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EPOMEO I.G.T.

PAESTUM I.G.T.

POMPEIANO I.G.T.

ROCCAMONFINA I.G.T.

TERRE DEL VOLTURNO I.G.T.

VIGNETI LAGO DI AVERNO

VIGNETI LAGO DI AVERNO

 

EPOMEO

I.G.T.

Decreto 22 novembre 1995

Modifica Decreto 09 aprile 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Epomeo”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologia vini e relativa base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Epomeo” è riservata ai seguenti vini:

bianco;

bianco amabile;

bianco frizzante;

bianco passito;

rosso;

rosso amabile;

rosso frizzante;

rosso passito;

rosso novello;

rosato;

rosato amabile;

rosato frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica “Epomeo” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei per la provincia di Napoli e iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Epomeo” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti

nell’isola d’Ischia

in provincia di Napoli.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui

all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Epomeo” non deve essere superiore a:

Epomeo bianco: 16,00 t/ha;

Epomeo rosso e rosato:14.00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Epomeo” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

“Epomeo” bianco: 9,00% vol.;

“Epomeo” rosso: 9,00% vol.;

“Epomeo” rosato: 9,00% vol.;

“Epomeo” passito: 14,00 vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre è consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Epomeo”, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare le seguenti caratteristiche:

 

“Epomeo” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Epomeo” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Epomeo” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: floreale, caratteristico;

sapore: secco, equilibrato, a volte amabile;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Epomeo” Passito a bacca bianca:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Epomeo” Passito a bacca nera:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, caratteristico, floreale, fruttato;

sapore: amabile o dolce, di corpo, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Epomeo” prodotti nelle tipologie “novello”, “frizzante”, e “amabile” all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

“Epomeo” Novello: 11,00% vol.;

“Epomeo” Frizzante bianco: 10,00% vol., rosso e rosato 10,50% vol;

“Epomeo” Amabile bianco: 10,00% vol., rosso e rosato 10,50% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «extra», fine», scelto», superiore», riserva», selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

L’ indicazione geografica tipica “Epomeo” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti allo schedario viticolo dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori storici

L'isola d'Ischia era abitata fin dal Neolitico, come dimostrano i vari reperti ritrovati ad esempio sulle alture di Punta Imperatore, nella frazione di Panza, nella zona S-O dell'isola.

A vent'anni circa dall'originario sbarco, colonizzata buona parte dell'isola, viene fondata la colonia di Pithecusa, il cui centro principale sarà, però, sulle alture di Monte Vico, nella zona nord dell'isola, prospiciente il continente, in modo da avere un più rapido scambio con la terraferma. Con il suo porto la colonia fece fortuna grazie al commercio del ferro con il resto dell'Italia; nel periodo di massimo splendore contava circa 10.000 abitanti.

Storicamente le dominazioni succedutesi nella vicina Napoli si sono susseguite anche sull’isola.

Nel 1953, nella necropoli di San Montano a Lacco Ameno, l'archeologo tedesco Giorgio Buchner ritrovò la Coppa di Nestore risalente al 725 a.C. circa. Costituisce il più antico esempio pervenutoci di poesia scritta in lingua greca.

La viticoltura ad Ischia ha origini millenarie. Sulla coppa di Nestore, ritrovata a Monte Vico (Lacco Ameno), è incisa una frase che inneggia al buon vino locale e testimonia che gli Antichi Eubei, che avevano colonizzato l'isola, avevano introdotto la coltivazione della vite e quindi la produzione del "nettare degli Dei".

La tecnica di coltivazione, in particolare modo, richiama alla tradizione greca e differisce da quella etrusca usata nel centro Italia e nelle zone interne della Campania.

La viticoltura è stata alla base dell'economia isolana per lunghi periodi storici, condizionandone la vita e i costumi degli stessi abitanti. Le colture sull'isola si estendono dalle coste fin sugli irti pendii montani dove cellai e terrazzamenti, costruiti con rinforzi di muri a secco di pietra di tufo verde, consentono la coltivazione della vite.

Dal 1500 il vino bianco sfuso veniva esportato via mare verso la terraferma ai principali mercati italiani e stranieri fino in Dalmazia, veniva posto in "carrati" trasportati dalle vinacciere (barche a vela). Dal 1955 a oggi il cambiamento dell'economia isolana è stato radicale.

Fattori naturali

Dalla forma approssimativa di un trapezio, l'isola dista all'incirca 18 miglia marine da Napoli, è larga 10 km da est a ovest e 7 da nord a sud, ha una linea costiera di 34 km e una superficie di circa 46,3 km².

Il rilievo più elevato è rappresentato dal monte Epomeo, alto 788 metri e situato nel centro dell'isola. Quest'ultimo è un vulcano sottomarino sprofondato negli ultimi 130.000 anni.

Infatti, l'intera isola, altri non è che il picco del Monte Epomeo, ultimo punto del vulcano ancora in superficie, caratterizzato dai tufi verdi. L'attività vulcanica ad Ischia è stata generalmente caratterizzata da eruzioni non molto consistenti e a grande distanza di tempo.

Dopo le eruzioni in epoca greca e romana, l'ultima è avvenuta nel 1301 nel settore orientale dell'isola con una breve

colata (Arso) giunta fino al mare.

Dal punto di vista geologico, l'isola di Ischia ha carattere vulcanico, formatasi in seguito ad eruzioni diverse succedutesi nel giro di circa 150.000 anni.

La particolare formazione a cono dell'isola d'Ischia con il Monte Epomeo al centro e la posizione geografica dell'isola nel Mar Tirreno centrale favoriscono un clima mite anche nei periodi invernali con frequenti cambi climatici, a volte anche nella stessa giornata e significative escursioni termiche.

I venti predominanti variano in base alla stagione: in inverno sono il libeccio, il ponente-libeccio e lo scirocco, in estate e primavera sono la tramontana ed il grecale.

Come i venti anche l'umidità varia in base alla stagione: in inverno, in presenza di libeccio e scirocco e quindi con piogge frequenti l'umidità media è del 63%, tuttavia nelle giornate con venti dei quadranti settentrionali l'umidità si riduce sensibilmente come anche in primavera.

Tali condizioni climatiche sono favorevoli ad una viticoltura di alta qualità.

Fattori umani

Lo sviluppo del turismo che ha cambiato l’economia dell’isola nell’ultimo secolo non ha del tutto indebolito la realtà agricola ed in particolare la viticoltura, grazie anche al riconoscimento della DOC , seconda tra tutte le DOC italiane, nel lontano 1966 e poi dell’IGT Epomeo negli anni novanta.

Relativamente alle forme di allevamento l’obiettivo della qualità, ha indotto i produttori a realizzare impianti a più alta densità rispetto al passato.

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le varietà coltivate sono quelle autorizzate e raccomandate per la provincia di Napoli, tra cui Piedirosso, Aglianico, Guarnaccia, Sciascinoso, tra i rossi e Biancolella, Forastera, Coda di Volpe, Falanghina, Greco tra i bianchi.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

A) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

<!--EndFragment--> style�3+ri�![0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

PAESTUM

I.G.T.

Decreto 21 novembre 1995

Modifica Decreto 09 aprile 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica «Paestum», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Vini e base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica «Paestum» è riservata ai seguenti vini:

a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;

b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;

c) rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.

I vini ad indicazione geografica tipica «Paestum» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei per la provincia di Salerno, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La indicazione geografica tipica «Paestum» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Barbera,

Coda di Volpe,

Fiano,

Greco,

Moscato b.,

Piedirosso,

Primitivo,

Sciascinoso

È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati (1) con la indicazione geografica tipica «Paestum» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgaria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto, Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana, Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, in

provincia di Salerno.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

 

a) «Paestum» bianco: 17,00 t/ha;

b) “Paestum” bianco con la specificazione del vitigno: 16,00 t/ha;

c) «Paestum» rosso e rosato: 14,00 t/ha;

d) “Paestum” rosso e/o rosato con la specificazione del vitigno: 13,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Paestum” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Paestum bianco: 9,50% vol.;

Paestum rosso: 10,00% vol.;

Paestum rosato: 10,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre è consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012

 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad IGT “Paestum”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Paestum bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso

profumo: fruttato e floreale

sapore: secco, equilibrato

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Paestum rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso

profumo: fruttato e floreale

sapore: secco, equilibrato

titolo alcoli metrico volume totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Paestum rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: floreale caratteristico;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcoli metrico volume totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Paestum passito a bacca bianca:

colore: caratteristiche del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, fruttato e floreale;

sapore: amabile o dolce armonico;

Titolo alcolometrico volume totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Paestum passito a bacca rossa:

colore: caratteristiche del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, fruttato e floreale;

sapore: amabile o dolce armonico;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica «Paestum», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “novello”, “frizzante”, e “amabile” all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

Paestum rosso, rosato e bianco frizzante 10,50% vol.;

Paestum novello 11,00% vol.

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Paestum” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

L’indicazione geografica tipica “Paestum”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori storici

Paestum è la porta di ingresso settentrionale del Cilento, il territorio in provincia di Salerno che offre un tesoro di storia e natura a chi si accinge ad esplorarlo.

Situata su di una vasta pianura, Paestum si presenta come uno fra i siti più affascinanti del patrimonio artistico Cilentano ed i suoi templi sono fra quelli al mondo meglio conservati.

La città fu fondata dai greci intorno al 600 a.C. e chiamata Poseidonia, perché dedicata a Poseidone, dio del mare. Nel 400 a.C. fu occupata dai Lucani, popolazione italica.

La dominazione lucana durò fino al 273 a.C., anno in cui la città divenne una colonia romana col nome latino di Paestum.

La fine dell’Impero Romano coincide con la fine della città; infatti intorno al 500 d.C., a causa dell’insabbiamento alle foci dei fiumi che scorrevano nella pianura, si aggravarono le condizioni di insalubrità del territorio e per tanto la popolazione gradualmente abbandonò la città.

E’ vero che la riscoperta della viticoltura della zona è storia recente, anche se la sua produzione è molto antica e affonda salde radici in questo territorio da molti secoli.

A questo proposito, una delle tante testimonianze che ci vengono dal passato è quella del bottigliere di Papa Paolo III, Sante Lancerio che nel XVI secolo cosi descriveva i vini del Cilento: “E’ un delicato bere l’estate alli gran caldi e non ha pari bevanda la sera a tutto pasto…”.

Fattori naturali

L’area oggetto di studio si trova interamente nella provincia di Salerno, ed occupa quasi per intero la piana a nord del fiume Sele, oggetto di interventi di bonifica e di rettifica dei corsi d’acqua in epoca storica.

Il limite nord è costituito dai rilievi montuosi dei monti Picentini, che circondano tutta la piana, interrotta solo dalla valle del Sele che si inoltra all’interno dei rilievi con direzione est-ovest. A sud, il confine è costituito dal corso del Fiume Sele, che si getta in mare poco a monte delle rovine di Paestum.

L’area si estende su di una superficie complessiva di 22.645 ettari, di cui 4.590 compresi in aree di non suolo (aree urbane ed industriali, cave ecc.).

La superficie digrada poi verso ovest, con un leggero gradiente di pendenza e con pochi salti morfologici (scarpate di terrazzo), fino a quote prossime al livello del mare nella zona retrodunale.

L’area di forma grossolanamente L’area di forma grossolanamente triangolare, che ad un osservatore superficiale può apparire in gran parte pianeggiante, ha invece una morfologia alquanto complessa, con superfici di diversa natura ed origine: di conoide, terrazzate, alluvionali, palustri ed eoliche.

L’aspetto generale è quindi quello di una superficie molto dolcemente ondulata, con ampie vallette concave (paleoalvei) e profonde incisioni torrentizie attuali, intervallate da ampie superfici subpianeggianti delimitate da scarpate.

Partendo da est, il cui limite è costituito dai primi rilievi collinari e montuosi dei Monti Picentini, si osservano superfici di conoide moderatamente inclinate, poste a quote di poco superiori ai 100 m s.l.m., a morfologia poco ondulata, contrassegnata da deboli depressioni allungate, concave, corrispondenti a paleoalvei di corsi d’acqua temporanei provenienti dai rilievi.

Fattori umani

L’areale viticola dei vini “Paestum” vanta un patrimonio viticolo di antica tradizione caratterizzato dalla produzione di vini d'altissimo pregio con una specificità alquanto marcata. Tali vini rientrano in areali di produzione che si estendono a molti dei comuni del vasto e multiforme territorio provinciale che comprende aree montuose, collinari, pianure e coste.

Ogni area è caratterizzata da terreno e microclima specifici che hanno favorito la selezione di alcune cultivar autoctone conferenti caratteristiche di tipicità ai vini ivi prodotti.

Paestum ha una tradizione viticola ed enologica già ai tempi dei greci e romani e continua fino ad oggi con un connubio dei prodotti tipici locali famosi in tutto il mondo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

POMPEIANO

I.G.T.

Decreto 22 novembre 1995

Modifica Decreto 09 aprile 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Pompeiano”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati:

 

Articolo 2

Vini e base ampelografica

 

1. La indicazione geografica tipica «Pompeiano» e' riservata ai seguenti vini:

a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante,amabile e passito;

b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito, novello;

c) rosati, anche nelle tipologie frizzante, amabile.

 

I vini ad IGT “Pompeiano” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei per la provincia di Napoli, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

I vini ad IGT “Pompeiano” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico

Coda di Volpe bianco

Falangina

Piedirosso

Sciascinoso

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Pompeiano” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli esclusi quelli ricadenti nell’isola d’Ischia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Pompeiano” non deve essere superiore a:

Pompeiano bianco: 17,00 t/ha;

Pompeiano bianco con vitigno: 16,00 t/ha;

Pompeiano rosso e rosato: 14,00 t/ha;

Pompeiano rosso e rosato con vitigno: 13,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Pompeiano” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Pompeiano bianco: 9,50% vol.;

Pompeiano rosso: 10,00% vol.;

Pompeiano rosato: 10,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre è consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad IGT “Pompeiano”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Pompeiano bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato e floreale;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Pompeiano rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fruttato e floreale;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Pompeiano rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: floreale caratteristico;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Pompeiano passito a bacca bianca:

colore: caratteristiche del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, fruttato e floreale;

sapore: amabile o dolce armonico;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Pompeiano passito a bacca nera:

colore: caratteristiche del vitigno di provenienza;

profumo: intenso, fruttato e floreale;

sapore: amabile o dolce armonico;

titolo alcolometrico volume totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Pompeiano”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie frizzante, novello e amabile all’atto dell’immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcoli metrico totale minimo

Pompeiano bianco: 10,50% vol.;

Pompeiano rosso: 10,50% vol.;

Pompeiano rosato frizzante: 10,50% vol.;

Pompeiano novello: 11,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Pompeiano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

L’IGT “Pompeiano” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Specificità della zona geografica

Fattori storici

La tradizione enologica della Provincia di Napoli ha origini molto antiche che risalgono ai tempi precedenti agli antichi romani. Sarà tuttavia durante il periodo dell'impero romano che la provincia di Napoli inizierà a conoscere un fiorente sviluppo, tanto da fare giungere i suoi vini anche al di fuori dei confini del nostro paese.

Si racconta che gli antichi romani, e in particolare gli imperatori di Roma, avevano una particolare predilezione per i vini della Campania. Grazie alle favorevoli condizioni climatiche e la particolare qualità del suolo, nella regione si crearono ottime condizioni per la coltivazione della vite e per la produzione del vino. Sono molti infatti gli autori di quell'epoca a decantare le qualità del vino Falerno, compreso Plinio il Vecchio.

Lo splendore enologico della Provincia di Napoli di quei tempi consentì anche lo sviluppo e il perfezionamento delle pratiche viticolturali ed enologiche

Durante l’eruzione storica del Vesuvio già Marziale scriveva “ Bacco amò queste colline più native colline di Nasa”. Anche Curzio Malaparte ne “La Pelle” invita a degustare i vini napoletani dal colore misterioso del fuoco infernale, il sapore della lava, dei lapilli, della cenere che seppellirono Pompei ed Ercolano e i suoi lapilli invasarono i terreni sorrentini fino a nord di Napoli.

Testimonianze dei vini in questa estesa areale la troviamo sia negli scavi storici di Pompei ed Ercolano, Castello di Baia, Tempio di Serapide, Anfiteatro, il Tempio di Apollo.

Fattori naturali

La zona di coltivazione delle uve comprende tutto il territorio della provincia di Napoli escluso quello ricadente nell’isola d’Ischia.

La Piana Campana da un punto di vista geomorfologico una vasta area pianeggiante. In epoca storica e durante il Quaternario recente, si sono avuti importanti fenomeni vulcanici che hanno contribuito sensibilmente a definire l’assetto morfologico attuale.

I fenomeni vulcanici dell’area flegrea, e del Vesuvio sono connessi a strutture recenti che interessano anche la crosta deformatasi probabilmente per fenomeni compressivi e successioni risultano coperte da depositi piroclastici sciolti, derivanti dall’attività del complesso vulcanico Somma-Vesuvio - Campi Flegrei – Ischia

Fattori umani

La grande ricchezza della Provincia di Napoli è data certamente in primo luogo da un territorio particolarissimo, un mix di mare e monti, coste a strapiombo che ha consentito, grazie alla natura vulcanica dei terreni, la sopravvivenza di vitigni che rappresentano la vera, grande scommessa.

In questa terra adagiata, il dio Bacco fin dai tempi più antichi, ha sempre rappresentato una figura emblematica. Oggi quella del "vino", elemento fondamentale della vita quotidiana dei "Napoletani" rappresenta un argomento di grande fascino e di portata culturale internazionale. Una storia intatta, lunga e articolata, legata ad una tradizione e a un prodotto della terra, degna di essere vantata in tutto il mondo.

In epoca romana Pompei assunse un'importanza enologica molto elevata, non solo per la considerevole quantità di osterie che qui si trovavano - e nelle quali il vino napoletano non mancava mai - ma soprattutto per essere il principale centro commerciale vinicolo della Campania.

Dai porti di Pozzuoli e di Sinuessa partivano infatti decine di migliaia di ettolitri che raggiungevano così i paesi del Mediterraneo e la Gallia. Il vino che si ottiene dall’uva di queste zone ha sapori e profumi inconfondibili tipici della zona.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

ROCCAMONFINA

I.G.T.

Decreto 22 novembre 1995

Modifica Decreto 09 aprile 1996

Modifica Decreto 19 luglio2000

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1 . La indicazione geografica tipica "Roccamonfina", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1 . La indicazione geografica tipica “Roccamonfina” è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco amabile

bianco frizzante

bianco passito

rosso

rosso amabile

rosso frizzante

rosso passito

rosso novello

rosato

rosato amabile

rosato frizzante

 

I vini ad IGP "Roccamonfina" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Caserta iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

I vini ad IGP "Roccamonfina" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Coda di Volpe,

Falanghina,

Fiano,

Greco,

Piedirosso,

Primitivo,

Sciascinoso

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore analogo provenienti da vigneti composti, ne1l'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Caserta, fino ad un massimo del 15%.

 

I vini ad IGP "Roccamonfina" con la specificazione del vitigno Falanghina possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e passito.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGP "Roccamonfina" comprende le aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di:

Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce, Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, Teano.

Tutti in in provincia di Caserta.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad IGP “Roccamonfina” non deve essere superiore a:

Roccamonfina bianco, rosso e rosato: 17,00 t/ha;

Roccamonfina con indicazione del vitigno: 16,00 t/ha;

 

Le uve destinate alla produzione dei vìni ad IGT "Roccamonfina" seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un tìtolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Roccamonfina bianco: 10,00 % vol.;

Roccamonfina rosso: 10,50 % vol.;

Roccamonfina rosato: 10,50 % vol.;

Roccamonfina frizzante: 9,50 % vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli,la Regione Campania può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria la riduzione di detti valori dello 0,50 % vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre è consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.

1, Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“ROCCAMONFINA” Bianco:

colore: bianco paglierino ;

profumo: vinoso, gradevole, floreale;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“ROCCAMONFINA” Rosso :

colore: rosso rubino, tendente al granata ;

profumo: profumo caratteristico, intenso e fruttato;

sapore: asciutto, tipico e giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“ROCCAMONFINA ” Rosato:

colore: rosa piu' o meno intenso;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: sapido, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

ROCCAMONFINA” Rosso Passito:

colore: rosso cupo e profondo;

profumo: intenso e di grande persistenza;

sapore: ottima persistenza gustativa e marcata tipicità, tannini presenti ma equilibrati, buona sapidità;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

ROCCAMONFINA” Bianco Passito:

colore: giallo dorato;

profumo: intenso e persistente;

sapore: ottima persistenza gustativa,struttura importante,armonico con buona acidità;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Roccamonfina” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGP “Roccamonfina” è vietata l'aggiunta dì qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto. superiore. riserva. selezionato e similari.

E, tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

L’indicazione geografica tipica “Roccamonfina", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica.

Il territorio di produzione della IGP "Roccamonfina", ubicato in una vasta zona nord occidentale della provincia di Caserta con punto centrale dell'area il massiccio vulcanico di Roccamonfina.

L'area in questione è rappresentata dai territori amministrativi dei comuni di cui all'articolo 3, nettamente delimitato dal fiume Garigliano a N - NW, dal monte Cesima a Nord, dall'Agro Caleno a Est. e dalle morbide ed assolate coste della riviera Domizia a Sud.

La rete viaria è fittissima e ottimamente articolata. Infatti, la zona interessata è attraversata da tre importanti strade nazionali: La Via Appia; la Domiziana e la Casilina.

I principali corsi d’acqua, sono il Garigliano a Nord-Nord Ovest il Savone e la Gnena a ad Est.

Orograficamente la zona prende origine per la maggior parte del suo territorio dal massiccio vulcanico di Roccamonfina, mentre le restanti aree interessate sono in parte di natura autoctona ed parte di alluvionale.

2. Aspetto Geologico del Territorio

Le rocce più antiche sono quelle del Monte Massico e del monte Cesima.

Presentano una struttura calcareo-dolomitica facente parte della “Piattaforma carbonatica appenninica Centrale"

In tutta questa struttura è possibile rinvenire fossili di varie specie.

L’apparato vulcanico di Roccamonfina invece presenta ovviamente, caratteristiche tutte diverse, ed è il

vero apparato generatore della zona.

Questo Vulcano, ormai spento, con i suoi 450 Kmq è per dimensione il quarto Vulcano italiano mentre

per altitudine è il quinto dopo l’Etna, il Vulture, il Vesuvio ed il monte Amiata.

Nel corso delle differenti ere, il complesso vulcanico di Roccamonfina ha emesso una quantità di materiale piroclastico capace ricoprire un territorio vastissimo conferendo una fertilità ai terreni non comune.

Un particolare materiale pirosclastico che riveste molte delle colline e dei monti circostanti è costituito dell'Ignimbrite Campana (L’ignimbrite Trachio –fonolitica, più comunemente nota con il nome di “Tufo grigio campano” autoctono).

Nonostante l’uniformità delle caratteristiche litologiche, la giacitura nonché la tessitura di queste ignimbriti dimostrano che la loro origine non è dovuta ad una unica emissione e ad un unico apparato vulcanico bensì all’attività più o meno contemporanea di numerosi centri vulcanico anche di minore entità

PENDENZE

Il vasto territorio interessato dalla IGP "Roccamonfina" è caratterizzato da una orografia molto eterogenea.

Di fatto pur essendo per la maggior parte della sua estensione costituito da piccoli monti, da qualche massiccio calcareo (vedi Monte Massico e Monte Cesima) e da colline più o meno morbide, per circa un terzo della sua estensione è costituito da pianure alluvionali ricche di humus e corsi d'acqua che le rendono particolarmente fertile ed idonea a qualsivoglia coltivazione.

Le are collinari idonee alla coltivazione di vigneti ed oliveti non presentano forti pendenza ma declivi che in genere non superano 10-15 % di pendenza, mentre la maggior parte dell'orografia presente è caratterizzata da morbide colline con pendenze inferiori al 10 % quasi sempre perfettamente assolate.

ASPETTO PEDOLOGICO

Dal punto di vista pedologico l'area in questione è decisamente eterogenea sia per le differenti altimetrie presenti sia per l'alternanza di suoli con differenti strutture, con una grossa prevalenza di terreni di natura vulcanica. Ad ogni modo possiamo fare un piccolo distinguo tra le varie zone, ponendo il massiccio vulcanico di Roccamonfina come centro di riferimento

Versante Sud-Ovest (Sessa Aurunca – Cellole) :

Terreni vulcanici autoctoni sulle alture di Roccamonfina: profondi, silicio-sciolti, a reazione subacida, con larga disponibilità di potassio e piuttosto scarsi di fosforo assimilabile. Poco Humus.

Le condizioni pedologiche sono ottimali alla coltivazione della vite pur essendo la zona soggetta ad aridità primaverile-estiva.

Terreni vulcanici autoctoni della zona pedocollinare e della pianura (dove per altro, l’orografia è spesso caratterizzata da piccoli rilievi): le stesse caratteristiche dei terreni sopradescritti salvo che sono più profondi, più attivamente capillari e più ricchi di humus.

Adatti a tutte le coltivazioni.

Versante Nord-Ovest (Galluccio, Roccadevandro , Sessa Aurucna)

Terreni vulcanici autoctoni sulle colline di Galluccio e di Sessa Aurunca, direttamente interessati dalle colate laviche e dalle eruzione del vulcano le colline che degradano a Sessa Aurunca e Roccadevandro, poco profondi con buona presenza di materiale piroclastico grossolano.

Frequente sono la presenza di massi "bombe laviche" che caratterizzano il territorio. i terreni sono molto fertili, drenanti, ricchi di sostane minerali con discreta presenza di humus. La reazione è frequentemente sub-acida.

terreni ottimali per la coltivazione della vita da vino

Versante Nord (San Pietro Infine, Mignano M. Lungo, Conca della Campania, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio,)

In questa area si alternano terreni collinari ricoperti di piroclastiti che presentano una struttura franco-sabbiosa, sciolti, poco profondi e di buona fertilità; terreni pedo-collinari ed alluvionali francoargillosi, profondi, freschi e ricchi di humus e terreni pedocollinari autoctoni argillosi - calcarei con buona presenza di scheletro calcareo siccitosi e poco profondi.

Versante Est (Vairano Patenora, Roccamonfina, Teano, Sparanise, Roccaromana, Calvi Risorta, Roccheta e Croce, Riardo, Pietramelara, Pietravairano, Francolise, Caianello)

Anche questo versante presenta una forte eterogeneità pedologica. Si passa da terreni collinari ricchi di materiale piroclastico (Ignimbrite Campana) ricoperti da un buon franco di coltivazione con una buona dotazione di Humus e pH sub-acido; a terreni alluvionali di natura franco – argilloso, profondi ricchi di falde sottosuperficiali, ricchi di humus e ph acido/sub-acido. In genere i terreni sono molto fertili ed in molti casi idonei alla coltivazione dell’uva da vino.

Versante Sud-Est (Carinola, Falciano del Massico, Mondragone) :

In questo versante si può vedere innanzitutto che la parte pedocollinare e la parte collinare riguarda la struttura calcarea del Monte Massico e, che tutta la fascia mediana, è stata originata dall’attività vulcanica del Roccamonfina, mentre la parte più a Sud è di origine alluvionale.

La parte centrale del Monte Massico presenta caratteristiche simili a quelle del versante di Sessa Aurunca: Massiccio calcareo-dolomitico già ampiamente descritto, con terreni di una certa profondità nelle convalli, sulle pendici a dolce declivio e nei coni di deiezione ove però è più facile rinvenire materiale grossolano.

Circa i terreni della fascia centrale riferibili all’attività del vulcano di Roccamonfina, sono terreni vulcanici autoctoni, profondi, capillari, ricchi di humus, adatti a tutte le coltivazioni.

Su alcune aree di pianura si ritrovano Terreni alluvionali dei diversi corsi d’acqua con buon contenuto calcareo ma in diverse proporzioni in rapporto alla diversa quantità di materiale vulcanico rimescolatovi. Terreni di medio impasto, argillo-limo-sabbiosi con reazione leggermente alcalina.

Terreni alluvionali sabbioso-limosi, profondi e caldi con scarsa presenza di humus ed argilla a reazione neutra o leggermente alcalina caratterizzano la fascia costiera Domizia

CLIMA

Generalmente temperato in tutta l’area per tutto l’anno. Leggere differenze si possono rilevare lungo il versante Nord e Nord/Est che possono essere interessati nel periodo invernale da forti venti di tramontana e piccole nevicate sulle colline più alte.

Buono il numero di giorni di sole.

Precipitazioni:

Buona la piovosità che di solito nell’arco dell’anno supera, anche se di poco i 1200 mm. Purtroppo, la

distribuzione delle piogge, è tutt’altro che omogenea, visto la maggiore piovosità si manifesta nel

periodo autunno/vernino.

Venti:

per lo più moderati quelli di ponente che sono anche quelli dominanti. Per intensità e basse temperature invece, i venti di tramontana e maestrale possono a volte, sul finire dell’Inverno e in Primavera, creare qualche problema alla fioritura.

LA VITICOLTURA DELLA ZONA

La coltivazione della vite e la produzione di vino è da sempre stata una delle fonti di sussistenza più significativa dell’areale in questione. La sola area di Galluccio e dintorni presentava ad inizio secolo una delle superfici viticole più estese dell’intero territorio nazionale, e sempre nella stessa area sono stati ritrovati reperti storici che dimostrano come lungo il Garigliano, all’altezza di Roccadevandro ci fosse un piccolo approdo per il trasporto del vino diretto nelle grandi navi dell’impero Romano in attesa alle foci del fiume.

A questo si somma l’indiscutibile storia del vino prodotto nell’Ager Falernus e tutti gli altri reperti archeologici che hanno dimostrato come la produzione del vino insieme all’olio, fosse una delle principali fonti di reddito delle popolazioni antiche e di quelle recenti fino a tutta la metà del secolo passato.

A partire dagli anni sessanta del trascorso secolo, giungendo fino ad oggi si visto un progressivo ma inesorabile cambiamento della viticoltura dell’area interessata dalla IGP “Roccamonfina”.

Si è passati di fatto da una viticoltura estensiva con sistemi di coltivazione idonei a produrre grandi quantità di uve (impianti a Tendone) trascurando in parte le conseguenze che siffatti impianti potessero apportare alla qualità del vino finito; per giungere ad oggi con i moderni impianti ad alta densità ed allevamenti spalliera, tutti orientati verso una viticoltura di qualità con ridotte rese per ettaro.

Relativamente alle forme di allevamento l’obiettivo della qualità, ha indotto i produttori a realizzare impianti ad alta densità e facilmente meccanizzabili.

La forma di allevamento è la spalliera bassa, con potature a guyot e cordone speronato. Il sesto d’impianto più frequentemente utilizzato per i nuovi impianti è di m. 2.50 x m. 1.00.

Le varietà coltivate sono quelle autorizzate e raccomandate per la provincia di Caserta, ovvero

Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo e Sciascinoso

PRATICHE COLTURALI

Concimazione :

Le concimazioni di produzione seguono la prassi della “buona pratica agricola”.

E’ prevista l’irrigazione di soccorso.

Epoca di maturazione dei vitigni :

Da Settembre a Ottobre.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

IGP Roccamonfina Bianco:

ha colore giallo paglierino, con note olfattive floreali tipiche dell’area di

produzione; al palato il vino si presenta secco, fresco e gradevole.

IGP Roccamonfina Rosso:

presenta un colore generalmente rosso rubino, le note olfattive sono vinose

fresche e gradevoli, al palato si presenta secco, sapido, giustamente tannico ed equilibrato.

IGP Roccamonfina Rosato:

presenta un colore cerasuolo più o meno carico, le note olfattive sono

floreali e fruttate , mentre al palato si presenta fresco sapido e gradevole.

IGP Roccamonfina novello:

presenta un colore rosso rubino brillante con note olfattive di fiori e frutta fresca

IGP Roccamonfina passito:

presenta un colore rosso cupo o giallo oro (a seconda del vitigno usato).

Le note olfattive sono intense e persistenti e tipiche. Al palato si presenta caldo pieno e persistente

TECNICA ENOLOGICA

La moderna enologia, legata alla tradizione dell’area di produzione permettono di ottenere dei vini corretti, equilibrati e piacevoli, tipici dell’area di produzione e capaci di soddisfare le differenti esigenze di mercato. Le moderne e razionali tecniche enologiche tendono a preservare le caratteristiche del vitigno. Le note gusto-olfattive sono esaltate da attente fermentazioni.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all’ambiente pedo-climatico.

In particolare tutti i vini, sia i rossi che il bianco, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni e dell’area di produzione. Sono di fatto molto evidenti le note “fumè” che, più o meno intense, si percepiscono al naso in tutti i vini prodotti intorno alle pendici del vulcano di Roccamonfina, caratteristica olfattiva tipica dei vini prodotti su terreni ricchi di materiale piroclastico, che conferiscono ai vini della IGP Roccamonfina una caratteristica esclusiva.

Ulteriore note caratterizzante i vini della IGP Roccamonfina, è la presenza di una leggera e gradevole nota amarognola tipica dei vini prodotti nel territorio in questione legata alle peculiari caratteristiche mineralogiche dell’intero areale.

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati ad Sud-Est/Sud-Ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità .

La millenaria storia vitivinicola dell’area, iniziata nel periodo della dominazione dell’impero romano, attestata da numerosi manoscritti e reperti storici, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche del vino prodotto nell’area della IGP Roccamonfina.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite e le competenze enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso processo scientifico e tecnologico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Di fondamentale rilievo sono i fattori storici legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino IGP Roccamonfina.

La viticoltura nell’area di produzione Roccamonfina prende origini dal centro storico di età medievale, anche se la frequentazione umana della zona risale ad epoche più antiche, come attestato da circuiti murari difensivi, in opera poligonale di epoca sannitica (IV Secolo a.C.).

Non mancano testimonianze archeologiche recuperate in diverse località della zona e datate tra la preistoria e l’età

romana.

Roccamonfina rientra nel Parco Naturale, dominato dall’omonimo gruppo vulcanico, ormai spento, che si erge tra i Monti Aurunci e culmina nel monte Santa Croce, che si distingue da quelli circostanti per la ricchezza nel suo territorio della vegetazione arborea dove dominano castagneti, uliveti e vigneti.

Il gruppo vulcanico di Roccamonfina, domina le vallate dei fiumi Garigliano e Volturno ed è compreso tra il Massiccio del Matese ad est ed il Monte Massico ad ovest.

La sua formazione si è completata in tre epoche successive, la leucitica, la trachitica e la basaltica.

L’attività eruttiva, iniziata nel periodo Pliocenico, è terminata in epoca storica, pochi secoli prima dell’era Volgare. I materiali espulsi abbondantemente per secoli hanno modellato colli e pianure, arricchendo il terreno di minerali preziosi.

La coltivazione della vite e la produzione di vino è da sempre stata una delle fonti di sussistenza più significativa dell’areale in questione. La sola area di Galluccio e dintorni presentava ad inizio secolo una delle superfici viticole più estese dell’intero territorio nazionale, e sempre nella stessa area sono stati ritrovati reperti storici che dimostrano come lungo il Garigliano, all’altezza di Roccadevandro ci fosse un piccolo approdo per il trasporto del vino diretto nelle grandi navi dell’impero Romano in attesa alle foci del fiume. A questo si somma l’indiscutibile storia che accompagna Ager Falernus dove veniva prodotto il primo vino a denominazione di origine della storia ovvero l’immortale Falerno; senza tralasciare tutti gli altri reperti archeologici che hanno dimostrato come la produzione del vino insieme all’olio, fosse una delle principali fonti di reddito delle popolazioni antiche e di quelle recenti fino a tutta la metà del secolo passato.

Tutt’ora la produzione di vino costituisce una grossa fetta dell’economia locale basato sulla produzione di prodotti tipici, ed in questo contesto il vino rappresenta la tipicità assoluta dell’are in questione.

La zona di maggiore espansione e produzione viticola resta quella del versante Sud – Ovest e Sud- Est del Massiccio di Roccamonfina, mente i versanti Nord e Nord-Est evidenziano una attività vitivinicola più contenuta anche se un progressiva crescita.

A riprova di quanto sopra è bene mettere in evidenza il grande incremento di aziende vitivinicole di ottimo livello imprenditoriale livello professionale che si sta avendo nell’areale dei comuni di Galluccio, Presenzano, Sessa Arunca, Carinola e Teano, mentre piccole realtà, ma non certo meno importanti dal punto di vista della qualità vitivinicola, nei comuni di Marzano Appio e Caianello si stanno affacciando sul mercato con risultati egregi.

La IGP “Roccamonfina” è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 22/Novembre/1995.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente al’articolo 25, par. 1,1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva ( viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettua selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di

rischio, conformemente al citato articolo 25, par 1, 2° capoverso. Lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

TERRE DEL VOLTURNO

I.G.T.

Decreto 22 novembre 1995

Modifica Decreto 09 aprile 1996

Modifica Decreto 19 aprile 2004

Modifica Decreto  01 agosto 2008

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 07 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La indicazione geografica tipica “Terre del Volturno”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologia di vini e base ampelografica

 

La IGT “Terre del Volturno” è riservata ai seguenti vini:

bianco,

bianco amabile,

bianco frizzante,

bianco passito,

rosso,

rosso amabile,

rosso frizzante,

rosso passito,

rosso novello,

rosato,

rosato amabile,

rosato frizzante.

 

I vini ad IGT “Terre del Volturno” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le province di Caserta e Napoli ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

I vini ad IGT “Terre del Volturno” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Asprinio,

Casavecchia,

Coda di Volpe,

Falanghina,

Fiano,

Greco,

Pallagrello bianco,

Pallagrello nero,

Piedirosso,

Primitivo,

Sciascinoso,

Casavecchia

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Caserta e Napoli, fino ad un massimo del 15%, idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania.

 

I vini ad IGT “Terre del Volturno” con la specificazione del vitigno: Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

 

Articolo 3

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Terre del Volturno” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca , Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo Alife , Piedimonte Matese, Castello Matese, San Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello Arnone, Castelvolturno, Villa Literno, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, Santa Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d’Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta Parete, Lusciano , Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista

in provincia di Caserta.

e l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo,

in provincia di Napoli.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Terre del Volturno” non deve essere superiore a:

Terre del Volturno bianco: 17,00 tonnellate/ettaro

Terre del Volturno rosso e rosato: 17,00 t/ha;

Terre del Volturno Aglianico: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Asprinio: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Coda di Volpe: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Falanghina: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Fiano: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Greco: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Piedirosso: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Primitivo: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Sciascinoso: 16,00 t/ha;

Terre del Volturno Casavecchia: 12,00 t/ha;

Terre del Volturno Pallagrello bianco: 13,00 t/ha;

Terre del Volturno Pallagrello nero: 12,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre del Volturno”, seguito o meno dal nome del

vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Terre del Volturno bianco: 9,50% vol.;

Terre del Volturno rosso: 10,00% vol.;

Terre del Volturno rosato: 10,00% vol.;

Terre del Volturno Asprino: 9,50% vol.;

Terre del Volturno Asprinio frizzante: 9,00% vol.;

Terre del Volturno Coda di Volpe: 9,50% vol.;

Terre del Volturno Falanghina: 9,50% vol.;

Terre del Volturno Fiano: 9,50% vol.;

Terre del Volturno Greco: 9,50% vol.;

Terre del Volturno Piedirosso: 10,00% vol.;

Terre del Volturno Primitivo: 10,00% vol.;

Terre del Volturno Sciascinoso: 10,00% vol.;

Terre del Volturno Casavecchia: 10,50% vol.;

Terre del Volturno Pallagrello bianco: 10,50% vol.;

Terre del Volturno Pallagrello nero: 10,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Campania può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre è consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia rosato per la quale non deve essere superiore al 75% e della tipologia passito che non deve essere superiore al 50% sull’uva fresca.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini ad IGT “Terre del Volturno”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

 

“Terre del Volturno” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 13,00 g/l;

 

“Terre del Volturno” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto seco netto minimo: 17,00 g/l;

 

“Terre del Volturno” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: secco, fresco, armonico;

sapore: delicato, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l.

 

“Terre del Volturno” bianco, frizzante, amabile: 10,00% vol.;

“Terre del Volturno” rosso, frizzante, amabile: 10,50% vol.;

“Terre del Volturno” rosato, frizzante, amabile: 10,50% vol.;

“Terre del Volturno” novello: 11,00% vol.;

“Terre del Volturno” Asprinio, frizzante: 10,00% vol.;

“Terre del Volturno” frizzante: 10,00% vol.;

“Terre del Volturno” Aglianico: 10,50% vol.;

“Terre del Volturno” Coda di Volpe: 10,00% vol.;

“Terre del Volturno” Falanghina: 10,00% vol.;

“Terre del Volturno” Fiano: 10,00% vol.;

“Terre del Volturno” Greco: 10,00% vol.;

“Terre del Volturno” Piedirosso: 10,50% vol.;

“Terre del Volturno” Primitivo: 10,50% vol.;

“Terre del Volturno” Sciascinoso: 10,50% vol.;

“Terre del Volturno” Casavecchia: 11,50% vol.;

“Terre del Volturno” Pallagrello bianco: 12,00% vol.;

“Terre del Volturno” Pallagrello nero: 11,50% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Terre del Volturno” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Terre del Volturno” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legami con la zona geografica

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali

La Campania è attraversata per 175 km dal fiume Volturno, che rappresenta il più cospicuo tesoro naturale della nostra terra e il più importante corso d’acqua del Meridione, apportatore di fertilità ai nostri suoli e fonte produttiva per gli insediamenti antropici. Dalle splendide sorgenti di Rocchetta al Volturno, nelle Mainarde, alle falde del Parco d’Abruzzo da cui nasce,con uno scorrimento dapprima un po’ più vorticoso e poi man mano più tranquillo,va a sfociare nel mar Tirreno a Castel Volturno.

La valle del Volturno si è formata quando nel Quaternario,dopo i corrugamenti appenninici del Terziario, i fiumi hanno trascinato giù enormi quantità di detriti e per effetto delle acque correnti si sono incise valli profonde, grazie alla facile erodibilità delle rocce, costituite prevalentemente da argille, marne, arenarie e calcari,tanto che si sono formate vaste zone a calanchi: sono calcarei i massicci delle Marne, delle Mainarde e del Matese.

In particolare,la formazione geologica che caratterizza l’area caiatina è definita come facies molassica. Si intende con questo termine un insieme di terreni arenacei, argillosi, calcarei , disposti caoticamente e senza evidenti stratificazioni.

I questi tipi di terreni sono presenti macroelementi quasi sempre presenti quali azoto, potassio e calcio. Non sempre sono presenti in quantità adeguata il fosforo ed il magnesio.

I microelementi presenti , rame,cobalto, ferro manganese, hanno una distribuzione discontinua prevalendo, di zona in zona, gli uni rispetto ad altri.

Tale peculiarità di discontinuità fa si, ad esempio, che la componente organolettica di mineralità dei vini, possa cambiare radicalmente, anche tra prodotti di vinificazione provenienti sa uve raccolte in aree anche contigue.

Le caratteristiche ambientali della valle del Volturno sono estremamente favorevoli. Le ampie pianure alluvionali, i fertili suoli impostati sulle piroclastiti del Roccamonfina e dei Campi flegrei, la grande disponibilità d’acqua, la naturale predisposizione del rilievo a fare di questa valle una facile via di comunicazione l’hanno trasformata in un’area prescelta dall’uomo, fin dal Paleolitico più antico,per insediamenti dalle molteplici vocazioni .

2) Fattori storici

La presenza dell’uomo nelle ricche terre della pianura campana intorno al Volturno è antichissima e i ritrovamenti archeologici ci dicono che all’inizio viveva cacciando con mezzi rudimentali e raccogliendo i frutti spontanei della natura. Intorno al 900 a.C. gli uomini campani fecero importanti conquiste: non più nomadi, iniziarono a vivere in gruppi sociali,non abitarono più nelle grotte,per cui erano stati chiamati Opici dai Greci e Opicia il loro territorio, ed iniziarono ad essere coltivatori,dando sempre più importanza a questa attività,tanto da farla prevalere sulla pastorizia.

Quando tra la fine del IX secolo e gli inizi dell’VIII i Greci iniziarono a colonizzare la Campania, il territorio era già abitato da popolazioni che possiamo chiamare indigene e anche dagli Etruschi, che proprio in quegli anni avevano fondato Capua e che già praticavano un tipo di viticoltura

I Greci ,grandi coltivatori della vite,quando colonizzarono la parte meridionale della nostra penisola,trovarono un ambiente adatto alla sua crescita e la diffusero dovunque le caratteristiche del suolo e del clima lo consentissero e la valle del Volturno per la natura del terreno e le dolci colline risultò essere un habitat molto favorevole.

I Romani, conquistata la penisola, si trovarono di fronte ad una viticoltura di due tipi:quella etrusca basata sulla tecnica di maritare la vite ad alberi vivi parzialmente sfrondati, che produceva un vino un po’ più aspro e di bassa gradazione alcolica e d’altra parte la modalità dei Greci con impianti potati a corto.

Il vino e la vite furono argomento di interesse di vari scrittori dell’antica Roma quali Virgilio,Plinio il Vecchio e soprattutto Columella. Da Cicerone sappiamo che si praticava una politica di protezionismo nei riguardi della vite e dell’ulivo non permettendo ai popoli oltre le Alpi di piantarli, ”per dare maggiore valore alle viti e agli ulivi di casa nostra”,come egli stesso dice, anche se i Romani, pur bevendo il vino in ogni occasione festiva e in ogni banchetto, non assaporandolo puro, ma mescolato a tutta una serie di ingredienti, non lo gustavano in purezza.

Con la caduta dell’Impero Romano e le invasioni barbariche tutte le forme di agricoltura vennero meno se non quelle legate alla sopravvivenza. La vite continuò a fiorire negli orti delle chiese e dei chiostri grazie al Cristianesimo, che aveva assunto il vino come uno degli elementi essenziali dell’Eucarestia. Con lo scorrere dei secoli la produzione di vini rifiorì e nonostante i grandi flagelli dello oidio,della fillossera e della peronospora arrivati dalle Americhe, con tenacia, impegno e studio si riuscì a salvare questo grande patrimonio dell’umanità.

Eppure Plinio il Vecchio già nel I secolo d.C parlava della bontà dei vini della Campania felix nella sua Naturalis Historia; ne tesseva le lodi dicendo che la Campania aveva fatto salire il pregio di alcuni vini come il Caulinum e il Trebulanum che è stato da alcuni avvicinato al Casavecchia, in quanto Plinio parlava di Trebulanum ,che era bevuto dai soldati, come vino prodotto nel quadrilatero di Pontelatone, Formicola, Castel di Sasso e Liberi.

La valorizzazione dei vini IGT Terre del Volturno è anch’essa storia abbastanza recente,ma i vitigni non sono recenti,sono antichi,anzi antichissimi,autoctoni,quasi tutti citati nella suddetta opera di Plinio il Vecchio,anche se con appellativi diversi. Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello bianco e Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso evocano nei loro nomi i lontani coltivatori greci o romani o significati legati ai dialetti locali, che documentano il loro stretto legame con le tradizioni del luogo di produzione e il territorio: così Aglianico da ellenico, Coda di volpe dal latino caudia vulpium per la sua forma caratteristica che fa pensare dalla coda di volpe; Fiano anch’esso dal latino vitis apiana, perché le api erano particolarmente ghiotte della dolcezza di queste uve; la Falanghina, che viene da ceppi romano-balcanici, trarrebbe il suo nome dal latino falanx o palo al quale le viti erano sostenute; l’Asprinio con le sue alberate è ancora una caratteristica della zona aversana dal tempo degli Etruschi; mentre Pallagrello ( o Pallarello nel dialetto locale) verrebbe da Pilleolata, letteralmente piccola palla in

latino, a richiamare la forma degli acini.

Il Pallagrello è uno dei pochi casi di vitigno a bacca bianca e rossa. U pallarell, che nel dialetto locale significa rotondetto,riferito agli acini che hanno forma piccola e tonda, più antico del Casavecchia, la cui provenienza risale probabilmente all’antica Grecia, era presente addirittura nella vigna del ventaglio voluta da Ferdinando IV di Borbone nel real sito di S. Leucio.

I Borbone lo apprezzavano molto e lo includevano con il nome di Piedimonte rosso(dalla zona pedemontana del Matese da cui ha origine) tra i vini delle grandi occasioni,preferendolo a quelli francesi e lo fecero così diventare il vino del re. Questo vitigno è stato confuso in passato con il Coda di volpe e fu il Froio che, dopo aver parlato del Coda di volpe usando i sinonimi Pallagrello bianco e Durante,verso la fine del 1800 diede notizia di un Coda di volpe diffusa a Torre del Greco e del Pallagrello diffuso nel Casertano,ritenendo quindi diverse le due varietà e comunque studi recenti ne hanno sancito la definitiva differenza. Esso oggi è molto diffuso nella provincia di Caserta e

maggiormente nell’area delle colline caiatine.

3) Fattori umani

Oggi ,dopo anni di supremazia di vitigni internazionali,c’è un rinnovato interesse verso le numerose varietà autoctone e sono stati riscoperti tanti vitigni locali rimasti nell’ombra fino ad ieri,che, soprattutto nell’Italia meridionale erano quasi scomparsi, non solo per le suddette infestazioni, ma anche per il degrado politico e sociale della regione, utilizzati solo per dare uva da taglio nelle vigne dei contadini nelle zone di produzione.

L’intervento dell’uomo nel particolare territorio ha, nel corso dei secoli, tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso processo scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali vini.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentato, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione all’interazione casuale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia pianeggiante del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a sud, e localizzati in zone storicamente vitate, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad

una viticoltura di qualità e ad una notevole tipicità.

La millenaria storia vitivinicola dell'area, è la fondamentale prova della stretta connessione ad interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Asprinio”.

La presenza stessa di una particolare forma di allevamento che prende il nome da quest'area (alberata aversana) e la conservazione di alcuni esemplari centenari di vite prefillossera sono la prova tangibile del rapporto storico culturale che lega questo vino al suo territorio.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente al’articolo 25, par. 1,1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti

beneficianti della IGP, mediante una dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva ( viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettua selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par 1, 2° capoverso. Lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all’ambiente pedo-climatico.

In particolare tutti i vini, sia i rossi che il bianco, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni e dell’area di produzione. Sono di fatto molto evidenti le note “fumè” che, più o meno intense, si percepiscono al naso in tutti i vini prodotti intorno alle pendici del vulcano di Roccamonfina, caratteristica olfattiva tipica dei vini prodotti su terreni ricchi di materiale piroclastico, che conferiscono ai vini della IGP Roccamonfina una caratteristica esclusiva.

Ulteriore note caratterizzante i vini della IGP Roccamonfina, è la presenza di una leggera e gradevole nota amarognola tipica dei vini prodotti nel territorio in questione legata alle peculiari caratteristiche mineralogiche dell’intero areale.

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati ad Sud-Est/Sud-Ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità .

La millenaria storia vitivinicola dell’area, iniziata nel periodo della dominazione dell’impero romano, attestata da numerosi manoscritti e reperti storici, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche del vino prodotto nell’area della IGP Roccamonfina.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite e le competenze enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso processo scientifico e tecnologico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Di fondamentale rilievo sono i fattori storici legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino IGP Roccamonfina.

La viticoltura nell’area di produzione Roccamonfina prende origini dal centro storico di età medievale, anche se la frequentazione umana della zona risale ad epoche più antiche, come attestato da circuiti murari difensivi, in opera poligonale di epoca sannitica (IV Secolo a.C.).

Non mancano testimonianze archeologiche recuperate in diverse località della zona e datate tra la preistoria e l’età

romana.

Roccamonfina rientra nel Parco Naturale, dominato dall’omonimo gruppo vulcanico, ormai spento, che si erge tra i Monti Aurunci e culmina nel monte Santa Croce, che si distingue da quelli circostanti per la ricchezza nel suo territorio della vegetazione arborea dove dominano castagneti, uliveti e vigneti.

Il gruppo vulcanico di Roccamonfina, domina le vallate dei fiumi Garigliano e Volturno ed è compreso tra il Massiccio del Matese ad est ed il Monte Massico ad ovest.

La sua formazione si è completata in tre epoche successive, la leucitica, la trachitica e la basaltica.

L’attività eruttiva, iniziata nel periodo Pliocenico, è terminata in epoca storica, pochi secoli prima dell’era Volgare. I materiali espulsi abbondantemente per secoli hanno modellato colli e pianure, arricchendo il terreno di minerali preziosi.

La coltivazione della vite e la produzione di vino è da sempre stata una delle fonti di sussistenza più significativa dell’areale in questione. La sola area di Galluccio e dintorni presentava ad inizio secolo una delle superfici viticole più estese dell’intero territorio nazionale, e sempre nella stessa area sono stati ritrovati reperti storici che dimostrano come lungo il Garigliano, all’altezza di Roccadevandro ci fosse un piccolo approdo per il trasporto del vino diretto nelle grandi navi dell’impero Romano in attesa alle foci del fiume. A questo si somma l’indiscutibile storia che accompagna Ager Falernus dove veniva prodotto il primo vino a denominazione di origine della storia ovvero l’immortale Falerno; senza tralasciare tutti gli altri reperti archeologici che hanno dimostrato come la produzione del vino insieme all’olio, fosse una delle principali fonti di reddito delle popolazioni antiche e di quelle recenti fino a tutta la metà del secolo passato.

Tutt’ora la produzione di vino costituisce una grossa fetta dell’economia locale basato sulla produzione di prodotti tipici, ed in questo contesto il vino rappresenta la tipicità assoluta dell’are in questione.

La zona di maggiore espansione e produzione viticola resta quella del versante Sud – Ovest e Sud- Est del Massiccio di Roccamonfina, mente i versanti Nord e Nord-Est evidenziano una attività vitivinicola più contenuta anche se un progressiva crescita.

A riprova di quanto sopra è bene mettere in evidenza il grande incremento di aziende vitivinicole di ottimo livello imprenditoriale livello professionale che si sta avendo nell’areale dei comuni di Galluccio, Presenzano, Sessa Arunca, Carinola e Teano, mentre piccole realtà, ma non certo meno importanti dal punto di vista della qualità vitivinicola, nei comuni di Marzano Appio e Caianello si stanno affacciando sul mercato con risultati egregi.

La IGP “Roccamonfina” è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 22/Novembre/1995.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente al’articolo 25, par. 1,1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva ( viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettua selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di

rischio, conformemente al citato articolo 25, par 1, 2° capoverso. Lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.