Piemonte › COSTE DELLA SESIA CANAVESE

ERBALUCE DI CALUSO D.O.C.G.

GATTINARA D.O.C.G.

BRAMATERRA D.O.C.

CANAVESE D.O.C.

CAREMA D.O.C.

COSTE DELLA SESIA D.O.C.

LESSONA D.O.C.

VIGNETI CALUSO

VIGNETI CALUSO

 

ERBALUCE DI CALUSO

CALUSO

D.O.C.G.

Decreto 8 ottobre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita  “Erbaluce  di Caluso” o “ Caluso”è riservata ai vini bianchi che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal  presente  disciplinare  di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

 

“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”

“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante

“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito

“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva

 

 Articolo 2

 Base ampelografica.

 

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita “Erbaluce di Caluso” o “  Caluso”  devono  essere  prodotti  con  uve provenienti dai vigneti composti in ambito  aziendale  esclusivamente dal vitigno

Erbaluce.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” comprende  l'intero  territorio  dei seguenti comuni:

Provincia  di  Torino: 

Aglie',  Azeglio,  Bairo,  Barone,  Bollengo, Borgomasino,  Burolo,  Caluso,  Candia  Canavese,  Caravino,  Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazze', Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese,  Piverone, Romano  Canavese,  San  Giorgio  Canavese,  San   Martino  Canavese, Scarmagno,   Settimo   Rottaro,   Strambino,   Vestigne',   Vialfre', Villareggia, Vische;

Provincia di Vercelli:

Moncrivello;

Provincia di Biella:

Roppolo, Viverone, Zimone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita “Erbaluce  di  Caluso”  o  “  Caluso”devono  essere  quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire  alle  uve  e  al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in  terreni di buona esposizione, di  origine  morenica  con  -  altitudine:  non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;

densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;

forme di allevamento e sistemi di potatura:  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare  in  negativo  le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini “Erbaluce  di  Caluso”  o  “Caluso”ed i  titoli  alcolometrici  volumici  minimi  naturali  delle relative   uve   destinate   alla vinificazione    devono    essere rispettivamente le seguenti:

 

"Erbaluce di Caluso" o “Caluso”:  11,00 t/ha, 10,00% Vol.;

"Erbaluce di Caluso" o “Caluso” spumante: 11,00 t/ha, 9,50% Vol.;

"Erbaluce di Caluso" o “Caluso” passito: 11,00 t/ha,  10,00% Vol.;                     

"Erbaluce di Caluso" o “Caluso” passito riserva: 11,00 t/ha, 10,00% Vol.

 

I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, “Erbaluce  di  Caluso”  passito  o  “  Caluso” passito, “Erbaluce di Caluso ” passito riserva o  “  Caluso”  passito riserva possono essere accompagnati dalla menzione  “vigna”,  seguita dal relativo toponimo, purché i  relativi  vigneti  abbiano  un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti vini ed i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

 

3°anno d'impianto: 5,90 t/ha, 11,00% vol.;

4°anno d'impianto: 6,90 t/ha, 11,00% vol.;

5° anno d'impianto: 7,90 t/ha, 11,00% vol.;

6° anno d'impianto:  8,90 t/ha, 11,00% vol.;

dal 7° anno d'impianto :  9,90 t/ha, 11,00% vol.

 

Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita “Erbaluce  di  Caluso”  o  “  Caluso”  devono essere riportati nel  limiti  di  cui  sopra  purché  la  produzione globale non superi del 20% il  limite  medesimo,  fermo  restando  il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa  area  di  produzione,  secondo  quanto  previsto  dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG “Erbaluce  di Caluso”  o  “Caluso”,  è subordinata  a  specifica   autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC  interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima  fissata  in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può  fissare  i limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di  conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo  caso  non  si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di  origine controllata e garantita “Erbaluce  di  Caluso”  o  “  Caluso”  devono essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di  produzione  di  cui all'art.  3.  Le  operazioni  di  vinificazione,  di  invecchiamento, obbligatorio per  la  tipologia  passito,  devono  essere  effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di spumantizzazione  e  del  relativo  imbottigliamento devono essere effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  della regione Piemonte.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini-  ,  di  consentire   che   tali   operazioni   di vinificazione e di invecchiamento siano  effettuate  in  stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini  alla  zona  di  produzione,  a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del DPR  12  luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con metodi tradizionali in  uso

nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda  fermentazione  in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi.

2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

“Erbaluce di Caluso o Caluso”: 70%,  7.700 l/ha,

“Erbaluce di Caluso o Caluso” spumante: 70%, 7.700 l/ha,

“Erbaluce di Caluso o Caluso” passito e passito riserva: 35%, 3.850 l/ha,

 

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre  detto  limite  di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito  la resa è riferita all'uva  fresca  prima  di  qualsiasi  appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 40% l'eccedenza non ha  diritto  alla  denominazione  di  origine; oltre  detto  limite  di   percentuale   decade   il   diritto   alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso”  passito  o  “Caluso”  passito  devono essere osservate le seguenti  condizioni:  l'uva,  dopo  aver  subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad  un  appassimento  che deve essere protratto fino  ad  avere  un  contenuto  zuccherino  non inferiore al 29,00%.

3.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di invecchiamento:

Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito:

mesi 36

a decorrere  dal 1° novembre successivo alla vendemmia;

Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva:

mesi  48

a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito:

dal 1° novembre  del  3° anno successivo alla vendemmia;

Erbaluce di Caluso passito riserva  o Caluso passito riserva:

dal 1° novembre del 4° anno  successivo  alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;

zuccheri residui naturali: massimo 12,00 gr/l

acidità totale minima: 5,00 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

zuccheri residui 12,00 gr/l

 

“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito:

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;

zuccheri residui : minimo 70,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva:

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;

zuccheri residui minimo 70,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - , modificare con proprio decreto i  limiti  minimi sopra indicati per  l'acidità  totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso”  o  “Caluso”  è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra,  fine,  naturale,  scelto,  selezionato,  vecchio  e

similari.

2. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”,  è consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati,  purché  non  abbiano  significato laudativo.

3. Nella designazione del vino “Erbaluce di Caluso”  o  “Caluso”,  la denominazione  di  origine  controllata  e  garantita   può   essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale  menzione  sia  iscritta  nella  lista   positiva   istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del  vino  “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”  intendono  accompagnare  la  denominazione  di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la  vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano  stati svolti in recipienti separati  e  la  menzione  “vigna”  seguita  dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata  in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “  Caluso”,  con  l'esclusione   della   tipologia   spumante   senza l'indicazione   del   millesimo,   è   obbligatoria    l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non  inferiori  a  18,7  Cl,  e  con l'esclusione del contenitore da 200 Cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Il comprensorio Erbaluce comprende 37 comuni situati tra le due serre quella di Ivrea e di Caluso che la racchiudono nella conca morenica canavesana dove i vigneti sono disposti sul lato sud.

La tecnica di coltura e la pergola calusiese formata da un’interfila di oltre 5 metri con circa mille ceppi per ettaro. La potatura è a tralci lunghi perché l’Erbaluce non è produttiva sulle prime tre o quattro gemme basali. Particolare è la raccolta dell’uva per tipologia passito che viene adagiata su graticci in appositi locali per l’appassimento naturale.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L’Erbaluce è un vitigno che si è particolarmente adattato al terreno sabbioso e ciottoloso delle colline moreniche canavesane che hanno una buona acidità di base che lascia nel vino una pregevole freschezza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’Erbaluce è un vitigno autoctono introdotto in loco dai romani e con buona probabilità derivante dal Greco di Fiano.

È un vitigno versatile e unico nel panorama dei bianchi perché può essere vinificato in tre tipologie diverse: bianco secco, spumante e passito.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di commercio di Torino

La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.   

 

VIGNETI GATTINARA

VIGNETI GATTINARA

 

GATTINARA

D.O.C.G.

Decreto  7 giugno 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

           

La denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” è riservata al vino “Gattinara” già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 9/luglio/1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Gattinara

Gattinara riserva 

 

Articolo 2

Base ampelografica    

I vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo (detto localmente Spanna) dal 90% al 100%,

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni:

Vespolina per un massimo del 4%

Uva rara (Bonarda di Gattinara),

purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale delle viti.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e     Gattinara riserva” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di:

Gattinara

In provincia di Vercelli

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

           

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura collinare, sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;

altitudine non inferiore a 250 metri s.l.m. e non superiore a 550 metri s.l.m.;

esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

le densità d’impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000;

le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ esclusa ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” non devono essere superiori in coltura specializzata, a:

8,00 tonnellate/ettaro

La resa massima per la produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di

7,20 tonnellate/ettaro

La DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni del comma 5.

I titolo alcolometrici volumici naturali minimi per la DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” sono i seguenti:

Gattinara: 12,00% vol.

Gattinara riserva: 12,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

           

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Gattinara.

E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del DPR 12/luglio/1963, n. 93, le operazioni di invecchiamento del vino a DOCG “Gattinara”.

La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al:

Gattinara: 65% (52,00 hl/ha),

Gattinara riserva: 65% (52,00 hl/ha).

L’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alla resa uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.        

 

Il vino a DOCG “Gattinara” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:

35 mesi

di cui almeno 24 in botti di legno.

Per la tipologia “Gattinara riserva” un periodo di invecchiamento non inferiore a:

47 mesi,

di cui almeno 36 mesi in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal:

1° Novembre  dell’anno di produzione delle uve.

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Gattinara: 1° Ottobre del terzo anno successivo a quello della vendemmia;

Gattinara riserva: 1° Ottobre del quarto anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna)”.

I vini destinati a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, possono essere classificati durante il periodo di maturazione obbligatoria con la DOC “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna”, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

           

I vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

           

Gattinara:

Gattinara con menzione “vigna”:

colore: rosso granata con leggere sfumature aranciate;

profumo: fine gradevole, speziato con lievi sentori di viola;

sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Gattinara riserva:

Gattinara riserva con menzione “vigna”:

colore: rosso granata con leggere sfumature aranciate;

profumo: fine gradevole, speziato con lievi sentori di viola;

sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari  e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.  

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

           

Nella presentazione e designazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella stabilita nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, extra, scelto, superiore, selezionato ed altri similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

           

Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione i vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.

La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5,000 litri, con l’esclusione dei contenitori da 2,000 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Gattinara è situata nel Territorio dell’ Alto Piemonte ,ai piedi del Monte Rosa, nell’estremo nord-est della Regione. Territorio nel quale il vitigno “Nebbiolo “ trova uno straordinario luogo di elezione.

I vigneti si sviluppano lunga una conca collinare dietro al centro abitato.

La coltura della vite venne introdotta durante l’Impero di Augusto , ma la vite era già conosciuta prima della dominazione Romana e , si ritiene fosse già praticata dai residenti Liguri .

I sistemi di allevamento soprattutto a Guyot , con basse rese hanno da sempre privilegiato la qualità ed i lunghi

invecchiamenti.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il territorio è composto da una serie di colline ,con la composizione mineralogica dell’arco Alpino da cui si originarono, con esposizione ovest- sud-ovest e da un promontorio roccioso irregolare ad est che supera i 500 metri di altitudine e che protegge dai venti montani. Il sottosuolo è di origine vulcanica ,con una ricchezza immensa di minerali di origine magmatica come porfidi e graniti ed abbondanza di potassio , magnesio e ferro

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La vite è sempre stata il perno dell’economia locale , le testimonianze molteplici lo confermano .

Già nel 1378 si esportava vino e nel 1525 , Mercurino di Gattinara donava alle Corti Europee botti di vino locale.

Nel 1872 il Governo istituiva a Gattinara la Regia Stazione Enologica Sperimentale ,con scuola Enologica , vigneti ,Cantina Sperimentale e Stazione Metereologica.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio di Vercelli

sede operativa Piazza Risorgimento 12

13100 Vercelli.

La Camera di Commercio di Vercelli è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI MASSERANO BRAMATERRA

VIGNETI MASSERANO

 

BRAMATERRA

D.O.C.

Decreto 16 Luglio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata "Bramaterra" e' riservata  ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie  e menzioni:

 

Bramaterra

Bramaterra riserva

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Bramaterra   e Bramaterra  riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito  aziendale,  dai  vigneti  aventi  la  seguente   composizione varietale:

 

Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 80 %;

Croatina : fino ad un massimo del 30 %;

Uva rara (Bonarda novarese) e Vespolina da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve dei vini DOC "Bramaterra e  Bramaterra riserva” , comprende  i  terreni  comunali  di:

Masserano,  Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno  e  Lozzolo 

situati  nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.

Tutti in provincia di Biella.

 

 Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono essere atte a conferire alle uve ed al vino  le  specifiche  caratteristiche qualitative tradizionali.

 2. In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

 terreni: argilloso, limoso, roccioso, sabbioso, calcareo,  siliceo  e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: collinare. Sono da escludere i  terreni  di  fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a metri 200  s.l.m.  e  non  superiore  a metri 600 s.l.m.;

- esposizione: adatta da assicurare un'idonea maturazione delle uve;

- densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto  di nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un numero di ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto  d'impianto, non inferiore a 3.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura:  devono  essere  quelli generalmente  usati   e   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e dei vini;

E' consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso .

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  ed  i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le seguenti:

 

Bramaterra: 7,50 tonnellate/ettaro, 11,50% vol.;

Bramaterra riserva: 7,50 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;

 

La resa massima ammessa per la produzione dei vini a DOC "Bramaterra e Bramaterra  riserva”  con  menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo  deve  essere  di:

6,70 tonnellate/ettaro.

 Le uve destinate alla produzione del vino DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” che intendano fregiarsi  della  menzione  aggiuntiva  "vigna" seguita  dal  relativo  toponimo   debbono   presentare  

un   titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.00 % Vol.

La DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva" può essere accompagnata dalla menzione  aggiuntiva  "vigna" seguita dal relativo toponimo purché il  vigneto  abbia  un'età  di impianto di almeno 7 anni.

Se l'età del  vigneto  e'  inferiore,  la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari :

 

terzo anno: 4,00 tonnellate/ettaro,

quarto anno: 4,70 tonnellate/ettaro,

quinto anno: 5,40 tonnellate/ettaro,

sesto anno: 6,00 tonnellate/ettaro.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del  vino  a  DOC "Bramaterra  e  Bramaterra  riserva”  devono  essere  riportati  nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del  20% i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  da!  precedente  punto   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima

della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima  fissata  in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può  fissare  i limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le  operazioni  di  vinificazione,  invecchiamento  obbligatorio  e imbottigliamento del vino "Bramaterra  e Bramaterra riserva”  devono

essere  effettuate  nel  territorio  dei  seguenti  comuni: 

Lozzolo, Roasio,

in provincia di Vercelli;

Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona

in provincia di Biella.

2. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

Bramaterra: 70% (52,50 hl/ha),

Bramaterra riserva: 70% (52,50 hl/ha).

Per l'impiego  della  menzione  "vigna"  ,  fermo  restando  la  resa percentuale  massima  uva/vino  di  cui  al  paragrafo  sopra  ,   la produzione massima di vino l/ha ottenibile  e'  determinata  in  base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc;  oltre  detto  limite  di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione  e  invecchiamento  devono  essere  seguiti  i criteri più razionali ed effettuate le pratiche  enologiche  atte  a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualità,  ivi compreso  l'arricchimento  della  gradazione  zuccherina,  secondo  i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di invecchiamento:

 

"Bramaterra": 22 mesi, di cui almeno 18 in botti di legno;

“Bramaterra riserva”: 34 mesi di cui almeno 24 in botti di legno;

il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell’anno di vendemmia.

 

E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non  più del  10%  del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

"Bramaterra": dal 1° settembre del secondo anno successivo  a  quello della raccolta dell'uva;

"Bramaterra riserva": dal 1 ° settembre del terzo anno successivo  a quello della raccolta dell'uva.

 

6. E' consentita,  a  scopo  migliorativo,  l'aggiunta  nella  misura massima del 15%, di  "Bramaterra"  piu'  giovane  a  "Bramaterra" più vecchio o viceversa.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.   I   vini   a DOC "Bramaterra e Bramaterra  riserva”    all'atto dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

"Bramaterra":

“Bramaterra” con menzione vigna:

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;

sapore: pieno  ed  asciutto,  vellutato  con  gradevole  sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

"Bramaterra riserva” :

“Bramaterra riserva” con menzione vigna:

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si  affina  con l'invecchiamento;

sapore:  pieno  ed  asciutto,  vellutato  con  gradevole   sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

I suddetti vini possono presentare sentore di legno.

2. E' facolta' del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali- Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale  e  dell'estratto  non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione del  vin o a DOC "Bramaterra  e Bramaterra riserva “ e' vietata l'aggiunta  di

qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del  vino  a  DOC  "Bramaterra e  Bramaterra riserva”  ,  e' consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati,  purché  non  abbiano  significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra  riserva “, la denominazione di origine può essere accompagnata  dalla  menzione "vigna" e relativo toponimo purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale  menzione  sia  iscritta  nella  Lista   positiva   istituita dall'organismo  che  detiene  l'apposito  schedario  viticolo   della Denominazione;

coloro  che,  nella  designazione   e   presentazione   del   vino a DOC "Bramaterra o Bramaterra riserva”,  intendono  accompagnare   la denominazione di origine con la menzione "vigna"  abbiano  effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano  stati svolti in recipienti separati  e  la  menzione  "vigna"  seguita  dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata  in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;

4. Nella  designazione  e  presentazione  dei   vini a DOC  "Bramaterra e Bramaterra riserva” , e' obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui viene  confezionato  il  vino  a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva”  anche   con   menzione   vigna   ,   ai   fini dell'immissione al consumo, devono essere di vetro di colore scuro  e di  capacità  corrispondenti  ai  volumi  nominali   ammessi   dalla normativa vigente,  ma  comunque  non  inferiori  a  18,7  cl  e  non superiori a 1.500 cl , con l'esclusione del contenitore da 200  cl  e della dama.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle  bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore  o  che  siano  comunque tali da offendere il prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Il nome Bramaterra si è diffuso nel tempo presso alcuni produttori ed operatori residenti nei comuni di Masserano , Brusnengo , Curino , Roasio Villa del Bosco , Sostegno e Lozzolo già a partire dal 1914.

Così in un territorio unificato da geologia , pedologia ,clima e situazioni storiche ed economiche simili , si è ricorso al nome Bramaterra per il vino , derivato dalla migliore composizione ampelografica di tradizione locale nei terreni collinari.

Coltivando questi colli secondo la intuita vocazione del suolo iniziarono le vicende delle vigne e del vino ed i rapporti inerenti documentati nel tempo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il territorio è composto da colline , originate milioni di anni fa , con terreni acidi porfirici e con una copertura superficiale di terreno fertile .

Sul lato occidentale i suoli hanno una maggiore ricchezza di sabbie con depositi marini, ad est si trovano zone maggiormente argillose , a sud i terreni si fanno più profondi , con maggiore ricchezza in limo ed argilla . La vicinanza con il Monte Rosa offre una barriera naturale dai venti montani e garantisce un microclima favorevole per la

coltivazione della vite.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La zona di produzione del Bramaterra , situata nel Territorio dell’ Alto Piemonte , “terra di mezzo” che unisce la Fascia Alpina del Monte Rosa con la Bassa pianura Padana è un Territorio nel quale il vitigno “Nebbiolo “ trova uno straordinario luogo di elezione .

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Biella

Via Aldo Moro 15, 13900 Biella

 

La Camera di Commercio di Biella è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli

sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al 6 modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI BORGOFRANCO DI IVREA

VIGNETI BORGOFRANCO D'IVREA

 

CANAVESE

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

Rettifica Decreto 4 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini.

 

La denominazione di origine controllata "Canavese"  è  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare  di  produzione,  per  le  seguenti  tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

 

"Canavese" rosso

"Canavese" rosso novello

"Canavese" rosato

"Canavese" rosato spumante

"Canavese" bianco

"Canavese" bianco spumante

"Canavese" Barbera

"Canavese" Nebbiolo.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.La denominazione di origine controllata "Canavese" senza  alcuna specificazione è riservata ai

vini  rosso,  rosso  novello,  rosato, rosato spumante

ottenuti da uve  provenienti  da  vigneti  aventi  in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di  Cavaglia'),  Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%;

possono concorrere alla  produzione  di  detti  vini,  fino  ad  un massimo del 40%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da  ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

 

2. La denominazione di origine controllata "Canavese" senza  alcuna specificazione è riservata al

vino bianco e bianco spumante

ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la  seguente composizione ampelografica:

100% Erbaluce.

 

3. La  denominazione  di  origine  controllata  "Canavese"  con  la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Nebbiolo

Barbera

è riservata ai vini ottenuti dalle  uve  provenienti  dai  vigneti costituiti per  almeno  l'85%  dai  corrispondenti  vitigni;

possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di  detti  vini  le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo  non  aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve.

 

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini  atti ad essere designati  con  la  denominazione  di  origine  controllata "Canavese" comprende l'intero territorio dei  seguenti  comuni  della

provincia  di  Torino: 

Aglie',  Albiano  d'Ivrea;  Alice  Superiore,

Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese,  Balangero,  Banchette, Barbania,   Barone,   Bollengo,   Borgiafio,   Borgofranco   d'Ivrea, Borgomasino,  Burolo,  Busano,  Cafasse,  Caluso,  Candia   Canavese,

Caravino,  Carema,  Cascinette  d'Ivrea,  Castellamonte,  Castelnuovo Nigra,  Chiaverano,   Chiesanuova,   Ciconio,   Cintano,   Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Coassolo,  Cossano  Canavese,

Cuceglio,  Cuorgne',  Favria,  Feletto,   Fiorano   Canavese,   Forno Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo Torinese, Lessolo,  Levone, Loranzé,  Lugnacco,   Lusiglié,   Maglione,   Mazzé,   Mercenasco,

Montalenghe,  Montaldo  Dora,  Nomaglio,  Oglianico,  Orio  Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella,  Pavone  Canavese,  Pecco,  Perosa Canavese,   Pertusio,   Piverone,   Pont    Canavese,    Prascorsano,

Pratiglione,  Quagliuzzo,  Quassolo,  Quincinetto,  Rivara,  Rivarolo Canavese, Romano Canavese,  Salassa,  Salerano,  Samone,  San  Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio  Canavese,  San  Giusto

Canavese,  San  Martino  Canavese,  San  Ponso,  Scarmagno,  Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda Canavese,  Vestigné,  Vialfré,  Vidracco, Villareggia,  Vische,  Vistrorio  

l'intero  territorio  dei  seguenti comuni  della 

provincia  di  Biella: 

Cavaglia',  Dorzano,  Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone

e l'intero territorio dei seguenti comuni in

provincia di Vercelli:

Alice Castello e Moncrivello.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" devono essere quelle  tradizionali  della  zona  o  comunque  atte  a conferire alle uve e al vino derivato le  specifiche  caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto  da  considerarsi  idonei  i  vigneti  ubicati  in terreni di buona esposizione, di origine morenica con altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;

densita' d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere  quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare  in  negativo  le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

3. Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione  di  origine controllata "Canavese" ed  i  titoli  alcolometrici  volumici  minimi naturali delle relative  uve  destinate  alla  vinificazione,  devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“Canavese” rosso: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Canavese” rosso novello: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Canavese” rosato: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Canavese” rosato spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Canavese” bianco: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Canavese” bianco spumante: 12,00 t/ha, 9,00% vol.;

“Canavese” Barbera: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Canavese” Nebbiolo: 10,00 t/ha, 10.50% vol. 

 

Nelle annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Canavese" devono essere  riportati  nei  limiti  di  cui sopra purché la produzione globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC “Canavese” gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area  di produzione, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  è subordinata a specifica autorizzazione  regionale  su  richiesta  del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.

5. In caso di annata  sfavorevole,  che  lo  renda  necessario,  la regione Piemonte fissa una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima

della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può  fissare  i limiti massimi di uva per ettaro  inferiori  a  quello  previsto  dal presente disciplinare in rapporto alla necessità  di  conseguire  un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

 

1.Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

2. Le operazioni di imbottigliamento e di  spumantizzazione  devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

3. La resa massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

 

“Canavese” rosso: 70%, 77,00 hl/ha;

“Canavese” rosso novello: 70%,77,00 hl/ha; ;

“Canavese” rosato: 70% 77,00 hl/ha;

“Canavese” rosato spumante: 70%, 77,00 hl/ha;

“Canavese” bianco: 70%, 84,00 hl/ha;

“Canavese” bianco spumante: 70%, 84,00 hl/ha;

“Canavese” Barbera: 70%, 77,00 hl/ha;

“Canavese” Nebbiolo: 70%, 70,00 hl/ha. 

   

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc;  oltre  detto  limite  di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4.  E'  consentita  la  scelta  vendemmiale   dalle   denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione  di origine  controllata  "Canavese"  a  condizione   che   abbiano   con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

5. Possono essere riclassificati con la  denominazione  di  origine controllata "Canavese" i vini  interamente  compresi  nella  zona  di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni  ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo.

 

1. I vini di cui all'art. 2  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Canavese" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 10,50%vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Canavese" rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 11,00%vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Canavese" rosato:

colore: dal rosato al rubino chiaro;

profumo: delicato, gradevole, vinoso;

sapore: asciutto,armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 10,50%vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Canavese" Rosato spumante

spuma: leggera, evanescente;

colore: dal rosato al rubino chiaro;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: fresco, fruttato, asciutto-armonico; da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Canavese" bianco :

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, fruttato, intenso, gradevole;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Canavese"  bianco  spumante:

spuma:  leggera,  evanescente;  colore:

paglierino scarico; odore: delicato, caratteristico;

sapore: fresco, fruttato, caratteristico; da brut a extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Canavese" Nebbiolo:

colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, delicato, leggermente floreale;

sapore: asciutto di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Canavese" Barbera:

colore: rosso  rubino  piu'  o  meno  intenso,  talora  con  riflessi violacei;

profumo: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  10,50%vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità  totale  e  dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articiolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

 

1.Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione  di origine "Canavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli   aggettivi   extra,   fine,   naturale,   scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' inoltre vietato l'utilizzo della menzione aggiuntiva "vigna".

2. Nella designazione e presentazione del vino a  denominazione  di origine controllata "Canavese", è consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Per i vini di cui all'art.  2  le  specificazioni  dei  vitigni, Nebbiolo  e  Barbera  dovranno  essere  riportate  in  etichetta  con caratteri  di  dimensioni  non  superiori  a  quelle  utilizzate  per indicare la denominazione di origine controllata "Canavese" e con  lo stesso colore.

4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1  la  denominazione "Canavese" immediatamente seguita dalla  dicitura  "Denominazione  di origine controllata"  precede  immediatamente  la  specificazione  di vitigno.

5. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Canavese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta  la  menzione  "novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.

6. Nella presentazione e designazione dei vini a  denominazione  di origine controllata  "Canavese",  con  l'esclusione  delle  tipologie spumante, è obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di  produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Le bottiglie in cui viene confezionato il  vino  "Canavese"  devono essere di forma e colore tradizionali, di capacità consentita  dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Sono consentiti i sistemi  di  chiusura  previsti  dalla  normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

La denominazione Canavese abbraccia tutti i vini prodotti con le numerose varietà di uva che compongono lo stupefacente panorama vitivinicolo di quest’angolo del Piemonte che da Torino sale fino alle Prealpi valdostane e parte della provincia di Biella e Vercelli. I vigneti disposti al lato sud delle colline Moreniche sono coltivati in parte a pergola e in parte a filare con tecnica a spalliera.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vitigni coltivati in questo magnifico teatro morenico del Piemonte danno origine a una vasta gamma di pregiatissimi vini, dai vini bianchi freschi ottenuti dall’erbaluce, rosati profumati ottenuti con uve bonarda e freisa, rossi freschi e strutturati composti da uve barbera, croatina e nebbiolo.

Tutti insieme in grado di soddisfare ogni palato e ogni fantasia enogastronomia.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

In questo panorama non vanno dimenticati i neretti che sono autoctoni e che portano con se tutta la storia della viticoltura canavesana.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Camera di commercio di Torino

Via Carlo Alberto, 16 - 10123 Torino

 

La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

VIGNETI CAREMA

VIGNETI CAREMA

 

CAREMA

D.O.C.

Decreto 17 settembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

                       

Articolo 1

Denominazione e vini.

 

La denominazione di origine controllata “Carema” è  riservata  ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie  e menzioni:

 

“Carema”

“Carema” riserva

 

Articolo 2

Base ampelografica.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Carema”  deve  essere ottenuto dalle uve del vitigno

Nebbiolo dall'85% al 100%

possono concorrere alla produzione  di  detti  vini  uve  provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino fino ad  un  massimo  del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve.

 

La  zona  di  produzione  dei  vini  “Carema”  comprende  l'intero territorio del comune di

Carema.

In provincia di Torino

 

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura.

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione del vino “Carema” devono essere quelle tradizionali  della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e  al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: di origine morenica;

giacitura:  coste  rocciose,  sono  da  escludere  i  terreni   di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 300  s.l.m.  e  non  superiore  a metri 600 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

per i nuovi impianti e reimpianti, in coltura  specializzata,  è adottato un sistema di allevamento a spalliera con  una  densità  di impianto minima di

3000 ceppi per ettaro

ad eccezione della forma di allevamento a pergola;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare, in  negativo  le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura;

è ammessa l'irrigazione  di soccorso.

 

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  ed  i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le seguenti:

 

"Carema":  8,00 t/ha, 11,50% Vol.

"Carema" riserva:  8,00 t/ha, 11,50% Vol.

 

Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  del  vino  a denominazione  di  origine controllata “Carema” devono essere riportati nel limiti di cui  sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite  medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima  fissata  in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può  fissare  i limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In  questo  caso  non  si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione.

 

1. Le operazioni di vinificazione e  di  invecchiamento  del  vini  a denominazione  di  origine   controllata   “Carema”   devono   essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art.  3 e nella frazione di Ivery  nel  comune  di  Pont  St.  Martin  (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona.

Le  operazioni   di   imbottigliamento   devono   essere   effettuate nell'ambito degli interi territori  della  regione  Valle  d'Aosta  e della provincia di Torino.

 

2. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà essere superiore a:

 

"Carema": 70%, 56,00 hl/ha;

"Carema" riserva: 70%,  56,00 hl/ha.

 

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc;  oltre  detto  limite  di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i  criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche  enologiche  atte  a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualità,  ivi compreso  l'arricchimento  della  gradazione  zuccherina,  secondo  i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di invecchiamento:

 

"Carema":

24 mesi di cui almeno

12  mesi in botti di legno di rovere o di castagno

a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia;

 

"Carema" riserva:   

36 mesi di cui almeno

12 mesi in botti di legno di rovere o di castagno

a partire dal  1° novembre successivo alla vendemmia

 

 

E'  ammessa  la  colmatura  con  uguale  vino  conservato  in   altri recipienti, per non più del 10% del  totale  del  volume  nel  corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto  a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

"Carema": 1° novembre del 2° anno successivo alla vendemmia

"Carema" riserva:  1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia

 

 

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo.

 

1.  Il  vino  “Carema”  all'atto  dell'immissione  al  consumo   deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Carema”:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;

sapore: asciutto, morbido, vellutato, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Carema” riserva:

colore: rosso granato;

profumo: fine e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, vellutato, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  12,00%  Vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche  dei  Vini,  modificare  i  limiti  dell'acidità totale   e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine “Carema” è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli   aggettivi   extra,   fine,   naturale,   scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata “Carema”, è consentito l'uso di indicazioni  che facciano riferimento a nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati, purché non abbiano significato laudativo.

3. Per i vini di cui all'articolo 1 e' fatto obbligo di  indicare  in etichetta l'annata di produzione delle uve.

 

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Le bottiglie in cui vengono  confezionati  i  vini  “Carema”  per  la commercializzazione devono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacità consentite dalla  legislazione  vigente  ad esclusione del 200 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Sulle rocce moreniche al confine con la Val d’Aosta, nasce uno dei più nobili vini rossi piemontesi: il Carema.

La coltura di produzione è stata sviluppata caparbiamente nel tempo sulle pendici del monte Maletto tra i 350 e 700 metri di altitudine, grazie a un duro lavoro di terrazzamento a secco.

L' area viticola di Carema occupa la parte più a nord del canavese e quindi del Piemonte.

I suoi vigneti la cui coltivazione a ridosso delle Alpi richiede cure attente e faticose, testimoniano un amore ed una

passione che hanno radici antiche.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Da questa nobile uva a bacca rossa piemontese, il Nebbiolo, nelle varietà locali Picutener e il Prugnet, forse così chiamato per l'epoca tardiva di vendemmia quando già le prime nebbie avvolgono i filari ai confini della Val d'Aosta, si ottiene questo raro e fascinoso vino.

La coltivazione è a pergola costituita interamente di traverse di supporto in castagno ed i tralci sono legati su di esse per resistere ai forti venti della valle.

Tutte le fasi di vinificazione, conservazione e invecchiamento sono effettuate nella zona di produzione

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La suo particolarissima coltura a terrazzamenti i cui caratteristici muretti a secco ( topion) e pilastri in pietra , oltre a catturare i raggi del sole rilasciandoli poi alle viti nel periodo notturno, sono un vero e proprio vanto architettonico per questi vignaioli che tramandano l'arte costruttiva ed una concreta prova del sacrificio di coltivare una terra dura e difficile.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino

Via Carlo Alberto, 16

10123 Torino

La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI ROASIO

VIGNETI ROASIO

COSTE DELLA SESIA

D.O.C.

Decreto 4 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per  le  seguenti tipologie:

 

«Coste della Sesia» rosso;

«Coste della Sesia» rosato;

«Coste della Sesia» bianco;

«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna;

«Coste della Sesia» Croatina;

«Coste della Sesia» Vespolina.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

1. I vini a denominazione di  origine  controllata  «Coste  della Sesia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

«Coste della Sesia» rosso e «Coste della Sesia» rosato:

Nebbiolo (Spanna) minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini fino  a  un  massimo del 50%, altri vitigni a bacca  rossa,  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro  nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da  vino  approvato,  con  decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 242  del  14  ottobre  2004,  da  ultimo   aggiornato   con   decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 170 del 23 luglio 2011.

 

«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna:

Nebbiolo (Spanna) minimo 85%;

possono concorrere, fino a un massimo  del  15%,  altri  vitigni  non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come  sopra identificati;

 

«Coste della Sesia» Vespolina:

Vespolina minimo 85%;

possono concorrere, fino a un massimo  del  15%,  altri  vitigni  non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come  sopra identificati;

 

«Coste della Sesia» Croatina:

Croatina minimo 85%;

possono concorrere, fino a un massimo  del  15%,  altri  vitigni  non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come  sopra identificati;

 

«Coste della Sesia» bianco:

Erbaluce 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve  per  l'ottenimento  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Coste  della  Sesia»  comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

 

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia

tutti in provincia di Vercelli;

 

Lessona,  Masserano,  Brusnengo,  Curino,  Villa   del   Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto  Castello, Valdengo e Vigliano Biellese

tutti in provincia di Biella.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Coste della Sesia» devono essere quelle tradizionali delle  zone  di produzione e, comunque, atte a conferire  alle  uve  ed  ai  vini  le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura:  esclusivamente  collinare.  Sono  da  escludere   i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore  a metri 600 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea  maturazione  delle uve;

densità d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in  funzione delle caratteristiche peculiari delle  uve  e  dei  vini.  I  vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere  composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto,  non inferiore a 2.500;

forme di allevamento  e  sistemi  di  potatura:  devono  essere quelli generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. Le rese massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  1  ed  i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente seguenti:

 

“Coste della Sesia” rosso: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Coste della Sesia” rosato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Coste della Sesia” bianco: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Coste della Sesia” Nebbiolo: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Coste della Sesia” Croatina: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Coste della Sesia” Vespolina: 10,00 t/ha, 11,00% vol.     

 

4. La denominazione di origine controllata  «Coste  della  Sesia» per le  tipologie  con  indicazione  di  vitigno  Nebbiolo  (Spanna), Croatina, Vespolina, può essere accompagnata dalla menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, purché tali vigneti  abbiano  un'età di impianto di almeno 3 anni e le seguenti  rese  uva  per  ettaro  e

titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

 

Al terzo anno di impianto:

Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 4,85 t/ha, 12,00% vol.;

Coste della Sesia Croatina: 5,40 t/ha, 11,50% vol.;

Coste della Sesia Vespolina: 5,40 t/ha, 11,50% vol.

 

Al quarto anno di impianto:

Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 5,65 t/ha, 12,00% vol.;

Coste della Sesia Croatina: 6,30 t/ha, 11,50% vol.;

Coste della Sesia Vespolina: 6,300 y/ha, 11,50% vol.

 

Al quinto anno di impianto:

Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 6,45 t/ha, 12,00% vol.;

Coste della Sesia Croatina: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

Coste della Sesia Vespolina: 7,20 t/ha 11,50% vol.;

 

Al sesto anno di impianto:

Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 7,25 t/ha, 12,00% vol.;

Coste della Sesia Croatina: 8,10 t/ha, 11,50% vol.;

Coste della Sesia Vespolina: 8,10 t/ha, 11,50% vol.

 

Dal settimo anno in poi:

Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 8,10 t/ha, 12,00% vol.;

Coste della Sesia Croatina: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Coste della Sesia Vespolina: 9,00 t/ha, 11,50% vol.

 

5. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Coste della Sesia» devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il  limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per  i  quantitativi

di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC «Coste della Sesia» gli esuberi di produzione delle  DOCG  insistenti  nella stessa area di produzione, secondo quanto  previsto  dalla  normativa vigente, è  subordinata  a  specifica  autorizzazione  regionale  su richiesta del Consorzio di tutela  e  sentite  le  Organizzazioni  di categoria.

6. In caso di annata sfavorevole, che  lo  renda  necessario,  la regione Piemonte fissa una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di produzione di cui all'art. 3.

7. I conduttori interessati che prevedano di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima

della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

8. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo,  la regione Piemonte sentiti il Consorzio di Tutela e  le  Organizzazioni di categoria può fissare i limiti massimi di uva  rivendicabile  per ettaro inferiori a  quello  previsto  dal  presente  disciplinare  in rapporto alla necessità  di  conseguire  un  miglior  equilibrio  di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui  al  comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni  di  vinificazione  dei  vini  denominazione  di origine controllata «Coste della Sesia» possono essere effettuate nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

2. Le operazioni di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

3.   Sono   consentite   le   operazioni   di   vinificazione   e invecchiamento  anche  a   coloro   che   gia'   sono   in   possesso dell'autorizzazione di cui  al  comma  3,  art.  4  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  9  luglio  1967  «Riconoscimento  della denominazione  di  origine  controllata   del   vino   Gattinara   ed approvazione del relativo disciplinare di produzione» .

4. Le rese massime dell'uva in vino  finito  dovranno  essere  le seguenti:

 

“Coste della Sesia” rosso: 70%, 70,00 hl/ha;

“Coste della Sesia” rosato: 70%, 70,00 hl/ha;

“Coste della Sesia” bianco: 70%, 70,00 hl/ha;

“Coste della Sesia” Nebbiolo: 70%, 63,00 hl/ha;

“Coste della Sesia” Croatina: 70%, 70,00 hl/ha;

“Coste della Sesia” Vespolina: 70%,  70,00 hl/ha.

 

Per l'impiego della  menzione  «vigna»  fermo  restando  la  resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese  uva t/ha di cui all'art. 4 punto 4.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà  diritto  alla  denominazione  di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.  E'  consentita  la  scelta  vendemmiale  dalle  denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione  di origine controllata «Coste della Sesia» a condizione che abbiano  con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

Per i vini «Coste  della  Sesia»  la scelta vendemmiale è  altresì consentita,  ove  ne  sussistano  le condizioni di legge, verso la denominazione  di  origine  controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco.

6. Possono essere classificati con la  denominazione  di  origine controllata «Coste della Sesia» i vini,  interamente  compresi  nella zona di produzione di  cui  all'art.  3,  e  che  corrispondono  alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

I vini «Coste della Sesia» possono essere altresì riclassificati verso  la  denominazione  di  origine  controllata  «Piemonte»  nelle tipologie  rosso,  rosato  e  bianco,  purché   corrispondano   alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini di  cui  all'articolo  1  all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

   

«Coste della Sesia» rosso

colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato;

profumo: fine, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

   

«Coste della Sesia» rosato:

colore: rosa piu' o meno intenso;

profumo: delicato con fragranza caratteristica;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:16,00 g/l.

   

«Coste della Sesia» bianco:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine, intenso;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

   

«Coste della Sesia» Nebbiolo (Spanna) :

colore: rosso granato tendente all'aranciato se invecchiato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: secco, di corpo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Coste della Sesia» Nebbiolo (Spanna) con menzione “vigna”:

colore: rosso granato tendente all'aranciato se invecchiato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: secco, di corpo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Coste della Sesia» Croatina:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: secco, equilibrato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:19,00 g/l.

 

«Coste della Sesia» Croatina con menzione “vigna”:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: secco, equilibrato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:19,00 g/l.

   

«Coste dalla Sesia» Vespolina:

colore: rosso intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Coste dalla Sesia» Vespolina con menzione “vigna”:

colore: rosso intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

   

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e  dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della  Sesia»  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  di  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggetti   extra,   fine,   scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Coste  della  Sesia»,  e'  consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o marchi  privati,  purché  non  abbiano  significato  laudativo,  non traggano in inganno il consumatore.

3.  Nella  designazione  del  vino  «Coste  della  Sesia»   nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Croatina, Vespolina, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta  nella  «Lista  positiva»  istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino  «Coste della Sesia», intendono accompagnare la denominazione di origine  con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle  uve  e

l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento  del  vino  siano stati svolti in recipienti separati

e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al  50%  del  carattere usato per la denominazione di origine.

4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di  produzione delle uve.

5. In sede di designazione, la denominazione «Coste della  Sesia» dovrà  precedere  in  etichetta  l'indicazione  del  vitigno  o   la specificazione bianco o rosso o rosato; inoltre  tali  specificazioni non  potranno  essere  riportate  in  etichetta  con   caratteri   di dimensioni superiori, per la  larghezza  e  per  l'altezza  a  quelli utilizzati per  indicare  la  denominazione  di  origine  controllata «Coste della Sesia».

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1.  Le   bottiglie   in   cui   vengono   confezionati   per   la commercializzazione i vini a  denominazione  di  origine  controllata «Coste della Sesia» devono essere di  forma  e  colore  tradizionale, munite di tappo raso bocca, di capacità non inferiori a  18,7  cl  e non superiori ai 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2.  E'  vietato  il  confezionamento  e  la  presentazione  nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o  che  siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

I territori della doc Coste della Sesia , sono compresi nel bacino del Fiume Sesia e vantano sicuramente una tradizione ed una fama consolidata nei secoli .

La vite è presente nella zona territoriale della doc Coste della Sesia sin dall’età romana ed è descritta da Plinio il Vecchio con parole elogiative delle caratteristiche qualitative e della sua ampia diffusione.

Durante il Medio Evo si nota un incremento delle zone vitate ed una maggiore offerta dei suoi vini; ma è nel XVIII secolo che inizia il notevole rinnovamento agricolo e la coltivazione della vite è portata felicemente al solo livello collinare.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il territorio risulta essere un’area composita con importanti differenze da un punto di vista climatico ,pedologico e morfologico.

Con conformazioni che variano da argilla a sabbia, ciottoli di granito e porfido.

Questa disomogeneità territoriale si nota in tutta l’area e nelle due province della Denominazione: Vercelli e Biella.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Molte testimonianze documentano che la viticoltura in questo territorio ha tradizioni antichissime che hanno portato, all’affermazione di vitigni caratteristici.

Un territorio quindi, dove la produzione vitivinicola contribuisce alla valorizzazione complessiva degli ambiti territoriali che ricadono sotto la doc ,che ha costruito la propria storia e la propria identità intorno al vino , con la valenza ambientale e paesaggistica ad essa strettamente collegata

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Biella

Via Aldo Moro, 15

13900 - Biella

La Camera di Commercio di Biella è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli

sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI LESSONA

VIGNETI LESSONA

LESSONA

D.O.C.

Decreto 4 giugno 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art.icolo1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata «Lessona» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed

ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni :

"Lessona";

“Lessona” riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai

vigneti , aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo (Spanna) dal 85% al 100%.

possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara

(Bonarda novarese) fino ad un massimo del 15 %.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Lessona"

comprende l'intero territorio del comune di

Lessona,

in provincia di Novara

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC «Lessona» debbono

essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro

determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: sabbiosi, limosi, argillosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, non sufficientemente soleggiati; altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad

ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“Lesiona”: 8,00 tonnellate/ettaro, 11,50% Vol.

“Lessona riserva”: 7,20 tonnellate/ettaro, 12,00% Vol.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Lessona” riserva può essere accompagnato dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a DOC “Lessona riserva” con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla

vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto

 

“Lessona riserva”:

terzo anno:  4,30 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

quarto anno:  5,00 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

quinto anno:  5,75 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

sesto anno: 6,45 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.

settimo anno: 7,20 tonnellate/ettaro  12,00 % vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessona" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del vino a DOC "Lessona" e

“Lessona riserva” devono essere effettuate nell'intero territorio del comune di Lessona.

Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio purché situate nei seguenti Comuni della provincia di Biella :

Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno;

e nei seguenti Comuni della provincia di Vercelli :

Roasio , Lozzolo .

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

"Lessona": 70%  (56, hl/ha)00

“Lessona riserva”:  70% (50,00 hl/ha)

 

Relativamente al vino “Lessona riserva” per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

 

"Lessona": 22 mesi di cui almeno 12 in botti di legno

"Lessona riserva “: 46 mesi di cui almeno 30 in botti di legno

Il periodo di invecchiamento obbligatorio ha inizio il 1° Novembre dell’anno della vendemmia.

 

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

"Lessona": 1° Settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva

“Lessona riserva: 1° Settembre del quarto anno successivo a quello della raccolta dell’uva

 

6. Per i vini a DOC "Lessona" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto

verso la DOC "Coste della Sesia rosso” e “ Coste della Sesia Nebbiolo”.

7. I vini a DOC "Lessona" possono essere classificati, con la DOC "Coste della Sesia rosso” e “Coste della Sesia Nebbiolo” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a DOC "Lessona" e “ Lessona riserva” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti

caratteristiche:

 

Lessona:

colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;

sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Lessona riserva:

Lessona riserva con menzione vigna:

colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;

sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione

 

1.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Lessona e Lessona riserva” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata "Lessona e Lessona riserva” , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino a DOC "Lessona riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata

della menzione "vigna"purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Lessona riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a DOC  "Lessona e Lessona riserva” , è obbligatoria l'indicazione

dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino di cui all'articolo 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama da 500 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Lessona è situata nell’Alto Piemonte e ne costituisce la parte occidentale. Nella definizione del quadro aromatico, i terroir di Lessona caratterizzano notevolmente il vitigno Nebbiolo.

Il complesso aromatico del vitigno si impreziosisce di una tipica mineralità rugginosa, che dona a questi vini una

sapidità minerale spiccata e nitida.

Il vitigno nebbiolo si esprime con una particolare levità ed eleganza, con tannini perfettamente amalgamati sin da giovani grazie alle esperienze di coltivazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Da un punto di vista geologico Lessona è una lingua di sedimenti marini che poggia su di una roccia porfirica profonda . Suoli alluvionali dunque abbastanza sciolti , sabbie acidissime , rossiccie , mineralissime .

Le altitudini medie sono attorno ai 350 m. s.l.m. ed il clima è abbastanza mite , perché anche qui la vicinanza del Monte Rosa contribuisce quale riparo delle correnti nordiche e le vigne dell’Alto Piemonte godono di una buona escursione termica . I terreni , come si è detto , sono ricchi di minerali : ferro , potassio e magnesio , con una componente magmatica data dai porfidi e dai graniti.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il Vino era già famoso nel '600 e numerose sono le testimonianze storiche relative alle potenzialità del territorio . L’archivio di Stato della città di Biella nei tanti riferimenti alla viticoltura , già nel 1436 registra l’acquisto di una vigna .

 

Articolo 10

Riferimenti struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Biella

Via Aldo Moro, 15

13900 Biella

La Camera di Commercio di Biella è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli

sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al 6 modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.