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COLLINE TEATINE I.G.T.

DEL VASTESE HISTONIUM I.G.T.

TERRE AQUILANE I.G.T.

TERRE DI CHIETI I.G.T.

VIGNETI VASTO

VIGNETI VASTO

 

COLLINE TEATINE

I.G.T.

Decreto 18 febbraio 2010

Rettifica con Decreto 2 luglio 2010

Modifica con decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica con Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatinecon la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino,

Chardonnay,

Cococciola,

Falanghina,

Fiano,

Garganega,

Greco,

Malvasia,

Manzoni bianco,

Montonico,

Moscato,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Sauvignon,

Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),

Vermentino

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

 

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Colline Teatine”, comprende l’area collinare dell'intero territorio amministrativo dei comuni di

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Colline Teatine”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

26 t/ha  per le tipologie bianco, rosso e rosato;

24 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Colline Teatine” devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

 

“Colline Teatine” Bianco e Bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, complesso;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 “Colline Teatine” Rosso Novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colline Teatine” Rosato Novello:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

“Colline Teatine” Bombino:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Cococciola:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Falanghina:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Teatine” Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Teatine” Garganega:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, a volte con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico.

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Teatine” Greco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Colline Teatine” Malvasia:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Teatine” Montonico:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

 

 “Colline Teatine” Moscato:

colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Teatine” Passerina:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: fresco, gradevole, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Vermentino:

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini;

profumo: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Aglianico:

colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon):

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Pinot nero:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Primitivo:

colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Teatine” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;.

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colline Teatine” Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere

utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende la parte a nord della provincia di Chieti costituita da un’ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio della Maiella che domina imponente l’intero territorio.

La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze piuttosto contenute ma spesso interrotte bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi), è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata.

Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 700 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. I giorni piovosi si aggirano sui 76 all’anno con una media di circa 8 giorni tra novembre ed aprile e 4 giorni da maggio ad ottobre. La piovosità e ben distribuita nel corso dell’anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra novembre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 mm).

Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature medie annuali di circa 12°C e temperature mensili da aprile ad ottobre comprese tra i 14 ed i 16°C, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, così come la ventilazione che

determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Pecorino, il Sangiovese, il Trebbiano e la Passerina, a quelli tardivi come la Cococciola, il Cabernet e il Montepulciano.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini (nda: area a nord della provincia di Chieti) e dei Frentani, si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia.

Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area teatina, il cui nome deriva dalla città di Chieti anticamente denominata Teate Marrucinorum, in particolare a partire dal secolo XIII. Infatti, nell’agosto del 1200 a Venezia venne stipulato un atto notarile che istituiva una “colleganza”, un tipo di contratto commerciale, tra Venezia, Ancona, Ortona e la Slavonia.

I numerosi traffici che coinvolgevano Ortona, oggi insieme a Tollo centro di maggiore produzione di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente prodotti all’epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano numerose testimonianze provenienti dall’Archivio di Stato di Dubrovnik, l’antica Ragusa.

Un’ulteriore testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in provincia di Chieti, in particolare di Ortona, proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577).

Grazie poi agli Scherzi ditirambici di fra’ Berbardo Maria Valera (1711- 1783), nativo di Giuliano Teatino in provincia di Chieti, composti nella seconda metà del ‘700, siamo in grado di conoscere i nomi di due vini regionali assai richiesti per le loro qualità organolettiche: il bianco di Castellamare, a quei tempi ascritta all’Abruzzo Ulteriore Primo e posta

sulla sponda sinistra della foce del fiume Pescara, e la Lacrima di Tollo, un rosso, quest’ultimo, che il frate cappuccino ritiene di gran lunga superiore al Montepulciano (quello della Toscana) degustato mentre era al Convento dell’Ordine a Siena, ma che era del tutto sconosciuto nella zona Frentano-Marrucina (Lanciano-Chieti).

Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera. La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco.

Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e “in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)”.

Grazie alla vocazionalità del territorio ed alla dedizione di migliaia di viticoltori, a partire dai primi anni cinquanta del novecento, soprattutto a seguito della nascita di numerose cantine sociali, quest’area è diventata la più importante dal punto di vista viticolo, non solo a livello regionale ma anche nazionale, sia per quantità ma anche per qualità dei vini che oggi essa riesce ad esprimere.

Infatti, accanto ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli inizi degli anni ’80 del novecento sia vitigni nazionali quali il Sangiovese sia internazionali quali Merlot e Cabernet, sia ancora sono stati

riscoperti vitigni autoctoni come il Pecorino e la Cococciola.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali a pergola abruzzese ma nei nuovi impianti prevale decisamente il filare (spalliera semplice e doppia); i sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie

fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini rossi aventi come base il Montepulciano presentano caratteristiche chimico fisiche tipiche dei vini di grande struttura e corpo, mentre al sapore e all’odore si riscontrano i caratteri tipici del vitigno ossia frutti rossi, vegetale e spezie. I vini bianchi aventi come base il Trebbiano si presentano di buona struttura, freschi e profumati. Quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza del mare Adriatico ad est e del massiccio della Maiella a ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della vite. Dall’interazione dei fattori naturali caratteristici dell’area con la lunga tradizione storica e le moderne tecniche di coltivazione nascono vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità legata al territorio ed al vitigno di provenienza.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

DEL VASTESE

HISTONIUM

I.G.T.

Decreto 18 febbraio 2010

Modifica con Decreto 23 luglio 2010

Modifica con Decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

 

L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay,

Cococciola,

Falanghina,

Fiano,

Garganega,

Greco,

Malvasia bianca lunga,

Manzoni bianco,

Montonico,

 Moscato,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Sauvignon,

Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),

Vermentino

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

 

L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico,

Barbera,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

 

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina,

in provincia di Chieti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

29,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato;

24,00 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“del Vastese” o “Histonium” Bianco e Bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, complesso;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Rosso Novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Rosato Novello:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Cococciola:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Falanghina:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Garganega:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, a volte con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico.

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Greco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“del Vastese” o “Histonium” Malvasia:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Montonico:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Moscato:

colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Passerina:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: fresco, gradevole, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “del Vastese” o “Histonium” Vermentino:

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini;

profumo: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “del Vastese” o “Histonium” Aglianico:

colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Barbera:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: secco, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon):

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Pinot nero:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Primitivo:

colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;.

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“del Vastese” o “Histonium” Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e designazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende la parte a sud della provincia di Chieti costituita da un’ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana delimitata dai Monti Frentani.

La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze piuttosto contenute ma spesso interrotte bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi), è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno

sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 750 mm/anno della collina interna.

I giorni piovosi all’anno si aggirano sui 70 con una media di circa 7 giorni tra ottobre ed aprile e 4 giorni tra maggio e settembre. La piovosità è comunque ben distribuita nel corso dell’anno, con un periodo più piovoso compreso tra novembre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 35 mm). Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature medie mensili da aprile ad ottobre comprese tra i 14 ed i 16°C, con

punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto.

Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2.000 gradi-giorno che assicura la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Pecorino, il Sangiovese, il Trebbiano, a quelli tardivi come il Cabernet ed il Montepulciano.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini (area a nord della provincia di Chieti) e dei Frentani, si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia.

Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area vastese come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577), che parlando nella sua opera Viaggi in Abruzzo ricorda: “Il Vasto: Terra deliziosa, che già era chiamata una picciola Napoli, risiede in sito basso, rispetto a gli alti monti che gli stanno alle spalle......Abonda questa terra di ogni bene, di pane, di carne, di pesce, e d’uova. Et il vino ci è in tanta copia che ciaschedun’anno se ne caricano assai barche per Ischiavonia, per Vinezia e per

altri luoghi.

E con tutto che siano vini preciosi, sono nondimeno per lo più del tempo a bonissimo mercato”.

Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera.

La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e “in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)”.

Grazie alla vocazionalità del territorio ed alla dedizione di migliaia di viticoltori, a partire dai primi anni cinquanta del novecento, soprattutto a seguito della nascita di numerose cantine sociali, quest’area è diventata una tra le più importanti dal punto di vista viticolo a livello regionale, sia per quantità ma anche per qualità dei vini che oggi essa riesce ad esprimere.

Infatti, accanto ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli inizi degli anni ’80 del novecento sia vitigni nazionali quali il Sangiovese sia internazionali quali Merlot e Cabernet, sia ancora sono stati

riscoperti vitigni autoctoni come il Pecorino.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali a pergola abruzzese ma nei nuovi impianti prevale decisamente il filare; i sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini rossi aventi come base il Montepulciano presentano caratteristiche chimico fisiche tipiche dei vini di grande struttura e corpo, mentre al sapore e all’odore si riscontrano i caratteri tipici del vitigno ossia frutti rossi, vegetale e spezie. I vini bianchi aventi come base il Trebbiano si presentano di buona struttura, freschi e profumati. Quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza del mare Adriatico ad est e dai Monti dei Frentani a nord-ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della vite.

Dall’interazione dei fattori naturali e dall’esperienza maturata in decenni di lavoro nascono vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità legata al territorio ed al vitigno di provenienza.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

TERRE AQUILANE

TERRE DE L’AQUILA

I.G.T.

Decreto 06 giugno 2008

Modifica con Decreto 03 agosto 2010

Modifica con Decreto 23 ottobre 2013

Modifica con Decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica con Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. L’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosato, anche nella tipologia frizzante;

Chardonnay,

Cococciola,

Incrocio Manzoni 6.0.13,

Malvasia, Moscato,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Sauvignon,

Sylvaner verde,

Traminer,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

 

2. L’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” con la specificazione di

uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay,

Cococciola,

Incrocio Manzoni 6.0.13,

Malvasia,

Moscato,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Sauvignon,

Sylvaner verde,

Traminer,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah

È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

3. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta dal vitigno presente in misura minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Per i vini a indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

19,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato;

17,00 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per le tipologie bianco, rosato e rosso

10,50% vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale la resa vino/uve fresche non deve essere superiore al 50%.

Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

3. E’ consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

4. Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” all’atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” Bianco e Bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, complesso;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” Rosso Novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Cococciola:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Malvasia:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Incrocio Manzoni 6.0.13:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Moscato:

colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Passerina:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: fresco, gradevole, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Pinot grigio

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Sylvaner verde:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fruttato, aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Traminer:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, piacevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

 “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon):

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Pinot nero:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Primitivo:

colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;.

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

2. E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane" o “Terre de L’Aquila”, ai sensi dell’art. 14 del

DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La provincia de L’Aquila presenta la morfologia tipica delle zone montane con un paesaggio piuttosto aspro e tormentato, in particolare nella parte più interna in corrispondenza della dorsale appenninica, con presenza di alvei e terrazzi fluvio-alluvionali antichi e recenti.

Le montagne abruzzesi che caratterizzano la provincia de L’Aquila fanno parte della catena appenninica centro-meridionale e costituiscono il tratto in cui questa raggiunge la massima larghezza, altitudine e compattezza. La compattezza e l’imponenza di queste montagne è nell’ampia diffusione e potenza dei calcari, specialmente calcari compatti ma anche calcari dolomitici, dove sono frequenti fenomeni carsici evidenziati da una idrografia superficiale a deflusso discontinuo o mancante.

La vite è presente solo in alcune aree, in particolare nelle cosiddette conche intermontane ed alluvionali interne (Alto Tirino, Valle Peligna, Valle Subequana, Valle Roveto), su terreni ben esposti, drenati e con sufficiente contenuto di elementi nutritivi.

Il clima è in generale di tipo temperato, con inverni piuttosto freddi e lunghi. Le temperature medie annuali sono comprese tra i 10 ed i 12°C, con punte di 23-25°C nel mese di luglio. Le precipitazioni annuali si aggirano sugli 800 mm/anno ed hanno una equilibrata distribuzione nel corso dell’anno (dai 40 mm in luglio-agosto ai 70 mm in novembre-dicembre).

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compresa tra 1.600 gradi-giorno ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale delle varietà diffuse in loco (sia precoci che medio-tardive).

Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della vitivinicoltura nella provincia de L’Aquila trova una fondamentale testimonianza storica nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale: “Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque di fonte.

Anche se il sole, quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende violenta, i campi Peligni son percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido l’erba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor più di uva, qualche campo dà anche l’albero di Pallade, l’ulivo, ...” (Amores, Libro secondo, XVII). Oltre al poeta latino altre testimonianze sull’importanza della vitivinicoltura nell’area aquilana ci sono giunte da Andrea Bacci (1524-1600), filosofo e medico di papa Sisto V, che nell’opera “De naturali vinorum historia de vinis Italiae” scritta nel 1596, parla

dei vini di Sulmona e del territorio dei Peligni, così come fra’ Serafino Razzi ci dice a metà del ‘500 che “le vigne all’Aquila non s’impalano, credo io per i gran venti, ma se ne giacciono per terra”.

Occorre poi sottolineare l’opera di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli 1793), nel quale l’archivista e bibliotecario di Ferdinando IV ebbe modo di osservare per la prima volta il vitigno Montepulciano e di degustarne il vino nell’agro sulmonese, così come occorre ricordare l’opera di Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali ricordano che nella provincia de L’Aquila i vitigni a bacca bianca più coltivati erano il

Camplese o Campolese, il Racciapollone, il Tivolese, il Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, mentre tra le uve rosse il Montepulciano (cordisco e primutico), il Gaglioppo, l’Aleatico, la Lacrima.

La provincia de L’Aquila, sebbene forse ai più nota come “Terra di greggi e di pastori” di dannunziana memoria, di fatto costituisce un importante punto di riferimento della vitivinicoltura di qualità della regione Abruzzo. Purtroppo lo spopolamento delle aree interne e l’utilizzo dei suoli per usi non agricoli hanno contribuito e non poco al significativo ridimensionamento della vitivinicoltura in questa splendida provincia.

Attualmente essa interessa solo alcune zone, in particolare la Valle Peligna, l’Alto Tirino, la Valle Roveto, ma la riscoperta della viticoltura di montagna e nuove sperimentazioni, stanno suscitando notevole interesse intorno a questa coltura con significativi investimenti sia in vigna che in cantina.Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la

definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione da molto tempo, quali Trebbiano, Montepulciano, Malvasia, oltre ad alcuni introdotti più di recente.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali dove il filare predomina in maniera evidente; i sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle

operazioni colturali e della gestione della chioma.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche tipiche dei vini di buona struttura associata ad una grande eleganza e finezza di sapore ed odore, che evidenziano i caratteri tipici del vitigno di provenienza. I vini bianchi si presentano freschi e profumati.

Quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla letterab).

La particolare conformazione orografica di questo territorio, con le sue conche intermontane assolate e ben ventilate, il clima secco ed asciutto cui si associano notevoli escursioni termiche per la presenza di imponenti massicci montuosi, garantiscono alla vite ottime condizioni per vegetare e produrre uve di qualità. Grazie a queste particolari condizioni climatiche in quest’area si producono vini molto freschi, con spiccata acidità, profumi tenui ed equilibrati, vini che esaltano appieno le peculiarità del territorio e dei vitigni di provenienza.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

TERRE DI CHIETI

I.G.T.

Decreto 18 febbraio 2010

Rettifica con Decreto 23 luglio 2010

Modifica con Decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica con Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

 

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieticon la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino,

Chardonnay,

Cococciola,

Falanghina,

Fiano,

Garganega,

Greco,

Malvasia,

Manzoni bianco,

Montonico,

Moscato,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Sauvignon,

Sylvaner verde,

Traminer,

Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),

Vermentino

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno.

 

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieticon la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Barbera,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Maiolica,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” comprende l’intero territorio amministrativo della

provincia di Chieti,

nella regione Abruzzo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Terre di Chieti”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

26,00 t/ha per la tipologia bianco;

24,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato;

22,00 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l’indicazione geografica tipica.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Terre di Chieti” Bianco e Bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, complesso;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

“Terre di Chieti” Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 “Terre di Chieti” Rosso Novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Terre di Chieti” Rosato Novello:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

“Terre di Chieti” Bombino:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Cococciola:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Falanghina:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

 “Terre di Chieti” Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Terre di Chieti” Garganega:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, a volte con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico.

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Terre di Chieti” Greco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Terre di Chieti” Malvasia:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Terre di Chieti” Montonico:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Moscato:

colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Terre di Chieti” Passerina:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: fresco, gradevole, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Terre di Chieti” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Sylvaner verde:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fruttato, aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Traminer:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, piacevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Vermentino:

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini;

profumo: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Aglianico:

colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Barbera:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: secco, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon):

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Maiolica:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Terre di Chieti” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Pinot nero:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Primitivo:

colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre di Chieti” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;.

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Terre di Chieti” Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende l’intera provincia di Chieti che, fatta eccezione per una ampia fascia più interna a confine con la provincia de L’Aquila ed il Molise che può considerasi montuosa, è costituita da un’ampia ed estesa fascia collinare litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella e dei Monti Frentani.

Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi).

Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.

La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata.

Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna.

Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm).

Il clima è di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi estivi; le temperature medie sono comprese tra i 13°C del mese di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, che determinano condizioni ottimali per l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali Chardonnay, Pinot, Moscato, sia di quelle medie quali Pecorino, Trebbiano, Malvasia, sia di quelle più tardive come Cococciola, Falanghina e Montepulciano.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne.

Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia.

Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella provincia di Chieti, in particolare a partire dal secolo XIII. Infatti, nell’agosto del 1200 a Venezia venne stipulato un atto notarile che istituiva una “colleganza”, un tipo di contratto commerciale, tra Venezia, Ancona, Ortona e la Slavonia.

I numerosi traffici che coinvolgevano Ortona, oggi maggiore centro di produzione di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente prodotti all’epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano numerose testimonianze provenienti dall’Archivio di Stato di Dubrovnik, l’antica Ragusa.

Un’ulteriore testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577), che parlando nella sua opera Viaggi in Abruzzo ricorda: “Il Vasto: Terra deliziosa, che già era chiamata una picciola Napoli, risiede in sito basso, rispetto a gli alti monti che gli stanno alle

spalle......

Abonda questa terra di ogni bene, di pane, di carne, di pesce, e d’uova. Et il vino ci è in tanta copia che ciaschedun’anno se ne caricano assai barche per Ischiavonia, per Vinezia e per altri luoghi.

E con tutto che siano vini preciosi, sono nondimeno per lo più del tempo a bonissimo mercato”.

Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera.

La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e “in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)”.

Tra le notizie storiche sulla vitivinicoltura in provincia di Chieti nel periodo compreso fra le due guerre, va sicuramente ricordato un testo pubblicato dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura per la Provincia di Chieti del 1934 dal titolo L’Arboricoltura e la Viticoltura nella Vallata del Sangro, a cura del dottor Giuseppe Conte, così come non può essere dimenticato Mario Soldati (1906-1999), scrittore e regista di grandissima stoffa, che nel suo libro Vino al Vino del 1977 descrive in maniera straordinaria le peculiarità della viticoltura di quest’area.

Grazie alla vocazionalità del territorio ed alla dedizione di migliaia di viticoltori, da oltre cinquanta anni la provincia di Chieti è la provincia abruzzese più importante dal punto di vista viticolo, detenendo oltre l’80% della produzione regionale, e costituisce uno dei punti di riferimento della vitivinicoltura nazionale non solo per quantità ma anche per qualità.

Comunque, oltre ai fattori storici e pedo-climatici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione, in particolare Trebbiano e Montepulciano,cui si sono affiancati agli inizia degli anni ’80 del novecento numerosi vitigni nazionali ed internazionali.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali a pergola abruzzese ma nei nuovi impianti prevale decisamente il filare; i sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini rossi aventi come base il Montepulciano presentano caratteristiche chimico – fisiche tipiche dei vini di grande struttura e corpo, mentre al sapore e all’odore si riscontrano i caratteri tipici del vitigno ossia frutti rossi, vegetale e spezie. I vini bianchi aventi come base il Trebbiano si presentano di buona struttura, freschi e profumati. Quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza del mare Adriatico ad est, del massiccio della Maiella a ovest e dei Monti Frentani a sud-ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della vite.

Dall’interazione di questi fattori naturali e dall’esperienza maturata dai viticoltori e vinificatori in decenni di lavoro sul territorio nascono vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità legata alle peculiarità del territorio e soprattutto del/i vitigno/i di provenienza.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.