ITALIA

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Zona viticola comunitaria C1-C2-C3b

 

 

Definizioni:

denominazione di origine: per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e ai fattori umani.

 

Indicazione geografica tipica: per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

 

prodotti definiti: le denominazione di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini. Alle condizioni previste dalla legge 164/1992.

 

prodotti esclusi: le bevande di fantasia a base di vino, le bevande di fantasia provenienti dall’uva, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

 

nomi geografici: il nome geografico che costituisce la denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nell’individuazione dei prodotti.

 

utilizzazione le denominazioni di origine e le loro sottozone nonché le indicazioni geografiche tipiche sono utilizzate per designare vini appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite, In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un’unica proprietà, che diano un prodotto di interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell’immagine del vino italiano all’estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona e un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell’ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso.

 

classificazione: le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:

DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

DOC: denominazione di origine controllata;

IGT: indicazione geografica tipica

Le DOCG e le DOC sono menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i vini a DOP (denominazione di origine protetta) dell’Unione Europea (reg. 479/2008).

La menzione IGT è utilizzata dall’Italia (Vin de pays per la Valle d’Aosta e Landweine per la provincia di Bolzano) per designare i vini a IGP (indicazione geografica protetta) dell’Unione Europea (reg. 479/200).

 

ambiti territoriali: per DOC e DOCG si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione usati per designare i vini le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

All’atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell’area viticola, le zone di produzione possono comprendere oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali, purché i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.

Nell’ambito della zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate e purché vengano associate alla relativa denominazione di origine.

Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

 

Menzioni: le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni geografiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.

Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione.

L’impiego del nome del vitigno per i vini a IGT deve essere approvato con apposito decreto del MIPAF sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Classico: questa specificazione è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito delle stesse DOC o DOCG.

 

Riserva:   viene attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare e, di norma non inferiore a due anni, il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

 

Superiore: menzione che indica la tipologia di vini all’interno della medesima denominazione di origine, con caratteristiche qualitative di maggior pregio che debbono avere una disciplina più restrittiva per il titolo alcolometrico volumico naturale e totale e a volte anche per un periodo più o meno lungo di invecchiamento.

 

Novello: questa menzione è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e comunitaria.

 

Coesistenza: è consentito che più DOC e DOCG facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

E’ consentito che nell’ambito di una denominazione di origine coesistano vini diversi a DOC e DOCG, purché i vini DOCG:

siano prodotti in sottozone o nell’intera area di una DOC individuata con specifico nome geografico e siano prodotti con vitigni inclusi in distinto Albo dei vigneti, le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere Albi dei vigneti distinti.

Oppure riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologie di elaborazione.

Oppure riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.

 

Vigna: questa menzione seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini a DOC e DOCG ottenuti

dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell’Albo dei vigneti e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

 

Zone di produzione IGT: Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione anche comprendenti le aree DOC e DOCG, normalmente di ampia dimensione viticola, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona.   

La zona di produzione di un vino ad IGT deve comprendere un ampio territorio ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto. 

 

Scelta vendemmiale: E’ consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a DOC, DOCG e IGT, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell’avente diritto venga operata annualmente secondo prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente a ogni albo dei vigneti o ad ogni albo delle vigne. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

 

Riclassificazione: è consentito per i mosti e i vini ottenuti con una determinata classificazione il passaggio, sia dal livello più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC e a IGT) sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest’ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione comunitaria.

 

DOCG: le denominazioni di origine controllate e garantite sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale.

 

Disciplinari di produzione: il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto (storicamente D.P.R. poi D.M. oggi D.D.) previo conforme parere del Comitato nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I disciplinari delle DOCG devono prevedere una disciplina più restrittiva rispetto a quella delle DOC e progressiva con il passaggio a sottozone o a comuni.

I disciplinari DOC e DOCG stabiliscono:

La denominazione di origine

La delimitazione della zona di produzione delle uve

Il vitigno o i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica

La resa massima dell’uva per ettaro

Il titolo alcolometrico volumico naturale potenziale minimo delle uve

La resa uva-vino

Le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del vino

Le condizioni di produzione

Le modalità dell’esame chimico-fisico e organolettico

Eventuale periodo minimo di invecchiamento

L’eventuale imbottigliamento in zone delimitate

Ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari

I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati.

 

Nei disciplinari di produzione delle IGT sono stabiliti:

L’indicazione geografica e gli eventuali nomi dei vitigni o menzioni aggiuntive

La delimitazione della zona di produzione delle uve

I vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografia

Le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore

La resa massima di uva per ettaro

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve

La gradazione alcolometrica minima al consumo del vino

La resa uva-vino

Le eventuali pratiche correttive.

 

Esame chimico-fisico e organolettico: I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOC e DOCG e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase di produzione, secondo le norme Comunitarie, ai fini dell’utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico.

Per i vini a DOCG inoltre, l’esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell’imbottigliamento. La certificazione positiva dell’analisi e dell’esame è condizione per l’utilizzazione delle denominazioni di origine.

 

Denuncia superfici vitate: I conduttori dei vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti.

 

Albo dei vigneti ed Elenco delle vigne: Per ciascuno vino a DOC e DOCG i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito Albo dei vigneti contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

I terreni vitati destinati alla produzione dei vini a IGT devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne.

 

Contrassegno DOCG/IVA: bandella (ottenuta dopo il positivo esito dell’analisi chimico – fisico  e dell’esame organolettico) da applicare sul tappo o attorno al collo della bottiglia (a cura delle ditte imbottigliatrici), recante una serie e un numero identificativo  che definisce lo status di denominazione di origine controllata e garantita oltre al contrassegno IVA.

 

Coltura specializzata: è un vigneto coltivato in via esclusiva a vite;

 

Coltura promiscua: è un territorio parzialmente coltivato a vite (più sovente in minoranza) in coabitazione con altre colture, seminativi, ortofrutticole ecc.