Friuli Venezia Giulia › GORIZIA TRIESTE DOC IGT

CARSO D.O.C.

COLLIO GORIZIANO D.O.C.

FRIULI ISONZO D.O.C.

VIGNETI VENCO COLLIO

VIGNETI VENCÒ COLLIO

CARSO

CARSO - KRAS

D.O.C.

Decreto 20 Settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

1. La denominazione di origine controllata  «Carso»  o  «Carso  - Kras» è riservata ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni  e  ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le seguenti tipologie:

 

«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso-  Kras»  Rosso, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay,

«Carso» o «Carso - Kras» Glera,

«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia,  anche  riserva  (da  Malvasia istriana),

«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio,

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Traminer,

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet franc,

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet sauvignon,

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot, anche riserva

«Carso» o «Carso - Kras»  Refosco  dal  peduncolo  rosso,  anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano, anche riserva

 

2. La specificazione «Classico» è consentita per  i  vini  della zona di origine più antica e per la seguente  tipologia:  «Carso»  o «Carso - Kras» Terrano classico, anche riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

1. La denominazione di origine controllata di cui all'art.  1  è riservata ai vini ottenuti  da  uve  di  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Carso» o «Carso - Kras» con uno dei  seguenti  riferimenti  di vitigno:

Chardonnay, Glera, Malvasia  (da  Malvasia  istriana),  Pinot grigio,  Sauvignon,  Traminer,  Vitovska,  Cabernet  franc,  Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la specificazione  «Classico», 

devono   essere   ottenuti   dalle   uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%;

per la restante parte possono concorrere, fino a  un  massimo del 15% le uve di altri  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e  di Gorizia.

 

2. Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Carso»  o «Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» è riservata al vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano;

per la restante parte possono concorrere alla  produzione  di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, idonei  alla coltivazione per le province di Trieste  e  di  Gorizia,  da  soli  o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini a denominazione di origine  controllata  «Carso»  o  «Carso  -  Kras» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti  comuni  in provincia di Trieste:

Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico;

nonche' l'intero territorio del  comune di

Doberdo' del Lago

e parte di  quello  dei  comuni  di 

Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d'Isonzo

in provincia di Gorizia.

 

Tale zona è cosi' delimitata: 

partendo  dalle  foci  del  Fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimità di San Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite  procede lungo tale confine verso est e poi nord - ovest fino all'intersezione

con il corso del Fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.

Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine - Trieste, in prossimità di  Castel  Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A 4 Venezia - Trieste e proseguire lungo questa sino  ad incrociare il Fiume Timavo.

Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove e' iniziata la delimitazione.

 

2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini a denominazione di origine  controllata  «Carso»  o  «Carso  -  Kras» Terrano  comprende  in  tutto  o  in  parte  i  comuni  di 

Trieste, Duino-Aurisina,  Monrupino  e  Sgonico 

in  provincia  di  Trieste 

Doberdo' del  Lago,  Sagrado  e  Savogna  d'Isonzo 

in  provincia  di Gorizia.

La zona è così delimitata:

partendo dal valico  di  confine  di Fernetti in comune di Monrupino, provincia di  Trieste,  si  prosegue verso nord lungo il confine di Stato  fino  da  incontrare  il  fiume Vipacco in provincia di Gorizia.

Da questo punto si discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea  ferroviaria  Udine-Trieste  in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa in direzione Sagrado fino all'incrocio  con  la  delimitazione  comunale  Sagrado-Fogliano-Redipuglia.

Indi si procede lungo il suddetto confine fino a quota 111, località la Crosara per poi seguire  dopo  quota  103  il

confine  comunale  che  separa  Doberò  del  Lago  dal   comune   di Monfalcone. Giunti in prossimità Lago di Pietrarossa si  imbocca  il sentiero dei Castellieri in direzione est e  dopo  poco  più  di  un chilometro si incrocia a quota 47 la strada statale n. 55 del Vallone (Jamiščna).

Si prosegue lungo questa in direzione sud sud-est fino ad incrociare all'altezza di San Giovanni del Timavo, Mon.to III Armata, la strada statale n. 14.

Da qui la delimitazione  prosegue  lungo  la S.S. n. 14 in direzione sud-est fino a Sistiana per poi  prendere  la strada provinciale S.P. n. 1 del Carso in direzione  Aurisina,  Santa Croce e Prosecco per poi svoltare a destra per un  brevissimo  tratto lungo la Strada del Friuli e quindi prendere la  direzione  Borgo  S. Nazario e poi Monte  Grisa  fino  al  congiungimento  con  la  Strada Vicentina (Napoleonica) in direzione  Obelisco  a  Sella  di  Opicina incrocio con la strada statale n. 55.

Si segue la suddetta strada  in direzione nord-est  attraversando  la  frazione  di  Opicina  fino  a ritornare al valico di confine di Frenetti, punto di  partenza  della delimitazione.

 

3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini a denominazione di origine  controllata  «Carso»  o  «Carso  -  Kras» «Terrano  Classico»  comprende  in  tutto  o  in  parte  i  territori amministrativi dei comuni di  Trieste, 

Duino-Aurisina,  Monrupino  e Sgonico

in provincia di Trieste

ed è così delimitata:

partendo dal confine italo - sloveno  ex  valico  di  Monrupino ubicato  sulla  strada  che  dalla  stazione  di  Opicina   Campagna, precedentemente denominata Poggioreale Campagna, porta oltre  confine (km. 4,100 circa), il limite segue il confine di Stato verso  nord  - ovest fino a raggiungere, superato il Monte Sambuco,  la  strada  per Ceroglie dell'Ermada in prossimita' di quota 174.

Segue  tale  strada verso sud fino all'incrocio con quella di Ceroglie - Medeazza  (quota 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada  Ceroglie  - falde del Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord – ovest per circa 500 metri ed a quota 161 nella stessa direzione.

Segue  il sentiero  fino  ad  incrociare,  dopo  breve  tratto,  il   tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord - est fino ad incontrare la strada  per  San  Pelagio  -  Aurisina  per proseguire lungo questa verso sud - est fino a raggiungere  la  linea ferroviaria (quota 169).

Prosegue lungo questa in direzione sud  -  est  e  poco  dopo  la stazione di Opicina Campagna, incrocia la strada che da  Opicina  del Carso porta oltre confine e a tal  punto  prosegue  lungo  questa  in direzione nord - est fino a raggiungere il confine di Stato,  laddove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione dei vini «Carso» o «Carso - Kras» devono essere  quelle  tradizionali della  zona  stessa  e  atte  a  conferire  alle  uve  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  di  natura  carsica  o flyschoide, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di cui si tratta.

Sono   da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi    o insufficientemente soleggiati.

Per i vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Carso»  o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso -  Kras»  Terrano  Classico sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti  ubicati  su  suoli costituiti da terra rossa carsica derivata dalla  degradazione  delle rocce calcaree. (carso geologico).

4.2 Densità d'impianto

Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata.

4.3 Forme di allevamento e sesti d'impianto

Le forme di allevamento consentite  sono  il  Guyot,  il  cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere  le  forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle  forme  di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle  forme  di allevamento.

La Regione può consentire diverse forme di  allevamento  qualora siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

4.4 Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva a  ettaro  e  la  gradazione  minima naturale in coltura specializzata sono le seguenti:

 

“Carso” Chardonnay: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Glera: 9,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Carso” Malvasia (da Malvasia Istriana): 9,00 t/ha, 10,00% vol.

“Carso” Malvasia (da Malvasia Istriana) riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Pinot grigio: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Sauvignon: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Sauvignon riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Traminer: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Vitovska: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Vitovska: riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” rosso: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” rosso riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Cabernet Franc: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

 “Carso” Cabernet Sauvignon: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

 “Carso” Merlot: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Merlot riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Refosco dal peduncolo rosso: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Refosco dal peduncolo rosso riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Carso” Terrano: 9,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Carso” Terrano riserva: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Carso” Terrano classico: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Carso” Terrano classico riserva: 9,00 t/ha, 11,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla  vite  e  non  deve  superare  mediamente  i  2,6  kg uva/ceppo.

Nelle annate eccezionalmente favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» devono essere  riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i

quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento

Le operazioni di  vinificazione,  ivi  compresi  l'invecchiamento obbligatorio,   l'imbottigliamento,   l'affinamento   in    bottiglia obbligatorio  nonché  l'eventuale  appassimento  delle  uve,  devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei  comuni  compresi in tutto o in parte  nella  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a produrre vini a D.O.C. «Carso» o «Carso-Kras» delimitata  all'art.  3 comma 1.

5.2 Arricchimento e colmature

E' consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie  e  nazionali con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato,  o  a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1  in  corso  di invecchiamento obbligatorio, con  vini  aventi  diritto  alla  stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite  ma  non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%  per  la complessiva durata dell'invecchiamento.

5.3 Resa uva/vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le  tipologie, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi il limite di cui  sopra,  ma  non  oltre  il  75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla   denominazione   d'origine controllata per tutta la partita.

5.4 Invecchiamento

 

5.4.1 I vini a denominazione di  origine  controllata  «Carso»  o «Carso - Kras»  Rosso  riserva,  «Carso»  o  «Carso  -  Kras»  Merlot riserva,

«Carso»  o  «Carso  -  Kras»  Refosco  dal  peduncolo  rosso riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano

«Carso» o «Carso -  Kras» Terrano Classico riserva

devono essere sottoposti ad  un  periodo  di invecchiamento obbligatorio  di  almeno 

ventiquattro  mesi, 

di  cui almeno 12 in botti di legno,

e 5 mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di  invecchiamento  decorre  dal 

1°  novembre  dell'anno  di raccolta delle uve.

Per tali vini non e' consentito l'arricchimento.

5.4.2 I vini a denominazione di  origine  controllata 

«Carso»  o «Carso - Kras» Malvasia (da Malvasia  istriana)  riserva, 

«Carso»  o «Carso - Kras» Sauvignon riserva,

«Carso» o «Carso -  Kras»  Vitovska

riserva devono essere sottoposti  ad  un  periodo  di  invecchiamento obbligatorio di almeno venti mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di  raccolta  delle  uve.   Per   tali   vini   non  è   consentito l'arricchimento.

5.5 Immissione al consumo

Per  i  seguenti  vini  a  D.O.C.  «Carso»  o  «Carso  -  Kras» l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire  dalla  data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Rosso,

Chardonnay,

Glera,

Malvasia (da Malvasia istriana), 

Pinot grigio, 

Sauvignon, 

Traminer, 

Vitovska, 

Cabernet  Franc, 

Cabernet Sauvignon,

Merlot,

Refosco dal peduncolo rosso, 

Terrano, 

Terrano Classico:

1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione  delle uve;

Rosso  riserva, 

Merlot  riserva, 

Refosco  dal  peduncolo  rosso riserva,

Terrano riserva

Terrano Classico riserva:

1° di aprile del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

 Malvasia  riserva  (da  Malvasia  istriana), 

Sauvignon  riserva,

Vitovska riserva:

1° di luglio del secondo anno successivo  a  quello di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui  all'art. 1 devono  rispondere,  all'atto dell'emissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso - Kras» Glera:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Profumo: delicato, con aroma caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso  -  Kras»  Malvasia  (da  Malvasia  istriana):

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: aromatico, caratteristico, fruttato;

Sapore: asciutto, gradevole, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 15,00  g/l; 

 

«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia riserva (da Malvasia istriana):

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: aromatico, caratteristico, fruttato;

Sapore: asciutto, gradevole, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 18,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;

Profumo: caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più  o  meno intenso;

Profumo: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 15,00  g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon Riserva:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più  o  meno intenso;

Profumo: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 18,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Traminer:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più  o  meno intenso;

Profumo: delicato, con aroma caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: delicato, fine;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;   

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 15,00  g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska Riserva:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Profumo: delicato, fine;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 18,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso:

Colore: rosso rubino intenso;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, di corpo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 18,00  g/l.   

   

«Carso» o «Carso» Rosso Riserva o «Carso  -  Kras»  o  «Carso-  Kras» Rosso Riserva:

Colore: rosso rubino intenso;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, di corpo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 20,00 g/l.

   

 

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Franc:

Colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;

Profumo: caratteristico, erbaceo, gradevole;

Sapore: asciutto, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Sauvignon:

Colore: roso rubino con eventuali riflessi granati;

Profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

Sapore: asciutto, rotondo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: caratteristico, gradevole;

Sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;  

Acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 18,00  g/l.  

 

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot e «Carso» o «Carso - Kras» Merlot Riserva:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: caratteristico, gradevole;

Sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 20,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso:

Colore: rosso rubino, più o meno intenso;

Profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

Sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;  

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 18,00  g/l.  

 

«Carso» o «Carso -  Kras»  Refosco  o  Refosco  dal  peduncolo  rosso Riserva:

Colore: rosso rubino, più o meno intenso;

Profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;

Sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 20,00 g/l.

 

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

Acidità totale minima: 6,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 18,00  g/l.  

   

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano  Riserva:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

Acidità totale minima: 6,00 g/l;

Estratto  non  riduttore  minimo: 20,00 g/l.

   

 

«Carso o Carso - Kras» Terrano Classico

«Carso o Carso -  Kras» Terrano Classico Riserva:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Profumo: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 6,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini modificare i limiti minimi  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, ove consentita, il sapore dei vini puo'  rivelare  lieve  sentore  di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 Qualificazioni

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Annata

Nell'etichettatura  dei   vini   «Carso»   o   «Carso   -   Kras» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1 Volumi nominali e Recipienti

I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo solamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 18 litri.

 

Articolo 9

Etichettatura bilingue

 

9.1 In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e le relative specificazioni di colore o  di vitigno di cui  sopra,  in  lingua  italiana,  potrà  comparire  con caratteri uguali la traduzione in lingua slovena.

 

Articolo 10

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

1.1 Ambito territoriale

La zona geografica delimitata dall’articolo 3, ricomprende in toto o in parte tutti i comuni della provincia di Trieste e alcuni di quella di Gorizia.

Trattasi di un’area caratterizzata da superfici morfologiche carsiche, cioè rocciose, dall’aspetto brullo con un’orografia movimentata da rilievi tozzi, dossi, rocce affioranti e depressioni talvolta rilevanti (doline).

Tutto ciò costituisce un limite non indifferente per l’utilizzo agricolo del territorio. Inoltre, dal punto di vista idrografico il Carso si caratterizza per la presenza di grotte e caverne, veri e propri inghiottitoi di acqua, più o meno verticali e profondi anche diverse decine di metri, che contribuiscono a far sparire in pochi minuti tutta l’acqua piovana.

Ne consegue che la principale caratteristica negativa del Carso è la carenza di acqua in superficie (fiumi, ruscelli, rogge, ecc).

Questa viene sì trattenuta dalle argille costituenti la terra rossa del Carso, ma la capacità idrica dei suoli non è sufficiente per la maggior parte delle colture agrarie, perché lo spessore dello strato coltivabile è esiguo.

Le quote altimetriche vanno dal livello del mare fino a poco più di 650 metri, con valori tipicamente compresi per il 73% dell’area tra i 100 e i 400 m.

Buona parte del territorio ricade nell’altipiano carsico con pendenze medie che si aggirano tra il 3 e il 15%, mentre la restante area è costituita dal ciglione carsico prospiciente il mare, ove le pendenze sono decisamente maggiori (30% e oltre), e spesso proibitive per l’esercizio delle attività agricole.

I fondi coltivati dell’area carsica sono caratterizzati da un’elevata irregolarità quanto a organizzazione strutturale e dimensione. Le particelle catastali sono molto disomogenee perché condizionate dalla presenza di pendenze, doline e rilievi che hanno favorito la frammentazione e l’irregolarità degli appezzamenti. Anche i terrazzamenti, contenuti da muri a secco, risentono di dette condizioni limitative.

Caratteristica del territorio è la presenza di muri a secco realizzati nel corso dei secoli con lo spietramento dei terreni per consentire un minimo di utilizzo agricolo.

Ciò che caratterizza il territorio lungo la fascia costiera, quello dove il suolo è limoso-argilloso, è la sistemazione a terrazzi (pastini). Trattasi di strisce di terreno coltivate, sostenute da muri di contenimento in blocchi di arenaria per consentirne l’utilizzo agricolo e contrastare i fenomeni erosivi, con pendenze anche superiori al 60%.

1.2 Ambito pedologico

Il Carso è caratterizzato dalla presenza di “terre rosse” che si sostanziano in suoli argillosi o limosoargillosi,

che ricoprono talvolta di pochi centimetri il substrato calcareo e riempiono le fratture rocciose e le aree a morfologia depressa.

Lo spessore del terreno agrario mediamente è intorno ai 20-25 cm, talvolta 50 cm, mentre in alcuni casi esso risulta essere inferiore ai 10 cm. La presenza di scheletro è abbondante e si rileva anche in superficie.

In tale ambito è presente alle volte un orizzonte organico costituito da resti fogliari poco decomposti, che poggia su un substrato orizzontale minerale a struttura grumosa di origine biologica (mull) avente tessitura franco-argillosa. Questo strato è ricco di sostanza organica che conferisce all’orizzonte stesso un colore scuro.

Diversa è invece la situazione dei terreni in fondo alle “doline”, tipici avallamenti del Carso montano, del Vallone Goriziano e di quelle aree colluviali ove si sono generati suoli più profondi, anche di alcuni metri, per effetto dell’accumulo di materiale lisciviato dell’illuviazione dell’argilla e dalla completa decarbonatazione degli orizzonti sottosuperficiali.

Le doline, il cui numero totale è di circa 4500 unità sull’intero territorio, delle quali circa 500 con diametro esterno maggiore di 100 metri, hanno tipicamente forma circolare e sezione a ciotola o imbuto, spesso con la parte inferiore

piatta al punto che in fondo alle stesse possono essere praticate le coltivazioni agrarie, tra cui anche la vite.

Questi bacini di terra fertile e profonda costituiscono una vera e propria risorsa agronomica in quanto, talvolta, vengono utilizzati come cava di terra da riporto per rendere meglio coltivabili altre aree in cui il substrato agricolo è piuttosto modesto.

La parte del territorio centro meridionale della provincia di Trieste che va dal margine del Carso triestino fino alla linea costiera, si contraddistingue per un substrato roccioso con litologia marnoso arenacea (flysch eocenico) di tipo erosivo, che si differenzia sensibilmente da quello carsico.

Trattasi di stratificazioni in alternanza tra arenarie e marne, con spessori tra le due componenti variabili da pochi millimetri per le marne a diversi centimetri per le arenarie.

Questa componente litologica della roccia manifesta una facile disgregabilità e alterabilità agli agenti atmosferici, dando origine a suoli diversi a seconda della potenza dei singoli strati. La componente marnosa dà origine a suoli in cui prevale il materiale limoso-argilloso, mentre quella arenacea a suoli con maggiore presenza di sabbia.

La caratteristica principale dell’area carsica è la scarsa profondità del terreno coltivabile.

1.3 Ambito climatico

Il Carso si trova in una zona di transizione fra clima di tipo mediterraneo e clima di tipo continentale prealpino. In tale contesto le condizioni morfologiche e la pendenza dei versanti giocano un ruolo importante rendendo piuttosto eterogenea la situazione microclimatica.

Le temperature medie annue sull’altipiano carsico si attestano intorno ai 12,5°C con valori leggermente più bassi intorno al ciglione settentrionale e nel Vallone goriziano, mentre condizioni più miti si riscontrano lungo la fascia costiera.

Le precipitazioni annue variano dai circa 1000 mm dell’area carsica meridionale ai 1400 mm del settore più settentrionale. Le modeste precipitazioni meteoriche unitamente alla forte permeabilità del terreno carsico fanno sì che il deficit idrico, particolarmente nel periodo estivo, sia piuttosto elevato.

Anche la velocità del vento, frequentemente oltre i cento chilometro all’ora nel periodo invernale, con prevalenza dal settore est-nord-est (Bora), influisce in misura significativa sull’ambiente agricolo favorendo il prosciugamento del terreno e quindi l’accentuazione dello stato siccitoso del suolo.

Lungo il versante costiero le precipitazioni annue presentano valori ancora più bassi, intorno agli 850 mm annui.

Ne consegue che l’utilizzo agricolo dell’area è profondamente condizionato dalla scarsa profondità del suolo agrario, dall’assenza di un’idrografia superficiale capace di integrare all’occorrenza il deficit idrico e dall’elevato drenaggio del substrato roccioso.

Pertanto la coltivazione più diffusa risulta essere quella della vite, in particolare nella parte medio-settentrionale dell’altipiano, coltura che meglio di altre si adatta ad un ambiente piuttosto difficile.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

2.1 L’uomo e la vite nel passato

Storicamente la coltivazione della vite è legata al territorio carsico da oltre due millenni. Fonti storiche di età romana giunte a noi dicono che nel 178 a.C. le regioni del Carso e dell’Istria vennero conquistate dalle legioni romane e attestano come l’economia agricola dell’epoca fosse incentrata sulla coltivazione della vite, dell’ulivo e sulla pratica della pastorizia.

Lo storico Plinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis, primo secolo d.C., racconta che nel golfo alto adriatico non lontano dalle Bocche del Timavo, si produceva vino su un colle sassoso (zona Duino) per il mercato locale e per uso personale.

Da ciò si evince quanto fosse importante per l’economia di allora la coltura della vite.

Un vino celebrato dell’antichità era il “Pucinum”. Questo veniva prodotto lungo la fascia costiera carsica ed era particolarmente amato dall’imperatrice Livia, moglie dell’imperatore Augusto, tanto da essere considerato un vino medicinale.

Gli storici della viticoltura però non hanno mai chiarito se si trattasse del rosso Terrano ovvero del bianco Prosecco.

E l’importanza della coltivazione della vite in quel periodo storico è sottolineata dal fatto che alle sorgenti del fiume Timavo, a confine delle attuali province di Trieste e Gorizia, sono stati reperiti i resti di un’antica fornace per la

produzione di anfore vinarie che, una volta riempite di vino, prendevano la strada del Norico, cioè della Germania.

Anche nel primo medioevo la vite caratterizzava l’ambiente carsico-istriano, allora regione unica.

Ce lo conferma Aurelio Cassiodoro, prefetto del Re ostrogoto Teodorico, che agli inizi del VI secolo descrive un territorio pieno di olivi e viti.

Nei secoli successivi vari documenti attestano che il vino veniva riscosso quale forma di tributo da parte di nobili e potenti. Questi documenti ci rivelano, ad esempio, che nel 1296 i contadini del carso pagavano alla Signoria di Duino i loro tributi in vino Terrano e Ribolla, e che nel 1382 analogo tributo veniva pagato a favore del Duca Leopoldo d’Austria.

Quanto fosse importante il vino per l’economia della zona, lo si può dedurre dal fatto che in quei secoli vennero emanati gli “Statuti triestini”, cioè disposizioni normative con le quali gli amministratori di allora si proponevano di tutelare il vino sia sotto l’aspetto quantitativo che nella commercializzazione, vietando ai locali la coltivazione di vigneti fuori del territorio e l’importazione nello stesso di vini esteri.

Dopo la prima guerra mondiale la viticoltura carsica ne uscì devastata, perché il territorio fu teatro di ben dodici battaglie che stravolsero ogni cosa.

E da quella catastrofe la viticoltura ha ripreso nuova vita al punto che nel 1938 l’Istituto Centrale di Statistica stimò la presenza di 1606 ettari in coltura specializzata, dove nella zona arenaceo-marnosa i vini bianchi (Ribolla, Malvasia, Glera, Garganega tra gli autoctoni e Sauvignon, Semillon, Riesling italico, Pinot bianco e il Pinot grigio tra gli internazionali) rappresentavano i 2/3 dell’intera produzione locale, mentre la situazione si capovolgeva sulle terre rosse (terreni argillosi o limoso-argillosi) dove erano i vini rossi a prevalere.

Tra i rossi citano il Terrano, gli altri Refoschi, il Merlot e il Cabernet, più altri vitigni minori che completavano l’assortimento varietale.

2.2 Regole produttive della vitivinicoltura d’oggi

La denominazione di origine controllata Carso, ora appellata “Carso o Carso Kras”, risale agli anni ottanta quando con DPR 17 luglio 1985 venne approvato il relativo disciplinare di produzione.

Trattasi di un disciplinare improntato su regole che indirizzano i produttori verso il conseguimento di produzioni limitate e di rimarcata qualità.

Le regole dettate da un lato si rifanno alla consolidata tradizione, che è frutto di pratiche viticole ed enologiche legate al particolare territorio e, dall’altra, a una visione di modernità del settore senza la quale non è più possibile stare sul mercato.

Gli aspetti salienti delle regole adottate sono i seguenti:

Base ampelografica dei vigneti.

I vitigni che concorrono alla produzione dei vini della denominazione sono indicati all’articolo 2 del disciplinare. Trattasi di sette vitigni a bacca bianca e cinque a bacca rossa. Insieme danno origine a tredici tipologie di vino, talune anche nella versione “riserva”.

Tutti i vitigni fanno parte della categoria “consigliata” così come riportati nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della regione 09 settembre 2003, n. 0321/Pres.

Di questi il Glera, la Malvasia istriana, la Vitovska e il Terrano sono autoctoni dell’area carsicaslovena-istriana.

Norme per la viticoltura.

Sono norme che mirano all’individuazione ed esclusione dei terreni che meno si prestano alla viticoltura di qualità. Inoltre, esse prescrivono che i sistemi d’impianto e le forme di allevamento devono riferirsi a quelli generalmente usati, cioè quelli che negli anni hanno saputo assicurare le migliori caratteristiche delle uve e dei vini.

E poiché l’obiettivo del disciplinare di produzione è quello del perseguimento della qualità, lo stesso dispone che i nuovi vigneti devono avere una densità minima di 3500 ceppi ettaro.

Inoltre, a carattere generale, il disciplinare prevede che la resa di uva non sia superiore alle 9 ton./ettaro e che detta

resa deve assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo de 10% per tutti i vini, eccetto che per la “Glera” e il “Terrano” per i quali detto limite è fissato al 9,5% %.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere in nessun caso superiore al 70%.

E sempre per restare in tema di qualità, il disciplinare vieta ogni pratica di forzatura della produzione. Non rientra sotto tale aspetto l’irrigazione di soccorso che è consentita nelle annate siccitose.

Norme per la vinificazione

Le pratiche di elaborazione dei vini sono quelle tradizionali e tali da consentire per le tipologie “bianco” l’ottenimento di vini, fruttati, delicati, armonici, gradevoli, freschi, aromatici nelle tipologie Malvasia e Traminer, e che rispecchiano le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine.

Il previsto invecchiamento dei vini contempla che, per le tipologie “Rosso riserva”, “Merlot riserva”, “Refosco dal peduncolo rosso riserva” e “Terrano riserva”, avvenga un passaggio in botti di legno per almeno 12 mesi a fronte di un periodo complessivo di invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 5 mesi in bottiglia, mentre, per i vini bianchi “Malvasia riserva”, “Sauvignon riserva” e” Vitovska riserva”, che detto periodo sia limitato a 20 mesi.

In tutti i casi i vini tipologia “riserva” non devono aver subito operazioni di arricchimento.

Le operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento obbligatorio, per tutte le tipologie “riserva” devono essere effettuate all’interno della zona delimitata, salvo deroghe legate a situazioni tradizionali che prevedono l’effettuazione di tali operazioni anche nella parte restante del territorio comunale parzialmente delimitato. Sono altresì concesse deroghe dal Ministero delle politiche agricole e forestali per specifiche e particolari situazioni.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC Carso o Carso Kras annovera tredici tipologie di vini di cui sette bianchi e sei rossi.

Di queste alcune possono essere accompagnate dalla menzione “riserva”, se opportunamente invecchiate.

I vini del Carso o Carso Kras dal punto di vista analitico e organolettico presentano caratteristiche peculiari attribuibili sicuramente per una buona parte al territorio, inteso questo come ambiente pedoclimatico, e per la parte restante al fattore umano.

All’articolo 6 del disciplinare di produzione ciascuna tipologia di vino è descritta sotto l’aspetto analitico e organolettico, e comunque in modo tale da permettere una sua chiara individuazione che è frutto di un legame di tipicità con l’ambiente geografico. In detto articolo non sono riportati i valori analitici relativi a zuccheri, acidità volatile e anidride solforosa richiesti dall’articolo 26 del Reg. CE 607/2009, poiché i vini rispettano quelli stabiliti dalla stessa normativa comunitaria.

Per quanto concerne l’acidità totale, i valori in ogni vino sono superiori a quelli previsti dal Reg. CE

479/2008 All. IV e cioè maggiori a 3,5 g/l.

Relativamente all’acidità volatile, i valori in ogni vino sono quelli previsti dal Reg. CE 606/2008 All. I C, e cioè minori a 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e a 20 milliequivalenti per litro per i vini rossi.

In merito all’anidride solforosa i valori in ogni vino sono inferiori a quelli previsti dal Reg. CE 606/2009 All. I B e cioè minori a 150 mg/l per i vini rossi e 200 mg/l per i vini bianchi.

In ordine agli zuccheri totali il riferimento normativo è il Reg. CE 607/2009, All. XIV parte B. Si sottolinea che tutti i vini del Carso o Carso Kras rientrano nella tipologia: “sapore asciutto” e quindi con un contenuto di zucchero residuo non superiore a 4 g/l, salvo la deroga prevista in relazione al tenore di acidità totale.

Il territorio in questione conferisce ai vini bianchi un colore giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati più o meno intensi, una sensazione al palato di gradevole morbidezza, dai profumi netti ed intensi di fruttato, talvolta speziato, tipici del vitigno dal quale originano.

La loro produzione avviene dopo una cernita delle uve che sono sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a

temperatura controllata in assenza delle bucce, appunto per mantenere ed esaltare i profumi tipici conferiti dal vitigno. Qualora i vini siano destinati a prolungata maturazione prima dell’immissione al consumo, la vinificazione prevede un breve contatto con le bucce.

Ne conseguono vini con riflessi dorati, anche intensi, e di corpo più strutturati.

I vini rossi invece si caratterizzano al colore per un rosso rubino intenso talvolta violaceo, al profumo per la netta personalità da cui spicca sovente un gradevole e deciso erbaceo e al sapore per la sostenuta corposità derivante da un tenore di acidità buona, talvolta marcata come nel vitigno Terrano, conferita da uve ben mature e da una fermentazione a contatto delle bucce che si prolunga per una settimana.

Nel caso si vogliano ottenere vini da invecchiamento viene operata un’attenta scelta delle uve e il tempo di fermentazione sulle vinacce viene prolungato ancora di alcuni giorni.

In tal caso i vini più invecchiati evidenziano sentori fenolici più o meno complessi connessi alla natura e tempo di permanenza nelle botti di legno.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La secolare presenza della vite sul territorio carsico testimonia la presenza di una significativa omogeneità di fattori che concorrono a rendere particolari i vini di questo territorio.

Tra queste omogeneità si evidenziano le seguenti:

Omogeneità fisiche

Tra le omogeneità fisiche il clima, l’esposizione e il terreno giocano un ruolo significativo.

Non vi è dubbio che il clima carsico sia prettamente mediterraneo anche se il territorio spesso è spazzato dallo sferzante vento di bora.

Questo è un vento continentale, particolarmente presente nel periodo che va da ottobre a marzo; proviene da est-nord-est ed è apportatore di aria secca.

Nel corso del periodo vegetativo della vite, però, il vento non ha quell’irruenza e violenza dei mesi invernali a tutto vantaggio delle colture agrarie, tra cui la vite. Infatti, la presenza di una ventilazione moderata nel corso dei mesi primaverili ed estivi concorre a eliminare repentinamente le nebbie del mar Adriatico, a far scendere l’umidità dell’aria, a rendere il cielo più sereno facendo così aumentare la radiazione solare e, quindi, a far salire la temperatura.

Tutto ciò concorre a contenere l’influenza delle malattie crittogamiche della vite che si sviluppano sull’apparato

vegetativo e a rendere più efficace il processo fotosintetico della vite, a vantaggio dell’accumulo di sostanze zuccherine nei grappoli.

Un ruolo non secondario sul clima lo esercita anche il mare Adriatico e non solo sul ciglione carsico che si affaccia sullo specchio d’acqua, ma anche sul restante territorio dell’altopiano.

La capacità termica del mare mitiga la temperatura dell’aria nei mesi più freddi smorzandone i gradienti estremi

e il fenomeno della riflessione dei raggi solari determina un effetto di doppia insolazione a tutto vantaggio della coltivazione della vite.

Il fattore orografico costituisce un limite non indifferente per l’utilizzo agricolo del territorio agricolo.

In particolare giacitura e pendenza caratterizzano significativamente il ciglione carsico che si affaccia sul mare, rendendo possibile la coltivazione della vite solamente su piccoli terrazzamenti (pastini), mentre la presenza di formazioni rocciose affioranti limitano fortemente lo sviluppo della viticoltura specializzata e la sua meccanizzazione .

La già sottolineata carenza di acqua nei periodi estivi, se da un lato concorre a limitare quantitativamente la produzione di uva per ettaro, dall’altro favorisce la qualità della stessa purché all’occorrenza la vite venga sostenuta da un’irrigazione di soccorso.

Pratica non sempre possibile per l’assenza di corsi d’acqua superficiali, e che comunque non concorre a lievitare le produzioni stanti le condizioni pedoclimatiche della zona (le rese medie di uva/ettaro il più delle volte non superano le 7/8 ton in coltura specializzata).

Altra omogeneità fisica è rappresentata dal terreno che su tutto il territorio carsico dell’altopiano è di tipo argilloso, argilloso-limoso, di colore rossastro per la presenza di sesquiossidi di ferro e alluminio, ricco di scheletro e con un franco di coltivazione sottile poggiante su un substrato calcareo.

Un po’ dissimile è invece il terreno del ciglione carsico per la sua natura limoso-argillosa e non caratterizzata dal colore rosso della terra. Condizione quest’ultima che esclude categoricamente la produzione del vino Terrano da tale ambito territoriale.

Omogeneità antropica

La viticoltura carsica, come è facilmente intuibile dalla particolare conformazione del territorio, si pratica per la maggior parte su piccoli appezzamenti sparpagliati in prossimità dei centri abitati e che fanno capo ad aziende di non grande dimensione.

L’agricoltura della prima metà del secolo scorso via via ha cambiato faccia per le mutate esigenze sociali di parte della popolazione rurale attratta dai diversi stili di vita offerti dalla modernità.

Per effetto dell’abbandono di parte della popolazione agricola del territorio rurale, i restanti agricoltori hanno avuto la possibilità di arrotondare e ampliare le proprie aziende e di dare nuovo impulso alla viticoltura rendendola più specializzata e meccanizzata, sempre con i limiti vincolanti dettati da un territorio difficile.

Oggi lo zoccolo duro della viticoltura carsica è nelle mani di qualche decina di viticoltori che per tradizione familiare, supportata da una robusta formazione professionale, e per il forte radicamento al territorio in cui credono fortemente, quanto a potenzialità ha assunto connotati contenuti quanto ad espansione viticola ma di assoluto rilievo sotto l’aspetto qualitativo.

Omogeneità storico-colturale

La vitivinicoltura del Carso, come evidenziato in altra parte del presente documento ha origini antiche. Molti sono i documenti che attestano le tappe evolutive della viticoltura carsica.

Basterebbe seguire nel corso dei secoli i documenti di quanti si sono peritati a dirimere la questione, tutt’ora irrisolta del “Pucino” citato dallo storico romano Plinio il Vecchio, e cioè se esso corrispondesse al vino Terrano ovvero al Prosecco per comprendere quanto questo territorio fosse vocato alla vite e quanto l’uomo, adattandosi ad un ambiente non facile, della vite ne traesse sostegno economico.

Per venire incontro alle esigenze economiche delle popolazioni carsiche, per lungo tempo sotto il dominio dell’Impero austro-ungarico, l’Imperatrice Maria Teresa nel XVIII secolo emanò un decreto con il quale concesse ai produttori di vino carsolini la facoltà di venderlo, previa autorizzazione, in determinati periodi dell’anno direttamente ai consumatori nelle cosiddette “osmizze”. Trattasi di una forma di vendita dei prodotti aziendali trasformati a condizioni simili a

quelle che avvengono nella cosiddetta “frasca”.

E questa facoltà è tutt’ora mantenuta come uso e consuetudine locale.

Pertanto, se la vendita di vino nelle “osmizze” rappresenta un modello economico aziendale del passato ancora attuale perché caro alle genti del Carso, le indicazioni applicate della moderna tecnologia vitivinicola hanno impresso quel salto di qualità al settore che ha contribuito a rendere notori e famosi diversi vini del Carso. Vini che sono descritti all’articolo 6 del disciplinare.

Le argomentazioni sopraesposte evidenziano la sussistenza di omogeneità fisiche, storico-colturali ed economiche tali da legare in modo chiaro e incontrovertibile l’uomo, la vite e il territorio.

Legame che sottolinea come il Carso sia un territorio ad alta vocazione vitivinicola e che i suoi vini, per le particolarità che esprimono, si identificano strettamente con il territorio e i produttori che li hanno generati.

 

Articolo 11

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome ed indirizzo:

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19.11.2010 (Allegato 4).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

COLLIO GORIZIANO

COLLIO

D.O.C.

Decreto 16 aprile 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione vini

 

1. La denominazione di origine controllata “Collio Goriziano" o "Collio" è riservata ai Vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

"Collio Goriziano" o "Collio" Bianco;

"Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay;

"Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia (da Malvasia istriana b.);

"Collio Goriziano" o "Collio" Muller Thurgau;

"Collio Goriziano" o "Collio" Picolit;

"Collio Goriziano" o "Co1lio" Pinot bianco;

"Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio;

"Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla;

"Collio Goriziano" o "Collio" Riesling (da Riesling renano);

"Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico;

"Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon;

"Collio Goriziano" o "Collio" Friulano (da Tocai friulano);

"Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico;

"Collio Goriziano" o "Collio" Rosso;

"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet;

"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc;

"Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon;

"Collio Goriziano" o "Collio" Merlot;

"Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero.

 

2. Le tipologie di vini di cui al precedente comma possono essere accompagnate dalla menzione "riserva", se sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo articolo 7.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione di origine controllata "CoIlio Goriziano" o "Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

 

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana b.);

Muller Thurgau;

Picolit;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Ribolla o Ribolla gialla;

Riesling (da Riesling renano);

Riesling italico;

Sauvignon;

Friulano (da Tocai friulano);

Traminer aromatico;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pinot nero;

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale,

almeno 1'85% dei corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, anche altre uve provenienti dai vitigni con bacca di colore analogo, di cui al comma 1 del presente articolo.

 

2. La specificazione "Cabernet" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere.

 

3. La denominazione di origine controllata Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione bianco o rosso, è riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito aziendale,

da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma,

fatta eccezione per i vitigni aromatici Muller Thurgau e Traminer aromatico, i quali non possono superare il 15% del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:

 

Prima zona:

tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario.

Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco.

Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormons. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a

Cormons, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine.

Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimità del km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormons n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormons-Moraro presso quota 40 della Boatina.

Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa.

Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione.

 

Seconda zona:

tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano.

Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48.

Da qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (q. 48), giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso Sud sulla strada per Farra d'Isonzo.

Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini.

Da qui il limite piega verso nord-est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

 

Il perimetro della delimitazione racchiude in tutto o in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni:

Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d’Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio;

In provincia di Gorizia

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella 1a zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità minima di 4.000 ceppi ad ettaro.

4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a

 

4,00 t/ha di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit"

11,00 t/ha di superficie vitata per i restanti vitigni.

 

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al

60% per il "Picolit"

70% per tutti gli altri vini.

Per rese fino ad un massimo del 65% per il "Picolit" e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come secondo le norme vigenti.

Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.

7. E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, fino all'invaiatura.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie "riserva" debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

3. E' inoltre facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'articolo 3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale, a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere terreni vitati in conduzione iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le uve ottenute da vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio".

4. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del

10,50% vol. per tutti i vini,

eccetto che per il "Picolit" per il quale detto limite viene fissato al 13,00% vol.

5. E' ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini, dello stesso colore, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", in tutte le sue tipologie, purché i quantitativi totali di vino aggiunti, ottenuti dai vitigni di cui al precedente art. 2, comma 1, non superino il 15%.

6. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini "riserva" di cui al successivo art. 7 decorre dal

1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

1) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso talvolta con riflessi ramati;

profumo: delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

2) "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

3) "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

4)"Collio Goriziano" o "Collio" Muller Thurgau:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

5) "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: delicato, fine, gradevole;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

acidità volatile massima: 30 meq/l

 

6) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

7) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

8) "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

9) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: intenso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

10) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: speciale, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

11) "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

12) "Collio Goriziano" o "Collio" Friulano:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

13) "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

profumo: aroma tipico caratteristico;

sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

14) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia rosso:

colore: rubino, con eventuali riflessi granati;

profumo: leggermente erbaceo, vinoso;

sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

15) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet:

colore: rubino, con riflessi granati;

profumo: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;

sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

16) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc:

colore: rubino, abbastanza intenso;

profumo: caratteristico, erbaceo, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

17) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon:

colore: rubino, con riflessi granati;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

18) "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot:

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

19) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

 

I vini bianchi e rossi con la menzione "riserva" di cui al seguente articolo 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento.

I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Invecchiamento

 

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino

un titolo alcolometrico minimo naturale del  12.00% vol.,  escluso il "Picolit",

ed estratto non riduttore minimo di

18,00 g/l per i bianchi

22,00 g/l per i rossi,

 possono adottare la menzione "riserva",  purché:

1) i vini non abbiano subito operazioni di arricchimento;

2) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di

30 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve,

di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno

ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il

1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

3) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di

20 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve

ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il

1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Designazione e presentazione

 

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1. è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare;

2. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio" debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. Lo stesso criterio è adottato per l'indicazione delle tipologie.

L'indicazione di tipologia "Rosso" è obbligatoria, mentre l'indicazione di tipologia "Bianco" è facoltativa;

3. i vini con denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

4. i caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

1.1 Ambito territoriale

La zona geografica delimitata dall’articolo 3 ricomprende la fascia collinare settentrionale della provincia di Gorizia situata tra i fiumi Isonzo a est, Judrio a ovest e il confine di Stato a nord.

Tutto ciò è posto a ridosso del confine di stato con la Repubblica di Slovenia e la pianura isontina a sud.

Complessivamente sono circa 1.500 ettari di vigneto in coltura specializzata.

Il territorio si articola in una sequenza di colline che si sviluppano quasi ininterrottamente lungo la direttrice est ovest, dando corpo ad ampie superfici felicemente esposte al sole e ideali per praticare una viticoltura di gran pregio.

La viticoltura nel Collio viene praticata esclusivamente su terreni collinari. Questi hanno un’altitudine che mediamente varia da 60 a 270 metri sul livello del mare.

La pendenza delle colline è variabile. Essa mediamente si aggira tra il 15 e il 30% con ben un quarto del territorio che si posiziona nella fascia 8 – 15% e un quinto dello stesso nella fascia 2 – 8%.

Grazie alle razionali tecniche di sistemazione idraulico-agraria introdotte negli ultimi decenni, che hanno consentito di ricavare in molti casi aree con pendenze che facilitano una buona meccanizzazione delle principali operazioni colturali, la viticoltura specializzata nel Collio ha trovato sempre più radicamento e consenso.

L’esposizione generale dei vigneti è a sud con talune superfici orientate anche a sud-est e a sud-est.

1.2 Ambito pedologico

Pedologicamente i terreni del Collio sono di natura flyschoide .

Dal punto di vista litologico si possono distinguere quattro facies: una prevalentemente marnosa, una prevalentemente arenacea, una mista tra le due citate e una conglomeratica.

L’origine delle rocce è di natura eocenica e paleocenica; queste sono state portate in superficie dal sollevamento dei fondali marini.

Di ciò sono testimonianza i frequenti ritrovamenti nei vigneti di fossili marini.

Nella maggior parte del territorio le componenti marnose e arenacee tendono ad equivalersi dando luogo a un terreno di natura flyschoide del quale la viticoltura si giova notevolmente.

Trattasi di formazioni rocciose che si disgregano facilmente per effetto degli agenti atmosferici, dando origine ad elementi grossolani che si evolvono in un terreno inizialmente granuloso e poi nel breve volgere di alcuni anni in un terreno molto minuto, ideale per una buona viticoltura.

Mediamente il franco di coltivazione per l’approfondimento radicale si aggira intorno ai 50 – 100 cm dallo strato lithico, raggiungendo in alcuni casi anche i 150 cm. Solitamente i suoli sono ben drenati e ciò facilita le lavorazioni colturali, soprattutto, consente alla vite di esprimersi al meglio sotto l’aspetto qualitativo.

1.3 Ambito climatico

La cerchia delle Prealpi Giulie, posta a nord della zona collinare costituisce un efficace riparo dai venti freddi di settentrione. Questa cerchia, unitamente alla prossimità della costa adriatica che dista mediamente una ventina di chilometri, contribuisce a mitigare le escursioni termiche favorendo così l’instaurarsi di un microclima mite e temperato del quale la viticoltura si avvantaggia particolarmente.

A ciò concorre altresì il fenomeno della riflessione dei raggi solari sul vicino mare che determina un effetto di aumento dell’insolazione.

Il clima del Collio si caratterizza per la presenza di estati calde ma non afose e di inverni freddi e discretamente piovosi. Le temperature medie estive sono di 21,5 – 22,5°C e le medie invernali di circa 4°C.

Le precipitazioni medie annue sono intorno a 1350-1400 mm, con un massimo principale in ottobre-novembre e uno secondario in giugno, mentre il minimo principale avviene in febbraio e quello secondario a luglio.

I dati delle stazioni di rilevamento meteorologico indicano che nell’anno medio oltre il 50% del totale annuo delle precipitazioni cade nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 settembre, cioè durante il periodo vegetativo della vite.

La radiazione solare rilevata nel periodo che va dal 1991 al 2002 ha indicato che l’insolazione media annua nelle zone meglio esposte di collina si è attestata intorno ai 5600 MJ/mq.

Per contro nelle circostanti aree di pianura detti valori si sono aggirati intorno ai 4800 MJ/mq.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

2.1 L’uomo e la vite nel passato

L’ottenimento di vini di qualità è indubbiamente legato oltre che ai fattori ambientali (clima e terreno) anche ai fattori umani (aspetti tecnico-produttivi e imprenditoriali).

Questi rappresentano l’altra metà del successo per il conseguimento di qualsiasi prodotto di qualità, e il saperli giustamente combinare con l’ambiente pedo-climatico porta all’ottenimento di prodotti d’eccellenza come lo sono quelli

vinicoli del Collio.

Nell’immaginario collettivo la parola Collio è sinonimo di ottimo vino bianco. Erodiano, storico greco di età imperiale romana, nel 238 d.C. citava delle viti maritate agli alberi di melo, pero e fico, ma anche ricordava che i vasi vinari di questo territorio vennero utilizzati, una volta legati assieme, per formare un ponte sull’Isonzo per il passaggio dell’imperatore Massimino il Trace.

Questo episodio sta a confermare che a quell’epoca la produzione di vino in queste contrade dovesse essere ben cospicua. Altre citazioni sulla coltivazione della vite si possono cogliere in documenti relativi al periodo dei Goti, dei Longobardi e del patriarcato aquileiese, dove il vino veniva riscosso quale tributo.

In antichi documenti notarili del XIV e XV secolo vengono citate donazioni e compravendite di vigne.

Ma è nel 1600 che iniziano a comparire i nomi del vino prodotto nel Collio.

Tra questi si cita la Ribolla e il Cividino tra i bianchi e, nei secoli successivi, il Refosco ed il Corvino tra i rossi.

Dalla metà del 1700 fino a tutto il 1800 la Società Agraria Teresiana ha svolto un’opera attiva e proficua per lo sviluppo della viticoltura del Collio.

Ciò è dovuto in particolare all’illustre figura di Giacomo Fabricio.

A questi va riconosciuto il merito di aver perfezionato e diffuso un sistema di coltivazione della vite a terrazzamenti detti “roncs”, tecnica tutt’ora seguita anche se su dimensioni più ampie di allora, che vede la collocazione di un filare di viti, talvolta due, per ogni terrazza, in quanto a quei tempi gli appezzamenti erano di modeste dimensioni causa il notevole frazionamento della proprietà.

La moderna viticoltura nasce in Collio nella seconda metà del 1800 ad opera del conte Teodoro Latour al quale si deve l’introduzione di pregiate varietà di uve da vino francesi e tedesche in sostituzione di varietà locali di minor interesse. Prevalgono sempre i vitigni a bacca bianca tanto che la cronaca dei primi anni del 1900 riporta che circa il 90% del vino del Collio era bianco e il resto rosso.

Alla fine della seconda guerra mondiale il Collio si trovò separato da un confine tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Jugoslava, dando origine a un Collio italiano e al Brda nella parte slovena.

E così un territorio unito da sempre per storia, cultura e tradizioni, dove si parlava nella parte italiana friulano, sloveno, e tedesco, dividendosi, non solo ha preso diverse vie evolutive ma ha infranto l’unità di molte aziende agricole, separando e collocando fabbricati e terreni rispettivamente in due Stati diversi con grave nocumento nella conduzione economica delle aziende stesse.

2.2 Regole produttive della vitivinicoltura di oggi

La pietra miliare che sancisce lo status di area viticola d’eccellenza del Collio è rappresentata dal DPR 24 maggio 1968 con il quale veniva riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata sulla base di un severo disciplinare di produzione delle uve e dei relativi vini.

In questo disciplinare si dettano gli aspetti tecnico-produttivi necessari per la produzione dei vini di qualità del Collio; disposizioni che sono un mix tra consolidata tradizione e visione di modernità della viticoltura e dell’enologia. Tra questi ricordiamo:

Base ampelografica dei vigneti.

I vitigni che concorrono alla produzione dei vini della denominazione sono indicati all’articolo 2 del disciplinare. Per la maggior parte di essi trattasi di vitigni a bacca bianca in quanto nel corso di svariati decenni hanno dimostrato di sapersi esprimere al meglio su queste colline.

Minori come numero, ma non certo come espressione di qualità, sono i vitigni a bacca rossa.

Tutti i vitigni fanno parte della categoria “consigliata” così come riportati nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della regione 09 settembre 2003, n. 0321/Pres.

Norme per la viticoltura.

Sono norme che mirano sia all’individuazione ed esclusione dei terreni che meno si prestano alla viticoltura di qualità, sia che prescrivono i sistemi d’impianto e forme di allevamento da utilizzare per l’ottenimento di uve e vini di qualità. E poiché l’obiettivo del disciplinare di produzione è appunto quello del perseguimento della qualità, lo stesso documento dispone che i nuovi vigneti devono avere una densità minima di 4000 ceppi ettaro. Inoltre, a carattere generale,

prevede anche che la resa di uva non sia superiore alle 11 ton./ettaro ad eccezione del vitigno “Picolit” la cui produzione non deve essere superiore alle 4 ton./ettaro. In ogni caso, dette rese devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% per tutti i vini eccetto che per il “Picolit” per il quale detto limite è fissato al 13%.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la conduzione dei vigneti, anche attraverso un sistema di assistenza tecnica organizzato dal Consorzio di tutela, è volta ad assicurare la razionale disposizione degli stessi sul territorio, la facilitazione delle operazioni colturali, la gestione della parte vegetativa e quant’altro necessario (anche una parziale vendemmia verde) all’ottenimento delle produzioni di qualità.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere in nessun caso superiore al 70% ad eccezione del “Picolit” la cui resa non può superare il 60%.

E sempre per restare in tema di qualità, il disciplinare vieta ogni pratica di forzatura della produzione. Non rientra sotto tale aspetto l’irrigazione di soccorso che è consentita nelle annate particolarmente siccitose.

Norme per la vinificazione.

Le pratiche di elaborazione dei vini sono quelle tradizionali e tali da consentire per le tipologie “bianco” l’ottenimento di vini, fruttati, fini, gradevoli, armonici e che rispecchiano le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine.

Il previsto invecchiamento dei vini contempla che le tipologie di colore “rosso” possano fregiarsi della menzione “riserva”, purché sottoposte ad un passaggio in botti di legno per almeno sei mesi a fronte di un periodo complessivo di invecchiamento di almeno 30 mesi.

Per i vini bianchi, invece, che detta menzione sia acquisibile dopo un periodo di 20 mesi. Il passaggio in legno non è obbligatorio.

In tutti i casi i vini tipologia “riserva” non devono aver subito operazioni di arricchimento.

Le operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento obbligatorio per le tipologie “riserva” devono essere effettuate all’interno della zona delimitata, salvo deroghe legate a situazioni tradizionali che prevedono l’effettuazione di tali operazioni anche nella parte restante del territorio comunale parzialmente delimitato. Sono altresì concesse deroghe dal Ministero delle politiche agricole e forestali per specifiche e particolari situazioni.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC Collio annovera diciannove tipologie di vini di cui tredici bianchi e sei rossi.

Tutte le tipologie di vino possono essere accompagnate dalla menzione riserva se opportunamente invecchiate.

I vini del Collio dal punto di vista analitico e organolettico presentano caratteristiche peculiari attribuibili per la maggior parte al territorio, inteso questo come ambiente pedoclimatico, e per la parte restante al fattore umano.

All’articolo 6 del disciplinare di produzione ciascuna tipologia di vino è descritta sotto l’aspetto analitico e organolettico, e comunque in modo tale da permettere una sua chiara individuazione che è frutto di un legame di tipicità con l’ambiente geografico.

In detto articolo non sono riportati i valori analitici relativi a zuccheri, acidità volatile e anidride solforosa richiesti dall’articolo 26 del Reg. CE 607/2009, ad eccezione che per il vino “Picolit” relativamente però alla sola acidità volatile massima.

Detti valori normalmente non vengono indicati nel disciplinare di produzione in quanto sono e devono essere inferiori o superiori ai limiti imposti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne l’acidità totale, i valori in ogni vino sono superiori a quelli previsti dal Reg. CE 479/2008 All. IV e cioè maggiori a 3,5 g/l.

Relativamente all’acidità volatile, i valori in ogni vino sono inferiori a quelli previsti dal Reg. CE 606/2008 All. I C, e cioè minori a 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e a 20 milliequivalenti per litro per i vini rossi. Una deroga particolare è riservata alla tipologia “Picolit” - vino amabile o dolce perché derivante da una sovra maturazione delle uve - per la quale è previsto un valore massimo di 30 milliequivalenti per litro.

In merito all’anidride solforosa i valori in ogni vino sono inferiori a quelli previsti dal Reg. CE 606/2009 All. I B e cioè minori a 150 mg/l per i vini rossi e 200 mg/l per i vini bianchi.

In ordine agli zuccheri totali il riferimento normativo è il Reg. CE 607/2009, All. XIV parte B.

Si sottolinea che tutti i vini del Collio rientrano come tipologia nella voce: “sapore asciutto”, e quindi con un contenuto di zucchero residuo non superiore a 4 g/l, salvo la deroga prevista in relazione al tenore di acidità totale.

Fa eccezione la tipologia di vino “Picolit” che essendo “amabile o dolce” può avere un residuo zuccherino maggiore a 12 g./l nella tipologia amabile, salvo la deroga prevista in relazione al tenore di acidità totale e a 45 g/l nella tipologia dolce.

Il territorio del Collio conferisce ai vini bianchi un tenue colore paglierino, talvolta con vivaci riflessi verdognoli e, tal’altra, con riflessi dorati più o meno intensi. I profumi sono netti ed intensi di fruttato, la sensazione al palato è di gradevole morbidezza e talvolta il gusto è sostenuto da un lieve sentore di mandorla.

Sensazioni tipiche del vitigno dal quale si originano.

La loro produzione avviene dopo una cernita delle uve che sono sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura controllata in assenza delle bucce, appunto per mantenere ed esaltare i profumi tipici conferiti dal vitigno. Qualora i vini siano destinati a prolungata maturazione prima dell’immissione al consumo, la vinificazione prevede un contatto con le bucce.

Ne conseguono vini con riflessi dorati carichi più intensi e di corpo più strutturati.

I vini rossi del Collio al colore si caratterizzano per un marcato rosso rubino brillante, al profumo per la netta personalità da cui spicca sovente un gradevole e finissimo erbaceo e al sapore per la rotonda corposità derivante da un tenore di acidità normale conferita da uve ben mature e da una fermentazione a contatto delle bucce che si prolunga per una settimana.

Nel caso si vogliano ottenere vini da invecchiamento viene operata un’attenta scelta delle uve e il tempo di fermentazione sulle vinacce viene prolungato ancora di alcuni giorni. In tal caso i vini più invecchiati evidenziano sentori fenolici più o meno complessi connessi alla natura e tempo di permanenza nelle botti di legno.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Diversi studi condotti negli ultimi decenni testimoniano che in questo territorio sono presenti e ben evidenti significative omogeneità fisiche, antropiche e storico-culturali che contribuiscono a caratterizzare il rapporto vino-territorio. Omogeneità che interagendo tra di loro rendono il Collio un’entità di valore indiscusso nel panorama vitivinicolo nazionale.

Omogeneità fisiche

Tra le omogeneità fisiche indubbiamente il clima, l’esposizione e il terreno giocano un ruolo significativo.

Il clima è il risultato dell’azione combinata di svariati fattori legati alla latitudine che incide sul quantum della radiazione solare e sulla temperatura.

Legata invece all’orografia è la presenza di brezze di origine termica sia di monte che di valle; queste sono conseguenti alle condizioni di tempo stabile che stazionano sul Collio mediamente per circa 200 giorni all’anno.

Trattasi dei cosiddetti anticicloni dinamici.

Le brezze favoriscono i drenaggi notturni di aria più fresca che scivola dalle pendici e si accumula nei fondovalle e, nel periodo estivo, il rimescolamento della massa d’aria che riduce le condizioni di afa.

Altro ruolo importante che incide sul clima è la presenza non lontana della grande massa idrica dell’Alto Adriatico, che concorre a mitigare la temperatura smorzandone gli estremi (temperature medie più elevate in inverno e più basse in estate).

I fattori orografici (giacitura, pendenza, esposizione) giocando sull’intensità della radiazione solare, sulla temperatura, sulle precipitazioni e sugli effetti del vento contribuiscono a determinare temperature invernali che nell’ultimo secolo non sono mai scese alla temperatura critica della vite che è di - 15/ -18°C. Statisticamente nella zona del Collio un inverno freddo (-10/ -12°C) si presenta in media ogni 28 anni.

Quanto alle gelate primaverili il rischio risulta anch’esso statisticamente basso. Infatti, nell’ultimo cinquantennio l’evento si è verificato solamente tre volte rispettivamente nei mesi di aprile degli anni 1969, 1985 e 1997).

Altra omogeneità fisica è rappresentata dal terreno.

Questa caratteristica è frutto di una scelta oculata dei viticoltori interessati alla denominazione che oltre quaranta anni fa, nel delimitare la zona di produzione hanno voluto ricomprendere nel disciplinare solamente le aree collinari; aree che per loro natura presentano la medesima matrice litologica: flysch marnoso-arenaceo o marnoso, con orizzonte

superficiale bruno o bruno giallastro a tessitura franca o franco argillosa con scheletro calcareo.

Evidentemente i fattori sopra ricordati costituiscono quel quid, quel qualcosa in più che concorre a caratterizzare le particolari qualità del vino del Collio, e la particolare tipologia del terreno conferisce allo stesso un’espressione fenotipica diversa per aromi e gusti particolari ai vini rispetto ad altre situazioni vitivinicole regionali.

A ciò si unisce il regime delle precipitazioni e l’andamento climatico stagionale, che limita quantitativamente la produzione di uva/ettaro e ne esalta la qualità.

Omogeneità antropica.

La presenza continua dell’uomo vitivinicolo sul Collio è datata di qualche millennio.

Le produzioni agricole che fino alla seconda guerra mondiale hanno reso famoso il territorio sono state la viticoltura,

la coltivazione delle ciliegie e delle prugne. Rilevante pure, nel recente passato, l’allevamento bovino da latte.

Il progressivo mutarsi della struttura delle aziende agricole con il conseguente calo della manodopera disponibile, espulsa per varie ragioni dal mondo agricolo o attratta in altri settori produttivi, hanno portato alla scomparsa pressoché totale della coltura del ciliegio anche perché più difficilmente meccanizzabile.

Pertanto, il sistema produttivo rurale ha trovato consolidamento, notorietà e lustro nel comparto vitivinicolo grazie all’alta vocazione del territorio per la coltura della vite.

 E in tale contesto ha preso corpo e sostanza il concetto di “cultura tecnologico-produttiva”, che vede radicata e

stratificata una cultura enologica diffusa, con relative tecniche di produzione, che costituisce un unico sinergico sia generazionale sia tra le diverse figure imprenditoriali del settore.

Omogeneità storico-colturale

La storia vitivinicola del Collio, come accade per la maggior parte dei territori dove l’uomo si è strettamente legato con l’ambiente rendendo agricolo ciò che era suscettibile di tale destinazione, ha origini lontane.

Ciò è attestato da numerosi documenti che dall’epoca romana fino ai giorni nostri ne descrivono le tappe evolutive di una viticoltura che denota un’evidente connessione tra fattori umani, ambiente, storia e tradizioni. E di un tanto si è fatto sinteticamente riferimento in altra parte del presente documento.

Va detto che la storia vitivinicola del Collio è legata alla storia dello Stato al quale il territorio è appartenuto nel corso dei secoli. Infatti, il Collio non è solamente quello che si può descrivere attualmente ma è anche quello che esisteva precedentemente al secondo conflitto mondiale dove storia, cultura e tradizioni rispecchiavano una tollerante multi etnicità delle popolazioni figlie del disciolto Impero austro-ungarico, esempio di tranquilla e civile coesistenza.

Ed è sotto questo Impero che la viticoltura del Collio ha vissuto un momento storico che ne ha rafforzato l’identità.

Si tratta del IV Congresso Enologico Austriaco tenutosi a Gorizia dal 16 al 20 settembre 1891 e promosso dai viticoltori del Collio.

Al Congresso parteciparono i più illustri rappresentanti del mondo vitivinicolo dell’Impero.

L’argomento scottante era la sopravvivenza della viticoltura del Centro Europa per fronteggiare i gravi problemi creatisi con le infestazioni delle crittogame e della fillossera. In quell’occasione si decise che la ricostruzione della viticoltura doveva intraprendere la strada che portava all’innesto su piede americano delle rinomate varietà di viti europee e non già di perseguire la facile soluzione che indicava negli ibridi la via d’uscita.

A partire da quel momento storico la viticoltura del Collio ha trovato nuovo impulso, affinando e unendo le tradizionali tecniche di coltivazione della vite con i dettami e le indicazioni della moderna tecnologia figlia del progresso scientifico. Da ciò i rinomati vini del Collio descritti all’articolo 6 del disciplinare.

Pertanto, le considerazioni sopra esposte, evidenziando una sussistenza di omogeneità fisiche, storico culturali ed economiche, portano motivatamente alla conclusione che il Collio è un territorio ad alta vocazione vitivinicola e che i suoi vini sono l’espressione compiuta e diretta del territorio.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME E INDIRIZZO

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19.11.2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

FRIULI ISONZO

ISONZO DEL FRIULI

D.O.C.

Decreto 15 settembre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Bianco frizzante;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso frizzante;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosato frizzante;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Vendemmia tardiva;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Malvasia;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot bianco;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot grigio;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling Italico;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Riesling;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Sauvignon;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Friulano;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Traminer aromatico;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Chardonnay spumante;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato giallo spumante;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot spumante;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Verduzzo friulano spumante;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon);

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet Franc;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet Sauvignon;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Merlot;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Franconia;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pignolo;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Pinot nero;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Refosco dal peduncolo rosso;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Schioppettino;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Rosso spumante;

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Moscato rosa spumante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay; Malvasia (da Malvasia istriana); Moscato giallo; Pinot bianco Pinot grigio; Riesling (da Riesling renano); Riesling italico; Sauvignon; Friulano; Traminer aromatico; Verduzzo friulano; Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon); Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Franconia; Merlot; Moscato rosa; Pignolo; Pinot nero; Refosco dal peduncolo rosso; Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

 

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, esclusa la varietà «Moscato giallo».

 

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, esclusa la varietà «Moscato rosa».

 

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varietà «Moscato rosa» o dalla vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche separatamente, escluse le varietà aromatiche.

 

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

 

La denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di

Friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana,

vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

 

Nella tipologia Chardonnay «spumante» è consentita l'aggiunta di uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art. 1, fino ad un massimo del 15% del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo  dei comuni di:

Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli

ed in parte il territorio dei comuni di

Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano

in provincia di Gorizia.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 14 in prossimita' del km 17,500 e cioe'

dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon.

Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88).

Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno.

Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata.

Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa.

Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di q. 49.

Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla località denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormons, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.

Superata la località di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la località di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimita' di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons.

Procede quindi lungo detta linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

 

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.

Da qui verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare in prossimita' di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini.

Di qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati (o di pianura alluvionale).

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.

4.2 Densità d'impianto.

Per i vigneti atti a produrre i vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina, Cordone speronato). Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione Friuli-Venezia Giulia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della vite ed alle produzioni proposte.

4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: i vigneti atti alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» non potranno produrre mediamente di uva per ceppo più di:

kg 4,00  Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot

kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare

13,00 t/ha per i vigneti destinati alla produzione di Friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot;

12,00 t/ha per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie.

Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a 91,00 hl/ha per le tipologie Friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot

84,00 hl/ha per le altre tipologie di vino.

Per le tipologie «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» bianco, «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli rosato, «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» rosso,

la produzione non deve superare quella prevista per i vitigni di appartenenza delle uve utilizzate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve devono assicurare a tutti i vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nel territorio amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentita la Regione e comunicata all'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed al competente organismo di controllo.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

5.2 Arricchimento e colmature.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario vitivinicolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualià.

E' consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario vitivinicolo della denominazione di origine controllata o «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

Per tali tagli non sono utilizzabili i mosti e i vini delle varietà «Moscato giallo», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».

5.3 Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 13,00% vol.,

ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro.

Per tutti i vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «vendemmia tardiva» non deve superare la resa del 60%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

 

Bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente.

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

 

Rosso:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo: leggermente erbaceo;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente.

colore: rosso vivace, rubino;

profumo: leggermente erbaceo;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Rosato frizzante:

spuma: fine ed evanescente.

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso complesso di muschio;

sapore: dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo:delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Malvasia:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Moscato giallo:

colore: caratteristico giallo paglierino;

profumo: tipico ed aromatico caratteristico;

sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino chiaro o leggermente dorato;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Riesling italico:

colore: giallo paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Riesling:

colore: giallo paglierino;

profumo:abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Friulano:

colore: giallo paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fondo aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino carico;

profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno carico;

profumo: vinoso caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Chardonnay spumante:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;

sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Moscato giallo spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: tipico aromatico caratteristico;

sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Pinot spumante:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore:giallo paglierino brillante;

profumo:gradevole, caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Verduzzo friulano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: dorato più o meno carico;

profumo: caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto amabile o dolce di corpo leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Franconia:

colore: rosso rubino;

profumo:vinoso ed armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Moscato rosa:

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: di rosa fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4.00 g/l;;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, un po' aromatico gradevole, leggermente, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso con tendenza al violaceo;

profumo: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;

profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;

profumo: asciutto, vellutato, caldo e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato gradevole;

sapore: secco o amabile, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Moscato rosa spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;

profumo: caratteristico fruttato;

sapore: aromatico amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale min. 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare gradevole sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

7.1 Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

7.4 Tipo merceologico.

L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci.

7.5 Annata.

Nell'etichettatura dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Relativamente alla varietà Pignolo e' ammessa l'immissione al consumo qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dai primo novembre successivo all'annata di produzione delle uve.

7.6 Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a tre litri devono essere chiusi con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte Orientale della regione Friuli Venezia Giulia, in Provincia di Gorizia, e comprende un territorio sostanzialmente pianeggiante laddove, sulle rive dei fiumi Isonzo e Judrio, sono coltivati i vigneti del “Friuli Isonzo” o “Isonzo del Friuli”.

La zona DOC Friuli Isonzo si presenta come un altopiano dolcemente digradante dalle colline del Collio e del Carso verso il mare Adriatico. Il fiume impronta in modo dinamico questo territorio, con il suo scorrere, gli spostamenti del suo alveo, le alluvioni, il dilavamento di nobili sostanze organiche, i profondi depositi di ghiaie trascinate a valle dalle acque di scioglimento dei nevai delle Alpi Giulie.

Un suolo giovane e intatto, dall’elevato drenaggio, con due microzone pedologiche tipiche, marcate dall’Isonzo: a nord le Rive Alte, ricche di argille nobili impastate a ghiaie rosse.

A sud le Rive di Giare, con terreni calcarei a ghiaie bianche e la presenza di sabbie portate dal vicino Adriatico.

Per quanto attiene l’aspetto geologico, il territorio è rappresentato soprattutto da depositi dell'era Quaternaria; dominano, infatti, le alluvioni antiche (Pleistocene) e quelle recenti ed attuali (Olocene) dell'Isonzo.

In misura minore sono presenti i depositi colluviali, la terra rossa e le alluvioni recenti ed attuali dei corsi d'acqua Judrio, Torre, Versa e Vipacco. I rilievi dislocati sul territorio sono più antichi e vanno riferiti all'era Terziaria e Secondaria.

I “Calcari del M. San Michele”, presenti sul Monte di Medea e sul Carso Isontino, sono del Terziario e del Secondario,

mentre la formazione del “Flysch”, caratteristica dei rilievi minori dislocati nella porzione settentrionale del Comprensorio, appartiene al periodo Eocenico del Terziario.

L’altopiano dell’Isonzo è una finestra aperta ai venti e alle brezze d’origine marittima e continentale.

La bora fredda e secca proveniente dai Balcani s’alterna allo scirocco caldo e umido che spira dall’Adriatico: una continua modulazione climatica con una prevalente influenza mitigatrice del mare. Ne deriva un microclima mediterraneo, testimoniato dagli scorci esotici dei parchi secolari di Cormòns, Gradisca d’Isonzo e Gorizia, città giardino degli Asburgo e storica “Nizza d’Austria”.

Il buon irraggiamento solare e le sensibili escursioni termiche diurne della zona DOC Friuli Isonzo aiutano la maturazione lenta della vite, che dà uve solide e bilanciate, ricche di gusti e di aromi.

L’area tra Gorizia e Cormòns, spalancata alle valli prealpine slovene dell’Isonzo e del Vipacco, è più fresca con concentrazione dei vigneti a varietà bianca, che danno vini strutturati, ma di grande equilibrio anche aromatico.

L’area tra Gradisca d’Isonzo, Romans e Mariano è più calda, con una presenza più significativa di vigneti a varietà rossa. L’area più vicina al mare, ove le brezze adriatiche sono più costanti, si caratterizza per vini fini e di grande piacevolezza gustativa.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Nell’epoca pre-romana l’Isontino è abitato dagli Eneti, “popolo omerico” migrato dal Mar Nero e forse già coltivatore della vite importata dai Greci.

Sotto il dominio di Roma e a pochi chilometri da Aquileia, la tradizione enologica di queste terre è certamente consolidata: lo testimonia nel 77 d.C. Plinio il Vecchio, che cita il nobile vinum Pucinum “prodotto nel Golfo del mare Adriatico, non lontano dalla sorgente del Timavo, su un colle sassoso, dove matura per poche anfore alla brezza del mare” (Naturalis Historia XIV,60).

Un’ulteriore testimonianza dello sviluppo della viticoltura in epoca romana giunge dal terzo secolo dopo Cristo, quando l’imperatore Massimino si servì di una grande quantità di botti e tini requisiti per poter costruire un ponte di legno sull’Isonzo e consentire alle legioni di raggiungere Aquileia allora assediata.

Il XIX secolo consacra a livello mondiale la vitivinicoltura isontina e goriziana: una pratica che diventa metodo ed economia, portata a livelli assoluti di qualità e di efficienza dall’aristocrazia terriera mitteleuropea, forte di capacità imprenditoriali e aperta ai grandi mercati internazionali.

Sono gli anni in cui dimorano in loco anche vitigni francesi e la viticoltura viene impostata secondo rigorosi criteri agronomici. Sono gli anni in cui il grande scienziato Louis Pasteur è ospitato a Tenuta Villanova da Alberto Levi, nobile illuminato con la passione per la viticoltura.

Pasteur stesso a Villa Ciardi di Villa Vicentina, non lontano dalle foci dell’Isonzo, compie importanti studi per combattere il calcino del baco da seta.

Nel 1891 Gorizia ospita il IV Congresso Enologico Austriaco, un anno dopo il 125° anniversario della fondazione della Società Agraria Goriziana, decretata da Maria Teresa d’Austria nel 1765.

Nella “capitale” isontina convengono i principali esperti vitivinicoli dell’impero, impegnati a prendere decisioni tecniche decisive per affrontare la crisi della viticoltura europea provocata dalla diffusione della filossera. Il prestigio dei molti partecipanti, la criticità degli argomenti affrontati, le moderne visione e metodologia che porteranno alla soluzione del problema, fanno del IV Congresso Enologico Austriaco il primo grande simposio mondiale del settore.

Gli Anni Settanta e Ottanta del Novecento segnano una svolta per la vitivinicoltura friulana: da un’economia di consumo per lo più locale alla concezione di un prodotto enologico di più ampio respiro.

I giovani produttori dell’Isontino sono tra i primi a cogliere il vento del cambiamento e operare nel proprio territorio un ulteriore salto di qualità, attraverso scelte di campo fondamentali.

Costituito nel 1966, nel pieno clima di rinnovamento della vitivinicoltura isontina, il Consorzio accoglie oggi quasi 90 Soci e opera secondo precise strategie, facendosi garante di uno standard base di qualità del prodotto enologico e portatore di una filosofia che ha come valore centrale e condiviso la sostenibilità.

La denominazione di origine controllata «Isonzo» e «Isonzo del Friuli» è stata approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 e con decreto ministeriale 28 febbraio 1995 quando è stata modificata in «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

L’incidenza dei fattori umani, ha contribuito alla precisa definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione

della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (120/130 q.li/ha);

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

L’orografia pianeggiante dell’areale di produzione, nel bacino del fiume Isonzo, e l’esposizione a sudovest,

concorrono a determinare un ambiente aeroso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti dei vini “Friuli Isonzo”.

La stessa struttura chimico-fisica dei terreni interagisce in maniera fondamentale con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino “Friuli Isonzo”.

I terreni dell'alta pianura isontina sono principalmente calcarei, fortemente decalcificati, ma non completamente permeabili con presenza di ghiaie rosse e con uno strato terroso ferrettizzato di quasi un metro. La massa terrosa ferrettizzata ha grande interesse agrario.

Trattiene notevolmente l'acqua piovana e le sostanze fertilizzanti. Pur essendo terreno sub-argilloso, durante le forti siccità non produce mai profonde fessurazioni, perché i terreni tendono al tipo "terra rossa", dove la coagulazione

dei colloidi ferrici determina nel terreno una preziosa struttura lacunare.

Nella bassa pianura isontina e lungo i corsi dell'Isonzo e dello Judrio si nota la presenza di ghiaie bianche.

Terreni ghiaiosi, caratterizzati da forte permeabilità, forte aerazione, accentuati processi ossidativi, modesta presenza di humus, debole capacità di trattenuta idrica.

Richiedono a volte interventi irrigui e le concimazioni devono essere effettuate con oculatezza. Pur essendo di difficile coltivazione, in questi terreni la vite riesce a produrre discretamente e si vede esaltare le proprie caratteristiche qualitative. Terreni, quindi, entrambi molto adatti alla coltivazione della vite. La caratteristica dei terreni dell'Isonzo è la presenza di ghiaie di recente alluvione.

Se i terreni presentano diversificazioni abbastanza nette, il clima è sufficientemente uniforme; non ci sono, grazie alla vicinanza del mare e alla cerchia delle Alpi, grossi sbalzi termici.

Ogni vigneto della zona DOC Friuli Isonzo è espressione di un terroir unico, di un particolare equilibrio dei fattori correlati uomo-vitigno-clima-suolo: una straordinaria varietà declinata nelle due microzone delle Rive Alte e delle Rive Di Giare, omogenee per tipologie di terreni e di clima, gestite da marchi collettivi del Consorzio di Tutela.

Nei confini di ciascuno di questi due comprensori si coltivano vigneti a Guyot, cordone speronato o doppio capovolto. Gli impianti sono strutturati per forme di allevamento non espanso, con alta densità di ceppi (3500- 4000 per ettaro) e una produttività media tra i 60 e i 90 quintali per ettaro.

L’area geografica isontina rappresenta una zona di convergenza delle masse di aria di origine marittima e continentale, secche e umide, fredde e temperate, determinando una continua alternanza climatica.

I venti freddi continentali provenienti da est (Bora) e quelli mediterranei, più umidi e caldi, si concentrano in diversi periodi dell’anno. Nel periodi in cui la vite compie il proprio ciclo vegetativo si riscontrano, nella media delle annate, delle primavere umide e piovose, delle estati temperate siccitose e degli autunni freschi e siccitosi che si alternano ad altri piovosi.

Proprio quest’ultima parte della stagione, con le relative condizioni climatiche alternate, proietta la zona DOC “Friuli Isonzo” in parte in un contesto europeo-continentale, in parte in un contesto nordmediterraneo.

La vocazione viticola del territorio è dovuta per gran parte ai venti freschi e secchi (Bora) che, scendendo da est dai monti della Slovenia, raggiungono l’altopiano dell’Isonzo.

Questi venti prevalenti, oltre a consentire una buona escursione termica ed indirettamente un maggior irraggiamento solare, permettono una maturazione più lenta delle uve.

Il clima dell’areale di produzione è caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1200 mm), concentrate prevalentemente in primavera e in autunno e maggiore siccità nei mesi di luglio e agosto, da una buona temperatura media annuale (13 °C), unita ad un‘ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e completamente (in qualche anno anche fino al mese di ottobre, in particolare per varietà tardive come Malvasia, Verduzzo o Pignolo), contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del

vino “Friuli Isonzo”.

La DOC “Friuli Isonzo” o “Isonzo del Friuli” è riferita a differenti tipologie di vino bianco, rosso, rosato e spumante che, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità, il colore è dei bianchi è giallo paglierino generalmente intenso ed i profumi sono floreali e fruttati. I rossi hanno colorazione tendente al rubino, con riflessi violetti nei vini giovani. Gli aromi sono fruttati e intensi, tipici delle cultivar dei vitigni di base, che nei vini più invecchiati sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno.

Al sapore i vini bianchi sono strutturati più della media, con buon equilibrio, complesse sfumature aromatiche e una naturale predisposizione a evolvere nel tempo. I rossi sono freschi e fruttati, capaci di raggiungere una maggiore complessità se prodotti con ambiziosi obiettivi enologici.

La caratteristica comune dei vini della DOC è il frutto pieno, la consistenza degli aromi ed un perfetto equilibrio gustativo.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Da molto tempo l’ambiente (fisico, geologico e umano) è riconosciuto come uno dei fattori più importanti per la caratterizzazione e la qualità delle produzioni enologiche ma, nel contempo, risulta estremamente complesso riuscire a discriminare all'interno del sistema vite - ambiente il peso dei singoli elementi e, soprattutto, il peso delle loro interazioni reciproche.

La decisa impronta che l’ambiente conferisce alle caratteristiche quantitative e qualitative di un vitigno è alla base del

concetto di Denominazione di Origine. Le caratteristiche dei vini originali o tipici sono legate al grado alcoolico, all’acidità, alla finezza e agli altri costituenti che variano parallelamente a questi e che sono correlati con il vitigno, l’ambiente e le pratiche enologiche consolidate.

Altre caratteristiche, legate al sapore ed al bouquet, vengono formate dal vitigno interagendo con il suolo

anche attraverso le pratiche colturali che possono modificare alcuni aspetti della nutrizione minerale.

La definizione di vocazionalità ambientale viene così ottenuta facendo interagire le informazioni climatiche, topografiche, pedologiche e colturali con il comportamento del vitigno ed ha consentito di evidenziare un rapporto sinergico tra clima, terreno e vitigno in termini quantitativi. In sostanza, al concetto di “vocazione viticola”" viene associato a quello di “zonazione”, inteso come suddivisione di un territorio in base alle caratteristiche eco - pedologiche e topografiche, con verifica della risposta adattativa di differenti vitigni.

Quindi l’ambiente esercita decisamente la sua funzione sul vitigno, condizionandone la funzionalità dell'apparato radicale, la funzionalità dell'apparato fotosintetizzatore, la durata delle singole fasi fenologiche e dell’intero ciclo, il rendimento produttivo, ecc. Tutto ciò condiziona quello che può essere definito “potenziale viticolo”.

In un progetto di studio svolto alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Friuli Isonzo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Gorizia e con l’ERSA del Friuli Venezia Giulia, sono state studiate le caratteristiche pedologiche della zona DOC Isonzo del Friuli costruendo una carta pedologica, documento utile per valutare i suoli, in relazione alle molteplici funzioni che vengono loro riconosciute e secondo diverse prospettive di analisi.

La carte ottenute hanno fornito indicazioni preziose nella scelta dei siti in cui realizzare nuovi impianti di vigneti, scelte sui portainnesti o cloni più idonei alla zona e ottimizzazione dei parametri nutrizionali e idrici.

Lo studio ha reso possibile la definizione di 2 zone che corrispondono a aree identificate nella carta pedologica e considerate ad alta vocazione viticola. Sono invece state escluse le zone definite a scarsa vocazione viticola per motivi di carattere pedologico - ambientale come l’eccessiva fertilità fisica dei terreni (eccessivo sviluppo vegetativo a scapito della componente qualitativa), insufficienti condizioni di drenaggio che favoriscono l'instaurarsi di microclimi

eccessivamente umidi e comunque condizioni che determinano nella vite squilibri vegeto produttivi.

La zona presente nella parte a sinistra del fiume Isonzo, comprendente i comuni di Cormons, Romans d’Isonzo, Farra d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, Gorizia e Gradisca d’Isonzo, si caratterizza per suoli moderatamente profondi, talvolta anche sottili, a scheletro generalmente frequente, con tessitura franca o franco – argillosa, subalcalini o neutri, scarsamente calcarei o non calcarei, a drenaggio da rapido a buono.

La seconda zona, sita alla destra del fiume Isonzo, si sviluppa sui comuni di Ronchi dei Legionari, Turriaco, San Canzian d’Isonzo, Staranzano e San Pier d’Isonzo.

I suoi terreni sono sottili, talvolta moderatamente profondi, generalmente con scheletro frequente, a tessitura grossolana, alcalini, molto o estremamente calcarei. Entrambe le aree grazie alla loro natura geopedologica consentono una viticoltura di grande qualità supportate dall’attuazione di opportune strategie, nella coltivazione

della vite:

riduzione della produzione per ceppo (max 100 q.li per ettaro);

forme di allevamento meno espanse (Guyot o derivati) e a potatura corta (cordone speronato);

densità di impianto di 4.000 ceppi per ettaro.

Sono ottimamente vocate sia le varietà rosse, alle quali il terreno conferisce struttura, colore e caratteristiche varietali, che le varietà bianche, le cui produzioni risaltano note varietali intense ma delicate, profumi e struttura sufficiente ad rendere tali vini di fini e longevi.

Il passo successivo, compiuto alla metà degli anni 2000, ha visto la concretizzazione di questi studi attuando una divisione del territorio in 2 “sottozone” che identificano in particolare il relativo prodotto enologico.

Infatti, grazie ai dati disponibili, le aziende della Denominazione Isonzo hanno la possibilità di poter effettuare, con elevata efficacia, oculate scelte tecniche, avendo in dotazione un'ottima possibilità di ulteriore successo a livello commerciale.

Si arriva oggi sui mercati nazionali ed internazionali con prodotti di alta qualità, con caratteristiche tipiche ed esclusive di questa determinata zona, che permettono ad un consumatore sempre più evoluto, anche grazie ad una buona promozione, di riconoscerlo meglio e preferirlo rispetto ad un altro. Ne sono prova i numerosi riconoscimenti attribuiti ai vini e alle aziende della DOC Isonzo da riviste, guide e degustatori italiani ed internazionali (dal Gambero Rosso a Wine Spectator, dall’Espresso a Robert Parker Jr.), facendone una delle più rinomate zone viticole italiane.

 

Articolo 10

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Valoritalia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19.11.2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.