che sostengono i vigneti della DOCG Offida hanno caratteristiche quali la profondità sempre superiore a 80 -100 cm, tale da consentire di avere un notevole volume di suolo esplorabile dalle radici, una AWC (available water capacity) elevata sempre superiore a 150 mm così da assicurare sempre un contenuto di umidità nel suolo anche durante i periodi di siccità estivi.

Dal punto di vista pedogenetico i suoli dei vigneti sono Cambisols, dove i processi della pedogenesi hanno modificato

il materiale parentale portando alla formazione di un orizzonte profondo dotato di buona aggregazione e porosità, ovvero l’orizzonte cambico, senza significative traslocazioni di argilla.

Questi suoli hanno un contenuto in carbonati omogeneo all’interno del profilo. La presenza di un orizzonte cambico ha effetti positivi sul drenaggio di questi suoli, perché ne migliora la permeabilità.

L’area della DOCG Offida mostra caratteri climatici mediterranei, con estati calde ma non afose ed inverni abbastanza freddi e discretamente piovosi.

Le temperature medie estive si attestano tra 21-23°C, mentre quelle invernali tra 6-7°C; le precipitazione medie annue sono comprese tra 650 e 850 mm, con minimo estivo (luglio) e massimo autunno vernino (Ottobre - Dicembre), nel corso dell’anno le precipitazioni annue si ripartiscono su 80-90 giorni piovosi; le nevicate sono relativamente rare e per lo più scarse.

Fra i caratteri distintivi dell’area sono inoltre le temperature medie annue intorno ai 13-14°C, la media del mese più freddo intorno a 5.5-6.5°C, tre mesi estivi con medie superiori a 20°C e un’escursione termica annua, intesa come differenza fra temperatura media del mese più freddo e di quello più caldo, di circa 17-18°C . Tutti questi elementi fanno sì che la zona possa essere indicata come zona a clima temperato caldo con stagione secca non molto

pronunciata e con estate molto calda.

Questo influenza in modo positivo sia la condizione vegetativa delle piante sia l’accumulo dei polifenoli nelle bucce.

2. fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati all’area di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini dell’Offida DOCG.

La coltivazione della vite nell’area del Piceno ha una lunga e millenaria tradizione infatti viene descritta da numerosi autori latini quali Catone, Varrone, Columella, Plinio il vecchio.

Nel corso dei secoli la vite è sempre stata la coltura caratterizzante del territorio.

L’incidenza dei fattori umani nell’area di coltivazione della DOCG Offida nel tempo è evidente nella evoluzione dei fattori tecnico produttivi, che hanno portato alla costituzione del vigente disciplinare di produzione quali la base ampelografica, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche enologiche.

La base ampelografica è costituita dai vitigni tradizionalmente coltivati nel Piceno, ovvero Pecorino, Passerina e Montepulciano.

Attraverso le varie epoche, i metodi di coltivazione della vite nel Piceno sono cambiati, le forme di allevamento sono evolute, passando dalla coltivazione dei vigneti specializzati nelle forme basso medioevali, senza alcuna frammistione con gli arativi e in aree protette da clausure di siepi, agli arativi vitati nella forma della folignata e alle alberate, forme di allevamento che prevedevano sesti d’impianto molto ampi in cui la vite era sempre coltivata in consociazione insieme ad altre colture, come i cereali, fino ad arrivare nei primi anni 60 alle forme a spalliera con sistemi di potatura

tradizionali quali Guyot e Cordone Speronato, con sesti d’impianto che prevedono almeno 3.000 ceppi per ettaro; le forme a spalliera sono tali da rendere razionali le operazioni colturali al fine di assicurare un equilibrato rapporto vegeto produttivo delle viti, in modo da ottenere prodotti di elevatissima qualità e rispettare le rese dettate da disciplinare di produzione, e non ultimo migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro dell’uomo.

Le pratiche enologiche sono quelle tradizionali della zona per la vinificazione in bianco; per i vini rossi, oltre alle tradizionali pratiche di vinificazione dei vini rossi tranquilli, essendo l’Offida Rosso un vino strutturato di ampio corpo e molto longevo, l’elaborazione comporta un periodo di invecchiamento e di affinamento in bottiglia di 24 mesi.

I vini Offida sono stati riconosciuti DOC nel 2001 (DPR 23 maggio 2001) e grazie all’ottima reputazione ed ai successi riscontrati a livello nazionale e internazionale sono stati riconosciuti DOCG (DM 15 giugno 2011)

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

La DOCG Offida è riferita a tre tipologie di vino: Pecorino, Passerina e Rosso che presentano caratteristiche organolettiche ed analitiche peculiari uniche e non riproducibili in un altro posto, caratteristiche che ne permettono una facile individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

I vini Offida Pecorino hanno un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, un buon livello di acidità, all’olfatto si riscontrano note floreali (fiori bianchi), fruttate di ananas, sentori di anice e salvia, al gusto sono freschi, minerali sapidi, sono vini “lunghi” perché hanno un retrogusto persistente.

I vini Offida Passerina hanno un colore giallo paglierino con riflessi giallognoli, all’olfatto si riscontrano note di frutta a polpa gialla e sentori agrumati, al gusto sono freschi, minerali e hanno un retrogusto persistente.

I vini Offida Rosso hanno colore rosso rubino con tendenza al granato, all’olfatto spiccano note di frutti rossi e sentori di liquirizia e cioccolato, al gusto sono morbidi, ampi con un lunghissimo retrogusto.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

L’orografia prevalentemente collinare, l’esposizione dei vigneti prevalentemente est-sud est fanno si che il territorio sia particolarmente vocato alla coltivazione dei vigneti dell’Offida DOCG

Da tale area sono esclusi i fondovalle, non adatti ad una viticoltura di qualità

I suoli dei vigneti della DOCG Offida hanno tessiture variabili che ricadono prevalentemente nelle tre classi granulometriche della Soil Taxonomy a maggior contenuto di argilla: franca fine , limoso fine e argilla fine, sono suoli abbastanza profondi, il ph è sempre nella sfera dell’alcalinità.

Il drenaggio è buono, l’acqua in eccesso viene rapidamente allontanata sia per effetto delle pendenze sia per la buona permeabilità del suolo.

Il clima è caratterizzato da precipitazioni medie annue di 750/850mm, i mesi più piovosi sono quelli autunno invernali e il mese più secco è luglio.

Le temperature medie estive della zona si attestano sui 21/23°C, mentre quelle invernali tra 6/7°C

La zona presenta valori di indici bioclimatici di Huglin compresi tra 1800 e 2500 e valori dell’indice di Winkler compresi fra 1300 e 2100, ottimali per la coltivazione della vite.

L’interazione di tutti questi fattori fa sì che i vitigni della DOCG Offida abbiano un areale di coltivazione ideale, per cui si hanno cinetiche di maturazioni ottimali, tali da conferire ai vini caratteristiche analitiche ed organolettiche uniche e non riproducibili.

La millenaria storia vitivinicola del Piceno, territorio di coltivazione dei vitigni della DOCG Offida, che va dall’epoca dei Piceni fino ad oggi, attestata da numerosi documenti e reperti, si sostanzia nella costante interazione dell’uomo con il territorio, nelle tradizionali tecniche di coltivazioni della vite e delle tecniche enologiche, tramandate da generazioni di contadini che con il passare del tempo si sono sempre più evolute ed affinate, fino a dare come risultato i vini Offida DOCG .

Nell’epoca medioevale i prodotti dei campi riuscivano a malapena a sfamare i pochi abitanti dei piccoli borghi; nell’età dei Comuni anche nel piceno le condizioni di vita migliorarono, con un conseguente aumento dei consumi. La vite riprese un ruolo significativo nell’economia rurale e nella società anche perché il vino cessò di essere una bevanda solo liturgica, o comunque di esclusivo appannaggio del clero e dei nobili, ed entrò nelle abitudini di una più vasta comunitá di persone.

Durante il periodo della mezzadria la vite era coltivata in arativi vitati che permettevano nuovi equilibri economici, seppure a costo di un maggiore sfruttamento dei suoli.

In quel periodo il vino era considerato un alimento. Negli anni del passaggio dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia, verso il 1890 giunse nel Piceno la Fillosera, mentre dieci anni prima era giunta la Peronospora, entrambe importate dall’America e i due parassiti si aggiunsero all’Oidio giá segnalato prima.

Per la viticoltura Picena fu un colpo devastante. mentre l’Oidio si riusciva a contenerlo con lo zolfo, per entrambi gli altri due parassiti dovettero passare diversi anni prima che fossero trovati i giusti rimedi, soprattutto per la fillossera. La soluzione per combattere il parassita venne trovata dopo circa quarant’anni, con l’impiego dei portinnesti di vite americana; fu proprio in questo periodo che nelle Marche nacquero le Cattedre Ambulanti di Agricoltura, che svolsero un ruolo importantissimo nel miglioramento delle tecniche di coltivazione e nel rinnovamento degli impianti viticoli e delle tecniche enologiche.

Dopo la prima guerra mondiale, con la nascita dei nuovi movimenti sociali, si formarono le prime leghe contadine ed i proprietari si impegnarono a migliorare la produttività dei fondi, con una seppur lenta introduzione di nuove tecnologie che accrescessero i redditi delle famiglie contadine, quali i perticari con gli aratri in ferro, le prime trattrici, l’impiego di fertilizzanti minerali etc.

Ai primi successi si reagì con la frammentazione dei poderi e con la riduzione delle superfici degli stessi, nei quali tutta la famiglia contadina lavorava, dai bimbi alle madri feconde.

É in quegli anni che iniziò la trasformazione della viticoltura Picena, nonostante la diminuzione delle superfici totali, con il passaggio da promiscua a specializzata.

Con la fine della mezzadria nel Piceno vennero alla ribalta nuove figure di proprietari che accorpando più poderi dettero vita ad aziende a conduzione diretta.

Alla fine degli anni ‘80 si accresce l’interesse per i vitigni di antica coltivazione di questa area, Pecorino, Passerina e Montepuliciano, che per iniziativa di alcuni viticoltori lungimiranti della zona vennero studiati, piantati, coltivati con il risultato di dare origine a dei vini unici, apprezzati sia in Italia che all’estero.

Su di essi iniziarono allora progetti di divulgazione e promozione che sfociarono nel 2001 nell’istituzione della DOC Offida.

Negli anni successivi visti i successi nel campo commerciale, e per rispondere alle esigenze dei produttori di migliorare sempre più le tecniche di coltivazione, Vinea, un’associazione di produttori viticoli, promosse in collaborazione con l’Universitá di Milano uno studio di zonazione dell’area dove vennero studiate le interazioni dei tre vitigni con l’ambiente e con i fattori umani per valutare la vocazionalità dei vitigni suddetti all’ambiente di coltivazione del Piceno. Sull’onda dei risultati di questo studio e sui sempre maggiori apprezzamenti e riconoscimenti sia a livello nazionale sia internazionale dei vini Offida, nel 2010 è iniziato l’iter per chiedere il riconoscimento della DOCG, che puntualmente é arrivato con DM del 15 giugno 2011

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI FERMO

VIGNETI FERMO

 

FALERIO

D.O.C.

17 maggio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Falerio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Falerio”

“Falerio” Pecorino.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano dal 20 al 50%,

Passerina dal 10 al 30%,

Pecorino dal 10 al 30%,

possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche.

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» Pecorino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Pecorino: minimo 85%,

possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Falerio” devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di

Ascoli Piceno e di Fermo

idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

Per la tipologia “Falerio” la densità dei ceppi per ettaro deve essere almeno di 2.200.

Per la tipologia “Falerio” Pecorino i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare di produzione dovranno avere almeno una densità di 3.000 ceppi per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso da effettuarsi prima dell'invaiatura per non più di due interventi all'anno.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» non deve essere superiore a

13,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nella tipologia “Falerio” Pecorino non deve essere superiore a

11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20 % il limite medesimo.

Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata .

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero attuale territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Fermo

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nelle diverse tipologie

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E’ ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali

 

Articolo6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: paglierino più o meno tenue;

profumo: lievemente profumato;

sapore: secco, sapido, armonico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio Pecorino», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico secco, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

 

Alla denominazione di origine controllata «Falerio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra”, «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Sui recipienti contenenti il vino «Falerio» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

È consentito inoltre, per la sola tipologia “Falerio”, l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica di produzione del vino Falerio DOC, ricade nella parte sud della regione Marche e comprende l’intero territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo, territorio che va dalla zona litoranea sino ad arrivare ad una media alta collina. L’altitudine dei terreni coltivati é compresa tra 50 e 700 m. s.l.m.

La zona di produzione del Falerio Doc, dal punto di vista geologico, rientra nella fascia periadriatica marchigiano abruzzese.

I suoli più diffusi nei vigneti dell’area del Falerio appartengono ai cambissols dove la pedogenesi ha portato alla formazione dell’orizzonte cambico, dotato di una buona profondità e porosità.

L’area di produzione del Falerio é fortemente condizionata dal clima litoraneo e da una certa mediterraneità, la temperatura annuale media é di 14ºC e le precipitazioni medie annue sono comprese tra 700 e 800 mm.

Il massimo della piovosità é localizzato nei mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre, mentre il mese meno piovoso é Luglio.

Le estati sono piuttosto calde, la temperatura media dei mesi di luglio e agosto é di 23ºC, mentre gli inverni sono abbastanza rigidi, le temperatura media nei mesi di Dicembre Gennaio e Febbraio é di 5.5-6.5°C.

2. fattori umani rilevanti per il legame

La millenaria storia del Falerio dei Colli Ascolani è già scritta nel nome, tipicamente romano, del vino che deriva dall'antica città di Faleria, diventata poi Falerio Picenus e, oggi, Falerone. Il Falerio dei Colli Ascolani, come i resti del teatro, dell'anfiteatro e del tempio romano che ancora si possono ammirare nella città di Falerone, costituisce la testimonianza vivente della fama che, fin dai tempi della Roma Imperiale, avevano i vini del Picenum.

La zona di produzione definita dalla Doc del Falerio si estende su quasi tutta l'area viticola della provincia di Ascoli Piceno e Fermo, che dalla fascia collinare sub-appenninica arriva sino al litorale adriatico,

Le colline tra Falerone e Fermo, dove oggi si distendono i vigneti del Falerio, hanno visto il battesimo delle armi del famoso filosofo e oratore romano Cicerone che, a soli 18 anni, partecipò nelle armate di Pompeo Stradone, alla battaglia persa dai Romani contro l'esercito Piceno.

Negli archivi del comune di Fermo si sono trovati cenni al vino di Faleria risalenti al XIII secolo, dove si rintracciano le prime testimonianze dell'adozione anche in loco, dell'antica tecnica del "vin cotto" che è sopravvissuta fino ad oggi, anche se limitata a piccole produzioni. Passerina e Pecorino, che entrano nell'uvaggio del Falerio insieme al Trebbiano, vantano una storia secolare. Sono due vitigni di antichissima tradizione e con decisa origine marchigiana.

Per la Passerina, qualche ampelografo ha ipotizzato addirittura discendenze dallo Psithia di cui parlò il poeta latino Virgilio.

Il Pecorino presenta ancora oggi una forte personalità gustativa, che ne fa ingrediente indispensabile per la caratterizzazione dei vini Piceni.

Il Falerio é stato riconosciuto DOC nel 1975 (Dpr.28 aprile 1975 successivamente modificato dal Dm 10 ottobre 1994, modificato dal Dm 17 ottobre 1997, modificato dal Dm 28 marzo 2003 e dal Dm 17 giugno 2011)

L’incidenza dei fattori umani si riscontra nella definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono il vigente disciplinare di produzione.

La base ampelografica dei vigneti, i vitigni idonei alla produzione del Falerio, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica di produzione, Trebbiano, Passerina, Pecorino.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura, sono quelli tradizionali della zona, Guyot e Cordone speronato, che assicurano un buon equilibrio vegeto produttivo delle viti, inoltre garantiscono un’ottimizzazione delle operazioni colturali e sono idonee alla meccanizzazione. I sesti d’impianto prevedono per la tipologia Falerio, almeno 2.500 piante per ettaro, mentre per la tipologia Pecorino 3000 piante per ettaro, tali da assicurare il rispetto delle rese

di produzione fissate dal disciplinare.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionali della zona per la vinificazione dei vini bianchi, differenziate per le due tipologie .

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC Falerio comprende due tipologie “Falerio” e “Falerio Pecorino”, l’ambiente di coltivazione e il microclima fanno si che le suddette tipologie presentino caratteristiche analitiche ed organolettiche peculiari descritte nell’articolo 6 del disciplinare.

I vini Falerio presentano un buon tenore di acidità, colore giallo paglierino, all’olfatto si riscontrano aromi floreali e di frutta a polpa gialla, al gusto sono armonici, freschi con un retrogusto abbastanza persistente, nella tipologia Falerio Pecorino i vini hanno colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, all’olfatto si riscontrano aromi di fiori bianchi, note di ananas, anice e salvia, il gusto è armonico, fresco, sapido, minerale con un retrogusto molto persistente.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

L’interazione tra l’orografia prettamente collinare della zona di coltivazione dei vitigni del Falerio , le esposizioni prevalentemente est- sud est, il clima e le caratteristiche delle terre, concorrono a determinare un ambiente particolarmente vocato alla coltivazione dei vitigni della DOC Falerio.

I terreni della DOC Falerio hanno una tessitura prevalentemente argillosa e ricadono nella classe granulometrica “fine” secondo la classificazione della Soli taxonomy. sono suoli prevalentemente calcarei, la tendenza argillosa dei suoli fa si che essi abbiano buona capacità di scambio cationico quindi disponibilità di cationi che conferiscono alle uve e di conseguenza ai vini quelle caratteristiche di sapidità e mineralità che rendono il Falerio DOC un vino unico nel suo genere.

Dal punto di vista evolutivo i suoli dell’areale di produzione del Falerio sono moderatamente evoluti, perché soggetti a fenomeni erosivi spinti, essendo ubicati in zone con pendenze molto elevate; la loro profondità non è molto elevata, ma sempre tale da assicurare una certo contenuto di umidità al suolo.

In questi suoli il drenaggio è buono, l’acqua in eccesso è rapidamente allontanata dal suolo, sia per effetto della sua buona permeabilità sia per le caratteristiche morfologiche delle superfici, favorevoli al rapido sgrondo delle acque prevalentemente per effetto delle pendenze.

Il clima dell’areale di produzione é caratterizzato da estati calde, da inverni freddi e da una piovosità media di 750 mm annui.

L’interazione di tutti questi fattori consente ai vitigni del Falerio di avere una cinetica di maturazione adeguata, con un adeguato accumulo di zuccheri e un buon tenore di acidità, che vanno a caratterizzare il bouquet del Falerio fornendogli delle caratteristiche organolettiche peculiari ed uniche.

La millenaria storia vitivinicola del Falerio dall’epoca romana fino ai giorni nostri è attestata da numerosi scritti e documenti e questa è la prova fondamentale dell’interazione tra l’uomo e il territorio nella DOC Falerio, è data dalla constatazione che nel corso dei secoli sia le tecniche di coltivazione sia le pratiche enologiche sono migliorate al punto da ottenere come risultato il Falerio DOC, vino di indiscusse e uniche caratteristiche organolettiche.

Tutto questo è sfociato nel riconoscimento della DOC Falerio nel 1975 che, oltre ad essere un indiscusso riconoscimento alle peculiarità del territorio e del vino è anche stato un premio alla laboriosità dell’uomo ed al suo amoroso attaccamento a questo territorio e al suo prodotto principe.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c)

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

VIGNETI VILLA PIGNA

VIGNETI VILLA PIGNA ASCOLI PICENO

ROSSO PICENO

PICENO

D.O.C
Decreto 17 maggio 2011

Rettifica 2 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» anche nelle tipologie

superiore,

Sangiovese

novello

è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Rosso  Piceno»  o «Piceno» devono essere ottenuti dalle  uve  provenienti  dai  vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano: dal 35 al 85 %,

Sangiovese: dal 15 al 50%.,

possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa,  idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Rosso  Piceno»  o «Piceno» nella tipologia Sangiovese devono essere ottenuti dalle  uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione varietale:

Sangiovese: minimo 85%,

possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa,  idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve  

 

La zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno»  o  «Piceno», con  esclusione  nell'interno  di  essa,   di   tutti   i   territori appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC «Rosso Conero» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto  del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 22 agosto 1967, è delimitata come appresso:

 

La zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno»  o «Piceno», con esclusione nell'interno di essa, di tutti  i  territori appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC «Rosso Conero» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto  del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 22 agosto 1967, e' delimitata come appresso:

 

a  nord-est: 

mare   Adriatico,   dal   confine   provinciale Pesaro-Ancona fino a Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16

(Adriatica);

da Porto d'Ascoli seguendo la strada statale n.  4  (Salaria) sino a Villa San Antonio, proseguendo per la strada provinciale Villa S. Antonio - Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo; continuando per il confine provinciale Teramo-Ascoli  Piceno, fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno.

Confini che delimitano, includendoveli, i  comuni  di  Ascoli Piceno, Venarotta, Rotella, Montelparo, Santa Vittoria  in  Matenano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena); strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca; strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di  Colfano,  Caldarola,  Santa Maria Maddalena e Villa Case; strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a San Severino Marche, attraverso le  località San Diego e Colleluce.

Strada  che  da  San  Severino  Marche  conduce  al   confine provinciale Macerata - Ancona, attraverso le  localita'  Cesolo,  Col cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino  ad incontrare la località Castreccioni.

Di  qui  prende  la  direttrice Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada  provinciale,  che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca  la strada che, dalla  località Annunziata  percorre  la  zona  di  San

Lorenzo sino alla strada Apiro - Poggio San Vicino in prossimità  di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino. 

Segue  quindi  il  confine comunale fra Apiro - Poggio San Vicino sino  al  confine  provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendolo fino all'incrocio con la  strada Domo - Serra san Quirico, a sud della localita'  San  Urbano.  Strada

Domo - Serra San Quirico, dall'incrocio  predetto  fino  all'incrocio con il fosso Venella.

Fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e  fino alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani; strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo  punto,  strada  che conduce al confine provinciale Ancona - Pesaro (in prossimità  della fattoria Ruspoli), attraverso le  località  Serra  San  Quirico,  il Trivio, Maesta', Vado, San Martino, Arcevia,  Montefortino,  Palazzo, San Pietro e Castelleone di Suasa.

Confine provinciale Ancona - Pesaro fino al mare Adriatico.

 

Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di Origine Controllata. «Rosso  Piceno»  o  «Piceno»,  Superiore  devono essere prodotte nella zona delimitata come segue:

mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare  sino  a  Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica);

strada statale n. 4 (Salaria) da Porto d'Ascoli sino  al  bivio per Valle Senzana;

strada comunale che dalla strada  statale  n.  4  (bivio  Valle Senzana),  attraversa  il  torrente  Bretta  fino  ad  incontrare  la provinciale Poggio di Bretta - Ripaberarda;

strada provinciale Poggio  di  Bretta  -  Ripaberarda  sino  al confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano;

confini che delimitano includendoveli, i comuni  di  Appignano, Offida,  Cossignano,  Ripatransone  sino  al  confine  comunale   con Grottammare;

strada Ripatransone -  Grottammare  fino  al  confine  nord  di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno» anche  nelle  tipologie superiore, sangiovese e novello  devono  essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai  vini  derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei,  ai  fini  dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di  soccorso  per  non  più  di   due   volte   all'anno   e   prima dell'invaiatura.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro  e non essere allevati a tendone.

 

La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per la produzione dei vini «Rosso  Piceno»  o  «Piceno» anche  nella  tipologia  Sangiovese  non  deve  essere  superiore   a

13,00 t/ha.

per la tipologia «Rosso Piceno» o «Piceno» superiore non deve essere superiore a

12,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno»  devono  essere  riportati  nel limite di cui sopra, fermo restando il limite  resa  uva-vino  per  i quantitativi di cui  trattasi,  purché  la  produzione  globale  non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo  prodotto  il  diritto  alla

denominazione di origine controllata.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente  art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione, è consentito che tali operazioni  siano  effettuate  nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini  un titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo 

Rosso Piceno o Piceno: 11,00%  vol.;

Rosso Piceno Sangiovese o Piceno Sangiovese: 11,00% vol.;

Rosso Piceno superiore o Piceno superiore: 11,50% vol.

 

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E' ammessa la  dolcificazione  secondo  le  norme  comunitarie  e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Rosso  Piceno»  o «Piceno», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Rosso Piceno» o «Piceno»:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Rosso Piceno» o «Piceno» Sangiovese:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia Superiore:

colore:  rosso  rubino,  talvolta  tendente  al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima:4, 50 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,00 g/l.

 

Il vino «Rosso Piceno»  o  «Piceno»  superiore  non  può  essere immesso al  consumo  in  data  anteriore  al 

1°  novembre  dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  modificare con proprio decreto i limiti minimi  sopra  indicati  per  l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

 

Alla  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso  Piceno»  o «Piceno»  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non prevista dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno l'acquirente,  nonché  l'impiego   di   indicazioni   che   facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato  è

stato ottenuto.

Sui recipienti di capacità fino a 3, litri contenenti il vino  a DOC «Rosso Piceno» o «Piceno» deve figurare  l'annata  di  produzione delle uve.

E' consentito inoltre, per le tipologie «Rosso Piceno» o «Piceno» e  «Rosso  Piceno»  o  «Piceno»  Sangiovese,  l'uso  dei  contenitori alternativi al vetro costituiti da  un  otre  in  materiale  plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro  di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono  ammessi  tutti  i  sistemi  di  chiusura  consentiti  dalle normative comunitarie e nazionali.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area geografica interessata alla delimitazione della DOC Rosso Piceno è la parte del territorio della Regione Marche che ha come confine nord il decorso del fiume Metauro, per le province di Pesaro ed Ancona, ed a sud il fiume Tronto che è confine con la regione Abruzzo.

Detta area è interessata dal decorso di dieci fiumi longitudinali alla linea di costa e compresi tra l’Appennino umbro marchigiano e il mare Adriatico con decorso breve.

L’orografia di questo territorio è prevalentemente collinare (media ed alta collina), l’altimetria è compresa tra i 300 e i 600 s.l.m., le quote variano in realtà tra 100 e 1000 m. Le pendenze medie dei versanti (25%) identificano bene questa area di collina a discreta energia del rilievo; in detta area si posso distinguere almeno 3 sottoambiti:

Bacino marchigiano interno Camerino Fabriano

L’alta collina ad est della dorsale marchigiana Colline interne del Montefeltro e il medio alto corso del METAURO.

Sul piano geologico prevalgono rocce calcareo nitiche-pelitiche e quelle marnose e marnoso calcaree.

Sono tuttavia presenti substrati conglomeratici arenitici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici.

I suoli che si originano in questi ambienti sono molto vari e sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l’uso del suolo agricolo o naturale.

La parte valliva, condizionata dal decorso dei fiumi, varia in funzione della granulometria dei materiali, ma sono quasi sempre calcarei e pietrosi, talvolta è anche presente il carattere fluvico.

L’area collinare appartiene per intero al piano fitoclimatico “alto collinare” che è caratterizzato da piovosità media superiore ai 700 –800 mm annui e temperature medie annue di 14°C circa.

Ne consegue il ridotto effetto mitigante del mare Adriatico, mare interno poco profondo e freddo.

La fascia costiera, le zone pianeggianti dei bacini fluviali e le prime propaggini delle colline, sono influenzate dal mare.

Il clima di detta fascia è caratterizzato estati calde ed inverni freddi e discretamente piovosi.

Il mesoclima della fascia collinare è favorito dalle formazioni di brezza di monte-valle, esso è anche condizionato dalla variabilità delle giaciture, dalle pendenze e dalle esposizioni dei versanti che determinano la distribuzione della vegetazione spontanea e coltivata, con conseguenti effetti microclimatici dei quali si avvantaggia la viticoltura.

2. fattori umani rilevanti per il legame

A partire dal X sec A.C. si hanno tracce sicure di viticoltura e di vinificazione nell’area del Rosso Piceno DOC, importate dai coloni greci ai quali si deve la fondazione della città di Ancona.

Nello stesso periodo anche l’azione degli Etruschi fu molto importante per la trasmissione delle prime nozioni tecniche della coltivazione della vite e delle tecniche enologiche, che si diffusero, data la vicinanza, nel territorio marchigiano dove erano istallati i Piceni.

Il dominio dei Romani con la loro relativa legislazione fu presente nelle Marche a partire dal 295 A.C.

Plinio descrive oltre ai traffici marittimi di tutto il Piceno le varietà di viti coltivate a suo tempo e i relativi vini che se ne ricavavano.

Altri autori romani come Apicio trattano della viticoltura nel territorio.

Nel Medioevo, venne reintrodotta la vite e si registra l’avvio della coltivazione in vigneti specializzati da parte dei monaci presenti nelle tante abbazie; sebbene una rinascita dell’attività agricola intesa non più come ricerca di una pura sussistenza, bensì come conduzione economica del bene della terra, in cui sono comprese la gestione delle vigne e la preparazione del vino.

Nell’età dei Comuni anche nell’area del Rosso Piceno, il miglioramento delle condizioni di vita coinvolge tutti gli strati sociali, ed il vino non è più solo bevanda liturgica ma se ne diffonde l’uso in diverse comunità di persone.

Nel sec. XIX l’arrivo di malattie e dei parassiti della vite (Oidio, Peronospora e Fillossera) misero in seria difficoltà i viticoltori che, vedevano le loro coltivazioni distrutte.

I rimedi finalmente trovati per le stesse e la diffusione della conduzione mezzadrile, che univa in un contratto il capitale ed il lavoro permisero la ricostruzione della vitivinicoltura nelle Marche, attraverso la coltura promiscua,

che manteneva in vita una certa attività enologica nell’azienda.

L’intervento comunitario negli anni 60- 70 consentì la ristrutturazione vitivinicola dell’area fino ai nostri giorni

Il Rosso Piceno è stato riconosciuto DOC con DPR 11 Agosto 1969.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, per quanto riguarda il Rosso Piceno, è riferita, alla definizione della base ampelografica, alle forme di allevamento, ai sesti d’impianto, ai sistemi di potatura ed alle pratiche enologiche, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare.

I vitigni idonei alla produzione del Rosso Piceno sono il Sangiovese e il Montepulciano, in percentuali tra di loro variabili, che sono quelli storicamente coltivati nella zona; le forme di allevamento sono quelle tradizionali a spalliera, Cordone Speronato e Guyot e i sesti d’impianto prevedono almeno 2200 ceppi per ettaro, in grado di assicurare alle viti un equilibrio vegeto produttivo adeguato ad ottenere prodotti di elevata qualità nel rispetto delle rese imposte dal

disciplinare.

Le pratiche enologiche sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso, differenziate per la tipologia superiore, la cui elaborazione comporta un periodo d’invecchiamento ed affinamento obbligatori

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Rosso Piceno DOC è riferito a quattro tipologie di vino rosso (Rosso Piceno, Rosso Piceno novello, Rosso Piceno Sangiovese, Rosso Piceno Superiore), che dal punto di vista chimico e organolettico presentano caratteristiche peculiari, descritte nell’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini Rosso Piceno presentano un colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, all’odore si riscontrano note di frutti rossi, al gusto risultano armonici ed equilibrati, con un retrogusto abbastanza persistente.

I vini Rosso Piceno novello hanno colore rosso rubino intenso, profumi floreali con sfumature di frutta rossa, sapore fresco e armonico.

I vini Rosso Piceno sangiovese hanno colore rosso rubino intenso con sfumature violacee, profumi di frutta rossa riconducibili alle more al ribes, al gusto sono equilibrati minerali con un retrogusto abbastanza persistente.

I vini Rosso Piceno Superiore, provengono da un’area molto ristretta della parte sud delle Marche, zona ad altissima vocazionalità viticola, presentano colore rosso rubino con riflessi granato aranciati, perché sono vini invecchiati almeno un anno; al profumo si riscontrano aromi di frutti rossi, con note di liquirizia e cacao, al gusto sono corposi, armonici, intensi e sono molto persistenti.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

L’interazione tra l’orografia prettamente collinare dell’area di coltivazione del Rosso Piceno, le esposizioni dei vigneti prevalentemente sud sud – est, il clima e le caratteristiche delle terre concorre a determinare un ambiente vocato alla coltivazione dei vitigni Sangiovese e Montepulciano, uvaggi base dei vini rosso Piceno.

I terreni, avendo tessitura prevalentemente argillosa, conferiscono al vino colori rosso rubino particolarissimi e caratteristiche di corposità e lunghezza unici Inoltre queste terre sono abbastanza profonde, con un buon contenuto di AWC che assicurano un buon contenuto di umidità al suolo; l’acqua in eccesso è rapidamente drenata, sia per effetto delle pendenze sia per effetto della buona permeabilità del suolo .

Il clima dell’area è caratterizzato da una piovosità media di 750 mm , da inverni freddi ed estati calde .

L’interazione di tutti questi fattori fa si che i vitigni Montepulciano e Sangiovese trovino il loro ideale areale di coltivazione in questa area, e forniscono ai vini un bouquet particolare unico e non riproducibile altrove.

In questa area Andrea Bacci nel 1596, archiatra pontificio ha pubblicò l’opera che lo rende interessante ai nostri giorni” DE NATUALIS VINORUM IN HISTORIA” trattato in 7 libri nei quali si occupa della storia, delle caratteristiche delle varietà, degli usi e delle virtù dei vini allora conosciuti.

Nel V libro DE VINIS ITALIAE Bacci introduce “IN PICENIS”.dopo aver tracciato un profilo storico della regione e citate le testimonianze storiche di Plinio “GENEROSI” e Santambrogio “PREZIOSI” inizia il percorso enologico della regione partendo da Ascoli Piceno e dalla valle del Tronto, dove si producono vini assai potenti, specialmente nelle zone dove giunge l’area del mare.

Il percorso interessa tutte le località marchigiane fino a Pesaro.

Il richiamo costante è allo stretto legame che c’è tra vino e territorio e tra vino ed ambiente inteso in tutte le sue componenti di uomini, storia tradizioni, cultura, lo rendono antesignano della denominazione di origine che viene ottenuta nel 1968.

La storia recente è caratterizzata dall’impianto di nuovi vigneti, dalla nascita di nuove aziende e dall’accresciuta professionalità degli operatori professionali della zona, che hanno portato ad un innalzamento qualitativo notevole dei vini, che riscuotono sempre maggiori apprezzamenti sia a livello italiano che internazionale.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

VIGNETI RIPATRANSONE

VIGNETI RIPATRANSONE

TERRE DI OFFIDA

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Terre  di  Offida"   è riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

"Terre di Offida" Passerina nella  tipologia  passito,Vino santo e spumante

 

Articolo  2

Base ampelografica

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

"Terre di Offida" Passerina nella tipologia  Passito,  Vino  santo  e spumante:

Passerina: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di  origine controllata "Terre di Offida" di cui  al  precedente  art.  2  devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno  e  di Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.

 

La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" Passerina passito e  "Terre  di  Offida"  Passerina spumante,  comprende  gli  interi  territori  comunali  di 

Acquaviva Picena, Appignano del Tronto,  Castel di Lama,  Castorano,  Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida , Ripatransone,

in provincia di Ascoli Piceno:

nonché parte dei  territori  comunali  di 

Ascoli  Piceno,   Colli   del   Tronto, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto delle   Marche, Massignano,  Monsampolo  del  Tronto,   Montedinove,   Monteprandone, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

In provincia di Ascoli Piceno;

Campofilone, Pedaso, Petritoli

In provincia di Fermo

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la  SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che  porta  a  Vallesenzana  e raggiunto per detta strada il confine amministrativo  che  divide  il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue  lo  stesso fino al torrente Bretta, per continuare  sul  confine  amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno.

La  stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro  abitato di Capradosso per  continuare  poi  fino  alla  frazione  Madonna  di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che  collega

Castignano a Rotella  fino  al  centro  abitato  di  Rotella  da  cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427,  474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. 

Da qui prosegue in direzione C. Rossi passando per  le  quote  505,  586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di  Rotella  passando  per quota   571   da   cui   prosegue   lungo   la   strada   provinciale Rotella-Montalto Marche, fino  al  ponte  sul  fiume  Aso  e  da  qui

prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la  SS  16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.

 

La zona di produzione della tipologia  "Terre  di  Offida"  Passerina

Vino santo  è  limitata  all'intero  territorio  amministrativo  dei comuni di

Offida e Ripatransone,

in provincia di Ascoli Piceno.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida"  devono essere quelle normali della zona e  atte  a  conferire  alle  uve  le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi  su terreni ritenuti idonei per  le  produzioni  della  denominazione  di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La  Regione  può  consentire  le  forme  di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione  dei vigneti senza  determinare  effetti  negativi  sulle  caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

   

“Terre di Offida” Passerina spumante: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Terre di Offida” Passerina passito: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Terre di Offida” Passerina Vino santo: 12,00, 11,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione  massima  di  uva  a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione,  ivi  compresa  la  spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo  delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

L'appassimento delle uve e tutte le operazioni  successive,  relative alla produzione delle  tipologie  "passito"  e  "Vino  santo"  devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3.

La tipologia "Terre di  Offida"  passito  deve  essere  ottenuta  con l'appassimento delle uve in pianta e/o dopo  la  raccolta  in  locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino  a  raggiungere 

un  tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

La tipologia "Terre di Offida" Vino santo deve  essere  ottenuto  con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei,  su  graticci od appese, senza nessun tipo di  forzatura,  fino  a  raggiungere  un

contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.

L'uva appassita  può  essere ammostata non prima del

1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo  dell'anno  successivo. 

Tuttavia,  qualora  si verificassero condizioni climatiche che  lo  rendano  necessario,  la Regione  Marche,  su  richiesta  documentata  del   Consorzio,   può autorizzare l'inizio delle predette operazioni antecedentemente  alla citata data del 1° dicembre e comunque non prima del 1° novembre.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire  in  recipienti  di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno

1 anno per la tipologia "passito"

2 anni per  la  tipologia "Vino santo".

La  tipologia  spumante  deve  essere  ottenuta  esclusivamente   per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino  per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione  dei  vini  spumanti, sono le seguenti:

   

“Terre di Offida” Passerina spumante: 70%, 84,00 hl/ha;

“Terre di Offida” Passerina passito: 40%, 48,00 hl/ha;

“Terre di Offida” Passerina Vino santo: 40%, 48,00 hl/ha.

 

   

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non  il  75% per i vini, "Terre di Offida" Passerina nella tipologia "spumante", o il 43% per  i  vini  "Terre  di  Offida"  Passerina  nelle  tipologie "passito"e "Vino santo", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del  massimo  consentito,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla

denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla denominazione di origine controllata e per tutta la partita.

 

I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  al  seguente   periodo d'invecchiamento:

   

“Terre di Offida” Passerina passito:

18 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno,

a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;        

“Terre di Offida” Passerina Vino santo:

36 mesi di cui almeno 24 in botti di legno,

a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.        

   

L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  Denominazione   di   Origine Controllata "Terre  di  Offida",  nelle  tipologie  "passito",  "Vino santo",  può  avvenire  solo  dopo  il  periodo  di   invecchiamento obbligatorio previsto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui al  precedente  art.  1,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Offida" Passerina spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, lievemente fruttato;

sapore:  da  dosaggio  zero  ad  abboccato,  tipico,  caratteristico, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Offida" Passerina passito:

colore: giallo-ambrato piu' o meno intenso;

profumo: caratteristico, etereo, intenso;

sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Terre di Offida" Passerina Vino santo:

colore: dal giallo dorato al giallo ambrato più o meno intenso;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

I vini a dominazione di origine controllata "Terre di Offida" di  cui al presente articolo,  elaborati  secondo  pratiche  tradizionali  in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini di  cui  all'art.  1  è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non  idonei  a  trarre  in inganno il consumatore.

Nella etichettatura dei vini di  cui  all'art.  1,  con  l'esclusione della tipologia spumante,  l'indicazione  dell'annata  di  produzione delle uve è obbligatoria.

Per gli spumanti prodotti con  il  metodo  classico  e'  obbligatorio indicare l'anno della sboccatura.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  immessi   al   consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,750  litri con tappo di sughero raso bocca.

La tipologia "spumante" deve  essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica che delimita la DOC Terre di Offida ricade nella parte sud della regione Marche a cavallo tra le province di Ascoli Piceno e Fermo, e comprende un’area che va dalla zona litoranea sino ad arrivare ad una media alta collina.

L’altitudine dei vigneti coltivati è compresa tra 50 e 650 m. s.l.m.

Dal punto di vista strettamente geologico ed evolutivo, l’area della DOC Terre di Offida rientra nella fascia periadriatica marchigiano abruzzese, caratterizzata dalla successione plipleistocenica con alla base depositi sabbiosi conglomeratici, cui segue una potente successione peltica, all’interno della quale si intercalano, a varie altezze stratigrafiche, orizzonti sabbioso – conglomeratici o sabbioso argillosi a geometria tabulare o lenticolare.

I suoli che sostengono i vigneti della DOC Terre di Offida hanno caratteristiche quali la profondità sempre superiore a 80, 100 cm, che consente di avere un notevole volume di suolo esplorabile dalle radici, una AWC (available water capacity) elevata, sempre superiore a 150 mm che assicura un contenuto di umidità nel suolo, anche durante i periodi di siccità estivi.

Dal punto di vista pedogenetico i suoli dei vigneti sono Cambisols, dove i processi della pedogenesi, modificando il materiale parentale, hanno determinato la formazione di un orizzonte profondo, dotato di buona aggregazione e porosità., l’orizzonte cambico, senza significative traslocazioni di argilla.

Questi suoli hanno un contenuto in carbonati omogeneo all’interno del profilo e la presenza di un orizzonte cambico ha effetti positivi sul drenaggio degli stessi, perché ne migliora la permeabilità.

L’area della DOC Terre di Offida mostra caratteri climatici mediterranei, con estati calde ma non afose ed inverni abbastanza freddi e discretamente piovosi.

Le temperature medie estive si attestano tra 21-23°C, mentre quelle invernali tra 6-7°C, le precipitazione medie annue sono comprese tra 650 e 850 mm, con minimo estivo (luglio) e massimo autunno vernino ( Ottobre Dicembre), nel corso dell’anno le precipitazioni annue si ripartiscono su 80-90 giorni piovosi; le nevicate sono relativamente rare e per lo più scarse.

Fra i caratteri distintivi dell’area sono inoltre le temperature medie annue intorno ai 13-14°C, la media del mese più freddo intorno a 5.5-6.5°C, tre mesi estivi con medie superiori a 20°C e un’escursione termica annua, intesa come differenza fra temperatura media del mese più freddo e di quello più caldo, di circa 17-18°C .

Tutti questi elementi fanno si che la zona possa essere definita come zona a clima temperato caldo, con stagione secca non molto pronunciata e con estate molto calda. Questo influenza in modo positivo sia la condizione vegetativa delle piante sia l’accumulo dei polifenoli nelle bucce.

2. fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale importanza sono i fattori umani nella produzione dei vini Terre di Offida DOC.

La coltivazione della vite nel Piceno ha origine antichissime, millenarie, se ne parla infatti in numerosi scritti di autori latini quali Catone, Varrone, Columella, Plinio il vecchio.

Poiché per tutto il corso dei secoli quella della vite è sempre stata la coltura caratterizzante del territorio e l’incidenza determinante nel suo sviluppo qualitativo è testimoniata dalla continua e costante evoluzione dei fattori tecnico produttivi, che hanno portato oggi alla costituzione del vigente disciplinare di produzione, quali la base ampelografica, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche enologiche

La base ampelografica é costituita da un vitigno base che é la Passerina da sempre coltivata in questo territorio, appartenente alla grande famiglia dei trebbiani, considerato autoctono dell’Italia centro adriatica; poiché gli acini erano di colore giallo dorato essi erano appetiti dagli uccelli e da qui sembra derivare il termine Passerina.

È vitigno dotato di buona produttività e di un buon livello qualitativo delle uve, soprattutto per quello che riguarda la componente acidica, dalla quale ne scaturisce la sua attitudine alla spumantizzazione.

Con il passare del tempo, le forme di allevamento sono cambiate; in epoca antica i vigneti erano allevati, in questa zona, con forme bassemedioevali, senza alcuna frammistione con gli arativi ed in aree protette da clausure di siepi, si é passati poi agli arativi vitati, nella forma della folignanata ed alle alberate, forme di allevamento che prevedevano sesti d’impianto molto ampi nei quali la vite era sempre coltivata in consociazione ad altre colture siamo arrivati infine alle odierne, forme classiche a spalliera potate a Guyot o a Cordone Speronato.

La coltivazione delle viti con forme a spalliera ha sortito effetti positivi sia per quanto riguarda la razionalizzazione della gestione della chioma finalizzata a raggiungere un equilibrio vegeto produttivo delle viti e quindi ottenere prodotti finali di qualità sia per quanto riguarda la scurezza del lavoro.

Le tecniche enologiche sono quelle tradizionali della zona per la produzione di vinsanto e passito e per quanto riguarda lo spumante, quelle classiche Charmat e metodo classico.

I vini Offida sono stati riconosciuti DOC nel 2001 (DPR 23 maggio 2001) , per la tipologie Passerina spumante, vinsanto e passito é stato variato il nome in Terre di Offida. (DM 15 giugno 2011)

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC Terre di Offida comprende tre tipologie Passerina spumante, vinsanto e passito, e sono da ascrivere soprattutto all’ambiente di coltivazione ed al microclima le caratteristiche analitiche ed organolettiche peculiari delle stesse descritte nell’articolo 6 del disciplinare.

Il Passerina spumante presenta colore giallo paglierino, una spuma fine e persistente; all’odore presenta note fruttate e di crosta di pane, sapore ampio e leggermente acidulo.

La tipologia vinsanto presenta un colore giallo ambrato, odore intenso, con note di miele, sapore caldo ed intenso con una elevata persistenza.

Il vino Passerina passito presenta un colore giallo ambrato; all’odore si riscontrano note di frutta secca e miele; il sapore é intenso con note dolci ed ha una buona persistenza

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

L’orografia prevalentemente collinare e l’esposizione dei vigneti prevalentemente a est-sud est rendono il territorio particolarmente vocato alla coltivazione del vitigno Passerina

Da tale area sono esclusi i fondovalle , non adatti ad una viticoltura di qualità. I suoli dei vigneti della DOC Terre di Offida hanno tessiture variabili, che ricadono prevalentemente nelle tre classi granulometriche della Soil Taxonomy a maggior contenuto di argilla: franca fine , limoso fine e argilla fine; sono suoli abbastanza profondi, ed il ph è sempre

nella sfera dell’alcalinità.

Il drenaggio è buono, per cui l’acqua in eccesso viene rapidamente allontanata sia per effetto delle pendenze sia per la buona permeabilità del suolo.

Il clima è caratterizzato da precipitazioni medie annue di 750/850 mm; i mesi più piovosi sono quelli autunno invernali mentre il mese più secco è Luglio.

Le temperature medie estive della zona si attestano sui 21/23°C, mentre quelle invernali tra 6/7°C.

La zona presenta valori di indici bioclimatici di Huglin compresi tra 1800 e 2500 e valori dell’indice di Winkler compresi fra 1300 e 2100, ottimali per la coltivazione della vite.

L’interazione di tutti questi fattori fa si che la Passerina abbia un areale di coltivazione ideale, per cui si hanno cinetiche di maturazioni ottimali, tali da conferire ai vini caratteristiche analitiche ed organolettiche uniche e non riproducibili.

La millenaria storia vitivinicola del Piceno è attestata da numerosi scritti, documenti e reperti e questa è la prova fondamentale dell’interazione tra l’uomo e il territorio, nella viticoltura del Piceno DOC.

Inoltre il vitigno principe della DOC terre di Offida, la Passerina, é citata in molti scritti (Soderini 1600), (Malenotti1815 ), a riprova che si tratta di vitigno storico di ottima qualità, che esplica le sue migliori caratteristiche qualitative nel territorio Piceno.

Nell’epoca medioevale, i prodotti dei campi riuscivano a malapena a sfamare i pochi abitanti dei piccoli borghi, mentre nell’età dei Comuni, anche nel Piceno le condizioni di vita migliorarono, con un conseguente aumento dei consumi. La vite assunse un ruolo sempre più significativo nell’economia rurale e nella società anche perché il vino cessò di essere una bevanda soltanto liturgica, o comunque di esclusivo appannaggio del clero e dei nobili ed entrò nelle abitudini di una più vasta comunità di persone.

Durante il periodo della mezzadria, la vite era coltivata in arativi vitati, che permettevano nuovi equilibri economici, seppure a costo di un maggiore sfruttamento dei suoli. In quel periodo il vino era considerato un alimento. Negli anni del passaggio dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia, verso il 1890 giunsero nel Piceno la Fillosera, mentre dieci anni prima era giunta la Peronospora, entrambe importate dall’America e i due parassiti si aggiunsero all’Oidio già segnalato prima.

Per la viticoltura Picena fu un colpo devastante , perché mentre l’Oidio lo si riusciva a contener con lo zolfo, mentre dovettero passare diversi anni prima che fossero trovati i giusti rimedi per combattere gli altri due parassiti, soprattutto per la fillossera, infatti la soluzione per contrastare questo parassita venne trovata dopo soltanto circa quarant’ anni, con l’impiego dei portinnesti di vite americana.

Fu proprio in questo periodo che nelle Marche nacquero le Cattedre Ambulanti di Agricoltura, che svolsero un ruolo importantissimo nel miglioramento delle tecniche di coltivazione e nel rinnovamento degli impianti viticoli e delle tecniche enologiche.

Dopo la Prima Guerra Mondiale, con la nascita dei nuovi movimenti sociali, si formarono le prime leghe contadine ed i proprietari si impegnarono a migliorare la produttività dei fondi, con una seppur lenta introduzione di nuove tecnologie che accrebbero i redditi delle famiglie contadine, quali i perticari con gli aratri in ferro, le prime trattrici, l’impiego di fertilizzanti minerali etc.

Ai primi successi, si reagì con la frammentazione dei poderi e con la riduzione delle superfici degli stessi, nei quali tutta la famiglia contadina lavorava, dai bimbi alle madri feconde.

É in quegli anni nonostante la diminuzione delle superfici totali che iniziò la trasformazione della viticoltura Picena, con il passaggio da promiscua a specializzata.

Con la fine della mezzadria, nel Piceno vennero alla ribalta nuove figure di proprietari che accorpando più poderi dettero vita ad aziende a conduzione diretta.

Alla fine degli anni 80, come per gli altri vitigni di antica coltivazione della zona, si accrebbe l’interesse per il vitigno Passerina e vennero fatti studi e sperimentazioni per valutarne l’attitudine alla spumantizzazione e alla produzione di vinsanto e passito. Sull’onda dei successi e degli apprezzamenti ottenuti sia a livello nazionale che internazionale nel 2001 venne istituita la DOC Offida Passerina spumante, vinsanto e passito DOC.

Negli anni seguenti queste tipologie hanno avuto un trend molto positivo caratterizzato dall’impianto di nuovi vigneti e da un incremento notevole di produzione

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.