Marche › ANCONA DOC MARCHE IGT

CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA D.O.C.G.

CÒNERO D.O.C.G.

ESINO D.O.C.

LACRIMA DI MORRO D'ALBA D.O.C.

ROSSO CÒNERO D.O.C.

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI D.O.C.

MARCHE I.G.T.


VIGNETI CUPRAMONTANA

VIGNETI CUPRAMONTANA

CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA

D.O.C.G.

Decreto 18 febbraio 2010

Modifica Decreto 26 luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» è riservata ai vini

«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»

«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico

Che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita, di cui all'articolo 1, devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico

ricade in tutto o in parte nei territori dei seguenti comuni:

Bàrbara, Serra de’ Conti, Corinaldo, Montecarotto, Arcevia, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Ostra, Castelplànio, Morro d’Alba, Senigallia, Castelleone di Suasa, Serra San Quirico    , Mergo, Rosora          , San Marcello, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini, Cupramontana, San Paolo di Jesi, Stàffolo;

tutti in provincia di Ancona;

Parte del territorio amministrativo dei comuni di:

Apiro, Cingoli;

in provincia di Macerata.

Tale zona è così delimitata:

parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano - Jesi - Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni.

Di qui prende la direttrice Castreccioni - Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada di Apiro - Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280.

Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino - Apiro.

Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al cimitero di Sant'Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte).

Da questo punto si inserisce sulla strada Domo - Serra San Quirico che percorre sino all'incrocio con la strada statale n. 76. Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona - Pesaro.

Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo

con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra.

Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba e Monte San Vito, Monte San Vito - San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi.

Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

 

L'uso della menzione "Classico" è riservata al vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona originaria più antica.

Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro.

 

La resa uva per ettaro del vino a denominazione di origine controllata e garantita

«Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico, è di 10,00 t/ha,

a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo.

Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le Organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e

garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico

i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva: 12,00% vol.;

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico: 12,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di consentire su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente dette operazioni.

E' altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle Aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili all'Albo dei vigneti Castelli di Jesi Verdicchio Riserva anche con la specificazione Classico, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata e garantita Castelli di Jesi Verdicchio Riserva anche con la

specificazione Classico, purché le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

E' vietato l'arricchimento.

E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento

di almeno 18 mesi di cui almeno 6 in bottiglia.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» anche con la specificazione classico, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (anche con la specificazione classico)

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico totale minimo: 12.50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/lt;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' consentito altresì l'uso delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. (Allegato 1).

E' altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, su richiesta della Regione, sentito il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la produzione del Verdicchio DOCG è individuata in parte del bacino geografico del fiume Esino, nei territori di 22 Comuni della Provincia di Ancona e 2 di Macerata storicamente Castelli perché gravitanti nella politica e nell’economia di Jesi che nel 1194 ha dato i natali a Federico II di Svevia.

L’area dista circa Km 20 dal mare e si sviluppa nelle colline poste attorno alla valle Esina che ha in Jesi una quota di mt 96 s.l.m. fino ai 630 m. di Cingoli.

Le caratteristiche pedoclimatiche di tale territorio sono il prodotto dell’influenza del mare, del sole, delle brezze, della piovosità e del riparo offerto dalle montagne che superano anche i 2000 m. di quota.

Ciò produce un clima temperato adatto alla coltivazione della vite e delle altre colture mediterranee

Partendo dalle rocce sedimentarie orograficamente le Marche sono distinte in tre fasce longitudinali:

fascia pre-appenninica, fascia appenninica, fascia collinare sub-appenninica che dalla prima arriva al mare.

L’insieme del mesoclima della fascia collinare marchigiana e la pedogenesi hanno creato nella regione una differenziazione dei suoli nello spazio con predominanza di dorsali calcaree.

Le aree collinari, ove si sviluppa la denominazione, confluenti nel bacino del fiume Esino presentano un alto contenuto in argille, alta percentuale di carbonato di calcio, scarsa permeabilità, erodibilità, diversa frazione pelitica e calcarenitica.

Il clima, in sintesi, appartiene all’ambiente fitoclimatico “Alto collinare” caratterizzato da piovosità medie superiori a 700/800 mm annui e temperature medie inferiori ai 14°C.

I suoli originati nell’area sono alquanto vari e profondi e sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l’uso del suolo, agricolo o naturale.

In detti suoli aumenta l’incidenza di una evidente ridistribuzione del calcare nel profilo.

La parte pianeggiante, di origine alluvionale, presenta suoli con materiali quasi sempre calcarei e pietrosi. Il profilo manifesta un arricchimento di sostanza organica.

L’altitudine media dei vigneti che si riscontra nell’area delimitata del Verdicchio dei Castelli di Jesi è per il 70% compresa tra mt 80 e 280 s.l.m.. Il più alto vigneto è a quota 750 m. S.l.m.

La pendenza dei terreni nella stessa area varia da 0 al 70% con una % di presenza dell’85% dei vigneti compresi tra le classi di pendenza 2 – 35%.

L’esposizione dei vigneti nell’area delimitata raccoglie tutti i quattro punti cardinali comprese le posizioni intermedie. Tuttavia le esposizioni est –ovest superano in percentuale le esposizioni nord – sud.

Le precipitazioni medie annue sono di 800 mm.

Nel territorio sono frequenti le gelate invernali e primaverili ma non intaccano l’attività vegetativa in quanto non ancora iniziata.

La temperatura media massima nella valle, raggiunge nei mesi di luglio-agosto i 30°C che consente il miglior andamento vegetativo della vite.

Fattori umani rilevanti per il legame

Il legame storico tra la vite e l’ambiente geografico nel territorio della Marca Anconetana inizia con l’arrivo dei monaci benedettini ed a seguire con quelli camaldolesi che reintroducono e diffondono la vite ormai da secoli tradizionale.

Ai monaci, quindi, nelle Marche si devono il tramandarsi delle tecniche viticolo - enologiche, il miglioramento del prodotto e, soprattutto, la conservabilità.

Con il diffondersi del contratto di mezzadria che crea l’appoderamento diffuso e la disponibilità di forza lavoro, il vino cessa di essere bevanda dei soli ceti agiati e diviene alimento delle classi rurali.

Già ai primi del 1500 lo spagnolo Herrera, professore a Salamanca, descrive le più comuni varietà di viti e la tecnica di vinificazione in bianco.

Fra i nomi dei vitigni descritti figura il Verdicchio così spiegato “uva bianca che ha il granello picciolo e traluce più che niuna altra. Queste viti sono migliori in luoghi alti e non umidi, che piani e in luoghi grassi, e riposati, perciocché ha la scorsa molto sottile e tenera, di che avviene che si marcisce molto presto, et ha il sarmento così tenero che da per sé per la maggior parte cade tutto e bisogna che al tempo della vendemmia si raccoglia tutta per terra, e per questa cagione ricerca luogo asciutto e non ventoso, molto alto nei colli. Il vino di questo vitame è migliore di niuno altro bianco.

Si conserva per lungo tempo, è molto chiaro, odorifero e soave. Ma l’uva di esso per mangiare non vale molto”.

E ancora, un significativo legame storico conseguente all’Unità d’Italia del 1861, è l’iniziativa relativa alla istituzione della Commissione Ampelografica Provinciale, promossa dal Prefetto e presieduta dall’enologo De Blasis, che nel 1871 pubblica i “Primi studi sulle viti della Provincia di Ancona”.

Sono passate in rassegna le diverse realtà climatiche, geomorfologiche dei territori e si descrivono i vitigni coltivati elencandone caratteri e sinonimie.

Per l’area mandamentale di Jesi viene descritto il Verdicchio (o Verdeccio)

Questo è anche il periodo dei parassiti: oidio(1851), peronospora (1879), fillossera (1890). Il tempo trascorso per trovare le soluzioni spinse i viticoltori ad eliminare molte varietà clonali presenti nel territorio, privilegiando vitigni sconosciuti nella storia enologica regionale meno il Verdicchio che risultava il vino più commercializzato.

Ne è conferma storica ulteriore quanto scrive nel 1905-6 lo studioso Arzelio Felini in Studi Marchigiani “è oltre un ventennio che i nostri viticoltori, nel tentare di risolvere il problema enologico marchigiano, hanno abbandonato la moltiplicazione delle caratteristiche varietà dei vitigni nostrani per introdurre del nord e del sud”

È negli anni ’60 che l’aiuto CEE permette di rinnovare tutta la viticoltura regionale passando dalla coltura promiscua (filari) alla coltura specializzata (vigneto) con impianti a controspalliera per meglio svolgere le cure colturali e produrre uve di qualità.

Nella classifica effettuata dal Di Rovasenda (1881) il Verdicchio è dichiarato il vitigno italico più pregiato tra i vitigni a bacca bianca delle Marche.

Il vino Verdicchio acquisisce notorietà commerciale all’inizio degli anni ’50 quando due produttori investirono nella costruzione in uno dei “castelli” di una cantina di trasformazione per lavorare le proprie uve e caratterizzarono il prodotto con una bottiglia tipica: l’anfora etrusca (designer Maiocchi).

Allo sviluppo commerciale ha provveduto un altro industriale farmaceutico che ha acquisito la cantina cui ha fatto seguito la valorizzazione con la denominazione d’origine che ha consentito l’attuale sviluppo della DOC.

Il periodo mezzadrile prevedeva la ripartizione delle uve tra proprietario e mezzadro e, di conseguenza, la vinificazione separata nelle rispettive abitazioni. Tecniche diverse e capacità differenti non permettevano di ottenere un prodotto di qualità.

Questo arriva con il sostegno comunitario agli investimenti sui vigneti, sugli impianti di vinificazione e sulle strutture commerciali le quali, forti della denominazione, riescono a raggiungere un notevole sviluppo nel mercato interno e in quello internazionale.

Un cenno va fatto anche all’attività vivaistica.

Nel territorio operavano molti piccoli vivaisti con propri allevamenti di piante madri che hanno consentito di soddisfare la domanda in barbatelle innestate così che il rinnovo della viticoltura degli anni ’60 non subisse scompensi ed inquinamenti varietali.

Poi il vivaismo ha assunto forme e valori di dimensione nazionale per cui la domanda è stata soddisfatta in disponibilità e sicurezza varietale.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Vino che dopo un invecchiamento di 18 mesi di cui sei in bottiglia acquisisce un colore giallo oro con riflessi verdi, acquisisce un profumo intenso di frutta gialla matura si accompagnano eleganti sentori di agrumi uniti a note di miele che insieme danno grande complessità e persistenza.

Dal Sapore suadente, morbido ma di grande carattere e potenza, con una sapidità molto prolungata, caldo ed elegante; ripropone nel suo grande carattere le note fruttate in continua evoluzione.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La formazione della valle del fiume Esino alquanto larga, pianeggiante fino alla zona pedemontana, l’orografia collinare, le dolci pendenze ove sono posizionati i vigneti, l’ampia apertura verso il mare, l’attenuata ventilazione, la pedologia che presenta una tessitura del terreno agrario alquanto ghiaiosa ed il terreno fino determinano una struttura chimico-fisica dei terreni coltivati particolarmente adatti alla coltura della vite.

Le migliori uve che riescono a sfruttare la mineralità del terreno agrario sono condizionati dall’altitudine. Difatti, il vitigno posto tra i 300/500 mt s.l.m. presenta il miglior sviluppo e le migliori performance qualitative segno che l’esposizione e la ventilazione influiscono sul prodotto uve alquanto significativamente.

Sicuramente l’uomo-viticoltore ha saputo effettuare queste osservazioni traendone le informazioni nell’effettuare gli investimenti e nel determinarne la zona di produzione nei Colli Jesini.

Altrettanto specifica osservazione dell’uomo riguarda la potatura che deve essere lunga per contenere un alto numero di gemme sui tralci in quanto spesso le gemme prossimali ai tralci non germogliano.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica

nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

Allegato 1

Menzione geografica Comune

comune di Apiro:

Acquarelle

Cardinali

Casalini                                                         

Cerretine

Colle   

Favete

Fornace

Montalvello

Moricozzi

San Francesco

 

comune di Staffolo:

Acqualta                                                        

Bachero

Castellaretta

Cavalline

Cesolano

Coroncino

Maestro di Staffolo

Santa Caterina

San Francesco

Salmagina

Vigna Vescovi

 

comune di Serra San Quirico:

Ammorto                                                       

Castellaro

Certine

Fonte Geloni

Palombare

Sasso

Torrente Esinante

 

comune di Montecarotto:

Bacucco                                                         

Busche

Piandole

San Lorenzo

Villa Bucci

 

comune di Cupramontana:

Badia Colli                                                     

Brecciole

Carpaneto

Cese

Colmubino

Eremiti

Fonte della Carta

Frati bianchi o Eremo dei Frati bianchi

Manciano

Monte Follonica

Paganello Malcupa

Palazzi

Pian del Colle

Piana

Pietrone

Poggio Cupro

Posserra

Ripa

Romita

Salerna

San Bartolomeo

San Giovanni

San Marco di Sopra

San Marco di Sotto

San Michele

Spescia

 

comune di Poggio San Marcello:

Balciana                                                        

Coste del Mulino

Tralivio

 

comune di Castelpanio:

Carrozze                                                        

Novali

Piagge

Stacciano

 

comune di Barbara:

Casa Bucci

 

comune di San Paolo di Jesi:                                                

Cerrete                                                          

Santa Maria d’Arco

San Nicolò

Scappia

Torre

Torrente Cescia

comune di Maiolati Spontini:

Chiesa del Puzzo                                           

Colmubino

Fosso del Lupo

Le Moie

Massaccio

Monte Schiavo

San Sisto

Scisciano

Taiano

 

comune di Serra dè Conti:

Colle Leva                                                      

Farneto

Monte Fiore

San Fortunato

San Paterniano

San Sebastiano

comune di Cingoli:

Colognola

 

comune di Corinaldo:                                                

Corinaldese                                                   

Valcinage

 

comune di Rosora:

Fondiglie                                                       

Fratelli di Rosora

 

comune di Arcevie:

Loretello                                                        

Magnadorsa

Piticchio

 

comune di Monteroberto:

Madonna della Neve                                       

Torre

 

comune di Mergo:

Ravalle                                               

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

CÒNERO

D.O.C.

Decreto  01 settembre 2004

Modifica Decreto  28 maggio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vino

 

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cònero» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

1. Montepulciano minimo 85%;

2. Sangiovese massimo 15%.

È consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata siano anche idonei all’iscrizione allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata Rosso Cònero.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione del vino «Cònero» comprende l'intero territorio comunale di

Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana

e parte dei comuni di

Castelfidardo ed Osimo

In provincia di Ancona

 

compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente

itinerario:

via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada, Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura.

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai fini per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» i vigneti bene esposti con giacitura collinare, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Cònero», all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.

 

La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1

non deve essere superiore a 9,00 t/ha.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Cònero».

Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.

La resa dell'uva in vino finito, pronto al consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata

e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto; pertanto la resa massima di vino non deve essere superiore a 63,00 hl/ha.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione.

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Cònero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:

le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti allo schedario vitivinicolo del vino «Cònero»; l

e dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte allo schedario vitivinicolo;

le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale;

in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti allo schedario vitivinicolo.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 12,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: gradevole, vinoso;

sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto

ad un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto il limite minimo per l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione del vino «Cònero» a denominazione di origine controllata e garantita il termine «Riserva» deve obbligatoriamente figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita».

Detto termine «Riserva» non può figurare in caratteri superiori alla denominazione «Cònero».

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

 

Articolo 8

Confezionamento.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Il riferimento geografico è il promontorio del monte Conero che si erge sul mare Adriatico e le colline che discendono dallo stesso verso l’entroterra. Interessa sette comuni della Provincia di Ancona.

Il territorio, delimitato per la produzione del vino Conero, è un lembo di terra che si inoltra nel mare ad est e ad ovest seguono le colline retrostanti il rilievo montuoso del Conero caratterizzate da una morfologia dolce ed omogenea,ove insistono i vigneti formati da vitigni, anche non autoctoni ma che hanno eletto questa parte delle colline del Monte Conero come habitat degli stessi grazie alla formazione di clima temperato ed ai terreni che nelle diverse geopedologie contribuiscono ad esaltare le potenzialità dei vitigni stessi che dimostrano di esser parte della viticoltura del territorio.

Geologicamente i due territori sono costituiti da rocce calcaree e cretacee quali strutture geologiche specifiche della parte orientale dell’Appennino marchigiano.

La peculiarità geologica del territorio è rappresentata dal fatto che tali terreni riaffiorano lungo la linea di costa dopo che una fascia intermedia di terreni argillosi e sabbiosi determina il paesaggio pedologico ed agrario delle Marche.

L’orografia del territorio presenta un paesaggio collinare con rilievi dolci ed altezze medie intorno ai m. 200 s.l.m. modellato dall’azione delle acque superficiali con affioramenti pelitico-arenacei e marnosi di età mio-pliocenica..

Il clima è mediterraneo con umidità estiva limitata.

Le temperature medie mensili hanno minimi in gennaio e massimi in luglio-agosto con valori rispettivi di 1-2-C° e 26-28° C.

I mesi più piovosi per la parte collinare del territorio sono settembre – ottobre. La piovosità media annua è di 775 mm.

L’altimetria dell’area investita a vigneto dà una percentuale del 70% tra m 20 e m 140 s.l.m. con una presenza dell’1% a mt550 s.l.m.

La pendenza dei terreni dà una percentuale media tra il 2 e il 25% per circa l’’80% della superficie vitata.

L’esposizione dominante dei terreni è sud-ovest per l’80%, la più adatta per la coltura viticola di quel luogo.

L’esposizione ad est per ovvi motivi geografici è trascurabile.

Fattori umani rilevanti per il legame

L’area anconetana è stata influenzata dai Dori e dalla civiltà dorica, in quanto fondarono la città di Ancona.

E proprio i coloni greci 10 secoli a.C. hanno lasciato tracce sicure di viticoltura e di vinificazione. Altrettanto si può dire per gli Etruschi ai quali si possono attribuire le prime nozioni tecniche di coltivazione della vite e di elaborazione enologica, che si diffusero anche nel territorio marchigiano dov’erano installati i Piceni.

Che i Piceni conoscessero l’uva e il vino è dimostrato dal ritrovamento archeologico di circa 200 vinaccioli di Vitis Vinifera in una tomba in quel di Matelica del VII sec. a.C.

L’influenza di Roma consentì a Plinio di descrivere un centinaio di varietà di viti coltivate nell’area Picena al suo tempo e di dire “sul mare Adriatico si può citare, fra gli altri, il vino “Pretoriano” prodotto nella zona di Ancona”.

E, ancora, Apicio Marco Gavio, personaggio romano di arte culinaria, ricorda un vino “anconetanum”, rosso e piuttosto corposo.

La presenza nel territorio di numerose aziende agricole con una lunga tradizione vitivinicola e le residenze storiche costruite negli scorsi secoli, destinando il piano terra alla trasformazione vinicola, hanno permesso la produzione di vini rossi che hanno affrontato il mercato con notevoli successi anche nelle competizioni di alto livello.

Produttori illuminati e cantine, anche di interesse architettonico, diedero avvio alla denominazione di origine con il rinnovo e l’espansione dei vigneti negli anni ‘60 confermando al vitigno Montepulciano la massima espressione del legame tra uve, vino e territorio e che qui esalta le sue migliori caratteristiche.

La base ampelografica è riassunta nel vitigno Montepulciano (min 85%) in quanto è adatto all’invecchiamento e migliora gli uvaggi con altri vitigni consentendo di ottenere profumi che ricordano il gusto “bordolese” richiesto dal mercato.

Vitigno italico a bacca nera, un tempo confuso con Sangiovese grosso e Brunello, presenta una sua identità.

Predilige ambienti caldo asciutti ed esposizioni soleggiate,come offre il territorio delimitato, per garantire una buona e regolare maturazione dell’uva.

Viene allevato con forme in parete e si adatta alla potatura corta.

Inoltre, germoglia tardivamente e ciò consente ad esso di sfuggire ai danni che le gelate primaverili possono arrecare alla vite.

È anche una varietà poco soggetta alla muffa grigia.

L’insieme delle caratteristiche varietali e le condizioni pedoclimatiche consentono a quest’area vitata, protetta dai venti freddi provenienti da nord e dallo stesso Conero, m. 572 s.l.m., di produrre uve sane, mature e di alto contenuto zuccherino.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il prodotto vino Conero è secco, sapido, giustamente tannico e di corpo. La maturazione in legno ne migliora la morbidezza, crea maggiore equilibrio ed affinamento della nota olfattiva.

Ciò deriva, sicuramente dalla pedologia con terreni grossolani e spesso aridi e dal clima, dalla forma di impianto e di allevamento che da sempre è alquanto simile, per un alto numero di ceppi per ettaro, che ricorda la viticoltura del passato tesa a risparmiare terreno da coltivare con altre colture ed a contenere la produzione.

Occorre, infine, ricordare anche che tutta l’area del Conero fa parte del Parco del Conero che contribuisce all’ottenimento di produzioni maggiormente rispettose dell’ambiente e della naturalità.

Detto ambiente, in passato, produceva cacciagione e ciò è stato anche un legame con detto vino, molto adatto a tali tipi di cibo, determinandone il suo consumo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La particolare geologia del territorio e la lontana origine della storia vitivinicola dell’area anconetana hanno permesso che la vigna fosse estesa in questi sette comuni fin dai tempi remoti ed il vino rosso prodotto fosse conosciuto di qualità superiore.

Nelle basse pendici bianche (calcaree) ed assolate del monte e, verso terra, a riparo dai venti marini, per ampie distese, la vite trova le più favorevoli condizioni per produrre uve zuccherine e profumate del vitigno Montepulciano.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

ESINO

D.O.C.

Decreto 11 settembre 1995

Modifica Decreto 28 maggio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Esino", è riservata ai

vini bianchi, anche nella tipologia frizzante,

voni rossi, anche nella tipologia novello,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti, stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino», devono essere ottenute da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Esino" bianco, anche nella tipologia frizzante:

Verdicchio minimo 50%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

"Esino" rosso, anche nella tipologia novello:

Sangiovese e Montepulciano da soli o congiuntamente minimo del 60%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Marche congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Esino», comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ancona  ed

Apiro, Cingoli, Matelica, Casteraimondo

della provincia di Macerata

che delimita le zone di produzione del Verdicchio di Matelica e del Verdicchio dei Castelli di Jesi:

 

partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue fino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile fino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano fino all'incrocio con il fosso di Collamato in località Fonticelle, prosegue poi il fosso stesso in direzione Nord-Nord Est fino alla confluenza con il fosso di Pagliano e proseguendo in direzione Est fino alla località Case Incrocca. Da Case Incrocca si prende la comunale fino al congiungimento con la strada statale n. 256 «Muccese».

Dalla statale si percorre la stessa in direzione Nord fino all'incrocio con la strada comunale di Fogliano. Da lì girando a sinistra la si percorre in direzione di Frazione Piane fino all'incrocio con la strada che porta in località Case Piagnifame.

Dall’incrocio girando a destra, si percorre la strada vicinale fino alla località Piagnifame e si prosegue fino ad incrociare la strada vicinale delle Cese. Da questa, si prende la direzione Colferraio fino ad arrivare al crinale e quindi si devia verso Nord e si prosegue in modo irregolare in direzione Nord-Est fino all'incrocio del fosso Cerquete in prossimità della località Fontanelle sulla strada comunale delle Cerquete passando per Case La Mucchia a quota 436.

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colle Tenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che da Colferraio porta a Rastia, ed a Casa Rossa (q. 460) per raggiungere, lungo un sentiero, (q. 554).

Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna poi la direttrice per (q. 474) e a questa quota la direttrice per Case Valle Piana.

Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana.

Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.

Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello giunge alla frazione Salvalagli.

Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo San Severino Marche; e che percorre fino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi; fino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, fino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, fino al ponte sul fosso di Sperimento per congiungersi poi lungo detto Fosso alla strada statale Camerino-Castelraimondo.

Da qui prosegue lungo il fosso di Palente, fino al ponte della Cesara.

Segue poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito fino a raggiungere la frazione Seppio.

Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km 2 sulla strada statale Pioraco Castelraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-Castelraimondo fino alla confluenza con la carrareccia per Sant'Angelo che percorre sino alla frazione Sant'Angelo.

Raggiunge poi le propaggini di Monte-Castel S. Maria secondo la direttrice che da S. Angelo (q. 549) va a Case il Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli. Da Case Foscoli sino alle propaggini del monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (q. 488) va al confine comunale Matelica-Esanatoglia in prossimità di Case Cantalupo attraverso le quote 539, 469, 622, 583. Da Casa Cantalupo, percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia, fino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Esino, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo, i terreni i cui vigneti siano atti a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.

Le produzioni massime di uva per ettaro di coltura specializzata di cui all'art. 2 devono essere le seguenti:

 

Esino bianco: 15,00 t/ha;

Esino rosso: 14,00 t/ha.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché non superi del 20% i limiti sopra indicati.

Qualora si superino tali limiti, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La Regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro, inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

I vigneti iscritti allo schedario viticolo idonei alle denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero» e «Lacrima di Morro d'Alba», possono essere destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Esino» bianco e rosso, qualora i produttori interessati optino per la rivendicazione in tutto o in parte per superfici iscritte, in sede di denuncia annuale delle uve.

E' consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 3, del D. legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare rispettivamente ai tipi bianco e rosso

un titolo alcolometrico volumico naturale di 10,00% vol.,

mentre per la tipologia frizzante devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse

soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Esino" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Esino" bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: caratteristico intenso;

sapore: asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Esino" rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico intenso;

sapore: asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Esino" frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: paglierino;

profumo: fruttato;

sapore: fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo:14,00 g/l.

 

"Esino" novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fragrante, fine caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

tenore zuccheri residui: massimo 10,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore riserva, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

È vietato l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la produzione dei vini con la denominazione “Esino” è l’intero territorio della provincia di Ancona ed Apiro, Cingoli, Matelica, Casteraimondo della provincia di Macerata inclusi nelle due denominazioni del Verdicchio di Matelica e del Verdicchio dei Castelli di Jesi.

Il territorio è compreso tra il mare Adriatico ed i monti Sibillini, vi scorrono i fiumi Esino, Misa, Nevola, Cesano, Aspio che modellano la bassa collina e le valli dell’area delimitata provinciale.

L’orografia è, pertanto, basso collinare e valliva ove è minore la diversificazione del paesaggio ma è a maggiore omogeneità delle tipologie di utilizzazione colturale dei terreni.

La natura dei terreni, che derivano dai materiali geologici, si caratterizza per una certa omogeneità.

La differenziazione degli stessi è data dalla presenza di rocce pelitico/calcaree e rocce pelitico/argillose e pertanto, instabili nel secondo caso.

La superficie valliva si caratterizza per una litologia rappresentata dai depositi alluvionali talvolta ghiaiosi, che rispecchiano i bacini di alimentazione calcarea.

L’altimetria dell’area provinciale è indicativamente di scarso rilievo con morfologia subpianeggiante e quota media compresa tra 0 e 340 mt s.l.m. per il 70% della superficie provinciale.

Nell’area prevalgono gli ambienti di terrazzo fluviale di II e III ordine, mentre i fondovalle, in parte considerati inondabili, rappresentano ¼ della superficie provinciale.

La quota più alta dell’area delimitata raggiunge i 1400 m. s.l.m.

L’ambiente bioclimatico è quello “basso collinare” in cui i parametri climatici denotano situazioni medie dei parametri termici (13°C-14,7°C) ed idrici (750-780 mm/annui).

Le classi di pendenza del territorio provinciale delimitato sono pianura per il 10% della superficie e per il 70% è compreso tra il 2% ed il 25%.

Non è presente una esposizione dominante in quanto le otto classi di esposizione ottenute suddividendo i quattro punti cardinali contengono equamente la specifica percentuale di presenza compresa tra il 10% e 17%.

Fattori umani rilevanti per il legame

Il legame storico tra la vite ed il territorio delimitato come Marca Anconetana inizia con l’arrivo dei monaci benedettini cui fanno seguito i camaldolesi che reintroducono e diffondono la vite ormai da secoli tradizionale.

Sempre ai monaci sono da ricondursi le tecniche viticolo – enologiche, il miglioramento del prodotto e la sua conservazione.

In questo territorio delimitato, come nel resto della Regione, a partire dal medio evo si sviluppa e si definisce il contratto mezzadrile, speciale rapporto tra capitale e lavoro, quale contratto associativo.

La vite, quale pianta colonizzatrice, ha avuto grande parte nel condizionare l’ordinato sviluppo agricolo ed anche sociale verificatosi nel tempo. Piantare una vigna, infatti, è motivo di fissa dimora, è abbandono dello sfruttamento stagionale del terreno e del nomadismo.

Nel territorio e nella Regione è da ritenere che si sia verificato questo processo tanto più accentuato per gli insediamenti diffusi che lo caratterizzano e per la politica fondiaria condizionata dai tanti centri storici presenti nel territorio.

Le superfici vitate erano più presenti tra le piccole aziende poste vicino ai Castelli, chiamate “Corti o Cortine”, meglio esposte per la produzione viticola e più adatte alla sua trasformazione.

Andrea Bacci, il più importante e noto scrittore di enologia del XVI secolo, medico in Serra S. Quirico, poi Archiatra pontificio, autore di trattati tra cui nel 1596 il “De naturale vinorum historia” in sette libri che lo rende più interessante ai nostri giorni, nel sesto libro descrive i vini delle singole zone d’Italia.

Per la Marca di Ancona descrive i vini di Loreto, Sirolo, Numana come sani e conservabili per lungo tempo. Prosegue con i vini delle”tante vigne” dell’Osimano.

Poi Senigallia “ che produce ottimi vini e in abbondanza”.

Per il territorio di Jesi richiama la presenza dell’Abbazia di Chiaravalle e cita “ i nobili coloni si dedicano ad essi con non minore impegno importando i migliori vitigni ed i loro vini gareggiano con i generosi Trebbiani”.

La rassegna termina nel fabrianese con la citazione del “Cerretano” vino di tanta forza che si conserva a lungo più come medicina che come bevanda”.

Da tanta storia, gran parte di essa ha contribuito ad ottenere la denominazione del “ Verdicchio dei Castelli di Jesi” e come denominazione di ricaduta la denominazione “Esino” utile ed anche necessaria per la migliore gestione produttiva e commerciale della prima denominazione.

È sempre nel territorio delimitato per il vino “Esino” che nel XVI secolo si verificò il passaggio dalla vigna all’arboreto cioè, dalla coltura specializzata (vigneto) al seminativo vitato (filari).

Ciò consentì ancor più il passaggio del vino da un privilegio di classe ad un genere di largo consumo popolare.

Tale trasformazione fu opera di piccoli proprietari coltivatori, e di vignaioli parzionari .cioè braccianti ovvero immigrati delle coste balcaniche che disposti a stipulare con il proprietario un contratto con l’impegno ad impiantare una vigna, dividevano il prodotto a metà ed a divenire, infine, proprietario del terreno vitato.

Il vignaiolo si impegnava “altresì” ad effettuare tutte le cure colturali e tutti i lavori di trasformazione delle uve consegnando al proprietario alla fine la metà del vino prodotto.

Ne è fede il catasto di Corinaldo del 1532 che consente di affermare che la vigna rappresentava allora, nell’area provinciale, “l’unico modo di coltivare la vite nel solco di un’antica tradizione risalente alla prima età comunale”. In merito il giudice De Crescenzi in Senigallia nel 1269 descriveva le vigne della Marca di Ancona “fatte di piante sorrette da canne e pali” ed anche l’arrivo della piantata bolognese su olmo ed acero poi sviluppatasi in arboreto per le minori cure richieste rispetto alla vigna.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il vino DOC Esino bianco si presenta di color giallo paglierino con tenui riflessi verdolini. Ha un profumo caratteristico, è gradevole da bere e la qualità degli odori è più o meno accentuata a seconda della quantità di uve Verdicchio utilizzata. Spiccano la fragranza e la freschezza se consumato entro il primo anno di vita.

Il vino DOC Esino rosso un sapore asciutto, dal profumo caratteristico che evidenzia una scarsa componente di tannino ma una struttura abbastanza interessante .

E' fruttato fresco e risaltano profumi di ciliegia, marasca con un finale di violetta.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Le caratteristiche ambientali create dai corsi fluviali quali le valli pianeggianti, le dolci pendenze, l’ampia apertura verso il mare, la pedologia e la tessitura del terreno agrario che consente l’ampio e totale sgrondo delle acque superficiali, modellano le scelte produttive che per i territori anconetano e maceratese laddove l’Esino insiste come Denominazione tendono ad accentuare un ordinamento colturale rivolto alla coltura della vite.

Sono questi elementi che hanno consentito la capillare diffusione della viticoltura nel vasto ed omogeneo territorio anconetano ove i vincoli ambientali, geomorfologici e climatici permettono l’impianto delle vigne per la presenza di terreno sciolto e profondo, per l’esposizione soleggiata tale da permettere la maturazione della vite.

Sono questi elementi che hanno consentito la capillare diffusione della viticoltura nel vasto ed omogeneo territorio anconetano ove i vincoli ambientali,geomorfologici e climatici permettono l’impianto delle vigne per la presenza di terreno sciolto e profondo, per l’esposizione soleggiata tale da permettere la maturazione del frutto.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

LACRIMA DI MORRO

LACRIMA DI MORRO D’ALBA

D.O.C.

Decreto 18 luglio 2005

Modifica Decreto 28 maggio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia superiore e passito):

Lacrima minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatizzati, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di

Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia,

con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.

In provincia di Ancona

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba” devono essere quelle abituali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.200 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; è esclusa la forma a tendone.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

 

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore: 10,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine di cui all' art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione interessata, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attività consolidata e preesistente.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità del vino e la reputazione di un vitigno storicamente coltivato nella zona.

Fatta eccezione per la tipologia passito è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve provenienti da superfici vitate idonee alla produzione della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al

30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia

e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento,

un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.

La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, è la seguente:

 

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;

«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: 70%;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore, ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:

15 dicembre dell'anno della vendemmia;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:

1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;

«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore:

dopo il 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:

colore: rosso rubino carico;

profumo: gradevole, intenso;

sapore: gradevole, morbido caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore:

colore: rosso rubino carico;

profumo: gradevole, intenso;

sapore: gradevole, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;

profumo: caratteristico più o meno intenso;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e Forestali modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella etichettatura di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri, l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro.

Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica di produzione della Lacrima è stata individuata e delimitata nei territori dei bacini dei fiumi Nevola e Misa che scorrono in Provincia di Ancona con inizio dalla parte terminale del Cesano, confinante a nord con la Provincia di Pesaro - Urbino ed a sud con il percorso terminale della riva sinistra del fiume Esino.

È un territorio incluso nei confini di sette Comuni ad esclusione, di Senigallia, per la fascia costiera situata tra l’autostrada A14 e fino al mare.

È un territorio che subisce l’influenza del mare Adriatico essendo la parte più lontana posta a circa Km 20 dal mare.

Storicamente, dopo il periodo carolingio, iniziò nel ‘900 per questo territorio “l’incastellamento” dei luoghi collinari, difendibili e, pertanto, adatti all’insediamento della popolazione.

L’area è classificabile di bassa collina e caratterizza gli ambienti tipici dell’agricoltura collinare marchigiana a minore diversificazione del paesaggio ed a maggiore omogeneità delle tipologie d’utilizzazione colturale dei territori che, per le colture arboree, sono la vite e l’ulivo.

La natura dei materiali geologici, quale substrato dei suoli agrari dell’area, si caratterizza per una sua omogeneità in quanto la differenziazione è tra le rocce pelitico-calcarenitiche e rocce peliticoargillose alquanto erodibili ed instabili specie nel secondo caso.

Sono litotipi alterabili nei quali l’erosione bilancia lo sviluppo continuo del suolo a spese del substrato anche per l’azione delle arature profonde.

Il rapporto tra lunghezze lineari dei corsi d’acqua presenti nell’area e la superficie dei bacini è indicativo di uno scarso rilievo e di pendenze medie dei versanti piuttosto basse.

Difatti, l’altimetria dell’area è compresa per il 90% tra m. 50 e mt.180 s.l.m.

Altrettanto dicasi per le classi di pendenza, le quali per il 90% sono comprese tra il 2% ed il 25%.

Le classi di esposizione sono alquanto omogenee per tutti i punti cardinali tanto da non poter individuare una qualche prevalenza.

Per quanto riguarda il clima, l’ambiente bioclimatico è quello “basso collinare” in cui i parametri climatici denotano situazioni medie dei parametri: termico 13-15 °C ed idrico mm 750-780 annui.

Fattori umani rilevanti per il legame

Dopo la caduta dell’Impero Romano, che pur ebbe notevole influenza dimostrata anche da un territorio archeologicamente interessante, il passaggio delle invasioni barbariche, la presenza longobarda, l’età carolingia e le invasioni saracene dal mare, costringono la gente del territorio ad erigere delle fortificazioni per divenire queste oggetto di insediamento.

Le vigne, abbandonate le antiche alberate romane, occupano piccoli appezzamenti a se stanti consociate ad alberi da frutto e protette da recinti.

La presenza di vigne risulta abbastanza diffusa anche se con scarsa importanza economica perché non risultano spesso gravate da un canone in vino. Questo compare quando l’impianto di un nuovo vigneto “ad meliorandum” viene effettuato da parte del colono.

A questo periodo farà seguito la struttura amministrativa della Chiesa, l’insediamento di Ordini monastici, le molte Abbazie che guideranno anche le scelte temporali delle popolazioni e con esse la ripresa dell’attività agricola non limitata dall’autoconsumo ma volta ad una conduzione economica del bene terra in cui è compresa la gestione delle vigne e la trasformazione dell’uva in vino.

I monaci, nel loro tramandare cultura, coltiveranno nei loro “horti conclusi” la vite per le esigenze liturgiche ed anche alimentari. Sono, quindi, i monaci che tramandano le tecniche viticoloenologiche.

Nell’età dei Comuni, aumentano la popolazione e le esigenze alimentari per cui la vite riprende un suo ruolo nell’economia rurale e nella società.

Risalendo dalla costa senigalliese verso l’entroterra si incontrano i vigneti composti dal vitigno “Lacrima” il cui centro di coltivazione è il Comune di Morro il quale aggiunse nel 1862 “Alba” per distinguersi dalle omonimie.

Lo sviluppo della vitivinicoltura, agevolata dal sostegno pubblico negli anni 60, arriva con il declino della mezzadria che incide sulle sistemazioni arboree in quanto non conciliabili con gli indirizzi moderni della conduzione agricola. Saranno le macchine agricole che agevoleranno la specializzazione produttiva e la stessa consentirà il raggiungimento del massimo pregio al prodotto.

In questa fase temporale, per quanto riguarda i vitigni, l’attenzione è posta verso le varietà ricche di tradizione e di credito.

Nel territorio delimitato l’attenzione è volta al Verdicchio ma è presente anche un vitigno a bacca nera, autoctono, che fa ritenere una sua probabile discendenza dall’Aleatico e che molti vorrebbero estirpare a favore del primo.

Con il sostegno di enti pubblici prende avvio una sua valorizzazione che conduce alla denominazione d’origine.

I viticoltori credono a questa svolta e la Lacrima consente di cogliere il valore della conferma della base ampelografica, delle classiche forme d’allevamento e di consentire lo sviluppo della viticoltura moderna in quell’area.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il vino Lacrima di Morro d’Alba si presenta nel bicchiere di colore rosso rubino intenso con notevoli ed evidenti sfumature violacee.

Se consumato giovane - il vino può essere immesso sul mercato già dopo il 15 dicembre- , si nota un delicato e caratteristico profumo di rosa.

Con l'invecchiamento i toni passano invece ad un fruttato-floreale di fragola, ciliegio, more di rovo, mirtilli, viola e violetta. La struttura è abbastanza corposa e dal gusto asciutto, con un tannino evidente ma mai spigoloso e pungente.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Il vitigno germoglia in epoca precoce rendendolo così sensibile ai ritorni di freddo primaverile per cui la scelta dell’area per l’impianto richiede attenzione specie per l’esposizione.

La ripresa della coltivazione del vitigno e la specializzazione dei viticoltori hanno permesso l’espansione di impianti di trasformazione anche con capitalizzazioni esterne al territorio che hanno ricreato un’economia agraria basata sulla vitivinicoltura mai conosciuta prima d’ora.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

ROSSO CÒNERO

D.O.C.

Decreto 01 settembre 2004

Modifica Decreto 28 maggio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vino

 

La denominazione di origine controllata «ROSSO CÒNERO», è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata ROSSO CÒNERO deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Montepulciano minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione del vino «ROSSO CÒNERO» comprende l'intero territorio comunale di

Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana

e parte dei comuni di

Castelfidardo ed Osimo

In provincia di ancona

 

compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 328,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva.

Strada Acquaviva-Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa.

Strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della

Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei alla produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso Cònero» non deve essere superiore a

13,00 t/ha in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora si superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima (Ancona).

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata «Rosso Cònero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati

iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero»;

le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte allo schedario viticolo;

le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale;

in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti allo schedario viticolo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata

«Rosso Cònero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino «Rosso Cònero» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: gradevole, vinoso;

sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Rosso Cònero» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

Il riferimento geografico è il promontorio del monte Conero che si erge sul mare Adriatico e le colline che discendono dallo stesso verso l’entroterra. Interessa i comuni di: Ancona, Camerano, Numana, Sirolo, Osimo, Offagna Castelfidardo ricadenti nella Provincia di Ancona.

Il territorio, delimitato per la produzione del vino Rosso Cònero, è un lembo di terra che si inoltra nel mare ad est e ad ovest seguono le colline retrostanti il rilievo montuoso del Conero caratterizzate da una morfologia dolce ed omogenea,ove insistono i vigneti formati da vitigni, anche non autoctoni ma che hanno eletto questa parte delle colline del Monte Conero come habitat degli stessi grazie alla formazione di clima temperato ed ai terreni che nelle diverse geopedologie contribuiscono ad esaltare le potenzialità dei vitigni stessi che dimostrano di esser parte della viticoltura del territorio.

Geologicamente i due territori sono costituiti da rocce calcaree e cretacee quali strutture geologiche specifiche della parte orientale dell’Appennino marchigiano.

La peculiarità geologica del territorio è rappresentata dal fatto che tali terreni riaffiorano lungo la linea di costa dopo che una fascia intermedia di terreni argillosi e sabbiosi determina il paesaggio pedologico ed agrario delle Marche.

L’orografia del territorio presenta un paesaggio collinare con rilievi dolci ed altezze medie intorno ai mt.200 s.l.m. modellato dall’azione delle acque superficiali con affioramenti pelitico-arenacei e marnosi di età mio-pliocenica..

Il clima è mediterraneo con umidità estiva limitata.

Le temperature medie mensili hanno minimi in gennaio e massimi in luglio-agosto con valori rispettivi di 1-2° C e 26-28° C.

I mesi più piovosi per la parte collinare del territorio sono settembre – ottobre. La piovosità media annua è di 775 mm.

L’altimetria dell’area investita a vigneto dà una percentuale del 70% tra mt 20 e mt 140 s.l.m. con una presenza dell’1% a m. 550 s.l.m.

La pendenza dei terreni dà una percentuale media tra il 2 e il 25% per circa l’’80% della superficie vitata.

L’esposizione dominante dei terreni è sud-ovest per l’80%, la più adatta per la coltura viticola di quel luogo.

L’esposizione ad est per ovvi motivi geografici è trascurabile.

Fattori umani rilevanti per il legame

L’area anconetana è stata influenzata dai Dori e dalla civiltà dorica, in quanto fondarono la città di Ancona.

E proprio i coloni greci 10 secoli a.C. hanno lasciato tracce sicure di viticoltura e di vinificazione.

Altrettanto si può dire per gli Etruschi ai quali si possono attribuire le prime nozioni tecniche di coltivazione della vite e di elaborazione enologica, che si diffusero anche nel territorio marchigiano dov’erano installati i Piceni.

Che i Piceni conoscessero l’uva e il vino è dimostrato dal ritrovamento archeologico di circa 200 vinaccioli di Vitis Vinifera in una tomba in quel di Matelica del VII sec. a.C.

L’influenza di Roma consentì a Plinio di descrivere un centinaio di varietà di viti coltivate nell’area Picena al suo tempo

e di dire “sul mare Adriatico si può citare, fra gli altri, il vino “Pretoriano” prodotto nella zona di Ancona”. E, ancora, Apicio Marco Gavio, personaggio romano di arte culinaria, ricorda un vino “anconetanum”, rosso e piuttosto corposo.

La presenza nel territorio di numerose aziende agricole con una lunga tradizione vitivinicola e le residenze storiche costruite negli scorsi secoli destinando il piano terra alla trasformazione vinicola hanno permesso la produzione di vini rossi che hanno affrontato il mercato con notevoli successi anche nelle competizioni di alto livello.

Produttori illuminati e cantine, anche di interesse architettonico, diedero avvio alla denominazione di origine con il rinnovo e l’espansione dei vigneti negli anni ‘60 confermando al vitigno Montepulciano la massima espressione del legame tra uve, vino e territorio e che qui esalta le sue migliori caratteristiche.

La base ampelografica è riassunta nel vitigno Montepulciano (min 85%) in quanto è adatto all’invecchiamento e migliora gli uvaggi con altri vitigni consentendo di ottenere profumi che ricordano il gusto “bordolese” richiesto dal mercato.

Vitigno italico a bacca nera, un tempo confuso con Sangiovese grosso e Brunello, presenta una sua identità.

Predilige ambienti caldo asciutti ed esposizioni soleggiate,come offre il territorio delimitato, per garantire una buona e regolare maturazione dell’uva.

Viene allevato con forme in parete e si adatta alla potatura corta.

Inoltre, germoglia tardivamente e ciò consente ad esso di sfuggire ai danni che le gelate primaverili possono arrecare alla vite. È anche una varietà poco soggetta alla muffa grigia.

L’insieme delle caratteristiche varietali e le condizioni pedoclimatiche consentono a quest’area vitata, protetta dai venti freddi provenienti da nord e dallo stesso Conero, m. 572 s.l.m., di produrre uve sane, mature e di alto contenuto zuccherino.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Persistenza aromatica e grande fruttato al palato sono le principali caratteristiche del vino Rosso Cònero.

Il colore è rubino intenso dalle sfumature violacee in età giovane e passa a toni più maturi , granati ed aranciati con il passare dell’affinamento, che può protrarsi anche oltre i 10 anni.

La pungente tannicità che si avverte se consumato entro il primo anno si sposta ad una piacevole morbidezza con il passare del tempo. Strutturato e corposo, il Rosso Conero si fa notare per la sua iniziale vinosità che volge alla frutta, quasi confettura, con il trascorrere degli anni.

Secco, asciutto e complesso, ha una grande sensazione pseudo-calorica dovuta alla bassa resa per ettaro delle uve ,

alla conformazione del terreno unita e all’esclusivo microclima presente nel promontorio del Conero.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La particolare geologia del territorio e la lontana origine della storia vitivinicola dell’area anconetana hanno permesso che la vigna fosse estesa in questi sette comuni fin dai tempi remoti ed il vino rosso prodotto fosse conosciuto di qualità superiore.

Nelle basse pendici bianche (calcaree) ed assolate del monte e, verso terra, a riparo dai venti marini, per ampie distese, la vite trova le più favorevoli condizioni per produrre uve zuccherine e profumate del vitigno Montepulciano.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

D.O.C.

Decreto 18 febbraio 2010

Rettifica  Decreto 26 luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2015

(fonte GURI)

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

 

“Verdicchio dei Castelli di Jesi”;

“Verdicchio dei Castelli di Jesi” Spumante;

“Verdicchio dei Castelli di Jesi” Passito;

“Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico;

“Verdicchio dei Castelli di Jesi” Classico Superiore.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, del presente disciplinare, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  a denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di  Jesi “ ricade nelle province di Ancona e Macerata, nei territori amministrativi in tutto o in parte dei seguenti comuni:

Bàrbara, Serra de’ Conti, Corinaldo, Montecarotto, Arcevia, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Ostra, Castelplànio, Morro d’Alba, Senigaglia, Castelleone di Suasa, Serra San Quirico           , Mergo, Rosora , San Marcello, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini, Cupramontana, San Paolo di Jesi, Stàffolo;

tutti in provincia di Ancona;

parte del territorio amministrativo dei comuni di:

Apiro, Cingoli;

in provincia di Macerata.

 

Tale zona è così delimitata:

parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano – Jesi – Cingoli e segue, all’immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni.

Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada di Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280.

Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino – Apiro.

Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al cimitero di Sant’Elia (nei pressi dell’imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo – Serra San Quirico che percorre sino all’incrocio con la strada statale n. 76. Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona – Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado.

Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra.

Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d’Alba.

Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d’Alba e quindi Morro d’Alba e Monte San Vito, Monte San Vito – San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi.

Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

 

L'uso della menzione "Classico" è riservata al vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona originaria più antica.

Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.

Tale zona comprende in parte o tutto il territorio dei comuni di:

Poggio San Marcello, Montecarotto, Castelplanio, Rosora, Mergo, Serra San Quirico, Morro d’Alba, San Marcello, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini, Cupramomtana, San Paolo di Jesi, Stàffolo;

tutti in provincia di Ancona;

e parte del territorio dei comuni di:

Cingoli, Apiro;

in provincia di Macerata.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.

 

Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi, di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi: 14,00 t/ha;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico: 14,00 t/ha;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore t: 11,00 t/ha.

 

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi.

La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le Organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

 

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi: 10,50% vol.;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico: 10,50% vol.;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore: 11,50% vol.;

Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante: 9,00% vol.;

Verdicchio dei Castelli di Jesi passito: 15,00% vol. (dopo l’appassimento)

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, appassimento e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire, su motivata richiesta, l’effettuazione delle operazioni di cui sopra, a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente dette operazioni.

È altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico, purché le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la produzione della tipologia spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, anche per la tipologia spumante.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La tipologia spumante può essere commercializzata nei tipi: da extrabrut a secco. Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» possono essere destinate alla produzione della tipologia «Passito», dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia,

e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell’anno di produzione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento,

un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%;

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie dei vini “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, con l’esclusione della tipologia passito, è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.

Per i vini a denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, con l’esclusione della tipologia passito, è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore:

colore:giallo paglierino;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito:

colore: dal giallo paglierino intenso all'ambrato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante:

spuma : fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini;

profumo: proprio, delicato, fine ampio e composito;

sapore: da extrabrut a secco, sapido, fresco, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’ estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

Nell’etichettatura dei vini “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, fatta eccezione per la tipologia spumante non qualificata con la menzione riserva, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

La tipologia “Verdicchio dei Castelli di Jesi” spumante può essere qualificata con la menzione “riserva” a condizione che le relative partite di vino siano state sottoposte ad

un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno

ed ad un periodo di permanenza sulle fecce non inferiore a nove mesi.

L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Passito non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. (Allegato 1).

È altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare l’elenco, su richiesta della Regione, sentito il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere confezionato in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.

Per l'immissione al consumo dei vini Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico sono ammessi recipienti fino 5 litri.

Per l'immissione al consumo del vino Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate la chiusure a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la produzione del Verdicchio DOC è individuata in parte del bacino geografico del fiume Esino, nei territori di 22 Comuni della Provincia di Ancona e 2 di Macerata storicamente Castelli perché gravitanti nella politica e nell’economia di Jesi che nel 1194 ha dato i natali a Federico II di Svevia.

L’area dista circa Km 20 dal mare e si sviluppa nelle colline poste attorno alla valle Esina che ha in Jesi una quota di m 96 s.l.m. fino ai 630 m di Cingoli.

Le caratteristiche pedoclimatiche di tale territorio sono il prodotto dell’influenza del mare, del sole, delle brezze, della piovosità e del riparo offerto dalle montagne che superano anche i 2.000 m di quota.

Ciò produce un clima temperato adatto alla coltivazione della vite e delle altre colture mediterranee

Partendo dalle rocce sedimentarie orograficamente le Marche sono distinte in tre fasce longitudinali: fascia pre-appenninica, fascia appenninica, fascia collinare sub-appenninica che dalla prima arriva al mare.

L’insieme del mesoclima della fascia collinare marchigiana e la pedogenesi hanno creato nella regione una differenziazione dei suoli nello spazio con predominanza di dorsali calcaree.

Le aree collinari, ove si sviluppa la denominazione, confluenti nel bacino del fiume Esino presentano un alto contenuto in argille, alta percentuale di carbonato di calcio, scarsa permeabilità, erodibilità, diversa frazione pelitica e calcarenitica.

Il clima, in sintesi, appartiene all’ambiente fitoclimatico “Alto collinare” caratterizzato da piovosità medie superiori a 700/800 mm annui e temperature medie inferiori ai 14 °C.

I suoli originati nell’area sono alquanto vari e profondi e sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l’uso del suolo, agricolo o naturale.

In detti suoli aumenta l’incidenza di una evidente ridistribuzione del calcare nel profilo.

La parte pianeggiante, di origine alluvionale, presenta suoli con materiali quasi sempre calcarei e pietrosi. Il profilo manifesta un arricchimento di sostanza organica.

L’altitudine media dei vigneti che si riscontra nell’area delimitata del Verdicchio dei Castelli di Jesi è per il 70% compresa tra mt 80 e 280 s.l.m.. Il più alto vigneto è a quota 750 m. s.l.m.

La pendenza dei terreni nella stessa area varia da 0 al 70% con una % di presenza dell’85% dei vigneti compresi tra le classi di pendenza 2 – 35%.

L’esposizione dei vigneti nell’area delimitata raccoglie tutti i quattro punti cardinali comprese le posizioni intermedie. Tuttavia le esposizioni est –ovest superano in percentuale le esposizioni nord – sud.

Le precipitazioni medie annue sono di 800 mm.

Nel territorio sono frequenti le gelate invernali e primaverili ma non intaccano l’attività vegetativa in quanto non ancora iniziata.

La temperatura media massima nella valle, raggiunge nei mesi di luglio-agosto i 30c che consente il miglior andamento vegetativo della vite.

Fattori umani rilevanti per il legame

Il legame storico tra la vite e l’ambiente geografico nel territorio della Marca Anconetana inizia con l’arrivo dei monaci benedettini ed a seguire con quelli camaldolesi che reintroducono e diffondono la vite ormai da secoli tradizionale. Ne è testimone, tra l’altro, la centenaria sagra dell’uva di Cupramontana.

Ai monaci, quindi, nelle Marche si devono il tramandarsi delle tecniche viticolo-enologiche, il miglioramento del prodotto e, soprattutto, la conservabilità.

Con il diffondersi del contratto di mezzadria che crea l’appoderamento diffuso e la disponibilità di forza lavoro, il vino cessa di essere bevanda dei soli ceti agiati e diviene alimento delle classi rurali.

Già ai primi del 1500 lo spagnolo Herrera, professore a Salamanca, descrive le più comuni varietà di viti e la tecnica di vinificazione in bianco.

Fra i nomi dei vitigni descritti figura il Verdicchio così spiegato “uva bianca che ha il granello picciolo e traluce più che niuna altra.

Queste viti sono migliori in luoghi alti e non umidi, che piani e in luoghi grassi, e riposati, perciocché ha la scorsa molto sottile e tenera, di che avviene che si marcisce molto presto, et ha il sarmento così tenero che da per sé per la maggior parte cade tutto e bisogna che al tempo della vendemmia si raccoglia tutta per terra, e per questa cagione ricerca luogo asciutto e non ventoso, molto alto nei colli.

Il vino di questo vitame è migliore di niuno altro bianco.

Si conserva per lungo tempo, è molto chiaro, odorifero e soave.

Ma l’uva di esso per mangiare non vale molto”.

E ancora, un significativo legame storico conseguente all’Unità d’Italia del 1861, è l’iniziativa relativa alla istituzione della Commissione Ampelografica Provinciale, promossa dal Prefetto e presieduta dall’enologo De Blasis, che nel 1871 pubblica i “Primi studi sulle viti della Provincia di Ancona”.

Sono passate in rassegna le diverse realtà climatiche, geomorfologiche dei territori e si descrivono i vitigni coltivati elencandone caratteri e sinonimie.

Per l’area mandamentale di jesi viene descritto il Verdicchio (o Verdeccio)

Questo è anche il periodo dei parassiti: oidio(1851), peronospora (1879), fillossera (1890). Il tempo trascorso per trovare le soluzioni spinse i viticoltori ad eliminare molte varietà clonali presenti nel territorio, privilegiando vitigni sconosciuti nella storia enologica regionale meno il Verdicchio che risultava il vino più commercializzato.

Ne è conferma storica ulteriore quanto scrive nel 1905-6 lo studioso Arzelio Felini in Studi Marchigiani “è oltre un ventennio che i nostri viticoltori, nel tentare di risolvere il problema enologico marchigiano, hanno abbandonato la moltiplicazione delle caratteristiche varietà dei vitigni nostrani per introdurre del nord e del sud”

È negli anni ’60 che l’aiuto CEE permette di rinnovare tutta la viticoltura regionale passando dalla coltura promiscua (filari) alla coltura specializzata (vigneto) con impianti a controspalliera per meglio svolgere le cure colturali e produrre uve di qualità.

Nella classifica effettuata dal Di Rovasenda (1881) il Verdicchio è dichiarato il vitigno italico più pregiato tra i vitigni a bacca bianca delle Marche.

Il vino Verdicchio acquisisce notorietà commerciale all’inizio degli anni ’50 quando due produttori investirono nella costruzione in uno dei “castelli” di una cantina di trasformazione per lavorare le proprie uve e caratterizzarono il prodotto con una bottiglia tipica: l’anfora greca in riferimento alla civiltà dorica che fondò la città di Ancona.

Allo sviluppo commerciale ha provveduto un altro industriale farmaceutico che ha acquisito la cantina cui ha fatto seguito la valorizzazione con la denominazione d’origine che ha consentito l’attuale sviluppo della DOC.

Il periodo mezzadrile prevedeva la ripartizione delle uve tra proprietario e mezzadro e, di conseguenza, la vinificazione separata nelle rispettive abitazioni.

Tecniche diverse e capacità differenti non permettevano di ottenere un prodotto di qualità. Questo arriva con il sostegno comunitario agli investimenti sui vigneti, sugli impianti di vinificazione e sulle strutture commerciali le quali, forti della denominazione, riescono a raggiungere un notevole sviluppo sul mercato interno e su quello internazionale.

Un cenno va fatto anche all’attività vivaistica.

Nel territorio operavano molti piccoli vivaisti con propri allevamenti di piante madri che hanno consentito di soddisfare la domanda in barbatelle innestate così che il rinnovo della viticoltura degli anni ’60 non subisse scompensi ed inquinamenti varietali.

Poi il vivaismo ha assunto forme e valori di dimensione nazionale per cui la domanda è stata soddisfatta in disponibilità e sicurezza varietale.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il Verdicchio è un vino dai grandi profumi e sensazioni. Strutturato, corposo, elegante si presenta di un giallo paglierino con evidenti riflessi verdolini - da qui il nome Verdicchio - che ne evidenziano fragranza, vivacità ed una notevole freschezza.

Inizia con decisi profumi di fiori di biancospino e fiori di campo per passare poi ad un fruttato fresco di pesca, mela e lievi ricordi di agrumi.

Inconfondibile finale caratterizzato dal retrogusto di mandorla amara. Interessante notare come nella zona classica nella vallata sinistra del fiume Esino si percepiscono notevoli sensazioni minerali per passare ad una maggiore sapidità dei vini prodotti nella vallata opposta.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La formazione della valle del fiume Esino alquanto larga, pianeggiante fino alla zona pedemontana, l’orografia collinare, le dolci pendenze ove sono posizionati i vigneti, l’ampia apertura verso il mare, l’attenuata ventilazione, la pedologia che presenta una tessitura del terreno agrario alquanto ghiaiosa ed il terreno fino determinano una struttura chimico-fisica dei terreni coltivati particolarmente adatti alla coltura della vite.

Le migliori uve che riescono a sfruttare la mineralità del terreno agrario sono condizionati dall’altitudine.

Difatti, il vitigno posto tra i 300/500 mt s.l.m. presenta il miglior sviluppo e le migliori performance qualitative segno che l’esposizione e la ventilazione influiscono sul prodotto uve alquanto significativamente.

Sicuramente l’uomo-viticoltore ha saputo effettuare queste osservazioni traendone le informazioni nell’effettuare gli investimenti e nel determinarne la zona di produzione nei Colli Jesini.

Altrettanto specifica osservazione dell’uomo riguarda la potatura che deve essere lunga per contenere un alto numero di gemme sui tralci in quanto spesso le gemme prossimali ai tralci non germogliano.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

Indicazioni toponomastiche aggiuntive

 

comune di Apiro:

Acquarelle, Cardinali, Casalini, Cerretine, Colle, Favete, Fornace, Montalvello, Moricozzi, San Francesco;

comune di Staffolo:

Acqualta, Bachero, Castellaretta, Cavalline, Cesolano, Coroncino, Maestro di Staffolo, Santa Caterina, San Francesco, Salmagina, Vigna Vescovi;

comune di Serra San Quirico:

Ammorto, Castellaro, Certine, Fonte Geloni, Palombare, Sasso, Torrente Esinante;

comune di Montecarotto:

Bacucco, Busche, Piandole, San Lorenzo, Villa Bucci;

comune di Cupramontana:

Badia Colli, Brecciole, Carpaneto, Cese, Colmubino, Eremiti, Fonte della Carta, Frati bianchi o Eremo dei Frati bianchi, Manciano, Monte Follonica, Paganello Malcupa, Palazzi, Pian del Colle, Piana, Pietrone, Poggio Cupro, Posserra, Ripa, Romita, Salerna, San Bartolomeo, San Giovanni, San Marco di Sopra, San Marco di Sotto, San Michele, Spescia;

comune di Poggio San Marcello:

Balciana, Coste del Mulino, Tralivio;

comune di Castelpanio:

Carrozze, Novali, Piagge, Stacciano;

comune di Barbara:

Casa Bucci;

comune di San Paolo di Jesi:                                                            

Cerrete          , Santa Maria d’Arco, San Nicolò, Scappia, Torre, Torrente Cescia;

comune di Maiolati Spontini:

Chiesa del Puzzo, Colmubino, Fosso del Lupo, Le Moie, Massaccio, Monte Schiavo, San Sisto, Scisciano, Taiano;

comune di Serra dè Conti:

Colle Leva, Farneto, Monte Fiore, San Fortunato, San Paterniano, San Sebastiano;

comune di Cingoli:

Colognola;

comune di Corinaldo:                                                                         

Corinaldese, Valcinage;

comune di Rosora:

Fondiglie, Fratelli di Rosora;

comune di Arcevie:

Loretello, Magnadorsa, Piticchio;

comune di Monteroberto:

Madonna della Neve, Torre;

comune di Mergo:

 

Ravalle.         

 

MARCHE

I.G.T.

Decreto 13 Luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione

 

La Indicazione Geografica Tipica "Marche", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata alle categorie dei prodotti vitivinicoli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

2.1 La indicazione geografica tipica "Marche" è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

Vino: bianco, rosso e rosato, anche nella tipologia “Passito” (menzione tradizionale) e novello;

Vino Spumante di Qualità: bianco, rosso e rosato;

Vino Spumante di Qualità di tipo aromatico: bianco, rosso e rosato;

Vino Frizzante: bianco, rosso e rosato;

Mosto di uve parzialmente fermentato o Filtrato Dolce: bianco, rosso e rosato;

Vino ottenuto da uve appassite, con la menzione aggiuntiva di “Vino Passito” o “Passito”, bianco, rosso e rosato;

Vino di uve stramature, con la menzione aggiuntiva di “Vino Passito” o “Passito”, bianco, rosso e rosato.

 

2.2 Le categorie dei prodotti vitivinicoli atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Marche" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Marche ed ivi coltivate.

 

2.3 La indicazione geografica tipica "Marche" con la specificazione di uno dei vitigni sotto indicati idonei alla coltivazione nella regione Marche è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, per almeno l'85%, dai corrispondenti vitigni:

Alicante,

Barbera,

Cabernet franc,

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

Ciliegiolo,

Fiano,

Gaglioppo,

Grechetto,

Incrocio Bruni 54,

Malvasia bianca di Candia,

Merlot,

Moscato bianco,

Passerina,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Pinot nero,

Rebo,

Riesling,

Sangiovese,

Sauvignon,

Syrah,

Trebbiano toscano;

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Marche ed ivi coltivate fino ad un massimo del 15%.

2.4 Nella designazione e presentazione dei Vini, dei Vini Spumanti di Qualità, dei Vini Spumanti di Qualità di tipo Aromatico, dei Vini Frizzanti, dei Mosti di uve parzialmente fermentate, dei Vini ottenuti da Uve Appassite e dei Vini da uve stramature (o vini Passiti) ad Indicazione Geografica Tipica "Marche"

è possibile utilizzare il riferimento al nome di due vitigni

compresi fra quelli indicati singolarmente per le specifiche tipologie al comma 2.3, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del prodotto ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei prodotti atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica “Marche" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella Regione Marche.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore:

 

per i vini ad IGT "Marche" bianco, rosso e rosato: 21.60 t/ha;

per i vini ad IGT "Marche" con la specificazione del vitigno:

Chardonnay 17,40 t/ha;

Fiano 20,00 t/ha;

Grechetto 19,00 t/ha;

Incrocio Bruni 54 20,00 t/ha;

Malvasia bianca di Candia 22,00 t/ha

Moscato bianco 20,00t/ha

Passerina 20,00 t/ha;

Pinot bianco 17,40 t/ha;

Pinot grigio 17,40 t/ha;

Riesling 17,40 t/ha;

Sauvignon 17,40 t/ha;

Trebbiano toscano 22,00 t/ha;

 

Alicante 17,40 t/ha;

Barbera 19,00 t/ha;

Cabernet Franc 17,40 t/ha;

Cabernet Sauvignon 17,40 t/ha ;

Ciliegiolo 17,40 t/ha;

Gaglioppo 17,40 t/ha ;

Merlot 17,40 t/ha;

Pinot nero 17,40 t/ha;

Rebo 17,00 t/ha;

Sangiovese 22,00 t/ha;

Syrah 17,40 t/ha;

Le uve destinate alla produzione dei prodotti vinicoli ad indicazione geografica tipica "Marche" devono assicurare ai vini, compresi i mosti di uve parzialmente fermentati, i Vini Frizzanti, i Vini Spumanti di qualità e i Vini Spumanti di Qualità di tipo Aromatico, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per il "Marche" bianco;

9,50% vol. per il "Marche" rosato;

9,50% vol. per il "Marche" rosso e novello;

ai vini di uve stramature un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 15,00% vol.

ai vini ottenuti da uve appassite un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16,00% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Marche", con la specificazione dei seguenti vitigni, devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Alicante: 9.50% vol.;

Barbera: 9.50% vol.;

Cabernet Franc : 10.50% vol. ;

Cabernet Sauvignon : 10.50% vol. ;

Ciliegiolo: 10.00% vol.;

Gaglioppo: 10,00% vol.;

Merlot: 10.50% vol.;

Pinot nero: 10.50% vol.;

Rebo: 10.00% vol.;

Sangiovese: 9.50% vol.;

Syrah: 10.00% vol.;

 

Chardonnay: 10.00% vol.;

Fiano:10.00% vol.;

Grechetto: 10.00% vol.;

Incrocio Bruni 54: 10.00% vol.;

Malvasia bianca di Candia: 9.50% vol.;

Moscato bianco: 9.50% vol.;

Passerina: 9.50% vol.;

Pinot bianco: 10.0% vol.;

Pinot grigio: 10.00% vol.;

Riesling: 10.00% vol.;

Sauvignon: 10.00% vol.;

Trebbiano toscano: 9.50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori dei titoli alcolometrici volumici naturali minimi possono essere ridotti dello 0.50% vol.

La Regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5

Norme per vinificazione

 

La vinificazione delle uve destinate a produrre vini a indicazione geografica tipica “Marche” avviene all’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3 a decorrere dall’entrata in vigore del presente disciplinare.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Rimini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate all’ottenimento dei prodotti vitivinicoli ad Indicazione Geografica Tipica "Marche" possono essere destinate alla produzione del vino “Passito”, vino ottenuto da uve appassite e del vino di uve stramature, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento (anche in vigna) che può protrarsi fino al

30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.

La resa massima di uva fresca in vino, sia per il vino “Passito”, sia per il vino ottenuto da uve appassite sia per il vino di uve stramature, non deve essere superiore al 50%.

L'immissione al consumo del vino a indicazione geografica tipica “Marche” nelle categorie Vino “Passito”, Vino ottenuto da uve appassite e Vino di uve stramature, non può avvenire prima del

1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Le categorie dei prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica tipica "Marche", all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Marche" bianco:

colore: Giallo paglierino ;

profumo: delicato, gradevole ;

sapore: asciutto e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Marche" rosso:

colore: rubino;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Marche" rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: floreale e fresco;

sapore: delicato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Marche" bianco passito:

colore: giallo dorato;

profumo: gradevole fine e delicato;

sapore: dolce e caldo ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Marche" rosso passito:

colore:intenso tendente al viola ;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: dolce e caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Marche" rosato passito:

colore: rosa accentuato;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: dolce e caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Marche" bianco spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: caratteristico gradevole;

sapore: fresco asciutto ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

"Marche" rosso spumante di qualità:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: gradevole e fresco;

sapore: asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Marche" rosato spumante di qualità:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: gradevole e floreale;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

 

"Marche" bianco spumante di qualità di tipo aromatico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico fragrante;

sapore: intenso e aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00g/l.

 

"Marche" rosso spumante di qualità di tipo aromatico:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: intenso e fragrante;

sapore: ;aromatico e caratteristico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Marche" rosato spumante di qualità di tipo aromatico

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: intenso e fragrante;

sapore: aromatico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% Vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

"Marche" bianco frizzante:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: delicato e floreale;

sapore: fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% Vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Marche" rosso frizzante:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: tenue e gradevole;

sapore: morbido asciutto ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% Vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Marche" rosato frizzante:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fresco e delicato;

sapore: Gradevole e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% Vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Marche" rosso novello:

colore: rosso brillante;

profumo: inteso e floreale;

sapore: gradevole e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Marche" rosato Novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato e fresco;

sapore: gradevole e floreale;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Marche" con la specificazione del vitigno devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Alicante: 10.50 vol.;

Barbera : 10.50 vol.;

Cabernet Franc: 11.00% vol.;

Cabernet Sauvignon: 11.00% vol.;

Ciliegiolo: 10.50% vol.;

Gaglioppo: 10,50% vol.;

Merlot: 10.50% vol.;

Pinot nero: 11.00% vol.;

Rebo: 10.50% vol.;

Sangiovese: 10.00% vol.;

Syrah: 10.50% vol.;

 

Chardonnay: 10.50% vol.;

Fiano: 10.50% vol.;

Grechetto: 10.50% vol.;

Incrocio Bruni 54: 10.50% vol.;

Malvasia bianca di Candia: 10.50% vol.;

Moscato bianco: 10.50% vol.;

Passerina: 10.00% vol.;

Pinot bianco: 10.50% vol.;

Pinot grigio: 10.50% vol.;

Riesling: 10.50% vol.;

Sauvignon: 10.50% vol.;

Trebbiano toscano: 10.00% vol.

 

Per tali vini è ammesso un titolo alcolometrico totale non superiore a 15,00% Vol.;

Vino novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

Mosto di uve parzialmente fermentato:

"Marche" bianco: 9,50%Vol.;

"Marche" rosso: 10,00% Vol.;

"Marche" rosato: 10,00% Vol.;

di cui un titolo alcolometrico effettivo minimo superiore ad 1,00%Vol.

ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;

Vino ottenuto da uve appassite:

“Marche”, bianco, rosso e rosato, non inferiore a 16,00%vol.,

di cui un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9,00%vol.

Vino di uve stramature:

“Marche”, bianco, rosso e rosato, superiore a 15,00% Vol.

ed un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,00% Vol.

 

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica "Marche" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra,fine,scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da creare confusione o trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Marche" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area geografica che delimita la produzione dei vini IGT Marche comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella Regione Marche.

L’altitudine dei vigneti coltivati è compresa tra 50 e 650 msl, e riguarda un’area, che va dalla zona litoranea sino ad una media alta collina.

Le Marche risultano caratterizzate, dal punto di vista geologico, da formazioni sedimentarie

Nelle aree collinari, zone dove sono maggiormente ubicati i vigneti, i sedimenti sono invece a composizione calcareo argillosa, argillosa, arenacea e talvolta sabbiosa o ghiaiosa.

Le formazioni principali sono la scaglia cinerea, il bisciaro e lo schlier.

Fanno quindi seguito i sedimenti pliocenici e, in parte, pleistocenici, a facies sabbioso-argillosa, con i quali si chiude il ciclo sedimentario marino.

I depositi continentali quaternari si sono invece depositati in una fase successiva sui terreni, che progressivamente emergevano e che hanno poi portato alla formazione degli attuali rilievi marchigiani. Geologicamente prevalgono rocce calcareo nitiche- pelitiche e quelle marnose e marnoso calcaree.

Sono tuttavia presenti substrati conglomeratici arentici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici.I suoli che si

originano in questi ambienti sono molto vari e sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l’uso del suolo agricolo o naturale.

La parte valliva condizionata dal decorso dei fiumi varia in funzione della granulometria dei materiali, ma sono quasi sempre calcarei e pietrosi, talvolta è anche presente il carattere fluvico.

Le Marche presentano un clima di tipo mediterraneo nella fascia costiera e medio-collinare che, man mano che ci si sposta verso l'interno, diviene gradualmente submediterraneo, mentre nella zona montuosa, può definirsi come di tipo oceanico, sebbene vi siano ancora presenti influssi di tipo mediterraneo. La piovosità media annua si attesta sui 750 – 850 mm, le temperature medie annue sono comprese tra 11°C e 14°C.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

A partire dal X sec A.C. si hanno tracce sicure di viticoltura e di vinificazione nell’area del Rosso Piceno DOC, importate dai coloni greci ai quali si deve la fondazione della città di Ancona.

Nello stesso periodo anche l’azione degli Etruschi fu molto importante per la trasmissione delle prime nozioni tecniche della coltivazione della vite e delle tecniche enologiche, che si diffusero, data la vicinanza, nel territorio marchigiano dove erano istallati i Piceni.

Che i Piceni, fra VIII e VII secolo A.C conoscessero le uve e il vino è attestato dal recente ritrovamento nel centro di abitato di Matelica della tomba di un giovane principe con dentro un bacile emisferico con 200 vinaccioli di Vitis Vinifera, quindi corrispondenti a più di un grappolo

Il dominio dei Romani con la loro legislazione fu presente nelle Marche a partire dal 295 A.C. Plinio descrive, oltre ai traffici marittimi di tutto il Piceno, le varietà di viti coltivate al suo tempo e i relativi vini che se ne ricavavano.

Altri autori romani come Apicio trattano della viticoltura nel territorio.

Fra il VI e il XIII secolo, nelle Marche la presenza di abbazie e di monaci era piuttosto diffusa, e per esigenze liturgiche, oltre che di mensa, nelle terre di proprietà ecclesiastica si registra sempre la presenza di una piccola vigna. Ai monaci, nelle Marche si devono il tramandarsi delle tecniche viticolo – enologiche, i tentativi di migliorare il prodotto e, soprattutto, gli sforzi per accrescerne la conservabilità.

Nell’età dei Comuni le condizioni socio economiche della popolazione migliorarono, e anche la vite riprese un certo suo ruolo nell’economia rurale e della società, anche perché il vino cessò di essere bevanda solo liturgica e di appannaggio solo del clero, ma entra nelle abitudini di una più vasta comunità di persone.

Negli anni di passaggio dallo stato Pontificio al Regno d’Italia giunsero nelle Marche l’Oidio, la Peronospora e la Fillossera, che andarono a complicare la situazione del settore vitivinicolo.

Dovettero passare circa quaranta anni prima che venissero trovate le soluzioni per affrontare queste malattie. In quegli anni nacquero le Cattedre Ambulanti di Agricoltura che dettero un notevole contributo al rinnovamento e all’ammodernamento della viticoltura e dell’enologia marchigiana

Dopo la Prima Guerra Mondiale, con la nascita dei nuovi movimenti sociali, si formarono le prime leghe contadine ed i proprietari si impegnarono a migliorare la produttività dei fondi, con una seppur lenta introduzione di nuove tecnologie che accrebbero i redditi delle famiglie contadine, quali i perticari con gli aratri in ferro, le prime trattrici, l’impiego di fertilizzanti minerali etc.

Ai primi successi si reagì con la frammentazione dei poderi e con la riduzione delle superfici degli stessi, nei quali tutta la famiglia contadina lavorava dai bimbi alle madri feconde.

Con la fine della mezzadria, nel Piceno vennero alla ribalta nuove figure di proprietari che accorpando più poderi, dettero vita ad aziende a conduzione diretta.

All’inizio degli anni 90 iniziò una profonda ristrutturazione dei vigneti, vennero impiantati vigneti tecnicamente adatti alla meccanizzazione e vennero introdotte numerose varietà sia di antica coltivazione marchigiana sia internazionali.

Nel 1995 con DM 11, venne istituita Indicazione Geografica Tipica “MARCHE” per le tipologie di vini e le varietà di uva riportate all’ articolo 2 del vigente disciplinare

L’incidenza dei fattori umani nel corso della storia, per quanto riguarda i vini I.G.T. Marche, è riferita, alla definizione della base ampelografica, alle forme di allevamento, ai sesti d’impianto, ai sistemi di potatura e alle pratiche enologiche, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare.

Le forme di allevamento si sono evolute, si è passati dagli arativi vitati, forma con sesti d’impianto molto ampi e sempre in consociazione con un'altra coltura, a forme classiche a spalliera potate a GUYOT o a Cordone Speronato con densità d’impianto molto fitte, tali da assicurare un buon equilibrio vegeto produttivo delle viti, tali da garantire prodotti finali di alta qualità, ed una buona adattabilità alla meccanizzazione

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

L’estensione sul tutto il territori regionale di questa Indicazione geografica Tipica ci consente di ottenere vini freschi floreali e fragranti per quanto concerne i bianchi, frizzanti e spumanti, mentre i rossi a seguito di una raccolta leggermente più tardiva si presentano con colore intenso, e profumi molto intensi e persistenti, al gusto morbidi caldi ed avvolgenti.

Sia al profumo che al gusto si riscontrano sempre gli aromi tipici dei vitigni coltivati.

 

C)Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’interazione tra l’orografia delle aree marchigiane a forte densità vitata, le esposizioni dei vigneti prevalentemente sud, sud – est, il clima e le caratteristiche delle terre concorre a determinare un ambiente estremamente adatto alla coltivazione dei vari vitigni base dell’IGT MARCHE.

I terreni sono prevalentemente argillosi, abbastanza profondi, con un buon contenuto di AWC che assicura un buon contenuto di umidità al suolo; l’acqua in eccesso è rapidamente drenata, sia per effetto delle pendenze, sia per effetto della buona permeabilità del suolo.

Il clima marchigiano è caratterizzato da una piovosità media di 750/850 mm e da inverni freddi ed estati calde .

L’interazione di tutti questi fattori fa si che i vitigni coltivati nell’area possano avere un ciclo vegetativo ideale ed estrinsecare le proprie peculiarità varietali che forniscono ai vini bouquet unici e non riproducibili altrove.

Nelle Marche Andrea Bacci nel 1596, archiatra pontificio pubblicò l’opera che lo rende interessante ai nostri giorni” DE NATURALIS VINORUM HISTORIA” trattato in 7 libri nei quali si occupa della storia, delle caratteristiche delle varietà, usi e virtù dei vini allora conosciuti.

Nel V libro DE VINIS ITALIAE Bacci introduce “IN PICENIS”, dopo aver tracciato un profilo storico della regione e citate le testimonianze storiche di Plinio “GENEROSI” e Santambrogio “PREZIOSI” inizia il percorso enologico della regione partendo da Ascoli Piceno e della valle del Tronto, dove si producono vini assai potenti specialmente nelle zone dove giunge l’area del mare.

Il percorso interessa tutte le località marchigiane fino a Pesaro.

Il richiamo costante è allo stretto legame che c’è tra vino e territorio e tra vino ed ambiente inteso in tutte le sue componenti di uomini storia, tradizioni cultura, lo rendono antesignano al riconoscimento della Indicazione Geografica tipica che viene ottenuta nel 1995.

La storia recente è caratterizzata dall’impianto di nuovi vigneti, dalla nascita di nuove aziende e dall’accresciuta professionalità degli operatori professionali della zona, hanno portato ad un notevole innalzamento qualitativo dei vini, che riscuotono sempre maggiori apprezzamenti sia a livello italiano che internazionale.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.