Calabria › CALABRIA IGT

ARGHILLÀ I.G.T.

CALABRIA I.G.T.

COSTA VIOLA I.G.T.

LIPUDA I.G.T.

LOCRIDE I.G.T.

PALIZZI I.G.T.

PELLARO I.G.T.

SCILLA I.G.T.

VAL DI NETO I.G.T.

VALDAMATO I.G.T.



VIGNETI BAGNARA CALABRA

VIGNETI BAGNARA CALABRA

 

ARGHILLÀ

I.G.T.

Decreto 27 ottobre 1995

Modifica Decreto 31 luglio 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 30 settembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica «Arghillà» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

a) rosso (anche nella tipologia novello);

b) rosato (anche nella tipologia novello).

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad IGT “Arghillà”, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Arghillà” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni,

e parte del territorio amministrativo del comune di

Reggio Calabria

limitatamente alle frazioni:

Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice Concessa, Arghillà di Villa San Giuseppe, Diminniti di Sambatello, Orti, Rosalì, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito.

In provincia di Reggio Calabria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per la denominazione IGT “Arghillà”, seguita o meno dal nome del vitigno, non deve essere superiore a:

12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Arghillà”, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 11,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Arghillà» Rosso

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Arghillà» Rosso novello

colore: rosso carico;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Arghillà» Rosato

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Arghillà»» Rosato novello

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Arghillà", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni, e parte del territorio amministrativo del comune di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni: Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice Concessa, Arghillà di Villa San Giuseppe, Diminniti di Sambatello, Orti, Rosalì, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito.

Questi territori si trovano nella parte superiore della punta dello stivale e si affacciano sullo stretto di Messina. Si tratta di un territorio prevalentemente collinare, chiuso su di un lato dal mare dello stretto di Messina e sull’altro dal versante che sale in fretta verso i rilievi dell’Aspromonte.

Qui sorgono vigneti antichissimi soleggiati dall'alba al tramonto nel tipico microclima costiero.

Il Miocene argilloso-arenaceo è dominante in tutta la porzione meridionale della penisola calabra ed è affiancato dal Pliocene sabbioso.

La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato, e la diversa azione del fattore tempo, esprimono a questa zona pedologica una spiccata diversità nelle tipologie di suolo che si rinvengono.

Più nello specifico su questa tipologia di origine fluviale di rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo d’argilla. Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Con queste particolari caratteristiche naturali nasce l'Arghillà, raro vino calabrese vinificato all'antica maniera. Il suo nome deriva da un quartiere a nord di Reggio Calabria, cioè Arghillà.

È uno dei più rinomati vini rossi e rosati calabresi. Viene prodotto su colline molto soleggiate, dal terreno argilloso giallo-grigio scuro e di tessitura fine e scheletro abbondante.

La produzione viene sapientemente gestita dai vignaioli del luogo che hanno tramandato nel corso dei secoli le

tradizionali tecniche produttive che, oggi, pur mantenendo ogni legame con il passato sono state perfezionate grazie anche al miglioramento tecnologico introdotto anche in queste piccole aree. base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Arghillà”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere l’attuale rinomato vino.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

CALABRIA

I.G.T.

Decreto 23 Giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L'indicazione geografica tipica «Calabria» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

a) bianco, anche nella tipologia frizzante, passito e spumante;

b) rosso, anche nella tipologia frizzante, passito e novello;

c) rosato, anche nella tipologia frizzante e spumante);

 

d) con specificazione del nome di un vitigno a bacca bianca,

anche nelle tipologie frizzante, passito e spumante;

vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria:

Ansonica,

Chardonnay,

Greco bianco,

Guardavalle,

Guarnaccia,

Malvasia bianca,

Manzoni bianco,

Montonico bianco,

Moscato bianco,

Pecorello,

Pinot bianco,

Riesling italico,

Sauvignon,

Sémillon,

Traminer Aromatico,

Trebbiano Toscano,

Verdicchio bianco,

Zibibbo.

 

e) con specificazione del nome di un vitigno a bacca nera, anche nei tipi:

- rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

- rosato, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

 

vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria:

Aglianico,

Alicante,

Barbera,

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon),

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Calabrese,

Castiglione,

Gaglioppo,

Greco nero,

Magliocco canino,

Malvasia (Malvasia nera di Brindisi),

Marsigliana nera,

Merlot,

Montepulciano,

Nerello cappuccio,

Nerello mascalese,

Nocera,

Petit Verdot,

Prunesta,

Sangiovese,

Syrah.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

2. L’indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, così come identificati al comma 1, o del relativo sinonimo, in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con

l’indicazione geografica tipica “Calabria” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di:

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

nella regione Calabria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Calabria” la produzione massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

 

tonnellate 19 per la tipologia bianco anche con la specificazione del vitigno;

tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno;

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Calabria”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Calabria bianco: 10,00% vol.;

Calabria rosso: 10,50% vol.;

Calabria rosato: 10,50% vol.;

Calabria passito: 11,00% vol.;

Calabria spumante: 9,50% vol.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Calabria” tipologia “frizzante” e “vivace” possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Calabria.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia “passito”, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta (appassimento su graticci e\o ad aria forzata), fino ad assicurare al vino ottenuto un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.

Per la produzione della tipologia spumante il metodo utilizzato è la rifermentazione in autoclave.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino,

ad eccezione della tipologia “passitoper la quale non può superare il 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Calabria» Bianco:

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Calabria» Bianco passito:

colore: giallo paglierino intenso,;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Calabria» Bianco spumante:

spuma: regolare, persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fragrante, caratteristico;

sapore: sapido, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Calabria» Rosso

colore: rosso più o meno carico;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Calabria» Rosso passito

colore: rosso carico;

profumo: intenso, gradevole;

sapore: dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Calabria» Rosso novello

colore: rosso intenso;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Calabria» Rosso spumante

spuma: regolare, persistente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: delicato, fragrante;

sapore: pieno, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Calabria» Rosato

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Calabria» Rosato spumante

spuma: regolare, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: ampio e composito;

sapore: fresco e armonico, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

3. I vini a indicazione geografica tipica «Calabria», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nella tipologia “frizzante”, all'atto dell'immissione al consumo, devono, avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

Calabria bianco, rosso e rosato: 10,50% vol.;

Calabria bianco frizzante: 10,00% vol.;

Calabria rosso e rosato frizzante: 10,50% vol.;

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Calabria.

Situata all’estremo sud della penisola, la Calabria confina a nord con la Basilicata e per il resto del perimetro è bagnata ad oriente dal mar Ionio e ad occidente dal Tirreno. Il gruppo del pollino, che nasce in Basilicata, si estende anche in terra calabrese e qui sembra proseguire con la Catena Costiera situata dalla parte del mar Tirreno.

In posizione più orientale, ma sempre nel settentrione della regione, si erge maestoso il gruppo della Sila ( Sila Grande e Sila Greca), coperta di vegetazione e di boschi. Nella parte meridionale, a sud del Golfo di Sant’Eufemia sul Tirreno e di Squillace sullo Ionio, la dorsale appenninica continua con la catena delle Serre ( Monte Pecoraro a 1427 metri ) e poi con il grande, maestoso massiccio dell’Aspromonte, che disegna i suoi fianchi scoscesi fino a pochi chilometri dalla costa. Nella parte finale, la città di Reggio Calabria è bagnata dalle acque dello stretto di Messina.

Dalle zone litoranee si passa alle superfici terrazzate poste all’interno. Procedendo ancora verso l’interno si incontrano le colline a profilo molto irregolare, che conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato. Infine si ritrovano dei gruppi semi montuosi delle zone più interne che, sono facilmente riconoscibili per le pendenze più aspre.

L’area è interamente occupata da sedmenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati in destra stratigrafica dello Stilaro il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille varicolori.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunnoinverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre, novembre e dicembre ed il minimo nel mese di luglio agosto. La temperatura media mensile raggiunge il massimo nei mesi di luglio e agosto ed il minimo nei mesi di gennaio, febbraio.

Siamo in presenza di un clima che va da temperato caldo con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica.

La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono.

Sui rilievi collinari che rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla. Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Dal punto di vista territoriale, montagne, altopiani, colline, più o meno ripide ed elevate dominano la situazione, lasciando al piano ben poco spazio, inferiore al 10% del territorio regionale e con poche pianure di bella estensione ( Sant’Eufemia, Sibari, e Gioia ). Dal punto di vista economico, quindi, l’agricoltura non trova nell’andamento del suolo un alleato per la sua diffusione e produzione. Le migliori possibilità di sviluppo spettano alle produzioni specializzate che, non hanno bisogno di grandi e comodi spazi e che soprattutto sanno portare un valore aggiunto in grado

di ricompensare in modo adeguato costi produttivi elevati e forti impegni professionali e operatrici.

La produzione vitivinicola in particolare, vanta tradizioni solide, riconducibili addirittura ai contatti con il popolo greco durante il primo millennio a.C.

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei versanti concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso.

Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’IGT Calabria.

Le uve sono coltivate nella media e alta collina nei territori di riferimento. In effetti, la pianta della vite, nelle zone suddette, era presente già in epoca remotissima, sicuramente portata dai colonizzatori della Magna Grecia.

Il vino è ottenuto principalmente da quei vigneti che sono posti nelle zone mediamente collinari o siti su piccoli terrazzi, sia per la tutela della sua qualità che per il rispetto del paesaggio ambientale.

La viticoltura continua ancora oggi a rivestire un ruolo fondamentale per l’economia dei luoghi, dispone di un patrimonio di varietà locali e tradizionali dalle quali si producono vini di elevata qualità.

Grazie all’intervento dell’uomo che ha voluto perfezionare le esperienze acquisite sul campo, portando a completamento le innovazioni introdotte nel corso della lunghissima storia produttiva, oggi è possibile assicurarsi gli attuali e conosciuti vini.

Nella coltivazioni vengono preferiti i terreni più favorevoli sia per ciò che concerne le operazioni di coltivazione che, in qualche modo deve essere agevolata e facilitata dall’opera dell’uomo.

Numerose sono le testimonianze che hanno permesso di accertare che l’uomo nel corso della storia ha contribuito a mantenere questo presidi produttivi che negli ultimi hanno subito grazie all’intervento di tecnici e studiosi della materia, una profonda revisione per ciò che concerne il rinnovamento dei sistemi produttivi.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF  Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

 

COSTA VIOLA

I.G.T.

Decreto 27 ottobre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 30 settembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica «Costa Viola» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

a) bianco;

b) rosso (anche nella tipologia novello);

c) rosato (anche nella tipologia novello);

d) con la specificazione del nome di un vitigno;

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo, iscritti nel Registro

Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

2. L’indicazione geografica tipica «Costa Viola» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, così come identificati al comma 1, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Costa Viola” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Bagnara Calabra, Palmi, Scilla e Seminara

in provincia di Reggio Calabria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per la denominazione IGT “Costa Viola”, seguita o meno dal nome del vitigno, non deve essere superiore a:

12,00 t/ha per la tipologia bianco anche con la specificazione del vitigno;

10,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Costa Viola”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Costa Viola bianco: 10,00% vol.;

Costa Viola rosso: 11,00% vol.;

Costa Viola rosato: 11,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Viola», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Costa Viola» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Costa Viola» Rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Costa Viola» Rosso novello:

colore: rosso carico;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Costa Viola» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Costa Viola» Rosato novello:

colore: rosa intenso;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica «Costa Viola» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Costa Viola", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bagnara Calabra, Palmi, Scilla e Seminara in provincia di Reggio Calabria. Questo territorio costituisce la parte terminale dello stivale calabrese, è il tratto di costa appena fuori dallo stretto di Messina, che va da Scilla a Palmi ed è da tempo immemorabile che è definito Costa Viola.

Pare sia stato Omero ad attribuire questo nome a tale territorio costiero che si esprime con bruschi innalzamenti, che portano il livello a superare in fretta i 500 m. s.l.m.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Dire Scilla significa far tornare alla mente la leggenda omerica che descriveva il mitico mostro dalle sei teste e dai dodici piedi riparato nella rupe sotto il castello di Scilla, da dove scatenava il terrore tra i navigatori.

Storicamente, l’origine della città si fa risalire al IV o III secolo a.C. con la costruzione del primo castello. Al 1085 d. C. risale, invece, Bagnara Calabra, fondata da Ruggiero il Normanno , che ne avviò una storia importante grazie all’interesse che suscitò nei Normanni.

In Calabria il culto della vite ha origini antichissime, antecedenti al 744 a.C. quando sulle sue coste orientali vi approdarono i greci che la battezzarono col nome di Enotria, il cui significato deriva dalla radice greca “Oinos” (Vino) Terra del vino.

I vini calabresi vantano un illustre passato di grande celebrità che raggiunse l’apice quando furono offerti come dono agli atleti vittoriosi alle gare olimpiadi.

Vini robusti di alta gradazione e resistenti ai viaggi, i vini calabresi erano avviati al mercato Mediterraneo dai porti di Sibari Crotone e Locri.

Particolare rilievo per la coltura della vite riveste la Costa Viola caratterizzata da costoni rocciosi a strapiombo su un mare che si dipinge di viola. Si tratta di un paesaggio segnato da innumerevoli terrazzamenti o armacìe (muretti di pietra a secco) che sostengono i terrapieni strappati alla natura selvaggia.

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

In questo difficile ambiente l’uomo per poter sopravvivere agli eventi della vita quotidiana ha dovuto dare il suo massiccio contributo.

Contributo in alcuni casi che è stato finalizzato all’introduzione di innovazioni legate alle tecnologie di coltivazione, di vinificazione e di commercializzazione che hanno fatto si che il vino Costa Viola diventasse un ottimo vino da cui si evidenzia la territorialità della terra di Calabria.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 4).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

LIPUDA

I.G.T.

Decreto 27 ottobre 1995

Modifica Decreto 31 luglio 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 23 settembre 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica «Lipuda» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

a) bianco (anche nella tipologia frizzante);

b) rosso (anche nella tipologia frizzante e novello);

c) rosato (anche nella tipologia frizzante).

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Lipuda» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Strangoli, Umbriatico,

in provincia di Crotone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini a indicazione geografica tipica «Lipuda», anche con la specificazione del vitigno, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

 

Lipuda bianco: 18,00 t/ha;

Lipuda rosso e rosato: 16,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Lipuda», seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Lipuda bianco: 10,00% vol.;

Lipuda rosso: 10,50% vol.;

Lipuda rosato: 10,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica «Lipuda», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

«Lipuda» Bianco

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Lipuda» Rosso

colore: rosso intenso;

profumo: complesso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Lipuda» Rosso novello

colore: rosso più o meno intenso;

odore: complesso, fruttato;

profumo: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Lipuda» Rosato

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Lipuda", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Strangoli, Umbriatico, in provincia di Crotone.

Sono tutti Comuni situati nella fascia collinare che dai piedi della Sila Grande degrada lentamente verso il mare Jonio a contorno dell’omonimo fiume Lipuda. Si tratta di una zona limitrofa a quella in cui la vite, da tempo immemorabile, ha avuto modo di esprimere un vino di grande qualità: il Cirò.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati in destra stratigrafica dello Stilaro il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione

stratigrafica denominata informalmente argille varicolori.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio. Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica.

La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche.

Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla.

Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Ai tempi dei primi sbarchi dei coloni greci sulle coste calabresi, la coltura della vite fu una delle attività che vennero per prime trasmesse alle popolazioni indigene: i centri di Sibari e Crotone si fecero presto apprezzare per la qualità dei vini prodotti, in particolare di quel “Kremisa” che è considerato l’antenato dell’attuale Cirò.

E allora, questo era il vino ufficiale della Olimpiade e si dice che lo stesso Milone di Crotone, vittorioso in sei edizioni, lo apprezzasse con entusiasmo.

Nella parte più bassa di questa zona, cioè quella che (Carfizzi, Strongoli, mentre Melissa appartiene ai due vini) non contribuisce al Cirò, si produce un’ altra DOC, “Melissa”: il Bianco è opera di Greco, Trebbiano e Malvasia: il Rosso di Gaglioppo.

Carfizzi, piccolo paese dell’entroterra Crotonese, domina dalla sua collina il paesaggio circostante e vanta tradizioni e dialetto di origine albanese. Cirò Marina si apre sulla costa ionica non lontano dalla confluenza in mare del fiume

Lipuda e i mestieri della pesca e del turismo si mescolano con quello del vino. Cirò, invece, guarda le colline, i vigneti, e l’azzurro del mare dall’alto dei suoi 324 metri. Strongoli, dominato da un castello medioevale, sorge sul sito dell’antica “Petelia” di origine Greca. Infine, Umbriatico.

Le mura lo cingono ancora parzialmente a testimonianza che anche nel passato qui c’era qualcosa di prezioso che valeva la pena difendere e salvaguardare.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il vino è ottenuto principalmente da quei vigneti che sono posti nelle zone mediamente collinari o siti su piccoli terrazzi, sia per la tutela della sua qualità che per il rispetto del paesaggio ambientale.

La viticoltura continua ancora oggi a rivestire un ruolo fondamentale per l’economia dei luoghi, dispone di un patrimonio di varietà locali e tradizionali dalle quali si producono vini di elevata qualità. Grazie all’intervento dell’uomo che ha voluto perfezionare le esperienze acquisite sul campo, portando a completamento le innovazioni introdotte nel corso della lunghissima storia produttiva, oggi è possibile assicurarsi gli attuali e conosciuti vini.

L’Indicazione geografica Tipica “Lipuda” è stata riconosciuta nell’Ottobre del 1995 e da quel momento contraddistingue i vini bianchi, rossi e rosati che, sul territorio collinare precedentemente individuato, sono ottenuti grazie al contributo di uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari – Via Quintino

Sella, 42 – 00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame

analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

Allegato 1

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria

 

Aglianico N, Alicante N, Ansonica B, Barbera N, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese N, Castiglione, Chardonnay B, Gaglioppo N, Greco bianco, Greco Nero, Guardavalle B, Guarnaccia B, Magliocco Canino, Malvasia Bianca, Malvasia Nera di Brindisi, Manzoni bianco, Marsigliana Nera, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco, Moscato bianco, Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N, Nocera N, Pecorello B, Petit Verdot N, Pinot bianco, Prunesta N, Riesling Italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah, Traminer Aromatico RS, Trebbiano Toscano B, Verdicchio bianco, Zibibbo B. 

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

LOCRIDE

I.G.T.

Decreto 27 ottobre 1995

Modifica Decreto 31 luglio 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 30 settembre 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica «Locride» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

a) bianco;

b) Montonico bianco passito;

c) rosso (anche nella tipologia novello);

d) rosato;

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad IGT “Locride”, bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Calabria ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La IGT “Locride”, con la specificazione del vitigno Montonico è riservata al vino passito ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal predetto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Locride” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Agnana, Ardore, Bianco, Bovalino, Bruzzano, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Casignana,  Caulonia, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Placanica, Riace, Roccella Jonica, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario, Siderno e Stignano

in provincia di Reggio Calabria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Locride” bianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a:

 

Locride bianco: 14,00 t/ha;

Locride Montonico (loc. Mantonico): 14,00 t/ha;

Locride rosso e rosato: 12,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Locride”, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Locride bianco: 10,00% vol.;

Locride Montonico: 10,00% vol.;

Locride rosso: 10,50% vol.;

Locride rosato: 10,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione del vino ad IGT “Locride Montonico passito” le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta fino ad assicurare al vino ottenuto

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 14,00% vol.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino ad eccezione della tipologia “Locride Montonico passito” per la quale la resa non deve essere superare il 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica «Valdamato», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Locride» Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Locride» Montonico passito:

colore: giallo paglierino intenso, talvolta ambrato;

profumo: intenso, caratteristico del vitigno;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Locride» Rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Locride» Rosso novello:

colore: rosso carico;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Locride» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Locride", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Agnana, Ardore, Bianco, Bovalino, Bruzzano, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario, Siderno e Stignano in provincia di Reggio Calabria.

E’ la cosiddetta area della Locride che si estende dal medio ionio sino al massiccio dell’Aspromonte.

Essa copre una superficie di oltre 1200 chilometri quadrati, dal medio Ionio sino al massiccio dell’Aspromonte e include situazioni territoriali di tipo diverso, dal rivierasco al collinare al montano. Ne fanno parte 37 comuni, localizzati soprattutto nella fascia costiera.

All’interno di questo ambito territoriale, sono stati individuati 25 comuni sui quali è stata delimitata la zona di produzione delle uve per i vini ad Indicazione Geografica Tipica “Locride”.

La zona di produzione si estende sul litorale ionico che va Bianco a Monasterace ed interessa sia le aree costiere in prossimità del mare, sia le aree interne collinari.

L’esposizione prevalente di questi terreni è ad est sud-est.

Dalle zone litoranee si passa alle superfici terrazzate poste all’interno. Procedendo ancora verso l’interno si incontrano le colline a profilo molto irregolare, che conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato.

Infine si ritrovano dei gruppi semi montuosi delle zone più interne che, sono facilmente riconoscibili per le pendenze più aspre.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati in destra stratigrafica dello Stilaro il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille varicolori.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio. Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica.

La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono.

Sui rilievi collinari che rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla.

Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Nella coltivazioni vengono preferiti i terreni più favorevoli sia per ciò che concerne le operazioni di coltivazione che, in qualche modo deve essere agevolata e facilitata dall’opera dell’uomo.

Numerose sono le testimonianze che hanno permesso di accertare che l’uomo nel corso della storia ha contribuito a mantenere questo presidi produttivi che negli ultimi hanno subito grazie all’intervento di tecnici e studiosi della materia, una profonda revisione per ciò che concerne il rinnovamento dei sistemi produttivi.

Negli ultimi tempi per la coltivazione, vengono privilegiati porzioni di territorio ritenute idonee all’introduzione di tecniche innovative per la produzione.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei versanti concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso.

Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dell’IGT Locride.

Le uve sono coltivate nella media e alta collina del territorio di riferimento. In effetti, la pianta della

vite, nelle zone suddette, era presente già in epoca remotissima, sicuramente portata dai colonizzatori della Magna Grecia che fondarono l'odierna Caulonia.

Il vino è ottenuto principalmente da quei vigneti che sono posti nelle zone mediamente collinari o siti su piccoli terrazzi, sia per la tutela della sua qualità che per il rispetto del paesaggio ambientale.

La viticoltura continua ancora oggi a rivestire un ruolo fondamentale per l’economia dei luoghi, dispone di un patrimonio di varietà locali e tradizionali dalle quali si producono vini di elevata qualità.

Grazie all’intervento dell’uomo che ha voluto perfezionare le esperienze acquisite sul campo, portando a completamento le innovazioni introdotte nel corso della lunghissima storia produttiva, oggi è possibile assicurarsi gli attuali e conosciuti vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Via Quintino

Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

Allegato 1

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria

 

Aglianico N, Alicante N, Ansonica B, Barbera N, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese N, Castiglione, Chardonnay B, Gaglioppo N, Greco bianco, Greco Nero, Guardavalle B, Guarnaccia B, Magliocco Canino, Malvasia Bianca, Malvasia Nera di Brindisi, Manzoni bianco, Marsigliana Nera, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco, Moscato bianco, Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N, Nocera N, Pecorello B, Petit Verdot N, Pinot bianco, Prunesta N, Riesling Italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah, Traminer Aromatico RS, Trebbiano Toscano B, Verdicchio bianco, Zibibbo B. 

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

PALIZZI

I.G.T.

Decreto 27 ottobre 1995

Modifica Decreto 31 luglio 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 30 settembre 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica «Palizzi» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

a) rosso (anche nella tipologia novello);

b) rosato

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Palizzirossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Palizzi” comprende l’intero territorio dei comuni di:

Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Palizzi, Staiti

in provincia di Reggio Calabria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi» rosso e rosato, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

11,00 t/hat.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Palizzi», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Palizzi rosso: 12,00% vol.;

Palizzi rosato: 12,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica «Palizzi», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Palizzi» Rosso:

colore: rosso carico;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Palizzi» Rosso novello:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Palizzi» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, delicato caratteristico,;

sapore: fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Palizzi”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

L'aristocratico Palizzi nasce dalla costa del basso jonio nell'Area Grecanica in provincia di Reggio Calabria, ad una altitudine di circa 250 m s.l.m., e da una struttura di terreno argillosa.

Qui, sull’estremo lembo meridionale della provincia di Reggio Calabria, dove il capo di Spartivento e la costa dei Gelsomini tuffano lo stivale nelle acque del mar Ionio,il territorio sale in fretta verso le falde dell’Aspromonte e si spartisce tra colline e montagne, con pochi tratti di piano e di valle.

Qui sugli spazi attribuiti a sei comuni, vale a dire Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Palizzi e Staiti, è stata delimitata la zona di origine delle uve per la produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Palizzi”. Il nome deriva da quello di uno dei comuni, Palizzi per l’appunto, borgo medievale sovrastato da un castello situato a 272 metri di altitudine, da dove guarda la sottostante Palizzi Marina.

Staiti grazioso paese a 550 metri di altitudine, con un centro storico fatto di stradine molto strette e intrecciate tra loro a labirinto, è un ottimo produttore di vino, olio, cereali, agrumi e gelsi. Condofuri ha origini bizantine e venne fondata nel IV secolo d.C.

Le sue origini antiche hanno lasciato segni profondi nelle tradizioni religiose e nel dialetto usato tra le persone del

posto.

Il Miocene argilloso-arenaceo è dominante in tutta la porzione meridionale della penisola calabra ed è affiancato dal Pliocene sabbioso. La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato, e la diversa azione del fattore tempo, esprimono a questa zona pedologica una spiccata diversità nelle tipologie di suolo che si rinvengono. Più nello specifico su questa tipologia di origine fluviale di rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo d’argilla. Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

L’agricoltura ha ancora forte influenza sull’economia, soprattutto con l’olio, gli agrumi, e il vino, anche se la risorsa del turismo sta accrescendo anno dopo anno il suo apporto. Brancaleone, a quanto pare, deriva il suo nome dall’antico centro di Sperlinga, che era situato proprio in quella zona.

Infine Boca, il paese situato alla maggiore altitudine, 960 metri, è il centro più significativo per l’etnia greca in terra calabrese. La sua fondazione risale con tutta probabilità al periodo neolitico (VII-VIII secolo a. C.).

Situata sulla sinistra del torrente Amendola, posizionata su di una struttura rocciosa dell’Aspromonte orientale, Bova è insediamento della Magna Grecia fin dal VI secolo a. C.

Oggi è un importante comune agricolo, soprattutto per olive, vino e frutta, che spesso sono sottoposti in loco a lavorazione. In tutt’altra situazione territoriale è Bova Marina, situata lungo la costa, praticamente tra i primi punti di confluenza in mare dei torrenti Sideroni e Vena.

Nel settore vitivinicolo, prima della IGT “Palizzi”, nessun riconoscimento qualitativo era stato attribuito a questa zona. È uno del più rinomati vini rossi della viticoltura calabrese.

Si vendemmia nella seconda decade di settembre; dopo pigiate, le uve fermentano in vasche di acciaio per 48/60 ore, poi vanno pressate e il mosto messo in serbatoi di acciaio a temperatura controllata, dove resterà fino al primo travaso di novembre.

Seguono altri due travasi e dopo una permanenza di circa due mesi in botti di legno castagno, va messo in bottiglia a circa 18 mesi dalla vendemmia per affinare ancora tre mesi prima della vendita.

La gradazione alcolica è di 14°.

E’ ritenuta un’area di eccellenza per la produzione vinicola dell’intera Calabria. In questa zona viene prodotto un rosso di alta gradazione alcolica, capace di soddisfare i gusti degli estimatori.

Le aree di produzione più vocate sono intorno al borgo di Palizzi Superiore e a quote più elevate , a Pietrapennata.

I vitigni utilizzati non sono numerosi, segno ch’erano stati conservati per la vinificazione quelli che erano ritenuti migliori, mentre non venivano prodotti ne vini bianchi, né vini particolari. Dei neri fondamentali sono il Nerello di Palizzi, il Castiglione la Negrazza.

Qualche cultore di storia locale afferma che fino all’800 dalle imbarcazioni francesi venivano a rilevare il vino di Palizzi che serviva per tagliare il vino d’oltralpe.

Dopo la vendemmia le uve, prevalenti nere, vengono premute e lasciate a fermentare 24 ore, prima della torchiatura.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

In questo difficile ambiente l’uomo per poter sopravvivere agli eventi della vita quotidiana ha dovuto dare il suo massiccio contributo.

Contributo in alcuni casi che è stato finalizzato all’introduzione di innovazioni legate alle tecnologie di coltivazione, di vinificazione e di commercializzazione che hanno fatto si che il vino di Palizzi diventasse un baluardo dell’enologia calabrese.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3- 10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

Allegato 1

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria

 

Aglianico N, Alicante N, Ansonica B, Barbera N, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese N, Castiglione, Chardonnay B, Gaglioppo N, Greco bianco, Greco Nero, Guardavalle B, Guarnaccia B, Magliocco Canino, Malvasia Bianca, Malvasia Nera di Brindisi, Manzoni bianco, Marsigliana Nera, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco, Moscato bianco, Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N, Nocera N, Pecorello B, Petit Verdot N, Pinot bianco, Prunesta N, Riesling Italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah, Traminer Aromatico RS, Trebbiano Toscano B, Verdicchio bianco, Zibibbo B. 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

PELLARO

I.G.T.

Decreto  27 ottobre 1995

Modifica Decreto 21 luglio 1996

Modifica Decreto 24.luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 30 settembre 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica «Pellaro» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

a) rosso (anche nella tipologia novello);

b) rosato.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad IGT “Pellarorossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Pellaro” comprende l’intero territorio del comune di:

Motta San Giovanni

e parte del territorio amministrativo del comune di

Reggio Calabria

limitatamente alle frazioni di:

Bocale, Lume di Pellaro, Macellari, Occhio di Pellaro, Oliveto, Paterriti, Pellaro, San Filippo, Valanidi

in provincia di Reggio Calabria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Pellaro” rosso e rosato, non deve essere superiore a:

11,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Pellaro”, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Pellaro rosso: 12,00% vol.;

Pellaro rosato: 12,00% vol.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria 

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%. per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini a indicazione geografica tipica «Pellaro», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Pellaro» Rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pellaro» Rosso novello:

colore: rosso intenso;

profumo: gradevolmente fruttato;

sapore: piacevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pellaro» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico,;

sapore: fresco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Pellaro", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La parte meridionale della città di Reggio Calabria che si affaccia sullo stretto di Messina (proprio dove c’è Punta di Pellaro) e il grande paese di Motta San Giovanni, situato nell’interno a un’altitudine variabile (il concentrico risale la collina di 7 chilometri ed è a 515 metri) dispongono di una situazione ambientale molto favorevole per le colture vitivinicole di qualità.

I vini di Pellaro, infatti, sono apprezzati da tempo, grazie al binomio suolo e clima che arricchisce con vigore i

grappoli della vite. Motta San Giovanni – Motta significa “terra fortificata”- è collocata in alto e così può sorvegliare gli spazi circostanti.

La contrada di Egua, nel Comune di Motta San Giovanni, alle spalle di Capo D’armi (antica Leucopetra), rappresentava, l’area, insieme alle zone gravitanti su Reggio Calabria di produzione dell’IGT Pellaro.

I vigneti sorgono dal livello del mare vino ad un altitudine di 600-700 metri. La parte meridionale della città di Reggio Calabria che si affaccia sullo stretto di Messina (proprio dove c’è Punta di Pellaro) e il grande paese di Motta San Giovanni, situato nell’interno a un’altitudine variabile (il concentrico risale la collina di 7 chilometri ed è a 515 metri) dispongono di una situazione ambientale molto favorevole per le colture vitivinicole di qualità.

Il Miocene argilloso-arenaceo è dominante in tutta la porzione meridionale della penisola calabra ed è affiancato dal Pliocene sabbioso. La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato, e la diversa azione del fattore tempo, esprimono a questa zona pedologica una spiccata diversità nelle tipologie di suolo che si rinvengono.

Più nello specifico su questa tipologia di origine fluviale di rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo d’argilla. Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Le sue origini risalgono all’epoca prenormanna: si è costituita comune dal 1811. La storia quasi le attribuisce una funzione di guida. Qui i romani edificano la villa di Publio Valerio ( i ruderi sono ancora visibili nella frazione Lazzaro), dove pare sia stato ospitato Cicerone durante la sua fuga.

Importante rimane l’apporto dell’agricoltura al sostegno economico della zona, soprattutto grazie alle coltivazioni di agrumi (in particolare il bergamotto, la cui essenza è molto apprezzata nella fissazione dei profumi e nella farmacopea), la produzione vitivinicola (apprezzato è il vino rosso Nereddu consigliato per i piatti di carne arrosto e per i formaggi prodotti e stagionati sulle alture dell’Aspromonte) e i cereali.

Dal punto di vista vitivinicolo, anche a causa della mancanza di una coltivazione fortemente specializzata e quindi dell’essenza finora di un settore produttivo organizzato, questo territorio non è stato interessato da Denominazioni di Origine. Appena più a nord sulla costa ionica vi è l’area di origine del “Greco di Bianco”, la cui Denominazione di Origine risale addirittura al 1980.

I vini di Pellaro, infatti, sono apprezzati da tempo, grazie al binomio suolo e clima che arricchisce con vigore i grappoli della vite. Motta San Giovanni – Motta significa “terra fortificata”- è collocata in alto e così può sorvegliare gli spazi circostanti.

Le viti in zona sono allevate ad alberello, alte cm 50.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’uomo nel corso della storia secolare di questo vino, ha sempre e continuamente introdotto delle tecniche innovative di coltura finalizzate al massimo all’ottenimento di un prodotto di straordinaria qualità.

Lo dimostra il fatto che l’aspetto per i rinomati vini del Pellaro sono notevolmente migliorati.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

Allegato 1

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria

 

Aglianico N, Alicante N, Ansonica B, Barbera N, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese N, Castiglione, Chardonnay B, Gaglioppo N, Greco bianco, Greco Nero, Guardavalle B, Guarnaccia B, Magliocco Canino, Malvasia Bianca, Malvasia Nera di Brindisi, Manzoni bianco, Marsigliana Nera, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco, Moscato bianco, Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N, Nocera N, Pecorello B, Petit Verdot N, Pinot bianco, Prunesta N, Riesling Italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah, Traminer Aromatico RS, Trebbiano Toscano B, Verdicchio bianco, Zibibbo B.   

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

SCILLA

I.G.T.

Decreto 27 ottobre 1995

Modifica Decreto 31 luglio 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 3 settembre 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica «Scilla» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

a) rosso (anche nella tipologia novello);

b) rosato

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad IGT “Scilla” rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Scilla” comprende l’intero territorio del comune di

Scilla

in provincia di Reggio Calabria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Scilla” rosso e rosato, non deve essere superiore a:

10,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Scilla”, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Scilla rosso 11,00% vol.;

Scilla rosato 11,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione

delle uve delimitata all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1. I vini a indicazione geografica tipica «Scilla», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Scilla» Rosso:

colore: rosso carico;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Scilla» Rosso novello:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Scilla» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, delicato caratteristico,;

sapore: fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Scilla", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al

presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Scilla, così pittoresca e suggestiva, porta scritto nel suo patrimonio genetico una profonda vocazione vinicola. Dove si conclude (per coloro che giungono da sud) lo stretto di Messina e incomincia il tratto rivierasco che di qui a Palmi è denominato Costa Viola, si trova la cittadina di Scilla, che discende verso le due baie, quella di Chianalea a levante e quella di Marina Grande sul lato opposto.

La grande roccia su cui la città è adagiata sembra essere quella sotto la quale si nascondeva lo spaventoso mostro dalle sei teste di cui ci parla la mitologia e che, secondo Omero, fu a fatica scansato dal navigatore Ulisse. E fu sempre Omero ad attribuire al tratto costiero che scivola verso nord-est fino a Palmi l’appellativo di Costa Viola per le colorazioni che la caratterizzano nelle ore del tramonto serale.

Il territorio di Scilla è formato da tante colline che discendono verso il mare e che nel protendersi verso l’alto formano tanti declivi di particolare bellezza e idoneità per le coltivazioni viticole e olivicole che ne caratterizzano il paesaggio. Lungo la costa su entrambi i lati della rocca si trovano numerose insenature naturali che vivacizzano il paesaggio, e offrono un riparo opportuno si pescatori quando il mare è tormentato.

Tra le località di scilla, ricordiamo Favazzina, una frazione addossata alla montagna, da cui sgorgano molte acque sorgive e che offre lo splendido panorama del centro storico fatto di minuscole case che sembrano sorreggersi a vicenda. Qui, in particolare, è frequente la coltura viticola, condotta su piccoli terrazzamenti scavati sull’asperità della montagna con varietà che si sono tramandate nel tempo.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Fin dai tempi antichi, attraverso il paziente e appassionato lavoro dei vignaioli, le vigne terrazzate delle diverse contrade hanno donato un rosso dalle delicate tonalità cerasuolo, semplice e di carattere, gradevolmente fruttato e caratterizzato da una piacevole nota sapida, donata dal vicino mare.

L’orografia particolarmente accidentata del luogo con terrazze che finiscono a strapiombo sul mare hanno permesso la genesi di questo meraviglioso prodotto, grazie anche all’impegno profuso e costante degli abitanti di queste difficilissime zone. In questi zone la cui storia millenaria affascinante è fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra il fattore umano e le peculiari positività del vino “Scilla”.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

In questo difficile ambiente l’uomo per poter sopravvivere agli eventi della vita quotidiana ha dovuto dare il suo massiccio contributo. Contributo in alcuni casi che è stato finalizzato all’introduzione di innovazioni legate alle tecnologie di coltivazione, di vinificazione e di commercializzazione che hanno fatto si che il vino Costa Viola diventasse un ottimo vino da cui si evidenzia la territorialità della terra di Calabria.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

Allegato 1

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria

 

Aglianico N, Alicante N, Ansonica B, Barbera N, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese N, Castiglione, Chardonnay B, Gaglioppo N, Greco bianco, Greco Nero, Guardavalle B, Guarnaccia B, Magliocco Canino, Malvasia Bianca, Malvasia Nera di Brindisi, Manzoni bianco, Marsigliana Nera, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco, Moscato bianco, Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N, Nocera N, Pecorello B, Petit Verdot N, Pinot bianco, Prunesta N, Riesling Italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah, Traminer Aromatico RS, Trebbiano Toscano B, Verdicchio bianco, Zibibbo B. 

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VAL DI NETO

I.G.T.

Decreto 27 ottobre 1995

Modifica Decreto 31 luglio 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 30 settembre 2013

Modifica 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica «Val di Neto» è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

 

a) bianco (anche nella tipologia frizzante e passito);

b) rosso (anche nella tipologia frizzante, passito, novello);

c) rosato (anche nella tipologia frizzante);

d) con la specificazione del nome di un vitigno.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

2. L’indicazione geografica tipica «Val di Neto» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, così come identificati al comma 1, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Val di Neto» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Andali, Belcastro, Belvedere, Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Umbriatico e Strongoli

tutti in provincia di Crotone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Val di Neto” seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere superiore a:

 

Val di Neto bianco: 18,00 t/ha;

Val di Neto rosso e rosato: 16,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Val di Neto”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Val di Neto bianco: 10,00% vol.;

Val di Neto rosso: 11,00% vol.;

Val di Neto rosato: 11,00% vol.

Le uve destinate alla produzione della tipologia “frizzante” possono, in deroga, assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia “passito” per la quale non può superare il 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Val di Neto» Bianco:

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Val di Neto» Bianco passito:

colore: giallo paglierino intenso,;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Val di Neto» Rosso:

colore: rosso più o meno carico;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Val di Neto» Rosso passito:

colore: rosso carico;

profumo: intenso, gradevole;

sapore: dolce, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Val di Neto» Rosso novello:

colore: rosso intenso;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Val di Neto» Rosato

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Val di Neto” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. L’indicazione geografica tipica “Val di Neto”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere, Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Umbriatico e Strongoli tutti in provincia di Crotone.

Si tratta della parte centro e sud-orientale della provincia di Crotone, quella che si affaccia sullo Ionio per gran parte della costa, da tempo è riconosciuta come territorio a vocazione viticola ed enologica.

La produzione si sviluppa a pochi chilometri dal mare, tra rilievi collinari appena accennati dai quali si scorge la linea blu delle acque. La zona di produzione del vino Val di Neto è relativa ai comuni di Caccuri, Casabona, Crotone, Mesoraca, Pallagorio, Rocca Bernarda, Petilia Policastro, Santa Severina, San Mauro Marchesato, Scandale e Strongoli. In alcune aziende della zona i proprietari hanno voluto piantare i roseti piantati tra i vigneti, per esaltare il delicato contagio e prevenire i parassiti.

L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille “varicolori”.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno.

La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio. Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica.

La variabilità delle forme, i diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che

rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche.

Sono in questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla.

Si tratta di suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Confermando questa innata vocazione, il territorio con qualche aggiunta o correttivo, è diventata la zona di origine delle uve per la produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica” Val di Neto” dal nome del fiume che nasce dalla Sila Grande, e dopo aver attraversato parte della provincia di Cosenza e quella di Crotone, si tuffa nel mar Ionio. Crotone discende dalla “Kroton” della Magna Grecia, fondata dagli Achei, con uno splendido circolo di mura possenti su entrambi i lati del fiume Esaro.

Cutro, più in basso (220 metri) rivela un paesaggio più spoglio, arso dal sole. Santa Severina è posta su di una rupe scoscesa, con l’atmosfera che ricorda il passato bizantino e normanno, ai margini del Marchesato di Crotone, l’accorpamento territoriale che si concretizzò nelle mani dei Ruffo tra il 1390 e il 1444 e al quale pose fine un paio di decenni dopo il re di Napoli.

Nonostante la sua ripartizione in tanti feudi, il territorio conservò nel tempo l’appellativo di Marchesato a ricordo di un’esperienza rimasta ben viva nel ricordo delle persone.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “Val di Neto” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Ogni scelta produttiva fatta dai produttori è mirata alla ricerca costante della qualità nella lavorazione del prodotto, della terra e con l’utilizzo di moderne tecnologie oltre che con la consulenza di illustri dell’enologi dell’area.

Nelle fasce più alte sono stati impiantati vitigni bianchi che hanno dimostrato di esprimersi al meglio, Greco Bianco e Mantonico, Pecorello.

Appena più in basso sono stati sistemati il Gaglioppo, vitigno autoctono,, mentre è in atto una sperimentazione su

altri vitigni autoctoni, tra cui il Magliocco.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg.

CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 4).

 

Allegato 1

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria

 

Aglianico N, Alicante N, Ansonica B, Barbera N, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese N, Castiglione, Chardonnay B, Gaglioppo N, Greco bianco, Greco Nero, Guardavalle B, Guarnaccia B, Magliocco Canino, Malvasia Bianca, Malvasia Nera di Brindisi, Manzoni bianco, Marsigliana Nera, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco, Moscato bianco, Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N, Nocera N, Pecorello B, Petit Verdot N, Pinot bianco, Prunesta N, Riesling Italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah, Traminer Aromatico RS, Trebbiano Toscano B, Verdicchio bianco, Zibibbo B. 

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VALDAMATO

I.G.T.

Decreto 23 Giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 30 settembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L’indicazione geografica tipica “Valdamato” è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

a) bianco (anche nella tipologia frizzante, passito e spumante);

b) rosso (anche nella tipologia frizzante, passito e novello);

c) rosato (anche nella tipologia frizzante e spumante);

d) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Aglianico,

Barbera,

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon),

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Calabrese, Castiglione,

Gaglioppo,

Greco nero,

Magliocco canino,

Malvasia (Malvasia nera di Brindisi),

Marsigliana nera,

Merlot,

Nerello cappuccio,

Nerello mascalese,

Nocera,

 Prunesta,

Sangiovese,

tali vini possono essere prodotti nei tipi:

rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosato, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Ansonica,

Chardonnay,

Greco,

Guardavalle,

Guarnaccia,

Malvasia (da Malvasia bianca),

Manzoni bianco,

Montonico bianco,

Moscato bianco,

Pecorello,

Pinot bianco,

Riesling italico,

Sauvignon,

Sémillon,

Traminer aromatico,

Trebbiano (da Trebbiano toscano),

tali vini possono essere prodotti anche nelle tipologie

frizzante, passito e spumante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Valdamato” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo.

L’indicazione geografica tipica “Valdamato” con la specificazione di uno dei vitigni indicati all’art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Valdamato” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida,

in provincia di Catanzaro.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Valdamato” la produzione massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

 

tonnellate 19 per la tipologia bianco anche con la specificazione del vitigno;

tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno;

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Valdamato”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

“Valdamato” bianco: 10,00% vol.;

“Valdamato” rosso: 10,50% vol.;

“Valdamato” rosato: 10,50% vol.;

“Valdamato” spumante: 9,50% vol.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia “frizzante” possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia “passito”, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta e/o su graticci e/o ad aria forzata.

Per la produzione dello spumante si utilizza il metodo della rifermentazione in autoclave.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia “passito” per la quale non può superare il 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini a indicazione geografica tipica «Valdamato», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Valdamato» Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Valdamato» Bianco passito:

colore: giallo paglierino intenso, talvolta ambrato;

profumo: intenso, caratteristico del vitigno o dei vitigni di provenienza;

sapore: dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Valdamato» Bianco spumante:

spuma: regolare, persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato, fragrante;

sapore: giustamente pieno, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo:15,00 g/l.

 

«Valdamato» Rosso:

colore: rosso intenso;

profumo: complesso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Valdamato» Rosso passito:

colore: rosso più o meno carico;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Valdamato» Rosso novello:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Valdamato» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Valdamato» Rosato spumante:

spuma: regolare, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fine, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco e armonico, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica «Valdamato» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

3. I vini a indicazione geografica tipica «Valdamato», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie bianco “frizzante”, all'atto dell'immissione al consumo, devono

avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

«Valdamato» bianco Frizzante: 10,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Dove la Calabria pone al minore distanza tra la costa ionica e quella tirrenica, il territorio dei comuni di Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli e San Pietro a Maida, nella provincia di Catanzaro, costituisce la zona di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato”.

I paesi sono localizzati sul versante destro e sinistro del fiume Lamato, conosciuto anche come Amato, che insieme ad altri corsi d’acqua, va a tuffarsi nel mar Tirreno in corrispondenza del golfo di Sant’Eufemia.

Il territorio occupa la montagna, la collina e la pianura sia alla destra che alla sinistra del fiume: se escludiamo il comune di Gizzeria, situato a un’altitudine di oltre 600 metri, tutti gli altri sono posizionati più in basso, tra i 200 e i 300 metri.

Lamezia Terme è un comune di costituzione relativamente recente (nel 1968 ha messo insieme i precedenti di Nicastro. Sambiase e Sant’Eufemia Lamezia) da capoluogo funge Nicastro, che segnala i lineamenti bizantini delle sue costruzioni.

Dal punto di vista geologico nell’area si registra la presenza di litologie di natura sedimentaria. I suoli in estrema sintesi possono essere ricondotti a due grandi ambienti identificabili da una parte, con i sedimenti recenti della pianura costiera e le alluvioni dei principali corsi d’acqua e dall’altra, con le estese conoidi terrazzate pleistoceniche che coronano la piana. I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel mese di dicembre ed i minimi nel mese di luglio. La media annuale delle precipitazioni è di 950 mm, la media annuale delle temperature è di 16,1°C. Il clima è umido o sub-umido con un modesto deficit idrico estivo .

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Testimone di una tradizione vitivinicola antica.

Lamezia mette il suo nome a disposizione dell’omonima DOC che nasce, sempre in questa zona, su di un territorio un po’ più ampio dell’IGT “Valdamato” (una decina di comuni anziché sette); i vini bianchi sono prodotti da uve Greco

Bianco e Trebbiano Toscano e i rossi e i rosati da Nerello Mascalese e Cappuccio, Gaglioppo, Magliocco, Greco Nero e Marsigliana. Il termine probabilmente deriva dall’antico nome del fiume Amato, (Lametos), che a valle nell’attuale Piana di Sant’Eufemia ( formazione alluvionale molto estesa, situata ai bordi del mar Tirreno tra Capo Suvero e Capo Pizzo), lasciava i suoi depositi, incrementando la fertilità dei suoli, un tempo stagnanti, oggi completamente bonificati.

La particolare conformazione del territorio, non eccessivamente accidentato ha fatto sviluppare nel corso degli anni una viticoltura all’avanguardia attenta alle innovazioni e sollecitazioni che provenivano dall’esterno.

L’intervento dell’uomo ha di fatto migliorato l’esistente proiettando la vitivinicoltura dell’area in un indiscusso progresso scientifico migliorativo.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Negli ultimi anni il Val d’Amato ha assunto una posizione di rilievo nei mercati nazionali e anche internazionali, grazie alla sempre maggiore attenzione da parte dei produttori locali, che hanno elevato la qualità della produzione di uve. Oggi il vino dalla forte identità regionale, che si ottiene da vitigni locali, e, oltre al rosso, si può produrre nelle tipologie bianco, greco e rosato.

Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare la produzione notevoli. Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e moderno.

Questa valutazione rende la viticoltura cirotana, un cardine dell'economia territoriale, un suo punto d'orientamento macroeconomico, sia per la qualità e la caratura del simbolo agroalimentare che porta, sia per il ruolo d'intercapedine con l'ambiente rurale.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.